CAPITOLATO D’APPALTO
COMUNE DI MURAVERA
Provincia di Cagliari
Ufficio Tributi
CAPITOLATO D’APPALTO
CAPITOLATO D’APPALTO PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO, IL CENSIMENTO DELLE UNITA’ IMMOBILIARI AI FINI DELLA FORMAZIONE DI UNA BANCA DATI PER L’APPLICAZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI E L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI ICI E TARSU
Ns Rf.C:\Documents and Settings\tributi1\Documenti\Principale\PRincipale 2007\Appalto Tributi\capitolato.doc
Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Tel. 070/0000000 - Fax. 070/0000000
C.F. 80000630923 - P.I. 01563050929 E-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
Art. 1 (Definizioni di riferimento)
1) Ai fini della corretta interpretazione del presente capitolato, si intendono:
a) per “Amministrazione”, il Comune di Muravera quale stazione appaltante che procede all’aggiudicazione della fornitura di servizi oggetto del presente capitolato;
b) per appalto, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra l’Amministrazione e un operatore economico (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici), avente per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi oggetto del presente capitolato;
c) per “appaltatore”, l’operatore economico prescelto dall’Amministrazione, cui la stessa affida l’esecuzione dell’appalto secondo le modalità definite nel presente capitolato, dal il bando di gara e dal disciplinare di gara;
d) per contratto, l’atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra l’Amministrazione e l’operatore economico prescelto come appaltatore;
e) per “Codice dei contratti pubblici”, il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
f) per “regolamento”, il complesso di disposizioni attuative ed applicative del Codice dei contratti pubblici, previsto dall’art. 5 dello stesso X.Xxx. n. 163/2006;
f) per “specifiche tecniche”, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali i livelli di qualità, i livelli della prestazione ambientale, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilità per i disabili) la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sua sicurezza o le sue dimensioni, ivi compresi le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione, nonché le procedure di valutazione della conformità.
Art. 2
(Elementi generali di riferimento e finalità dell’appalto)
1. Il presente capitolato regola gli oneri generali e particolari inerenti il rapporto tra l’Amministrazione e l’appaltatore individuato in relazione all’appalto per “la fornitura di un sistema informativo geografico, il censimento delle unità immobiliari ai fini della formazione di una banca dati per l’applicazione dei tributi comunali e l’affidamento del servizio di accertamento dei tributi ICI e TARSU”;
2. In relazione all’esecuzione degli oneri e degli obblighi relativi all’appalto regolato dal presente capitolato si intendono applicabili le disposizioni sull’esecuzione del contratto previste dagli articoli da 113 a 120 del Codice dei contratti pubblici, per quanto compatibili.
Il presente capitolato ha per oggetto:
Art. 3
(Prestazioni oggetto dell’appalto)
1. l’individuazione, ai sensi di Legge e regolamenti comunali, di tutti i cespiti tassabili dei tributi di cui al successivo art. 4 e dei relativi soggetti passivi attraverso il censimento analitico/descrittivo di tutti gli immobili esistenti sul territorio comunale incluse le aree edificabili, qualunque sia l’uso cui sono destinate;
2. la creazione di banca dati territoriale cartografica informattizata SITT (Sistema Informativo Territorio e Tributi) degli immobili di tutto il territorio e l’istituzione di un catasto;
3. l’affidamento, ai sensi dell’art. 52, comma, 5 lett. B) del D.Lgs. 446/1997, del servizio di accertamento di:
a) evasione parziale e/o totale dei tributi ICI e TARSU;
b) di accertamento di irregolarità commesse nel pagamento dei citati tributi;
c) di verifica e controllo dei cespiti soggetti a tassazione per i predetti tributi con riguardo alle annualità dal 2002 al 2007;
La rilevazione di che trattasi dovrà:
Per ogni singolo fabbricato:
a. censirne l’esistenza;
Art. 4 (Censimento cespiti tassabili))
b. relazionarla, ove non già riportato, sulla cartografia del SITT di cui all’art. 5;
c. identificarla con il correlativo numero civico;
d. identificarla con i relativi estremi catastali;
e. identificarla con il codice ecografico di riferimento;
f. istituire per ogni unita codificata una scheda su supporto informatico analitico descrittiva in grado di evidenziarne:
- la consistenza di ogni singolo fabbricato con il dettaglio delle unità immobiliari di cui e costituito;
- la correlativa superficie imponibile e l’articolazione interna degli spazi;
- la relativa destinazione d’uso (residenziale, produttiva o pertinenziale);
- la relativa rendita catastale, se trattasi di unità immobiliare già censita;
- i relativi proprietari con l’annotazione della quota di possesso, dell’indirizzo di residenza e del codice fiscale;
- i rispettivi utilizzatori con l’annotazione dell’indirizzo di residenza e del codice fiscale.
Per ogni area edificabile
a. censirne l’esistenza;
b. relazionarla, ove già non riportato, sulla cartografia del SITT di cui all’art. 5 in modo tale da rilevarne la destinazione urbanistica;
c. per ogni particella (o parte di essa) andranno indicati:
- la relativa superficie;
- gli identificativi catastali;
- la destinazione d’uso e la zona territoriale;
- i relativi proprietari con l’annotazione della quota di possesso, dell’indirizzo di residenzae del codice fiscale.
Per le succitate rilevazioni le parti interessate dovranno concordare la configurazione della scheda analitica-descrittiva con i dati di cui ai commi che precedono.
La rilevazione dovrà essere effettuata ricavando i dati:
1. dalle partite agli atti del Catasto Urbano o Terreni ovvero dagli atti dei soggetti passivi d’imposta;
2. attraverso l’acquisizione di ogni altro dato utile dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari, dal Catasto terreni e dal Catasto fabbricati;;
3. dagli elaborati del vigente P.R.G.;
4. dagli altri elaborati grafici o cartografici di proprietà del Comune, Provincia o regione;
5. attraverso la verifica di congruità e di coerenza dei vari dati acquisiti;
6. attraverso ogni altra verifica necessaria alla certezza delle acquisizioni;
7. soltanto nei casi in cui i dati relativi agli immobili non siano accertabili con le modalità suddette, la rilevazione potrà essere effettuata ricavando i dati da ispezioni sui luoghi per l’acquisizione dei dati relativi alla consistenza delle unità immobiliari.
La rilevazione sarà svolta dall’Appaltatore con l’impiego delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali di cui al successivo art. 13.
Art. 5 (Realizzazione del SITT)
Linee guida
Premessa
Il SITT (Sistema Informativo Territorio e Tributi) mira alla realizzazione di uno strumento in grado di aumentare l’efficienza degli uffici comunali in quanto a tempi di riposta verso i cittadini e al tempo stesso di aumentare l’efficacia degli uffici stessi nei compiti di monitoraggio del territorio.
Il progetto è nato nell’ottica di realizzare una banca dati contenente una anagrafe dettagliata del patrimonio immobiliare compreso nel territorio del Comune di Muravera.
Tale banca dati rivestirà una grande importanza ai fini della esecuzione delle attività sia interne del Comune (verifiche tributarie, determinazione dello stato di un immobile, etc.) sia esterne in forma di servizi al cittadino (informazioni sulla propria situazione tributaria, sullo stato di una propria unità immobiliare oppure di una propria pratica edilizia).
Per volontà dell’amministrazione comunale e degli uffici interessati si vuole dare vita alla realizzazione un Sistema Informativo Territoriale, realizzato con un linguaggio tecnologicamente avanzato, con una sistema di Base Dati aperto, esportabile ed espandibile; mirato al controllo del territorio, sia dal punto di vista fiscale che edilizio.
Obiettivi del SITT
Nell’ambito del progetto SITT il Comune di Muravera intende munirsi di uno strumento che permetta di ottenere i seguenti risultati:
1. Il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia di alcuni uffici comunali, con particolare riferimento a quelli offerti dall’ufficio tributi e dall’ufficio tecnico;
2. Il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese, con particolare riferimento a quelli offerti dall’ufficio tributi e dall’ufficio tecnico;
3. Il raggiungimento di un livello accettabile di Equità Fiscale, per quanto riguarda i tributi di stretta competenza comunale;
4. Il monitoraggio sullo stato del patrimonio immobiliare compreso nel territorio del Comune di Muravera.
Gli obiettivi sopra citati sono molto concreti e i risultati ottenibili, sono facilmente misurabili. A questi obiettivi ne deve essere aggiunto un altro che fa da sfondo a tutti:
• La realizzazione di un sistema informativo che permetta di ridurre le distanze fra l’Ente Comune e i cittadini.
Questo ulteriore obiettivo si può raggiungere solo mettendo gli uffici interessati in condizione di fornire servizi ai cittadini anche per via telematica.
CARATTERISTICHE DEL SITT
Il SITT dovrà avere le seguenti caratteristiche:
Funzionalità Ufficio Tributi
Gestione dei tributi comunali (ICI, TARSU) attinenti ogni singolo immobile, cioè:
1. Verifiche sulla presenza delle denunce (ICI, TARSU) per l’immobile;
2. Verifiche della correttezza delle informazioni nelle denunce per l’immobile;
3. Verifica della posizione tributaria dei contribuenti;
4. Verifica di coerenza fra dichiarazioni e versamenti;
5. Emissione degli avvisi di liquidazione e accertamento;
6. Gestione dell’iter degli avvisi;
7. Previsioni di Gettito da Tributi;
Funzionalità Ufficio Tecnico
1. Gestione storica di ogni singolo immobile;
2. Classificazione e informatizzazione delle pratiche edilizie dell’archivio comunale;
3. Ricerca rapida delle pratiche edilizie associate allo stesso immobile;
Banche dati di partenza
Per quanto riguarda i dati di partenza sono disponibili le seguenti banche dati:
ICI
1. Banca dati dichiarazioni ICI;
2. Banca dati versamenti ICI;
3. Banca dati Catasto Urbano e Terreni (fornitura completa al 30/12/1992 ed aggiornamenti al 31/12/2006)
4. Banca dati Anagrafe Comunale
5. Banca dati Catasto Elettrico ENEL (1997);
TARSU
1. Banca dati dichiarazioni TARSU;
2. Banca dati Ruolo formato 290 (Tracciato per CNC)
3. Banca dati Catasto Urbano e Terreni (fornitura completa al 30/12/1992 ed aggiornamenti al 31/12/2006)
4. Banca dati Anagrafe Comunale
5. Banca dati Catasto Elettrico ENEL (1997);
Schema funzionamento SITT (esempio Figura 1)
Schema di banca dati
La banca dati SITT rappresenta il cuore del sistema. A regime, ad ogni immobile del SITT dovranno essere collegate le proprie dichiarazioni ICI e TARSU e le proprie pratiche edilizie.
I tributi ICI e TARSU dovranno avere una gestione (inserimenti di nuove denunce e dichiarazioni) intimamente relazionata con gli immobili della Banca dati SITT.
Le pratiche edilizie dovranno avere una gestione dell’iter autonoma, alla cui conclusione si ha l’inserimento nell’archivio pratiche edilizie SITT relazionate con gli immobili alle quali si riferiscono.
Il risultato di questa architettura dovrà dare alla possibilità di interrogare il sistema partendo dall’anagrafica persone fisiche e giuridiche, ma dovrà anche dare la possibilità di interrogare il sistema partendo dalla banca dati SITT.
In altre parole dovrà essere possibile sia interrogare il sistema con domande del tipo "trova tutte le dichiarazioni ICI del Signor TIZIO con codice fiscale XYZ", sia interrogare il sistema con domande del tipo "trova tutte le dichiarazioni ICI e/o TARSU relative all’immobile X".
Si capisce già da queste poche parole l’importanza e l’efficacia di un sistema informativo siffatto ai fini dei controlli tributari, oppure ai fini della verifica dell’esistenza di pratiche edilizie su un determinato immobile.
Allo stesso modo, con le stesse parole utilizzate come esempio ("trova tutte le dichiarazioni ICI e/o TARSU relative all’immobile X), si introduce un quesito fondamentale: come identifico l’immobile X?
Nel caso di accesso al sistema informativo dall’anagrafica persone fisiche e giuridiche può essere utilizzato il Codice Fiscale, che è univoco.
Per quanto riguarda gli immobili la soluzione da adottare dovrà essere quella di dotare ogni immobile di una codifica numerica crescente (assolutamente unica), e di una codifica, costituita da una sestina di numeri (codice strada, accesso, interno, scala, piano, unità).
A regime si potrà interrogare il SITT con interrogazioni alfanumeriche del tipo "trova tutte le dichiarazioni ICI e/o TARSU relative all’immobile N° 1527" oppure con interrogazioni alfanumeriche del tipo "trova tutte le dichiarazioni ICI e/o TARSU relative all’immobile con codifica (11045, 6, 0, A, 2, 1)", dove 11045 è la codifica di Via Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
Il sistema di accesso e la codifica numerica di ciascun immobile consentirà la possibilità di utilizzare il SITT e di effettuare tutte le attività di correlazione fra ICI/TARSU/Pratiche edilizie e gli immobili presenti nella banca dati SITT.
Sistema di accesso alfanumerico (esempio Figura 2)
Sistema cartografico
Il sistema SITT dovrà essere dotato di un sistema di accesso cartografico (vedi Fig. 3) in modo tale da avere la possibilità di avere a quella data uno strumento informatico di controllo, anche su base cartografica, perfettamente sovrapponibile al piano regolatore.
Accesso cartografico (esempio Figura 3)
Gestione ICI
Nella figura seguente (Fig. 4) viene illustrato con uno schema a blocchi il funzionamento della Gestione ICI nell'ambito del progetto SITT.
Ciascuna dichiarazione ICI dovrà essere collegata ad una unità immobiliare presente nella banca dati SITT.
Attraverso il confronto tra le dichiarazioni e i versamenti dovranno essere generati gli avvisi di accertamento in rettifica. Attraverso il confronto tra le dichiarazioni e la banca dati SITT, aggiornata con i dati del censimento delle unità immobiliari, dovranno essere generati gli avvisi di accertamento.
Dovranno inoltre gestite le iscrizioni a ruolo degli avvisi non pagati.
Schema gestione ICI (esempio Figura 4)
Gestione TARSU
Nella figura seguente (Fig. 5) viene illustrato con uno schema a blocchi il funzionamento della Gestione TARSU nell'ambito del progetto SITT. Ciascuna denuncia TARSU dovrà essere collegata ad una unità immobiliare presente nella banca dati SITT.
Attraverso il confronto tra le denuncie e la banca dati SITT, aggiornata con i dati del censimento delle superfici e delle relative misurazioni, dovranno essere generati gli avvisi di accertamento.
Doranno inoltre essere gestite le iscrizioni a ruolo delle denuncie e degli avvisi di accertamento.
Schema Gestione TARSU (esempio Figura 5)
SITT On Line
Nella figura seguente (Fig. 6) viene illustrato con uno schema a blocchi il funzionamento che dovrà avere dell'applicativo SITT on Line, che permetterà la consultazione della propria posizione tributaria da parte di ciascun contribuente, attraverso la rete Internet.
L'accesso dovrà essere consentito a più livelli.
Tutti i cittadini che hanno un collegamento a Internet potranno consultare lo stradario, le informazioni generali, la modulistica.
I contribuenti che hanno fatto richiesta di password di abilitazione potranno verificare la propria situazione tributaria (solo la propria), potendo consultare le denunce TARSU e le dichiarazioni ICI, con i relativi versamenti, che risultano essere presenti nel sistema informativo del Comune di Muravera.
I commercialisti e i centri di assistenza fiscale, che hanno fatto una speciale richiesta di abilitazione, potranno verificare la situazione tributaria (denunce TARSU, dichiarazioni ICI, versamenti ICI), che risultano essere presenti nel sistema informativo del Comune di Muravera, di tutti i contribuenti da essi assistiti.
Schema SITT On Line (esempio Figura 6)
Sistema GIS
Volendo infine dotare il progetto SITT di una componente cartografica, dovrà essere realizzato un applicativo GIS che dovrà far interagire, da una parte, i dati cartografici GIS del Comune di Muravera e, dall'altra, tramite connessione ODBC, la base dati del SITT.
L'applicativo GIS dovrà contenere tre tipi di informazioni cartografiche, denominate Strade, Edifici, Accessi, che rappresentano i temi dell'interfaccia standard del GIS.
La seguente figura (Fig.7) mostra un esempio della mappa completa: si noti che l'interfaccia standard del GIS è stata integrata con un "tool" specifico di bottoni per esaminare i dati SITT (bottoni G, S ed R).
L'accesso alle informazioni sia GIS che DB deve avvenire prima selezionando uno dei due bottoni G (sta per GIS) o S (sta per SITT) e poi selezionando un tema fra i tre disponibili.
L'uso del bottone R (Ricerca) ha lo scopo di evidenziare gli oggetti grafici del tema "Edifici" che soddisfano a certi criteri di ricerca.
Cliccando sul bottone G si dovrà avere l'accesso alle informazioni cartografiche dei vari temi, mentre, ad esempio, cliccando sul bottone S, selezionando il tema "Edifici" e cliccando nuovamente su un oggetto di questo tema dovrà essere possibile rilevare lo stato tributario o delle pratiche edilizie degli immobili ivi contenuti (Fig. 8).
Sistema GIS (esempio Figura 7)
Sistema GIS (esempio Figura 8)
Cartografia toponomastica e numerazione civica
L’appaltatore dovrà inoltre realizzare la base cartografica numerica delle zone costiere del Comune di Muravera come sotto specificato:
• Cartografia scala 1:1.000 della zona di Costa Rey e Piscina rey, ad esclusione di quella già realizzata dal Comune per la lottizzazione Monte Nai, per Complessivi Ha 100.00.00;
• Cartografia in scala 1: 2.000 di varie Zone (come da cartografia allegata evidenziata nei poligoni contrassegnati dai numeri 2-3-4-5-7-7-8) per complessivi ha 438.00.00;
• Scannerizzazione e successiva vettorializzazione delle canapine catastali relative alla zona cartografata, le canapine dovranno essere fornite a spese dell’Appaltatore, se lo stesso no riterrà idonee quelle in possesso del Comune di Muravera;
• Trasformazione della cartografia da coordinate gaus-Boaga in Cassini Soldner;
• Sovrapposizione della cartografia alle canapine, verifica delle incongruenze, correzioni;
• La cartografia dovrà essere predisposta nel rigoroso rispetto delle prescrizioni e tolleranze del Capitolato Speciale d’Appalto predisposto dalla R.A.S. (regione Autonoma della Sardegna) relativo alla scala di riferimento;
• Le operazioni sulla cartografia sono indispensabili per l’organizzazione del dato;
Le rilevazioni effettuate e la costruzione della nuova banca dati dovranno essere basate sulla numerazione civica esistente.
Nel caso di toponomastica, numerazione civica mancante o inadeguata la Ditta dovrà proporre il nome della via ed il numero civico da assegnare al fabbricato.
La banca dati cartografica in possesso del Comune di Muravera che verrà messa a disposizione dell’Appaltatore è la seguente:
1. Aerofotogrammetria scala 1:1.000 delle zone del centro abitato del Comune di Muravera in formato DWG;
2. Aerofotogrammetria scala 1:1.000 Xxxx.xx Monte Nai in zona Turistica Costa Rei in formato DWG;
3. Piano Regolatore Comunale in scala 1:1.000 in formato cartaceo;
4. PUC in fase di adeguamento allo strumento paesaggistico Regionale in formato DWG.
La cartografia mancante dovrà essere realizzata o acquisita dall’Appaltatore;
Art. 6
(Attività di accertamento ICI e TARSU)
.attività relativa all’I.C.I.:
a. presa d’atto dei dati presenti nell’archivio informatico del Comune e conseguente analisi di tutte le posizioni rilevanti per gli anni 2002/2007.
b. Verifica di tutte le dichiarazioni e/o comunicazioni I.C.I. pervenute all’Ufficio.
c. Gestione verifica, controllo delle dichiarazioni/comunicazioni/autocertificazioni/autodenunce e di quant’altro attestante stati e/o fatti rappresentati dai contribuenti sia anteriormente sia durante il periodo dell’espletamento delle attività oggetto dell’affidamento del servizio.
d. Gestione delle dichiarazioni di successione trasmesse ai sensi della Legge 383/2001 dai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate con elaborazione e conversione delle stesse in comunicazione ai fini I.C.I.
e. Confronto e riscontro dei dati presenti nella banca dati dell’Ufficio Tributi con gli archivi catastali per l’individuazione degli evasori totali e per la verifica della correttezza delle dichiarazioni, sia per gli immobili con rendita catastale già assegnata, sia per gli immobili privi di valore catastale.
f. Confronto, bonifica e/o integrazione dei dati risultanti dai punti precedenti anche con invio di questionari ed eventuale convocazione per riscontrare presso l’Ufficio del Contribuente, verifiche su banche dati interne ed esterne al comune, ulteriori ed eventuali esami e riscontri catastali, controlli eventuali di fatto sul territorio e quant’altro possa necessitare per fare acquisire certezza al dato rilevato.
g. L’attivazione dei controlli e delle procedure previste dall’art. 336 della L. 30 dicembre 2004, n° 311.
h. Sistemazione di anomalie di qualunque tipo rilevate nelle posizioni contributive e scaturite dall’attività di verifica dei punti precedenti.
i. Xxxxxx e notifica degli avvisi di accertamento e/o di rettifica a cura e spese dell’Appaltatore ponendo particolare attenzione nell’evitare che singoli contribuenti siano interessati da atti ripetitivi per errori materiali imputabili alla elaborazione dei dati, (quali ad esempio: duplicazione di atti per la stessa annualità d’imposta, invio di atti per omonimia scaturita dall’improprio utilizzo dei dati anagrafici; duplicazione di atti per lo stesso immobile e per la stessa annualità di imposta ecc.).
j. Gestione delle procedure e degli atti di annullamento e modifica degli accertamenti emessi rilevatisi comunque errati per verifiche d’ufficio e/o per impulso di parte.
k. Gestione completa del contenzioso in sede amministrativa e giudiziale mediante la stesura dei relativi atti e il deposito di comparsa di costituzione e risposta (controdeduzioni) presso le competenti Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali e presso la Corte di Cassazione sino all’esito definitivo della controversia con sentenza passata in cose giudicate.
l. La predisposizione dei ruoli coattivi in formato 290 da consegnare all’ufficio tributi che provvederà ad inviarli all’IFEL spa per la meccanizzazione ed a renderli esecutivi;
.attività relativa alla TARSU:
a. Presa d’atto dei dati presenti nell’archivio informatico del Comune e conseguente analisi di tutte le posizioni rilevanti per gli anni 2002/2007;
b. Verifica di tutte le dichiarazioni e/o comunicazioni TARSU pervenute all’Ufficio;
c. Verifica, controllo e gestione delle dichiarazioni/comunicazioni/autocertificazioni/autodenunce e di quant’altro attestanti stati e/o fatti rappresentati dai contribuenti sia anteriormente sia durante il periodo dell’espletamento delle attività oggetto del servizio;
d. Rilevazione in loco ove necessaria, delle unità immobiliari oggetto di accertamento della loro superficie e della relativa destinazione d’uso. Individuazione per ciascun immobile oggetto di applicazione TARSU del proprietario e se diverso del detentore, del riferimento catastale e, se presente, della Via, del numero civico e dell’eventuale interno;
e. L’attivazione dei controlli e delle procedure previste dall’art. 340 della L. 30 dicembre 2004, n° 311.
f. Sistemazione di anomalie di qualunque tipo rilevate nelle posizioni contributive e scaturite dall’attività di verifica dei punti precedenti;
g. Stampa degli avvisi di accertamento e/o rettifica a cura e spese dell’Appaltatore ponendo particolare attenzione nell’evitare che singoli contribuenti siano interessati da atti ripetitivi per errori materiali imputabili alla elaborazione dei dati, (quali ad esempio: duplicazione di atti per la stessa annualità della tassa, invio di atti per
omonimia scaturita dall’improprio utilizzo dei dati anagrafici; duplicazione di atti per lo stesso immobile e per la stessa annualità della tassa ecc.);
h. Gestione delle procedure e degli atti di annullamento e modifica degli accertamenti emessi rilevatisi comunque errati per verifiche d’ufficio e/o per impulso di parte;
i. Confronto e riscontro dei dati presenti nella banca dati dell’Ufficio Tributi con gli archivi catastali per l’individuazione degli evasori totali e per la verifica della correttezza delle dichiarazioni.
j. Gestione completa del contenzioso in sede amministrativa e giudiziale mediante la stesura dei relativi atti e il deposito di comparsa di costituzione e risposta (controdeduzioni) presso le competenti Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali e presso la Corte di Cassazione sino all’esito definitivo della controversia con sentenza passata in cose giudicate.
m. La predisposizione dei ruoli coattivi in formato 290 da consegnare all’ufficio tributi che provvederà ad inviarli all’IFEL spa per la meccanizzazione ed a renderli esecutivi;
L’appaltatore deve utilizzare nell’espletamento delle attività il software di gestione esistente presso l’ufficio tributi immettendo ed elaborando con lo stesso le informazioni e/o i dati bonificati derivanti dalle attività dei punti precedentemente indicati e dalle risultanze del censimento dei cespiti tassabili di cui all’art. 4) del presente capitolato, sia per l’ICI che per la TARSU, in maniera tale da tenere costantemente aggiornata la banca dati del Comune e comunque per avere la stessa banca dati, all’atto della consegna finale dei lavori, completamente aggiornata e interamente bonificata dai risultati delle attività svolte e quindi corrispondente alla realtà immobiliare esistente sul territorio comunale lasciando visibili le varie fasi di accertamento e bonifica intervenute per ogni immobile.
In alternativa l’Appaltatore dovrà fornire gratuitamente all’ufficio tributi il software in grado di gestire i tributi, TARSU, ICI, TOSAP/COSAP e ICDPA, comprensivo delle licenze d’uso per cinque postazioni e il servizio di manutenzione ed aggiornamento per l’intera durata dell’appalto e la proposta per la manutenzione ed aggiornamento per i successivi tre anni, con la possibilità di aggiornamento on line e consultazione dei dati contributivi da parte dell’utenza e la possibilità di notifica degli atti tramite il servizio offerto da Poste Italiane Spa. Da installare nella dotazione informatica in possesso dell’ufficio tributi la cui banca dati dovrà essere costantemente aggiornata a quella utilizzata per le attività previste dal presente capitolato.
Il tutto dovrà essere relazionato al SITT di cui all’art. 5, per la gestione completa dei seguenti Tributi:
1. ICI – Imposta Comunale sugli Immobili;
2. TARSU – Tassa Rifiuti Solidi Urbani;
3. TOSAP/COSAP – Tassa Occupazione Spazi ed aree Pubbliche/ Canone Occupazione Spazi ed aree Pubbliche;
4. Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritto sulle Pubbliche Affissioni;
L’appaltatore deve garantire per tutta la durata del servizio l’apertura di uno sportello al pubblico ubicato nel Comune di Muravera dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, al fine di ottemperare alle attività indicate nei punti precedenti. In detti locali verranno svolte anche le attività previste dal presente capitolato.
Art. 7
(Ambito di realizzazione / luoghi di esecuzione dell’appalto)
1. L’appaltatore è tenuto ad organizzare la logistica per la distribuzione di risorse umane, attività e servizi / di forniture nei luoghi nei quali l’appalto deve essere realizzato;
2. Tutto il materiale e i servizi – ivi compresi i collegamenti telematici – occorrenti per l’espletamento delle attività saranno approntati a cura e a spese dell’Appaltatore;
3. Il contenuto e la forma di qualsiasi atto o documento che abbia rilevanza esterna dovrà essere concordato preventivamente con l’Ufficio Tributi.
4. Tutte le attività dovranno essere svolte dall’Appaltatore presso una sede da stabilire ubicata nel Comune di Muravera. Essa deve essere attrezzata con uno sportello da utilizzare per il front-office e dotata di una sala di ricezione per l’utenza in modo tale che sia garantita la riservatezza delle pratiche da discutere. La sede dovrà essere dotata di tutti i confort necessari per la ricezione del contribuenti, oltre che in regola con le norme di sicurezza e con quelle relative all’abbattimento delle barriere architettoniche;
5. L’appaltatore potrà organizzare i servizi di accertamento autonomamente con l’osservanza delle disposizioni di legge in materia e potrà, per esigenze meccanografiche ed amministrative, accentrare presso la propria sede principale o agenzia di zona l’elaborazione dei dati accertati e la predisposizione dei relativi atti di liquidazione e accertamento;
6. Restano a carico dell’Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti allo svolgimento delle attività di cui al presente capitolato ivi comprese tutte le spese contrattuali connesse e conseguenti e le spese di notifica dei provvedimenti di accertamento e di richiesta dati (questionari).
Art. 8
(Durata del contratto/dell’appalto)
1. La durata del servizio è di mesi 24 con decorrenza dalla data di stipula del contratto;
2. L’appaltatore dovrà in ogni caso tenere conto dei termini di prescrizione per l’attività di accertamento dell’ICI e della TARSU e notificare gli avvisi di accertamento e/o accertamento in rettifica entro i termini di prescrizione previsti dalle normative vigenti;
3. l’inizio del servizio e la stipulazione del contratto devono avere luogo nel termine di 30 giorni dalla data di notifica dell’aggiudicazione;
4. In caso di mancata stipulazione del contratto dal parte dell’appaltatore nel termine fissato, l’Amministrazione comunale ha facoltà di dichiarare decaduta l’aggiudicazione e nel caso l’Amministrazione non addivenga alla predetta stipulazione per qualsiasi motivo non imputabile all’Appaltatore, questa, previa notifica di diffida all’Amministrazione Comunale ha diritto di svincolarsi dall’impegno con rimborso delle spese sopportate debitamente documentate;
5. Alla scadenza naturale il contratto decadrà automaticamente di pieno diritto senza necessità di comunicazione scritta, o revoca, o messa in mora da parte del Comune;
6. Il Comune avrà comunque l’obbligo di riversare l’aggio dovuto sulle somme incassate in seguito alla riscossione coattiva delle entrate risultanti dai ruoli emessi in seguito all’attività di accertamento svolta dall’Appaltatore che avrà l’obbligo di rettificare o annullare gli atti che anno portato all’iscrizione a ruolo di partite sbagliate e di assistere il Comune nell’eventuale contenzioso in ogni ordine e grado senza che nulla sia dovuto in più da quanto pattuito;
7. La durata del contratto può essere prorogata, secondo previsto dal successivo art. 11;
Art. 9
(Richiesta di esecuzione di prestazioni prima della stipulazione del contratto)
1. L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, l’Amministrazione ne chieda l’esecuzione anticipata;
2. L’Amministrazione si riserva comunque, in relazione a casi di straordinaria necessità, determinati da situazioni contingibili ed urgenti, di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale con l’emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo secondo quanto previsto dal successivo art. 30 del presente capitolato.
Art. 10
(Opzioni relative all’appalto)
1. L’Amministrazione si riserva la facoltà, in analogia a quanto previsto dall’art. 57, comma 5, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, di affidare al soggetto aggiudicatario del presente appalto nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto/appalto, purché tali servizi siano conformi al progetto di base per il quale è stato aggiudicato il presente appalto;
2. La nuova aggiudicazione di servizi effettuata in base a quanto previsto dal precedente comma 1 può avvenire mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto relativo al presente appalto, sulla base di specifica valutazione che prenda in considerazione la permanenza dell’interesse pubblico e l’economicità della scelta.
Art. 11 (Proroga)
1. Il contratto di appalto può essere prorogato sulla base di un provvedimento espresso dell’Amministrazione in relazione all’esigenza della stessa di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo contraente/appaltatore/affidatario e del conseguente passaggio gestionale.
Art. 12
(Valore del contratto/dell’appalto)
1. Il valore presunto del contratto, valutato al fine della normativa è di €. 445.474,99 + I.V.A. , ottenuto sommando la base d’asta per fornitura del SITT di €. 105.154,08 + I.V.A. e l’aggio percentuale del 30% calcolato su un’evasione
ICI e XXXXX presunta del 7% per gli anni dal 2002 al 2007 stimato in €. 340.320,21 + I.V.A. complessiva di sanzioni ed interessi;
2. Il valore complessivo risultante dall’offerta dell’appaltatore costituisce prezzo del contratto.
Art. 13
(Risorse umane impegnate nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto)
1. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l’Appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferiti al personale dipendente ed ai collaboratori/liberi professionisti;
2. Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori, l’Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali;
3. Gli obblighi di cui al precedente comma 2 vincolano l’Appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale;
4. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impiegate nella realizzazione dell’appalto l’Amministrazione può richiedere all’Appaltatore ogni documento utile;
5. L’Amministrazione può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente la regolarità contributiva dell’Appaltatore, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso enti previdenziali (es. DURC), al fine di accertare l’eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.
Art. 14
(Obblighi generali dell’appaltatore)
1. L’appaltatore è tenuto ad osservare scrupolosamente quanto disposto dal presente capitolato, nella normativa di settore e nei regolamenti comunali vigenti in materia di delibere di Consiglio Comunale adottate in materia, avendo particolare riguardo ai termini di prescrizione dell’attività accertativi;
2. L’appaltatore deve improntare la propria attività a criteri di correttezza e trasparenza nei confronti dei contribuenti, avendo ben preciso l’intento di minimizzare il disagio derivante dall’attività accertativi espletata;
3. A tal proposito è necessario che l’Appaltatore informi preventivamente i contribuenti interessati agli accertamenti con apposito avviso di preaccertamento con il quale si segnala l’errore o l’omissione e si invita il contribuente a produrre prova o chiarimenti sugli errori od omissioni commessi;
4. Lo svolgimento delle attività e dell’appalto è unica ed inscindibile ed è affidata in via esclusiva all’Appaltatore che opererà quindi con propri capitali, mezzi e personale in regola con la normativa vigente in materia;
5. L’appaltatore deve utilizzare nell’espletamento delle attività il software di gestione esistente presso l’ufficio tributi immettendo ed elaborando con lo stesso le informazioni e/o i dati bonificati derivanti dalle attività dei punti precedentemente indicati e dalle risultanze del censimento dei cespiti tassabili di cui all’art. 4) del presente capitolato, sia per l’ICI che per la TARSU, in maniera tale da tenere costantemente aggiornata la banca dati del Comune e comunque per avere la stessa banca dati, all’atto della consegna finale dei lavori, completamente aggiornata e interamente bonificata dai risultati delle attività svolte e quindi corrispondente alla realtà immobiliare esistente sul territorio comunale lasciando visibili le varie fasi di accertamento e bonifica intervenute per ogni immobile. In alternativa l’Appaltatore dovrà fornire gratuitamente all’ufficio tributi il software in grado di gestire i tributi, TARSU, ICI, TOSAP/COSAP e ICDPA, comprensivo delle licenze d’uso per cinque postazioni e il servizio di manutenzione ed aggiornamento per l’intera durata dell’appalto e la proposta per la manutenzione ed aggiornamento per i successivi tre anni, con la possibilità di aggiornamento on line e consultazione dei dati contributivi da parte dell’utenza e la possibilità di notifica degli atti tramite il servizio offerto da Poste Italiane Spa. Da installare nella dotazione informatica in possesso dell’ufficio tributi la cui banca dati dovrà essere costantemente aggiornata a quella utilizzata per le attività previste dal presente capitolato.
6. Tutti gli obblighi e gli oneri e gli obblighi retributivi, assicurativi, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici verso terzi sono a totale carico dell’appaltatore che ne è il solo ed unico responsabile anche in deroga a norme che disponessero l’obbligo di pagamento e l’onere a carico del Comune, è pertanto escluso ogni diritto di rivalsa ed ogni indennizzo nei confronti del Comune;
7. L’Appaltatore dovrà individuare un proprio rappresentante che deve costantemente tenere i contatti con l’Ufficio Tributi, il personale dell’Appaltatore dovrà essere formato, qualificato e comunque qualitativamente idoneo allo svolgimento dell’incarico, dovrà inoltre essere quantitativamente sufficiente a garantire la gestione ed il rispetto dell’orario di sportello al pubblico indicato nell’art. 6;
8. Il personale dell’appaltatore, durante il servizio dovrà mantenere contegno riguardoso e corretto, con particolare riguardo agli obblighi previsti dal successivo art. 18;
9. L’Appaltatore resta impegnato a richiamare, sanzionare e se necessario o richiesto per determinati motivi, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta responsabile, le richieste del Comune in questo senso, saranno impegnative per l’Appaltatore;
10. Tutti gli addetti alle attività dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento con fotografia attribuito dall’Appaltatore;
11. L’Appaltatore esercita il servizio oggetto del presente capitolato nell’ambito della propria autonomia gestionale ed organizzativa obbligandosi a rispettare gli indirizzi forniti dagli uffici comunali riguardanti anche le interpretazioni normative sull’applicazione dell’imposta, della tassa e relative sanzioni;
12. L’Appaltatore si obbliga a raccogliere, conservare e successivamente restituire agli Uffici comunali entro e non oltre i 60 giorni dal termine del servizio la documentazione amministrativa comunque fornita dai contribuenti, debitamente archiviata e catalogata per contribuente e secondo l’ordine di produzione degli atti;
13. L’Appaltatore si obbliga a notificare ai contribuenti gli avvisi di accertamento man mano che gli stessi vengono definiti in maniera tale da evitare la prescrizione dell’attività di accertamento. Il mancato introito di tributo sanzioni interessi dovuto a prescrizione verrà addebitato all’Appaltatore trattenendola direttamente dagli aggi dovuti;
14. l’Appaltatore ha altresì l’obbligo di:
a) Formare il personale dell’ufficio Tributi e dell’Ufficio Tecnico all’uso e aggiornamento del SITT, e dei programmi di gestione eventualmente forniti;
b) Apprestare tutto il materiale occorrente per il servizio;
c) Apprestare tutto quanto necessario per l restituzione informatica dei dati rilevati;
d) Procedere ad eventuali operazioni di rilevazione del territorio solo nei giorni feriali e con orario 9:00/12:30 e 14:30/19:30, previo accordi con il contribuente;
e) tenere i rapporti con i contribuenti attraverso personale qualificato con sportello aperto al pubblico;
f) Aggiornare il carico tributario dei contribuenti, relativamente ai cespiti tassabili oggetto del presente capitolato;
g) Aggiornare e sistemare lo stradario comunale;
h) Predisporre un call-center attraverso l’attivazione di un apposito numero verde al servizio dei contribuenti.
Art. 15 (Subappalto)
1. Il servizio oggetto del presente appalto può essere subappaltato entro il limite del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto;
2. Qualora l’appaltatore abbia dichiarato, in sede di offerta, di volersi avvalere del subappalto ed abbia contestualmente specificato la percentuale della prestazione che intende subappaltare, tali elementi sono riportati nel contratto relativo al presente appalto;
3. In caso di subappalto l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente capitolato e dall’offerta;
4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della L. n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del D.Lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella L. 28 giugno 1995, n. 246;
5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 38 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 10 della L. n. 575/1965), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto;
6. L’Amministrazione provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a €. 100.000,00, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione sono ridotti della metà;
7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%);
8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 118 del Codice dei contratti pubblici.
Art. 16
(Verifiche nei confronti dei subappaltatori – Obblighi dell’appaltatore)
1. L’appaltatore, in relazione alle attività in subappalto, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
2. L’appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono all’Amministrazione prima dell’inizio dell’appalto la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché, quando necessario, copia del piano di sicurezza;
3. L’appaltatore e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente all’Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
4. L’Amministrazione provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti relativi all’effettuazione ed al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, nonché al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore;
Art. 17
(Obblighi dell’Amministrazione e interazioni organizzative correlate all’esecuzione dell’appalto)
1. L’amministrazione Comunale metterà a disposizione dell’Appaltatore gli archi informatici dei dati in proprio possesso costituiti dalle dichiarazioni/comunicazioni ICI/TARSU presentate dai contribuenti, dai versamenti inerenti le annualità oggetto del servizio e dalle risultanze catastali, copia delle banche dati dell’Ente e della cartografia indicata nell’art. 5 del presente capitolato, nonché la copia dei Regolamenti per l’applicazione delle tasse e dei tributi comunali e copia delle tariffe dei tributi in vigore ed ogni altra documentazione utile e necessaria per l’espletamento del servizio;
2. L’ufficio tributi individuerà al proprio internale figure professionali che avranno il compito di curare i rapporti con l’Appaltatore, fornire le necessarie indicazioni allo scopo di assicurare l’omogeneità di indirizzo;
3. L’Amministrazione Comunale di concerto con l’Appaltatore, curerà la tempestiva ed adeguata informazione alla cittadinanza sullo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato;
4. Il comune si assume altresì l’obbligo di:
a) assicurare la collaborazione dei propri uffici per i dati relativi alla consistenza degli immobili desumibili dalla documentazione agli atti;
b) assicurare, se del caso, la collaborazione del servizio di Polizia Municipale;
Art. 18
(Trattamento di dati personali nell’esecuzione del contratto / Modalità per il trasferimento delle informazioni relative all’esecuzione del contratto)
1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l’appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’esecuzione dello stesso;
2. L’appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento;
3. L’Amministrazione e l’appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
4. Le notizie relative all’attività oggetto del presente capitolato comunque venute a conoscenza del personale dell’Appaltatore, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza delle informazioni (Legge 190/2003), non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte del medesimo, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente capitolato;
5. A tale proposito è obbligo comunicare all’Amministrazione Comunale, il nominativo del responsabile per il trattamento dei dati. L’inosservanza di questa norma, in caso di acclarata responsabilità del personale, comporterà, previa contestazione del fatto e controdeduzioni da parte dell’Appaltatore, l’obbligo per la stessa di allontanare
immediatamente l’operatore che è venuto al divieto, e di perseguirlo giudizialmente in tutte le competenti sedi preavvertendo l’Amministrazione;
6. L’Appaltatore manleva nel più ampio dei modi l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità e danno derivante dall’attività svolta e comunque in connessione con la medesima;
Art. 19
(Direzione dell’esecuzione del contratto)
1. Le attività relative alla direzione dell’esecuzione del contratto sono svolte dal Responsabile del procedimento o da altro soggetto con competenza specifica, a tal fine individuato;
2. Qualora nell’ambito temporale di efficacia del contratto relativo al presente appalto sia approvato il Regolamento attuativo/applicativo del Codice dei contratti pubblici, in forza di quanto previsto dall’art. 5 dello stesso, ed in tale complesso normativo risultino disposizioni volte a disciplinare la direzione dell’esecuzione del contratto e l’individuazione del soggetto a ciò deputato, come previsto dall’art. 119 del Codice medesimo, l’Amministrazione assume tale dato regolamentativo come riferimento per la disciplina della direzione dell’esecuzione del contratto.
Art. 20
(Corrispettivo per l’esecuzione delle prestazioni dell’appalto)
1. Il corrispettivo che l’Amministrazione corrisponde all’appaltatore per l’esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto è determinato dall’offerta dell’appaltatore medesimo e dagli oneri fiscali correlati che debbano essere corrisposti dal committente;
2. L’Amministrazione assume a riferimento per la determinazione del corrispettivo, in relazione alle prestazioni effettivamente realizzate, i valori parametrici/unitari configurati dall’appaltatore in sede di offerta.
Art. 21
(Imposte riferite alle prestazioni / attività oggetto del contratto)
1. Ai fini della resa del corrispettivo, le prestazioni / attività oggetto del presente appalto sono assoggettate ad imposta sul valore aggiunto (IVA).
Art. 22
(Modalità di affidamento e criteri di aggiudicazione)
1. Per quanto concerne le modalità di affidamento, presentazione dell’offerta e criteri di aggiudicazione e commissione giudicatrice si rimanda all’apposito disciplinare di gara e ad il bando di gara;
Art. 23 (Condizioni di pagamento)
1. Il pagamento delle prestazioni di servizi rese in esecuzione del contratto relativo al presente appalto è effettuato dall’Amministrazione entro 60 giorni dal ricevimento della fattura presentata dall’appaltatore/ dal collaudo, con determinazione di termine superiore a quanto previsto dall’art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2002 in ragione di esigenze operative dell’Amministrazione, correlate ai vincoli di gestione dei flussi di cassa disposti dalla normativa vigente per gli Enti Locali;
2. L’appaltatore è tenuto a predisporre un rendiconto analitico delle prestazioni realizzate nel periodo di riferimento indicato nella fattura, nonché ad allegarlo alla stessa per consentire all’Amministrazione la verifica delle attività.
3. L’Amministrazione, a seguito della verifica di cui al precedente comma, procede al pagamento delle prestazioni effettivamente realizzate;
4. Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto;
5. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell’Amministrazione;
6. In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002;
7. La liquidazione dei corrispettivi avverrà previo controllo, da parte dell’Amministrazione, del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte dell’appaltatore. A tal fine, salvo diversa successiva indicazione da parte dell’Amministrazione, unitamente alla fattura l’appaltatore dovrà trasmettere:
a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal proprio legale rappresentante attestante le ultime dichiarazioni obbligatorie INPS e INAIL;
b)copia dei relativi bollettini di pagamento;
c) dichiarazione che tutti gli operatori impegnati sono lavoratori dipendenti o soci lavoratori o titolari di specifico incarico e che ogni obbligo contributivo, previdenziale e assicurativo relativo a detti rapporti di lavoro è stato assolto;
8. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l’appaltatore non potrà opporre eccezione all’Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa;
9. Le fatture devono essere redatta in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi;
a) tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN;
10. Il corrispettivo contrattuale determinato dall’esito della gara è definitivo, onnicomprensivo e vincolante per le parti;
11. Il Corrispettivo dovuto all’Appaltatore, sarà costituito:
a) per la fornitura del SITT della cartografia e della toponomastica l’importo base d’asta decurtato dal ribasso effettuato in sede di gara;
b) per l’attività di censimento e accertamento da un importo pari all’aggio offerto dall’Appaltatore sull’ammontare dei maggiori introiti effettivamente incassati dal Comune, dei tributi ICI e TARSU, comprensivi di sanzioni ed interessi, riscossi con gli accertamenti effettuati;
12. Il corrispettivo sarà liquidato come segue:
a) per la fornitura del SITT:
- il 50%dell’importo base d’asta al netto del ribasso effettuato alla consegna del sistema informativo complessivo della cartografia;
- il rimanente 50% alla consegna del SITT a regime relazionato ai database anagrafici, tributari, ecc. In grado di gestire i tributi ICI e TARSU;
b) per l’attivita di censimento ed accertamento nella misura dovuta, ad avvenuta riscossione dei tributi accertati:
- per l’ICI:
a) il 70% dell’importo incassato comunicato mensilmente dal Tesoriere Comunale introitato nelle casse del Comune a mezzo riversale d’incasso in seguito al pagamento delle violazioni ICI in via spontanea;
c) per i ruoli coattivi il 70% delle somme versate dal Concessionario per la Riscossione, a seguito dei versamenti ICI violazioni effettuati per i ruoli emessi in seguito alla definizione degli avvisi di accertamento.
il restante 30% delle somme riscosse di cui sopra verrà liquidato all’Appaltatore alla fine del servizio al netto delle eventuali sanzioni previste dall’art. 31 del presente capitolato.
- per la TARSU
a) il 70% delle somme versate dal Concessionario per la Riscossione, a seguito dei versamenti TARSU effettuati per i ruoli emessi in seguito alla definizione degli avvisi di accertamento.
il restante 30% delle somme riscosse di cui sopra verrà liquidato all’Appaltatore alla fine del servizio al netto delle eventuali sanzioni previste dall’art. 31 del presente capitolato.
Art. 24 (Cessione del contratto)
1. È vietata all’appaltatore la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 163/2006;
2. L’Amministrazione si riserva la facoltà di cedere il contratto ad enti selezionati o costituiti appositamente per l’affidamento di funzioni/servizi pubblici, alla gestione delle/dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto;
Art. 25
(Cessione dei crediti maturati in relazione all’esecuzione del contratto)
1. L’appaltatore può, in relazione ai crediti verso l’Amministrazione derivanti dal contratto avente ad oggetto il presente appalto, avvalersi delle disposizioni di cui alla L. 21 febbraio 1991, n. 52, potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa;
2. Ai fini dell’opponibilità all’Amministrazione, le cessioni di crediti devono essere stipulate dall’appaltatore mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione stessa quale soggetto debitore;
3. Le cessioni di crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili all’Amministrazione qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi all’appaltatore cedente e al soggetto cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione;
4. L’Amministrazione, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale correlato al contratto per il presente appalto, può preventivamente accettare la cessione da parte dell’appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione;
5. In ogni caso, quando all’Amministrazione sia notificata la cessione, essa può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a servizi con questo stipulato.
Art. 26
(Garanzie inerenti la corretta esecuzione del contratto)
L’appaltatore dovrà:
1. Costituire le garanzie, ai fini della partecipazione alla gara, previste dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006;
2. La garanzia di cui all’art. 75, comma 1, del D.lgs. 163/2006, sarà restituita alle Ditte non rimaste aggiudicatarie dopo l’aggiudicazione definitiva, all’Appaltatore all’atto di stipula del contratto;
3. A garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’aggiudicazione del servizio l’Appaltatore dovrà costituire una garanzia fidejussoria nella misura e con le modalità previste dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006;
4. Tale garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;
5. Nei casi di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore, e fatti salvi i maggiori diritti, l’Amministrazione potrà procedere all’incameramento della cauzione suddetta, anche in misura parziale.
Art. 27 (Responsabilità)
1. La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall’appaltatore in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge;
2. L’appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà dell’Amministrazione, nell’espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare;
3. L’appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l’Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall’attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell’appalto;
4. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 3 è fatto obbligo all’appaltatore di mantenere l’Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi;
5. L’appaltatore, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell’appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell’Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto;
6. L’appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l’Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa.
7. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti dell’appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della Amministrazione stessa, senza che l’appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.
Art. 28 (Coperture assicurative)
1. È a carico dell’appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l’esecuzione del presente contratto;
2. È obbligo dell’appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento al servizio / alle attività per fornitura in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 500.000,00 e con validità non inferiore alla durata dell’appalto;
3. In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma 2, il prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal
caso, deve produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell’Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni;
4. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all’Amministrazione, entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione d’aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.
Art. 29
(Verifiche in ordine all’esecuzione del contratto)
1. L’amministrazione effettua controlli specifici sui servizi appaltati, per verificarne la rispondenza operativa e la coerenza funzionale rispetto al quadro delle interazioni organizzative e progettuali;
2. I controlli sono effettuati sul rispetto degli assetti organizzativi del servizio, delle prestazioni concordate e dei livelli di resa dei servizi.
3. L’Amministrazione può effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti dei servizi appaltati o affidati.
4. L’Amministrazione può realizzare, anche con la collaborazione dell’appaltatore, verifiche funzionali sui servizi appaltati, al fine di rilevarne l’effettivo impatto sul contesto socio-economico di riferimento.
5. Qualora nell’ambito temporale di efficacia del presente contratto sia approvato il Regolamento attuativo/applicativo del Codice dei contratti pubblici, in forza di quanto previsto dall’art. 5 dello stesso, ed in tale complesso normativo risultino disposizioni volte a disciplinare le modalità di verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite, come previsto dall’art. 120, comma 1 del Codice medesimo, l’Amministrazione assume tale dato regolamentativo come riferimento per la propria attività di verifica sul servizio appaltato.
Art. 30
(Verifiche in ordine all’adempimento, da parte dell’appaltatore, di obblighi fiscali e contributivi relativi alle risorse umane impegnate nell’esecuzione del contratto)
1. L’Amministrazione provvede, nell’ambito di durata del contratto relativo al presente appalto, a verificare il mantenimento, da parte dell’appaltatore, dei requisiti generali, sia con riguardo a quelli inerenti la capacità a contrattare, sia con particolare riferimento agli obblighi di legge per lo stesso in ordine al personale, sul piano fiscale e contributivo-previdenziale;
2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, l’Amministrazione:
a) per la verifica della regolarità fiscale procede con specifiche interrogazioni delle anagrafi informatiche gestite dall’Agenzia delle Entrate e con eventuali richieste alla stessa;
b) per la verifica della regolarità contributiva (previdenziale ed assistenziale), procede alla richiesta del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), secondo le modalità e le tempistiche previste dalla L. n. 266/2002 e dal D.Lgs. n. 276/2003, come sintetizzate nella Circolare INPS n. 92 del 26 luglio 2005.
Art. 31
(Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto - penalità - esecuzione in danno)
1. La contravvenzione agli obblighi assunti a carico dell’Appaltatore:
a) una sanzione pecuniaria:
- di €. 500,00 al giorno per ogni giorno di ritardo di cui all’art. 8;
- da €. 50,00 a €. 500,00 per ogni altra violazione al presente capitolato;
- di 2/10 del compenso spettante di cui all’art. 23 comma 11 lettera b), qualora il contenzioso tributario sia compreso dal 10% fino al 20% delle partite accertate;
- di 3/10 del compenso spettante di cui all’art. 23 comma 11 lettera b), qualora il contenzioso tributario superi il 30% delle partite accertate;
2. La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte dell’Amministrazione:
a) nell’ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell’appalto, disciplinate dal precedente art. 29;
b) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto/contratto;
c) a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto/contratto.
3. La contestazione dell’inadempienza è comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, verso cui l’appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall’Amministrazione.
4. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l’Amministrazione procederà all’applicazione delle penali individuate al precedente comma 1.
5. Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per l’Amministrazione, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all’appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti, come previsto dal successivo articolo 32;
6. Qualora l’appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l’Amministrazione può commissionare ad altro qualificato soggetto, individuato con specifico provvedimento, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune;
7. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l’Amministrazione può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
Art. 32
(Vicende soggettive inerenti l’appaltatore incidenti sul rapporto contrattuale – fallimento dell’appaltatore)
1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’appaltatore non hanno singolarmente effetto nei confronti dell’Amministrazione fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. n. 163/2006;
2. Nei sessanta (60) giorni successivi l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all’articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta (60) giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti dell’Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge;
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 1 a 3 si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della L. 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all’articolo 6 della L. 23 luglio 1991, n. 223.
5. Il fallimento dell’appaltatore comporta, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del X.X. 00 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento in forza di legge del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione;
6. Qualora l’appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto;
7. Qualora l’appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio/fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
Art. 33
(Cause di risoluzione del contratto)
1. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile l’Amministrazione può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:
a) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di n. 3 volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
b) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di n. 3 volte e siano preceduti da comunicazione scritta;
c) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione dell’art. 29 del presente capitolato).
d) l’apertura di una procedura a carico dell’Appaltatore;
e)la messa in liquidazione ovvero cessazione, in qualunque altro modo, dell’attività dell’Appaltatore;
f) la reiterata disapplicazione delle norme relative al personale dipendente e dei contratti collettivi di lavoro;
2. Costituiscono cause determinanti la risoluzione del contratto anche:
a) il subappalto non autorizzato;
b) la Ditta non provveda a stipulare il contratto nei termini assegnati;
c) ritardi oltre 60giorni per l’ultimazione dei lavori di cui all’art. 5;
d) xxxx il contratto ad altro soggetto, salva l’ipotesi di trasformazione della ragione sociale dell’impresa;
e) si renda responsabile di frode o negligenza grave.
Art. 34
(Procedura per la risoluzione del contratto)
1. A fronte di inadempimenti gravi da parte dell’appaltatore, con riferimento principale a quanto previsto dal precedente art. 33, l’Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto, previo esperimento, quando possibile e quando le circostanze ancora lo permettano, di diffida ad adempiere;
2. La risoluzione del contratto è comunicata dall’Amministrazione all’appaltatore mediante lettera raccomandata e comporta con tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compresa la possibilità di affidare a terzi gli interventi in sostituzione dell’appaltatore stesso, dovendo comunque quest’ultimo concordare le modalità organizzative di subentro del nuovo soggetto gestore delle attività.
Art. 35
(Recesso unilaterale dell’Amministrazione)
1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.
2. Il recesso è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.
4. Qualora l’Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all’appaltatore un’indennità corrispondente a quanto segue:
a) prestazioni già eseguite dall’appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Amministrazione;
b) spese sostenute dall’appaltatore;
c) un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
Art. 36
(Cause ostative all’esecuzione dell’appalto e sospensione dell’appalto per volontà dell’Amministrazione – Recesso dell’appaltatore)
1. Per ragioni di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all’Amministrazione, la stessa può sospendere l’esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto per tutta la durata della causa ostativa.
2. Decorso un periodo di sei (6) mesi è facoltà dell’appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.
3. L’Amministrazione, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di sei (6) mesi senza che l’appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
4. L’Amministrazione provvede a comunicare per iscritto all’appaltatore la sospensione dell’esecuzione almeno ventiquattro (24) ore prima della data fissata per la sua decorrenza.
Art. 37
(Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti l’esecuzione del contratto)
1. La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l’esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita dall’Amministrazione e dall’appaltatore, avvalendosi di quanto stabilito dall’art. 239 del Codice dei contratti pubblici, mediante transazione ai sensi dell’art. 1965 del Codice civile.
2. La proposta di transazione può essere formulata:
a) dall’appaltatore, per essere presentata all’esame del dirigente competente dell’Amministrazione;
b) dal dirigente competente dell’Amministrazione, per essere rivolta all’appaltatore, previa audizione del medesimo.
3. La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.
Art. 38
(Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattiva)
1. Le controversie inerenti l’esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo similare in base al precedente art. 37 sono deferite ad arbitri;
2. Per la formazione ed il funzionamento del collegio arbitrale si rinvia per analogia a quanto stabilito dalle disposizioni contenute nell’art. 241 del Codice dei contratti pubblici;
3. È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dall’art. 244 del Codice dei contratti pubblici.
Art. 39
(Stipulazione del contratto di appalto)
1. Il contratto relativo al presente appalto è stipulato entro sessanta 30 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di concordare con l’aggiudicatario diverso termine in differimento.
2. Il contratto relativo al presente appalto è comunque stipulato non prima di trenta (30) giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano all’Amministrazione di attendere il decorso del predetto termine e che siano rese note con adeguate modalità, nonché precisate nel provvedimento di aggiudicazione.
3. Il contratto relativo al presente appalto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante dell’Amministrazione, ovvero mediante scrittura privata.
Art. 40
(Spese relative alla stipulazione del contratto e registrazione del contratto)
1. Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell’Appaltatore, con riferimento particolare:
a) all’assolvimento dell’imposta di bollo;
b) all’assolvimento dell’imposta di registro;
c) alla riproduzione del contratto e dei suoi allegati;
d) le spese contrattuali ivi incluse, quelle relative ai diritti di rogito, da ragguagliare ai corrispettivi presunti del contratto;
Art. 41 (Clausola di rinvio)
1. Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l’Amministrazione e l’appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.
Art. 42
(Accettazione espressa di clausole contrattuali)
1. Ai sensi dell’art. 1341, comma 2 del Codice civile l’appaltatore approva specificamente le clausole contenute negli articoli 9, 10, 11, 14, 15, 16, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38 del presente capitolato.