DISCIPLINARE DI GARA CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO
POLITECNICO DI MILANO
DISCIPLINARE DI GARA CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO
FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE PER LICENZE ORACLE TRAMITE “RICHIESTA DI OFFERTA” (RDO) NELL’AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA)
N.CIG 6863745D8B
Area Gestione Infrastrutture e Servizi – Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture
INDICE
PREMESSA 3
Art. 1 - Oggetto della fornitura 3
Art. 2 - Importo della fornitura 3
Art. 3 - Aumento e diminuzione dell’importo del contratto 4
Art. 4 - Modalità di aggiudicazione della gara 4
Art. 5 - PASSOE 4
Art. 6 - Requisiti di partecipazione 5
Art. 7 - Conclusione del contratto 5
Art. 8 - Tempi e luoghi di consegna. 5
Art. 9 - Modalità di presentazione delle fatture e pagamento 6
Art. 10 - Riservatezza. 6
Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari 6
Art. 12 - Normativa anticorruzione 7
Art. 13 - Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano 7
Art. 14 - Norme di riferimento 8
Art. 15 - Foro competente 8
Art. 16 - Trattamento dati 8
Art. 17 - Responsabile del procedimento 8
Art. 18 - Contatti del Punto Ordinante 8
Art. 19 - Accesso agli atti 9
Art. 20 - Spese contrattuali 9
Art. 21 - Inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto 9
Patto di integrità tra gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara indette dal Politecnico di Milano per l’esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi 9
PREMESSA
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo n. 50 del 18.04.16 (Codice) svolta attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del Codice, tramite “richiesta di offerta” (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA).
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RDO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
Le condizioni del Contratto di fornitura, che verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta del Fornitore, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni del Contratto (in particolare con quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto e con il contenuto nel Catalogo elettronico).
Per quanto non espressamente previsto nel presente punto si rinvia alle disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto.
Art. 1 ‐ Oggetto della fornitura
Oggetto del presente capitolato è la fornitura di servizi di manutenzione per le licenze Oracle indicate in Tabella 1 per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2017.
Tabella 1: descrizione prodotti e servizi richiesti
Descrizione Prodotto | CSI | Quantità | Tipo/ Livello Licenza | Periodo |
Oracle Database Standard Edition 2 - Processor Perpetual | 20521603 | 28 | FULL USE | 01/01/2017‐ 31/12/2017 |
Oracle Database Standard Edition 2 - Processor Perpetual | 20521603 | 8 | FULL USE | 01/01/2017‐ 31/12/2017 |
Il contratto di manutenzione richiesto dovrà essere regolarmente registrato presso il produttore Oracle e dovrà essere valido per l’intero periodo della fornitura.
Il Politecnico di Milano con il proprio account registrato presso Oracle ed in piena autonomia dovrà poter aprire chiamate direttamente presso il supporto Oracle senza oneri aggiuntivi.
Inoltre il Politecnico di Milano con il proprio account registrato presso Oracle ed in piena autonomia dovrà poter ottenere tutti gli aggiornamenti, correzioni, major e minor release del software in ambito e la relativa documentazione senza oneri aggiuntivi.
La violazione delle disposizioni sopra indicate e la difformità della fornitura rispetto a quanto richiesto determinerà l’applicazione delle penali descritte all’art. 8, fino all’eventuale risoluzione del contratto (art. 21), senza alcun onere per il Politecnico di Milano.
Art. 2 ‐ Importo della fornitura
Il prezzo presunto e stimato e non garantito posto a base di offerta è fissato in € 43.900,00 + IVA per l’intera fornitura, comprensivo di tutti gli oneri concernenti la fornitura (trasporto, imballo, scarico, montaggio, spese di fatturazione, consegna al luogo indicato, ecc.), che devono, pertanto, intendersi a carico della Ditta offerente.
A norma della disciplina vigente (decreti legislativi nn. 50/2016 e 81/08) la Stazione appaltante reputa che non vi siano rischi interferenziali per la sicurezza dei lavoratori dell’aggiudicatario e pertanto non reputa opportuno scomputare dalla base di gara alcun costo sulla sicurezza.
Art. 3 ‐ Aumento e diminuzione dell’importo del contratto
Il Fornitore è consapevole ed accetta che il Punto Ordinante ha la facoltà di richiedere, entro il termine ultimo per la richiesta di consegna di cui al successivo art. 8, un aumento o una diminuzione del quantitativo di articoli oggetto del presente Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale ordinato, senza che a fronte delle richieste di aumento o diminuzione di tale quantitativo, entro il limite indicato, il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti, ovvero chiedere la risoluzione del Contratto stesso.
Il Punto Ordinante, agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui alla presente RdO, si riserva di incrementare il quantitativo delle dotazioni richieste fino alla concorrenza di un quinto ai sensi del
R.D. 2440/1923 e fino alla concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
Art. 4 ‐ Modalità di aggiudicazione della gara
La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato.
Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M.
28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte.
I prezzi di aggiudicazione, i servizi ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura.
E’ facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua.
In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 bis del Codice. In tal caso sarà applicata sanzione pecuniaria pari all’1 per mille del valore della gara.
Art. 5 ‐ PASSOE
Ai fini dell’utilizzo del sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti obbligatori di partecipazione, il partecipante dovrà fornire il documento denominato PASSOE rilasciato dall’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici, caricandolo a sistema.
Per ottenere tale documento, l’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx alla voce “Servizi – AVCPASS operatore economico”, indicherà a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia il “PASSOE”.
Per ogni ulteriore informazione: xxxx://xxx.xxxx.xx/
Il documento dovrà essere scansionato in un unico file PDF prima di procedere all’apposizione della firma digitale da parte del legale rappresentante
Art. 6 ‐ Requisiti di partecipazione
Il Fornitore dovrà essere un partner commerciale del produttore Oracle (o il produttore stesso). In sede di gara il Fornitore dovrà caricare a sistema un documento, rilasciato dal produttore, attestante il possesso del suddetto requisito (qualora non si tratti del produttore stesso). La documentazione sarà verificata a cura del Politecnico in collaborazione con il produttore.
Al fine di evitare forniture di servizi di manutenzione non autorizzati o rivenduti tramite canali non autorizzati da Oracle, il Politecnico di Milano potrà effettuare opportune verifiche per documentarne l’origine, ciò affinché siano confermate da Oracle stessa, attraverso le sue sedi in Italia, le necessarie certificazioni sulla genuinità, provenienza e garanzia.
Art. 7 ‐ Conclusione del contratto
Sulla base delle Offerte contrattuali inviate dai fornitori, il Punto Ordinante, secondo i criteri di valutazione indicati nella RDO, procederà alla valutazione delle offerte ricevute e potrà accettarne una entro il termine di validità e di irrevocabilità dell’Offerta stabilito in occasione dell’invio della RDO. In tal caso il Sistema genera un “documento di accettazione”, che dovrà essere sottoscritto a mezzo di firma digitale e caricato a sistema entro il suddetto termine.
Il contratto di fornitura con il fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento di accettazione firmato digitalmente viene caricato a Sistema dal Punto Ordinante.
Art. 8 ‐ Tempi e luoghi di consegna
Il Fornitore aggiudicatario si impegna a registrare presso il produttore Oracle il contratto di servizi di cui all’Art. 1 entro 15 giorni solari dalla stipula del contratto MEPA relativo alla fornitura oggetto del presente disciplinare.
Per eventuali inadempienze (ritardi nella fornitura, fornitura non conforme con quanto richiesto nel presente disciplinare ecc.) saranno immediatamente comunicate e applicate le penali previste dalle presenti Condizioni Particolari o dalle Condizioni Generali di Contratto relative al bando MEPA applicabile.
Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai suddetti tempi di registrazione del contratto sarà applicata una penale pari al 1% del valore dell'acquisto.
Il Fornitore aggiudicatario dovrà comunicare l’avvenuta registrazione del contratto a:
Politecnico di Milano – Area Servizi ICT - Servizio Gestione Server e-mail: xxxxxxxxx-xxxxxx-xxxxx@xxxxxx.xx
Il Politecnico di Milano si riserva, comunque, in caso di ritardo superiore ai 10 giorni solari rispetto ai suddetti tempi, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto, ai sensi 5 dell’art. 1456 C.C., con semplice raccomandata a.r. e di affidare a terzi la fornitura dei servizi oggetto del contratto imputando le spese aggiuntive dell’appaltatore (rescissione in danno), salvo il risarcimento per maggiori danni.
Qualora a registrazione del contratto effettuata, a seguito di accertamento da parte del Responsabile del servizio interessato, il contratto di servizi risulti difforme, parzialmente o totalmente - anche per caratteristiche tecniche o tipologiche - da quanto ordinato, il Fornitore aggiudicatario è tenuto a
provvedere alla sua idonea modifica entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) decorrente dalla notifica di contestazione come sopra effettuata.
Tutte le spese inerenti e conseguenti la registrazione del contratto di servizi oggetto del presente disciplinare ed eventuali successive modifiche sono a carico della Ditta.
Art. 9 ‐ Modalità di presentazione delle fatture e pagamento
La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio riportato nella presente RDO.
Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, dovranno altresì essere indicate nella fattura anche le seguenti informazioni:
Informazione | Elemento del tracciato fattura elettronica |
Codice Unitario Progetto (se indicato in RDO) | <CodiceCUP> |
Codice Identificativo Gara | <CodiceCIG> |
ORDINE (se indicato): dovrà essere indicato l'identificativo ID_DG che verrà comunicato in sede di stipula | <Dati Generali><DatiOrdineAcquisto> |
CONTRATTO (se indicato): in caso di riferimento a contratto, dovrà essere indicato il numero di protocollo/repertorio che verrà comunicato in sede di stipula | <Dati Generali><DatiContratto> |
NOTE CREDITO (se indicato): dovrà essere indicato il numero della fattura trasmessa | <Dati Generali><DatiFattureCollegate> |
La compilazione e sottoscrizione dell’autocertificazione inerente la dichiarazione di regolarità del
D.U.R.C. e la tracciabilità dei flussi finanziari dovrà precedere l’emissione della fattura.
La fattura sarà respinta tramite il Sistema di Interscambio in caso di mancato ricevimento della predetta documentazione.
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, previo accertamento della prestazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).
Art. 10 ‐ Riservatezza
Il Fornitore si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornita dal Politecnico di Milano.
Il Fornitore si impegna altresì a non divulgare a terzi e a non utilizzare per fini estranei all’adempimento dell’accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant’altro relativo al Politecnico di Milano e al suo know-how.
Il Fornitore si impegna altresì a restituire al Politecnico di Milano, entro 10 giorni dall’ultimazione delle attività commissionatele tutti gli atti ed i documenti alla stessa forniti dalla committente ed a distruggere, ovvero rendere altrimenti inutilizzabili, ogni altro atto.
Eventuali violazioni commesse dal Fornitore sulle disposizioni di cui al presente paragrafo saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia.
Art. 11 ‐ Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.
Il fornitore si impegna inoltre a produrre, su richiesta della Stazione appaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui al comma 9 della legge 136/2010.
A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010, salvo le deroghe previste dalla legge stessa.
Art. 12 ‐ Normativa anticorruzione
Il fornitore, firma digitalmente il presente disciplinare, dichiarando contestualmente quanto segue.
1) RAPPORTI DI PARENTELA
Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.
2) TENTATIVI DI CONCUSSIONE
Il fornitore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.
3) CONOSCENZA DEL CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DEL POLITECNO DI MILANO E PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI ATENEO Il fornitore dichiara di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ateneo, reperibili all’indirizzo:
xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxx-xx-xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxx/
Il Fornitore ha l’obbligo di rispettare e di divulgare all’interno della propria organizzazione Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano per tutta la durata della procedura di affidamento e del contratto.
Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l’inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art.1456 del c.c.
4) EX DIPENDENTI
Il Fornitore dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Università per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e si impegna a non stipularli nel prossimo triennio.
Art. 13 ‐ Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano
Il Politecnico di Milano non potrà essere citato a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale né potrà mai essere utilizzato il logo del Politecnico di Milano se non
previa autorizzazione da parte del Politecnico stesso. Le richieste di autorizzazione possono essere inviate a xxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.
Art. 14 ‐ Norme di riferimento
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’Abilitazione, la registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.
Si rinvia inoltre al D.Lgs.50/2016, al Codice Civile e al Codice Penale.
Art. 15 ‐ Foro competente
Per ogni effetto del contratto, si riconosce per ogni controversia la competenza del Foro di Milano.
Art. 16 ‐ Trattamento dati
Il Politecnico di Milano effettua il trattamento dei dati forniti dalla ditta appaltatrice, secondo le disposizioni dettate dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dei relativi disciplinari tecnici, ed esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Milano – Direzione Generale e il Responsabile del trattamento dei dati è il RUP.
Il Fornitore si impegna a trattare tutti i dati personali eventualmente comunicati o raccolti nell’ambito della fornitura, ivi compresi quelli sensibili, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, con particolare riguardo all’applicazione dell’Allegato B Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza.
Responsabile del Trattamento dei dati personali e sensibili eventualmente comunicati o raccolti nell’ambito della fornitura è il Fornitore.
La conservazione dei dati personali e sensibili oltre la scadenza della presente convenzione deve essere effettuata dal Fornitore secondo la normativa vigente in materia.
Eventuali violazioni commesse dal Fornitore sulle disposizioni di cui al presente paragrafo saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia.
Art. 17 ‐ Responsabile del procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento di gara è il Dirigente dell’Area Servizi ICT, Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
Art. 18 ‐ Contatti del Punto Ordinante
Per eventuali informazioni è possibile contattare il Call Center del Politecnico di Milano, telefono 00 00000000, email xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.
Eventuali richieste di chiarimenti, in ordine al contenuto del Bando di gara, del presente Disciplinare e del Capitolato speciale d’appalto potranno essere formulate esclusivamente per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
Art. 19 ‐ Accesso agli atti
In caso di richiesta di accesso agli atti, come previsto dal Regolamento di Ateneo, emanato con Decreto del Direttore Generale Rep. n. 3418 Prot. n. 40374 del 18/12/2013, verrà applicato il tariffario approvato dal Consiglio di Amministrazione il 17/12/2013 visibile al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx.xxx/000/Xxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxxxxx.xxx
Art. 20 ‐ Spese contrattuali
Tutte le spese, diritti e imposte, inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.
Art. 21 ‐ Inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto
Il Politecnico di Milano ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di violazione o non rispondenza al vero, anche sopravvenuta, di tutte le dichiarazioni rese per l’iscrizione al MEPA, di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/2016, nonché nei casi previsti dagli artt. 8, 11 e 12 del presente Disciplinare.
Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di partecipazione di cui all’art.6.
Milano, lì 09/11/2016
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Patto di integrità tra gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara indette dal Politecnico di Milano per l’esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi
Il presente patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara indetta dal Politecnico di Milano.
La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale dell’operatore economico concorrente, comporta l’esclusione dalla gara a norma dell’art. 1, comma 17 della Legge 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
Il presente documento costituisce pertanto parte integrante dell’offerta economica dell’operatore economico e del contratto che eventualmente consegue all’aggiudicazione.
Questo patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Politecnico di Milano e degli operatori economici che partecipano alle procedure di gara indette dall’Ateneo a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anti corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o
qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
Il Personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Politecnico di Milano, a qualsiasi titolo coinvolti nelle procedure di espletamento delle gare, nonché nell’ambito dell’esecuzione del conseguente contratto, sono consapevoli del presente patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto di quanto disposto dallo stesso patto di integrità.
Il Politecnico di Milano si impegna verso gli operatori economici a rendere pubblici i dati più rilevanti della procedura, di seguito riportati:
1. Elenco dei partecipanti;
2. Offerte economiche dei soggetti ammessi (in caso di aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso) o graduatoria delle offerte ammesse (in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa);
3. Elenco delle offerte respinte o degli operatori economici esclusi (con comunicazione della relativa motivazione ad ogni operatore economico direttamente interessato);
4. Nominativo del soggetto aggiudicatario;
5. Ragioni che hanno determinato l’aggiudicazione, con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.
Ogni operatore economico con la sottoscrizione del presente Patto di Integrità e la sua allegazione alla documentazione richiesta nei singoli atti di gara:
1. si impegna a segnalare al Politecnico di Milano qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della singola gara e\o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato, addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni attinenti alla singola gara;
2. dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti alla medesima gara e che non si è accordato e non si accorderà con gli altri operatori economici partecipanti alla gara stessa;
3. si impegna a rendere noti, previa richiesta dell’Ateneo, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della selezione, inclusi quelli effettuati a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi;
4. si impegna a garantire il rispetto degli standard sociali e normativi minimi in tema di rispetto dei diritti umani e le condizioni di lavoro del proprio personale;
5. si impegna ad assicurare il rispetto della vigente normativa in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
6. garantisce che all’interno della propria azienda non vi è alcuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione, sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell’opinione politica, dell’origine sociale, dell’età, della disabilità, dello stato di salute, dell’orientamento sessuale e dell’appartenenza sindacale.
Il soggetto partecipante alla procedura di gara prende visione ed accetta le sanzioni previste e di seguito elencate, in caso di mancata osservanza degli impegni in tema di anticorruzione assunti col presente Patto di integrità:
1. esclusione dalla procedura di gara in caso di mancata firma del presente patto e/o consegna dello stesso, unitamente all’offerta presentata nell’ambito della procedura di gara;
2. risoluzione o perdita del contratto;
3. escussione del deposito cauzionale;
4. escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
5. responsabilità per danno arrecato al Politecnico di Milano nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall’incameramento della cauzione definitiva sopra indicata), impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
6. esclusione del concorrente dalle gare indette dal Politecnico di Milano per un periodo di tempo non inferiore a un anno e non superiore a 5 anni, determinato dall’Amministrazione di Ateneo in ragione della gravità dei fatti accertati e dell’entità economica del contratto;
7. segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ed alle competenti autorità;
8. responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore.
Il presente patto di integrità esplica i suoi effetti fino al termine dell’esecuzione del contratto assegnato a seguito dell’espletamento della gara.
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente patto di integrità fra Politecnico di Milano e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti, sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.
Data
SOCIETA’
(FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE)