CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC
CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC
OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI SOFTWARE MULTIBRAND, MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/2000 – SUDDIVISA IN 10 LOTTI MERCEOLOGICI ID 2340
I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: xxx.xxxxxx.xx; xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx; xxx.xxx.xxx.xx.
*** CHIARIMENTI
1) Domanda
Disciplinare Art 4 par. 2
Capitolato Art 4.3.3 Servizi connessi – Consegna
Capitolato tecnico Art 7.1 Verifica di conformità delle licenze, prodotti e sottoscrizioni
In riferimento alla verifica di conformità e alla data del relativo verbale quale “data di Accettazione” della prestazione contrattuale, da cui decorrerebbero il periodo di validità delle licenze e della relativa manutenzione, si fa presente che le policy di licenza IBM, prevedono che il trasferimento all’uso delle licenze e l’inizio della relativa manutenzione decorra dal momento dell’invio del documento “Prova di titolarità - POE” al cliente finale e non dalla “accettazione” della fornitura, periodo che potrebbe differire di molto tempo rispetto alla data di consegna per cause non dipendenti dal Produttore, tempo in cui la Licenza non risulterebbe correttamente intitolata.
Si chiede pertanto di voler prevedere che l’intestazione della Licenza e il corrispondente periodo di manutenzione abbia inizio dalla Data di Consegna (data di invio della Prova di titolarità).
Risposta
Non si conferma. Come riportato nella documentazione di gara, l’intestazione della licenza e il corrispondente periodo di manutenzione hanno inizio dalla Data di Accettazione, ossia la “data di esito positivo della verifica di conformità e di conseguente accettazione della fornitura”, che comunque, secondo quanto precisato al paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico deve avvenire entro e non oltre 5 giorni dalla Data di Consegna.
Del resto, la verifica di conformità dei prodotti software, come previsto al medesimo paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico, riguarderà: a) l’effettiva disponibilità di quanto indicato dal Fornitore nella propria e-mail; b) la corrispondenza del prodotto software consegnato rispetto a quanto ordinato, ivi compresa la disponibilità di elementi inclusi nella fornitura.
2) Domanda
Capitolato Art 4.3.3 Servizi connessi – Consegna
Capitolato tecnico Art 7.2 Verifica di conformità del rinnovo della manutenzione dei prodotti software già in uso Schema di convenzione Art. 8
In relazione alla fornitura del rinnovo dei prodotti software già in uso, si fa presente che le politiche di licenze IBM prevedono la fornitura del “prodotto manutenzione” per un periodo minimo di 12 mesi, non variabile nel periodo di tempo e con data di inizio equivalente alla data di consegna della Licenza. La natura del servizio di rinnovo di manutenzione renderebbe superflua la verifica di conformità con cadenza trimestrale.
Si chiede pertanto di adeguare alle suddette politiche quanto previsto all’ART 7.2 del Capitolato Tecnico e il relativo ART. 8 comma 5 dello Schema di convenzione.
Risposta
Si confermano le previsioni del Capitolato Tecnico e dello Schema di Convenzione. Infatti, la verifica di conformità periodica è correlata alla natura continuativa della prestazione.
Si veda in ogni caso l’avviso di rettifica.
3) Domanda
Capitolato tecnico Art 4.3.3 Servizi connessi – Consegna Schema di convenzione Art. 7
In relazione alle modalità previste per l’elaborazione dell’ordinativo si fa presente che per dar corso alle necessarie verifiche sulla registrazione dell’accordo “IBM Passport Advantage” (Accordo sottoscritto tra Cliente e IBM) è necessario ricevere da parte dell’ordinante il numero di accordo IBM Passport e il nominativo del referente del cliente ivi registrato, al quale correttamente far pervenire il documento di licenza.
Considerato il limitato numero di giorni entro il quale dover effettuare le verifiche, si chiede di poter introdurre nel processo di acquisto della PA un riepilogo dell’ordine strutturato, che contenga i soli elementi essenziali per l’esecuzione di tali verifiche e più specificatamente numero di IBM Passport, Email e nominativo del referente Passport registrato, elenco prodotti con codice e quantità delle nuove licenze o dei rinnovi.
Risposta
Le informazioni relative a numero di IBM Passport, Email e nominativo del referente Passport registrato, elenco prodotti con codice e quantità delle nuove licenze o dei rinnovi saranno informazioni presenti nell’ordine trasmesso dalla P.A., contenute direttamente nell’ordine o in apposito allegato allo scopo predisposto.
4) Domanda
In considerazione del fatto che la presente procedura di Gara è articolata in 10 (dieci) diversi lotti merceologici, si chiede di confermare che, così come stabilito nella pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, 12/1/2017 n. 52, l’art. 80 co. 5, lett.
m) del D.L. 50/2016 (i.e. Codice dei Contratti pubblici), non troverà applicazione nel caso in cui due operatori economici, che si trovano in una delle situazioni di cui all’art. 2539 del codice civile, presentino entrambi un’offerta ma per lotti differenti.
Risposta
Si conferma.
5) Domanda
ART.16 CONDIZIONI GENERALI - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E, OVE APPLICABILE, POLIZZA ASSICURATIVA - È corretto
assumere che in linea con le CONDIZIONI del produttore di Software la responsabilità contrattuale del Fornitore sarà limitata al valore del contratto?
Risposta
Non si conferma. Infatti, come previsto all’art. 16 delle Condizioni Generali, “Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi”, senza quindi alcun limite legato al massimale contrattuale.
Si precisa in ogni caso che nell’ambito della presente iniziativa non è richiesta la produzione della polizza assicurativa.
6) Domanda
Schema di convenzione Art. 9 PENALI - È corretto assumere che le penali si applicheranno nel confronti del fornitore in caso di negligenza or colpa grave da parte del Fornitore e non nel caso la mancata conformità dei prodotti e/o il ritardo sia stato causato dal produttore considerando che il Fornitore in quanto mero rivenditore non può influenzare le funzionalità del Software o le modalità di fornitura?
Risposta
Non si conferma. Tutte le penali riportate nello schema di Convenzione (ivi comprese quelle relative alla mancata conformità dei prodotti o al ritardo), saranno contestate ed eventualmente applicate al solo Fornitore. Resta fermo che
Consip e/o le singole Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, valuteranno le argomentazioni addotte nelle deduzioni che il Fornitore, se del caso, produrrà a seguito di eventuali contestazioni, secondo quanto previsto dall’art. 12 delle Condizioni Generali.
7) Domanda
Schema di Convenzione art. 3 DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA Punto 2 e 3 - Per quanto riguarda la fornitura dei prodotti oggetto dello Schema di Convezione, considerando che il Fornitore in quanto mero rivenditore non può influenzare le funzionalità del Software o le modalità di fornitura, viene stipulato che trovano applicazione le Condizioni del rispettivo produttore del software (per esempio riguardo al lotto 2 le Condizioni Microsoft OPEN Value Basic). È corretto assumere che in caso di discordanza delle Condizioni del produttore relativamente alle garanzie e responsabilità civile connessa al prodotto software, le Condizioni del produttore varranno analogamente anche per il Fornitore e che in caso di discordanza prevarrà quanto disposto dalle suddette Condizioni del produttore rispetto alle previsioni contenute nelle Condizioni Generali?
Risposta
Non si conferma. Come riportato nell’art. 3 dello Schema di Convenzione per ogni singolo lotto, in caso di discordanza fra quanto disposto nelle Condizioni del Produttore e quanto disposto dalla Convenzione e dagli altri Allegati alla medesima, prevarranno in ogni caso le previsioni contenute nella Convenzione e nei relativi allegati (ivi comprese le Condizioni Generali).
Si precisa in ogni caso che in caso di discordanza tra quanto previsto nella Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella Convenzione.
8) Domanda
CONDIZIONI GENERALI ART. 21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PUNTO 9 - Considerando che il trattamento dei dati personali verrà effettuato direttamente dai produttori dei software oggetto del contratto, è corretto assumere che l’obbligo di non trasferire i dati al di fuori della EU o dello Spazio Economico Europeo sarà stipulato negli accordi sui trattamenti dei dati con il produttore dei software nelle rispettive Data Protection Agreements? Altrimenti come rivenditore il Fornitore non può fornire questa garanzia.
Risposta
Non si conferma. Si rinvia in ogni caso alla risposta al successivo quesito n. 15).
9) Domanda
Nell'allegato "Appendice 3 - Lotto 6-B Listino 2: Manutenzioni SAP" sono riportate, per ciascun prodotto, tre fasce di prezzo unitario base d'asta (fascia1, fascia2, fascia3. A cosa si riferisce ciascuna fascia e a quale valore di listino delle licenze software corrispondenti si riferiscono?
Risposta
Per quanto riguarda il lotto 6, il rinnovo della manutenzione per i prodotti software SAP già in uso presso le Pubbliche Amministrazioni è previsto limitatamente ai prodotti acquistati nell’ambito delle precedenti edizioni della presente Convenzione. I valori del listino di rinnovo sono quindi correlati ai valori di listino delle licenze software corrispondenti delle precedenti edizioni della presente Convenzione, Licenze Software Multibrand 2 – Lotto 6 e Licenze Software Multibrand 3 – Lotto 6, pubblicati sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
In tali Convenzioni, in particolare, per il lotto 6 erano previsti ulteriori sconti per ordini con importi ricompresi in determinate fasce di valore. I prezzi unitari per il rinnovo della manutenzione sono quindi legati alla fascia di sconto all’interno della quale sono state acquistate le licenze (fascia senza sconto, fascia con il primo ulteriore sconto, fascia con il secondo ulteriore sconto).
10) Domanda
DOCUMENTO: Disciplinare par. 14.3.1 Dichiarazioni integrative punto 8 - pag.26
TESTO: “….in particolare il Fornitore è in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, è idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali, ed è consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara ed in corso di esecuzione contrattuale, potrà essere nominato dalle Amministrazioni contraenti “Responsabile” o “Sub Responsabile” del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR. In tal caso, il Fornitore si impegna ii) a presentare all’Amministrazione le garanzie e ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee ed adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali e ii) ad eseguire quanto necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali applicabili al trattamento dei Dati Personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali) per il Responsabile o Sub responsabile del trattamento dei dati personali collaborando, nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare del trattamento;”
DOMANDA: Considerando che, come specificato nella determina a contrarre, “l’iniziativa … non include attività a valore aggiunto (attività logistiche, installazione on site, etc.)”, si chiede di confermare che per gli ordinativi di fornitura costituiti interamente da prodotti software e relativa garanzia e manutenzione attivabili presso le sedi indicate dell’amministrazione (prodotti on premises), il Responsabile del Trattamento sarà il soggetto che gestisce l’infrastruttura informatica dell’Amministrazione Contraente (interna/in house o esterna/in outsourcing) presso la quale sarà installato il prodotto software licenziato.
Risposta
Come previsto all’art. 6 degli schemi di Convenzione, “In ragione dell’oggetto della Convenzione, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dall’Amministrazione Contraente “Responsabile/sub-Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE sulla base dell’atto di nomina allegato alla presente Convenzione”. Tenuto conto della merceologia oggetto di affidamento (fornitura di software), non può escludersi a priori la possibilità di trattamento dei dati personali anche nell’ambito delle attività di mera rivendita di forniture software (es. eventuali dati personali indicati dalle PA nell’ambito degli ordinativi di fornitura o comunque dei quali il fornitore possa venire a conoscenza nell’esecuzione dei servizi connessi, tra cui anche quello di contact center). Ciascuna Amministrazione valuterà se le prestazioni oggetto dell’ordinativo, anche tenuto conto del proprio contesto, comportino il trattamento di dati personali.
11) Domanda
DOCUMENTO: ID 2340 - Multibrand 4 - Allegato 2-5 - Schema di convenzione Lotto 5 Art. 14 comma 1
TESTO: “Nel corso di durata della presente Convenzione, il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. sulla revisione del listino di riferimento in termini di introduzione di Prodotto/i e/o di una o più fasce di sconto, ulteriori rispetto a quelle di cui alle tabelle al precedente articolo 8, commi 3 e 4, in funzione dell’importo dell’Ordinativo di Fornitura” DOMANDA: Si chiede di confermare che il riferimento all’art.8 comma 4 trattasi di refuso.
Risposta
Si conferma.
12) Domanda
DOCUMENTO: Schema di Convenzione art. 7 “Fornitura, servizi connessi, verifica di conformità, accettazione e livelli di servizio” comma 10 (pag. 10 oppure 11 a seconda del lotto)
TESTO: “Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore.”
DOMANDA: Xx chiede di confermare che il verbale della positiva verifica di conformità, eventualmente anticipato da una e-mail dell’Amministrazione al Fornitore, costituisce elemento valido per l’emissione della fattura.
Risposta
Fermo restando che, secondo quanto stabilito all’art. 8 della Convenzione, i corrispettivi “saranno fatturati a decorrere dalla “Data di accettazione” della fornitura”, in ogni caso, ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione, nonché dell’art. 113- bis, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, ai fini dell’emissione della fattura è necessario comunque il certificato di pagamento o altro documento equivalente che l’Amministrazione sarà tenuta a rilasciare entro un termine non superiore a sette giorni decorrenti dall’esito positivo della verifica di conformità.
13) Domanda
DOCUMENTO: Disciplinare di gara par. 14.1 Domanda di partecipazione - pag.24
TESTO: “La domanda di partecipazione, a prescindere dal numero dei lotti per i quali si presenta offerta, dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire tramite il modello F24, il codice tributo per il pagamento è il codice 1552.
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire a Consip entro il termine di presentazione dell’offerta attraverso il Sistema copia informatica del modello utilizzato ai fini dell’esecuzione dei pagamenti (mod. F24).” DOMANDA: Xx chiede di confermare che l’attestazione del pagamento possa essere inserito a Sistema in copia conforme attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi degli art. 19, 38, 47 e 77bis del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 s.m.i.).
Risposta
Si conferma, in conformità alle previsioni menzionate del Disciplinare di gara.
14) Domanda
DOCUMENTO: Disciplinare di gara par. 14.2 DGUE - pag.25
TESTO: “Parte III – Motivi di esclusione. Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Con riferimento alla parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del Codice, come novellato dal D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla L.120/2020, tutti i provvedimenti ivi inclusi quelli non definitivi. Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE alla normativa successiva alla adozione dello stesso, ciascun soggetto che compila il DGUE è tenuto a prestare una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti così come modificati dalla normativa sopravvenuta (si veda paragrafo 14.3.1 del presente Disciplinare).”
DOMANDA: Considerando che nel facsimile “Domanda di partecipazione” (allegato 4 al Disciplinare) che contiene le dichiarazioni integrative, non si fa riferimento all’art. 80 comma 4 del Codice, si chiede conferma che la dichiarazione integrativa afferente anche i provvedimenti non definitivi possa essere resa direttamente nell’ambito del DGUE.
Risposta
Si conferma. Infatti il paragrafo 14.2 del Disciplinare menzionato prescrive che la dichiarazione relativa all’art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 sia resa nell’apposita sezione del DGUE.
15) Domanda
DOCUMENTO: Condizioni Generali articolo 21 comma 9 pag. 25
TESTO: “In ragione dell’oggetto del contratto e dei servizi connessi, il Fornitore dovrà garantire che i servizi, ivi inclusi quelli di assistenza e manutenzione (anche da remoto), verranno resi nell’ambito dell’UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale al di fuori dell’UE o dello Spazio Economico Europeo, fatta eccezione dei paesi/territori/organizzazioni coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 45 Regolamento UE/2016/679 o da altre garanzie adeguate ai sensi degli artt. 46 e ss. del Regolamento UE/2016/679 (es. utilizzo delle norme vincolanti d’impresa Binding Corporate Rules - BCR).
Si richiede che le eventuali piattaforme/server utilizzati dal Fornitore per l’espletamento dei servizi abbiano sede nell’UE e dovrà essere garantito che qualunque replica dei dati non verrà trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo.
Qualora l’espletamento dei servizi implichi il trasferimento al di fuori dell’UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura del Fornitore.
Nel caso in cui all’esito di verifiche, ispezioni e audit effettuati dalla Amministrazione Contraente, dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate garanzie di cui sopra, l’Amministrazione diffiderà il Responsabile del trattamento all’immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell’art. 1454 cc, l’Amministrazione ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l’adempimento, risolvere il contratto attuativo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.”.
DOMANDA: Si chiede di confermare che per piattaforme/server utilizzati dal Fornitore si intendono solo quelli attraverso i quali vengono erogati i servizi connessi, considerando che i prodotti software e le manutenzioni sono di tipo proprietario e standardizzate da ogni casa madre (il “Produttore” per ogni brand) così come indicato nella determina a contrarre e nel disciplinare nella sezione 16 Criterio di aggiudicazione pag. 30 in relazione all’oggetto della fornitura.
Risposta
Si conferma.
In ogni caso i prodotti software (ivi comprese le sottoscrizioni) e le manutenzioni di tipo proprietario devono garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento UE/2016/679 e relative prassi correlate.
16) Domanda
DOCUMENTO: Sistema – Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x. 0: “Documento di Partecipazione ed eventuali allegati” TESTO:
DOMANDA: in riferimento a quanto richiesto di caricare a Sistema si chiede di:
1. confermare che nella sezione “Documentazione amministrativa” vanno inseriti i seguenti documenti:
a. DGUE del concorrente
b. Domanda di partecipazione
c. Procure
d. DGUE dell’ausiliaria (ove si ricorre all’avvalimento)
e. Dichiarazione integrativa dell’ausiliaria (ove si ricorre all’avvalimento)
f. Contratto di avvalimento (ove si ricorre all’avvalimento)
g. Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria
h. Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario (in caso di RTI)
i. F24 attestante il pagamento del bollo
j. Garanzia provvisoria e impegno Documentazione amministrativa (una garanzia/impegno per ogni lotto al quale si partecipa)
k. Documento attestante il pagamento del contributo CIG (uno per ogni lotto al quale si partecipa)
2. chiarire se nella sezione “Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva” vanno inseriti documenti e dichiarazioni rese dall’OE e non ricompresi tra quelli di cui al punto precedente, anche se complementari e referenziate in uno o più dei documenti di cui al punto precedente
Risposta
Si conferma.
17) Domanda
DOCUMENTO: Disciplinare di gara par. 7.2. Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria- pag. 13
TESTO: “Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. due esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte …. Il settore di attività è ICT.”
DOMANDA: Xx chiede di confermare che per settore di attività ICT oggetto dell’appalto si intende la fornitura e/o la manutenzione di software, di cui dovrà essere comprovata la capacità economico finanziaria richiesta.
Risposta
Per settore di attività ICT si intende l’intero ambito ICT, all’interno del quale sono incluse non solo la fornitura e/o la manutenzione di software, ma anche tutte le altre prestazioni riconducibili a tale ambito.
18) Domanda
Salve, con la presente siamo a informarvi che i CIG relativi al pagamento del contributo ANAC non sono attivi sul portale in quanto si riferiscono al bando 2020 ID2230. Perciò non risultano attivi sul presente bando 2921 - ID 2240 e quindi non è possibile da parte nostra pagarlo ed elaborare il documento richiesto
Risposta
Si veda l’avviso di rettifica.
19) Domanda
In riferimento al documento “Appendice 3 Lotto 1- Listino Oracle” si evidenzia che non sono riportati i valori del “Prezzo unitario Base d’Asta” per i “Java SE Platform Products”. Si chiede se trattasi di refuso, specificando i valori a base d’asta.
Risposta
Si veda l’avviso di rettifica.
20) Domanda
Rif. Capitolato tecnico - Servizi Connessi a ciascun lotto
In relazione alla consegna degli ordinativi previsti per ciascun lotto della gara si chiede quale comportamento debba tenere il fornitore (es rifiutare l’ordine) in caso di ordinativi che presentano una o più delle seguenti condizioni nelle note all’ordinativo stesso:
a) viene richiesta l’imposta di xxxxx
b) viene richiesta la sottoscrizione patto di integrità
c) viene richiesta la Dichiarazione sostitutiva Art. 80
d) viene richiesto DGUE
e) richiesta dell’emissione di nuove Polizze Fidejussorie oppure copia delle Polizze Fidejussorie già emesse a garanzia
f) viene richiesta la certificazione antimafia
g) viene richiesta la tracciabilità dei flussi
h) viene richiesta la documentazione per l’iscrizione nell’Albo Fornitori dell’Amministrazione ordinante
i) viene indicato un pagamento a 60 GG (a cui solo alcune Amministrazioni ne hanno diritto) o inseriti nelle note all’ordini termini di pagamento diversi da quelli previsti
j) nelle note dell’ordine vengono indicate penali diverse da quelle del contratto
k) ordini condizionati all’approvazione di impegni di spesa da altri soggetti
l) ordini condizionati all’approvazione di decreti attuativi
m) ordini con consegne ripartite su più dipartimenti interni con piani di consegna mancanti o incompleti per poter eseguire l’ordinativo.
Risposta
Tenuto conto che gli ordinativi di fornitura devono contenere “prezzi e condizioni” così come previsti e fissati nella Convenzione, i margini di eventuali interventi da parte delle Amministrazioni contraenti dovrebbero essere limitati all’eventuale presenza di condizioni normative.
In particolare, considerato che, come previsto all’art. 3, comma 11, delle Condizioni Generali, “i singoli contratti attuativi della Convenzione si concludono il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni Contraenti[...]. Spirato il predetto termine, l’Ordinativo di Fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l’effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta”, si precisa quanto segue:
1. in presenza di eventuali condizioni apposte all’Ordinativo di Fornitura corrispondenti alle ipotesi di cui alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, K e L del quesito, l’Ordinativo si intenderà perfezionato decorso il termine di cui all’art. 3, comma 11, delle Condizioni Generali, a prescindere dalla possibilità per l’affidatario di dare corso alla richiesta, di cui si dirà di seguito, e dal momento in cui ciò si realizzerà in concreto;
2. in presenza di eventuali condizioni apposte all’Ordinativo di Fornitura inerenti all’introduzione di termini di pagamento difformi rispetto a quelli di cui di cui alla normativa vigente e/o inerenti all’introduzione di penali ulteriori e diverse rispetto a quelle indicate nella Convenzione, stante la difformità delle stesse rispetto alle regole contrattuali di cui alla Convenzione, analogamente a quanto avviene nei casi di cui all’art. 3, comma 9, delle Condizioni Generali, l’Ordinativo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione. Quest’ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell’Ordinativo stesso, e quest’ultima, in tal caso, potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura;
3. quanto all’ipotesi di cui alla lettera M del quesito, nell’ambito della presente iniziativa, avente ad oggetto la fornitura di software, non sono previsti piani di consegna. Si rinvia a tal fine al Capitolato Tecnico e agli appositi articoli relativi alla consegna contenuti nel medesimo Capitolato Tecnico e negli Schemi di Convenzione con riferimento ai vari lotti. Si precisa in ogni caso che, nell’ambito del solo lotto 4, è previsto che l’Ordinativo sia corredato da apposita “Distinta d’Ordine” (art. 4, comma 3, dello Schema di Convenzione). In tal caso, l’incompletezza della Distinta comporterà l’incompletezza dell’Ordinativo, con conseguente applicazione dell’art. 3, comma 9, delle Condizioni Generali.
In merito al precedente punto 1., fermo restando quanto ivi previsto, si precisa altresì che:
• con riferimento alla condizione di cui alla lettera A del quesito, come previsto all’art. 10, comma 1, delle Condizioni Generali “sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all’imposta di bollo”. A tal fine, il fornitore sarà tenuto al pagamento dell’imposta di bollo solo in caso d’uso, come rappresentato dall’Agenzia delle Entrate in risposta all’Interpello 954-915/2015;
• con riferimento alla condizione di cui alla lettera B del quesito, ciascuna Amministrazione potrà chiedere al Fornitore di sottoscrivere il proprio patto di integrità, purché ciò non comporti l’introduzione di penali contrattuali o condizioni risolutive ulteriori e diverse rispetto a quelle disciplinate nella Convenzione;
• con riferimento alle condizioni di cui alle lettere C e D del quesito, in conformità rispetto a quanto previsto all’art. 18 delle Regole del Sistema di eProcurement allegate alla lex specialis di gara, il fornitore sarà comunque tenuto a comunicare direttamente a Consip S.p.A., sul Sistema, qualsiasi mutamento dei requisiti oggettivi e/o soggettivi. Si rammenta altresì che la Consip S.p.A. effettua controlli nel corso della procedura di gara sul possesso da parte dell’operatore dei requisiti di legge il cui esito positivo è condizionante l’aggiudicazione;
• con riferimento alla condizione di cui alla lettera E del quesito, fermo restando che il Fornitore non sarà tenuto ad emettere Polizze Fidejussorie eventualmente richieste dalla PA ulteriori rispetto a quelle richieste nella lex specialis di gara, il medesimo potrà fornire alle PA, ove richiesto, copia della Polizza Fidejussoria emessa in favore delle stesse ai sensi del paragrafo 21.2, n. 2), del Disciplinare di Xxxx;
• con riferimento alla condizione di cui alla lettera F del quesito, ciascuna Amministrazione potrà svolgere le verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011 in capo al Fornitore e, qualora l’accertamento dia esiti positivi (nel senso dell’accertamento di cause di decadenza, sospensione, divieto, ecc., in capo al Fornitore), l’Amministrazione potrà risolvere il singolo Contratto Attuativo come previsto all’art. 14, comma 2, lettera a), delle Condizioni Generali;
• con riferimento alla condizione di cui alla lettera G del quesito, il conto corrente dedicato e i nominativi dei soggetti delegati ad operare su tale conto corrente saranno quelli comunicati alla Consip S.p.A. prima della stipula della Convenzione. A tal fine troveranno applicazione le previsioni contenute nell’articolo rubricato “Corrispettivi e modalità di Pagamento” di ciascuno schema di Convenzione. Il fornitore inoltre sarà tenuto a garantire il rispetto delle previsioni di cui all’art. 23 delle Condizioni Generali in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
• con riferimento alla condizione di cui alla lettera H del quesito, il Fornitore non sarà tenuto ad essere iscritto nell’Albo Fornitori della singola Amministrazione;
• con riferimento alle condizioni di cui alle lettere K e L del quesito, resta ferma la possibilità, per le Amministrazioni, di esercitare il diritto di recesso nel rispetto dell’art. 15 delle Condizioni Generali, qualora gli impegni di spesa o i decreti attuativi non fossero approvati.
21) Domanda
Rif. Capitolato tecnico - Servizi Connessi a ciascun lotto ove previsto
Relativamente ai lotti in cui è prevista la possibilità di ordinare il rinnovo della manutenzione del SW, si chiede conferma che nell’ordinativo il PO debba specificare la scadenza del precedente contratto e gli estremi dello stesso, ai fini della verifica necessaria all’accettazione dell’ordine, così da rispettare la condizione che sia stato emesso “…. nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del precedente contratto di manutenzione.”.
Risposta
Nell’ambito dell’ordinativo di fornitura relativo ai lotti 3 e 6 le Amministrazioni indicheranno la data di scadenza del precedente contratto di manutenzione e gli estremi dello stesso.
22) Domanda
Rif. Schema di Convenzione – “Consegna, accettazione, verifica di conformità etc” Art. 7 e capitolato tecnico “Verifica di conformità delle licenze ….” Par. 7.1
Considerato che la predetta gara ha ad oggetto dei prodotti software standard che vengono attivati per il tramite delle credenziali rilasciate dal produttore, si chiede conferma che il termine dal quale decorre l’accettazione della fornitura e la conseguente emissione della fattura sia di cinque giorni, nel rispetto di quanto previsto dal capitolato tecnico ove viene testualmente precisato che “Tale verifica dovrà essere effettuata non appena l’Amministrazione abbia ricevuto l’e-mail di consegna e comunque entro e non oltre 5 giorni solari dalla Data di Consegna e riguarderà la corrispondenza della fornitura disponibile rispetto a quanto ordinato”.
Al riguardo si segnala che una diversa interpretazione che possa condurre i Punti ordinanti addirittura a posticipare fino ad un massimo di sei mesi i tempi di attivazione, attraverso un richiamo dell’art. 7 dello Schema di Convenzione, potrebbe comportare forti ripercussioni sulla economicità della fornitura per il concorrente ed in particolare sulla formulazione del prezzo e delle dichiarazioni integrative previste dal DGUE in merito alla remuneratività dell’offerta presentata, potendosi addirittura prospettare una dichiarazione non veritiera con le conseguenze del caso
Considerato che i produttori internazionali applicano condizioni di vendita inderogabili che prevedono l’attivazione ed il pagamento delle licenze al momento della loro messa a disposizione via e-mail e non dalla effettuazione della verifica di conformità, una tardiva accettazione comporterebbe delle gravose ripercussioni finanziarie ed economiche a carico del concorrente, sia per il ritardo nel pagamento della fornitura, sia perché lo stesso dovrebbe assicurare il servizio di manutenzione per un arco temporale superiore a quello garantito dal produttore.
Un simile stato di incertezza potrebbe restringere il numero dei concorrenti disposti ad affrontare tali rischi e quindi limitare la partecipazione a dette iniziative, pertanto si chiede conferma che per tali prodotti Software Standard l’attivazione deve intervenire nel termine massimo di 5 giorni dalla consegna dei prodotti stessi.
Risposta
Si conferma quanto previsto al paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico, in merito al termine di 5 giorni solari entro cui deve essere effettuata la verifica di conformità delle licenze dei prodotti e delle sottoscrizioni. Come previsto all’art. 8 degli Schemi di Convenzione, inoltre, i corrispettivi saranno fatturati a decorrere dalla Data di Accettazione della fornitura. Si precisa altresì che, nel caso in cui l’Amministrazione contraente non compia, immotivatamente, quanto necessario affinché il fornitore possa adempiere l’obbligazione, sarà a suo carico l’impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore (fornitore).
23) Domanda
Rif. Capitolato tecnico - Servizi Connessi a ciascun lotto - Consegna
Si fa riferimento al principio normativamente sancito che prevede che sono a carico dell'impresa i rischi di perdite e danni relativi alla fornitura dei beni oggetto dell’ordinativo dell'Amministrazione contraente, fino alla data del processo verbale di collaudo con esito favorevole, fatta salva la responsabilità dell'Amministrazione contraente se le perdite e i danni sono ad essa imputabili, per chiedere conferma che l’Amministrazione non potrà utilizzare i suddetti beni e non avrà diritto alla relativa assistenza in garanzia fintanto che non verrà eseguita con esito positivo la verifica di conformità da parte di quest’ultima dell’intero ordinativo.
Risposta
Si conferma, ma si precisa tuttavia che l’Amministrazione non potrà utilizzare il singolo Prodotto Software e non avrà diritto alla relativa assistenza in garanzia fino alla Data di Accettazione dello specifico Prodotto Software.
In ogni caso, l’erogazione della fornitura relativa ai Prodotti Software, siano essi oggetto del medesimo o di più ordinativi, decorre a partire dalla “Data di accettazione” dello specifico Prodotto Software, salvo diverso accordo tra l’Amministrazione contraente ed il Fornitore, come previsto all’art. 7 degli Schemi di Convenzione.
24) Domanda
Rif. Capitolato tecnico - Servizi Connessi - Lotto 4
In merito ad un unico ordinativo emesso dal PO che contempli periodo di utilizzo delle sottoscrizioni su più anni e con differenti “start–date”, si chiede conferma che a fronte della consegna delle sottoscrizioni richieste, attestata con mail del produttore quale esecuzione della fornitura, il fornitore potrà procedere alla fatturazione, previo verifica di conformità, per l’intero ordinativo.
Qualora l’ordinativo emesso dal PO contempli sottoscrizioni con periodo di utilizzo distribuito su più anni e con differenti “start–date”, anche di anni diversi, si chiede conferma che a fronte della consegna delle sottoscrizioni richieste, attraverso mail del produttore quale esecuzione della fornitura, il fornitore dovrà emettere fattura per l’intero ordinativo.
Risposta
Si rinvia preliminarmente al secondo capoverso della risposta al precedente quesito n. 23).
Si precisa altresì che, come previsto al paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico, anche con riferimento alle sottoscrizioni, la verifica di conformità sarà effettuata non appena l’Amministrazione abbia ricevuto l’e-mail di consegna e comunque entro e non oltre 5 giorni solari dalla Data di Consegna e riguarderà la corrispondenza della fornitura disponibile rispetto a quanto ordinato. In particolare, come previsto al richiamato paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico, la verifica di conformità riguarderà: “a) l’effettiva disponibilità di quanto indicato dal Fornitore nella propria e-mail; b) la corrispondenza del Prodotto Software rispetto a quanto ordinato, ivi compresa la disponibilità degli elementi inclusi nella fornitura [...]. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità della fornitura, l’Amministrazione contraente provvederà a redigere apposito verbale, la cui data verrà considerata quale data di accettazione della fornitura”. Ne consegue che, tenuto conto anche della previsione di cui all’art. 8, comma 4, dello Schema di Convenzione relativo al Lotto 4 (“I predetti corrispettivi saranno fatturati a decorrere dalla Data di accettazione della fornitura”), il fornitore potrà
procedere alla fatturazione di ciascuna sottoscrizione successivamente alla rispettiva data di accettazione della fornitura, e, quindi, successivamente alla positiva conclusione della verifica di conformità della singola sottoscrizione, eseguita con le tempistiche e le modalità indicate al paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico e sopra richiamate.
Resta fermo quanto rappresentato nella risposta al precedente quesito n. 12).
25) Domanda
Rif. Capitolato tecnico - Servizi Connessi a ciascun lotto
In considerazione che lo schema dell’ordinativo inviato dal PO e trasmesso tramite il portale xxxxxxxxxxxxxxx.xx, potrebbe riportare delle informazioni non esaustive per processare l’ordinativo stesso nei tempi stabiliti dalla convenzione con necessità di avere contatti con il PO e in considerazione delle ricorrenti difficolta di colloquiare con quest’ultimo, si chiede se il concorrente aggiudicatario, al fine di facilitare l’immissione degli ordinativi al PO, verificare in tempi rapidi con il produttore la correttezza dell’ordinativo e procedere alla sua accettazione o meno, può mettere a disposizione gratuitamente delle Amministrazioni, un Modulo di Riepilogo dell’ordine da allegare all’ordinativo immesso sul portale, con le informazioni schematizzate ed essenziali dell’ordinativo stesso, necessarie per la rapida e corretta gestione delle varie fasi previste dal capitolato per processare l’ordinativo nei tempi richiesti.
Risposta
Si conferma tale possibilità, da concordare con il concorrente aggiudicatario del singolo lotto in fase di attivazione della Convenzione, fermo restando che ai fini della completezza e della validità dell’ordinativo faranno fede le informazioni contenute nell’ordinativo stesso. È fatto salvo in ogni caso quanto rappresentato per il lotto 4 nella risposta al precedente quesito n. 20), punto 3.
26) Domanda
Relativamente alla GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI SOFTWARE MULTIBRAND, MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/2000 – SUDDIVISA IN 10 LOTTI MERCEOLOGICI ID
2340, siamo a chiederle se, nell’ambito dei requisiti DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
b) Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. due esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore a:
• Lotto 1: € 2.300.000,00 IVA esclusa
• Lotto 2: € 2.000.000,00 IVA esclusa
• Lotto 3: € 2.500.000,00 IVA esclusa
• Lotto 4: € 3.600.000,00 IVA esclusa
• Lotto 5: € 5.000.000,00 IVA esclusa
• Lotto 6: € 3.000.000,00 IVA esclusa
• Lotto 7: € 1.200.000,00 IVA esclusa
• Lotto 8: € 1.500.000,00 IVA esclusa
• Lotto 9: € 1.000.000,00 IVA esclusa
• Lotto 10: € 1.000.000,00 IVA esclusa.
Il fatturato per singolo lotto afferisca allo specifico prodotto software oggetto del lotto stesso, oppure sia da intendersi come fatturato software generico.
Risposta
Si rinvia alla risposta al precedente quesito n. 17).
Divisione Sourcing Digitalizzazione Il Responsabile
(Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx)