F007 - Contratto di mandato
F007 - Contratto di mandato
TRA
X con sede/con residenza in <……>, via <……>, di seguito anche denominato “Mandante”,
- da una parte - E
Y, con sede/residenza in <……>, via <……>, di seguito denominato “Mandatario”,
- dall’altra parte -
PREMESSO CHE
a) X opera professionalmente nel settore del <……>/svolge le seguenti attività: <……> ed intende affidare al Mandatario l’incarico di <……>, dichiarando di avere il potere di conferire il relativo mandato;
b) Y opera professionalmente nel settore del <……>/svolge le seguenti attività: <……> e dichiara di avere tutti i requisiti di legge ed i poteri per svolgere l’incarico di cui al presente contratto.
Tutto ciò premesso le parti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 - Efficacia delle premesse e degli allegati
Le premesse e gli allegati formano, a tutti gli effetti, parte integrante ed essenziale del presente contratto.
Art. 2 - Oggetto del contratto
2.1 Con il presente contratto X conferisce al Mandatario Y, che accetta, formale mandato in esclusiva [ovvero: non in esclusiva] a compiere nel suo interesse i seguenti atti giuridici:
Casistica:
a) acquistare/vendere i seguenti beni mobili/immobili <……>;
b) locare i seguenti beni mobili/immobili curando in particolare tanto la predisposizione dei relativi contratti quanto la riscossione dei canoni <……>;
c) amministrare il seguente complesso immobiliare <……>;
d) gestire la seguente attività commerciale/titoli azionari/succursale estera/affari relativi al seguente settore di attività <……>;
e) svolgere le trattative necessarie per <……>;
f) ricercare uno o più investitori disponibili ad investire nel capitale della società <……>;
g) esercitare i diritti di seguito elencati <……>.
2.2 Nell’incarico devono ritenersi compresi tutti gli atti, preparatori o strumentali, che si rendano necessari per l’espletamento delle attività di cui al presente articolo, anche se non espressamente menzionati, ivi compresi la stipula di contratti preliminari e qualsiasi atto necessario per legge o comunque finalizzato o rientrante nel mandato.
2.3 Dall’incarico sopra descritto sono espressamente esclusi [ovvero: sono ricompresi] gli atti di straordinaria amministrazione quali le transazioni di diritti controversi, la rinuncia ai diritti, l’inserimento di clausole compromissorie, [altro <……>].
2.4 L’attività oggetto del presente incarico dovrà essere svolta con le seguenti modalità e nel rispetto delle istruzioni che seguono (es. vendita al prezzo minimo di <……>) <……> [ovvero: con le modalità descritte nell’Allegato].
ovvero:
2.4 Il Mandante dichiara di rinunciare a fornire istruzioni vincolanti per il Mandatario in merito alle modalità di esecuzione dell’incarico di cui al presente articolo e di dare sin da ora per rato e valido quanto dallo stesso Xxxxxxxxxx compiuto ai sensi del presente contratto.
Art. 3 - Rappresentanza
3.1 Il Mandatario non potrà agire quale rappresentante di X, o in alcun modo vincolarlo, salvo preventiva autorizzazione scritta di quest’ultimo.
ovvero:
3.1 Il Mandatario potrà agire quale rappresentante di X potendo sottoscrivere con il contraente il relativo contratto nel rispetto delle condizioni impartite dal Mandante giusto quanto previsto al precedente art. 2 e, in generale, dal presente contratto.
3.2 Al fine dell’espletamento dell’incarico il Mandante conferisce al Mandatario ogni più ampio potere di legge, compreso quello di procedere davanti a qualsiasi Autorità per le operazioni di <……>.
3.3 Il Mandatario sarà in ogni caso tenuto a trasferire gli effetti dell’attività svolta entro giorni <……> dalla esecuzione dell’incarico mediante <……>.
Art. 4 - Compiti e obblighi del Mandatario
4.1 Con la sottoscrizione del presente contratto il Mandatario si obbliga a:
a) osservare le istruzioni del Mandante, rispettare i limiti del mandato e, in generale, agire nel suo esclusivo interesse svolgendo il presente incarico con la diligenza del buon padre di famiglia e in buona fede;
b) tenere costantemente informato il Mandante, mediante comunicazione scritta, di ogni sviluppo o novità di rilievo nell’espletamento del mandato, siano esse sopravvenute o preesistenti la sottoscrizione del presente contratto, e comunque fornire tutte le informazioni utili e comunicare, di volta in volta, il nominativo dei contraenti effettivi o potenziali con i quali ha in corso o ha avuto trattative; di comunicare al Mandante la sopravvenienza di eventuali impedimenti alla regolare prosecuzione del rapporto.
4.2 L’eventuale violazione degli obblighi di comunicazione previsti alle lett. b) e c) del presente articolo non produrrà alcun effetto sulla validità o sull’efficacia degli atti posti in essere dal Mandatario in esecuzione dell’incarico affidatogli e determinerà solo l’obbligo di risarcire i danni eventualmente causati.
Art. 5 - Compiti e obblighi del Mandante
5.1 Con il presente contratto X si impegna a comportarsi secondo lealtà e buona fede, fornendo al Mandatario tutte le informazioni, il supporto tecnico e i mezzi necessari per portare a termine l’incarico.
5.2 In particolare il Mandante fornirà al Mandatario i seguenti beni/documenti <……>, alla sottoscrizione del presente contratto ovvero alle seguenti scadenze ovvero dietro richiesta scritta del Mandatario e con le modalità da questo indicate.
5.3 Il Mandante inoltre si obbliga a:
• mantenere la massima riservatezza sulle informazioni ricevute dal Mandatario ad eccezione di quelle di pubblico dominio;
• comunicare l’elenco di eventuali soggetti con i quali non gradisce intraprendere contatti/rapporti.
Art. 6 - Rendiconto
6.1 Il Mandatario è tenuto, una volta portato a termine l’incarico, a darne immediata comunicazione al Mandante presentando il relativo rendiconto.
6.2 Il rendiconto dovrà pervenire al Mandante entro e non oltre giorni <……>, dall’espletamento dell’incarico [ovvero, se il mandato è generale: entro il giorno <……> di ciascun mese] e dovrà contenere un elenco dettagliato:
• dei movimenti di denaro;
• delle entrate e delle uscite di cassa;
• delle spese sostenute.
6.3 Il rendiconto dovrà essere approvato dal Mandante per iscritto entro giorni <……> dal suo ricevimento. In caso di mancata comunicazione entro il termine suddetto il rendiconto si riterrà approvato tacitamente.
6.4 In caso di mancata approvazione del rendiconto, il Mandante sarà tenuto a comunicare per iscritto al Mandatario le circostanze contestate.
ovvero:
6.4 Il Mandante dichiara sin da ora di dispensare il Mandatario dall’obbligo di rendiconto, fermo restando l’obbligo di comunicazione dell’eseguito mandato di cui all’art. 1712 c.c.
Art. 7 - Misura della retribuzione e modalità di pagamento
7.1 Quale compenso per l’attività svolta X corrisponderà al Mandatario la somma di <……> da corrispondere in un’unica soluzione entro il <……> [ovvero: entro il giorno <……> di ogni mese] mediante accredito della somma dovuta sul conto intestato al Mandatario presso <……>. Il pagamento è condizionato alla presentazione del rendiconto periodico di cui all’art. <……>.
ovvero, se il mandato è speciale:
7.1 Quale compenso per l’attività svolta X corrisponderà al Mandatario la somma complessiva di <……> da corrispondere una volta esaurito l’incarico di cui all’art. 2 del presente contratto e, in ogni caso, entro e non oltre giorni <……>, dalla presentazione del rendiconto.
ovvero:
7.1 Quale compenso per l’attività svolta X corrisponderà al Mandatario una provvigione [commissione di successo] pari al <……> % del prezzo netto della merce/servizi/cor- rispettivo ]. Nessun importo sarà dovuto al Mandatario in caso di mancato espletamento dell’incarico (es. mancata conclusione dell’affare).
7.2 Il Mandatario avrà diritto al compenso di cui al presente articolo anche nel caso di espletamento dell’incarico oltre la scadenza del presente contratto purché l’incarico si perfezioni con uno o più soggetti precedentemente segnalati dal Mandatario al Mandante.
ovvero, se il mandato è gratuito:
Art. 7 - Mandato gratuito
7.1 In considerazione dei rapporti di amicizia/parentela tra le parti, il presente mandato è a titolo gratuito per cui il Mandatario non avrà nulla a pretendere per l’attività prestata.
7.2 È fatto salvo il rimborso delle spese ai sensi dell’art. 1720, primo comma, c.c.
Art. 8 - Spese del mandato
8.1 Il Mandante rimborserà al Mandatario le spese e le anticipazioni necessarie o utili che questi ha dovuto sostenere in esecuzione del mandato, purché documentate, Sono comprese le spese sostenute per <……>.
8.2 Saranno dovuti altresì gli interessi legali sulle anticipazioni effettuate dal giorno dell’anticipazione sino al saldo effettivo.
8.3 In caso di ritardo nel rimborso, il Mandante sarà tenuto a corrispondere gli interessi di mora al tasso <……>.
Art. 9 - Durata del contratto
9.1 Il presente contratto è a tempo indeterminato, con decorrenza a far data dalla sottoscrizione.
ovvero:
9.1 La durata del mandato è stabilita in <……> mesi/anni dalla data di sottoscrizione [ovvero: sino al <……>; ovvero: sino all’espletamento dell’incarico di cui all’art. 2 del presente contratto].
9.2 Le parti concordano che a tale indicata scadenza, il contratto si rinnoverà automaticamente per ulteriori
<……> anni, sia alla prima che alle successive scadenze, salvo che una delle parti comunichi all’altra, con raccomandata A/R, da inviarsi almeno <……> giorni prima della concordata scadenza, la propria espressa ed inequivoca volontà scritta di dare disdetta al contratto.
ovvero:
9.2 Le parti concordano che qualora a tale indicata scadenza il Mandatario non abbia svolto l’attività di cui all’art. 2 del presente contratto, il mandato dovrà intendersi revocato.
Art. 10 - Mandato congiuntivo/disgiuntivo
10.1 I mandatari devono agire congiuntamente fatta salva la possibilità per il Mandante di ratificare l’attività svolta anche da uno solo dei mandatari stessi.
10.2 Ciascun mandatario è obbligato a presentare il rendiconto per la parte di esecuzione che lo riguarda.
ovvero:
10.2 I mandatari possono agire disgiuntamente potendo concludere autonomamente l’attività di cui all’art. 2 del presente contratto, nel qual caso, sono tenuti a comunicare l’esecuzione al Mandante entro il termine di giorni
<……>. Ricevuta detta comunicazione, il Mandante sarà tenuto a comunicare l’esecuzione agli altri mandatari entro il termine di giorni <……>, dalla avvenuta comunicazione dell’esecuzione.
Art. 11- Submandatari
11.1 Y può usufruire della collaborazione di altri mandatari (c.d. xxxxxxxxxxxx) i cui nominativi dovranno essere preventivamente comunicati al Mandante, il quale potrà comunicare il proprio dissenso.
11.2 Nessun onere e responsabilità potranno essere previsti a carico del Mandante per l’operato dei submandatari.
ovvero:
11.1 Y non può usufruire della collaborazione di altri mandatari (c.d. xxxxxxxxxxxx) se non previa approvazione scritta da parte del Mandante.
Art. 12 - Cessione del contratto
Il presente contratto si intende stipulato intuitu personae, ragione per la quale non potrà essere neanche in parte ceduto, né conferito a terzi, se non previa autorizzazione scritta di tale cessione da parte del Mandante.
Art. 13 - Sostituzione
13.1 Il Mandatario non può farsi sostituire in tutto o in parte da un terzo durante l’esecuzione del mandato.
13.2 In caso di violazione del presente articolo il Mandatario risponderà personalmente per l’inadempimento del sostituto e dovrà intendersi revocato per giusta causa.
ovvero:
13.1 Ai fini dell’esecuzione del presente mandato il Mandatario può farsi sostituire in tutto o in parte da un terzo previa indicazione del nominativo al Mandante [ovvero: nella persona di <……>].
Art. 14 - Revoca del mandato
14.1 Il Mandante può, in ogni momento, revocare il presente mandato con comunicazione scritta da inviare al Mandatario a mezzo raccomandata A/R con un termine di preavviso obbligatoriamente non inferiore a <……> mesi.
ovvero:
14.1 Il presente mandato non può essere revocato dal Mandante se non decorsi mesi <……> dalla sottoscrizione del presente contratto. È sempre possibile la revoca del mandato in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di preavviso, quando ricorre una giusta causa che non consenta il regolare svolgimento del mandato. Sono da ritenere giuste cause:
• la procedura esecutiva o il procedimento penale a carico del Mandatario;
• la decadenza del legale rappresentante ai sensi dell’art. 2382 c.c. (nel caso di attività di mandatario organizzata in forma societaria);
• il fallimento, il concordato o qualsiasi altra procedura concorsuale cui il Mandatario sia stato sottoposto;
• il caso in cui il Mandatario non possa più eseguire l’incarico per malattia, infermità o incapacità sopravvenuta;
• il comportamento colposo o doloso del Mandatario;
• la violazione dei limiti e delle istruzioni di cui al presente contratto.
14.2 Le cause di cui ai precedenti punti dovranno essere immediatamente comunicate al Mandatario per iscritto a mezzo lettera raccomandata A/R.
14.3 Nel caso in cui la giusta causa sia da imputare al comportamento del Mandatario contrario alle previsioni di legge e/o contrattuali, il Mandante avrà diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito ditale comportamento. ovvero:
14.3 Il Mandante e il Mandatario si danno reciprocamente atto che il presente mandato è conferito anche nell’interesse del Mandatario e/o di <……> e riconoscono pertanto l’irrevocabilità dell’incarico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1723, secondo xxxxx, c.c.
Art. 15 - Rinuncia al mandato
15.1 Il Mandatario può, in ogni momento, rinunciare al presente mandato con comunicazione scritta da inviare al Mandante a mezzo raccomandata A/R con un termine di preavviso obbligatoriamente non inferiore a <……> mesi.
ovvero:
15.1 Il Mandatario non può rinunciare al presente mandato se non in presenza di una giusta causa che non consenta il regolare svolgimento del mandato. Sono da ritenere giuste cause:
• la procedura esecutiva o il procedimento penale a carico del Mandante;
• la decadenza del legale rappresentante ai sensi dell’art. 2382 c.c. (nel caso di attività di Mandante organizzata in forma societaria);
• il fallimento, il concordato o qualsiasi altra procedura concorsuale cui il Mandante sia stato sottoposto;
• il comportamento colposo o doloso del Mandante.
15.2 Le cause di cui ai precedenti punti dovranno essere immediatamente comunicate al Mandante per iscritto a mezzo lettera raccomandata A/R.
15.3 Nel caso in cui la giusta causa sia da imputare a comportamento del Mandante contrario alle previsioni di legge e/o contrattuali, il Mandatario avrà diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito di tale comportamento.
Art. 16 - Forza maggiore
16.1 Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente al presente accordo qualora l’inadempimento sia dovuto ad incendio, inondazione, sciopero, agitazione sindacale o qualunque altro incidente industriale, impedimenti inevitabili, guerra dichiarata o non dichiarata, embarghi, impedimenti giuridici, insurrezioni o qualunque altra causa che non sia imputabile alle parti, a condizione che questi eventi non potessero essere previsti o gli effetti di questi eventi prevenuti nel momento in cui il contratto è stato stipulato.
16.2 Tali eventi costituiranno causa di esonero di responsabilità qualora essi determinino impossibilità temporanea o definitiva di adempiere alle obbligazioni di cui al presente contratto, con esclusione di quegli eventi che rendano semplicemente l’esecuzione più difficile o più onerosa.
16.3 Inoltre, l’esonero di responsabilità di cui alla presente clausola sarà applicabile esclusivamente se i suddetti eventi non risultino soggetti ad altre specifiche disposizioni del presente accordo.
Art. 17 - Effetti dello scioglimento
17.1 (Se il mandato è generale). In caso di scioglimento del contratto, il Mandatario avrà diritto a percepire la retribuzione spettantegli sino alla data dello scioglimento per tutta l’attività effettivamente svolta.
17.2 (Se il mandato è speciale). In caso di scioglimento del contratto intervenuto prima dell’espletamento dell’attività di cui all’art. 2, il Mandante avrà diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute, documentate e preventivamente accettate dal Mandante.
Art. 18 - Custodia e obbligo di restituzione
18.1 Il Mandatario è tenuto a custodire tanto le cose ricevute dal Mandante per l’espletamento del presente mandato quanto quelle eventualmente ricevute dai terzi contraenti.
18.2 All’atto dello scioglimento del presente contratto, anche nel caso di impossibilità di adempiere il mandato o quando questo sia stato revocato, il Mandatario dovrà restituire a X tutto il materiale e i documenti in genere che quest’ultimo o eventuali terzi gli abbiano fornito o consegnato.
Art. 19 - Responsabilità
19.1 In caso di violazione delle istruzioni o qualora si eccedano i limiti del mandato, in difetto di ratifica, il Mandatario risponderà personalmente nei confronti dei terzi delle obbligazioni con essi assunte e dovrà tenere indenne il Mandante da qualsiasi pregiudizio possa derivare al Mandante stesso.
19.2 Il Mandatario deve inoltre ritenersi responsabile dell’inadempimento del terzo qualora fosse stato a conoscenza dell’inadempimento del terzo.
Art. 20 - Star del credere
20.1 Il Mandatario è tenuto a rispondere nei confronti del Mandante dell’inadempimento del terzo con le seguenti modalità e nei limiti di cui al successivo punto.
20.2 L’obbligo di garanzia non dovrà in alcun modo superare l’ammontare della retribuzione che il Mandatario ha diritto a percepire in virtù del presente contratto, salvo il maggior danno.
Art. 21 - Riservatezza
Le parti si impegnano a mantenere il carattere riservato del presente contratto e degli atti relativi alla sua esecuzione e a non divulgare a terzi, eccetto che per gli scopi del presente accordo, informazioni di natura confidenziale che non siano ancora di dominio pubblico.
Art. 22 - Comunicazioni
22.1 Qualunque comunicazione da una parte all’altra dovrà essere fatta per iscritto e inviata o a mezzo lettera raccomandata (farà fede la data di ricevimento indicata nella cartolina di ritorno), oppure a mezzo fax o posta elettronica confermarti da lettera raccomandata seguenti indirizzi:
per il Mandante per il Mandatario
<……> <……>
all’attenzione del Sig. <……> all’attenzione del Sig. <……> fax n. <……> fax n. <……>
indirizzo di posta elettronica: <……> indirizzo di posta elettronica <……>
22.2 Ciascuna parte dovrà comunicare tempestivamente all’altra l’eventuale modifica degli indirizzi o dei nominativi suddetti, fermo restando che in caso di omessa rettifica le comunicazioni pervenute si intenderanno correttamente ricevute all’indirizzo o a nominativi originari.
Art. 23 - Completezza del contratto
23.1 Questo accordo annulla ogni precedente accordo o qualunque altro contemporaneo accordo orale o scritto intervenuto tra le parti su questa materia.
23.2 Nessuna aggiunta o modifica delle iscrizioni contenute nel presente contratto sarà considerata dalle parti valida ed efficace se non effettuata per atto scritto.
Art. 24 - Efficacia del contratto
24.1 Questo accordo sarà vincolante per le parti e i loro rappresentanti legali.
24.2 Qualora alcune disposizioni del presente contratto risultino essere nulle o invalide tale fatto non pregiudicherà la validità delle altre disposizioni che rimarranno pienamente valide ed efficaci, eccetto il caso che la nullità non sia relativa ad una parte essenziale del presente contratto.
Art. 25 - Legge applicabile
25.1 Il presente contratto, cosi come le vendite, gli acquisti e qualunque altro atto o accordo ad esso connesso, sarà disciplinato dalla legge italiana.
25.2 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle norme di cui agli artt. 1703 ss. c.c.
Art. 26 - Autorizzazione ex d.lgs. 196/2003 (privacy)
Il Mandante autorizza il Mandatario a fornire ai soggetti che verranno dallo stesso contattati i dati, le informazioni e i documenti relativi al Mandante stesso esonerando il Mandatario da qualsiasi responsabilità al riguardo.
Art. 27 - Foro competente
Per ogni controversia nascente dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il foro di <……>.
ovvero:
Art. 27 - Clausola arbitrale
27.1 Tutte le controversie derivanti o connesse con il presente contratto, incluse quelle concernenti l’esistenza, validità o cessazione del contratto stesso, di valore superiore all’importo di euro <……>, saranno deferite ad un Collegio arbitrale.
27.2 Il Collegio è composto da tre membri, di cui ogni parte nomina il proprio ed il terzo, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo dalle parti.
27.3 In caso di mancato accordo sulla designazione del presidente del Collegio, quest’ultimo verrà designato dal presidente del Tribunale di <……>.
27.4 Il procedimento arbitrale si svolgerà secondo le norme previste dal codice di procedura civile italiano. Gli arbitri decideranno secondo diritto.
Art. 28 - Registrazione del contratto
La registrazione del presente contratto sarà eseguita da <……>. Le spese per la registrazione e i bolli saranno posti a carico di entrambe le parti nella misura del <……>.
Le parti come sopra firmano il presente accordo per mezzo dei loro rappresentanti debitamente autorizzati in duplice copia ciascuna delle quali verrà tenuta da ciascuna delle parti.
<……>, lì <……> Il Mandante
Timbro e firma del legale rappresentante
<……>
Il Mandatario
Timbro e firma del legale rappresentante
<……>
Si approvano specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole: Art. 7 - Gratuità del mandato
Art. 9 - Rinnovo tacito
Art. 14 - Revoca del mandato Art. 15 - Rinuncia al mandato Art. 16 - Forza maggiore
Art. 17 - Effetti dello scioglimento Art. 19 - Responsabilità
Art. 20 - Star del credere
Art. 27 - Foro competente/Clausola arbitrale
Il Mandante
Timbro e firma del legale rappresentante
<……>
Il Mandatario
Timbro e firma del legale rappresentante
<……>
Allegati
<……>