ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALEDirezione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE UNICA ACQUISTI
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali |
CENTRALE UNICA ACQUISTI |
ALLEGATO 5 al Disciplinare di gara SCHEMA DI ACCORDO QUADRO Procedura aperta di carattere comunitario volta alla stipula di un accordo quadro con unico fornitore suddivisa in due Lotti, ai sensi degli artt. 59, 4° comma, e 55, 5° comma, del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006. Il Lotto 1 è celebrato con le modalità dell’Asta Elettronica ai sensi dell’art. 85 del predetto Decreto, volta all’affidamento della fornitura di “Modulistica istituzionale e Voucher” |
Via Xxxx il Grande, 21 – 00000 Xxxx tel. x000000000000 - fax x000000000000 C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001 |
INDICE
ART. 1 (DEFINIZIONI) 5
ART. 2 (VALORE XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXX) 0
ART. 3 (OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO) 6
ART. 4 (DURATA E DECORRENZA DELL’ACCORDO QUADRO) 8
ART. 5 (MODALITÀ GENERALI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA) 9
ART. 6 (STIPULA DEI CONTRATTI ATTUATIVI E RICHIESTA DI CONSEGNA) 11
ART. 7 (VERIFICA DELLE PRESTAZIONI) 14
ART. 8 (CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO) 14
ART. 9 (REVISIONE DEL CORRISPETTIVO DELL’ACCORDO QUADRO) 16
ART. 10 (CONTACT CENTER E REPORTISTICA DI ESECUZIONE) 16
ART. 11 (PENALI) 17
ART.12 (RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE, GARANZIA FIDEIUSSORIA E POLIZZE ASSICURATIVE) 18
ART. 13 (CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE) 20
ART. 14 (RECESSO) 21
ART. 15 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI) 22
ART. 16 (LAVORO E SICUREZZA) 23
ART. 17 (DIVIETO DI CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI, SUBAPPALTO E PERSONALE DEL FORNITORE E DEL SUBAPPALTATORE) 25
ART.18 (NORMATIVA IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI) 26
ART. 19 (RESPONSABILI DELLE PARTI E COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO) 27
ART. 20 (SPESE) 28
ART. 21 (FORO COMPETENTE) 28
ART. 22 (VARIE) 28
ACCORDO QUADRO
PER LA FORNITURA
DI MODULISTICA ISTITUZIONALE E VOUCHER
Lotto […] tra
L’INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale (Codice Fiscale n. 80078750587, Partita
IVA n. 02121151001), con sede in Roma, alla via Xxxx il Grande n. 21, c.a.p. 00144, , nella persona del Dott. […], nato a […] il […], in qualità di Direttore Centrale della Direzione Centrale Risorse Strumentali dell’INPS, con la qualifica di Dirigente generale, domiciliato nella qualità presso la sede centrale dell’Istituto;
(indicata nel prosieguo anche come lo “Istituto”)
e
[…] (Codice Fiscale n. […], partita IVA n. […]), con sede legale in […], alla via […], C.A.P. […], nella persona del Dott. […], nato a […] il […], nella sua qualità di […]
(indicato nel prosieguo come il “Fornitore”) (di seguito collettivamente indicati come le “Parti”)
L’anno duemiladieci, il giorno […] del mese di […], presso i locali della Direzione Centrale Risorse Strumentali dell’INPS in Roma, siti in via Xxxx il Grande n. 21, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente Accordo.
Premesso che
a) a mezzo di Determina a Contrarre n. […] del […], adottata dal Direttore Centrale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, l’Istituto ha avviato una procedura aperta, ai sensi degli artt. 55, comma 5°, e 59, comma 4°, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, suddivisa in 2 (due) Lotti, volta all’individuazione di altrettanti operatori economici ai quali affidare un Accordo Quadro volto a regolamentare gli affidamenti successivi ed eventuali della Fornitura di “Modulistica Istituzionale e Voucher” (da qui in poi, il “Fornitura”), secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Bando, nel Capitolato
Tecnico, nel Disciplinare di Xxxx e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;
b) l’Accordo Quadro oggetto di affidamento è del tipo “con unico fornitore”, ai sensi di quanto disposto dal comma 4° dell’art. 59 del D.Lgs. 163/06, e risponde all’esigenza di pervenire ad una razionalizzazione delle spese per acquisti, all’abbattimento dei costi di procedura, alla standardizzazione dei risultati di gara, ed alla semplificazione nei rapporti contrattuali tra Stazione Appaltante e Fornitori;
c) il Bando di Gara è stato spedito alla Commissione in data […], pubblicato sulla G.U.C.E. in data […], sulla G.U.R.I. n. […] del […], sul sito internet xxx.xxxx.xx in data […], sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) in data […], trasmesso all’Osservatorio dei Contratti Pubblici in data […], ai fini della pubblicazione sul relativo sito, e pubblicato per estratto su due quotidiani a rilevanza nazionale […] e […], rispettivamente in data […] e in data […], nonché su due ulteriori quotidiani […] e […], rispettivamente in data […] e […], secondo quanto previsto dal comma 7° dell’art. 66 del D.Lgs. 163/06;
d) gli altri documenti di gara sono stati trasmessi per via elettronica alla Commissione e messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito internet xxx.xxxx.xx;
e) a mezzo di Determina n. […] del […], adottata dal Direttore Centrale Risorse Strumentali, l’Istituto ha approvato le risultanze dello svolgimento della procedura di gara, e disposto l’aggiudicazione definitiva della Fornitura in favore del Fornitore, quale soggetto che ha presentato la migliore offerta in sede di gara nell’ambito del Lotto […];
f) il Fornitore ha documentalmente ed esaustivamente comprovato il possesso dei requisiti di capacità generale, di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 ed alle altre norme rilevanti in tema, e dei requisiti speciali previsti dal Decreto medesimo, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla lex specialis dell’affidamento;
g) a mezzo di polizza [bancaria] [assicurativa] emessa in data […] da […], sub n. […] per l’importo di euro […], avente scadenza […], il Fornitore ha ritualmente prestato in favore dell’Istituto la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/06, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
h) le Parti, con il presente accordo, intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti il Servizio.
Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
convengono e stipulano quanto segue
Art. 1 (Definizioni)
Nel presente accordo, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi:
▪ “Accordo Quadro”: il contratto pubblico di carattere aperto, disciplinato dall’art. 59 del D.Lgs. 163/06, che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario di ciascuno dei 2 lotti di cui si compone la Fornitura, il quale avrà come scopo quello di stabilire in via preventiva le condizioni contrattuali dei singoli appalti da aggiudicarsi durante il periodo di validità dell’accordo stesso, in particolare per quanto riguarda quantità e caratteristiche tecniche;
▪ “Affidatario”, “Aggiudicatario” o “Appaltatore”: il soggetto cui, in caso di aggiudicazione, sarà affidato l’Accordo Quadro in relazione ad ogni singolo lotto;
▪ “Asta Elettronica”: processo di aggiudicazione della procedura, con riferimento al Lotto 1, basato su un dispositivo elettronico di presentazione del valore complessivo dell’offerta, modificata al ribasso, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte, permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico;
▪ “Bando di Gara”: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell’affidamento, elaborato dalla Stazione Appaltante ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 64 del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006, pubblicato con le formalità di cui all’art. 66, comma 7°, nonché ai sensi dell’art. 70 commi 8° e 9°, del predetto Decreto con conseguente riduzione dei termini minimi di ricezione delle offerte di cui allo stesso articolo 70, comma 2°;;
▪ “Capitolato Tecnico”: il documento, allegato sub 1 al Disciplinare e costituente parte integrante e sostanziale del Bando e del Disciplinare medesimo, nel quale vengono precisate, nel dettaglio, le caratteristiche tecniche che i prodotti di Modulistica istituzionale e Voucher, da acquisirsi in capo all’Amministrazione, devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;
▪ “Contratto Attuativo”: il singolo contratto che, in attuazione di quanto stabilito nell’Accordo Quadro, viene eventualmente concluso dalle Direzioni Regionali e dalla Direzione Centrale Risorse Strumentali con l’aggiudicatario di ciascun Lotto, contenente l’indicazione delle quantità annuali che ciascuna Direzione si impegna ad acquistare;
▪ “Disciplinare”: il disciplinare di gara, volto ad integrare il Bando di Gara e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell’appalto;
▪ “Fornitura”: la fornitura di prodotti di Modulistica istituzionale e Voucher, come indicato in dettaglio nel Capitolato Tecnico, oggetto dell’Accordo Quadro;
▪ “Offerente” o “Concorrente”: l’impresa, il raggruppamento di imprese, il consorzio o comunque l’operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che concorre alla procedura ai
sensi di legge, il quale presenta la propria Offerta in vista dell'aggiudicazione dell'appalto;
▪ “Offerta”: l’insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo ed economico, che l’operatore economico sottopone alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell’aggiudicazione;
▪ “Richiesta di Consegna”: la richiesta, emessa dalla Direzione Regionale / Direzione Centrale Risorse Strumentali verso il Fornitore, nell’ambito di un Contratto Attuativo;
▪ “Servizi Accessori”: servizio di trasporto e consegna, reportistica e Contact Center
che il Fornitore dovrà prestare unitamente alla Fornitura;
▪ “Servizi Aggiuntivi”: servizio di personalizzazione delle Buste effettuata su esplicita richiesta della Direzione Centrale Risorse Strumentali ovvero delle Direzioni Regionali secondo quanto definito al Capitolato Tecnico art. 6, remunerato sulla base del prezzo offerto;
▪ “Sistema”: piattaforma informatica di proprietà dell’Istituto sulla quale viene celebrata l’Asta elettronica e vengono trasmesse le Richieste di Consegna da parte delle Direzioni Regionali e della Direzione Centrale Risorse Strumentali, attraverso appositi cataloghi elettronici;
▪ “Stazione Appaltante” o “Amministrazione Aggiudicatrice”: l’INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, quale soggetto che acquisisce il Servizio all’esito della procedura svolta.
Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)
1. Le premesse e tutti gli allegati di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
▪ Allegato A: Capitolato Tecnico;
▪ Allegato B: Disciplinare di gara;
▪ Allegato C: Offerta Economica del Fornitore.
Art. 3 (Oggetto dell’Accordo Quadro)
1. Il presente Accordo regolamenta le caratteristiche minime delle prestazioni e dei prezzi che verranno praticati ed applicati, nei rapporti tra la Stazione Appaltante ed il Fornitore, in occasione dei singoli Contratti Attuativi dell’Accordo stesso, ed impegna il Fornitore a sottoscrivere con ciascuna Direzione Regionale / Direzione Centrale Risorse Strumentali uno o più Contratti Attuativi aventi le caratteristiche di base indicate nel presente Accordo.
2. Nell’ambito del presente Accordo Quadro, relativo al Lotto […] della procedura di affidamento, il Fornitore si impegna a sottoscrivere Contratti Attuativi aventi ad oggetto la la Fornitura di Modulistica Istituzionale (Lotto 1) / Voucher (Lotto 2) in favore delle
Direzioni Regionali dell’Istituto e della Direzione Generale, secondo i volumi presuntivi di seguito indicati e nel rispetto dei prezzi unitari di aggiudicazione risultanti, per il Lotto 1 al termine dell’Asta Elettronica ovvero dichiarati dall’Appaltatore nel corso della presentazione delle offerte, calcolati in base alla durata dell’Accordo Quadro (24 mesi).
3. I volumi della Fornitura di cui al successivo art. 8 comma 3° hanno valore meramente presuntivo, e sono stati determinati sulla base di calcoli a consuntivo e di proiezioni statistiche a preventivo, in base ai fabbisogni registrati e a quelli prevedibili per il futuro.
4. I predetti volumi potrebbero subire delle oscillazioni anche di significativa entità, allo stato non prevedibili. Pertanto, qualora nel corso della vigenza dell’Accordo Quadro, per intervenute modifiche adottate con atti interni inerenti l’organizzazione dei servizi erogati dall’Istituto, ovvero nel caso in cui i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale che comporti l’interruzione e/o la variazione nell’utilizzo di uno o più prodotti oggetto dell’Accordo Quadro, la Stazione Appaltante ne darà comunicazione all’Appaltatore, fermo restando l’importo di cui al successivo art. 8 comma 2°.
5. Analogamente a quanto sopra, qualora nel corso della vigenza dei singoli Contratti Attuativi, per intervenute modifiche adottate con atti interni inerenti l’organizzazione dei servizi erogati dall’Istituto, ovvero nel caso in cui i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale che comporti l’interruzione e/o la variazione nell’utilizzo di uno o più prodotti oggetto dell’Accordo Quadro, la Stazione Appaltante ne darà comunicazione all’Appaltatore; è facoltà della singola Direzione richiedere all’Appaltatore la riduzione del valore del Contratto Attuativo proporzionata al valore dei beni di cui sopra, ovvero richiedere all’Appaltatore la rimodulazione dei quantitativi indicati nella Richiesta di Consegna, fino a concorrenza dell’importo del Contratto Attuativo.
6. L’Appaltatore prende atto ed accetta quanto previsto nei precedenti punti 4 e 5, con la conseguenza che nulla avrà a che pretendere nel caso in cui l’oggetto del Contratto dovesse subire un notevole decremento..
7. Ciascuna Direzione Regionale / Direzione Centrale Risorse Strumentali, previa discrezionale ed insindacabile valutazione dei propri fabbisogni, potrà stipulare con il Fornitore uno o più Contratti Attuativi per la prestazione di una o più delle prestazioni che compongono la Fornitura. La durata dei singoli Contratti Attuativi non potrà eccedere la durata complessiva dell’Accordo Quadro. I Contratti Attuativi stipulati per periodo eccedente la durata dell’Accordo Quadro perderanno automaticamente efficacia.
8. La stipula del singolo Contratto Attuativo sarà preceduta da un’apposita procedura negoziata per affidamento diretto, nel corso della quale, ove necessario, il Fornitore sarà invitato dalla Stazione Appaltante a completare la propria offerta, ai sensi di quanto previsto dal 4° comma dell’art. 59 del D.Lgs. 163/06. Il Contratto Attuativo deve contenere la richiesta e la quantificazione del servizio di personalizzazione nel rispetto di quanto previsto al Capitolato Tecnico.
9. Il quantitativo per singolo articolo oggetto del Lotto, indicato nel Contratto Attuativo, costituisce, per la Direzione richiedente, l’impegno ad acquistare, nel periodo di validità del Contratto Attuativo medesimo, quanto in esso indicato, salvo quanto previsto nei precedenti punti 4 e 5 e nel successivo art. 4 comma 3°.
10. I singoli Contratti Attuativi specificheranno, tra quelli oggetto del Lotto, gli specifici prodotti che saranno oggetto di Richieste di Consegna da parte dell’Appaltatore e avranno, di norma, base annuale.
11. Resta inteso che, qualora nel corso dell’anno di riferimento una Direzione Regionale ovvero la Direzione Centrale Risorse Strumentali, necessiti di quantità aggiuntive e/o prodotti non richiesti nel Contratto Attuativo già sottoscritto, potrà emettere ulteriori Contratti Attuativi fino a concorrenza del valore totale dell’Accordo Quadro.
12. Le caratteristiche tecniche della Fornitura complessivamente intesa, delle sue singole componenti, delle prestazioni di dettaglio incombenti sull’Appaltatore e delle sue singole componenti sono più analiticamente descritti nel Capitolato Tecnico.
13. La stipula del presente Accordo Quadro non è costitutiva di diritti di sorta in capo all’Appaltatore verso la Stazione Appaltante. La decisione della Stazione Appaltante di addivenire o meno alla stipula di Contratti Attuativi con il Fornitore sarà di carattere eventuale e discrezionale, e verrà adottata dalla Stazione Appaltante, entro il termine di validità del presente Accordo, sulla base di insindacabili valutazioni interne dei propri fabbisogni. L’Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, qualora nel corso della validità del presente Accordo non divenisse affidatario di Contratti Attuativi.
14. Parimenti, il presente Accordo non costituisce né rappresenta l’attribuzione della Fornitura in via di esclusiva in favore del Fornitore. Anche nel corso della validità dell’Accordo stesso, la Stazione Appaltante sarà dunque libera, per motivate esigenze, di provvedere all’affidamento di parte o di tutta la Fornitura oggetto del presente Accordo anche in favore di soggetti terzi diversi dal Fornitore.
Art. 4 (Durata e decorrenza dell’Accordo Quadro)
1. Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione, e avrà una durata pari a
24 (ventiquattro) mesi.
2. Resta inteso che, qualora nel corso dei 24 mesi la Stazione Appaltante dovesse stipulare Contratti Attuativi il cui valore complessivo ammonti al valore del presente Accordo, lo stesso si intenderà concluso, salvo quanto previsto al successivo comma 3°.
3. Il valore del presente Accordo Quadro ovvero dei singoli Contratti Attuativi potrà subire un incremento nei limiti del quinto dell’importo contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del r.d. n. 2440 del 18 novembre 1923.
Art. 5 (Modalità generali di esecuzione della Fornitura)
1. La Fornitura, comprensiva di quanto previsto al Capitolato Tecnico (servizio di trasporto e consegna, Contact Center e reportistica) verrà reso presso le Direzioni Regionali e la Direzione Generale, e sarà prestato nella stretta osservanza degli standard qualitativi fissati dal Capitolato Tecnico e dal presente Accordo, e delle prescrizioni normative in materia.
2. In riferimento al Lotto 1:
a. la consegna dei prodotti, ad eccezione di quelli di cui al successivo punto b., dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione da parte dell’Appaltatore della Richiesta di Consegna di cui al successivo art. 6;
b. esclusivamente per i prodotti di cui ai punti 2.5 – 2.6 – 2.7 (Moduli OPM con relative copertine e cartoline) e 2.8 (VMC Ref, referti visita medica di controllo) del Capitolato Tecnico, entro 5 giorni dal ricevimento della Richiesta di Consegna avanzata dalla Direzione Centrale Risorse Strumentali, l’Appaltatore dovrà trasmettere dei prodotti campione, anche mediante file elettronico delle copie scannerizzate in formato pdf o altro formato non modificabile, il cui codice di partenza sia corrispondente a quanto indicato nella Richiesta di Consegna;
c. la Direzione stessa, verificata la correttezza dei documenti ricevuti, dovrà trasmettere all’Appaltatore l’autorizzazione alla stampa, cosiddetto “Visto si stampi”;
d. la consegna dei prodotti di cui al punto b. dovrà avvenire entro 20 giorni lavorativi dal “Visto si stampi”;
e. in caso di consegna in bancali, l’Appaltatore deve provvedere a proprie spese al ritiro e allo smaltimento dei bancali utilizzati per la consegna dei prodotti;
f. per le Buste oggetto del Lotto 1, ciascuna Direzione potrà richiedere all’Appaltatore il servizio di personalizzazione fermo restando il quantitativo minimo fissato nel Disciplinare di gara per singolo articolo (10.000 unità).
3. In riferimento al Lotto 2:
a. entro 5 giorni dal ricevimento della Richiesta di Consegna emessa dalla Direzione Centrale risorse Strumentali, l’Appaltatore dovrà trasmettere dei prodotti campione, nella misura dei primi 5 (cinque) Voucher per taglio, il cui codice di partenza sia corrispondente a quanto indicato nella Richiesta di Consegna pervenuta dalla Direzione Centrale Risorse Strumentali, anche mediante file elettronico delle copie scannerizzate in formato pdf o altro formato non modificabile;
b. la Direzione stessa, verificata la correttezza dei documenti ricevuti, trasmetterà all’Appaltatore l’autorizzazione alla stampa, cosiddetto “Visto si stampi”;
c. la consegna presso le Direzioni Regionali indicate sulla Richiesta di Consegna dovrà avvenire entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricezione del “Visto si stampi”.
4. Il Fornitore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata del presente Accordo, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l’erogazione del Servizio, e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive della Stazione Appaltante e a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia stabiliti nel presente Accordo, nei Contratti Attuativi e nei loro allegati, e secondo i criteri di remunerazione stabiliti nel presente Accordo.
5. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti di gara e negli allegati contrattuali. Il Fornitore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dei Contratti Attuativi basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione di tali Contratti, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri relativi ad eventuali spese di trasporto, viaggio e missione per il personale incaricato dell’esecuzione contrattuale.
7. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati.
8. Il personale del Fornitore accederà alle strutture della Stazione Appaltante, limitatamente agli obblighi di consegna, nel rispetto delle procedure e prescrizioni di sicurezza e di accesso previste per le singole strutture della Stazione Appaltante stessa. Sarà onere del Fornitore rendere edotto il proprio personale di tali procedure e prescrizioni.
9. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’esecuzione della Fornitura, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni, dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività degli uffici. Le modalità ed i tempi, ove non previsti nel presente Accordo o nel Capitolato Tecnico, dovranno comunque essere concordati con la Stazione Appaltante.
10. Il Fornitore prende atto che, nel corso delle prestazioni contrattuali, gli uffici o strutture della Stazione Appaltante continueranno ad essere utilizzati dal personale della Stazione Appaltante e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore dovrà pertanto eseguire le prestazioni salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività in corso.
11. Il Fornitore si impegna espressamente a:
a) impiegare, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei Contratti Attuativi, secondo quanto specificato o presupposto nel presente Accordo Quadro, nei singoli Contratti Attuativi e nei rispettivi allegati;
b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità della Fornitura a quanto previsto nell’Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi;
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
d) nell’adempimento delle proprie prestazioni, osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla Stazione Appaltante;
e) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;
f) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione delle attività di cui al presente Accordo o ai Contratti Attuativi;
g) prestare il Servizio dei Contratti Attuativi nei luoghi che saranno indicati nei Contratti Attuativi medesimi.
12. Il Fornitore prende atto ed accetta che i Servizi oggetto del presente Accordo dovranno essere prestati con continuità anche in caso di variazioni della consistenza e dell’ubicazione delle sedi, uffici e strutture della Stazione Appaltante.
13. Il Fornitore, ai sensi di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell’esecuzione del Servizio, e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante o il soggetto committente da eventuali pretese di terzi.
Art. 6 (Stipula dei Contratti Attuativi e Richiesta di Consegna)
1. Entro il termine di scadenza del presente Accordo Quadro, ciascuna Direzione Regionale / Direziona Centrale Risorse Strumentali potrà richiedere al Fornitore di concludere uno o più Contratti Attuativi. Il Fornitore sarà obbligato a stipulare il Contratto Attuativo richiesto.
2. Al fine della stipula, la Direzione Regionale / Direzione Centrale Risorse Strumentali invierà all’Aggiudicatario il Contratto Attuativo firmato digitalmente e tramite Posta Elettronica Certificata.
3. L’Appaltatore, entro 48 ore dalla ricezione del suddetto Contratto Attuativo, dovrà trasmettere alla Direzione richiedente, con le medesime modalità, il Contratto firmato digitalmente, per accettazione.
4. Nell’ambito del Contratti Attuativi, la Direzione dovrà emettere, a mezzo del soggetto appositamente abilitato, Richieste di Consegna, mediante il Sistema telematico dell’INPS, in cui dovranno essere specificate, per ciascuna tipologia di prodotto, il relativo quantitativo, nonché l’esatto indirizzo di consegna.
5. I singoli Contratti Attuativi potranno recare una limitazione territoriale della prestazione della Fornitura, con riferimento a specifici uffici o strutture territoriali della Stazione Appaltante.
6. Ciascun Contratto Attuativo sottoscritto dalle Direzioni Regionali avrà limitazione territoriale riferita al territorio della Regione stessa. Per ciascun Contratto Attuativo l’Appaltatore si obbliga ad eseguire le consegne presso la sede della Direzione Regionale e presso le sedi delle Direzioni Provinciali di competenza. Il quantitativo e il luogo di consegna dovranno essere specificate in occasione dell’emissione delle Richieste di Consegna come previsto ai successivi commi del presente articolo.
7. Ciascun Contratto Attuativo sottoscritto dalla Direzione Centrale Risorse Strumentali avrà limitazione territoriale riferita al territorio della città di Roma. Per ciascun Contratto Attuativo l’Appaltatore si obbliga ad eseguire le consegne presso la sede del magazzino della Direzione Generale all’indirizzo […] e, se espressamente richiesto, presso gli uffici della Direzione Generale di Roma. Il quantitativo e il luogo di consegna saranno specificati in occasione dell’emissione delle Richieste di Consegna come previsto ai successivi commi del presente articolo. Le Richieste di Consegna, relative a ciascun Contratto Attuativo, saranno emesse dalle suddette Direzioni mediante la piattaforma informatizzata dell’INPS. L’Appaltatore non potrà dare seguito a Richieste di Consegna emesse in modalità difformi da quanto previsto al presente comma.
8. Con riferimento al Lotto 1, gli OPM (con relative copertine e cartoline) e i VMC Ref (referti visita medica di controllo), potranno essere oggetto di Contratto Attuativo e le relative Richieste di Consegna saranno emesse esclusivamente dalla Direzione Centrale Risorse Strumentali anche per conto delle Direzioni Regionali. In tal caso, la Richiesta di Consegna dovrà contenere l’esatto quantitativo e il luogo di consegna distinto per Direzione Regionale. Per tali articoli la consegna potrà avvenire solo presso le sedi delle Direzioni Regionali.
9. I Voucher di cui al Lotto 2, potranno essere oggetto di Contratto Attuativo e le relative Richieste di Consegna saranno emesse esclusivamente dalla Direzione Centrale Risorse Strumentali anche per conto delle Direzioni Regionali. In tal caso, la Richiesta di Consegna dovrà contenere l’esatto quantitativo e il luogo di consegna distinto per Direzione Regionale. Per tali articoli la consegna potrà avvenire solo presso le sedi delle Direzioni Regionali.
10. L’Appaltatore si obbliga a dare seguito a Richieste di Consegna, per singola sede e per singola consegna non inferiore a € 1.000,00 al netto dell’IVA. Sarà facoltà dell’Appaltatore dare seguito a Richieste di Consegna di importo inferiore a tale importo.
11. La Richiesta di Consegna preciserà:
a) il numero e la data di emissione della Richiesta;
b) i riferimenti della Direzione richiedente (denominazione e indirizzo);
c) la descrizione del prodotto;
d) l’unità di misura in cui è espressa la quantità richiesta;
e) il codice del prodotto richiesto con la relativa quantità;
f) i prezzi del singolo prodotto (IVA esclusa e IVA inclusa) e i prezzi per quantità dei prodotti richiesti.
g) il valore complessivo dell’Ordine (IVA esclusa e IVA inclusa);
h) l’indicazione del luogo esatto di consegna e il relativo referente;
i) la data di consegna.
12. Per la stipula del Contratto Attuativo, l’Aggiudicatario verrà se del caso invitato a completare la propria offerta, ai sensi dell’art. 59, comma 4°, del D.Lgs. 163/06, entro i limiti delle condizioni fissate dal presente Accordo Quadro.
13. La negoziazione dei contenuti di dettaglio del singolo Contratto Attuativo dovrà attenersi alle specifiche tecniche enunciate nel Capitolato, e non potrà comportare modalità esecutive di prestazione del Servizio che risultino più onerose per il Fornitore, né l’alterazione dei prezzi di cui all’Offerta Economica.
14. In sede di stipula dei singoli Contratti Attuativi, la Stazione Appaltante potrà integrare il contenuto negoziale del presente Accordo Quadro introducendo quanto segue:
▪ ulteriori casistiche di applicazione di clausole penali, aggiuntive o sostitutive rispetto a quelle già previste nel presente Accordo Quadro;
▪ ulteriori ipotesi di recesso o risoluzione del Contratto Attuativo, aggiuntive o sostitutive rispetto a quelle già previste nel presente Accordo Quadro;
▪ modalità e termini di pagamento diversi da quelli fissati nel presente Accordo, nel limite comunque del pagamento delle prestazioni entro i termini concordati tra le parti anche in deroga al D.Lgs 231/02, ricorrendone i presupposti;
▪ ulteriori o diverse modalità di verifica delle prestazioni commesse, rispetto a quelle contemplate nel presente Accordo;
▪ ogni altra modifica nell’esecuzione delle prestazioni, rispetto a quanto previsto nel presente Accordo, che si rendesse necessaria o semplicemente opportuna per comune decisione delle Parti, nei limiti dei prezzi di cui all’aggiudicazione e delle condizioni sostanziali di cui al presente Accordo Quadro;
▪ ogni altra previsione che si rendesse necessaria o semplicemente opportuna, su disposizione della Stazione Appaltante, per conformare il contenuto del Contratto Attuativo rispetto a previsioni normative, vigenti o sopravvenute.
15. I singoli Contratti Attuativi potranno, se del caso, essere oggetto di appositi atti aggiuntivi, volti ad integrarne i contenuti tecnico-prestazionali o quelli di natura economica, nei limiti consentiti dal presente Accordo Quadro.
16. La Stazione Appaltante richiederà la stipula di Contratti Attuativi nel limite massimo dei volumi prestazionali ed economici complessivamente previsti per l’Accordo Quadro.
Art. 7 (Verifica delle prestazioni)
1. Le prestazioni oggetto del presente Accordo saranno soggette a verifica secondo le disposizioni previste dai singoli Contratti Attuativi, o in mancanza ai sensi delle disposizioni di legge o, in subordine, del Regolamento interno della Stazione Appaltante.
2. Sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere, in ogni momento, senza alcun preavviso ed anche mediante l’operato di terzi, alle verifiche della piena e corretta esecuzione dei Contratti Attuativi. In tali ipotesi, il Fornitore sarà obbligato a prestare pronta e diligente collaborazione alle verifiche effettuate, sia in via preventiva, che durante le medesime ed in via successiva.
Art. 8 (Corrispettivi e modalità di pagamento)
1. I corrispettivi della Fornitura corrispondono a quelli stabiliti in corso di procedura di affidamento, sulla base delle risultanze dell’Offerta Economica del Fornitore e per il Lotto 1 sulla base delle risultanze dell’Asta Elettronica.
2. Il valore del presente Accordo Quadro è pari a € […] IVA esclusa.
3. La Fornitura verrà quindi remunerata in base ai seguenti prezzi unitari:
Prodotto | Unità di misura | Prezzo unitario | |
1 | […] | […] | […] |
2 | […] | […] | […] |
3 | […] | […] | […] |
4 | […] | […] | […] |
5 | […] | […] | […] |
6 | […] | […] | […] |
7 | […] | […] | […] |
n | […] | […] | […] |
4. I corrispettivi unitari indicati sono comprensivi anche dei Servizi Accessori. Nessun altro onere, diretto o indiretto, è dunque dovuto dalla Stazione Appaltante per l’esecuzione della Fornitura.
5. Tutti gli importi indicati nel presente Accordo si intendono, ove non diversamente stabilito, al netto di IVA.
6. In caso di stipula di Contratto Attuativo, le fatture saranno emesse dal Fornitore, su base mensile, nell’ultimo giorno del mese cui si riferiscono, e ricomprenderanno tutti i prodotti forniti nell’arco del mese stesso, per i quali non siano intervenute in precedenza contestazioni ad opera della Stazione Appaltante. La contestazione successiva della Stazione Appaltante interromperà i termini di pagamento delle fatture, in relazione alla parte di fattura contestata.
7. Le fatture:
▪ dovranno essere trasmesse alla Stazione Appaltante (Direzioni Regionali e Direzione Centrale Risorse Strumentali) a mezzo posta, in originale;
▪ dovranno fare riferimento espresso all’ordine ricevuto dall’Istituto;
▪ dovranno esporre il dettaglio analitico dei prodotti forniti, dell’ufficio o struttura della Stazione Appaltante che ne abbia beneficiato, dei prezzi unitari per prodotto, delle quantità erogate (in termini di movimentazioni effettuate) e del prezzo complessivo per singolo prodotto;
▪ dovranno comunque contenere ogni elemento utile all’esatta comprensione dei loro valori economici di composizione.
8. La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine al fatturato.
9. Ove corredate dei documenti di cui sopra, il pagamento delle fatture avverrà, presso i recapiti bancari indicati dal Fornitore, entro i termini concordati tra le parti anche in deroga al D.Lgs 231/02, ricorrendone i presupposti, previa verifica:
▪ del D.U.R.C. del Fornitore e degli eventuali subappaltatori in corso di validità, ai sensi dell’art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06, acquisito d’ufficio dalla Stazione Appaltante;
▪ della regolarità del Fornitore ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione.
10. Il Fornitore non potrà sospendere in alcun caso la somministrazione della Fornitura, neanche qualora la Stazione Appaltante ritardasse nel pagamento di fatture emesse.
11. Il Fornitore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all’art. 117 del D.Lgs. 163/06. Ai sensi dell’ultimo comma di tale norma, la Stazione Appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.
12. La Stazione Appaltante potrà compensare, ai sensi dell’articolo 1241 c.c., quanto dovuto al Fornitore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare alla Stazione Appaltante a titolo di penale o a qualunque altro titolo, nelle ipotesi previste nel presente Contratto.
13. Non saranno opponibili alla Stazione Appaltante, e non produrranno né il decorso dei termini di pagamento né l’esigibilità dei relativi crediti:
▪ le fatture, espressamente contestate, che non contengano le informazioni di cui al precedente comma 7°, o non siano corredate della documentazione richiesta;
▪ le fatture espressamente contestate dalla Stazione Appaltante, in tutto o in parte per fondate ragioni.
Art. 9 (Revisione del corrispettivo dell’Accordo Quadro)
1. In conformità al disposto dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, si provvederà alla revisione periodica dei corrispettivi indicati all’articolo 8 che precede.
2. Dietro apposita istanza del Fornitore, all’esito di una istruttoria condotta dai soggetti responsabili dell’esecuzione del presente Accordo, la revisione verrà operata sulla scorta dei dati di cui all’art. 7, comma 4°, lettera c) e comma 5° del medesimo articolo del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 o, in difetto, sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
3. Ai fini della migliore istruttoria revisionale, il Fornitore sarà tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, in allegato alla propria istanza di revisione, tutta la documentazione necessaria ad operare la revisione, ivi comprese le fonti ufficiali da cui desumere le oscillazioni dei prezzi di mercato.
4. Il Fornitore non avrà diritto ad ulteriori revisioni del compenso o a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.
Art. 10 (Contact Center e Reportistica di esecuzione)
1. Entro 15 giorni solari dalla sottoscrizione del singolo Contratto Attuativo, il Fornitore dovrà rendere operativo un Contact Center, non necessariamente dedicato in via esclusiva alla Stazione Appaltante, al quale la medesima possa rivolgersi per problematiche inerenti l’esecuzione dei Contratti Attuativi.
2. Il Contact Center sarà competente a ricevere e/o rilasciare le informazioni su tutti gli aspetti di esecuzione del Servizio di cui al Contratto Attuativo, e dovrà osservare un orario operativo continuativo dalle ore 8:00 alle ore 16:00, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì.
3. In caso di stipula di Contratti Attuativi, il Fornitore sarà tenuto a inviare alla Direzione Centrale e ad ogni singola Direzione Regionale di cui al lotto aggiudicato, entro il giorno
15 (o, in caso di festività, entro il successivo giorno non festivo) di ogni bimestre
successivo alla sottoscrizione del Contratto Attuativo, un dettagliato Report, aggiornato alla data dell’ultimo giorno del mese antecedente rispetto a quello di scadenza, dal quale emerga il progressivo stato di avanzamento del Contratto Attuativo stesso, anche in relazione alle quantità massime previste dall’Accordo Quadro.
4. Il Report, strutturato in base all’ambito territoriale del lotto, dovrà indicare i seguenti elementi minimi:
- l’ammontare economico e prestazionale dell’Accordo Quadro;
- i singoli Contratti Attuativi stipulati, con specifica enunciazione degli estremi di stipula (numero e data), e dei valori economici e prestazionali di capienza dei Contratti stessi;
- l’attuale grado di esecuzione dei Contratti Attuativi, in termini di valori economici e prestazionali già erogati;
- il valore residuo di ogni singolo Contratto Attuativo;
- il valore residuo dell’Accordo Quadro.
5. Sarà facoltà della Stazione Appaltante variare in ogni momento il contenuto del Report in questione.
6. Il Fornitore sarà comunque tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante tutti i dati, i documenti, le informazioni e i chiarimenti richiesti dalla Stazione Appaltante stessa in ordine all’esecuzione della Fornitura, entro il termine di 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della richiesta.
7. Sarà altresì facoltà della Stazione Appaltante procedere in qualunque momento alla verifica della qualità dei prodotti e delle altre prestazioni somministrate dal Fornitore, anche mediante terzi all’uopo appositamente incaricati. A tal fine, il Fornitore acconsente sin d’ora anche alle verifiche che si rendessero necessarie presso le proprie strutture organizzative ed operative, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.
8. Il costo dei servizi di Contact Center e reportistica è già ricompreso nei costi unitari dei singoli prodotti, ed il Fornitore non potrà pretendere compensi aggiuntivi per le relative prestazioni.
Art. 11 (Penali)
1. Fatta salva la responsabilità del Fornitore da inadempimento ed il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1352 c.c., il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante le seguenti penali:
a. euro 50,00 (cinquanta/00), per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi di consegna di cui all’art. 5 commi 2° e 3° del presente documento;
b. euro 50,00 (cinquanta/00), per ogni giorno solare di ritardo nella sostituzione dei prodotti non conformi a quanto previsto nella relativa Richiesta di Consegna;
c. euro 50,00 (cinquanta/00), per ogni giorno solare di ritardo nella predisposizione operativa del Contact Center;
d. euro 20,00 (venti/00), per ogni giorno solare di ritardo nella consegna della
reportistica;
e. euro 1.000,00 (mille/00), per ogni consegna di prodotti diversi dai prodotti-campione di cui al Capitolato Tecnico, fatto salvo quanto previsto alla precedente lettera b.
2. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili al Fornitore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso il Fornitore, alla quale il Fornitore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
3. L’Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 13, alla risoluzione del contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale.
4. Il Fornitore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Fornitore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
5. La penale potrà essere conseguita dalla Stazione Appaltante anche mediante escussione della garanzia definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/06.
6. L’applicazione delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art.12 (Responsabilità del Fornitore, garanzia fideiussoria e polizze assicurative)
1. Il Fornitore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d’arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui all’Accordo Quadro o ai Contratti Attuativi.
3. In caso di grave inadempimento, fatte salve le altre ipotesi di risoluzione ex lege previste dal successivo art. 13, la Stazione Appaltante contesterà per iscritto al Fornitore i fatti che costituiscono l’inadempimento, intimandogli termine di 15 (quindici) giorni per la cessazione dell’inadempimento, i ristori del caso verso la Stazione Appaltante e la regolare ripresa delle prestazioni. In difetto di regolarizzazione entro il predetto termine, il Contratto si risolverà nelle forme previste dal successivo art. 13, e dunque previa dichiarazione della Stazione Appaltante di volersi valere della risoluzione.
4. Salvo che il fatto sia dovuto a caso fortuito, forza maggiore o ad attività svolte dalla
Stazione Appaltante o da terzi da essa incaricati, il Fornitore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dalla Stazione Appaltante e/o terzi che trovino causa od occasione nelle prestazioni contrattuali, nella loro mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte e nei prodotti consegnati.
5. Quando, per l’effetto di forza maggiore, il Fornitore non si trovi in grado, in tutto o in parte, di eseguire i propri obblighi o comunque di adempiere alle proprie obbligazioni per come specificate nel presente Accordo o nei singoli Contratti Attuativi, il medesimo ne darà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, specificando le obbligazioni rispetto alle quali l’esecuzione non sia possibile e descrivendo nel dettaglio l’evento di forza maggiore. Le Parti, all’esito della comunicazione, dovranno adoperarsi in buona fede al fine dell’adozione di tutte le misure necessarie per far fronte dalla forza maggiore.
6. Il termine “forza maggiore” utilizzato in questo Accordo sta ad indicare, in via non esaustiva, i terremoti, la guerra, il sabotaggio, la rivolta, l’insurrezione, i tumulti civili, le emergenze nazionali (sia in fatto che in diritto), ad esclusione di atti derivanti da decisioni economiche, societarie o governative, nazionali o locali (svalutazione, previsioni erronee, e decisioni equivalenti) e di qualunque altra circostanza che sia sotto il ragionevole potere di controllo delle Parti.
7. Nel caso in cui la forza maggiore si protragga per un periodo superiore a tre (3) mesi, le Parti convengono di negoziare in buona fede una temporanea revisione dell’Accordo Quadro o dei singoli Contratti Attuativi. Qualora la forza maggiore si protraesse per un periodo superiore a sei (6) mesi, il presente Accordo o i singoli Contratti Attuativi potranno essere risolti immediatamente, su iniziativa della Stazione Appaltante.
8. Nel corso dell’esecuzione del Contratto, il Fornitore dovrà manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso la Stazione Appaltante medesima per cause riconducibili alle attività del Fornitore.
9. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni, principali ed accessorie, di cui al presente Accordo e ai suoi allegati, il Fornitore ha regolarmente costituito e consegnato alla Stazione Appaltante una garanzia ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06 di cui alle premesse lettera g).
10. La Stazione Appaltante, in presenza di inadempimenti del Fornitore, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui sopra. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera della Stazione Appaltante, il Fornitore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante stessa.
11. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell’avanzamento dell’Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi sottoscritti dalla Stazione Appaltante,
secondo le modalità stabilite dal comma 3° dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06.
12. Il Fornitore dichiara inoltre di aver stipulato, con primaria compagnia di assicurazione, idonea polizza assicurativa volta a coprire tutte le ipotesi di responsabilità civile e i relativi danni che il Fornitore stesso, o i soggetti terzi comunque incaricati dal medesimo, possano arrecare alla Stazione Appaltante o a soggetti terzi nel corso o in occasione della somministrazione delle prestazioni di cui al presente Contratto.
13. Su richiesta della Stazione Appaltante, il Fornitore dovrà consegnare copia della polizza entro il termine di 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della richiesta stessa.
14. Rimarrà comunque ferma la responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa di cui sopra.
Art. 13 (Clausole risolutive espresse)
1. Il presente Accordo ed i singoli Contratti Attuativi si risolveranno immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) cessazione dell’attività di impresa da parte del Fornitore;
b) mancata tempestiva comunicazione, da parte del Fornitore verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
c) perdita, in capo al Fornitore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
d) sospensione o revoca definitiva, in danno del Fornitore, delle autorizzazioni necessarie per legge alla prestazione del Servizio;
e) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell’importo contrattuale dell’Accordo Quadro, Iva esclusa, nel corso della durata complessiva dell’Accordo stesso;
f) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell’importo contrattuale del singolo Contratto Attuativo, Iva esclusa, nel corso della durata complessiva del Contratto Attuativo medesimo;
g) subappalto non autorizzato, o cessione parziale o totale dell’Accordo Quadro o di singolo Contratto Attuativo da parte del Fornitore;
h) mancata costituzione del Contact Center entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla stipula del Contratto Attuativo;
i) in caso di grave inadempimento, mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità della Fornitura o dei Servizi Accessori entro il termine di 15 giorni dalla contestazione intimata dalla Stazione Appaltante;
prodotti-campione di cui al Capitolato Tecnico.
j) nel caso in cui siano state accertate almeno 3 (tre) consegne di prodotti differenti dai
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la Stazione Appaltante comunicherà al Fornitore la volontà di valersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo imputabili al Fornitore, la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la cauzione prestata dal Fornitore ai sensi dell’art.
113 del D.Lgs. 163/06. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, la Stazione Appaltante applicherà in danno del Fornitore una penale di importo pari alla cauzione predetta.
4. Qualora l’Aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti o un consorzio ordinario, ai sensi di quanto previsto dal comma 9° dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06 è fatto divieto al medesimo di modificare la propria composizione, fatti salvi i casi previsti dai commi 18° e 19° del medesimo art. 37 del predetto Decreto.
5. In caso di violazione del predetto divieto, così come nel caso di scioglimento del raggruppamento o del consorzio in via anticipata rispetto all’esecuzione degli obblighi contrattuali, il presente contratto diverrà nullo, ai sensi e per gli effetti del comma 10° dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06.
6. Nei casi di cui al precedente comma, la Stazione Appaltante provvederà ai sensi di quanto previsto dal comma 3° del presente articolo.
Art. 14 (Recesso)
1. La Stazione Appaltante potrà recedere dal presente Accordo Quadro in ogni momento, senza alcuna penalità.
2. La Stazione Appaltante potrà recedere dai singoli Contratti Attuativi in ogni momento, previo pagamento del solo importo della Fornitura svolta senza che all’Appaltatore spetti alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta anche in deroga al disposto dell’art. 1671 c.c.
3. Nel caso in cui il recesso della Stazione Appaltante dal singolo Contratto Attuativo sia determinato da esigenze di riassetto organizzativo o funzionale della Stazione Appaltante medesima per effetto di interventi normativi o regolamentari, al Fornitore non sarà dovuto alcun onere, indennizzo o risarcimento di sorta, anche in deroga all’art. 1671 c.c.
4. La comunicazione di recesso dovrà essere notificata al Fornitore in forma scritta, con preavviso di almeno venti giorni rispetto agli effetti del recesso.
5. Il recesso dall’Accordo Quadro comporterà il recesso automatico anche dai singoli Contratti Attuativi eventualmente stipulati, salvo che la Stazione Appaltante non abbia diversamente stabilito nell’atto di comunicazione del recesso.
Art. 15 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:
• titolare del trattamento è l’ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE – INPS. Incaricato del trattamento è il Dott. , in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione;
• il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
• il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all’articolo 4, comma 1°, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
• i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa o di addivenire alla stipula dei Contratti Attuativi;
• i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
• i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
• l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore acconsente al trattamento dei propri dati personali.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 196/03 e nei successivi provvedimenti regolamentari e attuativi, ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte, e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì si impegna a rispettare nel tempo tutte le disposizioni emesse in tema dalla Stazione Appaltante, anche laddove dovessero risultare maggiormente restrittive e vincolanti di quelle previste dalla normativa vigente.
4. Il Fornitore è consapevole che l’esecuzione del Servizio potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità della Stazione Appaltante o dell’utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. Il Fornitore si
impegna dunque a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell’esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi.
5. Il Fornitore sarà responsabile per l’esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori, dipendenti e consulenti dei subappaltatori.
Art. 16 (Lavoro e sicurezza)
1. Il Fornitore dichiara e garantisce che osserva attualmente, ed osserverà per l’intera durata dell’Accordo, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, e successive modifiche e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga verso la Stazione Appaltante a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni ed infortuni, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
3. Il Fornitore dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/08 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga verso la Stazione Appaltante a far osservare la normativa in tema di sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
5. Il Fornitore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all’esecuzione delle prestazioni.
6. Ai sensi dell’art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06:
▪ prima dell’avvio dell’esecuzione, il Fornitore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile ove rilevante, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell’eventuale piano di sicurezza di cui all’art. 131 del medesimo Decreto, relativa sia ad esso Fornitore che ai propri eventuali subappaltatori;
▪ ai fini del pagamento di ogni stato di avanzamento o dello stato finale, la Stazione Appaltante verificherà il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, relativo sia al Fornitore che ai propri eventuali subappaltatori, e potrà sospendere i
pagamenti verso il Fornitore nel caso di accertate inadempienze. In caso di pendenze contributive verso l’INPS, per il caso di mancata regolarizzazione la Stazione Appaltante potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sulle somme da corrispondersi al Fornitore.
7. Il Fornitore si impegna a garantire e tenere manlevata e indenne la Stazione Appaltante da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate alla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 36 della legge n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo pertanto l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
8. Nel caso in cui dipendenti del Fornitore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti della Stazione Appaltante per inadempimenti imputabili al Fornitore e/o al suo subappaltatore in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, il Fornitore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante della Stazione Appaltante, e a richiedere l’estromissione della Stazione Appaltante stessa ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall’autorità giudiziaria ai fini dell’emissione del provvedimento di estromissione.
9. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico del Fornitore le spese legali affrontate dalla Stazione Appaltante per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A.
10. La Stazione Appaltante, in caso di violazione da parte del Fornitore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che il Fornitore si è posto in regola. Resta pertanto inteso che il Fornitore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
11. Analogamente, nel caso in cui venga accertato che il Fornitore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, la Stazione Appaltante sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo del Fornitore.
12. In caso di mancata regolarizzazione, la Stazione Appaltante tratterrà definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.
13. E’ comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti l’esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.
Art. 17 (Divieto di cessione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, subappalto e personale del Fornitore e del subappaltatore)
1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 118, comma 1°, del D.Lgs. n. 163/06, sia l’Accordo Quadro che i singoli Contratti Attuativi dovranno essere eseguiti in proprio dal Fornitore, ed è fatto divieto al medesimo di cederli in tutto o in parte, salve le ipotesi di cui all’art. 116 del predetto Decreto.
2. Per l’esecuzione delle attività di cui al singolo Contratto Attuativo, il Fornitore potrà avvalersi di terzi operatori economici nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/06, nei limiti del trenta per cento dell’importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi dei commi che seguono, rimanendo, anche in deroga alle previsioni di legge, solidalmente responsabile dell’operato degli stessi per eventuali ritardi e/o inadempimenti previsti nel presente Contratto.
3. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che, all’atto dell’offerta o, in caso di varianti autorizzate delle prestazioni, all’atto delle medesime, il Fornitore abbia regolarmente ed esaustivamente indicato le parti dell’Accordo che intende subappaltare;
b) che il Fornitore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;
c) che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, il Fornitore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 163/06 in relazione alla prestazione subappaltata, la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del predetto decreto e la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico - professionale del subappaltatore di cui all’articolo 26 del D.lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche od integrazioni.
Il contenuto di tali dichiarazioni, ed il possesso dei requisiti di carattere generale, di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo e di idoneità tecnico professionale, dovranno essere documentalmente comprovati dal subappaltatore su richiesta della Stazione Appaltante;
d) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4. Il Fornitore che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.
Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
5. La Stazione Appaltante provvederà al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione sono ridotti alla metà.
6. Ai fini dell’accertamento in ordine alla regolare remunerazione dei subappaltatori a cura del Fornitore, sarà obbligo del medesimo Fornitore trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla Stazione Appaltante a favore di esso Fornitore, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti dal Fornitore al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non dovesse trasmettere le fatture quietanziate del subappaltatore entro il termine predetto, la Stazione Appaltante provvederà alla sospensione dei successivi pagamenti verso l’affidatario medesimo.
7. Per le prestazioni affidate in subappalto, il Fornitore dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Il Fornitore dovrà corrispondere gli oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, ai propri subappaltatori senza alcun ribasso. Il Fornitore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Art.18 (Normativa in tema di contratti pubblici)
1. Il Fornitore riconosce e prende atto che l’esecuzione della Fornitura è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Accordo e per tutta la durata del medesimo.
2. Il Fornitore avrà l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa presentata alla Stazione Appaltante in sede di stipula dell’Accordo, o comunque quella che dovesse rendersi necessaria ai sensi di legge per la dimostrazione della propria capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
3. Il Fornitore assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante - pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
– ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione dell’Accordo.
4. Il Fornitore prende atto che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
5. Il Fornitore è reso altresì edotto che, qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Art. 19 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative all’Accordo)
1. Quali soggetti responsabili dell’esecuzione dell’Accordo vengono individuati il Dott.
, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione, ed il Dott. […] per il Fornitore.
2. In sede di stipula dei Contratti Attuativi, potranno essere individuati referenti di secondo livello per i Contratti in questione.
3. Qualsiasi comunicazione relativa al contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax ai seguenti indirizzi:
per il Fornitore
[…]
Via […], n. […]
Alla c.a. […], Fax […]
per l’Istituto
INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale Xxx Xxxx xx Xxxxxx, 00, 00000 - Xxxx
Alla c.a. del Dott. […], Fax 06 59.05.[…]
4. Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato; le comunicazioni inviate a mezzo telefax avranno effetto a partire dalla data di invio atte stata sulla ricevuta rilasciata dallo stesso telefax; le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale
avranno effetto dal loro ricevimento.
Art. 20 (Spese)
Sono a totale ed esclusivo carico del Fornitore le spese per la stipulazione del presente Accordo, dei singoli Contratti Attuativi ed ogni relativo onere fiscale ivi comprese le spese di bollo e di copie, esclusa soltanto l'I.V.A., a carico della Stazione Appaltante nella percentuale di legge.
Art. 21 (Foro competente)
Per qualunque controversia inerente la validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto Attuativo, sarà esclusivamente competente il Foro del luogo dove ha sede la Direzione che ha effettuato l’ordinativo.
Art. 22 (Varie)
1. Il presente Accordo Quadro è regolato dalla Legge Italiana.
2. Il presente Accordo ed i suoi allegati costituiscono l’integrale manifestazione di volontà negoziale delle parti. L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro o dei Contratti Attuativi sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l’invalidità o l’inefficacia degli atti in questione nel loro complesso.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l’adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituirà rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Il presente Accordo Quadro regola i termini generali di prestazione del Servizio e di conclusione dei Contratti Attuativi, e non verrà né superato né sostituito dai singoli Contratti Attuativi per quanto concerne la sua generale efficacia a regolare i termini del rapporto. In caso di lacune dei singoli Contratti Attuativi, troverà dunque sempre applicazione la disciplina stabilita nel presente Accordo Quadro.
6. Tuttavia, in caso di contrasto tra l’Accordo Quadro ed il singolo Contratto Attuativo, si applicheranno le disposizioni del singolo Contratto Attuativo.
7. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile.
Letto, confermato e sottoscritto.
Roma, _
Il Fornitore L’Istituto
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, il Fornitore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: Art. 3 (Oggetto dell’Accordo Quadro), Art. 4 (Durata e decorrenza dell’Accordo Quadro), Art. 5 (Modalità generali di esecuzione della Fornitura), Art. 6 (Stipula dei Contratti Attuativi Richiesta di Consegna), Art. 7 (Verifica delle prestazioni), Art. 8 (Corrispettivi e modalità di pagamento), Art. 9 (Revisione del corrispettivo dell’Accordo Quadro), Art. 10 (Contact Center e Reportistica di esecuzione), Art. 11 (Penali), Art. 12 (Responsabilità del Fornitore, garanzia fideiussoria e polizze assicurative), Art. 13 (Clausole risolutive espresse), Art. 14 (Recesso), Art. 15 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), Art. 16 (Lavoro e sicurezza), Art. 17 (Divieto di cessione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, subappalto e personale del Fornitore e del subappaltatore), Art. 18 (Normativa in tema di contratti pubblici), Art. 20 (Spese), Art. 21 (Foro competente), Art. 22 (Varie).
Roma, IL FORNITORE