SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE
SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE
PRESSO IL CENTRO FONDO VIOTE DEL MONTE BONDONE LOC. VIOTE DEL MONTE BONDONE -
XXXXXX XXXXX XXXXXXX X. 0
XXXXXX
Prot. n. /C/2018/NM – CIG 7664186E5A
con la presente scrittura privata tra le Parti
AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE
DI TRENTO (di seguito denominata A.S.I.S.), con sede in Gardolo di Trento, via 4 Novembre
n. 23/4, c.f. e p.iva 01591870223, rappresentata dal Presidente e Xxxxxx rappresentante, avv. Xxxxxxx Xxxxx, nato a Trento il 13/06/1960, e domiciliato per la carica presso la medesima Azienda,
E
(di seguito denominata anche GESTORE e/o CONCESSIONARIA), con xxxx xxxxxx xx (xxxx. ), xxx
, x.xxx , xxxxxxxxxxxxx da , Legale rappresentante, nato/a a , il e residente in (prov. ), il ,
definite anche di seguito e congiuntamente “Parti”;
• Premesso e considerato che la Concessionaria si è aggiudicata la concessione del servizio oggetto della procedura aperta avviata ai sensi della L.P. 2/2016 con bando prot. n.
, a seguito di delibera del Consiglio di amministrazione n. , giusto verbale di gara prot. n. ;
• Verificato con esito positivo la sussistenza dei requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara dalla Concessionaria;
• Preso infine atto del certificato antimafia di data della Concessionaria, acquisito al protocollo A.S.I.S. di data
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1
Oggetto
1. Il presente Contratto ha ad oggetto la concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico presso il Centro fondo Viote del Monte Bondone, località Viote del Monte Bondone, Strada delle Caserme n. 3, in Trento.
2. Il rapporto contrattuale si configura come concessione di servizio e anche ove si realizzi a mezzo di locali regolarmente predisposti per tale attività non costituisce locazione di immobili ai sensi della L. 27.7. 1978, n. 392.
Art. 2
Luogo dell’esecuzione del servizio.
1. Al fine di consentire lo svolgimento del servizio di somministrazione di alimenti e bevande
A.S.I.S. mette a disposizione del Gestore i locali adibiti a ristorante del Centro fondo Viote del Monte Bondone. I locali a disposizione del Gestore sono identificati dalla planimetria allegata sub 1. al presente Contratto.
2. Le Parti prendono atto che i locali a disposizione del Gestore del servizio oggetto del presente Contratto sono di proprietà del Comune di Trento e sono in gestione ad A.S.I.S. che ne può disporre solo nell’ambito delle proprie finalità istituzionali e in conformità con il Contratto di servizio stipulato con il Comune (atto Comune di Trento. n. 28711 racc. dd. 29.12.2017). Il Centro fondo Viote del Monte Bondone è contraddistinto dalla p.ed. 1076 in C.C. Sopramonte.
Art. 3
Durata della Concessione
1. Il servizio ha durata novennale con inizio dal 1° giugno 2019 e termine al 31 maggio 2028, fatto salvo quanto previsto agli articoli 21 e 22 del presente Contratto. In ragione dell’oggetto della concessione, qualora la stessa non possa essere iniziata alla data indicata, per motivi relativi alla procedura di gara, la decorrenza verrà posticipata al primo giorno del primo mese successivo alla firma del contratto, ferma restando la durata complessiva del contratto.
2. Ove sussistano oggettive ragioni d’urgenza, in conformità a quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, A.S.I.S. ha facoltà di ordinare all’aggiudicataria l’avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all’aggiudicataria stessa tramite PEC.
3. Sono esclusi il rinnovo o la proroga taciti del Contratto.
4. Nel caso in cui, al termine della Concessione, non sia completata la procedura per una nuova assegnazione, il Gestore sarà tenuto a continuare la gestione alle condizioni stabilite dal Contratto scaduto per il tempo strettamente necessario a stipularne uno nuovo.
5. Non configurando la Concessione alcuna locazione dei locali messi a disposizione da A.S.I.S., al termine della medesima concessione il Gestore non potrà rivendicare alcuna pretesa, diritto o quant’altro per la cessazione della attività o riconsegna dei locali tantomeno alcun pagamento di indennità o compensi per la perdita dell’avviamento commerciale.
6. Al termine del Contratto, si applica quanto previsto all’articolo 21, comma 7 del presente Contratto.
Art. 4
Orari e modalità di erogazione del servizio di somministrazione
1. Il servizio di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere aperto:
- tutti i giorni dal 1° novembre al 30 aprile di ciascun anno nel rispetto degli orari e del turno di riposo settimanale stabilito nell’autorizzazione all’esercizio pubblico. In questi mesi, durante tutti i giorni di apertura di almeno una pista del Centro fondo il Gestore è tenuto ad aprire l’esercizio pubblico alle ore 8.00 e a chiuderlo dopo l’orario di chiusura del Centro fondo. In questo periodo il Gestore è tenuto a coordinarsi con gli operatori pubblici e privati presenti al Centro per agevolare il supporto e l’ospitalità in caso di gare, manifestazioni o altri eventi;
- tutti i giorni dal 1° giugno al 30 settembre di ciascun anno nel rispetto degli orari e del turno di riposo settimanale stabilito nell’autorizzazione all’esercizio pubblico. Durante questo periodo il Gestore deve curare in proprio, eccezion fatta per la fornitura di prodotti quali carta igienica e salviette che sarà fornita da A.S.I.S., il servizio di apertura, chiusura, custodia e pulizia dei locali adibiti a spogliatoi e a servizi igienici del Centro fondo. Questo servizio dovrà essere reso con orario 8.00-17.00, tutti i giorni compreso il giorno di riposo settimanale del ristorante.
2. Il servizio di somministrazione di alimenti e bevande potrà essere chiuso nei mesi di maggio e di ottobre di ciascun anno.
3. Gli orari del servizio del comma 1 devono intendersi come orari minimi da garantire e devono essere assolti attraverso l’apertura del servizio di somministrazione di alimenti e bevande.
4. Gli orari di apertura del servizio di somministrazione di alimenti e bevande devono essere costantemente esposti, in luogo accessibile, al pubblico; eventuali variazioni debbono essere comunicate anticipatamente al pubblico.
Art. 5
Servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande
1. Il servizio oggetto del presente Contratto non potrà essere sostituito da servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande.
Art. 6
Modalità di espletamento del servizio ed obblighi del Gestore
1. Il Gestore deve assicurare il servizio oggetto della presente concessione a proprio esclusivo rischio e responsabilità, secondo le norme del presente Contratto e della normativa di settore.
2. Il Gestore deve assicurare durante l’orario di apertura del bar un numero di addetti ai vari servizi (cassa/riscossione, preparazione, distribuzione, mescita, igiene…) sufficiente ad assicurare un servizio rapido e curato.
Il personale impiegato adibito alla vendita, alla distribuzione, alla manipolazione ed alla preparazione delle bevande, dei cibi e degli altri generi di vendita deve essere in possesso dell’attestato di qualifica di operatore dei servizi di sala bar, o di esperienza di almeno un anno di lavoro presso esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. E’ ammessa l’assunzione di tirocinanti o apprendisti in collaborazione con le relative scuole professionali purché le esigenze del servizio lo consentano e comunque con la compresenza di almeno un operatore qualificato.
3. Il servizio bar dovrà:
− offrire generi di ottima qualità ed in quantità sufficiente da garantire la continuità del servizio di somministrazione di alimenti e bevande;
− somministrare paste (brioches e prodotti da forno) freschi;
− offrire: latte fresco pastorizzato o microfiltrato; pane fresco (D.L. 223/2006 art. 4, comma 2 ter, lettera b) convertito dalla L. 248/2006).
− utilizzare solo olio extravergine di oliva DOP o IGP;
− somministrare, nel periodo giugno – agosto, prodotti per celiaci confezionati in monoporzione e pronti all’uso senza necessità di alcuna manipolazione ed elaborazione;
− utilizzare solo frutta e verdura fresca. Le verdure e la frutta devono essere indenni da difetti che possono alterare i caratteri organolettici delle stesse, non presentare tracce di appassimento e/o alterazioni anche incipienti;
− utilizzare parzialmente prodotti biologici certificati (regolamento CE 834/2007).
Solo per la preparazione di toast, piadine e tramezzini potranno essere utilizzati prodotti confezionati.
Il servizio di ristorazione dovrà offrire le caratteristiche e i pasti presentati dal Gestore in offerta tecnica depositata in sede di gara che si allega al presente contratto sub 4. Il servizio del pranzo dei mesi invernali di apertura del Centro fondo Viote dovrà essere organizzato quale tavola calda.
4. Il servizio di somministrazione di alimenti e bevande dovrà altresì:
− essere svolto a regola d’arte e finalizzato al raggiungimento del massimo beneficio e della massima soddisfazione per l’utente del Centro fondo;
− osservare l’orario del servizio. L’orario deve essere esposto con modalità decorose, visibili e leggibili;
− essere offerto con prodotti posti in vendita di buona qualità e conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza dei prodotti alimentari; i generi di cui è consentita la vendita nell’esercizio sono quelli per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione comunale;
− essere prestato con prezzi di vendita al pubblico dettagliatamente elencati in un listino, redatto secondo le indicazioni fornite dalle associazioni di categoria della Provincia di Trento. Il listino dovrà essere esposto nel locale in luogo e con modalità visibili per la clientela. Tutti i prodotti in listino dovranno sempre essere disponibili per l’utente;
− assicurare il rispetto del divieto di fumo in tutti gli spazi coperti e scoperti;
− assicurare il divieto di installare videogiochi;
− vietare attività e comportamenti che possano turbare o impedire il regolare svolgimento dell’attività di servizio pubblico svolta da A.S.I.S. e quei comportamenti che non siano strettamente pertinenti con la mera attività di somministrazione di alimenti e bevande.
5. Le attrezzature e le dotazioni in genere in uso dal Gestore destinate all’esercizio dovranno essere di buona qualità, mantenute sempre in perfetto stato di manutenzione e sostituite quando necessario.
6. Il Gestore si impegna ad accettare i buoni pasto del personale A.S.I.S. previa apposita convenzione da stipularsi con la relativa società di gestione immediatamente dopo la comunicazione di avvenuta aggiudicazione del servizio.
7. A.S.I.S. potrà:
− effettuare controlli sugli orari di apertura e sulla qualità dei prodotti offerti in qualsiasi momento senza che il Gestore possa rifiutarsi o interferire nel controllo;
− chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per qualsiasi motivo, non si ritenga opportuna l’erogazione al Centro fondo;
− chiedere chiarimenti e/o azioni correttive a seguito della ricezione di reclami o suggerimenti da parte dell’utenza.
8. Nel caso in cui A.S.I.S., in qualità di Gestore di impianto sportivo ove si svolgono manifestazioni sportive aperte al pubblico, sia tenuta ad osservare disposizioni particolari, emanate da Pubbliche Autorità ovvero dalla Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli ovvero da Federazioni sportive, che coinvolgano il servizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il Gestore sarà tenuto a adeguarsi senza che nulla il Gestore possa pretendere a qualsiasi titolo da A.S.I.S..
Art. 7
Norme igienico - sanitarie e di sicurezza
1. L’inizio dell’attività di gestione sarà subordinato all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni da richiedersi a cura del Gestore. Il Gestore sarà in ogni caso tenuto ad osservare tutte le norme igienico – sanitarie previste per la somministrazione di bevande ed alimenti rispondendo direttamente ed in proprio di eventuali inadempimenti in merito.
Copia della autorizzazione all’esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande deve essere consegnata ad A.S.I.S..
2. Il Gestore dovrà fornire bevande e generi alimentari solidi, ad alto grado di commerciabilità e regolarmente ammessi dalle vigenti norme di igiene alimentare.
3. Il Gestore dovrà osservare le vigenti norme igieniche in materia di preparazione, confezionamento e conservazione dei generi alimentari.
4. Il Gestore dovrà garantire i diritti del consumatore attraverso il rispetto della normativa sulla sicurezza dei prodotti e sulla visibilità dei prezzi.
Art. 8
Sistema di qualità aziendale A.S.I.S.
1. A.S.I.S. si riserva di richiedere la collaborazione e la partecipazione del Gestore nel raggiungimento di livelli di qualità e di soddisfazione nell’erogazione del servizio adottati da A.S.I.S. con la Carta dei servizi e/o la certificazione del sistema di qualità aziendale e/o e la certificazione ambientale secondo la norma ISO 14001:2015.
Art. 9
Corrispettivo per il Gestore
1. La controprestazione a favore del Gestore consiste nel diritto di gestire funzionalmente il punto di somministrazione nonché svolgere le ulteriori attività economiche, compatibili con le attività di somministrazione e con le modalità e alle condizioni di cui al presente Contratto.
Art. 10
Ulteriori oneri e adempimenti a carico del Gestore Autorizzazioni e licenze.
Percentuali minime di prodotti di origine e di provenienza nel servizio di ristorazione
1. Il Gestore:
▪ deve attenersi a tutte le norme del presente Contratto e a tutte le norme di legge in materia di ristorazione collettiva che vanno a disciplinare la concessione di servizio oggetto del presente Contratto;
▪ deve essere in possesso, dalla data di avvio del servizio, delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze e/o autorizzazioni commerciali, previste dalla normativa vigente come meglio precisato al successivo comma 2. Il Gestore si impegna a consegnare copia delle licenze ad A.S.I.S.;
▪ si impegna ad applicare il sistema di autocontrollo dell’igiene dei prodotti alimentari basato sui principi HACCP previsto dal Reg. CE 852/2004 e a far rispettare agli utenti il divieto di fumare nei locali bar;
▪ è responsabile di tutte le inosservanze a leggi, regolamenti e disposizioni in genere in materia di esercizio dell’attività oggetto del presente Contratto ed in materia igienico- sanitaria, nonché dell’ordine e disciplina della stessa;
▪ non può farsi sostituire da terzi nella gestione parziale o totale del servizio di somministrazione di alimenti e bevande;
▪ nel caso in cui, per cause al Gestore non imputabili, si trovi nell’assoluta impossibilità di garantire il servizio oggetto del presente Contratto, dovrà darne immediata comunicazione ad A.S.I.S. affinché questa possa adottare le misure del caso.
2. Il Gestore dovrà provvedere, a sua cura e spese e limitatamente alla durata del Contratto, a farsi rilasciare, intestare e/o regolarmente rinnovare l’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande del Centro. Il Gestore è tenuto a richiedere le autorizzazioni che si
rendessero necessarie in corso di Contratto per intervenute modifiche alla normativa che disciplina l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande.
3. Gli alimenti e le bevande da somministrare saranno quelli previsti dall’autorizzazione all’apertura dell’esercizio pubblico. E’ vietata la somministrazione di bevande alcoliche al personale A.S.I.S..
4. Senza il consenso preventivamente e validamente espresso di A.S.I.S. rispetto alla collocazione nell'impianto sportivo, non potranno essere affisse insegne pubblicitarie di alcun genere, né essere installate macchine per giochi. L'autorizzazione di A.S.I.S. potrà essere rilasciata nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa di settore.
5. Senza il consenso validamente espresso di A.S.I.S., il Gestore non potrà procedere alla vendita di prodotti, abbigliamento, gadgets e accessori sportivi.
6. Il Gestore si obbliga per tutta la durata del Contratto a non mutare, pena la risoluzione del Contratto di Concessione, la destinazione d’uso dei beni ricevuti a disposizione e dei locali, salvo eventuali modifiche da concordarsi, preventivamente e per iscritto, con A.S.I.S.. Inoltre è obbligato a curare la gestione in conformità della destinazione economica dei beni e comunque in conformità a quanto previsto dal presente Contratto.
7. Al termine della concessione il Gestore dovrà riconsegnare i locali liberi da persone e cose di proprietà del Gestore o dei suoi ausiliari, restituendoli nello stato di normale efficienza, in cui riconosce di averli ricevuti all’inizio, salvo il normale deperimento derivante dall’uso. Parimenti per i beni mobili ricevuti da A.S.I.S..
8. Nella produzione degli alimenti e delle bevande il Gestore deve rispettare le seguenti percentuali minime di prodotti di origine e provenienza (ovvero le percentuali superiori al minimo proposte in offerta tecnica):
• Frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate, polenta, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte Uht, yogurt, uova, olio extravergine, devono provenire:
- per almeno il 20% espresso in percentuale di peso sul totale, da produzione biologica in accordo con i regolamenti (Ce) 834/2007/Ce e relativi regolamenti attuativi;
- per almeno il 10% espresso in percentuale di peso sul totale, da "sistemi di produzione integrata" (con riferimento alla norma Uni 11233:2009), da prodotti Igp Dop e Stg – come riportato nell'Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (regolamento Ce n. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (Ce) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari e regolamento (Ce) n. 509/2006), da prodotti tipici e tradizionali, compresi negli elenchi nazionali, regionali e provinciali previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro per le politiche agricole n. 350 di data 8 settembre 1999, nonché da prodotti di qualità riconosciuta e certificata (ad es. Marchio “Qualità Trentino”).
Per quanto riguarda le uova, la quota non proveniente da allevamenti biologici, deve provenire da allevamenti all'aperto di cui al codice 1 del regolamento 589/2008 della Commissione europea in applicazione del regolamento 1234/2007 relativo alla commercializzazione ed etichettatura delle uova.
I prodotti ortofrutticoli devono essere stagionali, rispettando i "calendari di stagionalità". Per prodotti di stagione si intendono i prodotti coltivati in pieno campo;
- in ogni caso, per almeno il 60% espresso in percentuale di peso sul totale deve trattarsi di prodotti a basso impatto ambientale.
• Carne, deve provenire:
- per almeno il 7,5% espresso in percentuale di peso sul totale, da produzione biologica;
- per almeno il 12,5 % da prodotti Igp e Dop, come riportato nell'Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (regolamento Ce n. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (Ce) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari), da prodotti tipici e tradizionali, compresi negli elenchi nazionali, regionali e provinciali previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto del ministro per le politiche agricole n. 350 di data 8 settembre 1999 e da prodotti di qualità riconosciuta e certificata (ad es. Marchio “Qualità Trentino”);
- in ogni caso, per almeno il 60% espresso in percentuale di peso sul totale deve trattarsi di prodotti a basso impatto ambientale;
• Pesce, deve provenire:
- per almeno il 10% espresso in percentuale di peso sul totale, da acquacoltura biologica, in accordo con i regolamenti (Ce) n. 834/07 e relativi regolamenti attuativi tra i quali il regolamento 710/2009 che riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica o pesca sostenibile (rispettando i criteri della certificazione MSC - Marine Stewardship Council od equivalenti);
- per almeno il 10% da prodotti Igp, Dop o di qualità riconosciuta e certificata (ad es. Marchio “Qualità Trentino”);
- in ogni caso, per almeno il 60% espresso in percentuale di peso sul totale deve trattarsi di prodotti a basso impatto ambientale.
9. Nella somministrazione di bevande il Gestore deve rispettare le seguenti prescrizioni: non dovrà essere previsto l’utilizzo di acqua e bevande confezionate se non per specifiche e documentate esigenze tecniche (logistiche e igienico-sanitarie). Dovrà pertanto essere individuata la soluzione più idonea in base all’utenza e al contesto, prevedendo l’utilizzo di acqua e bevande sfuse: distribuzione di acqua di rete, distribuzione di acqua microfiltrata e bevande alla spina naturali e gassate (da concentrato).
La ditta che effettua il servizio di microfiltrazione e distribuzione delle bevande si deve attenere al rispetto di procedure certificate e della normativa vigente in materia e dovrà utilizzare attrezzature che rispondano agli standard di efficienza energetica previsti nel presente documento.
Art. 11
Dotazioni e arredi. Obblighi delle Parti
1. Gli arredi, le attrezzature e gli elettrodomestici (di seguito generalmente beni mobili) di proprietà A.S.I.S. presenti nei locali adibiti al servizio sono quelli indicati all’allegato sub 2 del presente Contratto. I beni mobili di A.S.I.S. risulteranno consegnati al momento della firma del Contratto di concessione di servizio.
Qualora il Gestore abbia proposto con offerta tecnica la sostituzione di beni mobili di
A.S.I.S. è tenuto a comunicare la sostituzione del bene mobile e, al termine del contratto, a lasciare in dotazione al Centro fondo.
Per consentire l’accesso in caso di emergenza nei periodi e negli orari di interruzione del servizio, le chiavi di tutti i locali consegnati sono lasciate in copia all’Ufficio tecnico di A.S.I.S.. Qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento della gestione, il Gestore ritenesse opportuno sostituire, con spese a proprio carico, le serrature dei locali consegnati, è tenuto a comunicarlo per iscritto ad A.S.I.S. provvedendo altresì a consegnare copia delle nuove chiavi. Le conseguenze dirette ed indirette derivanti da mancanza o negligenza al riguardo sono ad esclusivo carico del Gestore.
Al Gestore è fatto divieto di usare le chiavi consegnate da A.S.I.S., anche quelle per l’ingresso all’edificio sportivo, per finalità diverse da quelle di gestione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande. Il Gestore non può duplicare le chiavi consegnate da A.S.I.S. o quelle eventuali di nuova formazione a terzi. E’ fatto assoluto divieto al Gestore di sostituzione e di duplicazione, a chiunque e per qualsiasivoglia ragione, delle chiavi e dei codici che consentono l’accesso all’edificio sportivo.
2. Il Gestore potrà dotare i locali di ulteriori arredi e attrezzature oltre a quelle sostitutive di beni mobili di A.S.I.S.. Tutte le attrezzature che il Gestore riterrà necessario installare nei locali che gli vengono concessi in uso dovranno rispondere alle normative di sicurezza, igiene e sicurezza antincendio e dovranno essere ad alta efficienza energetica.
3. Il Gestore dovrà provvedere a tutto quanto occorre per la normale e decorosa conduzione dell’esercizio pubblico. In particolare, dovrà provvedere, a propria cura e spesa, alla dotazione del materiale di consumo, di stoviglie (tazze, piatti, bicchieri, posate…) e di padellame, tende, utenze telefoniche, utenze energetiche (energia elettrica con utenza intestata al Gestore, acqua e gasolio per riscaldamento in forma di rimborso ad A.S.I.S. delle spese direttamente sostenute dalle medesime), tavoli-sedie-panche-ombrelloni per l’arredo del plateatico esterno, e degli elettrodomestici/arredi non presenti tra i beni di A.S.I.S.. Tutti gli acquisti del Gestore per lo svolgimento del servizio dovranno essere fatti a propria cura e spese, con esonero espresso di A.S.I.S. da qualsiasi responsabilità verso terzi per eventuali ritardi o inadempimenti nei pagamenti.
4. Il Gestore è custode dei locali affidati, nonché dei beni propri, di A.S.I.S. e di terzi presenti nei locali destinati a servizio oggetto del presente Contratto, anche durante i mesi e i giorni di chiusura dell’esercizio pubblico.
5. Rimangono a carico di A.S.I.S.:
▪ ogni onere relativo all'ammortamento dei beni mobili di proprietà di A.S.I.S.,
▪ le opere di installazione e predisposizione di nuovi quadri elettrici eventualmente necessari per la corretta installazione delle apparecchiature;
▪ lo sgombero neve.
Dette spese sono quantificate forfetariamente e sono già ricomprese nel canone di cui all’art. 15 del presente Contratto.
Art. 12
Pulizia, rifiuti e manutenzioni.
Obblighi delle Parti
1. Le pulizie dei locali, dei beni mobili e degli spazi di accesso (anche esterni ed escluso lo sgombero neve che è a carico di A.S.I.S.) dell’esercizio dovranno essere effettuate a cura e spese del Gestore, che dovrà provvedere anche alla raccolta differenziata, al trasporto e al deposito delle immondizie e dei rifiuti negli appositi punti di raccolta. E’ vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari dei lavandini. E’ vietato detenere nelle zone di preparazione e distribuzione dei prodotti alimentari detersivi, scope, strofinacci e abbigliamento del personale. Il Gestore deve astenersi dal costituire depositi, anche temporanei, di recipienti e quant’altro al di fuori dei locali assegnati.
2. Il Gestore dovrà curare la raccolta differenziata dei rifiuti, provvedendo al posizionamento di appositi cestini muniti di sacchi a perdere - anche per il pubblico - destinati al conferimento dei rifiuti umidi, secchi, vetro e lattine. La denuncia e il versamento della Tariffa rifiuti (TARI) è a carico del Gestore.
3. I lavori di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere eseguiti con costanza e accuratezza, in modo da garantire igienicità, salubrità e decoro.
4. Al Gestore compete la manutenzione ordinaria dei locali, dei beni e degli strumenti messi a disposizione da A.S.I.S.. Per manutenzione ordinaria in capo al Gestore si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli interventi di sostituzione di vetri rotti, di maniglie e serrature guaste, di rubinetti o scarichi non funzionanti, di tinteggiatura delle pareti interne, di riparazione degli elettrodomestici etc…:
5. La manutenzione straordinaria è a carico di A.S.I.S.. Spetta ad A.S.I.S. la predisposizione di eventuali nuovi quadri elettrici e la sostituzione, a proprio insindacabile giudizio, degli elettrodomestici e degli arredi consegnati con il presente Contratto ad eccezione di quelli proposti dal Gestore in offerta tecnica.
6. In caso di riparazioni di spettanza di A.S.I.S., sarà cura del Gestore darne notizia e richiedere l’intervento della prima. In caso di urgenza il Gestore potrà eseguirle direttamente salvo rimborso purché ne abbia dato contemporaneamente avviso ad A.S.I.S..
7. Fermo restando quanto previsto all’art. 6 il Gestore si impegna ad usare i locali ed i beni mobili di A.S.I.S. con la diligenza del buon padre di famiglia.
8. I lavori di pulizia generale e di manutenzione, da concordarsi con A.S.I.S., dovranno essere effettuati durante i mesi di maggio e di ottobre (mesi di chiusura dell’esercizio pubblico).
Art. 13
Garanzia definitiva
1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Gestore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
3. Nel caso di integrazione del contratto, il Gestore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
4. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al
D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un’apposita appendice riportante le seguenti clausole:
a) il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l’Amministrazione appaltante è quello di Trento; (se del caso, foro di Rovereto)
b) condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 atte a limitare la garanzia, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico della Amministrazione appaltante, non potranno in ogni caso essere opposte alla medesima.
Art. 14
Responsabilità. Polizze assicurative
1. A.S.I.S. non potrà in alcun modo essere considerata depositaria di valori, mobili, macchine, attrezzi, suppellettili, provviste e materiali in genere che in qualsiasi momento si trovino nei locali messi a disposizione del Gestore. Al Gestore spetta la loro custodia e la conservazione di valori, mobili, provviste, merci, attrezzature e altri beni mobili, restando il Comune di Trento e A.S.I.S. sollevati da ogni responsabilità per furti, danneggiamenti, sottrazioni, incendi o altre cause.
2. Il Gestore è, inoltre, responsabile di tutti i danni che per fatto proprio, dei familiari, del personale dipendente, dei soci, dei collaboratori e degli ausiliari potesse derivare a A.S.I.S. e xxxxx, a cose (anche di proprietà A.S.I.S.) e ad animali in relazione all’esercizio dell’attività oggetto del presente Contratto.
3. A.S.I.S. non potrà essere ritenuta responsabile dei danni subiti dal Gestore o da terzi per effetto di interruzione o di sospensione dell’attività commerciale oggetto del presente Contratto avvenute per cause non imputabili ad A.S.I.S.. La fissazione dei calendari di gare, partite e manifestazioni è disposta da soggetti dell’ordinamento sportivo e non da A.S.I.S.; pertanto, A.S.I.S. non potrà essere ritenuta responsabile della chiusura all’utenza individuale del Centro fondo per consentire lo svolgimento di gare, partite o manifestazioni sportive.
4. A.S.I.S. dovrà rimanere estranea, indenne ed esente da ogni responsabilità qualora tra il Gestore e il suo personale dipendente o i suoi collaboratori avessero a sorgere contestazioni di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione in dipendenza del rapporto di lavoro o di servizio comunque concluso con il Gestore.
5. Il Gestore si impegna a manlevare A.S.I.S. in qualunque controversia che dovesse essere intentata nei suoi confronti per le ragioni di cui ai commi precedenti.
6. Il Gestore dovrà stipulare, prima dell’avvio della gestione, una polizza assicurativa RCVT- RCO per un massimale non inferiore a Euro 3.000.000,00 per la copertura dei rischi a terzi e verso lavoratori, cose e animali derivanti dalla prestazione del servizio oggetto della Concessione. La polizza dovrà avere durata non inferiore a quella del Contratto. Il contratto dovrà espressamente prevedere la tutela dello smercio dei prodotti, inoltre, nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno aver luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all’esercizio nei confronti di terzi, di A.S.I.S. e del Comune di Trento. La polizza dovrà inoltre prevedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti di A.S.I.S. e del Comune di Trento.
7. Rimanendo il Gestore responsabile per la perdita e il deterioramento dei beni ricevuti nella disponibilità (anche da incendio), questi dovrà stipulare adeguata polizza assicurativa incendio a copertura del cd. rischio locativo per eventi, anche se causati con colpa grave del Gestore, (somma assicurata Euro 300.000,00) e per macchinari, attrezzature, arredamenti, merci anche di terzi (somma assicurata Euro 35.000,00). La polizza incendio dovrà essere vincolata in favore di A.S.I.S. e dovrà avere durata non inferiore a quella della Concessione. Il contratto dovrà espressamente stabilire che non potranno aver luogo diminuzioni o storni di rischi connessi all’esercizio per i danni arrecati per qualsiasi causa – incendio compreso – alle cose di proprietà di terzi, di A.S.I.S. e del Comune di Trento. La polizza dovrà inoltre prevedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti di A.S.I.S. e del Comune di Trento.
8. L’esistenza, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui ai precedenti commi 6. e
7. per tutta la durata del Contratto è condizione essenziale per A.S.I.S. e pertanto qualora la copertura assicurativa venisse meno ovvero l’impresa aggiudicataria non fosse in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative di cui trattasi, il presente Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 21 del presente Contratto.
Art. 15
Canone e rimborso utenze a carico del Gestore.
Modalità di pagamento. Tracciabilità dei pagamenti
1. A compensazione per la fruizione dei beni di A.S.I.S. e a copertura forfettaria dei costi assunti da quest’ultima nell’art. 11 comma 5 del presente Contratto, il Gestore dovrà corrispondere ad A.S.I.S.:
- il canone di disponibilità, oltre ad Iva nella misura di legge, proposto in sede di gara con l’offerta economica che si allega al presente contratto sub 5. Il canone annuale sarà fatturato in via posticipata in quattro rate trimestrali (scadenti al 31 dicembre, al 31 marzo, al 30 giugno e al 30 settembre di ciascun anno);
- il rimborso dei costi sostenuti da A.S.I.S. per la fornitura di acqua e di gasolio da riscaldamento direttamente utilizzate per il servizio di somministrazione e misurate con
appositi strumenti. Detti rimborsi saranno fatturati, oltre ad Iva nella misura di legge, in via posticipata in due rate semestrali (scadenti al 31 marzo e al 30 settembre di ciascun anno).
2. Il canone sarà aggiornato annualmente in base al tasso di inflazione programmata (TIP) secondo l’ultima pubblicazione adottata dal Dipartimento del tesoro per l’anno di riferimento della rivalutazione.
3. Il canone e i rimborsi utenze dovranno essere versati ad A.S.I.S. a mezzo RID a 30 giorni data fattura sul conto corrente dedicato specificato da A.S.I.S. nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della L. 136/2010.
4. Il Gestore, a pena di nullità assoluta del Contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. Il Gestore si impegna a dare immediata comunicazione ad A.S.I.S. ed all’Ufficio territoriale del Governo della provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente/cessionario) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. A.S.I.S. verifica i contratti sottoscritti tra l’affidatario ed il subappaltatori e/o i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 9 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del Contratto.
5. In caso di ritardato pagamento del canone e/o dei rimborsi utenze, si applicherà la penale di cui all’articolo 19, comma 1 del presente Contratto, oltre alla corresponsione degli interessi di mora.
6. Il mancato pagamento dei canoni e dei rimborsi utenze costituisce inadempimento contrattuale; pertanto, in caso di ritardo del pagamento anche di una sola rata di canone e/o di rimborso utenze per oltre 3 mesi ovvero in caso di reiterato inadempimento nell’arco di un anno solare, A.S.I.S. potrà avvalersi della clausola di risoluzione per inadempimento prevista dall’art. 21 del presente Contratto.
7. L’utilizzo del bar e del ristorante da parte dell’utenza e dei frequentatori del Centro fondo sono facoltativi. Il Gestore non può avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche del Contratto e del canone per la eventuale mancata fruizione dei servizi da parte dei frequentatori del Centro fondo.
8. Nulla spetta al Gestore, a qualsiasi titolo, a causa ed in dipendenza di impossibilità di funzionamento del bar e del ristorante per fatto di terzi o per fatti imprevisti ed imprevedibili non imputabili ad A.S.I.S.. In particolare, non potranno essere rivolta istanze di indennizzo o di risarcimento ad A.S.I.S. per interruzione della somministrazione di acqua e di energia elettrica che siano da imputarsi alla gestione della rete idrica o elettrica, ancorchè manifestatisi per eventi meteo o fortuiti.
Art. 16
Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell’appalto.
Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto
1. Il Gestore potrà provvedere alla gestione dell’esercizio attraverso il titolare dell’Impresa coadiuvato dai familiari ovvero avvalendosi di dipendenti. Il servizio dovrà essere reso con il numero di addetti indicato al precedente articolo 6, comma 2, del presente Contratto e comunque in modo adeguato, sia per numero che per qualifica, tale da garantire la continuità, l’efficienza e la rapidità del servizio all’utente anche negli orari di maggior affluenza.
2. Il personale impiegato adibito alla vendita, alla distribuzione, alla manipolazione ed alla preparazione delle bevande, dei cibi e degli altri generi di vendita deve essere in possesso dell’attestato di qualifica di operatore dei servizi di sala bar, o di esperienza di almeno un
anno di lavoro presso esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. E’ ammessa l’assunzione di tirocinanti o apprendisti in collaborazione con le relative scuole professionali purchè le esigenze del servizio lo consentano e comunque con la compresenza di almeno un operatore qualificato. Tutto il personale adibito a qualsiasi mansione deve essere in regola con le norme in materia igienico sanitaria.
3. Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge provinciale 2/2016 e s.m., avuto riguardo al punto 5 dell’Atto di indirizzo fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 5 novembre 2010, all’allegato 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013 e relativo atto aggiuntivo di data 9 giugno 2015, nonché alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizione economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti da aziende del settore turismo ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Tale contratto è stato individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci, come individuate dall’intesa territoriale fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013:
a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
f) ROL ed ex festività;
g) modalità di cambio appalto.
4. L’eventuale differenza retributiva derivante dall’applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. “indennità appalto”) che sarà riconosciuta per l’intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell’appalto di servizi di interesse provinciale. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell’appalto.
5. Ai sensi del punto 2 della citata intesa territoriale del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all’aggiudicazione dell’appalto e vengano incrementati, l’indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l’esecuzione del contratto il Gestore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell’appalto.
6. Avendo riguardo alle disposizioni recate dall’art. 32, comma 2, della legge provinciale n. 2/2016, che richiama l’art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, esclusivamente qualora nulla sia previsto in materia dal CCNL applicato dal Gestore, in caso di cambio di gestione dell’appalto, si stabilisce per il Gestore l’obbligo di verificare la possibilità di assunzione in via prioritaria di tutto il personale impiegato nella gestione uscente, sia esso dipendente o socio-lavoratore, in un esame congiunto alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale che certifichino almeno un iscritto tra i lavoratori impiegati nell’appalto.
7. Il Gestore è tenuto a fornire al personale gli indumenti di lavoro e i mezzi di protezione come prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene e di sicurezza da indossare durante
le ore di servizio. Il personale del Gestore dovrà essere provvisto di cartellino di identificazione riportante il nome del Gestore e l’identificativo del lavoratore.
8. A.S.I.S. si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione degli addetti che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di reclamo agli utenti/dipendenti A.S.I.S. o abbiano tenuto un comportamento non consono all’ambiente di lavoro.
9. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 14 commi 4 e 5 del presente Contratto.
Art. 17
Variazioni dei contenuti del servizio
1. Eventuali variazioni alle modalità di gestione imposte da A.S.I.S. ovvero da norme legislative e regolamentari che rendano più onerosa la gestione comportano la revisione delle pattuizioni di cui al presente Contratto che dovranno concordarsi tra le parti; tale revisione non sarà attuata attraverso il riconoscimento di compensi economici o prezzi da parte di A.S.I.S..
Art. 18
Controllo sull’esecuzione del contratto
1. A.S.I.S. si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, il Gestore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica. A tal fine, il Gestore deve consentire in qualsiasi momento il libero accesso ai locali relativi alla concessione da parte di A.S.I.S..
2. A.S.I.S. evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e il Gestore sarà chiamato a rispondere ad A.S.I.S., nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. A.S.I.S. si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.
Art. 19
Penali
1. In caso di ritardo nell’espletamento della prestazione e qualora non sia stata concessa da
A.S.I.S. un’eventuale proroga, verrà applicata una penale pari all’1 (uno) per mille dell’importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.
2. In caso di inadempimento delle prestazioni indicate in contratto si applicherà una penale massima di Euro 500,00.
L’entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale il Gestore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
3. Nel caso in cui il Gestore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte di A.S.I.S., la stessa provvede a trattenere l’importo relativo alle penali applicate alla garanzia definitiva di cui all’art. 13 del presente contratto o a richiederne il pagamento diretto previa emissione di fattura fuori campo iva.
4. Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10
% dell’importo netto contrattuale, A.S.I.S. procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 29, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Gestore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 20
Sicurezza
1. Il Gestore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
3. Il Gestore s’impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto.
4. Il Gestore s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.
5. Prima dell’apertura al pubblico dell’esercizio, il Gestore deve comunicare ad A.S.I.S. l’eventuale presenza di rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare i propri collaboratori e terzi che potrebbero prefigurare rischi interferenziali e le misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività in adempimento di quanto disposto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008.
Al presente Contratto è allegato sub 3. il DUVRI del servizio in concessione contenente anche le informazioni per l’avvio della procedura di coordinamento e collaborazione prevista dall’art. 26 del citato X.Xxx. 81/2008 sulla sede di lavoro “Centro fondo Viote del Monte Bondone”.
Art. 21
Risoluzione del contratto
1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all’art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
• xxxxx, a qualsiasi titolo, da parte del Gestore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
• ingiustificata sospensione del servizio;
• subconcessione non autorizzato;
• cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 23 del presente contratto;
• il non aver iniziato o concluso l’esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 10 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto da A.S.I.S.;
• mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
• riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite da A.S.I.S. presso il Gestore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine a A.S.I.S. stessa, in conformità all’art. 18 del presente contratto;
• applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 19, comma 4, del presente contratto;
• il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione della concessione;
• utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
• mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di igiene pubblica;
• mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
• mancato rispetto del requisito di localizzazione dell’infrastruttura di erogazione dei servizi nell’ambito territoriale prescritto contrattualmente;
• interruzione parziale o totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per tre giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali A.S.I.S. non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti del Gestore.
4. In caso di risoluzione, fermi restando tutti gli obblighi previsti da presente Contratto in caso di scadenza della Concessione, il Gestore dovrà cessare immediatamente l’attività e consegnare ad A.S.I.S., entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal ricevimento della lettera in cui A.S.I.S. dichiara risolto il Contratto:
− tutti i beni mobili di A.S.I.S. consegnati con il Contratto e in corso di Contratto. A.S.I.S. provvederà ad addebitare tutte le spese, nessuna esclusa, relative ai danni arrecati ai beni mobili dati in disponibilità del Gestore, anche con rivalsa sulla cauzione;
− l’originale della licenza di esercizio pubblico, specificatamente consentendo ad A.S.I.S. l’intestazione della stessa a se medesima o a terzi, senza che nulla il Gestore abbia ad eccepire o richiedere, anche in termini risarcitori e indennitari;
− i locali e le chiavi dei medesimi.
Oltre il termine dei 10 giorni sopradetto, sarà inibito al personale del Gestore l’ingresso nei locali dell’esercizio, senza ulteriore preavviso e con l’aggravio dei costi che A.S.I.S. dovrà accollarsi per l’esecuzione delle attività necessarie per la riconsegna a termini del presente Contratto.
Art. 22
Recesso dal Contratto
Clausola risolutiva espressa per mancato rinnovo servizio pubblico comunale
1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Le Parti espressamente approvano che il presente contratto si intende risolto il 31 dicembre 2023 qualora il Comune di Trento non approvi l’affidamento ad A.S.I.S. del servizio pubblico di gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento medesimo e/o la messa a disposizione dei relativi impianti sportivi per il periodo successivo al 31 dicembre 2023, salvo che il Comune di Trento non subentri nel presente contratto.
3. Nel caso del comma 2, la risoluzione si verifica di diritto quando A.S.I.S. comunica all’altra parte, a mezzo raccomandata AR o posta elettronica certificata, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.
4. Nel caso di risoluzione al 31.12.2023 ai sensi dei commi 2 e 3, A.S.I.S. è altresì tenuta a rimborsare al Gestore le quote di ammortamento degli elettrodomestici acquistati come da offerta tecnica depositata in sede di gara e non ancora ammortizzati. A tal fine, il Gestore si impegna a depositare ad A.S.I.S. le fatture di acquisto e le scritture contabili di ammortamento dei cespiti offerti in sede di gara.
Art. 23
Divieto di cessione del contratto.
Subconcessione
1. É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della L.P. 2/2016 e dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. In conformità a quanto previsto dall’art. 26 della L.P. 2/2016 e, limitatamente alla quota subappaltabile, dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, la subconcessione è ammessa, entro il limite massimo del 30 % (trenta per cento) dell’importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).
3. Il Gestore, al fine di poter procedere all’affidamento in subconcessione, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della L.P. 2/2016, pena il diniego dell’autorizzazione alla subconcessione e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della L. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
4. Si chiarisce che, per assolvere gli obblighi di cui ai precedenti commi, il Gestore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione della concessione, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti del Gestore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
Art. 24
Responsabile dell’esecuzione
1. Il Responsabile dell’esecuzione del Contratto per A.S.I.S. è il Responsabile ufficio giuridico amministrativo.
Art. 25
Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
b) le disposizioni direttamente applicabili del titolo III, capo I, della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici;
c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell’ordinamento provinciale e richiamate nel presente contratto;
d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
e) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento“ e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23“, per quanto applicabili;
f) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
g) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
h) la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
i) le norme del codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
Art. 26
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 e dell’art. 13 decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 –
per la tutela del trattamento di dati personali
1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016 e dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si provvede all’informativa prevista dai citati articoli facendo presente che i dati forniti dall’Aggiudicatario, anche personali di persone fisiche, saranno raccolti dall’Azienda speciale per la gestione degli Impianti sportivi del Comune di Trento (in sigla A.S.I.S.) con sede in xxx 0 Xxxxxxxx, x. 00/0, xx Xxxxxxx xx Xxxxxx per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’aggiudicazione, la stipula e l’esecuzione del Contratto. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) è svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli articoli 5 e 25 del Regolamento UE 679/2016. Il trattamento dei dati, effettuato con strumenti manuali e/o informativi mediante procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza, riguarda anche dati giudiziari.
Fatti salvi il rispetto della normativa sul diritto di accesso ed il rispetto del diritto di accesso agli atti riservato al Comune di Trento nell’ambito del controllo amministrativo e politico
sull’attività di A.S.I.S. e il servizio pubblico ad essa affidato, i dati non saranno comunicati ad alcuno se non a enti pubblici e soggetti di diritto privato in base ad un obbligo di legge o di regolamento. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati raccolti sono comunicati all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e all’Osservatorio provinciale per i contratti pubblici, all’Agenzia delle Entrate, a Inps, Inail, alla CCIAA, all’Agenzia del lavoro (o Uffici provinciali del lavoro), agli uffici del Casellario giudiziale, al Commissariato del Governo (o Prefettura competente); il Contratto e i suoi atti integrativi, modificativi e di rinnovo sono integralmente duplicati e trasmessi al Comune di Trento (Servizio Servizi all’infanzia, istruzione e sport); i dati sono conosciuti dal Responsabile del procedimento di gara e dal Responsabile del procedimento di esecuzione del Contratto, oltre che – se diversi dai precedenti - dagli incaricati dell’ufficio Area giuridico amministrativa di A.S.I.S.. In caso di contenzioso legale o al verificarsi di sinistri, i dati saranno comunicati al Legale di A.S.I.S., al Broker di A.S.I.S. e alla Compagnia assicuratrice di riferimento.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio qualora l’Impresa intenda partecipare alla gara, nonché ai fini della stipulazione del Contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. In caso di rifiuto a fornire i dati, le conseguenze sono l’impossibilità di ammettere l’Impresa alla procedura di gara e, successivamente alla procedura di gara, l’impossibilità di stipulare il Contratto per colpa dell’aggiudicatario, con le ulteriori conseguenze normativamente previste.
3. E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.
4. Il periodo di conservazione dei dati è determinato sulla base della vigente normativa in materia di conservazione della documentazione e degli archivi degli enti pubblici della provincia di Trento, e potrà protrarsi, nell’osservanza di tali disposizioni, anche a tempo indeterminato.
5. In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti previsti dal Regolamento UE tra i quali figurano:
• il diritto di accesso ai suoi dati personali e ottenere copia degli stessi;
• qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione;
• se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei suoi dati, richiederne la cancellazione, o esercitare il diritto di limitazione.
6. Titolare del trattamento è A.S.I.S.. Responsabile del trattamento dei dati con riferimento al procedimento di gara è il Responsabile Ufficio giuridico amministrativo di A.S.I.S.. Responsabile del trattamento dei dati con riferimento alla gestione del rapporto contrattuale è il Responsabile Ufficio giuridico amministrativa di A.S.I.S..
7. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono pubblicati sul sito internet di A.S.I.S..
8. Alla luce di quanto indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del Contratto di concessione di servizio il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati, secondo quanto previsto dall’informativa.
Art. 27
Oneri contrattuali
1. L’imposta di bollo e di eventuale registrazione del Contratto sono a carico del Gestore.
2. A carico del Gestore saranno tutti gli oneri fiscali e amministrativi relativi a licenze e autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.
Art. 28
Disposizioni anticorruzione
1. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Gestore conferma di non aver stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti di A.S.I.S. che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa A.S.I.S. nei confronti del Gestore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego con A.S.I.S..
2. Il Gestore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente ordine, si impegna, ai sensi dell'art. 1.2 del Codice di comportamento di A.S.I.S. approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 12.10.2017 ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. Il Codice di comportamento di A.S.I.S. è disponibile sul sito xxx.xxxx.xxxxxx.xx e il Gestore si impegna a trasmetterlo ai propri dipendenti.
3. A.S.I.S., accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
4. A.S.I.S. esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
Art. 29
Vicende soggettive del Gestore
1. Con riferimento alle vicende soggettive del Gestore, di cui all’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della L.P. 2/2016, A.S.I.S. prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.
Art. 30
Elezione di domicilio del Gestore
1. Il Gestore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale.
Art. 31
Definizione delle controversie
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra A.S.I.S. e il Gestore, che non si siano potute definire con l’accordo bonario ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l’arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.
Il Gestore
Il Legale rappresentante
……………….
A.S.I.S.
Il Presidente
- avv. Xxxxxxx Xxxxx -
Schema di Contratto di concessione Esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande
del Centro fondo Viote del Monte Bondone
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le Parti dichiarano di approvare ed accettare specificatamente gli articoli 1 – comma 2 (oggetto), 3 – comma 2 (durata della concessione), 4 (orari e modalità di erogazione del servizio di somministrazione), 5 (servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande), 6 (modalità di espletamento del servizio ed obblighi del Gestore), 10 (ulteriori oneri e adempimenti a carico del Gestore: autorizzazioni e licenze. Percentuali minime di prodotti di origine e di provenienza nel servizio di ristorazione), 11 (dotazioni e arredi. Obblighi delle Parti), 12 (pulizia, rifiuti e manutenzioni. Obblighi delle Parti), 13 (garanzia definitiva), 14 (responsabilità. Polizze assicurative), 15 (canone e rimborso utenze a carico del Gestore. Modalità di pagamento. Tracciabilità dei pagamenti), 16 (condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell’appalto. Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto), 17 (variazioni dei contenuti del servizio), 18 (controllo sull’esecuzione del contratto), 19 (penali), 20 (sicurezza),
21 (risoluzione del contratto), 22 (recesso dal Contratto. Clausola risolutiva espressa per mancato rinnovo servizio pubblico comunale), 23 (divieto di cessione del contratto. Subconcessione), 27 (oneri contrattuali), 28 (disposizioni anticorruzione), 31 (definizione delle controversie).
Il Gestore
Il Legale rappresentante
……………….
A.S.I.S.
Il Presidente
- avv. Xxxxxxx Xxxxx -
Allegati:
1. planimetria dei locali in disponibilità del Gestore;
2. elenco beni mobili di A.S.I.S. in disponibilità del Gestore;
3. D.U.V.R.I.
4. Offerta tecnica del Gestore
5. Offerta economica del Gestore