REP. N.
REP. N.
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI ………………. PROVINCIA DI MILANO CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA DEL COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO (CIG N. ).
(il presente doc. è una bozza, la stessa potrà essere sistemata e integrata all’atto della firma del contratto tra le parti)
L’anno duemilaventidue(2022), il giorno … (xx) del mese di MESE (xx) presso la Sede Municipale del Comune di …., in ……………….. n. ….., avanti a me ………………………………………, Segretario Generale, a questo autorizzato ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, senza l’assistenza dei testimoni, ai quali i comparenti di comune accordo tra loro e con il mio consenso hanno rinunciato, si sono personalmente presentati e costituiti i signori:
1) ………………………………………., nato a il XX/XX/XXXX, domiciliato per la carica a …… presso
la Sede Municipale, in qualità di ………………del Comune di …………………..., di seguito denominato "Amministrazione Comunale o Comune" (C.F. ……………………. e P.I. ……………………..), con sede in …..
Piazza/Via …………………… n. ……….., il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta, di seguito Comune o Committente
2) ……………………, nato a ……………….. il XX/XX/XXXX, residente a …………………….(……..) in Via
……………………….., n. ………., il quale dichiara di essere legale rappresentante/Procuratore della Società
……………………….., di seguito denominata "Impresa Aggiudicataria o Appaltatore", con sede in
…………………….. (……) Via/Piazza …………………….., n. ….., (C.F …………………... e P.I
…………………………………), e di agire in rappresentanza della stessa, ,
Detti comparenti della cui identità personale, capacità e qualifica io Segretario Generale sono certo, con quest’atto convengono quanto segue:
PREMESSO
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2022/00… del XX/XX/2022 si esprimeva la volontà di indire una gara d’appalto per l’affidamento del Servizio di Ristorazione scolastica del Comune;
- con Determinazione - n. 2022/……… del XX/XX/2022, si disponeva di procedere all’affidamento del Servizio per una durata di anni 3 + 2 di rinnovo (1+1), mediante una procedura aperta, da svolgersi in forma telematica tramite la Piattaforma Regionale "Sintel", da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dando mandato alla Xxxxxxxxx.XX spa di procedere all’espletamento della procedura di gara e nel contempo si approvava il Capitolato speciale d’Appalto;
- è stata indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. 50/2016, pubblicata su SINTEL in data XX/XX/XXXX con scadenza il XX/XX/XXXX;
- l’intera procedura è stata espletata mediante l’utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata "Sintel", con l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica;
- che entro il termine stabilito dal bando di gara hanno presentato offerta n. ….. (in lettere) società e precisamente:
- ………………………………………………….
- ……………………………………………………
- …………………………………………………….
- che con verbale delle operazioni di gara n. …. del XX/XX/XXXX, il Presidente della Commissione, preso atto del punteggio complessivo di …../100 punti riportato dalla Soc. ……………………….. con sede legale a (……………….) …………………………………. (…..) in ……………………………., ……… - C.F. e P. IVA n , ha dichiarato la medesima società aggiudicataria provvisoria della procedura;
- che, all’esito della positiva conclusione del procedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'Impresa, con determinazione dirigenziale n. 2022/…………….., del XX/XX/XXXX è stato disposto il definitivo affidamento del servizio di ristorazione scolastica del Comune alla Società Soc.
……………………...;
- che è stata acquisita dal Ministero dell’Interno - Banca Dati Nazionale Unica Della Documentazione Antimafia - l'informazione antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.LGS 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche e integrazioni, attestante l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.LGS 159/2011 e delle situazioni di cui all’art. 84, comma 4, e all’art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo.
- che l’Appaltatore attesta di possedere tutte le autorizzazioni, licenze e permessi necessari allo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, gravando sulla medesima tutti gli adempimenti e gli oneri relativi al loro rilascio e rinnovo;
ACCERTATO:
- che non risultano sussistere impedimenti all’assunzione del presente contratto;
- che l’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non versare in alcuna condizione ostativa alla stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione;
- che le verifiche, disposte ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000, relativamente alle suddette dichiarazioni, sono state tutte acquisite dagli Enti competenti;
- che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione (art. 32, c. 9, D.lgs. 50/2016) e, pertanto, l’aggiudicazione definitiva ha acquisito efficacia;
- che nelle more della stipula del presente contratto, d’intesa tra le parti, al fine di garantire la continuità di servizi essenziali, si è dato avvio all’esecuzione dello stesso e precisamente:
- quanto all’attività principale con nota trasmessa mediante pec in data XX/xx/xx, il Comune, con riferimento all’art. …... del disciplinare di gara, ha richiesto all’Appaltatore di rendere, nelle more della stipula del presente atto, le prestazioni oggetto del contratto al fine di garantire la regolarità del servizio.
- che sussistono tutte le condizioni per la regolare stipulazione del contratto;
TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
le parti, di comune accordo, convengono di stipulare quanto segue:
ART. 1 - OGGETTO
SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE e SECONDARIA, GLI INSEGNANTI, GLI ANZIANI, IL CENTRO ESTIVO, UTENZE PREDEFINITE RICHIAMATE E DESCRITTE NEL CAPITOLATO PER IL COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO.
- CPV: 55523100-3 - Servizi di mensa scolastica
Nel dettaglio:
1) Gestione del servizio di mensa scolastica in misura variabile in relazione alla presenza scolastica e nei giorni previsti dal calendario scolastico) - per gli alunni, personale docente degli istituti:
I.C.S. “De Xxxxx”
✔ Frazione Bettola:
- Scuola primaria Via Goldoni 1
- Scuola secondaria di 1° grado Xxx Xxxxx 0
- Xxxxxx dell’infanzia Xxx Xxxxxxxxxxxx, 00
x Xxxxxxxx Xxx Xxxxx:
- Scuola primaria Via Abruzzi, 3
- Scuola secondaria di 1° grado Via Abruzzi, 3
- Scuola d’Infanzia Xxx Xxxxxxx, 0
I.C.S. “Montalcini”
✔ | Frazione Monasterolo | |
- Scuola primaria - Scuola Secondaria di 1°grado | Xxx Xxxxxxxx, 0 Via Carducci, 7 | |
✔ | Frazione Mezzate | |
- Scuola primaria - Scuola dell’infanzia | P.zza Costituzione 1 Via Resistenza, 16 | |
✔ | Frazione Zelo | |
- Scuola d’Infanzia | Xxx Xxxxxxx, 00 |
Il servizio di refezione scolastica consiste, in via esemplificativa:
1. fornitura derrate alimentari e preparazione pasti in loco presso centri cottura per le utenze indicate;
2. la pulizia, sanificazione e riordino di:
a. locali cucina e relativi arredi ed attrezzature,
b. locali refettori e relativi arredi ed attrezzature;
c. dispensa e relativi arredi ed attrezzature;
d. spogliatoio e bagni del personale del gestore e relativi arredi ed attrezzature.
3. fornitura e reperibilità di ogni materiale di pulizia e di consumo per lo svolgimento delle attività precedenti;
4. la messa a disposizione di utensileria di cucina, carrelli portavivande, e quant'altro necessario per l'espletamento del servizio, nonché il materiale quale piatti fondi e piatti piani, bicchieri, ciotole, tovaglioli, tovagliette, set posate, complementari al numero degli utenti nei casi di emergenza e qualora le forniture attuali dovessero essere rovinate, nonché rotte.
5. fornitura di contenitori usa e getta per la veicolazione dei pasti con mezzi e personale adeguati, nei tempi previsti , nonché, se necessario, l’attrezzatura per la termoplastificatura dei medesimi contenitori, le borse termiche per il trasporto e l’abbattitore per garantire la corretta gestione dei pasti da consegnare - come meglio descritto nel Capitolato e di seguito al presente disciplinare;
6. la gestione e l’organizzazione delle iscrizione e delle rilevazioni presenze al servizio mensa come meglio esplicitato nei successivi articoli del capitolato e relativi allegati;
7. predisposizione delle diete speciali, religiose e per intolleranze;
2) Gestione del servizio di mensa altre utenze predefinite:
✔ Anziani assistiti: consegna pasti presso loro domicilio
✔ Centri Estivi Comunali
NOTA: servizio per i Centri estivi avverrà in concessione, l’accordo per la somministrazione sarà diretto tra il concessionario e la ditta di ristorazione
3) Fornitura delle merende
Inoltre, fatta salva la chiusura imposta da provvedimenti normativi o deliberata dal Comune, si precisa che:
1) il servizio dovrà essere garantito a fronte di ogni indisponibilità o criticità, che possa riguardare il centro cottura dell’Aggiudicatario, la scorta delle derrate e la gestione dei pasti; il concessionario dovrà garantire, anche attraverso un dettaglio esplicativo in fase di offerta, la costanza del servizio, che dovrà essere reso senza soluzione di continuità.
2) il servizio, essendo correlato alla tutela di primari interessi pubblici quali l’istruzione, la salute e la sicurezza, non potrà in alcun modo e per qualsiasi titolo o causa essere interrotto dal concessionario, neppure in ipotesi di inadempimento delle amministrazioni e/o a mente dell’art. 1460 cod. civ. – salvo il diritto di tutela giurisdizionale.
3) la sospensione a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa del servizio determinerà la decadenza e la risoluzione di diritto del contratto. Il Concessionario potrà far valere i propri diritti a condizione che il servizio sia regolarmente eseguito.
ART. 2 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO
I servizi effettuati dall’Appaltatore dovranno essere conformi a tutte le normative vigenti in materia, regionali, nazionali e/o comunitarie, e dovranno tenere conto delle indicazioni contenute nella pubblicazione della Regione Lombardia – Giunta Regionale – Direzione generale Sanità – Servizio prevenzione Sanitaria denominata “Linee guida per la ristorazione scolastica della Regione Lombardia”, approvata con D.G.R. n. 6/37435 del 17.07.1998.
Il servizio dovrà essere svolto con riferimento ai Cam Criteri ambientali minimi di cui al D.M. 65/2020 (G.U.
90 del 04/04/2020) riguardante “CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA E LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI “.
Art. 3 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
Il Comune concede il servizio di cui al precedente articolo all’Appaltatore sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti e condizioni e modalità contenute nel Disciplinare di Gara e nel capitolato tecnico completo dei suoi allegati, approvati in sede di indizione della gara con determinazione n. del
, che, sottoscritti dall’Appaltatore per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se materialmente non vengono allegati.
Art.4 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI.
L’Appaltatore dichiara di osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro in vigore per i propri dipendenti e gli eventuali accordi locali integrativi dello stesso. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. L’Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.
Saranno a carico dell’Appaltatore le assicurazioni sociali, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, come pure l’adozione, nell’esecuzione dei lavori, di procedimenti e di cautele necessarie per garantire l’incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi.
Art.5 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE.
L’Appaltatore ha presentato in sede di gara apposita autocertificazione nella quale dichiara di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi riguardanti il diritto al lavoro dei disabili sancito dalla legge 12 marzo 1999 n. 68.
ART. 6 - CODICE DI COMPORTAMENTO
Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 62/2013, alla L. 283/62 ed al Regolamento di esecuzione 327/80 e s.m., nonché a quanto previsto dal Regolamento locali e di igiene, il personale dell’Appaltatore dovrà tenere una condotta conforme agli obblighi previsti dal codice comportamentale per tutti i dipendente della Pubblica Amministrazione,
L’Appaltatore si impegna ad osservare ed a far osservare a tutto lo staff di ogni norma vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro, facendosi carico di fornire i DPI singoli e collettivi necessari all’espletamento delle funzioni.
La violazione degli obblighi derivanti dal mancato rispetto del codice sarà passibile di risoluzione e decadenza del rapporto.
Art. 7 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E VALORE
Il prezzo di ogni singolo pasto, comprensivo di tutte le voci di costo, è pari a € = (euro
), dedotto lo sconto del ,00% ( percento) offerto in sede di gara sul prezzo posto a base di gara, di € di cui € ………………... quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e di cui
…………………… € costo manodopera non soggetta a ribasso
Ai fini del valore complessivo del contratto si assume come valore l’importo del prezzo di aggiudicazione
stimato in € IVA esclusa.
Il numero dei pasti per le diverse utenze è da considerare solo indicativo, gli stessi sono emersi da dettagli degli anni precedenti.
A fronte di circostanze contingenti o imprevedibili, determinate da mutamenti del quadro legislativo e regolamentare di riferimento, ovvero da interventi di organismi pubblici che esercitano competenze non riservate all’Appaltatore, il Comune si riserva la facoltà di modificare il numero dei pasti, il calendario di erogazione del servizio ed orari di ristorazione, anche a seguito dell'applicazione di riforme scolastiche, concordando sempre le possibili variazioni con l’Appaltatore, senza che questo dia motivo di adeguamento del corrispettivo.
Il valore del servizio è stimato in Euro per il periodo dell’appalto relativo agli anni scolastici 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 + 2 anni di rinnovo.
ART. 8 – DURATA DELL’APPALTO
Il presente appalto avrà durata di anni 3 + 3 rinnovo con decorrenza dal giorno di consegna ed inizio del servizio attraverso la sottoscrizione di apposito verbale di immissione in servizio.
Il periodo dell’appalto è relativo agli anni scolastici 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 secondo i calendari fissati dalla Direzione Scolastica/Comune.
L’Appaltatore non potrà in alcun caso ritardare l’inizio della gestione dei servizi in oggetto, a pena di decadenza
L’Appaltatore è tenuto a dar corso all’appalto anche in pendenza di formale sottoscrizione del contratto e nelle more delle verifiche di legge necessarie, il tutto per garantire il servizio nei tempi e modi necessari al Comune.
Art. 9 -CLAUSOLA SOCIALE
Ai sensi dell'articolo 50 del D. Lgs. 50/2016, quale clausola sociale ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali, l’aggiudicatario si obbliga – nei limiti di quanto necessario all'organizzazione del servizio alle condizioni offerte – ad utilizzare in via prioritaria i lavoratori attualmente impiegati dal gestore per lo svolgimento del servizio, mantenendo per quanto possibile le condizioni economiche e livelli retributivi acquisiti (precisamente scatti d'anzianità maturati e maturandi), anche in caso di modifica del contratto di lavoro applicabile.
In sede di offerta, gli operatori economici partecipanti dovranno formulare un piano di compatibilità o assorbimento, che contenga almeno le seguenti informazioni:
1) figure professionali che l’offerente intende utilizzare per l’organizzazione del servizio, e costo indicativamente previsto per ciascuna d’esse;
2) alla luce del personale attualmente impiegato dal gestore per il servizio, quanti e quali dipendenti intenda riassumere, precisando l’inquadramento, il trattamento economico, e ogni altro aspetto del rapporto lavorativo ad essi offerto;
3) il termine che sarà concesso ai lavoratori in discorso per accettare l’offerta;
4) in ipotesi di previsto utilizzo di personale diverso da quello occupato dall’attuale gestore, le ragioni per le quali il mantenimento è ritenuto non possibile.
Il mancato rispetto della clausola sociale comporterà la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del danno.
ART. 10 - AGGIORNAMENTO PREZZI.
Come ha previsto l’art. 29 comma a) del DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4 r (legge 28 marzo 2022,
n. 25). il presente affidamento prevede una clausola di revisione prezzi, di cui all’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.lgs. n. 50/2016.
Pertanto dal secondo anno di servizio 2023/2024 si applicherà la revisione prezzi sulla base della variazione registrata nell’anno precedente (eg. 2022 su 2021 il primo periodo scolastico 2023- 2024) ISTAT Indice NIC dei prezzi al consumo per l'intera collettività - Territorio Lombardia voce 111: servizi di ristorazione.
L’adeguamento prezzi potrà essere positivo o negativo.
ART. 11 – PAGAMENTI
Il Concessionario provvederà a sue cure e spese a gestire il rapporto con l’utenza, è in caso al Concessionario la ricezione dei pagamenti da parte degli utenti, come meglio descritto nel Capitolato d’Appalto
Il Comune provvede al pagamento dei pasti degli insegnanti, e di altre partite a suo carico, dell'importo iva compresa, se dovuta, entro 30 giorni fine mese data fattura.
ART. 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO e CESSIONE DEL CREDITO
Resta vietato all’Appaltatore, pena la risoluzione automatica del contratto e l’incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto e qualsiasi forma di subappalto totale o parziale del servizio di Ristorazione Scolastica.
E’ altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto, senza espressa autorizzazione del Comune.
ART. 13 – CAUZIONE
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia della corretta esecuzione del contratto, anteriormente alla stipula dello stesso, l’Appaltatore ha provveduto al versamento di una garanzia fidejussoria
…………………………….. - pari al 10% dell’importo…………………………………..per un totale di € ( ),
rilasciata il xx/xx/xxxx da così come stabilito per legge.
La cauzione definitiva prevede l’esclusione del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.
La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, nessuna esclusa, il risarcimento dei danni da inadempimento, il rimborso di eventuali somme percepite dell’Appaltatore in eccesso rispetto alle liquidazioni finali, il risarcimento del maggior danno, l’eventuale maggiore spesa sostenuta dal Comune per lo svolgimento del servizio in caso di risoluzione o rescissione del contratto, le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La cauzione verrà svincolata solo dopo la conclusione, senza osservazioni, dell’appalto, previa dichiarazione in merito del Comune.
ART. 14 – ASSICURAZIONI
L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità sia civile che penale per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell’Appaltatore stessa quanto del Comune o di terzi soggetti a seguito ed in conseguenza dell’esecuzione del servizio oggetto del contratto.
A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo e di gradimento del Comune a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che l’Appaltatore possa arrecare al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni
da inquinamento, da intossicazione o tossinfezione alimentare, da avvelenamento nonché ogni altro danno inerente, conseguente e connesso allo svolgimento del servizio.
L’assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori a quanto richiamato all’art. 13 del Capitolato, per ogni sinistro e per anno assicurativo. Essi si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei n. 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del Contratto.
La polizza dovrà prevedere la rinunzia dell’assicuratore nei confronti del Comune, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta ferma l’intera responsabilità dell’aggiudicatario anche per eventuali maggiori danni eccedenti i suddetti massimali.
L’Appaltatore si impegna a consegnare al Comune copia della polizza di cui sopra entro 10 gg dalla data prevista per la stipula del contratto. Il Comune si riserva di valutare le clausole e le condizioni contenute nella polizza e di richiedere eventuali correzioni e/o integrazioni.
L’esecuzione del servizio oggetto del contratto non può iniziare se l’Appaltatore non ha provveduto a stipulare la polizza di cui al presente articolo.
ART. 15 - DUVRI
Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 è stato redatto il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) che l’Appaltatore si impegna a rispettare in ogni sua parte. Il D.U.V.R.I. costituisce parte integrante del presente contratto d'appalto anche se non allegato.
ART. 16 – INTERRUZIONE
La composizione "standard" dello staff, indicata in sede di gara, dovrà essere costantemente e pienamente garantita per l'intera durata del servizio.
In casi eccezionali, quali scioperi di comparto o similari che possano incidere sul normale espletamento del servizio, l’Appaltatore è tenuto ad informare il Comune almeno due giorni prima, al fine di concordare le migliori soluzioni operative di emergenza a sollievo delle circostanze suddette, fermo restando l'obbligo di garanzia del servizio.
Non saranno ammesse interruzioni di servizio.
ART. 17 – SPESE
Tutte le spese ed imposte inerenti, accessorie o conseguenti all’appalto nonché quelle di contratto saranno a carico dell’Appaltatore. Il presente contratto riguarda servizi soggetti ad I.V.A. e pertanto si richiede, ai fini fiscali, la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/86.
ART. 18 – RESPONSABILITA’
L’Appaltatore si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che potesse derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna.
Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell’Appaltatore ed in ogni caso da questo rimborsate.
L’Appaltatore è sempre responsabile, sia verso il Comune sia verso terzi, dell’esecuzione di tutti i servizi assunti.
Esso è pure responsabile dell’operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che dal personale
o dai mezzi possano derivare al Comune o a terzi.
L’Appaltatore si impegna a fare applicare, per quanto di sua competenza, quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.
ART. 19 – CONTROLLI
La vigilanza sui servizi competerà al Comune per tutto il periodo di affidamento in appalto e sarà esercitata con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei dalla stessa.
La vigilanza ed i controlli saranno eseguiti mediante i Servizi preposti dall’Azienda Sanitaria, che eseguiranno le necessarie verifiche su strutture, attrezzature, alimenti e personale. Nel caso in cui gli accertamenti rilevassero delle difformità l’Appaltatore è tenuto al rimborso delle eventuali spese sostenute dal Comune per le analisi e al ripristino immediato della conformità. In caso di situazioni di criticità che creassero cause di intossicazione, l’Appaltatore si renderà disponibile a tutte le azioni necessarie per le analisi richieste e le verifiche necessarie, il tutto sollevando il Comune da qualsiasi incombenza nonché spesa.
ART. 20 – PENALITA’
Ove si verifichino inadempienze dell'Aggiudicatario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Stazione appaltante penali, in relazione alla gravità delle inadempienze riscontrate, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato.
Si potrà procedere all’applicazione della penale previa specifica contestazione scritta, da far pervenire all’aggiudicataria a mezzo PEC. L’operatore avrà dieci giorni di tempo, decorrenti dalla data di ricezione della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni e giustificazioni. Decorso infruttuosamente tale termine, o qualora le giustificazioni non siano ritenute motivatamente accettabili, si provvederà all’irrogazione della penale con apposito e separato atto a cura del funzionario responsabile area istruzione
La Stazione appaltante può altresì procedere nei confronti dell’Aggiudicatario alla determinazione dei danni sofferti agendo nel pieno risarcimento dei danni subiti. L’entità delle penali sarà stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze stesse.
Sono pertanto definiti 4 livelli di gravità delle inadempienze, sulla base dell’entità economica dell’inadempienza e del rischio per la sicurezza della salute degli utenti.
Le penalità minime che la Stazione appaltante si riserva di applicare sono le seguenti: 1° livello (inadempienza lieve): Euro 250,00
Per ogni caso di mancato rispetto dell’organico minimo giornaliero garantito previsto in sede di offerta; Per ogni caso di mancanza delle figure professionali previste in sede di offerta;
Per ogni caso di mancato rispetto del rapporto di produzione, del monte ore giornaliero e settimanale previsto in sede di offerta;
Per ogni caso di mancato rispetto delle grammature previste dalle Specifiche tecniche relative alle tabelle delle grammature per ciascuna categoria di utenti (verificato su 10 pesate della stessa preparazione);
Per ogni caso di non conformità relativa agli indumenti di lavoro;
Per ogni caso di mancata conservazione dei campioni delle preparazioni giornaliere;
Per ogni caso di mancato rispetto delle temperature di conservazione dei pasti ai sensi della normativa vigente.
2° livello (inadempienza media): Euro 500,00
Per ogni rilevamento di non conformità relativamente al piano di manutenzione ordinaria degli arredi o di mancato reintegro delle stoviglie;
Per irreperibilità del direttore del servizio o del suo sostituto;
Per ogni variazione del menu giornaliero non motivata e/o di valore economico inferiore non concordata con la Stazione Appaltante;
Per ogni derrata non conforme alle Caratteristiche Merceologiche degli alimenti rinvenuta nei luoghi di stoccaggio;
Per ogni verifica chimico-fisica o ispettiva non conforme a quanto previsto dalle Caratteristiche Merceologiche degli alimenti rinvenuta nei luoghi di stoccaggio;
Per ogni caso di ritrovamento di corpi estranei nei pasti;
Per ogni caso di non rispetto del divieto di riciclo;
Per ogni caso di raffreddamento di prodotti cotti con modalità non previste dal presente Capitolato; Per ogni caso di mancato rispetto del Piano di Sanificazione
Per ogni caso di non conformità dei prodotti detergenti e sanificanti a quanto previsto dal presente Capitolato
Per ogni rilevamento di uso improprio di prodotti detergenti e disinfettanti;
Per ogni non conformità nella raccolta dei rifiuti e per la mancata attuazione della normativa comunale in materia di raccolta differenziata;
Per la mancata compilazione e aggiornamento della documentazione relativa al Piano di Autocontrollo
3° livello (inadempienza grave): Euro 1000,00
Per ogni rilevamento di non conformità relativamente al piano di manutenzione ordinaria delle attrezzature e delle macchine presso la cucina;
Per ogni rilevamento di non conformità relativamente al piano di manutenzione ordinaria delle macchine presso i locali di consumo;
Per ogni inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o per la mancata applicazione dei contratti collettivi;
Per ogni caso di mancato rispetto delle “Buone Norme di Produzione” (GMP);
Per ogni verifica microbiologica non conforme che evidenzi la presenza di microrganismi non patogeni;
4° livello (inadempienza molto grave): Euro 2000,00
Nel caso di destinazione dei locali affidati all’Aggiudicatario ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato;
Nel caso in cui l’Aggiudicatario eroghi pasti ad altri utenti senza preventiva autorizzazione della Stazione appaltante. La penale si applica, anche retroattivamente, per ciascun giorno di servizio effettuato senza autorizzazione;
Per ogni verifica microbiologica non conforme che evidenzi la presenza di microrganismi patogeni; In caso di errata somministrazione di dieta speciale
Per le infrazioni alle norme del capitolato e del contratto per le quali non sia stata prevista una specifica sanzione potrà essere applicata, secondo gravità, una penale da un minimo di euro 100,00= (cento/00) ad un massimo di euro 2.000,00= (duemila/00).
Nel caso in cui tali violazioni risultassero ripetute la Stazione appaltante si riserva di applicare ulteriori azioni sanzionatorie nei confronti dell’Aggiudicatario.
Tali penalità potranno essere aumentate o ridotte nella misura e nel limite massimo o minimo del 50%, a insindacabile giudizio del Comune, alla luce delle circostanze aggravanti o attenuanti riscontrate, nonchè delle controdeduzioni prodotte dall’Impresa Concessionaria.
A fronte di inadempienze contrattuali non rientranti nella casistica sopra esposta, il Comune ha facoltà di applicare penalità di importo compreso tra un minimo di €. 200,00 ed un massimo di €. 3.000,00.
In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni nello stesso anno scolastico) la penale corrispondente viene raddoppiata.
Il responsabile competente, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni e giustificazioni eventualmente comunicate dall’Impresa, potrà graduare l’entità della penalità da applicare fino al massimo come sopra stabilito, sulla base degli esiti della valutazione stessa.
Il responsabile competente non applicherà alcuna penalità qualora sia stato accertato che l’inadempimento contrattuale non sussiste. Egli potrà, altresì, stabilire di non applicare alcuna penalità qualora l’inadempimento, seppure accertato, non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni, neppure di immagine, per l’Amministrazione Comunale, non abbia causato alcun disservizio e si sia verificato per la prima volta. L’Amministrazione Comunale, potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’Impresa Concessionaria per l’esecuzione del servizio ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione. L’Impresa Concessionaria prende atto che l’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione Comunale di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
In caso di inadempimento contrattuale da cui derivi un possibile pregiudizio per la regolare prosecuzione del servizio di refezione scolastica, l’Amministrazione Comunale ha facoltà di ricorrere a terzi per l’esecuzione della fornitura di cui al presente capitolato, addebitando all’Impresa Concessionaria i relativi costi sostenuti.
ART. 21 – DECADENZA E REVOCA DEL SERVIZIO
Il Comune ha facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 C.C., di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., con incameramento automatico della cauzione e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi:
a) cessione, anche parziale, del contratto, o subappalto, anche parziale, dello stesso;
b) grave intossicazione alimentare;
c) gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio;
d) mancata, anche singola, prestazione del servizio di erogazione pasti, fatte salve le cause di forza maggiore. Non sono in ogni caso considerate cause di forza maggiore gli scioperi, le agitazioni sindacali e le condizioni meteorologiche, salvo quelle derivanti da calamità naturali;
e) reiterate infrazioni contrattuali soggette a penalità, formalmente contestate e conclusesi con avvenuta applicazione delle stesse;
f) mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente;
g) mancato rispetto dei contratti collettivi giudizialmente e definitivamente accertato;
h) perdita dei requisiti minimi previsti per l’accesso al servizio;
i) accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode;
j) fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale;
k) ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione del servizio, ai sensi dell’art. 1453 del C.C.
In tali casi il Comune potrà risolvere di diritto il contratto comunicando all’Appaltatore con comunicazione via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti.
La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del servizio.
Art 22. - RECESSO
E' sempre facoltà del Comune recedere dal contratto nei casi in cui, a suo insindacabile giudizio, vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinano l'esecuzione del servizio, dandone preavviso di 90 giorni ali’Appaltatore.
ART. 23 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L'Appaltatore si impegna ad ottemperare alle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. e si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
In particolare si impegna a:
a) comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative all’incarico con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG precedentemente indicati;
c) inoltre dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
Il Comune verifica in occasione di ogni pagamento all’Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
ART. 24 – IMPOSTA DI BOLLO
L’imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante modello unico informatico.
ART. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI
Il Comune ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, informa l’Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
Art. 26 – STIPULA DEL CONTRATTO
Il presente contratto è stato stipulato in forma pubblica amministrativa in formato elettronico.
Ne è data lettura alle parti che lo confermano e meco sottoscrivono con firma digitale – previo accertamento della validità del certificato elettronico utilizzato dalla parte privata – dopo aver rinunciato espressamente alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.
Art 27. – CONTROVERSIE
Tutte le controversie in ordine al presente contratto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo – Tribunale di ………….
ART. 28 – DISPOSIZIONI FINALI
L’Appaltatore si considera a perfetta conoscenza dell’ubicazione dei locali e delle attrezzature nonché del loro stato.
Sono richiamati, anche se non materialmente allegati, i documenti che descrivono il servizio, allegati alla Lettera di invito e presentati in sede di proposta tecnico-economica:
● Proposta tecnica e proposta economica, PEF, presentati dal concorrente;
● CAPITOLATO GENERALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025;
Il Comune comunicherà all’Appaltatore ogni provvedimento volto a modificare la situazione preesistente. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle normative vigenti in materia.
Il presente contratto è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di n.
……. facciate intere sin qui della presente facciata in carta resa legale e di un allegato. Letto, firmato e sottoscritto.
L’Appaltatore
Per il Comune
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Per il Comune
IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE