CAPITOLATO D’ONERI PER LA GESTIONE DELLA
COMUNE DI CANOSA SANNITA
PROVINCIA DI CHIETI
CAPITOLATO D’ONERI PER LA GESTIONE DELLA
PALESTRA COMUNALE
INDICE
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
ART. 2 - SCOPO, DURATA DELL’APPALTO E USO DELL’IMPIANTO ART. 3 - CANONE DI APPALTO
ART. 4 - CAUZIONE DEFINITIVA ART. 5 - ASSICURAZIONI
ART. 6 - GESTIONE DEL SERVIZIO ART. 7 - MATERIALI ED ATTREZZI
ART. 8 - COSTI E PROVENTI DI GESTIONE
ART. 9 - COMPITI E FACOLTA’ DELL’APPALTATORE
ART. 10 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE E DEL SUO PERSONALE ART. 11 - RESCISSIONE DEL CONTRATTO
ART. 12 - MANUTENZIONE DELL’IMMOBILE ART. 13 - PENALITA’
ART. 14 - INFORTUNI E DANNI ART. 15 - CONTROLLI
ART. 16 - CONTROVERSIE
ART. 17 - DIVIETO DI SUBAPPALTO
ART. 18 - SPESE A CARICO DELL’APPALTATORE ART. 19 - UTENZE
ART. 20 - INSTALLAZIONE DEFIBRILLATORE
ART. 21 - OBBLIGHI CONTRATTUALI, PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI/COLLABORATORI
ART. 22 - RISOLUZIONE
ART. 22 - RECESSO UNILATERALE DELL’AFFIDATARIO ART. 24 - COSTITUZIONE IN MORA
ART. 25 - CESSIONE DEI CREDITI ART. 26 - PROBLEMI NON PREVISTI
ART. 27 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE ART. 28 - NORMA TRANSITORIA
ART. 29 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI ART. 30 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la locazione del locale e gestione della struttura ricettiva (palestra comunale) nel Comune di Canosa Sannita.
Detta struttura ricettiva, priva di attrezzi per palestra, sita presso l’edificio scolastico, è di proprietà del Comune di Canosa Sannita.
ART. 2 – SCOPO, DURATA DELL’APPALTO E USO DELL’IMPIANTO
Lo scopo della concessione consiste nella gestione della palestra per le finalità sportive e sociali che la Concessionaria persegue.
La gestione della palestra non potrà essere effettuata per altro scopo per cui la concessione è disposta.
Il Comune di Canosa Sannita, nel proporre l’affidamento del servizio oggetto del presente capitolato, si pone i seguenti obiettivi:
- offrire ai cittadini un impianto per la pratica di attività motoria ;
- valorizzare appieno le potenzialità di aggregazione e socializzazione dell’impianto contribuendo alla qualificazione del territorio;
- diversificare l’offerta di attività per il tempo libero di molteplici fasce di età di utenti.
L’appalto avrà la durata di 5 (cinque) anni a datare dalla stipula del relativo contratto, salvo revoche esplicite da valutare di volta in volta.
Ogni anno si provvederà all’adeguamento del canone fisso in base agli indici ISTAT ed all’eventuale suo adeguamento secondo quanto stabilito al successivo art. 3.
Il Concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare la palestra in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia.
Il Concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura della palestra in oggetto.
Il concessionario di gestione assume su di sé tutti gli adempimenti necessari alla gestione del servizio.
Allo stesso modo dovranno essere assolti dal concessionario di gestione tutti gli obblighi di tipo giuridico-amministrativo, contabile, previdenziale e simili connessi con lo svolgimento di tale attività.
Il Concessionario di gestione si impegna a rispettare e a fare rispettare le normative vigenti e i regolamenti in vigore o di futura emanazione, con particolare riferimento alla normativa in materia di sicurezza, igiene del lavoro, impatto acustico antincendio e primo soccorso, previste per gli ambienti e/o locali aperti al pubblico.
Il Concessionario di gestione dovrà garantire costantemente la promozione di attività sociali rivolte a giovani, disabili ed anziani come dichiarato nella relazione inserita alla domanda di partecipazione alla selezione;
ART. 3 – CANONE DI APPALTO
Il canone della gestione è stabilito come di seguito:
- Canone fisso minimo a base d’asta pari ad € 3.000,00 annue, in relazione alla gestione.
L’adeguamento secondo l’indice ISTAT viene attuato annualmente con apposita deliberazione di Giunta Comunale, con successiva comunicazione scritta all’appaltatore.
In caso di mancato pagamento anticipato del canone il Comune emetterà dichiarazione di morosità, che sarà notificata unitamente all’ingiunzione al pagamento, da effettuarsi entro 60 (sessanta) giorni. Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta Comunale adotterà provvedimento di revoca della concessione, senza pregiudizio di ogni altra azione per la tutela degli interessi del Comune. Per il ritardo nel pagamento del canone, saranno applicati gli interessi nella misura legale.
ART. 4 - CAUZIONE DEFINITIVA
A titolo di cauzione l’appaltatore verserà la somma di € 1.000,00 a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell’eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione delle opere appaltate, per fatto dell’appaltatore, a causa di inadempimento o cattiva gestione.
La cauzione è mantenuta nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa pertanto va integrata a mano a mano che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di dieci giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest’ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del presente capitolato speciale.
Il deposito cauzionale è svincolato e restituito al contraente soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali.
Resta salvo per l’Amministrazione l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
L’appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione avesse dovuto valersi in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
In caso di inadempienza il contratto si intenderà rescisso d’ufficio e l’appaltatore risponderà di ulteriori inadempimenti, danni e ammanchi con la cauzione di cui al 1° comma del presente articolo.
La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto.
ART. 5 – ASSICURAZIONI
Il concessionario di gestione assume i rischi di responsabilità civile verso terzi rispetto a sé e di terzi utilizzatori dell’impianto derivanti dall’uso degli impianti.
Il concessionario di gestione esonera quindi espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone o cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare dall’attività svolta e/o dai rapporti che instaurerà nell'esercizio dell’affidamento della gestione, custodia, vigilanza, manutenzione e di ogni altra attività connessa alla gestione.
Il concessionario di gestione, con effetto dalla data di decorrenza della gestione stessa, si obbliga a stipulare con primario istituto di Assicuratore, e a mantenere in vigore per tutta la durata della gestione, un’adeguata copertura assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi: per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Canosa Sannita) e per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto del presente affidamento, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa.
Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a: € 500.000,00 per sinistro, € 500.000,00 per persona ed € 500.000,00 per danni a cose.
ART. 6 – GESTIONE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere svolto dall’appaltatore con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante l’organizzazione dell’appaltatore stesso, ed a suo rischio.
Il Comune si riserva, mediante preavviso di 3 (tre) giorni il diritto di precedenza sull’uso gratuito delle strutture in caso di effettuazione di manifestazioni o iniziative pubbliche o di utilizzazione da parte delle scuole.
ART. 7 – MATERIALI ED ATTREZZI
Sono a carico dell’appaltatore tutti i materiali occorrenti per la gestione ordinaria, per la manutenzione ed il servizio di pulizia delle strutture e dei locali, detergenti, deodoranti, disinfettanti, ecc., come per tutti gli attrezzi quali scope, stracci, badili ecc..
ART. 8 – COSTI E PROVENTI DI GESTIONE
L’appaltatore provvede alle spese derivanti dai consumi di energia elettrica, gas, acqua, materiale di pulizia e disinfestazione, assicurazioni, spese telefoniche, materiale di cancelleria e registratore di cassa per il pubblico, ed ogni altro costo inerente la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e strutture secondo quanto previsto dall’art. 13.
ART. 9 – COMPITI E FACOLTA’ DELL’APPALTATORE
È facoltà dell’appaltatore, previo parere dell’Amministrazione, apportare migliorie agli impianti. È obbligo dell’appaltatore:
1) Tenere in funzione la struttura secondo le modalità e gli orari stabiliti dal concessionario previo accordo con la Giunta Municipale e la Direzione Scolatica, pena la risoluzione dell’intera concessione a norma del successivo articolo 12.
2) Gestire la struttura e i beni in dotazione con diligenza ed ogni cura assumendo a proprie spese gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse secondo quanto previsto dall’art. 13.
3) Garantire che la struttura intera sia mantenuta nella più assoluta pulizia pena la revoca del verbale di agibilità ed abilità.
4) A non adibire la struttura a manifestazioni diverse dalla normale destinazione o ad attività che non siano strettamente attinenti la destinazione stessa, salvo autorizzazione della Giunta Comunale concessa con apposita Deliberazione.
Eventuali altre attività non previste dalla presente convenzione dovranno essere esplicitamente autorizzate dall’ Amministrazione Comunale.
5) È fatto divieto di arrecare disturbo alla quiete pubblica per cui ogni attività e attrazioni dovranno rispettare gli orari che verranno stabiliti dalla Giunta Comunale o da altro organo competente;
Il mancato rispetto, anche parziale, degli obblighi sopra indicati comporterà la diffida del loro rispetto nel termine di 30 (trenta) giorni. Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta Comunale, adotterà provvedimento di revoca della concessione, senza pregiudizio di ogni altra azione per la tutela degli interessi del Comune.
ART. 10– OBBLIGHI DELL’APPALTATORE E SUO PERSONALE
L’appaltatore deve essere iscritto alla CCIAA competente per territorio per le attività inerenti il presente capitolato.
L’appaltatore o il suo personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto: l’appaltatore si impegna a richiamare, a multare e, se del caso sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Azioni, comportamenti e responsabilità di eventuali dipendenti sono riferibili per l’Amministrazione al solo appaltatore.
Il Comune di Canosa Sannita non risponde per controversie sorte tra l’appaltatore e l’eventuale personale di quest’ultimo, ivi compresi infortuni ed incidenti che si dovessero verificare allo stesso. ART. 11 – RESCISSIONE DEL CONTRATTO
In caso di inadempienza dell’appaltatore rispetto a quanto previsto dal presente capitolato si farà luogo alla risoluzione del contratto di appalto con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di un mese mediante lettera raccomandata.
Nulla è dovuto dall’Amministrazione Comunale per rescissioni derivate da inadempienze contrattuali.
Nel caso di rescissione del contratto richiesta dall’appaltatore con lettera raccomandata almeno tre mesi prima si procederà a verbale di ricognizione e verifica dello stato dell’immobile ed i beni affidati in gestione essendo l’appaltatore tenuto a riconsegnare il tutto nelle condizioni originarie di affidamento. Infatti nei casi di cessazione della concessione per qualsiasi motivo, gli impianti devono essere riconsegnati liberi da persone e cose, in perfetto stato di manutenzione ed efficienza salvo il deperimento d’uso, nel termine che sarà fissato dalla G.M. con apposito provvedimento.
In caso di ritardata consegna il Comune, previa diffida, procederà allo sgombero d’ufficio, a mezzo di agenti comunali ed a spese del concessionario, con l’assistenza dei vigili urbani.
In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente concessione il Comune di Canosa Sannita potrà dichiarare la decadenza del Concessionario con effetto immediato, salvo comunque diritto di risarcimento danni.
Qualora il Concessionario intenda recedere dalla presente concessione prima della scadenza, deve darne preavviso di sei mesi.
ART. 12 – MANUTENZIONE DELL’IMMOBILE
Il gestore si obbliga a provvedere, a sue totali cure e spese, alla custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria, ad eccezione di quelle manutenzioni straordinarie conseguenti eventi eccezionali di tutti gli impianti ed arredi esistenti nel complesso, curando al massimo il loro stato di conservazione, efficienza e decoro. Esso risponderà verso il Comune di qualsiasi danno venga prodotto agli impianti ed attrezzature da parte di terzi, con obbligo a provvedere in proprio alle riparazioni e rimessa in pristino.
Tutte le eventuali ulteriori spese conseguenti allacci, e forniture di servizi, energia elettrica, gas, telefono, acqua, rifiuti solidi urbani, ecc. sono a carico del gestore.
Gli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili eventualmente occorrenti ed a carico dell’appaltatore devono essere preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale.
ART. 13 – PENALITA’
Le inadempienze ritenute lievi, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, a qualunque obbligo derivante dal presente contratto, comporteranno l’applicazione di una penalità di € 516,46 con la sola formalità della contestazione degli addebiti e della deliberazione di Giunta Comunale.
In caso di recidiva le infrazioni di lieve entità comporteranno l’applicazione di una penalità doppia oppure l’adozione di più severe misure da adottarsi di volta in volta dalla Giunta Comunale. Per le inadempienze più gravi, ove non si ravvisino ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione gli estremi per la risoluzione del contratto, il Comune si riserva più severe misure da adottarsi di volta in volta dalla Giunta Comunale.
Si conviene che l’unica formalità preliminare è la contestazione degli addebiti.
Il Comune si riserva di far eseguire da altri il mancato e incompleto o trascurato servizio e di mettere in servizio, la struttura a spese dell’appaltatore.
ART. 14 – INFORTUNI E DANNI
L’appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nella gestione della struttura ricettiva restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. A tale riguardo, è data facoltà al gestore di dotarsi di idonea polizza assicurativa.
L’appaltatore si obbliga a sostituire a proprie spese, immediatamente, porte, finestre, vetri, mobili, suppellettili ed ogni altro materiale che venisse dallo stesso danneggiato o da suo personale o da clienti.
L’appaltatore risponde della mancata custodia della struttura.
ART. 15 – CONTROLLI
Nel periodo di durata della presente convenzione, il Comune ha facoltà di eseguire controlli ed ispezioni senza preavviso, sulla tenuta degli impianti e sulla gestione mediante personale comunale, il quale avrà libero accesso, munito di regolare autorizzazione del Sindaco. Il gestore è obbligato ad attenersi scrupolosamente a tutte le prescrizioni che venissero impartite nonché ad eliminare tutti gli inconvenienti segnalati entro il termine indicato dalla G.C., la quale potrà procedere alla revoca della concessione in caso di inadempimento del gestore.
Il concessionario durante la durata della concessione non potrà apportare alcuna modifica agli impianti, attrezzature ed alle strutture esistenti senza le prescritte autorizzazioni di legge e la preventiva autorizzazione formale della G.C.
Tutti i lavori di ampliamento, ammodernamento e/o miglioramento degli impianti ed in genere qualsiasi modifica e trasformazione che il concessionario avesse eseguito a sue spese rimarranno di esclusiva proprietà del Comune sin dal momento della loro realizzazione senza diritto o pretesa ad alcun compenso o indennizzo di sorta, se non previo diverso accordo formalizzato con delibera della G.C..
Eventuali inadempienze saranno ritenute lievi o gravi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale.
Per le infrazioni lievi è prevista l'applicazione di una penale con la sola formalità della contestazione dell'addebito e della deliberazione della Giunta Comunale che ne determinerà la misura.
Per le infrazioni gravi con particolare riguardo alla pulizia ed al decorro dell'intero impianto che è oggetto della presente concessione, il Comune si riserva la facoltà di adottare misure più severe, non esclusa la revoca dell'affidamento, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, previa contestazione degli addebiti.
Per la revoca dell'affidamento per gravi inadempienze si conviene la esclusione di ogni forma legale, essendo sufficiente il preavviso di un mese mediante lettera raccomandata.
ART. 16 – CONTROVERSIE
Tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica, che dovessero sorgere tra Ente appaltante e impresa aggiudicataria saranno deferite al giudice ordinario. Foro competente è quello di Chieti.
ART. 17 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E MODIFICAZIONE IMPIANTO
È fatto divieto all’appaltatore di cedere o subappaltare il servizio senza il preventivo consenso scritto dell’Amministrazione, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione.
Non potranno, altresì, essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e dell'impianto oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.
Se tali modificazioni od innovazioni dovessero richiedere prove usabilità, agibilità ed omologazione dell'impianto, il Concessionario dovrà acquisirle a sua cura e spese.
ART. 18 – SPESE A CARICO DELL’APPALTATORE
Qualsiasi spesa inerente il presente contratto o consequenziale a questa nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico dell’appaltatore.
L’appaltatore assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative a all’appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti del Comune.
ART. 19 – UTENZE
Tutte le utenze relative alla gestione della palestra sono a carico del concessionario di gestione tramite rimborso delle spese al Comune di Canosa Sannita.
Il concessionario di gestione si obbliga espressamente a mettere in atto ogni intervento o strumento possibile, sia di ordine tecnico che sotto il profilo delle verifiche della sorveglianza e controllo per un contenimento ed una razionalizzazione delle spese energetiche.
ART. 20 – INSTALLAZIONE DI DEFIBRILLATORE
Ai sensi dell’art. 5 del Decreto 24 aprile 2013 “Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita. (13A06313)” (GU Serie Generale n.169 del 20-7-2013) il concessionario dovrà dotare entro 6 (sei) mesi dalla data di affidamento, l’impianto oggetto del presente capitolato di un defibrillatore semiautomatico nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida riportate nell'allegato E del suddetto decreto.
Il nominativo della persona abilitata all’utilizzo del suddetto defibrillatore dovrà essere fornito a questo Comune.
Eventuali danni a persone derivanti dall’inosservanza del presente articolo ricadono totalmente sull’affidatario, esonerando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità;
In caso di inadempimento a quanto disposto nel presente articolo avverrà la decadenza automatica del Concessionario con effetto immediato, salvo comunque diritto di risarcimento danni da parte del Comune.
ART. 21– OBBLIGHI CONTRATTUALI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI/COLLABORATORI
Il Comune resta estraneo dal ed esonerato da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Concessionario medesimo e i propri dipendenti/collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile.
Il concessionario gestore si obbliga sui propri dipendenti/collaboratori, a:
- osservare e fare osservare tutte le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di assicurazioni sociali e previdenziali e di collocamento;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivo nazionali di lavoro in vigore per il tempo e nella località dove si svolge la gestione;
- osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro; rimanendo esclusa qualsiasi responsabilità del concedente per infortuni che dovessero derivare dall'esecuzione del presente contratto e per qualsiasi risarcimento fosse richiesto da terzi, in conseguenza di infortuni verificatisi durante la gestione;
- assicurare la corretta e trasparente tenuta della propria contabilità, dei libri contabili ecc.;
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e discrezione, di richiedere copia della documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi citati, nonché di effettuare le verifiche o controlli ritenuti necessari.
ART. 22 – RISOLUZIONE
Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, l’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che detta risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, nelle seguenti ipotesi:
- qualora si verificassero da parte del concessionario di gestione fatti tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;
- in caso di inosservanza delle norme igienico – sanitarie nella conduzione del servizio;
- in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell’affidatario;
- in caso di cessione dell’attività ad altri;
- in caso di subconcessione non autorizzata;
- per interruzione non motivata del servizio;
- per inadempienze reiterate, accertate e debitamente rilevate dall'Amministrazione Comunale;
La risoluzione deve essere comunicata al concessionario gestore con raccomandata A.R. o altre forme di comunicazione (notifica, pec, ecc…);
In caso di risoluzione del contratto il Comune potrà scegliere o di far proseguire il servizio fino al periodo di un mese dall’avviso di risoluzione alle stesse condizioni oppure affidare il servizio a terzi per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio, attribuendone gli eventuali maggiori costi rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto all’affidatario.
Il Comune di Canosa Sannita si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di dichiarare unilateralmente risolto il contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse. Tale facoltà dovrà essere preceduta da un preavviso scritto, con la motivazione della revoca, da notificarsi a cura del Comune di Canosa Sannita.
ART. 23 – RECESSO UNILATERALE DELL'AFFIDATARIO
Qualora il concessionario di gestione dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, il Comune avrà la facoltà di rivalersi su tutto il deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione di risarcimento danni.
ART. 24 – COSTITUZIONE IN MORA
I termini e le comminatorie contenute nel presente contratto operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora.
ART. 25 – CESSIONE DEI CREDITI
È vietata la cessione, a chiunque e a qualsiasi titolo, dei crediti derivanti all’appaltatore del presente contratto.
ART. 26 – PROBLEMI NON PREVISTI
Per tutto quanto non espressamente previsto le parti fanno esplicito richiamo alle norme vigenti in materia contrattuale.
Per la soluzione di problemi pratici non previsti e non prevedibili provvederà la Giunta Comunale, sentita la controparte con provvedimenti motivati.
ART. 27 – DOMICILIO DELL’APPALTATORE
Per tutti gli effetti del presente contratto l’appaltatore elegge domicilio nel Comune di Canosa Sannita.
Le notificazioni e le comunicazioni saranno effettuate a mezzo di Messo Comunale salvo i casi per i quali è stabilita la lettera raccomandata.
ART. 28 – NORMA TRANSITORIA
Nel caso in cui durante il periodo di validità del presente capitolato l’Amministratore dovesse ultimare altri impianti sportivi nell’ambito della predetta area, all’appaltatore potrà essere concessa anche la nuova struttura, previa revisione del canone.
ART. 29 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
a) Il rapporto fra il Comune di Canosa Sannita ed il Concessionario si configura come atto di concessione amministrativa della gestione di un servizio.
b) Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni.
c) Per quanto non è regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.
d) Il Comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che al Concessionario ed a terzi potessero derivare dalla presente concessione.
e) Il Concessionario dichiara di conoscere ed approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile le clausole di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
f) Le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future saranno a carico del Concessionario.
ART. 30 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il soggetto aggiudicatario sarà direttamente responsabile, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del trattamento dei dati personali degli utenti di cui venga in qualunque modo a conoscenza nell’espletamento del servizio. L’utilizzo dei dati in parola dovrà avvenire esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali dell’Amministrazione Comunale di Canosa Sannita.
A tal fine il soggetto aggiudicatario, presa visione del presente articolo, si impegna sin da ora ad accettare incondizionatamente la nomina a Responsabile per il trattamento dei dati personali (art. 29 D.Lgs. n. 196/2003).
Il Responsabile avrà l’obbligo di osservare il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di riservatezza dei dati personali, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- individuare gli incaricati del trattamento e renderli noti all’Amministrazione a semplice richiesta di quest’ultima, impartendo loro le istruzioni necessarie;
- provvedere al trattamento ed alla custodia dei dati in modo lecito, corretto e sicuro evitandone la diffusione;
- conservare i dati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alla durata ed agli scopi per i quali essi sono stati trattati per il servizio di cui trattasi;
- garantire, mediante idonee e preventive misure di sicurezza l’eliminazione dei rischi di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta anche nel caso gli stessi siano trattati mediante l’utilizzo di strumenti informativi.