CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO
CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO
NR.________ Del ___________
ai sensi dell’art. 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19
Premesso che
la Provincia autonoma di Trento, per favorire le scelte professionali, creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante, favorirne l’arricchimento delle conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo mediante la conoscenza diretta dell’attività produttiva, ha disciplinato all’art. 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, i tirocini formativi e di orientamento, ed i criteri e le modalità di attuazione degli stessi come previsti dalla deliberazione di Giunta Provinciale n. 1953 di data 24/11/2017. Ai sensi del comma 3, dell’art. 4 bis della sopraccitata norma i tirocini sono regolati da una Convenzione stipulata tra soggetto promotore e soggetto ospitante o associazioni dei datori di lavoro;
il tirocinio non si configura come un rapporto di lavoro
tra
SOGGETTO PROMOTORE Università degli Studi di Parma con sede in Parma, via Università n. 12, Partita IVA 00308780345, d’ora in poi denominato “soggetto promotore”, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Xxxxx Xxxxxx, nato a Parma il 10 ottobre 1962 o da suo Delegato
(e-mail. xxxxxxxxxx@xxxxx.xx PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx)
e
l’Azienda/Istituzione/Ente (SOGGETTO OSPITANTE) XXXXX, con sede legale in XXX, via XXX n. X, c.f./P. Iva XXXXXX, rappresentata da (LEGALE RAPPRESENTANTE) XXXX nato/a a XXX, il XX/XX/XXX in qualità di Legale Rappresentante di XXXXX, d’ora in avanti denominato “soggetto ospitante”
si stipula
la presente Convenzione con la quale il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture n. ___ soggetto/i in tirocinio di formazione e orientamento.
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Articolo 1 – Oggetto
La presente Convenzione si applica a tutti i tirocini non curriculari attivati sul territorio provinciale presso soggetti pubblici e privati che abbiano la sede legale o filiali o unità produttive in provincia di Trento. Si applica altresì ai tirocini rivolti a cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell’ambito di programmi comunitari.
La presente Convenzione non si applica ai tirocini individuati dal comma 4 dell’art. 1 dell’Allegato 1 alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 1953 del 24/11/2017.
Articolo 2 – Divieti
Il tirocinante non può essere assoggettato a vincoli produttivi.
E’ fatto divieto di utilizzare i tirocinanti in sostituzione del personale aziendale nei periodi di malattia, maternità, ferie, o assenza per periodi di congedo con diritto alla conservazione del posto di lavoro, o per far fronte a picchi temporanei dell’attività.
Ai tirocinanti non possono essere assegnate attività che non rispettino gli obiettivi del progetto formativo individuale.
Fermo restando che il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, non sono ammissibili tirocini per i quali la contrattazione collettiva non ammette l’assunzione in apprendistato, ad eccezione dei tirocini rivolti a soggetti di cui alla lettera e) del comma 2 dell’art. 2 dell’Allegato 1 alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 1953 del 24/11/2017.
Il tirocinante non può essere presente presso il soggetto ospitante in assenza del tutor o di altro personale aziendale.
Fatti salvi specifici accordi sindacali, aziendali o territoriali, sottoscritti rispettivamente dalla Rappresentanza sindacale unitaria o dalle Rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano territoriale, non possono essere attivati tirocini presso soggetti ospitanti che, per la medesima unità operativa e con riguardo a dipendenti che svolgano attività equivalenti a quelle previste per il tirocinio:
abbiano in corso periodi di sospensione a zero ore per cassa integrazione guadagni straordinaria;
abbiano fatto ricorso a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, licenziamento per superamento del periodo di comporto, licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, licenziamento per fine appalto, risoluzione del rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo per volontà del datore di lavoro nei dodici mesi precedenti la data di attivazione del tirocinio.
Fatti salvi specifici accordi sindacali, non possono essere attivati tirocini in presenza di procedure concorsuali.
Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.
Articolo 3 - Progetto formativo individuale (PFI)
Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (PFI) concordato tra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante, che definisce gli obiettivi formativi da conseguire, nonché le modalità di attuazione.
Nel PFI deve essere indicato l’orario giornaliero e settimanale che il tirocinante è tenuto ad osservare, che comunque non può essere superiore a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, in riferimento alle attività oggetto del percorso. Il PFI deve inoltre indicare la figura professionale di riferimento e le attività previste come oggetto del tirocinio, facendo riferimento, in attesa della piena operatività della classificazione dei Settori Economici Professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015, ove confluisce anche il repertorio provinciale delle professioni di cui all’art. 9 della legge provinciale n. 10/2013, alle attività previste dal Repertorio delle Professioni INAPP. Il PFI deve indicare anche l’ammontare dell’indennità e le garanzie assicurative.
Il progetto è sottoscritto dai soggetti coinvolti nell’esperienza di tirocinio: tirocinante (dal genitore o tutore se minorenne o incapace), legale rappresentante o delegato del soggetto ospitante e legale rappresentante o delegato del soggetto promotore.
Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare l’esperienza di tirocinio nel dossier individuale e per la stesura dell’attestazione finale, nel rispetto dei contenuti minimi previsti.
Articolo 4 - Obblighi e diritti del tirocinante
Obblighi del tirocinante:
svolgere le attività previste dal progetto e osservare gli orari concordati;
garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti e usi aziendali;
rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene alle informazioni circa i dati, le informazioni o le conoscenze in merito ai processi produttivi e ai prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
dare tempestiva comunicazione al tutor del soggetto ospitante nel caso di malattia o altro giustificato motivo di assenza;
dare tempestiva e motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio.
Diritti del tirocinante
effettuare l’esperienza di tirocinio nelle modalità e con i contenuti stabiliti dal PFI;
essere seguito dai tutor del soggetto ospitante e del soggetto promotore;
sospendere il tirocinio per maternità, infortunio, cause di forza maggiore e malattia di lunga durata che si protraggano per una durata pari o superiore a 30 giorni solari;
sospendere il tirocinio durante i periodi di chiusura del soggetto ospitante che siano di durata pari ad almeno 15 giorni solari;
essere accompagnato nella conoscenza diretta dell’organizzazione aziendale, dei processi produttivi e delle fasi di lavoro.
Il tirocinante ha altresì diritto a ricevere, al termine del tirocinio, sulla base del PFI, il dossier individuale e un’attestazione finale firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante. Tale attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte e pertanto agevola la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati. Al fine del rilascio di tale attestazione, il tirocinante deve garantire la presenza per almeno il 70% delle ore previste nel PFI.
Articolo 5 - Soggetto promotore
Il soggetto promotore collabora con il soggetto ospitante per la progettazione del tirocinio e si occupa dell’attivazione e del monitoraggio dello stesso; è altresì il garante della regolarità e qualità dell’iniziativa in relazione alle finalità definite nel PFI.
Il soggetto promotore è tenuto a:
redigere il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante;
individuare un tutor responsabile dell’aspetto didattico organizzativo dell’attività di tirocinio, che ha il compito di favorire le condizioni affinché l’esecuzione del tirocinio avvenga in conformità del progetto individuale, di monitorare l’attività di tirocinio e di operare in stretto contatto con il tutor del soggetto ospitante, anche per mezzo di visite presso la sede del tirocinio per garantire il corretto andamento dello stesso ed il rispetto dei contenuti del PFI, di provvedere, in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante, alla compilazione del Dossier individuale;
rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio sulla base del PFI, il dossier individuale e un’attestazione finale firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante;
erogare l’indennità di partecipazione, ove tale adempimento non sia previsto in capo al soggetto ospitante;
segnalare, qualora ciò non integri fattispecie di più grave violazione della norma statale, al soggetto ospitante l’eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel progetto formativo e di orientamento, dando al contempo al soggetto ospitante cinque giorni di tempo per adempiere al richiamo, quando gli inadempimenti siano sanabili, con riguardo alla durata residua del progetto;
interrompere il tirocinio qualora il soggetto ospitante non abbia adempiuto a quanto prescritto entro il termine assegnato. Di tale interruzione per causa imputabile al soggetto ospitante, il soggetto promotore effettua segnalazione al servizio della Provincia competente in materia di vigilanza sul lavoro;
segnalare al servizio della Provincia competente in materia di vigilanza sul lavoro, per le verifiche di competenza, i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal progetto o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro.
Articolo 6 - Soggetto ospitante e limiti numerici
Per soggetto ospitante si intende qualsiasi soggetto, persona fisica che eserciti attività produttiva o professionale o persona giuridica, di natura pubblica o privata, presso il quale viene realizzato il tirocinio.
Limiti numerici al numero di tirocinanti presenti contemporaneamente presso un medesimo soggetto ospitante:
1 tirocinante: nel caso di assenza di dipendenti o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto dei dipendenti sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza del contratto dei dipendenti sia posteriore alla fine del tirocinio;
2 tirocinanti: nel caso di un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato compreso tra sei e venti, purché la data di inizio del contratto dei dipendenti sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza del contratto dei dipendenti sia posteriore alla fine del tirocinio;
Non più del 10% di tirocinanti (con arrotondamento all’unità superiore): nel caso di un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato maggiore di venti, purché la data di inizio del contratto dei dipendenti sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza del contratto dei dipendenti sia posteriore alla fine del tirocinio;
il soggetto ospitante che ha più di venti dipendenti a tempo indeterminato può aumentare tale quota di tirocinanti se stipula un contratto della durata di almeno 6 mesi (se part-time con almeno il 50% delle ore settimanali previste da CCNL) come di seguito:
un ulteriore tirocinio se ha assunto almeno il 20% dei tirocinanti avviati nei 24 mesi precedenti;
due ulteriori tirocini se ha assunto almeno il 50% dei tirocinanti avviati nei 24 mesi precedenti;
tre ulteriori tirocini se ha assunto almeno il 75% dei tirocinanti avviati nei 24 mesi precedenti;
quattro ulteriori tirocini se ha assunto almeno il 100% dei tirocinanti avviati nei 24 mesi precedenti;
i tirocini di cui al periodo precedente non si computano ai fini della quota di contingentamento. Resta inteso che ai fini dei limiti numerici di cui al presente comma 2 si computano solo I tirocini disciplinati dai criteri di cui all’Allegato 1 alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 1953 del 24/11/2017.
Per il calcolo del rapporto numerico proporzionale fra i dipendenti di cui al precedente paragrafo non sono computati gli apprendisti.
I limiti numerici di cui sopra non riguardano i tirocini attivati con i soggetti di cui alla lettera e) del comma 2 dell’art. 2 dell’Allegato 1 alla deliberazione di Giunta Provinciale n.1953 di data 24/11/2017.
Nell’ipotesi in cui il calcolo della percentuale produca frazioni di unità, tali frazioni si arrotondano all’unità superiore solo nell’ipotesi in cui la frazione sia uguale o superiore a 0,5.
I limiti numerici si riferiscono all’unità produttiva nella quale il tirocinante svolge la sua attività.
Ai fini del computo dei limiti numerici sono dipendenti i soci lavoratori delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato. Sono parificati ai dipendenti i soci attivi delle imprese artigiane e i soci professionisti degli studi associati e delle associazioni professionali; in questi casi al numero totale dei soci viene sottratta una unità. Ai medesimi fini sono altresì considerati dipendenti i collaboratori di impresa familiare.
Il tirocinio non può essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazione di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi 24 mesi precedenti all’attivazione del tirocinio. Parimenti il tirocinio non può essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto, con il medesimo soggetto ospitante, prestazione occasionale o lavoro accessorio per più di 30 giorni, anche non consecutivi, nei 6 mesi precedenti l’attivazione.
Il soggetto ospitante è tenuto a:
collaborare con il soggetto promotore alla definizione del PFI e alla stipula della Convenzione;
favorire l’esperienza del tirocinante nell’ambiente di lavoro permettendo al medesimo di acquisire la conoscenza diretta dell’organizzazione aziendale, dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;
designare un tutor in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il programma formativo. Il tutor ha il compito di definire le condizioni organizzative e formative favorevoli all’apprendimento, seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio, aggiornare la documentazione relativa al tirocinio (registro ecc.), collaborare con il tutor del soggetto promotore alla redazione del Dossier individuale, al monitoraggio del percorso formativo, anche con modalità di verifica in itinere e, a conclusione, redigere l’attestazione finale in collaborazione con il tutor del soggetto promotore.
Ogni tutor può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. In caso di assenza prolungata il tutor del soggetto ospitante deve essere sostituito e tale sostituzione dovrà essere comunicata preventivamente al tirocinante e al soggetto promotore.
garantire nella fase di avvio del tirocinio, un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008; al tirocinante deve essere inoltre garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 del medesimo decreto;
mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, mezzi di protezione individuale ecc. idonei nello svolgimento delle attività assegnate;
informare periodicamente il tutor del soggetto promotore sull’andamento del tirocinio e sull’esito dello stesso;
erogare l’indennità di partecipazione, ove tale adempimento non sia previsto in capo al soggetto promotore;
comunicare al soggetto promotore, entro il giorno successivo, gli infortuni, le interruzioni intervenute prima della scadenza del termine previsto, nonché la sospensione del tirocinio;
essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e xx.xx. e relative disposizioni provinciali.
Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante, previo confronto con il soggetto promotore, o da quest’ultimo, in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o per impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del PFI.
Articolo 7 – Durata
La durata del tirocinio deve essere coerente con quanto indicato nel PFI.
La presente convenzione ha durata pari alla durata del tirocinio, comprese eventuali proroghe ove consentite.
Il tirocinio ha una durata massima non superiore a sei mesi (proroghe comprese), fatta salva la possibilità di rinnovo per un periodo massimo di sei mesi per i tirocini a favore di soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dell’art. 2 dell’Allegato 1 alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 1953 del 24/11/2017.
Il tirocinio rivolto a soggetti disabili e svantaggiati di cui alla lettera e) del comma 2 dell’art. 2 dell’Allegato 1 alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 1953 del 24/11/2017 ha una durata massima non superiore rispettivamente a ventiquattro e dodici mesi. Entro questi limiti di durata sono ammessi la proroga o il rinnovo del tirocinio.
La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi/otto settimane, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta a un mese/quattro settimane. La stessa durata minima di un mese si applica ai tirocini attivati con i soggetti disabili di cui di cui all’art. 1 comma 1 della legge 12 marzo 1999,
n. 68 promossi nell’ambito di convenzioni di programma con l’Agenzia del lavoro.
Fatti salvi le proroghe e i rinnovi consentiti ai sensi del comma 2, il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante. La richiesta di proroga o di rinnovo deve essere adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e, laddove necessario, contenere un’integrazione dei contenuti del PFI.
Ai fini della durata massima del tirocinio, non sono compresi i periodi di sospensione previsti dall’art. 4.
Articolo 8 - Garanzie assicurative e obblighi di comunicazione
Nel PFI è specificato il soggetto che è tenuto a garantire il rispetto dell’obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL.
Nel PFI è specificato il soggetto che è tenuto a garantire il rispetto dell’obbligo assicurativo per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice.
La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte al di fuori dell’unità operativa (es. missioni), purché rientranti nel PFI.
Pur non costituendo rapporto di lavoro, il tirocinio è soggetto alla comunicazione obbligatoria ai sensi delle disposizioni vigenti che è onere del soggetto ospitante come indicato nel PFI.
Copia della Convenzione individuale e del PFI vanno inviate, a cura del soggetto di cui al comma 4. individuato nel PFI, anticipatamente rispetto alla data di inizio del tirocinio, al Servizio competente in materia di lavoro della Provincia autonoma di Trento.
Articolo 9 - Indennità di partecipazione
Al tirocinante è corrisposta un’indennità per la partecipazione al tirocinio, secondo quanto previsto all’art. 1, commi 34-36 della Legge n. 92 del 2012.
Nel PFI è stabilito che l’erogazione dell’indennità è a carico del soggetto ospitante .
L’importo dell’indennità di partecipazione al tirocinio non può essere inferiore a € 300,00 lordi mensili o € 70,00 lordi settimanali e non può eccedere i € 600,00 lordi mensili o € 140,00 settimanali. Al tirocinante possono essere riconosciuti benefit non monetari o rimborsi spese, aggiuntivi e non sostitutivi dell’indennità (es. vitto).
L’indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% calcolata su base mensile.
Durante la sospensione del tirocinio non sussiste l’obbligo di corresponsione dell’indennità di partecipazione.
Qualora il tirocinio preveda l’invio in missione del tirocinante, questa deve svolgersi senza costi alcuni a carico del tirocinante.
Per i progetti previsti da leggi comunitarie, statali, regionali volti a favorire lo svolgimento di tirocini in ambito provinciale non possono essere stabiliti importi superiori ai limiti suindicati.
Nel PFI è specificata l’eventuale esenzione, totale o parziale, dall’erogazione dell’indennità di partecipazione nei confronti del tirocinante svantaggiato o disabile, in relazione alla sua difficoltà di inserimento lavorativo e, qualora già beneficiari di sussidi economici, nei confronti di richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale.
Nel caso di tirocini a favore di lavoratori disoccupati o sospesi e beneficiari di sostegno al reddito, i soggetti promotori non possono assumere l’indennità di partecipazione a proprio carico, mentre i soggetti ospitanti possono assumere a proprio carico l’indennità di partecipazione, cumulabile con l’ammortizzatore percepito, anche oltre la concorrenza dell’importo minimo di 300 euro mensili.
Articolo 10 - Sanzioni
La mancata corresponsione dell’indennità di partecipazione al tirocinio da parte del soggetto ospitante comporta, ai sensi dell’art. 1 comma 35 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, da un minimo di 1.000,00 ad un massimo di 6.000,00 euro.
Per le violazioni non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, rispettivamente, ai soggetti titolati alla promozione e alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio, alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini, alla durata massima del tirocinio, al numero di tirocini attivabili contemporaneamente e al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza, alla Convenzione richiesta e al relativo piano formativo, sarà prevista l’intimazione della cessazione del tirocinio da parte del servizio della Provincia competente in materia di vigilanza sul lavoro e l’interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall’attivazione di nuovi tirocini.
Per le violazioni sanabili, in particolare per i casi di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor o di violazioni della Convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell’accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme, sarà previsto un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove l’invito non venga adempiuto, sarà prevista l’intimazione della cessazione del tirocinio e l’interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall’attivazione di nuovi tirocini.
In tutti i casi di seconda violazione nell’arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l’interdizione ha durata di 18 mesi.
Per i casi di terza o ulteriore violazione nell’arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l’interdizione ha durata di 24 mesi.
L’Interdizione è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato.
Articolo 11 – Trattamento dei dati personali
1. Ciascuna delle parti è tenuta ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii e del Regolamento UE n. 679/2016 (DGPR), in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati.
Articolo 12 - Informativa art. 13 del D.lgs. n.196/2003
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, i dati concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della Convenzione vengono trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione stessa. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il conferimento dei dati è necessario per l’esecuzione della Convenzione. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. In ogni momento, l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003. Titolare del trattamento è il soggetto promotore. Responsabile del trattamento è contattabile inviando una mail al seguente indirizzo e mail: xxx@xxxxx.xx oppure xxx@xxx.xxxxx.xx.
Articolo 13 – Rinvio
Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alle previsioni di cui all’Allegato 1 della deliberazione di Giunta Provinciale n. 1953 del 24/11/2017.
Luogo___________ Data_______ Luogo________Data_____________
Per il soggetto promotore Per il soggetto ospitante
(timbro e firma) (timbro e firma)
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