ALLEGATO D
ALLEGATO D
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALZANO LOMBARDO E L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOCCIOFILA MONTECCHIO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA
L’anno 2017, presso la sede comunale di Alzano Lombardo, in via Mazzini n. 69, tra le parti
COMUNE DI ALZANO LOMBARDO (di seguito Comune) con sede in Alzano Lombardo via X. Xxxxxxx n.69, P.I. 00220080162 legalmente rappresentata dal Responsabile dell’Area Servizi alla Persona, domiciliato per la carica presso la suindicata sede, a seguito della deliberazione di Giunta Comunale n.8 del 30/01/2017,
e
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOCCIOFILA MONTECCHIO (di seguito BOCCIOFILA) con sede ad
Xxxxxx Xxxxxxxx (XX) xx xxx Xxxxxxxxx x. 0, C.F. 95083030163, legalmente rappresentata dal Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Xxxxxx Xxxxxxxx (Bg), il 24/04/1971, domiciliato per la carica presso la suindicata sede, dotato dei necessari poteri,
PREMESSO CHE
L’azione del Comune tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:
• concorrere in modo determinante alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative;
• dare piena attuazione all’art. 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
• realizzare una gestione di servizi sportivi con la collaborazione di soggetti come società, cooperative e associazioni senza scopo di lucro, operanti sul territorio e che sono anche utilizzatori dei servizi;
• collaborare alla realizzazione sul territorio di attività sportivo-ludico-ricreative per giovani ed adolescenti in coordinamento e connessione con le attività della Polisportiva Comunale di Alzano Lombardo e le società ad essa aderenti.
Il Comune, per la realizzazione di quanto sopra in relazione alla pratica delle bocce mette a disposizione le seguenti strutture di proprietà comunale presso il Parco Montecchio n. 2 (due) campi di bocce con tutti gli spazi di pertinenza (servizi igienici, locale uso ufficio, ripostiglio, atrio ingresso), come meglio rappresentata nella planimetria allegata sub. a) alla presente convenzione.
Il Comune, ai fini della promozione e sviluppo dell’attività motoria e sportiva, con particolare riferimento a quella delle bocce, ritiene che la collaborazione progettuale, tecnica, amministrativa e realizzativa della BOCCIOFILA rappresenti un valore aggiunto, oltre a significare un ulteriore e rilevante riconoscimento del ruolo e dell’importanza dell’associazionismo e del volontariato nell’attuazione degli obiettivi dell’Amministrazione.
La BOCCIOFILA, costituitasi nel 1982, non ha scopi di lucro e si mantiene completamente estranea a questioni di carattere politico.
Il Comune riconosce l’importanza dell’attività svolta dalla BOCCIOFILA ai fini della promozione e sviluppo dell’attività motoria e sportiva secondo gli scopi statutari.
La BOCCIOFILA svolge un’attività propria del Comune in forma sussidiaria.
RICHIAMATA
inoltre la seguente normativa emanata dalla Regione Lombardia:
• La Legge regionale 14 dicembre 2006, n. 27 “Disciplina delle modalità di affidamento a terzi per la gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali”.
• La Legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna».
• La D.c.r. n. 640 del 24 febbraio 2015 «Linee guida e priorità d’intervento per la promozione dello sport in Lombardia nel triennio 2015 - 2017», in attuazione della legge regionale sullo sport (l.r. n. 26/2014).
• La D.g.r. n. X/5238 del 31 maggio 2016 «Criteri per la concessione di contributi a sostegno dei comitati/delegazioni regionali delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche lombarde e delle eccellenze - Anno 2015».
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Finalità della convenzione e definizione degli interessi comuni
1. La presente convenzione è finalizzata a perseguire gli interessi comuni tra il Comune e la BOCCIOFILA, come di seguito individuati:
• promuovere la pratica delle bocce presso le scuole alzanesi, con attività formative e pratiche;
• promuovere la pratica delle bocce mediante specifici corsi di insegnamento rivolti a minorenni residenti in Alzano a prezzo calmierato e convenzionato;
• promuovere la pratica delle bocce presso i residenti in comune di Alzano Lombardo;
• promuovere ed organizzare squadre sportive di atleti per la partecipazione a campionati, gare, e comunque agevolare l’avviamento alle bocce;
• promuovere ed organizzare attività a favore di utenti diversamente abili, anche attraverso accordi con altre società/istituzioni;
• contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività formative, ricreative e socializzanti.
2. Le strutture di proprietà comunale destinate alle bocce (n. 2 campi con i relativi spazi di pertinenza), presenti presso il parco di Montecchio saranno concesse dal Comune a terzi mediante gara ad evidenza pubblica.
Art. 2 – Impegni della BOCCIOFILA
1. La BOCCIOFILA ai fini del perseguimento degli interessi comuni individuati, con la sottoscrizione della presente convenzione si impegna a:
• garantire fino alla fine della validità della presente convenzione un incremento annuo di soci ordinari residenti in Alzano Lombardo;
• garantire attività di insegnamento gratuite per l’avviamento alla pratica delle bocce presso le scuole di Alzano Lombardo, per un minimo di 60 ore annue e secondo i programmi definiti di concerto con l’Istituto Comprensivo e le altre realtà scolastiche del territorio;
• organizzare n. 1 corso di insegnamento annuo gratuito rivolto prioritariamente a ragazzi e adolescenti residenti in comune di Alzano Lombardo;
• promuovere e favorire attività a favore di utenti diversamente abili per un minimo di 40 ore annue, anche attraverso accordi con altre società/istituzioni;
• partecipare attivamente alle feste dello sport o volontariato, comunque denominate.
2. La BOCCIOFILA inoltre si impegna a:
• comunicare a mezzo posta elettronica al gestore il calendario annuale dei tornei organizzati;
• comunicare a mezzo posta elettronica al concessionario, il calendario mensile delle fasce orarie di utilizzo entro il 21 del mese precedente;
3. La BOCCIOFILA in relazione ai campi da bocce e relative pertinenze si impegna a:
• evitare danni o degrado progressivi del bene, segnalando prontamente al Comune ogni anomalia che richieda un’opera di manutenzione straordinaria;
• rispondere dei danni arrecati al bene a causa di negligenza propria;
4. La BOCCIOFILA entro il 31 gennaio di ogni anno trasmette a mezzo posta elettronica all’Amministrazione Comunale ed al presidente della Polisportiva Comunale di Alzano Lombardo una relazione indicante:
• il raggiungimento degli obiettivi statutari;
• l’elenco dei tesserati distinguendo i residenti e gli juniores;
• il rendiconto dell’attività svolta nell’anno precedente (1 gennaio – 31 dicembre), relazionando sullo svolgimento e raggiungimento degli impegni di cui comma 1;
• il rendiconto economico e il bilancio di previsione dell’associazione.
5. La mancata presentazione della relazione nei termini indicati o il mancato svolgimento delle attività indicate, comporta l’immediata decadenza della convenzione.
Art. 3 – Impegni del Comune
1. Il Comune ai fini del perseguimento degli interessi comuni individuati, con la sottoscrizione della presente convenzione si impegna nell’ambito del contratto di concessione delle strutture sportive a:
• stabilire con propria deliberazione di giunta le tariffe di utilizzo dei campi da bocce – acquisito il parere della BOCCIOFILA;
• far tirare giornalmente i campi da bocce per mantenerli funzionali e renderli servibili;
• far utilizzare “contaore” o modalità similari per una corretta applicazione delle tariffe;
• garantire l’utilizzo dell’impianto, comprensivo del servizio di apertura, chiusura, pulizia e illuminazione, nelle fasce orarie corrispondenti all’apertura del bar;
• garantire a favore della BOCCIOFILA l’utilizzo esclusivo dell’impianto, comprensivo dl servizio di apertura, chiusura, pulizia, riscaldamento e illuminazione, nelle fasce orarie comunicate mensilmente dall’Associazione stessa (ai sensi dell’art. 2 c. 2) per un minimo di 40 ore settimanali;
• garantire a favore della BOCCIOFILA l’utilizzo esclusivo dell’impianto, comprensivo del servizio di apertura, chiusura, pulizia, riscaldamento e illuminazione, anche oltre le 40 ore settimanali per lo svolgimento di competizioni ufficiali e per attività di carattere sociale rivolte ai disabili o ai minori, nelle fasce orarie comunicate mensilmente dall’Associazione stessa (ai sensi dell’art. 2 c. 2);
• permettere alla XXXXXXXXXX l’utilizzo dei campi e relative pertinenze in fasce orarie ulteriori rispetto a quelle previste ai precedenti comma. In tali casi al concessionario spetta esclusivamente l’illuminazione, mentre restano in carico alla BOCCIOFILA i servizi di apertura, chiusura e pulizia.
2. Il Comune si riserva di revocare la convenzione in caso di interesse pubblico o necessità, con preavviso di almeno n. 6 (sei) mesi, salvo casi di somma urgenza.
Art. 4 – Sede della BOCCIOFILA
1. Il Comune assegna come sede in comodato d’uso gratuito alla BOCCIOFILA, per tutta la durata della presente convenzione, i locali uso ufficio e uso magazzino di pertinenza dei campi, come meglio rappresentati nella planimetria allegata sub. b) alla presente convenzione.
2. Restano a carico della BOCCIOFILA le spese inerenti l’eventuale contratto telefonico.
Art. 5 – Pubblicità commerciale
1. La BOCCIOFILA assume l’obbligo di non effettuare, per tutta la durata della convenzione, qualsiasi forma di pubblicità visiva e auditiva all’interno degli impianti che non sia preventivamente autorizzata dal Comune, acquisito il parere favorevole del concessionario della struttura sportiva.
Art. 6 – Durata
1. La durata della presente convenzione è stabilità in anni 8 a decorrere dalla data del 01.04.2017.
Art. 7 – Responsabilità – Assicurazione
1. La BOCCIOFILA, esclusivamente in relazione all’esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione:
• è responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente all’Amministrazione od a terzi dal proprio personale, anche volontario.
• è responsabile nei confronti di tutte le autorità sia delle manifestazioni sportive che del mantenimento dell’ordine da parte dei propri utenti.
2. La BOCCIOFILA è obbligata a stipulare apposita idonea polizza assicurativa relativamente allo svolgimento delle competizioni ufficiali organizzate.
Art. 8 – Controversie
1. Il Comune e la BOCCIOFILA gestiranno i reciproci rapporti sulla base dei principi di correttezza e buona fede di cui all’art. 1375 c.c., nonché di leale collaborazione. A tal fine le parti si impegnano ad attivare procedure di consultazione tutte le volte che ciò si renda necessario ed in particolare modo qualora emergano elementi significativi tali da far ritenere che la BOCCIOFILA non sia in grado di organizzare parte delle iniziative preventivate.
2. Eventuali controversie saranno risolte bonariamente tra le parti. L’Amministrazione Comunale si fa garante del rispetto del presente accordo ed arbitro in caso di controversie in merito ai diritti di utilizzo degli impianti.
3. In caso di fallimento dell’accordo bonario, foro competente è il Tribunale di Bergamo, escludendosi ogni forma di arbitrato.
Art. 9 – Trattamento dati personali
1. Ai sensi dell’art.13 del X.X.xx. n. 196/2003, le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali contenuti nel presente atto o raccolti durante l’attuazione dello stesso saranno trattati nei limiti in cui ciò sia necessario per l’assolvimento degli impegni assunti dalle parti o per l’adempimento di obblighi di legge.
2. Il soggetto titolare degli stessi è il Comune di Alzano Lombardo.
Art. 10 – Spese e oneri contrattuali
1. Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipula ed eventuale registrazione della presente convenzione sono da intendersi a carico del Comune.
2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso.
Art. 11 – Disciplina della convenzione
1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti dichiarano di riferirsi alle norme del Codice Civile in materia contrattuale.