ATTO DI SUBCONCESSIONE
ATTO DI SUBCONCESSIONE
Il giorno […] presso la sede della SAVE S.p.A., corrente in Venezia Tessera, xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 00/0,
TRA
SAVE S.p.A., in persona dell’Amministratore Delegato, dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx, con sede legale in Venezia Tessera, xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 00/0, iscritta presso il Registro delle Imprese di Venezia, partita IVA e codice fiscale n. 02193960271, di seguito denominata "SAVE",
E
[…] con sede legale in […], con partita IVA/codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di […] al n. […], di seguito nominata “SUBCONCESSIONARIO”, rappresentata dal dott. […], in qualità di […],
PREMESSO
a) che SAVE esercita, per concessione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in applicazione della legge 24 dicembre 1986 n. 938 e successivi provvedimenti di attuazione, la gestione totale dell'Aeroporto Xxxxx Xxxx di Venezia Tessera;
b) che, a norma della Convenzione di concessione 19.7.2001 stipulata tra SAVE ed ENAC (“Concessione ENAC-SAVE”), al gestore aeroportuale “Previa comunicazione scritta all’E.N.A.C., la quale potrà per giustificati motivi di interesse generale, entro 15 giorni dalla comunicazione stessa, vietare l’assegnazione, è consentito l’affidamento in subconcessione di aree e locali destinati alle attività aeroportuali intendendosi come tali sia le attività aeronautiche sia le altre attività quali, ad esempio, le attività commerciali, la logistica e quelle finalizzate alla somministrazione di utenze e servizi ad enti pubblici e privati, quali parti del complesso servizio aeroportuale”;
c) che in data […] SAVE ha avviato una procedura aperta per l’assegnazione di spazi, presso l’aerostazione ed il sedime dell’aeroporto Xxxxx Xxxx di Venezia, destinati all’installazione e alla gestione di distributori automatici di bevande calde/fredde e snacks;
d) che il Subconcessionario ha presentato offerta per l’assegnazione degli spazi collocandosi al primo posto in graduatoria e pertanto SAVE, con nota prot. n. […], ha disposto formalmente l’affidamento in suo favore degli spazi;
e) che l’aggiudicazione è divenuta efficace in seguito all’accertamento, con esito positivo, del possesso, in capo all’assegnatario, dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura selettiva;
f) che in data [… ] SAVE ha inoltrato richiesta di informativa antimafia ai sensi del D. Lgs.
159/2011 e in data […………..] è stata rilasciata la relativa liberatoria;
g) che SAVE agisce, pertanto, quale subconcedente e, conseguentemente, il Subconcessionario è consapevole e, comunque, accetta che gli accordi tra le parti, essendo subordinati alle esigenze della gestione del servizio aeroportuale nel suo complesso, possano essere oggetto di modifica
sia a seguito di disposizioni obbligatorie e vincolanti provenienti dalle autorità competenti ed in particolare dell'Amministrazione Concedente, sia per esigenze del servizio stesso;
h) che, in forza di tale regime, gli affidamenti in subconcessione sono risolti di diritto in caso di scadenza, di revoca o di decadenza della concessione a SAVE;
i) che il Subconcessionario dichiara di essere in possesso di tutti i poteri per firmare il presente atto di subconcessione;
l) che il Subconcessionario si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dalla carta dei servizi adottata da SAVE;
m) che il Subconcessionario si impegna a rispettare le norme generali emanate da SAVE sull’utilizzo degli spazi comuni finalizzate alla migliore funzionalità della aerostazione;
Tutto ciò premesso tra le parti sopra descritte
si conviene e si stipula quanto segue Art. 1) PREMESSE e ALLEGATI
1.1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, anche per il loro valore pattizio ed ermeneutico, così come tutti gli allegati che seguono.
Art. 2) OGGETTO
2.1 SAVE subconcede al Subconcessionario che, a tale titolo, accetta, n. […] xxxxx, xx xxxxx 0 mq ciascuno, siti presso l’aerostazione ed il sedime dell’aeroporto Xxxxx Xxxx di Venezia, meglio individuati sugli stralci di planimetria di cui all’Allegato A, al fine installare e gestire, non in esclusiva, n. […] distributori in automatico, a pagamento, di bevande calde/fredde e snacks, di modello preventivamente approvato per iscritto da SAVE. Tra i distributori da installare, n. […] saranno dedicati agli operatori aeroportuali dipendenti del gruppo SAVE e di società terze e n. […] saranno dedicati ai passeggeri e accessibili al pubblico.
2.1-bis SAVE subconcede, inoltre, al Subconcessionario che, a tale titolo, accetta, n. 8 spazi, di circa 1 mq ciascuno, siti presso i servizi igienici dell’aerostazione dell’aeroporto Xxxxx Xxxx di Venezia, nei quali il Subconcessionario si impegna ad installare e gestire, n. 8 distributori automatici, a pagamento, di prodotti per l’igiene personale e per la cura del neonato, di modello preventivamente approvato per iscritto da SAVE.
2.2 Le parti convengono che qualora il Subconcessionario svolga attività diversa da quella indicata all’art. 2.1, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione. Pertanto, prima di esercitare attività non contemplate nel presente articolo, il Subconcessionario dovrà ottenere l’approvazione scritta di SAVE.
2.3 Il Subconcessionario è consapevole e comunque accetta che (i) il rapporto di subconcessione è correlato con il servizio di trasporto aereo; (ii) il presente atto è disciplinato dal diritto pubblico con esclusione della applicabilità della l. 392/1978.
2.4 L’affidamento in subconcessione delle aree non comporta alcuna esclusiva a favore del Subconcessionario, che prende atto ed accetta che SAVE ha il diritto di affidare a terzi altri beni o
aree sul sedime aeroportuale destinati alla gestione della medesima attività e/o servizio, senza che il Subconcessionario possa vantare diritti o pretendere indennizzi o riduzione dei corrispettivi.
Art.3) DURATA
3.1 Il rapporto di subconcessione decorrerà dalla data di consegna degli spazi e cesserà il quinto anno successivo senza necessità di comunicazione di disdetta.
3.2 Entro 60 giorni dalla stipula del presente atto il Subconcessionario dovrà aver installato tutti i distributori di cui al precedente art. 2.1.; per ogni giorno di ritardo nell’installazione, SAVE si riserva di applicare una penale di € 50,00. Qualora il ritardo nell’installazione dei distributori superi i 30 giorni, SAVE potrà risolvere il presente atto oltre ad ottenere il pagamento delle penali maturate e il risarcimento del maggior danno.
3.3 Nel caso in cui alla scadenza del rapporto di subconcessione, per qualsiasi causa intervenuta (quindi sia per scadenza naturale della stessa, sia per recesso, revoca, risoluzione, ecc.), SAVE non fosse riuscita a completare la procedura per una nuova assegnazione, il Subconcessionario si impegna fin d’ora a proseguire la gestione del servizio alle condizioni stabilite dal presente atto per il tempo strettamente necessario al riaffidamento degli spazi con le previste formalità, fino ad un periodo massimo di sei mesi.
Art.4) CORRISPETTIVI
4.1 Per l’uso degli spazi di cui al precedente articolo 2.1, il Subconcessionario dovrà versare a SAVE, a partire dalla data di efficacia del presente atto, i seguenti corrispettivi variabili:
i. quale royalty sulle erogazioni dei distributori riservati agli operatori aeroportuali, il Subconcessionario verserà a SAVE, € […] (euro……) per ogni erogazione effettuata dai distributori automatici dedicati agli operatori aeroportuali (dipendenti del gruppo SAVE e di società terze), aumentato dell’IVA di legge;
ii. quale royalty sulle erogazioni dei distributori dedicati ai passeggeri e accessibili al pubblico, il Subconcessionario verserà, a SAVE un corrispettivo variabile pari al […..] % sul fatturato (al netto dell’IVA) derivante dalle erogazioni complessivamente effettuate tramite i distributori automatici accessibili al pubblico/passeggeri, aumentato dell’IVA di legge.
4.1-bis Per l’uso degli spazi di cui al precedente articolo 2.1-bis, il Subconcessionario non è tenuto a versare a SAVE alcun corrispettivo, impegnandosi soltanto a garantire la funzionalità e la continuità dell’erogazione dei relativi prodotti.
4.2 Le parti convengono che i corrispettivi variabili di cui sopra non potranno essere inferiori al Minimo Annuo Garantito (“MAG”) definito nei termini che seguono, distinguendo tra le due tipologie di distributore:
i. il corrispettivo variabile di cui al precedente comma 4.1, punto i. non potrà essere inferiore, annualmente, all’importo Minimo Annuo Garantito, che, per i distributori riservati agli operatori aeroportuali dipendenti del gruppo SAVE e di società terze
(“MAGDip”), è pari ad € […] (euro ), oltre all’IVA di legge;
ii. il corrispettivo variabile di cui al precedente art. 4.1, punto ii. non potrà essere inferiore, annualmente, all’importo Minimo Annuo Garantito, che per i distributori dedicati ai passeggeri e accessibili al pubblico (“MAGPass”), è pari ad € […] (euro ), oltre
all’IVA di legge.
4.2.1 Anche con riferimento a quanto previsto all’art. 12.3, si precisa che qualora dovessero venire installati distributori automatici aggiuntivi, di dimensione media o grande, il MAGDip annuo sarà aumentato di € 900,00 (Euro novecento/00) per ogni distributore aggiuntivo, con verifica da effettuarsi a fine anno.
4.3 La fatturazione del MAGDip e del MAGPass avverrà con cadenza mensile, nel corso del mese di riferimento, e sarà relativa ad un dodicesimo del rispettivo MAG (MAG/12).
4.4 Il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno SAVE verificherà l’ammontare dei corrispettivi variabili. Se i corrispettivi variabili di cui all’art. 4.1, punti i. e ii. complessivamente maturati nel semestre di riferimento - netto IVA – saranno stati superiori al 50% rispettivamente del MAGDip e del MAGPass, la maggior somma (i.e. la differenza tra le royalties maturate e il MAGDip e il MAGPass fatturato) sarà fatturata da SAVE entro il giorno 10 del semestre successivo.
4.5 Qualora la data di efficacia del presente atto di subconcessione non coincida con il primo giorno dell’anno, SAVE, per la verifica dell’ammontare dei corrispettivi relativi al primo anno, utilizzerà il MAG calcolato pro-rata, in proporzione al numero dei giorni trascorsi tra la data di efficacia della presente subconcessione ed il successivo 30 giugno o 31 dicembre; tale previsione troverà applicazione, mutatis mutandis, anche alla scadenza della presente subconcessione, qualora la scadenza non coincida con il 31 dicembre; in tal caso il MAG sarà proporzionato al numero di giorni trascorsi tra il primo gennaio e la data di scadenza della presente subconcessione.
4.6 I valori rispettivamente del MAGDip e del MAGPass verranno aggiornati a partire dal mese di gennaio di ciascun anno sulla base delle variazioni ISTAT al 100%, registrate con riferimento al mese di novembre dell’anno precedente a quello di competenza.
4.7 SAVE dichiara di esercitare il diritto di opzione per l’applicazione dell’IVA previsto dall’art. 10, n. 8) del DPR 633/1972.
Art. 5) MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO. VERIFICHE
5.1 Il versamento dei corrispettivi di cui all’art. 4) dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario, senza oneri per il beneficiario, con valuta prefissata a favore di SAVE, sull’istituto bancario indicato dalla stessa nei seguenti termini:
a) il MAG il giorno 10 del mese cui la rata si riferisce;
b) l’eventuale corrispettivo variabile di cui all’art. 4.3 il giorno 10 del mese successivo al semestre di riferimento.
5.2 Il Subconcessionario dovrà trasmettere a SAVE, entro il giorno 10 di ogni mese, copia delle
disposizioni di bonifico all’istituto bancario. Il Subconcessionario dovrà inoltre trasmettere a SAVE semestralmente, il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, la seguente documentazione: a) completa e dettagliata documentazione attestante l’operatività dei distributori, suddivisa per tipologia di distributore automatico, con precisazione dei dati risultanti dalla lettura del conta colpi meccanico presente in ogni distributore, da cui si desuma la congruità dell’importo comunicato; b) fotocopia del registro bollato di prima nota dei corrispettivi relativi al mese a cui si fa riferimento o altra documentazione idonea a consentire a SAVE di verificare la congruità dell’eventuale conguaglio.
5.3 In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi sopra indicati SAVE, senza obbligo di costituzione in mora, addebiterà al Subconcessionario gli interessi di mora nella misura legale per i giorni che intercorreranno tra la data di scadenza e quella di pagamento.
5.4 Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della rata senza che il Subconcessionario abbia provveduto al relativo pagamento, SAVE potrà rivalersi sulla garanzia di cui al successivo art. 6, per il pagamento della rata scaduta e dei relativi interessi.
5.5 Il Subconcessionario dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno apposita dichiarazione, secondo il modello che sarà fornito da SAVE, firmata dal legale rappresentante della società ovvero dal direttore amministrativo ovvero dal Presidente del Collegio Sindacale ovvero da persona munita di apposita procura (da presentare in allegato alla dichiarazione) attestante l’ammontare del fatturato, al netto dell’IVA, registrato dal Subconcessionario nell’anno di riferimento per lo svolgimento delle attività di cui al presente atto e il numero di erogazioni effettuate dai distributori, laddove rilevanti ai fini della determinazione dei corrispettivi. In caso di ritardo nella trasmissione della dichiarazione prevista dal presente comma, il Subconcessionario sarà tenuto a pagare una penale giornaliera di euro 100,00 (cento,00).
5.6 In ogni caso, SAVE si riserva il diritto di effettuare controlli sul fatturato effettivamente realizzato per il tramite dei distributori automatici e sul numero complessivo di erogazioni e di prendere visione in qualsiasi momento delle scritture contabili relative alla gestione dell’attività. In particolare, il Subconcessionario si impegna a consentire a SAVE di verificare accuratamente il volume di affari dello stesso Subconcessionario e, conseguentemente, a consentire a SAVE, e/o a terzi da essa eventualmente incaricati, di supervisionare in ogni momento tutta la documentazione che, in via diretta o indiretta, possa permettere a SAVE di verificare che i rendiconti e le dichiarazioni di cui ai precedenti artt. 4.1, 5.2 e 5.5 siano stati accuratamente e diligentemente compilati e predisposti.
5.7 Il Subconcessionario dovrà tenere registri e libri contabili in conformità a corretti principi contabili. Il Subconcessionario dovrà continuare a tenere tali registri e libri contabili a disposizione di SAVE per almeno 12 mesi successivi alla scadenza o al venir meno per qualsiasi ragione del presente atto di subconcessione.
5.8 Le fatture emesse da SAVE calcolate sulla base dei dati forniti dal Subconcessionario non
precludono a SAVE stessa né il diritto di effettuare revisioni né quello di ottenere il pagamento di qualsivoglia differenza come eventualmente calcolata, in particolare attraverso l’attività di verifica. Per espresso accordo delle Parti, il mancato esercizio del suddetto diritto di controllo, non preclude la possibilità per SAVE di far poi valere gli inadempimenti del Subconcessionario a norma di legge e/o del presente atto di subconcessione.
5.9 Fermo restando il diritto di SAVE di far dichiarare la decadenza della subconcessione qualora dalla revisione e dalla verifica di cui al presente articolo emerga una differenza tra il volume di affari dichiarato dal Subconcessionario e il volume di affari accertato da SAVE, quest’ultima comunicherà tale differenza al Subconcessionario, il quale dovrà immediatamente pagare un importo pari alla differenza accertata, oltre a tutti i costi relativi alla revisione.
5.10 SAVE si impegna a mantenere confidenziali tutte le informazioni che abbia direttamente ottenuto o che le siano state trasmesse dal Subconcessionario ai sensi del presente articolo 5 ed a non usare o rivelare tali informazioni per uno scopo diverso da quello che ha giustificato il suo accesso a tali informazioni, fermo restando il diritto di SAVE di trasmettere le informazioni (i) che vengano richieste da banche o altri soggetti che intendano fare investimenti con riferimento alla galleria commerciale dell’aeroporto ovvero (ii) qualora si instauri una controversia relativamente al presente atto ovvero (iii) in adempimento ad obblighi di legge ovvero (iv) qualora sia stato specificamente richiesto dalle competenti autorità.
Art. 6) GARANZIA
6.1 A garanzia del puntuale adempimento di tutti i propri obblighi, nessuno escluso, ivi compreso il pagamento delle penali, il Subconcessionario consegna a SAVE, alla firma della presente atto, una garanzia per l’importo di € […] (pari alla somma tra MAGDip e MAGPass offerti, oltre IVA). Tale garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria di primario istituto di credito da presentare, in originale, in conformità al modello di cui all’Allegato B.
6.2 I diritti derivanti a SAVE dalla garanzia dovranno restare integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il Subconcessionario.
6.3 Nel caso di escussione, anche parziale, della garanzia, quest’ultima dovrà essere prontamente reintegrata dal Subconcessionario, entro 15 giorni, a pena di decadenza dal presente atto di subconcessione.
6.4 L'estinzione della fideiussione sarà subordinata alla conferma scritta da parte di SAVE del completo soddisfacimento dei suoi crediti.
Art. 7) ASSICURAZIONI
7.1 Il Subconcessionario dovrà provvedere alla stipulazione, con primaria compagnia, di apposita assicurazione contro i rischi derivanti da responsabilità civile per i danni a terzi e a cose, per un massimale unico per sinistro di € 5.000.000,00 (cinquemilioni) e fornire a SAVE, alla firma del presente atto il relativo certificato di assicurazione. Tale certificato dovrà:
− specificare l'attività svolta dal Subconcessionario e/o presentare una descrizione del rischio assicurato coerente con l’oggetto della subconcessione;
− includere l'operatività della garanzia per la realizzazione degli allestimenti degli spazi subconcessi e dei disallestimenti, per l’esecuzione delle manutenzioni ordinarie e delle manutenzioni straordinarie;
− non deve escludere l’operatività della copertura in ambito aeroportuale.
La polizza dovrà contenere la rinuncia, a qualsiasi titolo, alla rivalsa da parte della compagnia di assicurazione nei confronti di SAVE.
7.2 In caso di sinistro, il Subconcessionario si impegna a comunicare a SAVE la liquidazione del danno concordata con il danneggiato.
7.3 La polizza stipulata dal Subconcessionario dovrà essere di durata non inferiore ai termini di convenzione e comunque coprire i rischi sopra citati sino al completo sgombero degli spazi assegnati. Altrimenti il Subconcessionario si impegna a trasmettere a SAVE, entro 15 giorni dalla data di scadenza della polizza di cui al precedente art. 7.1, la documentazione attestante il rinnovo della polizza medesima.
7.4 La copertura assicurativa come indicata agli artt. 7.1 e 7.6 non costituisce comunque limitazione della responsabilità del Subconcessionario, che si obbliga a dare tempestiva comunicazione a SAVE di ogni eventuale danno a persone e/o cose e non potrà comportare in ogni caso l’assunzione di qualsivoglia responsabilità per SAVE.
7.5 Il Subconcessionario dovrà contribuire ogni anno, con la somma di € 500,00 (cinquecento/00), da versare anticipatamente con la prima rata di corrispettivo di cui all'art. 5), alle spese assicurative sostenute da SAVE per la copertura degli eventuali danni subiti alle parti comuni dell’aeroporto e delle strutture aeroportuali, intendendosi a titolo esemplificativo ma non esaustivo con “parti comuni”: le aree esterne, la viabilità, i parcheggi, le zone verdi, gli hangar, i piazzali e le piste, le strutture portanti, i muri perimetrali, i pavimenti, i soffitti, gli impianti dei locali, con espressa esclusione del contenuto dei locali medesimi.
7.6 Qualora il Subconcessionario utilizzi autovetture o altri mezzi di trasporto in area “air side” dovrà provvedere alla stipulazione, con primaria compagnia assicurativa, di apposita assicurazione conforme alla normativa per il rilascio dei permessi di accesso alla predetta area “air side”.
7.7 La mancata presentazione delle documentazioni ovvero il mancato rinnovo delle assicurazioni di cui sopra delle comporta la decadenza dal presente contratto di subconcessione.
Art. 8) ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI SPAZI
8.1 Gli spazi vengono assegnati nello stato di fatto in cui si trovano alla data di stipula del presente atto ed è obbligo del Subconcessionario provvedere, con oneri e spese a proprio carico, all’installazione dei distributori, previa autorizzazione scritta di SAVE, e, qualora ne ricorrano i presupposti, nel rispetto della normativa sostanziale e procedimentale stabilita da ENAC (a titolo
esemplificativo, circolare APT-21) e dagli altri enti competenti. In particolare, allo scopo di garantire una maggiore stabilità di installazione, i distributori dedicati ai passeggeri e accessibili al pubblico dovranno essere collocati all’interno di specifici box. La personalizzazione grafica dei box e l’apposizione sugli stessi di loghi relativi ai marchi sociali con finalità promozionali, dovrà essere previamente concordata con SAVE.
8.2 Il Subconcessionario prende atto e accetta che qualora, ai fini dell’allestimento degli spazi, si rendesse necessario eseguire dei lavori, questi saranno soggetti alle restrizioni imposte da SAVE, ivi incluse quelle volte a limitare le ore durante le quali le lavorazioni potranno essere eseguite, al fine di garantire le condizioni necessarie alla continuità delle attività dell’aeroporto.
8.3 Il Subconcessionario si impegna ad installare i distributori e ad allestire gli spazi subconcessi in conformità con la vigente normativa in materia di antincendio e, in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, al DPR 515/2011 e DM 10/3/1998. Il Subconcessionario è altresì tenuto:
a) ad acquisire tutte le autorizzazioni previste dalla suddetta normativa, ivi compreso, ove necessario, il certificato di prevenzione incendi;
b) a limitare il carico d’incendio mediante l’utilizzo di materiale avente adeguato ridotto carico d’incendio.
8.4 Il Subconcessionario assume la custodia degli spazi affidatigli in subconcessione ed è responsabile della buona conservazione degli stessi.
8.5 Saranno a totale cura e spese del Subconcessionario le manutenzioni ordinare e straordinarie degli spazi subconcessi in uso esclusivo, fatta eccezione per gli interventi alle strutture portanti, al tetto, agli impianti centralizzati di edificio, quali a titolo esemplificativo: impermeabilizzazioni, interventi alle reti primarie, ai sistemi centralizzati di climatizzazione, ecc. Saranno comunque addebitati al Subconcessionario gli interventi conseguenti e/o connessi alla mancata, ritardata o inidonea effettuazione della manutenzione straordinaria da parte del Subconcessionario stesso.
8.6 Saranno altresì a cura e spese del Subconcessionario gli interventi di manutenzione straordinaria, anche sugli spazi comuni, che si rendano necessari a causa di comportamenti negligenti o dolosi del Subconcessionario e del suo personale.
8.7 Resta a carico di SAVE ogni onere manutentivo relativo agli spazi comuni.
8.8 Anche con riferimento a quanto previsto all’art. 8.1, si precisa che è vietata qualsiasi forma di pubblicità, ad eccezione delle insegne che contraddistinguono la ragione sociale ed i marchi sociali, le cui dimensioni devono comunque essere concordate con SAVE.
Art. 9) ECOLOGIA E SICUREZZA
9.1 Il Subconcessionario dovrà, a propria cura e spese, mantenere gli spazi assegnati in condizione di perfetta pulizia.
9.2 Il Subconcessionario dovrà contribuire, con la somma forfetariamente quantificata in € 0,19 mq/mese, da versare anticipatamente e con le stesse modalità previste all'art. 5, alle spese
sostenute da SAVE per la raccolta centralizzata e differenziata di RSU (rifiuti solidi urbani) effettuata presso l’apposita l’isola ecologica.
9.3 Sono tassativamente vietati: negli spazi di uso comune, l’abbandono di materiali ed attrezzature in disuso (pallets, scatoloni, contenitori di legno, ecc.); negli spazi esterni adiacenti all’edificio, la sosta e qualsiasi attività di manutenzione, lavaggio e pulizia di ogni tipo di mezzi e automezzi.
9.4 Il Subconcessionario è tenuto a conferire presso l’apposita area (Isola Ecologica Vesta), situata a fianco dell’Area Tecnica SAVE, i propri rifiuti, ivi compresi i residui di disimballo della merce consegnatagli, differenziandoli secondo la normativa e le procedure vigenti. In alternativa, il Subconcessionario potrà smaltire i rifiuti avvalendosi, a pagamento, del servizio offerto dagli operatori di cui si avvale SAVE.
9.5 Qualora il Subconcessionario non ottemperasse agli obblighi di manutenzione e di pulizia, trascorsi 15 giorni dal sollecito scritto, provvederà SAVE con addebito dei relativi costi ed eventuali danni allo stesso Subconcessionario, maggiorati del 20% per spese di gestione, con diritto alla rivalsa sulla garanzia di cui all’art. 6).
9.6 Il Subconcessionario si impegna, nell’esercizio della propria attività, ad ottemperare a tutti agli adempimenti e prescrizioni dettate dalla vigente normativa in materia di antincendio e, in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, al DPR 515/2011 e DM 10/3/1998.
9.6 Con la sottoscrizione del presente atto, il Subconcessionario dichiara:
a) di essere in possesso, di aver visionato e di conoscere il Piano emergenza incendio della SAVE;
b) di rendersi preventivamente disponibile a partecipare attivamente, ove richiesto, alle prove di emergenza incendio effettuate periodicamente da SAVE che dovessero interessare le aree o gli spazi oggetto della presente subconcessione;
c) di ottemperare a tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ivi compresa l’attività di formazione e informazione nei confronti del proprio personale che accede agli spazi aeroportuali.
9.7 Il corrispettivo di cui all’art. 4) non comprende gli oneri per la fornitura dell’energia elettrica necessaria all’operatività dei distributori. Per la fruizione dell’energia elettrica, la cui erogazione sarà curata da SAVE, il Subconcessionario verserà un importo forfettario, pari ad € 4.000,00 (quattromila/00). Tale importo sarà pagato anticipatamente con acconti quadrimestrali.
Art. 10) TRASFERIMENTI
10.1 SAVE per la realizzazione di interventi di sviluppo dell'aeroporto o attinenti lo svolgimento delle attività aeroportuali, potrà disporre il trasferimento del Subconcessionario assegnando a suo insindacabile giudizio nuovi spazi.
10.2 Il trasferimento disposto dovrà essere eseguito a cura e spese del Subconcessionario senza che lo stesso abbia diritto a indennizzi o risarcimenti, salvo il diritto di rinuncia alla subconcessione.
Art. 11) RESTITUZIONE DEGLI SPAZI
11.1 Alla scadenza prevista dal presente atto di subconcessione, o in caso di decadenza, risoluzione o revoca, eventuali allestimenti infrastrutturali destinati all’attività di cui all’ art. 2 e qualsiasi altra miglioria o addizione restano acquisite a SAVE e, allo scadere della Concessione ENAC-SAVE, ad ENAC o comunque allo Stato, senza che da ciò possa derivare al Subconcessionario alcun diritto ad alcun compenso, rimborso o indennizzo. È fatta comunque salva la facoltà di SAVE di chiedere la riduzione in pristino stato, a cura e spese del Subconcessionario. Il Subconcessionario è tenuto a restituire gli spazi liberi da persone e cose.
11.2 Alla scadenza prevista dal presente atto verrà revocata l’autorizzazione all’accesso all’aeroporto con conseguente ritiro dei tesserini di accesso.
11.3 Il mantenimento con titolo scaduto dei beni oggetto di subconcessione costituisce abusiva occupazione di aree ed edifici demaniali con le conseguenze previste dall’art. 1161 cod. nav.
11.4 In mancanza di restituzione dei beni subconcessi, in aggiunta alle conseguenze previste dalla legge ed alla facoltà per SAVE di procedere allo sgombero coattivo, il Subconcessionario pagherà per ogni giorno di ritardo, oltre ai corrispettivi, una penale pari a cinque volte l’importo derivante dalla somma del trecentossantacinquesimo del MAGDip e del trecentossantacinquesimo del MagPass, nonché il risarcimento degli ulteriori danni. SAVE potrà in ogni caso avvalersi della garanzia di cui all’art. 6.
Art. 12) OBBLIGHI
12.1 Con riferimento all’operatività dei distributori dedicati agli operatori aeroportuali dipendenti del gruppo SAVE e di società terze, il Subconcessionario si impegna a garantire l’applicazione di prezzi non superiori a quelli indicati nell’Allegato C.
12.2 Nell’elenco di cui all’Allegato D sono riportati i prezzi minimi che il Subconcessionario dovrà applicare al pubblico.
12.3 Il Subconcessionario si impegna ad installare distributori aggiuntivi, qualora SAVE, rilevatane la necessità, ne faccia specifica richiesta.
12.4 Il Subconcessionario si impegna inoltre a:
a. mantenere i distributori automatici installati in condizioni di perfetta funzionalità, ordine e pulizia;
b. apporre sui distributori etichette informative degli ingredienti e sulla provenienza dei prodotti utilizzati;
c. utilizzare prodotti di buona qualità in particolare prodotti di altro mercato equo solidale, biologici, ipocalorici e a base di frutta fresca;
d. utilizzare due miscele di caffè di cui la seconda scelta e proveniente da mercato equo solidale;
e. installare distributori nuovi (a tal fine faranno fede nr. di matricola e contacolpi), di qualità e, ove necessario, a doppia temperatura di conservazione;
f. utilizzare prodotti non scaduti o prossimi alla scadenza;
g. variare, a richiesta di SAVE, i prodotti utilizzati;
h. effettuare ogni sei mesi un’indagine di gradimento tra i dipendenti del gruppo SAVE sulla qualità del servizio offerto;
i. presentare a SAVE l’elenco dei distributori installati con indicazione della relativa matricola e della lettura del contacolpi iniziale;
12.5 Il Subconcessionario accetta che i distributori ubicati in prossimità della darsena dovranno essere temporizzati e saranno pertanto operativi soltanto nelle fasce orarie indicate da SAVE.
12.6 Nel caso di mancato rispetto da parte del Subconcessionario degli obblighi di cui al precedente comma, SAVE provvederà a segnalare per iscritto la difformità al Subconcessionario che dovrà provvedere nel termine di 4 ore al relativo ripristino. Al raggiungimento di n. tre segnalazioni, SAVE si riserva di applicare una penale pari ad € 200,00 per ogni giorno di ritardo nel ripristino della funzionalità ottimale. Decorsi 15 giorni senza che il Subconcessiario abbia provveduto al ripristino della funzionalità, SAVE si riserva di dichiarare la decadenza della subconcessione. Qualora siano applicate penali per un importo complessivo pari al 10% della somma degli importi del MAGDip e MAGPass annui, SAVE avrà la facoltà di dichiarare decaduta la presente subconcessione.
12.7 A pena di decadenza della subconcessione, il Subconcessionario si obbliga a ritirare le chiavette attualmente utilizzate dagli operatori aeroportuali del gruppo SAVE per l’acquisto dei prodotti dai distributori ed a restituirle al Subconcessionario uscente ottenendo da quest’ultimo la restituzione delle relative cauzioni, di importo pari a € 3,00, versate dagli operatori aeroportuali per ottenere la disponibilità delle chiavette. Il Subconcessionario dovrà quindi consegnare agli operatori aeroportuali del gruppo SAVE già in possesso di una chiavetta, prima della messa in esercizio dei distributori, le nuove chiavette, senza richiedere il versamento di cauzioni.
12.8 Il Subconcessionario dovrà mettere a disposizione un numero verde per segnalazioni di guasti, malfunzionamenti e carenze di prodotti. Il Subconcessionario sarà poi tenuto a garantire l’intervento entro 4 ore dalla segnalazione.
12.9 L'attività gestita per il tramite degli spazi oggetto del presente atto di subconcessione dovrà essere svolta in modo da assicurare il massimo prestigio all'aeroporto e in ogni caso nel rispetto delle esigenze strutturali ed operative inerenti all'esercizio delle funzioni aeroportuali.
12.10 Le licenze, le autorizzazioni o nulla-osta degli enti competenti necessari per lo svolgimento dell’attività dovranno essere richieste ed ottenute a cura e spese del Subconcessionario, che dovrà essere in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l’esercizio dell’attività. I locali sono concessi in uso per attività non comprese tra quelle previste dal D.M. del 16.02.1982. Il Subconcessionario dovrà presentare alla SAVE copia della documentazione comprovante l’abilitazione a svolgere l’attività, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello (Allegato E).
12.11 Ferma restando la facoltà di SAVE di effettuare verifiche a campione sulla rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitute rese dal Subconcessionario ai sensi all’art. 71 del DPR n. 445/2000, qualora a seguito della predetta verifica, nonché per effetto di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
12.12 Il Subconcessionario dovrà osservare rigorosamente non solo le norme di legge, regolamentari ed amministrative applicabili al settore di competenza, ma altresì le disposizioni emanate dalle autorità aeroportuali competenti e da SAVE stessa, anche tenuto conto della specificità del settore aeroportuale. Qualora a seguito di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
12.13 Il Subconcessionario è tento a munire, a proprie spese, i propri rappresentanti ed il proprio personale di servizio operante in aeroporto di apposita tessera di accesso agli spazi aeroportuali vistata dalle autorità competenti. In caso di revoca o decadenza del presente atto di subconcessione, SAVE segnalerà la circostanza ad ENAC affinché ritiri la suddetta tessera di accesso agli spazi aeroportuali.
12.14 SAVE si riserva la possibilità, anche a semplice richiesta verbale, di effettuare attraverso i propri incaricati il controllo dello stato degli spazi subconcessi e del rispetto di tutti gli obblighi prescritti dal presente atto di subconcessione da parte del Subconcessionario.
12.15 Tutto il personale alle dipendenze del Subconcessionario eventualmente a contatto con il personale viaggiante deve essere debitamente formato sulla materia dell’Assistenza al Passeggero a Ridotta Mobilità o con disabilità come previsto dal Regolamento (CE) n. 1107/2006.
12.16 Sono, altresì, a carico del Subconcessionario:
- la riparazione dei danni provocati a SAVE o a terzi, direttamente o indirettamente, dai dipendenti o da chiunque altro acceda in ambito aeroportuale in forza dei suoi rapporti con il Subconcessionario;
- quanto derivante da tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratori.
12.17 Il Subconcessionario è consapevole e accetta che la consegna dei colli di merce da e per l’aerostazione passeggeri è centralizzata e va eseguita tramite l’operatore indicato da SAVE presso il suo indirizzo aeroportuale, con costi a carico del Subconcessionario.
Art. 13) DIVIETO DI CESSIONE E DI MODIFICA DELL'ATTIVITA'
13.1 È vietata, a pena di decadenza, la cessione della subconcessione.
13.2 È vietato, a pena di decadenza, l’affidamento in concessione o in uso a terzi – anche parziale – degli spazi.
13.3 Eventuali cessioni d’azienda o affitti d’azienda, fusioni, scissioni dovranno essere comunicate per iscritto a SAVE entro trenta giorni dalla loro efficacia. Ove le predette operazioni non siano
comunicate a SAVE entro trenta giorni dalla loro efficacia, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione, ferma in ogni caso l’applicazione di una penale di € 5.000,00 (cinquemila).
13.4 SAVE potrà revocare la subconcessione entro i venti giorni successivi alla comunicazione da parte del Subconcessionario di cui al precedente punto 14.3, qualora il terzo cessionario o la nuova entità giuridica, a insindacabile giudizio di SAVE: (i) non abbia sufficienti risorse finanziarie, liquidità ovvero esperienza nel gestire le attività di cui alla presente subconcessione in linea con i primari standard qualitativi del settore; (ii) non presenti le garanzie e le assicurazioni previste dal presente atto; (iii) non risultino sussistere i requisiti richiesti dalla normativa vigente antimafia per il cessionario/subentrante.
13.5 SAVE potrà revocare la subconcessione entro i venti giorni successivi alla comunicazione da parte del Subconcessionario di cui al precedente punto 14.3, altresì qualora ricorra anche uno solo dei seguenti presupposti: (a) non vengano trasferiti, come risultante dalla documentazione agli atti, al soggetto cessionario/subentrante i debiti del Subconcessionario nei confronti dell’erario, degli enti previdenziali, dei dipendenti del Subconcessionario e di SAVE medesima relativi al periodo precedente alla data di cessione/subentro anche se, a tale data, non dovessero risultare ancora certi, liquidi ed esigibili; (b) la documentazione prodotta dal Subconcessionario non permetta le verifiche di cui sopra.
13.6 Nel caso in cui il Subconcessionario sia persona giuridica è fatto obbligo di comunicare a SAVE ogni modifica della compagine sociale. Per le società quotate tale obbligo si applica alle variazioni superiori al 2% del capitale sociale.
Art. 14) RESPONSABILITA'
14.1 Il Subconcessionario è unico responsabile nei confronti di SAVE (ivi compresi i suoi dipendenti) e nei confronti dei terzi, dei danni diretti e indiretti causati a persone o cose, derivanti dall'esercizio delle attività di cui al presente atto di subconcessione e si impegna a tenere manlevata e indenne SAVE da qualsiasi pretesa o richiesta di risarcimento danni che quest’ultima dovesse in merito subire e da qualsiasi responsabilità che le venisse attribuita in relazione al presente atto.
14.2 Il Subconcessionario esonera altresì SAVE da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivare da mancata o insufficiente fornitura di qualsiasi servizio o dall’interruzione delle utenze.
14.3 Il Subconcessionario sarà responsabile, inoltre, di ogni danno alle infrastrutture e/o al patrimonio di SAVE determinato dall'uso improprio degli spazi esterni, ivi compresa la sede stradale.
14.4 Il Subconcessionario è unico responsabile per i danni diretti e indiretti a persone e cose derivanti dall'inosservanza delle norme vigenti in materia di protezione dell'ambiente dall'inquinamento, protezione e prevenzione, prevenzione incendi.
14.5 SAVE non si costituisce, né potrà in alcun modo essere considerata depositaria dei valori,
degli oggetti e dei materiali di proprietà del Subconcessionario o comunque dallo stesso detenuti, rimanendo la custodia e la conservazione di tutto ciò a totale carico, rischio e pericolo del Subconcessionario (non esclusa l'ipotesi di incendio) che si impegna a tenere SAVE manlevata ed indenne da qualsiasi responsabilità relativa.
Art. 15) CHIUSURA AEROPORTO - RAPPORTI CON ENAC
15.1 Qualora per esigenze di SAVE o a seguito di disposizioni delle Autorità competenti si dovesse procedere alla chiusura totale, parziale, temporanea dell'aeroporto, o di parti di esso, il Subconcessionario non potrà avanzare pretese di indennizzo o risarcimento alcuno.
15.2 La scadenza, revoca, decadenza o risoluzione della Concessione ENAC-SAVE determinano la decadenza/risoluzione del presente atto di subconcessione.
15.3 Il presente atto di subconcessione si risolve di diritto qualora ENAC vieti la presente subconcessione nel termine di 15 giorni dalla sua comunicazione ad opera di SAVE. Il Subconcessionario si impegna ad accettare tutte le modifiche al presente atto che si rendessero necessarie per ottemperare alle richieste di ENAC.
Art. 16) DECADENZA
16.1 SAVE potrà dichiarare la decadenza del Subconcessionario, ai sensi dell’art. 47 del codice della navigazione, e/o la sua risoluzione ex art. 1456 del codice civile, nei casi espressamente indicati a pena di decadenza nel presente atto di subconcessione, nonché nell’ipotesi di mancato pagamento di due rate del corrispettivo variabile o di ritardo superiore a due mesi nel pagamento del MAG.
16.2 Resta salvo il diritto di SAVE di pretendere dal Subconcessionario dichiarato decaduto o il cui atto sia stato risolto, il pagamento del canone fino alla scadenza dell’atto, il pagamento delle penali e il risarcimento dei maggiori danni.
Art. 17) REVOCA
17.1 SAVE potrà revocare la subconcessione e/o recedere dalla stessa in conformità a quanto previsto dall’art. 42 del codice della navigazione.
17.2 Nel caso in cui vengano meno i presupposti che hanno consentito il rilascio della subconcessione stessa si provvederà in conformità a quanto sopra.
Art. 18) SEGNI DISTINTIVI E DIRITTO D’AUTORE
18.1 Con la sottoscrizione del presente atto SAVE è autorizzata ad utilizzare a titolo gratuito i segni distintivi del Subconcessionario (es. insegna, marchio, denominazione, ecc.) per effettuare promozione e pubblicità della galleria commerciale dell’aeroporto di Venezia e dei punti di vendita in esso presenti. Pertanto, SAVE è autorizzata ad usare i predetti segni distintivi del Subconcessionario sul proprio sito internet o quello del Gruppo SAVE, su brochure, quotidiani, riviste, ecc.
18.2 Con la sottoscrizione del presente atto il Subconcessionario è autorizzato a pubblicizzare la presenza dei propri distributori automatici presso l’aeroporto di Venezia e ad utilizzare il marchio
SAVE.
18.3 Il Subconcessionario con la sottoscrizione del presente atto dichiara di conoscere la normativa in materia di protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio e nello svolgimento della propria attività si impegna al pieno rispetto della normativa nazionale e locale in merito di diritto di autore, ivi compreso il pagamento di quanto dovuto alla SIAE e/o SCF. Il Subconcessionario pertanto manleva SAVE di ogni obbligo e responsabilità connesso con lo sfruttamento dei diritti d’autore e comunque connesso con la trasmissione di tracce video, audio o immagini.
Art. 19) FORO COMPETENTE
19.1 Per ogni controversia inerente il presente atto di Subconcessione, incluse quelle derivanti dall’interpretazione, esecuzione, decadenza e risoluzione del medesimo, sarà competente esclusivamente il Foro di Venezia.
Art. 20) TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
20.1 Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), le Parti si obbligano, ciascuna quale Titolare autonomo del trattamento, a trattare i dati personali relativi alle persone fisiche, forniti direttamente dall’altra Parte o di cui ciascuna Parte venga autonomamente a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente atto (es: propri clienti), nelle forme e nei modi previsti dalla normativa di volta in volta vigente in materia di protezione dei dati personali.
20.2 I dati forniti dall’altra Parte, la cui acquisizione è obbligatoria per le finalità sopra indicate e il cui eventuale rifiuto di fornirli o la richiesta di cancellarli potrebbe comportare l’impossibilità di eseguire quanto convenuto nel presente atto, verranno trattati esclusivamente per finalità collegate alla gestione degli adempimenti di cui al presente atto, all’adempimento di obblighi di legge od ordini delle Autorità, alla difesa di interessi legittimi del Titolare e alla difesa in giudizio, nel rispetto e in conformità alla normativa vigente.
20.3 In tale contesto, sarà onere di ciascuna Parte acquisire legittimamente dai rispettivi interessati i dati personali forniti all’altra Parte, dando adeguata informativa agli interessati coinvolti anche della possibilità di trasferire i dati all’altra Parte e, ove necessario, acquisendone il consenso al trattamento.
20.4 Ogni ulteriore e diverso trattamento dei dati personali delle persone fisiche, acquisito o da acquisire in relazione al presente atto, dovrà essere preventivamente comunicato all’altra Parte e dovrà avvenire solo a fronte di aggiornamento dell’informativa fornita agli interessati, ottenendo ove necessario il consenso al trattamento.
20.5 Inoltre, ferma l’esclusiva responsabilità del Subconcessionario per l’adozione delle necessarie misure di adeguamento alla normativa privacy con piena manleva di SAVE per quanto qua previsto, il Subconcessionario si impegna, a pena di decadenza/risoluzione di diritto del
presente atto nel caso di inadempimento con conseguente risarcimento dei danni patiti da SAVE, a:
i. trattare autonomamente i dati personali acquisiti durante la gestione degli Spazi in subconcessione in conformità al GDPR e alla normativa in materia di privacy, precisando agli interessati che opera quale Titolare autonomo del trattamento, tramite adeguate informative e richiedendo il consenso dell’interessato nei casi previsti;
ii. ferme le eventuali esigenze provenienti dalle Forze dell’Ordine e salve le necessarie autorizzazioni di queste ultime, ove il Subconcessionario intendesse installare telecamere di videosorveglianza a circuito chiuso all’interno degli Spazi dovrà presentare richiesta preventiva a SAVE con indicazione delle aree da inquadrare (limitate al solo interno dello Spazio subconcesso), delle caratteristiche tecniche del sistema, delle ragioni di tale esigenza e delle finalità del trattamento, nonché degli accorgimenti che intende adottare, sotto la sua esclusiva responsabilità, per conformarsi alla normativa privacy e alla sicurezza dei dati trattati; rimane inteso che il Subconcessionario dovrà previamente provvedere all’eventuale accordo sindacale con le proprie rappresentanze ove necessario e gestirà il trattamento dei dati acquisiti tramite tali sistemi in qualità di Titolare autonomo. SAVE avrà facoltà a suo insindacabile giudizio, in relazione alle esigenze aeroportuali, di vietare l’installazione o richiedere la rimozione in qualunque momento degli impianti senza che il Subconcessionario possa pretendere alcunché;
iii. fornire prontamente a SAVE adeguata informativa, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, ivi compresi i suoi aggiornamenti, riguardante i trattamenti effettuati dal Subconcessionario, o dai suoi responsabili, sui dati personali forniti da SAVE stessa, con indicazione, inter alia, delle categorie di soggetti a cui vengono comunicati tali dai, dei riferimenti del Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO – se nominato), dei contatti a cui rivolgersi per l’esercizio dei diritti degli interessati, delle modalità e della durata del trattamento, dell’eventuale trasferimento dei dati verso Paesi terzi, impegnandosi in ogni caso a trattare tali dati con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
iv. rispettare la politica di sicurezza delle informazioni adottata da SAVE e consultabile sul sito xxxxx://xx.xxxxxxxxxxxxx.xx nell’apposita sezione “Privacy” (previo login da parte del Subconcessionario), con impegno a consentire le verifiche richieste o effettuate da SAVE.
20.6 Con riferimento ai dati trattati da SAVE in ragione del presente accordo, l’informativa di volta in volta vigente e conforme all’art. 13 del GDPR, comprensiva dei dati di contatto del DPO e per le richieste o per l’esercizio dei diritti, viene fornita al Subconcessionario tramite il sito xxxxx://xx.xxxxxxxxxxxxx.xx nell’apposita sezione “Privacy” (previo login da parte del Subconcessionario).
Art. 21) RAPPRESENTANZA DELLE PARTI
21.1 Il Responsabile del Contratto è la figura unica, incaricata da SAVE, che fa da referente per la gestione del rapporto contrattuale nei confronti del Subconcessionario. Espleta le attività di verifica del rispetto delle tempistiche e delle altre prescrizioni contenute nell’atto di subconcessione, nonché sulla qualità dei servizi resi dal Subconcessionario; svolge infine funzioni ispettive e di controllo. In via di prima applicazione il Responsabile del Contratto per SAVE è il dott. […].
21.2 Il Subconcessionario è chiamato a nominare un proprio rappresentante per la gestione del rapporto contrattuale, comunicando a SAVE il relativo nome, cognome, indirizzo email, numero del telefono cellulare. Tale persona deve essere in possesso di requisiti di professionalità ed esperienza nonché di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa per la conduzione dei servizi di sua competenza; dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano l’atto di subconcessione ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione degli spazi e la gestione dei servizi da rendere nell’aeroporto. In via di prima applicazione il rappresentante per la gestione del rapporto contrattuale per il Subconcessionario è [indicare nome, cognome, indirizzo email, numero del telefono cellulare].
Art. 22) SPESE DI REGISTRAZIONE
22.1 Il presente atto di subconcessione è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell'art. 40, co. 1 del D.P.R. n. 131/1986, come interpretato dalla circolare n. 33/E del 16.11.2006 in merito agli atti concessori di beni demaniali; le eventuali spese sono a carico del richiedente la registrazione.
Art. 23) MODELLO 231
23.1 Il Subconcessionario dichiara e dà atto di conoscer integralmente il codice etico di SAVE e si impegna, per quanto di propria competenza, e a pena di decadenza della subconcessione, a non porre in essere atti e/o comportamenti tali da determinare una violazione dello stesso e/o comportamenti che possano favorire la commissione di reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. Tale impegno viene espressamente assunto anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 cod. civ. con riferimento alle attività svolte dal proprio personale o dai propri collaboratori a qualsiasi tipo.
In fede a quanto sopra, il presente atto, redatto in doppio originale, viene firmato dai contraenti. SAVE S.p.A. […]
Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificamente le seguenti clausole:
Art. 2) OGGETTO; Art. 3) DURATA; Art. 4) CORRISPETTIVI; Art. 5) MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO. VERIFICHE; Art. 6) GARANZIA; Art. 7) ASSICURAZIONI; Art. 8) ORGANIZZAZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI SPAZI; Art. 9) ECOLOGIA E SICUREZZA; Art. 10) TRASFERIMENTI; Art. 11) RESTITUZIONE DEGLI SPAZI; Art. 12) OBBLIGHI; Art. 13) DIVIETO DI
CESSIONE - MODIFICHE SOGGETTIVE; Art. 14) RESPONSABILITA'; Art. 15) CHIUSURA AEROPORTO-RAPPORTI CON ENAC; Art. 16) DECADENZA; Art. 17) REVOCA; Art. 18) SEGNI DISTINTIVI E DIRITTO D’AUTORE; Art. 19) FORO COMPETENTE; Art. 23) MODELLO 231
SAVE S.p.A. […]
Allegato A Planimetrie
Vecchio terminal (i distributori sono segnalati in blu)
Xxxxx Xxxx Park piano terra
Area tecnica
Palazzina direzionale piano terra
Palazzina direzionale piano primo
Palazzina direzionale piano secondo
Palazzina direzionale piano terzo
Merci piano terra
Merci scala A
Merci scala B
Merci scala C
Vecchio terminal aviazione generale
Vecchio terminal PRM e Dogana
Vecchio terminal DHL
Vecchio terminal sms unit
Vecchio terminal safety
Caserma carabinieri
Xxxxx xxxx park piano terzo
Terminal piano terra Easy Jet
Terminal piano secondo
Xxxxxxxx XX0 piano primo
Terminal mezzanino transiti
Terminal piano terra partenze remote bhs
Terminal piano terra airside sala arrivi
Xxxxxxxx XX0 piano terra
Officina automezzi
Catering
Darsena
Allegato B
FAC-SIMILE DI FIDEIUSSIONE
ENTE GARANTITO SAVE S.p.A.
viale Xxxxxxx Xxxxxxx 30/1 30030 Venezia Tessera
PREMESSO
- che con atto di subconcessione da stipularsi con la SAVE S.p.A., con sede legale in Venezia Tessera, che gestisce l'Aeroporto Xxxxx Xxxx, la Società si impegna a gestire in regime di subconcessione l’attività e/o servizio di presso aeroporto Xxxxx Xxxx di Venezia;
- che, con il predetto atto, la Società si impegna a consegnare a SAVE una fideiussione bancaria a prima richiesta di primario istituto di credito per l'importo di euro
a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni convenzionalmente assunte;
- che la sottoscritta Banca ha preso integrale visione dell’atto di subconcessione sopra indicato;
TUTTO CIO' PREMESSO
la sottoscritta Banca , in persona di , nella sua qualità di
,
DICHIARA
di costituirsi - come, di fatto, con il presente atto si costituisce - garante solidale a favore della SAVE S.p.A., e nell'interesse della Società , fino alla concorrenza di euro (euro italiane ), a garanzia del regolare adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Società nei confronti di SAVE S.p.A. e comunque derivanti dall'atto di subconcessione di cui alle premesse.
Per l'effetto, fermo il limite quantitativo di cui sopra, qualora la Società non provvedesse all'esatto e puntuale adempimento anche parziale delle obbligazioni assunte, la sottoscritta Banca
, entro quindici giorni dalla richiesta sotto indicata, rimossa sin d'ora ogni
eccezione e nonostante eventuali opposizioni da parte della Società o
controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del credito, provvederà a versare a SAVE
S.p.A. le somme garantite, come richieste da SAVE S.p.A. e anche in più soluzioni successive, dietro semplice richiesta di quest'ultima da inoltrare alla Banca a mezzo raccomandata A.R. In caso di escussione parziale, l’importo garantito ed escutibile successivamente, sino alla scadenza della presente fideiussione come sotto indicata, si ridurrà della corrispondente somma escussa e corrisposta.
Tale fideiussione viene prestata dalla Banca, volendo ed intendendo questa restare obbligata in solido con la Società , per i titoli di cui in premessa, in relazione a richieste di pagamento inviate da SAVE sino al (90° giorno successivo alla scadenza della subconcessione).
La sottoscritta Banca rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni che le derivano dagli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 del codice civile.
Per ogni controversia relativa o dipendente da questa fideiussione sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.
(firma)..................
Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. la rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni di cui agli artt. 1944, 1945, 1955, 1957 cod. civ e la competenza esclusiva del Foro di Venezia.
(firma)..................
Allegato C
Elenco prezzi massimi applicabili agli operatori aeroportuali dipendenti gruppo SAVE e di società terze in possesso di chiavetta
prezzi da applicare agli operatori aeroportuali con chiave | |
caffè base | € 0,28 |
caffè miscela scelta mercato equo solidale | € 0,38 |
lattine da 25 cl | € 0,43 |
lattine da 33 cl | € 0,55 |
bibite in bottiglia da ,50 l | € 0,65 |
acqua minerale | € 0,32 |
succhi | € 0,43 - € 0,70 |
yogurt | € 1,00 |
snack | da € 0,37 a € 0,60 |
panini | € 1,15 |
tramezzini | € 1,15 |
N.B. Nel caso in cui il pagamento non avvenga tramite chiavetta, l’incremento dei prezzi non potrà essere superiore a 5 centesimi
Allegato D
Elenco prezzi minimi ai passeggeri
prezzi minimi al pubblico | |
caffè base | € 0,80 |
caffè miscela scelta | - |
deca | € 0,80 |
cappuccino | € 1,00 |
lattine da 25 cl | € 2,00 |
lattine da 33 cl | € 2,00 |
bibite in bottiglia da ,50 l | € 2,50 |
acqua minerale | € 1,00 |
succhi | € 1,00 |
snack | € 0,80 |
kit kat | € 1,50 |
bounty | € 1,20 |
fiesta | € 0,80 |
Allegato E
FACSIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CUI ALL’ART. 12.10
Alla SAVE S.p.A.
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 00/0 - XXXXXXX TESSERA
OGGETTO: dichiarazione comprovante il possesso delle abilitazioni per lo svolgimento dell’attività di che dovrà essere esercitata nello spazio oggetto di subconcessione
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………
nato il……………………….. a …………………………………………………………………..
in qualità di legale rappresentante della società/impresa…………………………….………
con sede in………………………………………………………………………………………..
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA:
che la società è in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l’esercizio dell’attività esercitata nello spazio oggetto di subconcessione.
FIRMA
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del legale rappresentate sottoscrittore.