CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE DI SPAZI E SERVIZI FIERISTICI
CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE DI SPAZI E SERVIZI FIERISTICI
Le seguenti Condizioni generali sono volte a regolare i rapporti contrattuali di Fiera Bolzano S.p.a. e “l’Organizzatore” con riferimento alle modalità di utilizzo e concessione degli spazi fieristici siti in Bolzano, Xxxxxx Xxxxx x. 0 xx xxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx S.p.a.
L’Organizzatore dichiara espressamente di aver preso visione e di conoscere gli spazi fieristici di cui alle seguenti Condizioni generali e di ritenerli idonei ed adeguati all’utilizzo previsto per la manifestazione.
CONDIZIONI GENERALI
Art. 1) Utilizzo degli spazi fieristici.
Fiera Bolzano concede all’Organizzatore il diritto di usufruire degli spazi fieristici indicati nel contratto di
utilizzo temporaneo per lo svolgimento della manifestazione ivi descritta.
A tal fine, sarà esclusivo onere per l’Organizzatore quello di richiedere tutte le necessarie autorizzazioni e
permessi per lo svolgimento della manifestazione.
L’Organizzatore è l’unico soggetto titolare e legittimato alla realizzazione della manifestazione.
Il regolamento della manifestazione è noto alle parti e costituisce parte integrante ed essenziale del contratto di utilizzo temporaneo, unitamente al regolamento generale ed al regolamento tecnico di Fiera Bolzano anch’essi allegati al contratto.
Con la sottoscrizione delle condizioni generali di contratto da parte dell’Organizzatore, Fiera Bolzano assume l’obbligo di fornire unicamente i servizi individuati nel contratto di utilizzo temporaneo.
Le parti danno atto espressamente del fatto che le presenti condizioni generali costituiscono parte essenziale ed imprescindibile del contratto di utilizzo temporaneo, del quale formano pertanto parte integrante e sostanziale.
Art. 2) Area espositiva.
Fiera Bolzano concede in uso all‘Organizzatore per la realizzazione della rassegna l‘area espositiva identificata nella planimetria che, previa sottoscrizione delle parti, viene allegata al contratto di utilizzo temporaneo, nello stato in cui si trova all‘atto della sottoscrizione, comprese eventuali pubblicità già affisse alle pareti.
La manifestazione potrà svolgersi in settori/aree differenti, contemporaneamente ad altre manifestazioni fieristiche, esposizioni o convegni che non saranno in concorrenza merceologica con la manifestazione oggetto della presente convenzione.
Art. 3) Tempo di utilizzo - Penale.
Le aree espositive saranno a disposizione dell‘Organizzatore per il solo periodo di allestimento, svolgimento e smontaggio della rassegna indicato nel contratto di utilizzo temporaneo e le operazioni di sgombero dovranno essere concluse entro e non oltre il termine ivi indicato.
Qualora i suddetti termini perentori non saranno rispettati, anche solo per una parte degli ambienti e delle aree concesse in uso, l‘Organizzatore dovrà corrispondere a Fiera Bolzano una penale per ogni giorno di ritardo nella conclusione delle operazioni come stabilita nel contratto di utilizzo temporaneo.
Art. 4) Orario di utilizzo degli spazi e dei servizi della Fiera.
L’orario di utilizzo degli spazi e dei servizi fieristici durante lo svolgimento della manifestazione deve essere preventivamente concordato con Fiera Bolzano e riportato nel contratto di utilizzo temporaneo. In ogni caso, l’Organizzatore si impegna a comunicare per iscritto entro il termine indicato nel contratto di utilizzo temporaneo gli orari della manifestazione, del servizio di portineria e del periodo di illuminazione, specificando i padiglioni e/o le sale.
Art. 5) Servizi obbligatori e servizi a carico dell’Organizzatore - rinvio.
Con riferimento ai servizi obbligatori a carico di Fiera Bolzano ed a quelli a carico dell’Organizzatore si fa
espresso richiamo al contratto di utilizzo temporaneo.
Art. 6) Corrispettivo.
Per l’utilizzo temporaneo delle aree indicate di cui all’art. 2 e per i servizi previsti all’art. 5, l‘Organizzatore corrisponderà a Fiera Bolzano il canone determinato nel contratto di utilizzo temporaneo, con le modalità e le tempistiche ivi previste, eventualmente integrato dagli accordi successivamente intervenuti di cui all'art. 7.
Scaduto inutilmente il termine per il pagamento del corrispettivo dovuto, decorreranno gli interessi di mora ai sensi del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
L’Organizzatore è tenuto al pagamento del corrispettivo pattuito indipendentemente da eventuali eccezioni e
contestazioni relative al contratto.
Art. 7) Richieste aggiuntive - Altri servizi.
Fiera Bolzano potrà concedere, su richiesta dell‘Organizzatore, ulteriori aree espositive eventualmente disponibili nel quartiere fieristico alle condizioni indicate nel contratto di utilizzo temporaneo, solo se la richiesta sia compatibile con lo svolgimento di eventuali altre manifestazioni.
L’Organizzatore può altresì richiedere la fornitura dei servizi aggiuntivi nei modi e termini indicati nel contratto
di utilizzo temporaneo.
Nel caso in cui Fiera Bolzano autorizzi le richieste aggiuntive, il prezzo pattuito è considerato parte integrante ed ulteriore rispetto al corrispettivo già concordato. Qualora il corrispettivo per la prestazione principale sia stato già in tutto o in parte corrisposto dall’Organizzatore, il valore della prestazione aggiuntiva richiesta rappresenterà una autonoma obbligazione di pagamento da corrispondere nei termini e modi stabiliti nel contratto di utilizzo temporaneo.
Art. 8) Utilizzo della superficie fieristica.
L‘Organizzatore si obbliga ad utilizzare la superficie concessa da Fiera Bolzano con la massima diligenza. L‘abuso nel godimento del bene concesso non è necessariamente conseguente al solo verificarsi di danni materiali, ma può consistere in qualsiasi comportamento lesivo degli interessi e degli spazi di Fiera Bolzano. L‘Organizzatore deve restituire le aree utilizzate entro i termini convenuti, liberi da persone e/o cose, nel medesimo stato e consistenza in cui le ha ricevute, completamente pulite.
Qualora le aree fieristiche non vengano restituite nelle predette condizioni, Fiera Bolzano è autorizzata a provvedere a spese dell’Organizzatore alla rimozione di cose ed alla pulizia degli spazi, salvo risarcimento dell’ulteriore danno.
Al fine di garantire la riconsegna degli spazi fieristici secondo quanto previsto nel presente articolo, al momento della riconsegna un incaricato di Fiera di Bolzano effettuerà assieme a quello dell’Organizzatore di cui all’art. 12, un sopralluogo al fine di rilevare e segnalare immediatamente ogni eventuale danno agli immobili e/o alle attrezzature concesse per la manifestazione.
Art. 9) Merceologia e materiali di allestimento.
La merceologia della manifestazione è quella indicata dall‘Organizzatore, il quale si assume la responsabilità
per i casi di prodotti difformi dalla merceologia indicata.
E’ fatto divieto di lavorazioni sul posto salvo l’assemblaggio di strutture già predisposte e rifinite. E’ fatto
divieto di applicare chiodi, viti ecc. sulle pareti, sulle porte e sui pavimenti. Art. 10) Pubblicità della manifestazione.
L‘Organizzatore potrà indicare il nome di Fiera Bolzano/Messe Bozen quale luogo di svolgimento della manifestazione sul materiale pubblicitario, specificando però chiaramente l‘esatto nominativo ed il recapito dell‘Organizzatore in modo tale da non indurre in confusione il destinatario del suddetto materiale circa la titolarità e l‘organizzazione della manifestazione. L‘uso del logo di Fiera Bolzano è proibito salvo specifica autorizzazione.
E’ fatto divieto di affissione di manifesti al di fuori degli spazi oggetto del contratto di utilizzo temporaneo.
Art. 11) Obbligo di informazione.
L‘Organizzatore si impegna a fornire a Fiera Bolzano periodiche informazioni sull‘andamento organizzativo e
promozionale della manifestazione.
L‘Organizzatore si impegna inoltre a fornire a Fiera Bolzano entro il termine indicato nel contratto di utilizzo temporaneo, il progetto di massima dell‘allestimento della mostra, secondo le direttive previste nel regolamento di Fiera Bolzano e nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 testo vigente, con evidenziazione e misura di tutti gli spazi espositivi che verranno utilizzati ed il loro collocamento. Fiera di Bolzano restituirà il progetto con le modifiche necessarie per il godimento degli spazi comuni e per il rispetto della normativa sulla sicurezza.
Art. 12) Svolgimento manifestazione.
Prima della presa in consegna dei locali, l’Organizzatore dovrà indicare a Fiera Bolzano un responsabile operativo per la manifestazione, fornito di adeguati poteri, per qualsiasi rapporto organizzativo, il quale dovrà essere presente nel quartiere fieristico per tutto il periodo di utilizzazione dello stesso.
L’Organizzatore assume l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni poste da Fiera Bolzano che si rendessero necessarie per ragioni di igiene e sicurezza, in materia acustica per diffusione sonora, eventuale interdizione al transito/accesso di veicoli. Dovrà altresì provvedere al corretto smaltimento dei rifiuti.
Nei locali di Fiera Bolzano è vietato fumare. E’ altresì vietato utilizzare fiamme libere salvo diversi accordi che
verranno eventualmente specificati nel contratto di utilizzo temporaneo.
Art. 13) Obblighi dell’Organizzatore.
In relazione alla realizzazione della manifestazione ed al relativo utilizzo di ambienti del quartiere, l’Organizzatore si impegna a rispettare e far rispettare le norme di legge in materia di prevenzione incendi, di sicurezza alimentare secondo la normativa vigente al momento della sottoscrizione del contratto di utilizzo temporaneo, ed essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento della manifestazione oggetto del contratto di utilizzo temporaneo.
L‘Organizzatore, inoltre dovrà ottenere tutte le autorizzazioni richieste dalle norme di Pubblica Sicurezza, per le merci in esposizione oggetto della rassegna, sollevando sin d‘ora Fiera Bolzano per le conseguenze che da tale omissione dovessero derivargli.
L‘Organizzatore si impegna inoltre ad osservare le disposizioni del Decreto Legislativo 81/2008 testo vigente,
riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro. Eventuali spese conseguenti saranno a carico dell‘Organizzatore.
Art.14) Garanzie fornite dall’Organizzatore.
Le parti convengono che l’efficacia del presente contratto sia sottoposta alla condizione sospensiva del rilascio, in favore di Fiera Bolzano e da parte dell’organizzatore, di idonea fideiussione a prima richiesta, rilasciata da primario Istituto di credito contestualmente o entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione del contatto di utilizzo temporaneo; in difetto e, dunque, in caso di mancata consegna nei termini o di mancanza delle caratteristiche di idoneità della fideiussione, nessun effetto si produrrà tra le parti in relazione al presente accordo così come a quello di utilizzo temporaneo sopra menzionato.
La fideiussione dovrà essere prestata per l’importo indicato nel contratto di utilizzo temporaneo delle aree
fieristiche; essa garantisce Fiera Bolzano rispetto al regolare adempimento di tutte le obbligazioni nascenti
dall’accordo stipulato tra le parti ed in particolare a garanzia del pagamento di quanto dovuto parte
dell’Organizzatore a titolo di:
- corrispettivo per l’utilizzo;
- rimborso delle utenze degli espositori;
- prezzo e/o costo di servizi ulteriori eventualmente richiesti ai sensi dell’art. 7;
- copertura degli eventuali danni cagionati dall’Organizzatore così come dai soggetti (espositori, personale
ecc.) al medesimo riconducibili;
- importi dovuti in caso di recesso, risoluzione o penale ai sensi dei successivi artt. 17 e 19;
La validità della fideiussione dovrà essere estesa fino al buon esito del saldo delle fatture relative alle obbligazioni sopra indicate o, comunque, fino a 120 (centoventi) giorni dal termine della concessione degli spazi fieristici.
L‘importo dedotto in fideiussione costituisce garanzia per Fiera Bolzano per le obbligazioni assunte dall‘Organizzatore con la presente convenzione ed è pertanto cumulabile con la penale prevista al precedente art. 3.
Art.15) Assicurazione e responsabilità civile per danni e furti.
L’Organizzatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa a copertura di qualsiasi rischio per responsabilità civile per danni e/o furti collegati o comunque in rapporto di connessione con l’organizzazione della manifestazione e/o comunque partecipazione propria o dei singoli espositori. L’Organizzatore dovrà altresì garantire che tutti i materiali e le attrezzature utilizzate dagli espositori siano assicurati contro i rischi, compresi quelli relativi a furto ed incendio.
Tale polizza dovrà contenere anche una clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti di terzi come anche nei confronti di Fiera Bolzano.
L’Organizzatore si assume espressamente la responsabilità per tutti i danni patiti da Fiera Bolzano o da terzi o a cose, imputabili direttamente o indirettamente all’Organizzatore, che per qualsiasi ragione non venissero coperti dalla polizza dallo stesso accesa.
Qualora l’utilizzatore vorrà usufruire del parcheggio sul tetto con ingresso in via Xxxxx Xxxx, dovrà stipulare
autonoma polizza per responsabilità civile persone e/o cose e/o furti per detto l’utilizzo.
Art. 16) Programma.
Entro il termine di 15 (quindici) giorni prima dell‘inizio della manifestazione, l’Organizzatore trasmetterà a Fiera Bolzano il programma completo della manifestazione. Fiera Bolzano si riserva il diritto di apportare modifiche in caso di programma non compatibile con il proprio regolamento interno o con la normativa per la sicurezza.
Art. 17) Diritto di recesso.
L’Organizzatore, nei termini ed alle condizioni di seguito indicate, potrà recedere dal contratto mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata a.r. o mezzi equipollenti a Fiera Bolzano.
Qualora il recesso intervenga fino a 60 (sessanta) giorni prima dell’inizio della manifestazione, Fiera Bolzano applicherà una caparra penitenziale pari al 30% del prezzo pattuito; a tal fine Fiera Bolzano è espressamente autorizzata a trattenere, fino a concorrenza del relativo importo, la somma versata dall’Organizzatore al momento della conclusione del contratto di utilizzo temporaneo.
Ove il recesso da parte dell’Organizzatore intervenga oltre il termine di 60 (sessanta) giorni prima dell’inizio della manifestazione ma comunque entro 20 (venti) giorni prima del suo inizio, Fiera Bolzano avrà diritto ad un importo pari all’80% dell’intero corrispettivo pattuito; in tal caso Fiera Bolzano tratterrà l’importo già versato in sede di conclusione del contratto dall’Organizzatore, il quale dovrà corrispondere l’ulteriore differenza entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione di recesso.
Ove il recesso intervenga oltre il predetto termine di 20 (venti) giorni prima dell’inizio della manifestazione, Fiera Bolzano avrà diritto ad un importo pari all’intero corrispettivo pattuito; anche in tal caso Fiera Bolzano potrà trattenere ed imputare a tale titolo quanto fino a quel momento già pagato dall’Organizzatore, il quale dovrà provvedere al versamento del residuo entro e non oltre 10 giorno dalla comunicazione di recesso
Art. 18) Inadempimento.
Le parti danno atto ed espressamente convengono che, ove l’Organizzatore non adempia regolarmente e tempestivamente alle prestazioni a suo carico derivanti dal presente contratto, così come da quello di utilizzo temporaneo, Fiera Bolzano avrà la facoltà di sospendere ogni servizio, attività o prestazione, sia preparatoria che in corso di erogazione e/o comunque connessa con la manifestazione.
Prima di procedere in tal senso, Fiera Bolzano provvederà ad avvisare l’Organizzatore, anche mediante posta
elettronica semplice, invitandolo a provvedere a quanto dal medesimo dovuto.
Art. 19) Clausola risolutiva espressa.
Il contratto stipulato tra l’Organizzatore e Fiera Bolzano si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. mediante comunicazione che verrà inviata a mezzo raccomandata a.r. o mezzi equipollenti da Fiera Bolzano all’Organizzatore in caso di inosservanza degli artt. 8, 10, 11, 12, 13, 15 e 16.
In tal caso, l’importo Fiera Bolzano avrà comunque diritto all’intero corrispettivo pattuito a titolo di penale,
salvo il maggior danno.
Art. 20) Legge applicabile e foro competente.
Il contratto per l’utilizzo temporaneo e le condizioni generali ad esso allegate sono regolate dalla legislazione italiana. Qualsiasi controversia dovesse scaturire dall’interpretazione del contratto e delle condizioni generali, la validità e l’esecuzione degli stessi sarà decisa dal Tribunale di Bolzano che viene eletto concordemente dalle parti unico foro di competenza inderogabile.
Art. 21) Servizio bar.
L‘Organizzatore si dichiara a conoscenza del fatto che il servizio bar all‘interno del quartiere fieristico è di esclusiva competenza dei gestori che hanno in appalto il servizio con Fiera Bolzano i quali decidono in accordo con Fiera Bolzano gli orari e i tempi di svolgimento del servizio.
Eventuali eccezioni e/o modifiche rispetto a quanto previsto nel presente articolo devono essere concordate con la Direzione di Fiera Bolzano.
Art. 22) Biglietti d’ingresso.
L‘Organizzatore fornirà gratuitamente alla Fiera il numero dei biglietti di ingresso e dei cataloghi stabilito nel contratto di utilizzo temporaneo.
L‘Organizzatore deve consentire l‘accesso alla manifestazione ai titolari delle tessere d‘onore permanenti dell‘Associazione Enti Fieristici Italiani e delle tessere di servizio personale Fiera
Art. 23) Utilizzo della denominazione Fiera Bolzano.
L’Organizzatore si impegna ad utilizzare la denominazione ufficiale Fiera Bolzano/Messe Bozen in tutti i
volantini pubblicitari, poster e inviti da lui stampati riferibili o comunque collegati alla manifestazione.
FIERA BOLZANO SPA L’ORGANIZZATORE
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. l’Organizzatore dichiara di espressamente approvare ed
accettare specificamente le condizioni contenute nelle seguenti clausole e/ o articoli.
• Art. 3) Tempo di utilizzo; penale per il ritardo;
• Art. 14) Garanzie fornite dall’Organizzatore;
• Art. 15) Assicurazione e responsabilità civile per danni e furti;
• Art. 17) Diritto di recesso;
• Art. 18) Inadempimento;
• Art. 19) Clausola risolutiva espressa;
• Art. 20) Legge applicabile e foro competente;
• Art. 23) Utilizzo della denominazione Fiera Bolzano.
Bolzano, lì
FIERA BOLZANO SPA L’ORGANIZZATORE