CONDIZIONI GENERALI PER:
CONDIZIONI GENERALI PER:
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE RITIRO E RECAPITO DELLA POSTA ORDINARIA E REGISTRATA A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B AI SENSI DELL’ART. 5, C. 1, L. 381/91 E L.R. 20/2006 ART. 24
Premessa
Il presente documento contiene le condizioni generali predisposte dall’Unità Ordinante, ad integrazione delle Condizioni del MEPA, relative al bando di seguito specificato:
ENTE APPALTANTE
Comune di Monfalcone – sede legale Piazza della Repubblica n. 8 – 34074 Monfalcone
Unità Operativa di riferimento
UNITA' OPERATIVA: PROVVEDITORATO, ECONOMATO E STAMPERIA
Via X. Xxxxxxxx, 60 (primo terra) 00000 Xxxxxxxxxx (XX) Dirigente xxxx. Xxxx Xxxxxxx
Referente: Responsabile UO Protocollo dr. Xxxxxxx Xxxxxx
Tel. 0481 494302- 494316 / E-mail xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx
- Direttore dell’esecuzione: il Responsabile di P.O. Protocollo
- Cod. IPA: c-f356
- Cod. Fatt. Elettronica: UF425R
1 TIPOLOGIA DELL’APPALTO.
1.1 Tipologia dell’appalto
Conclusione di un Accordo Quadro, in analogia con le disposizioni dell’art. 54 D. Lgs. 50/2016, tramite affidamento, sotto soglia comunitaria, con procedura negoziata previa gara ufficiosa, ai sensi della L. 381/91, art. 24 L.R. 20/2006, nonché ai sensi della disciplina sostitutiva dell’art. 36 co. 2 lett. a) del Codice dei contratti, ovvero art. 1 della Legge 120 del 2020, come sostituito dall’art. 51 della Legge
n. 108 del 2021 (per le procedure indette entro il 30 giugno 2023).
La fornitura rientra nell’articolo 35 c. 1 del D. Lgs. 50/2016
Con il termine di accordo quadro s’intende l’accordo con il quale sono statuite, in via preventiva, le condizioni generali per eventuali futuri Ordinativi di fornitura del servizio.
La stipula dell’Accordo Quadro avverrà in via telematica, con la sottoscrizione e registrazione dell’atto di affidamento sul MEPA, tra l’appaltatore ed il Comune di Monfalcone, nonché con la stipula di specifica convenzione ai sensi della L. 381/91 e secondo il modello della L.R. 20/2006.
La stipula dell’accordo quadro non vincola in alcun modo l’amministrazione del Comune di Monfalcone all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati dei beni in oggetto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell’importo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura del servizio emessi dal Comune di Monfalcone nel periodo della sua validità ed efficacia. La durata prevista è
Durata ordinaria di mesi 24, con decorrenza dal 01/12/2021
1.2 Contratti di fornitura o contratto attuativo
L’affidamento del servizio oggetto dell’accordo quadro al singolo operatore economico aggiudicatario avviene esclusivamente al bisogno, senza la necessità di stipula di apposito contratto di fornitura o contratto attuativo, mediante Ordinativo di fornitura e secondo le prescrizioni e le condizioni fissate nell’accordo quadro stesso.
I singoli contratti applicativi, generati dall’accordo quadro, avranno la forma di semplice “ordinativo” e si intendono conclusi all’atto del loro ricevimento da parte dell’impresa risultata aggiudicataria.
1.3 Ordinativo di fornitura del servizio.
L’ordinativo di fornitura è il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con il quale il Comune di Monfalcone manifesta la volontà di utilizzare l’accordo quadro, impegnando l’appaltatore aggiudicatario alle forniture richieste nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel presente atto.
L’ordinativo di fornitura sarà inviato solo via Mail oppure consegnato in allegato al materiale cartaceo da inviare, in base agli accordi che saranno definiti con l’aggiudicatario stesso, agli indirizzi/recapiti che saranno comunicati dalla ditta.
Gli ordini debbono intendersi vincolanti ed efficaci dal momento della ricezione da parte dell’aggiudicatario, che si assume ogni responsabilità circa la regolare esecuzione.
2 CARATTERISTICHE E CONDIZIONI SPECIFICHE DELLA FORNITURA.
2.1 Oggetto del Servizio
SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE RITIRO E RECAPITO DELLA POSTA ORDINARIA E REGISTRATA A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B AI SENSI DELL’ART. 5, C. 1, L. 381/91 E L.R. 20/2006 ART. 24
Il dettaglio del servizio richiesto e le modalità di esecuzione sono specificate nel documento allegato, denominato
“CAPITOLATO TECNICO”.
2.1.2 Eventuali forniture non previste nell’elenco
L’elenco delle tipologie di invii oggetto del servizio e le relative quantità è stato redatto sulla base di una mera stima e previsione; ove si rilevassero particolari necessità, potrà essere richiesta la spedizione di tipologie di prodotti postali non compresi nell’elenco.
In tali casi saranno applicate le condizioni fissate e richiesto un ulteriore preventivo di spesa.
2.2 Personale
Il personale impiegato per lo svolgimento dell’appalto dovrà essere di comprovata moralità, in possesso di competenze e professionalità adeguate.
In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività l’appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali e assicurativi riferibili al personale dipendente e ai collaboratori liberi professionisti.
Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori l’appaltatore è tenuto a osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.
L’appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, della legge e dei regolamenti su tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
Con riferimento al Decreto dd. 6 giugno 2012 del Ministero dell’Ambiente in tema di aspetti sociali negli appalti pubblici, si richiama l’appaltatore alla promozione di un “lavoro dignitoso”. Nel contesto degli “appalti pubblici socialmente responsabili”, considerato l’appalto in oggetto, gli elementi importanti cui fare riferimento possono essere:
- la conformità con le norme fondamentali del lavoro;
- la retribuzione dignitosa;
- la salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- il dialogo sociale;
- l’accesso alla formazione;
- la parità di genere e la non discriminazione;
- l’accesso alla protezione sociale di base;
- la promozione della conformità con i diritti sociali e del lavoro;
- l’osservanza delle normative e dei contratti collettivi nazionali conformi con il diritto dell’UE;
- l’osservanza del principio della parità di trattamento tra uomini e donne, del principio della parità di retribuzione per il lavoro di uguale valore, e la promozione della parità di genere;
- l’osservanza delle normative in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro;
- la lotta alla discriminazione basata su altri criteri (età, disabilità, razza, religione o convinzioni personali, orientamento sessuale...) e creazione di pari opportunità.
3.DATI DEL CONTRATTO
3.1 Durata
Durata ordinaria di mesi 24, con decorrenza dal 01/12/2021 ovvero potrà avere una durata minore determinata dall’esaurimento del valore complessivo stabilito di seguito.
Si precisa che l’affidamento biennale sarà confermato a verifica della regolare esecuzione del servizio al termine dei primi dodici mesi.
Alla scadenza il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta. Successivamente alla scadenza dell’accordo quadro non possono essere emessi contratti applicativi.
3.2 Rinnovo
Non è prevista l’opzione del rinnovo.
3. 3 Ammontare del contratto:
La soglia massima dell’appalto annuale è al di sotto di euro 50.000,00 e l’importo complessivo è al di sotto di Euro 139.000,00 IVA Esclusa
L’ammontare sopra indicato non costituisce diritto dell’aggiudicatario ad affidamenti fino al raggiungimento di tale cifra, rappresentando una mera soglia dell’appalto per il periodo complessivo biennale ed eventuale rinnovo. Si specifica che, in base al trend di fornitura del quadriennio precedente, il quadro economico dell’accordo quadro è stimato in euro 48.000,00 all’anno (al netto dell’IVA).
Le tipologie , le quantità e gli importi stimati, non sono da considerarsi vincolanti ai fini contrattuali e quindi non impegnativi circa l’effettivo fabbisogno.
3.4 Proroga tecnica
Il contratto potrà essere prorogato alle stesse condizioni contrattuali per un periodo complessivamente non superiore a mesi 3 (tre), nelle more dello svolgimento della nuova procedura di affidamento.
La proroga contrattuale può essere richiesta dall’Amministrazione appaltante alle condizioni originarie. La controparte è tenuta a comunicare la propria disponibilità a prorogare il contratto entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento della richiesta dell’Amministrazione.
4 CONDIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE
4.1 – SUBAPPALTO
Costituisce, ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, come stabilito al comma 2 del su citato Articolo. L’eventuale subappalto non può superare la quota prevista dalla normativa di riferimento. L’Amministrazione non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dagli stessi eseguiti, salvo i casi di cui al comma 13 dell’art. 105 D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
4.2 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ nulla la cessione a terzi, in tutto od in parte, del contratto e/o diritti dallo stesso derivanti.
In caso di cessione o affitto d’azienda o di ramo di attività della stessa, la prosecuzione del rapporto contrattuale è subordinata alla verifica della sussistenza, in capo all’affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi che debbono essere posseduti dal titolare del contratto originario.
4.3 MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
Sono ammesse varianti secondo quanto disposto dall’art. 106 del vigente Codice degli Appalti.
4.4 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO e RECESSO
Per quanto riguarda la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016.
Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo:
1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta;
3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto;
4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato);
5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale;
6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore;
7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi.
Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto l’appaltatore possa avanzare pretese per danni o indennizzi.
Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione.
Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016.
4.5 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto del Comune di richiedere all’impresa il risarcimento dei danni subiti, in caso di: frode, cessione del contratto, subcontratto non autorizzato ovvero oltre i limiti di legge, inosservanza degli obblighi concernenti il trattamento dei dati, inosservanza degli obblighi concernenti il personale, inosservanza degli obblighi concernenti la sicurezza, inosservanza degli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto
L’appaltatore riconosce il giudizio insindacabile dell’Amministrazione comunale di valersi della presente clausola risolutiva, salvo la responsabilità di risarcimento danno, ai sensi degli artt.1218-1228 del C.C.
4.6 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
L’Aggiudicatario garantisce all’Ente, con la sottoscrizione del contratto, che il trattamento dei dati trattati gestiti per suo conto avviene in piena conformità a quanto dalla normativa in materia UE 2016/679 “GDPR“ ( General Data Protection Regulation).
RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI E TUTELA DEI DATI PERSONALI. EX ART. 28 DEL Reg. 679/2016 U.E.
L’appaltatore dovrà svolgere il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati esclusivamente nei limiti delle finalità connesse all’esecuzione dei servizi oggetto d’accordo quadro. In tale veste dovrà attenersi alle indicazioni impartite dal responsabile come sopra evidenziate e di comunicare i nominativi dei dipendenti autorizzati del trattamento dei dati.
L’appaltatore dovrà dunque comunicare al Comune i nominativi dei propri collaboratori autorizzati al trattamento dei dati.
L’appaltatore inoltre si impegna a garantire la massima riservatezza sui dati e notizie di cui verrà a conoscenza nell’espletamento del servizio oggetto d’accordo quadro.
La ditta verrà nominata responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 Reg. 679/2016
U.E. esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del servizio oggetto dell'accordo quadro.
4.7 INFORMATIVA PRIVACY
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Informativa Interessati
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di Monfalcone, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali dall'interessato forniti per iscritto, (via fax, via e-mail) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018), di seguito vengono fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del rapporto professionale, contrattuale ed economico con il Comune di Monfalcone.
Il Comune di Monfalcone garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Monfalcone, i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare.
Tratteremo i vostri dati per finalità connesse e strumentali all’esperimento delle gare d’appalto per l’affidamento di lavori, servizi, forniture, nonché alla gestione dei conseguenti rapporti contrattuali con persone fisiche e giuridiche nell’ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture (gare e contratti d’appalto), nei rapporti di concessione, somministrazione, nei contratti d’opera ed in genere in ogni rapporto connesso all’attività del Titolare; per verifica delle dichiarazioni sostitutive degli amministratori della vostra società, verifica dei carichi pendenti come previsto dalla legge. Tratteremo altresì per le finalità di verifica dei requisiti di gara dati particolari e giudiziari come il Casellario Giudiziale dei legali rappresentati o di altri soggetti e altre dichiarazioni. Per attività di pubblicazione degli atti e delle informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente (D.lgs 33/13) ed altre pubblicazioni sul sito Web previste da normative e regolamenti; Attività di gestione obblighi L 190/12, Gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. Per gestire l’archiviazione e la conservazione di dati, informazioni, comunicazioni anche elettroniche e documenti inerenti il procedimento. Tali attività avvengono ai sensi dell’ Art. 6 comma 1 lett. E GDPR (esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 comma 1 lett. B GDPR (Adempimento di un contratto) e Art. 6 comma 1 lett. C GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). Siete titolari dei diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, sezione privacy, ove troverete ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati.
L’Aggiudicatario non potrà conservare e/o trattenere copia di dati, di documenti e di programmi dell’Ente, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la conclusione del contratto.
A seguito dell’aggiudicazione viene prevista in sede contrattuale la designazione dell’Aggiudicatario quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali.
4.8 PRESCRIZIONI IN MERITO ALLA SICUREZZA- DUVRI
L’Aggiudicatario è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, nel corso dei servizi previsti, le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla normative di cui al D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.
A seguito degli accertamenti condotti, volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell’appalto, interpellato l’RSPP, non sono stati rilevati rischi di interferenza e non è stato previsto il DUVRI.
Per quanto concerne gli oneri relativi alla sicurezza (Art.26 del D.Lgs. n.81/2008) si precisa che l’adozione delle misure necessarie ed il rispetto di tutte le norme generali in materia rientrano nei rischi specifici propri dell’attività oggetto di appalto e che sono stati stimati in Euro 500,00 per l’intero biennio e non comportano nuovi costi per la gestione della sicurezza.
4.9 VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELL’AFFIDAMENTO –
Il Direttore dell’esecuzione, di cui all’art. 101 del vigente Codice degli appalti, è il responsabile di P.O. Protocollo.
Il Direttore dell’Esecuzione, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l’Aggiudicatario nulla possa eccepire, effettua verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte di quest’ultimo di tutte le disposizioni contenute nella documentazione di gara e nell’offerta presentata, la qualità complessiva dei servizi resi.
Il Comune si riserva altresì di vigilare sulla corretta esecuzione del contratto.
Il Comune effettuerà mensilmente il controllo su quanto fatturato, tramite la verifica dei rendiconti i delle spedizioni dichiarate dalla ditta.
Nel caso in cui il Comune verificasse inesattezze o incongruenze nei conteggi, ne darà immediata comunicazione alla ditta per le dovute rettifiche.
Dell’avvenuto controllo delle quantità e della spesa mensile verrà redatto verbale sottoscritto mensilmente tra le parti.
Qualora l’Appaltatore non dovesse dare esecuzione al servizio secondo le prescrizioni indicate nel Capitolato e nel contratto, il Dirigente del Servizio assumerà i provvedimenti previsti per l’applicazione delle penali o nei casi più gravi della risoluzione del contratto.
4.10 PAGAMENTI
1. Il pagamento delle forniture ordinate è eseguito dall’Amministrazione entro il termine di gg. 30, dalla data di presentazione di fattura elettronica, previa verifica di regolare esecuzione della fornitura, con ordinanza di liquidazione.
2. Al fine di ottemperare agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica, il Comune di Monfalcone è soggetto alle disposizioni previste dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 numero 55, e pertanto, a decorrere dal 31 marzo 2015, non può più accettare fatture in forma cartacea. L’aggiudicatario dovrà, pertanto, dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici o in alternativa potrà rivolgersi agli intermediari abilitati dando loro specifico mandato. Il mancato adeguamento da parte dell’aggiudicatario alla normativa sopra indicata impedirà all’Appaltante di regolare il dovuto. Pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica.
Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche all’ufficio destinatario del Comune di Monfalcone, si riporta di seguito il Codice Univoco Ufficio, consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx), al quale devono essere indirizzate le fatture elettroniche: UF425R. Il Codice Univoco Ufficio deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento del tracciato della fattura elettronica denominato “Codice Destinatario”.
3. Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall’art. 21 del DPR 633/1972, i seguenti elementi:
- estremi della comunicazione dell’Amministrazione con la quale la stessa ha informato l’appaltatore dell’impegno e della copertura finanziaria (ai sensi dell’art. 191 comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000);
- l’eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l’applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall’IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell’appalto;
- codice CIG;
- tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN.
4. In seguito alla Legge di Stabilità 2015 190/2014, le Pubbliche Amministrazioni acquirenti devono versare direttamente all’Erario l’IVA che è stata addebitata dai fornitori, pagando a questi ultimi solo la quota imponibile (e le altre somme diverse dall’IVA).
L’aggiudicatario deve quindi emettere regolarmente fattura (secondo quanto previsto dall’art. 21 del DPR n. 633/1972, quindi con l’indicazione dell’IVA, che verrà versata direttamente all’Erario dalla Stazione appaltante) apponendo l’annotazione “scissione dei pagamenti” sul documento, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del MEF dd. 23/01/2015 che dispone anche in merito agli effetti della “scissione dei pagamenti” sui soggetti fornitori.
5. I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.
6. In sede di pagamento si provvederà, se dovuta, all’applicazione della ritenuta prevista dell’art. 30 del
D. Lgs. 50/2016, che dispone la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni, da svincolarsi in sede di liquidazione finale.
7. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’aggiudicatario, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell’Amministrazione.
8. In caso di ritardato pagamento, il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall’art. 1284 del Codice civile vigente alla data dell’invito alla procedura. In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n.231; a norma del medesimo Decreto, qualora la Stazione appaltante riceva fattura in periodo anteriore alla conclusione delle verifiche previste dalla legge per
il controllo di conformità comunque denominato, i termini previsti per l’applicazione degli interessi moratori decorrono dall’ultimazione delle suddette verifiche, anziché dalla data di ricezione della fattura.
9. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito a esito negativo dei controlli sopraddetti, in particolare DURC e verifiche presso Equitalia, o a fine anno per il rispetto delle condizioni dei pagamenti poste dal patto di stabilità, ovvero altre condizioni esterne rispetto alla volontà dell’Amministrazione Comunale, l’aggiudicatario non potrà opporre eccezione all’Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno o ad alcuna pretesa.
10. Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale, l’Amministrazione Comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.
In caso di mancata regolarizzazione l’Amministrazione Comunale potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.
11. Qualora l’appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), l’Amministrazione procederà al pagamento delle fatture emesse dal mandatario/capogruppo, che dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.
4.11 TRACCIABILITÀ
1. Ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, il Codice Unico di Progetto (CUP). In regime transitorio, sino all’adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane SpA, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.
3. L’appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso. Lo stesso provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
4. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture, inserisce, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente Xxxxx.
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura
– Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente (Prefettura di Gorizia).
5. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente Xxxxx.
6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
7. Per quanto ivi non previsto, si rinvia all’art. 3 della Legge 136/2010.
4.12 ADEGUAMENTO DEI PREZZI – REVISIONE
A decorrere dalla seconda annualità del contratto, i prezzi offerti potranno essere sottoposti all’adeguamento del prezzo, con riferimento ai costi standard, ove definiti, di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, su richiesta della ditta affidataria che ha l’obbligo di documentare i maggiori costi per i quali richiede l’adeguamento.
La revisione dei prezzi è effettuata dall’Amministrazione con specifica istruttoria, condotta dal Responsabile del processo di acquisto, assumendo a riferimento come indicatori i dati elaborati dall’Osservatorio.
. In relazione all’istruttoria di cui al precedente comma 2, il soggetto deputato a realizzarla invita l’appaltatore a inoltrare all’Amministrazione, mediante PEC la documentazione dimostrativa sull’aumento dei costi sostenuti. L’eventuale incremento decorrerà dal semestre successivo.
In relazione alla revisione per l’adeguamento dei prezzi non è considerata circostanza imprevedibile, di cui all’art. 1664 del Codice civile, la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.
L’istruttoria per la revisione a fini di adeguamento dei prezzi del contratto relativo al presente appalto può essere definita anche in caso di ripetizione contrattuale.
4.13 CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURA ASSICURATIVA
A garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente appalto la ditta è tenuta a prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 mediante polizza assicurativa o fidejussoria bancaria o di società di intermediazione finanziaria.
Detta cauzione sarà svincolata entro sessanta giorni dalla data di scadenza del contratto, salvo il rinnovo o la proroga del contratto stesso, nel qual caso la scadenza della cauzione si intenderà prorogata al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del nuovo contratto. La stessa sarà restituita alla ditta solo dopo la liquidazione dell'ultima fattura e non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito e ogni altra eventuale inadempienza.
La ditta, inoltre, prima della stipula del contratto, dovrà dimostrare di avere in corso una polizza di Responsabilità Civile verso terzi con una primaria compagnia assicuratrice
La ditta terrà inoltre indenne il Comune e il destinatario da ogni sanzione pecuniaria irrogata dagli organi ispettivi del ministero delle Comunicazioni o da altri da questo espressamente incaricati.
Le inadempienze della Ditta a qualunque obbligo derivante dal contratto saranno fatte rilevare con la sola formalità della contestazione degli addebiti per iscritto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e / o posta elettronica certificata e/o consegna a mani del referente.
La Ditta deve stipulare una polizza assicurativa a beneficio del Comune e dei terzi per l’intera durata del contratto, a copertura del rischio di responsabilità civile della Ditta stessa in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente appalto.
A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi l’impresa aggiudicataria è tenuta a stipulare:
- apposita polizza assicurativa con Compagnia regolarmente iscritta all’Albo delle imprese dell’ISVAP (ramo “responsabilità civile generale”), a copertura dei rischi da responsabilità per qualsiasi danno che la ditta appaltatrice stessa possa arrecare ai Comuni oggetto del lotto, ai propri dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, in relazione alle prestazioni previste nel presente capitolato. Il massimale della polizza assicurativa non dovrà essere inferiore ad euro 5.000.000,00 per sinistro/persona/cose per ogni anno assicurativo per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e con massimale non inferiore ad euro 1.500.000,00 per sinistro/persona/cose per ogni anno assicurativo per Responsabilità Civile per prestatori d’opera (RCO).
La polizza dovrà prevedere - fra l’altro- le seguenti estensioni:
a)danni per interruzione e/o sospensione del servizio;
b)danni materiali diretti a cose di terzi;
c)danni materiali verificatisi durante l'esecuzione dei lavori e/o servizi presso terzi .
Il possesso della copertura assicurativa non pregiudica il risarcimento dei danni, eventualmente provocati nel corso del servizio di cui all’oggetto, per carenze del contratto assicurativo, per insufficiente massimale nonché per la previsione di franchigie, scoperti e/o limiti di risarcimento.
Le polizze dovranno essere mantenute in vigore per tutta la durata del contratto
L’appaltatore dovrà trasmettere tempestivamente le quietanze di pagamento del premio per gli anni successivi all’Unità Operativa “Protocollo e Archivio” al fine di permettere di verificare il permanere della loro validità nel corso della durata del servizio.
Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggiore danno subito.
La polizza deve prevedere la rinunzia all’assicuratore a qualsiasi eccezione nei confronti del Comune, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’art. 1902 c.c. e di eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti in deroga a quanto previsto dagli art. 1892 e 1893 c.c.
4.14 PENALITÀ
In relazione all’esecuzione del presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l’appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l’effettiva inadempienza, l’Amministrazione avrà la facoltà di applicare specifiche penali.
In caso di inadempimento di uno o più degli obblighi di cui al capitolato tecnico, il Comune avrà la facoltà di applicare le penali sotto indicate in relazione all'entità, alla gravità e recidiva dell'inadempimento, salvi i casi di forza maggiore ed eventi eccezionali:
INADEMPIENZE | PENALI |
Mancata effettuazione del SERVIZIO GIORNALIERO DI RITIRO DALLA SEDE COMUNALE DELLA CORRISPONDENZA DA RECAPITARE (art. 2 del capitolato), presso la sede dell’ufficio Comunale di riferimento | € 300,00 |
Mancata sostituzione del personale non di gradimento dell’Amministrazione comunale entro il termine perentorio di 10 giorni, previa procedura di contestazione addebiti | € 100,00 per ogni inadempimento |
Ritardo pari o superiore ad 1 ora nel servizio di ritiro della corrispondenza previsto nel capitolato, salvi i casi di forza maggiore o di eventi eccezionali anche atmosferici | €. 100,00 per ogni inadempienza. |
Mancata rendicontazione giornaliera o mensile o flusso informativo previsto in capitolato | €. 25,00 per ogni inadempienza per rendicontazione giornaliera €. 50,00 per ogni inadempienza per rendicontazione mensile |
Posta tracciata - Mancato recapito della corrispondenza entro i 30 gg. lavorativi ovvero danneggiamento totale della corrispondenza | €. 30,00 per ogni inadempienza |
Posta tracciata – Xxxxxxx nel recapito della corrispondenza superiore a 20 gg. lavorativi | €. 15,00 per ogni inadempienza |
L'importo delle penali sarà detratto dal Comune al momento del primo pagamento utile del corrispettivo mensile a rendiconto delle spedizioni effettuate, sarà comunque possibile rivalersi sulla cauzione definitiva.
Qualora l'inadempimento lo renda necessario, il Comune si riserva inoltre di avvalersi, per l'effettuazione del servizio ad altro operatore, addebitandone il costo alla Ditta aggiudicataria inadempiente.
L’applicazione delle penali sopra riportate non esonera la ditta appaltatrice dell’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente. Rimane fermo il diritto del Comune al risarcimento di ogni danno che la stessa abbia a subire a causa dell’inadempimento.
Il Comune, a seguito dell'applicazione di n. 3 penali nel corso della durata del contratto potrà, a proprio insindacabile giudizio, procedere alla risoluzione del contratto senza oneri aggiuntivi e fatto salvo l'eventuale risarcimento danni.
L’appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non possano essere accolte ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all’appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
3. Per le inadempienze più gravi, l’Amministrazione Comunale si riserva più severe sanzioni da adottarsi di volta in volta, ove non si ravvisi, a giudizio insindacabile della stessa, la grave inadempienza che risolve il contratto, con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di due mesi con semplice lettera raccomandata.
Costituiscono inoltre grave inadempienza:
1) impiego di personale inadeguato a garantire il livello di efficienza del servizio, o con comportamento scorretto, o comunque contestato
2) impiego di personale non in possesso dei requisiti richiesti;
3) inosservanza delle leggi in materia di previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza, mancato rispetto dei contratti di lavoro;
4) mancato reintegro della cauzione definitiva.
L'Amministrazione Comunale si riserva, per ogni tipo di inadempienza di far eseguire ad altri il mancato o incompleto servizio. Le relative spese saranno addebitate interamente all’Appaltatore.
Le penalità e sanzioni verranno ritenute sui corrispettivi dovuti o prelevate dalla cauzione prestata dall’Appaltatore.
Nel caso in cui il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, l’Amministrazione si riserva di valutare la possibilità di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Per quanto non previsto da questo articolo, si rinvia all’art. 298 del DPR 207/2010.
Nel caso che la ditta si renda responsabile di gravi e reiterate inadempienze riguardo agli obblighi previsti dal contratto, e comunque nei casi di dolo, negligenza grave e gravissima, danneggiamento o manomissione della corrispondenza e grave mancato rispetto della privacy, il Comune si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell’articolo 108 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 1453 del codice civile, ferma restando la facoltà di procedere, nei confronti della ditta inadempiente, alla richiesta dell'eventuale risarcimento dei danni subiti.
4.15 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall’appaltatore in proprio nome, per proprio conto e a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge. 2. L’appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata e indenne l’Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto e indiretto, causato ai propri dipendenti o a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o cose dall’attività del proprio personale e dagli utenti, in relazione ai servizi oggetto dell’appalto.
Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 2, è fatto obbligo all’appaltatore di mantenere l’Amministrazione sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
L’appaltatore, oltre alle norme del presente Capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell’appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell’Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto.
L’appaltatore risponde verso gli utenti e i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell’espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l’Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relative.
L’accertamento dei danni sarà effettuato dall’Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti dell’appaltatore. In caso di loro assenza, si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti dell’Amministrazione stessa, senza che l’appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.
5 – DISPOSIZIONI FINALI
5.1 – STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE
Sono a carico dell’Affidatario tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento del servizio comprese, tutte le spese contrattuali e conseguenti.
Il contratto sarà stipulato, con modalità elettronica, attraverso il MEPA, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dell'offerta presentata ed alle condizioni di fornitura accettate in sede di gara, al fine della chiusura della procedura telematica e con la sottoscrizione e registrazione dell’atto di aggiudicazione definitiva, che acquisisce anche valore negoziale.
5.2 – CONTROVERSIE
Le controversie relative al contratto e all’esecuzione del contratto sono devolute al Giudice ordinario e, in particolare, alla competenza del Foro di Gorizia.
Per la gestione delle controversie si rimanda all’art. 204 ed all’art. 206 del D.Lgs. 50/2016 Non sarà possibile ricorrere ad arbitrati.
5.3 – NORME DI RINVIO
La prestazione del servizio, oltre che dalle norme previste dal presente documento e dal capitolato tecnico, è disciplinato dalle disposizioni del Codice Civile, dal vigente Codice degli appalti ( D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii) così come integrato dalle Linee Guida Anac, dal DPR 207/2010 per quanto applicabile e dalle condizioni del bando MEPA di riferimento.
La presentazione dell’offerta da parte degli Operatori Economici concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della vigente normativa e dalla sua incondizionata accettazione, nonché alla completa accettazione delle condizioni generali e tecniche.
Si richiama inoltre espressamente la vigenza della D.P.R. 62/2013 articolo 2 che prevede l’applicazione per quanto compatibile del Codice di Comportamento per i dipendenti pubblici anche ai titolari e collaboratori a qualsiasi titolo dei contraenti con la pubblica amministrazione, oltre che la vigenza del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Monfalcone, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 298, dd. 17.12.2013, rilevabile sul sito del Comune. Il mancato rispetto delle sopraccitate norme comportamenti potrà costituire clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice, previa procedura di contestazione degli addebiti, e valutazione della gravità degli stessi.
5.4 – DOMICILIO
Le parti contraenti eleggono a domicilio, per gli effetti del presente contratto, presso la Sede Municipale di MONFALCONE.
Ogni Variazione del domicilio dell’Aggiudicatario deve essere preventivamente comunicata al Comune di MONFALCONE.
5.5 ACCETTAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI
Ai sensi dell’art. 1341, comma 2, del Codice Civile, l’appaltatore approva specificamente le clausole contenute nei punti 2.2, 2.3, 3.3, 4.10, 4.13, 4.14, 4.15 del presente documento.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO di gara
dr. Xxxx Xxxxxxx (documento firmato digitalmente con l’atto d’indizione della procedura)
Operatore Economico, legale rappresentante
(documento da firmare per accettazione digitalmente in sede di negoziazione)