DOCUMENTO UNICO DI PROCEDURA
DOCUMENTO UNICO DI PROCEDURA
RDO aperta tramite la piattaforma telematica Sintel per l’affidamento in “full service” della fornitura di sonde aggiuntive, accessori e software comprensivi di un periodo di garanzia di 24 mesi da installarsi sugli Ecotomografi acquistati da Philips Spa tramite convenzione ARCA_2017_085, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e 95, comma 4, lett. c) del d. lgs n. 50/2016 e s.m.i..- CIG n 80409501DB.
Scade il giorno _25/10/2019 ore 15:00
Riferimenti della Stazione Appaltante in ordine alla presente procedura:
Indirizzo Stazione Appaltante | ASST Nord Milano, viale Matteotti n. 83 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX) | ||
Termine ultimo per la presentazione della documentazione | Ore 15:00 del giorno 25/10/2019 | ||
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti | Ore 12:00 del giorno 16/10/2019 | ||
Termini di risposta ai quesiti | Giorno 18/10/2019 | ||
Responsabile Unico del Procedimento | Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx | ||
Trattano la pratica | Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx |
La presente procedura di “RdO aperta (Richiesta di offerta aperta)” viene condotta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36 del comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e strumenti telematici.
L’ASST Nord Milano, di seguito denominata Stazione Appaltante, utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.
Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda al documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” pubblicato sul sito internet della piattaforma stessa.
Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione Help&Faq: “Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli Operatori Economici”. Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA SPA scrivendo all’indirizzo email xxxxxxxx@xxxxxxx.xx oppure telefonando al numero verde 800.116.738.
Sede Legale: viale Matteotti n.83 - 20099 Sesto San Xxxxxxxx (MI) - Codice Fiscale e P.IVA 09320420962 Uffici Amministrativi: xxx Xxxxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx - Centralino 02.5799.1
Informazioni e chiarimenti
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Stazione Appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.
Eventuali integrazioni alla documentazione ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.
Integrazioni e risposte saranno, inoltre, pubblicate sul sito internet della Stazione Appaltante.
Sarà inoltre cura della Stazione Appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso il medesimo canale utilizzato per l’invio della richiesta stessa.
Precisazioni
Con riferimento alla presente procedura, si precisa che la SA si riserva la facoltà di sospendere, revocare o non aggiudicare l’appalto, previa congrua motivazione qualora:
⮚ per casi significativi di tutela dell’interesse pubblico o se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
⮚ i prezzi offerti si discostino da limiti previsti dall’X.X.XX., dai sistemi regionali, da rilevazioni dei prezzi di mercato, da evidenze fornite da centrali di acquisto nazionali e regionali;
⮚ qualora, durante lo svolgimento della procedura di gara, ARIA Spa e/o Consip S.p.A. attivino una convenzione per una fornitura corrispondente a quello oggetto di affidamento ed avente parametri prezzo-qualità più convenienti;
⮚ per motivi di opportunità, intervenuti o che dovessero intervenire nelle more della procedura, anche di carattere organizzativo e gestionale, anche dipendenti da fatti o decisioni direttamente ascrivibili a volontà e scelte della stessa Azienda, che ne rendano opportuna la soppressione.
In tali casi le ditte concorrenti non potranno pretendere alcun compenso o rimborso spese, etc. fatta salva la restituzione del deposito cauzionale provvisorio.
* * * * * * * Soggetti ammessi alla partecipazione in forma singola e associata
Sono ammessi a partecipare alla gara: operatori economici singoli o raggruppati, consorziati, in
aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, ai sensi degli artt. 45 – 49 del D. Lgs n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
PARTE PRIMA – OGGETTO DELLA FORNITURA E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
01 - Oggetto, caratteristiche e condizioni della fornitura e base d’asta
L’ASST Nord Milano ha recentemente disposto l’affidamento della fornitura di n. 8 Ecotomografi, dalla società Philips Spa mediante adesione alla Convenzione ARCA_2017_085 – lotto n. 1, 4, 5 e 7.
A completamento della suddetta fornitura, si rende necessario procedere all’acquisizione delle seguenti sonde e software:
Presidio | Reparto | Lotto ARCA | Prod | Modello | Accessori e software richiesti |
Poliambulatori | Ginecologia | Lotto 7 | Philips | Epiq 5 WHC | sonda Convex C5-1 |
Poliambulatori | Ginecologia | Lotto 7 | Philips | Epiq 5 WHC | sonda Convex C5-1 |
Bassini | Cardiologia | Lotto 1 | Philips | Epiq 7 CV | Sonda Convex C9-2 (FUS 8382) |
Sonda pediatrica S8- 3 | |||||
software NUSV 172 modulo 2DQ | |||||
sonda pencil D25WC | |||||
Bassini | Radiologia | Lotto 4 | Philips | Epiq 5 GI | Sonda microconvex C8-5 (FUS 8921) |
kit biopsia FUS 8822 | |||||
Sesto | Medicina | Lotto 5 | Philips | Affiniti 70 | Sonda Lineare L18-5 (FUS 8724) |
Kit biopsia FUS 8812 | |||||
Sesto | Ginecologia | Lotto 7 | Philips | Epiq 5 WHC | sonda convex C5-1 |
Kit biopsia verza FUS 8843 | |||||
Sonda L18-4 |
La fornitura in oggetto sarà affidata mediante procedura di RdO aperta tramite impiego della piattaforma Sintel, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b), 37 comma 1, e 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50 .04.2016 e s.m.i, dell’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 e s.m.i., nonché dell’art. 15, comma 13, lettera d), della L. n. 135/2012 e s.m.i.,
L’offerta dovrà comprendere tutti gli oneri ed obblighi, nessuno escluso ed eccettuato, necessari a garantire l’esecuzione della fornitura e dei connessi servizi completi ed effettuati a regola d’arte.
La ditta dovrà inoltre fornire tutta la necessaria assistenza per la completa installazione e messa in funzione di quanto offerto.
|La consegna dovrà essere effettuata entro 30 gg. dall’aggiudicazione 2019.
I servizi sono da intendersi “a corpo”, pertanto, non potranno essere richiesti a questa ASST ulteriori riconoscimenti per attività non stimate precedentemente dal fornitore, ma necessarie per l’avvio del sistema.
01 bis - Assistenza tecnica e manutenzione programmata
Durante il periodo di affidamento, che avrà decorrenza dalla data del collaudo con esito positivo, dovrà essere garantita la manutenzione di tipo Full Risk, nulla escluso, comprensiva di manutenzioni preventive annue in numero pari a quanto prescritto dal costruttore e relativi ricambi ecc.
Il servizio di manutenzione “full-risk” dovrà coprire tutte le parti di ricambio nessuna esclusa oltre a tutto quanto necessario per il corretto funzionamento dell’apparecchiatura. Per tutta la durata dell’affidamento la ditta fornitrice dovrà:
• eseguire, a proprio carico, la manutenzione periodica e le verifiche funzionali/prestazionali/ delle apparecchiature secondo le indicazioni riportate sul manuale d’uso e di service e secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tali attività devono essere eseguite dall’affidataria secondo la periodicità riportata nel manuale d’uso e di manutenzione “in automatico” ovvero senza preventiva richiesta da parte dell’ASST ma comunicando preventivamente alla stessa le date in cui verranno effettuate le attività descritte;
• eseguire, a proprio carico, lo svolgimento delle verifiche di sicurezza (inclusi i controlli di sicurezza meccanica e elettrica come previsto dalle normative vigenti in materia) con periodicità almeno annuale e “in automatico” ovvero senza preventiva richiesta da parte dell’ASST ma comunicando preventivamente alla stessa le date in cui verranno effettuate le attività descritte;
• garantire la continuità di funzionamento senza interruzione dell’attività sanitaria (si intende esecuzione di tutte le prestazioni previste) come di seguito specificato:
o esecuzione di illimitati interventi di manutenzione correttiva su chiamata;
o il tempo di intervento non dovrà essere superiore alle 8 ore lavorative ed il tempo massimo di risoluzione del guasto, non deve essere superiore alle 24 ore lavorative; nel caso la risoluzione del guasto superasse le 24 ore lavorative dovrà essere fornita apparecchiatura sostitutiva dalle medesime caratteristiche tecniche o superiore;
o il tempo massimo di fermo macchina ammesso in un anno solare, in ogni caso, non può essere
superiore a 15 giorni solari/anno
01 ter - Collaudo
Il collaudo, da effettuarsi presso l’ASST Nord Milano con spese a carico della ditta affidataria risulterà ufficialmente concluso con la firma dell’apposito verbale predisposto dall’Amministrazione della medesima Azienda, sottoscritto dal Responsabile dell’UOC utilizzatrice, dal tecnico o dal responsabile della ditta fornitrice, dal Responsabile della U.O.C. Ingegneria Clinica o suo delegato, successivamente all’esito positivo del collaudo.
Il collaudo avverrà alla presenza delle persone suindicate e sarà onere della ditta affidataria fornire evidenza di tutto quanto sotto specificato:
1. verifica dell’integrità e completezza di ogni apparecchiatura, dispositivo e accessorio;
2. verifica della corretta e completa fornitura di tutto quanto richiesto e offerto;
3. verifica della conformità alle direttive e alle norme vigenti (e corrispondenza con quanto dichiarato dalla Ditta in sede di offerta) in base all’apparecchiatura ed alla destinazione d’uso;
4. presenza di marchi, certificati e schede tecniche delle apparecchiature, dispositivi, accessori, correttamente identificate;
5. presenza e verifica del Manuale d’uso in duplice copia e lingua italiana e del Manuale Tecnico di manutenzione (preferibilmente in formato elettronico), completo di:
5.1. istruzioni per l’utilizzo sicuro, efficace ed appropriato di ogni apparecchiatura, dispositivo ed accessorio;
5.2. protocolli di manutenzione preventiva su base annua a cura della assistenza tecnica;
5.3. protocolli di manutenzione ordinaria (giornaliere, settimanali, ...) a cura del personale utilizzatore;
5.4. relazione sui rischi all’utilizzo e sui metodi adottati per la prevenzione e la protezione dagli stessi;
5.5. relazione sui rischi residui ed allarmi correlati;
6. dichiarazione e/o certificazione di conformità alla Direttiva 93/42/CE e s.m.i. per le apparecchiature;
7. effettuazione di test funzionali;
8. effettuazione delle verifiche di sicurezza elettrica (ove applicabile e dipendentemente dal tipo di dispositivo e dalla destinazione d’uso);
La incompleta o non conforme esecuzione di una delle suddette operazioni comporta la sospensione della messa in uso fino alla successiva integrazione.
01 quater - Formazione del personale
La ditta deve provvedere con proprio personale di provata preparazione e competenza ad addestrare il personale dell’ASST Nord Milano all’uso degli accessori forniti.
Nello specifico, l’offerta dovrà essere comprensiva degli oneri per:
✓ la formazione del personale sanitario: medici, infermieri e tecnici. Tale formazione dovrà essere svolta durante l’installazione del sistema e dovrà prevedere il rilascio di un certificato attestante l’avvenuta formazione
L’offerta di ciascuna ditta dovrà comprendere una proposta formativa (piano di addestramento) in cui siano specificate le giornate formative (espresse in termini di ore) previste a seconda della figura professionale coinvolta.
Dovranno inoltre essere specificate le modalità adottate per comprovare l'avvenuta formazione (es. predisposizione di un tabulato che dovrà indicare, per ciascuna persona le ore di avvenuta formazione - ad es. mediante firma).
Le modalità di espletamento del piano di addestramento presentato dovranno essere concordate (pianificate) con il responsabile dell’UOC utilizzatrice che, inoltre, avrà il compito di "vigilare" sullo stato di avanzamento dello stesso.
01 quinquies - Importo a base d’asta
⮚ Il valore complessivo della fornitura posto a base d’asta è stimato in € 73.700,00 (Iva esclusa).
Fornitura di sonde e software per Ecotomografi acquistati con Convenzione ARCA_2017_085-L 1, 4, 5 e 7 | € 73.700,00 Iva esclusa |
Totale importo negoziabile a base d’asta | € 73.700,00 Iva esclusa |
Oneri della sicurezza | € 0,00 Iva esclusa |
Totale base d’asta | € 73.700,00 Iva esclusa |
⮚ Importo massimo generale stimato dell’appalto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 35, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in considerazione delle opzioni: “Estensione V d’obbligo”, è pari a
€ 110.400,00, così calcolato:
− € 73.700,00 Iva esclusa quale valore negoziabile a base d’asta, al netto degli oneri,
− € 0,00 Iva esclusa quali oneri della sicurezza per rischi da interferenza;
− € 14.740,00 Iva esclusa quale valore relativo alla opzione “V d’obbligo”;
Gli Operatori economici concorrenti alla procedura dovranno prendere conoscenza delle condizioni nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull’esecuzione della fornitura e dei servizi alla stessa correlati sulle condizioni del contratto.
⮚ Costi della manodopera : Ai sensi delle disposizioni cui agli artt. 23, comma 16, e 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016, sarà onere dell’operatore economico concorrente indicare i costi della manodopera nella propria offerta economica cui all’allegato 6, a pena di esclusione, qualora presenti.
⮚ L’affidamento della fornitura sarà disposta nei confronti dell’Operatore Economico concorrente che avrà presentato l’offerta al prezzo più basso - ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa valutazione di idoneità tecnica da parte delle XX.XX.XX. competenti.
Nell’importo posto a base d’asta sono compresi:
• il trasporto, lo scarico, il disimballaggio e l’allontanamento dei materiali residui da lavorazioni e derivanti dal montaggio;
• lo smaltimento degli imballaggi;
• le spese derivanti dal trasporto interno ai locali di destinazione, anche nel caso in cui non fosse possibile l’utilizzo del montacarichi/ascensori esistenti (per dimensioni o pesi eccedenti);
• la messa in funzione ed ogni assistenza necessaria alla verifica di conformità della stazione di lavoro
• tutte le norme antinfortunistiche vigenti in modo da garantire l’incolumità del personale e dei terzi;
• le spese di viaggio e di trasferta del personale dalla ditta dipendente e non da loro incaricato;
• le spese occorrenti per le prove di funzionamento e per l’esecuzione della verifica di conformità.
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E OFFERTA ECONOMICA
Modalità di predisposizione delle offerte: offerta al prezzo più basso
L’Offerta dovrà essere formulata attraverso il portale SINTEL di ARIA Lombardia, secondo le modalità di seguito indicate e dovrà pervenire
entro e non oltre le ore 15.00 del 25 ottobre 2019
e, a pena di esclusione, non potrà superare l’importo posto a base d’asta pari a € 73.700,00 IVA esclusa.
Si ricorda che la presentazione dell’offerta dovrà avvenire collegandosi al portale xxx.xxxxxxx.xx, accedendo alla Piattaforma Sintel ed individuando la procedura in oggetto, nell’apposita sezione “Procedure”.
La presentazione dell’offerta – una volta sottoscritta secondo le modalità indicate - dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive del percorso guidato “Invia offerta” che consentono di predisporre:
- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
- una busta telematica contenente l’offerta economica.
* * * * * * *
La predisposizione e l’invio dell’offerta avviene esclusivamente mediante l’apposita funzionalità “Invia” disponibile al termine della procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento (upload) su Sintel della documentazione che compone l’offerta (percorso guidato “Invia Offerta”).
Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l’invio dell’offerta alla stazione appaltante. L’ operatore economico dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Xxxxxx e procedere con la conferma e successivo invio dell’offerta. Sintel darà comunicazione all’ operatore economico del corretto invio dell’offerta.
Il Manuale d’uso Sintel e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta; pertanto, ai suddetti fini, si raccomanda la loro consultazione.
Si rammenta che per la richiesta di informazioni sull’uso di Sintel e relativamente alla varie fasi della procedura telematica, gli utenti della piattaforma potranno collegarsi al portale xxx.xxxxxxx.xx, nella sezione contatti. E’ messo a disposizione dei Concorrenti il contact center di ARIA S.p.A., raggiungibile dall’Italia al numero verde 800.116.738 e dall’estero al +39- 00.00.000.000 (assistenza in lingua italiana). Gli operatori sono a disposizione tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30 esclusi sabato, domenica e festivi.
BUSTA TELEMATICA CONTENENTE:
⮚ DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La documentazione amministrativa dovrà essere presentata nell’apposito campo della piattaforma Sintel “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” , e precisamente:
1. A pena di esclusione, Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) “Allegato 1” relativo al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara che dovrà essere presentato dall’Operatore economico partecipante, secondo le indicazioni di cui alle note che seguono, in formato pdf, firmato digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o da persona
autorizzata ad impegnare il concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Busta telematica relativa alla Documentazione amministrativa) accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante (carta di identità o documento equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/00);
nota 1: in caso di RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa) / Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete
/GEIE/ Consorzio Ordinario di Concorrenti la suddetta dichiarazione deve tassativamente essere presentata, da ciascuna impresa; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative la stessa deve essere presentata, sia dal consorzio che dalla/e impresa/e consorziata/e individuata/e dal consorzio quale/i esecutrice/i della fornitura.
nota 2: in caso di RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa) / Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete
/GEIE/ Consorzio Ordinario di Concorrenti) la suddetta dichiarazione - al relativo punto “Forma di partecipazione” – in caso affermativo, lett. a) Specificare il ruolo, dell’operatore economico nel raggruppamento (capofila, responsabile dei compiti specifici ecc.: - dovrà riportare l’ indicazione della percentuale dell’appalto eseguita da ogni Operatore Economico e la suddivisione delle mansioni fra le singole aziende, specificando pertanto quali tipi di servizi previsti dall’appalto effettuerà, in caso di aggiudicazione, ogni singolo Operatore Economico.
nota 3: nel caso di società di capitali con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell’art. 80 comma 2, del D.Lgs. n. 80/2016, devono essere rese da entrambi i suddetti soci.
nota 4: in caso di sub appalto, ai sensi e nei limiti stabiliti all’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, l’operatore economico (singolo o in Raggruppamento Temporaneo di Impresa) / Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete /GEIE/ Consorzio Ordinario di Concorrenti) dovrà tra l’altro riportare nell’apposito spazio messo a disposizione dal DGUE, le parti della fornitura/servizio che si intendono eventualmente subappaltare a terzi.
nota 5: Procura (qualora necessaria)
Qualora la dichiarazione di cui al “DGUE” nonché all’Allegato 2 del presente Documento, e/o ciascuna dichiarazione di offerta economica e/o altra dichiarazione e/o altro documento che compone ed è contenuta nell’offerta, sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale), o altra persona munita da comprovati poteri di firma, il concorrente dovrà produrre copia scansionata della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore oppure idonea documentazione che attesti i poteri del sottoscrittore (es.: certificato camerale). Detta copia della procura o di analoga documentazione dovrà essere inserita/allegata nella busta telematica relativa alla Documentazione amministrativa. L’ASST NM si riserva di richiedere la presentazione dell’originale o copia autentica della procura notarile inserita/allegata a Sistema.
Per una migliore compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), viene allegata, alla presente procedura, circolare 18 luglio 2016, n. 3 avente ad oggetto: “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di documento di gara unico europeo (GDUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”.
2. Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, come da fac-simile “Allegato 2”, da presentare in formato pdf, firmato digitalmente - dal legale rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare il concorrente;
nota 1: in caso di RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa) / Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete
/GEIE/ Consorzio Ordinario di Concorrenti la suddetta dichiarazione deve essere tassativamente presentate, da ciascuna impresa; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative la stessa deve essere presentata, sia dal consorzio che dalla/e impresa/e consorziata/e individuata/e dal consorzio quale/i esecutrice/i della fornitura.
nota 2: Procura (qualora necessaria)
Qualora la dichiarazione di cui al “DGUE” nonché all’Allegato 2 del presente documento, e/o ciascuna dichiarazione di offerta economica e/o altra dichiarazione e/o altro documento che compone ed è contenuta nell’offerta, sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale), o altra persona munita da comprovati poteri di firma, il concorrente dovrà produrre copia scansionata della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore oppure idonea documentazione che attesti i poteri del sottoscrittore (es.: certificato camerale). Detta copia della procura o di analoga documentazione dovrà essere inserita/allegata nella busta telematica relativa alla Documentazione amministrativa. L’ASST NM si riserva di richiedere la presentazione dell’originale o copia autentica della procura notarile inserita/allegata a Sistema.
3. Allegato 3 e 3/a “Tracciabilità dei flussi finanziari” firmato digitalmente dal legale rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare il concorrente - dichiarazione attestante l’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi, il numero di c/c bancario o postale dedicato all’esecuzione del contratto, nonché l’indicazione delle generalità delle persone autorizzate ad operare su di esso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, della L. 136 del 13/08/2010;
4. Allegato 4 “Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali” approvato con DGR 1299 del 30.1.2014 firmato digitalmente dal legale rappresentante o da persona autorizzata
ad impegnare il concorrente;
5. Xxxxxx, come da “Allegato 5”, “Informativa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e D. Lgs. 2018/101”, in osservanza alle disposizioni previste dall’art. 28 del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, entrato in vigore il 24 maggio 2016 ed applicabile dal 25 maggio 2018), sottoscritto digitalmente e marcato temporalmente dal legale rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare il concorrente e da non compilare in questa fase;;
Nota: in caso di RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa) / Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete / GEIE / Consorzio Ordinario di Concorrenti il suddetto modulo deve essere presentato da ciascuna impresa; in caso di consorzio stabile o consorzio di cooperative lo stesso deve essere presentato – sia dal consorzio che dalla/e impresa/e consorziata/e individuata/e dal consorzio quale esecutrice/i della fornitura.
6. DUVRI, in formato “pdf” – (“Allegato 7”) compilato nelle parti di competenza e sottoscritto digitalmente da parte del Legale Rappresentante dell’Operatore Economico concorrente o da persona autorizzata ad impegnare il concorrente e l’Opuscolo informativo sui rischi specifici negli Ambienti dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano in formato “pdf” – (“Allegato 7 bis”) sottoscritto digitalmente per presa visione da parte del Legale Rappresentante dell’Operatore Economico concorrente o da persona autorizzata ad impegnare il concorrente.
Nota: si precisa che in caso di RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa) / Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete /GEIE/ Consorzio Ordinario di Concorrenti tutte le ditte devono apporre, sul predetto documento, la propria firma digitale per presa visione; in caso di consorzio stabile o consorzio di cooperative: sia il Consorzio sia la/e impresa/e consorziata/e individuata/e per l’esecuzione della fornitura devono apporre sul predetto documento la propria firma digitale per presa visione.
7. DOCUMENTAZIONE TECNICA (da inserire nella busta amministrativa ai fini della constatazione di idoneità tecnica) riportante la descrizione dettagliata ed esaustiva della fornitura, con la specificazione dei tempi di intervento e di risoluzione dei guasti/malfunzionamenti/problematiche che si possano verificare.
In fase di presentazione dell’offerta i concorrenti dovranno altresì trasmettere:
• CND e n.repertorio per ciascuna componente
• schede tecniche
• brochure informative
• manuale d’uso e di service
• dichiarazione di conformità alla normativa vigente in corso di validità, ed in particolare:
o direttiva 93/42/EEC s.m.i. per i dispositivi medici (con chiaro riferimento al modello offerto e compresa di certificato CE dell’Organismo Notificato per tutte le classi diverse dalla I)
o normative particolari CEI e UNI
• elenco (compresi codice d’ordine) materiale di consumo (se presenti), specificando quale materiale è dedicato/esclusivo;
La ditta affidataria dovrà fornire al Servizio Ingegneria Clinica durante il collaudo:
• protocollo di manutenzione preventiva consigliato (con periodicità e modalità – checklist)
• manuale d’uso in italiano in doppia copia e/o su supporto informatico; il manuale deve contenere paragrafi specifici ex legge 81/08
• manuale tecnico possibilmente in italiano
• certificazioni norme UNI di riferimento
• licenze d’uso dell’eventuale software fornito
• dichiarazione di conformità alla normativa vigente in particolare:
o direttiva 93/42/EEC s.m.i. per i dispositivi medici
o normative particolari CEI e UNI
8. Dichiarazione rilasciata dal produttore – Philips Spa – degli Ecotomografi in uso presso l’Ospedale Bassini dell’ASST Nord Milano di tassativa compatibilità dei software e delle sonde
9. Dichiarazione di esclusività/infungibilità circa l’utilizzo dei software e delle sonde sugli Ecotomografi acquistati con la gara ARCA_2017_085 – L. 1, 4, 5 e 7.
10. Documento PASSOE: documento rilasciato all’Operatore Economico concorrente dal sistema telematico dell’ANAC che attesta che il concorrente stesso può essere verificato tramite AVCPASS. Detto documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell’Operatore Economico concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa)
nota 1: in caso di partecipazione in R.T.I. (sia costituito che costituendo) o in Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2 lett. e), D.Lgs. 50/2016) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante, (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di cui alle Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel, di ciascuna impresa che compone il raggruppamento/il consorzio.
In caso di partecipazione in Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. 50/2016) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale
rappresentante, (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di cui alle Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel, del consorzio medesimo.
In caso di partecipazione in Consorzio (art. 45, c. 2, lett. b) e c), X.Xxx. 50/2016) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante, (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di cui alle Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel, di ciascuna impresa che per il consorzio partecipa alla procedura e, nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all’esecuzione dell’appalto, anche del consorzio medesimo.
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Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica. In tal caso, la stazione concedente assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare, a pena di esclusione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione concedente ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
⮚ OFFERTA ECONOMICA
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Nel campo “OFFERTA ECONOMICA” della piattaforma Sintel dovrà essere inserita:
1. l’offerta economica complessiva rispetto all’importo posto a base d’asta per l’affidamento della fornitura dei software ed accessori, per la TAC in uso presso l’Ospedale Bassini dell’ASST Nord Milano, al netto dell’IVA e comprensivo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenza propri della Stazione appaltante, nonché dei costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico;
2. i costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico;
3. i costi della manodopera ai sensi di quanto previsto al comma 10 dell’art. 95 del D.lgs. n.
50/2016 (la Stazione Appaltante ha inserito “0” (zero). Il concorrente dovrà INVECE indicare un valore superiore a “0” (zero) e valorizzare QUINDI l’importo del proprio costo del personale);
4. i costi della sicurezza per rischi da interferenza propri della Stazione appaltante di cui all’art. 26 del D. Lgs n. 81/2009 e s.m.i. pari a € 00,00.
Nella busta relativa all’offerta economica, l’operatore economico concorrente dovrà inoltre:
- inserire il DETTAGLIO PREZZI UNITARI OFFERTI, redatto come da fac-simile allegato 6 redatto su carta da bollo o su carta resa legale (marca da bollo di € 16,00 da annullare con timbro e sottoscrizione da parte della ditta concorrente) caricata in pdf, sottoscritta e firmata digitalmente dalla persona o dalle persone abilitate ad impegnare l’offerente. Il documento di offerta dovrà essere compilato in tutti i campi di pertinenza;
- allegare nel campo “Dettaglio dell’offerta economica” un documento con la quotazione di tutte le voci di costo di ciascun software (costo fornitura, installazione, inclusa manutenzione in garanzia per 72 mesi);
Il Documento d’offerta - allegato 6 - dovrà essere firmato digitalmente, a pena di esclusione, e marcato temporalmente e caricato sul Sistema Sintel attraverso l’apposita procedura indicata nei succitati manuali, seguendo le apposite istruzioni.
Ai fini dell’aggiudicazione sarà tenuto in considerazione l’importo inserito sulla Piattaforma SINTEL.
L’offerta superiore alla base d’asta non sarà considerata offerta valida. In proposito si avverte che il Sistema consente l’inserimento di un valore superiore alla base d’asta. Tuttavia in tali ipotesi il Sistema avviserà il fornitore con un apposito messaggio (“alert”).
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Saranno, ritenute nulle le offerte condizionate, contenenti riserve o espresse in modo indeterminato, così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente rispetto a quanto riportato nel fac-simile Allegato 6 “schema di offerta economica”.
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Ai fini dell’aggiudicazione e degli eventuali calcoli di cui sopra, si terrà in considerazione sino al secondo decimale dopo la virgola.
Le ditte concorrenti dovranno offrire, a pena di esclusione, quanto richiesto e indicato nel presente documento.
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In conformità all’art. 32, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, ciascun concorrente non potrà presentare più di un’offerta.
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Nella formulazione dell’offerta, l’operatore economico concorrente dovrà tenere conto anche della facoltà riservata alla ASST Nord Milano per la effettuazione, nel corso dell’appalto, di quelle verifiche e prove che la stessa azienda riterrà necessarie al fine di accertare la rispondenza dei servizi alle condizioni contrattuali. Tali verifiche e prove potranno essere effettuate anche con personale e strumenti messi a disposizione dall’operatore economico concorrente.
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Saranno, ritenute nulle le offerte condizionate, contenenti riserve o espresse in modo indeterminato, così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente rispetto a quanto riportato nel fac-simile Allegato 6 “schema di offerta economica” .
L’offerta superiore alla base d’asta non sarà considerata offerta valida. In proposito si avverte che il Sistema consente l’inserimento di un valore superiore alla base d’asta. Tuttavia in tali ipotesi il Sistema avviserà il fornitore con un apposito messaggio (“alert”).
Offerte anormalmente basse e altre precisazioni inerenti l’offerta
L’Amministrazione applica quanto previsto dall’art. 97, commi 2, 2bis e 2 ter, del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di verifica delle offerte che dovessero configurarsi come “anormalmente basse”; l’anomalia è calcolata automaticamente e direttamente dal sintema Sintel.
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Con riferimento alla procedura di invio telematica di offerta si specifica che:
1. è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi alla Piattaforma con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere per tempo eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma;
2. è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla Piattaforma verificandone l’integrità successivamente al loro caricamento nella Piattaforma, allo step “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso guidato “Invia offerta”, ma prima dell’ effettivo invio dell’offerta. E’ altresì possibile controllare (e, a tal riguardo, lo si consiglia) detti documenti successivamente l’invio dell’offerta, attraverso la funzionalità “Storia offerte”, fermo restando la loro non sostituibilità dopo il decorso di tale termine e la perentorietà del termine d’offerta;
3. il documento denominato “Documento d’offerta”, come descritto all’Allegato 9 “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”, è essenziale ai fini della completezza dell’offerta e contiene i prezzi offerti firmati nonché la sottoscrizione dei codici hash che identificano i singoli documenti caricati dal concorrente (l’hash è un codice che identifica inequivocabilmente l’identità di tali documenti). Con la sottoscrizione di tali codici hash il concorrente assume l’identità e paternità dei documenti inviati per l’offerta (di cui ha controllato l’integrità e leggibilità).
Al termine della predisposizione di tutta la documentazione richiesta per l’invio dell’offerta, compiuta ogni opportuna verifica circa la regolarità e la completezza della medesima, con specifico e particolare riferimento ai requisiti formali e sostanziali indicati dal presente Documento nonché dalla normativa vigente, il fornitore provvede all’invio dell’offerta attraverso l’apposita funzione presente sul Sistema.
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L’offerta presentata determina la responsabilità solidale nei confronti dall’Amministrazione nonché nei confronti dei fornitori o dei subappaltatori (se concesso il subappalto).
Nel caso di raggruppamento di imprese, Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o consorzi, la busta elettronica di offerta (comprendente la documentazione amministrativa, tecnica ed economica) dovrà essere inserita sulla piattaforma in forma congiunta.
Si avverte, a proposito di raggruppamento di imprese, che, in caso di aggiudicazione, tutti i rapporti saranno intrattenuti con la capogruppo; di conseguenza i pagamenti saranno effettuati con mandati a favore della capogruppo.
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Saranno, ritenute nulle le offerte condizionate, contenenti riserve o espresse in modo indeterminato, così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente rispetto a quanto riportato nel fac-simile Allegato 6 “schema di offerta economica”.
La presente richiesta di offerta non è vincolante per l’ASST; l’eventuale affidamento della fornitura potrà avvenire solamente previo ricevimento di specifica lettera di affidamento/conferma d’ordine emessa dalla scrivente struttura.
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Il Manuale d’uso Sintel e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta; pertanto, ai suddetti fini, si raccomanda la loro consultazione.
Si rammenta che per la richiesta di informazioni sull’uso di Sintel e relativamente alla varie fasi della procedura telematica, gli utenti della piattaforma potranno collegarsi al portale xxx.xxxxxxx.xx, nella sezione contatti. E’ messo a disposizione dei Concorrenti il contact center di ARIA S.p.A., raggiungibile dall’Italia al numero verde 800.116.738 e dall’estero al +39-02.39.331.780 (assistenza in lingua italiana). Gli operatori sono a disposizione tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30 esclusi sabato, domenica e festivi
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Svolgimento della procedura di gara
La procedura di gara verrà esperita, iniziando dalla fase di ammissione e di apertura della “busta elettronica” contenente la documentazione amministrativa per verificare i requisiti di ammissibilità alla gara, il giorno 28 ottobre 2019 alle ore 10,30 da apposito Seggio di gara.
La seduta pubblica si terrà, presso la Sala Riunioni della U.O.C. Provveditorato Economato presso la sede degli Uffici Amministrativi dell’ASST Nord Milano, sita in Xxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxx, 00 , piano 1° .
La seduta pubblicata sarà dichiarata aperta dal Presidente del seggio di gara che procederà operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:
a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate e della presenza di tutte le buste telematiche richieste nel presente Documento;
b) apertura della busta telematica contenente la Documentazione amministrativa;
c) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella suddetta busta ”Documentazione amministrativa”, della sottoscrizione digitale nonché della validità della stessa;
d) all’apertura dell’offerta economica; facoltà che il seggio di gara si riserva di attivare immediatamente ai fini dell’aggiudicazione qualora la documentazione xxx.xx dovesse risultare regolare e completa.
Il controllo del possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale sarà svolto attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità stessa.
I concorrenti, pertanto, dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx/XxxxxxxXxxxxxx Riservato/OperatoreEconomico) secondo le istruzioni ivi contenute. Ciascun concorrente dovrà pertanto registrarsi e dotarsi di apposita PASSOE ovvero del documento – rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC – che attesta che il concorrente (operatore economico) può essere verificato tramite il sistema AVCPASS. Qualora la documentazione presente nel sistema AVCPASS non sia
esaustiva o completa o qualora, a causa di impedimenti tecnici, sia risultato impossibile l’utilizzo del sistema AVCPASS, questa ASST procederà a richiedere al concorrente la presentazione, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta, della documentazione afferente.
Le Offerte Economiche, nonché il documento riepilogativo dell’offerta, resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né dal Seggio di gara, né da ARIA Spa, né dagli altri concorrenti, né da terzi.
I concorrenti la cui documentazione amministrativa risulterà idonea saranno ammessi alla successiva fase di gara; ai restanti concorrenti sarà comunicata o l’eventuale esclusione dalla procedura medesima per mezzo della “Comunicazione della procedura” di Sintel o, a quelli ammessi con riserva, la richiesta di integrazione della documentazione, ai sensi di quanto sancito dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, sempre per mezzo della “comunicazione della procedura” del sistema Sintel .
Qualora tutta la documentazione amministrativa dovesse risultare completa e regolare il seggio di gara procederà all’apertura delle buste inerenti le offerte economiche ai fini dell’aggiudicazione
Diversamente, successivamente, alla data che sarà comunicata ai concorrenti per mezzo della “Comunicazione della procedura” di Sintel, Il Seggio di gara procederà, in una successiva seduta pubblica, ad aprire e verificare la documentazione integrata ed a sciogliere la riserva rispetto alle condizioni di ammissione di cui sopra, dando riscontro delle integrazioni richieste ai sensi di quanto sancito dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.
Successivamente, in data che verrà comunicata ai concorrenti per mezzo della “comunicazione della procedura”, si darà corso, in seduta pubblica, all’ultima fase di gara con l’apertura della documentazione contenente le offerte economiche, dando lettura dell’importo complessivo offerto da ciascun operatore economico concorrente al fine di individuare l’aggiudicatario.
Il Presidente dichiarerà quindi chiusa la seduta pubblica.
Durante le sedute pubbliche ogni osservazione e/o dichiarazione, che la Ditta concorrente intendesse esprimere riguardo alle operazioni di gara, potrà essere messa a verbale solo se espressa dal titolare o rappresentante legale della ditta o da altra persona purché munita di apposita delega o procura che sarà acquisita agli atti; in mancanza di delega o procura tali persone possono assistere alla gara senza possibilità di esprimere eventuali osservazioni da mettere a verbale.
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Accesso agli atti
L’accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell’accesso è disciplinato dagli artt. 53, 76, comma 4 e dalla legge n. 241/90 – capo V, artt. 22 e seguenti nonché Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi” .
Qualora il concorrente ritenga che la propria offerta e, in caso di offerta anormalmente bassa, le giustificazioni della stessa, contengano informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale, lo stesso dovrà produrre idonea dichiarazione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. dovrà essere specificamente indicato il documento d’offerta e la relativa parte dello stesso o le giustificazioni che si ritiene contengano segreto tecnico o commerciale, coperto da diritto di privativa
(marchio, brevetto, diritto d’autore o altro diritto di proprietà intellettuale);
2. dovranno essere attestate le motivazioni di ciascuna delle parti ritenute contenenti segreto tecnico o commerciale;
3. dovrà allegare alla dichiarazione la documentazione atta a comprovare l’esigenza di tutela e, comunque, l’effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale ritenuto sussistente.
4. a proposito di quanto sopra il concorrente dovrà produrre e allegare all’offerta medesima un’apposita versione della documentazione in formato digitale .pdf caricato nella busta della documentazione tecnica ove risultino oscurate le parti ritenute non divulgabili con in calce le relative motivazioni. Si precisa che ciò potrà rendersi eventualmente utile e necessario anche in una fase successiva, qualora l’offerta risultasse anomala e fossero richieste da parte della Stazione Appaltante giustificazioni per l’analisi della stessa.
Salvo quanto stabilito all’art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante non consentirà l’accesso a tale parte della documentazione, sempre che sia stata specificatamente circoscritta e debitamente motivata e comprovata. Si fa presente, pertanto, che, con riferimento alle eventuali componenti dell’Offerta indicate, con motivata e comprovata dichiarazione, come segreto tecnico o commerciale, troverà comunque applicazione l’art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l’accesso venga motivato dal richiedente in vista della difesa in giudizio e sempre che questa sia attinente alla documentazione oggetto dell’acceso.
Sul resto della documentazione tecnica la Stazione Appaltante consentirà l’accesso nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente sopra richiamata.
La Stazione Appaltante garantirà comunque l’accesso di quella parte della documentazione che è stata oggetto di analisi per il riscontro dei requisiti richiesti, qualora strettamente collegata all’esigenza di tutela del richiedente.
Saranno inoltre sottratti all’accesso tutti i dati sensibili, ivi inclusi quelli giudiziari, eventualmente rinvenuti nella documentazione presentata dai concorrenti.
Qualora non venga rilasciata alcuna dichiarazione e specificazione in proposito da parte del concorrente, in caso di richiesta di accesso agli atti questa ASST si terrà autorizzata a consentire la visione di tutti i documenti presentati.
A tal riguardo, si precisa che l’operatore economico che faccia richiesta di accesso agli atti chiedendo l’estrazione di copia cartacea o riproduzione su supporto informatico della documentazione di gara è tenuto al pagamento delle spese amministrative di ricerca e riproduzione anche qualora non intenda più avvalersene.
PARTE SECONDA - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO E CLAUSOLE DELL’APPALTO
02 – Referenti dell’appalto
Per l’ASST NORD MILANO:
Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) (art. 101, 102, comma 1 e 2 e art. 111, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nonché del DM 7 marzo 2018, n. 49, “Regolamento recante l’approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”): è individuato dall‘ASST Nord Milano. Ha il compito di verificare il perfetto svolgimento della fornitura, garantendo la massima funzionalità dell’appalto alle
esigenze aziendali di qualità e di buona gestione. Il Responsabile aziendale dell’appalto si fa carico di coinvolgere e coordinare i diversi soggetti aziendali cui l’appaltatore dovrà fare riferimento.
Il DEC, qualora necessario, individuerà uno o più Assistenti /Coordinatori /Supervisori Aziendali del DEC, a seconda delle esigenze, che avrà/avranno il compito di garantire il necessario raccordo tecnico-professionale e gestionale con il Responsabile della commessa della società aggiudicataria al fine di ottimizzare l’organizzazione e gestione della fornitura.
Per l’Appaltatore:
Responsabile della commessa: nominato dall’appaltatore e munito di delega piena ed espressa, è la diretta interfaccia del Direttore esecutivo del contratto (DEC) ed avrà la funzione di garantire e controllare la perfetta esecuzione della fornitura e relativi servizi.
Dovrà dirigere e controllare lo sviluppo e il coordinamento di tutti i ruoli e di tutti i processi operativi al fine di ottimizzarne il rendimento.
L’appaltatore dovrà indicare la persona che, eccezionalmente, in caso di assenza o impedimento di breve periodo, sostituirà in tutte le funzioni il responsabile della commessa.
03 – Modifiche e varianti durante il periodo di efficacia del contratto
E’ fatta salva l’applicazione dell’art. 106 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., nelle ipotesi e alle condizioni ivi previste e disciplinate.
04 – Clausola di salvaguardia
L'ASST Nord Milano si riserva altresì, qualora Consip e/o la Azienda Regionale Centrale Acquisti (A.R.I.A. SPA dal 01.07.2019) della Regione Lombardia attivassero una convenzione in merito all’esecuzione della fornitura analoga ovvero comparabile a quella oggetto del presente documento, di aderire alla stessa recedendo dal contratto stipulato, con semplice preavviso di 30 giorni, senza alcun onere e/o indennizzo a carico dell’ASST.
Ai sensi dell’art. 15, comma 13, lett. b) della Legge n. 135/2012: “Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi: (Omissis)……..
Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento.”
05 – Responsabilità civile, copertura assicurativa
L’Affidatario è responsabile, a tutti gli effetti, della perfetta esecuzione, del corretto e completo adempimento della forniture e dei correlati servizi conformemente alle condizioni contrattuali nonché nel rispetto di tutte le vigenti norme di legge.
Il Fornitore risponderà direttamente di ogni danno a cose e/o persone che, per fatto proprio o del proprio personale, possa derivare all’ASST ed a terzi nell’espletamento della fornitura e dei suoi
servizi, anche in relazione all’operato e alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte. L’Affidatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
A tale scopo la ditta appaltatrice dovrà essere in possesso di apposita polizza d’assicurazione (RCT/O) che preveda la copertura dei rischi relativi alla fornitura ed ai servizi ad essa connessi, che dovrà trasmettere in copia all’Azienda committente.
Il Fornitore si impegna a mantenere in vigore la suddetta polizza per tutta la durata del contratto e fino all’intervenuta cessazione, nei termini di legge, degli obblighi risarcitori in capo all’affidatario stesso.
Ogni documento assicurativo dovrà essere prodotto in copia all’ASST a semplice richiesta.
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L’Azienda Appaltante sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale di cui si avvarrà a qualsiasi titolo l’appaltatore nell’esecuzione del contratto. Non sarà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che l’appaltatore dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i dipendenti dell’ASST, in particolare, in conseguenza di furti.
06- Cessione del contratto, cessione del credito e subappalto
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, comma 1, secondo cpv. D.Lgs. n. 50/2016.
La cessione dei crediti derivanti dal contratto è disciplinata dall’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’affidatario non potrà dare in subappalto parte della fornitura (comunque non superiore ai limiti stabiliti per legge), senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Azienda Appaltante.
Quanto sopra alle seguenti condizioni:
• l’affidatario dovrà avere indicato, in sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione del servizio/delle forniture o parti di servizio/forniture che intende subappaltare (art. 105, comma 4, lett.c) D.Lgs. n. 50/2016);
• l’affidatario provvederà al deposito di copia autentica del contratto di xxxxxxxxxx (cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso l’Azienda, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione:
• della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 105, comma 7 D.Lgs. n. 50/2016);
• della dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
• insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia (art. 10 della legge 31 maggio 1965, e ss. mm.).
Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti l’esecuzione del contratto di cui al presente appalto deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Xxxxx.
Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010).
L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda committente entro trenta giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità della documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a
100.000 Euro, detto termine è dimezzato (art. 105, comma 18 D. Lgs. n. 50/2016).
L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono all’Azienda prima dell’avvio della fornitura, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici (art. 105, comma 9 D.Lgs. n. 50/2016).
Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento della fornitura o del saldo finale dello stesso all'affidatario e, per suo tramite, ai subappaltatori, l’Azienda Appaltante provvederà all’acquisizione d’ufficio del DURC documento unico di regolarità contributiva, in conformità alle vigenti disposizioni in materia (art. 105, comma 9 D.Lgs. n. 50/2016).
L’ASST Nord Milano provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore all’affidatario della fornitura (salve le ipotesi di cui all’art. 105, comma 13 D. Lgs n. 50/2016). E’ fatto obbligo al contraente di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
L’ASST provvederà al pagamento all’affidatario del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante che l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati correttamente eseguiti (art. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223
– convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248). L’Azienda può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento, di cui all’art. 15 del presente Documento (Fatturazioni e pagamenti).
La partecipazione alla procedura comporta, di regola, l’esclusione della possibilità, per i soggetti concorrenti, di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori.
L’esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 105, comma 19, D.Lgs. n. 50/2016).
07 - Interruzione dei servizi correlati alla fornitura da parte del contraente
In considerazione della specifica finalità della fornitura e relativi servizi, prestata in favore di una struttura destinata a tutelare il primario diritto di accesso della persona alle strutture di cura, la ditta affidataria s’impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni inerenti la fornitura in oggetto con continuità ed affidabilità, indipendentemente dall’avverarsi di eventi – anche non programmabili ma prevedibili – connessi alla gestione del proprio personale impiegato nell’esecuzione della fornitura e dei relativi servizi oggetto dell’appalto, ivi compreso il caso di sciopero.
In caso di arbitraria sospensione della fornitura e dei servizi alla stessa connessi da parte del contraente che si protragga per un periodo continuativo superiore a cinque giorni, l’Azienda Appaltante potrà ritenere risolto il contratto, con il risarcimento del maggior danno da parte del contraente inadempiente.
Tale inadempimento comporta, oltre agli eventuali rilievi contemplati dal Codice Civile, anche eventuali violazioni, nel caso ne ricorressero gli estremi, di carattere penale quale interruzione di pubblico servizio (art. 331 e seguenti c.p.).
08- Obblighi ed oneri dell’affidatario
Il Contraente è ben consapevole di stipulare un contratto con una Struttura Pubblica e pertanto non potrà accampare qualsivoglia scusa, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare alla fornitura in tutto o in parte.
Il contraente si impegna a erogare la fornitura e i relativi servizi, oggetto della presente procedura, in piena autonomia, in relazione all’organizzazione delle risorse da impiegare, al fine di garantire un adeguato livello dello stesso, con assunzione del relativo rischio di impresa, utilizzando personale tecnicamente qualificato e preparato. Tutti gli obblighi necessari per l’espletamento della fornitura e degli annessi servizi devono intendersi a completo carico dell’affidatario.
Il Fornitore non potrà eccepire, durante l’erogazione della fornitura e dei servizi alla stessa connessi, la mancata conoscenza delle condizioni riportate negli atti della procedura o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore. Per tutte le ragioni espresse l’affidatario assume interamente su di sé, esentando la Struttura sanitaria committente, tutte le responsabilità organizzative, esecutive e civili connesse allo svolgimento della fornitura e dei servizi inerenti, oggetto dell’affidamento. Di tali oneri ed obblighi, come degli altri indicati o richiamati nel presente Documento, l’affidatario ha tenuto debito conto nello stabilire i prezzi delle attività. Al Fornitore non spetterà, dunque, altro compenso, se non quello derivante dai prezzi offerti, in virtù dello sconto unico percentuale offerto.
I prezzi offerti si intendono fissi, invariabili e remunerativi, nonché comprensivi di qualsiasi obbligo ed onere per dare la fornitura e il servizio di manutenzione compiuti e a regola d’arte.
09 – Obblighi connessi alla sicurezza ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08
Al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza, nonché di fornire informazioni circa i rischi specifici esistenti negli ambienti della Stazione Appaltante, a seguito dell’aggiudicazione definitiva, l’ASST trasmetterà all’Affidatario il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze D.U.V.R.I. e Opuscolo informativo sui rischi specifici negli Ambienti dell’Azienda. Informazioni di sicurezza rivolte alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi per lavori affidati all’interno dell’Azienda ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 81/08
– Rev. 08”, redatto dall’ASST nel mese di febbraio 2019.
All’atto della formalizzazione dell’incarico, l’Azienda Appaltante e l’Affidatario completeranno la redazione del DUVRI ex art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in conformità alla regolamentazione vigente nell’Azienda Appaltante.
10 - Garanzia definitiva
Ai fini della stipula del contratto, l’affidatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2006, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’Importo di aggiudicazione.
La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione secondo le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 nonché nel rispetto del DM 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratto tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9 del D.Lgs. 50/2016”..
La suddetta garanzia dovrà possedere i seguenti elementi essenziali, pena l’annullamento e/o revoca dell’aggiudicazione:
- essere prestata in favore dell’ASST contraente che, pertanto, dovrà espressamente risultare quale beneficiaria della stessa;
- essere sottoscritta con firma digitale da parte di un soggetto in possesso dei necessari poteri per impegnare il garante. La fideiussione, pertanto, dovrà essere presentata unitamente a (in via alternativa): copia (scannerizzata) del documento (procura, ecc.) che attesti i poteri del sottoscrittore del garante; autentica notarile, ovvero firmata digitalmente dal notaio, attestante, inoltre, l’avvenuta sottoscrizione in sua presenza nonché le generalità ed i poteri del sottoscrittore;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
- prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell’ ASST committente;
- prevedere espressamente la copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto;
- avere una durata almeno pari a tutta la durata contratto, compresi eventuali periodi/opzioni di proroga.
Anche qualora l’Istituto o Società garante emetta la cauzione definitiva sulla base del D.M. 12 marzo 2004, n. 123, peraltro emanato in materia di lavori pubblici, il testo della garanzia (condizioni generali o condizioni articolari) dovrà necessariamente contenere le prescrizioni sopra stabilite.
L’importo della cauzione definitiva – come sopra determinato – è ridotto nei casi previsti dal comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tali benefici, l’affidatario dovrà produrre (se non già prodotte nella Documentazione Amministrativa) le certificazioni di qualità (in originale formato elettronico ovvero in copia scannerizzata corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma) conformi alle suddette norme. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà essere attestato con idonea dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma, resa dal concorrente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione.
Si precisa inoltre che, in caso di R.T.I. e/o Consorzio ordinario, l’affidatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste.
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione, la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria.
La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per le cause previste l’affidatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Convenzione entro 10 (dieci)
giorni dalla richiesta formulata.
La garanzia è progressivamente svincolata in ragione ed in misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dal comma 5 dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016.
Nel caso in cui l’affidatario sia impossibilitato a fornire la cauzione definitiva in formato elettronico, lo stesso potrà presentare cauzione originale in formato cartaceo. In tale caso la cauzione definitiva dovrà comunque contenere tutte le prescrizioni e le clausole sopra descritte.
11 - Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive
La ditta affidataria, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136 e xx.xx., si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura.
Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alla Stazione Appaltante in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dalle stesse.
Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.
La ditta affidataria prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione all'ASST contraente e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.
12 – Piano triennale di prevenzione della corruzione, Codice Etico e Patto di integrità L’Amministrazione Contraente, i concorrenti e l’Affidatario sono tenuti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
A tal fine l’appaltatore con la partecipazione alla presente procedura si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 del codice civile, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.
L’affidatario con la sottoscrizione del contratto attesta, altresì, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2011 e dell’art. 21 del D.Lgs n. 39/2013 di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dell’Azienda committente nei confronti del medesimo affidatario per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
La ditta, nei rapporti inerenti al presente contratto, s’impegna ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel “Piano triennale di prevenzione della corruzione” e nel “Codice Etico” adottati dall’ASST committente e pubblicati sul relativo sito internet aziendale.
L’affidatario, con la partecipazione alla gara, dichiara ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del DPR n. 445/2000:
- di aver preso visone del “Piano triennale di prevenzione della corruzione” dell’Azienda committente, adottato in conformità alla Legge n. 190 del 6 novembre 2012;
- che non sussistono rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e responsabili dell’ Ente.
La ditta affidataria s’impegna, altresì, a rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali”, approvato con X.X.X. Xxxxxxx Xxxxxxxxx 00 gennaio 2014, n. X/1299.
Detto Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l’Amministrazione Contraente, il/i concorrente/i e l’affidatario/gli aggiudicatari, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso dell’espletamento ed in occasione della presente procedura e della stipula ed esecuzione del/i rispettivo/i contratto/i.
Il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali costituirà parte integrante e sostanziale del Contratto.
Il concorrente:
a) esprime l’impegno a non porre in essere comportamenti in violazione a quanto disposto dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, assumendosi le relative responsabilità;
b) prende atto che, in caso di aggiudicazione in proprio favore, ha l’onere di pretendere il rispetto da parte dei propri subappaltatori e sub affidatari degli obblighi previsti dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali e che la violazione dello stesso da parte di detti subappaltatori e sub affidatari è causa di risoluzione del Contratto;
c) prende, altresì, atto che la violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali comporta l’applicazione delle sanzioni stabilite all’articolo 4 del medesimo Patto.
La ditta è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.
13 - Scioperi e causa di forza maggiore
Trattandosi di una fornitura prestato in favore di una struttura Sanitaria connotata da caratteri di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne che interrompano o ritardino la consegna o erogazione della stessa, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dai contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale.
14 – Rendicontazione, fatturazione e pagamenti
La società affidataria provvederà ad emettere, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legge n. 66/2014, la fattura riferita alla fornitura oggetto della presente procedura - regolarmente eseguita - esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità sotto riportate.
La ricezione della fattura elettronica avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244”).
Le fatture elettroniche indirizzate all’ASST Nord Milano devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su xxx.xxxxxxxx.xxx.xx.
Denominazione Ente | Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano |
Codice Ipa | Asstnm |
Codice Univoco Ufficio | UF5O1B |
Nome dell'Ufficio | Uff_eFatturaPA |
Cod.fisc.del Servizio di F.E. | 09320420962 |
Partita Iva | 09320420962 |
Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare necessariamente Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali, che, in particolare sono:
1. Data e Numero d’Ordine d’Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.
Le fatture elettroniche, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 9 ter, comma 6 del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 dovranno, altresì, riportare, nella sezione all’uopo dedicata, i dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto che, nel tracciato della fattura elettronica stessa, è rappresentata con il blocco < CodiceArticolo> così articolato:
CodiceTipo: indica la tipologia di codice articolo (i.e.: TARIC, CPV,EAN,SSC,…);
CodiceValore: valore del codice articolo corrispondente alla tipologia.
Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e
di pagamento delle fatture nei tempi previsti dalla data di ricevimento ed accettazione della fattura emessa. L’imposta di bollo, qualora dovuta, dovrà essere assolta con modalità virtuale (D.M. 17.06.2014).
Nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a Dispositivi Medici, nei suddetti campi vanno riportati i seguenti dati:
<CodiceTipo> | ‘DMX’, con X=[1I2] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione. Quindi: 1 per “Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro” 2 per “Sistema o kit Assemblato” 0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio |
<CodiceValore > | Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministero della salute 21 dicembre 2009 (GU n.17 del 22 gennaio 2010) o decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 (G.U. Serie Generale, n. 103 del 06 maggio 2014). Per i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro che, sulla base delle disposizioni previste dal decreto del Ministero della salute 21 dicembre 2009 e dal successivo 23 dicembre 2013, non sono tenuti all’iscrizione nella Banca dati/Repertorio del dispositivi medici, o per i quali le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del SSN non sono in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con valore 0 |
Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie. Si, precisa, altresì che ai fini della separata indicazione del dispositivo medico e del servizio occorrerà utilizzare distinte linee di dettaglio. Si rimanda a tal proposito alla nota MEF/Ministero della Salute DGSISS -0002051-P-08/02/2019.
L'art. 1 co. 629 lett. b) della legge di stabilità 2015 ha apportato la seguente modifica al DPR 633/72 inserendo il nuovo art. 17-ter rubricato "operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" che muta i criteri di applicazione dell'imposta per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, introducendo nel nostro ordinamento il metodo del c.d. "split payment".
Le disposizioni in materia di “Split payment” introdotte dalla Legge di Stabilità per l’anno 2015, si applicano alle operazioni per le quali l’IVA è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015 per tutte le cessioni di beni e servizi poste in essere nei confronti degli Enti Pubblici. Pertanto le fatture dovranno essere emesse, per quanto riguarda l’importo relativo all’IVA, alle aliquote in vigore, con la dicitura:
“SPLIT PAYMENT” –art. 17 ter del DPR n. 633/1972
e i pagamenti da parte dell’ Azienda, per l’acquisizioni di beni e servizi, devono essere effettuati al netto dell’IVA applicata in fattura.
Il soggetto pubblico in relazione alle suesposte operazioni, assume il ruolo di debitore dell’IVA e dovrà provvedere al versamento dell’IVA direttamente all’Erario con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente in materia.
Con la Legge n. 190/2014 (cd Legge di stabilità 2015), è altresì previsto il meccanismo del reverse charge per le seguenti prestazioni:
Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici-nuova lettera a-ter) del comma 6 dell’art. 17;
Alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’art. 7-bis, co. 3
, lettera a) – nuova lettera d-quater) del comma 6 dell’art. 17.
Per l’anno 2015 e per tutti gli adempimenti che riguarderanno la registrazione ed i successivi pagamenti dei documenti passivi emessi in regime di “REVERSE CHARGE” si chiede di riportare, in modo esplicito, la seguente dicitura:
“IVA DA VERSARE AI SENSI DELL’ART. 17 TER DEL DPR N. 633/1972”.
Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura elettronica si rimanda al sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx .
Il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ed accettazione della stessa secondo le modalità espressamente previste dalla legge. La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione della fornitura, da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale dell’appalto.
Al fine di consentire al DEC e agli uffici preposti la verifica ed il controllo della fornitura effettivamente reso per la corretta liquidazione delle fatture, il Contraente dovrà far pervenire relativa documentazione attestante la regolare e corretta esecuzione dello stesso con indicazione dell’importo unitamente al dettaglio delle singole voci fatturate/interventi effettuati. La S.C. Provveditorato Economato procederà alla liquidazione delle fatture in base ai prezzi pattuiti dal contratto, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento.
Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra (Tracciabilità dei flussi finanziari); in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all’interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente. Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l’interruzione della fornitura/del servizio da parte della ditta affidataria, la quale è tenuta a continuare la fornitura/il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.
La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale, da parte dell’affidataria: del presente Documento, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell’Azienda committente, fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte del fornitore.
La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall’ASST Nord Milano in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto affidatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.
L’Amministrazione committente si riserva, al riguardo, di sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della suddetta documentazione contributiva; tale situazione interrompe i termini per il pagamento. In caso di riscontrare irregolarità, l’Azienda committente procederà secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
La fatturazione avverrà in rate trimestrali anticipate a partire dalla data di avvio in esercizio del sistema che avverrà comunque a valle della realizzazione delle integrazioni e dal completamento delle migrazioni.
15 – Penalità e risoluzione del contratto
Nel corso di vigenza del contratto il contraente dovrà rispettare gli standard di resa previsti dal presente Documento per quanto riguarda gli aspetti qualitativi della fornitura.
Nel periodo di vigenza del contratto il Fornitore dovrà adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal presente Foglio Patti e Condizioni, e rispettare gli standard qualitativi della fornitura e del servizio ivi richiesti.
A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l’interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dello stessa, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, la U.O.C. Provveditorato Economato provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 x.x., xxxxx xx xxxxxxx xx 00 (xxxxx) giorni, affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.
Il Fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 10 giorni dal ricevimento della suddetta contestazione/diffida ad adempiere. In caso di mancato riscontro entro i termini di cui sopra, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti e/o idonee ad escludere la responsabilità del contraente, l’ASST procederà ad applicare penali in misura compresa tra l’1% e il 10% dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo, da determinare per ogni inadempimento contestato in relazione all’entità/gravità delle conseguenze legate all’eventuale inadempimento.
Nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali , nella consegna dei beni e inadempienze in ordine agli interventi di manutenzione e assistenza tecnica (durante il periodo di garanzia annuale full risk e durante il successivo periodo di assistenza tecnica), si applicheranno le penali previste nella Convenzione ARCA_2017_85 per la fornitura di ecotomografi cui si rimanda integralmente, nelle misure ivi previste.
La Struttura sanitaria committente, dopo l’applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall’aggiudicatario o al verificarsi di n. 3 parziali inadempimenti ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi al Committente un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile la fornitura e di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.
In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Azienda committente.
Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla società, e/o sul deposito cauzionale, ovvero sulle fatture ammesse al pagamento.
Qualora l’inadempimento, ovvero il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, la Struttura sanitaria committente promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l’Azienda appaltante può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente, ai sensi dell’art. 108, comma 8, del succitato decreto legislativo.
Per quanto non contemplato nel presente articolo, la risoluzione del contratto sarà disciplinata dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente.
Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Società e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento, mediante emissione nota di credito.
* * * * * *
Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, l’ASST, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs n. 50/2016, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente.
Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l’ASST si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall’art. 110 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
16 - Diritto di recesso
E’ prevista la facoltà di recesso dal contratto da parte dell’Azienda committente, con semplice preavviso di 10 giorni senza il riconoscimento di alcun indennizzo, onere, o compenso di sorta in favore del contraente qualora Consip Spa o Azienda Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (XXXX XXX) xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx attivassero una convenzione in merito all’esecuzione di fornitura e dei relativi servizi comparabili a quello oggetto del presente Documento Unico di Procedura. In tali ipotesi l’ASST appaltante si riserva sin d’ora di aderirvi comunicando il recesso dal contratto in essere con semplice preavviso di 30 giorni e senza alcun onere e/o indennizzo a carico dell’Ente medesimo, in conformità alle linee di indirizzo fornite dalla DGR n. X/5954 del 05.12.2016, in materia di acquisti delle Aziende Sanitarie.
L’ASST ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, senza il riconoscimento di alcun indennizzo, onere, o compenso di sorta, nei seguenti casi:
a) in qualsiasi momento di vigenza del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l’Impresa è obbligata a comunicare alla Stazione appaltante le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione), entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
b) qualora venisse riscontrata la violazione da parte del contraente del Codice Etico, approvato dall’Azienda committente e pubblicato sul sito dell’ente medesimo e la violazione del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con DGR Regione Lombardia 30 gennaio 2014 n. X/1299;
c) per un diverso assetto organizzativo dell’ASST che faccia venire meno la necessità della
fornitura oggetto del presente affidamento. In tale ultima ipotesi il recesso unilaterale da parte dell’Azienda committente verrà esercitato previo preavviso al contraente affidatario di 30 giorni;
d) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; in tal caso l’ASST sarà tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi del contratto.
Nelle ipotesi di recesso unilaterale sopra menzionate, deve comunque essere garantita la continuità della fornitura - sino all’individuazione del nuovo contraente e/o all’avvio della nuova conduzione organizzativa e produttiva - al fine di evitare gravi pregiudizi e/o disservizi all’Azienda committente, che è obbligata ad assicurare la tutela e l’erogazione dei servizi sanitari in favore dell’utenza.
L’affidatario non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Documento. Tutte le riserve che la Ditta affidataria intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla Azienda committente e documentate con l’analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di avere diritto.
Detta comunicazione dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati la ditta appaltatrice decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.
Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall’Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.
Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in xxxxx xx xxxxxxxxxx.
00 - Xxxxxxxx risolutiva espressa
L’Azienda committente avrà facoltà di procedere di diritto, ex art. 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto, previa comunicazione all’affidatario con lettera trasmessa a mezzo PEC o fax, nei seguenti casi:
1. inottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 3, c. 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136: il contratto d’appalto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cc., nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
2. incapacità da parte dell’Affidatario di produrre la documentazione prevista dagli atti della presente procedura negoziata, ovvero qualora risultassero false le dichiarazioni rese al momento della formulazione dell’offerta;
3. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione della fornitura e dei servizi alla stessa connessi;
4. interruzione non giustificata della fornitura;
5. gravi e reiterate negligenze e/o inadempienze nell’espletamento della fornitura e dei correlati servizi;
6. reiterati e/o abituali ritardi negli interventi e/o dalla chiamata da parte dell’ASST committente;
7. constatazione di tre casi di non conformità relativi allo stesso tipo di disservizio;
8. gravi e ripetute violazioni degli obblighi e condizioni contrattuali, non sanati in seguito a diffida formale da parte dell’amministrazione;
9. danni gravi e/o disservizi subiti dall’ASST Nord Milano a seguito di negligenze e/o inadempienze del contraente.
10. verificarsi di n. 3 parziali inadempimenti ovvero di un grave inadempimento delle
obbligazioni da cui derivi all’ASST un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione del contratto;
11. incapacità, per qualsiasi motivo, a tener fede agli impegni contrattuali assunti;
12. subappalto totale o parziale non autorizzato;
13. in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto affidatario;
14. inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori;
15. inadempienza accertata della normativa di cui al D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., e più in generale alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale vigenti.
Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando l’Azienda committente deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva, e di tale volontà ne dia comunicazione scritta alla Società affidataria.
Nei casi sopra previsti, la società affidataria, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l’ASST è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento della fornitura ad altra società.
Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra l’ASST si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quello che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.
Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l’Ente sanitario appaltante può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente, ai sensi dell’art. 108, comma 8, del succitato decreto legislativo.
L’Azienda appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere, anche parzialmente, il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l’Azienda medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione.
Per quanto non contemplato nel presente Documento, si fa riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.
Qualora la Società affidataria disdicesse il contratto prima della scadenza convenuta, l’ASST tratterrà, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebiterà le maggiori spese comunque derivanti per l’assegnazione della fornitura ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danni, rivalendosi anche sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione.
In tutti i casi nulla sarà comunque dovuto alla società per gli investimenti messi in atto per l’attivazione del contratto.
Il presente contratto sarà inoltre risolto, al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 108, comma 2, del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016.
Ai sensi dell’art. 30, comma 8 del D. Lgs n. 50/2016, “per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, ……. alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile”.
* * * * *
Ferme restando le ipotesi di cui sopra in merito alla risoluzione del contratto per inadempimento, costituisce causa di risoluzione espressa dello stesso, ex art. 1456 Cod. Civ. - che si verificherà dietro semplice comunicazione scritta dell’ASST - la violazione da parte del contraente delle obblighi posti a carico del contraente e previsti dal Decreto Presidente della Repubblica (D.P.R.) 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), da intendersi quali obbligazioni contrattuali.
Il Contrante, a tal proposito, dichiara inoltre di conoscere i contenuti del soprarichiamato D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ed in particolare rispetto agli artt. 4, 6, 7, 11, 13 e 14 al fine di non incorrere in condotte contrarie ai principi in esso enunciati.
La tolleranza da parte dell’ASST di inadempimenti del contraente ad uno qualsiasi degli obblighi posti a suo carico dal presente rapporto contrattuale non rappresenterà acquiescenza, né potrà in alcun modo far presumere la perdita di efficacia delle clausole oggetto di inadempimento.
E' fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito dall’ASST in dipendenza degli inadempimenti di cui sopra.
Nel caso in cui il contratto derivante dalla presente procedura si risolva per inadempimento del Contraente, l’ASST avrà diritto a trattenere tutte le somme eventualmente dovute al Contraente in conto risarcimento danni fino alla liquidazione degli stessi.
18 - Fallimento, successione, liquidazione del fornitore
Nel caso di fallimento dell’appaltatore, l’Amministrazione committente si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’at. 110 del D. Lgs. 50/2016.
Se l’appaltatore è un raggruppamento o associazione temporanea d’impresa, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del suddetto Decreto.
Nel caso di fallimento del contraente, erogatore della fornitura, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto dal giorno della dichiarazione di fallimento, salva la facoltà per l’ASST di ricorrere ad azione di rivalsa sulla cauzione e sui crediti maturati per tutte le eventuali ragioni di danni.
In caso di morte del contraente le obbligazioni derivanti dal contratto saranno assunte solidalmente dagli eredi, riservandosi comunque l’ASST la facoltà di ritenere cessato il contratto stesso.
In caso di scioglimento o di liquidazione del fornitore l’ASST, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, quanto la continuazione dello stesso da parte dell’eventuale nuovo soggetto subentrante.
Resta salva la facoltà di cui all’art. 110 del D. Lgs n. 50/2016, nel caso di fallimento dell’esecutore del contratto o di risoluzione dello stesso.
19 - Controversie
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti anche in ordine all’interpretazione e all’esecuzione del contratto, le parti, rinunziando agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c, concordano sin d’ora di eleggere, quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Monza, competente per l’ASST Nord Milano.
Si esclude in qualsiasi modo la competenza arbitrale.
In caso di contenzioso, si applicano, oltre alla normativa contenuta nel D.lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo) così come modificata ed integrata dal D.lgs. 50/2016, le disposizioni contenute nei Capi I e II del Titolo I, Parte VI del D.lgs. 50/2016 citato.
20 - Rinvio altre norme
Per quanto non espressamente previsto dal presente documento e dal contratto d’appalto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nel CCNL di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente documento, ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel D. lgs. 159/2011, nella L. 135/2012 e nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
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La presente richiesta di offerta non è vincolante per l’ASST Nord Milano la quale si riserva, a proprio
insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare, modificare in tutto o in parte, revocare, annullare e/o sospendere la procedura, ovvero di non procedere all’aggiudicazione, senza che il concorrente possa nulla pretendere in merito, ad alcun titolo, neppure risarcitorio, di indennizzo, o altro.
Resta in capo all’affidatario l’onere di assolvimento dell’imposta di bollo, in conformità a quanto disposto dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 96 del 16.12.2013.
Allegati:
Allegato 1 “ Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); Allegato 2 “Dichiarazioni” ai sensi del DPR 445/2000; Allegato 3 e 3/a “Tracciabilità dei flussi finanziari”
Allegato 4 “Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali” Allegato 5 “Informativa ai fornitori per consenso trattamento dati” Allegato 6 “Fac-simile schema di offerta economica”
Allegato 7 “DUVRI”
Allegato 7-bis “Opuscolo informativo sui rischi specifici negli ambienti dell’ASST Nord Milano”
Responsabile unico del procedimento: Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx (Responsabile U.O.C. Provveditorato Economato)
(Luogo, data)
Firma per accettazione
Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approva specificamente il contenuto degli articoli 1 , 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 19 e 20.
(Luogo, data)
Firma per accettazione