agid.AOO-AgID.REGISTRO UFFICIALE(U).0010706.19-05-2017
agid.AOO-AgID.REGISTRO UFFICIALE(U).0010706.19-05-2017
Il Direttore Generale
A
FPA SRL
Xxx Xxxxxxxx XX, 00 00000 Xxxx
Oggetto:
Lettera-contratto per l’affidamento diretto della fornitura di servizi e prodotti per la partecipazione dell’AgID a ForumPA di Roma, 23-25 maggio 2017 e per l’informazione, divulgazione e comunicazione del progetto “Italia Login – la casa del cittadino” - CUP C51H16000080006 – Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” - Asse 1, Azione 1.3.1. CIG Z3E1EB0314
Con la presente, l’Agenzia per l’Italia Digitale (nel seguito Agenzia), affida a codesta società (nel seguito Prestatore), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, le attività in oggetto, come analiticamente descritte nella presente e nell’offerta di codesta società acquisita al protocollo AgID con il nr. 10509 del 18 maggio 2017 che, se pur non allegata alla presente lettera- contratto, ne costituisce parte integrante.
1. Oggetto, modalità di esecuzione e durata delle attività
1. Il Prestatore dovrà provvedere all’esecuzione di tutte le attività descritte nella presente lettera-contratto e nella suddetta offerta di codesta società.
2. Le attività richieste saranno eseguite secondo le modalità e nei termini ivi indicati presso il FORUM PA che si terrà a Roma dal 23 al 25 maggio 2017 e concordate con il responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione del presente contratto.
3. Le attività richieste dovranno essere eseguite, fornite, predisposte in modo completo ed esaustivo in rispetto degli orari di apertura della manifestazione il giorno 23 maggio 2017, valutando qualsiasi ritardo ai sensi del successivo punto 3).
4. Il contratto si perfeziona dalla data di conoscenza dell’accettazione della presente-lettera contratto, da firmare digitalmente e trasmettere all’indirizzo PEC di questa Agenzia, xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx.xx;
5. L’Agenzia si riserva la facoltà di recedere dalla presente lettera-contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza oneri per l’Agenzia, con un congruo preavviso (da comunicare con PEC), fatto salvo il riconoscimento delle prestazioni richieste e regolarmente eseguite.
2. Corrispettivo
1 Trattandosi di contratto a corpo, a fronte delle attività in questione sarà corrisposto un importo complessivo massimo, pari a € 39.590,10 IVA esclusa, al netto dell’importo dell’1% per la riduzione derivante dall’esonero per prestare cauzione ai sensi dell’art. 103, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e pari a € 48.299,92 IVA inclusa.
3. Penali e risoluzione
1. In caso di ritardo nell’avvio delle attività di cui al precedente paragrafo 1, sarà applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni ora o giorno solare di ritardo, fino ad un massimo del 10%; oltre tale limite, l’Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il rapporto mediante lettera raccomandata, senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti della contraente anche dell’eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente e salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti.
2. L'applicazione e l'entità delle penali saranno contestati al Prestatore in forma scritta tramite PEC. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte dell’Agenzia, il Prestatore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Agenzia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Agenzia nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Agenzia, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Prestatore le penali stabilite nella presente lettera-contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
3. L'ammontare delle penali sarà addebitato, di regola, sui crediti del Prestatore dipendenti dal contratto e sarà trattenuto sulla fattura in pagamento e ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che l’Agenzia dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle mancanze attribuibili al Prestatore.
4. Qualora nell’arco della durata del contratto dovessero registrarsi inadempienze con frequenza o gravità ritenuta eccessiva dall’Agenzia, quest’ultima potrà in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, considerare risolto di diritto il contratto, in danno e per colpa del Prestatore e fatta salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.
5. L’Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del contratto, in danno e colpa del Prestatore, in caso di:
− frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
− circostanze, determinatesi per colpa del Prestatore, tali da rendere impossibile l’instaurarsi o la prosecuzione dei rapporti fra le parti;
− subappalto, cessione contratto, cessazione attività, concordato preventivo, fallimento.
6. Il presente contratto è condizionato, in via risolutiva, all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese da codesta società ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – il contratto si intende risolto, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
4. Attestazione di regolare esecuzione
1. Le attività in questione saranno soggette ad attestazione di regolare esecuzione, rilasciata dal RUP e direttore dell’esecuzione del contratto entro 10 (dieci) giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle attività.
2. La regolare esecuzione è intesa a verificare che tutte le attività richieste siano conformi alle caratteristiche ed alle prestazioni descritte nel presente contratto e nell’offerta del Prestatore.
3. Resta inteso che il Prestatore ha l’obbligo di ripetere o completare le prestazioni non regolarmente eseguite, ove possibile e fatta salva l’applicazione di eventuali penali per ritardata, mancata o difforme esecuzione delle attività ed il risarcimento dei maggiori danni causati all’Agenzia.
5. Fatturazione e pagamento
1. La fatturazione del corrispettivo relativo alle attività in oggetto avverrà in via posticipata, successivamente al rilascio dell’attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP, ai sensi del precedente paragrafo 4.
2. Il pagamento della fattura posticipata avverrà, mediante accreditamento presso un primario istituto bancario, nei modi e nelle forme previste per la Pubblica Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa.
3. La fattura, che dovrà riportare gli estremi della presente lettera-contratto (numero di protocollo e data), nonché il numero del CIG in oggetto, dovrà essere intestata a:
− Agenzia per l’Italia Digitale;
− Area Contabilità, Finanza e Funzionamento;
− Xxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxx;
− c.f. 97735020584.
4. La fattura dovrà indicare anche la competenza temporale dell’attività in oggetto, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all’importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati).
5. Sono inoltre elementi essenziali della fattura:
− i riferimenti (protocollo e data) della lettera contratto di affidamento del servizio e/o della fornitura;
− i riferimenti al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020
− il riferimento al progetto “Italia Login – la casa del cittadino”
− il CUP: C51H16000080006;
− la descrizione del servizio o della fornitura cui la fattura fa riferimento;
− la “competenza temporale del servizio”, l'anno cui si riferisce il costo del servizio/fornitura (es. dal gg/mm/aa ……al gg/mm/aa….);
− il CIG (Codice Identificativo Gara), in base all'art 25 comma 2 del DL 66/2014 (convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89);
− tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all’importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati);
− eventuale titolo di non imponibilità o esenzione IVA.
6. La ricezione di una fattura difforme da quanto sopra riportato può comportare per l’Agenzia il rifiuto della fattura stessa, qualora l’assenza di uno dei suddetti dati non permetta l’accertamento dell’effettiva erogazione del servizio.
7. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte dell’AgID.
8. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D.lgs. 09.10.2002, n. 231, come modificato dal D.lgs. 09.11.2012, n. 192.
9. Salva restando l’applicazione di quanto previsto ai sensi del Decreto legge del 24.04.2017, n. 50 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (di cui alla G.U. n. 95 del 24 aprile 2017 – supplemento ordinario), alla data della presente lettera contratto e fino ai termini indicati nel citato D.L., si fa presente che l’Agenzia per l’Italia Digitale è esclusa dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall’articolo 1, comma. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Primi chiarimenti, punto 1.2 “Soggetti esclusi” (vedere Circolare Ag. Entrate – Direzione Centrale Normativa n. 1/E del 9 febbraio 2015).
10. Si rappresenta che, a decorrere dal 31 marzo 2015, il Prestatore, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio dell’Agenzia: UF4NU9.
11. Si invita a consultare, per quanto di proprio interesse, il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx, nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica, oltre al sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx in merito all’identificazione degli uffici destinatari della fattura elettronica.
6. Personale
1. Il Prestatore è tenuto ad osservare tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti, o disposizioni di legge che dovessero intervenire, durante la vigenza del contratto, in materia di sicurezza, assicurazioni, previdenza e assistenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, e a provvedere altresì all’amministrazione e a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro della competente categoria.
7. Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Codesta società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., “Piano straordinario contro le mafie”.
2. Pertanto, codesta società ha reso noti all’Agenzia con comunicazione acquisita al protocollo AgID con il nr. 10613 del 19 maggio 2017 gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, relative alla presente lettera-contratto, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
3. Ai sensi del predetto art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., l’Agenzia provvederà ad accreditare l’importo spettante a codesta società esclusivamente tramite bonifico su detto conto corrente bancario o postale dedicato.
4. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante PEC all’Agenzia. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi all’Agenzia per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente lettera-contratto si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.
8. Responsabilità civile e obbligo di manleva
1. Il Prestatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Prestatore quanto dell’Agenzia o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Prestatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’Agenzia da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto.
9. Divieto di cessione del contratto e di subappalto
1. Il Prestatore non può cedere in nessun caso il contratto a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione.
2. In caso di cessione del contratto, il contratto sarà risolto per causa e in danno del Prestatore, senza riconoscimento alcuno delle prestazioni effettuate, salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere tutti i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione stessa.
3. Il Prestatore non potrà subappaltare né in tutto né in parte le attività in oggetto. In caso di inosservanza di tale preciso divieto resta, comunque, piena ed esclusiva nei confronti dell’Agenzia la responsabilità di codesta
società per tutto quanto concerne la regolare esecuzione e l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.
10. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
1. Il Prestatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’art. 2, comma 3, dello stesso D.P.R.
2. A tal fine si dà atto che l’Agenzia ha trasmesso al Prestatore, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Il Prestatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.
3. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. L’Agenzia, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto al Prestatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
11. Riservatezza
1. Il Prestatore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze, documenti o quant’altro di cui verrà a conoscenza nel corso di appalto.
12. Condizioni generali
1. Codesta società è tenuta a osservare e a far osservare dal proprio personale le disposizioni in vigore all’interno dell’Agenzia e a soddisfare la richiesta di fornire gli estremi anagrafici e quelli di un documento ufficiale di riconoscimento. Il personale di codesta società dovrà attenersi strettamente alle norme di sicurezza, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in vigore nei locali dell’Agenzia; a tal fine verranno fornite dettagliate ed esaurienti informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti interessati alle attività in questione e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Tutte le notizie relative all’attività dell’Agenzia, comunque venute a conoscenza di codesta società, in relazione all’esecuzione del presente contratto, non dovranno in alcun modo e in qualsiasi forma essere divulgate a terzi, né dovranno essere utilizzate sia da parte della società sia da parte di chiunque collabori al suo lavoro, per fini diversi da quelli contemplati dal presente atto. I suddetti vincoli permarranno per la società anche dopo la scadenza del contratto. Ciò anche in relazione a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante norme in tema di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L’Agenzia si riserva, in caso di violazione alle prescrizioni sulla riservatezza, la facoltà di esperire ogni azione risarcitoria consentita dalla legge. Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera-contratto, si rimanda, per quanto applicabili, alle norme di contabilità di stato.
4. Si invita a restituire tempestivamente la presente lettera-contratto, firmata digitalmente per accettazione dal legale rappresentante di codesta società all’indirizzo PEC di questa Agenzia: xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx.xx.
5. In linea con la normativa vigente il fornitore è tenuto a inviare apposita comunicazione, sempre tramite il xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx.xx, al RUP, all’Area Contabilità, Finanza e Funzionamento e all’Area Affari e giuridici e contratti, del pagamento dell’imposta di bollo all’atto del perfezionamento del presente affidamento.
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Firmato digitalmente da XXXXXXX XXXXXXXXXX
Data: 2017.05.19 18:26:31 +02'00'