CAPITOLATO SPECIALE PER
328|2017 - Deliberazione - Allegato UtentPeAT1/R(FAS0P1G)C-02/08/2017-0424885 - Allegato Utente 2 (A02)
CAPITOLATO SPECIALE PER
L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, DELLA FORNITURA DI DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI, PACEMAKERS E ALTRI D.M. PER ELETTROFISIOLOGIA PER L’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO, UTILIZZABILE ANCHE DALL’AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE
Art. 1 – Oggetto e finalità dell’Accordo Quadro
1. Le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale hanno ad oggetto la fornitura, suddivisa in 12 lotti, di defibrillatori impiantabili, pacemakers ed altri D.M. per elettrofisiologia da destinare alle UU.OO. di Cardiologia dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (di seguito APSS) e dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige (di seguito ASDAA), da affidarsi secondo la modalità dell’accordo quadro. La procedura di affidamento conduce alla definizione di un Accordo Quadro per ciascun lotto, che sarà stipulato dall’APSS con tutte le Imprese utilmente collocate in graduatoria; i volumi complessivamente aggiudicati per i singoli lotti potranno essere oggetto di contratti attuativi della medesima APSS e dell’ASDAA, in ragione di delega effettuata da ASDAA ad APSS.
2. Con l’Accordo Quadro viene definita la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni ed alle modalità di affidamento da parte delle Aziende Sanitarie sopra individuate dei contratti attuativi per l’approvvigionamento dei prodotti previsti dal Capitolato Tecnico e, conseguentemente, le condizioni di esecuzione delle prestazioni. Le Imprese, con la sottoscrizione dell’accordo, si impegnano ad eseguire le forniture di volta in volta indicate nei contratti attuativi.
3. La conclusione dell’Accordo Quadro non vincola in alcun modo le Amministrazioni all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni, bensì dà origine unicamente a un obbligo delle Imprese utilmente collocate in graduatoria di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza degli importi massimi messi a gara, ordinativi di fornitura derivanti dai contratti attuativi eventualmente stipulati. Non è previsto, quindi, un minimo garantito di fornitura, mentre non potranno essere acquistate dalle Amministrazioni quantità di prodotti per un valore complessivamente superiore all’importo del lotto previsto per l’intero periodo.
4. Qualora le Amministrazioni procedano alla conclusione di contratti attuativi, i dispositivi acquistati dovranno essere ordinati alla prima Impresa collocata in graduatoria nella misura minima del 70% settantapercento) della fornitura effettiva; la quantità rimanente, fino ad un massimo del 30% (trentapercento) della fornitura effettiva, senza nessun minimo garantito, potrà essere ordinata a tutte le Imprese risultate idonee sul lotto(compresa la prima classificata), in ragione delle esigenze cliniche, debitamente motivate, che giustificano il ricorso agli specifici prodotti offerti, avuto particolare riguardo alla tutela della sicurezza dei pazienti ed alla continuità terapeutica; di tali esigenze cliniche verrà data evidenza nella cartella clinica del paziente. È responsabilità di ciascuna Amministrazione verificare, con riferimento ai propri contratti attuativi, che tale previsione venga correttamente e puntualmente rispettata in corso di esecuzione.
5. Le modalità di rendicontazione dei volumi e dei valori per il rispetto di quanto sopra definito saranno oggetto di accordo tra le Aziende sanitarie prima della sottoscrizione dei contratti attuativi, al fine di consentire ad APSS di controllare il rispetto complessivo di quanto previsto dall’Accordo Quadro. L’accordo, che dovrà risultare da atto scritto, dettaglierà la tipologia e la quantità delle informazioni che l’ASDAA trasmetterà ad APSS ai fini del monitoraggio dell’Accordo Quadro, nonché tempi e modalità di trasmissione degli stessi.
Art. 2 – Luogo di esecuzione della fornitura
1. Le forniture oggetto del presente Capitolato avranno esecuzione presso i Presidi Ospedalieri con Unità Operative di Cardiologia del Trentino Alto Adige Südtirol.
Art. 3 – Caratteristiche delle forniture
1. I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno possedere le caratteristiche qualitative e tecniche precisate nel Capitolato Tecnico allegato al presente Capitolato Speciale, al quale si rinvia, oltre che essere perfettamente conformi alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia, alle norme nazionali e comunitarie vigenti per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, all’etichettatura, all’importazione ed all’immissione in commercio, nonché alle specifiche normative di riferimento, al momento della consegna.
2. Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa e dovranno figurare sui contenitori o confezionamenti primari, su quelli secondari nonché sull'imballaggio esterno.
3. In particolare l’etichettatura dei dispositivi medici deve essere effettuata sia in formato leggibile che mediante codici a barre (barcode) o codici a barre bidimensionali (Qr Code) con codifica di tipo GS1-128 o HIBC, avendo cura che su ogni etichetta vengano fatte registrare le informazioni necessarie ad un’ identificazione corretta del prodotto.
4. Sulla stessa etichetta, applicata ad ogni confezione del prodotto, devono obbligatoriamente trovarsi sia in formato leggibile che nei barcode o QR Code presenti i seguenti campi:
-il codice articolo (o REF) di prodotto, che deve essere univoco in relazione al dispositivo;
-il lotto di produzione (per gli articoli gestiti a lotti);
-la scadenza.
5. I confezionamenti secondari dei dispositivi dovranno rispettare le norme igienico/sanitarie (sarà preferito il cartone resistente) e quelle della sicurezza relativamente alla movimentazione dei carichi (D.Lgs. 81/2008), nonché le eventuali ulteriori prescrizioni previste dalla normativa interna a ciascuna Amministrazione; per quanto riguarda l’APSS, i confezionamenti secondari non potranno superare, per singolo collo, i 10 (dieci) chilogrammi. Anche sul confezionamento secondario dovranno essere ben visibili i dati relativi a: data di fabbricazione/scadenza, codice e nome commerciale del prodotto.
6. Dovranno essere periodicamente fornite al RUP e al Direttore dell’esecuzione le schede di sicurezza aggiornate.
7. Per tutta la durata della fornitura dovranno essere mantenute le caratteristiche contenute nelle schede tecniche presentate dall’Impresa per la partecipazione alla gara o, in alternativa, nelle schede descrittive dei D.M. predisposte da APSS per la procedura. Eventuali variazioni nelle caratteristiche dei prodotti aggiudicati o sostituzioni dovute ad aggiornamenti tecnologici verranno valutate dalla apposita
commissione di APSS (CRDM) su proposta motivata ed autorizzata dal Direttore dell’Esecuzione del contratto, al quale andrà indirizzata ogni documentazione occorrente per la valutazione.
8. E’ vietata, pertanto, qualsiasi variazione o sostituzione di prodotti non preventivamente autorizzati, che verranno di conseguenza resi all’Impresa.
9. Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia dell’Accordo Quadro, un’Impresa non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti offerti in sede di gara, a seguito di ritiro degli stessi dal mercato da parte del produttore dovuto a cessazione della produzione, essa dovrà obbligatoriamente:
• dare comunicazione scritta della “messa fuori produzione” all’APSS con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni;
• indicare il prodotto avente equivalenti o migliori caratteristiche tecniche, cliniche, prestazionali e quali/quantitative che intende proporre in sostituzione di quello aggiudicato alle medesime condizioni economiche offerte in gara o, eventualmente, a condizioni economiche migliori, specificandone il confezionamento ed allegando congiuntamente la relativa scheda tecnica debitamente sottoscritta, tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di offerta per il prodotto sostituito nonché, se previsto, il campione del prodotto proposto in sostituzione. La mancata indicazione del prodotto sostitutivo comporta la risoluzione dell’Accordo Quadro - relativo al lotto - con l’Impresa interessata; conseguentemente, saranno risolti anche i relativi contratti attuativi.
10. L’APSS procederà, quindi, alla verifica dell’equivalenza del prodotto offerto in sostituzione di quello aggiudicato con quanto dichiarato nella nuova scheda tecnica e provvederà a comunicare all’Impresa gli esiti di detta verifica. In caso di esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione, laddove il fornitore non sia più in grado di garantire la disponibilità del prodotto per il quale si richiede la sostituzione, APSS avrà facoltà di risolvere l’Accordo Quadro - relativo al lotto - con l’Impresa per la quale sia stato individuato un prodotto non idoneo; conseguentemente, saranno risolti anche i relativi contratti attuativi.
11. In caso di contrasto tra quanto dichiarato nella scheda descrittiva del D.M. predisposta da APSS e il contenuto della scheda tecnica del produttore, prevarrà quanto riportato nella scheda tecnica del produttore.
12. Tutti i prodotti offerti dovranno avere le stesse caratteristiche dei prodotti per i quali l’APSS riterrà necessario richiedere campionatura, per tutta la durata della fornitura.
Art. 4 – Quantitativi
1. I quantitativi dei prodotti oggetto di fornitura sono riportati, per ciascun lotto, nel Capitolato Tecnico, cui si rinvia, e si riferiscono, in via puramente indicativa, al fabbisogno quadriennale dell’APSS e dell’ASDAA, calcolato sui consumi storici; tali quantitativi non saranno quindi vincolanti ma potranno variare, in base alle esigenze delle Amministrazioni. Si ribadisce che i D.M. verranno ordinati con le modalità dell’Accordo Quadro: in particolare, verranno ordinati alla prima Impresa in graduatoria, nella misura minima del 70% (settantapercento) della fornitura effettiva;
la quantità rimanente, fino ad un massimo del 30% (trentapercento) della fornitura effettiva, senza nessun minimo garantito, potrà essere ordinata a tutte le Imprese risultate tecnicamente idonee sul lotto, al fine di consentire all’Amministrazione di acquisire indistintamente da ciascuna di esse, in ragione delle esigenze cliniche, debitamente motivate, che giustificano il ricorso agli specifici prodotti offerti, avuto particolare riguardo alla tutela della sicurezza dei pazienti ed alla continuità terapeutica.
2. L’APSS si riserva inoltre la facoltà, nel corso del periodo di vigenza dell’Accordo Quadro, di sospendere, stralciare o variare nei quantitativi e/o nelle qualità quei prodotti che non risultassero più idonei a seguito dei mutamenti negli indirizzi tecnico- scientifici e terapeutici o per esigenze operative degli utilizzatori, senza che ciò costituisca alcun titolo in capo alle Imprese.
3. Tali indicazioni devono pertanto ritenersi vincolanti solo ai fini dell'offerta e le Imprese dovranno pertanto adeguarsi alla variabilità delle situazioni sopra citate applicando i prezzi pattuiti in sede di gara.
Art. 5 – Fornitura e consegna del materiale
1. Gli ordinativi verranno effettuati dalle Amministrazioni applicando i prezzi di aggiudicazione della gara. La consegna di quanto ordinato dovrà avvenire entro il termine massimo di dieci (10) giorni dalla data dell’ordinativo o entro il minor tempo indicato dall’Impresa nella propria offerta. In caso d’urgenza la consegna dovrà essere effettuata entro quarantotto (48) ore dalla richiesta. Gli estremi dell’ordinativo (numero e data) dovranno essere riportati sui documenti di trasporto e sulle relative fatture.
2. I prodotti consegnati dovranno avere una validità residuale non inferiore ai 2/3 (due terzi) rispetto alla complessiva validità del dispositivo medico.
3. La merce richiesta dovrà pervenire in idoneo imballo atto a garantire il prodotto da eventuali danni che possano pregiudicarne le qualità. Gli imballaggi dovranno essere costituiti, ove possibile, da materiali riciclabili.
4. Il quantitativo dei prodotti indicato nell’ordinativo di fornitura è vincolante per l’Impresa.
5. Il materiale ordinato, accompagnato da una distinta con l’esatta indicazione della quantità e della qualità del prodotto fornito, dovrà essere consegnato, franco di ogni rischio e spesa (imballo e trasporto compresi), presso il luogo e nelle fasce orarie e giornaliere indicati dalle Amministrazioni (es. i magazzini degli Ospedali interessati, in tutti i giorni feriali, escluso il sabato, negli orari riportati sui singoli ordinativi trasmessi dagli uffici). Le Amministrazioni potranno richiedere la consegna dei beni in conto visione, secondo le modalità che saranno dettagliate nei relativi contratti attuativi.
6. Le Imprese sono tenute alla consegna dei prodotti oggetto del presente Capitolato e all’esecuzione delle prestazioni a regola d’arte, secondo gli usi commerciali. Nell’esecuzione le Imprese sono tenute alla diligenza e ad una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto e dichiarato in scheda tecnica relativamente alle modalità di
conservazione.
Art. 6 – Controlli e verifiche al ricevimento della merce
1. L’Amministrazione si riserva il diritto di eseguire, anche in un momento successivo alla consegna, controlli sulla merce ritirata; questi potranno consistere anche in analisi, che eventualmente verranno affidate a laboratori autorizzati ed il cui esito dovrà essere accettato dall’Impresa.
2. In caso di impossibilità a procedere ad un accurato controllo, per via dell’imballaggio e/o per la consegna del materiale tramite corriere, il ricevimento avverrà “con riserva di successivo controllo”. Anche a consegna avvenuta ed accettata, ove emergesse qualche vizio, difetto o comunque mancata corrispondenza ai requisiti previsti, la merce sarà contestata e quindi respinta al fornitore, che dovrà sostituirla con altra della qualità prescritta, entro quarantotto (48) ore dalla contestazione.
3. L’Amministrazione evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l’Impresa sarà chiamata a rispondere nei tempi e nei modi specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
4. Nel caso l’Impresa rifiuti o non proceda immediatamente alla sostituzione del materiale contestato, l’Amministrazione procederà direttamente all’acquisto dei prodotti, rivolgendosi prioritariamente ad altre Imprese che abbiano prodotti qualitativamente idonei nell’ambito del lotto in questione o, in assenza di esse, con le modalità previste dalla legge in relazione all’urgenza dell’approvvigionamento. Sarà addebitata al soggetto inadempiente l’eventuale differenza di prezzo che ne derivasse, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.
5. Il materiale contestato dovrà comunque essere ritirato dall’Impresa entro una settimana dalla contestazione; in caso contrario, l’Amministrazione ne potrà disporre il trasporto di reso addebitando gli oneri al medesimo soggetto inadempiente.
6. Le Amministrazioni potranno effettuare in ogni tempo i controlli ritenuti più opportuni e necessari a garantire la qualità della fornitura, la corrispondenza dei dispositivi alle norme di legge e regolamentari in vigore, nonché la corrispondenza fra la prestazione dell’Impresa e quanto previsto dal Capitolato, dichiarato in sede di gara o convenuto in sede contrattuale.
7. Le Amministrazioni si riservano infine la facoltà di risolvere il contratto, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali.
Art. 7 – Norme che regolano l’Accordo Quadro ed i contratti attuativi e criteri interpretativi
1. L’Accordo Quadro è regolato dalle disposizioni in esso contenute, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dalla normativa e dai regolamenti di settore.
2. Le norme di riferimento per l’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi sono:
a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
b. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, per quanto applicabile;
c. il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione del D. Lgs 12 aprile 2006 n.163” per quanto applicabile;
d. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“, come aggiornato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
e. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento“ e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23“, per quanto applicabili;
f. la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
g. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
h. la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
i. le norme del codice civile.
3. L’Accordo Quadro ed i contratti attuativi dovranno essere interpretati in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra l’Accordo Quadro o il contratto attuativo ed i Capitolati Speciale e Tecnico, si considerano prevalenti le disposizioni dell’Accordo o del contratto. In caso di contrasto fra quanto previsto nel Capitolato Tecnico e quanto previsto nel presente Capitolato Speciale, prevarranno le disposizioni del primo per quanto attiene alla disciplina degli aspetti tecnici, mentre saranno prevalenti le disposizioni del secondo in relazione agli aspetti amministrativi. Inoltre, in caso di contrasti, le previsioni dell’Accordo Quadro prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata nel contratto attuativo.
4. Nel caso in cui una o più previsioni dell’Accordo Quadro o dei contratti attuativi dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito dell’accordo o del contratto. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre
previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare all’accordo/al contratto un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione dell’accordo/del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
Art. 8 – Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi
1. Sono considerati parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro e, conseguentemente, dei contratti attuativi da questo derivanti:
a.1) il presente Capitolato Speciale d’appalto;
a.2) il Capitolato Tecnico allegato al Capitolato Speciale;
a.3) l'offerta tecnica delle Imprese utilmente collocate in graduatoria;
a.4) l’offerta economica delle Imprese utilmente collocate in graduatoria.
Art. 9 – Durata dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi
1. La durata dell’Accordo Quadro è di anni 4 (quattro), con facoltà per APSS, alla scadenza, di prorogare l’accordo per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a 6 (sei) mesi, al completamento dell’eventuale nuova procedura di affidamento.
2. L’Accordo Quadro ha decorrenza ed efficacia dalla data di sottoscrizione dello stesso ed avrà dunque una durata massima di 4 (quattro) anni, salvo esaurimento del valore economico massimo previsto per ciascun lotto anteriormente alla scadenza del quadriennio. Per durata dell’Accordo Quadro s’intende il periodo entro cui le Amministrazioni possono aderire al medesimo mediante la sottoscrizione di “contratti attuativi”.
3. I “contratti attuativi” di fornitura stipulati dalle singole Amministrazioni avranno una durata massima di 4 (quattro) anni decorrenti dalla sottoscrizione del primo contratto attuativo.
4. La durata degli eventuali connessi e derivati “ordinativi di fornitura” è, in ogni caso, condizionata dalla scadenza del contratto attuativo.
Art. 10 – Prezzi contrattuali e importo massimo dell’Accordo Quadro
1. Il prezzo della fornitura, alle condizioni del presente Capitolato, si intende offerto da ciascuna Impresa in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto loro rischio.
2. I prezzi contrattuali sono quelli risultanti dall’offerta economica presentata in sede di gara. I corrispettivi richiesti dovranno essere formulati con le modalità previste dalla normativa di partecipazione alla gara.
3. Il valore complessivo stimato di ciascun lotto, indicato nel Capitolato Tecnico, costituisce l’importo massimo dell’Accordo Quadro. Le Amministrazioni potranno acquistare quantità di prodotti per un valore complessivamente non superiore a tale importo, che costituisce il tetto massimo di spesa ammissibile.
Art. 11 – Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione
1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del DLgs 50/2016, è il Direttore pro-tempore del Servizio Programmazione, Acquisti e Logistica dell’APSS con riferimento agli obblighi derivanti dall’Accordo Quadro e dai contratti attuativi sottoscritti da APSS. L’ASDAA individuerà il RUP dei propri contratti attuativi successivamente alla conclusione dell’Accordo Quadro e prima della sottoscrizione dei medesimi contratti.
2. L’APSS provvederà ad individuare il Direttore dell’Esecuzione (DE) dell’Accordo Quadro e dei propri contratti attuativi prima della conclusione dell’accordo stesso e ne darà comunicazione tempestiva alle Imprese. L’ASDAA provvederà, ove necessario per legge o ritenuto opportuno, a nominare il DE dei propri contratti attuativi in contemporanea con l’individuazione del RUP. Ciascun DE potrà nominare eventuali assistenti nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il RUP individuato da ASDAA sarà il referente esclusivo per i rapporti con APSS.
3. Oltre alle consuete attività attribuite ai soggetti di cui al presente articolo da norme di legge o disposizioni aziendali, in ragione della natura di Accordo Quadro e delle modalità di attuazione del medesimo, è responsabilità solidale di RUP e DE di ciascuna Amministrazione monitorare il rispetto delle percentuali di fornitura attribuite alle singole Imprese. Il RUP ed il DE individuati dall’ASDAA sono inoltre tenuti a comunicare ad APSS, secondo le modalità definite nell’accordo previsto dall’articolo 1, comma 5, del presente Capitolato, i dati relativi ai volumi ed ai valori utilizzati, al fine di consentire al RUP ed al DE di APSS di monitorare il rispetto del tetto massimo di spesa ammissibile.
Art. 12 – Sospensione dell'esecuzione
1. Per la disciplina della sospensione dell’esecuzione si applica quanto previsto dall’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 13 – Varianti contrattuali
1. Per la disciplina delle modifiche e delle varianti contrattuali si applica l’art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 della Provincia Autonoma di Trento e, per quanto eventualmente non disciplinato, la normativa nazionale di riferimento.
Art. 14 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
1. Le fatture, in formato esclusivamente elettronico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 209, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, dovranno essere intestate all’Amministrazione interessata, specificando la sede e la struttura ordinante, con indicazione del numero e della data dell’ordinativo di fornitura. Le fatture dovranno essere inviate all’indirizzo I.P.A. indicato nel contratto o nell’ordine.
2. Ai fini degli obblighi previsti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, della corretta contabilizzazione e
della regolarità dei pagamenti, le Imprese, con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro e dei conseguenti contratti attuativi, si obbligano ad inserire, in corrispondenza degli elementi previsti nel tracciato il cui formato è descritto nell’allegato A al DM n. 55/2013 e ss. mm. ii. e nelle specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio, i seguenti dati: Codice Univoco Ufficio denominato “Codice Destinatario/IPA”, Codice Identificativo Gara (CIG), dati relativi al buono d’ordine; tali dati, se non già noti, saranno comunicati all’Impresa prima dell’emissione di fattura.
3. Le fatture emesse per la fornitura di beni e servizi rientranti nel regime di cui all’art. 17-ter del DPR 633/1972, così come modificato dalla L. 190/2014 (tranne per le ipotesi espressamente previste dalla legge iva per le quali si rende applicabile il regime di inversione contabile), dovranno riportare in calce l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” così come disposto dall’art. 2 del DM 23/1/2015.
4. Il pagamento sarà effettuato sul conto corrente dedicato indicato dall’Appaltatore, fatto salvo quanto previsto dall’art. 18, comma 3, in relazione al pagamento diretto dei subappaltatori, tramite il Tesoriere dell’Amministrazione (per APSS Unicredit sede di Trento), entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica di conformità della fornitura.
5. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al tesoriere dell’Amministrazione.
6. Gli interessi moratori per ritardato pagamento previsti dal DLgs 231/2002, ai sensi dell’art. 4 del medesimo DLgs, decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento e potranno essere corrisposti solo se riferiti ad un’obbligazione già giuridicamente esistente, quindi solo se richiesti in data successiva alla scadenza del termine di pagamento di cui al presente articolo. Richieste di interessi moratori ricevute in data antecedente alla scadenza del termine, pertanto, non saranno considerate titolo idoneo per procedere al pagamento degli interessi moratori. Il tasso convenzionale concordato per gli interessi è determinato nella misura definita dalla normativa vigente tempo per tempo.
7. Richiamato il precedente art. 5 del presente Capitolato, si rimarca che non sarà possibile rivalersi su eventuali interessi moratori qualora nel documento di trasporto e/o in fattura non siano riportati gli estremi dell’ordine (numero e data ordine).
8. Qualsiasi pagamento inerente ai contratti derivanti dalla presente procedura di gara rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori ai sensi della L. 136/2010.
9. I pagamenti saranno subordinati alla regolarità contributiva e fiscale delle Imprese (Inps, Inail, Cassa edile e Amministrazione fiscale), secondo la normativa vigente.
10. L’Appaltatore assume gli obblighi di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come specificato all’art. 15 del presente Capitolato Speciale d’appalto.
11. In conformità all’art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), in caso di ottenimento da parte dell’Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che
segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l’Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall’Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
12. Nel caso di raggruppamenti temporanei di Imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote indicate in sede di gara o di Accordo Quadro/contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell’art. 16, comma 2. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note all’Amministrazione sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’Impresa al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
13. Sulla base di quanto previsto dall’art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, le Amministrazioni sono autorizzate ad operare, sull’importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, a seguito della verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Art. 15 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, l’Appaltatore è obbligato a:
̵ utilizzare, per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente affidamento;
̵ comunicare a ciascuna Amministrazione il numero del conto o dei conti correnti bancari o postali utilizzati per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai contratti e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi;
̵ indicare in ciascuna transazione relativa ai contratti derivanti dal presente affidamento (ad es. pagamenti a subcontraenti) il codice CIG “derivato” riferito allo specifico contratto attuativo, che sarà richiesto dall’Amministrazione contraente facendo riferimento al CIG dell’Accordo Quadro;
̵ inserire in tutti i sub-contratti una clausola con la quale i sub-contraenti assumono il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti in caso di mancanza;
̵ comunicare all’APSS e all’ASDAA, nonché al Commissariato del Governo di Trento e al Commissariato del Governo di Bolzano l’eventuale inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 da parte di propri sub- contraenti, con contestuale risoluzione del contratto.
2. In caso di futura modifica della normativa inerente alla tracciabilità dei flussi finanziari, durante il periodo di validità dell’Accordo Quadro, si intendono qui richiamate le norme eventualmente sopravvenute, ai sensi dell’art. 1374 cc.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione
dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi da questo derivanti.
Art. 16 – Fallimento e altre vicende soggettive delle Imprese affidatarie
1. Con riferimento alle vicende soggettive delle Imprese affidatarie di cui all’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, l’Amministrazione prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione rispetto alle parti o quote indicate in sede di gara o in sede contrattuale, devono essere comunicate tempestivamente all’Amministrazione mediante l’invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; l’Amministrazione procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’Impresa al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese si applicano i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.
4. La modificazione soggettiva dell’Appaltatore ai sensi del presente articolo può essere autorizzata da ciascuna Amministrazione contraente. L’Amministrazione procedente darà tempestiva comunicazione all’altra Amministrazione in merito alle autorizzazioni concesse o negate; in particolare, l’ASDAA, qualora intenda non autorizzare una modifica soggettiva con riferimento ad un proprio contratto attuativo, sarà tenuta a darne debita comunicazione ad APSS, specificando le motivazioni che hanno condotto al diniego, al fine delle valutazioni di competenza relative all’Accordo Quadro.
Art. 17 – Cessione dei crediti e cessione dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi
1. La cessione dei crediti è vietata ove non autorizzata per iscritto dall’Amministrazione.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e della L. n. 52/1991 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile all’Amministrazione Contraente qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. Le Amministrazioni non accettano in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’Appaltatore intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.
4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa
efficace e opponibile all’Amministrazione Contraente solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità all’Amministrazione Contraente, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stessa Amministrazione. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui l’Amministrazione Contraente ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione all’Amministrazione stessa.
6. E’ vietata la cessione dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.
7. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa affidataria degli obblighi di cui al presente articolo, APSS e le Amministrazioni Contraenti, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro ed i contratti attuativi.
Art. 18 – Subappalto
1. Il subappalto è ammesso alle condizioni di cui all’art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e nei limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, solamente nel caso in cui l’Appaltatore abbia specificamente indicato nell’offerta le forniture o le parti di contratto che intende affidare in subappalto.
2. L’Appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, allorquando l’abbia dichiarato in sede di gara, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e art.
105 del D.Lgs. n. 50/2016, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, le Amministrazioni procedono al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall’Appaltatore.
4. Il subappalto può essere autorizzato da ciascuna Amministrazione contraente. L’Amministrazione che autorizza un subappalto ne dà comunicazione all’altra Amministrazione; in particolare, l’ASDAA, qualora intenda procedere all’autorizzazione di un subappalto, sarà tenuta a darne comunicazione ad APSS ai fini del monitoraggio dei limiti percentuali di legge riferiti all’Accordo Quadro.
Art. 19 – Tutela dei lavoratori
1. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute,
assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L’Appaltatore è obbligato in solido con l’eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all’effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.
Art. 20 – Sicurezza
1. L’Appaltatore s’impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale, nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali, tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..
3. L’Appaltatore s’impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato.
4. L’Appaltatore s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o dei loro collaboratori.
5. Trattandosi di affidamento riguardante esclusivamente una fornitura di beni/prodotti, non è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).
Art. 21 – Elezione di domicilio dell’Appaltatore
1. Salvo diversa indicazione, l’Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale.
Art. 22 – Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del DLgs 30 giugno 2003, n. 196 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), si provvede all’informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo, facendo presente che i dati personali forniti dalle Imprese saranno raccolti presso il Servizio Procedure di Gara e Contratti dell’APSS per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente.
2. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, può avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, pena l’esclusione; con riferimento alle Imprese che risulteranno idonee, il
conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione dell’Accordo Quadro e dei successivi contratti attuativi, nonché dell’adempimento di tutti gli obblighi conseguenti ai sensi di legge.
4. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui all’art. 19 del DLgs 196/2003.
5. In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del DLgs 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
6. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Titolare o del Responsabile del trattamento.
7. Titolare del trattamento è l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, con sede in Trento in xxx Xxxxxxxxx x. 00, per quanto riguarda l’Accordo Quadro ed eventuali contratti attuativi stipulati dall’APSS.
8. Titolare del trattamento è l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, con sede in Bolzano in via Cassa di Risparmio n. 4, per eventuali contratti attuativi di interesse.
9. Titolare del trattamento è l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti della Provincia Autonoma di Trento, con sede in Trento in Xxx Xxxxxx x. 0, per la fase relativa alla procedura di affidamento.
10. Per la definizione e gestione dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi i Responsabili del trattamento saranno individuati e comunicati al momento della richiesta di documentazione prodromica alla stipula.
Art. 23 – Garanzia definitiva
1. Prima della stipula dei contratti attuativi, le Amministrazioni contraenti chiederanno all’Appaltatore di costituire una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del DLgs 50/2016, di importo pari al 10% dell’importo contrattuale (Iva esclusa), con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del DLgs 50/2016, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione (preferibilmente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata). In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci percento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci percento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti percento), l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti percento).
2. Si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs 50/2016.
3. La garanzia dovrà prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile;
- l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione;
- validità fino ad espresso svincolo da parte dell’Amministrazione;
- le eventuali ulteriori clausole indicate nel bando di gara.
4. Si precisa che la fideiussione bancaria dovrà essere presentata in regola con la disciplina prevista per l’imposta di bollo dal DPR 642/1972.
5. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del’80% (ottanta percento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica attestante l'avvenuta esecuzione, regolarmente vistato dall’APSS. L'ammontare residuo, pari al 20% (venti percento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato dall’Amministrazione, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l’Appaltatore derivanti dal contratto, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Amministrazione stessa.
6. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa nei termini indicati dall’Amministrazione.
7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto di riferimento previa comunicazione all’Impresa mediante PEC.
8. Nel caso di integrazione del contratto, l’Appaltatore deve modificare il valore della cauzione in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
9. La garanzia di cui al presente articolo deve inoltre essere conforme a quanto indicato nel bando di gara.
Art. 24 – Penali
1. Nel caso l’Appaltatore non proceda alla consegna di quanto ordinato entro i termini previsti o nel caso rifiuti o comunque non proceda immediatamente alla sostituzione della merce contestata, l’Amministrazione contraente sarà autorizzata ad applicare una penalità dell’1‰ (uno per mille) giornaliero calcolato sul valore della merce e per ogni giorno successivo al termine previsto, fino ad un valore massimo del 10% (dieci per cento).
2. Scaduti i termini che verranno eventualmente fissati nel sollecito della consegna, l’Amministrazione potrà rivolgersi per l’acquisto ad altra Impresa addebitando al soggetto inadempiente le maggiori spese sostenute, oltre naturalmente alle penalità sopra previste ed agli eventuali danni patiti a causa dell’inadempimento.
3. Le suddette spese e penalità potranno essere recuperate mediante trattenuta sulla garanzia definitiva costituita per il contratto e, in subordine, sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo dall’Appaltatore.
4. Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell’importo contrattuale, l’Amministrazione procede a dichiarare la risoluzione del contratto attuativo, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso. A risoluzione contrattuale intervenuta APSS valuterà se l’inadempimento possa comportare la risoluzione anche
dell’Accordo Quadro e, conseguentemente, di tutti i contratti attuativi da esso derivanti.
5. L’applicazione delle penali avverrà previo invio di contestazione formale all’Appaltatore e valutazione delle eventuali controdeduzioni prodotte, a seguito di contraddittorio, fatte salve eventuali più dettagliate indicazioni previste dal presente Capitolato.
Art. 25 – Risoluzione del contratto
1. Fatto salvo quanto stabilito in via generale dall’art. 1453 cc, le Amministrazioni potranno avvalersi della facoltà di immediata risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 cc, previa valutazione del pubblico interesse, unicamente comunicando all’Appaltatore la propria decisione senza, con ciò, rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, nei seguenti casi specifici:
̵ in caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali, ed in particolare di quelle riguardanti la fornitura di prodotti non conformi, il ritardo nella consegna della merce richiesta o la sostituzione di quella contestata, previa contestazione all’Impresa e valutazione delle controdeduzioni;
̵ per grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
̵ riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dall’Amministrazione presso l’Impresa di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine all’Amministrazione, in conformità all’art. 6, comma 7, del presente Capitolato, previa contestazione all’Impresa e valutazione delle controdeduzioni;
̵ nei casi previsti dall’art. 3, commi 9 e 10 del presente Capitolato;
̵ nel caso di violazione degli obblighi di cui al successivo art. 31, previa contestazione all’Impresa e valutazione delle controdeduzioni;
̵ nel caso di applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 24, comma 4, del presente Capitolato, previa contestazione all’Impresa e valutazione delle controdeduzioni;
̵ per cessione dell’azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
̵ per cessione del contratto o del credito o in caso di subappalto non autorizzati;
̵ per cessioni, scissioni, fusioni di azienda o subappalti non comunicati e/o non autorizzati;
̵ per mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro, previa contestazione all’Impresa e valutazione delle controdeduzioni;
̵ in caso di transazioni relative al contratto effettuate senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo (ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010);
̵ in ogni altro caso previsto dalla legge o dal contratto.
2. La parte inadempiente, oltre all’immediata perdita della garanzia definitiva a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese sostenute dall’Amministrazione per il
rimanente periodo contrattuale, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale dell’Impresa per il fatto che ha determinato la risoluzione.
3. La risoluzione non si estenderà alle forniture già eseguite.
4. A risoluzione contrattuale intervenuta APSS valuterà se l’inadempimento possa comportare la risoluzione anche dell’Accordo Quadro e, conseguentemente, di tutti i contratti attuativi da esso derivanti. A tal fine l’ASDAA, qualora proceda alla risoluzione di un contratto attuativo, sarà tenuta a darne tempestiva comunicazione ad APSS, specificando le motivazioni che hanno condotto alla risoluzione, al fine delle valutazioni di competenza relative all’Accordo Quadro.
5. L’Appaltatore potrà chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la fornitura per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463 cc).
Art. 26 – Effetti della risoluzione dell’Accordo Quadro
1. In caso di inadempimenti o gravi violazioni che abbiano condotto alla risoluzione dell’Accordo Quadro, la risoluzione si estende automaticamente anche ai contratti attuativi eventualmente stipulati dalle Amministrazioni.
Art. 27 – Recesso
1. Per la disciplina del recesso dall’Accordo Quadro e/o dai singoli contratti attuativi, si applica l’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 28 – Definizione delle controversie
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Amministrazioni e le Imprese, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante il periodo di validità dell’Accordo Quadro che al termine dello stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento per le controversie riguardanti l’Accordo Quadro ed i contratti attuativi stipulati dall’APSS, il Foro di Bolzano per le controversie riguardanti i contratti attuativi stipulati dall’ASDAA.
Art. 29 – Conclusione dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi, spese contrattuali
1. L’Accordo Quadro è stipulato in modalità elettronica nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016. I contratti attuativi saranno conclusi mediante scrittura privata, anche mediante scambio di corrispondenza in forma di ordinativo di fornitura.
2. Le spese contrattuali connesse all’Accordo Quadro ed ai contratti attuativi - compresa l’imposta di bollo - sono a carico delle Imprese affidatarie. Il pagamento dell’imposta di bollo relativa all’Accordo Quadro sarà richiesto all’Impresa prima classificata per una quota pari al 70%, mentre il valore residuo sarà ripartito in parti uguali tra le rimanenti Imprese risultate idonee sul lotto. Gli oneri relativi ai contratti
attuativi saranno posti a carico dell’Impresa con la quale l’Amministrazione concluderà il contratto stesso.
3. Le Imprese dovranno comunicare tempestivamente alle Amministrazioni eventuali variazioni negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa nonché negli organismi tecnici e amministrativi coinvolti nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili.
Art. 30 – Intervenuta disponibilità di convenzioni delle Centrali di Committenza provinciali o di Consip
1. Le Amministrazioni si riservano di recedere dai contratti attuativi, con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso, qualora accertino la disponibilità di nuove convenzioni stipulate dalle Centrali di Committenza provinciali o da Consip, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle ottenute nell’ambito dell’Accordo Quadro, nel caso in cui le Imprese affidatarie non siano disposte ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. In caso di recesso da un contratto attuativo, verranno pagate all’Appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% (dieci percento) di quelle ancora da eseguire.
Art. 31 – Disposizioni anticorruzione e codice di comportamento
1. Nell’espletamento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, le Imprese affidatarie assumono gli obblighi previsti dalla L. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”.
2. In particolare, le Imprese si impegnano a fornire, su richiesta dell’Amministrazione, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale per il controllo di cui all’art.1, comma 9, punto e) della L. n. 190/2012 e si impegnano al rispetto di quanto previsto, per quanto compatibile, dai Piani triennali di prevenzione della corruzione e dai Codici di comportamento delle Amministrazioni contraenti, documenti disponibili e liberamente consultabili sui siti istituzionali delle stesse. Gli obblighi di condotta derivanti dai Codici di comportamento delle Amministrazioni si estendono, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo delle Imprese.
3. Le Imprese dichiarano inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 16ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 - introdotto dal comma 42, lett. l) dell’art. 1 della L. n. 190/2012, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a soggetti, ex dipendenti delle Amministrazioni, che abbiano esercitato nei tre anni precedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), relativamente all’oggetto del contratto, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro presso l’Amministrazione.
4. Con riferimento agli obblighi di condotta derivanti dal codice di comportamento aziendale - che si estendono, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo delle Imprese – ciascuna Amministrazione trasmetterà loro copia dello stesso per una completa e piena conoscenza. Le Imprese si impegnano a trasmetterne copia ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
5. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento delle Amministrazioni può costituire causa di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o dei contratti attuativi: l’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesterà per iscritto all’Impresa il fatto, assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, potrà procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione dell’Accordo Quadro e/o dei contratti attuativi, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Art. 32 – Norma di chiusura
1. Le Imprese, avendo partecipato alla procedura per la conclusione dell’Accordo Quadro, riconoscono ed accettano, in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato Speciale e nel Capitolato Tecnico.
2. I riferimenti alla legge provinciale della Provincia Autonoma di Trento saranno adeguati in sede di stipula dei contratti attuativi dell’ASDAA per renderli rispettosi della corrispondente disciplina normativa provinciale. Ove quest’ultima non preveda disposizioni specifiche, si applicherà il corrispondente istituto della normativa nazionale in materia di contratti pubblici.
3. Le Amministrazioni, ove lo ritengano opportuno, potranno disciplinare – dopo la sottoscrizione dell’Accordo Quadro e prima della sottoscrizione dei contratti attuativi – aspetti non normati dal presente Capitolato, riguardanti i reciproci rapporti, anche per aspetti diversi da quelli necessariamente da condividere tra le Aziende previsti al comma 5 dell’art. 1. Di detti accordi dovranno essere notiziate le Imprese interessate.
Allegato:
- Capitolato tecnico