DISCIPLINARE DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA N. 22/2022, AI SENSI DEGLI ARTT. 56, 60 E SS. DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI MEDIANTE PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER L’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA:
LOTTO N. 1: POLIZZA “MULTIRISCHI DEI BENI ACI”, “RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI”, “INFORTUNI DEI DIPENDENTI IN OCCASIONE DI TRASFERTA O DI ADEMPIMENTO DI SERVIZIO FUORI UFFICIO”, “DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI E DANNI AI BAGAGLI TRASPORTATI IN OCCASIONE DI TRASFERTA O DI ADEMPIMENTO DI SERVIZIO FUORI UFFICIO”.
CIG 9530634FF7
LOTTO N. 2: POLIZZA DI “RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE” E “TUTELA GIUDIZIARIA”
CIG 95307163A6
CUI: S00493410583202200049
CPV per entrambi i lotti 66510000-8
SOMMARIO
PREMESSE 4
1. IL SISTEMA DI E. PROCUREMENT DELLA FEDERAZIONE ACI 5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 7
2.1 DOCUMENTI DI GARA 7
2.2 CHIARIMENTI 8
2.3 COMUNICAZIONI 9
3. OGGETTO DELL’APPALTO E VALORE ECONOMICO 10
4. DURATA E MODIFICHE DELL’APPALTO 12
4.1 DURATA 12
4.2 MODIFICHE DEL CONTRATTO 13
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 14
6. REQUISITI GENERALI 16
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 16
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 17
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 17
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 19
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 20
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI 21
8. AVVALIMENTO DEI REQUISITI 21
9. SUBAPPALTO 22
10. GARANZIA PROVVISORIA 23
11.CONTRIBUZIONE ALL'AUTORITÀ ANTICORRUZIONE E RICORSO AL SISTEMA FVOE (ex AVCPass) 26
12. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 27
13. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 28
13.1 ISTRUZIONI OPERATIVE 30
13.2 TRASMISSIONE DELL’OFFERTA 30
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 31
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 32
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 32
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 35
15.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’XXXXXXXX 000 XXX XXX X.X. 00 MARZO 1942, N. 267 37
16. OFFERTA TECNICA ( BUSTA DIGITALE TECNICA) 39
17. OFFERTA ECONOMICA (BUSTA DIGITALE ECONOMICA) 39
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 40
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 41
18.2 CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLA OFFERTA ECONOMICA: massimo 30 punti così attribuiti 49
18.3 LOTTO n. 2 - Criteri di valutazione merito tecnico 49
18.4 CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLA OFFERTA ECONOMICA: massimo 30 punti così attribuiti:
................................................................................................................................................ 52
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE 53
20 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 53
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 55
22 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 56
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 56
24. SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI 58
25. CAUZIONE DEFINITIVA 58
26. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 59
27. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI 60
27.1 ADEMPIMENTI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RUOLI PRIVACY 60
28. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 61
29. ACCESSO AGLI ATTI 61
30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 62
31. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 62
PREMESSE
Con Determinazione a contrarre del Segretario Generale n.3886 del 13.12.2022 è stata autorizzata la procedura per l’affidamento dei seguenti servizi assicurativi:
LOTTO N. 1 “Multi rischi dei beni ACI”, “Responsabilità civile verso terzi”, “Infortuni dei dipendenti in occasione di trasferta o di adempimento di servizio fuori ufficio”, “Danni accidentali ai veicoli e danni ai bagagli trasportati in occasione di trasferta o di adempimento di servizio fuori ufficio”.
LOTTO N. 2 “Responsabilità Civile Patrimoniale e Tutela Giudiziaria”
La gara avviene mediante procedura aperta n.22/2022, interamente gestita con il sistema telematico e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 60, 44, 52, 58 e 95 del d.lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice dei contratti).
Gli operatori economici interessati a partecipare e in possesso dei requisiti richiesti dal presente disciplinare di gara, possono procedere a presentare la propria candidatura entro il termine e secondo le prescrizioni di cui al paragrafo 12. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.
Il presente disciplinare contiene le norme integrative al bando di gara, relative alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione dell’appalto, nonché altre informazioni.
Il bando di gara è stato spedito alla G.U.U.E. in data 22.12.2022, pubblicato sulla G.U.R.I. in data 30.12.2022, sul sito del committente xxx.xxx.xx, sui siti informatici di cui all’art. 73 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nonché per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale - Gazzetta Aste e Appalti e La Notizia, su due quotidiani a diffusione locale – Il Giornale Area Centro Sud e Il Fatto Quotidiano Rubrica Enti Centro Sud, ai sensi dell’art.3 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla GU n.20 del 25.01.2017.
Responsabile del procedimento: dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx; xxx 00.00000000, e-mail x.xxxxxxxx@xxx.xx.
Responsabile dell’esecuzione contratto: d.ssa Xxxxxx Xxxxxxx, tel. 00.00000000, e-mail: x.xxxxxxx@xxx.xx.
Codice AUSA: 0000163815;
Indirizzo pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx;
Profilo del Committente: xxx.xxx.xx Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti.
Durata del procedimento: ai sensi dell’articolo 32, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, il termine del procedimento è fissato in 180 giorni naturali consecutivi dalla data della determina a contrarre.
Il presente Disciplinare recepisce le indicazioni contenute nel Bando tipo di ANAC n. 1/2021 “Procedura aperta telematica per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo” e la normativa in esso richiamata.
1. IL SISTEMA DI E. PROCUREMENT DELLA FEDERAZIONE ACI
La procedura si svolgerà mediante l’utilizzo e secondo le modalità previste dalle regole del sistema di e-procurement della Federazione ACI, nel portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, integrate dalle ulteriori condizioni stabilite nel presente documento.
Per la corretta configurazione dei browser e di altri sistemi operativi è possibile contattare l’assistenza al numero tel. 00.000000000. La compatibilità del PC in uso è verificabile cliccando sul link “Requisiti Minimi di Sistema” presente in homepage del Portale.
Per poter presentare la documentazione richiesta, il legale rappresentante dall’operatore economico concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’AgID (ex DigitPA), previsto dall’art. 29, comma 1 del D. Lgs. n. 82/2005, generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2 del D.P.R. 445/2000, dall'art. 65 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e dal D.P.C.M. 30 marzo 2009 (G.U. 6 giugno 2009, n. 129).
Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da:
Certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio “relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche”.
Certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dell’Unione Europea, quando ricorre una delle condizioni indicate al comma 4, dell’art. 21, del D. Lgs. n. 82/2005.
Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati sono CADES e PADES.
Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. zip) contenente uno o più documenti privi di firma digitale (laddove richiesta).
Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sul Portale. A tal fine dovranno seguire le istruzioni disponibili sulla home page del Portale medesimo.
La registrazione e la successiva abilitazione consentono all’operatore economico di accedere alla sezione dedicata alla presente procedura di gara.
Con riferimento alla fase di registrazione al Portale, ai fini della partecipazione alla procedura, è necessario che la stessa venga effettuata da parte della sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti; pertanto, le chiavi per accedere al Sistema per il caricamento della documentazione saranno quelle riconducibili ad uno di tali soggetti.
Con l’accesso a tale sezione ciascun operatore economico potrà:
prendere visione della documentazione di gara; inviare richieste di chiarimento;
presentare la propria offerta.
L’account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati, e le istruzioni presenti nel portale, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel portale.
La Piattaforma assicura l’integrità, la segretezza e la non disponibilità a soggetti non autorizzati delle informazioni, anche attraverso l’uso di idonee tecniche di crittografia e offuscamento a protezione delle stesse, mantenendo, altresì, la tracciabilità degli accessi.
L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti princìpi:
parità di trattamento tra gli operatori economici; trasparenza delle operazioni; standardizzazione dei documenti;
comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile; comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile; segretezza delle offerte;
gratuità.
Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico per il mero utilizzo della Piattaforma. L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.
La Stazione appaltante, anche tramite il Gestore, si impegna ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti tecnici per proteggere la sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate per la partecipazione alla procedura di gara e lo svolgimento della stessa, al fine di impedirne l’accesso a terzi non autorizzati.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di dati, ritardi nell’inserimento di dati o nella presentazione dell’offerta, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, sospensione e/o interruzione della regolare funzionalità della Piattaforma durante lo svolgimento della procedura di gara, causati da:
difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al presente Disciplinare; rimangono ferme in tal caso eventuali responsabilità civili e penali.
In caso di malfunzionamenti della Piattaforma non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, la Stazione appaltante, al fine di assicurare la massima partecipazione, dispone la proroga dei termini di presentazione delle offerte per un periodo pari al tempo del malfunzionamento, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone opportuna comunicazione.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
Bando di gara;
il presente Disciplinare di gara;
Capitolati speciali descrittivi e prestazionali lotto n. 1:
Allegato A (Multi rischi dei beni ACI), Allegato B (Responsabilità civile verso terzi), Allegato C (Infortuni dei dipendenti in occasione di trasferta o di adempimento di servizio fuori ufficio), Allegato D (Danni accidentali ai veicoli e danni ai bagagli trasportati in occasione di trasferta o di adempimento di servizio fuori ufficio).
Capitolati speciali descrittivi e prestazionali lotto n. 2:
Allegato E (Responsabilità Civile Patrimoniale) e Allegato F (Tutela Giudiziaria); Schema di domanda di partecipazione e dichiarazione integrativa al DGUE (All. 1); Documento di gara unico europeo – DGUE (All.2);
Schema di contratto (All. 3);
Schema di offerta tecnica lotto n.1 (All. 4); Schema di offerta tecnica lotto n. 2 (All.5) Schema di offerta economica lotto n. 1 (All. 6); Schema di offerta economica lotto n. 2 (All. 7);
Patto di Integrità (All.8); Statistica sinistri (All.9).
La documentazione di gara è disponibile gratuitamente, in formato elettronico pdf, scaricabile dal sito xxx.xxx.xx. Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti, e sul portale acquisti della Federazione ACI xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxx/xxx/xxxxx.xxxx, nonché sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, liberamente accessibili in conformità all’art. 74, commi 1 e 4, del Codice.
Per quanto non specificamente previsto nella documentazione di gara, si rinvia al Codice dei contratti pubblici, alle Linee Guida ANAC, nonché al manuale delle procedure negoziali dell’Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21.11.2012, disponibile sul sito istituzionale dell’Ente (sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti), alle norme del codice civile, alle altre disposizioni normative in materia contrattuale ed a quelle regolanti specificamente la materia, oggetto di appalto.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro le ore 18.00 del 19.01.2023 esclusivamente a mezzo messaggistica di Portale (area “Messaggi” della RdO).
Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice le risposte a tutte le richieste di chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite entro la data del 24.01.2023 mediante pubblicazione in forma anonima sul Portale nell’apposita area “messaggi” ovvero come documento allegato nell’area “Allegati” della presente procedura di gara nonchè sul sito istituzionale .. ACI xxx.xxx.xx - Sezione Bandi di gara e contratti. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.
Ai concorrenti abilitati alla gara verrà inoltre inviata una comunicazione e-mail con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.
Le risposte ai chiarimenti saranno inoltre disponibili all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxx-xx- gare-e-fornitori/bandi-e-avvisi-incorso.html
Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente, via mail o PEC o comunque dopo la data ultima per la presentazione delle stesse.
Per inviare una Richiesta di chiarimenti il concorrente dovrà: accedere alla RdO;
cliccare sul link “Messaggi” posizionato nella parte superiore dello schermo; cliccare su “Crea messaggio”;
compilare la richiesta; cliccare su “Invia messaggio”
2.3 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
Le comunicazioni verranno notificate agli operatori economici all’indirizzo/agli indirizzi mail inserito/i dall’operatore stesso per la propria utenza a portale (sezione “Informazioni Utente”).
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC associato all’utenza utilizzata sul Portale, dovranno essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate mediante l’apposita area “Area Messaggistica” del Portale.
Verranno pubblicate sul Portale ed avranno lo stesso valore di notifica, le eventuali rettifiche e le ulteriori informazioni e precisazioni che si rendesse necessario pubblicare nel corso della procedura di gara.
L’ACI si riserva comunque di effettuare le comunicazioni senza l’utilizzo dell’area “Area Messaggistica” del Portale facendo riferimento all’indirizzo PEC istituzionale (o strumento analogo negli altri Stati membri) indicato dai Concorrenti in sede di registrazione al Portale.
Le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice nonché le altre comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna, quali quelle relative all'attivazione del soccorso istruttorio e al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell’offerta, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.
Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.
Verranno pubblicate sul Portale ed avranno lo stesso valore di notifica, le eventuali rettifiche e le ulteriori informazioni e precisazioni che si rendesse necessario pubblicare nel corso della procedura di gara.
In caso di imprese in coassicurazione raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
3. OGGETTO DELL’APPALTO E VALORE ECONOMICO
L’appalto è costituito da due lotti ed ha per oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi inerenti il patrimonio, le attività dell’Ente nonché il personale e le attività come di seguito descritti per singolo lotto:
1° LOTTO – CIG n. 9530634FF7 - Polizza “Multi rischi dei beni ACI”, “Responsabilità civile verso terzi”, “Infortuni dei dipendenti in occasione di trasferta o di adempimento di servizio fuori ufficio”, “Danni accidentali ai veicoli e danni ai bagagli trasportati in occasione di trasferta o di adempimento di servizio fuori ufficio”.
Sez.3.1.1 : Servizi assicurativi relativi ai rischi di incendio ed eventi speciali, eventi naturali e catastrofali concernenti il patrimonio immobiliare e relativo contenuto, di proprietà dell’Ente o a qualsiasi titolo detenuto ed ubicato su tutto il territorio nazionale ed articolato in strutture centrali e periferiche, nonché ai rischi connessi ai fabbricati di proprietà di terzi nei quali si svolgono tutte le attività istituzionali; servizi assicurativi relativi al rischio furto ai danni dei mezzi di custodia (casseforti, armadi blindati, cassetti, registratori di cassa) in dotazione alle strutture, centrali e periferiche, dell’Ente ed al personale dipendente incaricato del trasporto dei valori ivi compreso il servizio di sportello a domicilio, “Trasportaci”; servizi assicurativi relativi al patrimonio artistico dell’Ente ed al patrimonio tecnico e tecnologico alle condizioni e secondo le modalità indicate nei capitolati tecnici (Allegati A, B, C,D, e nello schema di contratto (Allegato 3).
Sez. 3.1.2. servizi assicurativi relativi alla Responsabilità Civile verso terzi, dipendenti e verso prestatori di lavoro, nonché alla responsabilità civile conseguente alla proprietà e conduzione di immobili, per tutte le proprie attività istituzionali derivanti dallo Statuto e dall’ordinamento dei servizi;
Sez. 3.1.3 servizi relativi ai rischi di infortuni dei Dipendenti dell’Ente che utilizzano il proprio mezzo di trasporto (ivi compreso i dipendenti su di esso trasportati) o mezzi trasporto pubblici per adempimenti di servizio fuori ufficio o in missione;
Sez. 3.1.4 servizi relativi ai danni accidentali concernenti gli autoveicoli di proprietà dei dipendenti autorizzati ad utilizzare il proprio veicolo per missioni di lavoro o per adempimenti di servizio e danni ai bagagli trasportati;
2° LOTTO - CIG n. 95307163A6 Polizza di “Responsabilità civile e patrimoniale e tutela giudiziaria degli amministratori e dei dipendenti”
Sez.3.1.5 Servizi relativi alla responsabilità civile per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni compiuti nell’esercizio delle funzioni istituzionali, ivi compresa la responsabilità per danni cagionati per attività connessa all’affidamento dei contratti pubblici nonché quella connessa alla normativa in materia di igiene, sicurezza, salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
Sez. 3.1.6 Servizi assicurativi di tutela legale a favore dell’Ente e dei dipendenti per la tutela dei propri diritti ed interessi in caso di controversie per fatti ed atti direttamente connessi all’espletamento di incarichi e funzioni istituzionali alle condizioni e secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico (Allegati E ed F) e nello schema di contratto (Allegato 3).
Di seguito il dettaglio dei singoli lotti con indicazione dell’importo:
Descrizione servizi | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo |
LOTTO N. 1 Polizza “Multi rischi dei beni ACI”, “Responsabilità civile verso terzi”, “Infortuni dei dipendenti in occasione di trasferta o di adempimento di servizio fuori ufficio”, “Danni accidentali ai veicoli e danni ai bagagli trasportati in occasione di trasferta o di adempimento di servizio fuori ufficio”. | P | € 190.000,00 | |
Oneri per la sicurezza da interferenze | 0,00 | ||
Importo complessivo quadriennale a base di gara per il lotto n. 1 | € 760.000,00 | ||
LOTTO N. 2 Polizza “Responsabilità Civile Patrimoniale e Tutela Giudiziaria” | P | € 110.000,00 | |
Oneri per la sicurezza da interferenze | 0,00 | ||
Importo complessivo quadriennale a base di gara per il lotto n. 2 | € 440.000,00 | ||
Importo complessivo quadriennale a base di gara per i lotti nn . 1 e 2 | € 1.200.000,00 |
L’importo complessivo quadriennale a base di gara è, pertanto, per entrambi i lotti, pari a € 1.200.000,00 di cui €760.000,00 per il lotto n. 1 ed € 440.000,00 per il lotto n. 2 è comprensivo di imposte e contributi di legge.
Per la presente procedura di gara i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari ad € 0,00 ( zero), avendo ad oggetto servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’ articolo 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 ed in combinato con quanto indicato con determina dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, oggi ANAC, del 5 marzo 2008 “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture”.
L’appalto è finanziato con i fondi di bilancio dell'Ente.
Si fa presente che, ai sensi e per gli effetti dell’art.51 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, l’espletamento di un'unica procedura di gara, suddivisa in due macro aree di rischio, corrispondenti a due lotti, aggregati per rischi e per probabilità del verificarsi del sinistro, risponde alla peculiarità del mercato assicurativo di riferimento, caratterizzato da un’elevata settorialità e tecnicità.
E’ ammessa la partecipazione, da parte del medesimo Operatore economico ad uno o ad entrambi i lotti. Per ogni lotto, l’ACI stipulerà con l’aggiudicatario un contratto con cui verrà regolamentato l’affidamento del servizio.
Le caratteristiche tecniche del servizio e le prestazioni delle parti sono dettagliatamente disciplinate e regolate nei capitolati di polizza di cui agli allegati, “A”, “B”, “C” e “D” per il lotto n. 1 ed “E “e “F” per il lotto n. 2 , nello schema di contratto nonché nell’offerta tecnica ed economica dell’aggiudicatario.
Si fa presente, per ciascun lotto, che il valore a base di gara è da intendersi onnicomprensivo ed è stato determinato tenuto conto delle prestazioni e condizioni descritte nei relativi capitolati di polizza nonchè è stato stimato, in via presuntiva, sulla base di rilevazioni di mercato in ordine ai premi unitari praticati per tipologie di rischio, rapportati al valore oggetto di assicurazione, alla popolazione degli assicurati coinvolta ed alle statistiche di verificazione dei sinistri con la previsione anche degli andamenti e delle variazioni dei rischi medesimi lungo il periodo di durata delle coperture assicurative.
E’ onere della Società in sede di formulazione dell’offerta, quantificare i costi della sicurezza afferenti l’esercizio della propria attività e provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.
Xxxxxxxx Xxxxxx: L’ACI, per il periodo 1.04.2017-31.03.2023, è assistita nella gestione delle polizze assicurative dal broker, Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra le Società Aon S.p.A. e Gea Gestioni e Assicurazioni s.r.l., aggiudicatario della procedura n. 14/2015, CIG 6206285466. Il compenso per il broker, espresso in percentuale calcolata sul premio annuo imponibile pagato dall’Ente, è pari al 2% per il ramo non auto ed al 5% sul ramo auto e sarà posto a carico della Società di assicurazioni aggiudicataria del servizio. La misura percentuale di tale provvigione resterà fissa ed invariata per tutta la durata del servizio.
Clausola Consip: Qualora nel corso dell’esecuzione del servizio, la Consip Spa, in base all’articolo 26 della legge 488/1999 e s.m.i. ed all’articolo 58, comma 1, della legge n. 388/2000 e s.m.i., stipuli Convenzioni per l’affidamento dei servizi assicurativi oggetto della presente procedura e le stesse prevedano condizioni economiche più vantaggiose, l’Ente si riserva la facoltà di recedere dal contratto, interamente o parzialmente, ove il fornitore non intenda adeguarsi ai parametri economici definiti nelle suddette Convenzioni, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 135/2012.
4. DURATA E MODIFICHE DELL’APPALTO
4.1 DURATA
La durata dell’appalto, per entrambi i lotti è di 48 mesi, decorrenti presumibilmente dal mese di dicembre 2023 ed, in ogni caso, dalla data di attivazione delle coperture assicurative, che dovrà risultare da apposito verbale di inizio attività.
L’ACI si riserva di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art.32, commi 8 e 13 del Codice, come modificato dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 120/2020, di conversione, con modificazioni, del D. L. n. 76/2020, successivamente modificato dalla Legge n. 108/2021, di conversione del D. L. n. 77/2021, previa costituzione dei depositi cauzionali definitivi.
4.2 MODIFICHE DEL CONTRATTO
Durante il periodo di efficacia, ACI, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice, potrà modificare per entrambi i lotti la durata, nella misura massima di dodici mesi, senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento, e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.
Tale modifica sarà formalizzata mediante un atto aggiuntivo al Contratto. In tal caso l’Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante.
Durante il periodo contrattuale l’Appaltatore dovrà garantire il rispetto dei livelli di servizio di cui al Capitolato, ai relativi allegati, e allo Schema di Contratto.
Ciò premesso, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, il valore massimo stimato dell’appalto, per entrambi i lotti, comprensivo di tutte le opzioni, è presuntivamente pari ad
€ 1.500.000,00 comprensivo di ogni onere, imposte ed accessori, nel quale sono da comprendere:
LOTTO N. 1 Importo totale a base di gara | € 760.000,00 |
Opzione proroga tecnica fino a un massimo di dodici mesi, ai sensi dell’art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016 s.m.i | € 190.000,00 |
Valore stimato dell’appalto | €950.000,00 |
LOTTO N. 2 Importo totale a base di gara | € 440.000,00 |
Opzione proroga tecnica fino a un massimo di dodici mesi, ai sensi dell’art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016 s.m.i | € 110.000,00 |
Valore stimato dell’appalto | € 550.000,00 |
Valore complessivo stimato dell’appalto per LOTTI N. 1 e 2 | €1.500.000,00 |
l valore del quinto d’obbligo non è incluso nel valore complessivo dell’appalto, ma computato nella determinazione del valore del CIG.
Il contratto è di durata: ACI corrisponderà alla Società il premio di polizza, in via anticipata, all’inizio di ogni annualità assicurativa, sulla base della richiesta di pagamento del premio, come meglio specificato nello schema di contratto.
Ne consegue che l’aggiudicatario non potrà pretendere alcunché qualora il volume complessivo delle prestazioni da svolgere ed il corrispondente corrispettivo, durante la durata del contratto, non raggiunga l’importo massimo stimato dell’appalto, né tantomeno sussiste alcun obbligo a garantire all’aggiudicatario prestazioni minime contrattuali.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici di cui all'art. 3, co. 1, lett p) del Codice possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
E’ ammessa la partecipazione, per entrambi i lotti, degli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare.
E’ ammessa la partecipazione anche nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art.1911 del codice civile, nei termini previsti dal presente Disciplinare, ferma restando la copertura del cento per cento del rischio e ferma restando, in deroga al disposto di cui all’art.1911 del codice civile, la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante delle imprese partecipanti all’accordo di coassicurazione. Resta inteso che la partecipazione delle imprese in coassicurazione è ammessa, a condizione che la stessa sia formalizzata in sede di partecipazione e di offerta.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell’articolo 2359 c.c.
È vietato ai concorrenti di partecipare a ciascun lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).
È vietato al concorrente che partecipa a ciascun lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa a ciascun lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per il medesimo lotto, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, a ogni singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione.
Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.
I concorrenti che presentano offerte per più lotti possono partecipare per lotti diversi nella medesima o in diversa forma (singola o associata). I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice possono indicare consorziati esecutori diversi per ogni lotto. I medesimi consorziati esecutori e gli operatori economici raggruppati possono partecipare ad altri lotti da soli o in raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi con altri operatori, rispettando i limiti di partecipazione.
Le aggregazioni di retisti di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo di mandataria. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo di mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.[Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14/2019 il riferimento
all'art. 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, deve intendersi effettuato all'articolo 95 decreto legislativo 14/2019]
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi di quanto disposto dall’art.80, comma 5, lett. m) del Codice.
In caso di partecipazione ad entrambi i lotti, tenuto conto della specificità dell’oggetto di ogni lotto, dovrà essere presentata, per ciascun lotto, una busta “A” Documentazione amministrativa (Busta digitale di qualifica) e due buste separate e distinte:
una busta “B” contenente l’Offerta Tecnica (Busta digitale tecnica),
e una busta “C” contenete l’Offerta economica (Busta digitale economica) come indicato nel paragrafo 15.
Si precisa, inoltre, che, in caso di partecipazione ad entrambi i lotti dovranno essere prestate due distinte e autonome garanzie provvisorie, ciascuna per l’importo indicato al paragrafo 12.1.
Dovranno, inoltre, essere presentate due distinte ricevute del versamento dei contributi stabiliti dall’ ANAC.
Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al paragrafo 6 del presente disciplinare, tenuto conto della specificità dell’oggetto di ogni lotto, il concorrente che intenda partecipare ad entrambi i lotti, dovrà possedere i requisiti economici e tecnici specifici per quel lotto e di cui al paragrafo 7.2 lettere a) e c) e b) e d) ed al paragrafo 7.3 lettere e) e f). In relazione a ciò, nel presente disciplinare la ripartizione dei suddetti requisiti tiene conto di quanto previsto dalla delibera ANAC n. 332 del 20.07.2022 che ha aggiornato il bando tipo ANAC n. 1/2021 a quanto disposto dalla sentenza della Corte di Giustizia europea del 28/4/2022 nella causa C-642/2020, che ha dichiarato il contrasto con il diritto comunitario della norma nazionale di cui all’articolo 83, comma 8, del Codice.
6. REQUISITI GENERALI
Gli operatori economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni, in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE.
In sede di partecipazione alla procedura i requisiti di partecipazione generali e speciali di cui ai paragrafi seguenti saranno attestati dai soggetti in conformità della vigente normativa in materia, esclusivamente con dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
Costituiscono requisiti di idoneità:
Iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
a.1) possesso della specifica autorizzazione alla prestazione dei servizi assicurativi rilasciata dalle autorità competenti, riferita ai rischi oggetto dell’affidamento o analoga autorizzazione valevole a livello UE che abiliti il concorrente all’esercizio dei servizi assicurativi, oggetto di gara in Italia, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 209 del 7 settembre 2005.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisirà d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
In caso di partecipazione plurisoggettiva o di coassicurazione, i requisiti di cui alle lettere a) e a.1) dovranno essere posseduti da ciascun operatore componente il raggruppamento o il consorzio ordinario, da ciascun operatore componente il consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2°, del Codice, da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete, da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di gruppo europeo di interesse economico di cui al d.lgs 240/91, da ciascuna delle imprese in coassicurazione.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:
per il lotto n. 1
lett. a.) aver realizzato una raccolta premi complessiva media annua, riferita agli ultimi cinque esercizi finanziari, il cui bilancio o altro documento fiscale o tributario equivalente sia stato approvato alla data di pubblicazione del bando di gara, pari ad almeno € 200.000,00 ;
per il lotto n. 2
lett. b) aver realizzato una raccolta premi complessiva media annua, riferita agli ultimi cinque esercizi finanziari, il cui bilancio o altro documento fiscale o tributario equivalente sia stato approvato alla data di pubblicazione del bando di gara, pari ad almeno € 100.000,00;.
Si fa presente che, al fine di incentivare la partecipazione in forma associata, nonché delle micro, piccole e medie imprese di settore, potenzialmente interessate all’appalto, all’interno di ogni lotto, non è prevista una percentuale di ripartizione tra i rami oggetto del lotto di riferimento, fermo restando che l’importo della raccolta premi per il lotto n. 1 deve essere costituito, in parte dalla raccolta premi del ramo incendio ed in parte dalla raccolta premi degli altri rami che compongono il lotto n. 1) e per il lotto n. 2 in parte dalla raccolta premi del ramo RC patrimoniale ed in parte dalla raccolta premi del ramo tutela giudiziale.
Relativamente al requisito di raccolta premi complessiva, ai sensi dell’art. 83 comma 5, del Codice dei contratti si precisa che gli importi sopra indicati, sono richiesti in quanto indice di una pregressa e consolidata consistenza economico - patrimoniale idonea rispetto alla tipologia del servizio de quo e tale da garantire una adeguata e puntuale esecuzione dello stesso, nonché in considerazione dell’alto valore dell’appalto, della durata pluriennale del contratto, della complessità e della peculiare natura dei servizi.
per il lotto n. 1
lett. c) aver realizzato una raccolta premi specifica media annua, relativa a servizi assicurativi analoghi a quelli oggetto di affidamento, riferita agli ultimi cinque esercizi finanziari, il cui bilancio o altro documento fiscale o tributario equivalente sia stato approvato alla data di pubblicazione del bando di gara, pari ad almeno €100.000,00,
per il lotto n. 2
lett. d) aver realizzato una raccolta premi specifica media annua, relativa a servizi assicurativi analoghi a quelli oggetto di affidamento, riferita agli ultimi cinque esercizi finanziari, il cui bilancio o altro documento fiscale o tributario equivalente sia stato approvato alla data di pubblicazione del bando di gara, pari ad almeno € 50.000,00
La comprova dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo
per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia della raccolta premi specifica dichiarata in sede di partecipazione;
copia dei documenti contabili relativi alla specifica attività da cui si ricava la raccolta premi specifica realizzata. Qualora il documento contabile non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui i documenti contabili si riferiscono;
certificati rilasciati dall’amministrazione/ente pubblico contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia
Ove le informazioni sulle raccolte premi specifiche non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di cinque anni, i requisiti di raccolte premi specifiche devono essere rapportati al periodo di attività.
L’operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare la documentazione richiesta, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante mediante altre modalità ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs 50/2016.
In caso di partecipazione ad entrambi i lotti, a prescindere dalla configurazione dell’operatore economico:
i requisiti di cui ai precedenti punti lettera a) e c) per il lotto n. 1 e lettera b) e d) per il lotto n, 2 devono essere sommati. Qualora il concorrente che abbia chiesto di concorrere ad entrambi i lotti dichiari di possedere i suddetti requisiti in misura inferiore a quanto richiesto complessivamente per la partecipazione ad entrambi i lotti, lo stesso verrà escluso dalla partecipazione al lotto per il quale non possiede il requisito economico richiesto e, conseguentemente, sarà ammesso a partecipare unicamente al lotto per il quale possiede il requisito prescritto.
I requisiti di cui alle lettere a) e c) e b) e d) ) dovranno essere posseduti:
In caso di coassicurazioni, raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale e consorzi ordinari di Operatori Economici (sia costituiti che costituendi), di cui rispettivamente all’art. 1911 cc, all’art. 45, comma 2°, lett. d) ed e), come disciplinati all’art 48 del medesimo Codice, dalle imprese coassicurate, dal raggruppamento o dal consorzio nel loro complesso.
In caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2°, del Codice, fermo restando quanto disposto dall’art. 47 del medesimo Codice, i requisiti dovranno essere posseduti e comprovati dal Consorzio con le modalità previste dal Xxxxxx.
In caso di aggregazione di imprese di rete di cui alla lettera f) dell’art. 45, comma 2, dalla rete nel suo complesso, ferma restando la disciplina di cui all’art. 48, comma 14, del d.lgs 50/2016.
In caso di GEIE di cui alla lettera g) dell’art. 45, comma 2, i requisiti di cui ai punti a.1) e a.2) dovranno essere posseduti dal GEIE nel suo complesso.
Resta inteso che ciascun operatore componente il raggruppamento, l’accordo di coassicurazione, il consorzio ordinario, il consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2°, del Codice l’aggregazione di imprese di rete, il GEIE dovrà rendere, comunque, la dichiarazione contenuta nel DGUE relativamente ai suddetti requisiti di capacità economico-finanziaria
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE per il lotto n. 1
lett. e) Esecuzione senza rilievi, negli ultimi cinque anni (2017-2021) , di almeno 2 (due) contratti di servizi assicurativi, analoghi a quelli oggetto di affidamento nell’ambito del lotto/dei lotti per cui si partecipa, a favore di Enti pubblici o privati con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari con attestato di regolare esecuzione dell’appalto.
per il lotto n.2
lett. f) Esecuzione senza rilievi, negli ultimi cinque anni (2017-2021) rispetto alla data di pubblicazione del bando, di almeno 2 (due) contratti di servizi assicurativi, analoghi a quelli oggetto di affidamento nell’ambito del lotto/dei lotti per cui si partecipa, a favore di Enti pubblici o privati con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari con attestato di regolare esecuzione dell’appalto.
In caso di partecipazione ad entrambi i lotti, il concorrente dovrà dimostrare il possesso contestuale sia del requisito di cui alla lett. e) che di quello della lett. f).
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle Coassicurate, alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub- associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui alla lettera a), nonché il possesso della specifica autorizzazione alla prestazione dei servizi assicurativi rilasciata dalle autorità competenti, riferita ai rischi oggetto dell’affidamento di cui al precedente di cui alla lettera a.1) del par. 7.1, devono essere posseduti, con riferimento al rispettivo ambito di operatività, da:
ciascuna delle imprese coassicurate, raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
ciascun componente delle aggregazioni nonché dall’organo comune nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo alla raccolta premi complessiva media annua di cui al precedente par. 7.2 lettere a) e b), dovrà essere posseduto dalle coassicurate, dal raggruppamento/consorzio ordinario/aggregazione di imprese direte/GEIE nel suo complesso;
Il requisito relativo alla raccolta premi specifica media annua di cui al precedente par. 7.2 lettere c) e d) dovrà essere posseduto dalle imprese coassicurate, dal raggruppamento orizzontale/consorzio ordinario/aggregazione di imprese di rete/GEIE nel suo complesso,
Il requisito relativo all’esecuzione di tre contratti per servizi analoghi riferiti a ciascun lotto di cui al precedente par. 7.3, lett. e) e lett. f) deve essere posseduto dal raggruppamento/consorzio ordinario/aggregazione di imprese di rete/GEIE nel complesso.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) ed a.1) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 7.2 lett. a) e c) per il lotto n.1 e lett.
b) e d) per il lotto n. 2 nonché tecnica e professionale di cui al paragrafo 7.3 lett. e) e f), ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio
8. AVVALIMENTO DEI REQUISITI
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui ai paragrafi a7.2 e 7.3 anche mediante ricorso all'avvalimento di altri operatori economici, anche partecipanti al raggruppamento.
L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
L’ausiliaria deve:
a)possedere i requisiti previsti al par. 7, nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.
Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico professionali messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.
Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.
A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al medesimo lotto sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 20, comma 3, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO
È ammesso il subappalto purché l'integrale esecuzione non venga affidata al subappaltatore. I requisiti di qualificazione richiesti al subappaltatore, ai fini dell'esecuzione della prestazione da parte di un operatore qualificato, saranno rapportati proporzionalmente al livello di incidenza del
subappalto. Resta fermo il possesso, in capo al subappaltatore, dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice e dei requisiti di idoneità di cui al paragrafo 6 del disciplinare di gara.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti di quanto previsto nella normativa vigente; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
L’affidatario deve depositare presso ACI il contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione contestualmente alla dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del codice ed il possesso dei suddetti requisiti di idoneità.
L’aggiudicatario ed il sub appaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
Con riferimento al PassOE, in caso di subappalto, l’operatore economico dovrà fare riferimento alla indicazioni contenute nella FAQ ANAC n. 16 “Come deve essere classificato in sede di creazione del PassOE il ruolo del subappaltatore indicato dal partecipante?”.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da:
una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto come di seguito indicato, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice, e precisamente di importo pari a:
€ 15.200,00 per il lotto n. 1;
€ 8.800,00 per il lotto n. 2.
una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
In caso di partecipazione a più lotti sono prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti a cui si intende partecipare.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittive emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, nei termini e con le modalità indicate dall’articolo 93 del Codice
Nel caso in cui venga prestata una cauzione, la stessa è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9. Riferimenti per il bonifico: intestato ad ACI presso l'Istituto di credito BNL Ag. n. 11 ROMA IBAN XX00X0000000000000000000000 - causale “cauzione provvisoria per la partecipazione alla procedura aperta n. per l’affidamento dei servizi assicurativi per l’Automobile Club d’Italia lotto n. 1 CIG 9530634FF7 e lotto n. 2 CIG 95307163A6”
Dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario;
Nel caso in cui venga prestata una fideiussione bancaria o assicurativa, la stessa deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa che:
- risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all’articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx- nonlegittimati/intermediari_non_abilitati.pdf
xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx Jsp/HomePage.jsp
La garanzia fideiussoria, deve:
contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (ACI);
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, a tutte le imprese coassicurate ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture del 19 gennaio 2018 n. 31, Regolamento
con cui si adottano gli schemi di contratto tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9, e 104, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
4) avere validità per 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del codice civile;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:
- originale informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del X.Xxx. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005;
- in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.
In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla piattaforma il documento che attesti l’avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell’operatore economico che ha operato il versamento stesso.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti e può fornire, a titolo collaborativo, copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
- per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese coassicurate o che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, se il consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
Le altre riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11.CONTRIBUZIONE ALL'AUTORITÀ ANTICORRUZIONE E RICORSO AL SISTEMA FVOE (ex
AVCPass)
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi e le modalità previste dall’ANAC nella delibera n. 830 del 21.12.2021, pubblicata al seguente link – xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/-/xxxxxxxx-xxxxxx-000-xxx%0000-xxxxxxxx-0000
Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/-/xxxxxxx-xxx- pagamenti-di-anac.
A riprova dell’avvenuto pagamento, l’operatore economico dovrà allegare all'offerta copia della ricevuta di pagamento, trasmessa all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione e reperibile in qualunque momento accedendo alla lista dei pagamenti effettuati disponibile on line sul “Servizio Riscossione Contributi”; oppure copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini quando il pagamento è avvenuto in contanti
Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 000004806788), (BIC: XXXXXXXXXXX) intestato
all’Autorità Nazionale Anticorruzione La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
a) il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede del partecipante;
b) il numero CIG.
La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, con riferimento al lotto per il quale non è stata prodotta.
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 81 e 216, comma 13°, del Codice e dalla Deliberazione dell’X.X.XX. n. 111 del 20 dicembre 2012, come aggiornata dalla successiva Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, l’ACI procederà all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla presente procedura, attraverso l’utilizzo del sistema FVOE – Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (ex AVCpass,), introdotto dall’A.N.A.C. con Delibera n. 464/2022 e reso disponibile all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/-/xxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxx- operatore-economico-fvoe salvo che nei casi di cui all’art. 5, comma 3, della suddetta Deliberazione 111/12, nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema.
Ciascun concorrente, al fine di consentire all’ACI l’acquisizione della documentazione comprovante dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario, per la partecipazione alla presente procedura, sarà tenuto a registrarsi ed autenticarsi al Sistema, accedendo all’apposito link sul portale A.N.A.C. (Servizi ed accesso riservato) xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx secondo le istruzioni ivi contenute e richiedere l’FVOE (documento attestante l’avvenuta registrazione), indicando al sistema il codice CIG identificativo della presente procedura e provvedendo alla produzione in via informatica dei documenti richiesti (vedere anche Manuale utente FVOE per Operatori Economici sulla piattaforma ANAC al seguente link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/-/xxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxx). Il sistema genera l’FVOE, che il concorrente dovrà inserire nella Busta “A”, contenente la documentazione amministrativa.
12. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma di e-procument di ACI. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare di gara
L’offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.
L’Offerta relativa al lotto a cui si intende partecipare deve essere presentata dal concorrente esclusivamente attraverso la piattaforma di e.procurement, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 15.00 del giorno 31.01.2023 a pena di irricevibilità.
La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta
L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.
Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.
Per le istruzioni operative inerenti le modalità di presentazione delle offerte si rinvia ai successivi paragrafi 13.1) e 13.2) del presente disciplinare.
Le offerte pervenute oltre il termine previsto o con modalità difformi non saranno prese in considerazione anche ai sensi di cui all’art. 59, comma 3, lett. a) e b) del Codice.
Il Sistema non accetta la “pubblicazione” di un’offerta o la modifica di un’offerta già “pubblicata” dopo il termine perentorio indicato nella documentazione per la presentazione dell’offerta in busta chiusa digitale.
Qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il Portale segnali il verificarsi di gravi anomalie, l’ACI valuterà - in relazione al tipo e alla durata dell’anomalia - la necessità di sospendere la procedura di gara.
In caso di indisponibilità oggettiva del Sistema, non programmata, di durata superiore alle 12 ore lavorative continuative nell’ambito dell’orario di disponibilità del Sistema, che si verifichi durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, l’ACI potrà sospendere la procedura di gara, fissando un nuovo termine per la presentazione delle offerte.
La riapertura dei termini avverrà solo qualora l’indisponibilità oggettiva del Sistema abbia avuto riflessi sul rispetto dei termini minimi per la presentazione delle domande/offerte di cui al Codice degli appalti ovvero nel caso in cui tale indisponibilità si sia verificata nelle ultime 12 ore antecedenti il termine di scadenza di presentazione delle offerte.
13. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell’offerta nella Piattaforma di e-procurement di ACI.
L’offerta è composta dai seguenti documenti:
A - Documentazione amministrativa (Busta digitale di qualifica) B - Offerta tecnica (Busta digitale tecnica)
C - Offerta economica (Busta digitale economica)
L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.
Si precisa inoltre che:
l’offerta è vincolante per il concorrente;
con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell’articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza: si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice..
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il Documento di gara unico europeo (DGUE), la Dichiarazione integrativa al DGUE, il Patto d’integrità, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s), del D. Lgs. n. 82/2005, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Il dichiarante allega copia del documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione - ove non richiesta espressamente in originale - potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato, è ammessa la copia semplice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.
In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice.
L’offerta vincola il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta fino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
In ogni caso il concorrente esonera l’ACI da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.
13.1 ISTRUZIONI OPERATIVE
Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve:
1. Accedere al Portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxx/xxx/xxxxx.xxxx
2. Effettuare la registrazione come indicato dal Portale
3. Inserire le chiavi di accesso (username e password) ed accedere all’area riservata;
4. Nell’area “Negoziazioni” accedere alla sezione “RdO”;
5. [Solo al primo accesso] cliccare sulla sezione “RdO per tutti”;
6. Cliccare dunque sull’evento di interesse;
7. [Solo al primo accesso] cliccare sul pulsante “Esprimi Interesse”;
8. [Solo al primo accesso] cliccare sul pulsante “Mia Risposta”, dunque su “Intenzione Di Rispondere” per avviare il processo di risposta e seguire le indicazioni di cui nel prosieguo del presente paragrafo.
Con il completamento della procedura sopra descritta è concluso l’accesso alla sezione dedicata alla gara; il concorrente potrà accedere alla configurazione della RdO, all’area Allegati, alla Messaggistica e alla sezione dedicata all’inserimento dell’offerta.
Dopo aver manifestato interesse, la RdO sarà disponibile all’interno della sezione “Mie RdO”.
Per inserire la documentazione amministrativa il concorrente dovrà accedere all’area “Risposta di Qualifica” della RdO e allegare i documenti richiesti come da Disciplinare di gara, sottoscritti con firma elettronica digitale e, al termine dell’inserimento della documentazione richiesta, cliccare su “Salva ed Esci” per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell’offerta.
Per inserire l’offerta Tecnica il concorrente dovrà accedere all’area “Risposta Tecnica” della RdO e allegare i documenti richiesti come da Disciplinare di gara, sottoscritti con firma elettronica digitale e, al termine dell’inserimento della documentazione richiesta, cliccare su “Salva ed Esci” per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell’offerta.
Per inserire l’offerta Economica il concorrente dovrà accedere all’area “Risposta Economica” della RdO e allegare i documenti richiesti come da Disciplinare di gara, sottoscritti con firma elettronica digitale e, al termine degli inserimenti, cliccare su “Salva ed Esci” per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell’offerta.
13.2 TRASMISSIONE DELL’OFFERTA
Una volta espletate le attività sopra descritte il concorrente, per trasmettere la propria offerta telematica, dovrà:
cliccare su “Invia risposta”;
cliccare su “OK” per confermare la trasmissione.
Le operazioni di inserimento a Sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i Concorrenti ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine.
Si ricorda infine che per informazioni o supporto nelle operazioni di inserimento e trasmissione della documentazione e dell’offerta, i Concorrenti hanno la facoltà di contattare il servizio assistenza (tel. x00 00000000 000).
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono, a titolo esemplificativo, le seguenti regole:
il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi sono preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile.
Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta ..
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla
documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L’operatore economico per ogni singolo lotto inserisce nella sezione apposita presente sulla Piattaforma di e-procurement la seguente documentazione una per ciascun lotto di partecipazione:
1) domanda di partecipazione ed eventuale procura;
2) DGUE;
3) dichiarazione sostitutiva integrativa al DGUE;
4) garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
5) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC;
6) FVOE;
7) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 8 (eventuale);
8) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4 (eventuale);
9) copia del modello F23 o altro documento a comprova dell’avvenuto pagamento della imposta di bollo;
10) Patto di integrità;
11) Capitolati tecnici prestazionali relativi ai lotti n.1 e 2 controfirmati per accettazione;
12) Schema di contratto;
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all’ All. n. 1.
Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.
Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.
In caso di partecipazione in coassicurazione, raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2,
lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Con la domanda di partecipazione e la dichiarazione integrativa al DGUE, sottoscritte digitalmente il concorrente dichiara:
− i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
− di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
− di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara,
− di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile sul sito xxx.xxx.xx e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
− di accettare il patto di integrità ACI allegato alla documentazione di gara. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
−di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) istituito presso la Prefettura della provincia di …… oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di …;
− [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale,nelle forme di legge;
− [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5 del Codice;
− di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 30.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d’azienda, le dichiarazioni di cui all’articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:
- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di coassicurazione, raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo.
Il pagamento della suddetta imposta del valore di €16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban XX00X0000000000000000000000 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.
In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
N.B. in caso di esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82, dichiarare le motivazioni di legge.
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
l concorrente compila e sottoscrive digitalmente il DGUE, uno per ciascun lotto di partecipazione, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul Portale e sul sito istituzionale di ACI xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxx-xx-xxxx-x-xxxxxxxxx/xxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxx.xxxx secondo quanto di seguito indicato.
Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.
. Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
Di seguito indicazioni in merito alle singole parti del DGUE
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico.
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
DGUE, sottoscritto digitalmente dall’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata, coassicurata o consorziata;
contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; tale contratto di avvalimento dovrà essere sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti ovvero da altri soggetti muniti dei necessari poteri dell’impresa concorrente e dall’impresa ausiliaria.
PASSOE dell’ausiliaria.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D del DGUE
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere, per ciascun lotto do partecipazione, tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:
la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica e finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.
Parte V – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:
nel caso di raggruppamenti temporanei, imprese in coassicurazione, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
15.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 000 XXX XXX X.X. 00 XXXXX 0000, X. 000
Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare,nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186-bis,comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ COSTITUITI E PER LE IMPRESE IN COASSICURAZIONE:
Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
copia atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
dichiarazione sottoscritta in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
dichiarazioni rese, da ciascun concorrente attestanti:
a) a quale ’operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
• contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
• dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
• dichiarazione, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’organo comune, delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
contratto di rete;
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo
in caso di RTI costituito:
contratto di rete;
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
dichiarazioni delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
in caso di RTI costituendo:
contratto di rete;
dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b)l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
16. OFFERTA TECNICA ( BUSTA DIGITALE TECNICA)
Il concorrente deve a pena di esclusione dalla gara inviare e fare pervenire all’Amministrazione un’Offerta Tecnica per ciascun lotto di partecipazione secondo la seguente procedura:
invio attraverso il Sistema della offerta tecnica, redatta utilizzando gli allegati n. 4 (schema di offerta tecnica lotto n. 1) e n. 5 (schema di offerta tecnica lotto n. 2) al presente disciplinare, recante in modo chiaro e sintetico gli elementi caratterizzanti il servizio assicurativo proposto ed in particolare:
massimali assicurati; limiti di indennizzo; franchigie, scoperti.
L’offerta tecnica deve rispettare i requisiti del servizio indicati nei Xxxxxxxxxx X,X,X,X per il lotto n.1 ed E,F per il lotto n. 2, pena l’esclusione dalla procedura di gara nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del codice.
È facoltà del concorrente presentare varianti al progetto posto a base di gara secondo le modalità previste negli schemi di offerta tecnica di cui all’ allegato 4 per il lotto n. 1 e allegato 5 per il lotto n. 2.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.
A pena di esclusione, l’offerta tecnica non dovrà contenere alcun riferimento, diretto o indiretto, ad elementi economici dell’offerta presentata.
Per le modalità di compilazione dell’offerta tecnica si fa rinvio a quanto prescritto nello schema di offerta tecnica (allegati 4 e 5 ).
17. OFFERTA ECONOMICA (BUSTA DIGITALE ECONOMICA)
La busta digitale economica, una per ogni singolo lotto di partecipazione, dovrà contenere, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta secondo il modello di cui all’Allegato 6 (schema di offerta economica lotto n 1) ed all’allegato 7 (schema di offerta economica lotto n. 2) al presente Disciplinare di gara “, relativamente ai servizi elencati nel paragrafo 3, i seguenti elementi:
a. il premio quadriennale lordo, il premio annuale lordo complessivo (comprensivo delle spese, imposte e tasse), espresso sia in cifre che in lettere, con un numero di cifre decimali non superiori a due.
b. costi aziendali del concorrente concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice;
c. indicare, in cifre e in lettere, la percentuale unica di sconto (ribasso) da applicare all’importo massimo autorizzato posto a base di gara;
d. i premi per le singole polizze, compilando il modello di offerta economica predisposto da questa Amministrazione, secondo le modalità di seguito indicate:
● per entrambi i lotti il modulo è composto di quattro colonne; nella prima colonna è riportato il rischio assicurato, nella seconda il parametro per il calcolo del premio, nella terza il tasso lordo pro mille, nella quarta il Totale premio annuo lordo iniziale. Dovrà inoltre essere indicato il totale premio lordo quadriennale.
● Nell’Offerta economica tutti gli importi offerti dovranno essere indicati in cifre con due cifre decimali dopo la virgola. Qualora il concorrente inserisca importi con un numero maggiore di decimali, verranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali senza procedere ad arrotondamento.
In caso di discordanza tra premio lordo quadriennale e ribasso percentuale globale prevale il ribasso percentuale; in caso di discordanza tra cifre e lettere prevale l’importo indicato in lettere.
Il premio annuo lordo iniziale è comprensivo di qualsiasi onere ed obbligo connesso al servizio oggetto dell’appalto .
L’offerta economica dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione di impegno a mantenere l’offerta proposta per tutta la durata contrattuale.
L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo n.15.1.
Ai fini dell’assegnazione dei punteggi e dell’aggiudicazione della gara, saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l’importo a base d’asta.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato, per ogni singolo lotto, in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice determinata tenendo conto dell’offerta economica e del valore tecnico dell’offerta, secondo gli elementi appresso indicati.
Saranno escluse le offerte:
espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri o che non rispondano alle condizioni minime descritte nello schema di contratto;
nelle quali fossero sollevate eccezioni di qualsiasi natura alle condizioni di prestazioni del servizio specificate nello schema di contratto ovvero che siano sottoposte a condizione.
La graduatoria verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:
CRITERIO | PUNTEGGIO MASSIMO |
Punteggio tecnico | 70 |
Punteggio economico | 30 |
TOTALE | 100 |
In particolare, la Commissione potrà attribuire un punteggio massimo pari a 100 punti, di cui al massimo 70 (settanta) punti all‘Offerta Tecnica e al massimo 30 (trenta) punti all‘Offerta Economica.
Il punteggio complessivo risulterà dalla seguente sommatoria:
P = PE+ PT
dove:
P = Punteggio totale attribuito all’offerta considerata (al massimo punti 100) PE = Punteggio attribuito all‘Offerta Economica (al massimo punti 30)
PT = Punteggio attribuito all‘Offerta Tecnica (al massimo punti 70).
L’offerta di prezzo più bassa otterrà il punteggio massimo di 30 punti, mentre le altre offerte otterranno un punteggio proporzionalmente più basso in base ai criteri di seguito riportati.
Analogamente alla migliore offerta tecnica verrà assegnato il punteggio massimo di 70 punti, mentre le altre offerte otterranno un punteggio proporzionalmente più basso in base ai criteri di seguito riportati.
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione sotto elencati:
LOTTO n. 1
Criteri di valutazione merito tecnico
Offerta tecnica – Condizioni di ammissibilità delle varianti.
Il capitolato d’oneri rappresenta il progetto di servizio assicurativo che la stazione appaltante intende acquisire, soggetto ad essere modificato in sede di offerta tecnica dalla Compagnia concorrente, che avrà titolo ad apportarvi le varianti migliorative ritenute a suo giudizio più opportune.
Si fa presente che, non sono ammesse, a pena di esclusione, varianti peggiorative. Qualora la Compagnia non intenda proporre varianti, dovrà comunque dichiarare di accettare integralmente e senza condizioni il capitolato d’oneri elaborato dalla Stazione appaltante, equivalente al progetto base.
L’offerta, a pena esclusione, dovrà tassativamente riguardare l’intero/gli interi lotto/i a cui si intende partecipare.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta tecnica ed economica pervenuta purché valida.
La Stazione Appaltante verificherà la congruità delle offerte ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del Codice.
La commissione valuterà le offerte tecniche ed economiche e procederà all’assegnazione dei punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente articolo, che corrispondono anche a sub-criteri e sub-pesi ex comma 8 art. 95 D. Lgs. 50/2016.
LOTTO N. 1 - OFFERTA TECNICA
All’integrale accettazione delle condizioni di capitolato verranno assegnati punti 0 (zero).
La valutazione delle offerte tecniche e l’attribuzione del punteggio tecnico relativamente agli aspetti migliorativi da sommare rispetto al valore del punteggio tecnico del progetto base, pari a 70 punti, sarà così ripartito:
Numero variante | Prestazione migliorativa Polizza All Risks dei beni ACI – punteggio max 41 | Punteggio massimo |
1 | Rinuncia all’inserimento della rescindibilità annuale del contratto | 3,50 |
2 | Eventi atmosferici: elevazione del limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo | 3,00 |
3 | Eventi atmosferici: riduzione della percentuale di scoperto per sinistro | 3,00 |
4 | Eventi atmosferici: riduzione della franchigia per sinistro | 1,00 |
5 | Eventi sociopolitici: elevazione del limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo | 2,00 |
6 | Eventi sociopolitici: riduzione della percentuale di scoperto per sinistro | 2,00 |
7 | Eventi sociopolitici: riduzione della franchigia per sinistro | 1,00 |
8 | Inondazioni e alluvioni: elevazione del limite di indennizzo per sinistro | 2,50 |
9 | Inondazioni e alluvioni: elevazione del limite di indennizzo per anno assicurativo | 1,00 |
10 | Inondazioni e alluvioni: riduzione della franchigia per sinistro | 1,00 |
11 | Terremoto: elevazione del limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo | 2,00 |
12 | Allagamento: elevazione del limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo | 3,00 |
13 | Allagamento: riduzione della percentuale di scoperto per sinistro | 1,00 |
14 | Inserimento dell’estensione di garanzia ai danni da acqua condotta fino all’importo di € 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | 4,00 |
15 | Raddoppio del limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo dei danni da acqua condotta. | 3,00 |
16 | Triplicazione del limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo dei danni da acqua condotta - | 2,00 |
17 | Erogazione a PRA dell’indennizzo per i sinistri liquidabili di importo non superiore ad € 25.000,00 | 2,50 |
18 | Erogazione a PRA dell’indennizzo per i sinistri liquidabili di importo non superiore ad € 25.000,00 – elevazione dell’importo del sinistro | 0,50 |
19 | Inserimento della clausola di partecipazione agli utili | 3,00 |
L’attribuzione del punteggio per ognuno dei criteri sopra indicati avverrà eseguendo i calcoli secondo le seguenti formule:
Con riferimento alla variante 1, il punteggio verrà così attribuito: | |
Mancata rinuncia all’inserimento della rescindibilità annuale del contratto | Punti 0 |
Rinuncia all’inserimento della rescindibilità annuale del contratto | Punti 3,5 |
Con riferimento alla variante 2, il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formula:
Limite di indennizzo offerto preso in esame
Variante 2 = punteggio massimo 3 per
Limite di indennizzo più elevato preso in esame
Con riferimento alla variante 3, il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formula:
Variante 3 = punteggio massimo 3 per
Percentuale di scoperto offerta più bassa
Percentuale di scoperto offerta presa in esame
Con riferimento alla variante 4, il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formula: | |
Importo della franchigia offerto più basso | |
Variante 4 = punteggio massimo 1 per | |
Importo della franchigia offerto preso in esame |
Con riferimento alla variante 5, il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formula: | |
Limite di indennizzo offerto preso in esame | |
Variante 5 = punteggio massimo 2 per | |
Limite di indennizzo più elevato preso in esame |
Con riferimento alla variante 6, il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formula: | |
Percentuale di scoperto offerta più bassa | |
Variante 6 = punteggio massimo 2 per | |
Percentuale di scoperto offerta presa in esame |
Con riferimento alla variante 7, il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formula: | |
Importo della franchigia offerto più basso | |
Variante 7 = punteggio massimo 1 per | |
Importo della franchigia offerto preso in esame |
Con riferimento alla variante 8, il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formula: | |
Limite di indennizzo offerto preso in esame | |
Variante 8 = punteggio massimo 2,5 per | |
Limite di indennizzo più elevato preso in esame |
Con riferimento alla variante 9, il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formula: | |
Limite di indennizzo offerto preso in esame | |
Variante 9 = punteggio massimo 1 per | |
Limite di indennizzo più elevato preso in esame |
Con riferimento alla variante 10, il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formula: | |
Variante 10 = punteggio massimo 1 per | Importo della franchigia offerto più basso |
Importo della franchigia offerto preso in esame
Con riferimento alla variante 11, il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formula:
Limite di indennizzo offerto preso in esame
Variante 11 = punteggio massimo 2 per
Limite di indennizzo più elevato preso in esame
Con riferimento alla variante 12, il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formula:
Limite di indennizzo offerto preso in esame
Variante 12 = punteggio massimo 3 per
Limite di indennizzo più elevato preso in esame
Con riferimento alla variante 13, il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formula:
Percentuale di scoperto offerta più bassa
Variante 13 = punteggio massimo 1 per
Percentuale di scoperto offerta presa in esame
Con riferimento alla variante 14, il punteggio verrà così attribuito: | |
Mancato inserimento estensione di garanzia ai danni da acqua condotta | Punti 0 |
Inserimento estensione di garanzia ai danni da acqua condotta | Punti 4 |
Con riferimento alla variante 15, il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formula:
Limite di indennizzo offerto preso in esame
Variante 15 = punteggio massimo 3 per
Limite di indennizzo più elevato preso in esame
Con riferimento alla variante 16, il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formula:
Limite di indennizzo offerto preso in esame
Variante 16 = punteggio massimo 2 per
Limite di indennizzo più elevato preso in esame
Con riferimento alla variante 17, il punteggio verrà così attribuito:
Mancato inserimento clausola erogazione a PRA dell’indennizzo | Punti 0 |
Inserimento clausola erogazione a PRA dell’indennizzo | Punti 2,5 |
Con riferimento alla variante 18, il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formula: | |
Variante 18 = punteggio massimo 0,5 | Limite di indennizzo offerto preso in esame |
per | Limite di indennizzo più elevato preso in esame |
Con riferimento alla variante 19, il punteggio verrà così attribuito: | |
Mancato inserimento della clausola di partecipazione agli utili | Punti 0 |
Inserimento della clausola di partecipazione agli utili | Punti 3 |
Numero variante | Prestazione migliorativa Polizza RCT/O – punteggio max 10 | Punteggio massimo |
1 | Rinuncia all’inserimento della rescindibilità annuale del contratto | 4,00 |
2 | Elevazione del massimale per sinistro, per persona lesa e per danni a cose | 2,00 |
3 | Inserimento della clausola di partecipazione agli utili | 4,00 |
L’attribuzione del punteggio per ognuno dei criteri sopra indicati avverrà eseguendo i calcoli secondo le seguenti formule:
Con riferimento alla variante 1, il punteggio verrà così attribuito: | |
Mancata rinuncia all’inserimento della rescindibilità annuale del contratto | Punti 0 |
Rinuncia all’inserimento della rescindibilità annuale del contratto | Punti 4 |
Con riferimento alla variante 2, il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formula: | |
Variante 2 = punteggio massimo 2 per | Limite di indennizzo offerto preso in esame |
Limite di indennizzo più elevato preso in esame
Con riferimento alla variante 3, il punteggio verrà così attribuito: | |
Mancato inserimento della clausola di partecipazione agli utili | Punti 0 |
Inserimento della clausola di partecipazione agli utili | Punti 4 |
Numero variante | Prestazione migliorativa Polizza Infortuni in missione – punteggio max 11 | Punteggio massimo |
1 | Rinuncia all’inserimento della rescindibilità annuale del contratto | 4,00 |
2 | Riduzione della franchigia per il caso di invalidità sulla parte di somma assicurata che eccede € 250.000,00 e fino ad € 500.000,00 | 2,00 |
3 | Riduzione della franchigia per il caso di invalidità sulla parte di somma assicurata che eccede € 500.000,00 | 1,00 |
4 | Inserimento della clausola di partecipazione agli utili | 4,00 |
L’attribuzione del punteggio per ognuno dei criteri sopra indicati avverrà eseguendo i calcoli secondo le seguenti formule:
Con riferimento alla variante 1, il punteggio verrà così attribuito: | |
Mancata rinuncia all’inserimento della rescindibilità annuale del contratto | Punti 0 |
Rinuncia all’inserimento della rescindibilità annuale del contratto | Punti 4 |
Con riferimento alla variante 2, il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formula:
Importo della franchigia offerto più basso
Variante 2 = punteggio massimo 2 per
Importo della franchigia offerto preso in esame
Con riferimento alla variante 3, il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formula: | |
Variante 3 = punteggio massimo 1 per | Importo della franchigia offerto più basso |
Importo della franchigia offerto preso in esame
Con riferimento alla variante 4, il punteggio verrà così attribuito: | |
Mancato inserimento della clausola di partecipazione agli utili | Punti 0 |
Inserimento della clausola di partecipazione agli utili | Punti 4 |
Numero variante | Prestazione migliorativa Polizza kasko e danni ai bagagli – punteggio max 8 | Punteggio massimo |
1 | Rinuncia all’inserimento della rescindibilità annuale del contratto | 4,00 |
2 | Inserimento della clausola di partecipazione agli utili | 4,00 |
L’attribuzione del punteggio per ognuno dei criteri sopra indicati avverrà eseguendo i calcoli secondo le seguenti formule:
Con riferimento alla variante 1, il punteggio verrà così attribuito: | |
Mancata rinuncia all’inserimento della rescindibilità annuale del contratto | Punti 0 |
Rinuncia all’inserimento della rescindibilità annuale del contratto | Punti 4 |
Con riferimento alla variante 2, il punteggio verrà così attribuito: | |
Mancato inserimento della clausola di partecipazione agli utili | Punti 0 |
Inserimento della clausola di partecipazione agli utili | Punti 4 |
I valori dei punteggi così assegnati saranno considerati sino alla seconda cifra decimale dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento.
Si precisa che ove non diversamente specificato tutti i passaggi intermedi della procedura sin qui descritta saranno effettuati senza procedere ad alcun arrotondamento, vale a dire utilizzando tutte le cifre decimali disponibili attraverso il software utilizzato (MS Excel)
18.2 LOTTO 1 - CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLA OFFERTA ECONOMICA: MASSIMO 30 PUNTI COSÌ ATTRIBUITI:
Verranno attribuiti 30 punti all’Impresa assicuratrice che ha offerto il prezzo più basso. Alle altre concorrenti verrà attribuito il punteggio con la seguente formula:
PE punteggio massimo 30 per
Prezzo offerto più basso
Prezzo dell’offerta presa in esame
Non sono ammesse offerte economiche pari e/o in aumento rispetto al costo indicato quale base di gara.
18.3 LOTTO N. 2 - CRITERI DI VALUTAZIONE MERITO TECNICO
Offerta tecnica – Condizioni di ammissibilità delle varianti.
Il capitolato d’oneri rappresenta il progetto di servizio assicurativo che la stazione appaltante intende acquisire, soggetto ad essere modificato in sede di offerta tecnica dalla Compagnia concorrente, che avrà titolo ad apportarvi le varianti migliorative ritenute a suo giudizio più opportune: si fa presente che non sono ammesse, a pena di esclusione, varianti peggiorative.
Qualora la Compagnia non intenda proporre varianti, dovrà comunque dichiarare di accettare integralmente e senza condizioni il capitolato d’oneri elaborato dalla Stazione appaltante, equivalente al progetto base.
L’offerta, a pena esclusione, dovrà tassativamente riguardare l’intero/gli interi lotto/i a cui si intende partecipare.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta tecnica ed economica pervenuta purché valida.
La Stazione Appaltante verificherà la congruità delle offerte ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del Codice.
La commissione valuterà le offerte tecniche ed economiche e procederà all’assegnazione dei punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente articolo, che corrispondono anche a sub-criteri e sub-pesi ex comma 8 art. 95 D. Lgs. 50/2016.
LOTTO N. 2 - OFFERTA TECNICA
All’integrale accettazione delle condizioni di capitolato verranno assegnati punti 0 (zero).
La valutazione delle offerte tecniche e l’attribuzione del punteggio tecnico relativamente agli aspetti migliorativi da sommare rispetto al valore del punteggio tecnico del progetto base, pari a 70 punti, sarà così ripartito:
Numero variante | Prestazione migliorativa Polizza Responsabilità Civile Patrimoniale – punteggio max 31 | Punteggio massimo |
1 | Rinuncia all’inserimento della rescindibilità annuale del contratto | 10,00 |
2 | Elevazione del massimale per sinistro e per anno assicurativo | 5,00 |
3 | Elevazione del limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo per danni da errato trattamento dei dati personali | 3,00 |
4 | Elevazione del limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo per spese di pubblicità | 3,00 |
5 | Inserimento della clausola di partecipazione agli utili | 10,00 |
L’attribuzione del punteggio per ognuno dei criteri sopra indicati avverrà eseguendo i calcoli secondo le seguenti formule:
Con riferimento alla variante 1, il punteggio verrà così attribuito: | |
Mancata rinuncia all’inserimento della rescindibilità annuale del contratto | Punti 0 |
Rinuncia all’inserimento della rescindibilità annuale del contratto | Punti 10 |
Con riferimento alla variante 2, il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formula:
Limite di indennizzo offerto preso in esame
Variante 2 = punteggio massimo 5 per
Limite di indennizzo più elevato preso in esame
Con riferimento alla variante 3, il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formula:
Variante 3 = punteggio massimo 3 per
Limite di indennizzo offerto preso in esame
Limite di indennizzo più elevato preso in esame
Con riferimento alla variante 4, il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formula:
Limite di indennizzo offerto preso in esame
Variante 4 = punteggio massimo 3 per
Limite di indennizzo più elevato preso in esame
Con riferimento alla variante 5, il punteggio verrà così attribuito: | |
Mancato inserimento della clausola di partecipazione agli utili | Punti 0 |
Inserimento della clausola di partecipazione agli utili | Punti 10 |
Numero variante | Prestazione migliorativa Polizza tutela legale – punteggio max 39 | Punteggio massimo |
1 | Rinuncia all’inserimento della rescindibilità annuale del contratto | 10,00 |
2 | Elevazione del massimale per vertenza per assicurato e per sinistro | 5,00 |
3 | Elevazione del massimale per vertenza in caso di corresponsabilità | 3,00 |
4 | Elevazione del massimale per anno assicurativo | 3,00 |
5 | Elevazione a dieci anni della retroattività della garanzia | 8,00 |
6 | Inserimento della clausola di partecipazione agli utili | 10,00 |
L’attribuzione del punteggio per ognuno dei criteri sopra indicati avverrà eseguendo i calcoli:
Con riferimento alla variante 1, il punteggio verrà così attribuito: | |
Mancata rinuncia all’inserimento della rescindibilità annuale del contratto | Punti 0 |
Rinuncia all’inserimento della rescindibilità annuale del contratto | Punti 10 |
Con riferimento alla variante 2, il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formula:
Variante 2 = punteggio massimo 5 per
Limite di indennizzo offerto preso in esame
Limite di indennizzo più elevato preso in esame
Con riferimento alla variante 3, il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formula:
Limite di indennizzo offerto preso in esame
Variante 3 = punteggio massimo 3 per
Limite di indennizzo più elevato preso in esame
Con riferimento alla variante 4, il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formula:
Limite di indennizzo offerto preso in esame
Variante 4 = punteggio massimo 3 per
Limite di indennizzo più elevato preso in esame
Con riferimento alla variante 5, il punteggio verrà così attribuito: | |
Accettazione delle condizioni previste dal capitolato | Punti 0 |
Elevazione a dieci anni della retroattività della garanzia | Punti 8 |
Con riferimento alla variante 6, il punteggio verrà così attribuito: | |
Mancato inserimento della clausola di partecipazione agli utili | Punti 0 |
Inserimento della clausola di partecipazione agli utili | Punti 10 |
I valori dei punteggi così assegnati saranno considerati sino alla seconda cifra decimale dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento.
Si precisa che ove non diversamente specificato tutti i passaggi intermedi della procedura sin qui descritta saranno effettuati senza procedere ad alcun arrotondamento, vale a dire utilizzando tutte le cifre decimali disponibili attraverso il software utilizzato (MS Excel)
18.4 LOTTO 2 - CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLA OFFERTA ECONOMICA: massimo 30 punti così attribuiti:
Verranno attribuiti 30 punti all’Impresa assicuratrice che ha offerto il prezzo più basso. Alle altre concorrenti verrà attribuito il punteggio con la seguente formula:
PE punteggio massimo 30 per
Prezzo offerto più basso
Prezzo dell’offerta presa in esame
Non sono ammesse offerte economiche pari e/o in aumento rispetto al costo indicato quale base di gara.
Per l’attribuzione dei punteggi tecnici ed economici saranno utilizzate due cifre decimali; in caso di un numero di cifre maggiori di due, si procederà a troncatura alla seconda cifra decimale, senza procedere ad alcun arrotondamento.
Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
Il servizio verrà affidato al primo candidato che avrà conseguito, relativamente a ciascun lotto, il maggior punteggio totale quale sommatoria dei punteggi attribuiti al totale dei singoli punteggi dell’offerta economica e tecnica.
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice - ai sensi dell’art. 77 del Codice e secondo i criteri di nomina e le procedure indicate agli artt. 31 e 32 del Manuale delle procedure negoziali dell’Ente - è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da tre membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.
In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina, ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice; a tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016) e lavora a distanza con procedura telematica che salvaguarda la riservatezza delle comunicazioni.
L’ACI pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice.
Il RUP si avvale dell’ausilio della Commissione giudicatrice ai fini della verifica della anomalia dell’Offerta.
20 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
Per l’aggiudicazione della presente procedura la Stazione intende avvalersi della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale e, pertanto, si procederà prima alla valutazione dell’offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della anomalia sull'offerta prima in graduatoria provvisoria ed, infine, alla verifica della documentazione amministrativa ad essa relativa.
A tal fine si rappresenta che:
La Piattaforma assicura l’integrità, la segretezza e la non disponibilità a soggetti non autorizzati delle offerte e della documentazione presentata attraverso l’uso di idonee tecniche di crittografia e offuscamento a protezione delle stesse, mantenendo, altresì, la tracciabilità degli accessi e l’immodificabilità della documentazione , come disciplinato nel precedente paragrafo n. 1;
Con determinazione del Direttore del Servizio competente per la procedura è nominato apposito Seggio di gara costituito da un Dirigente e due funzionari. Il Seggio procederà in via autonoma, all’apertura delle buste amministrative ed alla verifica della sola presenza della seguente documentazione:
Garanzia provvisoria;
Ricevuta pagamento contributo ANAC; FVOE;
Adesione al patto di integrità;
Mandato di costituzione di raggruppamento temporaneo;
e ad attivare, là dove necessario, eventuale soccorso istruttorio tramite il RUP. Alla conclusione dei lavori del Seggio verrà redatto elenco degli operatori economici ammessi alla fase di apertura delle offerte tecniche.
Successivamente la Commissione, in una o più sedute, la cui data sarà comunicata ai concorrenti tramite la funzionalità “Messaggi”del Portale Acquisti di ACI almeno 1 giorno prima, procederà:
- in seduta pubblica, dopo aver dato lettura dei nominativi degli operatori economici ammessi o esclusi alla fase successiva della procedura, all’apertura delle BUSTE DIGITALI contenenti le offerte tecniche dei soli concorrenti ammessi ed alla verifica della presenza dei documenti indicati al paragrafo 16;
- in una o più sedute riservate, relativamente a ciascun lotto, all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche, secondo i criteri e le modalità descritti al paragrafo 18.1, e all’assegnazione dei relativi punteggi. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.
Terminata la procedura di attribuzione dei punteggi, al fine di non alterare i pesi stabiliti tra criteri qualitativi e quantitativi della gara, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ha ottenuto il punteggio massimo, tale punteggio verrà riparametrato al punteggio massimo attribuibile
(70) e tutti gli altri saranno adeguati proporzionalmente. La riparametrazione non è applicata ai sub criteri.
- in seduta pubblica, per ciascun lotto, a rendere visibili ai concorrenti:
a) i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche ammesse;
b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
c) per i soli concorrenti ammessi, all'apertura delle relative offerte economiche ed alla verifica della presenza della documentazione (cfr. paragrafo 17)
- in seduta riservata, per ciascun lotto, alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18.4 ed alla attribuzione dei relativi punteggi.
in seduta pubblica, per ciascun lotto, a dare lettura dei punteggi attribuiti alle offerte economiche e all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria provvisoria di cui al paragrafo 18.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro il termine di tre giorni dal ricevimento della comunicazione mediante la piattaforma. È collocato primo in graduatoria il concorrente che presenterà la migliore offerta. Xxx xxxxxxxx l’ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.
La stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio secondo le modalità previste al paragrafo 20. La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al suddetto paragrafo i prezzi offerti. All’esito delle operazioni di cui sopra, per ciascun lotto viene redatta la proposta di graduatoria ed all'esame della restante documentazione amministrativa, come descritto al successivo paragrafo 23.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica.
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
La partecipazione alle sedute pubbliche avverrà per i concorrenti in forma telematica, collegandosi tramite la piattaforma “Meet” di Google. Il link per la partecipazione sarà inviato all’indirizzo di posta elettronica indicato dall’Operatore Economico al RUP tramite l’area messaggistica.
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di più o anche tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale
Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.
Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel loro complesso, inaffidabili e procede ai sensi del successivo paragrafo n.23 (aggiudicazione dell’appalto e stipula contratto).
22 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
A conclusione delle operazioni di cui sopra la Commissione, preso atto dell'esito del sub procedimento di verifica di congruità o di valutazione di anomalia delle offerte anomale, procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a:
a) controllare la completezza della restante documentazione amministrativa presentata;
b) incarica il RUP di verificare la conformità della stessa a quanto richiesto nel presente disciplinare e la veridicità di quanto dichiarato;
redigere apposito verbale.
Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al soggetto risultato primo anche il secondo in graduatoria, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Il RUP provvede a:
a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.
È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Le attività di verifica di competenza del RUP avverrano, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
Qualora l’esito delle verifiche amministrative dell’offerente primo in graduatoria sia negativo, la Stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente con conseguente incameramento della cauzione provvisoria e scorrimento della graduatoria.
Completato con esito positivo il controllo della documentazione amministrativa, il RUP trasmette al Servizio Patrimonio e Affari Generali tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, non si procede all’aggiudicazione.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema - FVOE (Fascicolo virtuale dell’operatore economico della BDNCP - Banca dati nazionale dei contratti pubblici) ai sensi della delibera ANAC 27 luglio 2022 recante “Adozione del provvedimento di attuazione dell'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'Agenzia per l'Italia Digitale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 249 del 24 ottobre 2022.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
ACI, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.
In caso di esito negativo delle verifiche, ACI procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. ACI aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 120 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.
L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
24. SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI
Ai sensi e per gli effetti dell’art.5 del decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla GU n.20 del 25.01.2017 - definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 - si rappresenta che le spese di pubblicazione del bando di gara, sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, graveranno sull’aggiudicatario di ciascun lotto lotto nella misura del 50% o del 100% in caso di unico aggiudicatario per entrambi i lotti e dovranno essere rimborsate all'ACI entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione.
L’importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario avente beneficiario l’Automobile Club d’Italia, da appoggiare a: Banca Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xx. 00 Xxxx codice Iban XX00X0000000000000000000000, con la seguente causale “Rimborso spese di pubblicazione procedura di gara n. 22/2022 in adempimento dell’art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012”.
Rimane inteso che l’ACI si riserva di rendere noto all’aggiudicatario l’esatto ammontare del suddetto importo, comprensivo anche degli eventuali avvisi relativi a differimenti e/o rettifiche al bando, dovuto a titolo di rimborso spese.
25. CAUZIONE DEFINITIVA
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.
Prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria definitiva in favore dell’ACI nella misura del 10% del valore complessivo del contratto, ai sensi dell’art. 103 del Codice, con validità per l’intero periodo di vigenza del contratto, a tutela dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’affidamento e, conseguentemente, l’ACI potrà aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto.
Qualora, nel corso di svolgimento del contratto, l’ammontare della garanzia dovesse ridursi, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nel contratto.
Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alla disciplina dell’art. 103 del Codice.
26. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
Con la comunicazione di cui dell’art. 76, comma 5, del d.lgs. 50/2016, viene richiesto all’aggiudicatario di far pervenire alla stazione appaltante nel termine di 15 giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:
- cauzione definitiva in favore di ACI, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nell’art. 25 del presente Disciplinare;
- eventuali dichiarazioni rese dai soggetti indicati dall’art. 85 del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 e smi in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi;
- dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e co-gnome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall’art.3 comma 7 della Legge n.136/2010;
- eventuali dichiarazioni rese dai soggetti indicati dall’art. 85 del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 e s.m.i. in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi;
L’aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai su richiamati dati
nominativo del referente del servizio per l’appalto aggiudicato; nominativi richiesti nell’ambito della normativa sulla sicurezza; In caso di R.T.I. e di Consorzi dovranno inoltre essere prodotti:
copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla Impresa capogruppo con l’indicazione specifica delle percentuali di esecuzione del servizio che ciascuna impresa svolgerà, così come dichiarato in sede di offerta, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio;
per il RTI/Consorzio, sia nel caso in cui la mandataria abbia il mandato all’incasso da parte delle mandanti facenti parte del RTI/Consorzio sia qualora le imprese facenti parte del medesimo RTI/Consorzio fatturino ed incassino direttamente il corrispettivo fatturato da ciascuna per la parte di prestazioni effettivamente erogate, il mandato speciale/l’atto di costituzione del RTI/Consorzio dovrà espressamente prevedere l’impegno al rispetto di quanto previsto dalla Legge n.136/2010 anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate.
Il fornitore dovrà caricare, in allegato al contratto, anche la documentazione attestante l’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 672/1972 da effettuarsi mediante l’utilizzo del modello F23.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
27. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
A tale proposito, l’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
- gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, con l'indicazione della fornitura oggetto dell’appalto alla quale è dedicato;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica.
In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto.
Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
27.1 ADEMPIMENTI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RUOLI PRIVACY
Con riferimento al ruolo assunto dal fornitore rispetto ai dati personali trattati nell’esecuzione del contratto, in linea con quanto previsto dal Garante per la protezione dei dati personali nel parere doc.w.n. 9196688 pubblicato nella newsletter del citato Garante n. 458 del 28.10.2019(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxx/xxxxx/xxxx/xxxxxx/-/xxxxxx- display/docweb/9172442#1) , si precisa che la Compagnia assicurativa assume la posizione di Titolare autonomo del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – c.d. GDPR.
Ferma restando l’autonoma titolarità del trattamento dei dati personali in capo al fornitore nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, la compagnia assicuratrice deve agire nel rispetto delle disposizioni di cui al suddetto GDPR, della normativa nazionale e dei provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali e può utilizzare i dati acquisiti solo per le finalità previste dal contratto.
28. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
Ai servizi oggetto del presente appalto per loro natura non si applica la clausola sociale secondo quanto stabilito dall’art. 50 comma 1 del d.Lgs 50/2016.
29. ACCESSO AGLI ATTI
L’esercizio del diritto di accesso è disciplinato dall’art. 53 del Codice, dagli articoli 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dal Regolamento dell’Automobile Club d’Italia in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato, adottato con delibere del Consiglio Generale dell’Ente del 25 luglio 2017 e del 27 luglio 2021 e pubblicato nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale ACI.
Xxxxx i divieti ed i differimenti dell'accesso previsti dall’art. 53 del Codice, l'accesso agli atti del procedimento nel quale sono stati adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 76 del Codice, è consentito entro quindici giorni lavorativi dall'invio della comunicazione mediante visione ed estrazione di copia.
Nella medesima comunicazione, l’ACI indicherà gli atti per i quali l'accesso è vietato o differito, quelli per i quali è ammesso, l'ufficio presso il quale l'accesso potrà essere esercitato, e i relativi orari, garantendo che l'accesso sia consentito durante l'orario in cui l'ufficio è aperto al pubblico o il relativo personale presta servizio.
Qualora il concorrente ritenga che la propria offerta tecnica contenga informazioni che costituiscano segreto tecnico o commerciale, lo stesso dovrà produrre idonea dichiarazione allegata all’offerta tecnica nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
dovrà essere specificamente indicato il documento d’offerta e la relativa parte che si ritiene contenga segreto tecnico o commerciale, coperto da diritto di privativa ( marchio, brevetto, diritto d’autore o altro diritto di proprietà intellettuale);
dovrà argomentare in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali alcune parti dell’offerta sono da segretare;
dovrà fornire almeno un “principio di prova” e pertanto allegare la documentazione atta a comprovare l’esigenza di tutela e, comunque, l’effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale.
Non saranno presi in considerazione dinieghi generici e privi di adeguata motivazione. I segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.
ACI si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati e, comunque, ACI garantirà visione ed eventuale estrazione in copia di quella
parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio, da parte della Commissione qualora strettamente collegata all’esigenza di tutela del richiedente.
Con riferimento alle eventuali componenti dell’offerta indicate, con motivata e comprovata dichiarazione, come segreto tecnico o commerciale, troverà, comunque, applicazione quanto previsto dall’art.53, comma 6, del Codice dei contratti, qualora l’accesso venga motivato dal richiedente in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.
In ogni caso, l’accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta sarà consentito dopo l’aggiudicazione (art. 53, comma 2, lett c) e d).
Saranno sottratti all’accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal concorrente, nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l’ANAC.
30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi dell’art. 120 del Codice del processo amministrativo, come modificato dall’art. 204 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il concorrente, qualora lo ritenesse opportuno, potrà eventualmente presentare ricorso giurisdizionale nei confronti di atti e/o provvedimenti della procedura di gara nei termini e secondo le modalità indicate nel citato articolo.
Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alle procedure e ai princìpi di evidenza pubblica previsti dal diritto comunitario, dal Codice o da altre leggi statali vigenti.
31. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti degli artt.13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (di seguito “Regolamento” o “GDPR”), ACI - Automobile Club d’Italia - informa che i Dati Personali (“Dati”) forniti saranno trattati per le sole finalità per le quali sono stati richiesti e conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato.
In particolare saranno trattati i dati personali e giudiziari con riferimento ai soggetti dell’operatore economico (es. titolare, soci, procuratori, direttori tecnici) e/o loro delegati.
Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
Il Titolare del trattamento è l’Automobile Club d’Italia - ACI, con sede in Roma, Via Marsala n. 8, cap 00185, nella persona del Presidente, quale rappresentante legale pro-tempore, e-mail: xxxxxxx@xxx.xx. Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) è il xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, indirizzo e-mail: x.xxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Categorie di Dati trattati
I Dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, sono riconducibili alle categorie di dati personali previsti per la partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento di lavori pubblici servizi e forniture e per la stipula e governance del rapporto contrattuale. In particolare, sono oggetto di trattamento:
- Dati anagrafici e di contatto;
- Dati relativi a situazione economica;
- Dati relativi a situazione finanziaria;
- Dati relativi a situazione patrimoniale;
- Dati bancari;
- Dati giudiziari;
- Dati fiscali e previdenziali.
I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell’assenza di cause di esclusione ex art.80 del Codice dei contratti pubblici e del D.P.R. n. 445/2000.Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto/concessione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”) di cui all’art. 9 Reg. UE. Tali Dati possono essere raccolti presso l’Interessato ovvero presso altri Soggetti (Autorità, Pubbliche Amministrazioni, Enti).
Finalità del trattamento dei dati
I dati saranno trattati:
- per l’esecuzione di attività strumentali allo svolgimento della procedura di gara;
- per acquisire e sottoporre a controllo i dati inerenti la partecipazione alla procedura di gara e la loro persistenza nella fase di esecuzione del contratto;
- per la stipula e l’esecuzione del contratto di appalto o della concessione, per adempiere ed esigere l’adempimento di specifici obblighi contrattuali, ovvero ai fini dell’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato;
- per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o amministrativa ovvero nell’ambito di procedure di arbitrato o conciliazione;
- per l’esecuzione di attività strumentali alla gestione delle segnalazioni di comportamenti posti in essere in violazione della legge o di disposizioni procedurali interne, da parte dell’affidatario;
- per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
- per l’inserimento nelle anagrafiche e nelle procedure informatiche dell’Ente;
- per ottemperare a specifiche richieste dell’interessato o di terzi;
- per adempiere gli obblighi legali in materia di trasparenza ed anticorruzione.
Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:
- necessità del trattamento ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato (art.6.1 lett. b GDPR);
- necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art.6.1. lett. c GDPR), ad esempio adempimento di obblighi di legge,regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o amministrativa;
- necessità del trattamento per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art 6.1, lett. e, GDPR); in particolare per la gestione della procedura di evidenza finalizzata alla selezione del contraente.
Modalità di trattamento
Il trattamento potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, estrazione, visione ed estrazione di copie in caso di richiesta di accesso, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, messa a disposizione, raffronto, limitazione, cancellazione e/o distruzione dei dati acquisiti, nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Il trattamento potrà avvenire tramite applicativo informatico: piattaforme informatiche presenti sui siti ANAC, del Ministero degli Interni, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Consip spa, applicativi dei mercati elettronici regionali, piattaforma elettronica della stazione appaltante e talvolta con modalità cartacee. Sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
I dati personali saranno trattati dai dipendenti di ACI o delle società collegate o da altri uffici, che curano il procedimento di gara e l’esecuzione del contratto. I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati e ne potrà essere data conoscenza a:
• Soggetti esterni facenti parte delle Commissioni di Aggiudicazione che verranno di volta in volta costituite;
• consulenti o professionisti esterni che prestino attività di consulenza o assistenza ad ACI, in ordine al procedimento di gara ed all’esecuzione del contratto anche per eventuale tutela in giudizio;
• soggetti terzi nominati Responsabili del trattamento per conto di ACI, quali, ad esempio, ACI Informatica S.p.A. per il trattamento automatizzato dei dati;
• enti pubblici;
• soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizione di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva;
• organi di Vigilanza e controllo;
• autorità giudiziaria o polizia giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
• autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art.1 comma 32 legge 190/2012 per i contratti di appalto;
• istituti bancari per la gestione dei pagamenti o degli incassi derivanti dall’esecuzione dei contratti;
• uffici postali e spedizionieri per l’invio di documentazione e materiali.
Sul sito web dell’Automobile Club d’Italia, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, saranno pubblicati i dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione. L’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento è reperibile presso la sede dell’ACI o attraverso apposita richiesta formulata via e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxx.xx
Durata del trattamento dei Dati
I dati saranno trattati solo per il tempo necessario per le finalità sopra elencate.
Di seguito, i criteri utilizzati per determinare il periodo di utilizzo e conservazione dei dati personali con riferimento alle diverse finalità di trattamento:
• i dati trattati per l’adempimento di obblighi di legge saranno conservati da ACI nei limiti previsti dalla legge;
• i dati trattati per lo svolgimento della procedura di gara saranno conservati per tutta la durata dello svolgimento della procedura di gara e dell’affidamento, salvo sorga l’esigenza di una ulteriore conservazione, per consentire ad ACI la difesa dei propri diritti;
• i dati personali dell’aggiudicatario e di eventuali sub appaltatori saranno conservati per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla cessazione del rapporto contrattuale e salvo sorga l’esigenza di una ulteriore conservazione, per consentire ad ACI la difesa dei propri diritti.
Diritti dell’Interessato
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR. A titolo esemplificativo potrà ottenere:
la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Dati che lo riguardano;
qualora un trattamento sia in corso, l’accesso ai Dati e alle informazioni relative al trattamento nonché una copia delle stesse;
la rettifica dei Dati inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;
qualora sussista una delle condizioni previste dall’art. 17 del GDPR, la cancellazione dei Dati che lo riguardano;
nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento;
i Dati che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e richiedere la loro trasmissione ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile.
Diritto di opposizione
Ciascun interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali effettuato per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare. In caso di opposizione i suoi dati personali non saranno più oggetto di trattamento, sempre che non sussistano motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Diritto di proporre reclamo al Garante
Ciascun Interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all’indirizzo:xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx. L’esercizio dei diritti dell’interessato è gratuito. Per far valere i diritti di cui sopra può rivolgersi all’ACI, tramite il seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxx.xx
Fonte di provenienza dei dati
I dati personali sono conferiti dall’interessato. ACI può tuttavia acquisire tali dati personali anche tramite consultazione pubblica di registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.
Conferimento dei Dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
Tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla procedura di affidamento, per la stipula, gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale e per gli adempimenti previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento. Un eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dell’aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto. Il concorrente è consapevole che i dati forniti ad ACI, in caso di aggiudicazione saranno comunicati alle “Amministrazioni” per le finalità relative alla sottoscrizione ed alla esecuzione dei singoli contratti di fornitura e per i relativi adempimenti di legge. Il concorrente si impegna altresì ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte di ACI per le finalità descritte nella presente informativa.
Inesistenza di un processo decisionale automatizzato
ACI non adotta alcun processo automatizzato compresa la profilazione di cui all’art. 22 del GDPR.