COLLEGIO DI NAPOLI
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) XXXXXXXX Presidente
(NA) XXXXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BLANDINI Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROTONDO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) XXXXXXXXXXXX Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
Nella seduta del 22/04/2015 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Nel mese di luglio 2009 il ricorrente stipulava con l’odierno convenuto un contratto di finanziamento per complessivi euro 31.800,00 da rimborsarsi – mediante delegazione di pagamento al datore di lavoro – in centoventi rate da euro 265,00 ciascuna. Al momento della stipula venivano detratte dall’importo finanziato, tra le altre, le seguenti somme: euro 1.036,86 a titolo di commissioni finanziarie; euro 2.623,50 a titolo di commissioni accessorie ed euro 457,91 a titolo di commissioni di intermediazione.
Il finanziamento veniva anticipatamente estinto nel mese di luglio 2013, in corrispondenza della quarantottesima rata di ammortamento, in base al conteggio estintivo redatto dall’intermediario resistente, dal quale poteva evincersi l’abbuono delle commissioni bancarie per euro 268,07 e di quelle finanziarie per euro 602,89.
Con lettera di reclamo il ricorrente, per il tramite di un legale di fiducia, chiedeva l’integrale restituzione delle voci commissionali, nonché il rimborso della quota non maturata del premio assicurativo; domandava inoltre la ripetizione della 166,93 addebitato in occasione del rilascio del conteggio estintivo. Il tutto oltre alla rifusione delle spese di assistenza difensiva quantificate in euro 400,00.
Riscontrato negativamente il reclamo, il ricorrente – per il tramite del legale di fiducia – adiva questo Arbitro per reiterare le proprie richieste restitutorie: chiedeva, in particolare, il rimborso integrale delle commissioni accessorie, per violazione della forma scritta del contratto di mediazione, prescritta a pena di nullità dell’art. 11 del provv. UIC dell’aprile 2005; la restituzione integrale di tutte le voci commissionali per indeterminatezza delle relative clausole contrattuali; in subordine ne chiedeva la restituzione in misura proporzionale, unitamente al rimborso pro quota del premio assicurativo, per un importo complessivo di euro 4.287,03, ovvero per la maggior o minore somma disposta dal Collegio; chiedeva altresì il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Il tutto oltre al pagamento degli interessi legali e alla rifusione delle spese di assistenza difensiva.
Costituitosi ritualmente, l’intermediario convenuto affermava di aver calcolato in sede di estinzione anticipata un “equo rimborso” determinando in misura proporzionale la restituzione di tutte le voci commissionali, ad esclusione delle spese di istruttoria, bollo e rivalsa; precisava altresì che – trattandosi di una voce complessiva corrisposta a titolo di corrispettivo per il servizio finanziario offerto – non aveva potuto che praticare un rimborso determinato unitamente al capitale, secondo un piano di ammortamento alla francese, ed una curva che decresce con il rimborso delle rate.
Con riferimento al premio assicurativo, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, ritenendo che l’obbligo restitutorio incombesse esclusivamente sulla compagnia di assicurazioni: al riguardo richiamava la normativa vigente, in particolare all’art. 22, comma 15-quater, della legge n. 221/2012 ed all’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, sostenendo che la perfetta coincidenza della “lettera” della norma di legge con quella regolamentare Isvap denoterebbe la chiara intenzione del legislatore di elevare a rango di norma primaria il contenuto della disposizione regolamentare, oltre che sancire il definitivo superamento dell’accordo Xxx-Xxxx (il cui contenuto, peraltro, non aveva mai avuto portata cogente). Ciò “allo scopo evidente di porre fine ad interpretazioni tese a riversare l’onere del rimborso dei premi su soggetti completamente estranei al rapporto assicurativo”.
Si opponeva altresì alla domanda di rifusione delle spese di assistenza difensiva. Chiedeva pertanto di respingere il ricorso.
DIRITTO
La domanda del ricorrente è relativa all’accertamento del proprio diritto al rimborso delle commissioni finanziarie e accessorie, oltre che del premio assicurativo e delle spese di istruttoria, in conseguenza dell’estinzione anticipata di un finanziamento.
Tale diritto al rimborso trova il proprio fondamento nel principio della equa riduzione del costo del finanziamento, sancito dal t.u.b. (già all’art. 125, comma 2, oggi all’art. 125- sexies), oltre che nella normativa speciale che regola i contratti di finanziamento garantiti dalla cessione del quinto della retribuzione (d.p.r. n. 180/1950): in ossequio a tale principio, lo stesso Governatore della Banca d’Italia ha fornito chiare ed in equivoche indicazioni agli operatori operanti in detto settore (cfr. comunicazioni del 10 novembre 2009 e del 7 aprile 2011), che già i tre Collegi di questo Arbitro avevano anticipato, differenziando nettamente, tra le voci di costo imposte alla clientela, le commissioni anticipate all’intermediario in relazione allo svolgimento di attività preliminari alla concessione del prestito (cc. dd. commissioni up front) da quelle relative a prestazioni continuative in relazione all’intera durata del finanziamento (cc.dd recurring).
Alla luce del richiamato principio, la stessa Autorità di vigilanza – con le citate istruzioni – ha inteso porre grande rilievo sulle modalità di redazione dei testi contrattuali, nella parte destinata alla descrizione della natura delle attività remunerate dai soggetti finanziati, mediante la corresponsione delle relative commissioni: ciò non solo al fine di rendere edotti i consumatori dei costi effettivi connessi alle operazioni di prestito, ma anche al fine di rendere più agevole l’identificazione e la successiva quantificazione delle quote retrocedibili in caso di estinzione anticipata.
Ciò premesso, il Collegio non può mancare di rilevare che nessuna delle parti abbia allegato integralmente la documentazione contrattuale, essendosi limitato il solo ricorrente a depositare copia parziale del contratto, dal quale tuttavia non può evincersi alcuna descrizione degli oneri commissionali dallo stesso corrisposti al momento della stipula del finanziamento.
Tale carenza sul piano documentale, in violazione dei principi relativi alla distribuzione dell’onere probatorio a carico delle parti costituite, rappresenta una palese ed evidente violazione dei principi di trasparenza, nonché di quelli specificamente connessi alla conoscibilità delle componenti di costo sottese al diritto alla restituzione di quelle non soggette a maturazione nel tempo, determina il riconoscimento del diritto del ricorrente alla restituzione di tutte le voci commissionali, calcolate in misura proporzionale alla vita residua del finanziamento anticipatamente estinto.
Quanto alle commissioni finanziarie, non sfugge che l’intermediario abbia già provveduto ad un rimborso in occasione dell’estinzione anticipata del finanziamento (riportato nel conteggio come “abbuoni commissioni bancarie” e pari ad euro 268,07), calcolato, secondo la prospettazione di parte resistente, seguendo l’impostazione del piano di ammortamento c.d. “alla francese”, distribuendo l’ammontare complessivo delle commissioni per ciascuna rata del piano di ammortamento.
A tale riguardo il Collegio, pur consapevole del proprio consolidato orientamento sulla applicabilità di metodi di calcolo siffatti, deve prendere atto di una recente decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro, che è intervenuta (tra le altre questioni) proprio su quella relativa ai criteri di calcolo per la determinazione dei rimborsi da parte degli intermediari, sulla quale lo stesso ricorrente sollecitava l’intervento. Tale decisione – alla luce di una interpretazione complessiva del quadro normativo, primario e secondario, ispirata al principio di trasparenza e alla conoscibilità ex ante delle condizioni economiche applicabili a queste forme di finanziamento, nonché alla tutela dell’integrità dei mercati – ha inteso riconoscere l’incongruità di criteri di calcolo diversi da quello c.d. proporzionale puro, ed in particolare quello che – come nel caso di specie – applichi il sistema di computo degli interessi anche ai costi recurring.
In particolare, nella rassegnata decisione, si afferma che “tali costi in realtà remunerano, e quindi sono corrispettivi allo svolgimento di attività amministrative del rapporto, sicché il loro costo, al netto di fattori esogeni, è costante in pendenza di rapporto, perché il tempo e le energie dedicate al loro svolgimento è indipendente dall’ammontare delle somme amministrate ed è piuttosto correlato alle complicazioni della normativa che si deve applicare, sicché anche diminuendo l’ammontare complessivo del prestito amministrato i costi recurring non variano e non ha alcun senso imputare diversamente nel tempo il loro ammontare. Da ciò deriva il convincimento che in riferimento a detti costi il criterio pro rata temporis è il più logico e, con ciò stesso, il più conforme al diritto ed all’equità sostanziale” (cfr. dec. n. 6167/2014).
Deve pertanto essere riconosciuto il diritto del ricorrente al rimborso ulteriore, oltre agli abbuoni già riconosciuti, della somma di euro 354,05.
Riguardo alle commissioni accessorie, invece, deve innanzitutto prendersi in considerazione la domanda di restituzione integrale della quota destinata alla
remunerazione della provvigione per l’agente/mediatore avanzata dal ricorrente, il quale intende far rilevare la nullità della clausola. L’invalidità di tale pattuizione negoziale deriverebbe dalla violazione della forma scritta del contratto di mediazione, prescritta dal provvedimento UIC del 2005: a tale specifico riguardo, la rassegnata decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha precisato che “effettivamente il Provvedimento dell’UIC del 29/04/2005, emanato ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.P.R. n. 287/2000, stabilisce che il contratto debba rivestire forma scritta dato che la mediazione sarebbe avvenuta tramite l’attività di un intermediario finanziario ex art. 106 TUB., ma poiché il contratto è stato eseguito e risulta documentalmente che la provvigione mediatizia è stata pagata, la pretesa nullità del contratto è solo il presupposto di una normale azione di ripetizione dell’indebito, la quale non può che svolgersi nei confronti del mediatore stesso. Non sussiste infatti alcuna fonte idonea a configurare l’assunzione di una responsabilità dell’intermediario per l’ipotesi di invalidità del contratto di mediazione; né a tale fine sarebbe idoneo configurare l’ipotesi del collegamento negoziale perché i contratti collegati rimangono contratti distinti ed il collegamento istituisce solo la loro interdipendenza conferendo una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui essi simul stabunt, simul cadent (Cfr. Cass. civ., sez. III, 22- 03-2013, n. 7255); eventualità che nel caso non sarebbe di alcuna utilità per la ricorrente. Diverso sarebbe stato il caso se a suo tempo il cliente, sulla base del difetto di forma scritta del contratto di mediazione, avesse chiesto, o ingiunto, all’intermediario di non procedere al pagamento della provvigione a favore del mediatore stesso. Ma una volta che l’intermediario a ciò delegato abbia provveduto al pagamento suddetto, l’azione di ripetizione dell’indebito, fondata sul difetto di forma scritta ad substantiam del contratto che è relativo solo al cliente ed al mediatore, non può rivolgersi nei confronti del solo intermediario che nella fattispecie ha assunto il ruolo di mandatario del cliente, perché diviene palese il difetto di legittimazione passiva del soggetto convenuto. Perciò la domanda principale formulata dalla ricorrente a questo riguardo non può accogliersi”.
Il ricorrente, tuttavia, ha chiesto in via subordinata la restituzione in misura proporzionale delle stesse commissioni; anche con riferimento a detta voce, risulta per tabulas che l’intermediario abbia inteso riconoscere un abbuono in occasione del rilascio del conteggio di anticipata estinzione, pari ad euro 602,89 imputato a “commissioni finanziarie”: importo calcolato sulla base dei medesimi criteri di calcolo già censurati.
Pertanto, va riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata delle commissioni accessorie, al netto dell’abbuono già riconosciuto, pari ad euro 971,21. Con riferimento alla domanda di restituzione del premio assicurativo, negli ormai numerosi precedenti sottoposti al vaglio di questo Arbitro, si è avuto modo di chiarire che, contrariamente alla ricostruzione dell’intermediario, la disposizione contenuta nell’art. 22 della legge n. 221/2012 – effettivamente conforme al dato testuale riveniente nell’art. 49 del regolamento Isvap n. 35/2010 – abbia inteso sancire a livello normativo la sussistenza di un evidente collegamento negoziale ogni qualvolta l’adesione ad una polizza assicurativa sia associata alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento (cfr. Collegio di Napoli, dec. nn. 873, 796, 298, 140, 46/2013; 2613, 2612, 2610, 2439, 2280, 1720, 746/2012; 1073, 359, 2466/2011; Collegio di Roma, dec. nn. 1138/2013; 1979, 491/2012;
Collegio di Milano, dec. nn. 980, 480, 432/2013; 2730, 2055, 776, 195/2012).
Tale associazione, invero, pur operata mediante la stipulazione di due contratti distinti sotto il profilo formale, realizza un’operazione economico-giuridica che può essere apprezzata esclusivamente in modo unitario: la comune intenzione delle parti, infatti, fa in modo che il contratto di assicurazione devii dalla propria causa tipica per essere destinato a coprire il rischio da eventi che impediscano l’integrale restituzione dell’importo finanziato.
Pertanto, sia dal punto di vista soggettivo sia dal punto di vista oggettivo, viene in essere un collegamento negoziale che rende le vicende del contratto principale, qual è quello di credito al consumo, rilevanti anche per quello accessorio, qual è il contratto assicurativo (cfr. Cass., 16 febbraio 2007, n. 3645; Cass., 10 luglio 2008, n. 18884).
Nel caso di specie, l’anticipata estinzione del finanziamento determina il venir meno del rischio (oggetto della polizza) della mancata restituzione integrale dell’importo finanziato; ne consegue che la quota del premio corrisposto per intero al momento della stipula del prestito, corrispondente alla parte relativa alla vita residua del finanziamento, determini un trasferimento patrimoniale privo della necessaria giustificazione causale, con conseguente obbligo di restituzione in favore del sovvenuto. In virtù del richiamato collegamento negoziale, l’obbligo restitutorio può ben essere posto in capo al soggetto finanziatore, posto che questi ha collocato anche il prodotto assicurativo vedendosi corrisposto il versamento del relativo premio; nei rapporti con il soggetto finanziato, dunque, non assume rilievo la circostanza che tale somma sia in effetti meramente custodita dal finanziatore, che è tenuto a versarla alla compagnia di assicurazione.
Né tale ricostruzione può evincersi dalla lettura delle norme citate dal resistente. La legge
n. 221/2010, infatti, così come il regolamento Isvap n. 35/2010, non sono norme volte ad identificare il soggetto legittimato alla restituzione, ma al contrario sono disposizioni che mirano essenzialmente a stabilire l’obbligo restitutorio in favore del sovvenuto proprio in ragione del descritto collegamento negoziale: obbligo che, per le ridette ragioni, può essere posto anche in carico all’intermediario collocatore della polizza.
In tale contesto devono essere collocate anche le linee guida di cui all’accordo Abi-Ania del 2008, oggetto della decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro rassegnata in precedenza, nella quale si è rilevato che esso “trova il suo fondamento nella considerazione realistica dell’assetto di interessi che viene posto in essere, secondo una prassi consolidata – e nel caso di cessione del quinto anche in base a disposizioni legislative – relativamente alle modalità di pagamento del premio assicurativo connesso al contratto di finanziamento. La prassi di versare il premio assicurativo in una unica soluzione anticipata è invalsa per garantire il finanziatore, che è il beneficiario, formale o, comunque, sostanziale, della copertura assicurativa, contro l’eventualità del mancato pagamento dei premi da parte del finanziato assicurato, posto che in tal caso l’efficacia del contratto di assicurazione sarebbe sospesa ex lege ex art. 1901 c.c., vanificando lo scopo per cui il contratto stesso è stato concluso. Per evitare simile eventualità, la prassi prevede che il premio unico sia normalmente corrisposto all’assicuratore dal finanziatore che aggiunge al capitale prestato la somma corrispondente all’ammontare del premio unico e pertanto calcola tale ulteriore finanziamento nell’ammontare delle rate di ammortamento. Pertanto se il versamento anticipato tutela soprattutto, anche se non solo, l’interesse del finanziatore si deve osservare che l’onere assunto dagli associati ABI a farsi carico di anticipare al cliente il rimborso della quota di premio non goduto in caso di estinzione anticipata, appare del tutto simmetrico al vantaggio ottenuto mediante il versamento anticipato dell’intero premio assicurativo effettuato dal finanziatore, ma con onere economico interamente a carico del cliente. Sotto il profilo giuridico formale l’accordo suddetto configura una ipotesi di assunzione del debito altrui di cui esistono varie ipotesi nel nostro ordinamento positivo. Il codice civile prende in considerazione e disciplina la delegazione, l’espromissione e l’accollo che hanno in comune il risultato pratico dell’assunzione dell’obbligo altrui, ma il sistema conosce numerose ipotesi in cui l’assunzione del debito si produce in virtù di previsione legale, cui si affianca, come nel caso in esame, la fonte derivante dall’esercizio della autonomia collettiva. Prescindendo da un esame più analitico è solo da ricordare che tutte le diverse concretizzazioni del fenomeno producono il normale effetto del cumulo di responsabilità, sicché potrebbe
giovare il ricordo della distinzione cara alla più risalente dottrina tra dovere di prestare e garanzia patrimoniale, per sottolineare che nella ipotesi in esame se il debito restitutorio rimane imputabile al solo assicuratore, la “rispondenza” alla pretesa restitutoria del cliente è estesa all’intermediario finanziatore che ha assunto, alla luce della simmetria sopra rilevata ed anche per semplificare la esecuzione dei rapporti patrimoniali, una posizione di responsabilità-garanzia della corretta restituzione” (cfr. dec. 6167/2014).
Pertanto va riconosciuto in capo al ricorrente il diritto alla restituzione della somma di euro 274,75.
Va altresì riconosciuto il diritto del ricorrente alla ripetizione della quota non maturata delle spese contrattuali, per un importo calcolato in misura proporzionale e quantificato in euro 168,00.
Deve invece essere respinta la domanda di restituzione integrale della commissione di anticipata estinzione: deve rilevarsi, infatti, che la somma addebitata corrisponda invero al compenso pari all’1% del capitale residuo contrattualmente previsto e legittimamente applicato, non ricorrendo alcuna delle esimenti di cui all’art. 125-sexies commi 2 e 3 , t.u.b. Parimenti, deve essere respinta la domanda risarcitoria, in ragione del mancato assolvimento del necessario onere probatorio in relazione all’asserito nocumento subito, sia di carattere patrimoniale sia di carattere morale.
Il Collegio dispone che sulle somme così riconosciute vadano computati gli interessi al tasso legale, a far data da entrambi i reclami; dispone altresì che vada disposta la rifusione delle spese di assistenza difensiva, da considerarsi quale una delle voci del più complessivo ristoro riconosciuto in favore del ricorrente, equitativamente determinato in euro 200,00.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 1.780,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata di € 200,00.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1