SOTTOSCRIZIONE DEL TESTO DI ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE PER IL PERSONALE DELLE CATEGORIE E DELLE POSIZIONI DEGLI ENTI DI CUI ALL’ART. 1 DEL CCRL 12 GIUGNO 2000.
SOTTOSCRIZIONE DEL TESTO DI ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE PER IL PERSONALE DELLE CATEGORIE E DELLE POSIZIONI DEGLI ENTI DI CUI ALL’ART. 1 DEL CCRL 12 GIUGNO 2000.
PREMESSA
L'articolazione della dotazione organica deve essere il più possibile rappresentativa degli effettivi bisogni degli enti in relazione ai servizi assicurati, all'utenza servita e alle esigenze dei dipendenti.
Art. 1
1. Il presente accordo si applica al personale non dirigenziale disciplinato dal C.C.R.L. siglato in data 12 giugno 2000.
Art. 2
1. Ai fini del presente accordo si intende:
a) “Per tempo pieno” l’orario di lavoro di 36 ore settimanali;
b) Per “tempo parziale” l’orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti, comunque, inferiore a quello indicato nella lettera a);
c) Per “rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale” quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro;
d) Per “rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale” quello in relazione al quale risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
e) Per “lavoro supplementare” quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l’orario di lavoro fissato dal contratto individuale ed entro i limiti del tempo pieno;
Art. 3
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito mediante:
a) assunzione nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati.
2. La determinazione delle unità di personale da destinare al tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica di personale a tempo pieno nell'ambito di ciascuna posizione, con esclusione del personale di cui all'art. 6 comma 1 e dei titolari delle posizioni di lavoro di particolare responsabilità preventivamente individuate dagli Enti fermo restando l'informazione di cui all'art. 9 del CCRL. La predetta percentuale del 25% si arrotonda per eccesso nelle frazioni pari o superiori allo 0,50% per arrivare comunque all'unità. La contrattazione di settore può articolare detta percentuale a livello di singoli profili professionali contenuti nelle posizioni e nei servizi e/o strutture organizzative.
3. Gli enti, previa analisi delle proprie esigenze organizzative e nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale, previa informazione seguente ad incontro, individuano i posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale. Gli stessi posti vengono prioritariamente coperti sulla base delle richieste presentate dal personale in servizio di pari categoria e profilo e, per la parte che residua, mediante assunzione secondo le procedure selettive previste dai regolamenti degli enti.
4. Nel caso che gli enti non abbiano provveduto agli adempimenti previsti nel comma 3, oppure nel limite della eventuale percentuale residua, dopo l’attuazione della disciplina prevista dal medesimo comma, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente, dal primo giorno successivo alle cadenze semestrali individuate nel 30 giugno e 31 dicembre o da diverso giorno ad esse successivo indicato dal dipendente nella domanda presentata, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 6 e seguenti. In tal caso opera il solo limite percentuale di cui al comma 2. Nelle domande, da presentare entro il 30 aprile ed il 30 ottobre, deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini dei commi 7 e ss. L’amministrazione nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l’attività lavorativa, di lavoro autonomo o subordinato, comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente o per le specifiche funzioni svolte.
5. L’amministrazione può con provvedimento motivato differire la trasformazione del rapporto di lavoro, per un periodo massimo di quattro mesi, decorrenti dai periodi di cadenza semestrale, nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio.
6. Nella domanda, formulata ai sensi del precedente comma 4, il dipendente deve specificare:
a) la riduzione richiesta che dovrà essere del 30%, 40%, 50%, 60% o 70%; limitatamente al part time verticale annuale la riduzione richiesta può essere anche del 25% o del 75%;
b) l'articolazione prescelta dell'orario di lavoro che dovrà essere concordata preventivamente con l'Amministrazione nell'ambito di norma dell'orario ordinario di servizio. In caso di mancato accordo l'articolazione dell'orario è decisa dall'Amministrazione, la quale, nella determinazione dell’orario, non deve vanificare le motivazioni poste dal dipendente per la trasformazione del contratto.
c) la durata, comunque, non inferiore ad un anno.
7. Fermo restando la riserva di legge sulle incompatibilità tra impiego pubblico ed altre attività (art. 3 comma 1 punto C L.R. 45/95) i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità (art. 51 L.R. 45/95 con particolare riferimento al comma 6), possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l’iscrizione ad albi professionali previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.
8. Le amministrazioni, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi, possono individuare le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma precedente.
9. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra l’attività esterna del dipendente – sia subordinata che autonoma – con quella della specifica attività di servizio ovvero qualora la predetta attività lavorativa debba intercorrere con un’amministrazione pubblica l’amministrazione nega la trasformazione del rapporto a tempo parziale.
10. Ai fini di cui ai commi precedenti il dipendente deve precisare se intenda o meno svolgere una seconda attività. Nell’eventualità di successivo inizio o di variazione dell’attività lavorativa esterna il dipendente è tenuto a fornire la relativa comunicazione all’Ente nel quale presta servizio. Nell’ipotesi di attività lavorativa esterna il dipendente dovrà indicare il tipo di attività se autonoma o subordinata, l'eventuale datore di lavoro, la sede e l'orario dove verrà svolta.
11. Il dipendente è tenuto a richiedere preventivamente l’autorizzazione all’amministrazione nella quale presta servizio per l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
12. Lo svolgimento di attività esterna, in assenza delle previste autorizzazioni, le dichiarazioni risultate non veritiere, nonché l'effettuazione di lavoro nero, costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro.
13. Il contingente del 25% di cui al comma 2 è utilizzato sino alla sua capienza. Le trasformazioni di cui al comma 1, lettera b), indipendentemente dalla motivazione della richiesta, sommate alle assunzioni di cui al comma 1, lettera a), non possono superare il tetto del contingente massimo. Il personale già in part-time ai sensi della disciplina previgente va conteggiato ai fini del calcolo del numero massimo di trasformazioni ammesse. Al medesimo personale è estesa la presente disciplina.
14. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari si deroga alle procedure di cui al comma 4 per la presentazione delle domande che non sottostanno ai limiti temporali ivi previsti, in tali casi il contingente del 25% è elevato di un ulteriore 10%.
15. Qualora il numero delle richieste ecceda i contingenti fissati, viene data la precedenza:
a. ai dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
b. ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70% o persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie, anziani non autosufficienti;
c. ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
16. La costituzione del rapporto a tempo parziale o la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico.
Art. 4
Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno, salvo il caso del part time verticale per il quale la frazione di posto può essere del 25% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati. Le frazioni di posto a tempo parziale vacanti possono essere tra loro sommate ed essere ridefinite quali posti a tempo pieno e/o parziale nella pianta organica anche ai fini di nuove assunzioni, fatto salvo il dettato del comma 4 del presente articolo per i part-time a tempo determinato non superiore a due anni.
2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:
x. xxxxxxxxxxx, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni);
b. verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
c. con combinazione delle due modalità indicati nelle lettere a) e b).
3. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione, in relazione ai posti di cui al comma 3 dell’art. 3 vengono previamente definiti dagli enti e resi noti a tutto il personale, mentre nel caso previsto dal comma 4 dello stesso articolo sono concordati con il dipendente, nei modi del comma 6 punto b sempre dello stesso articolo.
4. Tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un anno dalla trasformazione a condizione che vi sia la
disponibilità del posto in organico. Fanno eccezione i soli part time di durata predeterminata ma non superiore ai due anni cui è consentito, alla scadenza, tornare a tempo pieno.
Le amministrazioni possono far fronte alle corrispondenti esigenze di personale con assunzioni a tempo determinato. Ai fini di dette assunzioni le frazioni di posto a tempo parziale vacanti possono essere tra loro sommate fermo restando il rispetto della pianta organica.
5. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Fa eccezione il caso in cui sia necessario ricoprire un posto a tempo indeterminato e pieno attingendo dalla stessa graduatoria sulla base della quale sono state effettuate assunzioni a tempo indeterminato a part-time. In tale circostanza i dipendenti già assunti per posti part-time a tempo indeterminato mantengono il diritto di precedenza per l'assunzione a tempo pieno rispetto agli idonei inseriti in graduatoria in posizioni successive.
Art. 5
Trattamento economico-normativo
del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposi- zioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento
2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, può essere richiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro aggiuntivo, di cui all’art. 2, secondo la disciplina del successivo comma 4.
3. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può svolgere prestazioni di lavoro straordinario secondo la disciplina del successivo comma 4.
4. A fronte di esigenze eccezionali non altrimenti risolvibili ed ai fini di salvaguardare la funzionalità degli Enti è prevista la facoltà dell'Amministrazione, con atto dirigenziale motivato, di ricorrere a prestazioni di lavoro straordinario o di lavoro aggiuntivo per il personale part-time nelle seguenti misure massime annuali:
ORARIO A TEMPO PARZIALE | ORE DI LAVORO |
25% - 30% - 40% | 30 |
50% | 50 |
60% - 70% - 75% | 70 |
Detto atto dovrà indicare oltre ai motivi, la quantità e la durata della prestazione eccezionalmente richiesta, e nell’ipotesi di prestazioni di lavoro aggiuntivo dovrà essere accompagnata dall’espresso consenso del dipendente interessato.
5. Le ore di lavoro aggiuntivo e straordinario sono retribuite con le maggiorazioni orarie di cui all’art. 55 del CCRL del 12 giugno 2000, i relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.
6. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. In entrambe le ipotesi il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCRL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla L.n.1204/71, anche per la parte non cadente in periodo lavorativo; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di part-time verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.
7. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale e l’eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa posizione.
8. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.
Art. 6
1. Le presenti disposizioni, che disciplinano il part-time nel comparto unico formato dagli Enti di cui all’art. 1 della L.R. 45, non si applicano, in considerazione della particolarità del servizio, al personale appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco ed al Corpo Forestale.
2. I lavoratori titolari degli incarichi e delle relative retribuzioni, di cui all’art. 18, 20 comma 1, 21 comma 1 del CCRL di comparto stipulato in data 12 giugno 2000, possono ottenere la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all’incarico e relativa retribuzione loro conferiti. Fanno eccezione i lavoratori che pur titolari delle posizioni di cui agli artt. 18, 20 comma 1 e 21 comma 1, dipendono da Enti che hanno una sola unità nella dotazione organica della corrispondente posizione D. In detti casi e a condizione di espresso consenso da parte
dell'Ente i lavoratori interessati possono usufruire di part time con conseguente retribuzione di posizione di cui all'art. 19 del contratto rapportata alla prestazione effettivamente resa.
Art. 7
1. I dipendenti che usufruiscono dell’indennità di cui all’art. 24 percepiscono gli importi ivi stabiliti in misura proporzionale alla percentuale di part-time prestato. Ciò vale anche per i dipendenti classificati nella categoria C posizione C2 di cui agli art. 20 comma 3 e 21 comma 3 se non ricomnpresi nelle posizioni di lavoro individuate dagli Enti ai sensi del precedente art. 3 comma 2.
Art. 8
1. Limitatamente all'anno 2000 le scadenze del 30 ottobre di cui all'art. 3 comma 4 sono prorogate al 15 dicembre. In tali casi il differimento di cui al successivo comma 5 dell'art. 3 non può produrre effetti oltre il 30 aprile 2001.
Art. 9
1. In sede di prima applicazione le Amministrazioni accolgono , nel rispetto del presente accordo, le domande già presentate e respinte in virtù della precedente normativa, se confermate dagli interessati.
Le conseguenti trasformazioni decorrono dalla settimana successiva alla conferma.
Art. 10
1. Il presente accordo viene approvato tra le parti a titolo sperimentale con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di stipulazione ed ha validità sino al 31.12.2001. Decorsa tale data, qualora non intervengano nuovi accordi, i contenuti dei presenti articoli saranno inefficaci. In caso di variazioni introdotte alla presente disciplina sono fatte salve, fino a naturale scadenza, le autorizzazioni già rilasciate.