PRODOTTI DELL’INDUSTRIA DELLA CARTA E POLIGRAFICHE
Capitolo dodicesimo
PRODOTTI DELL’INDUSTRIA DELLA CARTA E POLIGRAFICHE
Sommario | ||
Carta e cartoni | ||
Modi di contrattazione | Art. | 1 |
Ordinativo | « | 2 |
Riserva di approvazione | « | 3 |
Tolleranza sul peso | « | 4 |
Confezione | « | 5 |
Peso di fattura | « | 6 |
Raffilatura e tolleranza | « | 7 |
Carte speciali | « | 8 |
Seconda scelta | « | 9 |
Tinta, purezza e tenacità | « | 10 |
Impasto | « | 11 |
Carte da giornali | « | 12 |
Carte in rotoli | « | 13 |
Domicilio di consegna ed assicurazione | « | 14 |
Cartoni Cartoni | « | 15 |
Confezionatura | « | 16 |
Ordinazioni | « | 17 |
Tolleranze | « | 18 |
Formati | « | 19 |
Contestazioni | « | 20 |
Cartone ondulato in fogli e per gli imballaggi di cartone ondulato
Contrattazione | Art. | 21 |
Lavori preliminari e campioni | « | 22 |
Cartone ondulato | « | 23 |
Imballaggi di cartone ondulato | « | 24 |
Tolleranze ammesse | « | 25 |
Prezzo | « | 26 |
Consegne | « | 27 |
Spedizioni | « | 28 |
Verifica della merce e reclami | « | 29 |
Imballaggio | « | 30 |
Carta e cartoni
ART. 1 - Modi di contrattazione
La carta si contratta a peso oppure a risme o rotoli di un peso nominale stabilito.
La risma di carta stesa è composta di 500 fogli e può essere impaccata a sottomultipli.
ART. 2 - Ordinativo
Il committente deve specificare il proprio ordinativo con la maggiore esattezza indicando:
a) il numero delle risme oppure il peso complessivo;
b) la qualità con riferimento ad un tipo, marca o campione;
c) il colore o tinta, con riferimento ad un tipo, marca o campione;
d) il formato in centimetri;
e) il peso in kg. per risma, oppure, in grammi per mq.;
f) la collatura (senza colla, mezza colla, collata leggermente, collata forte, collata alla gelatina, triplacolla, ecc.);
g) il grado di lisciatura e lucidatura (ruvida, lisciata in macchine, monolucida, calandrata, ecc.);
h) l’allestimento, l’impacco e l’imballaggio desiderato;
i) tutte le condizioni convenute (prezzo, termine di spedizione, regolamento, ecc.).
ART. 3 - Riserva di approvazione
Le commissioni ricevute, come pure i regolamenti di conti ricevuti a mezzo degli agenti dei fornitori, sono sempre soggetti alla riserva di approvazione da parte del fornitore; detta riserva si può esercitare entro il 10° giorno dalla data della commissione.
Il silenzio equivale ad approvazione.
ART. 4 - Tolleranza sul peso
Sul peso per mq. della carta, indicato nella commissione, è ammessa una tolleranza in più o in meno nella seguente misura:
a) per la carta in formati (esclusa la carta da impacco e da imballo):
sino al 6% per carte di peso inferiore a 20 gr. per mq.; sino al 5% per carte del peso da 21 a 40 gr. per mq.; sino al 4% per carte del peso da 41 a 60 gr. per mq.; sino al 3% per carte del peso da 61 a 180 gr. per mq.; sino al 4% per carte del peso da 181 a 240 gr. per mq.;
sino al 8% per carte del peso superiore a 240 gr. per mq.; sino al 5% per carte per tutte le carte a mano in genere e per tutte le carte asciugate ad aria (gelatinate)
b) per la carta in rotoli fino al 5%;
c) per le carte da impacco e da imballo, sia in formato sia in rotoli, sino al 6%;
d) per le carte ondulate, sino all’8%.
L’accertamento della rispondenza del peso effettivo a quello contrattato non è fatto in base al peso di singoli fogli o di pezzi staccati di rotoli eccedenti i limiti di tolleranza.
Se nel contratto è stato indicato un peso minimo o massimo, il limite di tolleranza può raggiungere il doppio dei limiti sopraindicati.
ART. 5 - Confezione
Nel peso nominale delle carte è compreso quello della confezione della risma, dei pacchi, pacchetti e dei rotoli, cioè quello della carta da involto, cartoncini di rinforzo, nastri o cordicelle. Così pure è compresa come peso di carta a fatturarsi, la bobina in legno delle carte a rotoli, salvo accreditamento al medesimo prezzo “collo – resa in porto franco stazione” del venditore. Nel caso di consegna su pallet (bancale in legno), se lo stesso non viene reso («a perdere”), la fatturazione avviene al lordo.
ART. 6 - Peso di fattura
Se la carta è contrattata a prezzo per risma, il peso da fatturare è quello nominale; se la carta è contrattata a peso, il prezzo da fatturare è quello del peso effettivo.
Per differenze di peso che restino nei limiti della tolleranza, non è ammesso alcun abbuono a carico.
ART. 7 - Raffilatura e tolleranza
Le carte in formato distese sono fornite, di regola, raffilate.
Per quanto riguarda la carta-paglia è concessa una tolleranza di misura del mezzo centimetro in più o in meno e su ambedue le dimensioni.
Eguale tolleranza è data per la larghezza delle carte in rotoli. Sulle carte raffilate la differenza di misura tollerata è di due millimetri.
ART. 8 - Carte speciali
Nel caso di ordinazione di carte speciali (per le caratteristiche ed i formati), il committente ha l’obbligo di acquistare allo stesso prezzo unitario quanto in più fabbricato, fino al 10% in più dell’ordinato.
Se la commissione è inferiore a kg. 1.000, il limite di tolleranza è fino al 30%.
ART. 9 - Seconda scelta
Per le ordinazioni di cui all’articolo precedente, il committente ha l’obbligo di accettare anche la seconda scelta in quantità sino al 15%; la seconda scelta subisce un ribasso di prezzo del 10%.
ART. 10 - Tinta, purezza e tenacità
Eventuali leggere differenze di tinta, purezza e tenacità delle carte fornite, non danno luogo a reclami o a rifiuto di ricevimento da parte del committente; le stesse piccole differenze saranno pure tollerate fra differenti parti di una medesima fabbricazione, ma queste, per quanto riguarda la tinta, devono essere accuratamente separate nelle scelte e segnalate al committente in fattura.
ART. 11 - Impasto
Il fabbricante è libero di comporre il proprio impasto come meglio gli aggrada, sotto la condizione di riprodurre coscienziosamente le proprietà richieste del tipo, marca o campione di base.
La carta di puro straccio è quella senza surrogati e senza cariche minerali. La carta senza pasta di legno è quella che, anche composta di qualunque genere di fibre vegetali, non contiene pasta di legno meccanica. E’ tollerata qualche traccia di sostanza legnosa purché l’impasto non contenga pasta di legno meccanica.
ART. 12 - Carte da giornali
Nelle forniture di carte da giornali in rotolo, non si accettano scarti di ritorno.
I rotoli che si mostrassero difettosi dovranno essere tenuti a disposizione del fornitore e non si liquidano le fatture a vendita, cioè ragguagliate al numero delle copie del giornale.
ART. 13 - Carte in rotoli
Le carte in rotoli con il solo involto in carta e regge di ferro si fatturano lordo per netto.
ART. 14 - Domicilio di consegna ed assicurazione
Il domicilio di consegna è quello della fabbrica fornitrice e la merce viaggia per conto e rischio del committente. L’assicurazione della merce si fa solo dietro ordine del committente.
Termini di consegna
I termini di consegna sono sempre stabiliti nell’ordinazione.
Causa di forza maggiore
Le interruzioni importanti di lavoro della fabbrica, dipendenti da causa di forza maggiore, comunicate al committente, prorogano il termine di consegna per tempo uguale all’interruzione, salvo la facoltà di recesso da parte del committente.
Cartoni
ART. 15 - Cartoni
Per i cartoni valgono gli usi indicati per la carta, ad eccezione dei seguenti usi particolari.
ART. 16 - Confezionatura
Il pacco di cartoni è, di regola, del peso di kg. 25 ivi compresi la carta da impacco e lo spago nella legatura.
ART. 17 - Ordinazioni
Nelle ordinazioni il committente può indicare la quantità di merce commessa anche per pacchi da 25 kg. precisando il numero dei fogli per pacco nel formato normale, che, di regola, è di cm. 71 x 101.
I cartoni ordinari e i cartoni fini ordinati in base al numero dei colli per pacchi da kg. 25 sono fatturati in base al peso reale.
ART. 18 - Tolleranze
Su tutti indistintamente i cartoni è ammessa una tolleranza del 10% in più o in meno sul peso per mq., indicato nella commissione.
Se l’ordinazione è a numero di fogli per pacchi da 25 kg. la tolleranza ammessa è:
- di fogli 1 in più o in meno per i numeri dall’8 al 20;
- di fogli 2 in più o in meno per i numeri dal 22 al 30;
- di fogli 3 in più o in meno per i numeri dal 35 al 60;
- di fogli 5 in più o in meno per i numeri dal 70 avanti.
ART. 19 - Formati
I cartoni vegetali, cuoio e bianco, ed i cartoni greggi fabbricati a mano-macchina, sono forniti, di regola, non refilati, nel formato netto di circa cm. 70 x 100.
ART. 20 - Contestazioni
Se le contestazioni sono di carattere tecnico, si ricorre all’accertamento della Stazione sperimentale per la cellulosa, la carta e le fibre tessili vegetali ed artificiali di Milano.
Cartone ondulato in fogli e per gli imballaggi di cartone ondulato
ART. 21 - Contrattazione
I contratti di vendita si intendono sempre effettuati nel luogo di domicilio del fornitore, qualunque sia il luogo di assunzione della ordinazione.
Le ordinazioni che il compratore conferisce, sia direttamente, sia a mezzo degli agenti di vendita od altri intermediari, si intendono sempre soggette alla riserva di approvazione da parte del fornitore, approvazione che viene data con l’invio di conferma d’ordine.
Il compratore, al ricevimento della conferma d’ordine, è tenuto a verificare tutti i dati riportati od a comunicare immediatamente eventuali discordanze tra il testo della conferma e quello dell’ordine conferito. Le dimensioni degli imballaggi e dei fogli vengono indicate in millimetri.
ART. 22 - Lavori preliminari e campioni
Salvo patto contrario, il compratore è tenuto a concorrere alle spese per i bozzetti, disegni, campioni, clichés, allestiti e comunque forniti dal venditore.
Essi rimangono in ogni caso di proprietà esclusiva del venditore e quindi il compratore non può pretenderne la consegna, né utilizzarli comunque senza un’autorizzazione espressa del venditore.
ART. 23 - Cartone ondulato
E’ contrattato e venduto a mq. o a peso. Le dimensioni vengono indicate nell’ordine: lunghezza (senso perpendicolare all’ondulazione) ed altezza (senso parallelo all’ondulazione); l’altezza può anche essere messa in evidenza con
sottolineatura. La grammatura del cartone è indicata in grammi al mq.
Il compratore è obbligato ad accettare fino ad un massimo del 5% di seconda scelta consegnata in monte con la partita fornita, senza che ciò dia luogo a variazioni di prezzo.
ART. 24 - Imballaggi di cartone ondulato
Sono contrattati sotto la denominazione: casse, scatole, imballaggi di modello speciale, ed eventuali accessori.
Le dimensioni sono sempre indicate nell’ordine: lunghezza, larghezza, altezza e si intendono normalmente riferite all’interno dell’imballaggio (misure utili interne).
Qualora vengano indicate dimensioni esterne, tale particolarità dovrà essere sempre ben specificata sulla commissione ripetuta nella conferma d’ordine.
Il prezzo di vendita di questi articoli è espresso per unità o multipli.
Le dimensioni interne delle casse corrispondono, per la lunghezza o larghezza, alla distanza tra le due opposte pareti a cassa montata, mentre l’altezza corrisponde alla distanza, a cassa chiusa, tra le pareti interne delle falde interne che costituiscono il fondo ed il coperchio.
ART. 25 - Tolleranze ammesse
Le tolleranze ammesse sulle grammature e sui formati devono essere considerate nell’insieme della fornitura.
a) tolleranza sulla grammatura
Sul peso a mq. dei cartoni ondulati in fogli e trasformati in imballaggi, sono ammesse tolleranze in più o in meno in ragione del 5%.
b) tolleranza sui formati
1- cartone in fogli
E’ ammessa una tolleranza in più ed in meno del 2% nel senso dell’altezza e di mm. 30 in più e mm. 10 in meno nel senso della lunghezza.
2- imballaggi di cartone ondulato
Essendo le ordinazioni conferite con dimensioni interne specificate, la tolleranza ammessa su ognuna delle dimensioni è di ± mm. 3.
c) tolleranza sulle quantità
Il compratore è tenuto ad accettare la quantità fornita sino ad una differenza in più o in meno su quanto ordinato come da seguente prospetto:
30% al di sotto di x.xx 5 o n. 500 casse o pezzi;
20% da x.xx 5 a x.xx 20 o da n. 501 a 3.000 casse o pezzi;
15% da x.xx 20 a x.xx 80 o da n. 3.001 a 10.000 casse o pezzi; 10% oltre gli 80 x.xx ed oltre le 10.000 casse o pezzi.
d) tolleranza sul colore
Eventuali differenze di tonalità della tinta e di presentazione delle carte impiegate non danno luogo a reclami anche se le differenze si verificano nelle partite relative ad un medesimo ordine.
Analoga tolleranza è ammessa per la tonalità dei colori di stampa.
ART. 26 - Prezzo
1) I prezzi pattuiti sono al netto da qualsiasi onere, imposta e tassa, che sono a carico esclusivamente del compratore.
2) Ogni variazione in più o in meno dei costi, in particolare ogni variazione del costo della manodopera e delle materie prime e complementari ed ogni variazione dei tributi che incidano comunque sul prezzo del prodotto, verificatesi per qualsiasi causa durante l’esecuzione del contratto, danno diritto ad una proporzionale revisione del prezzo.
3) Tale revisione è in facoltà del venditore anche nel caso in cui, a richiesta del cliente, il prodotto debba essere consegnato in un termine inferiore a quello inizialmente convenuto o prorogato e qualora, a tale scopo, la lavorazione debba compiersi in ore straordinarie, notturne e festive.
ART. 27 - Consegne
All’atto dell’ordinazione vengono stabiliti i termini e le condizioni di consegna.
Se non altrimenti specificato i prezzi quotati si intendono per merce resa franco stabilimento del fornitore.
A tutti gli effetti la consegna è effettuata presso lo stabilimento del fornitore e la merce viaggia a rischio e pericolo del compratore anche se venduta franco destino.
I termini di consegna decorrono dal giorno in cui il venditore riceve il benestare definitivo del compratore alla stampa e in genere all’esecuzione del prodotto. I termini di consegna sono sempre prorogati per un tempo almeno uguale a ritardi dovuti a:
- tardiva consegna al venditore di materie prime espressamente ordinate a terzi;
- variazioni del prodotto, concordate con il compratore e ritardi, rallentamenti, sospensioni e interruzioni delle lavorazioni a lui imputabili;
- scioperi, serrate, incendi, inondazioni, terremoti, condizioni meteorologiche particolarmente avverse, provvedimenti della pubblica autorità, interruzioni di forza motrice, guasti di macchine, mancanza di materie prime o altri casi fortuiti o di forza maggiore.
Qualora il compratore che deve ritirare con mezzi di trasporto da lui inviati, non provveda al ritiro entro 10 giorni dalla data in cui gli è stato dato avviso di merce pronta il fornitore ha facoltà di spedire per conto ed a spese del compratore con il mezzo disponibile ritenuto più conveniente.
Qualora il fornitore si avvalga della facoltà di cui al capoverso precedente, si provvede a regolare fatturazione. In tal caso il compratore è tenuto a riconoscere le spese di magazzinaggio. Le merci che rimangono giacenti nel magazzino del fornitore non sono garantite per eventuali deterioramenti dovuti ad umidità né a qualsiasi altra causa o incidente, né sono assicurate contro l’incendio.
Le consegne da effettuare a terzi sono fatte sotto l’intera responsabilità del compratore.
ART. 28 - Spedizioni
Se la vendita è conclusa per merce resa franco destino, il fornitore ha la facoltà di scegliere la via ed il mezzo da lui ritenuti più convenienti.
Se il compratore richiede la spedizione per altra via, o tramite un servizio accelerato, il supplemento del costo che ne deriva è sempre a suo carico.
Eventuali aumenti delle tariffe dei trasporti intervenuti tra il momento in cui l’ordine è conferito e quello della spedizione sono a carico del compratore.
Per eventuali variazioni igrometriche, cali, ecc. è ammessa una tolleranza del 2% in più o in meno tra il peso della merce verificato in partenza ed il peso riscontrato all’arrivo.
ART. 29 - Verifica della merce e reclami
Il compratore è tenuto, nel termine tassativo di otto giorni da quello in cui riceve la merce, a verificare le grammature, le dimensioni e le quantità dichiarate dal venditore, cui deve denunciare eventuali difetti entro gli otto giorni successivi alla scadenza di detto termine.
ART. 30 - Imballaggio
Per ciò che concerne le scatole o casse di cartone ondulato, il fornitore è libero di confezionare l’imballaggio nel migliore dei modi, secondo le dimensioni dei colli ed in relazione al mezzo di trasporto. Qualora il compratore dovesse richiedere un imballaggio particolare, il relativo costo verrà addebitato a parte.
PRODOTTI DELL’INDUSTRIA GRAFICA | ||
Sommario | ||
Ordinazioni | ||
Ordinazioni e commissioni | Art. | 1 |
Vendita | « | 2 |
Preventivi | ||
Offerte scritte e preventivi | « | 3 |
Progetti di lavoro | « | 4 |
Prezzi | « | 5 |
Xxxxxx relativi a diverse lavorazioni | « | 6 |
Lavori fatturati a parte | « | 7 |
Bozzetti esecutivi e varie | « | 8 |
Consegna originali | « | 9 |
Preventivi dei volumi | « | 10 |
Pagine bianche | « | 11 |
Spese postali e varie | « | 12 |
Esecuzione | ||
Riproduzione di colori | « | 13 |
Ritiro bozze | « | 14 |
Errori di stampa | « | 15 |
Mancata restituzione di bozze | « | 16 |
Arresti di lavorazione | « | 17 |
Termine per la restituzione delle bozze | « | 18 |
Scomposizione del materiale lavorato | « | 19 |
Lavori non comprendenti riproduzioni cromatiche | « | 20 |
Consegna originali | « | 21 |
Modificazioni di lavoro | ||
Spese per modificazioni del lavoro | Art. | 22 |
Bozze di lavori grafici a colori | « | 23 |
Comunicazione di variazioni | « | 24 |
Spostamenti e rifacimenti | « | 25 |
Termini di consegna | ||
Termini | « | 26 |
Proroga dei termini | « | 27 |
Maggiorazione dei prezzi | « | 28 |
Mancato ritiro della merce | « | 29 |
Carta, cartoni, tele, ecc. | ||
Fornitura del materiale | « | 30 |
Fornitura della carta da parte del committente | « | 31 |
Percentuali di scarto | « | 32 |
Anticipazioni | « | 33 |
Lavori di durata superiore a tre mesi | « | 34 |
Imballaggi | « | 35 |
Quantitativi – tolleranze | ||
Tolleranze | « | 36 |
Riserva di copie | « | 37 |
Tolleranze per il materiale fornito dall’azienda | « | 38 |
Esecuzione di clichés, pellicole e supporti informatici | ||
Esecuzione di clichés, pellicole e supporti informatici | « | 39 |
Fatturazione di clichés, pellicole e supporti informatici | « | 40 |
Conservazione di clichés, pellicole e supporti informatici | « | 41 |
Conservazione di materiale tipografico | « | 42 |
Stampa periodica | ||
Pubblicazione di stampa periodica | Art. | 43 |
Sospensione anticipata della pubblicazione | « | 44 |
Incisione di testate e rubriche | « | 45 |
Reclami | « | 46 |
Pagamenti | « | 47 |
Spese di trasporto, imballo, rischio, pericolo, ecc. | ||
Consegna | « | 48 |
Spese vive | « | 49 |
Assicurazione | ||
Assicurazione | « | 50 |
Ordinazioni
ART. 1 - Ordinazioni e commissioni
L’ordinazione o commissione può essere fatta direttamente alla azienda grafica, oppure a mezzo dei suoi viaggiatori o rappresentanti; in entrambi i casi il contratto di vendita si intende pattuito presso la sede dell’azienda grafica venditrice. L’ordinazione o commissione fatta a mezzo rappresentante o viaggiatore si intende subordinata all’approvazione dell’azienda grafica venditrice.
ART. 2 - Vendita
La vendita viene effettuata per merce resa al domicilio del cliente se “in loco”, o al domicilio dell’azienda grafica se la merce deve essere spedita fuori sede. In questo caso le spese di trasporto sono a carico del committente, come pure sono a carico l’importo dell’imballaggio, il rischio e pericolo del viaggio.
Preventivi
ART. 3 - Offerte scritte e preventivi
Le offerte scritte e i preventivi indicanti il solo prezzo del lavoro, da eseguirsi dalle aziende facenti parte dell’industria grafica, sono gratuiti ed a carico dell’azienda offerente.
ART. 4 - Progetti di lavoro
I progetti di lavoro, i disegni, le pagine di saggio, i bozzetti, le prove od altro, eseguiti su richiesta del cliente, sono a carico dello stesso qualora non siano seguiti da ordinazione.
ART. 5 - Prezzi
I prezzi segnati sui preventivi non impegnano l’azienda grafica che li ha rilasciati per più di quindici giorni, salvo diversa pattuizione tra le parti.
ART. 6 - Prezzi relativi a diverse lavorazioni
I prezzi si intendono fatti per:
a) lavorazioni eseguite in ore normali di lavoro;
b) originali di lavori editoriali, dattilografici su una sola facciata del foglio, ben distinti e ordinati e con l’indicazione dei caratteri da usare;
c) originali di moduli commerciali, inserzioni pubblicitarie e lavori diversi, tracciati nelle loro proporzioni di testo e di spazio.
ART. 7 - Lavori fatturati a parte
Non si intendono compresi nel prezzo del preventivo e vengono perciò fatturati a parte:
a) bozze richieste in più;
b) il maggiore costo per le lavorazioni che, per causa o ordine del cliente, devono essere eseguite in ore straordinarie. La misura del sopra prezzo è fissata considerando le maggiorazioni stabilite dai contratti di lavoro;
c) le spese occorrenti a rendere le fotografie, i disegni, gli scritti poco chiari e tutto il materiale destinato alla riproduzione, in condizioni adatte alla regolare lavorazione.
ART. 8 - Bozzetti esecutivi e varie
I bozzetti esecutivi, i progetti di composizione e stampa, l’esecuzione di copie di prova, i clichés, le pellicole, le selezioni, i punzoni, ecc., quando non siano dettagliatamente specificati nel preventivo di lavoro, si intendono sempre esclusi dal prezzo preventivo e saranno conteggiati a parte.
ART. 9 - Consegna originali
La consegna degli originali per l’esecuzione del lavoro significa accettazione integrale delle condizioni del preventivo, anche se di questo non è stato dato regolare benestare.
ART. 10 - Preventivi dei volumi
Il preventivo per la fornitura di volumi, dei quali sia impossibile calcolare precedentemente il numero delle pagine, si fa a un tanto al sedicesimo.
ART. 11 - Pagine bianche
Le pagine bianche o solo parzialmente stampate vengono fatturate allo stesso prezzo delle pagine piene di testo.
ART. 12 - Spese postali e varie
L’azienda grafica non è tenuta ad anticipare fondi per: conti correnti postali, bolli, vidimazioni, legalizzazioni, francobolli, spedizioni, ecc.
Esecuzione
ART. 13 - Riproduzione di colori
L’azienda grafica, per esigenze tecniche, non può garantire l’esatta riproduzione delle tonalità degli originali a calori, né l’invariabilità dei colori per causa di agenti chimici ed atmosferici; essa è tenuta ad ottenere la massima approssimazione possibile nella esecuzione definitiva, compatibilmente con il numero dei colori e il sistema di stampa adottato.
ART. 14 - Xxxxxx xxxxx
Il committente ha diritto:
- per i lavori editoriali, al ritiro di due copie di xxxxx in colonna e due delle seconde bozze impaginate;
- per i lavori commerciali, al ritiro di una sola copia delle prime e una delle seconde bozze.
ART. 15 - Errori di stampa
L’azienda non assume responsabilità per errori sfuggiti all’attenzione del committente nella correzione di bozze di stampa o delle prove.
ART. 16 - Mancata restituzione di bozze
Se il committente non restituisce le bozze corrette ed approvate, o si limita a dare una semplice autorizzazione alla stampa, l’azienda grafica è esente da qualsiasi responsabilità per eventuali errori non segnalati.
ART. 17 - Arresti di lavorazione
Il committente è tenuto a rispondere delle spese per arresti di macchina dovuti ad attesa di sue deliberazioni, modifiche non comunicate con la restituzione delle bozze, o comunque, a sospensioni determinate da sua volontà o causa.
ART. 18 - Termine per la restituzione delle bozze
Il committente è tenuto a restituire le bozze corrette entro un termine da 30 a 90 giorni, a seconda della mole e della natura del lavoro; quando, per ritardo nella restituzione delle bozze, l’azienda grafica debba tenere impegnato il materiale lavorato e immobilizzato per un tempo superiore, il committente dovrà corrispondere un compenso che verrà valutato su una base dal 2 al 5% al mese, del valore del materiale stesso.
ART. 19 - Scomposizione del materiale lavorato
Comunque, trascorsi sessanta giorni dal termine suddetto, l’azienda grafica ha facoltà di procedere alla scomposizione del materiale lavorato o immobilizzato, previa diffida al committente notificata almeno quindici giorni prima a mezzo lettera raccomandata; in tal caso l’azienda grafica ha diritto al pagamento del lavoro eseguito, della carta e del supporto destinati al lavoro commesso, che restano a disposizione del cliente.
ART. 20 - Lavori non comprendenti riproduzioni cromatiche
Per i lavori grafici, non comprendenti riproduzioni cromatiche da selezione, le bozze sono consegnate in nero con la sola indicazione dei colori che saranno impiegati nella stampa. Se il committente desidera avere le bozze tirate sulla carta destinata al lavoro o nei colori definitivi, le spese relative gli sono addebitate.
ART. 21 - Consegna originali
La consegna da parte del committente degli originali da riprodurre implica, per il committente stesso, garanzia del diritto di proprietà e di riproduzione degli originali stessi.
Modificazioni di lavoro
ART. 22 - Spese per modificazioni del lavoro
Iniziato il lavoro, le spese per qualunque modificazione richiesta dal committente sono a carico di quest’ultimo.
ART. 23 - Bozze di lavori grafici a colori
Per ogni lavoro grafico a colori, essendo esso la riproduzione fotografica di un bozzetto, disegno, dipinto, ecc. precedentemente approvato, le bozze o prove di torchio non sono suscettibili di modificazioni, intendendosi le bozze o prove presentate solo per l’approvazione della tonalità dei colori.
ART. 24 - Comunicazione di variazioni
Tutte quante le comunicazioni o variazioni riflettenti i lavori devono essere date per iscritto, o sulle bozze, o sulle prove, o a parte, non avendo valore probatorio quelle date verbalmente.
ART. 25 - Spostamenti e rifacimenti
Gli spostamenti, il rimaneggiamento o rifacimento parziale o totale, le correzioni non tipografiche, le composizioni non
utilizzate, sono considerate come modifiche al lavoro e vengono fatturate a parte.
Termini di consegna ART. 26 - Termini
I termini di consegna si intendono sempre approssimativi, salvo particolari accordi.
ART. 27 - Proroga dei termini
I termini di consegna sono prorogati per un periodo pari alle eventuali sospensioni di lavoro provocate da casi di forza maggiore o da gravi impedimenti di carattere tecnico (rottura di macchine, interruzione forza motrice, mancata consegna di materie prime di espressa fabbricazione, agitazioni sindacali, epidemie, ecc.) sia da ritardi verificatisi nella trasmissione di originali, restituzione di bozze o prove di stampa, non imputabili all’azienda grafica.
ART. 28 - Maggiorazione dei prezzi
Se, a richiesta del committente, il lavoro viene compiuto in termine inferiore a quello convenuto o prorogato, il lavoro eseguito in ore straordinarie, notturne, festive comporta un’equa maggiorazione dei prezzi.
ART. 29 - Mancato ritiro della merce
Se il cliente non provvede al ritiro della merce, l’azienda grafica ha facoltà di spedirgliela, per conto e a spese dello stesso. Qualora l’azienda grafica non si avvalga di tale facoltà ha diritto di emettere la fattura e di chiedere un compenso per il magazzinaggio, e non risponde di eventuali perdite o avarie della merce, giacente nel suo magazzino, dovute a umidità, incendio o altro.
Carta, cartoni, tele, ecc.
ART. 30 - Fornitura del materiale
La materia prima necessaria per l’esecuzione dell’ordine è fornita dall’azienda grafica. La carta, i cartoni, le tele, e qualsiasi altro materiale sono forniti e venduti con le medesime tolleranze e norme cui le cartiere e gli altri produttori usano subordinare le loro vendite ai grafici. Per la carta, i cartoni, le tele, e qualsiasi altro materiale è ammessa la tolleranza d’uso.
ART. 31 - Fornitura della carta da parte del committente
Nel caso la carta occorrente per il lavoro commesso sia fornita dal committente, essa dovrà avere i requisiti necessari alle esigenze tecniche del sistema di stampa impiegato. L’azienda grafica non avrà alcuna responsabilità di eventuali deficienze nel risultato di stampa, qualora questo dipende dalla qualità della carta fornitale e non da altre cause a essa imputabili. Quando si tratti di lavori impegnativi, in cui la qualità della carta sia determinante per la buona riuscita della stampa, è indispensabile un accordo fra il committente e lo stampatore affinché il tipo e le caratteristiche della carta fornita corrispondano a quanto l’azienda grafica stessa avrebbe usato, nel caso l’approvvigionamento fosse avvenuto direttamente.
ART. 32 - Percentuali di scarto
Quando il committente fornisce la carta all’azienda grafica, nel rendiconto di questa, sarà ammesso uno scarto dal tre al dieci per cento a seconda della natura del lavoro. Le percentuali di scarto sono calcolate in relazione alla tiratura, al numero dei passaggi ed alle difficoltà di stampa.
ART. 33 - Anticipazioni
Per quei tipi di carta che richiedono una speciale fabbricazione, il committente è tenuto ad anticipare la metà del costo complessivo della carta.
ART. 34 - Lavori di durata superiore a tre mesi
Per quei lavori, la cui durata, giustificata dalla mole, sia superiore a tre mesi, lo stampatore non è tenuto a mantenere costanti il tipo e il prezzo della carta, a meno che il committente non anticipi l’importo dell’intera fornitura.
ART. 35 - Imballaggi
Gli imballaggi della carta fornita dal cliente, i ritagli, i fogli guasti e qualsiasi altro materiale che costituisca allestimento della medesima, rimangono di proprietà dell’azienda grafica.
Quantitativi – tolleranze ART. 36 - Tolleranze
I quantitativi di stampa sono soggetti ad una tolleranza dal tre al dieci per cento in più o in meno a seconda della natura ed entità del lavoro. Il committente è tenuto al pagamento della quantità effettivamente ricevuta. Quando si tratti di opere costituite da più volumi, la percentuale di cui sopra dovrà essere espressamente pattuita.
ART. 37 - Riserva di copie
Tutte le copie che, per disposizioni di legge o di regolamenti, debbono essere riservate ad enti o autorità, sono a carico del committente.
ART. 38 - Tolleranze per il materiale fornito dall’azienda
Quando il materiale sia fornito dall’azienda grafica, per le forniture e le tolleranze qualitative e quantitative, valgono le norme cui i produttori delle materie prime usano subordinare le loro vendite.
Esecuzione di clichés, pellicole e supporti informatici ART. 39 - Esecuzione di clichés, pellicole e supporti informatici
I clichés, pellicole e supporti informatici sono eseguiti su disegni, fotografie, ecc., forniti dal committente; gli eventuali ritocchi ai disegni, fotografie, ecc., sono a suo carico.
ART. 40 – Fatturazione di clichés, pellicole e supporti informatici
I clichés, pellicole e supporti informatici sono fatturati a superficie; per la fatturazione la superficie utile si ottiene moltiplicando la base per l’altezza, entrambe maggiorate di un centimetro.
Per la determinazione delle superfici minime dei vari tipi di incisione e di pellicole, nonché il calcolo dei formati ottimali delle selezioni a colori, valgono i prontuari emanati dai Consorzi industriali fotomeccanici italiani.
ART. 41 - Conservazione di clichés, pellicole e supporti informatici
I clichés, pellicole e supporti informatici, anche se fatturati a parte, vengono conservati presso l’azienda grafica a disposizione del cliente, per eventuali ordini di ristampa o di riconsegna. Trascorsi tre anni senza che il cliente abbia impartito allo stampatore detti ordini, questi può procedere alla loro distruzione senza che il cliente abbia diritto a reclami di sorta.
ART. 42 - Conservazione di materiale tipografico
Qualora, per accordi speciali intercorsi con il committente, le composizioni tipografiche debbano essere “tenute in piedi” per un certo periodo, l’azienda grafica non risponde degli eventuali sfasciamenti e degli errori derivanti dalla necessaria manipolazione delle composizioni da archiviare o archiviate, di conseguenza le spese di revisione e di correzione per le ristampe è a carico del committente. Le spese di indennizzo per il materiale immobilizzato è calcolata sulla base del 10% annuo del capitale rappresentato dal quantitativo in kg. di lega,
valutato al prezzo della giornata per le composizioni e, nella stessa misura, per il valore dei clichés o altri eventuali materiali.
Stampa periodica
ART. 43 - Pubblicazione di stampa periodica
Salvo espresse pattuizioni in deroga, i giornali, le riviste, i bollettini e tutte le pubblicazioni di carattere periodico si intendono assunte con reciproco impegno di regolare pubblicazione per tutta la durata di un anno, impegno che si intende rinnovato qualora una delle parti non abbia dato disdetta due mesi prima della scadenza.
ART. 44 - Sospensione anticipata della pubblicazione
L’anticipata sospensione della pubblicazione da parte del committente dà senz’altro diritto allo stampatore di esigere l’importo relativo alla composizione inutilizzata.
ART. 45 - Incisione di testate e rubriche
Nei giornali e nella stampa periodica, le testate, le rubriche, la pubblicità fissa – e come tale si considera quella costituita da stereotipie e da incisioni comprendenti la totalità delle singole inserzioni – sono stereotipate o incise a carico del committente. Le composizioni inutilizzate, le tabelle, le composizioni ad allineamento obbligato, l’uso di corpi più piccoli del normale, e tutte le varianti nel corpo del periodico che comportano una maggiore spesa della composizione corrente, sono conteggiate a parte. Anche gli estratti vengono addebitati a parte.
ART. 46 - Reclami
Nel caso di reclami da parte di inserzionisti di pubblicità riconosciuti fondati dallo stampatore, la rivalsa dell’editore sarà conteggiata in base al valore della prestazione dello stampatore (cioè limitata alla spesa di produzione) senza alcun riconoscimento del valore commerciale attribuito dall’inserzionista o dall’editore all’inserzione (pagina di pubblicità) contestata.
ART. 47 - Pagamenti
Il pagamento della stampa dei periodici viene effettuato alla consegna di ogni numero e prima dell’inizio della composizione del numero successivo.
Spese di trasporto, imballo, rischio, pericolo, ecc. ART. 48 - Consegna
Se la consegna deve essere effettuata fuori sede, le spese di trasporto e imballo sono a carico del committente, che assume pure a suo carico il rischio e pericolo del viaggio.
ART. 49 - Spese vive
Gli importi occorrenti per spese vive, quali: spedizioni postali, altre spedizioni, bolli, vidimazioni, legalizzazioni, francobolli, ecc. devono essere sempre corrisposti anticipatamente.
Assicurazione
ART. 50 - Assicurazione
Le opere e i materiali consegnati dal committente all’azienda esecutrice devono essere assicurati contro l’incendio, furto, ecc. a cura e spese del committente stesso.
In difetto di assicurazione, lo stampatore non risponde che nei limiti della normale diligenza del “buon padre di famiglia”.
Capitolo tredicesimo
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE
(nessun uso accertato)
Capitolo quattordicesimo
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE
(nessun uso accertato)