PROTOCOLLO DI AZIONE
PROTOCOLLO DI AZIONE
VIGILANZA COLLABORATIVA CON RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
PREMESSO CHE:
- L’art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha ridefinito le funzioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) stabilendo, tra l’altro, al comma 2, che sono trasferiti alla medesima Autorità anche “i compiti e le funzioni svolti dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui all’art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
- L’art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice) dispone che l’Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal medesimo decreto legislativo, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dal suo ambito di applicazione, al fine di garantire l’osservanza dei principi di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 163/2006 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara;
- L’art. 4 del Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi dell’Autorità, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, dispone che le stazioni appaltanti possono chiedere all’Autorità di svolgere un’attività di vigilanza, anche preventiva, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all’individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell’esecuzione dell’appalto;
- Il medesimo art. 4 del citato Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi dell’Autorità individua ai commi 2 e 3 specifici presupposti per l’attivazione della vigilanza collaborativa che, in quanto forma particolare di verifica di carattere prevalentemente preventivo, per essere esercitata efficacemente, non può rivolgersi alla totalità degli appalti indetti da una stazione appaltante, ma deve incentrarsi su particolari specifici casi ad alto rischio di corruzione;
- L’attività di vigilanza esercitata ai sensi dell’art. 4 del citato Regolamento è volta a rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento poste in essere dalle stazioni appaltanti, a ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, con efficacia dissuasiva di ulteriori condotte corruttive o comunque contrastanti con le disposizioni di settore;
- Il Regolamento di vigilanza, ai commi 2 e 3 sopra richiamati, individua quattro ipotesi in cui la vigilanza collaborativa può essere richiesta dalle stazioni appaltanti : a) programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico ovvero a seguito di calamità naturali; b) programmi di interventi
realizzati mediante investimenti di fondi comunitari; c) contratti di lavori, servizi e forniture di notevole rilevanza economica e/o che abbiano impatto sull’intero territorio nazionale, nonché interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche; d) procedure di approvvigionamento di beni e servizi svolte da centrali di committenza o da altri soggetti aggregatori;
CONSIDERATO CHE
- Con nota del 31 luglio 2015 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha rappresentato all’Autorità l’ interesse alla attivazione dell’istituto di vigilanza collaborativa ai sensi del richiamato art. 4 del Regolamento, nella massima trasparenza societaria e nel primario interesse pubblico;
- Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in forza del Decreto Ministeriale n. 138T del 31 ottobre 2000 e del Decreto Legislativo n. 112 del 2015 riveste il ruolo di gestore unico dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, responsabile di tutte le linee e gli impianti ferroviari, comprese le stazioni ed annovera tra le sue attività la manutenzione e la circolazione in sicurezza; il potenziamento tecnologico ed infrastrutturale della rete e gli investimenti Alta Velocità/Alta Capacità; lo sfruttamento economico degli impianti ferroviari e la responsabilità su tutte le stazioni; lo sviluppo e l’applicazione di tecnologie e sistemi per la crescita infrastrutturale sostenibile;
- A tal fine Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha posto in campo misure per la prevenzione della corruzione e di trasparenza, anche con l’istituzione di un’ apposito “Presidio Normativo Prevenzione della Corruzione e Trasparenza” e sta implementando ulteriori presidi interni volti alla regolamentazione ed al controllo dei processi aziendali e, con particolare riferimento alle procedure di affidamento di appalti pubblici, promuove l’attuazione di misure di trasparenza e Protocolli di legalità sottoscritti con le realtà istituzionali e territoriali interessate (Prefetture – UTG, Associazioni degli industriali) a presidio di tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata;
- In questo contesto Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha individuato tre affidamenti di propria competenza, di notevole rilevanza economica ed impatto su territorio nazionale, relativi ad infrastrutture strategiche da realizzarsi, rispettivamente, sulle aree Nord, Centro e Sud del territorio nazionale ed, in qualità di stazione appaltante, intende sottoporli a vigilanza collaborativa dell’Autorità, sussistendo per ciascuno i presupposti di cui al richiamato art. 4 del Regolamento;
- Nell’ambito degli affidamenti individuati come sopra indicato ricade, per l’area Nord, l’intervento relativo all’upgrading tecnologico della linea Bologna-Padova, inerente la Progettazione esecutiva ed esecuzione degli interventi di sicurezza e segnalamento nelle stazioni ed in linea e lavori accessori, attualmente in fase di progettazione definitiva per successiva attività negoziale, finanziato per un Costo a Vita Intera (CVI) pari a 55 milioni di euro, con risorse autorizzate con delibera di RFI n.77 del 6 agosto 2014;
- Nell’ambito degli affidamenti individuati come sopra indicato ricade, per l’area Centro, l’intervento relativo al raddoppio della linea ferroviaria Lucca Pistoia, inerente la Progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere civili, degli impianti di armamento ferroviario, di trazione elettrica e degli impianti IS di piazzale nella tratta Pistoia – Montecatini Terme, per un importo
stanziato di euro 136.237.850, a seguito gara di appalto, con risorse a carico dei finanziamenti previsti all’art.3 del D.L. n. 133 del 12 settembre 2014 (cosiddetto “Sblocca Italia”) ed autorizzate con delibera di RFI n.56 del 28 luglio 2015, e in parte a carico della Regione Toscana, affidamento in ragione del quale il Presente Protocollo di Azione è collegato al Protocollo di Azione di Vigilanza collaborativa stipulato con la Regione Toscana in data 25 febbraio 2016 , secondo le modalità che verranno di seguito specificate;
- Nell’ambito degli affidamenti individuati come sopra indicato ricade, per l’area Sud, l’intervento sarà indicato nel corso del presente Protocollo, tra gli interventi di rilevante importo economico concernenti aree a particolare rischio di corruzione.
- L’Autorità ritiene, pertanto, di avviare un’attività di vigilanza collaborativa nei termini e nelle forme sopra individuati, in ragione delle specifiche e rilevanti circostanze sopra indicate;
TUTTO QUANTO PREMESSO
l’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche ‘l’Autorità’) nella persona del suo Presidente, Xxxxxxxx Xxxxxxx
E
Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (di seguito anche ‘RFI’), nella persona dell’Amministratore Delegato, Xxxxxxxx Xxxxxxx
sottoscrivono il presente
Articolo 1
(Premesse)
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
Articolo 2
(Finalità)
1. Il presente Protocollo disciplina lo svolgimento dell’attività di vigilanza collaborativa preventiva, come meglio indicato nei successivi articoli, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa del Codice dei Contratti Pubblici, all’individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell’esecuzione dell’appalto.
2. Ai fini dell’efficacia della vigilanza medesima, nei successivi articoli vengono individuati n° 3 interventi.
3. Il procedimento di verifica preventiva di cui al presente Protocollo si svolgerà secondo modalità e termini temporali coerenti con il fine di assicurare la tempestiva attivazione delle procedure e dei connessi adempimenti.
Articolo 3
(Oggetto)
1. L’attività che l’Autorità porrà in essere nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in qualità di stazione appaltante riguarda il settore dei contratti pubblici, ivi inclusa la sicurezza sui luoghi di lavoro, e sarà incentrata su interventi, di notevole rilevanza economica ed impatto su territorio nazionale e concernenti ambiti a particolare rischio di corruzione, relativi ad infrastrutture e da realizzarsi, rispettivamente, sulle aree Nord, Centro e Sud del territorio nazionale. Ferme restando le ulteriori forme di possibile collaborazione di cui al comma 1 del seguente art. 7.
2. Gli interventi, per un totale complessivo di n. 3 procedure di affidamento, una per l’area Nord, una per l’area Centro e una per l’area Sud, sono stati individuati, di comune accordo dall’Autorità e da Rete Ferroviaria Italiane S.p.A. e riguardano:
1) procedura per la realizzazione dell’upgrading tecnologico della linea Bologna - Padova per l’area Nord;
2) procedura per la realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Lucca Pistoia, per l’area Centro;
3) un intervento che sarà indicato nel corso del presente Protocollo, tra gli interventi di rilevante importo economico concernenti aree a particolare rischio di corruzione, per l’area Sud.
Articolo 4
(Collegamento con il Protocollo di Azione tra ANAC e la Regione Toscana)
1. Il presente Protocollo è collegato con il Protocollo di Azione stipulato tra l’Autorità e la Regione Toscana in data 25 febbraio 2016, limitatamente alla realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Lucca Pistoia, anche in forza del disposto dell’art. 4 del Protocollo da ultimo indicato. Pertanto, secondo le finalità di trasparenza e prevenzione della corruzione proprie di entrambi i Protocolli collegati ed in ragione del fatto che l’opera individuata ricade integralmente nel territorio della Regione Toscana che ne è Ente co-finanziatore, tutte le comunicazioni scambiate nell’espletamento dell’attività di vigilanza collaborativa sull’appalto per il raddoppio della linea ferroviaria Lucca Pistoia saranno indirizzate per conoscenza alla Regione Toscana.
Articolo 5
(Procedimento di verifica )
1. Formano oggetto di verifica preventiva i seguenti documenti:
a) determina a contrarre, ove presente.
b) i seguenti atti della procedura di affidamento:
• bandi di gara o lettere di invito o inviti a presentare offerta nel caso di procedura negoziata;
• disciplinari di gara;
• capitolati;
• schemi di contratto;
• provvedimenti di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;
• verbali del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;
• provvedimenti di aggiudicazione, provvisoria e definitiva.
• Accordi quadro e relativa documentazione di gara e/o contrattuale
c) i seguenti atti della fase di esecuzione dei contratti:
• perizie di variante;
• atti finalizzati alla conclusione di accordi bonari e contratti di transazione di cui agli articoli 240 e 239 del Codice;
• proposte/atti di risoluzione contrattuale o altri atti in autotutela;
• sospensioni contrattuali;
• riscontrate violazioni del protocollo di legalità, ove sottoscritto;
• riscontrati gravi inadempimenti e gravi ritardi ascrivibili a responsabilità dell’appaltatore e provvedimenti conseguentemente assunti dall’amministrazione (applicazioni di penali, segnalazioni, escussione della cauzione, esecuzione in danno, eventuale risoluzione e modalità di affidamento della prestazione residua ad altro operatore).
2. L’Autorità si riserva comunque la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell’attività collaborativa.
Articolo 6
(Procedimento di vigilanza collaborativa)
1. Il procedimento di verifica si articola secondo le seguenti modalità:
I. gli atti di cui al precedente articolo 5 sono trasmessi all’Autorità preventivamente alla loro formale adozione da parte di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
II. a seguito della trasmissione l’Autorità esprime un parere, anche formulando eventuali osservazioni;
III. in particolare, qualora si individuino irregolarità o non conformità alle vigenti disposizioni normative o alle pronunce dell’Autorità, l’ANAC formula un rilievo motivato e lo trasmette alla stazione appaltante;
In tale ipotesi, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.:
a. se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo l’atto in conformità al rilievo stesso, inviando altresì copia del documento in tal senso rettificato;
b. se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie controdeduzioni all’Autorità e assume gli atti di propria competenza.
Articolo 7
(Ulteriori forme di collaborazione )
1. Il Responsabile dell’attuazione del presente Protocollo per conto di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., anche al di fuori delle casistiche individuate nel Protocollo di Azione, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo può promuovere verifica preventiva di documentazione e atti di gara o eventuali fasi della procedura di gara o dell’esecuzione dell’appalto, richiedendo l’intervento diretto, anche ispettivo, dell’Autorità.
2. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. si impegna ad inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale relativa a ciascun affidamento la seguente clausola:
“Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., coerentemente con i principi ispiratori del presente documento finalizzato a garantire la trasparenza e legalità nell’ambito delle infrastrutture c.d. strategiche, si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319- quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.
Resta ferma la facoltà di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di introdurre la suddetta clausola anche in accordi contrattuali ulteriori ed anche al di fuori delle ipotesi di affidamento di contratti pubblici.
3. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. si impegna a fornire all’Autorità tempestive informazioni in merito ai contratti nei quali sono state contestate violazioni delle clausole e condizioni predisposte nei bandi per prevenire tentativi di infiltrazione criminale.
Articolo 8
(Durata)
1. Il presente Protocollo ha durata di un anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Il Protocollo è rinnovabile, per un ulteriore anno, nel caso in cui le parti, alla prima scadenza, lo ritengano necessario.
Articolo 9
(Prerogative di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.)
1. Le attività svolte dall’Autorità nell’ambito della vigilanza collaborativa disciplinata dal presente Protocollo di Azione non costituiscono né determinano ingerenza nella fase decisoria che rimane prerogativa esclusiva di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., né in alcun modo ne possono limitare la responsabilità in merito. Restano, pertanto, fermi i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all’ANAC.
Firenze, 25 febbraio 2016
Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Xxxxxxxx Xxxxxxx
L’Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana Xxxxxxxx Xxxxxxx