CONTRATTO QUADRO MONEYFARM
CONTRATTO QUADRO MONEYFARM
Il presente contratto (il Contratto) è stipulato tra il/la Sig. /ra
, nato/a il , a ,
C.F , residente a , in via
, tel , email
(il Cliente) e MFM INVESTMENT LTD con sede in 00-00 Xxxxxxxxxxx Xxxx X 19HS Londra - Italian Branch con sede in Xxxxx Xxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxx (xx seguito “MoneyFarm”).
PREMESSE
A MFM Investment Ltd è una società di investimento di diritto inglese autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority (“FCA”), No 629539 con sede legale in 00-00 Xxxxxxxxxxx Xxxx, X0 0XX, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, e autorizzata ad operare in Italia attraverso la propria succursale italiana, iscritta al n. 142 del registro delle imprese di investimento comunitarie con succursale tenuto dalla CONSOB in conformità all’art. 20 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). MoneyFarm opera in persona del suo rappresentante legale xxxx. Xxxxxxxxx Xxxx. Accettando le seguenti condizioni ai sensi degli artt. 27 e 34 del Regolamento Intermediari (come infra definito), il Cliente conferma:
B di aver ricevuto, esaminato e compreso le informazioni relative a MoneyFarm, ai servizi da questa prestati - compresi, tra l’altro, i costi e gli oneri connessi alla prestazione dei servizi e i metodi di comunicazione che sono utilizzati tra la MoneyFarm e il Cliente - e alla natura e ai rischi degli strumenti finanziari trattati, come descritti nel Documento Informativo sull’Impresa e sui Rischi Generali di Investimento, allegato al presente Contatto quale Allegato A e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
C essere classificato, ai sensi dell’art. 35 Regolamento Intermediari, come cliente al dettaglio;
D essere consapevole che, prima di poter procedere alla prestazione dei servizi di investimento, e quale condizione essenziale per la validità ed efficacia del presente Contratto, MoneyFarm, ai sensi degli artt. 34 comma 3 e 39 del Regolamento Intermediari, dovrà acquisire, attraverso il questionario finanziario MiFID (Questionario MiFID) presentato attraverso la piattaforma informatica, le informazioni necessarie circa:
● la conoscenza e l’esperienza del Cliente nel settore dei servizi di investimento e, in particolare, i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali ha dimestichezza;
● la situazione finanziaria e patrimoniale del Cliente ed in particolare: (i) i dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito; (ii) i dati relativi al patrimonio complessivo; (iii) i dati relativi agli impegni finanziari;
● gli obiettivi di investimento del Cliente ed in particolare: (i) il periodo di tempo per il quale desidera conservare gli investimenti; (ii) le preferenze in materia di rischio; (iii) la capacità oggettiva di esposizione al rischio finanziario anche in funzione della propria situazione finanziaria, patrimoniale e familiare, dell’età anagrafica e dell’indipendenza economica; (iv) le finalità degli investimenti.
E essere consapevole che, all’esito della procedura di profilazione descritta al precedente punto C, il Cliente dovrà verificare la classificazione di adeguatezza fornita da MoneyFarm;
F essere consapevole che la validità del presente Contratto è condizionata all’esito positivo delle verifiche e controlli, da parte di MoneyFarm, dei dati forniti dal Cliente stesso.
Tutto ciò premesso, si stipula quanto segue
1. DEFINIZIONI
Fee MoneyFarm significa il corrispettivo complessivo calcolato ai sensi del successivo art. 17.2 per i servizi di Soluzione Consulenza , RTO e Gestione
Codice del Consumo significa il D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206;
Soluzione Consulenza significa le specifiche raccomandazioni personalizzate fornite da MoneyFarm al Cliente per effettuare scelte di investimento o disinvestimento, basate sulle caratteristiche personali, sulla situazione economica e gli obiettivi dichiarati del Cliente stesso; la Soluzione Consulenza include il servizio accessorio di valutazione della posizione del Cliente secondo la logica dell’Asset Allocation e la raccomandazione personalizzata di strumenti in un’ottica di portafoglio (Advisory Call), secondo le linee guida di MoneyFarm
Gestione significa i servizio di gestione di portafogli, come descritto nella Sezione III del presente Contratto
Ordine/i significa uno o più ordini di acquisto/vendita di prodotti o strumenti basati sulle raccomandazioni fornite da MoneyFarm nell’ambito del servizio di Soluzione Consulenza;
Portafoglio/i Modello significa uno o più portafogli personalizzati costituiti sulla base dei diversi obiettivi di investimento del Cliente;
Regolamento Intermediari significa la Delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, e successive modifiche
RTO significa il servizio di ricezione e trasmissione di Ordini;
Servizio di Monitoraggio significa la messa a disposizione del Cliente di una piattaforma informatica che permette il monitoraggio del/i Portafoglio/i;
Servizio Report significa la predisposizione e la messa a disposizione del Cliente di report periodici sui Servizi prestati da MoneyFarm ;
Transmission Policy significa la strategia di trasmissione degli Ordini illustrata nell’apposita sezione del Documento Informativo sull’Impresa e sui Rischi Generali di Investimento.
2. SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
2.1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente conferisce l’incarico a MoneyFarm di fornire, a discrezione del Cliente stesso e come di volta in volta comunicato dal Cliente a MoneyFarm con le modalità previste dal presente Contratto, uno o più dei seguenti servizi:
a) consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari (Soluzione Consulenza), ai sensi di cui all’art. 1, comma 5, lett. f), TUF, relativamente agli obiettivi d’investimento indicati dal Cliente nella sezione riservata del sito xxx.xxxxxxxxx.xxx;
b) ricezione e trasmissione di ordini (RTO), ai sensi di cui all’art.1, comma 5, lett. e), TUF, relativamente agli ordini impartiti dal Cliente sulla base della Soluzione Consulenza, e conferiti a MoneyFarm nella sezione riservata del sito xxx.xxxxxxxxx.xxx; o
c) servizio di gestione di portafogli (Gestione) ai sensi di cui all’art. 1, comma 5, lett.
d), TUF, anche tramite ordini impartiti dal Cliente e conferiti a MoneyFarm nella sezione riservata del sito xxx.xxxxxxxxx.xxx, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. a) TUF; e
d) gli altri servizi accessori, secondo i seguenti termini.
2.2. Il Cliente selezionerà i servizi richiesti di volta in volta accedendo alla sezione riservata del sito xxx.xxxxxxxxx.xxx, nei limiti degli obiettivi d’investimento e del livello di rischio indicati dal Cliente stesso nella fase preliminare di identificazione e profilazione di cui al punto C delle premesse.
2.3. MoneyFarm ha provveduto a comunicare al Cliente la classificazione assegnatagli quale “Cliente al dettaglio”. Al Cliente è riconosciuto il diritto di chiedere per iscritto una diversa classificazione a titolo generale o rispetto a una particolare operazione di investimento o categoria di operazioni. A seguito di tale richiesta MoneyFarm comunicherà al Cliente, su supporto duraturo, quali sono le conseguenze che, in tema di norme di protezione e di diritti di indennizzo, tale cambiamento comporta. Il Cliente, al fine di rendere operativa la propria scelta, sarà tenuto a sottoscrivere una dichiarazione con la quale conferma di aver compreso le conseguenze della scelta operata. E’ onere del Cliente comunicare a MoneyFarm eventuali variazioni di stato tali da incidere sulla propria classificazione, fermo restando il diritto di MoneyFarm di modificare la classificazione del Cliente che non soddisfi più i requisiti necessari per l’attribuzione della classificazione originariamente assegnata.
SEZIONE I: SOLUZIONE CONSULENZA
3. SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
3.1. Qualora il Cliente si avvalga del servizio di consulenza, il mandato conferito a MoneyFarm con il presente Contratto avrà per oggetto, tra l’altro:
a) la prestazione da parte di MoneyFarm del servizio Soluzione Consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 5, lett. f), TUF, in base al quale MoneyFarm fornirà al Cliente, relativamente ad investimenti e dietro sua richiesta, specifiche raccomandazioni personalizzate basate sulle caratteristiche personali del Cliente, per effettuare scelte di investimento o disinvestimento e consiglierà le operazioni più adeguate in relazione alla situazione economica e agli obiettivi dichiarati dal Cliente stesso attraverso la costituzione di Portafogli Modello personalizzati sulla base di diversi obiettivi d’investimento;
b) la messa a disposizione del Cliente di una piattaforma informatica tramite la sezione riservata del sito xxx.xxxxxxxxx.xxx che, se utilizzata in modo appropriato e aggiornata tempestivamente da parte del Cliente, permetterà il Servizio di Monitoraggio del/i Portafoglio/i Modello;
c) la prestazione da parte di MoneyFarm di un Servizio Report con cadenza trimestrale sui portafogli ideali di MoneyFarm.
Inoltre, al Cliente sarà messo a disposizione un servizio telefonico per il supporto nell’identificazione degli obiettivi d’investimento e definizione del portafoglio più
idoneo tra quelli consigliati da MoneyFarm, tramite la valutazione della situazione finanziaria complessiva del Cliente.
3.2. Esclusivamente l’attività di Soluzione Consulenza, come descritta al punto
3.1. lett. a) che precede, rappresenta l’attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari ai sensi dell’art. 1, comma 5, lett. f), TUF. Il Cliente prende atto che unicamente l’attività di Soluzione Consulenza è basata su valutazioni di adeguatezza come definite dagli artt. 39 e 40 del Regolamento Intermediari.
4. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI DI SOLUZIONE CONSULENZA PRESTATI DA MONEYFARM.
4.1. MoneyFarm, nel prestare i servizi legati alla Soluzione Consulenza, si avvale esclusivamente di supporti di tipo informatico, in particolare della piattaforma informatica xxx.xxxxxxxxx.xxx. Il Cliente troverà tutte le raccomandazioni di cui alla Soluzione Consulenza fornite da MoneyFarm nella sezione riservata del sito xxx.xxxxxxxxx.xxx accessibile tramite chiavi di accesso personalizzate (username e password). MoneyFarm, a fronte di notifica preventiva al Cliente e previa sua espressa accettazione, oltre alla piattaforma informatica, può utilizzare altri mezzi telematici ed informatici (i.e. email, sms, etc.) per la trasmissione delle raccomandazioni al Cliente.
4.2. Le raccomandazioni di cui alla Soluzione Consulenza fornite da MoneyFarm con le modalità descritte al precedente punto 4.1. sono relative prevalentemente a Exchange Traded Funds, elaborate da MoneyFarm in un’ottica di portafoglio e formulate in maniera chiara ed accessibile, e descriveranno con chiarezza le caratteristiche ed i rischi specifici dell’operazione consigliata. La valutazione della singola raccomandazione non potrà prescindere dalla valutazione complessiva di tutti gli attivi finanziari presenti nel/i Portafoglio/i Modello del Cliente oggetto del servizio di Soluzione Consulenza al momento dell’elaborazione della raccomandazione da parte di MoneyFarm.
4.3. Le indicazioni ed i consigli relativi alla Soluzione Consulenza saranno elaborati da MoneyFarm in considerazione della situazione individuale, delle caratteristiche, delle esigenze, della esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, della situazione finanziaria, degli obiettivi di investimento e della propensione al rischio del Cliente stesso.
4.4. MoneyFarm non può essere ritenuta responsabile per la mancata e/o parziale prestazione dei servizi rientranti nella Soluzione Consulenza, dovuta a cause ad essa non imputabili, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ritardi o cadute di linee o altri inconvenienti, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici, elettronici, telematici.
5. RISCHI CONNESSI ALLE OPERAZIONI CONSIGLIATE.
5.1. Il Cliente prende atto che le indicazioni fornite da MoneyFarm nell’espletamento del servizio di Soluzione Consulenza hanno mera natura consulenziale e consistono unicamente nel rilascio di consigli e raccomandazioni che il Cliente resta libero di seguire o meno, in tutto o in parte. Ogni decisione di investimento / disinvestimento è di esclusiva competenza del Cliente che può decidere di darvi o meno esecuzione.
5.2. Il Cliente prende atto che le raccomandazioni personalizzate di cui al Contratto su determinati strumenti finanziari possono perdere repentinamente la propria validità dal punto di vista della loro convenienza e della loro adeguatezza, anche a seguito di avvenimenti congiunturali e di mercato. Pertanto, le conseguenze derivanti dall’intempestiva, o parziale, comunicazione da parte del Cliente degli ordini relativi o della esecuzione degli investimenti oggetto di raccomandazione non potranno in alcun modo essere imputate a MoneyFarm.
5.3. MoneyFarm non sarà responsabile nel caso in cui, per effetto delle raccomandazioni fornite ai sensi del Contratto, siano acquisiti strumenti finanziari in relazione ai quali vi siano obblighi di comunicazione ad organi di vigilanza di qualsiasi natura, né ove gli obblighi di comunicazione per il Cliente sorgano per effetto di una successiva variazione in aumento o in diminuzione degli strumenti finanziari per i quali sia stata effettuata la detta comunicazione.
6. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ.
6.1. MoneyFarm non garantisce alcuno specifico risultato in merito alle raccomandazioni fornite e non assume alcuna responsabilità in ordine all’esito delle operazioni consigliate o ai risultati dalle stesse prodotte. Pertanto, nessuna responsabilità potrà insorgere a carico di MoneyFarm per eventuali perdite, danni o minori guadagni che il Cliente dovesse subire a seguito dell’esecuzione delle operazioni effettuate sulla base delle raccomandazioni fornite.
7. INFORMAZIONI ED OPERAZIONI ADEGUATE NEL SERVIZIO DI SOLUZIONE CONSULENZA.
7.1. MoneyFarm si asterrà, nella prestazione del servizio di Soluzione Consulenza, dal consigliare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione e comunque non adeguate al Cliente, con riferimento alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento, all’esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, alla propensione al rischio del Cliente.
7.2. Il Cliente fornisce a MoneyFarm tutte le informazioni e le notizie utili alla migliore prestazione del servizio nel proprio interesse, ivi comprese le notizie circa la propria situazione finanziaria, i propri obiettivi di investimento, la propria propensione al rischio. Il Cliente si assume ogni responsabilità in merito alla completezza, congruità e veridicità delle informazioni comunicate a MoneyFarm.
7.3. MoneyFarm aggiorna la posizione complessiva del Cliente sulla base delle operazioni su strumenti finanziari, tra quelle consigliate da MoneyFarm nell’ambito della prestazione del servizio di Soluzione Consulenza, effettivamente eseguite da quest’ultimo attraverso il servizio di RTO . Nel caso in cui il Cliente non dia esecuzione a tutte le raccomandazioni oggetto della Soluzione Consulenza, oppure ne dia una parziale esecuzione in termini quantitativi, le operazioni raccomandate da MoneyFarm nell’ambito della Soluzione Consulenza potrebbero risultare non adeguate ai sensi degli artt. 39 e 40 del Regolamento Intermediari e non conformi con il/i Portafoglio/i Modello del Cliente.
SEZIONE II: RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI
8. SERVIZIO DI RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI.
8.1. Oggetto del Contratto è, inoltre, la prestazione da parte di MoneyFarm del servizio di ricezione e trasmissione di ordini (RTO), con detenzione di disponibilità liquide e di strumenti finanziari della clientela, esclusivamente in esecuzione delle raccomandazioni fornite da Moneyfarm nell’ambito del servizio di Soluzione Consulenza.
9. CONFERIMENTO DEGLI ORDINI
9.1. Il Cliente, qualora intenda recepire e dare seguito ad una o più delle raccomandazioni fornite da MoneyFarm a seguito della prestazione del servizio di Soluzione Consulenza, potrà farlo inserendo l’Ordine nella sezione riservata del sito xxx.xxxxxxxxx.xxx accessibile tramite le chiavi d’accesso personalizzate (username e password), e previa conferma dell’Ordine tramite PIN ricevuto via SMS).
9.2. All’atto del ricevimento dell’Ordine, MoneyFarm ne darà evidenza al Cliente nella sezione riservata del sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.
9.3. L’Ordine non potrà essere eseguito, e di ciò il Cliente sarà prontamente informato nella sezione riservata del sito xxx.xxxxxxxxx.xxx, qualora, previa verifica operata da MoneyFarm, non vi sia idonea provvista di denaro (o di titoli) a copertura dell’operazione di acquisto/vendita, per un valore, quanto al denaro, almeno pari a quello dell’operazione richiesta dal Cliente.
9.4. Una volta impartito, l’Ordine viene messo in esecuzione e non può essere revocato.
9.5. MoneyFarm non è responsabile dell’accertamento dell’identità della persona che impartisce l’Ordine. Il Cliente dichiara altresì di conoscere e di accettare le modalità di funzionamento del software così come descritte nella sezione riservata del sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.
10. TRASMISSIONE DEGLI ORDINI E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
10.1. MoneyFarm, nella ricezione degli Ordini, ne assicura la trattazione rapida, corretta ed efficiente. MoneyFarm adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente alla luce della strategia di trasmissione degli Ordini (Transmission Policy), tenuto conto altresì dei principi di cui all’art. 45, comma 5, del Regolamento Intermediari.
10.2. Il Cliente prende atto ed è informato del fatto che eventuali sue istruzioni specifiche possono pregiudicare le misure previste nella Transmission Policy, limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni.
10.3. MoneyFarm si impegna a controllare l’efficacia delle misure adottate, a verificare la qualità dell’esecuzione da parte dei soggetti individuati per l’esecuzione degli Ordini e, se del caso, a porre rimedio ad eventuali carenze riscontrate. MoneyFarm si impegna altresì a riesaminare le misure adottate e la Transmission Policy con cadenza almeno annuale e, comunque, al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla sua capacità di continuare a ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente.
10.4. MoneyFarm non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi inadempimento, errore, ritardo od omissione imputabile esclusivamente ai suoi fornitori di servizi.
10.5. MoneyFarm non è responsabile della mancata trasmissione degli Ordini dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento dei mercati, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione alcuna, l’interruzione, la sospensione o il cattivo funzionamento della rete internet, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali od estere, provvedimenti o atti di natura giudiziaria o fatti di terzi in genere e ogni impedimento od ostacolo. In tali casi, MoneyFarm informerà tempestivamente il Cliente dell’impossibilità di trasmettere gli Ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati con apposita comunicazione in risposta, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell’operatività.
10.6. Inoltre, MoneyFarm non assume alcuna responsabilità per l’eventuale uso fraudolento della posta elettronica, della rete internet o del terminale del Cliente, nonché per le discordanze tra comunicazioni ricevute e quelle spedite - anche se dovute a virus, bugs e malware - riconoscendo pieno valore probatorio al testo inviato o registrato elettronicamente da MoneyFarm. Il Cliente rinuncia in tale caso ad ogni eccezione relativa alla difformità del messaggio ricevuto rispetto all’originale, o all’asserita riconducibilità del messaggio a soggetti non legittimati a trasmetterlo per qualsiasi causa. Le istruzioni inviate con mezzi telematici - ivi compresa la posta elettronica - si riterranno conoscibili e conosciute dal Cliente dal momento nel quale saranno immesse da MoneyFarm nel Post Office Protocol (POP). MoneyFarm non si assume alcuna responsabilità per la mancata o tardiva ricezione delle istruzioni dovute a qualsiasi problema di trasmissione ed informatico - quali virus, bugs,
,malware, indisponibilità del POP, attacchi di hackers, indisponibilità delle linee telefoniche per lavori di manutenzione od attacchi vandalici e terroristici, ecc. - o a scioperi degli operatori telefonici e dei fornitori di servizi di posta elettronica ed internet.
SEZIONE III: GESTIONE
11. SERVIZIO DI GESTIONE DEI PORTAFOGLI
11.1. Oggetto del Contratto è, altresì, il servizio di gestione di portafogli, con detenzione, di disponibilità liquide e di strumenti finanziari della clientela.
11.2. MoneyFarm svolge l’attività di gestione di portafogli ai sensi, per gli effetti e con le modalità di cui al TUF e successive modificazioni ed integrazioni e dei relativi regolamenti di attuazione, nonché in conformità a quanto previsto dal presente Contratto e dai relativi Allegati. Con la sottoscrizione del presente Contratto, MoneyFarm viene espressamente autorizzata ad agire sia in nome e per conto del Cliente, sia in nome proprio e per conto del Cliente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 comma 2, TUF, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
11.3. MoneyFarm nell’esecuzione del servizio di gestione di portafogli ha piena discrezionalità ed autonomia operativa e può compiere, salvo disposizione contraria da parte del Cliente, tutti gli atti relativi alla Gestione senza necessità del preventivo assenso da parte del Cliente.
11.4. Nella trasmissione degli Ordini relativi alle operazioni disposte, MoneyFarm adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente, avendo riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione, alle dimensioni e alla natura dell’Ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione. MoneyFarm tiene conto del
corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all’esecuzione.
11.5. MoneyFarm (i) assicura che le operazioni svolte nell’ambito dell’attività di Gestione siano prontamente e accuratamente registrate e assegnate; (ii) tratta le operazioni equivalenti dei clienti in successione e con prontezza, salvo che le caratteristiche delle stesse o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi dei clienti richiedano di procedere diversamente. MoneyFarm provvede a riesaminare le misure adottate e la strategia di trasmissione con cadenza almeno annuale e, comunque, al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sull’investimento.
11.6. Il Cliente ha facoltà di impartire istruzioni in ordine alle operazioni da compiere, purché dettagliate, specifiche e compatibili con le caratteristiche della gestione prescelta e con l’operatività di MoneyFarm. In particolare, le istruzioni possono riguardare esclusivamente acquisiti e vendite di ETF facenti parte dei portafogli modello di Moneyfarm, senza prevedere vincoli di durata. Tali eventuali istruzioni dovranno essere comunicate, in lingua italiana e in forma scritta, a Moneyfarm via fax al numero indicato all’art. 22 del presente contratto o al numero eventualmente indicato a tale fine sulla piattaforma Moneyfarm. MoneyFarm darà attuazione a tali istruzioni nei tempi tecnici necessari, salvo quanto disciplinato dal successivo punto 11.8 del presente articolo e fatto salvo il diritto di recesso ai sensi dell’art. 1727 cod. civ., ove le istruzioni siano in contrasto con le caratteristiche della gestione. Il Cliente prende atto che nel caso di istruzioni che comportino il superamento di un limite di investimento, così come stabilito nella linea di gestione prescelta, del controvalore del patrimonio gestito, la posizione deve essere riportata entro detti limiti nel più breve tempo possibile. MoneyFarm non darà seguito a istruzioni che prevedano la negoziazione di strumenti finanziari non facenti parte dei propri portafogli modello e/o al di fuori dei mercati regolamentati o dai sistemi multilaterali di negoziazione.
11.7. MoneyFarm, sulla base delle informazioni fornite dal Cliente e tenuto conto della natura e delle caratteristiche della linea di investimento dallo stesso scelta, valuta che (i) le operazioni realizzate corrispondano agli obiettivi di investimento del Cliente; (ii) che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportarne i rischi compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; (iii) che le operazioni realizzate siano di natura tale per cui il Cliente possieda le necessarie esperienza e conoscenza per comprenderne i rischi.
11.8. MoneyFarm non può effettuare per conto del Cliente operazioni non conformi al mandato gestorio conferito con il presente Contratto e nei limiti del profilo di rischio del Cliente. Qualora MoneyFarm riceva dal Cliente disposizioni relative ad operazioni non conformi al mandato gestorio, provvede ad informarlo di tale
circostanza e del fatto che non darà esecuzione alle disposizioni stesse, salva la possibilità di concordare con il Cliente i termini di un nuovo diverso mandato gestorio.
11.9. MoneyFarm è autorizzata dal Cliente a ricorrere al deposito della liquidità e degli strumenti finanziari oggetto della Gestione in un conto unico (c.d. Conto Omnibus), intestato a MoneyFarm, con indicazione che si tratta di beni di terzi. Tale circostanza può comportare che il patrimonio del Cliente venga depositato in un unico conto unitamente al patrimonio di altri clienti, fermo restando che MoneyFarm, in rispetto della normativa vigente, sarà in ogni momento in grado di identificare con precisione il patrimonio di pertinenza del singolo cliente, adottando misure di controllo interno volte ad assicurare il rispetto del predetto principio. MoneyFarm tiene evidenza contabile degli strumenti finanziari e del denaro dei singoli clienti.
11.10. MoneyFarm non è responsabile dell’accertamento dell’identità della persona che impartisce l’Ordine (e/o l’eventuale revoca dello stesso). Il Cliente dichiara altresì di conoscere e di accettare le modalità di funzionamento del software così come descritte nella sezione riservata del sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.
12. PATRIMONIO IN GESTIONE
12.1. La provvista relativa alle operazioni disposte da MoneyFarm nell’espletamento dell’attività di Gestione verrà prelevata dal Conto Omnibus. Gli importi risultanti a credito del Cliente e gli strumenti finanziari inseriti nel Conto Omnibus devono ritenersi indisponibili per il Cliente, salvo quanto di seguito precisato nel presente Contratto, in relazione all’esercizio della facoltà di recesso, o di ritiro parziale o totale del portafoglio in gestione, ai sensi delle presenti norme.
12.2. Costituiscono il patrimonio in gestione sia gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide trasmessi inizialmente e nel perdurare dell’incarico, sia quelli derivanti dalle operazioni di investimento e disinvestimento poste in essere successivamente, con i relativi diritti, proventi e frutti comunque maturati.
12.3. Il Cliente può in qualunque momento chiedere di cambiare le caratteristiche della gestione prescelta accedendo alla sezione riservata del sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.
12.4. Salva diversa disposizione del Cliente, il mutamento della linea di gestione non comporta effetti novativi, né dà luogo alla conclusione di un nuovo contratto rispetto al presente Contratto. MoneyFarm provvede ed è espressamente autorizzata ad effettuare tutte le operazioni di investimento e/o disinvestimento necessarie per adeguare, nei tempi tecnici necessari, la composizione del portafoglio alle caratteristiche della nuova linea di gestione prescelta.
SEZIONE IV: DISPOSIZIONI COMUNI
13. SERVIZIO DI GESTIONE DEI PORTAFOGLI
13.1. Per l’avvio della prestazione dei Servizi di investimento di cui al presente Contratto non è previsto un conferimento minimo iniziale. Il patrimonio iniziale versato dal Cliente è quello risultante da specifica comunicazione trasmessa da MoneyFarm all’atto del versamento. Il Cliente può eseguire i versamenti esclusivamente in Euro).
13.2. E’ a discrezione di MoneyFarm accettare o meno conferimenti di beni, valori o strumenti finanziari diversi dalle disponibilità liquide.
13.3. L’effettuazione di conferimenti di strumenti finanziari é in ogni caso subordinata all’accettazione da parte di MoneyFarm. Nel caso della Gestione, qualora ciò sia utile o necessario per assicurare il rispetto delle caratteristiche della gestione prescelta, MoneyFarm provvederà, essendo sin d’ora espressamente autorizzata, a vendere gli strumenti finanziari ricevuti e ad acquistare o sottoscrivere le tipologie di strumenti finanziari compatibili con le caratteristiche della gestione stessa. All’atto del conferimento, il Cliente può impartire particolari istruzioni e vincoli in merito agli strumenti finanziari oggetto di conferimento, che MoneyFarm– ove accetti il conferimento – è tenuta a rispettare.
13.4. La liquidità versata a MoneyFarm non è produttiva di interessi.
13.5. Tutte le rimesse e i movimenti in Euro, in dare ed avere, derivanti dall’attività di Gestione, e quindi gli accrediti per provvista, le somme derivanti dalla liquidazione di posizioni attive in strumenti finanziari oggetto dell’attività di gestione, nonché gli addebiti per acquisti di tali strumenti, gli interessi maturati, le cedole riscosse e quant’altro derivante in numerario dalla gestione stessa saranno regolati sulla quota di liquidità del patrimonio del cliente detenuto da Moneyfarm (l’Investimento).
13.6. I prelevamenti effettuati da MoneyFarm ai fini del presente Contratto vengono addebitati sull’Investimento con valuta pari alla data di regolamento delle operazioni, e gli accrediti con valuta pari alla data in cui MoneyFarm avrà effettivamente ottenuto la disponibilità dei relativi importi.
13.7. Una volta effettuato il versamento iniziale, il Cliente, accedendo alla piattaforma www. xxxxxxxxx.xxx, può scegliere il Servizio di investimento richiesto, seguendo le istruzioni presento sul sito.
13.8. In ogni momento, il Cliente può modificare la propria scelta, agendo nelle apposite sezioni del sito xxx.xxxxxxxxx.xxx
14. RISCHI DELLE OPERAZIONI
14.1. Il Cliente, ferme restando le indicazioni specifiche sui singoli rischi legati agli investimenti in strumenti finanziari elencate nel Documento Informativo sull’Impresa e sui Rischi Generali di investimento, dichiara di essere consapevole che ogni operazione è compiuta per suo conto, a sue spese e a suo rischio e di essere pienamente informato del fatto che i rischi connessi alle operazioni finanziarie oggetto del Contratto non sono eliminabili: i servizi di cui al Contratto non comportano e non possono comportare pertanto alcuna garanzia di non veder diminuito il valore degli investimenti e maturano a carico del Cliente gli oneri fiscali connessi con le operazioni compiute e con gli strumenti finanziari acquistati e sottoscritti. Il Cliente si dichiara quindi consapevole (i) del rischio di perdita totale dell’investimento, e (ii) che maturano a suo carico gli oneri fiscali connessi alle operazioni compiute ed agli strumenti finanziari dai quali il patrimonio potrà essere costituito.
14.2. Il Cliente si impegna altresì a mantenere costantemente aggiornato il proprio profilo e le informazioni contenute nella sezione riservata del sito xxx.xxxxxxxxx.xxx, fornendo tutti gli elementi informativi che compongono i criteri per la determinazione del profilo di rischio (e.g. variazioni della situazione economica e patrimoniale).
15. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
15.1. MoneyFarm non assume responsabilità per l’eventuale uso fraudolento della posta elettronica, della rete internet o dell’account personale del Cliente sul portale di MoneyFarm, nonché per le discordanze tra comunicazioni ricevute e quelle spedite o degli ordini impartiti e ricevuti da MoneyFarm - anche se dovute a virus, bugs e malware- riconoscendo pieno valore probatorio al testo o all’Ordine inviato o registrato elettronicamente da MoneyFarm. Il Cliente rinuncia in tale caso ad ogni eccezione relativa alla difformità del messaggio o Ordine ricevuto da MoneyFarm rispetto all’eventuale diverso messaggio o Ordine inviato dal Cliente, o all’asserita riconducibilità del messaggio o dell’Ordine a soggetti non legittimati a trasmetterlo per qualsiasi causa e alla validità ed efficacia dell’Ordine. MoneyFarm non assume responsabilità per la mancata o tardiva ricezione delle istruzioni dovute a qualsiasi problema di trasmissione ed informatico, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, virus, bugs, malware, eventi esterni, al di fuori del controllo di MoneyFarm, scioperi e qualsivoglia causa di forza maggiore o caso fortuito.
16. STRUMENTI FINANZIARI GESTITI
16.1. Il Cliente dichiara di essere stato informato da MoneyFarm che la tipologia di strumenti finanziari che potranno essere inclusi nel portafoglio del Cliente sono quelli elencati nell’Allegato A al presente Contratto.
17. CORRISPETTIVI
17.1. Il Cliente riconosce a MoneyFarm la MoneyFarm Fee, calcolata come previsto dal successivo art. 17.2, per i servizi compresi nella Soluzione Consulenza, per il servizio di RTO relativo alle operazioni in titoli originate a seguito delle raccomandazioni frutto della Soluzione Consulenza e per il servizio di Gestione.
17.2. La MoneyFarm Fee è calcolata giornalmente e applicata tenendo conto del valore massimo giornaliero tra l’ammontare investito e il controvalore giornaliero investito. La MoneyFarm Fee è pari al 1,25% (salvo promozioni) quando il valore massimo giornaliero è inferiore a Euro 3.000,00. Se il valore massimo giornaliero è uguale o supera Euro 3.000,00, la MoneyFarm Fee è allora pari (salvo promozioni) allo 0,7%. La MoneyFarm Fee è invece pari allo [0,5%] (salvo ulteriori promozioni) se il valore massimo giornaliero tra ammontare investito e controvalore giornaliero investito è uguale o superiore a Euro 200.000,00.
17.3. Sono esclusi dalla MoneyFarm Fee, e rimarranno pertanto a carico del Cliente, i bolli e imposte statali applicati direttamente da MoneyFarm
17.4. Il Cliente autorizza MoneyFarm a procedere al prelievo dei corrispettivi pro- rata della MoneyFarm Fee, direttamente dall’Investimento con cadenza trimestrale posticipata o preventivamente alla chiusura del rapporto con il Cliente
17.5. Il Cliente potrà in ogni momento scegliere di attivare la modalità PAC.
17.6. Il portafoglio consigliato e scelto dal Cliente, potrà essere soggetto a ribilanciamento durante il corso dell’investimento. Il ribilanciamento terrà sempre conto delle informazioni acquisite da MoneyFarm attraverso il Questionario MiFID. In questo caso il Cliente riceverà tempestiva comunicazione tramite email.
17.7. MoneyFarm deve dare comunicazione al Cliente mediante email con preavviso non inferiore a 10 giorni di ogni modifica dei corrispettivi di cui al presente art. 17. Nel caso in cui il Cliente non accetti tale modifica, egli avrà facoltà di recedere dal Contratto immediatamente. Resta salvo il diritto di recesso di MoneyFarm ai sensi del successivo art. 19.
18. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO AI SENSI DEL CODICE DEL CONSUMO
18.1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, il Contratto si conclude esclusivamente con la comunicazione email di conferma di MoneyFarm al Cliente, successiva al ricevimento da parte di MoneyFarm del Contratto debitamente sottoscritto dal Cliente, previa sua identificazione ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio, come previsto dal successivo art. 20.
18.2. Ai sensi dell’art.67-duodecies del Codice del Consumo, il Cliente che rivesta la qualifica di consumatore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo, dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal Contratto, previo invio di una lettera raccomandata, senza penali e senza doverne indicare il motivo. Il termine di quattordici giorni durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre dalla data di conclusione del Contratto ai sensi del precedente art.18.1.Tuttavia il diritto di recesso non si applica ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso.
18.3. Per esercitare il diritto di recesso di cui al presente articolo, il Cliente deve inviare prima della scadenza del termine di cui al paragrafo che precede: (i) una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla MoneyFarm, presso la sua xxxx xxxxxx xx - 00000 Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, 00; ovvero (ii) una email all’indirizzo xxxx@xxxxxxxxx.xxx a condizione che la email sia confermata, entro le 48 ore successive, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare presso la xxxx xxxxxx xx XxxxxXxxx xx - 00000 Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, 00.
18.4. La scelta del Servizio di investimento effettuata sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx costituisce richiesta espressa di dare esecuzione al contratto, ai sensi dell’art. 67- terdecies del Codice del Consumo.
19. DURATA DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO
19.1. Il Contratto è stipulato a tempo indeterminato. Resta ferma la facoltà per entrambe le Parti di recedere dal Contratto in ogni momento con preavviso di 15 giorni, mediante comunicazione per lettera raccomandata inviata ai rispettivi indirizzi di cui al successivo art. 22.
19.2. Il recesso non comporta alcun rimborso né alcuna penalità o spesa a carico del recedente, oltre alla Moneyfarm Fee maturata.
20. ULTERIORI OBBLIGHI
20.1. Il Cliente è tenuto a trasmettere a MoneyFarm i dati identificativi e le informazioni richieste in conformità alla normativa in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche), secondo le procedure operative adottate da MoneyFarm in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
21. MODIFICAZIONI AL CONTRATTO
21.1. Il Contratto può essere modificato in ogni momento con il consenso di MoneyFarm e del Cliente.
21.2. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, MoneyFarm ha la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo, in qualsiasi momento, le condizioni previste dal Contratto, dando al Cliente quindici giorni di preavviso mediante comunicazione via email e fornendogli adeguata motivazione; il Cliente, durante il periodo di preavviso, ha diritto di recedere dal Contratto in ogni momento. Trascorso il periodo di preavviso senza comunicazioni da parte del Cliente, le modifiche si intenderanno da questi accettate, salvo sempre il suo diritto di recedere ai sensi dell’art. 19.
21.3. Le modifiche al Contratto derivanti da variazione di norme di legge o regolamentari si intenderanno automaticamente recepite. MoneyFarm provvederà ad informare tempestivamente il Cliente delle modifiche recepite.
22. COMUNICAZIONI
22.1. L'invio della corrispondenza, le eventuali notifiche o ogni altra comunicazione o dichiarazione di MoneyFarm al Cliente, diverse da quelle relative alla formulazione di raccomandazioni in materia di investimenti la cui modalità di comunicazione è regolata dal precedente art. 4, sarà effettuata con piena validità all’indirizzo email indicato dal Cliente a MoneyFarm e presente nella sezione riservata del sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.
22.2. Sarà cura del Cliente comunicare tempestivamente a MoneyFarm eventuali modifiche dei propri indirizzi postali e email, fermo restando che, in caso contrario, saranno considerate valide le comunicazioni inviate agli indirizzi indicati dal Cliente ai sensi del precedente comma.
22.3. Le comunicazioni indirizzate a MoneyFarm dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi: (i) via posta: MFM Investment Ltd – Cagliari – 09124, Xxxxx Xxxxx Xxxxxx 00; (ii) via email: xxxx@xxxxxxxxx.xxx. Eventuali modifiche degli indirizzi di MoneyFarm saranno tempestivamente comunicati al Cliente ed opportunamente evidenziati nell’area pubblica del sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.
23. RENDICONTAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DA FORNITORE AL CLIENTE
23.1. Il Cliente potrà in ogni momento visionare l’andamento dei propri investimenti nell’apposita sezione riservata del sito xxx.xxxxxxxxx.xxx, con possibilità di salvataggio su supporto duraturo.
23.2. MoneyFarm fornirà al Cliente le informazioni in merito all’attività previste dalla normativa applicabile.:
23.3. Il Cliente è informato volta per volta sulle operazioni eseguite.
23.4. MoneyFarm comunica al Cliente eventuali perdite al più tardi entro la fine del giorno lavorativo in cui tale soglia è superata o, qualora essa venga superata in un giorno non lavorativo, del giorno lavorativo successivo.
23.5. Se detiene strumenti finanziari o disponibilità liquide del Cliente, MoneyFarm mette a sua disposizione, nell’apposita sezione riservata del sito xxx.xxxxxxxxx.xxx., con possibilità di salvataggio su supporto duraturo., un rendiconto di tali strumenti finanziari o disponibilità liquide. Tale rendiconto contiene le seguenti informazioni:
a) i dettagli di tutti gli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide detenute da MoneyFarm per il Cliente alla fine del periodo oggetto del rendiconto;
b) l’indicazione della misura in cui eventuali strumenti finanziari o disponibilità liquide della clientela sono stati oggetto di operazioni di finanziamento tramite titoli;
c) l’indicazione di eventuali benefici maturati dal Cliente in virtù della partecipazione a operazioni di finanziamento tramite titoli e la base sulla quale tali benefici sono maturati.
23.6. Il rendiconto si intenderà tacitamente approvato dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso a MoneyFarm entro 60 giorni dalla data di ricezione del rendiconto stesso.
24. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI
24.1. Il Cliente che intenda presentare eventuali reclami inerenti la prestazione dei servizi di cui al presente Contratto, può inviare tali reclami via raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo indicato al precedente art. 22.3.
24.2. MoneyFarm si impegna a rendere note le proprie determinazioni in merito al reclamo entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.
24.3. Ove insoddisfatto dell’esito del reclamo inoltrato a MoneyFarm, il Cliente può fare ricorso alla Camera di Conciliazione e Arbitrato istituita presso la Consob, in osservanza delle modalità riportate nelle “Istruzioni operative per presentare l’istanza di conciliazione presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato della Consob”, disponibili sul sito internet: xxx.xxxxxx-xxxxxx.xx. Con decorrenza dal 20 marzo 2011, costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il preventivo esperimento da parte del Cliente di un procedimento di mediazione ai sensi del d.lgs.
4 marzo 2010, n. 28, ovvero il suddetto procedimento davanti alla Camera di Conciliazione e Arbitrato istituita presso la Consob.
25. FONDI DI GARANZIA
MFM Investment Ltd – Italian Branch aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia, che indennizza gli investitori, nei limiti e alle condizioni previste nel regolamento operativo del Fondo, per i crediti rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro, nei confronti di intermediari aderenti al Fondo e derivanti dalla prestazione dei principali servizi di investimento. Inoltre, MFM Investment Ltd aderisce al Financial Services Compensation Scheme, che ha lo scopo di offrire un indennizzo (totale o parziale) ai clienti nel caso in cui l’intermediario sia insolvente o cessi la propria attività. Il livello di copertura dipende dalla tipologia di servizio finanziario prestato da MFM Investment Ltd al cliente. Il Financial Services Compensation Scheme offre differenti livelli di copertura per differenti categorie di attività; per la categoria “investimenti” è previsto un possibile indennizzo fino a un massimo di £ 50.000.
26. RISERVATEZZA
26.1. MoneyFarm adotta le opportune precauzioni per garantire la riservatezza delle informazioni trattate. Tuttavia, MoneyFarm non sarà responsabile per la perdita, alterazione o diffusione non intenzionale di informazioni trasmesse, ascrivibili a difetti di funzionamento anche tecnici e dovuti ad eventi non imputabili a MoneyFarm.
26.2. Il Cliente si impegna a mantenere confidenziali e a non divulgare a terzi, senza il preventivo consenso scritto da MoneyFarm, dati, ricerche, analisi ed informazioni di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza o in occasione del Contratto.
27. MODELLO 231 E CODICE ETICO DI MONEYFARM
27.1. Il Cliente dichiara di aver preso visione del documento “Modello 231” che include anche il Codice Etico, elaborato da MoneyFarm in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori. Il modello 231 è
disponibile in ogni momento sul sito internet xxx.xxxxxxxxx.xxx.
28. FORO COMPETENTE
28.1. Per qualsiasi controversia inerente al Contratto che non sia stata risolta per il tramite della procedura di conciliazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
29. LEGGE APPLICABILE
29.1. Il Contratto è regolato ed interpretato ai sensi della legge italiana.
30. ALLEGATI
Il Cliente conferma di aver preso completa visione del seguente allegato al presente Contratto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che il Cliente dichiara di accettare integralmente:
A) Documento Informativo sull’Impresa e sui Rischi Generali di Investimento.
Firma MoneyFarm Firma Cliente
Ai sensi dell’articolo 1341 e 1342 cod. civ., il Cliente dichiara di accettare espressamente le seguenti previsioni contenute nel presente Contratto:
5. Rischi connessi alle operazioni consigliate;
6. Limitazione di responsabilità;
7. Informazioni ed operazioni adeguate nel servizio di Soluzione Consulenza.
9. Conferimento degli Ordini;
10. Trasmissione degli Ordini e limitazione di responsabilità.
12. Patrimonio in gestione;
13. Conferimento iniziale e scelta del Servizio
14. Rischi delle operazioni;
15. Limitazione di responsabilità.
17. Corrispettivi;
18. Conclusione del Contratto e diritto di recesso ai sensi del Codice del Consumo;
19. Durata del Contratto e diritto di recesso;
21. Modifiche al Contratto;
27. Foro competente.
DOCUMENTO INFORMATIVO SULL’IMPRESA E SUI RISCHI GENERALI DI INVESTIMENTO
MFM INVESTMENT LTD – ITALIAN BRANCH OTTOBRE 2016
INDICE
1. INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO E I SUOI SERVIZI 1
2. SERVIZI DI INVESTIMENTO AUTORIZZATI AI SENSI DEL TUF 1
3. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE TRA IL CLIENTE E MONEYFARM 2
4. SERVIZI DI INVESTIMENTO OFFERTI 2
5. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI 9
6. GLI STRUMENTI FINANZIARI 9
7. RISCHI DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI 12
8. STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI 17
9. RESPONSABILITÀ, RISCHI E ONERI 19
10. DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI DELLA CLIENTELA 21
11. POLICY CONFLITTI DI INTERESSI 21
1. INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO E I SUOI SERVIZI
(art. 29 del Regolamento Intermediari)
Dati societari
ñ Denominazione: MFM Investment Ltd – Italian Branch
ñ Iscritta al registro delle imprese di Cagliari n. 92237220923
ñ P.IVA. 03681170928
ñ Sede legale e amministrativa: Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxxx
ñ Sedi operative: xxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx e Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxxx
ñ Indirizzo telematico: xxxx@xxxxxxxxx.xxx
ñ Recapito telefonico: +39.02.450 76621
ñ Recapito fax: x00.00.000 76623
ñ Iscritta al n.142 dell’Albo Consob delle Imprese di Investimento Comunitarie con succursale
ñ Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539
ñ Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia (Art. 62 D.lgs 415/96)
2. SERVIZI DI INVESTIMENTO AUTORIZZATI AI SENSI DEL TUF
MFM Investment Ltd – Italian Branch (di seguito, MoneyFarm) è la branch italiana di MFM Investment Ltd con sede legale in 00-00 Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx, X0 0XX (Xxxxx Xxxxx) autorizzata e regolata dalla Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539 alla ricezione e trasmissioni ordini, esecuzione ordini per conto dei clienti, gestione di portafogli, consulenza in investimenti, servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, gestione titoli e liquidità.
MoneyFarm è autorizzata, all'esercizio dei seguenti servizi di investimento di cui all’art.1, comma 5, del Decreto Legislativo n. 58, del 24 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni (TUF), lettere:
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti
oltre all’esercizio dei servizi accessori di amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie collaterali
3. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE TRA IL CLIENTE E MONEYFARM
Eventuali comunicazioni tra MoneyFarm ed il cliente, per ricevere il servizio, informazioni e documentazione, come previsto dal Regolamento Intermediari, potranno avvenire in lingua italiana e prevalentemente per posta elettronica agli indirizzi ed ai recapiti sopra indicati al punto 1., oppure attraverso la sezione riservata del sito (xxx.xxxxxxxxx.xxx). Le suddette comunicazioni avverranno per posta ordinaria o telefonicamente solo su richiesta espressa per iscritto del cliente.
4. SERVIZI DI INVESTIMENTO OFFERTI
Informativa relativa al servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari.
A seguito dell’applicazione in Italia della Direttiva MIFID 2004/39/CE, la consulenza in materia di investimenti è considerata quale servizio di investimento che può essere prestato solo dagli intermediari autorizzati.
L’art. 1, comma 5 septies, del TUF definisce l’attività di consulenza in materia di investimenti come “la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario”.
Elemento essenziale dell’attività di consulenza in materia di investimenti è la ‘personalizzazione’: è necessario che la ‘raccomandazione personalizzata’ sia diretta ad uno specifico investitore, deve essere basata sulle caratteristiche specifiche della persona (necessità di valutare il servizio prestato in termini di ‘adeguatezza’, basata su conoscenza ed esperienza in materia di servizi di investimento e strumenti finanziari, la situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la propensione al rischio) e deve avere ad oggetto una specifica operazione di investimento in strumenti finanziari: comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento finanziario o assumere garanzie nei confronti dell’emittente rispetto a tale strumento, esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato strumento finanziario a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare uno strumento finanziario.
MoneyFarm ha deciso di prestare tale servizio alla clientela richiedente in connessione a tutti i servizi finanziari offerti. Le modalità di erogazione di detto servizio sono specificate nel contratto di investimento.
Informativa relativa al servizio di ricezione e trasmissione ordini.
L’art. 1, comma 5 sexies, del TUF indica che il servizio di cui al comma 5, lettera e) comprende la ricezione e la trasmissione di ordini nonché l’attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un’operazione fra loro (mediazione).
MoneyFarm ha deciso di prestare tale servizio su base contrattuale alla clientela richiedente e di propria iniziativa relativamente a tutti i servizi finanziari offerti. Le modalità di erogazione di detto servizio sono specificate nel contratto di investimento.
Informativa relativa al servizio di gestione di portafogli.
L’art. 1, comma 5 quinquies, definisce il servizio di gestione di portafogli come “la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell’ambito di un mandato conferito dai clienti”.
MoneyFarm ha il compito di gestire il patrimonio del cliente con detenzione di disponibilità liquide e strumenti finanziari in base alle indicazioni e le informazioni rese note dal cliente durante la fase di registrazione e definizione dell’investimento.
MoneyFarm svolge l’attività di gestione di portafogli ai sensi, per gli effetti e con le modalità di cui al TUF e successive modificazioni ed integrazioni e dei relativi regolamenti di attuazione. Tramite la stipula del contratto di investimento MoneyFarm viene espressamente autorizzata ad agire sia in nome e per conto del cliente, sia in nome proprio e per conto del cliente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 comma 2, TUF, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
Linee di investimento
Con la sottoscrizione del contratto di servizi con MoneyFarm, il cliente accetta quanto segue:
- Tipologia d’investimento:
La gestione di portafogli può avere ad oggetto titoli obbligazionari e azionari, e/o quote ed azioni emesse da OICR (organismi d'investimento collettivo del risparmio).
- Stile di Gestione, strumenti finanziari e obiettivi d’investimento:
La gestione ha ad oggetto prevalentemente OICR con un focus sul mercato obbligazionario. Lo stile di gestione è basato sui fondamentali economici che mira ad ottimizzare i trend positivi di lungo periodo con una particolare attenzione alla diversificazione a livello di paese e di settore. La gestione di portafogli si rivolge ad investitori con una propensione al rischio tendenzialmente bassa.
- Leva Finanziaria:
Pari a 1 (non si può perdere più di quanto investito)
- Orizzonte temporale consigliato:
Oltre 2 anni
- Conferimento minimo:
1 Euro
- Metodo e frequenza di valutazione degli strumenti finanziari:
Con la periodicità indicata nel contratto il cliente riceverà un rendiconto di gestione con il quale avrà evidenza della valutazione degli strumenti finanziari. La valorizzazione degli strumenti finanziari è effettuata secondo i seguenti criteri: strumenti finanziari negoziati in Mercati regolamentati o in Mercati di Stati appartenenti all'OCSE: prezzo ivi rilevato nell'ultimo giorno del periodo di riferimento. Quote/azioni emesse da organismi di investimento collettivo: il valore coincide con l'ultima valorizzazione rilevata nel periodo di riferimento. Strumenti finanziari denominati in valuta estera: il prezzo è espresso in euro, applicando i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di chiusura del rendiconto.
- Costi e Oneri:
- Commissioni di gestione imponibili: per capitale totale investito fino a 3.000€ il costo annuale è del 1,25% incluso IVA; per capitale totale investito fra 3.000€ e 200.000€ il costo annuale è dello 0,7% incluso IVA; per capitale totale investito oltre 200.000€ il costo annuale è dello 0,5% incluso IVA. La commissione di gestione esclude il TER (coefficiente di spesa totale) dei prodotti acquistati nella gestione di portafogli.
- Costi relativi all'acquisto dei prodotti: l'acquisto di quote e/o azioni emesse da OICR comporta un costo annuale (TER) che varia a seconda del prodotto, ma che non supera il 0,75% annuale sul controvalore gestito; non ci sono costi relativi all'entrata ed uscita dal prodotto.
Linea 1
- Nome: P1
- Livello di rischio: molto basso (livello 1 su 6)
- Benchmark: 1 mese euribor+0,5% al netto di tutti i costi, valutato su un orizzonte temporale di 5 anni
- Limiti agli investimenti:
o Azionario: Massimo 15%
o Obbligazionario: Massimo 100%
o Obbligazioni strutturate: 0%
o Paesi Emergenti: Massimo 40%
o Commodities: Massimo 30%
o Divise: in Euro; fino ad un massimo del 100% in divise di Paesi Industrializzati e fino ad un massimo del 40% in divise di Paesi Emergenti
o OICR: Liquidità, Obbligazionari, Bilanciati, Azionari e Flessibili
o Posizioni corte: Non è possibile avere posizioni corte
o Durata massima: 50 anni
o Peso % rating inferiore BBB-: Massimo 40%
o Peso % senza rating: Massimo 30%
o Value-at-Risk MASSIMO (mensile del 95%): 1,42%
Linea 2
- Nome: P2
- Livello di rischio: basso (livello 2 su 6)
- Benchmark: 1 mese euribor+1% al netto di tutti i costi, valutato su un orizzonte temporale di 5 anni
- Limiti agli investimenti:
o Azionario: Massimo 50%
o Obbligazionario: Massimo 100%
o Obbligazioni strutturate: 0%
o Paesi Emergenti: Massimo 50%
o Commodities: Massimo 30%
o Divise: in Euro; fino ad un max del 100% in divise di Paesi Industrializzati e fino ad un massimo del 50% in divise di Paesi Emergenti
o OICR: Liquidità, Obbligazionari, Bilanciati, Azionari e Flessibili
o Posizioni corte: Non è possibile avere posizioni corte
o Durata massima: 50 anni
o Peso % rating inferiore BBB-: Massimo 40%
o Peso % senza rating: Massimo 30%
o Value-at-Risk MASSIMO (mensile del 95%): 2,84%
Linea 3:
- Nome: P3
- Livello di rischio: medio basso (livello 3 di 6)
- Benchmark: 1 mese euribor+1,5% al netto di tutti i costi, valutato su un orizzonte temporale di 5 anni
- Limiti agli investimenti:
o Azionario: Massimo 60%
o Obbligazionario: Massimo 100%
o Obbligazioni strutturate: 0%
o Paesi Emergenti: Massimo 50%
o Commodities: Massimo 30%
o Divise: in Euro; fino ad un max del 100% in divise di Paesi Industrializzati e fino ad un massimo del 50% in divise di Paesi Emergenti
o OICR: Liquidità, Obbligazionari, Bilanciati, Azionari e Flessibili
o Posizioni corte: Non è possibile avere posizioni corte
o Durata massima: 50 anni
o Peso % rating inferiore BBB-: Massimo 40%
o Peso % senza rating: Massimo 30%
o Value-at-Risk MASSIMO (mensile del 95%): 4,27%
Linea 4:
- Nome: P4
- Livello di rischio: medio (livello 4 su 6)
- Benchmark: 1 mese euribor+2% al netto di tutti i costi, valutato su un orizzonte temporale di 5 anni
- Limiti agli investimenti:
o Azionario: Massimo 70%
o Obbligazionario: Massimo 100%
o Obbligazioni strutturate: 0%
o Paesi Emergenti: Massimo 50%
o Commodities: Massimo 30%
o Divise: in Euro; fino ad un max del 100% in divise di Paesi Industrializzati e fino ad un massimo del 50% in divise di Paesi Emergenti
o OICR: Liquidità, Obbligazionari, Bilanciati, Azionari e Flessibili
o Posizioni corte: Non è possibile avere posizioni corte
o Durata massima: 50 anni
o Peso % rating inferiore BBB-: Massimo 40%
o Peso % senza rating: Massimo 30%
o Value-at-Risk MASSIMO (mensile del 95%): 5,69%
Linea 5:
- Nome: P5
- Livello di rischio: Medio alto (livello 5 su 6)
- Benchmark: 1 mese euribor+2,5% al netto di tutti i costi, valutato su un orizzonte temporale di 5 anni
- Limiti agli investimenti:
o Azionario: Massimo 90%
o Obbligazionario: Massimo 100%
o Obbligazioni strutturate: 0%
o Paesi Emergenti: Massimo 50%
o Commodities: Massimo 30%
o Divise: in Euro; fino ad un max del 100% in divise di Paesi Industrializzati e fino ad un massimo del 50% in divise di Paesi Emergenti
o OICR: Liquidità, Obbligazionari, Bilanciati, Azionari e Flessibili
o Posizioni corte: Non è possibile avere posizioni corte
o Durata massima: 50 anni
o Peso % rating inferiore BBB-: Massimo 40%
o Peso % senza rating: Massimo 30%
o Value-at-Risk MASSIMO (mensile del 95%): 7,12%
Linea 6:
- Nome: P6
- Livello di rischio: Alto (livello 6 su 6)
- Benchmark: 1 mese euribor+3% al netto di tutti i costi, valutato su un orizzonte temporale di 5 anni
- Limiti agli investimenti:
o Azionario: Massimo 100%
o Obbligazionario: Massimo 100%
o Obbligazioni strutturate: 0%
o Paesi Emergenti: Massimo 50%
o Commodities: Massimo 30%
o Divise: in Euro; fino ad un max del 100% in divise di Paesi Industrializzati e fino ad un massimo del 50% in divise di Paesi Emergenti
o OICR: Liquidità, Obbligazionari, Bilanciati, Azionari e Flessibili
o Posizioni corte: Non è possibile avere posizioni corte
o Durata massima: 50 anni
o Peso % rating inferiore BBB-: Massimo 40%
o Peso % senza rating: Massimo 30%
o Value-at-Risk MASSIMO (mensile del 95%): 8,54%
Tali valori potranno in ogni momento essere consultati dal cliente accedendo all’area riservata nel sito di MoneyFarm.
Con riferimento al benchmark, MoneyFarm potrà modificare il metodo di valutazione a proprio insindacabile giudizio ed ogni qualvolta lo ritenga necessario ai fini del corretto espletamento del servizio dandone informativa al cliente mediante comunicazione scrittavia e-mail e con un preavviso di almeno 15 giorni. Resta inteso che il metodo di valutazione rappresenta un mero elemento indicativo utile per la valutazione dei risultati della gestione ma che non costituisce un indicatore di risultati futuri e che non vi è alcun obbligo da parte di MoneyFarm di ottenere risultati in linea con quelli prodotti dal metodo di valutazione e comparazione. MoneyFarm dunque é esonerata da ogni responsabilità̀ qualora il risultato prodotto dalla gestione si discosti, anche in misura rilevante, da quello prodotto dal benchmark.
Si evidenzia che una politica di investimento flessibile, determina per sua stessa natura la possibilità̀ per MoneyFarm di variare le componenti del portafoglio in misura significativa rispetto alla composizione del benchmark, così come – ad esempio – la possibilità di concentrare gli investimenti per tipologia, settore o area geografica.
I rischi della gestione di portafogli
Il servizio di gestione di portafogli consente la possibilità di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni.
Il cliente può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione, selezionando uno o più linee di gestione offerte da MoneyFarm, accedendo con le proprie credenziali all’area riservata sul sito MoneyFarm. In fase di selezione da parte del cliente, MoneyFarm esplicita il grado di rischio di ciascuna linea di gestione. Il cliente viene quindi informato approfonditamente da MoneyFarm sulle caratteristiche e sul grado di rischio delle singole linee di gestione offerte da MoneyFarm e deve scegliere il servizio di gestione di portafogli solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso il grado di esposizione al rischio che esso comporta.
La rischiosità effettiva della singola linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall’intermediario che, in ogni caso, rimangono nei limiti indicati nella fase di selezione della linea di gestione da parte del cliente. Nell’ambito di tali limiti le scelte
operate da MoneyFarm sono comunque caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni.
5. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI
(art.31 del Regolamento Intermediari)
Le informazioni riportate nel presente capitolo non descrivono tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari ed i servizi di consulenza in materia di investimenti, ma hanno la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali servizi.
Ulteriori informazioni - sulla natura e sui rischi delle operazioni - necessarie per consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate e consapevoli, verranno fornite da MoneyFarm al momento della richiesta espressa del cliente di operare in strumenti e prodotti finanziari.
6. GLI STRUMENTI FINANZIARI
a) Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)
Per organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) si intendono i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV).
Gli OICR si dividono in OICR armonizzati e OICR non armonizzati. Per OICR armonizzati si intendono i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV) conformi alla direttiva comunitaria n.85/611/CEE e successive modifiche. Con l’emanazione della suddetta disciplina comunitaria si è inteso prevedere una serie di requisiti minimi relativi alle procedure di autorizzazione, al controllo, alla struttura, alle attività ed alle informazioni ai quali un OICR deve uniformarsi. Il rispetto di tali requisiti di armonizzazione minimi consente, infatti, alla SGR o alla SICAV di offrire in un altro paese membro dell’Unione europea rispettivamente le quote di propri fondi comuni e le proprie azioni in regime di libera commercializzazione, essendo assoggettate al controllo da parte dell’autorità di vigilanza del proprio paese di origine.
I fondi non armonizzati, invece, sono caratterizzati da una maggiore libertà di investimento del patrimonio raccolto rispetto ai fondi armonizzati. Ad essi, infatti, non vengono applicati i vincoli e le limitazioni previste dalla legge comunitaria per i fondi armonizzati. I fondi speculativi, per loro natura, sono fondi non armonizzati.
a1) Fondi comuni di investimento
Per fondo comune di investimento si intende il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte. Il patrimonio del fondo, sia esso aperto o chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni. I fondi comuni di investimento sono istituiti e gestiti dalle società di gestione del risparmio (SGR). L’attività di gestione si svolge mediante operazioni di acquisto e di vendita e ogni altro atto di amministrazione che sia ritenuto opportuno o utile per incrementare il valore del fondo ed eventualmente distribuirne i proventi ai partecipanti e che non sia precluso dalle norme legislative, dalle disposizioni emanate dagli organi di vigilanza e dalle clausole del regolamento del fondo.
I fondi comuni di investimento possono essere aperti o chiusi, ossia rispettivamente fondi i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi momento, il rimborso delle quote oppure fondi il cui diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate.
Ogni fondo si caratterizza per avere una composizione del portafoglio predefinita in termini di classi di beni. Sotto questo profilo, i fondi si dividono in fondi mobiliari e fondi immobiliari; alla categoria dei fondi mobiliari appartengono le seguenti categorie di fondi: (i) azionari, (ii) bilanciati, (iii) obbligazionari, (iv) liquidità, (v) flessibili.
I fondi immobiliari sono invece i fondi comuni che investono in immobili.
a2) Società di investimento a capitale variabile
Le società di investimento a capitale variabile (SICAV) raccolgono capitali tra i risparmiatori e li investono nei mercati finanziari. Si differenziano dai fondi comuni d'investimento principalmente per il fatto che il sottoscrittore non acquista quote di partecipazione, ma azioni della società. Con l’investimento in SICAV, infatti, si diviene azionisti con la possibilità di esercitare il diritto di voto. Oltre alla natura giuridica differente dai fondi comuni d’investimento, la peculiarità della SICAV consiste nell’elevata specializzazione dei singoli comparti su diverse aree di mercato e/o settori in grado di soddisfare tutte le esigenze d’investimento.
a3) Exchange Traded Funds
Gli Exchange Traded Funds (ETF, letteralmente ‘fondi quotati sul mercato’) sono una particolare categoria di fondi o SICAV che sono caratterizzati dall’avere lo stesso profilo di rischio di un determinato indice di borsa; i certificati rappresentativi delle quote sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Gli ETF replicano passivamente la composizione di un indice di mercato (geografico, settoriale, azionario, obbligazionario o altre classi di attivi) e di conseguenza anche il
suo rendimento. Gli ETF possono, pertanto, essere assimilati ad OICR aperti a gestione passiva il cui profilo di rischio è vincolato ad un benchmark di riferimento, ossia il paniere di titoli che compone un determinato indice. Gli ETF possono replicare l'indice di riferimento sinteticamente o tramite l’acquisto diretto dei titoli del paniere sottostante. Gli ETF che replicano gli indici di riferimento in modo sintetico, o altresì tramite derivati ‘Over The Counter’, devono acquistare dei titoli, tipicamente bond governativi, da porre a collaterale per l’esposizione del derivato. Il collaterale degli ETF fisici deve seguire le regole di concentrazione determinate dalla normativa UCITS in modo similare all'approccio utilizzato dai più tradizionali fondi comuni.
b) Exchange Traded Commodities (ETC)
Gli Exchange Traded Commodities (ETC) sono strumenti finanziari emessi a fronte dell’investimento diretto dell’emittente o in materie prime fisiche o in contratti derivati su materie prime. Il prezzo degli ETC è, pertanto, legato direttamente o indirettamente all’andamento del sottostante.
Gli ETC nascono per offrire agli investitori strumenti semplici da gestire e negoziare con i quali accedere a mercati particolarmente ostici e tecnici, quali quelli delle materie prime. Gli ETC consentono di investire su una singola materia prima (oro, petrolio, zucchero, soia, zinco) o su un determinato basket di commodities.
Gli ETC sono molto simili agli ETF per modalità di negoziazione e strategia di investimento ma presentano alcune differenze di natura giuridica e fiscale.
Gli ETC sono titoli senza scadenza emessi da una società veicolo a fronte dell’investimento diretto nella materia prima o dell’investimento in contratti su merci stipulati dall’emittente con operatori internazionali di elevato standing. Rispetto agli ETF, gli ETC, non sono quindi giuridicamente assimilabili a fondi comuni o SICAV.
INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
Le modalità di deposito dei beni dei clienti sono disciplinate nei termini e condizioni di contratto di investimento, secondo le norme vigenti che sono di seguito riportate per completezza.
a) Sub- deposito di strumenti finanziari
Gli strumenti finanziari possono essere depositati e custoditi presso organismi di deposito centralizzato o altri soggetti autorizzati (i Sub-depositari). Presso il Sub- depositario gli strumenti finanziari dei singoli clienti sono tenuti in un conto omnibus intestato a Moneyfarm, ed inseriti in specifiche sottorubriche riconducibili ai singoli clienti, aggiornate in via continuativa in modo tale da poter ricostruire in qualsiasi
momento con certezza la posizione di ciascun cliente, con l'indicazione che si tratta di beni di terzi.
I Sub-depositari utilizzati da MoneyFarm presso i quali sono sub-depositati gli strumenti finanziari del cliente sono di seguito indicati con la specificazione della nazionalità e dell’eventuale appartenenza al gruppo MoneyFarm:
1. Banca Sella SpA, nazionalità italiana;
2. Saxo Capital Markets UK Limited, nazionalità britannica.
b) Modalità di custodia e amministrazione strumenti finanziari
Moneyfarm custodisce gli strumenti finanziari, ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti agli strumenti finanziari stessi.
Nel caso di esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari, MoneyFarm chiede istruzioni al cliente e sulla base di esse provvede all'esecuzione dell'operazione, previo versamento dei fondi occorrenti da parte del cliente. In mancanza di istruzioni in tempo utile MoneyFarm, pur non essendo tenuta a compiere alcuna operazione, può provvedere a quanto necessario nell'interesse del cliente.
c) Custodia e deposito della liquidità
Le somme di denaro (liquidità) per l’esecuzione delle operazioni, secondo gli accordi delle parti, sono consegnate dai clienti a MoneyFarm e da questi depositate, tramite bonifico, sul conto intestato a MoneyFarm, presso la banca depositaria prescelta dalla stessa MoneyFarm, con espressa indicazione che si tratta di beni di terzi. Tale conto è tenuto distinto da quelli accesi da MoneyFarm in proprio.
Le banche depositarie selezionate da MoneyFarm sono:
Banca Sella SpA, di nazionalità italiana;
Saxo Capital Markets UK Limited, di nazionalità britannica.
La liquidità versata a MoneyFarm in relazione al contratto di investimento con questa sottoscritto, non genera interessi.
7. RISCHI DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI
Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:
- a che tipologia o classe di attivi appartiene;
- la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
- la sua liquidità e liquidabilità;
- la divisa in cui è denominato;
- gli altri fattori fonte di rischi generali e specifici della natura dello strumento.
a) Classi di attivi differenti
Occorre distinguere innanzi tutto tra le varie classi di attivi differenti. Ogni classe di attivi (Asset Class) è definita come l’insieme di titoli con caratteristiche di rischio e natura similare. Nello specifico, le Asset Class considerate da MoneyFarm sono le seguenti:
1. Cash e Bond Governativi Short Term;
2. Bond Governativi Paesi Sviluppati;
3. Bond Societari HY & Bond Governativi EM;
4. Bond Societari Investment Grade;
5. Inflazione;
6. Azionario Paesi Emergenti;
7. Azionario Paesi Sviluppati;
8. Materie Prime e Real Estate.
Le prime cinque Asset Class (1,2,3,4 e 5) rappresentano diverse tipologie di titoli di debito, le nn. 6 e 7 sono rappresentative di diverse tipologie di titoli di capitale mentre l’Asset Class n.8 è rappresentativa di future legati all’andamento del prezzo delle materie prime o a titoli di capitale rappresentativi dell’andamento del mercato immobiliare.
A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all’andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato alla scadenza solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito in ipotesi di fallimento.
b) Rischio di variabilità del prezzo
Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura descritta come sopra.
Per quanto riguarda gli ETF che replicano indici appartenenti alle diverse Asset Class il rischio di variabilità di prezzo è riconducibile ad un insieme di titoli di capitale o di debito appartenenti al paniere a composizione dell’indice sottostante che l’ETF punta a replicare.
c) Rischio specifico e rischio generico
Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o di mercato). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico o di mercato rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.
Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato nel suo complesso, variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.
Il rischio sistematico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.
In generale il rischio sistematico per ciascun titolo è dato dalle variazioni di prezzo dell'Asset Class in cui è compreso che generalmente è rappresentata da uno o più indici di riferimento.
d) L'effetto della diversificazione degli investimenti.
Come accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari.
L’investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento
collettivo (fondi comuni d’investimento e società d’investimento a capitale variabile - SICAV) o ETF.
Con riferimento a fondi comuni aperti, i risparmiatori possono entrare o uscire dall’investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell’intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.
Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d’investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.
e) Il rischio emittente
Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.
Per tutti gli strumenti sopra elencati, essendo costruiti tramite un paniere di titoli diversificati, il rischio emittente è residuale. Nel caso degli ETF sintetici il rischio emittente è dato dalla controparte del derivato a cui è di fatto legato il payout dell'ETF. Questa esposizione non può comunque essere superiore al 10% come da regole UCITS.
f) Il rischio d’interesse
Con riferimento ai titoli di debito e ad Asset Class che fanno riferimento agli stessi, l’investitore deve tener presente che la misura effettiva del rendimento del titolo si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell’acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall’investitore fino alla scadenza o alle stesse condizioni di tassi d’interesse e di rischio di credito dell'emittente.
Qualora l’investitore avesse necessità di smobilizzare l’investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. Nel caso degli ETF, che non hanno una scadenza determinata esattamente come i fondi comuni, le variazioni di prezzo
date dal movimento dei tassi d’interesse sono dipendenti dalla durata residua dei titoli che compongono l'indice e quindi presenti nel portafoglio.
In particolare, più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato salvo titoli la cui cedola si aggiusta con la variazione dei tassi (cosiddetti titoli a tasso variabile). È dunque importante per l’investitore verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.
g) La liquidità e la liquidabilità
La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. I titoli trattati su mercati organizzati, come gli ETF, sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l’offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell’effettivo valore degli strumenti finanziari.
Occorre tuttavia considerare che talvolta a causa di condizioni straordinarie di mercato anche lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati può comunque comportare per l’investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi configurando quindi un limite alla liquidabilità dei titoli stessi.
La condizione di liquidità, presunta ma non assicurata di diritto dalla quotazione del titolo in mercati regolamentati o in MTF, potrebbe essere garantita anche dall’impegno dello stesso intermediario al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli che hanno condotto al pricing del prodotto nel mercato primario.
h) La valuta
Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una valuta diversa da quella di riferimento per l’investitore, tipicamente l’euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento (Euro) e la divisa estera in cui è denominato l’investimento.
L’investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare significativamente il risultato complessivo dell'investimento.
8. STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI
a) Concetti Generali
La Direttiva comunitaria 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (c.d. Direttiva MIFID – Markets in Financial Instruments Directive), e le relative norme di attuazione, il cui definitivo recepimento nell’ordinamento è avvenuto con decorrenza 2 novembre 2007 stabiliscono, tra l’altro, che MoneyFarm è tenuta a:
- definire ed attuare misure per la ricezione e la trasmissione degli ordini che le consentano di ottenere il miglior risultato possibile per la trasmissione degli ordini dei propri clienti (c.d. best execution policy),
- fornire informazioni appropriate ai propri clienti in merito alla predetta strategia.
MoneyFarm effettua come di seguito descritto le proprie scelte per la trasmissione degli ordini ad altro intermediario che ne curerà l’esecuzione. L’importanza relativa dei fattori e dei criteri che possono concorrere alla determinazione della best execution è la seguente:
1. corrispettivo totale dell’operazione, composto dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all’esecuzione sostenuti,
2. rapidità e probabilità di esecuzione,
3. probabilità di regolamento (intesa quale garanzia sulla consegna degli strumenti negoziati);
4. dimensioni e natura dell’ordine (parità di trattamento per qualsiasi quantitativo di ordine immesso sul mercato).
MoneyFarm si riserva di ritenere prevalenti altri fattori tra quelli sopra evidenziati laddove ciò si renda necessario in riferimento alle particolari circostanze e/o a specificità legate al cliente, all’ordine e/o allo strumento finanziario.
b) Procedura di scelta degli intermediari
In linea generale, con riferimento alla trasmissione degli ordini relativi ai titoli quotati alle condizioni più favorevoli per il cliente, al fine di rispettare l’importanza relativa dei fattori elencati sopra, MoneyFarm si avvarrà dell’operato di primari intermediari tra i migliori provider per volumi scambiati e per numero di operazioni degli strumenti finanziari tipicamente oggetto degli ordini.
Tali intermediari possono fornire apparati che permettono la trasmissione telematica degli ordini, rendendone ancora più tempestiva ed efficace l’esecuzione. Nello
specifico si ritiene che i livelli di liquidità presenti sul mercato di Milano possano garantire l’ottenimento delle condizioni più favorevoli per il cliente così da ottenere:
- maggiore liquidità e trasparenza,
- maggiore efficienza degli scambi,
- miglior processo di formazione del prezzo degli strumenti finanziari trattati,
- adeguati servizi di clearing e settlement. Quanto sopra esposto contribuisce a garantire l’ottenimento delle condizioni più favorevoli per il cliente.
Si specifica, quindi, che gli intermediari scelti come unici soggetti cui trasmettere gli ordini sono Banca Sella Holding S.p.A., Banca Sella S.p.A e Saxo Capital Markets UK Limited (gli Intermediari, o, singolarmente, l’Intermediario). Nell’ottica di ottenere economie di scala, la scelta di avere questi soli negoziatori permette di sgravare da onerosi impegni le strutture dedicate all’operatività.
In particolare, gli ordini relativi a ETF, strumenti finanziari derivati quotati sui mercati regolamentati italiani ed esteri, saranno trasmessi agli Intermediari e da questi eseguiti. Il prezzo verrà determinato attraverso modelli interni di valutazione e considerando le quotazioni rilevabili dai principali mercati regolamentati e prendendo come particolare riferimento il prezzo del mercato regolamentato italiano.
c) Procedura di ricezione degli ordini
I punti seguenti delineano il modello di ricezione degli ordini di MoneyFarm:
- Il cliente potrà conferire ogni ordine di acquisto/vendita direttamente tramite la piattaforma online di MoneyFarm, ovvero per iscritto presso la sede legale o presso gli uffici operativi di MFM Investment Ltd (l’Ordine).
- All’atto del ricevimento dell’Ordine, se effettuato attraverso la piattaforma telematica, MoneyFarm renderà visibile al cliente, attraverso la piattaforma stessa, gli elementi essenziali dell’Ordine e le eventuali istruzioni accessorie.
- All’Ordine non potrà essere dato seguito, e di ciò il cliente sarà prontamente informato direttamente attraverso la piattaforma stessa qualora, previa verifica operata da parte di MoneyFarm e in base ai dati in possesso, non vi sia idonea provvista di denaro (o di titoli) a copertura dell’operazione di acquisto/vendita, per un valore, quanto al denaro, almeno pari a quello dell’operazione richiesta dal cliente.
Una volta impartito, l'Ordine del cliente viene messo in esecuzione e non può essere revocato, se non nei casi e con le modalità previste nel contratto di investimento.
d) Procedura di trasmissione degli ordini
I punti seguenti delineano il modello di trasmissione degli ordini di MoneyFarm:
- Non appena ricevuto l'Ordine da parte del cliente, MoneyFarm lo inoltra per via telematica (o, eccezionalmente, tramite posta elettronica in caso di indisponibilità del servizio) all'Intermediario.
- L'Intermediario procede alla negoziazione sul mercato prescelto e restituisce quindi a MoneyFarm l'indicazione dell'eseguito.
- MoneyFarm riceve l'eseguito dall'Intermediario e lo comunica al cliente attraverso la piattaforma.
- L’Intermediario provvederà direttamente al regolamento dell'ordine in base alle informazioni di eseguito già in proprio possesso
- Completato il regolamento (per gli ETF, in genere a 2 giorni dall'operazione) i titoli o il denaro saranno contabilizzati nelle posizioni del cliente.
- Il cliente troverà, nella propria area riservata sulla piattaforma MoneyFarm, un documento elettronico riportante le informazioni sintetiche sull'operazione.
e) Procedura di gestione portafogli
Nell’ ambito del servizio di gestione dei portafogli MoneyFarm ha il compito di gestire il patrimonio del cliente in base alle indicazioni e le informazioni rese note durante la fase di registrazione e definizione dell’investimento.
Le somme di denaro per l’esecuzione delle operazioni di cui al contratto di investimento sono depositate dal cliente presso la banca depositaria di MoneyFarm. La liquidità viene successivamente trasferita da MoneyFarm in un apposito conto presso Saxo Capital Markets UK Limited intestato alla stessa MoneyFarm, con espressa indicazione che trattasi di beni terzi e distinto dai conti in cui detiene somme di denaro proprie; su tale conto MoneyFarm deposita anche somme di denaro pertinenti ad altri clienti.
MoneyFarm esegue le operazioni di acquisto e vendita dei titoli in forza del mandato conferitole da parte del cliente.
9. RESPONSABILITÀ, RISCHI E ONERI
Il cliente prende atto che le indicazioni fornite da MoneyFarm nell’espletamento dell’attività di consulenza consistono unicamente nel rilascio di consigli e raccomandazioni che il Cliente resta libero di seguire o meno, in tutto o in parte, anche per quanto attiene alla scelta dell’intermediario di cui avvalersi per la prestazione dei servizi di investimento principali di cui all’art.1, co.5, TUF. Ogni decisione di investimento/disinvestimento è di esclusiva competenza del cliente che può decidere di darvi o meno esecuzione con qualsivoglia intermediario autorizzato alla prestazione dei servizi di investimento.
Il Cliente prende atto che le raccomandazioni personalizzate a seguito del servizio di consulenza su determinati strumenti finanziari possono perdere repentinamente la propria validità dal punto di vista della loro convenienza e della loro adeguatezza, anche a seguito di avvenimenti congiunturali e di mercato. Pertanto, le conseguenze derivanti dall’intempestiva esecuzione da parte del Cliente degli ordini relativi o dell'esecuzione degli investimenti non potranno in alcun modo essere imputate a MoneyFarm.
MoneyFarm nell’erogare il servizio di consulenza ha un’obbligazione di mezzi e non di risultato pertanto non garantisce alcuno specifico risultato in merito alle raccomandazioni fornite e non assume alcuna responsabilità in ordine all’esito delle operazioni consigliate o ai risultati dalle stesse prodotte.
Pertanto, nessuna responsabilità potrà insorgere a carico di MoneyFarm per eventuali perdite, danni o minori guadagni che il cliente dovesse subire a seguito dell’esecuzione delle operazioni effettuate sulla base delle raccomandazioni fornite.
L’investitore deve informarsi approfonditamente presso l’intermediario sulle caratteristiche del servizio e sul grado di rischio derivante dall’utilizzo dei suggerimenti e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura servizio ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.
Commissioni e altri oneri
Prima di concludere il contratto di consulenza in materia di investimenti o di ricezione e trasmissione ordini, o gestione di portafogli, l’investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti all’Intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto. Le commissioni e gli oneri dovuti all’Intermediario sono personalizzate in funzione delle modalità di intervento richieste dal cliente. Le variabili che determinano il costo complessivo del servizio sono riferite al numero di portafogli sotto consulenza, alla complessità dei portafogli o al loro ammontare ed a tutti i servizi ausiliari all’attività di consulenza richiesti dal cliente (i.e. mailing list, servizi di amministrazione, ecc.). Ulteriori
informazioni sulle commissioni si possono trovare al seguente indirizzo internet xxx.xxxxxxxxx.xxx/xx/xxxxx/
Non esiste importo minimo per la prestazione dei servizi di investimento.
L’importo effettivo dei costi è esplicitato nei termini e condizioni relative ai servizi forniti da MoneyFarm e viene accettato dal cliente con l’attivazione di uno dei servizi forniti.
10. DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI DELLA CLIENTELA
Un eventuale reclamo inerente alla prestazione del servizio di consulenza da parte di MoneyFarm deve essere inviato dal cliente esclusivamente via raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo indicato nel contratto o al diverso indirizzo che MoneyFarm avrà comunicato successivamente al cliente via email e messo altresì a disposizione del cliente nell’area pubblica del sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.
Ricevuto il reclamo, MFM Investment Ltd provvederà ad annotarlo nell’apposito Registro Reclami e la funzione Compliance prenderà in carico la gestione del reclamo e si attiverà con le strutture interne per la sua risoluzione entro 40 giorni dalla ricezione del reclamo.
MoneyFarm contatterà successivamente il cliente e si applicherà per una composizione condivisa del reclamo. MoneyFarm si impegna a rendere note le proprie determinazioni in merito al reclamo entro 45 giorni dalla ricezione del medesimo.
Ove insoddisfatto dell’esito del reclamo inoltrato a MoneyFarm, il cliente potrà fare ricorso alla Camera di Conciliazione e di Arbitrato istituita presso la Consob, in osservanza delle modalità riportate nelle
“Istruzioni operative per presentare l’istanza di conciliazione presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato della Consob”, disponibili sul sito internet: www.camera- xxxxxx.xx.
11. POLICY CONFLITTI DI INTERESSI
a) Premessa
La normativa di riferimento prevede che nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento ed accessori, o di una combinazione di tali servizi, l’intermediario:
1. individui le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti;
2. definisca le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti;
3. quando le misure adottate non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, informi chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano;
4. predisponga e aggiorni periodicamente un registro nel quale si riportino i tipi di servizio e attività di investimento o accessori, le situazioni nelle quali sia sorto o, nel caso di un servizio o attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischi di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.
Più in particolare, il presente documento si propone di illustrare in forma sintetica le macro-tipologie di conflitti di interesse connesse all’attuale struttura di MoneyFarm, tenuto conto delle circostanze connesse con la struttura e le attività ed i servizi prestati, nonché le principali misure adottate al fine di prevenire i conflitti di interesse e di gestire quelle fattispecie suscettibili di arrecare pregiudizio ai clienti.
La presente policy sarà oggetto di aggiornamento su base continuativa per tenere conto, da un lato, dell’evoluzione della struttura di MoneyFarm e dei servizi prestati e, dall’altro lato, di eventuali modifiche normative.
Qualsiasi modifica rilevante apportata alla presente policy sarà debitamente comunicata al cliente, attraverso la piattaforma.
b) Definizione dei conflitti
MoneyFarm ha identificato le tipologie di conflitti di interesse che nella prestazione di servizi o attività di investimento e servizi accessori potrebbero sorgere tra MoneyFarm ed il cliente, ovvero tra i clienti stessi.
Ai sensi dell’art. 24 del Regolamento Congiunto, MoneyFarm ha elaborato un’efficace politica di gestione dei conflitti di interesse, diretta ad evitare che detti conflitti incidano negativamente sugli interessi del cliente, tenendo altresì conto della struttura e delle attività dei soggetti appartenenti a MoneyFarm.
In particolare, MoneyFarm, coerentemente con l’approccio generale della società volto a garantire la completa indipendenza nello svolgimento di tutti i servizi, ha ritenuto di limitare, in taluni casi, la propria operatività, introducendo in tal modo, nella maggior parte dei conflitti di interesse individuati, meccanismi di gestione così radicali da sterilizzare ex-ante e in modo oggettivo il rischio di un potenziale danno nei confronti della clientela.
In particolare, nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza, MoneyFarm manterrà con il cliente sempre ed esclusivamente un rapporto basato esclusivamente su un sistema di compenso cosiddetto fee-only, evitando, fino a che ciò sarà reso possibile dalle norme, schemi di remunerazione diversi o aggiuntivi.
Su richiesta del cliente, è possibile ottenere maggiori dettagli sulla politica adottata in materia di conflitti interesse.
c) La politica in materia di conflitti di interesse
MoneyFarm adotta ai sensi della vigente normativa ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o tra clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio principale o accessorio.
La politica di gestione del conflitto di interessi di MoneyFarm prevede:
- l’identificazione delle situazioni di conflitto di interessi che possono originarsi nel corso del rapporto tra MoneyFarm ed il cliente;
- la predisposizione ed il mantenimento di misure efficienti atte ad individuare preventivamente le possibili situazioni di conflitto;
- l’implementazione di appositi presidi per la gestione delle situazioni di conflitto di interessi, laddove verificatesi.
Ai fini dell’identificazione dei conflitti di interesse, MoneyFarm considera se, in relazione ai servizi prestati, essa stessa, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo, diretto o indiretto possa trarre un beneficio dal compimento di una data operazione, con possibile pregiudizio del cliente.
La politica di gestione dei conflitti adottata da MoneyFarm è tesa a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interessi svolgano tali attività con un grado di indipendenza appropriato, tenuto conto delle dimensioni e della attività svolta, oppure seguendo procedure predeterminate volte a evitare o mitigare il rischio del verificarsi del conflitto di interessi o ad eliminare il possibile pregiudizio per la clientela.
Ove le misure adottate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, informa chiaramente e per iscritto i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, in considerazione del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.