Marca da bollo Euro 14,62
Marca da bollo Euro 14,62
Acea Distribuzione S.p.A.
CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO STIPULATO DALL’UTENTE DEL TRASPORTO PER CONTO DEI CLIENTI FINALI DEL MERCATO LIBERO
Codice Contratto TR 0006
Utente
Nominativo/Ragione Sociale Repower Vendita Italia S.p.A. Codice Fiscale 13181080154
Xxxx Xxxxxx Xxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Partita Iva 13181080154
Recapito Xxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Decorrenza 01/01/2016
Roma li 09/11/2015
DEFINIZIONI
Apparecchiatura di misura – Insieme di apparecchiature necessarie per garantire l’acquisizione dei dati di misura. Comprende, tra le altre, l’insieme delle apparecchiature poste presso il punto di consegna dell’energia elettrica al Cliente finale, atto a misurare l’energia elettrica prelevata ed eventualmente dedicato ad altre funzioni caratteristiche del punto di consegna e gli eventuali trasformatori di misura.
Apparecchiature di consegna – Insieme delle apparecchiature localizzate presso il punto di prelievo, funzionali a garantire la fornitura di energia elettrica.
Autorità – Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico.
Cliente finale – Persona fisica o giuridica che non esercita l’attività di distribuzione e che preleva l’energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso reti interne di utenza e linee dirette.
Connessione – Collegamento ad una rete di un impianto elettrico per il quale sussiste, almeno in un punto, la continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete medesima.
Contratto di fornitura – Contratto stipulato da un Cliente finale con un Utente, avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica.
Contratto per il Servizio di Trasporto (o Contratto di Trasporto) – Contratto, stipulato tra il Distributore e l’Utente, avente ad oggetto la prestazione del Servizio di trasporto per conto dei Clienti finali.
Impresa distributrice (o Distributore) – Impresa esercente l’attività di distribuzione ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99.
Utente (o Utente del trasporto e dispacciamento) – Soggetto che sottoscrive il Contratto per il servizio di trasporto con l’impresa distributrice e il contratto per il servizio di dispacciamento con Terna per i punti di prelievo serviti nel mercato libero o nel servizio di salvaguardia.
Impianti del Cliente finale – Insieme degli impianti, apparecchiature ed opere accessorie situate a valle del punto di consegna.
Impianti del Distributore – Insieme degli impianti ed apparecchiature di competenza o di proprietà del Distributore.
Potenza contrattualmente impegnata – Livello di potenza, indicato nel contratto di fornitura, reso disponibile dal Distributore ove siano presenti dispositivi atti a limitare la potenza prelevata; per motivi di sicurezza il Distributore può derogare dall’installazione del limitatore di potenza.
Potenza disponibile – Massima potenza prelevabile in un punto di prelievo senza che il Cliente finale sia disalimentato. La potenza disponibile è la potenza per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, ovvero la potenza richiesta dal titolare del punto di prelievo, ridotta rispetto a quella per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento a condizione che la riduzione di potenza sia stata richiesta dal titolare del punto di prelievo e fissata contrattualmente.
Potenza impegnata – Potenza contrattualmente impegnata, ove consentito ovvero valore massimo della potenza prelevata nel mese, per tutti gli altri casi.
Punto di prelievo e/o immissione (o Punto di consegna) – Confine fisico tra gli impianti ed apparecchi del Distributore e gli impianti del Cliente finale in corrispondenza del quale l’energia elettrica viene prelevata ed eventualmente immessa da una rete con obbligo di connessione di terzi.
Rete di distribuzione – Rete con obbligo di connessione di terzi secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99.
Servizio di trasporto – Servizio di distribuzione e misura dell’energia elettrica erogato dall’impresa distributrice, nonché servizio di trasmissione contrattualizzato e fatturato dalla medesima impresa per conto di Terna S.p.a..
Switching – Successione di un Utente ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo, ovvero attribuzione ad un Utente di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato.
ART. 1 OBBLIGAZIONI DELL’UTENTE SOTTOSTANTI IL CONTRATTO DI TRASPORTO.
1.1 Il Contratto di trasporto viene stipulato dall’Utente con il Distributore per conto dei Clienti finali che hanno stipulato un Contratto di fornitura con l’Utente.
1.2 L’Utente accetta l’emissione delle fatture a sé intestate ed a sé recapitate ed è obbligato al pagamento dei corrispettivi in relazione al servizio di trasporto e alle diverse prestazioni erogate applicati dal Distributore anche sulla base delle condizioni economiche definite nei provvedimenti emanati dall’Autorità.
1.3 I corrispettivi sono applicati mediante l’emissione di documenti di fatturazione distinti, ciascuno dei quali fa riferimento ad un unico documento contabile onnicomprensivo di tutte le voci indicate.
1.4 I documenti di fatturazione emessi dal Distributore sono classificati, secondo le tipologie definite dall’Autorità, in:
a. Fatture di ciclo;
b. Fatture di rettifica;
c. Fatture relative a ulteriori prestazioni ed altri corrispettivi.
1.5 L’emissione dei documenti di fatturazione da parte del Distributore avviene secondo le modalità e le tempistiche definite dall’Autorità per ciascuna delle tipologie di cui al comma 1.4.
1.6 L’Utente è tenuto al pagamento di tutti gli oneri sottostanti la disciplina del presente contratto ed in generale al servizio di trasporto inclusi in fattura, nonché di tutti i corrispettivi, oneri e maggiorazioni a carico dell’Utente stesso.
1.7 L’Utente che fa ricorso ad una delle forme di garanzia di cui al successivo comma 4.4 (rating e parent company guarantee) è tenuto, in seguito all’accettazione da parte del Distributore della richiesta presentata ai sensi del comma 4.8, al versamento al Distributore del corrispettivo annuale per l’accesso al rating e alla parent company guarantee, fissato ed aggiornato secondo quanto disposto dall’Autorità, con le modalità e le tempistiche previste al successivo comma 6.5.
1.8 Il corrispettivo di cui al comma che precede non potrà essere restituito, anche qualora l’Utente decida di ricorrere ad una garanzia in forma di fideiussione bancaria o assicurativa o di deposito cauzionale, o vi sia tenuto in caso di ritardo nei pagamenti o di perdita dei requisiti di rating previsti.
1.9 L’Utente si impegna a portare a conoscenza e a far sottoscrivere dal Cliente finale per ogni punto di prelievo le condizioni tecniche relative al servizio di trasporto contenute nel presente Contratto.
ART. 2 CONDIZIONI PER OTTENERE IL SERVIZIO DI TRASPORTO
2.1 Il Contratto deve essere stipulato per iscritto ed ha validità per tutti i Clienti finali che hanno dato mandato all’Utente di cui al presente Contratto, già intestatario del Contratto di dispacciamento sottoscritto con Terna SpA, a stipulare in nome proprio e per loro conto il Contratto per il servizio di trasporto, e ad essere destinatario del rilascio dei dati di misura.
2.2 L’attivazione del servizio di trasporto è condizionata alla ricezione, da parte del Distributore, del Contratto debitamente sottoscritto comprensivo della prestazione di una garanzia in una delle forme definite dall’Autorità, nonché corredato dell’eventuale documentazione accessoria regolarmente predisposta.
2.3 Condizione necessaria per la conclusione del Contratto di trasporto è la prestazione di garanzie secondo le modalità definite dall’Autorità.
2.4 In sede di stipula del Contratto di trasporto l’Utente è tenuto a comunicare la casella di posta elettronica certificata mediante la quale avverranno le comunicazioni con il Distributore, provvedendo a fornire tempestiva e formale comunicazione allo stesso di ogni eventuale successiva modifica. In difetto, alcun rilievo o addebito potrà essere mosso al Distributore per gli effetti di mancata e/o intempestiva ricezione di comunicazioni.
ART. 3 DECORRENZA E VALIDITA’ DEL CONTRATTO DI TRASPORTO
3.1 Il presente Contratto di trasporto decorre dalla data in esso specificata ed ha scadenza coincidente con la fine dell’anno solare di decorrenza.
3.2 Alla scadenza il Contratto s’intende tacitamente rinnovato di anno in anno, previa verifica della sussistenza di una garanzia valida alla data del rinnovo, salvo disdetta da comunicarsi mediante posta elettronica certificata con preavviso di almeno un mese rispetto alla scadenza.
3.3 In presenza di una garanzia con durata determinata, l’Utente è tenuto al rinnovo della stessa al più tardi entro la fine del quarto mese antecedente la scadenza della medesima o comunque entro i termini definiti dall’Autorità.
3.4 A fronte dell’avvenuta risoluzione del Contratto di dispacciamento sottoscritto con Terna, l’Utente si impegna a comunicare tempestivamente la risoluzione del Contratto di trasporto, provvedendo al pagamento degli importi spettanti al Distributore per il servizio erogato fino alla data di effettiva cessazione dello stesso.
3.5 In ipotesi di cessazione del servizio con riferimento alla totalità dei punti di prelievo del Contratto di trasporto tra l’Utente e il Distributore, la garanzia prestata nelle forme di cui al successivo art. 4.2 e 4.4. lettera b) si estingue al termine del quinto mese successivo all’avvenuta cessazione o comunque entro i termini definiti dall’Autorità.
ART. 4 GARANZIA
4.1 All’atto della sottoscrizione del Contratto di trasporto l’Utente è tenuto a presentare al Distributore, quale condizione necessaria per la conclusione del Contratto, una garanzia secondo le modalità individuate dall’Autorità e le forme dalla stessa definite. L’Utente si impegna a ché la garanzia sia mantenuta in vigore per tutta la durata del Contratto di trasporto.
4.2 L’Utente può prestare al Distributore una garanzia, alternativamente, nella forma di fideiussione bancaria o assicurativa, ovvero di deposito cauzionale infruttifero.
4.3 La fideiussione di cui al comma 4.2 deve contenere una clausola di escutibilità a prima richiesta, ogni eccezione rimossa, ed essere emessa da un istituto bancario o assicurativo italiano o accreditato a operare in Italia ai sensi delle norme di legge, in possesso di adeguato giudizio di rating creditizio che soddisfi i requisiti di cui al successivo comma 4.5..
4.4 L’Utente regolare nei pagamenti per un periodo di sei (6) mesi consecutivi può, in luogo delle forme di garanzia indicate al comma 4.2, alternativamente:
a. presentare un giudizio di rating creditizio che soddisfa i requisiti di cui al comma 4.5;
b. prestare garanzia nella forma di parent company guarantee da parte della società controllante dell’Utente, che sia in possesso di un livello di rating che soddisfa i requisiti di cui al comma 4.5.
4.5 Ai sensi delle norme definite dall’Autorità, per adeguato giudizio di rating creditizio si intende che lo stesso soddisfi i seguenti requisiti:
a. essere un rating divulgato al pubblico, o distribuito previo abbonamento, emesso, monitorato e aggiornato secondo le disposizioni del Regolamento CE 1060/2009;
b. essere emesso da una agenzia registrata ai sensi del Regolamento CE 1060/2009 e contenuta nell’elenco pubblicato dalla European Securities and Markets Authority ai sensi del citato Regolamento;
c. risultare almeno pari o equipollente al livello BBB- di Standard&Poor’s Corporation e Fitch Ratings o Baa3 di Moody’s Investor Services.
4.6 Ai fini della presentazione del giudizio di rating creditizio ai sensi del precedente comma 4.4. lettera a), l'Utente presenta al Distributore un'attestazione relativa a:
a. i riferimenti completi dell'agenzia di cui al precedente comma 4.5. lettera b) che ha emesso il giudizio di rating;
b. il livello di rating detenuto;
c. le modalità della sua pubblicazione da parte dell'agenzia.
4.7 Ai fini della presentazione della parent company guarantee ai sensi del comma 4.4 lettera b), l'Utente presenta:
a. una attestazione relativa ai medesimi elementi informativi di cui al precedente comma 4.6, riferiti alla società controllante;
b. una fideiussione della società controllante, resa nei confronti del Distributore, rispetto all'obbligazione di pagamento dell'Utente, con clausola di escutibilità a prima richiesta, ogni eccezione rimossa.
4.8 Il Distributore, a seguito della positiva verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti per il ricorso al rating o alla parent company guarantee sulla base delle comunicazioni effettuate dall'Utente ai sensi di quanto precede, accetta la richiesta presentata dall'Utente.
4.9 L'importo della garanzia presentata nelle forme di cui ai commi 4.2 e 4.4 lettera b) è pari alla stima di tre (3) mesi di fatturato per i punti di prelievo contenuti nel Contratto di trasporto dell'Utente.
4.10 Il Distributore definisce la stima di cui al comma che precede, di importo pari alla somma dei corrispettivi per il servizio di trasporto, degli oneri generali di sistema, delle ulteriori componenti e delle imposte, applicati all’interno delle fatture di ciclo e delle fatture di rettifica con riferimento a ciascun punto di prelievo compreso nel Contratto dell’Utente nel mese in cui tale stima ha luogo.
4.11 La stima è effettuata facendo riferimento al fatturato emesso nel secondo, nel terzo e nel quarto mese precedente il mese in cui la stima ha luogo, a prescindere che in tali mesi il punto di prelievo fosse o meno compreso nel Contratto dell’Utente. In assenza di importi fatturati con riferimento al singolo punto di prelievo, la stima viene effettuata sulla base dei criteri definiti dall’Autorità.
4.12 In sede di prima sottoscrizione del Contratto di trasporto, è demandata all’Utente la quantificazione dell’ammontare della garanzia in coerenza con i criteri esposti ai commi 4.9 e 4.10, salvo successiva verifica dell’adeguatezza della stessa al servizio effettivamente erogato da parte del Distributore.
4.13 L’ammontare della garanzia prestata può variare in vigenza del Contratto di trasporto in funzione delle variazioni del servizio erogato secondo quanto previsto al successivo art. 5 e della puntualità dei pagamenti secondo quanto previsto al successivo art. 7, non potendo comunque superare il livello massimo, pari alla stima di cinque (5) mesi di fatturato per i punti di prelievo contenuti nel Contratto di trasporto dell’Utente.
4.14 Nei casi di garanzia con durata determinata, il rinnovo nei termini di cui al comma 3.3 deve essere eseguito sia per le garanzie presentate nelle forme di cui al comma
4.2 sia per la garanzia presentata nella forma di cui al 4.4 lettera b). Nei casi di recesso del Garante o di venir meno della garanzia per qualsiasi titolo, l’Utente dovrà procurare il rilascio, nelle medesime forme di cui ai precedenti artt. 4.2 e 4.4 lettera b), di una nuova garanzia entro: (i) la data di efficacia del recesso del Garante o
(ii) del venir meno della garanzia e, in ogni caso, non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di efficacia del recesso o dalla causa che ha comportato il venir meno della garanzia stessa.
4.15 L’Utente che acceda alle forme di garanzia previste dal comma 4.4 è tenuto a comunicare al Distributore, entro cinque (5) giorni lavorativi dal suo verificarsi, la variazione di uno o più dei requisiti di cui al comma 4.5 lettere a), b), c) qualora tale circostanza determini il venir meno dei requisiti di adeguatezza del giudizio di rating creditizio.
4.16 Nel caso in cui venga meno uno o più dei requisiti di cui al comma 4.5 in tema di adeguatezza del giudizio di rating creditizio da parte dell’Utente o da parte della sua controllante in caso di parent company guarantee, l’Utente è tenuto a presentare una garanzia nelle forme di fideiussione bancaria o assicurativa ovvero di deposito cauzionale infruttifero entro quindici (15) giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 4.15 o comunque entro i termini previsti dall’Autorità, in misura pari a tre (3) mesi di fatturato.
4.17 Nel caso di cui al precedente comma, qualora l’Utente sia impossibilitato per ragioni tecniche a presentare la garanzia nella forma di fideiussione bancaria o assicurativa ovvero di deposito cauzionale infruttifero nei tempi di cui al comma 4.16, può sopperire prestando garanzia di pari entità mediante bonifico bancario, il cui importo verrà restituito senza interessi non appena avrà provveduto agli adempimenti di competenza.
4.18 La prestazione della garanzia mediante bonifico bancario secondo le modalità di cui al comma 4.17 si applica anche nei casi di inadempimento agli obblighi di rinnovo delle garanzie a durata determinata secondo i termini di cui al comma 3.3 e di inadempimento agli obblighi di adeguamento delle stesse per incremento del servizio erogato secondo quanto previsto dal successivo art. 5.3 ovvero a seguito di inadempimenti riferiti alla puntualità nei pagamenti nei termini di cui al successivo art. 7.
4.19 Per garanzie il cui importo definito ai sensi del presente articolo risulti inferiore a mille (1.000) euro, è facoltà del Distributore e dell’Utente concordare strumenti di garanzia che garantiscano minore onerosità e/o maggiore flessibilità alle parti. È comunque escluso il ricorso alle forme di garanzia nella forma del rating e della parent company guarantee ove non ne ricorrano i presupposti.
ART. 5 VARIAZIONE DEL SERVIZIO EROGATO
5.1 In presenza di una variazione del servizio erogato che comporti la modifica del livello di fatturato associato all’Utente, si prevede l’adeguamento dell’importo della garanzia secondo i tempi e le modalità definiti dall’Autorità.
5.2 Nei casi di garanzia prestata nelle forme di cui al comma 4.2 e 4.4 lettera b), il Distributore procede trimestralmente, o comunque secondo la periodicità definita dall’Autorità, ad un controllo dell’ammontare della garanzia al fine di verificare che quanto versato dall’Utente sia adeguato alla stima del fatturato di 3 (tre) mesi di erogazione del servizio per i punti di prelievo contenuti, nel mese in cui la verifica ha luogo, nel Contratto di trasporto dell’Utente medesimo.
5.3 Qualora rispetto al livello delle garanzie effettivamente prestate, il valore risultante da tale verifica sia superiore almeno del 20%, il Distributore comunica all’Utente la richiesta di adeguamento della garanzia, cui l’Utente è tenuto ad adempiere entro quindici (15) giorni lavorativi dalla trasmissione della comunicazione o comunque nei tempi previsti dall’Autorità.
5.4 Qualora rispetto al livello delle garanzie effettivamente prestate, il valore risultante da tale verifica sia inferiore almeno del 20%, è facoltà dell’Utente, informato dal Distributore, di richiedere la riduzione della garanzia prestata.
5.5 In occasione della prima sottoscrizione del Contratto del trasporto, il Distributore procede a verificare che la stima compiuta dall’Utente, e pertanto il corrispondente importo garantito, sia coerente con la stima che risulterebbe considerando i punti effettivamente serviti dall’Utente medesimo. Qualora in sede di verifica effettuata dal Distributore nei primi tre mesi di erogazione del servizio o comunque secondo le tempistiche definite dall’Autorità, il livello risultante sia superiore almeno del 20% rispetto al livello delle garanzie effettivamente prestate, il Distributore richiede all’Utente l’adeguamento della garanzia, cui l’Utente è tenuto ad adempiere entro quindici (15) giorni lavorativi dalla trasmissione della comunicazione o comunque nei tempi previsti dall’Autorità.
5.6 Il Distributore, in qualsiasi momento, procede a richiedere l’adeguamento delle garanzie versate in misura pari alla stima di tre (3) mesi di fatturato per i punti di prelievo contenuti nel Contratto di trasporto dell’Utente ogniqualvolta si verifichi un aumento rilevante del numero di punti di prelievo serviti dallo stesso, tale da comportare un aumento significativo dell’esposizione del Distributore nei confronti dell’Utente, che è tenuto all’adeguamento entro quindici (15) giorni lavorativi dalla trasmissione della comunicazione o comunque nei tempi previsti dall’Autorità.
ART. 6 PAGAMENTO
6.1 I corrispettivi per il servizio erogato sono valorizzati con fatture emesse dal Distributore e trasmesse all’Utente con frequenza almeno mensile. La data di emissione e quella di scadenza della fattura sono riportate nella fattura stessa.
6.2 I termini di pagamento dei documenti di fatturazione sono definiti dall’Autorità in funzione della data di emissione delle fatture, secondo tempistiche differenziate per tipologia di fattura.
6.3 Per le fatture di ciclo la scadenza è posta pari a 30 giorni solari che decorrono dalle seguenti scadenze convenzionali, o comunque dalle scadenze definite dall’Autorità:
a. il nono giorno lavorativo di ciascun mese, con riferimento alle fatture emesse dal primo giorno del mese al nono giorno lavorativo del medesimo mese;
b. il quarto giorno lavorativo successivo al termine ultimo per la messa a disposizione dei dati di misura validati ai sensi delle disposizioni vigenti, con riferimento alle fatture emesse dal decimo giorno lavorativo di ciascun mese al quarto giorno lavorativo successivo al termine ultimo per la messa a disposizione dei dati di misura validati ai sensi delle disposizioni vigenti.
6.4 Per le fatture di rettifica e per le fatture relative ad ulteriori prestazioni ed altri corrispettivi, la scadenza è posta pari a 30 giorni solari dalla data di emissione.
6.5 L’Utente che richiede il ricorso ad una delle forme di garanzia di cui al comma 4.4 (rating e parent company guarantee) è tenuto al pagamento, entro il termine di cui al comma 6.4 pari a 30 giorni solari dalla data di emissione della fattura, di un corrispettivo, il cui importo è definito dall’Autorità e applicato dal Distributore immediatamente dopo l’accettazione di cui all’art. 4.8..
6.6 L’Utente è tenuto al pagamento della fattura mediante bonifico bancario e l’esecuzione dello stesso, qualora avvenga entro i termini di scadenza della fattura medesima, libera immediatamente l’Utente dai suoi obblighi.
6.7 In caso di mancato pagamento della fattura nei termini indicati, il Distributore richiede all’Utente, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora determinati applicando, a ciascun giorno di ritardo, il tasso di interesse BCE maggiorato di tre punti e mezzo percentuali per ritardi fino a 45 giorni, ovvero di otto punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dalla legge 108/1996, per ritardi superiori a 45 giorni.
6.8 Non sono considerati, ai fini dell’applicazione degli interessi di mora di cui al comma 6.7, i ritardi di pagamento dovuti a cause accertate come non imputabili all’Utente nonché i ritardi di pagamento connessi a importi dei quali l’Utente abbia contestato la correttezza entro 15 giorni solari dalla data di emissione della fattura o comunque entro le tempistiche previste dall’Autorità, senza che il Distributore abbia provveduto a fornire una risposta motivata entro 10 giorni solari dalla ricezione della contestazione o comunque entro le tempistiche previste dall’Autorità.
ART. 7 PUNTUALITA’ DEI PAGAMENTI
7.1 L’importo della garanzia prestata nella forma di fideiussione bancaria o assicurativa ovvero di deposito cauzionale infruttifero può essere modificato per tener conto della puntualità dei pagamenti effettuati dall’Utente.
7.2 A tal fine, entro il decimo giorno lavorativo successivo al termine di ciascun semestre dell’anno o comunque entro i termini previsti dall’Autorità, il Distributore verifica, in relazione alle fatture con scadenza di pagamento in detto semestre, se si sono verificati due o più ritardi di pagamento, anche non consecutivi, da parte dell’Utente, richiedendo in tal caso all’Utente una maggiorazione dell’importo della garanzia prestata, da effettuare entro quindici (15) giorni lavorativi dalla richiesta o comunque entro i termini previsti dall’Autorità.
7.3 La maggiorazione della garanzia è calcolata in funzione dell’entità degli importi per i quali si è verificato il ritardo e dei giorni di ritardo nel pagamento, secondo i criteri definiti dall’Autorità.
7.4 La richiesta di maggiorazione dell’importo della garanzia prestata non ha luogo nei casi di:
a. ritardi di pagamento dovuti a cause accertate come non imputabili all’Utente e connessi a importi dei quali l’Utente abbia contestato la correttezza della fattura entro 15 giorni solari dalla data di emissione o comunque entro le tempistiche previste dall’Autorità, senza che il Distributore abbia provveduto a fornire una risposta motivata entro 10 giorni solari dalla ricezione della contestazione o comunque entro le tempistiche previste dall’Autorità;
b. ritardi di pagamento i cui importi siano inferiori o uguali ad una soglia minima calcolata in funzione dell’entità degli importi per i quali si è verificato il ritardo e dei giorni di ritardo nel pagamento, secondo i criteri definiti dall’Autorità.
7.5 Nei casi in cui l’importo della garanzia prestata nelle forme di cui al comma 4.2 (fideiussione bancaria o assicurativa ovvero deposito cauzionale infruttifero) e 4.4 lettera b) (parent company guarantee) sia stato incrementato in esito alla verifica svolta dal Distributore ai sensi del comma 7.2, e qualora nelle successive verifiche periodiche il Distributore rilevi il pagamento puntuale da parte dell’Utente di tutte le fatture per un periodo di sei (6) mesi consecutivi, il Distributore comunica all’Utente la possibilità di adeguare la garanzia prestata all’ammontare di 3 (tre) mesi di fatturato, calcolati secondo i criteri di cui al comma 4.11.
7.6 Successivamente al venir meno dei requisiti per il mantenimento delle forme di garanzia di cui al comma 4.4 (rating e parent company guarantee) ed alla conseguente modifica della forma di garanzia prestata da parte dell’Utente, quest’ultimo ha facoltà di accedere nuovamente alle forme di garanzia del rating e della parent company guarantee esclusivamente nel caso in cui risulti regolare nei pagamenti per un periodo di dodici (12) mesi consecutivi.
ART. 8 GESTIONE DEGLI INADEMPIMENTI CONNESSI AI PAGAMENTI DELLE FATTURE
8.1 In caso di mancato pagamento, totale o parziale, di una fattura da parte dell’Utente, il Distributore, entro sette (7) giorni lavorativi dalla scadenza di pagamento prevista in fattura o comunque entro i termini previsti dall’Autorità, sollecita per iscritto l’Utente richiedendo la corresponsione degli importi dovuti, comprensivi degli interessi di mora, entro i successivi sette (7) giorni lavorativi o comunque entro i termini previsti dall’Autorità.
8.2 Qualora l’Utente resti inadempiente, il Distributore, entro sette (7) giorni lavorativi dalla scadenza di pagamento prevista dal sollecito o comunque entro i termini previsti dall’Autorità, diffida per iscritto l’Utente richiedendo la corresponsione degli importi dovuti comprensivi degli interessi di mora nel frattempo maturati, entro i successivi sette (7) giorni lavorativi o comunque entro i termini previsti dall’Autorità.
8.3 Qualora l’Utente non adempia al completo pagamento degli importi dovuti entro i termini della diffida e nei casi in cui il medesimo abbia prestato garanzia nella forma di cui al comma 4.4 lettera a) (rating), il Contratto di trasporto si intende risolto secondo le tempistiche previste dalla regolazione dell’Autorità in materia.
8.4 Qualora l’Utente non adempia al completo pagamento degli importi dovuti entro i termini della diffida e nei casi in cui il medesimo abbia prestato garanzia in una delle forme previste dal comma 4.2 (fideiussione bancaria o assicurativa e deposito cauzionale) e 4.4 lettera b) (parent company guarantee), il Distributore procede a escutere la garanzia prestata in misura pari all’esposizione effettiva dell’Utente, comprensiva degli interessi di mora fino a quel momento maturati.
8.5 L’escussione ha luogo qualora, in seguito alle azioni di sollecito e di diffida da parte del Distributore, l’esposizione effettiva dell’Utente sia superiore ad un valore massimo calcolato sulla base dei criteri definiti dall’Autorità.
8.6 Qualora, per qualunque motivo, l’escussione della garanzia non vada a buon fine, il Contratto di trasporto si intende risolto secondo le tempistiche previste dalla regolazione dell’Autorità in materia.
8.7 Contestualmente all’escussione della garanzia nelle forme di cui al comma 4.2 (fideiussione bancaria o assicurativa e deposito cauzionale) e comma 4.4 lettera b) (parent company guarantee), l’Utente è obbligato, pena la risoluzione del contratto secondo le tempistiche previste dalla regolazione dell’Autorità in materia, entro quindici (15) giorni lavorativi dalla richiesta da parte del Distributore, rispettivamente, al reintegro o a presentare una garanzia nelle forme di cui al comma 4.2 (fideiussione bancaria o assicurativa e deposito cauzionale), in entrambi i casi di importo pari al valore di cinque (5) mesi di erogazione del servizio per i punti di prelievo contenuti nel Contratto di trasporto.
8.8 Nei casi in cui l’importo della garanzia prestata nelle forme di cui al comma 4.2 (fideiussione bancaria o assicurativa e deposito cauzionale) sia stato incrementato in esito alla richiesta di reintegro di cui al comma 8.7, e qualora risulti il pagamento puntuale da parte dell’Utente di tutte le fatture per un periodo di sei (6) mesi consecutivi, quest’ultimo ha la possibilità di adeguare la garanzia prestata all’ammontare di 3 (tre) mesi di fatturato calcolati secondo i criteri di cui al comma 4.9.
8.9 Successivamente al venir meno della garanzia prestata nella forma di cui al comma 4.4 lettera b) (parent company guarantee) in esito alla richiesta di reintegro di cui al comma 8.7, qualora risulti il pagamento puntuale da parte dell’Utente di tutte le fatture per un periodo di dodici (12) mesi consecutivi, quest’ultimo ha facoltà di accedere nuovamente alla garanzia sotto forma di parent company guarantee avente le caratteristiche disciplinate al comma 4.4 lettera b).
8.10 Fino all’integrazione o al versamento della garanzia l’Utente non può presentare nuove richieste di switching di punti di prelievo e, ove non provveda entro quindici
(15) giorni lavorativi dalla richiesta da parte del Distributore, il contratto si intende risolto.
8.11 Il mancato pagamento da parte dell’Utente del corrispettivo per l’accesso al rating ed alla parent company guarantee di cui al comma 1.7 determina il venir meno della possibilità di accedere a tali forme di garanzia previste dal comma 4.4 nonché l’obbligo per l’Utente di costituire una garanzia nelle forme di cui al comma 4.2 (fideiussione bancaria o assicurativa ovvero deposito cauzionale infruttifero) nei termini di cui al successivo art. 9.
ART. 9 GESTIONE DEGLI INADEMPIMENTI CONNESSI ALLE GARANZIE
9.1 Nei casi di richiesta di presentazione della garanzia a fronte del venir meno dei requisiti per il mantenimento del rating di cui al comma 4.16, ovvero nei casi di adeguamento richiesto per variazione del servizio erogato di cui ai commi 5.3, 5.5 e 5.6, o per mancato rispetto della puntualità nei pagamenti di cui al comma 7.2, ovvero nei casi di rinnovo richiesto ai sensi del comma 4.14, qualora l’Utente non provveda nei termini stabiliti, il Distributore, entro sette (7) giorni lavorativi dalla scadenza prevista o comunque nei termini previsti dall’Autorità, sollecita per iscritto l’Utente richiedendo la corresponsione degli importi dovuti entro i successivi sette
(7) giorni lavorativi o comunque nei termini previsti dall’Autorità.
9.2 Qualora l’Utente resti inadempiente, nonostante il sollecito, il Distributore, entro sette (7) giorni lavorativi dalla scadenza prevista dal sollecito o comunque nei termini previsti dall’Autorità, diffida per iscritto l’Utente richiedendo la corresponsione degli importi dovuti entro i successivi sette (7) giorni lavorativi o comunque nei termini previsti dall’Autorità.
9.3 In seguito alle azioni di cui ai commi 9.1 e 9.2:
a. nei casi di mancata presentazione della garanzia successivamente al venir meno dei requisiti per il mantenimento del rating di cui al comma 4.16, il Contratto di trasporto si intende risolto secondo le tempistiche previste dalla regolazione dell’Autorità in materia;
b. nei casi di mancato adeguamento richiesto ai sensi dei commi 5.3, 5.5, 5.6 e 7.2, l’Utente non può presentare nuove richieste di switching di punti di prelievo, fatte salve le eventuali richieste già presentate entro il termine di pagamento di cui al comma 9.2;
c. nei casi di mancato rinnovo richiesto ai sensi del comma 4.14 , il Contratto di trasporto si intende risolto a partire dalla data in cui l’Utente non è più in possesso di una garanzia valida.
9.4 In caso di inadempimento all’obbligo di procurare il rilascio di una nuova garanzia ai sensi e nei termini del comma 4.14, il Contratto di trasporto si intende risolto di diritto a partire dalla data di efficacia del recesso del Garante ovvero dalla causa che ha comportato il venir meno della garanzia.
ART. 10 CARATTERISTICHE DELL’ENERGIA FORNITA
10.1 Il Distributore è tenuto ad eseguire gli impianti di rete per la connessione, inclusa la posa delle apparecchiature di misura.
10.2 Il Distributore ha facoltà di installare limitatori della potenza prelevata per qualsiasi livello della potenza disponibile tenendo in considerazione le esigenze di sicurezza.
10.3 L’energia elettrica è consegnata all’uscita delle apparecchiature di consegna installate dal Distributore.
10.4 Il Distributore individua la posizione ove installare le apparecchiature di consegna nonché, quando occorra, il luogo più conveniente per la derivazione della rete di distribuzione. Le apparecchiature di misura devono essere installate nelle immediate vicinanze del punto di consegna, in posizione accessibile per il Distributore anche in assenza del Cliente finale.
10.5 Gli oneri relativi alla realizzazione di opere murarie o manufatti comunque necessari per l’alloggiamento delle apparecchiature di consegna dell’energia e di misura sono a carico del Cliente finale.
10.6 L’energia elettrica resa disponibile al punto di consegna del Cliente finale presenta le seguenti caratteristiche:
a. corrente alternata;
b. frequenza pari a 50 Hz +/- 2%;
c. tolleranza di tensione pari a +/- 10% del valore nominale;
d. di tensione e fasi in relazione alla tipologia di Cliente finale;
e. potenza impegnata e potenza disponibile indicate;
f. non sono consentiti prelievi di potenza oltre a quella disponibile.
10.7 Con riferimento all’energia reattiva si applica quanto stabilito dall’Autorità che dispone un livello minimo del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico per prelievi nei periodi di alto carico pari a 0,9, ed un livello minimo del fattore di potenza medio mensile pari a 0,7. Non è consentita l’immissione in rete di energia reattiva. Nei casi in cui non siano rispettate tali disposizioni il Distributore può chiedere l’adeguamento degli impianti, pena la sospensione del servizio di trasporto. Il Distributore si riserva di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno conseguente al mancato adeguamento.
10.8 Ai punti di prelievo con potenza disponibile superiore a 16,5 kW si applicano i corrispettivi disposti dall’Autorità, qualora siano superati i quantitativi massimi di energia reattiva prelevati dal Cliente finale.
ART. 11 POTENZA DISPONIBILE, POTENZA CONTRATTUALE E PRELIEVI ECCEDENTI
11.1 Non è consentito alcun prelievo di potenza oltre il limite della potenza disponibile.
11.2 Qualora il Cliente finale abbia bisogno di effettuare in maniera sistematica prelievi di potenza in eccedenza al valore della potenza disponibile deve presentare una richiesta al Distributore per l’adeguamento della potenza disponibile. Qualora, in relazione alla capacità degli impianti del Distributore, l’aumento della potenza disponibile non fosse possibile, il Distributore ne dà comunicazione all’Utente.
11.3 Il Distributore, in caso di sistematici prelievi di potenza eccedenti il livello della potenza disponibile, può procedere d’ufficio all’addebito dei contributi per l’adeguamento della medesima potenza disponibile. Di norma si considera come sistematico il superamento del livello della potenza disponibile effettuato in almeno due distinti mesi nell’anno solare.
11.4 In ogni caso, il Cliente finale risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al Distributore o ai terzi in conseguenza di un prelievo eccedente la potenza disponibile, compresi quelli associati alla qualità del servizio di trasporto erogato in termini di continuità della fornitura e qualità della tensione.
ART.12 IMPIANTI ED APPARECCHI DEL CLIENTE FINALE
12.1 Sono impianti e apparecchi del Cliente finale quelli situati a valle del punto di consegna. Essi debbono corrispondere alle norme di legge e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ed il loro uso non deve provocare disturbi alla rete del Distributore. In particolare:
a. gli impianti del Cliente finale sono progettati tenendo presente che, con la connessione, l’impianto stesso non deve influenzare negativamente il funzionamento della rete alla quale è connesso né deve danneggiare gli altri Clienti finali;
b. gli impianti del Cliente finale devono essere progettati e realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dell’incolumità delle persone e cose. L’esecuzione degli impianti deve avvenire utilizzando materiali e componenti realizzati ed installati a regola d’arte;
c. gli impianti ed apparecchi del Cliente finale non devono immettere disturbi sulla rete alla quale sono connessi, eccedendo i limiti previsti dalle vigenti norme sulla compatibilità elettromagnetica; in particolare, i disturbi generati dagli impianti ed apparecchi del Cliente finale devono essere contenuti, in conformità alle stesse prescrizioni e limitazioni adottate dal Gestore della Rete di Trasmissione nazionale nei confronti delle reti di distribuzione ad essa connesse di pari tensione;
d. le protezioni contro i guasti interni devono provvedere ad isolare tempestivamente e selettivamente la sola parte coinvolta dell’impianto del Cliente finale, compatibilmente con lo schema di connessione adottato, senza coinvolgere la rete alla quale è connesso il medesimo impianto ovvero quelli di altri Clienti finali;
e. in caso di connessione alla rete con impianto trifase, il Cliente finale deve mantenere equilibrati sulle fasi i prelievi di potenza attiva e reattiva;
f. i circuiti del Cliente finale alimentati da altre disponibilità di energia elettrica devono essere predisposti - salvo diversa specifica pattuizione - in modo che gli stessi risultino completamente distinti e separati da quelli alimentati dal Distributore, cosicché in nessun caso sussista possibilità di parallelo (elettrico o meccanico), né di commutazione dei circuiti stessi nelle diverse alimentazioni.
12.2 Il Distributore può effettuare verifiche e, qualora dovessero risultare delle irregolarità sugli impianti del Cliente finale, può sospendere il servizio di trasporto disalimentando il punto di consegna per il tempo occorrente al Cliente finale di adeguare gli impianti stessi. Il Distributore si riserva di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno conseguente al mancato adeguamento.
12.3 Qualora, per comprovate esigenze di economicità e/o di servizio, nonché per adeguare i propri impianti alle norme di legge e/o al progresso tecnologico, il Distributore modifichi le caratteristiche della fornitura, dovrà darne avviso al Cliente finale con congruo anticipo, anche mediante avviso pubblico. Restano a carico del Cliente finale gli oneri per l’adeguamento dei suoi impianti ed apparecchi in conseguenza delle eventuali modifiche delle modalità di fornitura.
ART. 13 UTILIZZAZIONE DELL’ENERGIA
13.1 L’energia elettrica non può essere utilizzata in luoghi e per usi diversi da quelli convenuti con il singolo Cliente finale, né ceduta a terzi a nessun titolo.
13.2 Nei casi di infrazione ai divieti di cui al presente articolo il Distributore può, fatto salvo l’esperimento delle azioni civili o penali, sospendere il servizio limitatamente al punto di consegna e chiedere il ripristino della condizione di regolarità nell’utilizzo dell’energia.
13.3 Nel caso di persistente irregolarità nell’utilizzo di cui al comma 13.2, il Distributore può, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento di eventuali danni, rifiutare l’erogazione del servizio di trasporto.
ART. 14 DANNI CAUSATI DALL’ENERGIA TRASPORTATA.
14.1 Il Distributore garantisce il trasporto dell’energia elettrica a ciascun Cliente finale e non risponde dei danni causati dall’energia trasportata per fatti e circostanze prodotti, a qualsiasi titolo, da terzi, dall’Utente o dal medesimo Cliente finale, e per cause comunque non imputabili al Distributore stesso.
ART. 15 IMPIANTI ED APPARECCHI DEL DISTRIBUTORE.
15.1 Ciascun Cliente finale è responsabile della conservazione ed integrità degli impianti ed apparecchi del Distributore dei quali ha l’obbligo di custodia.
15.2 Il Distributore, per le esigenze e con le modalità di cui all’art. 12, può modificare i propri impianti, nonché le caratteristiche del servizio per ciascun Cliente finale e può effettuare verifiche sugli impianti per esigenze di servizio. A tale fine, il Distributore deve poter accedere in qualsiasi momento nei locali del Cliente finale ove sono collocati i propri impianti ed apparecchi. Qualora il Cliente finale si opponga alle verifiche o l’accesso venga in qualche modo impedito, il Distributore può, previa diffida formale, sospendere la fornitura disalimentando il punto di consegna. La necessaria trasformazione degli impianti ed apparecchi avrà luogo a cura e spese del Distributore e del Cliente finale per quanto di rispettiva proprietà.
15.3 L’Utente può chiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore o dei parametri di qualità della tensione di fornitura, anche su richiesta del Cliente finale.
15.4 Qualora la verifica del gruppo di misura installato presso il Cliente finale da parte del Distributore o la verifica della qualità della tensione di fornitura sul punto di consegna conducano all’accertamento di valori entro i limiti di errore e/o tolleranza ammissibili ai sensi della normativa vigente, il Distributore informa il richiedente, contestualmente alla notifica dell’esito della verifica, che gli saranno addebitati i corrispettivi dovuti in base alle vigenti disposizioni dell’Autorità.
15.5 Le spese sostenute dal Distributore per guasti e manutenzione e/o sostituzione delle apparecchiature di consegna sono a suo carico, purché i guasti non siano imputabili al Cliente finale o a persone estranee o siano causati da difetti degli impianti utilizzatori del Cliente finale stesso.
ART.16 CASI DI INTERRUZIONE E LIMITAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO.
16.1 Il servizio di trasporto è fornito con continuità, xxxxx xxxxx speciali, cause di forza maggiore o esterne non imputabili al Distributore, quali guasti provocati dai Clienti finali, danni provocati da terzi, mancata alimentazione da interconnessione con altri distributori o con il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, ordini o provvedimenti delle Autorità o disposizioni del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, che comportino disalimentazioni totali o parziali della rete alla quale il Cliente finale è connesso.
16.2 Il Distributore può interrompere la fornitura di energia elettrica disalimentando il punto di consegna o limitare il servizio di trasporto per esigenze di manutenzione, di sviluppo delle infrastrutture di rete (quali - a mero titolo esemplificativo e non esclusivo - riparazione dei guasti sugli impianti elettrici, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi, per motivi di sicurezza anche connessi all’espletamento di altri servizi di pubblica utilità o per consentire l’effettuazione di lavori da parte di terzi), per ragioni di sicurezza o di oggettivo pericolo, arrecando, compatibilmente con tali esigenze, il minimo disagio alla clientela.
16.3 Le interruzioni o limitazioni del servizio per cause accidentali, caso fortuito, forza maggiore (quali - a mero titolo esemplificativo e non esclusivo - perturbazioni atmosferiche, fatto di terzi, scioperi, ragioni di servizio, ordini delle Autorità, variazioni di frequenza o di tensione per cause accidentali) e, in generale, per qualsiasi altra causa non direttamente imputabile al Distributore, unitamente a quelle di cui al comma 16.2, non danno luogo a risarcimento danni, né a riduzioni di corrispettivi e/o risoluzione del contratto.
16.4 Il Distributore non è tenuto ad alcun indennizzo o risarcimento per i danni alle apparecchiature dotate di motore trifase derivanti da mancanza di fase nella rete a seguito di guasto, in quanto detti apparati dovranno essere provvisti, a cura e spese del Cliente finale, di apparecchi di protezione atti ad assicurare il distacco dell'impianto dalla rete in caso di mancanza di fase.
ART. 17 SERVIZIO DI MISURA
17.1 Con riferimento ai punti di prelievo nella titolarità dei Clienti finali, il soggetto responsabile della raccolta, della validazione e registrazione delle misure dell’energia elettrica immessa e prelevata è il Distributore.
17.2 Per i punti di prelievo associati ai Clienti finali che hanno stipulato un contratto di fornitura con l’Utente, il Distributore è tenuto ad effettuare la raccolta dei dati di misura qualora trattati orari o per fasce, mentre per quelli trattati monorari è tenuto ad effettuare il tentativo di rilevazione degli stessi.
17.3 Per i punti di prelievo associati ai Clienti finali che hanno stipulato un contratto di fornitura con l’Utente, il Distributore è tenuto a comunicare i dati di misura validati, effettivi o stimati, nei termini e secondo le modalità stabilite dalla normativa definita dall’Autorità.
17.4 Gli importi contenuti nelle fatture di ciclo e di rettifica relative al servizio di trasporto di cui al comma 1.4 lettere a) e b) emesse nei confronti dell’Utente sono calcolati sulla base dei dati di misura validati resi disponibili all’Utente ai sensi delle disposizioni di cui all’art.17.3.
ART. 18 RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI A SEGUITO DI MALFUNZIONAMENTO, ALTERAZIONE, MANOMISSIONE O SHUNT DEL MISURATORE
18.1 A seguito dell’accertamento di malfunzionamento, alterazione, manomissione o shunt delle apparecchiature di misura installate presso il punto di prelievo, il Distributore procede ad effettuare la ricostruzione dei consumi erroneamente contabilizzati secondo le modalità definite dalle disposizioni normative vigenti, previa formale contestazione al Cliente finale e comunicazione all’Utente.
18.2 Qualora si accertino alterazioni o manomissioni delle apparecchiature di misura installate presso il punto di prelievo, fatta salva l’eventuale denuncia del fatto per gli aspetti penalmente rilevanti, il Distributore si riserva di procedere al recupero delle somme non addebitate relative al trasporto di energia elettrica, quantificate anche in via presuntiva.
18.3 Nelle casistiche di cui al comma 18.2, il Distributore provvederà all’accertamento mediante predisposizione di verbale di verifica da inoltrare alle Autorità competenti, addebitando all’Utente gli ulteriori importi dovuti per il ristoro delle spese sostenute per l’attività di regolarizzazione dei prelievi irregolari, da intendersi come il complesso delle attività di verifica sul campo, verbalizzazione e spese di testimonianza in tribunale da parte del Distributore.
ART. 19 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
19.1 Il Distributore può cedere il contratto del servizio di trasporto ad altra impresa autorizzata a fornire il servizio stesso, che assicuri all’Utente un equivalente livello di servizio.
19.2 E’ fatto divieto all’Utente di cedere il Contratto di trasporto di energia elettrica, se non previa espressa autorizzazione da parte del Distributore e prestazione di idonea garanzia ai sensi del presente Contratto.
19.3 Il Distributore può cedere i crediti derivanti dal presente Contratto.
ART. 20 MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL CONTRATTO
20.1 Si intendono automaticamente inserite nel Contratto eventuali condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge, dall’AEEGSI o da provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti.
20.2 Parimenti, si intendono abrogate le clausole del contratto che risultino incompatibili con le condizioni obbligatoriamente imposte ai sensi del precedente comma 20.1.
20.3 Qualora a seguito dei provvedimenti suddetti si renda necessaria l’integrazione del Contratto o la sostituzione di una o più clausole ed i contenuti di detti provvedimenti non siano suscettibili di inserimento automatico, il Distributore provvederà a formulare le conseguenti clausole integrative o modificative e a renderle note all’Utente ai fini della conseguente sottoscrizione.
20.4 Le eventuali modifiche al Contratto, apportate in conformità a quanto sopra previsto, non interrompono il servizio di trasporto e non novano il Contratto vigente.
ART. 21 DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI
21.1 Per quanto non espressamente riportato nel presente Contratto si fa rinvio alle disposizioni di legge, al Codice Civile ed ai provvedimenti emanati in materia dalle competenti Autorità.
ART. 22 RISERVATEZZA – AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
22.1 L’Utente dichiara di aver preso visione della informativa in materia di privacy ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 messa a disposizione dal Distributore e a tal fine consente il trattamento e la comunicazione dei dati rinvenienti dal presente Contratto nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali alla causa del Contratto medesimo.
22.2 L’Utente dichiara di acquisire dai Clienti finali all’interno del contratto stipulato con questi ultimi, il consenso alla comunicazione dei loro dati personali al Distributore per la conclusione e\o esecuzione del relativo Contratto di trasporto e per la gestione dei necessari rapporti tra le parti.
ART. 23 ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE
23.1 L’Utente elegge domicilio presso la propria sede legale. Per le controversie è esclusivamente competente il Foro di Roma.
Acea Distribuzione S.p.A……………………………… L’Utente X