ASPAL
ASPAL
Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro Xxx Xx Xxxxxxxxx, x. 000
XXXXXXXX (XX)
ACCORDO QUADRO CAPITOLATO
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
DURATA 4 ANNI
Marzo 2022
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Xxxx. Xxxxxx Xxxxx.
INDICE
Art. 1 - Oggetto dell'accordo quadro Art. 2 - Durata dell'accordo quadro Art. 3 - Ammontare dell'accordo
Art. 4 – Revisione ed adeguamento prezzi
Art. 5 – Criterio di aggiudicazione dell’accordo e dei singoli appalti specifici
Art. 6 – Forma dell’accordo e dei contratti di appalto derivanti
Art. 7 – Esecuzione delle prestazioni
Art. 8 – Subappalto.
Art. 9 - Divieto di cessione del contratto – Cessione dell’azienda
Art. 10 – Domicilio dell’aggiudicatario della procedura di accordo quadro, suo rappresentante e referente aziendale
Art. 11 – Modalità di ordinazione degli interventi all’interno dell’accordo quadro.
Art. 12 - Norme per la misurazione e valutazione delle prestazioni
Art. 13 - Elenco dei prezzi unitari.
Art. 14 - Prestazioni a piè d’opera
Art. 15 – Esecuzione a regola d’arte delle prestazioni
Art. 16 – Modalità e tempi di espletamento delle prestazioni
Art. 17 – Direttore dell’esecuzione
Art. 18 - Consegna e inizio delle prestazioni
Art. 19 – Esecuzione, sospensioni e ripresa delle prestazioni
Art. 20 – Ultimazioni delle prestazioni
Art. 21 – Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore
Art. 22 – Varianti in corso di esecuzione Art. 23 - Anticipazione e pagamenti Art. 24 - Pagamenti a saldo
Art. 25 – Percentuale interessi per ritardato pagamento
Art. 26 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 27 – Cessione del credito
Art. 28 – Verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione
Art. 29 – Riservatezza
Art. 30 – Riserve e reclami - Procedimento iscrizione riserve Art. 31 – Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti Art. 32 - Obblighi a carico dell’impresa.
Art. 33 - Rispetto del D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.
Art. 34 – Gestione dei sinistri
Art. 35 – Garanzia a corredo dell’offerta
Art. 36 – Garanzia definitiva per l’accordo quadro
Art. 37 – Riduzione delle garanzie
Art. 38 - Assicurazioni a carico dell’impresa
Art. 39 – Xxxxx a cose e persone.
Art. 40 - Imposte e oneri fiscali
Art. 41 - Fallimento dell’appaltatore o risoluzione del contratto Art. 42 – Penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali Art. 43 – Grave errore contrattuale
Art. 44 - Risoluzione dell’accordo quadro
Art. 45 - Recesso dal contratto
Art. 46 – Accordo bonario e transazione
Art. 47 - Tribunale competente
Art. 48 – Videosorveglianza – informativa ai dipendenti
Art. 49 – Accesso agli atti dell’accordo quadro e degli appalti specifici
Art. 50 – Trattamento dati personali
Allegati:
- Allegato A - Elenco retribuzioni
Art. 1 - Oggetto dell'accordo quadro
Il presente capitolato riguarda la conclusione di un accordo quadro con un singolo operatore economico ai sensi dell’art. 54, c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti) in base al quale affidare, a seguito di appalti specifici, il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, in forma singola o plurima, necessari alle attività della stazione appaltante.
I servizi sopraindicati saranno descritti in dettaglio nel seguito del presente capitolato di accordo quadro e relativo Elenco retribuzioni (Allegato A), allegato allo stesso.
Le prestazioni oggetto del presente accordo quadro consistono nel garantire la somministrazione di lavoro a tempo determinato nel numero, quantità e livello di inquadramento giuridico di cui la stazione appaltante ha necessità per il corretto svolgimento delle proprie attività, nelle more del completamento delle assunzioni per le categorie B e C previste dal piano triennale dei fabbisogni di personale.
Il presente accordo quadro stabilisce:
- la tipologia di prestazioni affidabili;
- la durata dell’accordo quadro;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni contemplate.
Le prestazioni affidabili con il presente accordo quadro consistono in ogni attività che garantisca il perfetto e continuo approvvigionamento delle prestazioni oggetto dell’accordo.
Trattandosi di prestazioni di natura intellettuale non è stato necessario predisporre il DUVRI.
Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti di appalto specifici derivanti dal presente accordo.
I contratti di appalto specifico derivanti dal presente accordo quadro potranno avere importo variabile di qualsiasi entità rispetto all’importo complessivo stimato per l’accordo.
Con la conclusione dell’accordo quadro, l’impresa aggiudicataria si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste ai sensi del presente accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell’accordo stesso.
La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad appaltare prestazioni nei limiti di importo definiti dal presente accordo quadro. Infatti, il presente Accordo Quadro è «un contratto normativo, dal quale discendono non già obblighi esecutivi e neppure un obbligo a contrarre (pactum de contrahendo), bensì l’unico obbligo, nel caso in cui l’amministrazione si determini a contrarre, di applicare al futuro contratto (o alla serie di futuri contratti) le condizioni contrattuali predefinite nel presente accordo quadro (pactum de modo contrahendi)».
Le prestazioni successivamente appaltate saranno remunerate mediante l’applicazione del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara per l’affidamento dell’accordo quadro.
I prezzi contrattuali determinati come sopra si intendono accettati pienamente dall'Impresa a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime ed a seguito dello studio e della valutazione da parte sua della tipologia delle prestazioni da eseguire, e tenuto conto della situazione e di ogni altro elemento che in qualsiasi modo potrebbe influire sull'onerosità dei medesimi. I prezzi si intendono comprensivi di tutte le spese afferenti alle prestazioni oggetto dell’accordo.
Le prestazioni derivanti dall’accordo quadro saranno commissionate attraverso appalti specifici mediante apposito contratto di appalto che potrà essere siglato con la forma di scrittura privata oppure scambio di lettere firmate per accettazione da parte dell’impresa aggiudicataria dell’accordo quadro.
La sottoscrizione del presente capitolato di accordo quadro da parte dell’operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l’accordo quadro.
Il servizio si caratterizza come “somministrazione di lavoro temporaneo a tempo determinato” per le figure
professionali di cui al seguente vigente C.C.R.L., da impiegare per le necessità di carattere temporaneo dell’Agenzia: C.C.R.L. Dipendenti dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali della Regione Autonoma della Sardegna (d’ora in poi C.C.R.L.).
Il C.C.R.L. sopra citato prevede un sistema di classificazione professionale articolato in quattro categorie omogenee, denominate rispettivamente A – B – C – D, all'interno delle quali sono definiti i requisiti e i contenuti professionali richiesti per lo svolgimento delle mansioni appartenenti a ciascuna di esse, di seguito si riportano le declaratorie delle Categorie B e C per le quali è possibile il ricorso al lavoro somministrato.
Categoria B – livello B1
Appartengono a questa categoria i lavoratori che, nel quadro di indirizzi e procedure definite, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche e di competenze in specifici segmenti operativi, sono incaricati di svolgere attività caratterizzate da buone conoscenze specialistiche nei vari campi di applicazione.
Conoscenze: di tipo specifico e tecnico di base arricchito da corsi di formazione specialistici (qualificazioni o specializzazioni), ed il cui profilo pratico è costituito da un adeguato periodo formativo di affiancamento e/o di addestramento professionale.
Contenuti: di tipo operativo con l’esplicazione di servizi interni e sul territorio rientranti nell’attività istituzionale o con l’applicazione ai casi concreti sia della esperienza specifica acquisita che della valutazione/soluzione indicata nelle istruzioni operative. Presuppone un livello di responsabilità ai risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi e/o amministrativi.
Criticità operative: di discreta complessità accompagnate da una discreta ampiezza delle possibili soluzioni. Complesso relazionale: tra più soggetti interagenti, sia esterno che interno ma di tipo indiretto e formale.
Accesso: mediante le procedure della legge 28 febbraio 1987, n.56 e dell’articolo 52, comma 1, lettera b) legge 13 novembre 1998, n. 31.
Requisiti: Diploma di scuola dell’obbligo accompagnato da corsi di formazione specializzazione attinenti.
Categoria C – livello C1
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici per il cui svolgimento è necessaria una discreta conoscenza delle complessità dei processi e delle problematiche da gestire.
Le relative decisioni, nell’ambito di una delimitata autonomia funzionale, sono di norma circoscritte da direttive superiori, prescrizioni, normative modalità e/o procedure definite, ma possono anche concorrere a supportare i processi decisionali superiori. e/o direttive sulla base di prescrizioni di massima e/o secondo metodologie predeterminate.
Cognizioni: di buon livello o di base sul contesto di riferimento interno ed esterno e delle normative che regolano l’attività istituzionale dell’ente e la sua organizzazione.
Contenuti: di tipo concettuale con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi e/o amministrativi.
Criticità operative: di media complessità fondata su modelli esterni predefiniti, accompagnata da una significativa ampiezza delle possibili soluzioni.
Complesso relazionale: sia interno che esterno, anche di tipo diretto, nonché intrattenuto direttamente con gli utenti.
Accesso: mediante pubblico concorso.
Requisiti: Diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo trova fondamento nella sussistenza di ragioni di carattere tecnico, sostitutivo, produttivo, organizzativo, anche riferibile all’ordinaria attività, per il potenziamento delle attività proprie dell’Agenzia, oppure per non pregiudicare il livello dei servizi erogati in via temporanea.
Il Servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal
presente Capitolato e dalla normativa in materia e nel rispetto delle modalità sotto riportate.
L’Agenzia procederà, sulla base delle effettive esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta all’Agenzia Aggiudicataria delle singole forniture di Lavoro entro la data ultima di durata del Contratto di accordo quadro.
Tali richieste dovranno essere formulate per iscritto e corredate, di norma, delle seguenti informazioni:
− la descrizione della professionalità richiesta;
− la descrizione dei requisiti minimi;
− la corrispondente categoria;
− il settore di specializzazione ed il grado di esperienza necessario;
− le modalità e la durata della prestazione lavorativa richiesta;
− dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori inquadrati nel medesimo profilo;
− eventuali ulteriori informazioni.
I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni, previste per le corrispondenti qualifiche come da
C.C.R.L sopracitati e per le tipologie di utilizzo previste dalla vigente normativa in materia.
L’Agenzia Aggiudicataria, a fronte di una “richiesta di fornitura”, dovrà mettere a disposizione il personale richiesto entro il termine non superiore a cinque giorni naturali e consecutivi, salvo a quanto offerto in sede di gara (criterio E).
Il personale somministrato dovrà essere già istruito e formato, a cura dell’Agenzia Aggiudicataria, in relazione alle competenze richieste, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dalla stazione appaltante.
Il personale somministrato dovrà essere retribuito dall’Agenzia Aggiudicataria con lo stesso trattamento economico previsto per il personale dipendente di pari livello della stazione appaltante utilizzatrice, a parità di mansioni svolte, compresa l’erogazione dei buoni pasto di pari valore a quelli previsti per il personale della Stazione Appaltante stessa.
Art. 2 - Durata dell'accordo quadro
L'accordo quadro avrà durata di anni 4 (quattro) a decorrere dalla firma dell’accordo. Esso si concluderà comunque nel caso in cui la stazione appaltante abbia affidato prestazioni per l’importo massimo previsto all’articolo successivo. Alla scadenza del suddetto termine l’accordo si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all’operatore economico senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo allo stesso.
Durante il periodo di validità dell’accordo quadro la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra accordo per l’affidamento delle prestazioni oggetto anche del presente accordo quadro. In tal caso alla ditta aderente al presente accordo quadro nulla sarà riconosciuto come rimborso a qualsiasi titolo.
Art. 3 - Ammontare dell'accordo
L’importo massimo di prestazioni affidabili con singoli ordinativi specifici ai sensi del presente accordo quadro nel periodo di validità dello stesso ammonta a Euro 6.000.000,00.
Tale importo, calcolato secondo le stime dei costi sostenuti nell’arco del periodo precedente, è da ritenersi completamente indicativo e non vincolante per la stazione appaltante; lo stesso non costituisce la base di gara ma il solo valore preso in considerazione quale valore massimo stimato al netto dell’IVA del complesso degli appalti specifici previsti durante l’intera durata dell’accordo quadro ai sensi dell’art. 35, c. 16 del D.Lvo n. 50/16 e smi
Art. 4 - Revisione e adeguamento dei prezzi
Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto i prezzi resteranno fissi
ed invariati per tutta la durata del contratto.
Si procederà esclusivamente all’adeguamento periodico dei prezzi nel senso che alla ditta aggiudicataria dell’appalto specifico verrà corrisposto il costo del personale vigente al momento della richiesta di somministrazione del personale necessario per il livello di inquadramento giuridico richiesto; il mark up risultante dalla procedura di gara dell’accordo quadro rimarrà invariato per tutta la durata dell’accordo quadro.
Art. 5 – Criterio di aggiudicazione dell’accordo e dei singoli appalti specifici
Il presente accordo quadro sarà concluso mediante aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
I costi orari delle retribuzioni per singole categorie contrattuali (C.C.R.L.) sono contemplati nell’allegato “A” di cui al presente Capitolato.
I singoli appalti specifici derivanti dal presente accordo quadro saranno affidati alle condizioni tecnico ed economiche dell’accordo quadro.
Art. 6 – Forma dell’accordo e dei contratti di appalto derivanti.
Il contratto di accordo quadro sarà stipulato nella forma di scrittura privata dopo che l’aggiudicazione sarà divenuta efficace ai sensi dell’art. 32, c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi e dopo che siano trascorsi i termini di cui all’art. 32, c. 9 del medesimo decreto.
La ditta aggiudicataria dell’accordo quadro, ai fini della stipula del contratto di accordo quadro, dovrà depositare alla stazione appaltante tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti nella lettera di aggiudicazione.
Qualora l’Aggiudicatario nel termine assegnatogli non ottemperi a quanto sopra richiesto, la stazione appaltante avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto di accordo quadro, procedere all’incameramento del deposito cauzionale e riprendere la procedura di gara riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.
Xxxxx parte integrante del contratto di accordo quadro i seguenti documenti anche se non materialmente allegati:
1) il presente Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale con relativi allegati;
2) le polizze di garanzia.
I singoli contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro saranno costituiti da singoli ordinativi emessi dalla stazione appaltante. Gli ordinativi di cui si tratta saranno comunicati via PEC oppure via mail all’indirizzo indicato dalla ditta aggiudicataria; da tale data decorreranno i termini di avvio del lavoratore indicati nel presente capitolato o comunque in quelli indicati in sede di offerta dalla ditta aggiudicataria. La ditta aggiudicataria deve firmare l’ordine per accettazione e ritrasmetterlo alla stazione appaltante via PEC o mail.
Ai sensi dell’art. 32, c. 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per l’affidamento delle singole prestazioni in forza di appalti specifici e pertanto le singole prestazioni potranno avere inizio subito dopo la comunicazione di aggiudicazione dell’appalto specifico o firma da parte della ditta appaltatrice del contratto stesso.
Gli oneri connessi alla stipula del contratto di accordo quadro sono a carico dell’Impresa aggiudicataria. E’ a carico della stazione appaltante la sola IVA.
Art. 7 – Esecuzione delle prestazioni
Le prestazioni oggetto del presente accordo quadro e dei singoli appalti specifici derivanti dallo stesso debbono essere eseguite presso la sede degli uffici anche periferici della stazione appaltante che allo stato attuale sono le seguenti:
- Cagliari, Via Mirrionis, n. 195
- Sede Centrale – Cagliari
- Ex CISAPI – Cagliari
- CPI di Ales – Sede di Ales
- CPI di Alghero – Sede di Alghero
- CPI di Assemini – Sede di Assemini
- CPI di Assemini - Sede decentrata di Pula
- CPI di Assemini - Sede decentrata di Teulada
- CPI di Bonorva – Sede di Bonorva
- CPI di Cagliari – Sede di Cagliari
- CPI di Carbonia – Sede di Carbonia
- CPI di Castelsardo – Sede di Castelsardo
- CPI di Cuglieri – Sede di Cuglieri
- CPI di Cuglieri – Sede decentrata di Bosa
- CPI di Ghilarza – Sede di Ghilarza
- CPI di Xxxxxxxx – Sede di Iglesias
- CPI di Isili – Sede di Isili
- CPI di Lanusei – Sede di Lanusei
- CPI di Lanusei – Sede decentrata di Tortolì
- CPI di Macomer – Sede di Macomer
- CPI di Mogoro – Sede di Mogoro
- CPI di Muravera – Sede di Muravera
- CPI di Nuoro – Sede di Nuoro
- CPI di Nuoro – Sede decentrata di Dorgali
- CPI di Nuoro – Sede decentrata di Gavoi
- CPI di Olbia – Sede di Olbia
- CPI di Olbia – Sede decentrata di Palau
- CPI di Oristano – Sede di Oristano
- CPI di Ozieri – Sede di Ozieri
- CPI di Ozieri – Sede decentrata di Xxxx
- CPI di Quartu X. Xxxxx – Sede di Quartu S. Elena
- CPI di Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx – Sede di San Xxxxxx Xxxxxxxx
- CPI di Sanluri – Sede di Sanluri
- CPI di Sassari – Sede di Sassari
- CPI di Sassari – Sede decentrata di Porto Xxxxxx
- CPI di Senorbì – Sede di Senorbì
- CPI di Siniscola – Sede di Siniscola
- CPI di Siniscola – Sede decentrata di Orosei
- CPI di Sorgono – Sede di Sorgono
- CPI di Sorgono – Sede decentrata di Aritzo
- CPI di Tempio Pausania – Sede di Tempio Pausania
- CPI di Terralba – Sede di Terralba
e comunque presso altre sedi che dovessero essere aperte nel periodo di durata dell’accordo quadro. Tutte le prestazioni oggetto del presente accordo quadro devono essere svolte da personale dell’Agenzia aggiudicataria in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, in conformità alle disposizioni ricevute e con l’osservanza delle norme del presente Capitolato. Per i lavoratori somministrati la stazione appaltante si atterrà alla normativa vigente in materia.
L’operatore economico aggiudicatario deve uniformarsi per quanto attiene ai propri dipendenti rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, d’infortuni sul lavoro, d’igiene, di previdenza
sociale, restando la stazione appaltante completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito e, in particolare, per eventuali incidenti o sinistri avvenuti durante le prestazioni. L’appaltatore deve osservare tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
Tutte le prestazioni dovranno essere svolte a regola d’arte con assunzione di piena responsabilità da parte della agenzia appaltatrice, nei modi e tempi indicati nel presente accordo quadro e/o nel disciplinare di gara. Il personale somministrato dovrà entrare in servizio nei termini che saranno indicati nei singoli ordini e che comunque non saranno superiori a cinque giorni dalla data dell’ordine, fatta salva la possibilità di concordare con la Ditta aggiudicataria un termine inferiore in casi particolari.
Art. 8 - Subappalto.
A pena di nullità non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni relative al complesso delle prestazioni principali e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
Nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lvo n. 50/16 e smi le prestazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario sono le seguenti:
1. Ricerca e selezione del personale;
2. Instaurazione del rapporto di lavoro
Qualora l’Agenzia aggiudicataria intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell’appalto specifico, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.
La mancata presentazione, in sede di gara di accordo quadro, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l’Agenzia aggiudicataria, di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.
Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l’unica e sola responsabile verso la stazione appaltante della buona riuscita delle prestazioni.
Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l’Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 e smi in relazione alla prestazione subappaltata, la qualificazione prescritta da norme speciali per l’esercizio delle attività in subappalto, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo D.Lgs. n. 50/16 e smi.
In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l’art. 105, c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.
Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.
L’appaltatore nei confronti del subappaltatore si impegna a rispettare la normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.
Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell'esecuzione deve svolgere le seguenti funzioni:
a) verificare la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonchè dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 105, c. 2, del D.Lgs. n. 50/16 e smi;
b) controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
c) registrare le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
d) provvedere, senza indugio e comunque entro le 24 ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/16 e smi.
La ditta appaltatrice deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto della prestazione affidata. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
Art. 9 - Divieto di cessione del contratto – Cessione dell’azienda
E' tassativamente vietata la cessione anche parziale dell’accordo quadro e dei contratti da esso derivanti. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’art. 1406 e seguenti del cc a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.
Art. 10 – Domicilio dell’aggiudicatario della procedura di accordo quadro, suo rappresentante e referente aziendale
L’aggiudicatario della procedura di accordo quadro deve eleggere domicilio ed a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente accordo quadro e dai contratti derivanti.
L’aggiudicatario della procedura di accordo quadro ha l’obbligo di comunicare per iscritto alla Stazione appaltante, prima della stipulazione del contratto, il proprio domicilio legale, unitamente ai numeri telefonici e all’indirizzo di posta elettronica certificata degli uffici dove la stazione appaltante medesima ed il Direttore dell’esecuzione in ogni tempo possono indirizzare ordini e notificare atti.
L’aggiudicatario della procedura di accordo quadro deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
L’aggiudicatario della procedura di accordo quadro deve depositare presso la stazione appaltante, il nominativo di un referente aziendale in grado di assumere qualsiasi decisione derivante dal presente accordo quadro e dai singoli appalti specifici derivanti dall’accordo quadro stesso.
L’aggiudicatario della procedura di accordo quadro, tramite il referente aziendale assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione delle prestazioni; tale referente aziendale deve essere reperibile 8 ore al giorno (dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00) per tutti i giorni di durata dei singoli appalti specifici. Il direttore dell’esecuzione nominato dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi ha il diritto di esigere il cambiamento del referente aziendale e del personale dell’aggiudicatario della procedura di accordo quadro per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’aggiudicatario della procedura di accordo quadro è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui sopra, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione del referente aziendale deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di nomina.
Art. 11 – Modalità di ordinazione degli interventi all’interno dell’accordo quadro.
All’interno dell’accordo quadro, le singole prestazioni sono affidate all’impresa mediante contratti di appalto specifico, che possono anche avere la forma di lettera specifica di ordinativo della prestazione, e invio di appositi ordinativi di prestazione. Tali ordini rappresentano a tutti gli effetti appendice al contratto
di accordo quadro.
L’esecuzione delle prestazioni deve avere inizio dopo la ricezione da parte della Ditta appaltatrice dell’ordine di cui sopra. Da tale data decorre il termine utile per il compimento della prestazione. Qualora l'Agenzia aggiudicataria non sottoscriva l’ordine, la Direzione dell’esecuzione gli assegnerà, mediante PEC, un termine perentorio (non inferiore a 3 giorni e non superiore a 5), trascorso inutilmente il quale, la stazione appaltante ha diritto di risolvere il contratto di accordo quadro con la ditta inadempiente e di procedere all’esecuzione d'ufficio disponendo altresì l'incameramento della cauzione, salva e riservata l'azione per eventuali ulteriori maggiori danni.
Qualora sia indetta una nuova procedura per la conclusione di un nuovo accordo quadro, l’operatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
L'Agenzia aggiudicataria deve trasmettere alla Stazione Appaltante, la documentazione di avvenuta denunzia effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; il DURC è altresì acquisito direttamente dalla Stazione Appaltante in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
Art. 12 - Norme per la misurazione e valutazione delle prestazioni.
Le prestazioni saranno valutate a misura con i prezzi di contratto che devono ritenersi accettati dall’Agenzia aggiudicataria in base a calcoli di propria convenienza e a tutto suo rischio.
Nei prezzi sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle prestazioni e, comunque, di ordine generale e necessari a dare le prestazioni compiute in ogni loro parte e nei termini assegnati.
Pertanto l’Agenzia concorrente nel formulare la propria offerta ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari prestazioni e forniture che fossero state omesse negli atti e documenti del presente accordo, ma pur necessarie per dare le prestazioni appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante.
Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa o compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l’intera manodopera specializzata, qualificata e comune, ogni attività necessaria per dare le prestazioni completamente ultimate nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell’appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato, ogni spesa generale nonché l’utile per l’Agenzia aggiudicataria.
Al costo orario del lavoratore ed oltre al margine d’agenzia, saranno inoltre riconosciuti i contributi a Forma.Temp (il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione) e Ebitemp (Ente Bilaterale per il lavoro temporaneo). L’insieme del costo del lavoratore + contributi Forma.Temp + Ebitemp + margine d’agenzia, costituiscono quindi il costo del lavoro interinale.
La Direzione dell’esecuzione potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla quantificazione delle prestazioni compiute.
Le prestazioni rese saranno quantificate in base ai prezzi determinati e saranno riportate sugli appositi documenti contabili.
Le prestazioni oggetto del presente accordo quadro devono essere effettuate a perfetta regola d’arte e nei tempi previsti nel presente capitolato.
Art. 13 - Elenco dei prezzi per tipologia di prestazione richiesta.
L’allegato “A”, che si considera parte integrante del presente Capitolato, contiene i profili professionali, la categoria giuridica ed il costo del lavoratore somministrato in base ai quali, al netto del ribasso offerto in fase di gara e secondo le altre modalità disciplinate, sarà individuata l’Agenzia aggiudicataria che sottoscriverà il contratto di accordo quadro inerente le prestazioni oggetto di appalto. Resta convenuto e
stabilito per norma generale che nei prezzi unitari, oltre a tutti gli obblighi di cui ai precedenti articoli, si intendono compresi tutti gli oneri necessari a rendere le prestazioni a perfetta regola d’arte.
Art. 14 - Prestazioni a piè d’opera
Il prezzo dei servizi comprende sempre tutte le prestazioni necessarie alla perfetta regola d’arte della prestazione richiesta. Nei prezzi sono compresi le attività ed i costi di svolgimento delle prestazioni di quanto richiesto.
Art. 15 – Esecuzione a regola d’arte delle prestazioni
Ogni prestazione dovrà essere svolta a regola d’arte e potrà essere controllata ed eventualmente sottoposta a verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione a cura del direttore dell’esecuzione o persona appositamente incaricata dalla stazione appaltante.
L’Agenzia aggiudicataria dell’appalto specifico deve, con oneri interamente a proprio carico, reiterare le prestazioni in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali previa specifica segnalazione da parte del direttore dell’esecuzione.
Qualora l’Agenzia aggiudicataria non provvedesse alla reiterazione degli interventi ove richiesto, fatta salva la risoluzione dell’appalto specifico e dell’accordo quadro, la stazione appaltante potrà far eseguire le prestazioni richieste da ditta di propria scelta addebitando i costi sostenuti sui crediti dell’Agenzia aggiudicataria o sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.
Art. 16 – Modalità e tempi di espletamento delle prestazioni
L’Agenzia aggiudicataria dell’appalto specifico deve provvedere a sue spese, con propria organizzazione, con tutti i mezzi, strumenti ed attrezzature necessari e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia, sotto la propria esclusiva responsabilità, allo svolgimento delle prestazioni richieste.
L’espletamento delle prestazioni sarà richiesta all’aggiudicatario in diverse modalità in base alle varie tipologie di prestazione oggetto del presente accordo quadro.
Art. 17 – Direttore dell’esecuzione
Ai sensi dell’art. 101 e seguenti del D.Lgs. n. 50/16 e smi la prestazione oggetto degli appalti derivanti dal presente accordo quadro sarà gestita dal Direttore dell’esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.
Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente con particolare riferimento a quanto stabilito nel DM Infrastrutture e Trasporti 7.3.2018, n. 49.
Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell’appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.
Art. 18 - Consegna e inizio delle prestazioni
L’esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la sottoscrizione dei singoli appalti specifici nelle forme previste nel presente capitolato, che costituiscono appendice all’accordo quadro.
É facoltà della stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna delle prestazioni, anche nelle more della stipulazione formale del contratto di appalto specifico, ai sensi dell’art. 32, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi; in tal caso il direttore dell’esecuzione indica espressamente sul verbale le prestazioni da iniziare immediatamente.
Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna delle prestazioni, il
direttore dell’esecuzione fissa una nuova data. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento delle prestazioni, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici per il personale dipendente.
Tutte le prestazioni affidate di cui al presente accordo dovranno essere rese in modo che le stesse siano complete entro i termini che saranno di volta in volta fissati dalla stazione appaltante, fatto salvo quanto indicato nel presente accordo quadro.
In caso di mancato rispetto per colpa dell'impresa dei termini di ultimazione dei singoli interventi, la stazione appaltante si potrà avvalere della facoltà di scorporo e dell’applicazione delle penali di cui al presente Capitolato.
Non costituiscono motivo di mancata o discontinua conduzione delle prestazioni appaltate a seguito del presente accordo quadro o ritardata ultimazione degli stessi:
a) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dell’esecuzione;
b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
c) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Agenzia aggiudicataria e il proprio personale dipendente;
e) le sospensioni disposte dalla stazione appaltante, dal Direttore dell’esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati dipendenti diretti dell’agenzia;
f) le sospensioni dell’attività disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008, fino alla relativa revoca.
Le cause di cui ai punti precedenti non possono costituire motivo per la disapplicazione delle penali di cui al presente Capitolato, né per l’eventuale risoluzione dell’accordo quadro.
Art. 19 – Esecuzione, sospensioni e ripresa delle prestazioni
Dopo che il contratto di appalto specifico o l’ordinativo è stato firmato per accettazione, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.
L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Il direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore
dell'esecuzione nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
L’esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell’esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l’esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.
Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.
Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.
Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopraccitate sono considerate illegittime e danno diritto all’esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da calcolarsi come stabilito dalla vigente normativa.
Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del direttore dell'esecuzione e firmato dall'esecutore. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
Art. 20 – Ultimazioni delle prestazioni
A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell’appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore.
Art. 21 – Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal direttore dell’esecuzione e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto.
Art. 22 – Varianti in corso di esecuzione
La stazione appaltante può ammettere variazioni all’appalto specifico derivante dal presente accordo quadro nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei servizi, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.
Nei casi suddetti la stazione appaltante può chiedere all’esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore. L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.
Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il dieci per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal soggetto competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante. L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.
In ogni caso l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
Art. 23 – Anticipazione e pagamenti
All’Impresa per i singoli appalti specifici derivanti dal presente accordo quadro sarà riconosciuta l’anticipazione nei modi, forme e importi di cui all’art. 35, c. 18 del D.Lgs. n. 50/16 e smi
Il pagamento del corrispettivo di ciascun appalto specifico sarà effettuato in ratei mensili posticipati; alla fattura dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:
− tabella riassuntiva dei lavoratori somministrati ed attività svolte nel mese di riferimento, Decreto di impegno e denominazione del progetto, numero di contratto e nominativo del lavoratore, n. ore effettivamente lavorate nel mese suddivise per ogni lavoratore;
− report mensile imponibile IRAP;
− report di monitoraggio trimestrale che riassume l’utilizzo degli istituti contrattuali (ferie, permessi, ecc.)
Ai fini del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro temporaneo, la stazione appaltante ed il Lavoratore somministrato sottoscriveranno un’apposita scheda “foglio presenze”, indicante le ore lavorate e le indennità spettanti, che sarà trasmessa all’Agenzia Aggiudicataria.
Le fatture, su richiesta, dovranno essere corredate della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici del mese di competenza precedente. In caso di assenza della documentazione di cui sopra, il pagamento verrà sospeso e riprenderà solo con l’avvenuta presentazione della documentazione richiesta, senza che questo possa dar luogo a richiesta di interessi da
parte dell’Agenzia Aggiudicataria.
Entro il giorno 7 del mese successivo a quello di riferimento è redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «prestazioni a tutto il ………» con l’indicazione della data.
La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/16 e smi, provvede al pagamento entro i successivi 30 giorni dallo stato di avanzamento, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Agenzia aggiudicataria, previo rilascio da parte del Direttore dell’esecuzione, della certificazione che le prestazioni sono state rese regolarmente.
Qualora le prestazioni rimangano sospese per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni per cause non dipendenti dall’Agenzia aggiudicataria, si provvede alla contabilizzazione di quanto effettivamente svolto.
Il Direttore dell’esecuzione provvederà alla liquidazione della fattura previa verifica dell’effettivo e regolare svolgimento delle prestazioni indicate nella fattura e relativi allegati.
La stazione appaltante procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.
In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 30, c. 5bis del D.Lgs. n. 50/16 con obbligo per la stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.
I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l’Impresa avrà cura di indicare anche in fattura.
Nella medesima fattura dovrà essere indicato il numero di C.I.G. - codice identificativo gara - (comunicato alla ditta in seguito all’aggiudicazione di appalto specifico).
Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:
− omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
− DURC irregolare;
− mancata presentazione della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 24 - Pagamenti a saldo
Il saldo delle prestazioni è pagato nei termini di legge a seguito della redazione della verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione a seconda che l’appalto specifico sia di importo superiore o inferiore alla soglia comunitaria, il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.
Art. 25 – Percentuale interessi per ritardato pagamento
Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell’art. 5, c. 1 del D.Lvo n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse.
Art. 26 – Tracciabilità dei flussi finanziari
La ditta aderente all’accordo quadro assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136 e smi, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
La ditta aderente all’accordo quadro con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante, compilando apposita dichiarazione di tracciabilità, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all’appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono
agire sul conto medesimo.
Art. 27 – Cessione del credito
Ai sensi dell’articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte della stazione appaltante. Trova applicazione l’articolo 106, c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.
Art. 28 – Verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione
Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.
Trattandosi di prestazioni continuative viene svolta la verifica di conformità in corso di esecuzione; la stessa è attuata dal Direttore dell’esecuzione del contratto che rilascia apposita certificazione al momento dell’emissione dello stato di avanzamento del servizio.
La verifica di conformità finale e complessiva ai sensi dell’art. 102, c. 3 del D.Lgs. n. 50/16 e smi, deve essere conclusa entro 6 mesi dall'ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
La verifica di conformità è effettuata direttamente dal direttore dell’esecuzione del contratto, salvo che la stazione appaltante non decida diversamente.
Della verifica di conformità è redatto processo verbale.
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore.
Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di verifica di conformità. E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell’esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
Per appalti specifici di importo inferiore alla soglia comunitaria in luogo della verifica di conformità viene rilasciato il certificato di regolare esecuzione.
Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dell’esecuzione e confermato dal responsabile del procedimento.
Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 90 giorni dalla ultimazione dell’esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di regolare esecuzione.
Successivamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto; si procede altresì allo svincolo delle ritenute a garanzia
di cui all’art. 30, c. 5bis del D.Lgs. n. 50/16 e smi.
Art. 29 – Riservatezza
L’Impresa ha l’impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dalla stazione appaltante per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.
L’Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare della stazione appaltante. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.
Art. 30 – Riserve e reclami - Procedimento iscrizione riserve
L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità, se presente, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
Il direttore dell’esecuzione, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dell’esecuzione omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine perentorio di 15 giorni di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dell’esecuzione può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni e contabilizzazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di prestazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all’articolo 206 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.
Art. 31 – Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti
L’Agenzia aggiudicataria è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l’eventuale aggravio che da ciò derivi.
L’Agenzia aggiudicataria si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.
Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/16 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.
Art. 32 - Obblighi a carico dell’impresa.
Sono posti a carico dell’Agenzia aggiudicataria i seguenti obblighi:
- corrispondere al personale assunto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, e di obbligarsi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- assumere a proprio carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione sugli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme contenute nel contratto collettivo Nazionale di lavoro della categoria ed accordi integrativi per i propri dipendenti diretti.
La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, consente alla Stazione Appaltante di dichiarare la immediata risoluzione del contratto.
I concorrenti nel redigere l'offerta, devono aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei propri lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro e che ciò non ostacola l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Tale dichiarazione è valida per tutti gli appalti affidati ai sensi del presente accordo quadro.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che dispongono l'obbligo del pagamento o l'onere a carico ovvero in solido con la stazione appaltante, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante stessa e di ogni indennizzo.
Resta inteso, che la stazione appaltante in ogni momento si riserva qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati per l’espletamento delle prestazioni.
Oltre gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sono a carico dell’appaltatore in quanto trovano compenso nei prezzi unitari prestabiliti, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati:
a. l’approntamento e l’organizzazione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Stazione Appaltante. L'organizzazione dell'Agenzia aggiudicataria dovrà essere tale da poter rispettare la programmazione delle prestazioni stabilita dalla stazione appaltante;
b. l’Agenzia aggiudicataria è tenuta ad accollarsi ogni onere relativo a certificazioni obbligatorie o richieste dai competenti organi di vigilanza in materia;
c. l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a risarcire direttamente tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti;
d. farsi carico della formazione del personale obbligatoria (quale a mero titolo esemplificativo quella in materia di sicurezza ecc.);
e. sottoporre, a propria cura e spese, a visite mediche i dipendenti somministrati prima dell’avvio al servizio e ogni volta ciò si renda necessario in base alle vigenti normative.
f. erogare al lavoratore somministrato un buono pasto della tipologia e importo che la stazione appaltante eroga ai propri dipendenti;
g. rispettare e far rispettare ai lavoratori somministrati il codice di comportamento dei dipendenti adottato dalla stazione appaltante;
In caso di sciopero dei propri dipendenti, l’Agenzia appaltatrice è tenuta a darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante, con un adeguato preavviso.
Art. 33 – Rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
L’Agenzia aggiudicataria assicura per i propri dipendenti la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro, in relazione alle leggi vigenti.
L’Agenzia aggiudicataria si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Tutto il personale addetto dovrà essere stato oggetto di formazione in ambito safety con specifico riferimento ai rischi concernenti l’attività lavorativa in oggetto.
Dovrà altresì essere indicato, a questa stazione appaltante, il nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori.
Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata a questa stazione appaltante che provvederà ad inoltrarla al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato.
In particolare, senza che tale elenco risulti limitativo l’Agenzia aggiudicataria ha i seguenti obblighi:
- disporre ed esigere che i propri dipendenti:
a) siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate;
b) non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza;
- prendere, in caso di emergenza tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare l’incolumità delle persone, dandone immediato avvertimento alla stazione appaltante.
Dovrà essere inoltre data evidenza del possesso di idonei DPI e dell’avvenuta formazione relativamente al loro uso oltre che della presenza di un registro che ne regoli la distribuzione e le responsabilità correlate con l’approvvigionamento, il reintegro e la sorveglianza nell’uso.
Questa stazione appaltante si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.
Tutta la documentazione comprovante l’attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia della stazione appaltante che delle autorità competenti.
Prima dell’inizio dell’appalto l’Agenzia aggiudicataria è tenuta ad effettuare un incontro con il RSPP della stazione appaltante in data da concordare fra le parti.
Prima dell’inizio delle prestazioni, l’Agenzia aggiudicataria dovrà presentare alla stazione appaltante il proprio piano di lavoro e sicurezza oltre che il proprio documento di analisi e valutazione dei rischi, ai fini delle verifiche dei dati e degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 precisando che non si prevedono interferenze relative alle previsioni dell’art. 26 c. 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
A tal fine l’Agenzia aggiudicataria dovrà procedere, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in collaborazione con la stazione appaltante, ad un’attenta visita dei locali ove dovranno essere rese le prestazioni, ad una ponderata valutazione dei rischi per la salute e sicurezza del lavoratori, all’individuazione di idonee misure di prevenzione e protezione e all’opportuna istruzione ed addestramento del personale tutto adibito alle commesse.
Costituisce compito precipuo della Agenzia aggiudicataria, la elaborazione e l’aggiornamento dei piani di sicurezza, ed in genere la proficua attivazione e risoluzione di tutte le problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro.
Inoltre, in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e relativi allegati
questa stazione appaltante provvederà all’immediata revoca dell’incarico.
L’Agenzia aggiudicataria dovrà munire i propri dipendenti di apposito cartellino di identificazione contenente i dati previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e smi.
Art. 34 – Gestione dei sinistri
Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione è tenuto a compilare una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione deve essere trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'Agenzia aggiudicataria:
a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
L’Agenzia aggiudicataria non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti previsti dalla vigente normativa civilistica. In tal caso l’Agenzia aggiudicataria ne fa denuncia al direttore dell'esecuzione entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l’Agenzia aggiudicataria, spetta al direttore dell'esecuzione redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:
a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione;
e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Agenzia aggiudicataria o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.
Art. 35 – Garanzia a corredo dell’offerta
La garanzia a corredo dell’offerta è stabilita, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, in misura pari al 2% dell’importo totale delle prestazioni stimate derivanti dal presente accordo quadro e può essere costituita mediante cauzione o fidejussione a scelta dell’offerente.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante.
La fidejussione può essere, a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lvo 385/93.
La garanzia dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 del cod. civ. nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
L’offerta, ai sensi dell’art. 93, c. 8 del D.Lgs. n. 50/16, dovrà essere corredata, a pena di esclusione della gara, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 103, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese raggruppate.
Ai non aggiudicatari della gara, la fideiussione sarà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione, come sancito dall’ultimo comma dell’art. 93, c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 36 – Garanzia definitiva per l’accordo quadro
Al momento della firma del contratto di accordo quadro l’Agenzia aggiudicataria dovrà costituire apposita cauzione definitiva nei modi, forme ed importi di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. La stessa sarà svincolata nei modi e indicati nel medesimo art. 103. Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo nei casi previsti di inadempienza e grave errore.
La stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in corso d’esecuzione delle prestazioni, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Società appaltante.
Art. 37 – Riduzione delle garanzie
Ai sensi dell’art. 93, c. 7, del D.Lgs. n. 50/16, l’importo della cauzione provvisoria e l’importo della garanzia fideiussoria sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000. La ditta potrà beneficiare delle ulteriori forme di riduzione della garanzia se in possesso delle certificazioni di cui al medesimo art. 93, c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016; in tal caso dovrà dimostrarne il possesso mediante fotocopia resa autentica delle certificazioni.
In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
Art. 38 – Assicurazioni a carico dell’impresa
L’Agenzia aggiudicataria risponderà direttamente di tutti i danni a persone o cose provocati nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo quadro, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.
A maggiore garanzia l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a contrarre e presentare debitamente quietanzata alla stazione appaltante, prima dell’inizio dei servizi appaltati e derivanti dal presente accordo quadro, adeguata polizza assicurativa con le seguenti caratteristiche:
- Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro:
L’Agenzia aggiudicataria dovrà munirsi a proprie spese di idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. (Responsabilità civile verso terzi/Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti i servizi affidati, con le seguenti caratteristiche minime:
a) La polizza dovrà essere espressamente stipulata (o estesa) con riferimento al servizio oggetto del presente accordo quadro;
b) La polizza dovrà avere una durata almeno pari a quella dell’appalto affidato derivante dal presente accordo quadro;
c) La polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore ad € 5.000.000,00 con limite non inferiore ad € 3.000.000,00 per R.C.T. e con un sotto limite non inferiore ad € 2.000.000,00 per R.C.O. per persona;
d) La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi la stazione appaltante e i suoi dipendenti – fatti salvi i casi di dolo;
e) La polizza assicurativa non libera l’Agenzia aggiudicataria dalla propria responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico dell’Agenzia aggiudicataria;
f) La polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, in copia integrale (preferibilmente) originale, dall’appaltatore alla stazione appaltante prima della stipulazione del singolo contratto derivante dal presente accordo quadro e dovrà restare presso lo stesso depositata per tutta la durata del contratto;
g) Le quietanze relative alle eventuali annualità successive dovranno essere prodotte alla stazione appaltante alle relative scadenze.
Art. 39 – Xxxxx a cose e persone
La stazione appaltante non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature della Agenzia aggiudicataria da parte di terzi estranei alla stazione appaltante.
L’Agenzia aggiudicataria sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.
La stazione appaltante sarà a sua volta responsabile dei danni a persone ed attrezzature della Agenzia aggiudicataria causati da personale dipendente.
L’accertamento dei danni sarà effettuato dalla stazione appaltante alla presenza di delegati dell’Agenzia aggiudicataria.
A tale scopo la stazione appaltante comunicherà con sufficiente anticipo all’Agenzia aggiudicataria il giorno e l’orario in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo tale da consentire all’Agenzia aggiudicataria di intervenire nella stima.
Qualora l’Agenzia aggiudicataria non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto, la stazione appaltante provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni.
Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’Agenzia aggiudicataria.
Qualora non si addivenisse ad un accordo sull’ammontare del danno da risarcire, vi provvederà un tecnico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente alla Agenzia aggiudicataria senza diritto di rivalsa verso la stazione appaltante.
Art. 40 – Imposte e oneri fiscali.
Il corrispettivo offerto dall’Agenzia aggiudicataria è comprensivo di spese accessorie, imposte e tasse, con l’eccezione dell’IVA che è a carico della stazione appaltante.
Art. 41 – Fallimento dell’Agenzia aggiudicataria o risoluzione del contratto
In caso di fallimento dell’Agenzia aggiudicataria la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e smi.
Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di un’impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/16 in caso di risoluzione del rapporto con la ditta aderente all’accordo quadro la stazione appaltante scorrerà la graduatoria dell’accordo al fine di attivare le singole procedure di
appalto specifico; in tale caso la ditta entrante rimarrà parte dell’accordo sino alla scadenza naturale dello stesso prevista negli articoli precedenti.
Art. 42 – Penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali
Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all’Agenzia aggiudicataria le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:
Inadempienza | Art. Capitolato | Penale |
Mancata indicazione del referente aziendale e delle eventuali modifiche (per ogni inadempienza) | 10 | Euro 700,00 |
Mancata comunicazione del domicilio aziendale (per ogni inadempienza) | 10 | Euro 500,00 |
Mancata trasmissione della documentazione di avvenuta denunzia effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici (per ogni inadempienza) | 31 | Euro 500,00 |
Mancato utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori dell’impresa e palesi violazioni delle vigenti norme in tema di prevenzione infortuni di cui al D.Lvo n. 81/08 e smi (per ogni inadempienza) | 33 | Euro 300,00 |
Mancato rispetto dei tempi di consegna previsti dai singoli contratti di Accordo Quadro (per ogni giorno di ritardo) | 7 | 1 per mille dell’importo netto contrattuale |
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:
1) la stazione appaltante contesta il fatto all’operatore economico nel più breve tempo possibile, mediante raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
2) l’operatore economico, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
3) la stazione appaltante valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
4) In caso di applicazione della penale contrattuale, la stazione appaltante provvederà a detrarre il relativo importo dal primo certificato di pagamento e fattura utili in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per la stazione appaltante di avvalersi dell’incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l’importo complessivo oggetto della cauzione.
Negli atti relativi ai singoli appalti derivanti dal presente accordo la stazione appaltante potrà prevedere altre penalità specifiche.
Art. 43 – Grave errore contrattuale
Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
b) sospensione o interruzione delle prestazioni per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
c) subappalto non autorizzato;
d) violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio;
e) mancata comunicazione del nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori;
f) cessione dell’azienda non comunicato, cessazione dell’attività o fallimento;
g) mancato possesso o dimostrazione delle polizze RCT e RCO o relativi massimali;
h) applicazione di almeno n. 3 penalità (anche non consecutive e non relative alla medesima fattispecie) di cui all’art. 42 durante la validità dell’accordo quadro
i) il mancato rispetto delle condizioni tecniche offerte dalla ditta in sede di gara a miglioria, precisazione o integrazione del presente Capitolato
Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, la stazione appaltante applicherà il disposto di cui all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.
In caso di risoluzione del contratto, all’Agenzia aggiudicataria spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la stazione appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.
Negli atti relativi ai singoli appalti derivanti dal presente accordo la stazione appaltante potrà prevedere altri casi di risoluzione specifici.
Art. 44 - Risoluzione dell’accordo quadro
Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell’accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell’Agenzia aggiudicataria inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere l’accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione, l'ammontare del credito maturato dalla Agenzia aggiudicataria per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.
Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
La stazione appaltante, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell’accordo nei seguenti casi:
a. in qualsiasi momento quando essa ritenga l'Agenzia aggiudicataria non più idonea a continuare l’accordo quadro;
b. in caso di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc. a carico della Agenzia aggiudicataria aderente all’accordo;
c. in caso di cessione totale o parziale dell’accordo quadro;
d. nei casi di morte del legale rappresentante della Agenzia aggiudicataria, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
e. quando non vengono rispettati da parte dell'Agenzia aggiudicataria, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari.
f. sospensione o rallentamento delle prestazioni;
g. mancata corretta esecuzione a perfetta regola d’arte di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto;
h. mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Oltre alla possibilità della stazione appaltante di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere la cauzione definitiva, l'Agenzia aggiudicataria sarà tenuta nei confronti della stazione appaltante al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla stazione appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali.
La risoluzione dell’accordo, è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R o in alternativa a mezzo PEC.
L’Agenzia aggiudicataria non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali.
L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Agenzia aggiudicataria dall’obbligo di portare a compimento le prestazioni in corso alla data in cui è dichiarata.
Art. 45 - Recesso dal contratto
Ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 50/16 e smi, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto di appalto specifico previo pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite per il solo appalto specifico in corso di esecuzione.
Art. 46 – Accordo bonario e transazione
Ai sensi dell’articolo 206 del D.Lvo n. 50/16 e smi, qualora, nei singoli appalti derivanti dal presente accordo quadro, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico delle singole prestazioni appaltate comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura dal 5 al 15%, il
R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori prestazioni per le quali sia necessaria una variante ai sensi della normativa vigente, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trova applicazione l’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi. Ai sensi dell’articolo 208 del D.Lvo n. 50/16 e smi, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura interna o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
La procedura di cui sopra può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Art. 47 - Tribunale competente.
Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione dei contratti, di cui al presente accordo quadro è competente il foro di Cagliari. E’ esclusa la clausola arbitrale.
Art. 48 – Videosorveglianza – informativa ai dipendenti
In ottemperanza alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e smi, si segnala che le aree della stazione appaltante sono soggette a videosorveglianza e che le registrazioni sono effettuate dalla stazione appaltante per fini di sicurezza e tutela del patrimonio.
Pertanto, con la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario si impegna ad informare il proprio personale dipendente ed eventuali subappaltatori di quanto sopra.
Art. 49 – Accesso agli atti dell’accordo quadro e degli appalti specifici
Trattandosi di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 76, c. 4 del D.Lgs. n. 50/16, la ditta aderente all’accordo quadro ed eventualmente aggiudicataria dei singoli lotti prende atto ed accetta che la stazione appaltante può motivatamente omettere talune informazioni relative alla conclusione del presente accordo quadro qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi
interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell’operatore economico cui è stato aggiudicato il contratto, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.
Art. 50 – Trattamento dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dall’Agenzia aggiudicataria verranno trattati dalla stazione appaltante per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.
L’Agenzia aggiudicataria ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.
L’Agenzia aggiudicataria verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati alla stazione appaltante, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.
L’Agenzia aggiudicataria dichiara:
1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali
1. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali
2. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere
3. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze
4. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l’applicazione delle norme di sicurezza adottate.
Allegati:
- Allegato A - Elenco retribuzioni
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Allegato A
Tabella definizione costo orario al 01.10.2021
Tipologia | R1 | R2 | R3 | TR = R1+R2+R3 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | TC = C1+C2+C3+ C4+C5 | TM = TR+TC | COB = TM/156 | F1 | F2 | = COB+F1+F2 |
Retribuzione mensile | Ratei mensilità aggiuntive | Indennità amministraz. | TOTALE COMPETENZE | Contributi INPDAP-CPDEL | Contributi INADEL -TFR | Contributi E.N.P.D.E.P. | Contributi INAIL | IRAP | TOTALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI | TOTALE COSTO MENSILE | COSTO ORARIO BASE | Forma Temp (4%) (a) | Ebitemp (0,2%) (b) | TOTALE Costo orario | |
Dipendente Categoria B1 | 1.670,18 € | 278,36 € | 110,00 € | 2.058,54 € | 489,93 € | 59,29 € | 1,91 € | 11,44 € | 174,98 € | 737,55 € | 2.796,09 € | 17,92 € | 0,72 € | 0,04 € | 18,68 € |
Dipendente Categoria C1 | 1.978,93 € | 329,82 € | 110,00 € | 2.418,75 € | 575,66 € | 69,66 € | 2,25 € | 13,44 € | 205,59 € | 866,60 € | 3.285,35 € | 21,06 € | 0,84 € | 0,04 € | 21,94 € |
(a) = D.Lgs 276/2013 art.12 |
(b) = CCNL Per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro, art.10 |