AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENSIMENTO DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NEGLI IMMOBILI DI AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE E DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE AMIANTO
Capitolato Tecnico
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENSIMENTO DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NEGLI IMMOBILI DI AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE E DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE AMIANTO
Sommario
1. OGGETTO DELL’APPALTO 3
2. DESCRIZIONE DEI SERVIZI E DELLE MODALITA’ DI ESECUZIONE 3
2.1. Classificazione degli immobili 3
2.3. Attività di monitoraggio 5
3. DURATA DELL’APPALTO 9
4. PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI SOPRALLUOGHI 10
5. PROCEDURE DI CENSIMENTO E MONITORAGGIO 11
5.1. Procedura di censimento 11
5.1.1. Programma di Ispezione 11
5.1.2. Modalità operative di campionamento 13
5.2. Procedura di monitoraggio 14
7. PARTI DEGLI IMMOBILI OGGETTO DEL CENSIMENTO 16
8. MODALITA’ DI PRELIEVO ED ANALISI DEI CAMPIONI 17
9. CONTENUTI MINIMI E CONSEGNA DEGLI ELABORATI 18
9.1. Relazione di Censimento 18
9.2. Relazione di monitoraggio 19
10. REFERENTI DELL’APPALTO 21
1. OGGETTO DELL’APPALTO
Costituisce oggetto del presente appalto, l’affidamento del servizio di censimento e monitoraggio periodico di manufatti contenenti amianto negli immobili di cui all’allegato 1 del presente Capitolato Tecnico.
In particolare, il servizio oggetto dell’appalto, così come meglio descritto nei successivi paragrafi, è articolato nelle seguenti prestazioni:
A. Attività di censimento dei manufatti contenenti amianto;
B. Attività di controllo e monitoraggio dei manufatti contenenti amianto già individuati;
C. Analisi di laboratorio per la verifica di campioni prelevati nell’ambito delle
prestazioni di cui ai precedenti punti;
D. Esercizio delle funzioni di Responsabile Amianto quali specificate nel DM 06/09/94 e nel presente Capitolato Tecnico.
2. DESCRIZIONE DEI SERVIZI E DELLE MODALITA’ DI ESECUZIONE
2.1. Classificazione degli immobili
Gli immobili interessati dai servizi di cui al presente Capitolato Tecnico sono stati classificati in 3 categorie:
a) Immobili nei quali è già stata accertata la presenza di amianto che necessitano
dell’attività di monitoraggio (paragrafo 2.3) così come stabilito dal DM 06/06/94;
b) Immobili oggetto di nuovo censimento;
c) Immobili che possono essere aggiunti in corso di contratto il cui numero complessivo non potrà essere superiore del 20% rispetto al numero degli immobili di cui all’allegato 1 al presente Capitolato Tecnico.
In particolar modo gli immobili di cui ai punti a) e b) del presente paragrafo formano l’allegato 1 al Capitolato Tecnico che potrà essere modificato con l’aggiunta dei nuovi immobili di cui al punto c).
Agenzia delle entrate-Riscossione (d’ora in avanti anche solo AdeR), inoltre, potrà a suo insindacabile giudizio modificare l’elenco di cui all’allegato 1 in caso di dismissione di un immobile ovvero modificare l’indirizzo di uno o più immobili in caso di cambio sede.
2.2. Attività di censimento
Per ciascuno degli immobili oggetto di nuovo censimento di cui al punto b) del precedente paragrafo 2.1 ovvero per gli immobili di cui al punto c) del medesimo paragrafo 2.1, il Fornitore dovrà svolgere le attività di censimento per l’individuazione di materiale contenente amianto (MCA), in tutte le aree degli immobili in cui la presenza di MCA potrebbe rappresentare un rischio per i lavoratori di AdeR e per tutti i soggetti terzi occasionalmente o periodicamente presenti negli immobili di AdeR (fornitori, contribuenti, etc.) secondo la procedura successivamente descritta al
paragrafo 5.1 e secondo la programmazione definita dal Fornitore di cui al successivo paragrafo 4.1.
Le relazioni di censimento dovranno essere consegnate ad AdeR, contemporaneamente, entro i primi 20 (venti) giorni naturali e consecutivi del mese successivo a quello di effettuazione dei sopralluoghi.
Il Direttore dell’Esecuzione potrà richiedere al Fornitore di apportare correzioni e/o integrazioni alla relazione di censimento consegnata nel caso in cui siano state riscontrate informazioni incomplete o poco chiare, senza che le stesse comportino ulteriori oneri a carico di AdeR.
La relazione modificata dovrà essere consegnata entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta.
Al termine di tutti i sopralluoghi di censimento, il Fornitore dovrà consegnare un apposito elenco riepilogativo complessivo, in formato digitale editabile e non, delle informazioni relative al censimento dei manufatti contenenti amianto ed i relativi costi stimati di bonifica, relativo a tutti i sopralluoghi di censimento effettuati, secondo i contenuti minimi di cui al successivo paragrafo 9.3.
Relativamente alla programmazione dei sopralluoghi, di cui al successivo paragrafo 4.1, AdeR potrà richiedere priorità per alcuni edifici rispetto ad altri. Ad ogni modo, il Fornitore si impegna a concludere l’attività di censimento e consegnare le relazioni di censimento, per gli immobili di cui al punto b) del precedente paragrafo 2.1 entro e non oltre 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto.
Per gli immobili di cui al punto c) del paragrafo 2.1 il Fornitore si impegna a concludere l’attività di censimento entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di trasmissione dell’indirizzo dell’immobile interessato dall’attività stessa.
Nel caso di specifiche motivate urgenze riscontrate da parte di AdeR, per gli immobili di cui al punto c) del paragrafo 2.1, lo stesso potrà richiedere lo svolgimento dell’attività di censimento entro e non oltre 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di trasmissione dell’indirizzo dell’immobile interessato dall’attività stessa.
Per gli immobili di cui al punto c) la relativa relazione di censimento dovrà, invece, essere trasmessa insieme alle eventuali altre relazioni e, comunque, entro i primi 20 (venti) giorni naturali e consecutivi del mese successivo a quello di effettuazione del sopralluogo.
Le attività di cui al presente paragrafo sono remunerate con il corrispettivo “a canone”
determinato dal Fornitore in sede di offerta economica.
2.3. Attività di monitoraggio
Per tutti gli immobili di cui al punto a) del paragrafo 2.1, ove la presenza di amianto risulti accertata nella documentazione tecnica fornita da AdeR, il Fornitore dovrà eseguire tutte le attività di monitoraggio finalizzate a valutare le condizioni dei materiali degli immobili oggetto del servizio ove la presenza di amianto risulti accertata nella documentazione tecnica fornita da AdeR e secondo la procedura successivamente descritta al paragrafo 5.2 ed in linea con quanto previsto dal DM 06/09/1994, secondo le frequenze minime di cui alla tabella sottoriportata.
Le attività di monitoraggio dovranno essere altresì eseguite negli immobili di cui ai punti
b) e c) del paragrafo 2.1 solamente nel caso in cui venga accertata dal Fornitore la presenza di amianto nel corso delle attività di censimento, di cui al paragrafo precedente Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. o di altre attività connesse all’espletamento del servizio in oggetto.
Le attività di monitoraggio dovranno essere eseguite secondo le frequenze indicate nella sottostante tabella con programmazione da svolgersi con riferimento alla data dell’ultima verifica effettuata sull’immobile interessato e riportata nella documentazione tecnica consegnata da AdeR.
Sarà facoltà di AdeR richiedere, anche per singoli immobili, una cadenza maggiore
dell’attività di monitoraggio.
Nella seguente tabella si riporta la frequenza minima delle attività di monitoraggio che dovrà essere garantita dal Fornitore:
Grado di rischio | Frequenza |
DM 06/09/94 – 2a) | Ogni Anno |
DM 06/09/94 – 2 b) e 2 c) | Ogni sei mesi |
Le relazioni di monitoraggio dovranno essere consegnate ad AdeR, contemporaneamente, entro i primi 20 (venti) giorni naturali e consecutivi del mese successivo a quello di effettuazione dei sopralluoghi.
Il Direttore dell’Esecuzione potrà richiedere al Fornitore di apportare correzioni e/o integrazioni alla relazione di monitoraggio consegnata nel caso in cui siano state riscontrate informazioni incomplete o poco chiare, senza che le stesse comportino ulteriori oneri a carico di AdeR.
La relazione modificata dovrà essere consegnata entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta.
Unitamente alle relazioni di monitoraggio, il Fornitore dovrà consegnare un apposito elenco riepilogativo, in formato digitale editabile e non, delle informazioni relative al monitoraggio dei manufatti contenenti amianto ed i relativi costi stimati di bonifica, relativo ai sopralluoghi effettuati nel mese precedente, secondo i contenuti minimi di cui al successivo paragrafo 9.3.
Al termine di tutti i sopralluoghi di monitoraggio, il Fornitore dovrà consegnare un apposito elenco riepilogativo complessivo, in formato digitale editabile e non, delle informazioni relative al monitoraggio dei manufatti contenenti amianto ed i relativi costi stimati di bonifica, relativo a tutti i sopralluoghi di monitoraggio effettuati, secondo i contenuti minimi di cui al successivo paragrafo 9.3.
Le attività di cui al presente paragrafo sono remunerate con il corrispettivo “a canone”
determinato dal Fornitore in sede di offerta economica.
2.4. Responsabile Amianto
Il Fornitore dovrà mettere a disposizione di AdeR la figura del Responsabile Amianto, come meglio definita nel presente paragrafo avente esperienza professionale non inferiore a 5 (cinque) anni, presso enti pubblici o privati, in ruoli di responsabilità con compiti di controllo e coordinamento di attività di censimento e manutenzione manufatti in amianto, ai sensi del DM 06/09/1994.
Entro la data di sottoscrizione del contratto, il Fornitore dovrà indicare il nominativo della figura individuata e, contestualmente, trasmettere il relativo CV al fine della verifica del possesso dell’esperienza richiesta.
AdeR, entro 5 (cinque) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, provvederà ad incaricare il soggetto individuato dal Fornitore, designandolo quale figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali in amianto, ai sensi del punto 4 a) dell’allegato al DM 06/09/1994, per tutti gli immobili di AdeR che alla data di pubblicazione della procedura risultano essere pari a circa 250.
Sarà facoltà del Responsabile Amianto (RRA) richiedere la documentazione tecnica relativa agli immobili di AdeR non presenti nell’allegato 1 del presente Capitolato Tecnico.
Al medesimo soggetto verranno, inoltre, assegnate le responsabilità relative
all’attuazione del programma di controllo di cui al suddetto Decreto, e precisamente:
a) Coordinamento di tutte le attività oggetto del presente Capitolato, con particolare riferimento alle attività di censimento, monitoraggio e laboratorio;
b) Emissione e sottoscrizione delle relazioni di censimento e monitoraggio, con indicazione delle modalità di bonifica o messa in sicurezza ed assunzione di responsabilità relativamente ai contenuti ed alla valutazione del rischio ivi riportati;
c) Redazione e sottoscrizione dell’elenco riepilogativo delle informazioni di
censimento e monitoraggio;
d) Predisposizione e supervisione del Programma di controllo e manutenzione a fine di ridurre al minimo l’esposizione degli occupanti; tale programma, da allegarsi alla relazione di censimento, dovrà essere finalizzato a mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre ed intervenire correttamente quando si verifica un rilascio; nel Programma di controllo e manutenzione dovrà essere indicata la frequenza per l’esecuzione dei monitoraggi finalizzati alla verifica periodica delle condizioni dei materiali contenenti amianto, ferme restando le frequenze minime precedentemente indicate che il Fornitore dovrà garantire;
e) Tenuta ed aggiornamento delle relazioni di censimento e di monitoraggio dei manufatti contenenti amianto nonché di tutta l’eventuale documentazione, relativa ai suddetti manufatti, prodotta nell’ambito di altre procedure gestite da AdeR;
f) Apposizione e/o indicazione di dove collocare l’idonea cartellonistica sui manufatti contenenti amianto finalizzata ad evitare che tali materiali vengano inavvertitamente disturbati nell’ambito delle attività manutentive;
g) Elaborazione e verifica del rispetto delle misure di sicurezza da adottarsi durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi ed in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali contenenti amianto. A tal fine dovrà essere predisposta apposita procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile; quanto al presente punto dovrà essere incluso nel Programma di controllo e manutenzione di cui al precedente punto d);
h) Informativa ai lavoratori ed agli occupanti sulla presenza di amianto, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare attraverso quanto sarà definito dal Datore di Lavoro nelle modalità di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i.. Di tale informativa dovrà essere prodotta una nota da allegarsi alla relazione di censimento e/o monitoraggio.
Il Responsabile dell’Amianto dovrà altresì supportare AdeR in tutte le attività di gestione delle problematiche connesse alla presenza di amianto. Nell’ambito di tali attività, il Responsabile dell’Amianto dovrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• Disporre la chiusura dell’immobile o di parti di esso, nei casi in cui i tempi per un eventuale intervento di bonifica non siano compatibili con i rischi valutati; tale disposizione dovrà essere formulata per iscritto, previa comunicazione al Direttore dell’Esecuzione;
• Relazionarsi e condividere tutta la documentazione di censimento e monitoraggio con le figure della sicurezza di AdeR (Datore di lavoro, Dirigenti, Preposti, Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS, etc.);
• Collaborare con le figure della sicurezza di AdeR interessate all’aggiornamento dei documenti relativi alla valutazione dei rischi (ad esempio DVR e DUVRI) dei singoli immobili in cui sono state rilevate presenze di amianto;
• Relazionarsi, previa autorizzazione da parte di AdeR, con i proprietari degli immobili e/o con gli Organi di Controllo territorialmente competenti a seguito della comunicazione di presenza di MCA in base all’obbligo di cui all’paragrafo 12, comma 5 della L. 257/92;
• Organizzare ed erogare, con cadenza almeno semestrale ed anche in più giornate, incontri formativi ed informativi sui temi connessi alla gestione dei rischi da amianto rivolti al personale tecnico e non di AdeR (max 30 unità di personale) in due sedi di AdeR – max 15 unità cadauna di personale -;
• Partecipare, previa comunicazione del Direttore dell’Esecuzione, alle riunioni
periodiche indette dal Datore di Lavoro di AdeR;
• Fornire su richiesta del Direttore dell’Esecuzione, supporto alle strutture tecniche interne di AdeR nell’ambito di appalti di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
o Supporto nella predisposizione di piani di lavoro “aperti”;
o Supporto ai Direttori Lavori e/o Coordinatori della sicurezza;
o Interlocuzioni con le strutture preposte di AdeR relativamente alla definizione degli interventi di bonifica;
o Verifiche per la presenza di amianto in contraddittorio con le imprese esecutrici.
L’impegno del Responsabile Amianto per lo svolgimento delle attività di competenza
è stimato in circa 400 ore annue.
Dovrà essere garantita la reperibilità nei seguenti termini:
• Reperibilità telefonica dalle ore 08.00 alle ore 18.00 nei giorni feriali e festivi:
• Reperibilità in loco entro le 72 (settantadue) ore successive alla richiesta (telefonica, via mail, etc..) del Direttore dell’Esecuzione nei giorni feriali, fatte salve particolari esigenze connesse ed eventuali emergenze.
Il Responsabile dell’Amianto dovrà, inoltre, partecipare alle riunioni indette dal Direttore dell’Esecuzione e/o dal Responsabile del Procedimento per verificare lo stato di avanzamento delle attività oggetto del presente Capitolato. La richiesta di partecipazione dovrà essere inoltrata con almeno 3 (tre) giorni lavorativi antecedenti la data della riunione.
L’incarico di Responsabile Amianto è da ritenersi valido per tutti gli immobili di AdeR, indipendentemente dall’accertata presenza di amianto, ed è remunerato con il corrispettivo “a canone” determinato dal Fornitore in sede di offerta economica.
Nel corso dell’espletamento del servizio, è fatto divieto al Fornitore di sostituire il
soggetto indicato senza il preventivo assenso di AdeR.
Qualora sia necessaria la sostituzione per impedimento grave ed irrimediabile, per causa di forza maggiore o per richiesta di AdeR, il Fornitore è obbligato a garantire la sostituzione del Responsabile Amianto presentando entro 15 (quindici) giorni dal manifestarsi dell’esigenza il nominativo di un soggetto con esperienza professionale equivalente o superiore a quello del soggetto da sostituire. Il soggetto così individuato verrà incaricato da AdeR nei termini di cui al presente paragrafo.
Il soggetto sostituito, ai fini di un efficace passaggio di consegne al soggetto subentrante nel ruolo, dovrà comunque fornire la propria disponibilità per almeno 1 (uno) mese successivo alla cessazione del proprio incarico, presenziando agli incontri relativi allo svolgimento del servizio eventualmente indetti dal Direttore dell’Esecuzione.
2.5. Analisi di Laboratorio
Il Fornitore dovrà provvedere all’esecuzione di tutte le analisi di laboratorio necessarie
per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato:
Per l’amianto dovranno essere utilizzate le seguenti metodiche analitiche:
• Microscopia ottica a contrasto di fase (MOCF);
• Spettroscopia in trasformata di Xxxxxxx (FTIR);
• Microscopia elettronica a scansione (SEM).
Il Fornitore dovrà utilizzare laboratori qualificati dal Ministero della Salute, ai sensi del DM 14/05/1996 e secondo l’accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015. Inoltre, i laboratori dovranno rispondere a specifici programmi di controllo di qualità per le analisi di amianto nell’aria e in campioni massivi, con particolare riferimento a:
• Certificazione del sistema di gestione per la qualità in base alla norma ISO 9001:2000;
• Accreditamento in base alle norme ISO 17025 per la metodica utilizzata relativa a determinazione di amianto:
o In campioni di materiali solidi o in matrici ambientali;
o In sospensione nell’aria.
Le analisi di laboratorio sono remunerate a misura, secondo i corrispettivi unitari determinati in sede di offerta economica.
Per quanto riguarda il numero di analisi di laboratorio stimate, si precisa che le quantità individuate non sono garantite durante l’intero periodo contrattuale. Esse rappresentano una stima non vincolante del fabbisogno fatto sulla base delle informazioni disponibili al momento della pubblicazione della procedura di affidamento. L’effettuazione di prelievi da analizzare durante le procedure di censimento e/o monitoraggio è a cura del Responsabile Amianto durante i relativi sopralluoghi. Pertanto, le suddette quantità stimate potranno discostarsi nonché variare liberamente la ripartizione tra le stesse, nei limiti dell’importo contrattuale di ciascun Lotto.
3. DURATA DELL’APPALTO
Il Servizio avrà durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.
AdeR si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a 12 mesi e per un importo massimo pari al valore annuale delle prestazioni di riferimento, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
AdeR, altresì, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà di prorogare il contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.
4. PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI SOPRALLUOGHI
4.1. Programmazione
Il Fornitore dovrà trasmettere, in formato digitale editabile e non, al Direttore dell’Esecuzione, entro 20 (venti) giorni successivi alla data di sottoscrizione del contratto per l’esecuzione dei Servizi oggetto del presente Capitolato:
a) Il programma dei sopralluoghi da effettuare nel secondo mese solare del servizio; nel programma dovrà essere indicato il giorno in cui verranno svolti i sopralluoghi;
b) Il programma dei sopralluoghi da effettuare nel corso del primo anno del servizio, successivi al secondo mese solare; nel programma non sarà necessario indicare il giorno mentre è tassativa l’indicazione del mese solare in cui verranno svolti i sopralluoghi.
Per i sopralluoghi da svolgersi nel corso del secondo e terzo anno di operatività del contratto, il relativo programma “annuale” dovrà essere trasmesso entro il giorno il giorno 5 (cinque) del mese antecedente il termine dell’anno contrattuale.
Nei suindicati programmi dovranno essere distinti:
• I sopralluoghi finalizzati alle attività di censimento di cui al precedente paragrafo 2.2;
• I sopralluoghi finalizzati alle attività di monitoraggio di cui al precedente paragrafo 2.3.
I suindicati programmi dovranno essere aggiornati e consegnati al Direttore
dell’Esecuzione in caso di variazione di date.
Per i sopralluoghi di cui al punto b) del presente paragrafo ovvero per i sopralluoghi da effettuarsi nel secondo e terzo anno contrattuale, il Fornitore dovrà trasmettere al Direttore dell’Esecuzione, entro il giorno 5 (cinque) del mese antecedente l’esecuzione dei sopralluoghi l’aggiornamento del programma riportando il giorno di esecuzione dei sopralluoghi stessi (ad esempio il programma dei sopralluoghi del mese di novembre dovrà essere consegnato entro e non oltre il 5 ottobre).
Sarà cura del Direttore dell’Esecuzione provvedere alla trasmissione del programma ai referenti tecnici della struttura interna di AdeR.
Le attività di monitoraggio di cui al presente paragrafo possono essere svolte anche contestualmente alle attività di censimento di cui al precedente paragrafo, ferma restando la frequenza minima di cui alla tabella precedente, che dovrà essere in ogni caso garantita dal Fornitore.
4.2. Organizzazione
Il Fornitore dovrà provvedere in totale autonomia all’organizzazione dei sopralluoghi
per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato.
A tal fine, dovrà autonomamente provvedere a tutti gli apprestamenti necessari all’esecuzione del servizio nei termini contrattuali (scale, trabattelli, ponteggi, ecc..) nonché alle attrezzature necessarie per il montaggio e lo smontaggio di pannellature, lo spostamento ed il riallocamento di elementi di intralcio all’esecuzione dei campionamenti (ad esempio elementi del controsoffitto o delle contropareti) ed a tutte le eventuali assistenze edili che si dovessero rendere necessarie ai fini del corretto svolgimento del servizio.
Per ogni immobile oggetto del servizio, il Direttore dell’Esecuzione dovrà indicare i nominativi ed i recapiti telefonici ed e-mail delle strutture interne di AdeR che gestiscono i diversi immobili e tutti gli altri riferimenti necessari per la visita completa di tutte le aree degli immobili in cui la presenza di MCA potrebbe rappresentare un rischio per i lavoratori di AdeR e per tutti i soggetti terzi occasionalmente o periodicamente presenti negli immobili di AdeR (fornitori, contribuenti, etc.).
Tutti i sopralluoghi e la loro organizzazione sono remunerati con il corrispettivo “a canone” determinato dal Fornitore in sede di offerta economica.
Al fine di rendere il servizio completo e conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, per ogni immobile il Fornitore dovrà eseguire, se si rendesse necessario, anche più di un sopralluogo, senza che ciò comporti alcuna variazione del corrispettivo “a canone” determinato dal Fornitore in sede di offerta economica.
Il Fornitore, per garantirsi l’accompagnamento, eventualmente ritenuto necessario, per la visita completa dell’immobile e per tutte le altre attività oggetto del presente Capitolato, dovrà comunicare al Direttore dell’Esecuzione la data di effettuazione di ogni sopralluogo con il preavviso riportato nel precedente paragrafo.
5. PROCEDURE DI CENSIMENTO E MONITORAGGIO
5.1. Procedura di censimento
5.1.1. Programma di Ispezione
In linea con quanto previsto dal DM 06/09/1994, per la ricerca di amianto, il Fornitore dovrà articolare un finalizzato programma di ispezione:
A tal fine dovrà:
a) Ricercare e verificare la documentazione tecnica disponibile sull’immobile, per accertarsi dei vari tipi di materiali usati nella sua costruzione, e per rintracciare, ove possibile, l’impresa edile costruttrice;
b) Effettuare un’ispezione diretta dei materiali (friabili e compatti) per identificare
quelli potenzialmente contenenti amianto;
i punti di prelievo dei campionamenti effettuati dovrà essere adeguatamente giustificato nella relazione di censimento;
e) Nel caso di sospetta dispersione di fibre nell’aria con superamento dei valori limite di cui al successivo paragrafo 6, in attesa della conferma analitica, inviare per iscritto apposita segnalazione al Direttore dell’Esecuzione lo stesso giorno del sopralluogo; in tal caso il Responsabile Amianto potrà cautelativamente disporre la chiusura dell’immobile o di parte di esso;
f) In attesa della conferma analitica, segnalare per iscritto a AdeR, entro 3 (tre) giorni dalla data del sopralluogo, i materiali (friabili e compatti) con sospetta presenza di amianto che, secondo la valutazione del rischio di cui al successivo paragrafo 6 rientri nella casistica “2c) materiali danneggiati”;
g) Nel caso in cui le analisi di laboratorio confermino la presenza di amianto, mappare le zone in cui sono presenti tali materiali. Il Responsabile Amianto dovrà quindi effettuare la valutazione del rischio di cui al successivo paragrafo 6 ed in esito della stessa valutazione dovrà indicare nella relazione di censimento modalità e tempi di bonifica e/o messa in sicurezza;
h) Registrare tutte le informazioni raccolte, ivi compresa la valutazione del rischio eventualmente effettuata e le indicazioni su modalità e tempi di bonifica e/o messa in sicurezza, in un’apposita relazione di censimento da consegnare ad AdeR entro i primi 20 (venti) giorni naturali e consecutivi del mese successivo a quello di effettuazione del sopralluogo.
Ai fini del programma di ispezione sopra illustrato, il Fornitore dovrà procedere come segue:
a) Rintracciare prioritariamente i siti di ubicazione di eventuali installazioni di materiale con potenziale presenza di amianto;
b) Riconoscere con buona approssimazione il tipo di materiale impiegato e le sue caratteristiche;
c) Stabilire lo stato di integrità dei materiali e valutare le condizioni degli eventuali rivestimenti sigillanti, o dei mezzi di confinamento;
d) Valutare la friabilità dei materiali;
e) Adottare le precauzioni previste durante la manipolazione di materiali contenenti amianto;
f) Mettere in atto i criteri e le procedure di campionamento atti a garantire un’adeguata e sufficiente rappresentatività dei campioni, evitando l’esposizione dell’operatore e la contaminazione dell’ambiente; il numero dei campioni prelevati al fine di garantire la rappresentatività degli stessi dovrà essere adeguatamente giustificato nella relazione di censimento.
Il Fornitore dovrà selezionare i materiali da campionare in modo prioritario fra quelli che presentano:
a) Friabilità e cattivo stato di conservazione;
b) Facile accessibilità o mancanza di rivestimenti e di mezzi di confinamento;
c) Suscettibilità di facile danneggiamento e conseguente possibilità di rilascio di
fibre nell’ambiente;
d) Significativa possibilità di frequenti manomissioni;
e) Frequenti interventi di manutenzione.
In ogni caso il Fornitore dovrà procedere al campionamento evitando interventi che potrebbero tradursi in una contaminazione degli ambienti circostanti. Si dovrà procedere al campionamento con la massima cautela, avendo cura di far sigillare immediatamente ed adeguatamente il punto in cui si è effettuato il campionamento (impiegando, ad esempio, una vernice spray).
5.1.2. Modalità operative di campionamento
In linea con quanto previsto dal DM 06/09/1994, per la ricerca di amianto, il Fornitore dovrà osservare le seguenti modalità operative di campionamento:
a) Acquisizione di documentazione fotografica a colori la più rappresentativa possibile del materiale da campionare, che ne evidenzi la struttura macroscopica e l’ubicazione rispetto all’ambiente potenzialmente soggetto a contaminazione;
b) Utilizzo di adeguati mezzi personali di protezione, quali maschere contro polveri e guanti da non più riutilizzare;
c) Impiego di strumenti adeguati che non permettano dispersione di polvere o di fibre nell’ambiente e che consentano il minimo grado di intervento distruttivo (quali pinze, tenaglie, piccoli scalpelli, forbici, cesoie, ecc..). Dovranno essere quindi evitati trapani, frese, scalpelli grossolani, lime, raspe, frullini e simili. Per i campionamenti in profondità dovranno essere utilizzati carotatori in acciaio, o preferibilmente, se disponibili, carotatori trasparenti in vetro o acrilico, ambedue a tenuta stagna;
d) Prelievo di una piccola aliquota del materiale che sia sufficientemente rappresentativo e che non comporti alterazioni significative dello stato del materiale in sito. I materiali contenenti amianto possono essere sia omogenei che eterogenei. Materiali tipicamente omogenei sono i prodotti in amianto- cemento, le pannellature isolanti per pareti o soffitti, i manufatti tessili. I materiali friabili spruzzati sono in genere omogenei, ma possono anche essere costituiti da strati di diversa composizione, per cui occorre prelevare i campioni con l’ausilio del carotatore. La rappresentatività dei campioni prelevati dovrà essere adeguatamente giustificata nella relazione di censimento.
e) Inserimento immediato del campione in una busta di plastica ermeticamente sigillabile;
f) Assegnazione di un codice univoco al campione prelevato e segnalazione del punto di prelievo sul materiale mediante apposizione di un contrassegno indicante data, modalità e operatore. Il codice univoco e le informazioni contenute sul contrassegno dovranno essere riportati nella relazione di censimento;
g) Riparare con adeguati inertizzanti e sigillanti il punto di prelievo e pulire accuratamente con panni umidi eventuali residui sottostanti;
h) Compilazione di una scheda di prelievo, con tutte le informazioni necessarie, da allegare al campione. Le informazioni contenute nella scheda di prelievo dovranno essere riportate nella relazione di censimento;
j) Redazione di un verbale di sopralluogo, a seguito di attività di censimento, da sottoscrivere congiuntamente da parte del Fornitore e del referente di AdeR nel quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni minime:
• Dati dell’immobile e data del sopralluogo;
• Specifiche sul campione prelevato: codice, metodo di campionamento, ubicazione e tipologia del materiale;
• Numero dei campioni massivi e di aria prelevati.
Sarà cura del Fornitore trasmettere copia del verbale congiuntamente alla consegna della relazione di censimento.
5.2. Procedura di monitoraggio
Il Fornitore dovrà eseguire le attività di monitoraggio finalizzate a valutare le condizioni dei manufatti contenenti amianto nel rispetto di quanto previsto dal Programma di controllo e manutenzione a cura del Responsabile Amianto.
A tal fine il Fornitore dovrà:
a) Effettuare uno o più sopralluoghi nelle aree o nei locali in cui sia stata accertata la presenza di amianto. A tal fine dovrà predisporre, a proprio carico, ogni tipo di apprestamento (scale, trabattelli, ponteggi, ecc…) ritenuto necessario;
b) Effettuare un’ispezione diretta dei materiali (friabili e compatti);
c) Verificare lo stato di conservazione dei materiali (friabili e compatti), per fornire una prima valutazione sul potenziale di rilascio di fibre nell’ambiente;
d) Eseguire campionamenti dell’aria finalizzati alla misurazione della concentrazione di fibre aerodisperse, secondo le modalità previste dal DM 06/09/1994 e richiamate al successivo paragrafo 6; il numero ed i punti di prelievo dei campionamenti effettuati dovrà essere adeguatamente giustificato nella relazione di monitoraggio;
e) Nel caso di sospetta dispersione di fibre nell’aria con superamento dei valori limite di cui al successivo paragrafo 6, in attesa della conferma analitica, inviare per iscritto apposita segnalazione al Direttore dell’Esecuzione lo stesso giorno del sopralluogo; in tal caso il Responsabile Amianto potrà cautelativamente disporre la chiusura dell’immobile o di parte di esso;
f) Nel caso in cui le analisi di laboratorio confermino il superamento dei valori limite di cui al successivo paragrafo 6, mappare le zone in cui è stata rilevata la dispersione ed inviare per iscritto apposita segnalazione al Direttore dell’Esecuzione lo stesso giorno del sopralluogo; in tal caso il Responsabile Amianto potrà cautelativamente disporre la chiusura dell’immobile o di parte di esso;
g) Il Responsabile Amianto dovrà aggiornare la valutazione del rischio di cui al successivo paragrafo 6, anche alla luce degli esiti analitici delle indagini ambientali eventualmente effettuate; nel caso in cui l’aggiornamento della
valutazione del rischio porti a risultanze diverse da quelle indicate nella relazione
di censimento, quest’ultima dovrà essere aggiornata;
i) Registrare tutte le informazioni raccolte in un’apposita relazione di monitoraggio da consegnare ad AdeR entro i primi 20 (venti) giorni naturali e consecutivi del mese successivo a quello di effettuazione del sopralluogo; la suddetta relazione dovrà registrare anche tutte le informazioni contenute nelle relazioni di censimento per l’immobile ispezionato consegnate al Fornitore da AdeR;
k) Redazione di un verbale di sopralluogo, a seguito di attività di monitoraggio, da sottoscrivere congiuntamente da parte del Fornitore e del referente di AdeR nel quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni minime:
• Dati dell’immobile e data del sopralluogo;
• Specifiche sul campione prelevato: codice, metodo di campionamento, ubicazione e tipologia del materiale;
• Numero dei campioni massivi e di aria.
Sarà cura del Fornitore trasmettere copia del verbale congiuntamente alla consegna della relazione di monitoraggio.
6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO
In linea con quanto previsto al punto 2) dell’Allegato al DM 06/09/1994, in sede di valutazione del rischio di esposizione a fibre di amianto, il Responsabile Amianto dovrà esaminare le condizioni dell’installazione, al fine di stimare il pericolo di rilascio di fibre dal materiale.
Pertanto, il Responsabile Amianto dovrà valutare:
a) Il tipo e le condizioni del materiale;
b) I fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado;
c) I fattori che influenzano la diffusione di fibre e l’esposizione degli individui.
In esito alla valutazione del rischio, il Responsabile Amianto dovrà classificare i manufatti contenenti amianto sia con i criteri di cui al punto 2) dell’Allegato al DM 06/09/1994.
Per le coperture dovrà essere utilizzato il “Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto” di cui al DDG 18/11/2008 nr. 13237, e relativo avviso di rettifica nr. 51/01-Se.O.2008 Direzione Generale Sanità.
Nei casi di incerta classificazione, il Responsabile Amianto dovrà effettuare indagini ambientali per la misura della concentrazione di fibre aerodisperse. Le medesime indagini potranno essere effettuate dal Responsabile Amianto anche nei casi di classificazione certa, al fine di verificare l’eventuale dispersione in aria di fibre.
In base agli elementi raccolti per la valutazione possono delinearsi tre diversi tipi di situazioni identificate dal DM 06/09/1994:
• 2a) Materiali integri non suscettibili di danneggiamento
Sono situazioni nelle quali non esiste pericolo di rilascio di fibre di amianto in atto o potenziale o di esposizione degli occupanti, come ad esempio:
a) Materiali non accessibili per la presenza di un efficace confinamento;
b) Materiali in buone condizioni, non confinati ma comunque difficilmente accessibili agli occupanti;
c) Materiali in buone condizioni, accessibili ma difficilmente danneggiabili per le caratteristiche proprie del materiale (duro e compatto);
d) Non esposizione degli occupanti in quanto l'amianto si trova in aree non occupate dell'edificio.
• 2b) Materiali integri suscettibili di danneggiamento
Sono situazioni nelle quali esiste pericolo di rilascio potenziale di fibre di amianto, come ad esempio:
a) Materiali in buone condizioni facilmente danneggiabili dagli occupanti;
b) Materiali in buone condizioni facilmente danneggiabili in occasione di interventi manutentivi;
c) Materiali in buone condizioni esposti a fattori di deterioramento (vibrazioni, correnti d'aria, ecc.).
• 2c) Materiali danneggiati
Sono situazioni nelle quali esiste pericolo di rilascio di fibre di amianto con possibile esposizione degli occupanti, come ad esempio:
I. Materiali a vista o comunque non confinati, in aree occupate dell'edificio, che si presentino:
o Danneggiati per azione degli occupanti o per interventi manutentivi;
o Deteriorati per effetto di fattori esterni (vibrazioni, infiltrazioni d'acqua, correnti d'aria, ecc.), deteriorati per degrado spontaneo;
II. Materiali danneggiati o deteriorati o materiali friabili in prossimità dei sistemi di ventilazione.
7. PARTI DEGLI IMMOBILI OGGETTO DEL CENSIMENTO
Le attività oggetto del presente Capitolato dovranno essere condotte in tutte le aree degli immobili, di cui ai punti a), b) e c) del precedente paragrafo 2.1., in cui la presenza di MCA potrebbe rappresentare un rischio per i lavoratori di AdeR e per tutti i soggetti terzi occasionalmente o periodicamente presenti negli immobili di AdeR (fornitori, contribuenti, etc.).
Le verifiche finalizzate all’accertamento della presenza di materiali contenenti amianto dovranno essere effettuate almeno nei seguenti manufatti e/o parti dell’immobile, ove presenti:
• Materiali spruzzati eventualmente presenti;
• Pavimenti in PVC (nel caso in cui siano presenti più tipologie di PVC, dovranno essere tutte verificate);
• Colle sottostanti ai pavimenti in PVC;
• Livelline sottostanti alle colle o al pavimento in PVC;
• Intradosso dei solai, nel caso in cui siano presenti controsoffitti ispezionabili e, in particolare, controsoffitti in doghe metalliche;
• Stucchi dei serramenti;
• Sigillature dei tratti fognari, compresi quelli collocati ai piani seminterrati o interrati;
• Coperture, con verifica sull’intera stratigrafia;
• Gocciolatoi e pluviali;
• Sottotetti;
• Pannelli esterni e/o interni di prefabbricati leggeri compresi i relativi stucchi di sigillatura o di adesione all’eventuale telaio metallico e l’eventuale coibente termico o acustico all’interno;
• Canne fumarie di esalazione e torrini in copertura;
• Coperture di locali tecnici o di servizio di pertinenza dell’immobile (ad esempio: rifiuti, cabine di trasformazione, locale gas metano, deposito dell’impresa di pulizia, ecc.);
• Protezione al fuoco di elementi metallici quali travi, pilastri, putrelle o lamiere grecate;
• Tubazioni dell’impianto di riscaldamento, dalla centrale termica fino alle
terminazioni, ivi compresi i seminterrati ed i sottotetti;
• Guarnizioni degli impianti;
• Locali ascensore (funi, frizioni, freni, ecc.);
• Materassini dei controsoffitti, sia in foglio che in sacchetti sigillati;
• Coibentazione interna dei canali di distribuzione aria principali, con valutazione dello stato di consistenza dell’eventuale pellicola protettiva del materassino coibente;
Resta esclusivamente a carico del Fornitore, preso atto di quanto riportato nella documentazione tecnica fornita da AdeR, la selezione dei materiali potenzialmente contenenti amianto ed il numero dei prelievi da ritenere significativi per rappresentare adeguatamente l’eventuale presenza di amianto nell’intero immobile.
8. MODALITA’ DI PRELIEVO ED ANALISI DEI CAMPIONI
Il numero e la tipologia di analisi di laboratorio riportati nella stima economica del servizio sono da ritenersi indicativi e non vincolanti. Pertanto, il contratto non prevederà percentuali minime obbligatorie di consumo a carico di AdeR.
Pertanto, il Fornitore dovrà provvedere autonomamente e a propria discrezione, di concerto con il Responsabile Amianto:
• All’individuazione dei materiali da campionare;
• Alla determinazione del numero dei campioni massivi e di aria da prelevare e da sottoporre ad analisi di laboratorio;
• Alla scelta della metodica analitica più opportuna ai fini del rinvenimento di amianto nel singolo campione prelevato.
Quanto sopra dovrà essere effettuato nei limiti degli importi contrattuali senza che sia necessaria alcuna autorizzazione da parte di AdeR, garantendo comunque il rispetto delle norme vigenti in materia e, in particolare dei criteri di rappresentatività dei campioni prelevati di cui al DM 06/09/1994.
Il prelievo dei materiali da sottoporre ad analisi di laboratorio per la ricerca di amianto dovrà essere effettuato, per quanto possibile, in zone già deteriorate in modo da non aggravare la situazione esistente. La zona di prelievo dovrà comunque essere trattata al fine di evitare l’eventuale liberazione delle fibre (vernici spray, silicone, soluzioni incapsulanti a base vinilica, ecc..). Il punto di prelievo dovrà essere identificato mediante un codice che individui univocamente il campione prelevato, apponendo un’etichetta con il numero del sondaggio.
La presenza di amianto all’interno di cavedi, controsoffitti, pareti mobili, contropareti, ecc. dovrà essere rilevata, ove possibile, senza distruzione di grosse quantità di parti murarie; se ciò non fosse possibile dovrà essere praticata la necessaria foratura per il prelievo di campioni per verificare la potenziale presenza di amianto all’interno di tali luoghi.
Il Fornitore dovrà provvedere, prima di ogni sondaggio o prelievo, a valutare i rischi e prendere tutte le misure necessarie alla propria protezione ed a quelle delle persone.
Dovrà, inoltre, provvedere alle operazioni di interdizione temporanea dell’accesso ai
luoghi ove di prevedano campionature ed il prelievo dei manufatti.
9. CONTENUTI MINIMI E CONSEGNA DEGLI ELABORATI
9.1. Relazione di Censimento
La Relazione di censimento dovrà descrivere tutte le attività di accertamento effettuate secondo i seguenti contenuti minimi:
• Informazioni descrittive dell’immobile oggetto del censimento;
• Criteri utilizzati nelle attività di accertamento;
• Informazioni rilevate dalla documentazione tecnica fornita da AdeR;
• Descrizione delle attività di ispezione per la ricerca dei materiali sospetti;
• Evidenza degli accertamenti eseguiti in conformità al precedente paragrafo 7;
• Adeguata giustificazione del numero di campioni prelevati;
• Analisi di laboratorio dei campioni prelevati;
• Esiti dell’ispezione visiva e delle analisi di laboratorio, con indicazione
quantitativa dei manufatti contenenti amianto;
• Indicazione dei materiali con accertata presenza o assenza di amianto;
• Indicazione circa la possibilità di presenza di amianto in parti non ispezionabili
dell’immobile;
• Valutazione del rischio;
• Esiti della valutazione;
• Indicazione di modalità e tempi di bonifica e/o messa in sicurezza.
Alla Relazione di censimento dovranno essere allegati:
• Documentazione fotografica dei locali e dei manufatti indagati;
• Rapporti di prova delle analisi di laboratorio;
• Schede relative alla valutazione del rischio dei singoli manufatti;
• Modulo di notifica presenza amianto in strutture e luoghi secondo quanto impartito dalle singole Regioni;
• Nota informativa ai lavoratori;
• Programma di controllo e manutenzione;
• Planimetrie dell’immobile con indicazione chiara ed esaustiva:
o Delle zone in cui è stata accertata la presenza o l’assenza di amianto;
o Delle zone non ispezionabili in cui è possibile ipotizzare la presenza di tali materiali;
o Dei punti di prelievo dei campioni massivi, riferimento al relativo rapporto di prova, indicazione dell’esito dell’analisi (ad esempio colore rosso per esito positivo, verde per esito negativo) e relativa legenda;
• Ortofoto/aerofoto con chiara indicazione del sito in cui l’immobile insiste.
9.2. Relazione di monitoraggio
La Relazione di monitoraggio dovrà descrivere tutte le attività effettuate secondo i seguenti contenuti minimi:
• Criteri utilizzati nelle attività di accertamento;
• Informazioni rilevate dalla documentazione tecnica fornita da AdeR;
• Descrizione delle attività di indagine ambientale;
• Adeguata giustificazione del numero e dei punti di prelievo degli eventuali campioni di aria;
• Analisi di laboratorio dei campioni prelevati;
• Esiti dell’ispezione visiva dei manufatti e delle analisi di laboratorio, con
indicazione quantitative delle fibre aerodisperse eventualmente rilevate;
• Aggiornamento della valutazione del rischio.
Alla Relazione di monitoraggio dovranno essere allegati:
• Documentazione fotografica dei locali e dei manufatti indagati;
• Rapporti di prova delle analisi di laboratorio;
• Schede relative alla valutazione del rischio dei singoli manufatti;
• Documentazione tecnica fornita da AdeR;
• Planimetrie dell’immobile con indicazione chiara ed esaustiva dei punti di prelievo dei campioni di aria, riferimento al rapporto di prova, indicazione dell’esito dell’analisi (ad esempio colore rosso per esito positivo, verde per esito negativo) e relativa legenda;
• Ortofoto/aerofoto con chiara indicazione del sito in cui l’immobile insiste.
9.3. Elenco riepilogativo
L’elenco riepilogativo con le principali informazioni relative al censimento e al monitoraggio, di cui ai precedenti paragrafi 2.2. e 2.3, dovrà contenere i seguenti contenuti minimi:
• Indirizzo;
• Destinazione d’uso principale;
• Informazioni sintetiche sui manufatti con accertata presenza di amianto;
• Informazioni sintetiche sulla valutazione del rischio;
• Informazioni sintetiche su modalità, tempi e costi di bonifica e/o messa in sicurezza.
L’elenco dovrà essere ordinato per priorità di intervento, secondo i criteri definiti dal Responsabile Amianto.
L’elenco dovrà essere, altresì, corredato di nota sintetica contenente:
• Una descrizione generale delle attività svolte;
• Statistiche relative al numero di campioni prelevati;
• Statistiche sui manufatti contenenti amianto;
• Criteri utilizzati per la definizione dell’ordine di priorità dell’elenco;
• Criteri utilizzati per la stima dei costi di bonifica e/o messa in sicurezza.
9.4. Modalità di consegna
Il Fornitore dovrà:
I. Entro 20 (venti) giorni successivi alla data di sottoscrizione del contratto, trasmettere, all’indirizzo di posta elettronica, che verrà fornito da AdeR, in formato digitale editabile:
a) Il programma dei sopralluoghi da effettuare nel secondo mese solare del servizio;
b) Il programma dei sopralluoghi da effettuare nel corso del primo anno del servizio, successivi al secondo mese solare.
II. Con le medesime modalità di invio, entro il giorno 5 (cinque) del mese antecedente il termine dell’anno contrattuale trasmettere, in formato digitabile, il programma dei sopralluoghi da svolgersi nel corso del secondo ovvero nel terzo anno di operatività del contratto.
III. Per i sopralluoghi di cui al precedente punto I lettera b) e punto II, entro il giorno 5 (cinque) del mese antecedente l’esecuzione dei sopralluoghi, trasmettere, in formato editabile, l’aggiornamento del programma riportando il giorno di esecuzione dei sopralluoghi stessi.
IV. Trasmettere, a mano ovvero a mezzo PEC ovvero all’indirizzo di posta elettronica successivamente comunicato, entro i primi 20 (venti) giorni naturali e consecutivi del mese successivo a quello di effettuazione del sopralluogo, ad AdeR:
a) Le Relazioni di censimento e di monitoraggio obbligatoriamente in due copie in formato digitale non editabile, una delle quali sottoscritta in digitale dal Responsabile Amianto;
b) L’elenco riepilogativo obbligatoriamente in due copie, una in formato digitale editabile ed una in formato digitale non editabile sottoscritta in digitale dal Responsabile Amianto;
c) I verbali dei sopralluoghi di censimento e di monitoraggio.
10. REFERENTI DELL’APPALTO
Il Fornitore dovrà indicare entro la sottoscrizione del contratto, i numeri telefonici (cellulare, fisso, indirizzo di posta elettronica e PEC) del Responsabile Amianto, di cui al precedente paragrafo 2.4, e di un proprio Referente Operativo per la gestione del contratto.
Il Referente Operativo, che potrà coincidere con il Responsabile Amianto, dovrà essere reperibile nei seguenti termini:
• Reperibilità telefonica dalle ore 08:00 alle ore 20.00, nei giorni feriali;
• Reperibilità in loco entro le 72 (settantadue) ore successive alla richiesta,
telefonica o via mail del Direttore dell’Esecuzione, nei giorni feriali.
Il Referente Operativo dovrà essere autorizzato, sin dall’inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta e/o segnalazione da parte di AdeR inerente il servizio in oggetto ed a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato ed in particolare deve:
• Partecipare alle riunioni indette dal Direttore dell’Esecuzione e/o dal Responsabile del Procedimento per verificare lo stato di avanzamento delle attività oggetto del presente Capitolato ed agli incontri preventivi con AdeR per la programmazione delle prestazioni, gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune;
• Verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo ed operativo,
l’andamento delle attività formative rispondendone della gestione;
• Provvedere a comunicare al Direttore dell’Esecuzione nominato da AdeR tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell’attività;
11. FATTURAZIONE
La fatturazione ed i relativi pagamenti avverranno sulla base di stati avanzamento suddivisi in 6 (sei) bimestri. Nel caso in cui la data di avvio del servizio non coincida con il primo giorno del mese, il primo stato di avanzamento lavori (SAL) arriverà a coprire anche tutto il terzo mese di esecuzione del servizio.
Il Fornitore, tramite il Responsabile del Servizio, entro il giorno 5 (cinque) del primo mese successivo al bimestre di riferimento, pena l’applicazione della relativa penale di cui al
successivo paragrafo 12, dovrà presentare lo stato di avanzamento relativamente ai servizi prestati nel periodo di riferimento.
AdER verifica la correttezza dell’esecuzione dei servizi prestati e sulla base della relativa documentazione allegata provvederà alla verifica dei corrispettivi indicati per le prestazioni da corrispondere “a misura” e del corrispettivo per le prestazioni da corrispondere “a canone” secondo le modalità sotto riportate.
AdER, entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento di ciascun stato di avanzamento lavori (SAL), può richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revisione del documento stesso assegnando al Fornitore 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi per i necessari riscontri e l’invio del rendiconto definitivo.
AdER, conclusi positivamente i controlli sul SAL, e, in mancanza di vizi e/o difformità quali-quantitativa nell’esecuzione della fornitura rispetto al capitolato, comunicherà, tramite PEC o e-mail, l’attestazione di Regolare Esecuzione, comprensiva di numero, data e importo che il Fornitore dovrà riportare nella fattura.
Per ciascun stato di avanzamento, la contabilizzazione avverrà:
• Per la parte a canone, sulla base dei giorni di calendario compresi nel periodo a cui lo stato di avanzamento si riferisce, secondo la seguente formula:
Dove:
𝐶
1095
𝑥 𝑔𝑔 𝑜𝑣𝑣𝑒𝑟𝑜
𝐶1 365
𝑥 𝑔𝑔
o C è il canone determinato dal Fornitore in sede di offerta economica per il triennio;
o C1 è il canone determinato in sede di offerta per l’eventuale rinnovo
annuale;
o 𝒈𝒈: sono i giorni compresi nel periodo a cui lo stato di avanzamento si riferisce.
• Per la parte a misura, sulla base della quantità dei rapporti di prova delle analisi di laboratorio che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:
o La data di consegna della relazione di censimento o monitoraggio sia compresa nel periodo di SAL a cui si riferisce;
o Il rapporto di prova risulti allegato alla relazione di censimento amianto o monitoraggio consegnata ad AdeR.
12. PENALI
In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, AdeR applicherà le penali di seguito indicate:
INADEMPIENZA RILEVATA | PENALI |
1 | Xxxxxxx nella consegna della relazione di censimento o consegna di relazione incompleta rispetto al termine dei primi 20 (venti) giorni naturali e consecutivi del mese successivo ai sopralluoghi di cui al par. 2.2. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. | 150,00 € per ogni relazione di censimento, per ogni giorno di ritardo. |
2 | 150,00 € per ogni relazione di monitoraggio, per ogni giorno di ritardo. | |
3 | Ritardo nelle correzioni e/o integrazioni della relazione di censimento o della relazione di monitoraggio, richieste dal Direttore dell’Esecuzione, rispetto al termine di 5 giorni dalla richiesta | 150,00 € per ogni giorno di ritardo. |
4 | Ritardo nell’esecuzione di sopralluoghi finalizzati all’attività di censimento, di cui al par. 2.2 o alle attività di monitoraggio, di cui al par. 2.3, | 150,00 € per ogni sopralluogo, per ogni giorno di ritardo. |
5 | Ritardo nella conclusione delle attività di cui al par. 2.2, rispetto al termine di 180 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto | 150,00 € per ogni relazione di censimento, per ogni giorno di ritardo. |
6 | Xxxxxxx nella consegna dell’elenco riepilogativo di cui ai par. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. e 2.3 o consegna dell’elenco incompleto rispetto ai | 300,00 € per ogni mancata consegna con cadenza mensile. |
7 | Mancato monitoraggio secondo la frequenza minima riportata nella tabella al par. 2.3 | 600,00 € per ogni mancato monitoraggio secondo la frequenza minima contrattuale. |
8 | Per il primo giorno 20,00 € per ogni ora di ritardo (non verranno computate le frazioni di ora. Dal secondo giorno successivo 200,00 € per ogni giorno di ritardo | |
9 | 600,00 € per ogni giorno di ritardo. | |
10 | Mancato invio delle analisi da svolgere ai laboratori qualificati di cui al par. 2.5 | 1.000,00 € per ogni analisi non trasmessa. |
11 | Ritardo nella segnalazione, in attesa della conferma analitica ed in caso di sospetta presenza di amianto, nei casi previsti dal par. 5.1, rispetto al termine di 3 (tre) giorni dalla data del sopralluogo | 400,00 € per ogni giorno di ritardo. |
12 | Ritardo nella segnalazione, di cui al par.5.2, di sospetta o accertata dispersione di fibre nell’aria con superamento dei valori limite, da effettuarsi nello stesso giorno del sopralluogo | 400,00 € per ogni giorno di ritardo. |
13 | Ritardo nella presentazione del primo programma relativo ai sopralluoghi da effettuare nel secondo mese di servizio di cui al par. 4.1, oltre i termini ivi previsti | 200,00 € per ogni programma, per ogni giorno di ritardo. |
14 | Ritardo nell’invio dei programmi relativi ai sopralluoghi da effettuare, successivi a quello del secondo mese di servizio, di cui al par. 4.1, oltre i termini ivi previsti | 200,00 € per ogni programma, per ogni giorno di ritardo. |
Constatato l’inadempimento/ritardo, Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà al Fornitore la contestazione e l’applicazione delle rispettive penali; quest’ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giustificare l’inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.