PROTOCOLLO D’INTESA
PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (di seguito denominato CNI), con sede a Roma - Via IV Novembre n° 114 - P.I. e C.F. 80057570584 agli effetti del presente atto rappresentato dal Presidente Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Mercato San Xxxxxxxx (Salerno) il 13/09/1952
E
L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (di seguito denominata ANCE), con sede in Xxxx - Xxx Xxxxxxxx xx 00 - C.F. 80022490587 agli effetti del presente atto rappresentata dal Presidente Xxxx. Xxxxxxxx Xxxx, nato a Parma il 05/11/1958
(di seguito : LE PARTI)
Premesso che
- Il CNI, ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero della Giustizia, è l’organismo di rappresentanza istituzionale, a livello nazionale, degli interessi della categoria professionale degli Ingegneri, ed ha come fine quello di promuovere, sviluppare e potenziare l’attività degli Ingegneri al fine di accrescerne la presenza fattiva nella società in cui operano, nonché quello di collaborare con le Autorità pubbliche e le pubbliche amministrazioni in generale sulle tematiche riguardanti le molteplici attività e prerogative della professione di Ingegnere, quali l’analisi della sicurezza degli edifici, il risparmio energetico, il rispetto e la tutela dell’ambiente, la cultura della prevenzione e la tutela della pubblica incolumità.
- i compiti istituzionali del CNI contemplano, tra l’altro, : la tenuta dell’Albo unico nazionale degli iscritti ; la disciplina regolamentare dell’obbligo di formazione professionale continua e la decisione sulle domande di autorizzazione dei corsi di formazione ; l'espressione di pareri, su richiesta del Ministero della Giustizia, in merito a proposte di legge e regolamenti riguardanti la professione; la funzione di referente del Governo in materia professionale ; l’invio delle istanze di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro alla Commissione per gli
Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ex art.12 d.lgs. n.81/2008.
- ANCE ha per scopo la tutela degli interessi della categoria delle imprese di costruzione anche specialistiche, per l’esecuzione, la promozione, la progettazione, l’ingegneria di opere pubbliche e private in funzione del progresso del Paese nel quadro dell’economia di mercato.
- ANCE associa circa 20.000 imprese edili distribuite su tutto il territorio nazionale e rappresenta i vari segmenti merceologici che costituiscono l’articolato settore delle costruzioni; collabora con le altre associazioni di categoria nazionali allo scopo di favorire lo scambio di informazioni strategiche per lo sviluppo dell’intero settore delle costruzioni; realizza le interrelazioni con gli altri soggetti del sistema prevenzionale; promuove la diffusione della cultura della prevenzione dei rischi da lavoro e della tutela della salute dei lavoratori; promuove specifiche azioni di sensibilizzazione sulle problematiche della sicurezza nei luoghi di lavoro con l’obiettivo di ridurre concretamente il fenomeno infortunistico nelle imprese di costruzioni.
- Il CNI e l’ANCE, nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali e statutari, hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione strutturata e permanente in merito agli aspetti tecnici della normativa che disciplina il settore della sicurezza negli ambienti di lavoro e la relativa applicazione.
- Il CNI e l’ANCE hanno come obiettivo comune lo sviluppo di una sinergica cultura della prevenzione che attraverso lo studio dei fenomeni, l’analisi normativa e la ricerca statistica, anche con il supporto del Centro Studi CNI e degli Enti pubblici di ricerca, realizzi le condizioni per la prevenzione in un settore produttivo particolarmente rilevante.
- Il CNI e l’ANCE hanno come obiettivo comune lo sviluppo di buone prassi di carattere tecnico, organizzativo, amministrativo, formativo che, in accordo e nel pieno rispetto della normativa vigente, dei principi etici di tutela della salute e dei lavoratori, nonché delle indicazioni tecnico-scientifiche più avanzate e rispettose dell’ambiente e delle risorse naturali, realizzino le condizioni per la prevenzione e la riduzione sistematica degli infortuni sul lavoro nel settore edile.
- E’ stata manifestata l’esigenza, da entrambe le Parti, di collocare futuri accordi e altre forme di intesa e scambio di informazioni in un quadro meglio definito, attraverso la stipula di un Protocollo d’Intesa, anche nella prospettiva dello sviluppo della collaborazione tra CNI e ANCE per il raggiungimento di obiettivi comuni, nell’ambito dei rispettivi campi d’azione.
- Il Protocollo sarà adottato come modello e punto di riferimento per analoghe attività e iniziative locali che possono coinvolgere, su base volontaria e tramite decisione libera ed autonoma, gli Ordini territoriali degli Ingegneri e le associazioni territoriali dell’Ance.
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 (Premesse)
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.
2. Il presente Protocollo d’Intesa contiene norme a carattere generale cui le Parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri accordi negoziali. Per quanto non espressamente disposto dai futuri accordi o contratti, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Protocollo d’Intesa.
Art. 2 (Oggetto)
1. Il presente accordo è finalizzato a stabilire un sistema di rapporti tra CNI e ANCE nell’ambito della materia della salute e sicurezza sul lavoro nel settore delle costruzioni per promuovere la formazione degli attori coinvolti, il reciproco scambio di informazioni e la collaborazione per iniziative comuni, l’evoluzione tecnica e lo sviluppo economico e sociale; è volto, inoltre, a favorire analoghe intese tra le Parti, i soggetti facenti parte del rispettivo sistema professionale e statutario, gli organismi associativi presenti a livello territoriale, regionale o locale.
Art. 3
(Strumenti per l’attuazione del Protocollo d’Intesa)
1. Le modalità e i termini sulla base dei quali attivare il rapporto di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente Art. 2 saranno oggetto di appositi accordi esecutivi che verranno stipulati per iscritto tra le Parti per disciplinarne organicamente i rapporti.
2. Tali accordi su specifiche materie, corredati da un esaustivo allegato tecnico contenente le attività, la tempistica, gli obiettivi e le fasi di attuazione, potranno in particolare prevedere, in via esemplificativa e non esaustiva:
- sviluppo di percorsi di aggiornamento professionale che prevedano il
rilascio di crediti formativi (obbligatori per l’aggiornamento professionale degli iscritti all’Ordine degli Ingegneri) secondo criteri, tempi e modalità da individuarsi tramite accordi esecutivi successivi tra le Parti, in ogni caso nel rispetto del Regolamento per la formazione continua approvato dal CNI il 21/06/2013 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n.13 del 15 luglio 2013 ;
- diffusione di innovazioni tecniche ed organizzative, come ad esempio la promozione dei modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
- promozione di tavoli di lavoro finalizzati allo studio della normativa, alla elaborazione di comuni progetti e iniziative, anche editoriali, alla uniforme applicazione della normativa tecnica sul territorio;
- attività di ricerca e divulgazione nel settore della sicurezza sui luoghi di lavoro e delle costruzioni;
- organizzazione di convegni, seminari e giornate di studio miranti alla diffusione della cultura della sicurezza nel settore delle costruzioni e ogni altra forma di valorizzazione del patrimonio informativo, anche utilizzando le tecnologie informatiche ed Internet ;
- sviluppo di procedure di sicurezza e norme di buone prassi.
Art. 4
(Oneri finanziari e costi)
1. Il presente Protocollo d’Intesa non comporta flussi finanziari tra le Parti. Ciascuna Parte sopporta i costi di ogni genere relativi alle iniziative avviate nell’ambito delle attività oggetto del presente Protocollo, fatta eccezione per quanto eventualmente previsto negli Atti esecutivi, da approvarsi per iscritto da ambo le Parti.
2. Allo stesso modo, le Parti convengono che, di norma, salvo diverso accordo scritto, ciascuna di esse sosterrà le spese, comprese quelle di viaggio/trasferta, per il proprio personale coinvolto nello svolgimento della collaborazione prevista dal presente Protocollo d’Intesa.
Art.5
(Durata e rinnovo del Protocollo d’Intesa )
1. Il presente Protocollo d’Intesa entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata di 2 (due) anni, a decorrere dalla sua entrata in vigore.
2. Potrà essere rinnovato o prorogato solo previo consenso scritto tra le Parti, dovendosi escludere ogni possibilità di proroga o rinnovazione tacita.
Art.6 (Modifiche)
1. Qualora lo si ritenga indispensabile, per adeguare il presente atto alle mutate esigenze delle Parti, il presente Protocollo d’Intesa, nonché i relativi Atti esecutivi, potranno essere modificati durante il periodo di vigenza, mediante accordo scritto tra le Parti.
Art.7
(Riservatezza – proprietà e utilizzazione dei risultati)
1. In sede di stipula di futuri accordi negoziali attuativi del presente Protocollo d’Intesa le Parti definiscono i casi in cui sottoporre i dati e la documentazione prodotta in esecuzione della attività in oggetto all’obbligo di riservatezza.
2. E’ fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato al di fuori dei casi consentiti la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall’esecuzione delle attività oggetto del presente Protocollo d’Intesa.
3. I risultati della collaborazione tra CNI e ANCE sono attribuiti in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuna Parte, da stabilire con apposite convenzioni, salvo diverso specifico accordo intervenuto tra le Parti in ragione dei rispettivi fini istituzionali.
4. Le modalità e i tempi di una eventuale pubblicazione e/o diffusione dei risultati della collaborazione di cui all’oggetto del presente Protocollo d’Intesa verranno definiti di comune accordo per iscritto tra le Parti.
Art. 8 (Recesso)
1. Le Parti possono recedere dal presente Protocollo d’Intesa mediante comunicazione scritta che garantisca l’avvenuta ricezione (PEC o raccomandata A/R) da notificare con preavviso di almeno 2 (due) mesi.
2. In caso di recesso, gli impegni assunti nell’ambito degli Atti esecutivi e in corso di esecuzione dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
Art. 9 (Trattamento dei dati)
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività in qualunque modo riconducibili al presente Protocollo d’Intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 (cd Codice della privacy).
Art. 10
(Referenti del protocollo d’intesa / Comitato di coordinamento)
1. Ai fini dell’attuazione di quanto contenuto nel presente Protocollo d’intesa viene costituito un Comitato di coordinamento costituito da 2 (due) referenti per il CNI e da 2 (due) referenti per l’ANCE , da individuarsi direttamente ad opera delle Parti.
2. Sin da ora sono indicati come componenti : per l’Ance l’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx e l’Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, o un loro delegato ; per il CNI il Consigliere responsabile dell’area “Sicurezza” o un suo delegato.
Art. 11 (Registrazione e foro competente)
1. Il presente Protocollo d’Intesa viene redatto in due originali e verrà registrato solo in caso d’uso ai sensi delle disposizioni previste dal D.P.R. n.131/1986 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione e/o esecuzione del presente Protocollo d’Intesa, il Foro competente è quello di Roma.
Art. 12 (Domicilio)
1. Ai fini e per tutti gli effetti del presente Protocollo d’Intesa, le Parti eleggono il proprio domicilio: il CNI, in Roma, Via XX Settembre n. 5, e l’ANCE, in Roma, Via Guattani n. 16-18.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Per il CNI Il Presidente xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx | Per l’ANCE Il Presidente geom. Xxxxxxxx Xxxx |
Roma, 30/03/2017