MULTIPARTNER SICAV
MULTIPARTNER SICAV
società d’investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese, avente struttura multicomparto e multiclasse
(la “SICAV”)
ALLEGATO
Modulo di sottoscrizione depositato presso la CONSOB il 21/11/2019 e valido dal 28/11/2019
TIPI DI AZIONI E COMPARTI DELLA MULTIPARTNER SICAV OGGETTO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA:
Comparto | Tipo di azioni (*) | Divisa delle azioni | Data inizio della commercializzazione in Italia (**) |
RobecoSAM Smart Energy Fund | B / E | EUR | 05/02/2004 |
RobecoSAM Smart Materials Fund | B / E | EUR | 05/02/2004 |
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund | B / E | EUR | 09/09/2007 |
RobecoSAM Sustainable Water Fund | B / E | EUR / USD | 25/02/2002 |
RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities | B / E | EUR | 05/10/2015 |
RobecoSAM Global SDG Equities | B / E | EUR | 15/03/2018 |
RobecoSAM Smart Mobility Fund | B / E | EUR | 16/08/2018 |
(*) Le azioni di tipo „E“ sono offerte solo tramite alcuni dei soggetti incaricati del collocamento, come dettagliato nell’apposito Elenco aggiornato dei collocatori, al quale si rinvia.
(**) L’attuale denominazione dei comparti può differire da quella originaria del periodo di sottoscrizione iniziale.
A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L’OICR IN ITALIA Soggetti Collocatori
Per la commercializzazione in Italia, la SICAV ha designato degli intermediari finanziari italiani, presso i quali gli investitori possono sottoscrivere azioni della SICAV (“Soggetti Collocatori”).
La SICAV predispone un elenco, disponibile sul sito web xxx.xxxxx.xxx.xxx (il “Sito Web”), che raggruppa i Soggetti Collocatori per categorie omogenee (banche, SIM, SGR) ed evidenzia i comparti e i tipi di azioni sottoscrivibili, nonché eventuali peculiarità operative.
Soggetti incaricati dei pagamenti in Italia
1. STATE STREET BANK International GmbH - Succursale Italia (anche indicata «SSB»), con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00, dove sono anche svolte le relative funzioni indicate in appresso;
2. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES S.p.A. (anche indicata «SGSS»), con sede legale e Direzione Generale in (20159) Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00/X MAC 2. Le relative funzioni in appresso indicate sono svolte presso la sede di Xxxxxx, Xxx
X. Xxxxxx, 00;
3. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (anche indicata «BNP Paribas»), con sede legale in 3 rue d’Antin, (75002) Parigi, che svolge le relative funzioni tramite la succursale di Milano, in Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx 0;
4. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. (anche indicata «BMPS»), con sede legale a Siena (53100), Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0. Le relative funzioni in appresso indicate sono svolte presso la sede operativa di Mantova (46100), Xxx X. Xxxxxx, 0;
5. BANCA SELLA HOLDING S.p.A. (anche indicata «SELLA HOLDING»), con sede legale in Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx 0, Xxxxxx, dove sono pure svolte le funzioni indicate in appresso;
6. ALLFUNDS BANK S.A.U., (anche indicata «ALLFUNDS»), con sede legale in X/ xx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0, 00000 Xxxxxx (Xxxxxx), che svolge le relative funzioni presso la succursale italiana – Allfunds Bank, S.A.U., Xxxxx Xxxxxx - in Xxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx (Xxxxxx);
7. ICCREA Banca S.p.A. (anche indicata «ICCREA»), con sede legale in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00/00, 00000 Xxxx, dove sono pure svolte le funzioni indicate in appresso.
Il Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti competente a trattare l’operazione è indicato nell’elenco dei Soggetti Collocatori e nel modulo di sottoscrizione. Il Soggetto incaricato dei pagamenti è inoltre il soggetto designato che cura i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della SICAV all'estero (di seguito, per brevità, nel complesso delle funzioni “Soggetto incaricato dei pagamenti”).
Il Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti nello svolgimento degli incarichi a lui assegnati svolge le seguenti funzioni:
- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla SICAV (sottoscrizioni e rimborsi di azioni), compresa l’eventuale conversione della valuta per la sottoscrizione e il rimborso;
- trasmissione alla SICAV e/o ad altro soggetto da essa designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso (la richiesta di sottoscrizione è inoltrata alla SICAV entro il giorno lavorativo successivo a quello del pervenimento dal Soggetto Collocatore e della disponibilità dei relativi mezzi di pagamento; la valorizzazione delle azioni avviene nel giorno di valutazione successivo al giorno lavorativo bancario in Lussemburgo in cui la SICAV ha ricevuto la richiesta nell’orario limite stabilito nel Prospetto);
- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla SICAV, con
rubriche distinte per ciascun comparto;
- in forza di mandato conferito col Modulo, per le azioni nominative è iscritto al registro degli azionisti, in nome proprio e per conto degli effettivi beneficiari, e pertanto tiene evidenza delle posizioni individuali degli investitori ed espleta le necessarie formalità amministrative connesse;
- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle azioni ricevute dai soggetti incaricati del collocamento;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto;
- inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione;
- curare le operazioni di consegna, conversione, frazionamento e raggruppamento dei certificati eventualmente previste dallo statuto, effettuate su richiesta del partecipante; si precisa che ALLFUNDS e i collocatori ad esso collegati non gestiscono in alcun caso la consegna dei certificati fisici rappresentativi delle azioni;
- tenere a disposizione degli investitori copia dell’ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dalla SICAV. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione. Il Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti, in accordo con il soggetto collocatore, potrà far pervenire tale documentazione agli investitori per il tramite del soggetto collocatore competente.
Le suddette funzioni sono svolte nella sede o la dipendenza del Soggetto incaricato dei pagamenti come sopra indicato.
Il Soggetto Collocatore che ha ricevuto la richiesta di sottoscrizione ha cura di intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami. Inoltre, sulla base dei dati ricevuti dal Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti ed in sua vece, alcuni Soggetti Collocatori, elaborano e trasmettono le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte delle operazioni dei loro clienti (si veda nell’Elenco dei Soggetti Collocatori).
Banca Depositaria
Banca Depositaria della SICAV è State Street Bank International GmbH, succursale di Lussemburgo, 00, Xxxxxx X.X. Xxxxxxx, X-0000, Xxxxxxxxxxx, dove sono svolte le funzioni.
B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI IN ITALIA Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione (cd. switch) e rimborso
La richiesta di sottoscrizione redatta sull’apposito modulo deve essere presentata ad uno dei Soggetti Collocatori indicati nell’apposito
Elenco, che entro e non oltre il primo giorno lavorativo in Italia successivo a quello di ricezione la trasmettono al Soggetto incaricato dei pagamenti, insieme agli eventuali mezzi di pagamento consegnati dal sottoscrittore.
Alcuni Soggetti Collocatori indicati nell’apposito elenco, operano su mandato con rappresentanza del sottoscrittore che è da questi conferito attraverso uno specifico distinto modulo di sottoscrizione della SICAV. Questi Soggetti Collocatori sono detti anche “Ente/i Mandatario/i”.
In questi casi il sottoscrittore intesta i mezzi di pagamento al Soggetto Collocatore/Ente Mandatario che fa pervenire al Soggetto incaricato dei pagamenti i dati contenuti nel modulo di sottoscrizione (se d’accordo col Soggetto incaricato dei pagamenti, provvedendo ad archiviare nei termini di legge presso di sé l’eventuale originale cartaceo) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato (in ogni caso, trascorso il termine previsto dalla vigente normativa per l’esercizio del diritto di recesso, ove applicabile).
Qualora sia applicabile, secondo quanto indicato nel Modulo, il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 30, comma 6 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, alcuni Soggetti Collocatori individuati nell’apposito Elenco, provvedono all’inoltro entro il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per l’esercizio del recesso, inviando insieme all’originario ordine anche gli eventuali ulteriori impartiti durante questo periodo.
Le richieste di investimento aggiuntivo, conversione e rimborso delle azioni devono essere presentate al Soggetto Collocatore che entro il giorno lavorativo successivo le invia al Soggetto incaricato dei pagamenti. Le richieste devono contenere le generalità, l’indirizzo, il codice fiscale e la firma del richiedente. Nelle richieste di rimborso e conversione è necessario indicare il numero delle azioni per le quali si chiede l’operazione (o l’importo lordo nella divisa di denominazione) con precisazione del relativo tipo e comparto, le modalità di pagamento del rimborso netto (bonifico bancario o assegno non trasferibile da inviare a rischio e spese del sottoscrittore) e, per la conversione (solo di azioni della medesima tipologia), il comparto o, se più di uno, i comparti con la relativa quota di ripartizione tra essi, in cui investire gli importi.
Il Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti trasmette all’Agente del registro degli azionisti e di trasferimento della SICAV (“Agente”), ove con esso concordato anche tramite un flusso elettronico, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione:
- le domande di sottoscrizione, purché a tale data risulti versato l'assegno utilizzato per la sottoscrizione ovvero, confermato l'accredito delle somme se il pagamento avviene tramite bonifico bancario (o giroconto), o autorizzazione di addebito diretto in conto (cd. SDD), o nel caso di Collocatori Ente Mandatario, purchè a tale data risulti accreditato il bonifico sul conto intestato alla SICAV e maturata la valuta;
- le richieste di conversione e rimborso.
In caso di trasmissione degli ordini tramite flusso elettronico, il Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti è responsabile della congruenza tra i dati trasmessi e la richiesta originale dell’investitore.
Informazioni importanti in merito alle tempistiche di valorizzazione delle conversioni tra comparti
Per effetto delle disposizioni tributarie in vigore dal 1° luglio 2011 che prevedono l’applicazione della ritenuta anche alle conversioni tra comparti della medesima SICAV, diversamente da quanto previsto dal Prospetto, la valorizzazione delle azioni del comparto di destinazione avverrà di norma in data successiva a quella della valorizzazione delle azioni di quello di provenienza e quindi senza contestualità.
Piano di Risparmio
La sottoscrizione di azioni di tipo B può avvenire anche per il tramite dei Soggetti Collocatori che offrono la possibilità di investire attraverso Piani di Risparmio.
Il Piano di Risparmio Standard consente di scegliere un numero di versamenti mensili o trimestrali (rispettivamente di almeno 72 o 24) di una rata predeterminata, con possibilità alle scadenze, di effettuare versamenti di multipli interi della rata scelta. In questo caso, la parte eccedente è considerata un versamento anticipato per il completamento del Piano. Al completamento, ulteriori versamenti sono possibili solo con una nuova sottoscrizione e, qualora l’ultimo versamento periodico risultasse di un importo maggiore di quello necessario al completamento del Piano, la parte eccedente sarà considerata come un investimento in unica soluzione. Alcuni Soggetti incaricati dei pagamenti non consentono di variare la misura del versamento periodico originariamente scelto (si veda nell’Elenco dei Soggetti Collocatori).
Il Piano di Risparmio Flessibile consente di scegliere la periodicità del versamento e l’importo della rata, senza limite al numero dei versamenti.
Il sottoscrittore può sempre sospendere e successivamente riprendere i versamenti periodici di un Piano di Risparmio, oppure decidere di non completarlo, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi; tuttavia va sottolineato che il mancato completamento del Piano determina una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quelle originariamente previste.
Lettere di conferma dell'operazione
Il Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti, eventualmente per il tramite del Soggetto Collocatore, invia tempestivamente una lettera di conferma dell’operazione con le seguenti informazioni:
- conferma d’investimento: il comparto oggetto di investimento, l’importo lordo versato, l’importo netto investito, il numero ed il tipo di azioni sottoscritte, il loro prezzo unitario, il mezzo di pagamento utilizzato, la data di ricezione della richiesta di sottoscrizione da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti, la data e il tasso di cambio applicato; inoltre, per le sottoscrizioni effettuate con reinvestimento all’estero di somme derivanti dal disinvestimento contestuale di altra Sicav gestita dal gruppo GAM, in questa conferma potranno essere compresi i dati di quella di disinvestimento che, nel caso, non è inviata;
- conferma di disinvestimento: il comparto ed il tipo di azioni oggetto del disinvestimento, il numero di azioni o l’importo disinvestito, il prezzo unitario delle azioni, il tasso e la data di cambio applicati, la data del disinvestimento, le spese, e per le azioni di tipo E, le eventuali commissioni addebitate, la base imponibile e la ritenuta d’imposta operata;
- conferma di conversione: il comparto di provenienza, il comparto oggetto di investimento, il tipo e il numero di azioni da convertire, il numero, il tipo di azioni e l’importo frutto della conversione, le commissioni, le spese, le ritenute fiscali e il tasso di cambio eventualmente applicati; alternativamente ad una conferma unitaria, a fronte della conversione potranno essere inviate distinte conferme di disinvestimento e d’investimento.
In caso di sottoscrizione tramite Piano di Risparmio, la lettera di conferma dell’investimento è inviata all’atto del primo versamento e, successivamente, con cadenza semestrale solo nei semestri in cui sono effettuati i versamenti, o, nel caso di ALLFUNDS in occasione di ciascuna rata periodica eseguita.
Nel caso di cointestazione dell’investimento, tutte le conferme sono inviate ad uno solo dei cointestatari.
Previo consenso dell’investitore le lettere di conferma, in alternativa alla forma scritta, possono essere: (i) inviate in forma elettronica mediante e-mail conservandone evidenza o (ii) - previa richiesta dell’investitore, qualora il Soggetto Collocatore lo preveda e a cura di quest’ultimo con esonero di responsabilità per la SICAV - anche messe a disposizione nell’area riservata dell’investitore sul sito internet del Soggetto Collocatore, con la possibilità per l’investitore di acquisirne evidenza su supporto durevole.
Sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza
La sottoscrizione delle azioni può essere altresì effettuata direttamente dal sottoscrittore attraverso l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Soggetti Collocatori possono attivare servizi “on line” che consentono all’investitore, previa identificazione dello stesso e rilascio di password o codice identificativo, di impartire richieste di acquisto in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni che il Soggetto Collocatore, ai sensi dell’art. 67-undecies del D.Lgs. 206/05 è tenuto a portare a conoscenza dei clienti sono riportate nei siti operativi. La lingua utilizzata nel sito internet e per le comunicazioni ai sottoscrittori è quella italiana. Eventuali reclami devono essere indirizzati al Soggetto Collocatore, il cui indirizzo è indicato nel relativo sito internet. Non sono previste procedure extragiudiziali di ricorso e non sono previsti collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari. I soggetti che hanno attivato servizi “on line” per effettuare le operazioni di acquisto/conversione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell’elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori messo a disposizione del pubblico sul Sito Web.
L’utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all’investitore la possibilità di acquisire il KIID e il Prospetto, nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto duraturo sul Sito Web.
Gli investimenti successivi, le operazioni di conversione e le richieste di rimborso possono essere effettuati - oltre che mediante Internet - tramite il servizio di banca telefonica, attivato dal Soggetto Collocatore.
Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per le sottoscrizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico bancario, anche effettuato dal Soggetto Collocatore.
L’utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle quote emesse. In ogni caso, le disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.
L’utilizzo di Internet o del servizio di banca telefonica non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori.
C) INFORMAZIONI ECONOMICHE
Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia
Le commissioni connesse alle operazioni di sottoscrizione e/o conversione e/o rimborso per ciascuna tipologia di azioni sono indicate nel Prospetto e nel KIID e in Italia saranno applicate e prelevate dal versamento e/o dall’importo rimborsato come di seguito indicato.
1. Commissione di sottoscrizione
1.1. Versamenti in Unica Soluzione
Per l’investimento nelle azioni di tipo B la commissione di sottoscrizione del Prospetto è applicata con uno dei due criteri di seguito indicati:
a) in modo negoziabile nel limite massimo del 3% di ciascun versamento, con possibile riduzione fino all’azzeramento; oppure
b) per fascia di versamento con beneficio di accumulo come di seguito indicato:
3.00% | per importi fino a 25'000 Euro |
2.50% | per importi da 25'000,01 Euro a 50'000 Euro |
2.00% | per importi da 50'000,01 Euro a 150'000 Euro |
1.50% | per importi da 150'000,01 Euro a 250'000 Euro |
1.00% | per importi da 250'000,01 Euro a 500'000 Euro |
0.50% | per importi superiori a 500'000 Euro |
1.2. Piano di Risparmio (solo azioni di tipo B)
Nel Piano di Risparmio Standard la commissione di sottoscrizione nel limite massimo del 3% dell’ammontare totale dei versamenti previsti è prelevata al 50% dal versamento corrisposto all’adesione, ma nel limite del 30% del versamento stesso, e per il restante equamente diviso sui successivi versamenti previsti.
Nel Piano di Risparmio Flessibile si applica uno dei regimi commissionali previsti al punto 1.1 per gli investimenti in Unica Soluzione delle azioni di tipo B.
Il regime commissionale applicabile e la disponibilità dei Piani di Risparmio presso i vari Soggetti Collocatori è conoscibile prendendo visione dell’Elenco dei Collocatori.
2. Commissione di rimborso
Per gli investimenti in azioni E non sarà consentito applicare nessuna commissione di rimborso.
3. Commissione di conversione
Per la conversione di azioni dello stesso tipo la commissione è applicata nella misura massima dello 0,5% del controvalore da convertire.
Remunerazione dei Soggetti Collocatori
Per i Comparti della SICAV offerti in Italia e relative tipologie di azioni offerte al pubblico indistintamente, si indica la quota parte delle commissioni corrisposta in media ai Soggetti Collocatori quale compenso per i servizi resi.
Per i Comparti commercializzati in Italia e indicati nella tabella riportata in questo allegato, la quota parte della commissione di consulenza sulle azioni B ed E corrisposta in media ai Soggetti Collocatori è il 50% di quanto effettivamente addebitato.
Per i medesimi Comparti la quota parte della commissione aggiuntiva sulle azioni E corrisposta in media ai Soggetti Collocatori è il 60% di quanto effettivamente addebitato.
La quota parte delle commissioni di investimento, conversione e rimborso corrisposta in media ai Soggetti Collocatori è il 100% di quanto effettivamente addebitato.
Agevolazioni finanziarie
Nei casi in cui l’aliquota della commissione si determina per fascia di versamento, è previsto un beneficio di accumulo, in base al quale, sugli investimenti successivi la commissione è calcolata applicando l'aliquota corrispondente all'importo risultante dalla somma dell'ammontare lordo del nuovo versamento con i versamenti lordi precedenti relativi ad azioni B di qualunque comparto della SICAV, anche se effettuati nell’ambito di un Piano di Risparmio Standard, al netto di eventuali rimborsi lordi. Per l’applicazione del beneficio è necessario che le sottoscrizioni siano effettuate tramite il medesimo Soggetto Collocatore. Nel caso in cui siano previsti uno o più cointestatari, il cumulo dei versamenti potrà esser fatto esclusivamente a condizione che nel modulo di sottoscrizione risultino indicati gli stessi investitori delle sottoscrizioni precedenti e le relative firme. Inoltre, il Soggetto Collocatore a propria discrezione potrà applicare uno sconto sulle aliquote indicate nella tabella sopra riportata al punto 1.1.
Per il reinvestimento in azioni B di somme derivanti dal contestuale rimborso di azioni del medesimo tipo di altra Sicav gestita dal gruppo GAM distribuita in Italia (esclusa la GAM Multicash), la commissione di sottoscrizione massima applicata è dello 0,50%. Agli investimenti effettuati con reinvestimento di somme derivanti dal rimborso di azioni GAM Multicash si applica la commissione intera, a meno che queste ultime non fossero già state sottoscritte con precedenti reinvestimenti da altre SICAV gestite dal gruppo GAM distribuite in Italia.
Le agevolazioni finanziarie sui reinvestimenti sono condizionate al fatto che le azioni da rimborsare risultino sottoscritte tramite il medesimo Soggetto Collocatore al quale è presentata la richiesta di sottoscrizione/reinvestimento, o altro soggetto appartenente al suo gruppo.
Sono riconosciute agevolazioni sulle commissioni e sui costi connessi alle intermediazioni dei pagamenti che, in alcuni casi prevedono anche la totale esenzione, a favore di determinate categorie di soggetti indicate nell'Elenco dei soggetti incaricati del collocamento. Inoltre il Soggetto incaricato dei pagamenti ha la possibilità di scontare parte dei costi connessi all’intermediazione dei pagamenti, nel caso in cui i flussi e i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il Soggetto Collocatore (si veda nell’Elenco dei Soggetti Collocatori).
Costi connessi alle funzioni di intermediazione dei pagamenti
Oltre alle commissioni e spese indicate nel Prospetto, sono a carico degli investitori anche le spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti, di cui al capitolo “Agenti di pagamento e rappresentanti”, del Prospetto. Queste spese sono a beneficio del Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti e sono applicate per le transazioni in ciascun comparto come indicato nella seguente tabella.
Sottoscrizione e rimborso | Piano di Risparmio | Conversione (all’interno della stessa SICAV) | Reinvestimento (tra SICAV gestite dal gruppo GAM) | Costi di cambio valuta | |
SSB | Max € 22,50 | € 10,00 per l’installazione del Piano | n.a. | Le spese alla colonna 1 solo al rimborso. | n.d. |
€ 1,50 per ogni singola rata successiva | |||||
SGSS | 0,15% sull’importo lordo, con un minimo di € 15,00 e un massimo di € 25,00 | 0,15% sull’importo lordo, con un minimo di € 15,00 e un massimo di € 25,00 per installazione del Piano | 0,15% sull’importo lordo, con un minimo di € 15,00 e un massimo di € 25,00 | Le spese alla colonna 1 sia al rimborso sia alla successiva sottoscrizione | n.d. |
Max € 2,50 per ogni singola rata successiva tramite SDD | |||||
Max € 1,50 per ogni singola rata successiva tramite addebito in conto | |||||
BNP Paribas | 0,15% sull’importo lordo, con un minimo di € 12,50 e un massimo di € 35,00 | € 20,00 per l’installazione del Piano | n.a. | Le spese alla colonna 1 sia al rimborso sia alla successiva sottoscrizione | n.d. |
€ 2,50 per ogni singola rata successiva | |||||
BMPS | 0,15% sull’importo lordo, con un minimo di € 12,50 e un massimo di € 22,50 | € 15,00 per l’installazione del Piano | n.a. | Le spese alla colonna 1 sia al rimborso sia alla successiva sottoscrizione | Max. 0,10% sull’importo convertito |
€ 1,50 per ogni singola rata successiva | |||||
SELLA HOLDING | Max € 15,00 per ogni operazione di sottoscrizione/rimborso | Max € 14,00 sul primo versamento | n.a. | Le spese alla colonna 1 sia al rimborso sia alla successiva sottoscrizione | n.a. |
Max € 1,50 per ogni rata successiva | |||||
ALLFUNDS | Max € 15.00 per ogni operazione di sottoscrizione/rimborso | Max € 15,00 sul primo versamento | n.a. | n.d. | n.a. |
Max € 1,50 per ogni rata successiva | |||||
ICCREA | Max € 12,00 per ogni operazione di sottoscrizione/rimborso | Max € 12,00 sul primo versamento | Max € 2,00 | Le spese alla colonna 1 sia al rimborso sia alla successiva sottoscrizione | Max € 3,00 |
Max € 2,00 per ogni rata successiva |
n.d.: non disponibile. In questo caso l’applicazione di eventuali costi è a discrezione del Soggetto incaricato dei pagamenti. n.a.: non applicata.
D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa
Lo statuto, il Prospetto, i KIID e i rendiconti periodici della SICAV sono messi a disposizione dei partecipanti sul Sito Web, dal quale possono essere stampati e copiati sul proprio computer.
Gli investitori hanno facoltà di ottenere gratuitamente anche a domicilio, copia dei predetti documenti, tramite richiesta da presentare al Soggetto incaricato dei pagamenti. L’invio dei predetti documenti al domicilio dell’investitore è gratuito. Ove richiesto dall’investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.
In caso di variazioni al Prospetto e al KIID, la loro versione aggiornata è messa a disposizione nella versione in lingua italiana sul Sito Web e presso i Soggetti Collocatori, contestualmente al tempestivo deposito dello stesso presso la Consob.
Gli avvisi di convocazione dell’assemblea dei partecipanti, il testo delle delibere adottate e i documenti che il Prospetto indica a disposizione del pubblico sono disponibili presso il Soggetto incaricato dei pagamenti. Il Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti, in accordo con il soggetto collocatore, potrà far pervenire tale documentazione agli investitori per il tramite del soggetto collocatore competente.
Il prezzo unitario delle diverse classi/tipologie di azioni dei diversi comparti della SICAV, calcolato giornalmente, è pubblicato giornalmente sul Sito Web, dove sono anche pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee degli azionisti e di pagamento degli eventuali dividendi.
Ogni altro avviso che sia necessario pubblicare sulla stampa in Lussemburgo e sia obbligatorio diffondere col medesimo mezzo in Italia, sarà pubblicato su “M.F. (Milano Finanza) il quotidiano dei mercati finanziari”.
La SICAV, nel caso di sospensione del rimborso delle azioni dà comunicazione per iscritto ai soggetti che abbiano presentato richiesta di rimborso entro sette giorni. La stessa dà anche comunicazione della cessazione della sospensione (cfr. capitolo «Sospensione del calcolo ...» del Prospetto).
Gli avvisi di convocazione delle assemblee (cfr. capitolo “Assemblea generale e rendiconto” del Prospetto) e le ulteriori comunicazioni inviate individualmente in Lussemburgo sono inviate a cura del Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti agli azionisti per conto dei quali esso è iscritto al registro degli azionisti.
Moduli contenenti in facsimile di delega di partecipazione alle assemblee, possono essere richiesti al Soggetto incaricato dei pagamenti. Nei casi in cui il Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti risulti iscritto in proprio nome al registro degli azionisti, su richiesta del sottoscrittore, provvederà ad emettere un’attestazione di titolarità delle azioni per l’ammissione all’assemblea.
Regime fiscale per i residenti in Italia
Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26 per cento. In base all’articolo 10-ter della Legge 23/3/1983 n. 77, la ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di liquidazione o di cessione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini la SICAV fornirà indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.
Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data, si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri.
Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle azioni da un comparto ad altro comparto della SICAV.
La ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.
La ritenuta è applicata a titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.
Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa commerciale sui redditi diversi conseguiti dal cliente (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione alla SICAV e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle azioni rilevati in capo alla SICAV) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l’adempimento degli obblighi di certificazione da parte dell’intermediario. È fatta salva la facoltà del cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento del loro ammontare. Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l’intero valore delle azioni concorre alla formazione dell’imponibile ai fini del calcolo dell’imposta sulle donazioni. Nell’ipotesi in cui le quote siano oggetto di successione ereditaria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta di successione, la parte di valore delle azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, nonché dei titoli del debito pubblico e di quelli ad essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all’Unione Europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, detenuti dalla SICAV alla data di apertura della successione(*). A tali fini la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del proprio patrimonio.
(*) L’imposta di donazione e successione è stata reintrodotta con decorrenza dal 3 ottobre 2006, con il D.L. n. 262/2006 convertito con legge 24/11/2006 n. 286 (cfr. art. 2 del testo coordinato, commi da nn. 48 a 53). La legge prevede l’applicazione di franchigie in favore del coniuge e alcuni parenti.
Per il corretto adempimento di ogni obbligo di legge in materia di successione ereditaria o di atti di liberalità, si raccomanda di consultare un esperto fiscale di propria fiducia.