Accordo
Traduzione1
Accordo
tra il Dipartimento federale della difesa, della protezione
della popolazione e dello sport della Confederazione Svizzera e
il Ministero della difesa della Repubblica di Singapore sulla protezione di informazioni classificate scambiate nell’ambito della difesa
Concluso il 19 maggio 2016
Entrato in vigore mediante scambio di note il 25 luglio 2016
Preambolo
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport della Confederazione Svizzera e il Ministero della difesa della Repubblica di Singapore,
in seguito denominati «Parti contraenti»;
riconoscendo l’interesse e la necessità comune di garantire la protezione di qualsi- voglia informazione classificata, nell’ambito della difesa e militare, scambiata tra le Parti contraenti o per il tramite di entità governative e private riconosciute recipro- camente nell’ambito di accordi di cooperazione o contratti concernenti la difesa stipulati tra i rispettivi organi governativi;
avendo convenuto di condurre colloqui concernenti la difesa e questioni militari e di ampliare e intensificare la reciproca cooperazione;
costatando che la cooperazione nell’ambito della difesa e militare può rendere necessario lo scambio tra le Parti contraenti di informazioni classificate;
riconoscendo la necessità di stabilire di comune accordo procedure volte alla prote- zione di informazioni classificate conformemente alle leggi e alle prescrizioni delle Parti contraenti,
hanno convenuto quanto segue:
RS 0.514.168.91
1 Dal testo originale inglese.
2016-0017 2895
1. Definizioni
Ai fini del presente accordo s’intende per:
1.1 «informazioni classificate»: qualsiasi informazione o materiale classificati, siano essi consistenti in contenuti classificati comunicati verbalmente o visi- vamente oppure in informazioni classificate trasmesse elettricamente o elet- tronicamente o incorporati in un supporto materiale. L’espressione «sup- porto materiale» include qualsivoglia scritto, annotazione, verbale, rapporto, promemoria, segnale/messaggio, schizzo, immagine fotografica, filmato, carta geografica, grafico, piano, taccuino, matrice, copia carbone, nastro dattilografico, floppy disk ecc. o qualsiasi altro genere di informazioni regi- strate (per es. registrazione su nastro, registrazione magnetica, scheda perfo- rata, cassetta ecc.);
1.2 «autorità di sicurezza competente (CSA)»: l’autorità governativa responsa- bile della sicurezza nell’ambito della difesa nel rispettivo Paese;
1.3 «mandatario»: persona fisica o giuridica avente capacità giuridica di assume- re mandati contrattuali;
1.4 «contratto»: accordo tra due o più parti mediante il quale sono creati e defi- niti diritti e obblighi vincolanti per le parti;
1.5 «contratto classificato»: contratto che contiene o riguarda informazioni classificate;
1.6 «impianto»: stabilimenti governativi, immobili di aziende o altre organizza- zioni in cui sono utilizzate o conservate informazioni classificate;
1.7 «autorizzazione all’accesso a informazioni classificate»: accertamento positivo scaturito da una procedura investigativa conforme alle leggi e pre- scrizioni nazionali che attesta che una persona fisica o giuridica è idonea ad avere accesso a informazioni classificate sino a un determinato livello di classificazione;
1.8 «necessità di conoscere»: necessità di avere accesso a informazioni classifi- cate per poter adempiere obblighi e compiti ufficiali;
1.9 «Parte d’origine»: la Parte contraente che genera e comunica informazioni classificate all’altra Parte contraente;
1.10 «Parte destinataria»: la Parte contraente che riceve informazioni classificate dalla Parte d’origine;
1.11 «Parte terza»: Stato, organizzazione internazionale o qualsiasi altro organo che non è Parte contraente del presente accordo.
2. Classificazioni di sicurezza
2.1 Le Parti contraenti convengono che i seguenti livelli di classificazione sono equivalenti e corrispondono ai livelli di classificazione di sicurezza stabiliti nel quadro delle rispettive leggi e prescrizioni nazionali.
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Nella Confederazione Svizzera | Nella Repubblica di Singapore |
XXXXXX / SECRET / SEGRETO | SECRET |
VERTRAULICH / CONFIDENTIEL / CONFIDENZIALE | CONFIDENTIAL |
INTERN / INTERNE / AD USO INTERNO | RESTRICTED |
2.2 Ogni Parte contraente assicura alle informazioni classificate ricevute o prodotte dall’altra Parte contraente la protezione prevista per il livello di classificazione di sicurezza equivalente secondo il numero 2.1. In via ecce- zionale, una Parte contraente può chiedere all’altra Parte contraente di garan- tire un livello di protezione maggiore – ma non minore – di quello previsto dalla classificazione.
2.3 La Parte d’origine informa la Parte destinataria in merito a qualsivoglia modifica della classificazione di sicurezza di informazioni classificate comunicate.
3. Autorità di sicurezza competenti
3.1 Ai sensi del presente accordo, le autorità di sicurezza competenti sono:
Per la Confederazione Svizzera
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Difesa, Stato maggiore dell’esercito / Sicurezza delle informazioni e degli oggetti (SIO)
0000 Xxxxx
Per la Repubblica di Singapore
Dipartimento della sicurezza militare Ministero della difesa
Singapore
3.2 Le CSA si informano in merito alle leggi e prescrizioni nazionali vigenti in materia di protezione di informazioni classificate e si scambiano informa- zioni in merito agli standard, alle procedure e alle pratiche di sicurezza per la protezione di informazioni classificate nonché in merito a qualsivoglia suc- cessiva modifica delle leggi e prescrizioni nazionali in materia di protezione di informazioni classificate.
3.3 Le CSA possono svolgere consultazioni per garantire una stretta collabora- zione e per fornirsi consulenza in merito agli aspetti specifici a livello am- ministrativo o di applicazione inerenti alle disposizioni del presente accordo.
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3.4 Ciascuna CSA garantisce che la propria Parte contraente e tutte le persone fisiche in relazione con la propria Parte contraente osservano in maniera rigorosa e vincolante il presente accordo conformemente alle sue leggi e pre- scrizioni nazionali.
4. Limitazioni dell’utilizzazione e della divulgazione di informazioni classificate
4.1 Salvo previo consenso scritto di tenore contrario della Parte d’origine, la Parte destinataria non trasmette, non divulga, non utilizza e non consente la divulgazione o l’utilizzazione di qualsivoglia informazione classificata tra- smessa dalla Parte d’origine se non per gli scopi e nei limiti stabiliti dalla Parte d’origine o a nome di quest’ultima.
4.2 Sempre che la Parte d’origine non consenta alla loro divulgazione, la Parte destinataria adotta tutte le misure di cui legalmente dispone per impedire la divulgazione, in virtù di qualsivoglia disposizione legislativa, di informa- zioni classificate trasmessele dalla Parte d’origine. Qualora dovesse sorgere, in virtù di qualsivoglia disposizione legislativa, un probabile obbligo di divulgare dette informazioni classificate, la Parte d’origine ne riceve imme- diata notifica e entrambe le Parti contraenti si consultano in merito alle con- seguenze di una simile divulgazione, al fine di individuare e attenuare qual- sivoglia eventuale pregiudizio per la Parte d’origine.
4.3 Le Parti contraenti non utilizzano nessuna informazione classificata, ottenuta o prodotta, a detrimento o contro gli interessi dell’altra Parte contraente.
4.4 Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di un’autorizzazione o di una regolamentazione per quanto concerne la comunicazione, l’utilizzazione, lo scambio o la divulgazione di informazioni su cui sussistono diritti di proprietà intellettuale senza previo ottenimento di una specifica autorizzazione scritta da parte del titolare dei corrispondenti diritti, indipendentemente dal fatto che detto titolare sia una delle Parti con- traenti o una Parte terza.
5. Protezione di informazioni classificate
5.1 La Parte d’origine:
a) assicura che le informazioni classificate comunicate sono contrassegna- te in maniera appropriata conformemente alla propria classificazione di sicurezza secondo il numero 2.1;
b) informa la Parte destinataria, a seconda del caso, in merito a tutte le condizioni per la divulgazione e in merito alle limitazioni per il tratta- mento di informazioni classificate.
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5.2 La Parte destinataria:
a) assicura per tutte le informazioni classificate ricevute dalla Parte con- traente il medesimo livello di protezione di sicurezza previsto, confor- memente alle leggi e prescrizioni nazionali della Parte destinataria, per le informazioni classificate generate da quest’ultima e aventi un’equiva- lente classificazione di sicurezza;
b) assicura che le informazioni classificate sono contrassegnate confor- memente alla propria classificazione di sicurezza secondo il numero 2.1;
c) assicura che dette classificazioni non sono modificate senza previa autorizzazione scritta della Parte d’origine;
d) se le informazioni non sono più necessarie, le restituisce alla Parte d’origine oppure le distrugge conformemente alle procedure della Parte destinataria in materia di distruzione di informazioni classificate;
e) non trasmette e non divulga a una Parte terza informazioni classificate ricevute nel quadro delle disposizioni del presente accordo senza previa autorizzazione scritta della Parte d’origine.
6. Accesso a informazioni classificate
6.1 L’accesso a informazioni classificate è limitato a persone che hanno «neces- sità di conoscere» e alle quali è stata rilasciata dalla CSA della Parte desti- nataria, conformemente agli standard nazionali di quest’ultima, un’auto- rizzazione all’accesso a informazioni classificate conforme al livello di clas- sificazione di sicurezza dell’informazione a cui è previsto l’accesso.
6.2 Entrambe le Parti contraenti si impegnano a non far valere il presente accor- do per ottenere accesso a qualsivoglia informazione classificata che l’altra Parte contraente ha ottenuto da una Parte terza.
7. Trasmissione di informazioni classificate
7.1 Le informazioni classificate la cui classificazione di sicurezza è
«CONFIDENZIALE» o «SEGRETO» sono trasmesse tra le Parti contraenti conformemente alle leggi e prescrizioni nazionali in materia di sicurezza della Parte d’origine. Dette informazioni sono trasmesse di regola per la via diplomatica; di comune intesa tra le Parti contraenti possono tuttavia essere stabilite altre modalità di trasmissione.
7.2 Le informazioni classificate la cui classificazione di sicurezza è «AD USO INTERNO» sono trasmesse conformemente alle leggi e prescrizioni nazio- nali in materia di sicurezza della Parte d’origine, che possono comprendere il ricorso a corrieri commerciali.
7.3 Le informazioni classificate non sono trasmesse tramite Internet. Previo comune accordo, le Parti contraenti possono autorizzare la trasmissione di
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informazioni classificate mediante mezzi elettronici. I dettagli concernenti le procedure di sicurezza e/o la cifratura da applicare al fine di garantire la sicurezza di tutte le suddette trasmissioni sono convenuti nel quadro di perti- nenti accordi tra le CSA.
8. Visite
8.1 Per le visite, comprese quelle di visitatori del Paese dell’altra Parte contraen- te in servizio comandato, che implicano la necessità di accedere a informa- zioni classificate o a un impianto, è necessario il previo consenso della CSA della Parte ospitante. Le domande per dette visite sono sottoposte per scritto alla rispettiva CSA.
8.2 Le domande comprendono i seguenti dati:
8.2.1 nome e cognome, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità e numero del passaporto/della carta d’identità del visitatore proposto;
8.2.2 rango ufficiale del visitatore unitamente alla denominazione dell’impianto di cui è rappresentante o del cui organico fa parte;
8.2.3 dichiarazione di sicurezza di livello appropriato, in forma scritta, sulla base della «dichiarazione di sicurezza relativa alle persone» (Personnel Security Clearance [PSC] assurance);
8.2.4 denominazione e indirizzo dell’impianto oggetto della visita;
8.2.5 se noti, nome e cognome nonché rango ufficiale della(e) persona(e) da visitare;
8.2.6 scopo della visita;
8.2.7 date e durata della visita. In caso di visite ricorrenti è indicato, se possibile, l’intero periodo durante il quale le visite hanno luogo.
8.3 Le domande di visita sono sottoposte alla CSA della Parte ospitante confor- memente alle normali procedure della Parte ospitante. Visite a breve termine possono essere convenute in casi urgenti mediante accordi specifici tra le Parti contraenti.
8.4 In relazione con specifici progetti o con particolari contratti possono essere allestiti, previo consenso di entrambe le Parti contraenti, elenchi di visitatori frequenti. Inizialmente, tali elenchi sono valevoli per una durata massima di 12 mesi; tale durata può essere prorogata, previo consenso della CSA della Parte ospitante, per un ulteriore periodo di 12 mesi al massimo. Gli elenchi summenzionati sono sottoposti ad approvazione conformemente alle normali procedure della Parte ospitante. Dopo l’approvazione dell’elenco, le visite di persone fisiche menzionate nell’elenco possono essere convenute diretta- mente tra gli impianti interessati.
8.5 La Parte contraente che ha fatto domanda di visita assicura che qualsivoglia informazione comunicata al personale in visita è trattata da quest’ultimo come se fosse stata fornita secondo le disposizioni del presente accordo.
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8.6 Tutti i visitatori osservano le leggi e le prescrizioni della Parte ospitante in materia di sicurezza.
9. Contratti classificati
9.1 Se conclude un contratto classificato con un mandatario nel Paese dell’altra Parte contraente, la Parte d’origine può richiedere per scritto dalla CSA dell’altra Parte contraente una garanzia che il mandatario proposto è titolare di una dichiarazione di sicurezza relativa alle persone e di una «dichiara- zione di sicurezza aziendale» (Facility Security Clearance [FSC] assurance) di livello appropriato al pertinente contratto. Detta garanzia comporta l’assunzione della responsabilità che il comportamento in materia di sicurez- za del mandatario titolare di dette dichiarazioni è conforme alle leggi e pre- scrizioni nazionali dell’altra Parte contraente in materia di sicurezza nonché oggetto di controlli da parte della sua CSA.
9.2 La rispettiva CSA assicura che i suoi mandatari, potenziali mandatari e subappaltatori nonché impianti osservano le sue procedure di sicurezza. Le procedure di sicurezza sono conformi alle leggi e alle prescrizioni nazionali della Parte che ha concluso il contratto.
9.3 La CSA della Parte d’origine assicura che i mandatari ai quali durante le verifiche preliminari sono comunicate informazioni classificate e che ai mandatari con i quali, in seguito alle verifiche preliminari, sono conclusi contratti classificati è noto quanto segue:
9.3.1 la definizione della nozione di «informazione classificata» e degli equiva- lenti livelli di classificazione di sicurezza delle due Parti contraenti confor- memente alle disposizioni del presente accordo;
9.3.2 la/le denominazione(i) delle CSA delle due Parti contraenti abilitate ad autorizzare la comunicazione e a coordinare la protezione delle informazioni classificate relative al pertinente contratto classificato;
9.3.3 i metodi e i mezzi da utilizzare per la trasmissione sicura di informazioni classificate;
9.3.4 le procedure e i meccanismi per la comunicazione di eventuali modifiche sopravvenute in relazione con le informazioni classificate;
9.3.5 le procedure previste nel quadro del pertinente contratto classificato per l’autorizzazione di visite, dell’accesso o di ispezioni da parte del personale di una delle Parti contraenti presso impianti nel Paese dell’altra Parte con- traente;
9.3.6 l’obbligo del mandatario di divulgare informazioni classificate unicamente a persone alle quali è stata dapprima rilasciata un’apposita autorizzazione all’accesso a informazioni classificate, che hanno «necessità di conoscere» e che sono impiegate o coinvolte ai fini dell’esecuzione del pertinente contrat- to classificato.
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9.4 Per ogni suo singolo aspetto/elemento, ciascun contratto classificato com- prende direttive riguardo ai corrispondenti requisiti in materia di sicurezza e alla classificazione. Nelle suddette direttive deve essere specificato ogni sin- golo aspetto classificato del contratto classificato – o qualsivoglia aspetto classificato suscettibile di risultare conseguentemente al contratto classifi- cato – e ad ognuno di detti aspetti deve essere attribuita una specifica classi- ficazione di sicurezza. Cambiamenti concernenti i summenzionati requisiti o i summenzionati aspetti/elementi sono notificati se e non appena necessario e la Parte d’origine notifica alla Parte destinataria l’avvenuta declassifica- zione di tutta la relativa informazione classificata.
10. Dichiarazioni di sicurezza
10.1 Su richiesta, la CSA interpellata accerta lo stato del certificato di sicurezza di un impianto/di una persona fisica inviando una relativa dichiarazione di sicurezza aziendale/dichiarazione di sicurezza relativa alle persone se all’impianto/alla persona fisica è già stato rilasciato un certificato di sicurez- za. Se l’impianto/la persona fisica non è titolare di un certificato di sicurezza o se quest’ultimo contempla un livello di sicurezza inferiore a quello richie- sto, è inviata notifica che detta dichiarazione non può essere rilasciata immediatamente e che la richiesta è in fase di elaborazione. In seguito a verifica con esito positivo, è rilasciata una dichiarazione di sicurezza azien- dale/dichiarazione di sicurezza relativa alle persone.
10.2 Per l’accesso a informazioni classificate la cui classificazione di sicurezza è
«AD USO INTERNO» o inferiore non è necessaria né una dichiarazione di sicurezza aziendale né una dichiarazione di sicurezza relativa alle persone.
10.3 Un impianto che, nel Paese in cui è registrato, è ritenuto, dalla relativa CSA, essere di proprietà oppure sotto il controllo o l’influsso di un Paese terzo i cui obiettivi non sono compatibili con quelli del governo ospitante, non è idoneo al rilascio di una dichiarazione di sicurezza aziendale; la CSA xxxxxx- xxxxx ne riceve notifica.
10.4 Se una CSA viene a conoscenza di qualsivoglia informazione tale da origi- nare dubbi riguardo a una persona fisica per la quale è stata rilasciata una dichiarazione di sicurezza relativa alle persone, essa notifica all’altra CSA la natura dell’informazione e le misure che intende adottare o ha adottato. Ciascuna CSA può chiedere una verifica di qualsivoglia dichiarazione di si- curezza relativa alle persone fornita in precedenza dall’altra CSA, sempre che la richiesta sia motivata. La CSA richiedente riceve notifica dei risultati della verifica e di qualsivoglia conseguente misura.
10.5 Qualora dovessero emergere informazioni tali da originare dubbi sull’oppor- tunità di continuare a concedere l’accesso a informazioni classificate a un impianto titolare di un certificato di sicurezza nel Paese della Parte destinata- ria, la pertinente CSA riceve senza indugio notifica dei dettagli di tali infor- mazioni, al fine di consentire lo svolgimento di un’indagine.
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10.6 Se una delle CSA adotta misure per revocare o sospende una dichiarazione di sicurezza relativa alle persone oppure adotta misure per revocare o so- spende l’accesso concesso a un cittadino del Paese dell’altra Parte contraente in virtù di un certificato di sicurezza, l’altra Parte contraente ne riceve noti- fica con l’indicazione delle ragioni di una tale misura.
10.7 Ciascuna CSA può chiedere all’altra di verificare qualsivoglia dichiarazione di sicurezza aziendale, sempre che la richiesta di verifica sia motivata. Con- clusa la verifica, i relativi risultati sono notificati all’autorità richiedente con l’indicazione dei fatti corroboranti qualsivoglia decisione eventualmente adottata.
10.8 Se una delle CSA adotta misure per revocare o sospende una dichiarazione di sicurezza aziendale da essa rilasciata, l’altra Parte contraente ne è infor- mata con l’indicazione delle ragioni di una tale decisione.
10.9 Se richiesto dall’altra Parte contraente, ciascuna CSA collabora alle verifi- che e alle indagini concernenti certificati di sicurezza.
11. Perdita o pregiudizio
11.1 In caso di perdita o di divulgazione non autorizzata di informazioni classi- ficate la cui classificazione di sicurezza è «CONFIDENZIALE» o
«SEGRETO», o in caso di sospetti in tal senso, la CSA della Parte destinata- xxx informa in merito immediatamente e per scritto la CSA della Parte d’origine.
11.2 La Parte destinataria svolge immediatamente una pertinente indagine (con l’assistenza, su richiesta, della Parte d’origine), conformemente alle proprie leggi e prescrizioni nazionali in materia di protezione di informazioni classi- ficate. La Parte destinataria informa al più presto la Parte d’origine sulle cir- costanze, sulle misure adottate e sull’esito dell’indagine.
11.3 In caso di perdita o di divulgazione non autorizzata di informazioni classifi- cate la cui classificazione di sicurezza è «AD USO INTERNO», o in caso di sospetti in tal senso, la CSA della Parte destinataria informa in merito per scritto la CSA della Parte d’origine a indagini ultimate.
11.4 In caso di confermata o sospetta perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni classificate in un Paese terzo, la CSA della Parte destinataria adotta, per quanto possibile, le misure di cui ai numeri 11.1, 11.2 e 11.3.
12. Spese
Le spese nel quadro dell’applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza del presente accordo sono di volta in volta sostenute dalla Parte contraente che fornisce i servizi.
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13. Controversie
Tutte le controversie relative all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono composte tramite trattative tra le Parti contraenti e non sono sottoposte a un tribunale nazionale o internazionale né a parti terze per composizione. Nel frattempo, le Parti contraenti continuano ad adempiere le disposizioni definite nel presente accordo.
14. Disposizioni finali
14.1 Le Parti contraenti si informano reciprocamente per scritto in merito all’adempimento di tutte le misure nazionali necessarie all’entrata in vigore del presente accordo. Il presente accordo entra in vigore alla data di rice- zione dell’ultima notifica scritta.
14.2 Il presente accordo è concluso a tempo indeterminato. Può essere emendato previo consenso scritto di entrambe le Parti contraenti. Le relative modifiche entrano in vigore conformemente alle disposizioni del numero 14.1.
14.3 Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta trasmessa per via diplomatica all’altra Parte contraente. In un simile caso, l’accordo si estingue sei (6) mesi dopo il ricevimento della noti- fica. Se il presente accordo è denunciato, qualsiasi informazione classificata fornita e qualsiasi informazione classificata generata ai sensi del presente accordo deve continuare a essere trattata e protetta dalle Parti contraenti con- formemente alle disposizioni del presente accordo, a prescindere dalla sua denuncia. In caso di denuncia, qualsiasi problema ancora in sospeso è avvia- to a soluzione tramite consultazioni.
14.4 Il presente accordo annulla e sostituisce tutte le disposizioni in materia di protezione di informazioni classificate definite in altri accordi relativi all’ambito della difesa precedentemente conclusi dalle Parti contraenti.
Firmato in duplice copia in lingua inglese.
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport della Confederazione Svizzera: Xxx Xxxxxxxxxxxx Capo Protezione delle informazioni e delle opere | Per il Ministero della difesa della Repubblica di Singapore: Brigadier Xxxx Xxxx Capo Sicurezza militare |
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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