ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
per la realizzazione del progetto “Integrazione della sorveglianza COVID-19 con la
sorveglianza sentinella InfluNet”
Fasc. N. 5S34
tra
L’Istituto Superiore di Sanità, di seguito denominato “ISS” - codice fiscale 80211730587 con sede in Roma, Viale Regina Elena 299, cap. 00161 rappresentato per la stipula del presente atto dal Direttore delle Risorse Umane ed Economiche, Dott.ssa Rosa Maria Martoccia
E
Università di Firenze, dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, di seguito denominato “UNIFI” – codice fiscale 01279680480 con sede in Firenze, Viale Morgagni, n. 48 cap. 50134 rappresentato per la stipula del presente atto dal Direttore del dipartimento Prof. Francesco Annunziato
PREMESSO CHE:
• l’articolo 47 bis del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, attribuisce al Ministero della Salute funzioni in materia di tutela della salute umana e di coordinamento del sistema sanitario nazionale;
• con la legge 26 maggio 2004, n. 138 è stato istituito presso il Ministero della Salute il Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, che nell’ambito delle proprie attività prevede il coinvolgimento delle Regioni e degli Istituti nazionali competenti nell’ambito sanitario;
• con decreto ministeriale 20 ottobre 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 04 novembre 2020 al n. 2099 e dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 22 ottobre 2020 con il numero 21956, è stato approvato il programma di attività del CCM per l’anno 2020;
• a partire dal gennaio 2020 l’Italia, come le altre nazioni del Mondo, si trova ad affrontare la pandemia derivante dal virus Sars-Cov-2;
• in particolare nella cosiddetta Area progettuale sono stati individuati otto macro-progetti, in coerenza con la vision del PNP 2020-2025, che andranno a colmare quegli ambiti della sanità pubblica che durante l’emergenza hanno mostrato una maggiore fragilità o che necessitano di una costruzione ex-novo, per dotare il sistema Paese di nuovi innovativi strumenti epidemiologici;
• in considerazione dell’emergenza Covid-19 si è ritenuto opportuno, assicurare una forte coesione tra tutti gli stakeholder al fine di creare, sul fronte emergenziale, delle esperienze il più possibile condivise e di promuovere l’utilizzo di linguaggi e strumenti comuni nella risposta e nel contrasto all’attuale pandemia;
• tra i suindicati otto macroprogetti è stata individuata la linea progettuale n.8 “Integrazione della sorveglianza COVID-19 con la sorveglianza sentinella InfluNet”;
• il Comitato Scientifico del CCM, nella seduta del 16 novembre 2020, ha proceduto alla disamina della suddetta proposta progettuale e ha proceduto all’approvazione della stessa;
• l’Istituto Superiore di Sanità, ha stipulato un Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, approvato e reso esecutivo con Decreto dirigenziale del 19.11.2020, registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 24.11.2020 al decreto n. 13296 per la realizzazione del progetto sopra menzionato che fissa come data di inizio attività il 19.11.2020 e la scadenza in data 18.05.2022;
• nel piano operativo legato alle attività di cui sopra allegato all’Accordo di collaborazione con il Ministero sono previste collaborazioni con n. 4 Unità Operative, tra queste la n. 5 è l’Università di Firenze;
• in considerazione di quanto premesso, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche ed integrazione è intento delle Parti addivenire alla sottoscrizione di un accordo che disciplini i termini principali di una collaborazione su specifico progetto
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1
(Oggetto)
Oggetto del presente accordo è la collaborazione tra ISS e UNIFI, che nel quadro delle rispettive competenze, e tenuto conto degli obiettivi di cui alle premesse, concordano di porre in essere congiuntamente ogni azione necessaria alla realizzazione del progetto: “Integrazione della sorveglianza COVID-19 con la sorveglianza sentinella InfluNet” cosi come riportato nel Progetto Esecutivo.
Articolo 2
(Durata)
Le attività disciplinate dal presente atto decorrono dal 19.11.2020 e avranno scadenza il 18.05.2022.
L'efficacia del presente atto è comunque subordinata alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'ISS giusto disposto dell'art. 26, D.LGS. n. 33 del 14.03.2013.
Articolo 3
(Contributo)
Il finanziamento assegnato per la realizzazione delle attività relative al progetto è pari ad Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) e sarà trasferito, subordinatamente al ricevimento dei ratei da parte del Ministero, all’UNIFI. Le modalità di trasmissione dei fondi saranno le seguenti:
- 50 %, pari ad Euro 22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00) a titolo di anticipazione, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo e dietro presentazione di richiesta di pagamento;
- 30 %, pari ad Euro 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00) dopo dodici mesi dall’inizio delle attività di cui all’art.2, relativi al primo anno di attività, e dietro presentazione di richiesta di pagamento;
- 20%, pari ad Euro 9.000,00 (novemila/00) come saldo del contributo.
All’atto della liquidazione del saldo, entro 30 giorni dalla scadenza del presente accordo, l’UNIFI dovrà inviare all’ISS la seguente documentazione:
• relazione scientifica finale delle attività svolte durante l’intero progetto;
• elenco analitico finale delle spese sostenute secondo le categorie di costo risultanti dal piano economico allegato accompagnato da una dichiarazione firmata dal legale rappresentante redatta secondo l’allegato fac-simile. Le spese rendicontate dovranno essere effettivamente liquidate e non soltanto impegnate.
Le richieste di pagamento relative al secondo rateo e al saldo dovranno essere emesse solo dopo apposita comunicazione dell’ISS dell’avvenuto trasferimento dei fondi da parte del Ministero.
Le richieste di pagamento di cui sopra, ai sensi di quanto disposto dall’art. 35, commi 8-13 del decreto legge 1/2012 - che prevede la sospensione del sistema di tesoreria unica mista e l’assoggettamento al sistema di tesoreria unica – dovranno indicare gli estremi del proprio conto di tesoreria unica completo di IBAN.
Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell’ambito del presente accordo di collaborazione.
Il trasferimento suddetto, avendo natura contributiva è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 26/1/72 n. 633.
L’UNIFI dichiara di essere a conoscenza che l’erogazione dei ratei del contributo è subordinata all’acquisizione, da parte dell’ISS, delle diverse rate di finanziamento da parte del Ministero e s’impegnano a tenere esente l’ISS da ogni eventuale pretesa derivante da terzi.
Articolo 4
(Responsabile Scientifico)
I Responsabili Scientifici chiamati a svolgere le attività di ricerca saranno per l’UNIFI il Prof. Simone Giannecchini e per l’ISS la Dott.ssa Simona Puzelli e il Dott. Antonino Bella.
Articolo 5
(Rendicontazioni e Relazione Scientifiche)
L’UNIFI entro 15 giorni dalla scadenza di ogni semestre, che sarà calcolato a partire dal 19.11.2020 data di inizio attività, trasmette all’ISS un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o spese sostenute nonché la relazione scientifica.
Entro trenta giorni dalla scadenza dell’accordo, l’UNIFI trasmette all’ISS un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell’accordo stesso e un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto.
Le rendicontazioni di cui al precedente articolo saranno predisposte dall’UNIFI utilizzando il modello di rendicontazione allegato.
Tutta la documentazione giustificativa delle spese, dovrà essere mantenuta agli atti dall’UNIFI che si impegna a produrre gli originali o le copie conformi dei documenti suddetti su richiesta dell’ISS entro dieci giorni dalla richiesta stessa.
L’ISS può comunque richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto.
Le rendicontazioni finanziarie di cui ai precedenti commi dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicati nel piano finanziario presentato.
Fermo restando l’invarianza del finanziamento complessivo è consentita, senza necessità di autorizzazione, uno scostamento dell’importo non superiore al 10%, sia in aumento che in diminuzione, per ogni singola voce di spesa. Un’eventuale variazione superiore al limite del 10% dovrà essere concordata con il responsabile scientifico dell’ISS che, dopo aver valutato la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità, provvederà, tramite gli uffici amministrativi, ad inoltrarla per l’autorizzazione al Ministero della Salute.
La variazione di piano economico potrà essere richiesta una sola volta per l’intera durata del progetto e dovrà pervenire almeno 120 giorni prima della scadenza del presente accordo.
Articolo 6
(Norme di gestione)
Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricerca.
L’eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all’ISS.
Non è ammesso l’utilizzo dei fondi per l’affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc).
L’acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all’ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell’accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa.
L’accordo di collaborazione in parola, sottoscritto ai sensi dell’articolo 15 della legge 241/1990, prevede una equa ripartizione dei compiti e delle responsabilità per il perseguimento dell’interesse comune. Pertanto, non sarà possibile prevedere una remunerazione per il personale interno dell’UNIFI, in quanto detto personale è da ritenersi già coinvolto e remunerato per l’orario di lavoro prestato per il perseguimento delle finalità istituzionali del proprio ente di appartenenza.
Sotto questa voce è dunque possibile destinare risorse solo ed esclusivamente per il reclutamento di personale esterno all’Ente. Infine come precisato dagli organi di controllo del Ministero nell’ambito dei progetti relativi ad accordi tra amministrazioni, sono ammissibili a rimborso solamente le spese di personale derivanti dalla stipula di contratti di lavoro flessibile diversi da quelli a tempo determinato.
Resta inteso che la correttezza delle procedure di reclutamento del personale esterno dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto della normativa vigente.
Si precisa che non sono rimborsabili eventuali costi per l’acquisto di servizi di catering in occasione di corsi di formazione, convegni, workshop o altro momento di incontro.
Articolo 7
(Pubblicazioni e risultati della ricerca)
I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all’articolo 5, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall’UNIFI nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest’ultimo potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.
Il responsabile scientifico dell’UNIFI ha l’obbligo di trasmettere tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto unitamente alla rendicontazione di cui all’art.5 al responsabile scientifico dell’ISS.
E’ fatto obbligo all’UNIFI di rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili al Ministero, tramite l’ISS in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero.
E’ fatto obbligo all’UNIFI richiedere tramite l’ISS, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la preventiva autorizzazione al Ministero prima della diffusione parziale o totale dei dati relativi al progetto.
Senza preventiva autorizzazione del Ministero, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, l’UNIFI non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni reportistica pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione. La richiesta autorizzazione dovrà essere trasmessa dall’ISS al referente scientifico del Ministero.
La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l’indicazione: “Progetto realizzato con il supporto tecnico e finanziario del Ministero della Salute - CCM “
Articolo 8
(Sospensione dei pagamenti, diffida ad adempiere e risoluzione dell’accordo)
L’ISS sospenderà l’erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all’art.5, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo.
In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili l’UNIFI che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l’ISS intima per iscritto all’UNIFI, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l’accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida.
L’accordo si intende risolto anche nel caso in cui l’UNIFI non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti.
È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, l’UNIFI ha l’obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell’atto.
Articolo 9
(Tutela dei dati personali)
Le Parti provvedono al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’ esecuzione del presente accordo, in conformità al disposto del D. Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e dal Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.
Articolo 10
(Responsabilità e Foro)
Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti relative all’interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del
presente accordo saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.
Articolo 11
(Codice Unico di Progetto)
L’UNIFI si impegna a comunicare all’ISS il numero di Codice Unico di Progetto (CUP) al momento della restituzione del presente atto.
Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell’ambito del presente accordo di collaborazione.
Articolo 12
(Imposta di registro e di bollo)
L’imposta di bollo è assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura dell’Istituto (autorizzazione n.99718/2016 dell’Agenzia delle Entrate – D.R. Lazio) ed il relativo onere economico è ripartito tra le parti nella misura del 50%.
L’importo relativo a tale onere sarà versato dall’UNIFI sul conto corrente dell’ISS – Banca d’Italia IBAN: IT65 U010 000324535 02000 22349.
Le parti prendono atto che il rimborso della quota parte dell'imposta sopra indicata riveste priorità cronologica nello sviluppo della collaborazione scaturente dal presente accordo e legittima l'Istituto, in caso di sua mancata effettuazione, a sospendere l'erogazione del contributo previsto dal precedente art. 3.
Il presente atto redatto sottoscritto in firma digitale ai sensi ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005) e sarà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente.
Per l’ISS: Per l’Università di Firenze:
Il Direttore delle Risorse Il Direttore del dipartimento
Umane ed Economiche Medicina Sperimentale e Clinica (Dott.ssa Rosa Maria Martoccia) (Prof. Francesco Annunziato)