CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Allegato 1 alla Deliberazione n. 181 del 17.02.2023
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER LA FORNITURA DI LICENZE D’USO SUBSCRIPTION ORACLE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI MIGRAZIONE IN CLOUD DELL’APPLICATIVO GESTIONALE ORACLE ERP IN USO PRESSO L’ATS CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO PER UN PERIODO DI 45 MESI.
Il Responsabile del Procedimento: Avv. Xxxxxxxxx Xxxx
Incaricato dell’Istruttoria: Xxxxx Xxxxxx
Codice identificativo Gara (CIG): 96104233F2
UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE
Sommario
Capo 1 – DISPOSIZIONI GENERALI 4
Articolo 1 – Oggetto dell’appalto 4
Articolo 3 – Ambito della fornitura 6
Articolo 4 – Durata contrattuale 7
Articolo 5 – Importo dell’appalto 7
Articolo 6 – Avvio della prestazione in pendenza di stipulazione del contratto 9
Articolo 7 – Invariabilità dei prezzi 10
CAPO 2 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 10
Articolo 8 – Riferimenti documentali e normativi 10
Articolo 9 – Obblighi dell’aggiudicatario 11
Articolo 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari 12
CAPO 3 – ESECUZIONE DELL’APPALTO 12
Articolo 11 – Direttore dell’Esecuzione del Contratto e Referente dell’aggiudicatario 12
§ 11.1 Direttore dell’Esecuzione del Contratto 12
§ 11.2 Referente dell’aggiudicatario 13
Articolo 12 – Fatturazione e pagamenti 13
Articolo 13 – Rapporti con l’Amministrazione 16
Articolo 14 – Deposito cauzionale 17
CAPO 4 – DISPOSIZIONI FINALI 18
Articolo 15 – Cessione dei crediti derivanti dal Contratto – Subappalto – Sospensione 18
Articolo 16 – Sicurezza sul lavoro Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI)
Articolo 18 – Risoluzione del contratto 20
Articolo 19 – Ipotesi di recesso 22
Articolo 20 – Clausola T&T per la Trasparenza e Tracciabilità 23
Articolo 21 – Codice di Comportamento, Piano Anticorruzione, Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali e divieto di pantouflage 24
Articolo 22 – Conflitto di interesse 25
Articolo 23 – Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni 25
Articolo 24 - Trattamento dati personali 26
Articolo 25 – Stipulazione del contratto 28
Articolo 26 – Revisione dei prezzi 29
Articolo 27 – Foro competente 30
Capo 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
PREMESSA
L’ATS della Città Metropolitana di Milano bandisce, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., procedura aperta sopra la soglia comunitaria finalizzata ad acquisire le sottoscrizioni Oracle finalizzate al progetto di migrazione dell’infrastruttura ERP nel Cloud.
La procedura oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto (breviter anche Capitolato o CSA) è suddivisa in un lotto, unico ed indivisibile.
L’ATS della Città Metropolitana di Milano (breviter anche ATS Milano o Amministrazione) procede all’effettuazione di tutte le operazioni di gara necessarie all’individuazione dell’operatore economico cui affidare la fornitura oggetto del presente Capitolato per il soddisfacimento delle esigenze proprie. L’aggiudicazione da parte dell’Amministrazione darà vita al rapporto contrattuale che intercorrerà tra l’operatore economico che risulterà idoneo e l’ATS della Città Metropolitana di Milano. Il Contratto che verrà stipulato dalle Parti a seguito dell’aggiudicazione della presente procedura, corrisponderà al documento denominato Allegato 1 denominato “Oracle Cloud Services Agreement”.
Articolo 1 – Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’acquisizione delle sottoscrizioni Oracle.
La policy del Cloud e dei servizi di Oracle che l’aggiudicatario dovrà garantire dovrà corrispondere a quanto riportato nell’Allegato 2 denominato “Oracle cloud hosting and Delivery Policies”.
Articolo 2 – Finalità
L’ATS ha intrapreso un percorso di innovazione tecnologica attraverso l’introduzione di un nuovo sistema amministrativo-contabile, utilizzando le licenze d’uso (denominate “subscription”) Oracle ERP Cloud.
Si rende, pertanto, necessario acquisire le subscription di Oracle per:
• realizzare il nuovo sistema amministrativo-contabile in Cloud in modalità SaaS, utilizzando la soluzione Oracle ERP Cloud;
• garantire le personalizzazioni delle Oracle eBusiness Suite, attualmente on premise, in
un’infrastruttura PaaS;
• migrare gli archivi storici, in un’infrastruttura IaaS, di ex ASL Milano, ex ASL Milano 1, ex ASL
Milano 2, ex ASL Lodi ed i dati consolidati di ATS Milano.
Tale iniziativa è in linea con il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione e la strategia di AgID volta a favorire l’adozione del modello di Cloud Computing nella Pubblica Amministrazione.
Con la presente procedura, l’Amministrazione intende garantire non solo una continuità funzionale ma anche tecnologica e di modellazione dei dati attraverso caratteristiche innovative in grado di:
• agevolare l’adozione di nuove tecnologie e modelli di processo in linea con l’evoluzione del mercato delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
• garantire la continuità tecnologica dell’attuale piattaforma.
• garantire un ambiente di sviluppo analogo all’attuale in modo da ridurre i costi di
riconversione delle componenti applicative esistenti.
• ridurre i tempi di realizzazione del passaggio alla nuova tecnologia grazie al riuso di competenze presenti presso ATS e grazie alla integrazione nativa tra le diverse componenti della soluzione in cloud.
• semplificare la manutenzione evolutiva e correttiva degli applicativi preservando il mantenimento delle competenze maturate nel corso degli anni dal personale di ATS.
• eliminare o sostituire con componenti standard della soluzione Oracle Cloud ERP alcune componenti software custom che attualmente impediscono di installare nuove versioni degli applicativi senza onerosi interventi di integrazione.
• modernizzare i processi di back office con un impatto minimale sugli utenti-dipendenti che sono già fruitori ed utilizzatori della soluzione Oracle ERP.
La soluzione Oracle ERP Cloud Service individuata è da intendersi come evoluzione della soluzione Oracle Enterprise Business Suite, attualmente in esercizio ed ospitata presso il data center on premise dell’ATS di Milano, le cui funzionalità vengono messe a disposizione degli utenti in modalità SaaS.
Al fine di ottimizzare i costi, è prevista l’attivazione in due fasi delle licenze Oracle (subscription) oggetto della presente procedura e meglio descritte nel successivo art. 3 “Ambito della fornitura”:
• Fase 1, dal 01 Aprile 2023 al 31 Dicembre 2023, della durata di 9 mesi: sviluppo della nuova soluzione ERP Cloud e migrazione degli archivi storici.
• Fase 2, dal 01 Gennaio 2024 al 31 Dicembre 2026, della durata di 36 mesi: erogazione in produzione della nuova soluzione.
Articolo 3 – Ambito della fornitura
La fornitura dell’evoluzione dell’ambiente applicativo Oracle E-Business Suite release R12.1, già in uso presso le varie unità operative dell’Amministrazione, deve essere assicurata attraverso la fornitura delle licenze d’uso (subscription) di Oracle Cloud di seguito specificate.
Hosted Named User: si intende la persona autorizzata ad accedere al servizio ospitato, indipendentemente dal fatto che l’utente stia accedendo attivamente al servizio in un dato momento.
Universal Credit: si intende il numero di crediti IaaS e PaaS disponibili sul periodo di riferimento indicato.
Fase 1 – 01 Aprile 2023 / 31 Dicembre 2023 (9 mesi)
Codice Prodotto | Descrizione prodotto | Quantità | METRICA |
B91079 | Oracle Fusion Enterprise Resource Planning CS | 10 | Hosted Named User |
B91080 | Oracle Fusion Enterprise Resource Planning for Self Service CS | 100 | Hosted Named User |
B91082 | Oracle Fusion Procurement CS | 10 | Hosted Named User |
B91083 | Oracle Fusion Procurement Self Service CS | 100 | Hosted Named User |
B91057 | Oracle Fusion Supply Chain Execution CS | 10 | Hosted Named User |
B88206 | Oracle PaaS and IaaS Universal Credit | 2900 | Universal Credit |
Fase 2 – 01 Gennaio 2024 / 31 Dicembre 2026 (36 mesi)
Codice Prodotto | Descrizione prodotto | Quantità | METRICA |
B91079 | Oracle Fusion Enterprise Resource Planning CS | 54 | Hosted Named User |
B91080 | Oracle Fusion Enterprise Resource Planning for Self Service CS | 100 | Hosted Named User |
B91082 | Oracle Fusion Procurement CS | 32 | Hosted Named User |
B91083 | Oracle Fusion Procurement Self Service CS | 264 | Hosted Named User |
B91057 | Oracle Fusion Supply Chain Execution CS | 12 | Hosted Named User |
B84490 | Additional Test Environment for Oracle Fusion Cloud Service | 1 | Each |
B88206 | Oracle PaaS and IaaS Universal Credit | 30.000 | Universal Credit |
In conformità alla normativa vigente (GDPR), si evidenzia che l’erogazione del servizio ed il trattamento dei dati dovrà essere garantito da Oracle sul territorio dell’Unione Europea, ovvero il Data Center in Cloud su cui verranno localizzati i dati di ATS di Milano dovrà necessariamente risiedere su una “Region” UE.
Articolo 4 – Durata contrattuale
Il contratto d’appalto avrà la durata complessiva di 45 (quarantacinque) mesi, con decorrenza dal 01.04.2023 al 31.12.2026. A partire dalla data di sottoscrizione del contratto Oracle dovrà attivare l’ambiente cloud entro 15 giorni solari.
Articolo 5 – Importo dell’appalto
L’importo totale posto a base di gara è, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze quantificati in € 0,00 IVA e/o, pari a € 691.175,30 (Iva esclusa), così suddiviso:
Fase 1 – 01 Aprile 2023 / 31 Dicembre 2023
Codice Prodotto | Descrizione prodotto | Quantità | Metrica | Durata (mesi) |
B91079 | Oracle Fusion Enterprise Resource Planning CS | 10 | Hosted Named User | 9 |
B91080 | Oracle Fusion Enterprise Resource Planning for Self Service CS | 100 | Hosted Named User | 9 |
B91082 | Oracle Fusion Procurement CS | 10 | Hosted Named User | 9 |
B91083 | Oracle Fusion Procurement Self Service CS | 100 | Hosted Named User | 9 |
B91057 | Oracle Fusion Supply Chain Execution CS | 10 | Hosted Named User | 9 |
B88206 | Oracle PaaS and IaaS Universal Credit | 2900 | Universal Credit | 9 |
Fase 2 – 01 Gennaio 2024 / 31 Dicembre 2026
Codice Prodotto | Descrizione prodotto | Quantità | Metrica | Durata (mesi) |
B91079 | Oracle Fusion Enterprise Resource Planning CS | 54 | Hosted Named User | 36 |
B91080 | Oracle Fusion Enterprise Resource Planning for Self Service CS | 100 | Hosted Named User | 36 |
B91082 | Oracle Fusion Procurement CS | 32 | Hosted Named User | 36 |
B91083 | Oracle Fusion Procurement Self Service CS | 264 | Hosted Named User | 36 |
B91057 | Oracle Fusion Supply Chain Execution CS | 12 | Hosted Named User | 36 |
B84490 | Additional Test Environment for Oracle Fusion Cloud Service | 1 | Each | 36 |
B88206 | Oracle PaaS and IaaS Universal Credit | 30.000 | Universal Credit | 36 |
§ 5.1 Opzioni contrattuali
Opzione ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L’Amministrazione si riserva la facoltà di prevedere nel corso di validità del contratto stipulato, modifiche che comportano un aumento dell’importo contrattuale nei limiti del 30%. Le modifiche saranno valutate e contabilizzate mediante applicazione dei prezzi offerti dall’operatore economico in sede di offerta. L’importo stimato per tale modifica è pari a € 207.352,59, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenza.
Revisione dei prezzi ex art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Nel periodo di vigenza del contratto potrà essere applicata la revisione dei prezzi secondo quanto disposto dall’art. 26 del presente CSA.
L’importo stimato per tale modifica è pari a € 103.676,30, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenza.
Opzione della proroga tecnica ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Qualora, allo scadere del termine previsto dei contratti, l’Amministrazione non avesse concluso la nuova procedura di scelta del contraente, la stessa si riserva la facoltà di prorogare il contratto in essere e l’aggiudicatario ha l’obbligo di accettare tale proroga, alle medesime condizioni contrattuali vigenti, assicurando l’esecuzione della fornitura, senza soluzione di continuità, nelle more della stipulazione del nuovo contratto, per un periodo presunto di mesi sei. Qualora l’Amministrazione volesse avvalersi di detta facoltà è tenuta a darne comunicazione per iscritto all’aggiudicatario. L’importo complessivo stimato per tale opzione, calcolato sul valore triennale della fornitura (Fase 2 del contratto), è pari a € 108.219,20, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo delle eventuali varianti sopra descritte, è pertanto pari a € 1.110.423,39 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenza pari a € 0 (zero), così riepilogato:
A | B | C | D | E | |
Importo1 | Importo1 | Importo1 | Importo1 | Importo1 | |
complessivo | opzione art. | opzione art. | Opzione art. | complessivo | |
posto a base | 106 comma 1 | 106 comma 1 | 106 comma | xxxxxxx xxxxxxx | |
Lotto | di gara | lett. a) D. Lgs. | lett. a) D. Lgs. | 11 D. Lgs. | dell’appalto |
45 mesi | 50/2016 | 50/2016 | 50/2016 | (A+B+C+D) | |
(+30%) | (revisione | (proroga 6 | |||
prezzi) | mesi) | ||||
Unico | € 691.175,30 | € 207.352,59 | € 103.676,30 | € 108.219,20 | € 1.110.423,39 |
1 Gli importi si intendono espressi IVA esclusa.
Articolo 6 – Avvio della prestazione in pendenza di stipulazione del contratto
L’Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l’avvio delle prestazioni contrattuali con l’emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all’art. 14 del presente CSA e salvo diversa indicazione che verrà comunicata dall’Amministrazione medesima.
Articolo 7 – Invariabilità dei prezzi
Il prezzo offerto, risultante dall’aggiudicazione della presente procedura, si intende:
- fisso ed invariabile per l’intera durata dell’appalto, salvo diverse disposizioni di legge e salvo
quanto previsto all’art. 26 “Revisione dei prezzi” del presente Capitolato;
- offerto ed accettato dall’aggiudicatario in base a calcoli di propria convenienza e a proprio rischio;
- comprensivo di quanto richiesto dal presente Capitolato, comprensivo di allegati, e quanto proposto dall’aggiudicatario in sede di offerta e, comunque, di ogni prestazione necessaria per l’esatto adempimento contrattuale, XXX xxxxxxx.
CAPO 2 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
Articolo 8 – Riferimenti documentali e normativi
Data Center e cloud | Indicazioni di AgID: Circolare n. 2 del 24/06/2016, “Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione” previsto dalle disposizioni della legge n. 208 del 28/12/2015 - Legge di stabilità 2016. Circolare n.5 del 30 novembre 2017 relativa agli obiettivi e alle linee guida per la PA rispetto al risparmio di spesa ICT e al consolidamento dei data center. Circolare AgID n. 2 del 9 aprile 2018, “Criteri per la qualificazione dei Cloud Service Provider per la PA”. Circolare AgID n. 3 del 9 aprile 2018, “Criteri per la qualificazione di servizi SaaS per il Cloud della PA”. |
Privacy e Security | D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche - 2 luglio 2015 GDPR (General Data Protection Regulation), Regolamento UE 2016/679 Linee guida AgID in merito alle misure minime di sicurezza ICT per la PA (Circolare n. 1 del 17.3.2017 pubblicata in GU del 4.4.2017) |
Misure Minime di Sicurezza AgID (circolare n. 2 del 18/4/2017) Fare riferimento a best practices e standard proposti nell’ambito del progetto OWASP (Open Web Application Security Project) e consultabili al seguente link: |
Articolo 9 – Obblighi dell’aggiudicatario
L’operatore economico aggiudicatario deve munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto all’esercizio della sua attività.
L’aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente CSA.
L’aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Pertanto, l’aggiudicatario non potrà avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell’Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
L’aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.
L’aggiudicatario si impegna, altresì, per tutta la durata contrattuale, senza eccezione alcuna, a:
- non sospendere le attività oggetto del presente CSA. Pertanto, l’aggiudicatario si obbliga alla sua puntuale esecuzione anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l’interruzione della fornitura;
- retribuire il personale:
- dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competente;
- Libero Professionale con compensi liberamente determinati dalla contrattazione individuale (contrattazione diretta tra operatori a rapporto Libero Professionale e l’aggiudicatario) - con obbligo di deposito, prima dell’utilizzazione, del contratto individuale.
Sulla base dei dettami normativi sanciti dall’art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012 (convertito con modificazioni nella Legge 221/2012) nonché ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicatario si impegna, altresì, a rimborsare all’Amministrazione le spese per le pubblicazioni, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, su richiesta della medesima.
Articolo 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari
L’aggiudicatario, ai fini di quanto previsto dalla L. 136/2010:
- assume l’obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del Contratto d’Appalto;
- si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o forniture oggetto del presente capitolato, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione e alla Prefettura-Ufficio del Governo di Milano della notizia di inadempimento della propria controparte/subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Inoltre, l’aggiudicatario dovrà essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici previsti in materia di fatturazione elettronica, o, in alternativa, deve conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 5, D.M. 55/2013.
CAPO 3 – ESECUZIONE DELL’APPALTO
Articolo 11 – Direttore dell’Esecuzione del Contratto e Referente dell’aggiudicatario
§ 11.1 Direttore dell’Esecuzione del Contratto
L’ATS nominerà un Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), che provvederà al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del singolo contratto, assicurandone la regolare esecuzione e verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti di gara.
Ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il DEC, nel periodo di vigenza contrattuale e con il supporto di eventuali assistenti, verificherà la conformità delle prestazioni rese dall’aggiudicatario alle condizioni tecniche ed economiche stabilite nel Contratto d’Appalto.
Le attività di controllo e monitoraggio realizzate dal DEC saranno, in particolare, tese ad appurare che le condizioni contrattuali siano pienamente rispettate dall’aggiudicatario, sia con riferimento ai livelli di servizi minimi, sia con riferimento a ciascuna prestazione resa in termini:
- di qualità della fornitura (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi e normativi richiesti nel Contratto d’Appalto e suoi allegati);
- di rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- di rispetto della normativa sulla sicurezza, sulla salute dei lavoratori e sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
§ 11.2 Referente dell’aggiudicatario
Per tutta la durata del Contratto, l’aggiudicatario dovrà mettere a disposizione un Referente del contratto, i cui riferimenti dovranno essere comunicati prima della sottoscrizione del Contratto. Il referente dell’aggiudicatario dovrà rendersi disponibile a risolvere, anche telefonicamente, le eventuali problematiche inerenti all’oggetto del contratto.
In caso di sostituzione del Referente nel corso di vigenza del contratto, l’aggiudicatario dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta all’Amministrazione, inviando i riferimenti del referente proposto in sostituzione.
È fatta salva la possibilità per l’aggiudicatario di mettere a disposizione ulteriore personale
specializzato per una corretta prestazione contrattuale.
Articolo 12 – Fatturazione e pagamenti
§ 12.1 – Fatturazione
Il corrispettivo contrattuale verrà riconosciuto all’aggiudicatario come canone trimestrale anticipato a partire dalla data di attivazione dei servizi Cloud.
L’aggiudicatario invierà esclusivamente fattura elettronica riportante il numero e la data dell’ordinativo nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del MEF, convertito con la legge n. 89/2014.
Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico e che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale.
Denominazione Ente: ATS della Città Metropolitana di Milano Sede legale: Corso Italia, 52 – 00000 Xxxxxx
Codice Fiscale: 09320520969
Partita IVA: 09320520969
Codice IPA: atsmetmi
Codice Univoco ufficio: BMAGH7 – FORNITURE E PRESTAZIONI GENERICHE ATS
Dovrà, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web xxx.xxxxxxxx.xxx.xx per verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco.
Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse devono riportare il codice identificativo di gara (CIG), comunicato dall’Amministrazione.
Ai sensi del richiamato art. 25, co. 3, D.L. 66/2014, l’ATS non procederà al pagamento di fatture elettroniche che non riportino il codice CIG, come previsto dal richiamato art. 25, co. 2, D.L. n. 66/2014.
Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha raccomandato la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali.
Le informazioni obbligatorie sono le seguenti:
- Codice Identificativo Gara (C.I.G.);
- eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Xxxxx;
- tutti i dati relativi al pagamento;
- data e numero d’ordine d’acquisto;
- totale documento;
- codice fiscale del cedente;
- ogni altra indicazione utile;
- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.
In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno rifiutate dall’Amministrazione
contraente, ai sensi del D.M. n. 132 in data 24.08.2020.
Il nuovo obbligo normativo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27.12.2017, art. 1, comma 414) stabilisce che tutti gli ordini di acquisto della pubblica amministrazione dovranno essere effettuati esclusivamente in formato elettronico e trasmessi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordinativi di acquisto (NSO).
L’architettura del sistema NSO è stata realizzata utilizzando l’infrastruttura, già esistente, del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche (SdI) e dialogherà con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da ANAC, per la verifica della corretta indicazione del CIG assegnato al Contratto, nonché con il sistema SIOPE+ e la Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC).
Con Decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 07.12.2018 e del 27.12.2019 sono state approvate le regole tecniche e le linee guida concernenti la gestione degli ordinativi elettronici degli enti e aziende del SSN e, al contempo, è stata fissata la decorrenza, a partire dall’1.1.2022, dell’obbligo di inserimento del riferimento all’Ordine elettronico in fattura, per quei processi di ordinazione eseguiti attraverso NSO, sia per acquisto di beni che di servizi, sanitari e non sanitari.
In particolare, l’art. 3 del citato Decreto dispone che “[…] l’emissione dei documenti [……] è effettuata esclusivamente in forma elettronica e la trasmissione avviene per il tramite del Nodo Smistamento degli Ordini (NSO)” ed ai commi 3 e 4 “[….]sulle fatture elettroniche sono obbligatoriamente riportati gli estremi dei documenti secondo le modalità stabilite nelle linee guida [….] gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti non possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non conformi a quanto disposto al comma 3”.
L’aggiudicatario dovrà, pertanto, emettere la fattura elettronica riportando, oltre al CIG, la tripletta
di identificazione dell’ordine elettronico, di seguito indicata:
1. nel campo 2.1.2.2 <IdDocumento> dello schema della FatturaPA va riportato l’identificativo dell’ordine a cui la fattura fa riferimento (numero ordine);
2. nel campo 2.1.2.3 <Data> dello schema della FatturaPA va riportata la data di emissione
dell’ordine;
3. nel campo 2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione> dello schema della FatturaPA va riportato l’identificativo del soggetto (EndpointID) che ha emesso l’ordine preceduto e seguito dal carattere “#” senza interposizione di spazi".
§ 12.2 – Pagamenti
Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato dall’Amministrazione entro 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione del contratto a cura del competente servizio dell’ATS di Milano. Tale
verifica sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’Amministrazione non procederà comunque alla liquidazione di fatture anticipate ed emesse prima della prestazione. L’Amministrazione provvederà a respingere la fattura qualora:
- non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG;
- non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti;
- non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra la fornitura resa e quanto previsto nel Contratto d’Appalto;
- non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta;
- in tutti i casi previsti dal D.M. n. 132 del 24.08.2020.
Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all’appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell’aggiudicatario.
Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell’aggiudicatario, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell’Amministrazione.
L’aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi del D. Lgs. 231/2002, testo vigente.
Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell’emissione dell’ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data.
Per provvedere al pagamento l’Amministrazione dovrà essere in possesso di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito d’ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell’aggiudicatario.
Qualora il DURC dell’aggiudicatario evidenzi irregolarità l’Amministrazione sarà tenuta all’osservanza di quanto disposto dall’art. 30 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati.
L’aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o
riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
Articolo 13 – Rapporti con l’Amministrazione
L’aggiudicatario, in seguito alla stipulazione del contratto, diverrà l’unico interlocutore dell’ATS di Milano per la gestione del contratto, cui la stessa conseguentemente indirizzerà ogni eventuale comunicazione, doglianza, pretesa o contestazione di inadempienza.
Nel caso di azienda consortile o Associazione Temporanea di Imprese, il Consorzio o l’Azienda capofila sono i responsabili e gli interlocutori nei confronti dell’Amministrazione, anche nel caso di eventuali inadempimenti delle società consorziate o associate, ferma la solidale responsabilità delle società responsabili delle singole prestazioni.
Articolo 14 – Deposito cauzionale
L’aggiudicatario dovrà costituire garanza definitiva. Tale garanzia deve essere posta a garanzia della buona esecuzione del contratto concluso, del risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni medesime.
Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 testo vigente, l’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a favore dell’A.T.S. di di Milano, pari al 10% dell’importo contrattuale o altra percentuale prevista dal medesimo articolo, con validità sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.
L’importo della suddetta cauzione verrà comunicato all’aggiudicatario dall’Amministrazione, contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione.
La mancata costituzione della cauzione definitiva, se richiesta, determina la decadenza
dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante.
Tale garanzia opera per tutta la durata del contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto.
È facoltà dell’ATS di Milano incamerare in tutto o in parte la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.
Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per l’effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della medesima entro il termine tassativo di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione.
La cauzione verrà costituita in una delle seguenti forme:
- quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del
D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, in originale, valida per tutto il periodo contrattuale più almeno 60 (sessanta) giorni dal termine dello stesso - secondo i modelli di cui al D.M. 31/2018;
- ricevuta di versamento a favore dell’ATS della Città Metropolitana di Milano con le seguenti modalità. La normativa vigente (Decreto Semplificazione, D.L. 16/7/2020 n. 76) stabilisce che, con
decorrenza 01/03/2021, l’unica modalità di pagamento verso la Pubblica Amministrazione deve essere il PagoPA. A tal fine, sul Portale Istituzionale dell’ATS della Città Metropolitana di Milano è stata inserita una pagina dedicata che porterà alla seguente sezione del sito web di Regione Lombardia dedicato ai pagamenti verso ATS Milano: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxXxxx.xxxx?xxxxXxXxxxxxxXXXXXXXX&xxxxx ectUrl. In questa pagina, la società potrà scegliere il tipo di pagamento spontaneo (depositi cauzionali) e procedere al pagamento con PagoPA, ottenendo la ricevuta.
La cauzione deve riportare la seguente causale: “Cauzione definitiva per la fornitura di licenze d’uso subscription Oracle necessarie alla realizzazione del progetto di migrazione in Cloud dell’applicativo gestionale Oracle”.
In caso di proroga, verrà richiesta all’aggiudicatario l’estensione della cauzione per l’intero periodo
di prosecuzione.
CAPO 4 – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15 – Cessione dei crediti derivanti dal Contratto – Subappalto – Sospensione
La cessione dei crediti derivanti dal contratto è regolata dall’art. 106, comma 13, del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.
Per quanto concerne il subappalto, questo si intende sottoposto alle condizioni di cui all’art. 105 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La cessione dei crediti o il subappalto realizzati in maniera non conforme ai predetti articoli di legge potranno comportare la risoluzione del contratto con addebito di ogni onere a carico dell’aggiudicatario, salvo il risarcimento di ogni danno.
La sospensione, parziale o totale, delle prestazioni è regolata dall’art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Con delibera n. 480/2021, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’ATS di Bergamo, tuttavia, ha disposto il rifiuto di tutte le cessioni di crediti nascenti da appalto, concessione o concorso di progettazione notificate all’ATS di Bergamo dai propri creditori ed effettuate a beneficio di soggetti cessionari qualificati ai sensi della L. 52/1991 (banche o intermediari finanziari disciplinati dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
Articolo 16 – Sicurezza sul lavoro Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI) Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, non è applicabile la disciplina in materia di DUVRI per l’espletamento delle attività oggetto del presente CSA, trattandosi di mera fornitura.
L’aggiudicatario, nell’esecuzione contrattuale, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l’attuazione degli
obblighi giuridici di propria competenza. A tale fine, l’aggiudicatario, con la partecipazione alla presente procedura, dichiara di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure a tutela necessarie. I rischi specifici dell’attività oggetto dell’appalto eventualmente presenti o che dovessero insorgere sono a norma di legge soggetti al controllo e gestione da parte dell’aggiudicatario.
L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione di diritto del contratto.
Articolo 17 – SLA e Penali
Per quanto riguarda i Servizi Cloud Oracle oggetto della presente procedura, la disponibilità del servizio e la relativa misurazione e segnalazione dovranno essere in linea con quanto specificato nella documentazione presente nell’Allegato 1 al presente Capitolato, denominato “Oracle Cloud Hosting and Delivery Policies”.
Come specificato nel suddetto documento, l’Amministrazione potrà ricevere Crediti di Servizio nel caso in cui il Livello Obiettivo di Disponibilità del Servizio o il Tempo di Attività del Servizio Previsto per i Servizi Cloud Oracle sia inferiore al Livello Obiettivo di Disponibilità del Servizio o al Tempo di Attività del Servizio Previsto applicabile a tali Servizi.
Come specificato nel documento “Oracle SaaS Public Cloud Services Pillar Document” scaricabile dal portale xxxxxx.xxx/xxxxxxxxx, l’ATS di Milano è eligibile a ricevere Crediti di Servizio come percentuale del canone mensile del Servizio Oracle Cloud oggetto della presente procedura, secondo quanto indicato nella tabella presente nel sopra citato documento e di seguito riportata:
10% | Nel caso di Service Availability Level inferiore al 99,9% ma maggiore al 99,5% nel mese di calendario applicabile |
15% | Nel caso di Service Availability Level uguale o inferiore al 99,5% ma maggiore al 99,0% nel mese di calendario applicabile |
25% | Nel caso di Service Availability Level uguale o inferiore al 99,0% ma maggiore al 95,0% nel mese di calendario applicabile |
100% | Nel caso di Service Availability Level uguale o inferiore al 95,0% nel mese di calendario applicabile |
Articolo 18 – Risoluzione del contratto
L’ATS interessata potrà chiedere la risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
In tema di risoluzione del contratto si richiama e si applica l’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, l’Amministrazione può risolvere il contratto con l’aggiudicatario durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del già citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dall’Amministrazione;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- l’aggiudicatario è trovato, al momento dell’aggiudicazione delle prestazioni di cui al presente CSA, in una delle situazioni di cui all’articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
L’Amministrazione deve, inoltre, risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:
- nei confronti dell’aggiudicatario sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- il Direttore dell’Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’aggiudicatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;
- si verifichi un’ipotesi di non rispondenza delle prestazioni rese alle caratteristiche del presente CSA e dei relativi allegati, ovvero nel caso in cui l’aggiudicatario non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali. In tale caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di addebitare all’aggiudicatario inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalsa per gli ulteriori danni subiti;
- si siano verificati ipotesi di frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- l’aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara, relativi alla procedura attraverso cui è stata scelta la società medesima, ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto;
- si siano verificate violazioni di norme e principi contenuti nel Codice di Comportamento dell’Amministrazione, nel Codice Generale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013, nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione adottato dall’Amministrazione e/o nel Patto di Integrità di cui alla DGR n. X/1751 del 17 giugno 2019;
- sia realizzato subappalto non autorizzato dall’Amministrazione;
- sia accertato il mancato rispetto da parte dell’aggiudicatario degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- siano realizzate altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell’appalto (quali, ad esempio, manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del contratto);
- siano sospese o interrotte le prestazioni da parte dell’aggiudicatario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell’interruzione è discrezionalmente valutata dalle Amministrazioni);
- ricorrano le altre ipotesi di risoluzione specificamente previsti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto;
- l’aggiudicatario non si adegui alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. Ai sensi dell’art. 9-bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
- si verifichi cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell’esecuzione del contratto fuori dai casi previsti dalla Legge.
La risoluzione del contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verificherà quando l’Amministrazione provvederà a comunicare
all’aggiudicatario in forma scritta l’intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell’art. 1456, comma 2 c.c.
Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento individuato da ciascuna Amministrazione, su iniziativa del Direttore dell’Esecuzione del Contratto di riferimento di ciascuna ATS, formulerà la contestazione degli addebiti all’aggiudicatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. L’Amministrazione può riservarsi di stabilire anche un termine inferiore in base alla gravità dell’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’aggiudicatario abbia risposto, l’Amministrazione interessata, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dichiara risolto il contratto.
Nei casi sopra previsti, l’aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che l’Amministrazione recedente è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento delle attività oggetto del presente appalto ad altro operatore.
Articolo 19 – Ipotesi di recesso
In materia di recesso si applica l’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
In particolare, l’Amministrazione contraente ha diritto, ai sensi dell’art. 1671 del c.c., di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi formalmente all’aggiudicatario:
1. in qualsiasi momento del contratto, qualora, tramite la competente Prefettura, siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l’aggiudicatario è obbligato a comunicare all’Amministrazione contraente le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
2. in caso di mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo/gestionale sulle strutture dell’ATS di Milano e mutamento delle modalità di erogazione della fornitura oggetto del presente Capitolato richiesto da parte dell’Amministrazione;
3. qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o ARIA S.p.A. attivassero una Convenzione riferita alla fornitura oggetto della presente procedura;
4. qualora disposizioni nazionali o regionali dovessero riflettersi, anche indirettamente, sulle
prestazioni oggetto del presente Capitolato;
5. in caso di xxxxxx di aggiudicazione superiori rispetto a quelli di riferimento che saranno pubblicati dall’ANAC nel corso di vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione;
6. qualora risultassero modificate o venute meno le condizioni iniziali previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto;
7. per motivi di interesse pubblico;
8. per giusta causa.
Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l’aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l’attivazione di una diretta consultazione con l’Amministrazione, che tale cessazione non pregiudichi la continuità della fornitura e non comporti danno alcuno all’Amministrazione contraente.
In caso di recesso dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite.
L’aggiudicatario dovrà comunque, se richiesto dall’ATS di Milano, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell’Amministrazione medesima, provocare danno alla stessa, fino al subentro di altro operatore economico.
Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti gli organi di amministrazione o gli amministratori delegati o i Direttori Generali o i responsabili tecnici dell’aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
Si applica anche in tale ipotesi di recesso quanto previsto in merito alla prosecuzione della fornitura e al pagamento delle prestazioni effettuate.
Non è consentito il recesso da parte dell’aggiudicatario.
Articolo 20 – Clausola T&T per la Trasparenza e Tracciabilità
L'aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016 e dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010.
I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal primo gennaio successivo al caricamento in piattaforma, ai sensi dell’art. 8 del
D. Lgs. n. 33/2013, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, ovvero fino alla conclusione del contratto principale. Decorso il periodo di pubblicazione i dati saranno
integralmente rimossi e non conservati, salvo la eventuale conservazione per fini statistici e di ricerca, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali.
La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l’Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella “norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità”.
L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
Articolo 21 – Codice di Comportamento, Piano Anticorruzione, Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali e divieto di pantouflage
L’ATS di Milano informa la propria attività contrattuale ai contenuti di cui al proprio Codice di Comportamento, inteso come dichiarazione dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell’Agenzia sono tenuti ad osservare e delle responsabilità dell’Amministrazione nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.).
Il suddetto Codice è stato adottato dall’ATS della Città Metropolitana di Milano con Deliberazione
n. 43 del 22.01.2021 ed è reperibile sul sito internet aziendale xxx.xxx-xxxxxx.xx.
L’aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare il Codice Generale di Comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR n. 62/2013 ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, 2022-2024, adottato dall’ATS della Città Metropolitana di Milano con Deliberazione n. 36 del 28.01.2022 ed è reperibile sul sito internet aziendale xxx.xxx-xxxxxx.xx.
Inoltre, si rammenta quanto statuito dall’art. 1, comma 42 della Legge n. 190/2012 che ha introdotto, all’art. 53 del D. Lgs. 165/2001, il seguente comma 16-ter: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono
nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
Pertanto, in sede di presentazione della documentazione di offerta (Allegato A) verrà richiesto al Concorrente di prendere atto e accettare le condizioni previste dai suddetti codici nonché di ottemperare a quanto previsto dall’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001.
Articolo 22 – Conflitto di interesse
Sulla base dei dettami normativi sanciti dall’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’Amministrazione prevede misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
Si ha conflitto d’interesse quando il personale di un’Amministrazione o di un prestatore di servizi che interviene, anche per conto della Stazione Appaltante, nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o influenza, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l’obbligo di astensione previste dall’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
Obiettivo dell’Amministrazione è di tutelare la regolarità dell’azione amministrativa e quindi salvaguardare gli interessi dell’Agenzia medesima, sensibilizzando i dipendenti e proteggendoli dall’accusa, in fase successiva, di mancata comunicazione del conflitto di interessi.
Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto, infatti, a darne comunicazione alla Stazione Appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.
Articolo 23 – Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni
L’aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le
prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato.
Tutte le riserve che l’aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alle Amministrazioni e documentate con l’analisi dettagliata delle somme a cui ritiene di avere diritto.
Detta comunicazione dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 giorni dalla emissione del
documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati, l’aggiudicatario decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.
Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame
dall’Amministrazione, che emanerà gli opportuni provvedimenti.
Articolo 24 - Trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003 (novellato con D.Lgs. n. 101/2018) “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ai sensi ed in relazione alle attività previste dal presente Capitolato, l’operatore economico aggiudicatario verrà designato “Responsabile del trattamento dei dati personali”, ai sensi dell’art. 28 del citato Regolamento UE 2016/679.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’ATS della Città Metropolitana di Milano.
In particolare, l’operatore economico aggiudicatario, in quanto responsabile del trattamento dei
dati personali, è tenuto a:
1. garantire che i dati personali – oggetto di trattamento – siano trattati esclusivamente per le finalità connesse al rapporto giuridico da cui hanno origine ed in conformità alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali;
2. autorizzare per iscritto i soggetti che effettueranno il trattamento affidato, nonché impartire le necessarie istruzioni operative e definire le relative misure di sicurezza da osservare;
3. sovraintendere e vigilare che da parte dei soggetti autorizzati sia rispettata la normativa vigente in materia di protezione dei dati, le istruzioni impartite e applicate le misure di sicurezza, nonché mantenuto il segreto professionale e gli eventuali obblighi di riservatezza connessi;
4. mettere in atto misure di sicurezza adeguate al rischio, alla natura, all’oggetto, al contesto e alle finalità del trattamento affidato, in conformità all’art. 32 del Regolamento Ue 2016/679;
5. dotarsi di strumenti idonei ad assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi informatici, nonché di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
6. adottare idonee misure di sicurezza atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati;
7. adottare le misure necessarie a garantire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, e consentendo l’esercizio di tali diritti, sia direttamente sia in collaborazione con il Titolare, in conformità al capo III del Regolamento Ue;
8. redigere e aggiornare periodicamente, in base alla tipologia e natura dei dati trattati, un documento di analisi dei rischi effettivi del trattamento e sulla efficacia delle relative misure adottate;
9. curare e tenere a disposizione del Titolare e dell’Autorità di controllo, il Registro delle operazioni di trattamento dei dati personali effettuati per conto del Titolare ed il Registro delle violazioni dei dati;
10. dimostrare e attestare la conformità del trattamento alle disposizioni normative ed alle misure disposte dal titolare, garantendo la tracciabilità delle azioni compiute e la relativa documentabilità;
11. conservare i dati trattati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per il periodo strettamente necessario ad adempiere agli obblighi o ai compiti sopra indicati e per perseguire le finalità del trattamento e/o in base ad obblighi di legge;
12. ai sensi dell’art. 33 c. 2 del Regolamento UE 2016/679, segnalare al titolare senza ingiustificato ritardo e comunque entro le 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, ogni violazione di dati personali e di incidenti che possano compromettere la sicurezza dei dati, e a seconda dei casi, adottando direttamente e/o proponendo l’adozione di tempestive e adeguate misure di sicurezza;
13. informare, consultare e collaborare con il Titolare per tutte le questioni rilevanti anche ai fini di legge (es. richieste del Garante, delle Autorità Pubbliche, degli interessati, valutazioni di impatto, data breach etc) e per la loro risoluzione;
14. collaborare con il Garante della protezione dei dati personali nello svolgimento delle sue funzioni, riscontrando le eventuali richieste e attuando i provvedimenti adottati dallo stesso,
15. comunicare l’adesione a codici di condotta e/o a schemi di certificazioni, sigilli e marchi, che
avranno l’efficacia prevista dal Regolamento Ue, ai sensi degli artt. 40 e 42.
16. comunicare i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali, se nominato e/o del Referente Privacy.
Al Responsabile è vietato:
✓ diffondere, comunicare e/o trasferire i dati personali a terzi senza previa informazione e/o autorizzazione del Titolare;
✓ effettuare trattamenti non finalizzati all’esecuzione del contratto affidato e/o nuovi trattamenti non previamente autorizzati dal Titolare.
La designazione a Responsabile del trattamento non comporta diritti a specifici compensi e/o indennità, poiché l’attività di trattamento è necessariamente intrinseca all’adempimento dell’attività contrattuale.
La designazione a responsabile del trattamento ha la medesima durata del contratto che verrà
stipulato con l’aggiudicatario della presente procedura.
La responsabilità del Responsabile in materia di protezione dei dati personali e di cui agli artt. 28 c.10, 82, 83 e 84 del Regolamento Ue 2016/679, che si richiamano espressamente, rientra nel quadro della responsabilità contrattuale.
Il Responsabile del trattamento si obbliga a tenere manlevato ed indenne il Titolare da ogni responsabilità e/o danno, anche nei confronti di terzi, nonché degli Interessati al trattamento, per azioni ed omissioni, inadempimenti di qualunque natura, imputabili allo stesso Responsabile, ai soggetti/operatori da esso autorizzati e dai sub responsabili.
In particolare, si specifica che – in caso di inosservanza degli obblighi relativi al trattamento dei dati personali – l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Articolo 25 – Stipulazione del contratto
Il contratto sarà sottoscritto con l’ATS della Città Metropolitana di Milano digitalmente entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione e non prima di 35 gg. dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
In caso di partecipazione alla procedura di gara di un unico operatore economico, il termine dilatorio
di cui all’art. 32, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. non verrà applicato.
Qualora l’aggiudicatario non sottoscriva il contratto senza giustificato motivo, l’Amministrazione potrà dichiarare decaduta l’aggiudicazione, salvo il risarcimento del danno a carico dell’operatore economico medesimo.
In caso di ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva, saranno applicate le disposizioni di cui al
comma 11 dell’art. 32 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
È a carico dell’aggiudicatario la spesa inerente alla registrazione del contratto, compresa l’imposta
di registro e di bollo, nessuna eccettuata o esclusa.
L’imposta di bollo deve essere assolta virtualmente in ragione di 16,00 euro per ogni 4 pagine di
foglio uso bollo (D.P.R. n. 642/1972).
A tal fine, sul Portale Istituzionale dell’ATS della Città Metropolitana di Milano è stata inserita una pagina dedicata che porterà alla seguente sezione del sito web di Regione Lombardia dedicato ai pagamenti verso l’Agenzia: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxXxxx.xxxx?xxxxXxXxxxxxxXXXXXXXX&xxxxxxx tUrl.
In questa pagina, la società potrà scegliere il tipo di pagamento spontaneo (Marca da bollo) e procedere al pagamento con PagoPA, specificando la propria denominazione, il proprio codice
fiscale e nella causale l’oggetto del contratto a cui si riferisce il pagamento, ottenendo al termine la
ricevuta.
Tutti gli oneri a carico dell’aggiudicatario dovranno essere versati secondo le modalità che verranno
indicate dall’ATS. L’IVA, se e in quanto dovuta, sarà a carico dell’Amministrazione.
Articolo 26 – Revisione dei prezzi
Trattandosi di appalto di servizi bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022,
n. 4 e dell’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., xxxxx restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell’articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si fa riferimento al predetto articolo 29.
È stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione dei prezzi che abbia determinato un aumento o una diminuzione dell’importo complessivo del contratto, la revisione sarà consentita con le seguenti modalità:
- entro il limite percentuale massimo del 15% rispetto al valore del contratto;
- esclusivamente dietro espressa autorizzazione emessa dal RUP a seguito di procedimento attivato per tramite di posta certificata su istanza della parte interessata;
- l’istanza deve essere corredata di documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta;
- il RUP, supportato dal DEC (ove presente), entro 60 giorni dalla ricezione della PEC, emette un proprio provvedimento con il quale definisce il valore della revisione concessa;
- il provvedimento di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi viene inviato via PEC all’indirizzo indicato nel contratto dall’aggiudicatario;
- il termine di 60 giorni può essere interrotto dal RUP qualora si ritenesse mancante documentazione necessaria per la sua definizione;
- nella valorizzazione della revisione dei prezzi non si terranno in considerazione prezzi il cui scostamento sia inferiore al 5% rispetto al prezzo contrattuale. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80% di detta eccedenza.
Ulteriori modifiche potranno essere consentite nell’eventualità che normative sopravvenute alla
stipula del contratto lo consentissero.
L’istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA o altri indici compatibili con la natura contrattuale), di prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni ISTAT, nonché delle risultanze eventualmente acquisite direttamente dal RUP presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulla base dell’indice/prezziario considerato, i prezzi saranno aggiornati, in
aumento o in diminuzione in misura non superiore, ad esempio, alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (cd. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese di sottoscrizione del contratto.
Il procedimento di variazione contrattuale non sarà consentito prima che siano trascorsi quanto meno 12 mesi dall’avvio dell’esecuzione del contratto e potrà essere richiesta una sola volta per ciascuna delle annualità interessate dal contratto.
Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d’asta e sono al netto delle
eventuali compensazioni precedentemente accordate.
Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi
e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
Articolo 27 – Foro competente
Per le controversie connesse alla procedura di gara il Foro competente è individuato in quello di Milano.
Per le controversie connesse all’esecuzione degli obblighi contrattuali il Foro competente è
individuato in quello del capoluogo dove ha sede ciascuna Amministrazione.