Contract
AVVERTENZE |
Il contratto assicurativo (Frontespizio di Polizza + Testo di Polizza) sarà reso disponibile nel profilo utente presente sulla piattaforma AonProf successivamente alla conclusione del contratto assicurativo, la quale avviene alla ricezione e verifica, da parte degli Assicuratori per il tramite del broker ATI (Aon SpA, Biverbroker srl, Acros srl, Banchero Costa SpA) , della correttezza dei dati inseriti e dell’avvenuto pagamento del relativo premio. In mancanza di visualizzazione da parte degli Assicuratori, per il tramite del broker ATI (Aon SpA, Biverbroker srl, Acros srl, Banchero Costa SpA), della richiesta online entro 30 giorni dalla relativa sottoscrizione debitamente compilata in ogni sua parte, la proposta in essa formulata perderà automaticamente ogni effetto ed il contratto assicurativo non potrà intendersi perfezionato anche qualora il premio sia stato pagato. In tal caso il premio sarà restituito dagli Assicuratori, per il tramite del broker ATI (Aon SpA, Biverbroker srl, Acros srl, Banchero Costa SpA), senza ritardo. La Scheda di Copertura è inerente ad un contratto assicurativo “claims made”, in base al quale sono coperte le sole richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell’assicurato e notificate agli Assicuratori nel periodo di assicurazione, nei limiti e subordinatamente a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione. Il contratto assicurativo non opera in relazione a richieste di risarcimento che traggano origine da fatti o circostanze esistenti e note all’assicurato prima della data di decorrenza del contratto assicurativo medesimo. Le risposte a tutte le domande contenute nella richiesta online devono essere fornite in modo esauriente. Tali risposte sono di primaria importanza per gli Assicuratori. A tali domande dovrà quindi essere data risposta solo dopo aver esperito un attento e completo esame della propria attività. Si prega, pertanto, di indicare qualsiasi fatto o circostanza che possa assumere rilevanza ai fini della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori in quanto, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o incomplete e le reticenze in merito al rischio oggetto di assicurazione, possono comportare l’annullamento del contratto o comunque la perdita parziale o totale dell’indennizzo. |
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA CHE LO STESSO SIA VINCOLATO DAL CONTRATTO
DATI DELL’INTERMEDIARIO E DELLA SUA ATTIVITA’ | ||
PARTE I – INFORMAZIONI RELATIVE ALL’INTERMEDIARIO | ||
Tabella 1.1 - Dati identificativi dell’intermediario ATI ( Aon Spa, Biverbroker srl, Acros srl, Banchero Costa SpA) | ||
Ragione sociale | Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Broker | Nota per il contraente Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere controllati visionando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) sul sito internet dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx). |
Sede legale | Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/00, 00000 Xxxxxx (XX) | |
Numero di iscrizione al RUI | B000117871 - Sez. B | |
Data di iscrizione al RUI | 12 marzo 2007 | |
Telefono | 02.45434.1 | |
Indirizzo e-mail | ||
Sito Internet | ||
Ragione sociale | Banchero Costa Insurance Broker SpA | Nota per il contraente Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere controllati visionando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) sul sito internet dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx). |
Sede legale | Xxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx (XX) | |
Numero di iscrizione al RUI | B000014410 | |
Data di iscrizione al RUI | 01/02/2007 | |
Telefono | 000.0000000 | |
Indirizzo e-mail | ||
Sito Internet | ||
Ragione sociale | Acros SrL | Nota per il contraente Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere controllati visionando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) sul sito internet dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx). |
Sede legale | Xxx X. Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx (XX) | |
Numero di iscrizione al RUI | B000097220 | |
Data di iscrizione al RUI | 02/04/2007 | |
Telefono | 000.0000000 | |
Indirizzo e-mail | ||
Sito Internet | ||
Ragione sociale | Xxxxxxxxxxx XxX | Nota per il contraente Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere controllati visionando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) sul sito internet dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx). |
Sede legale | Xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx | |
Numero di iscrizione al RUI | B000049792 | |
Data di iscrizione al RUI | 12/03/2007 | |
Telefono | 00.0000000 | |
Indirizzo e-mail | ||
Sito Internet | ||
Attività svolte dall’intermediario ATI ( Aon Spa, Biverbroker srl, Acros srl, Banchero Costa SpA) | ||
Presentazione e proposta dei prodotti assicurativi intermediati tramite piattaforma web “AonProf”. | ||
Conclusione del contratto e messa a disposizione della documentazione tramite le tecniche di intermediazione a distanza nel rispetto della normativa vigente di riferimento. | ||
Incasso deli premio a mezzo bonifico bancario o carta di credito. | ||
Trasmissione ad AIG Europe Limited dei documenti originali di polizza ricevuti sottoscritti dal contraente. | ||
Tabella 1.2 - Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta | ||
IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx | ||
PARTE II - INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSI | ||
Tabella 2.1 - Dichiarazioni dell’intermediario | ||
a. Tutte le società facenti parte dell’ ATI ( Aon Spa, Biverbroker srl, Acros srl, Banchero Costa SpA), NON detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una Impresa di Assicurazione. | ||
b. Nessuna Impresa di Assicurazione o impresa controllante di un’Impresa di Assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una delle società facenti parte dell’ ATI ( Aon Spa, Biverbroker srl, Acros srl, Banchero Costa SpA) | ||
Tabella 2.2 – Contratti proposti | ||
a. Tutte le società facenti parte dell’ ATI ( Aon Spa, Biverbroker srl, Acros srl, Banchero Costa SpA) forniscono consulenza basata su analisi imparziali. Le valutazioni tecniche sono proposte in seguito all’analisi dei contratti offerti dalle primarie Imprese di Assicurazione del mercato idonei a soddisfare i bisogni del contraente. | ||
b. Tutte le società facenti parte dell’ ATI ( Aon Spa, Biverbroker srl, Acros srl, Banchero Costa SpA) propongono contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più Imprese di Assicurazione. | ||
c. Su richiesta del contraente, tutte le società facenti parte dell’ ATI ( Aon Spa, Biverbroker srl, Acros srl, Banchero Costa SpA). possono fornire la denominazione delle Imprese di Assicurazioni con le quali la stessa ha o potrebbe avere rapporti d’affari. | ||
PARTE III - INFORMAZIONI RELATIVE ALLE FORME DI TUTELA DEL CONTRAENTE | ||
Tabella 3.1 - Informazioni generali | ||
Ai sensi dell’articolo 117 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese di Assicurazione, se regolati per il tramite degli intermediari, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio degli intermediari stessi. | ||
L’attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da |
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA CHE LO STESSO SIA VINCOLATO DAL CONTRATTO | |
negligenze ed errori professionali degli intermediari o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato gli intermediari devono rispondere a norma di legge. | |
Il contraente ha la facoltà di rivolgersi al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione c/o IVASS Via del Quirinale 21 – 00000 Xxxx – Tel.: +39 06/421.331 per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale causato dall’esercizio dell’attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto. | |
Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’autorità giudiziaria, di proporre< reclamo all’Impresa di Assicurazione con la quale è stato stipulato il contratto: in caso di mancata soddisfazione in ordine all’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni può rivolgersi all’IVASS, Servizio tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxx. | |
Tabella 3.2 - Nota importante per il contraente | |
Ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs 209/2006, il pagamento del premio eseguito in buona fede ad una delle società facenti parte dell’ ATI ( Aon Spa, Biverbroker srl, Acros srl, Banchero Costa SpA). o ad i suoi collaboratori, ha effetto liberatorio per il contraente e/o l’assicurato nei confronti di Aig Europe Limited. | |
PARTE IV - INFORMAZIONI RELATIVE AI PRINCIPALI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEL CONTRAENTE | |
Tabella 4.1 – Obblighi dell’intermediario | |
a. Prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto consegnano al contraente copia del documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente; | |
b. Prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta; | |
c. Sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile; | |
d. Informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza; | |
e. Consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto; | |
f. Possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento: 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità; 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1; 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto) con il limite di 1.000,00 euro per ciascun contratto, nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di 750,00 euro annui per ciascun contratto. | |
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA OFFERTA | |
PARTE V - INFORMAZIONI GENERALI | |
Operatività dell’assicurazione CLAIMS MADE | l’assicurazione opera su base claims made la copertura assicurativa, pertanto, è operante esclusivamente per le richieste di risarcimento notificate all’assicurato per la prima volta nel corso del periodo di durata della polizza, a condizione che tali richieste siano originate da atti illeciti posti in essere non anteriormente alla data di inizio dell’operatività della copertura. |
Maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento (ultrattività) | è il periodo di 5 anni successivi alla scadenza del periodo di durata della polizza entro il quale l’assicurato può notificare agli assicuratori le richieste di risarcimento manifestatesi per la prima volta dopo la scadenza del periodo di durata della polizza e riferite ad atti illeciti commessi nel corso del periodo di durata della polizza. |
Operatività dell’assicurazione – Esemplificazione grafica -∞ 31/12/2007 31/12/2009 31/12/2011 31/12/2013 31/12/2014 2/2015 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2023 POLIZZA ULTRATTIVITA’ GRATUITA DANNO RICHIESTA DI RISARCIMENTO | |
Decorrenza e durata dell’assicurazione | la polizza decorre dalle ore 24.00 della data prescelta dal contraente e la copertura assicurativa è operante dal medesimo momento se è stato pagato il relativo premio diversamente, la copertura assicurativa è operante dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio il periodo di durata della polizza è pari ad un anno. |
Rinnovo dell’assicurazione | Al termine del periodo di durata, la polizza non sarà rinnovata automaticamente. L’assicurato dovrà rinnovare la richiesta online entro e non oltre 90 giorni dalla data di scadenza. |
Cessazione dell’assicurazione | l’Assicurazione cessa: - in caso di decesso dell’Assicurato o scioglimento dello Studio Associato; - in caso di cessazione da parte dell’Assicurato dell’esercizio della professione con conseguente cancellazione dall’Albo professionale; - in caso di radiazione o sospensione per qualsiasi motivo dall’Albo professionale In caso di decesso o cessazione dell’attività, il rapporto cessa con la prima scadenza annuale della polizza. In caso di radiazione o sospensione dall’Albo professionale il rapporto cessa con effetto immediato. |
Assicurato | Sono considerati assicurati: - la ditta individuale in caso di persona fisica che esercita l’attività professionale in forma individuale |
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA CHE LO STESSO SIA VINCOLATO DAL CONTRATTO
- L’associazione professionale o lo studio associato, nonché i partners, i professionisti associati e i soci, sempreché i fatturati ed i nominativi dei singoli professionisti vengano comunicati in fase assuntiva | ||
Sinistro | si intende il fatto per il quale è prestata l’Assicurazione e dal quale può derivare un danno o una perdita patrimoniale | |
Indennizzo | si intende la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro | |
Limite di indennizzo (massimale) | importo che rappresenta il massimo indennizzo per ciascuna perdita ed in aggregato per ciascun periodo di durata della polizza compreso il maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento | |
Franchigia | parte della perdita prestabilita ed espressa in cifra fissa, che viene detratta dall’indennizzo e rimane a carico dell’assicurato | |
PARTE VI – RISCHI ASSICURATI | ||
Tabella 6.1 – Garanzia Base | ||
Oggetto dell’Assicurazione | La società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti a titolo di risarcimento, per le perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a ragione di negligenza o imprudenza o imperizia lievi o gravi, dei quali sia civilmente responsabile nell’esercizio della sola attività che segue: - Assistenza Fiscale – come specificato nel Decreto Ministeriale 164/99, dal D.Lgs. 241/97, dalla circolare n.13 del 06.04.2006 dell’Agenzia delle Entrate - Compensazione Credito Iva – come specificato dal D.L. 78/09 e Legge di conversione 102/09, D.M:164; - Compensazione Credito Irpef, Ires e Irap come specificato dal comma 574 dell’art.unico della legge di stabilità 2014 | |
Condizione Aggiuntiva: (valide esclusivamente se espressamente richiamate) | A) Elaborazione Modelli 730: La società nei limiti del massimale previsto in riferimento alla presente garanzia, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato delle somme di cui all’art. 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, da corrispondere al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, la presente garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell’Assicurato e non opponibile allo Stato o al diverso Ente impositore pari al 20% dell’importo dell’imposta che sarebbe stata richiesta al contribuente ai sensi dell’art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. La Società, dopo aver provveduto al risarcimento dello Stato o del diverso Ente impositore, procederà al recupero dell’importo dello scoperto a carico dell’Assicurato […] | |
PARTE VII –LIMITI DI INDENNIZZO | ||
Tabella 7.1 – Garanzia Base | ||
Massimale | € 3.000.000 | |
Franchigie | Nessuna a carico del Contribuente € 300 per sinistro a carico del solo Commercialista | |
PARTE VIII – LIMITI DI OPERATIVITÀ | ||
Tabella 8.1 – Garanzia Base | ||
Altre assicurazioni | L’assicurato deve comunicare L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.). Salvo diversa disposizione di legge, l'Assicurazione fornita dalla presente polizza coprirà soltanto la parte eccedente ogni autoassicurazione o altra Assicurazione valida e applicabile, a meno che tale altra assicurazione non si applichi unicamente e specificamente come eccedenza rispetto al Massimale. Nel caso in cui tale altra assicurazione sia prestata dalla Società o da qualsiasi impresa o affiliata di AIG Europe Limited, la massima somma risarcibile da AIG Europe Limited, in base alla totalità delle suddette polizze, non potrà eccedere il massimale della polizza che prevede il massimale più elevato. Resta inteso che la presente condizione particolare non potrà né dovrà in alcun modo essere interpretata in maniera tale da incrementare il Massimale della presente polizza. La presente polizza non coprirà i Xxxxx di difesa traenti origine da una Richiesta di risarcimento laddove un’altra polizza di assicurazione imponga ad un Assicuratore un obbligo di difesa contro tale Richiesta di risarcimento. | |
Scoperti / Franchigie | l’assicurazione opera a condizione che l’assicurato non assicuri scoperti e/o franchigie con altri assicuratori | |
Estensione territoriale | L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento fatte nei confronti dell’Assicurato in Italia. Resta comunque inteso che l’Assicurazione è regolata dalle leggi della Repubblica Italiana, alle quali si dovrà fare riferimento per l’interpretazione della Polizza. | |
PARTE IX – ESCLUSIONI | ||
Tabella 9.1 – Rischi Eclusi | ||
L’Assicurazione non vale per: a) Attività professionale diversa in relazione ad attività diverse da quella professionale definita in polizza; in particolare non vale in relazione all’attività di controllo e di certificazione dei bilanci di Società per azioni quotate in Borsa, ai sensi del D.P.R. 31 Marzo 1975 n. 136 e relativi regolamenti; b) Xxxxxx al portatore per qualsiasi sinistro conseguenti a perdita, deterioramento o distruzione di denaro o di titoli al portatore; c) Sindaco e Consiglio di Amministrazione per qualsiasi sinistro inerenti l’attività svolta dall’Assicurato nell’ambito di incarichi di consigliere di amministrazione o di sindaco di Società od enti, salvo sia stata effettuata l’estensione della Condizione Aggiuntiva A); d) CAAF |
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA CHE LO STESSO SIA VINCOLATO DAL CONTRATTO |
per qualsiasi sinistro conseguenti all’attività svolta dall’Assicurato nell’ambito dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) istituiti con legge 30.12.1991 n. 413, salvo sia stata effettuata l’estensione della Condizione Aggiuntiva D); e) Valore futuro/rendimento per qualsiasi sinistro attribuibile, o riferito, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall’Assicurato in relazione a quanto segue: a) disponibilità di fondi b) proprietà immobiliari o personali c) beni e/o merci d) qualsiasi forma di investimento e) che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere; f) Enti pubblici/Authority di regolamentazione per qualsiasi richiesta pervenuta direttamente ed unicamente all’Assicurato derivante da azioni legali intentate, ordinanze intentate e/o imposte da qualunque tipo di ente pubblico, statale, regionale o locale e qualunque organizzazione e/o commissione e/o authority pubblica e/o privata per il controllo dei servizi assicurati e della licenza per lo svolgimento degli stessi; questa esclusione non è applicabile relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento derivante dall’attività professionale assicurata effettuata dall’Assicurato per i succitati enti pubblici e/o privati; g) Rischio contrattuale puro per qualsiasi sinistro riconducibile ad una : a) penalità contrattuale in genere. b) Sanzione multe o ammende inflitte direttamente all’Assicurato. c) Irrogazione di sanzioni amministrative inflitte l’Assicurato h) Atti dolosi a) per qualsiasi sinistro derivante da un atto di natura dolosa o fraudolenta; in presenza di un provvedimento giudiziale che riconosca l’Assicurato colpevole di uno o più fatti costituenti azione dolosa o fraudolenta, in tal caso i costi di difesa anticipati dalla Società dovranno essere restituiti dall’Assicurato; b) per le richieste di risarcimento determinate da infedeltà del dipendente o da comportamenti sanzionati a titolo di appropriazione indebita; i) Richieste di risarcimento per eventi noti preesistenti per qualsiasi richiesta di risarcimento già presentata all’Assicurato prima dell’inizio del periodo di Assicurazione e per situazioni o circostanze suscettibili di causare o di avere causato danni a terzi, già note all’Assicurato all’inizio del periodo di Assicurazione in corso, ovvero già da lui denunciate al suo precedente Assicuratore; tuttavia nel caso che il materiale contenuto sia stato inizialmente pubblicato o trasmesso prima della data di retroattività, e viene ripubblicato o trasmesso nuovamente dopo la predetta data durante il presente periodo di Assicurazione, questa polizza si applicherà solamente al materiale contenuto pubblicato o trasmesso durante il presente periodo di Assicurazione. Il limite massimo di risarcimento della Società in tali casi sarà proporzionato al numero delle pubblicazioni o trasmissioni effettuate durante il periodo di Assicurazione rispetto al numero totale delle pubblicazioni o trasmissioni del materiale contenuto. j) Esclusione Giurisdizione USA/Canada: qualsiasi richiesta di risarcimento fatta contro l’Assicurato: i. in, o sotto la giurisdizione di: Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada; ii. a seguito di delibazione di o per riconfermare una pronuncia giudiziaria ottenuta in qualsiasi tribunale o Corte degli Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada; l) Computer virus qualsiasi richiesta di risarcimento direttamente o indirettamente riferibile a virus nei computer m) Accesso non autorizzato qualsiasi richiesta di risarcimento derivante all'Assicurato dall’uso non autorizzato di, o dall’accesso non autorizzato ad un sistema per computer |
ai fini dell'Assicurazione, non sono considerati terzi : a. l'Assicurato, il coniuge, il convivente i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; b. Quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) c. i collaboratori, i dipendenti e praticanti - e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lettera a) - che si avvalgono delle prestazioni dell'Assicurato |
Sono esclusi i sinistri e le responsabilità: a. che si verifichino o insorgano in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e atti di terrorismo b. che si verifichino o insorgano in occasione di esplosioni od emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche c. connesse con la circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonchè da navigazione di natanti a motore o di impiego di aeromobili d. di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture: interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua: alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento e. relative a fatti commessi quando si trovi, per motivi disciplinari, sospeso, inabilitato o destituito dall'attività professionale f. purché la Società provi che l'evento dannoso è in rapporto causale con detti eventi |
PARTE X – PREMI |
Tabella 10.1 – Premio |
Il premio senza la Condizione Aggiuntiva A è pari ad € 280. Aggiungendo la Condizione Aggiuntiva A il premio è pari ad € 390. |
DIRITTI DEL CONTRAENTE IN RELAZIONE ALL’UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA |
Il contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la seguente documentazione: - la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente - il modulo di ordine fermo per l’apposizione della relativa sottoscrizione - le comunicazioni previste dalla normativa vigente nel corso dell’assicurazione su supporto cartaceo (a mezzo fax o posta) o altro supporto durevole (file in formato pdf a mezzo e-mail), nonché di modificare liberamente la scelta effettuata. |
In ogni caso, il contraente ha il diritto di richiedere, senza oneri aggiuntivi, la ricezione su supporto cartaceo (a mezzo fax o posta) della seguente documentazione: - la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente - il modulo di ordine fermo per l’apposizione della relativa sottoscrizione - le comunicazioni previste dalla normativa vigente nel corso dell’assicurazione |
L’intermediario invia e richiede al contraente la sottoscrizione e la ritrasmissione il modulo di ordine fermo. Il contraente, per la sottoscrizione e la restituzione, può utilizzare, a sua scelta, il supporto cartaceo (a mezzo fax o posta) o altro supporto durevole (file in formato pdf a mezzo e-mail). |
DIRITTO DI RECESSO PER RIPENSAMENTO |
Il contraente dispone di un termine di 14 giorni per recedere dal contratto senza doverne indicare il motivo; tale termine decorre dalla data della conclusione del contratto, ossia la data dell’ordine bonifico effettuato per il pagamento del premio. Ai fini dell’esercizio del diritto di recesso, il contraente deve inviare comunicazione scritta a mezzo fax al n. 00.00000.000 ovvero a mezzo lettera raccomandata A.R. da recapitarsi alla società dell’ ATI ( Aon Spa, Biverbroker srl, Acros srl, Banchero Costa SpA) che ha gestito la polizza agli indirizzi indicati nella Tabella 1.1. La comunicazione deve essere ricevuta dalla società dell’ ATI ( Aon Spa, Biverbroker srl, Acros srl, Banchero Costa SpA) anteriormente allo spirare del termine. Il contraente ha diritto al rimborso del premio corrisposto, fatta salva la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. |