CONDIZIONI GENERALI
CONDIZIONI GENERALI
ACCORDO QUADRO ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA STRUTTURE RICETTIVE
ex art. 84 comma 3 LDA
Il presente Accordo è applicato alle Strutture ricettive (come definite nell’Accordo stesso) associate all’Associazione di categoria, nonché alle Strutture ricettive non associate che vi aderiscono.
Stabilisce le condizioni generali applicate alle Strutture ricettive per le utilizzazioni di Opere Protette operate con decorrenza dall’1 novembre 2013. Per le utilizzazioni operate nel periodo dal 14 luglio 2009 al 31 ottobre 2013, il contratto verrà integrato con la definizione delle modalità pagamento a Nuovo IMAIE dell’Equo compenso spettante a tutti gli AIE (mandanti e non) conformemente al Tariffario Nuovo IMAIE.
Tra
NUOVO IMAIE – Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori - con sede in Xxxx, Xxx Xxxxx 00, C.F. 11041891000, in persona del Presidente e legale rappresentante… (da ora
anche solo “Nuovo IMAIE”);
E
ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA
Ragione sociale…………………. sede………………………. CF/P.IVA…………………………………………… in persona del rappresentante legale… ;
PREMESSO CHE
A. ai fini del presente accordo le Parti si avvarranno concordemente delle seguenti Abbreviazioni e Definizioni:
1. LDA: Legge 22 Aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Decreto Legge n. 64/2010: indica il decreto legge convertito con Legge n. 100 del 29 giugno 2010, che ha istituito il Nuovo IMAIE;
3. Decreto Legge n.1/2012: indica il decreto legge convertito con la Legge n. 27 del 2012 che ha liberalizzato il mercato dell’intermediazione dei diritti connessi degli artisti, interpreti esecutori (di seguito “Decreto Liberalizzazione”);
4. Decreto Riordino: indica il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2014;
5. D. Lgs n.35/2017: indica il decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2014/26 UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi;
6. AIE: Artisti, Interpreti ed Esecutori che abbiano rivestito nelle opere oggetto del presente Accordo una parte di notevole importanza artistica anche se di artista comprimario, come definiti all'art. 80 e 82 della LDA, inclusi i doppiatori
7. Accordo: il presente accordo;
8. Equo Compenso: il compenso irrinunciabile spettante agli AIE ex art 84 comma 3 della L.D.A per l’Utilizzazione di opere cinematografiche e/o assimilate operata dalle Strutture ricettive.
9. Opere Protette: le opere cinematografiche e/o assimilate quali ad esempio film, film per la tv, miniserie tv, telefilm, serie tv, soap opera, telenovela, sitcom, film di finzione o di animazione, documentari cinematografici o televisivi, cartoni animati, cortometraggi e qualsiasi altra opera audiovisiva di contenuto narrativo o documentaristico dove siano presenti attori e/o doppiatori
10. Intermediario diritti connessi AIE: ogni soggetto che ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs 35/2017 sia qualificabile sia come Organismo di Gestione Collettiva che come Entità di gestione indipendente e che, in relazione al periodo oggetto dell’Accordo, sia abilitato a intermediare diritti connessi degli AIE del settore audiovisivo, ai sensi della normativa vigente;
11. Altri Intermediari diritti connessi AIE (di seguito Altri Intermediari): tutti gli Intermediari di cui al punto 10 che precede diversi da Nuovo IMAIE;
12. Struttura ricettiva: tutte le strutture, ad esclusione dei campeggi, che forniscono alloggio e/o ospitalità in camere o unità abitative anche se condotte in forma non imprenditoriale.
13. Periodo di apertura: giorni di apertura al pubblico nel corso dell’anno, intendendosi per tale il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
14. Utilizzazione: la trasmissione di Opere Protette effettuata tramite qualsiasi mezzo e/o apparecchio posto in ciascuna camera/unità abitativa della Struttura Ricettiva – ivi inclusa la trasmissione operata attraverso servizi “Pay tv/ e/o on demand” – e la trasmissione di Opere Protette effettuata tramite qualsiasi mezzo e/o apparecchio posto in ogni altra area della Struttura ricettiva indipendentemente dal numero di mezzi e/o apparecchi;
15. Tariffario Nuovo IMAIE: il documento, pubblicato sul sito di Nuovo IMAIE ai sensi dell’art. 26 comma 2 lettera c) del D.Lgs 35/2017, riportante le tariffe standard applicate da Nuovo IMAIE alle diverse categorie di utilizzatori di Opere cinematografiche e/o assimilate al fine di determinare l’equo compenso dovuto agli AIE rappresentati dall’Istituto;
B. tenuto conto della particolare situazione che disciplina il presente Accordo, le Parti hanno ritenuto opportuno perfezionare la presente intesa definendo gli AIE nella seguente maniera:
AIE Nuovo IMAIE: per tali intendendosi gli AIE che abbiano conferito mandato a Nuovo IMAIE;
AIE altri Intermediari: per tali intendendo gli AIE che abbiano conferito mandato agli Altri Intermediari.;
AIE apolidi: per tali intendendosi gli AIE che non abbiano conferito mandato a Nuovo IMAIE né agli Altri Intermediari
C. NUOVOIMAIE, ai sensi della normativa vigente è un Intermediario dei diritti connessi AIE e come tale è legittimato a riscuotere i compensi di cui all’art. 84 comma 3 LDA di spettanza degli AIE propri soci e mandanti e a ripartirli conformemente al proprio Regolamento di ripartizione;
D. con l’obiettivo di raggiungere un’intesa compatibile con l’attuale scenario normativo ed al fine di non compromettere i diritti sia di tutti gli AIE aventi diritto che degli Altri Intermediari, le Parti intendono perfezionare un accordo che determini l’importo di Equo compenso dovuto dalle Strutture ricettive a Nuovo IMAIE in relazione esclusivamente agli AIE Nuovo IMAIE, sulla base dei criteri stabiliti nel Tariffario Nuovo IMAIE (lasciando quindi impregiudicato il diritto degli Altri Intermediari di negoziare altre e diverse tariffe, coefficienti e modalità);
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.
1. Valore delle premesse e degli Allegati
1.1 All’Accordo è allegato:
Allegato a) Tariffario Strutture Ricettive (estratto da Tariffario Nuovo IMAIE):
Le premesse e l’Allegato formano parte integrante e sostanziale dell’Accordo e si danno per integralmente riportati e trascritti nel seguente articolato, con valore di patto.
1.2) Le Parti si danno atto e riconoscono che non esistono altri atti fra esse sottoscritti o comunque vincolanti, che possano disciplinare la materia di cui all’Accordo in modo difforme da quanto in esso contenuto nel periodo da esso contemplato.
2. Oggetto dell’Accordo
2.1. Oggetto dell'Accordo è la determinazione, sulla base del Tariffario di cui all’Allegato a) della quota di Equo compenso di cui all'articolo 84 comma 3 LDA dovuto dalle Strutture ricettive a Nuovo IMAIE in relazione all’Utilizzazione di Opere Protette effettuata dalle Strutture stesse con decorrenza dal… e le sue modalità di pagamento.
3. Determinazione e modalità di pagamento del compenso
3.1 Entro il ………. di ciascun anno, Nuovo IMAIE comunica all’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA la percentuale rappresentatività di Nuovo IMAIE in relazione all’anno solare di competenza di due anni antecedente a quello di riferimento, tenuto conto che:
a) la percentuale di rappresentatività di Nuovo IMAIE, in relazione a ciascun anno di competenza, è pari alla percentuale che Nuovo IMAIE rappresenta in rapporto al valore complessivo dell’ammontare dei diritti amministrati da tutti gli Intermediari - come comunicati dagli stessi ai sensi dell’art. 3 comma 3 del Decreto di Riordino - così come risultante dalle comunicazioni trasmesse dalla SIAE;
b) lo sfasamento temporale di cui all’art. 3.1 si rende necessario poiché alla fine di ogni anno solare, il dato dell’ammontare dei diritti amministrati da ciascun Intermediario in relazione alle Utilizzazioni di Opere Protette avvenute nell’anno precedente non è definitivo.
3.2 Entro il… di ciascun anno, le Strutture ricettive dovranno versare a Nuovo IMAIE l’importo di
cui al Tariffario base riportato nell’Allegato A) riproporzionato alla percentuale di rappresentatività comunicata da Nuovo IMAIE ai sensi dell’art. 3.1.
3.3 Le modalità di incasso e di pagamento a Nuovo IMAIE degli importi di cui sopra sono disciplinati dalle Parti, mediante un accordo separato di mandato all’incasso.
4. Sconti e Incentivi
Al fine di promuovere il rispetto dei termini previsti per il pagamento degli importi dovuti, le Parti convengono il seguente sistema di incentivi e sanzioni, da applicarsi ai compensi dovuti per ciascun anno di competenza e per gli anni successivi.
Aziende associate all’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA:
- pagamento entro il tariffa ridotta del 15%
- pagamento entro i 3 mesi successivi al tariffa piena
Aziende non associate all’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA:
- pagamento entro il tariffa piena
- pagamento entro i 3 mesi successivi al: tariffa maggiorata del 15%
5. Pagamento delle annualità pregresse
5.1. Assumendo a parametro di riferimento il compenso calcolato ogni anno ai sensi dell’art. 3.1, le Parti si impegnano a disciplinare nell’accordo di cui all’art. 3.3 le modalità e i termini di pagamento
degli importi dovuti ogni anno dalle Strutture Ricettive in relazione alle annualità pregresse non pagate.
6. Garanzie prestate da Nuovo IMAIE
6.1 Una volta incassati gli importi previsti nel presente Accordo, Nuovo IMAIE, provvederà alla ripartizione dei compensi di spettanza degli AIE Nuovo IMAIE, conformemente al proprio Regolamento di Ripartizione;
6.2 Il Nuovo IMAIE manleva e garantisce la Struttura ricettiva da qualsivoglia contestazione dovesse ad esso essere mossa da qualsiasi AIE mandante e non mandante, o da Altri Intermediari per quanto oggetto del presente Accordo: pertanto terrà indenne, manleverà e garantirà la Struttura ricettiva da ogni pretesa e conseguenza patrimoniale, giudiziale e stragiudiziale, formulata nei suoi confronti dai predetti soggetti nei limiti della quota che Nuovo IMAIE dichiara di rappresentare ai sensi dell’art. 3.1.
7. Durata dell'Accordo
7.1 Il presente Accordo decorre, per competenza, dal …………… al ……………. .
8. Informativa e diffusione dell’accordo
8.1.L’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA si impegna, a seguito della sottoscrizione del presente accordo, ed in occasione delle scadenze dallo stesso previste, a effettuare comunicazioni istituzionali sull’esistenza e contenuto del presente accordo.
9. Trattamento Dei Dati Personali (“PRIVACY”)
9.1 Le Parti, dichiarano e garantiscono in via reciproca di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai soggetti “interessati” di “dati personali” di cui al d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 così come tali dati sono in esso definiti ed esercitabili ai sensi del medesimo decreto legislativo.
9.2 Le Parti, per quanto possa occorrere, autorizzano quindi in via reciproca, rispettivamente il Nuovo IMAIE e l’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA per le finalità informative, normative, amministrative comunque richieste al Nuovo IMAIE ed all’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA a esecuzione dell’Accordo, nonché per tutte le finalità per la miglior esecuzione delle prestazioni così come esse sono disciplinate, al trattamento dei dati personali di cui il Nuovo IMAIE e l’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA sono o saranno, ciascuno per quanto di ragione interessati e che sono stati e/o saranno reciprocamente comunicati.
10. D.Lgs. 231/2001 e Codice Etico
10.1 L’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs.n. 231 del 2001, nonché dei principi previsti nel Codice Etico di Nuovo IMAIE, copia del quale è disponibile on line sul sito internet dell’Istituto xxxx://xxx.xxxxxXXXXX.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/0.-Xxxxxx-Xxxxx-Xxxxx-xxx.0.xxx. Pertanto, l’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., si impegna a rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice Etico e a non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori dell’Istituto a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme.
10.2 Nuovo IMAIE dichiara di conoscere la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di aver preso visione del Codice Etico dell’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA. Nuovo IMAIE condivide i principi ivi enunciati e intende pertanto astenersi dall’assumere comportamenti ad essi contrari nello svolgimento delle obbligazioni assunte nei confronti dell’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA.
11. Modifiche e patti aggiunti
11.1 Resta inteso tra le Parti che qualsiasi regola che modifichi e/o integri il contenuto dell'Accordo, dovrà essere approvata e sottoscritta dalle Parti e rivestire, a pena di nullità, la forma scritta.
12. Variazioni di domicilio
12.1 Le Parti eleggono il loro domicilio, ai fini tutti dell'Accordo, nel luogo indicato in epigrafe, ove ciascuna parte potrà inviare ogni liquidazione o comunicazione, ed anche notificare atti giudiziari o stragiudiziali.
13. Legge regolatrice. Giurisdizione. Foro territorialmente competente
13.1 L'Accordo è retto e disciplinato dalla Legge Italiana, ed è sottoposto alla giurisdizione esclusiva dell'Autorità Giudiziaria italiana.
13.2 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine alla validità, esecuzione, interpretazione e risoluzione dell'Accordo sarà competente, in via esclusiva il Foro di Roma.