CONTRATTO DI APPALTO
Codice CIG: 8188374BFA
TRA
FONDIRIGENTI – Fondo Paritetico Interprofessionale per la Formazione Continua, con sede in Xxxx, Xxxxx Xxxxxxx, 00, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx (nel prosieguo anche Committente)
E
… ……………….., P.IVA e C.F. ………………….., con sede in , in persona del Presidente e
legale rappresentante p. t. Dott./ssa
Affidatario)
… ……………….. (…………………..) (nel prosieguo anche
Premesso che
• il Committente ha pubblicato un Avviso ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e 9, e 60, d.lgs. 50/2016 (nel prosieguo anche Codice dei contratti o CdC), per l’aggiudicazione di un contratto di appalto per la progettazione e la realizzazione di laboratori sull’imprenditorialità rivolti a neodottori e dottorandi di ricerca nelle province di Milano, Monza e Brianza, Lodi (area metropolitana milanese).
• alla luce delle valutazioni della Commissione giudicatrice, in data , il Consiglio
di Amministrazione adottava il provvedimento di aggiudicazione del presente contratto in favore di ;
• l’Affidatario dimostrava il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;
• il Codice identificativo gara (CIG) è 8188374BFA.
Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.
ARTICOLO 1
Valore giuridico delle premesse e degli allegati
1. Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed hanno ad ogni effetto valore di patto.
ARTICOLO 2
Oggetto del Contratto
1. Fondirigenti affida a … ……………….. che, come sopra rappresentata, accetta, l’esecuzione
dell’appalto per servizi di supporto alla trasformazione digitale delle PMI della Regione Piemonte che specificamente consistono nelle attività descritte nell’Avviso di gara.
2. Al fine di garantire la significatività della ricerca, l’Affidatario si obbliga a coinvolgere nelle attività progettuali minimo 10 aziende dei territori di Milano, Monza e Brianza, Lodi, iscritte per almeno l'80% a Fondirigenti.
3. In relazione alle modalità di realizzazione dell’evento per la diffusione dei risultati,
l’affidatario si impegna ad assicurare nell’iniziativa la presenza dei rappresentanti del
Fondo e gli elementi della scientificità e della comunicazione ad elevato impatto per la migliore promozione presso il pubblico degli stakeholder degli esiti della ricerca eseguita.
4. Il mancato ovvero l’inesatto adempimento degli obblighi di cui ai commi che precedono potrà determinare l’applicazione della penale prevista all’art. 13.
ARTICOLO 3
Decorrenza e Durata
1. Fermo l’esercizio delle facoltà di recesso, e salve motivate esigenze di proroga, l’esecuzione
del contratto dovrà completarsi nel termine di sei mesi dalla sottoscrizione.
2. L’Affidatario dovrà avviare l'esecuzione del contratto entro 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione .
ARTICOLO 4
Obblighi dell’Affidatario
1. L’Affidatario assume tutti gli obblighi e gli oneri che derivano dal presente contratto.
2. L’Affidatario è responsabile, a tutti gli effetti di legge, del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta ed esatta esecuzione del contratto, restando inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da lui esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.
3. L’Affidatario è responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ed assume l’obbligo di applicare tutte le norme vigenti e di adottare tutti i comportamenti, le misure e le cautele necessarie ai fini di un’efficace prevenzione degli infortuni sul lavoro e di incidenti al proprio personale e a terzi in genere.
4. L’Affidatario dichiara che non è necessario far riferimento alla normativa europea e nazionale in materia di Aiuti di Stato per nessuna delle attività rientranti fra i servizi oggetto del presente contratto.
ARTICOLO 5
Responsabili di Progetto
1. L’Affidatario deve nominare un proprio Responsabile di progetto al quale vengono affidate le mansioni di supervisione e coordinamento delle attività svolte dall’Affidatario stesso nell’esecuzione del servizio. Il Responsabile di progetto rappresenta il referente unico del corrispondente Responsabile di progetto nominato dal Committente e assicura, tra l’altro, la necessaria assistenza consulenziale al Committente al fine di definire le interazioni con sistemi di organizzazioni sociali, enti ed istituzioni.
2. Il Responsabile di progetto nominato dal Committente potrà verificare in ogni momento lo stato di avanzamento delle attività e l’adeguatezza delle soluzioni tecniche implementate, valutando l’esigenza di eventuali modifiche o variazioni rispetto alle specifiche tecniche contrattuali.
3. Per tutte le attività di gestione e conduzione del progetto il Responsabile di Progetto dell’Affidatario e il Responsabile di Progetto del Committente potranno avvalersi del supporto di rispettivi referenti tecnici delle varie aree operative.
4. Per le attività di cui ai commi precedenti non vi sarà alcun tipo di compenso aggiuntivo
rispetto a quanto previsto per i singoli servizi dell’affidamento.
ARTICOLO 6
Normativa di riferimento
1. Nello svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, l’Affidatario deve fare riferimento alla normativa europea ed alla normativa nazionale applicabile nel settore in cui opera il Committente.
2. Dovranno, comunque, essere presi in debita considerazione tutti i documenti informativi od orientativi, le direttive, le istruzioni e gli altri atti – comunque denominati – adottati od adottandi, con riferimento alle attività ed adempimenti di cui trattasi, da tutti i soggetti aventi competenza istituzionale in materia.
ARTICOLO 7
Disciplina contrattuale del rapporto
1. Il rapporto è regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti, che si
applicheranno, in casi di discordanza, nell’ordine qui appresso indicato:
− il presente Contratto d’appalto;
− l’Avviso di gara;
− l’Offerta tecnica e l’Offerta economica presentate dall’Affidatario (All. 1 e 2);
− le norme ed i documenti richiamati nel presente contratto e nei documenti sopra menzionati.
2. I predetti documenti ed elaborati fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, e l’Affidatario dichiara espressamente di ben conoscerli e di accettarli in ogni loro parte.
ARTICOLO 8
Esatta conoscenza del servizio da eseguire
1. L’Affidatario dichiara espressamente di aver esaminato con la massima cura ed attenzione l’Avviso, nonché gli atti, i provvedimenti, le circolari e i documenti ivi richiamati e di essersi reso conto esattamente del servizio da eseguire, delle sue particolarità nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione del medesimo.
ARTICOLO 9
Luogo di esecuzione del contratto
1. Compatibilmente con l’oggetto del contratto è in facoltà dell’Affidatario selezionare il luogo
di adempimento del contratto.
ARTICOLO 10
Variazioni del servizio
1. È esclusa qualsiasi variante e/o modifica del presente contratto in corso di esecuzione, se non nei casi e nei modi espressamente previsti dall’art. 106 CdC. In ogni caso, il Committente avrà facoltà di disporre modifiche al presente contratto sulla base di sopravvenute norme inderogabili e cogenti di legge o regolamento.
2. È in facoltà del Committente introdurre nel suo esclusivo interesse, in fase di esecuzione del servizio, le ulteriori specificazioni o modificazioni non sostanziali che ritenesse opportune ai fini della buona riuscita e della funzionalità della prestazione inerente il servizio, senza che l’Affidatario possa, per ciò solo, far valere pretese di alcun genere in ordine a maggiori compensi o indennizzi di sorta nonché in ordine a richieste di maggior tempo per il completamento delle prestazioni oggetto del contratto.
3. È, inoltre, in facoltà del Committente apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo previsto, che l’Affidatario è tenuto ad eseguire, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto, senza avere diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni rese.
4. L’Affidatario non potrà, invece, apportare al servizio variazioni o aggiunte, salvo che le stesse
siano state preventivamente indicate, richieste o autorizzate dal Committente.
5. Qualora sia disposta una modifica del presente contratto, nei casi e nei modi di cui al presente articolo, la stessa potrà essere realizzata esclusivamente con atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle parti.
6. Qualunque eventuale tolleranza anche reiterata dell’inadempimento o ritardo nell’adempimento delle previsioni o delle obbligazioni previste ai sensi del presente contratto non potrà in alcun modo essere interpretata come rinuncia definitiva all'efficacia delle dette previsioni od obbligazioni corrispondenti.
ARTICOLO 11
Corrispettivo dell’appalto
1. Il corrispettivo dell’appalto è pari a euro … ……….. (…………../00), Iva esclusa, così come
risultante a seguito del ribasso percentuale offerto dall’Affidatario nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
0. Il corrispettivo di cui al presente articolo si intende comprensivo di ogni onere o spesa
occorrente per l’esecuzione del servizio a perfetta regola d’arte.
3. Non si procederà alla revisione prezzi, né troverà applicazione al presente contratto l’art.
1664, primo comma, del codice civile.
ARTICOLO 12
Modalità di pagamento
1. Il Committente corrisponderà all’Affidatario l’importo di cui al precedente articolo secondo le seguenti specifiche modalità: bonifico bancario.
2. I predetti importi verranno corrisposti dal Committente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente acceso presso …………... ed intestato all’Affidatario codice IBAN …………...
ARTICOLO 13
Penali
1 Nel caso di inadempimento del contratto, incluso il mancato raggiungimento del target individuato nell’art. 2 del presente Contratto, è in facoltà del Committente l’applicazione di una penale entro il massimo del 10 % con conseguente decurtazione dall’importo aggiudicato.
ARTICOLO 14
Proprietà intellettuale e diritti di privativa
1. Il Committente non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l’Affidatario abbia usato, nell’attuazione del servizio, oggetto del presente contratto, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L’Affidatario, pertanto, si assume tutte le responsabilità eventualmente derivanti dall’adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti, marchi, diritti di autore ed ogni genere di privativa altrui, sollevandone espressamente il Committente.
2. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi rivendicazione, azione
o questione di terzi, di cui al comma precedente, di cui sia venuto a conoscenza.
3. L’Affidatario assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali rivendicazioni o azioni legali esperite nei confronti del Committente in relazione alle apparecchiature e ai prodotti forniti o concessi in uso. L’Affidatario, pertanto, s’impegna a garantire, manlevare e tenere indenne, senza limitazione alcuna ed a proprie spese, il Committente contro tali rivendicazioni o azioni facendosi carico di tutti gli eventuali costi, danni ed onorari dei legali posti a carico del Committente in qualsiasi di tali rivendicazioni o azioni, fermo restando che l’Affidatario ha il diritto di essere sentito circa l’eventualità di tali rivendicazioni o azioni. Il Committente può svolgere a spese dell’Affidatario tutte le azioni e le iniziative che potranno essere ragionevolmente richieste in relazione alle transazioni o difese correlate alle predette rivendicazioni o azioni.
4. Nel caso di sentenza provvisoria o definitiva contro l’uso o la gestione da parte del Committente di una o più apparecchiature e/o prodotti oggetto del presente contratto, a causa di pretesa violazione, resta ferma la facoltà del Committente di procedere alla risoluzione del contratto.
5. L’Affidatario cede al Committente il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato in esecuzione del presente contratto, dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall’Affidatario o dai suoi dipendenti nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente contratto. Il Committente potrà, pertanto, senza restrizione alcuna, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell’ingegno. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dal Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
6. L’Affidatario si obbliga espressamente a fornire al Committente tutta la documentazione ed il materiale necessari all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore di Fondirigenti o in eventuali registri od elenchi pubblici.
7. Tutta la documentazione inerente l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall’Affidatario in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva di Fondirigenti che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l’utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.
8. Tutta la documentazione creata o predisposta dall’Affidatario nell’esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte di Fondirigenti.
9. In caso di inadempimento da parte dell’Affidatario a quanto stabilito nei precedenti commi da 5 a 8, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Fondirigenti avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi del successivo art. 21 del presente contratto.
ARTICOLO 15
Utilizzo del nome e degli altri segni distintivi di Fondirigenti.
1. L’Affidatario s’impegna ad assicurare che tutte le misure di informazione e comunicazione relative alle attività oggetto del presente Contratto consentano di riconoscere che le stesse sono state realizzate grazie al finanziamento, sotto forma di corrispettivo, da parte di Fondirigenti. A tal fine, previa condivisione delle modalità di utilizzo con il Committente, l’Affidatario è obbligato a riportare su tutte le suindicate misure di informazione e comunicazione il logo Fondirigenti, insieme a un riferimento al Fondo stesso. L’Affidatario è, inoltre, obbligato a collocare nel frontespizio di qualsiasi materiale informativo nonché nelle pubblicazioni, preferibilmente in alto e in orizzontale, il logo Fondirigenti.
2. Nel corso dell’attuazione del presente Contratto, l’Affidatario deve altresì informare il pubblico del finanziamento ricevuto, sotto forma di corrispettivo, da parte di Fondirigenti per lo svolgimento delle attività oggetto dello stesso.
A tal fine, l’Affidatario è obbligato a:
• pubblicare, sul proprio sito web, una breve descrizione delle attività da realizzare, comprensiva delle finalità da raggiungere e dei risultati ottenuti, evidenziando il finanziamento del contratto da parte di Fondirigenti;
• assicurare che coloro che parteciperanno alle attività oggetto del presente Contratto siano adeguatamente informati in merito al finanziamento delle stesse da parte di Fondirigenti.
3. L’Affidatario è obbligato ad apporre su qualsiasi documento, relativo all'attuazione del presente Contratto una dichiarazione da cui risulti che l’attività svolta è finanziata da Fondirigenti.
4. Al di fuori di quanto necessario per l’adempimento del presente Contratto e di quanto espressamente previsto nei commi 1, 2 e 3 della presente disposizione, all’Affidatario è fatto divieto di utilizzare il nome e qualsiasi altro segno distintivo di Fondirigenti. In particolare, all’Affidatario è fatto divieto di utilizzare il nome e qualsiasi altro segno distintivo di Fondirigenti, nella misura in cui il loro utilizzo:
a) crei l’impressione o presunzione che vi sia un legame tra chi li utilizza e Fondirigenti, qualora tale legame non sussista;
b) induca il pubblico a credere che chi utilizza il logo benefici del sostegno finanziario, della sponsorizzazione, dell’approvazione o del consenso di Fondirigenti, quando ciò non corrisponda alla realtà;
c) sia legato a un obiettivo o attività incompatibile con le finalità e i principi guida di Fondirigenti oppure sia altrimenti illecito.
5. L’Affidatario è responsabile che tutti gli obblighi e i divieti di cui alla presente disposizione siano correttamente rispettati dai propri subappaltatori, dipendenti e collaboratori di qualsiasi genere di cui dovesse servirsi nello svolgimento delle proprie attività.
ARTICOLO 16
Sospensione e proroghe
1. Nei casi e nei modi di cui all’art. 107 CdC, il Committente può disporre la sospensione del servizio, che sarà formalizzata all’Affidatario con apposito verbale, qualora circostanze speciali impediscano temporaneamente l’utile prosecuzione del contratto, ovvero qualora la sospensione si renda necessaria o opportuna per ragioni di necessità o di pubblico interesse ovvero qualora la sospensione si renda necessaria o opportuna per fatti e circostanze che
comunque non possono essere imputabili all’Affidatario. Cessate le cause della sospensione, il
Committente ordinerà la ripresa delle attività.
2. In mancanza di formale disposizione del Committente, secondo quanto precedentemente indicato, l’eventuale sospensione ingiustificata del servizio da parte dell’Affidatario, accertata dal Committente, qualora si protragga per oltre 15 (quindici) giorni, può costituire specifica causa di risoluzione del contratto, ai sensi del art. 21 del presente contratto.
3. Ogni eventuale sospensione del servizio o slittamento del termine di ultimazione finale, anche se derivante da fatti o responsabilità di soggetti terzi, non attribuisce all’Affidatario alcun diritto, pretesa o aspettativa per maggior compensi, risarcimenti, indennizzi o per qualsivoglia altro riconoscimento economico. Le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi dell’art. 1469 del codice civile, della natura aleatoria della presente pattuizione.
ARTICOLO 17
Verifica stati avanzamento e controllo attività
1. Nella fase di esecuzione del contratto il Committente si riserva la più ampia facoltà di verificare in ogni momento e anche senza preavviso che l’esecuzione del servizio avvenga in conformità alle specifiche richieste ed alle previsioni contrattuali.
2. L’esito favorevole delle verifiche non esonera l’Affidatario dai propri obblighi e dalle responsabilità; pertanto, qualora, anche successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, venga accertata la non corrispondenza delle modalità di esecuzione del servizio alle prescrizioni contrattuali, l’Affidatario deve provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutte le prescrizioni ordinate dal Committente al fine di ricondurre l’attività alle suddette prescrizioni di contratto, nonché al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti dal Committente.
3. Fermo quanto sopra, qualora durante lo svolgimento del servizio il Committente accertasse che lo stesso non risultasse eseguito a perfetta regola d’arte o in difformità rispetto alle norme ed alle specifiche indicate nel contratto, lo stesso provvederà ad intimare all’Affidatario di adempiere a quanto necessario entro un termine determinato.
4. Qualora l’Affidatario non ottemperasse a quanto ordinato nel termine fissato, il Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, a norma del successivo art. 21.
5. La rendicontazione prevede la consegna della documentazione richiesta nell’Avviso di gara.
ARTICOLO 18
Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito - Subappalto
1. È fatto assoluto divieto all’Affidatario cedere ad altri l’esecuzione di tutto o parte del presente contratto. La violazione di tale divieto comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del successivo art. 21, con rivalsa sulla cauzione presentata, e l’Affidatario sarà
obbligato a risarcire al Committente tutti gli oneri e i danni che lo stesso dovesse subire per l’esecuzione, in proprio o a mezzo di soggetti terzi, dei servizi oggetto del presente contratto e per ogni altra conseguenza derivante dall’inadempimento dell’Affidatario stesso.
2. L’Affidatario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all’accettazione espressa da parte del Committente e dunque non avrà effetto alcuno nei confronti del Committente salvo che consti l’espressa accettazione, per iscritto, di quest’ultimo. È fatto, altresì, divieto all’Affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
3. L’affidatario può ricorrere al subappalto per un importo non superiore al 50% dell’importo contrattuale, limitatamente alle parti del servizio e agli importi preventivamente indicati in sede di offerta, nei limiti e alle condizioni stabilite dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e dagli atti di procedura.
4. Fermo quanto sopra, l’Affidatario si impegna in ogni caso a garantire l’espletamento del servizio oggetto del presente affidamento con le modalità indicate in sede di offerta. Tale circostanza può essere oggetto di specifica verifica da parte del Committente.
ARTICOLO 19
Riservatezza
1. L’Affidatario assume l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell’espletamento del servizio, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento e s’impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l’espletamento delle prestazioni contrattuali.
In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza devono essere rispettati per i due anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. È in facoltà del Committente verificare il rispetto dell’obbligo di riservatezza di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte del Committente ai sensi del successivo art. 21, fermo restando che l’Affidatario si obbliga a garantire, tenere indenne e manlevato il Committente per ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivargli dall’inadempimento dell’obbligo di riservatezza da parte dell’Affidatario stesso o dei soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l’espletamento delle prestazioni contrattuali.
3. L’Affidatario si obbliga a svolgere la prestazione in conformità al Codice Etico adottato dalla Fondazione e disponibile sul sito istituzionale.
ARTICOLO 20
Trattamento dei dati personali di cui il Committente è Titolare
1. Per l’esecuzione delle attività di cui al presente contratto, l’Affidatario, in ottemperanza a
quanto previsto dal Regolamento U.E. 2016/679 (d’ora innanzi “Regolamento”), è designato
Responsabile del trattamento dei dati personali connessi con, e strettamente necessari per,
l’esecuzione del presente contratto.
A tal fine, il Committente fornisce le seguenti istruzioni:
a) il trattamento avverrà rispettando i principi di liceità, correttezza e trasparenza previsti dal Regolamento;
b) il Responsabile fornirà a tutti gli interessati, al momento della raccolta dei dati, le informazioni previste dall’art. 13, incluso quelle necessarie per l’esercizio dei diritti previsti agli art. 15 e seguenti del Regolamento;
c) il Responsabile non effettuerà trasferimento dei dati personali trattati in relazione al presente contratto al di fuori dell’Unione europea se non previa autorizzazione scritta del Committente;
d) qualora il Responsabile debba ricorrere ad altro Responsabile per effettuare le attività di trattamento, informerà preventivamente il Committente di tale necessità;
e) il Responsabile adotterà misure tecniche ed organizzative per dare seguito alle eventuali richieste di esercizio dei diritti degli interessati ex art. 15 e seguenti del Regolamento;
f) il Responsabile adotterà le misure di sicurezza di cui all’art. 32 del Regolamento;
g) il Responsabile informerà il Committente, senza ingiustificato ritardo, di eventuali
violazioni di dati personali secondo quanto previsto dall’art. 33 del Regolamento;
h) il Responsabile, concluso il contratto, cancellerà al più presto possibile e comunque entro dodici mesi, tutti i dati personali raccolti per l’esecuzione delle attività di trattamento previste dal presente contratto;
i) il Responsabile metterà a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 28 del Regolamento e consentirà e contribuirà alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Committente o da un altro soggetto incaricato;
j) il Responsabile dovrà qualificare opportunamente i soggetti che concorrono al trattamento, provvedendo alla loro designazione formale e prescrivendo le istruzioni di trattamento, conformi al Regolamento e al presente articolo. Inoltre, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 27 novembre 2008” pubblicato sulla G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008, l’Aggiudicatario deve rispettare tutti gli adempimenti correlati al provvedimento in parola.
2. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al presente articolo rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte del Committente ai sensi del
successivo art. 21, fermo restando che il Responsabile si obbliga a garantire, tenere indenne e manlevato il Committente per ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivargli dall’inadempimento degli obblighi medesimi da parte del Responsabile stesso o dei soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l’espletamento delle prestazioni contrattuali.
ARTICOLO 21
Risoluzione del contratto
1. È in facoltà del Committente dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, ai
sensi dell’art. 1456 del codice civile:
a) qualora per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nei documenti contrattuali, l’Affidatario comprometta l’esecuzione e/o il funzionamento a regola d’arte del servizio;
b) nel caso di inadempimento previsto dal precedente art. 17 comma 6;
c) qualora l’ammontare delle penali superi il 20% (venti percento) del corrispettivo del contratto;
d) nell’ipotesi prevista dal precedente art. 16 di ingiustificata sospensione del servizio protratta per oltre 15 giorni;
e) qualora l’Affidatario non ottemperi a quanto ordinato nel termine fissato di cui al
precedente art. 17;
f) quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina regolante la cessione del contratto ed il subappalto di cui al precedente art. 18;
g) nell’ipotesi prevista nel precedente art. 19;
h) in caso di liquidazione dell’Affidatario, di cessazione di attività, di amministrazione straordinaria, oppure nel caso di fallimento o di altra procedura concorsuale ad esso equiparata;
i) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Affidatario in sede di gara ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
j) nel caso di perdita da parte dell’Affidatario dei requisiti di carattere generale per l’esecuzione di contratti pubblici;
k) nel caso in cui il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’art. 106 CdC;
l) nel caso in cui siano state apportate modificazioni di cui all’art. 106, comma 1, lett. b), c) ed e), ovvero comma 2, lett. a) e b), CdC, oltre le soglie indicate dall’art. 106 CdC stesso;
m) in ogni altro caso previsto dal presente contratto o dalla normativa vigente.
2. Inoltre, il Committente dispone la risoluzione del presente contratto qualora:
− nei confronti dell’Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione;
− nei confronti dell’Affidatario sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 CdC.
3. Quando il RUP accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Affidatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, questi formula la contestazione degli addebiti all’Affidatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Affidatario abbia risposto, il Committente, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma 3, l’Affidatario ritardi indebitamente la corretta esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del presente contratto, il RUP gli assegna un termine non inferiore a dieci giorni, entro i quali l’Affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, qualora l’inadempimento permanga, il Committente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. Nel caso di risoluzione del contratto l’Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi da parte del Committente. Il Committente, inoltre, sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva.
ARTICOLO 22
Recesso del contratto
1. Il Committente può recedere dal presente contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all’Affidatario da parte del Committente da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il Committente prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi già eseguiti.
ARTICOLO 23
Controversie
1. Qualsiasi controversia o contestazione comunque relativa all’esecuzione del servizio non consentirà all’Affidatario di sospendere la prestazione né di rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.
2. Per le eventuali controversie che non potessero essere preventivamente composte in xxx xxxxxxx, xx parti dichiarano di indicare in via esclusiva quale Foro competente quello di Roma.
ARTICOLO 24
Trasparenza e Tracciabilità
1. L’Affidatario è tenuto al pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 105, commi 2, 7, 9, CdC, dall’art. 3, comma 1, della l. 136/2010, dell’art. 80, comma 5,lett. h), CdC, in ordine al divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della l. 55/1999, nonché al rispetto della clausola T&T (Trasparenza e Tracciabilità). In merito, l’Affidatario si obbliga a:
a) comunicare al Committente, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell'appalto, il nome del sub- contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate al Committente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto, ai sensi dell’art. 105, comma 2, periodi quinto e sesto, CdC;
b) depositare il contratto di subappalto presso il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l’Affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, ai sensi dell’art. 105, comma 7, primo periodo, CdC;
c) utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, ai sensi dell’art. 3, comma 1, l. 136/2010, ai sensi dell’art. 105, comma 9, CdC;
d) comunicare l’eventuale iscrizione in elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list, di cui all’art. 1, commi 52 e segg.,l. 6 novembre 2012, n. 190, al D.P.C.M. 18/04/2016 e disciplina correlata inerenti i controlli antimafia nei confronti di operatori economici operanti in settori maggiormente esposti a rischi di infiltrazione mafiosa), la Prefettura competente, l’attività imprenditoriale di iscrizione tra quelle elencate all'articolo 1, comma 53, della citata L. 190/2012 e decreti interministeriali correlati, il termine di scadenza di efficacia dell’iscrizione, nonché a trasmettere un aggiornamento nel caso di variazione di una o più delle informazioni comunicate, entro 30 giorni dalla variazione stessa;
e) inserire in tutti in contratti e subcontratti, in corso o da stipulare, la presente clausola di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità.
ARTICOLO 25
Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L’esecuzione dei servizi deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, di cui al d.lgs. 81/2008.
ARTICOLO 26
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
1. Il funzionamento, i poteri e le competenze del RUP nella fase di esecuzione del presente contratto sono disciplinati dalle leggi vigenti, dagli atti di gara nonché dal presente Contratto, con particolare riguardo ai poteri di vigilanza e controllo sull’attività dell’Affidatario.
2. La funzione di RUP è affidata al Direttore di Fondirigenti, Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx.
ARTICOLO 27
Elezione di Domicilio e Comunicazioni
1. Agli effetti del presente contratto, l’Affidatario elegge domicilio in 00000 Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx 00. Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno effetto a decorrere dalla intervenuta ricezione della relativa comunicazione.
2. Tutte le comunicazioni previste dal presente contratto dovranno essere inviate in forma scritta a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:
se al Committente, PEC xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx ,
se all’Affidatario, PEC …………...
3. Le dette comunicazioni saranno efficaci dal momento della loro ricezione da parte del destinatario, certificata dall’avviso di ricevimento della PEC.
ARTICOLO 28
Spese contrattuali – IVA – Registrazione
1. Sono a carico dell’Affidatario e dovranno essere integralmente rimborsate al Committente le eventuali spese per la stipulazione e la registrazione del contratto ed ogni relativo onere fiscale anche relativamente all’imposta di bollo dovuta sull’offerta presentata, esclusa soltanto l’IVA come per legge.
2. Il presente atto, avente per oggetto prestazioni soggette ad IVA, è soggetto all’imposta di
registrazione nella misura fissa solo in caso d’uso.
ARTICOLO 29
Consenso al trattamento dei dati personali delle Parti
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso
e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli art.15 e seguenti della citata normativa.
2. Il Committente tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso e per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure di sicurezza da adottare.
ARTICOLO 30
Clausola di leale collaborazione
1. Le Parti si impegnano a concludere ogni ulteriore atto di attuazione, integrazione e precisazione del presente contratto, che, nel comune interesse e vantaggio, consenta la più sollecita, sicura ed economica realizzazione dello stesso.
ARTICOLO 31
Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati, i documenti come indicati di seguito:
1. Avviso di gara;
2. Offerta tecnica;
3. Offerta economica;
4. Cauzione definitiva;
5. Codice Etico di Fondirigenti.
ARTICOLO 32
Norma di rinvio dinamico
1. Per tutto non espressamente previsto dal presente contratto, valgono le prescrizioni e le disposizioni delle vigenti norme in materia di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché quelle in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e ogni altra legge, norma, piano e/o disposizione inerente l’appalto oggetto del presente contratto, oltre documentazione della procedura, quesiti, aggiudicazione e controdeduzione fornite ed offerte in sede di gara.
2. In caso di difformità fra quanto previsto nel presente contratto e negli altri atti della procedura rispetto a quanto disposto dalla normativa di settore, quest’ultima prevale ai fini della disciplina del presente contratto.
Roma, …../.../…….. | … …….. , …../.../…….. |
Per il Committente __________________________________________________ | Per l’Affidatario __________________________________________________ |
L’Affidatario dichiara di ben conoscere e approvare in modo specifico, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1341 del codice civile i seguenti articoli del presente contratto di appalto:
- art. 10 (Variazioni del servizio);
- art. 11 (Corrispettivo dell’appalto);
- art. 12 (Modalità di pagamento);
- art. 13 (Tempi di esecuzione – Penali);
- art. 16 (Sospensione e proroghe);
- art. 17 (Collaudo - Verifica e controllo sull’attività);
- art. 18 (Divieto di cessione del contratto - Subappalto);
- art. 21 (Risoluzione del contratto)
- art. 23 (Controversie)
- art. 27 (Elezione di domicilio e comunicazioni).
……….. , …../.../…….. |
Per l’Affidatario __________________________________________________ |