VISTI
PATTO DI INTEGRITÀ E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
VISTI
- L’articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione – che dispone che “Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”.
- La delibera n. 64 in data 27 gennaio 2014, con la quale la Giunta regionale ha adottato il codice di comportamento dei suoi dipendenti e dei suoi dirigenti.
- La delibera n. 72/2013 in data 11 settembre 2013, con la quale la Commissione indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione – ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).
- Il punto 3.1.3 del PNA, avente ad oggetto “Codici di comportamento – diffusione di buone pratiche e valori”, dispone che “Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs.
n. 165 del 2001 devono predisporre o modificare gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell’osservanza dei Codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell’autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell’amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici”.
- Il successivo punto 3.1.9 del PNA disciplina l’attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors) disponendo che “Ai fini dell’applicazione dell’ art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165 del 2001, le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001 debbono impartire direttive interne affinché:
nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente”.
DATO ATTO, infine, che il punto 3.1.13 del PNA dedicato ai “Patti di integrità negli affidamenti” dispone che “Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della legge n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di
integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto”.
VISTA la determinazione ANAC n. 12/2015 e, per quanto di interesse del presente atto, le seguenti misure possibili ivi previste:
- previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità;
- sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l’assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara;
- rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:
a) l’esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;
b) di non svolgere o aver svolto «alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 77, co. 4, del D.lgs. n. 50/2016);
c) se professionisti, di essere iscritto all’Albo dei componenti delle Commissioni giudicatrici (art. 78, D.lgs. n. 50/2016);
d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 77, co. 6, del D.lgs. n. 50/2016);
e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugi o, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;
f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all’articolo 51 c.p.c., richiamato dall’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016;
- per le gare di importo più rilevante, acquisizione da parte del RUP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’impresa aggiudicataria della gara e con l’impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni;
- obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell’integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta;
- individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione;
- pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara;
- formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l’insussistenza di cause di
incompatibilità con l’impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.
VISTA la delibera della Giunta regionale 25 gennaio 2016, n. 29 avente ad oggetto “Piano di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2016- 2018”, con particolare riferimento al punto 5.4. “Patti d’integrità”;
VISTO l’articolo 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in forza del quale:
1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
2. Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.
4. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.
VISTO l’articolo 80, comma 5, lettera m), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in forza del quale “Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, … qualora l’operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale”;
VISTO l’articolo 83, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in forza del quale “… I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle”;
VISTO l’articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato – secondo il quale “1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono vietate le intese tra imprese
che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.”
VISTA la delibera n. 15 in data 20 gennaio 2014, con la quale la Giunta regionale ha:
- incaricato il Direttore della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) a predisporre ed approvare gli schemi di atti di gara e la connessa modulistica di dettaglio integrativa concernente aspetti legati alla compilazione di domande e offerte, per tutte le tipologie di procedure di scelta del contraente e per tutte le tipologie di oggetto contrattuale normativamente previste;
- stabilito che il predetto incarico deve essere espletato limitatamente alle procedure gestite dalla SUAM e nel rispetto delle disposizioni di carattere generale per la conclusione e l’esecuzione di contratti pubblici contenute negli schemi già approvati dalla Giunta regionale con successive deliberazioni 28/10/2013, n. 1468 e 9/12/2013, n. 1657;
VISTO il decreto n. 9 del 14 giugno 2016, con il quale la SUAM approva lo schema di “patto di integrità e le disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” inerente le procedure gestite dalla SUAM;
CONSIDERATA la necessità di approvare analogo schema di “patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” inerente le procedure di gara indette dalle strutture della Giunta regionale, nelle more del trasferimento alla SUAM della competenza a gestire tutte le procedure di gara di competenza delle strutture della Giunta regionale;
VISTA la DGR n. 39 in data 30/01/2017 con la quale è stato approvato in forma di schema il presente documento;
DATO ATTO CHE
1. Ai fini del presente documento le parti sottoscrittrici sono così rappresentate:
a) Regione - Giunta regionale, nella persona del Dirigente della struttura competente, di seguito così indicata “Regione”;
b) operatore economico nella persona del legale rappresentante.
2. Il presente atto viene sottoscritto ai sensi e per gli effetti delle precitate “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.
3. Il presente atto, debitamente sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante del contratto che si andrà a stipulare a conclusione della procedura in oggetto.
4. La mancata presentazione del presente atto in sede di offerta comporterà l’esclusione dalla procedura di affidamento, avuto riguardo alle vigenti disposizioni in materia di soccorso istruttorio.
TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 – Disposizioni generali ed obblighi della Regione
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Le parti assumono, con la sottoscrizione del presente atto, la reciproca e formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione del contratto o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione e verifica. L’operatore economico si impegna, altresì, a riferire i medesimi eventi che si verifichino nei confronti dei subappaltatori o subcontraenti e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nel procedimento di esecuzione e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'inosservanza degli impegni di comunicazione di cui sopra integra una fattispecie di inadempimento che comporta l’esclusione dalla procedura, il diniego dell’aggiudicazione, la mancata stipulazione e anche la risoluzione del contratto. Gli obblighi sopra indicati non sostituiscono in alcun caso quello di denuncia all'Autorità Giudiziaria. L’operatore economico si impegna, infine, a segnalare alla Regione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione, ivi compresi tentativi di concussione, nelle fasi di svolgimento della procedura fino alla stipulazione del contratto, da parte di ogni soggetto interessato o addetto a tale svolgimento e, comunque, da parte di chiunque possa influenzarne le decisioni. L’impegno si estende anche all’esercizio di pressioni per indirizzare assunzione di personale e affidamento di prestazioni, nonché a danneggiamenti o furti di beni personali o aziendali. Resta fermo l’obbligo di segnalazione degli stessi fatti all’Autorità giudiziaria. Identico impegno viene assunto dall’operatore economico nei confronti della Regione relativamente alla fase di esecuzione del contratto. La Regione accerta le fattispecie segnalate nel rispetto dei principi di comunicazione e partecipazione al procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
3. La Regione si impegna a rispettare e a far rispettare le disposizioni contenute nel presente atto. I dipendenti e i dirigenti della Regione comunque impiegati nell'espletamento della procedura e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente atto, il cui spirito condividono pienamente unitamente alle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto. In particolare, la Regione si impegna, negli ambiti di rispettiva competenza, ad acquisire idonea dichiarazione
a. resa dai soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara in cui si attesta l’assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara
b. resa dai commissari di gara in cui si attesta:
i. l’esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni
ii. di non svolgere o aver svolto «alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta»
iii. di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (se professionisti ed avuto riguardo alle disposizioni di cui all’articolo 78 del decreto legislativo n. 50/2016)
iv. di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi»
v. di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugi o, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali
vi. l’assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all’articolo 51 del codice di procedura civile
vii. l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’impresa aggiudicataria della gara e con l’impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni
viii. l’inesistenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale
ix. di non avere ricoperto cariche di pubblico amministratore della Regione Marche nel biennio antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione in oggetto.
4. La Regione si impegna, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 50/2016, a prevedere misure adeguate per prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
5. La Regione si impegna a menzionare nei verbali di gara le specifiche cautele adottate a tutela dell’integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta e ad individuare appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione. La Regione si impegna altresì a pubblicare le modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara (avuto riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 77 e 78 del decreto legislativo n. 50/2016).
6. La Regione si impegna a formalizzare e pubblicare una dichiarazione resa dai funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara in cui si attesta l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.
7. La Regione si impegna a rendere pubblici (avuto riguardo alle disposizioni di cui all’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016) i seguenti dati riguardanti la procedura: l'elenco dei concorrenti invitati e quello degli offerenti con le relative offerte, l'elenco dei concorrenti esclusi e delle offerte respinte con le relative motivazioni e le ragioni specifiche per l'assegnazione del
contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati negli atti a base della procedura.
ARTICOLO 2 – Impegni e dichiarazioni dell’operatore economico
1. L’operatore economico si impegna, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’articolo 2, comma 2, del codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Marche, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 64 in data 27 gennaio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dalle citate disposizioni. A tal fine, con la sottoscrizione del presente atto, l’operatore economico è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza delle predette disposizioni, la Regione ha adempiuto all’obbligo di trasmissione di cui all’articolo 17 del
D.P.R. n. 62/2013 e all’articolo 18 del codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Marche, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 64 in data 27 gennaio 2014, garantendone l’accessibilità all’indirizzo web xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/Xxxxxxxxxxxxxxx- Trasparente/Disposizioni-generali/Atti-generali#Codice-disciplinare-e-di-condotta.
Identici impegno, consapevolezza ed accettazione devono intendersi estesi agli analoghi atti approvati dalla Regione e liberamente accessibili all’indirizzo web xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/Xxxxxxxxxxxxxxx-Xxxxxxxxxxx. Con la sottoscrizione del presente atto, l’operatore economico dichiara di avere trasmesso copia delle predette disposizioni ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e si impegna a fornire prova dell’avvenuta comunicazione su richiesta della Regione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e al codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Marche, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 64 in data 27 gennaio 2014, costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto.
2. Con la sottoscrizione del presente atto l’operatore economico dichiara, ai fini dell’applicazione dell’articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Regione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L’operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l’esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.
3. Con la sottoscrizione del presente atto l’operatore economico dichiara che non sub appalterà e non sub affiderà prestazioni di alcun tipo ad altri operatori economici partecipanti (in forma singola o plurima) alla procedura e che è, comunque, consapevole che in caso contrario tali sub appalti e sub affidamenti non saranno autorizzati o attuabili.
4. Con la sottoscrizione del presente atto l’operatore economico dichiara di essere consapevole del divieto, pena l’esclusione della candidatura e dell’offerta, di associarsi temporaneamente con altri operatori qualora lo stesso sia singolarmente in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sufficienti per la partecipazione alla procedura secondo la specifica disciplina degli atti posti a base della procedura medesima. A tale fine la Regione e l’operatore economico convengono espressamente che l’esclusione non è automatica ma è ammessa solo qualora, in relazione alle esigenze del caso concreto, l’aggregazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di una oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato di riferimento. La valutazione della Regione relativa alla
sussistenza dei possibili profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento terrà conto delle giustificazioni, in termini di efficienza gestionale e industriale, alla luce del valore, della dimensione o della tipologia della prestazione richiesta che l’operatore economico si impegna a fornire in sede di candidatura o di offerta o su richiesta della Regione. Ai fini del presente atto la Regione ammetterà alla procedura le associazioni sovradimensionate che comprendano operatori economici ipoqualificati. Restano, comunque, fermi i divieti di partecipazione plurima previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
5. Con la sottoscrizione del presente atto l’operatore economico dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri operatori interessati alla procedura, al fine di limitare in qualsiasi modo la concorrenza, nonché la serietà dell’offerta. In particolare, restando, comunque, ferma la disciplina di cui all’articolo 80, comma 5, lettera m), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, l’operatore economico dichiara di essere consapevole ed accettare che la Regione sospenderà immediatamente la procedura per le valutazioni del caso qualora dalle offerte complessivamente presentate e ammesse si rilevino concreti e plurimi elementi indiziari in ordine a:
a. intrecci personali tra gli assetti societari.
b. valore delle offerte in generale.
c. distribuzione numerica delle offerte con riferimento alla loro concentrazione in uno o più intervalli determinati caratterizzati da scostamenti impercettibili.
d. provenienza territoriale delle offerte.
e. modalità di compilazione delle offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura.
f. modalità di presentazione e conformazione delle buste e dei plichi contenenti le offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura.
6. L’operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta della Regione, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.
7. L’operatore economico si impegna a rispettare e far rispettare gli adempimenti connessi con la compilazione e la consegna del cosiddetto modello GAP – subappaltatori di cui alla circolare dell’Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa protocollo AC/2109/1/10/4263 in data 28/3/1989.
8. L’operatore economico si obbliga, in caso di aggiudicazione, a dare immediata comunicazione all’ente aderente delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
ARTICOLO 3 – Violazioni e sanzioni
1. La Regione si impegna ad esaminare ciascuna segnalazione effettuata in forza del presente atto e a fornire ogni informazione in ordine allo stesso. Le segnalazioni dovranno pervenire a mezzo posta elettronica certificata.
2. La Regione, verificata l’eventuale violazione delle disposizioni del presente atto, contesta per iscritto all’operatore economico il fatto assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni e trasmette la relativa documentazione al
Responsabile della prevenzione della corruzione. E’ inoltre segnalata al Responsabile della prevenzione della corruzione qualsiasi richiesta illecita, pretesa o tentativo da parte dei concorrenti o di terzi di influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l’esecuzione dei contratti. La mancata presentazione delle controdeduzioni alle contestazioni o il loro mancato accoglimento, comportano l’esclusione dalla procedura in oggetto o la risoluzione del conseguente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
3. La Regione, accertata la violazione del presente atto da parte del proprio personale, direttamente o indirettamente preposto allo svolgimento delle procedura ed all’esecuzione del contratto, procede immediatamente alla sua sostituzione ed all’avvio nei suoi confronti dei conseguenti procedimenti disciplinari e di quelli connessi alla responsabilità contabile e penale.
4. La Regione si impegna, nell’ipotesi in cui l’applicazione delle sanzioni previste dal presente atto comportassero la perdita del lavoro da parte dei lavoratori dipendenti degli operatori economici coinvolti, a favorirne la ricollocazione nell’ambito della nuova procedura di affidamento.
5. L’operatore economico è consapevole ed accetta che in caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente documento sono applicate le seguenti sanzioni:
a. esclusione dalla procedura ovvero risoluzione del contratto relativo alla procedura eventualmente assegnatogli, nonché degli altri contratti eventualmente in essere con la Regione
b. escussione delle garanzie prestate per la presentazione dell’offerta e per l’esecuzione del con-tratto relativo alla procedura eventualmente assegnatogli
c. esclusione dalle procedure indette dalla Regione per un periodo di tre anni
x. xxxxxxxx pecuniarie.
6. Il presente atto e le relative sanzioni possono essere fatte valere sino alla completa esecuzione del contratto stipulato e sino alla data di scadenza delle garanzie prestate. Nel rispetto del principio contenuto nella sentenza della Corte di Giustizia Europea (n. 425 del 22 ottobre 2015), non può essere comminata al concorrente, in modo automatico, ma solo mediante un provvedimento motivato, sentito il parere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), l’esclusione dalla gara per non aver depositato, unitamente all’offerta, l’accettazione scritta delle clausole concernenti l’assenza di situazioni di controllo o di collegamento con altri candidati o offerenti, che il concorrente non si sia accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara e non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla medesima procedura.
7. La Regione può decidere, con provvedimento motivato, comunicato agli interessati e al Responsabile della prevenzione della corruzione, di non avvalersi della risoluzione del contratto, qualora la ritenga pregiudizievole degli interessi pubblici indicati nell’art. 121, comma 2, del D.lgs.
n. 104/2010. In ogni caso, la risoluzione del contratto è disposta previa intesa con l’ANAC, per la valutazione, in alternativa all’applicazione della clausola risolutiva, della sussistenza dei presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell’art. 32 del decreto-legge n.90/2014, convertito in legge n. 114/2014.
8. A fronte di violazioni del Patto di integrità, la Regione può comunicare agli interessati le misure e i correttivi da porre in essere per rimuovere, ove possibile, le cause della violazione.
9. La Regione, cui spetta la vigilanza sullo specifico adempimento degli obblighi imposti dal Patto di integrità può decidere, in alternativa alle sanzioni indicate nei precedenti commi, di richiedere, ai
concorrenti ai quali siano imputabili violazioni del Patto di integrità, l’applicazione di una penale, ulteriore a quanto contrattualmente stabilito tra le parti, proporzionata alla condizione sfavorevole e comunque fino al 2% del valore del contratto o del subcontratto stesso. In caso di reiterate violazioni la Regione, in forza di detta clausola penale, può richiedere la risoluzione di diritto del contratto e l’incameramento della cauzione provvisoria o definitiva. L’applicazione delle penali conseguenti alla violazione del Patto di integrità avviene con garanzia di adeguato contradditorio. L’applicazione delle penali non sostituisce ulteriori rimedi e sanzioni stabilite dalla normativa in materia di contratti pubblici, da altre normative applicabili, dalla lex specialis di gara, da specifiche pattuizioni contrattuali. La Regione ai sensi dell’art. 1382 c.c., ha in ogni caso facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
ARTICOLO 4 – Sub appalti, sub contratti, cessioni e sub affidamenti
1. Il presente atto dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento ed in particolare si applica anche a tutti i subappalti, subcontratti, cessioni e sub affidamenti regolarmente autorizzati o regolarmente posti in essere per l’esecuzione del contratto aggiudicato a seguito della procedura in oggetto.
2. L’operatore economico si impegna, pertanto, ad inserire il presente atto nei patti negoziali stipulati con subappaltatori, subcontraenti e sub affidatari di cui al comma precedente.
3. La violazione degli impegni di cui al presente articolo costituisce violazione del presente atto ed è soggetta al relativo regime sanzionatorio e comporta, altresì, la nullità degli atti negoziali stipulati dall’operatore economico per tutto quanto sia rilevante nei confronti della Regione.
LA REGIONE L’OPERATORE ECONOMICO