POLIZZA ALL RISKS
Lotto n. 2 Capitolato Speciale
POLIZZA ALL RISKS
PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE E ELETTRONICA
(CIG 6863431A6D)
Stipulata tra:
APAM Esercizio Spa
Via.………….............................
Cap...…..........Città....…………………………...........
P.IVA n°.........….........................
e
[Nome Società]
Via......…………...........…...........
Cap....…........Città………………………................
P.IVA n°..............…....................
Effetto: dalle ore 24.00 del 31/03/2017
Cessazione: alle ore 24.00 del 31/03/2020 Facoltà di rinnovo per una ulteriore annualità e fino al 31/03/2021.
Scadenza anniversaria al 31/03 di ogni anno
Premio lordo annuale €...................................................
Indice
Sezione 1 – Definizioni, attività e partite assicurate 6
Art. 1 – Definizioni 6
Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio 12
Art. 3 – Partite Assicurate 13
Sezione 2 – Condizioni generali di assicurazione 14
Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto 14
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori 14
Art. 3 - Durata dell’assicurazione 14
Art. 4 – Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia 15
Art. 5 – Revisione del prezzo 16
Art. 6 – Recesso della Società 16
Art. 6.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente 16
Art. 6.2 – Recesso per aggravamento del rischio 16
Art. 6.3 - Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso 16
Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell’assicurazione 17
Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società 17
Art. 9 - Oneri fiscali 17
Art. 10 - Foro competente 17
Art. 11 - Interpretazione del contratto 17
Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società 17
Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto 18
Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio 18
Art. 15 - Clausola Broker 19
Art. 16 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla legge n. 136/2010 19
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge 20
Art. 18 – Rinuncia alla surrogazione 20
Art. 19- Trattamento dei dati 20
Art. 20 – Estensione territoriale 20
Art. 22– Clausole vessatorie 21
Art. 23- Dichiarazioni del Contraente 21
Sezione 3 – Condizioni di assicurazione 22
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione 22
Art. 2 - Precisazioni, estensioni e delimitazioni della copertura 22
1.Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro 22
2.Guasti fatti da Autorità, Assicurato o terzi 22
3.Ordinanze di Autorità - Oneri di urbanizzazione 23
4.Opere di Fondazione 23
5.Oneri di controllo e collaudo 23
6.Onorari di architetti, professionisti e consulenti 23
7.Spese peritali 23
8.Spese ricerca guasto 23
9.Ricorso terzi e locatari 24
10.Rischio Locativo 24
11.Perdita pigioni 24
12.Ricostruzione archivi 25
13.Maggiori costi 25
14.Differenziale storico artistico 26
15.Eventi atmosferici 26
16.Inondazioni, alluvioni ed allagamenti 26
17.Eventi sociopolitici 27
18.Terremoto 27
19.Smottamento e franamento del terreno 27
20.Xxxxx e rapina 27
21.Portavalori 29
22.Fenomeno elettrico 29
23.Danni da movimentazione interna ed urto di veicoli 29
24.Guasti alle macchine 30
25.Guasti alle apparecchiature elettroniche 30
26.Ricostruzione dati e programmi 30
27.Attività del personale EDP 32
28.Condizionamento d’aria 32
29.Contraffazione di valuta 32
30.Spese di ammortamento e perdita di valuta 32
31.Certificati rilasciati dall’Autorità 32
32.Assegni in bianco 33
33.Guasto Macchine 33
34.Urto veicoli stradali 33
35.Spese di collaudo 33
36. Macchinette emettitrici e paline intelligenti 33
Art. 3 – Esclusioni 33
Art. 4 – Enti esclusi dall’assicurazione 35
Sezione 4 – Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx 00
Art. 1 – Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx per sinistro 36
Art. 2 - Obblighi in caso di sinistro 36
Art. 3 - Procedura per la valutazione del danno 36
Art. 4 – Mandato dei periti 37
Art. 5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno 37
Art. 6 - Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale 39
Art. 7 – Acquisizione e cessione di enti – Leeway clause 40
Art. 8 – Pagamento dell’indennizzo 40
Art. 9 – Anticipo indennizzi 40
Art. 10 – Indennizzo separato per ciascuna partita 41
Art.11 – Recuperi 41
Art. 12 – Coppie o serie 41
Art. 13 – Ubicazione dei beni assicurati 41
Sezione 5 – Danni Indiretti 42
Sezione 6 – Partite e somme assicurate, limiti di indennizzo, franchigie, scoperti e calcolo del premio 47
Art. 1 – Calcolo del premio 47
Art. 2 - Limiti di indennizzo valide per entrambe le Sezioni 48
a) ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO (a titolo esemplificativo e non esaustivo)
APAM Esercizio Spa, con sede legale in Xxx xxx Xxxxxxx x. 0/X – Xxxxxxx, ha per oggetto l’attività di:
1. gestione di servizi di trasporto pubblico locale (urbano, extraurbano e suburbano) in ogni forma e con ogni mezzo idoneo;
2. svolgimento di ogni altro servizio e attività commerciale o produttiva, collaterale, sussidiaria, strumentale e comunque connessa con il trasporto pubblico e la mobilità:
- servizio noleggio con e senza conducente,
- servizi gran turismo,
- impianto e gestione di servizi a chiamata e/o a domanda debole,
- impianto e gestione di attività di autoriparazione di veicoli anche per conto terzi,
- impianto e gestione di attività relative alla mobilità urbana, ecc.,
- trasporto scolastico;
3. commercio, per conto proprio o di terzi o tramite terzi, di giornali, riviste, periodici, libri, raccolte, album e pubblicazioni varie, con inserti ed annessi, altri articoli di edicola, articoli di cancelleria e cartoleria, schede telefoniche, articoli per fumatori, articoli ricordo, biglietti per autobus e mezzi pubblici in genere, per eventi e spettacoli, articoli di artigianato, biglietti delle lotterie, e dei giochi vari;
4. attività di produzione e vendita di energia elettrica sotto le sue più svariate forme;
5. in via non prevalente, ma strumentale alla realizzazione dell’oggetto sociale, la Società potrà compiere qualsiasi operazione di natura commerciale, industriale ed immobiliare, nonché qualsiasi attività finanziaria e mobiliare purché non nei confronti del pubblico, ritenuta dall’organo amministrativo necessaria ed utile; potrà inoltre contrarre finanziamenti e mutui con istituti di credito, banche, società o privati, concedendo garanzie, anche reali, anche a favore di terzi, purché nell’interesse della società, nonché assumere partecipazioni ed interessenze, direttamente od indirettamente, in altre società od imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo, od affine o comunque connesso al proprio, fatto salvo il limite di cui all’art. 2361 del C.C. ed esclusa qualsiasi attività di successivo collocamento a terzi od al pubblico, nonché promuovere o partecipare a consorzi ed a raggruppamenti di imprese.
Sezione 1 – Definizioni, attività e partite assicurate
Art. 1 – Definizioni
Le norme riportate nel presente contratto annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d’atto del premio e dell’eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
Attività e caratteristiche del rischio:
La presente Assicurazione ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato, comodato precario, custodia, deposito, possesso, o in uso o in detenzione, o per i quali il Contraente abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del Contraente e degli Assicurati, salvo solo quanto espressamente escluso.
Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero se tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Patrimonio mobiliare, Pezzi di ricambio, Merci".
Resta inteso che per l'individuazione della cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente.
Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni (anche in misura preponderante), realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili.
I beni e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano, attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi, e si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi per destinazione propria e/o per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.
Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.
I beni mobili e immobili sono pertinenti allo svolgimento dell'attività istituzionale del Contraente come previsto dai propri atti e regolamenti, dalla legge, da norme o disposizioni della Pubblica Amministrazione e comunque di fatto svolta, inclusi attività e servizi che in futuro potranno essere espletati.
Sono compresi i beni all’aperto per loro naturale destinazione.
I beni mobili ed immobili, in uso a terzi, possono essere adibiti a qualsiasi attività.
Allagamento: Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni
Annualità assicurativa: Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell’assicurazione.
Apparecchiature elettroniche:
Qualunque dispositivo alimentato elettricamente, anche se installato su automezzi, impiegato per l’ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alle finalità del risultato o dal medesimo è soggetto a
Apparecchiature elettroniche fisse (non portatili):
Apparecchiature elettroniche portatili:
controllo quali, ad esempio:
✓ apparecchiature e strumenti di analisi, di laboratorio, tubi e valvole.
✓ Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computer comprensivi di video e stampanti, mini elaboratori, macchine da scrivere elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, telefoni anche cellulari, sistemi antifurto e di allarme in generale, conduttori esterni ed altre macchine e strumenti elettronici in uso all’assicurato, anche se di proprietà di terzi, ivi comprese le reti di telecomunicazioni interne nelle loro componenti hardware.
Si precisa che detti beni possono essere ubicati presso tutte le sedi ove si svolgono le attività di Apam Esercizio Spa, anche se dette sedi non sono oggetto della copertura assicurativa prevista dalla presente polizza.
Si intende un’apparecchiatura elettronica che per criterio progettuale, modalità di costruzione ed uso, sia destinata ad essere utilizzata unicamente con alimentazione di rete, ed esclusivamente all'interno di un immobile, quali a titolo esemplificativo:
✓ l’intero complesso dei macchinari costituenti il CED;
✓ tutte le macchine fisse per ufficio in commercio facenti parte della categoria degli impianti ed apparecchi a correnti deboli;
✓ tutti i macchinari e gli impianti fissi con parti di comando e controllo gestiti da impianti e apparecchiature a correnti deboli;
✓ Impianto di videosorveglianza anche posto all’aperto;
✓ Etc.
In ogni caso, sono compresi tutti gli impianti e le apparecchiature collaterali, la cavetteria, gli impianti tecnici al servizio delle macchine, gli impianti elettrici, telefonici, le fibre ottiche, le reti telematiche di connessione.
Si precisa che detti beni possono essere ubicati presso tutte le sedi ove si svolgono le attività di Apam Esercizio Spa, anche se dette sedi non sono oggetto della copertura assicurativa prevista dalla presente polizza.
Si intendono tutte le apparecchiature in commercio facenti parte della categoria degli impianti ed apparecchi a correnti deboli progettate e costruite per l’uso mobile e/o portatile, quali a titolo esemplificativo:
✓ personal computer;
✓ tablet;
✓ telefoni cellulari;
✓ apparecchiature fotografiche, attrezzature foto cinematografiche e videoconferenza e apparecchiature audio-video.
✓ Etc.
siano esse di proprietà o in uso a qualsiasi titolo dell’Assicurato.
Si precisa che detti beni possono essere ubicati presso tutte le sedi ove si svolgono le attività di Apam Esercizio Spa, anche se dette sedi non sono oggetto della copertura assicurativa prevista dalla presente polizza.
Assicurato: Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Assicurazione: Il contratto di Assicurazione
Autocombustione: Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma
Automezzi: Autovetture, motocicli, autocarri e motocarri in dotazione alla Contraente ovunque, sottotetto o all’aperto, nelle ubicazioni e nell’ambito delle pertinenze della Contraente.
Beni in leasing: Nei fabbricati o macchinari sono compresi anche eventuali beni in leasing, salve le porzioni che eventualmente risultassero già coperte da apposita valida assicurazione nel qual caso la presente polizza varrebbe in differenza di limiti e condizioni.
Broker: Marsh S.p.A. iscritta al R.U.I. al n° B000055861
Comunicazioni: Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l’avvenuta comunicazione.
Patrimonio Mobiliare, Pezzi di ricambio, Merci:
A titolo esemplificativo e non limitativo:
✓ Beni mobili in genere.
✓ Mobilio, arredi, arredamento industriale, arredi sacri, oggetti di ornamento, tappeti, il tutto anche d’antiquariato.
✓ Distributori automatici di cibi e bevande, materiale di consumo e merci.
✓ Macchine d’ufficio, attrezzature antinfortunistiche, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, apparecchiature di segnalazione e comunicazione ventilatori, umidificatori, registri, libri, stampati, cancelleria, campionari, materiale didattico, armadi di sicurezza, casseforti.
✓ Indumenti ed altri oggetti personali (con esclusione dei veicoli immatricolati al P.R.A.), di normale uso, di proprietà dei dipendenti e/o collaboratori e/o visitatori e/o clienti e/o fornitori.
✓ Merci e materie prime in genere, materiale occorrente per l’attività dell’assicurato, presidi e dispositivi sanitari di sicurezza, ingredienti di lavorazione, semilavorati, imballaggi, recipienti, derrate alimentari.
✓ Archivi cartacei e informatici, documenti, disegni, registri, referti, immagini, microfilms, fotocolors, schede, dischi, nastri per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, software e programmi informatici; clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
✓ Mezzi di traino e trasporto. Sono pure compresi locomotori ed altri mezzi di locomozione interna non iscritti al P.R.A. di proprietà, in locazione, uso o comunque nella disponibilità dell'Assicurato.
✓ Apparecchiature tecniche ad impiego mobile.
✓ Combustibili, lubrificanti, infiammabili, merci speciali, gas tecnici, materiali tossici nocivi inquinanti, residui di lavorazione, rifiuti urbani e speciali. Si intende ivi incluso anche il gasolio da autotrazione stoccato nelle cisterne interrate nelle sedi di Mantova e Carpenedolo (BS), nonché i lubrificanti ed il combustibile utilizzato per i veicoli. Sono comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali.
✓ Merci e materiali di consumo, ricambi, pneumatici, macchinari ed attrezzature di officina, compresi muletti e carrelli elevatori non assicurati su altre polizze.
✓ Pezzi di ricambio.
Quant’altro, anche se non specificatamente elencato, normalmente pertinente e
necessario all’esercizio di tutte le attività gestite e i servizi forniti dal Contraente, che non rientri nella definizione di “Fabbricati”, “Apparecchiature Elettroniche”, “Valori”, “Impianti, Macchine ed Attrezzature”. Il tutto, anche se all’aperto, se per sua naturale destinazione e comunque durante le operazioni di carico e scarico, nonché all’aperto e o al coperto, in celle frigorifere, nonché su mezzi di trasporto e/o in giacenza presso società del gruppo o presso terzi.
Sono compresi inoltre i beni per i quali l’assicurato abbia un interesse assicurabile, anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi o sui quali l’assicurato abbia a qualsiasi titolo un interesse suscettibile di valutazione economica.
Si precisa che detti beni possono essere ubicati presso tutte le sedi ove si svolgono le attività di Apam Esercizio Spa, anche se dette sedi non sono oggetto della copertura assicurativa prevista dalla presente polizza.
Contraente: Il soggetto che stipula l’assicurazione
Contratto di manutenzione:
Il Contratto di Assistenza Tecnica le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione di difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico, parti di ricambio e manodopera.
Copie di Back-Up: Sono le copie di quanto è stato elaborato (o è in corso di elaborazione), cioè programmi e/o dati, trascritte con il medesimo sistema dell’originale.
Copie di Sicurezza: Sono le copie di back-up di archivi e/o programmi, memorizzati su supporti normali o, anche su altri tipi di supporto (carta, plastica, films, ecc.) conservate in un edificio separato da quello ove sono gli enti assicurati. Sono considerate copie di sicurezza anche quelle riposte in “cassaforte per supporti informatici” sita nel medesimo luogo ove si svolge l’attività di elaborazione e trattamento dati.
Cose assicurate: Beni oggetto di copertura assicurativa; sono detti anche beni e enti assicurati.
Eventi sociopolitici: Xxxxx occorsi a seguito od in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi perpetrati individualmente o in associazione.
Danni indiretti: Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Danni materiali diretti e consequenziali:
I danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto diretto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione e, in tale ipotesi, anche i danni materiali che subiscono altre cose assicurate, non direttamente colpite dall’evento, purché in conseguenza dell’evento stesso.
Fabbricato: A titolo esemplificativo e non limitativo:
✓ L’intera costruzione edile nonché le sue pertinenze (centrale termica, box, recinzioni, cancelli, tettoie, passaggi coperti, minori dipendenze e simili, strade e piazzali), completa o in corso di costruzione, compresi fissi, infissi, lastre, vetrate ed opere di fondazione od interrate, pavimentazione esterna, impianti idrici ed igienici, fognature, impianti elettrici ed elettronici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione fra i vari corpi di fabbricati; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione come tendostrutture, serre, parchi e giardini in genere, palloni geodetici, pressostatici ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, affreschi, mosaici, decorazioni, dipinti murali, armadi a muro e boiseries omenoni e simili, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e statue e ciò che rappresenta valore artistico.
✓ Le addizioni e le migliorie apportate ai locali anche se il Contraente non ne è il proprietario.
✓ Fabbricati in corso di ristrutturazione o riparazione.
✓ Nella valorizzazione sono compresi i costi per connessioni, infrastrutture, spese progettazione, direzione lavori, calcolo e collaudo, scavi, contributi per il rilascio della concessione edilizia, opere di urbanizzazione ed ogni altra imposta o tassa stabilita da leggi e/o disposizioni. Rientrano nella voce fabbricati anche giardini e parchi, alberi anche ad alto fusto e quanto possa trovarsi in tali aree o rientri nell’ambito dell’arredo di pertinenza pubblica.
✓ Fabbricati di interesse storico od artistico esenti da imposte sulle assicurazioni.
In caso di assicurazione di porzione di fabbricato, la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.
Fenomeno elettrico: L'alterazione che, per effetto di variazioni di correnti, sovratensioni, scariche, corto circuito, arco voltaico, ecc. si manifesta sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc. negli impianti, macchinari, apparecchiature, circuiti e simili.
Fermentazione: Trasformazione chimica della materia organica.
Franamento: Il distacco e/o lo scivolamento di terra e/o rocce, anche non dovuto ad infiltrazioni.
Franchigia: La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che per ciascun sinistro resta a carico dell’assicurato.
Furto: Impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene.
Guasti alle apparecchiature elettroniche:
Il danno oppure la rottura che compromette il regolare funzionamento di un sistema o di una apparecchiatura elettronica, conseguente ad un fenomeno interno che rende visibile o rilevabile:
• una avaria o “failure”, corrispondente ad un cambiamento fisico nell'hardware;
• un guasto o “fault”, corrispondente ad una situazione anomala dell'hardware o del software, che può essere causata da avaria, errori progettuali, interferenze ambientali o errori di tipo umano;
• un errore, corrispondente alla manifestazione di un guasto durante l'esecuzione di un programma.
Guasti alle macchine: i danni di guasti e/o rotture di macchine come definite nel presente articolo derivanti da fenomeni di natura meccanica od elettrica interna (ivi compreso il fenomeno elettrico), inclusi, a titolo indicativo ma non limitativo, quelli derivanti ai macchinari stessi da: incuria, negligenza, imperizia; difetto di fusione, di costruzione, difetto del materiale, vizio intrinseco, errore di progettazione e/o montaggio; incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, vibrazioni, sollecitazioni anormali, forza centrifuga, grippaggio, colpo d'ariete, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione; corpi estranei. Non sono considerati "Guasti alle macchine" l'esplosione, lo scoppio e tutti gli altri danni garantiti dalla presente polizza purché derivanti da causa esterna alle cose assicurate con la sola eccezione del guasto che sia conseguenza di un guasto alle “Apparecchiature Elettroniche” di comando, controllo e regolazione delle macchine stesse.
Incendio: Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Inondazioni e/o Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, con o
alluvioni: senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Impianti, macchinari, attrezzature:
Xxxxxxxx, macchinari, meccanismi, utensili e relativi ricambi, attrezzature, apparecchi, apparecchiature (comprese tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale completamento), strumentazione in genere, impianti, attrezzature ed apparecchiature tecniche in genere, biglietterie automatiche anche poste all’aperto, tornelli e varchi comprensivi di convalidatrici. Impianti ed attrezzature di deposito.
✓ Cisterne interrate contenenti gasolio poste nei Comuni di Mantova e di Carpenedolo (BS)
✓ Impianti di lavaggio.
✓ Macchine emettitrici, paline intelligenti, ….
Si precisa che detti beni possono essere ubicati presso tutte le sedi ove si svolgono le attività di Apam Esercizio Spa, anche se dette sedi non sono oggetto della copertura assicurativa prevista dalla presente polizza.
Mancato freddo: Danni subiti dal contenuto di impianti di refrigerazione a causa della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita di liquidi, in conseguenza di un evento indennizzabile ai sensi di polizza o di un guasto o rottura accidentale di un impianto di refrigerazione o dei relativi impianti o dispositivi di controllo o adduzione, o per mancanza di energia elettrica.
Massimale per sinistro o limite di indennizzo:
La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Opere d’arte: Quadri, dipinti, mosaici, xxxxxx, statue, mobili e arredi, archivi, documenti e reperti storici, raccolte scientifiche, libri, antichità o numismatiche, collezioni in genere, anche fragili, metalli preziosi e cose aventi valore artistico, storico od affettivo.
Polizza: Il documento che prova l’assicurazione.
Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Primo rischio assoluto: La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 c.c.
Programmi in licenza d’uso:
Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall’elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzabili su supporti.
Si precisa che detti beni possono essere ubicati presso tutte le sedi ove si svolgono le attività di Apam Esercizio Spa, anche se dette sedi non sono oggetto della copertura assicurativa prevista dalla presente polizza.
Rapina: La sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Rischio locativo: La responsabilità dell’Assicurato ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del c.c. per danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione dell’assicurato in conseguenza di evento garantito dalla presente polizza.
Sabotaggio: Si intende un atto di chi distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell’attività.
Scoperto: La parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro resta a carico dell’assicurato.
Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Smottamento: Lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto ad infiltrazioni di acqua o altri fluidi.
Società: L’Impresa di Assicurazioni nonché le coassicuratrici.
Sovraccarico neve: Il peso di neve, ghiaccio, grandine sui beni o strutture tale da provocare danni ai beni. Sono compresi i danni ai fabbricati e al loro contenuto
Xxxxxxxxx: Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai fini dell’applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per “Terremoto”, si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto “singolo sinistro”.
Terrorismo Danni occorsi a seguito od in occasione di atti di terrorismo, intendendosi per tale qualsiasi atto, incluso l’uso o la minaccia dell’uso della forza e della violenza, compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi, ideologici e simili con l’intento di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Terzi interessati: Le altre persone fisiche o giuridiche titolari di un interesse giuridicamente rilevante sui beni oggetto dell’assicurazione.
Ubicazione: Luoghi ove si svolge l’attività dell’assicurato, anche all’aperto, inclusi i cantieri (anche mobili e/o temporanei) o dove insistono permanentemente o temporaneamente i beni dell’assicurato, anche presso terzi. Luoghi tra di loro confinanti ed accessibili da una o più ubicazioni fra di loro collegate, si considerano come un’unica ubicazione.
Valore intero: La forma assicurativa che copre l’intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale ex art. 1907 c.c.
Valori: Denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valute italiane ed estere, metalli preziosi e/o rari anche per uso industriale, oggetti preziosi e simili per omaggi e premi, libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole e qualsiasi altro titolo nominativo od al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, buoni carburante, fondi spese a mani dei dipendenti, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabile e non, e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore.
Si precisa che detti beni possono essere ubicati presso tutte le sedi ove si svolgono le attività di Apam Esercizio Spa, anche se dette sedi non sono oggetto della copertura assicurativa prevista dalla presente polizza.
Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio
La Società sulla base delle Condizioni di Assicurazione della presente Polizza presta garanzia all’Assicurato nello e dallo svolgimento di e per tutte le attività e competenze istituzionalmente previste e allo stesso attribuite, comunque svolte, e con ogni mezzo ritenuto utile e/o necessario, presso le sedi dell’Assicurato nonché presso terzi e comunque ovunque svolta entro i limiti territoriali previsti dalla Polizza.
Xxxxxx intendersi comprese, sin dall’origine, tutte le attività e competenze esplicate “a nuovo”, non valutate al momento della stipulazione del contratto, fermo restando il diritto della Società a richiedere il conguaglio del premio dovuto, calcolato a far data dall’ultima scadenza anniversaria del presente contratto.
In caso di mancato accordo tra le parti circa le modifiche contrattuali proposte dalla Società, il contratto potrà essere rescisso da una o dall’altra parte mediante comunicazione scritta con un preavviso non inferiore a 30 giorni.
Se l’Assicurazione è prestata in favore di un Gruppo di Aziende, devono intendersi assicurate anche tutte le Aziende controllate e collegate dalla Contraente, salvo quelle per le quali per gli stessi rischi esistono separati contratti assicurativi dalle medesime stipulati.
Art. 3 – Partite Assicurate Danni Materiali
n°
Partita
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10a 10b 10c 11
Descrizione
Forma
Valore
Fabbricati di proprietà
Fabbricati e opere civili in locazione
Patrimonio Mobiliare, Pezzi di ricambio e Merci Guasti alle apparecchiature elettroniche Ricorso terzi e locatari
Onorari professionisti
Spese peritali Demolizione e sgombero
Impianti, Xxxxxxxxxx, attrezzature Furto e rapina
Valori in cassaforte (Denaro, titoli di viaggio) Valori ovunque riposti (Denaro, titoli di viaggio) Portavalori
Maggiori costi
Valore intero
Valore intero Valore intero Valore Intero
Primo rischio assoluto Primo rischio assoluto Primo rischio assoluto Primo rischio assoluto Valore Intero
Primo rischio assoluto Primo rischio assoluto Primo rischio assoluto Primo rischio assoluto Primo rischio assoluto
€ 900.000,00
€ 6.394.500,00
€ 600.000,00
€ 560.000,00
€ 5.000.000,00
€ 60.000,00
€ 100.000,00
€ 1.000.000,00
€ 600.000,00
€ 60.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 10.000,00
€ 500.000,00
Si precisa che la partita n. 1 (Fabbricati di proprietà) fa riferimento a nuovo deposito in corso di costruzione. Tale partita verrà attivata allorquando i lavori saranno terminati (prossima annualità) e su richiesta del cliente con versamento del relativo rateo di premio in sede di regolazione a fine annualità.
Danni Indiretti (Sezione 5)
Periodo di indennizzo: 12 mesi
Enti assicurati
Profitto Lordo Assicurato
Somme Assicurate
Tasso Netto annuo
Premio netto annuo Premio lordo
€ 4.500.000
Sezione 2 – Condizioni generali di assicurazione
Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto
Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch’esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C..
In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell’art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.
Art. 3 - Durata dell’assicurazione
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31/03/2017 e scadrà, senza obbligo di disdetta, alle ore 24 del 31/03/2020. Resta ferma la facoltà per il cliente di rinnovare il servizio (e quindi applicando le condizioni normative ed economiche in corso) una sola volta, e fino alle ore 24:00 del 31/03/2021.
Non è previsto il tacito rinnovo del contratto; pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l’assicurazione cesserà alla scadenza indicata nel frontespizio.
E’ tuttavia facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto per qualsiasi causa, richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione.
La Società si impegna altresì a concedere la proroga tecnica della presente assicurazione nei casi previsti al successivo art. 6, alle condizioni e nelle modalità di cui al paragrafo 6.3.
Art. 4 – Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.
Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.
Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile. Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
In relazione alle variazioni verificatesi relativamente agli enti assicurati durante il periodo assicurativo annuale ed in particolare alle sezioni assicurate a valore intero, le somme assicurate sono soggette ad adeguamento, in aumento o diminuzione, ed il relativo premio, attivo o passivo, sarà dovuto alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:
a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati, nonché in caso di variazione delle valorizzazioni degli enti già assicurati, il Contraente comunicherà, entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
• sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
• sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
b) per gli enti acquisiti temporaneamente dall’Assicurato durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dal Contraente che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.
Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita. Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.
Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta. Nel caso che entro il termine sopra indicato il Contraente non abbia inoltrato alcuna comunicazione, si intenderà che i valori delle partite assicurate non hanno subito variazioni durante l’annualità trascorsa.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che:
a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
b) il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 5 – Revisione del prezzo
Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all’Art. 1 - “Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 20%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.
Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui all’art. 4 “Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia”.
Art. 6 – Recesso della Società
La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:
Art. 6.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1893 c.c., al pagamento dell’indennizzo per l’intero.
Art. 6.2 – Recesso per aggravamento del rischio
Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art. 5 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).
Art. 6.3 - Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso
La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.
In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate agli art. 6.1 e 6.2, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all’art. 14 – “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio” necessari per la redazione del bando di gara per
l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.
In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate di cui agli art. 6.1 e 6.2, qualora alla data di efficacia dello stesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore per un periodo massimo di sei mesi (c.d. “proroga tecnica”).
Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell’assicurazione
La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell’appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.
Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 9 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 10 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 11 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società
La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc… L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.
Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall’Assicurato.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall’Assicurato e dalla Società.
In caso di sinistro, spetta in particolare all’Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. I Xxxxx interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che per il tramite del Contraente.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i Terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.
L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, ove pertinente, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
E’ data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell’Assicurato o dei Terzi interessati in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di Xxxxx interessati che dell’Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati,
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
xxxxxxxx denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:
a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva;
b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento;
c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento;
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
• la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa;
• rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Art. 15 - Clausola Broker
Per l’assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh SpA , di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante, dal broker.
La remunerazione del broker è posta a carico della Società aggiudicataria del contratto. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per la Stazione Appaltante.
La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.
Art. 16 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla legge n. 136/2010
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si
estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 18 – Rinuncia alla surrogazione
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali l’assicurato debba rispondere a norma di legge, vettori e/o imballatori, Società controllanti, controllate e collegate, i clienti, a condizione che l’Assicurato o le Autorità competenti non abbiano loro stessi esercitato l’azione di rivalsa contro il responsabile.
Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.
Art. 19- Trattamento dei dati
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 20 – Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per il territorio dell’Europa geografica, restando comunque esclusi i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in Usa e Canada.
Art. 21 - Coassicurazione e Delega
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.
La Spettabile ……………………….........., all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:
• firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
• incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi,
• ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso, in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 22– Clausole vessatorie
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme che regolano l’Assicurazione in Generale:
Art…………………………………………….
Art…………………………………………….
Art…………………………………………….
Art…………………………………………….
Art…………………………………………….
Art…………………………………………….
<L’indicazione delle suddette clausole è a carico della Società aggiudicataria, che dovrà indicarle in sede di quotazione e provvedervi prima della stipula e segnatamente nel termine indicato nel Disciplinare di gara.>
Art. 23- Dichiarazioni del Contraente
Il Contraente è sollevato dall’obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o a distanza minore di 20 metri dai fabbricati assicurati, o contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni in grado di aggravare.
Il Contraente e l’assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Sezione 3 – Condizioni di assicurazione
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione
Sulla base di quanto previsto dalle Definizioni, Condizioni Generali e Particolari della presente Polizza, la Società si impegna a risarcire l'Assicurato per tutti i danni materiali e diretti e/o consequenziali originati da qualsiasi evento e qualunque ne sia la causa, ai beni assicurati, ovunque ubicati, generalmente in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx anche presso terzi, Dipendenti e/o Amministratori, salvo solo quanto espressamente escluso.
Si conviene inoltre che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dall’assicurazione, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o perdite e deterioramenti in genere ai beni Assicurati, l’Assicurazione coprirà anche tali danni, perdite o deterioramenti.
Sono altresì assicurati:
a) anche in deroga all'art. 1912 c.c., i danni causati, verificatisi in occasione o determinati da movimenti tellurici, tumulti popolari nonché da atti di sabotaggio e/o atti di terrorismo;
b) anche in deroga all’art. 1900 c.c., i danni cagionati da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e del Beneficiario, nonché da dolo e colpa grave delle persone del fatto dei quali il Contraente e l’Assicurato devono rispondere.
La Surrogazione della Società è inoltre consentita per i danni ascrivibili a Responsabilità Amministrativa dei predetti soggetti entro i limiti in cui la Responsabilità Amministrativa degli stessi sia stata accertata con sentenza definitiva da parte della Corte dei Conti.
Art. 2 - Precisazioni, estensioni e delimitazioni della copertura
1. Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro
La Società, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 c.c. e fino alla concorrenza del 20% dell'importo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore somma assicurata stabilita all’articolo 3 della Sezione 1 sotto la voce “Demolizione e sgombero”, risarcisce:
a) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
b) le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza;
c) le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati per ordine dell’Autorità o motivi di igiene e sicurezza;
d) le spese per lo smontaggio, lo svuotamento, l’eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, il riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati a tale scopo resesi necessarie;
e) sono compresi i residui rientranti nella categoria “Pericolosi” di cui al D. Lgs. n. 22/97 e s.m.i. e quelli radioattivi disciplinati dal D. Lgs. n. 230/95 e s.m.i.
È fatto salvo quanto previsto dall'art. 1914 c.c. circa l'indennizzo delle spese di salvataggio.
2. Guasti fatti da Autorità, Assicurato o terzi
La Società risponde dei guasti e danni fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli fatti dall'Assicurato e/o dai dipendenti dello stesso e/o da terzi allo scopo di arrestare l’evento dannoso previsto dalla presente polizza, anche
se lo stesso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni e/o partite oggetto della polizza stessa.
3. Ordinanze di Autorità - Oneri di urbanizzazione
In caso di sinistro, la presente polizza copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra.
Fermo restando quanto previsto nell’articolo definito “Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro”, la presente estensione, inoltre, copre le spese di demolizione, sgombero, smantellamento del patrimonio non danneggiato nonché le altre spese derivanti dall’imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.
La garanzia sarà prestata con il limite del 15% dell'importo pagabile a termini di polizza.
4. Opere di Fondazione
La Società risponderà anche delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno risarcibile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente, a seguito di:
a) mutati criteri costruttivi imposti dalla tecnica;
b) leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati; Anche nel caso di ricostruzione su altra area, se per causa di forza maggiore.
5. Oneri di controllo e collaudo
La Società risarcisce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di beni assicurati a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza, ma non direttamente danneggiati dal sinistro stesso, fino alla concorrenza di € 100.000,00 per sinistro.
6. Onorari di architetti, professionisti e consulenti
Viene stabilito che in caso di sinistro l’indennizzo comprenderà gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita e per la riparazione o ricostruzione conseguenti al sinistro, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola “Spese peritali”.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 5, sotto la voce “Onorari professionisti”.
7. Spese peritali
Si conviene tra le Parti che la Società garantisce all’Assicurato l’indennizzo per le spese da quest’ultimo sostenute per il perito di parte, nonché la quota parte dell’Assicurato relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale. Sono altresì compresi gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l’assicurato sia tenuto a produrre. La garanzia è prestata nella misura del 5% del danno liquidato, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 5, sotto la voce “Spese peritali”.
Qualora le spese e gli onorari complessivamente spettanti ai Periti siano ricompresi entro i limiti previsti dall’Assicurazione è facoltà degli stessi di richiedere alla Società il pagamento diretto di tali spese ed onorari a fronte dell’emissione di regolari fatture ed in conformità a quanto indicato nel processo verbale di perizia entro 60 giorni decorrenti dalla sottoscrizione della stessa, dandone formale comunicazione all’Assicurato.
8. Spese ricerca guasto
La Società risponde delle spese sostenute per la ricerca e/o riparazione di guasti e/o difetti e/o rotture e/o ostruzioni di tubazioni, raccordi, condutture, contenitori, impianti e altre installazioni al servizio dei fabbricati che
abbiano dato luogo a fuoriuscita di acqua o altre sostanze in essi contenute; è inclusa la sostituzione delle parti e/o la demolizione e/o ripristino delle porzioni di fabbricato.
La presente garanzia é prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all’art. 1907 C.C..
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti stabiliti alla Sezione 5, sotto la voce “Spese ricerca guasto”.
9. Ricorso terzi e locatari
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite del massimale convenuto nell’art. 3 della Sezione 1 sotto la voce “Ricorso terzi e locatari” e senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 c.c., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.
Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, l’assicurazione opera entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.
Se dall’assicurazione fossero esclusi:
• danni di importo non superiore ad un determinato ammontare (importo dei danni rientranti in franchigia),
• beni non assicurati in quanto già coperti da apposita assicurazione o non sussista un interesse all’assicurazione dell’Assicurato pur essendo gli stessi beni in uso o detenzione dello stesso,
e per questi motivi il sinistro che avesse colpito i beni assicurati risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista che subordina l’indennizzabilità dei danni a Terzi all’indennizzabilità del sinistro.
L’assicurazione non comprende i danni a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se richiesta, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa dell’assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti l’Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell’assicurato stesso.
10. Rischio Locativo
La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli Art. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per danneggiamenti arrecati ai locali e agli impianti di pertinenza e ad altri beni tenuti in locazione del Contraente e/o dell’Assicurato stesso, in conseguenza di incendio o di altro evento non escluso dalla presente polizza.
In caso di sinistro indennizzabile, qualora la somma assicurata per il rischio locativo risultasse inferiore al valore del fabbricato calcolato a termini di polizza, troverà applicazione la Regola Proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
11. Perdita pigioni
Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all’assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell’art. 3 della Sezione 1 sotto la voce “Maggiori costi” e
senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 c.c., anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati.
Ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi.
Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dall’Assicurato che vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presunta ad essi relativa.
12. Ricostruzione archivi
La Società risponde del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro (salvo quanto diversamente convenuto), per la ricostruzione ed il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati e “Programmi di utente”.
Per “supporti di dati” si intende il materiale intercambiabile da parte dell’assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso ad uso memoria di massa.
Per “dati” si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall’assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali, nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall’assicurato.
Per “Programmi di utente” si intendono sequenze di informazioni – che costituiscono istruzioni eseguibili dall’elaboratore – che l’Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d’opera da esso specificatamente incaricati.
È facoltà dell’assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.
Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l’Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione. Si intendono compresi anche i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri.
13. Maggiori costi
La Società risponde fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e senza l’applicazione del disposto dell’art. 1907 c.c. e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’art. 3 della Sezione 1 sotto la voce “Maggiori costi” delle spese sostenute per mantenere in funzione servizi e/o attività che si svolgevano con l’utilizzo, presso od all’interno di beni distrutti o danneggiati a seguito di eventi indennizzabili ai sensi del presente Contratto, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data del sinistro (a titolo esemplificativo e non limitativo: spese per locazioni temporanee, utilizzo di beni e strutture sostitutive, prestazioni di terzi, trasporto e lavoro straordinario di dipendenti, trasferimento e riallocazione di beni e servizi, ecc…).
In caso di guasto alle apparecchiature elettroniche la Società indennizza inoltre, con applicazione di una franchigia temporale di 2 giornate lavorative, le perdite subite dall’Assicurato nonché i maggiori costi sostenuti rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dalle apparecchiature danneggiate, distrutte o sottratte per:
a) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
b) spese abituali quali salari, stipendi che continueranno a decorrere, compreso l’affitto di altri macchinari o accessori appartenenti ad altre imprese;
c) spese relative al Disaster Recovery sostenute in caso di sinistro.
Il periodo di indennizzo può terminare anche dopo la data di scadenza del contratto qualora l’esecuzione delle riparazioni o del rimpiazzo lo rendano inevitabile a ristabilire le medesime condizioni di lavoro esistenti nel periodo precedente alla data di accadimento del sinistro.
Sono comprese le spese addizionali per riparazioni temporanee o per accelerare la riparazione dei beni danneggiati, comprese le spese per lavoro straordinario e/o notturno e/o festivo e/o trasporti celeri inclusi i
trasporti aerei ed i dazi doganali, purché tali spese siano state sostenute dall’assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza. Si intende altresì compreso il risarcimento per interruzione od intralcio dell’attività svolta dall’assicurato.
14. Differenziale storico artistico
La Società risponde in eccedenza agli importi indennizzabili e fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 5 sotto la voce “Differenziale storico artistico” per i maggiori danni che i beni assicurati con particolari qualità storiche o artistiche possono subire a seguito di sinistro risarcibile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e ripristino di carattere funzionale. Si intende inoltre risarcibile la perdita economica derivante all’assicurato in conseguenza del danneggiamento o della distruzione totale o parziale del bene.
La presente garanzia viene prestata in deroga totale all’art. 1907 c.c. e quindi senza applicazione della regola proporzionale.
15. Eventi atmosferici
Relativamente ai danni causati da eventi atmosferici quali trombe d’aria, uragani, bufere, tempeste, pioggia, grandine, neve, compresi i danni da urto di cose asportate e/o crollate, si intendono esclusi dalla garanzia:
a) le cose poste all’aperto non per normale destinazione, ad esclusione delle attrezzature, impianti e merci che si trovino sotto tettoie in sosta temporanea;
b) tettoie aperte da più lati, baracche e costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici, tensostrutture e tendostrutture e simili.
La garanzia vale anche per antenne, cavi aerei ed insegne.
I danni causati da pioggia, grandine, relativamente ai beni assicurati posti sottotetto di fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine o neve siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalle violenze degli eventi atmosferici.
Sono inoltre coperti i danni da infiltrazioni di acqua piovana attraverso coperture, pareti e pavimenti, compreso il rigurgito di fogna.
Relativamente ai danni causati da gelo la Società è obbligata unicamente per:
c) i danni materiali e diretti a macchinari e impianti;
d) i danni materiali e diretti ai beni assicurati a seguito di fuoriuscita di liquidi provocata da scoppio degli impianti e macchinari, a condizione che l’immobile assicurato sia stato in attività e/o riscaldato almeno fino alle 72 ore precedenti il sinistro.
Relativamente a danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve e ghiaccio, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all’interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dal sovraccarico di neve e ghiaccio stesso, la Società non indennizzerà i danni causati:
e) da valanghe e slavine;
f) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto.
La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 5, sotto la voce “Eventi atmosferici”.
16. Inondazioni, alluvioni ed allagamenti
Relativamente ai danni causati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, traboccamenti, rigurgiti (compreso il rigurgito delle acque piovane) o rotture di fognature, anche se tali eventi sono causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili, la garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 5, sotto le voci “Inondazioni, alluvioni” e “allagamenti”.
La Società non risponde dei danni da umidità, stillicidio, trasudamento, nonché dei danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 12 dal pavimento.
17. Eventi sociopolitici
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 5 sotto la voce “Eventi sociopolitici”.
18. Terremoto
Relativamente ai danni subiti dei beni assicurati per effetto di fenomeni tellurici e terremoto, la garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 5 sotto la voce “Terremoto”.
19. Smottamento e franamento del terreno
Relativamente ai danni subiti dei beni assicurati per effetto di smottamento e franamento del terreno, valanghe e slavine, cedimenti del terreno e caduta massi, la garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti, alla Sezione 5 sotto la voce “Smottamento e franamento del terreno”.
20. Furto e rapina
È condizione essenziale per l’indennizzabilità dei danni derivanti dal furto che le cose assicurate siano poste all’interno di fabbricati e/o locali o comunque in aree recintate – ad eccezione di quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni.
Limitatamente agli uffici, durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli stessi vi sia la costante presenza di persone.
In caso di furto avvenuto in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, se l’autore del reato si è introdotto nei fabbricati e/o nei locali:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, effrazione, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili;
b) uso di chiavi vere purché sottratte fraudolentemente al detentore o da questi smarrite; in quest’ultimo caso la garanzia sarà operante a condizione che lo smarrimento sia stato denunciato alle Autorità competenti e la copertura sarà operante dal momento della denuncia alle Autorità competenti;
c) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
d) in modo clandestino purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi, sarà liquidato dalla Società un importo pari al 100% del danno indennizzabile.
Nel caso di furto delle casse automatiche in proprietà, l’effrazione dei mezzi di chiusura delle stesse sarà parificata all’effrazione di mezzi di chiusura dei locali.
Qualora il furto avvenga senza tracce evidenti di scasso dei sistemi di protezione esterna e senza il ricorso a vie di accesso che richiedano particolari doti di agilità personale o di specifiche attrezzature, sarà liquidato dalla Società un importo pari al 85% del danno indennizzabile.
Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali, abbia violato tali difese mediante rottura, scasso, uso di chiavi vere o false, di grimaldelli o di arnesi e simili.
Limitatamente alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, la garanzia furto e rapina si intende operante anche nella fase di trasporto sui veicoli, a condizione che:
- in caso di furto, il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;
- gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto e all’espletamento delle attività a cui sono destinate;
- gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall’esterno.
Durante lo spostamento a mezzo aereo, con linee aeree regolari, o ferroviari, le apparecchiature elettroniche ad impiego mobile si intendono garantite purché vengano trasportate come “bagaglio a mano”, qualora peso e dimensione lo consentano, pena il decadimento dal diritto all’indennizzo.
In caso di trasporto al seguito o su natanti e imbarcazioni, la garanzia furto è operante a condizione che, in qualsiasi momento, gli enti assicurati siano sotto il controllo del soggetto al quale sono stati affidati, oppure siano affidati alla protezione di luoghi chiusi a chiave o sorvegliati. Restano esclusi gli smarrimenti e le misteriose sparizioni.
Deve intendersi compreso il furto con destrezza avvenuto in occasione di incidente stradale nonché a seguito di malore, perdita di coscienza, tali di obbligare l’intervento di unità di soccorso e/o l’ospedalizzazione dell’affidatario dell’ente assicurato.
Relativamente ai valori, il furto è coperto, salvo quanto previsto per il furto con destrezza, alla condizione, che si considera essenziale per l’efficacia del contratto, che gli stessi siano riposti chiusi a chiave in cassaforte, cassetti, mobili, armadi con i limiti di indennizzo previsti dall’art. 3 della Sezione 1, con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 5 sotto la voce “Valori in Cassaforte”, nonché riposti in cassette, cassetti, mobili, armadi, ecc….. con i limiti di indennizzo previsti nella partita dell’art. 3 della Sezione 1, con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 5, sotto la voce “Valori ovunque riposti”.
Si precisa che i termini serrature e/o chiavi comprendono anche dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando.
L’assicurazione include i guasti arrecati alle cose assicurate (si precisa che si intendono assicurati anche i fissi e gli infissi), per commettere il furto o per tentare di commetterlo.
L’assicurazione è estesa anche al furto con destrezza nell’interno dei locali con i limiti di indennizzo previsti nell’art. 3 della Sezione 1, con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 5 sotto la voce “Valori ovunque riposti”.
L’assicurazione è operante anche nel caso che l’autore del furto sia un dipendente dell’assicurato, a condizione che non ricorrano le seguenti circostanze:
a) che l’autore del furto sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali o di quelle dei particolari mezzi di difesa interni;
b) che il furto sia commesso durante l’orario nel quale il dipendente adempie le sue mansioni all’interno dei locali stessi.
La garanzia rapina è prestata anche se i valori assicurati si trovano fuori dai mezzi di custodia. Si precisa che:
c) ai fini della presente xxxxxxxx, le garanzie resteranno comunque operative anche se i beni assicurati si trovassero al di fuori dei mezzi di custodia eventualmente previsti in polizza;
d) agli effetti della presente polizza, con il termine rapina si comprende anche l’estorsione, cioè il caso in cui l’Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l’Assicurato stesso e/o suoi dipendenti, sia verso altre persone.
Si precisa che l’assicurazione comprende la rapina quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Resta, inoltre, convenuto tra le parti che in caso di sinistro:
e) la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all’art. 1907 c.c.;
f) relativamente a denaro e valori in genere, la Società non sarà tenuta a corrispondere complessivamente una somma superiore a quella stabilita nell’art. 3 della Sezione 1 sotto la voce “Valori ovunque riposti”;
g) la somma assicurata per ciascuna partita si intende automaticamente reintegrata della somma che verrà liquidata, fermo restando l’impegno dell’assicurato di pagare il premio relativo a detto reintegro dal momento del sinistro entro 30 giorni dal ricevimento del relativo documento contrattuale emesso dalla Società, salvo il caso di limiti di indennizzo per i quali fosse espressamente previsto un massimo indennizzo “annuo”;
h) in caso di ritrovamento delle refurtiva, la Società indennizzerà i danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge.
La garanzia “Furto e rapina” viene prestata con i limiti di indennizzo previsti nella partita dell’art. 3 della Sezione 1, con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 5alla voce “Furto e Rapina”.
21. Portavalori
Si intendono coperti i danni derivanti da sottrazione di denaro e/o valori a seguito di:
a) furto avvenuto in occasione di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
b) furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
c) rapina,
commessi ai danni di un incaricato del Contraente mentre detiene i valori stessi durante il loro trasporto ad altri uffici, banche, fornitori, clienti e viceversa.
Il portavalori può essere un dipendente o altra persona incaricata dall’assicurato per questo servizio (di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70). I trasporti di valore eccedente €. 50.000,00, se non affidati ad istituti specializzati, devono essere effettuati dal portavalori incaricato accompagnato almeno da un dipendente e con qualsiasi mezzo di locomozione e/o a piedi. La garanzia è operante anche quando i beni sono affidati a istituti specializzati nel trasporto di valori. In tal caso la presente garanzia copre la parte di danno (nel limite delle cifra assicurata) che eventualmente eccede l’importo recuperato o ricevuto dal Contraente in conseguenza del contratto con l’istituto di trasporti e/o l’assicurazione stipulata dall’istituto a beneficio degli utenti del servizio, e/o di qualsiasi altra assicurazione in vigore in qualunque forma a tutela dei valori sottratti.
La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai locali del Contraente.
La garanzia è prestata nell’ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano.
La garanzia “Portavalori” viene prestata con i limiti di indennizzo previsti nell’art. 3 della Sezione 1, con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 5 alla voce “Portavalori”.
22. Fenomeno elettrico
La Società risponde dei danni causati alle macchine, circuiti, impianti, apparecchiature compresi nella partita “Contenuto”, per effetto del “fenomeno elettrico”, da qualsiasi motivo occasionato, comunque si manifestasse, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche.
La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all’art. 1907 C.C..
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 5, sotto la voce “Fenomeno elettrico”.
23. Danni da movimentazione interna ed urto di veicoli
Per ciascun danno, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione di una franchigia assoluta pari ad Euro 2.500,00, che rimarrà sempre a carico esclusivo dell’Assicurato stesso. In nessun caso la Società è tenuta ad indennizzare per singola ubicazione e per singolo evento somma superiore a Euro 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
24. Guasti alle macchine
La Società risponde dei danni causati alle macchine, come da definizione di polizza, per guasti e/o rotture, mentre le stesse sono in funzione o ferme, vengono smontate, rimosse o rimontate per la loro pulitura, verifica, revisione, manutenzione o riparazione o vengono installate in ubicazione diversa da quella originaria.
Si intendono esclusi i danni: causati da difetti che erano a conoscenza dell'Assicurato al momento della stipulazione della polizza; per i quali deve rispondere per legge o per contratto il Costruttore o il fornitore; di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate; ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori.
La presente garanzia è prestata fino a concorrenza del massimale convenuto nell’art. 3 della Sezione 1 sotto la voce “Guasti alle macchine” a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all’art. 1907 C.C.. con e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 5 alla voce “Guasti alle macchine”, e si intende applicabile a tutte le macchine (ad esempio pompe di rimando ai serbatoi, impianti di laminazione, etc.) con la sola esclusione di tutte le apparecchiature di valore unitario inferiore ad €. 25.000,00.
25. Guasti alle apparecchiature elettroniche
Limitatamente alle apparecchiature elettroniche, la Società risponde anche dei danni causati da guasti, come da definizione di polizza, nonché da rotture originate da cause interne, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, mancato funzionamento di dispositivi di protezione, fenomeno elettrico, etc..
L’assicurazione è estesa alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, intendendosi per tali quelle che per loro natura e costruzione possono comunque essere trasportate ed usate anche all’aperto in luogo diverso dalla/e ubicazione/i indicate in polizza. Sono assicurate anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano entro il territorio nazionale, a condizione che il trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.
Limitatamente alla fase di trasporto, gli impianti e le apparecchiature debbono essere riposti nelle custodie di cui sono dotati.
Durante lo spostamento a mezzo aereo con linee aeree regolari e ferroviari, gli enti si intendono garantiti purché vengano trasportati come “bagaglio a mano”, qualora peso e dimensione lo consentano, pena il decadimento dal diritto all’indennizzo.
La garanzia viene prestata, a primo rischio assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo previsti nell’art. 3 della Sezione 1, con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nella sezione 5 sotto la voce “Guasti alle apparecchiature elettroniche”.
In caso di danno indennizzabile a termini della presente garanzia si intendono assicurati anche:
• i maggiori costi sostenuti dall’Assicurato rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dagli enti danneggiati;
• i costi necessari per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili e per la ricostruzione dei dati ivi contenuti i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d’uso in caso di danno ai supporti dati su cui sono memorizzati i programmi in licenza.
26. Ricostruzione dati e programmi
La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la ricostituzione di dati e programmi, la duplicazione o il riacquisto di programmi in licenza d’uso contenuti su supporti informatici danneggiati o sottratti e/o per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa dall’ultima copia di sicurezza disponibile, a seguito di danno materiale e diretto che abbia colpito gli enti assicurati, nonché quando non vi sia un danno materiale, cioè quando dati e programmi siano danneggiati da: mancanza di corrente, sovratensione, sotto-tensione, manipolazione di dati e programmi dovuti ad azioni fraudolente, infezioni da virus, errori umani di
manipolazione del personale compresa la scelta del programma, arresto, malfunzionamento degli impianti al servizio di quelli elettronici e dei collegamenti, scariche elettrostatiche, perturbazioni elettromagnetiche.
Relativamente ai dati perduti, ovvero quelli memorizzati nel periodo che intercorre fra una copia di sicurezza e l’altra, l’indennizzo comprende i costi necessari ed effettivamente sostenuti per:
• la ricerca dei dati a partire dagli originali cartacei e/o la ricerca da qualsiasi altra fonte che ne consenta il recupero, purché i costi di tali operazioni siano ragionevoli in relazione al valore che acquisirebbe il dato stesso una volta recuperato;
•la registrazione;
•l’elaborazione;
•l’esecuzione di programmi di controllo.
Per Enti Assicurati indennizzabili a termini di polizza di intendono anche:
•le logiche standard acquistate, “programmi in licenza d’uso”;
•le logiche sviluppate per applicazioni specifiche, “programmi utente”;
•le logiche “free-ware” (per es. Linux) purché l’Assicurata abbia le necessarie risorse umane qualificate;
•i dati contenuti negli archivi fissati su supporti intercambiabili e quelli presenti nei dischi rigidi (purché esista una procedura di back-up).
L’Assicurazione conserva la sua validità durante:
•i trasporti di supporti di dati e programmi all’interno del centro di elaborazione dati tra l’elaboratore principale e altre macchine collaterali, o nei locali ove è situata la cassaforte destinata alle copie dì sicurezza, purché all’interno dei locali dell’indirizzo assicurato in polizza;
•la spedizione/il trasferimento di dati e/o programmi all’interno della rete privata della Contraente e/o dell’Assicurata nell’ambito degli indirizzi assicurati in polizza, con esclusione delle tratte di percorso fornite da aziende di telecomunicazioni esterne mediante cablaggio specifico;
•la spedizione/il trasferimento /le comunicazioni per tramite di reti private del Contraente/Assicurato, che utilizzino tecnologia wireless/wifi con sistemi di criptazione delle comunicazione utilizzanti algoritmi almeno a 128 byte.
È facoltà dell’assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.
L'Assicurato dichiara che policy di sicurezza aziendale della Contraente prevede le seguenti misure per la prevenzione del virus:
•esistenza di almeno un programma anti-virus;
•installazione del programma anti-virus in tutti i gateway, i server e i PC dell'Azienda;
•aggiornamento dei file dei virus del programma anti-virus su tutti i gateway, i server e i PC dell'Azienda con frequenza almeno settimanale;
•regolare rinnovamento della licenza d'uso e di aggiornamento del programma anti-virus. L'Assicurato s'impegna a comunicare alla Società il caso in cui il programma anti-virus installato sia di tipo euristico.
I danni da Virus riscontrati nelle prime 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuiti al medesimo episodio ed i relativi danni sono pertanto considerati "singolo sinistro'.
In relazione alla presente garanzia “Ricostruzione dati e programmi” sono indennizzabili solo i costi sostenuti nei dodici mesi successivi alla data di sinistro.
Agli effetti della presente garanzia “Ricostruzione dati e programmi” nonché cumulativamente per la garanzia “Ricostruzione archivi” di cui al precedente punto 11), la Società risponde, senza l’applicazione del disposto
dell’art. 1907 c.c., fino alla concorrenza della somma assicurata dell’art. 3 della Sezione 1 sotto la voce “Ricostruzione dati e Programmi / Ricostruzione archivi” e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nella Sezione 5 sotto la voce “Ricostruzione dati e Programmi / Ricostruzione archivi”.
27. Attività del personale EDP
Limitatamente alle apparecchiature elettroniche, la Società risponde dei danni sopravvenuti durante le installazioni, operazioni di montaggio, rimozione, spostamento, riallacciamento, manutenzione, ampliamento o riparazione, anche quando tali operazioni sono affidate a ditte non autorizzate dalle case costruttrici e/o da personale tecnico specializzato della Contraente avvenute nei locali ove sono ubicati i beni assicurati.
28. Condizionamento d’aria
Limitatamente alle apparecchiature elettroniche e relativi programmi, archivi e dati, la Società risponde dei danni causati alle cose assicurate da funzionamento difettoso o insufficiente del sistema di climatizzazione centralizzato del fabbricato (anche se non di proprietà) indipendentemente dalle cause che possano aver concorso al verificarsi del sinistro. Il risarcimento sarà limitato al 50% dell’importo totale dei danni sofferti e risarcibili qualora non siano installati dispositivi in grado dì controllare costantemente i valori ottimali dell’umidità, temperatura, e presenza di fumi, questi ultimi dovranno essere indipendenti dal sistema centrale di regolazione del condizionamento, ed, al raggiungere dei limiti consentiti provvedere, all’arresto automatico dell’impianto elettronico dì elaborazione, previa segnalazione tramite allarme, che consenta di intervenire tempestivamente, anche al dì fuori dell’orario di lavoro del centro di elaborazione.
29. Contraffazione di valuta
La Società si obbliga a risarcire l’Assicurato delle perdite patrimoniali ad esso derivanti dall’accettazione in buona fede da parte dei suoi dipendenti di moneta falsa od alterata, purché la falsificazione o l’alterazione riguardino esclusivamente moneta nazionale avente corso legale. La garanzia viene prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per sinistro ed € 4.000,00 per annualità assicurativa.
30. Spese di ammortamento e perdita di valuta
Fermo restando che in nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere indennizzo superiore ai limiti per “denaro, titoli, valori, ecc.”, l’assicurazione relativamente ad effetti, titoli, assegni, ecc. è prestata anche per le spese sostenute dall’Assicurato per bolli, costi di rifacimento e/o ammortamento e/o annullamento ecc. di tali effetti, titoli, assegni ecc. sottratti e/o danneggiati e/o distrutti.
Limitatamente a quegli effetti, titoli, assegni ecc. che, se non sottratti, danneggiati o distrutti, sarebbero stati negoziabili, la garanzia è prestata anche per eventuali mancati interessi da calcolarsi a decorrere dal giorno in cui sarebbe stata possibile la negoziazione e fino al giorno in cui l’ammortamento è diventato effettivo a tutti gli effetti, ma per un periodo non superiore a tre mesi e al tasso di interesse bancario creditore che sarebbe stato riconosciuto all’Assicurato, calcolato quale media tra i tassi attivi di interesse praticati all’assicurato, nel periodo considerato, dalle varie aziende di credito di cui l’assicurato stesso si serve abitualmente.
L’eventuale cessazione della polizza non interrompe il suddetto periodo di indennizzo per quei sinistri che siano occorsi prima della cessazione della polizza medesima. L’estensione ai “mancati interessi” è prestata mediante un sovrappremio già incluso nei tassi esposti.
Per effetti, titoli, assegni ecc. per i quali non sia ammessa la procedura di ammortamento, il periodo di indennizzo (fermo il limite di tre mesi) si intende fino al giorno in cui, in sostituzione del titolo sottratto, sia possibile l’emissione di altro titolo e/o l’attuazione di altre forme di pagamento.
31. Certificati rilasciati dall’Autorità
Qualora per la liquidazione dei danni fossero necessari i certificati di chiusa inchiesta o altri rilasciati dai Tribunali e/o Autorità competenti, gli Assicurati si impegnano, trascorsi comunque 90 giorni dall’evento, ad indennizzare il danno anche se la contraente fosse impossibilitata a presentare i predetti certificati, fermo restando l’impegno della Contraente a consegnare detta documentazione non appena fosse disponibile presso i Tribunali e/o Autorità.
Si precisa altresì che l’avvenuta denuncia di sinistro alle Autorità e/o il certificato di chiusa inchiesta e/o simili non saranno comunque ritenuti necessari per la liquidazione di danni non attribuibili a “fatto reato” (es. trombe d’aria, grandine, caduta di aerei, alluvione ecc.).
32. Assegni in bianco
Il danno derivante da furto e/o rapina di assegni in bianco è risarcibile soltanto quando gli assegni rubati siano incassati presso qualsiasi Istituto di Credito nello Stato Italiano e/o nel resto del mondo; il relativo risarcimento è limitato, per ciascun assegno, alla somma pagata, fermo restando che l’importo risarcibile non potrà superare il valore massimo di emissione consentito dal taglio dell’assegno stesso. A tal fine, l’Assicurato si obbliga a tenere una registrazione completa, regolare ed aggiornata, dei vari assegni in bianco (distinti per ogni taglio se trattasi di assegni circolari).
In caso di furto e/o rapina, l’Assicurato deve provvedere, appena a conoscenza del furto e/o rapina stessi, al fermo immediato degli assegni rubati e all’espletamento della procedura di ammortamento in quanto sia ammessa, inteso che le relative spese saranno rimborsate dalla Società nei termini delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Nessun risarcimento spetterà all’Assicurato qualora l’incasso degli assegni rubati venga effettuato dopo che sia espletata e perfezionata la procedura di ammortamento oppure dopo 12 mesi dalla data dell’avvenuto sinistro, nel caso che il ricorso per la procedura di ammortamento risulti improponibile.
33. Guasto Macchine
La presente polizza assicura guasti e/o rotture dei Macchinari mentre gli stessi sono in funzione o fermi, vengono smontati, rimossi o rimontati per la loro pulitura, verifica, revisione, manutenzione o riparazione o vengono installati in ubicazione diversa da quella originaria.
Si intendono esclusi i danni:
• causati da difetti che erano a conoscenza dell’Assicurato al momento della stipulazione della polizza;
• per i quali deve rispondere per legge o per contratto il Costruttore o il fornitore;
• di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
• ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, accumulatori elettrici e quant’altro di simile, a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l’olio nei trasformatori ed interruttori.
34. Urto veicoli stradali
La Compagnia risarcisce i danni materiali e diretti causati da urto di veicoli a cose assicurate, in transito sulla pubblica via, non appartenenti al Contraente né al suo servizio.
35. Spese di collaudo
La Società risarcisce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza, ma non direttamente danneggiati dal sinistro stesso, fino alla concorrenza di Euro 110.000,00 per sinistro, senza applicazione dell'art. 1907 C.C.
36. Macchinette emettitrici e paline intelligenti
Le garanzie previste dalla polizza vengono estese ai danni materiali diretti causati a:
- n° indicativo 9 macchinette emettitrici di titoli di viaggio del valore di circa €. 10.000,00 cadauna;
- n° indicativo 120 “paline intelligenti” sulle fermate autobus del valore di circa €. 3.500,00 cadauna.
Ai fini della presente estensione di garanzia, per quanto attiene gli atti vandalici e gli eventi sociopolitici, in caso di sinistro la Compagnia pagherà l’indennizzo con uno scoperto pari al 10% con il minimo di €. 1.000,00.
Art. 3 – Esclusioni
La Società non è obbligata unicamente, anche in deroga all’art. 1912 c.c., a risarcire i danni causati da:
a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati “atti di guerra od insurrezione” le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
b) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) dolo del Legale Rappresentante della Contraente accertato con sentenza passata in giudicato nonché dell’Assicurato se soggetto diverso dalla Contraente; la colpa grave dei predetti, invece, non pregiudica la risarcibilità di eventuali sinistri, salvo il diritto di surrogazione stabilito all’articolo definito “Oggetto della Copertura”;
d) siccità, deperimento, difetti e disturbi di funzionamento, graduale deterioramento, logorio, usura, corrosione, arrugginimento dei beni assicurati, contaminazione, umidità, stillicidio, evaporazione o perdita di peso, alterazione di colore, sapore, termiti, insetti, vermi, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non escluso dalle condizioni contrattuali. Si precisa che in caso di scoppio delle macchine o degli impianti originato da usura, corrosione o difetti di materiale, dalla presente garanzia sono esclusi solamente i danni alle parti usurate, corrose o difettose della macchina, o dell’impianto stesso che hanno provocato il danno;
e) Infedeltà dei dipendenti, appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi constatati in sede di inventario;
f) danni indiretti di qualsiasi natura, tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
g) trasporto delle cose assicurate all’esterno di aree private, ad eccezione di quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
h) inquinamento di aria, acqua, suolo, ad eccezione di quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
i) normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti, impianti e tubazioni, nonché crollo o collasso strutturale derivante da errori di progettazione;
j) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle garanzie definite “Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro” e “Ordinanze di Autorità – Oneri di urbanizzazione”;
k) limitatamente agli Enti ricompresi nelle definizioni di “Macchine” e “Apparecchiature Elettroniche”, i danni derivanti da volontaria inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio delle cose assicurate; i danni cagionati a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate; i danni oggetto delle prestazioni dei contratti di manutenzione stipulati dall’Assicurato o di cui deve rispondere il produttore o il venditore;
l) limitatamente agli Enti ricompresi nelle definizioni di “Apparecchiature Elettroniche”, i danni imputabili a variazione di tensione nella rete, salvo che le stesse siano alimentate con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature;
m) limitatamente agli Enti esclusi dall’applicazione della garanzia “Guasto macchine”, qualora si verifichi una rottura e/o un guasto meccanico del macchinario stesso quale conseguenza di un danno risarcibile a termini della garanzia “Guasti alle apparecchiature elettroniche”, dette rotture o guasti si intendono comunque esclusi dalla copertura prestata dalla presente polizza.
Tutto quanto sopra, punti da a) ad m), salvo che i danni siano provocati da un altro evento non altrimenti, e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente Assicurazione. In quest’ultimo caso la Società sarà obbligata solo per quanto riferibile al danno non altrimenti escluso.
Per i danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il Costruttore o il Fornitore, la Società potrà, a proprio giudizio, esercitare il diritto di rivalsa.
Dall’Assicurazione guasti alle apparecchiature elettroniche sono inoltre esclusi:
n) danni dei quali deve rispondere, per legge o per contratto il costruttore, fornitore, venditore o locatore;
o) danni subiti da parti soggette a consumo, lampade e sonde se non danneggiate insieme al resto dell’apparecchiatura colpita da sinistro;
p) danni derivanti da inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione o l’esercizio indicate dal costruttore, fornitore o venditore;
q) danni e prestazioni coperte dal contratto di manutenzione stipulato in relazione alle apparecchiature stesse;
r) montaggi e smontaggi, puliture e revisioni che non siano connessi all’ordinaria manutenzione;
s) di natura estetica senza compromissione della funzionalità;
t) vizi già noti al Contraente alla data di stipulazione della polizza.
Limitatamente alle garanzie “Ricostruzione dati e programmi” e “Ricostruzione archivi”, restano comunque esclusi dalla garanzia i costi che l’Assicurato deve sostenere in conseguenza di:
u) perdita di dati dovuta ad errata registrazione, a cancellazione per errore ed a cestinatura per svista;
v) danni da errori di programmazione nelle sorgenti del programma;
w) danni da modifica dei programmi eseguita senza benestare e controllo da parte dei progettisti degli stessi o da parte di chi detiene le licenze;
x) le spese occorse a seguito di sinistro per migliorare programmi, dati, eliminare errori di programmazione, errori di lettura ed a cestinatura per svista;
y) perdita di dati per i quali non è possibile effettuare una copia di sicurezza.
Art. 4 – Enti esclusi dall’assicurazione
1. Gioielli, pietre e metalli preziosi per la quota di valore eccedente €. 10.000,00 per oggetto;
2. beni aventi valore storico o artistico per la quota di valore eccedente €. 25.000,00 per oggetto;
3. il valore del terreno;
4. strade, ponti esterni ai fabbricati assicurati, se non espressamente indicati in polizza;
5. mezzi di locomozione iscritti al P.R.A. di proprietà dell’assicurato;
6. enti per i quali esista separata assicurazione stipulata dall’assicurato e/o da terzi a seguito di obblighi derivanti da legge o da contratto con l’Assicurato;
7. boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
8. aeromobili e natanti;
9. baracche esclusivamente di legno o plastica e quanto in esse contenuto. Dall’Assicurazione dei guasti alle apparecchiature elettroniche sono inoltre esclusi:
10. apparecchiature elettroniche di età superiore a 10 anni;
11. programmi e dati residenti su telefoni portatili;
12. programmi di proprietà di terzo e relativi dati senza licenza d’uso;
13. programmi di terzi decompilati e/o modificati, contravvenendo a quanto previsto dalla licenza d’uso;
14. accumulatori di corrente.
Sezione 4 – Clausole che regolano la gestione dei sinistri
Art. 1 – Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx per sinistro
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 c.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata, stabilita nella Sezione 5 alla voce “Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx per sinistro”.
Art. 2 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso scritto alla Società e/o al broker entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza l’ufficio addetto all’Amministrazione dei contratti assicurativi.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 c.c. se ha costituito effettivo pregiudizio per la Società.
L’Assicurato deve altresì:
c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
e) predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l’Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali. L’Assicurato è esonerato dall’obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori, quando tale adempimento risulti difficoltoso o complesso.
Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all’assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività. Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, l’Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.
La Contraente è altresì esonerata dall’obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o avviso qualora non abbia avuto conoscenza nei casi verificatisi per fatto altrui al di fuori delle proprie ubicazioni contenenti le cose assicurate.
La Società si impegna a comunicare all’Assicurato di aver provveduto all’apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpisono la presente polizza ed a comunicare all’Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.
La Società si impegna ad incaricare sempre il medesimo perito e a comunicarne all’Assicurato il nominativo entro i 30 giorni successivi dalla decorrenza della polizza. Qualora, in casi eccezionali, la Società ritenga necessario incaricare un diverso perito, si impegna a comunicarne il nominativo contestualmente alla comunicazione di apertura del sinistro di cui al punto precedente.
Art. 3 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta da una delle parti:
b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà delle spese inerenti il terzo perito, fermo quanto previsto nell’articolo definito “precisazioni, estensioni e delimitazioni della copertura” alla voce “spese peritali”.
Art. 4 – Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti all’articolo definito “Obblighi in caso di sinistro”;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti nella presente polizza;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, rimozione e ricollocamento.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) dell’articolo definito “Procedura per la valutazione del danno”, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità di legge.
Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l’attività esercitata.
Art. 5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l’indennizzo verrà calcolato in base al costo di “ricostruzione e rimpiazzo a nuovo” delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:
a) In caso di distruzione:
I) per i fabbricati e per i beni immobili: il costo nonché ogni spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell’area);
II) per i beni mobili: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio, imballaggio, collaudo e fiscali;
III) per le opere d’arte: l’indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro;
IV) per gli impianti, le attrezzature ed i macchinari: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, di dogana, imballaggio, montaggio, collaudo e fiscali.
b) In caso di danno parziale:
I) Il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.
Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:
a) l’assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda soltanto fabbricati, contenuto in stato di attività, escluso quanto non più in esercizio alla data del sinistro;
b) in nessun caso potrà essere indennizzato per ciascun fabbricato, macchinario o impianto, un importo superiore a 3 volte il relativo valore determinato in base allo stato d’uso;
c) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che, quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori;
d) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di beni assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
e) qualora l’Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di “ricostruzione e rimpiazzo” o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all’indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell’art.1908 C.C.;
f) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l’ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.;
g) per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro;
h) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni;
i) si conviene fra le parti che, in caso di sinistro che colpisca la partita 1, il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato di avanzamento dei lavori. Tale pagamento verrà eseguito entro trenta giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l’avvenuto rimpiazzo, anche parziale, degli enti distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi concordati in sede di perizia;
j) per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti;
k) per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le parti che:
I) l’assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria;
II) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;
III) la Società non è obbligata a pagare l’importo liquidato prima della loro scadenza;
IV) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci;
l) per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro,
fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, l’indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l’Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l’abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.
m) per le opere d’arte parzialmente danneggiate l’indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino e restauro anche l’eventuale deprezzamento;
n) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati e dei beni immobili, l’Assicurato dovrà rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del sinistro, si conviene che l’indennizzo sarà comprensivo di tali costi entro un limite massimo del 15% della somma assicurata per ciascuna ubicazione ed in aggiunta alla stessa ma con il massimo di quanto stabilito alla Sezione 5 sotto la voce “Adeguamento antisismico”, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle “Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche” in vigore all’epoca della realizzazione degli stessi;
o) è data facoltà al Contraente di:
1. sostituire gli enti danneggiati con altri aventi un rendimento superiore qualora non sia possibile reperire sul mercato beni sostitutivi con rendimento equivalente;
2. sostituire gli enti danneggiati anche con altri che abbiano una funzione e/o destinazione diversa purché rientranti nell’attività del Contraente;
3. acquistare enti appartenenti a terzi con operazioni di ricondizionamento e migliorie, in modo da ricostruire la stessa capacità funzionale dell’ente danneggiato e sostituito;
4. ricostruire e/o acquistare anche più enti a fronte di uno solo danneggiato;
5. adottare provvedimenti (sostituzioni, acquisti, ricostruzioni) che rientrino contemporaneamente nelle fattispecie previste dai precedenti punti 1)2)3).
L’indennizzo sarà pari all’importo del danno come stimato ai punti che precedono, oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l’eventuale valore di recupero dei residui.
Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, è consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.
Art. 6 - Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale
Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo definito “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”, risulta che i valori di una o più partite con esclusione di quelle assicurate con forma “a primo rischio assoluto”, prese ciascuna separatamente, eccedevano, al momento del sinistro, le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
Se, in caso di sinistro, venisse accertata, per una o più partite prese ciascuna separatamente, un’assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 30% di quest’ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata, il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l’eccedenza del predetto 30% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l’indennizzo non potrà superare la somma assicurata.
Qualora inoltre al momento del sinistro la somma assicurata alla singola partita dovesse risultare maggiore del valore delle cose assicurate, determinato secondo i criteri di cui all’art. “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra quelle partite, con tasso uguale o inferiore, per le quali la somma assicurata risulti insufficiente ai sensi del presente articolo e dell’art. 1907 del Codice Civile.
Resta altresì convenuto che:
• detta ripartizione ha luogo in ugual misura per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o non dal sinistro;
• la compensazione non ha luogo per le partite assicurate a primo rischio assoluto.
Art. 7 – Acquisizione e cessione di enti – Leeway clause
Si conviene tra le parti che:
a) agli effetti della determinazione dei beni assicurati, rientrano immediatamente ed automaticamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l’emissione della polizza, inclusi modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte, nuove costruzioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, nel limite del 30 % della somma assicurata alla partita corrispondente come risultante dall’ultimo atto di aggiornamento o regolazione. La garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente;
b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l’esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo;
d) a comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d’ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell’assicurato;
e) agli effetti della determinazione del valore dei beni assicurati, rientrano inoltre immediatamente ed automaticamente nella garanzia gli incrementi di valore dovuti a variazione nei costi di costruzione dei fabbricati o nel valore commerciale o di rimpiazzo degli altri Enti, incluse le opere d’arte, nel limite del 30% della somma assicurata alla partita corrispondente come risultante al momento del sinistro e dopo l’applicazione delle inclusioni di cui alla lettera a). Tale importo costituirà il riferimento per la determinazione della somma assicurata ai fini dell’applicazione della deroga proporzionale.
Art. 8 – Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutando il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l’Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell’importo pari alla minore somma proposta dall’opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall’opposizione stessa.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, l’Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell’indennizzo, anche in mancanza di chiusa istruttoria, purché presenti fidejussione bancaria od assicurativa con cui si impegna a restituire l’importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza dalla garanzia assicurativa.
Art. 9 – Anticipo indennizzi
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno
€. 100.000,00.
L’obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta non oltre 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
Art. 10 – Indennizzo separato per ciascuna partita
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell’assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall’articolo “Pagamento dell’indennizzo” a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite, fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.
Art.11 – Recuperi
Limitatamente ai casi furto, rapina e portavalori, in caso di recupero totale o parziale, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.
Art. 12 – Coppie o serie
In caso di danno risarcibile a termini della presente polizza che riguardi uno o più beni assicurati facenti parte di una coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerando l’importanza di detto bene o beni, ma in nessun caso tale perdita o danno verrà considerato danno totale della coppia o della serie.
Tuttavia in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza ad un ente assicurato o ad una parte di esso che non sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro ente o con altra parte, la Società risarcirà il costo di riacquisto dell’intera coppia, al netto di eventuale deprezzamento, a meno che sia contrattualmente prevista la condizione “assicurazione del costo di rimpiazzo”.
Art. 13 – Ubicazione dei beni assicurati
Salvo quanto diversamente indicato in polizza, i beni assicurati sono generalmente ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.
Sezione 5 – Xxxxx Xxxxxxxxx
Art.1 - Oggetto dell'Assicurazione
La Società si obbliga ad indennizzare le perdite di profitto lordo conseguenti ad una mancata o ridotta capacità produttiva degli enti assicurati causata:
A) da un evento previsto dalla Sezione 1, che abbia colpito beni assicurati, e che abbia dato luogo ad un danno diretto indennizzabile, senza tener conto di eventuali franchigie;
B) da un provvedimento od ordine della Pubblica Autorità, motivato da un evento previsto dalle polizze di cui al punto A) precedente.
Sono comprese, nel limite della somma assicurata, le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute allo scopo di evitare o ridurre la perdita di profitto lordo.
Art.2 - Definizioni
a) Per capacità produttiva si intende il normale funzionamento dei beni assicurati, così come stabilito dal Contraente, e del quale la Società ha preso atto, ivi compresi i fermi tecnici e di manutenzione;
b) per perdita di profitto lordo si intendono le perdite economiche che in caso di interruzione o riduzione della capacità produttiva, resteranno a carico dell'assicurato, determinate facendo riferimento alla contabilità dell'assicurato, ed in particolare al Conto Economico dei beni assicurati.
Art.3 - Somma assicurata
Premesso che l'assicurato:
I) prestabilisce annualmente i propri programmi di produzione, in base alle reali capacità produttive degli impianti e dei beni, tenuto conto dei coefficienti di utilizzo ed affidabilità, e quindi delle fermate sia per manutenzioni programmate che per cause accidentali ricorrenti,
II) intende assicurare le perdite economiche come sopra definite ai punti 1 e 2,
III) si impegna a comunicare alla Società, all’inizio di ogni periodo assicurativo, il prospetto di calcolo della Somma Assicurata,
ciò premesso,
la Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione dell'Assicurato.
IV) Leeway clause
Fermo restando che la presente non è configurabile come assicurazione con "stima accettata" (ex art. 1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, la Società non applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., sempreché l'Assicurato non abbia rinunciato, nel corso del contratto, alle operazioni previste dall'art. III.
Ove però risultasse che al momento del sinistro la somma assicurata era insufficiente di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell'art. 1907 C.C. limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale.
Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'art. 1907 C.C.
Resta inoltre inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle altre spese risarcibili ai sensi di polizza.
V) Calcolo del Premio
Conseguentemente a quanto sopraesposto, il premio anticipato è versato come acconto, e l'Assicurato si impegna a denunciare alla Società, dopo il termine di ogni periodo assicurativo, l'effettivo ammontare della somma assicurata durante il periodo trascorso.
Le parti si impegnano, nell'ambito del 30% della somma assicurata, a pagare o rimborsare le differenze risultanti dal calcolo del premio effettivo.
Il pagamento dei premi dovuti sarà effettuato come previsto all’Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Art.4 - Periodo di indennizzo
E' il periodo che ha inizio al momento del sinistro e termina non appena ristabilita la capacità produttiva degli impianti o viene revocato il provvedimento della Pubblica Autorità che ne impediva l’attività e/o la produzione.
Il periodo non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione della polizza, avvenute dopo la data del sinistro.
Il periodo massimo di indennizzo è stabilito in 12 (dodici) mesi consecutivi, a partire dal sinistro.
4.1 Periodo di indennizzo per apparecchiature EDP
Per danni ad EDP (sistema informatico, CED, telecontrolli) il periodo massimo di indennizzo è stabilito in giorni 100 (cento) con franchigia di giorni 3 (tre).
Art.5 - Maggiori spese
5.1
Qualora l'Assicurato, in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza, sostenesse spese per diminuire od eliminare la ridotta o mancata capacità produttiva o il protrarsi del tempo di tale riduzione o mancanza, dette spese saranno indennizzate entro il limite massimo corrispondente all'indennizzo che sarebbe stato dovuto per la mancata o ridotta capacità produttiva che tali spese hanno evitato.
5.2.
Le maggiori spese necessarie e sostenute per la prosecuzione dell'attività a seguito di danno alle attrezzature EDP (sistema informativo, CED, telecontrollo) sono indennizzate fino alla concorrenza della somma prevista a questo titolo, senza applicazione dell'art.1907 C.C.
Ove i danni a dette attrezzature provocassero interruzione od intralcio nell’esercizio di altri impianti, le ulteriori maggiori spese sostenute per la prosecuzione dell’attività saranno indennizzate nei limiti previsti alla Sezione “Franchigie / Limiti di Risarcimento”
Art.6 - Pagamento periodico degli indennizzi per i danni indiretti
In caso di sinistro, una volta che le operazioni peritali abbiano permesso di stabilire con ragionevole approssimazione la durata dell'interruzione, o riduzione, della capacità produttiva, e conseguentemente di calcolare con ragionevole approssimazione l'indennizzo spettante, tale somma sarà corrisposta in rate mensili posticipate, la prima rata a far tempo da trenta giorni dopo la redazione dell'atto di amichevole liquidazione, o del verbale di perizia, che stabilisce il periodo e la somma sopramenzionati.
L'Assicurato si impegna a comunicare alla Società ogni evento che possa portare ad una riduzione, o prolungamento, del periodo di interruzione o riduzione preventivato.
Il disposto del presente art. 6) sarà applicabile solo nel caso in cui l'indennizzo spettante, come sopra calcolato, sia superiore a Euro 1.500.000,00.
L' importo della rata mensile non potrà essere superiore a Euro 1.100.000,00.
Art.7 - Anticipo degli Indennizzi
L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
Art.8 - Onorari dei periti
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 110.000,00 per sinistro, senza applicazione dell'art.1907 c.c., in eccesso al limite di indennizzo.
La Società rimborserà, in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, le spese e/o onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.
Questa garanzia viene prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C. fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.
Art.9 - Cessazione dell'attività
La Società non sarà tenuta a corrispondere l'indennizzo quando l'attività venga a cessare definitivamente dopo il sinistro.
L'attività si considera ripresa anche quando la produzione venga riattivata con impianti diversi, ed in altro luogo, da quelli usati al momento del sinistro, purché di equivalente o maggiore portata economica, e ciò anche se la attività nel luogo originario cessi per provvedimento della Pubblica Autorità.
Se invece l'attività cessasse definitivamente, la Società, in luogo dell'indennizzo previsto dalla presente polizza, pagherà un indennizzo pari al 20% (venti) dell'importo del danno indennizzabile (al lordo della franchigia) dalla Sezione 1, senza applicazione della franchigia prevista dalla presente polizza
Art.10 - Collegamento con la Sezione 1
La Società in corrispettivo del versamento dei premi convenuti e per la durata della presente polizza, alle condizioni tutte in essa stabilite, si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni economici derivanti da un evento contemplato dalla Sezione 1.
Conseguentemente per i rischi coperti, le esclusioni e quant'altro di applicabile, varranno le condizioni previste dalla Sezione 1. Non si terrà conto comunque di eventuali franchigie previste per la Sezione 1.
Art.11 - Determinazione dei danni risarcibili
La determinazione dei danni viene eseguita al più presto possibile calcolando:
1) la normale produzione nei 12 mesi antecedenti al sinistro, se in detto periodo fossero intervenute fermate programmate per manutenzione straordinaria, se ne terrà conto con opportuni correttivi;
2) il periodo presumibile di interruzione o riduzione della capacità produttiva, e la produzione programmata in detto periodo;
3) le circostanze che avrebbero modificato, ed in quale misura, la produzione programmata nel periodo di cui al punto 2), se il sinistro non fosse avvenuto;
4) si stima la produzione recuperabile dal sistema.
L'indennizzo sarà pari all'importo della perdita di profitto lordo (art. 2 b) di cui al punto 2), tenendo conto di quanto precisato ai punti 3) e 4).
11.1
In relazione al disposto dell'art. 8 - cessazione dell'attività -, si precisa che i lavori di "riparazione e/o rimpiazzo" (che possono anche essere eseguiti in altra sede ed in qualsiasi modo l'Assicurato ritenga confacente alle sue esigenze sempreché ogni variante non costituisca un aggravio di oneri per la Società) devono essere iniziati e condotti a termine con ragionevole sollecitudine.
11.2
Qualora l'Assicurato non intendesse far eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà al risarcimento dei danni sofferti, in conformità all'art. 9 - cessazione dell'attività -
Art.12 - Indennizzo separato per ciascuna partita
Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro, tutto quanto previsto dall'art. 11 “Determinazione del danno” sarà applicato, dietro richiesta dell'Assicurato, a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i periti, incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
Art.13 - Prolungamento del periodo di inattività
A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione la Società risponde anche delle perdite conseguenti a prolungamento o sospensione dell'attività causati esclusivamente da difficoltà di ricostruzione o di rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali (a titolo esemplificativo ma non limitativo): regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiale.
Art.14 - Impedimento o difficoltà di accesso da parte delle Autorità Civili e/o per danni a vie di accesso
Sono considerate inattività - e quindi periodi di indennizzo effettivi - anche le seguenti interruzioni o interferenze:
a) quando si verifica un impedimento e/o difficoltà di accesso e/o di uscita ai/dai locali e/o luoghi per ordine delle Autorità, in conseguenza di un evento non escluso a termini della Sezione 1, che abbia colpito edifici o enti in genere vicini ai locali e/o luoghi stessi, non occupati dall'Assicurato né sotto il suo diretto controllo, compresi quelli di aziende controllate o consociate;
b) quando si verifica un impedimento e/o difficoltà di accesso e/o di uscita ai/dai locali e/o luoghi in conseguenza di un evento non escluso a termini della Sezione 1, che abbia colpito le vie di accesso a e/o uscita da e/o di comunicazione con i locali/luoghi stessi, poste nel raggio di 5 (cinque) km dall'ubicazione in cui si è verificata l'interruzione o interferenza dell'attività;
c) quando la ripresa normale dell'attività dichiarata è impedita per ordine delle Autorità in conseguenza di un evento non escluso a termini della Sezione 1 e avvenuto nei luoghi indicati nella Sezione stessa.
In nessun caso la Società risponderà per più di 60 giorni consecutivi per le interruzioni o interferenze di cui sopra.
Art.15 - Dipendenza da Fornitori e/o Clienti
Qualora uno dei fornitori e/o clienti dell'Assicurato, ovunque nel Mondo, sia colpito da un sinistro causato da un evento non escluso di cui alla Sezione 1, e tale sinistro causi un'interruzione o intralcio di attività dell'Assicurato stesso, il conseguente danno materiale sarà considerato come danno alle cose assicurate con la detta SEZIONE , e
le eventuali perdite che potranno derivare all'Assicurato per l'interruzione o intralcio dell'attività dichiarata saranno indennizzate ai sensi delle Condizioni previste dalla presente SEZIONE - Danni Indiretti, nel limite del 20% delle somme assicurate o altro limite eventualmente previsto nella clausola "limiti di risarcimento".
Art.16 - Forniture pubbliche o private di energia elettrica, gas, acqua
Si conviene che verrà risarcita la perdita risultante da interruzione od intralcio dell'attività, causata da sinistro che abbia colpito una qualsiasi centrale, sottostazione, linea o impianto per la produzione o distribuzione di elettricità, acqua o gas (siano esse di proprietà pubblica o privata), incluse dighe, bacini o simili, della quale l'Assicurato si serve per ottenere elettricità, acqua o gas (siano essi utilizzati come forza motrice, come materia prima o altro), sempreché tale sinistro sia dovuto a un evento non escluso a termini della Sezione 1.
Art.17 - Buona fede
L'omissione delle dichiarazioni da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni all'atto dell'emissione della presente polizza e successive variazioni, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.
Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione interna dei locali, nonché di lavori di costruzione ed allestimento.
Art.18 - Rinuncia all’azione di rivalsa
La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - a qualsiasi azione di rivalsa quale prevista dal Codice Civile che potesse spettarle nei confronti di persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, società controllanti, controllate, collegate e/o consociate nonché di terzisti, depositari, proprietari di immobili tenuti in locazione dall'Assicurato, clienti e in genere persone e/o società che abbiano rapporto d'affari con l'Assicurato, di associazioni, patronati ed enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con l'Assicurato per le sue attività od utilizzare suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione per ottenere il risarcimento del danno subito contro il responsabile (salvo per la parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione).
Ugualmente la Società rinuncia a invocare la condizione "Assicurazione presso diversi assicuratori" (o simili), nei casi in cui l'Assicurato abbia rilasciato a terzi (prima del sinistro) manleva e/o abbia assunto l'onere di provvedere all'assicurazione, a condizione che l'Assicurato non benefici egli stesso dell'assicurazione stipulata da detti terzi (salvo per la parte eventualmente rimasta scoperta di assicurazione sotto questa polizza).
Sezione 6 – Partite e somme assicurate, limiti di indennizzo, franchigie, scoperti e calcolo del premio
Art. 1 – Calcolo del premio
Per il calcolo del premio si rinvia alla sottostante tabella contenente le partite e le somme assicurate unitamente ai tassi annui le cui applicazioni alle somme assicurate determinano l’ammontare del premio complessivo annuo.
n° Partita
Descrizione
Forma
Valore
Tasso
Imp.le
Premio annuo
imponibile
Imposte
Premio annuo
lordo
1 Fabbricati di proprietà Valore intero € 900.000,00 .....‰ €............................ €...................... €............................
2 Fabbricati e opere civili in locazione Valore intero € 6.394.500,00 .....‰ €............................ €...................... €............................
3 Patrimonio Mobiliare, Pezzi di ricambio, Merci
Valore intero € 600.000,00 .....‰ €............................ €...................... €............................
4 Guasti alle apparecchiature elettroniche Valore intero € 560.000,00 .....‰ €............................ €...................... €............................
5 Ricorso terzi e locatari Primo rischio assoluto
6 Onorari professionisti Primo rischio assoluto
7 Spese peritali Primo rischio assoluto
8 Demolizione e sgombero Primo rischio assoluto
€ 5.000.0000,00 .....‰ €............................ €...................... €............................
€ 60.000,00 .....‰ €............................ €...................... €............................
€ 100.000,00 .....‰ €............................ €...................... €............................
€ 1.000.000,00 .....‰ €............................ €...................... €............................
9 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Attrezzature Valore Intero € 600.000,00 .....‰ €............................ €...................... €............................
10 Furto e rapina Primo rischio assoluto
€ 60.000,00 .....‰ €............................ €...................... €............................
10a Valori in cassaforte (Denaro, titoli di viaggio, altro)
10b Valori ovunque riposti (Denaro, titoli di viaggio, altro)
Primo rischio assoluto Primo rischio assoluto
€ 15.000,00 .....‰ €............................ €...................... €............................
€ 15.000,00 .....‰ €............................ €...................... €............................
10c Portavalori Primo rischio assoluto
11 Maggiori costi Primo rischio assoluto
€ 10.000,00 .....‰ €............................ €...................... €............................
€ 500.000,00 .....‰ €............................ €...................... €............................
12 Profitto Lordo Valore Intero € 4.500.000,00 .....‰ €............................ €...................... €............................
TOTALE €.........................
Art. 2 - Limiti di indennizzo valide per entrambe le Sezioni
Si intendono pattuiti i seguenti limiti di indennizzo:
GARANZIA PRESTATA
LIMITE DI INDENNIZZO
SCOPERTO E/O FRANCHIGIA
Ogni e qualunque danno, salvo quanto di seguito riportato:
€ salvo diverse franchigie previste per specifiche
garanzie
Sezione Furto € 0
Sezione Elettronica Scoperto 10 % con il min. di € 200
Spese ricerca riparazione rotture € 50.000,00 per sinistro e anno € 1.000,00 per sinistro
Fenomeno elettrico € 150.000,00 per sinistro e anno € 500,00 per sinistro
Spese demolizione e sgombero (inclusi pericolosi, tossici, nocivi)
10 % del danno liquidabile
Spese peritali 5 % del danno liquidato con il max di € 100.000,00
Onorari architetti, ingegneri e consulenti € 100.000,00 per sinistro e anno
Quadri, dipinti, arazzi, statue, tappeti, collezioni
€ 100.000,00 per sinistro e anno
Eventi atmosferici 70 % delle somme assicurate Scoperto 10 % con il min. di € 1.000
Sovraccarico Neve € 1.000.000,00 per sinistro e anno € 5.000,00 per sinistro
Collasso strutturale e Crollo € 700.000 per sin/ anno € 5.000,00 per sinistro Eventi socio-politici 80 % delle somme assicurate Scoperto 10 % con il min. di € 1.000 Scoperto 10 % del danno col minimo di €
Terrorismo e/o sabotaggio € 1.000.000,00 per sinistro e anno 10.000,00 per sinistro
Perdita pigioni € 50.000,00 per sinistro e anno
Inondazioni, alluvioni, allagamenti € 1.000.000,00 per sinistro e anno
Scoperto 10 % del danno col minimo di €
10.000,00 per sinistro
Terremoto
€ 1.000.000,00 per sinistro e anno Scoperto 10 % del danno col minimo di €
10.000,00 per sinistro
Dispersione liquidi € 500.000,00 per sinistro e anno € 1.000,00 per sinistro
Franamenti, cedimenti, smottamenti di terreni
Danni a trasmettitori, biglietterie e/o parcometri, convalidatrici
€ 500.000,00 per sinistro e anno € 5.000,00 per sinistro
€ 50.000,00 per anno € 300,00 per sinistro
GARANZIA PRESTATA
LIMITE DI INDENNIZZO
SCOPERTO E/O FRANCHIGIA
La Società Il Contraente