AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) DEL COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) DEL COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME
PROGETTO DI APPALTO DI SERVIZI
ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016
INDICE GENERALE
Il presente Progetto di Servizi è costituito dai seguenti documenti allegati:
A. RELAZIONE TECNICA E ILLUSTRATIVA RELATIVA AL SERVIZIO pag. 3
B. CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE pag. 6
C. CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO pag. 15
D. SCHEMA DI CONTRATTO pag. 20
E. INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA pag. 36
ALLEGATO A RELAZIONE TECNICA e ILLUSTRATIVA RELATIVA AL SERVIZIO
1. Introduzione
Con la Legge Regionale n. 24 del 21 dicembre 2017 e xx.xx. e ii. (di seguito LR 24/2017), avente all'oggetto “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”, la Regione Xxxxxx Xxxxxxx ha approvato il nuovo testo che, superando la disciplina della L.R. 20/2000, governa e gestisce i processi di trasformazione del territorio e la pianificazione territoriale ed urbanistica.
L’Amministrazione Comunale di Salsomaggiore Terme intende procedere alla redazione del Piano Urbanistico Generale (di seguito PUG), ai sensi dell'art. 31 della LR 24/2017, da realizzare nell’ambito dell’adozione degli strumenti urbanistici previsti dalla nuova legge urbanistica regionale.
L'ampiezza e la complessità del territorio comunale, le ristrettezze dei tempi imposti dalla LR 24/2017 (formazione del Piano entro la fine del 2022) associate al dimensionamento della struttura tecnica comunale che non è in grado, anche per la presenza di carichi di lavoro pregressi e continuativi, di sostenere l'onere di un processo di pianificazione generale, rendono necessario l'affidamento all'esterno del servizio di studio e redazione del PUG.
Il Comune di Salsomaggiore Terme è dotato di un Piano Strutturale Comunale approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 02/10/2003 e successive varianti parziali.
Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) viene approvato il 01/07/2005 con atto n. 31.
Il 14/04/2016 con deliberazione di CC n. 10 viene approvata una variante al PSC vigente, in conformità alla variante 2007 al PTCP (boschi, acqua, stabilità) variante PTCP/2008 acque, variante PTCP/2013 sismica, variante PTCP/2014 LR6/2009, al quale il Comune di Salsomaggiore terme si è adeguato.
La predisposizione del nuovo PUG dovrà essere strutturata per favorire politiche urbanistiche orientate al riuso e alla rigenerazione dei tessuti edilizi esistenti e alla riduzione del consumo di suolo, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità di cui alla LR 24/2017;
Si evidenzia pertanto che molti elaborati potranno essere confermati e/o implementati e non ne comporteranno la redazione ex novo.
L'appalto è costituito da un unico lotto poiché la documentazione che l’affidatario dovrà produrre, costituisce un unico e indivisibile sistema regolatorio dell’attività di trasformazione territoriale.
Il servizio oggetto del presente progetto è riconducibile ai “servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici” di cui all'art. 3 lett. vvvv) del D. lgs. 50/2016 ed è identificato con il seguente CPV: 71410000-5 “Servizi di urbanistica”.
2. Principali contenuti e caratteristiche del PUG
Il PUG, ai sensi del comma 1 dell’art. 31 della LR n. 24/2017, è lo strumento di pianificazione generale che delinea le invarianze strutturali e le scelte strategiche di assetto e sviluppo urbano, orientandole prioritariamente alla rigenerazione del territorio urbanizzato, alla riduzione del consumo di suolo e alla sostenibilità ambientale e territoriale degli usi e delle trasformazioni, secondo quanto stabilito dal titolo II della stessa LR 24/2017.
Il PUG giunge a regolare i vari tipi d'intervento fondandosi sulle risultanze del Quadro conoscitivo che attraverso un'analisi attenta dei tessuti urbani restituisce lo stato del territorio e dei processi
evolutivi che lo caratterizzano. In particolare, sulla base delle invarianze individuate nel quadro conoscitivo, il PUG:
• individua il perimetro del territorio urbanizzato, la perimetrazione del centro storico e gli edifici di interesse storico architettonico o culturale e testimoniale;
• detta la disciplina del centro storico e le politiche di promozione e salvaguardia, anche con riferimento alle attività economiche in esso presenti e alla tutela degli esercizi aventi valore storico e artistico;
• predispone la tavola dei vincoli corredata dalle Schede dei vincoli che riportano per ciascun vincolo o prescrizione l'indicazione sintetica del suo contenuto e dell'atto da cui deriva;
• disciplina gli interventi di riuso e rigenerazione del territorio urbanizzato e definisce gli interventi ammissibili;
• definisce la componente strategica di piano mediante la strategia per la qualità urbana e quella ecologico-ambientale;
• indica attraverso apposita rappresentazione ideogrammatica ai sensi dell’articolo 24, comma 2, lettera a) della LR 24/2017 le eventuali porzioni del territorio extraurbano contermini al territorio urbanizzato che non presentano fattori preclusivi o fortemente limitanti alle trasformazioni urbane e che pertanto possono essere considerate idonee ai nuovi insediamenti;
• disciplina il territorio rurale.
Il PUG inoltre:
• individua le invarianze territoriali rappresentate dai principali elementi strutturali del territorio urbano ed extraurbano costituiti da:
- il sistema delle infrastrutture per la mobilità, delle reti tecnologiche e dei servizi di rilievo sovra comunale esistenti o previsti dai piani e programmi;
- il sistema delle tutele ambientali, paesaggistiche e storico culturali;
- le caratteristiche morfologiche e geologiche dei terreni,
- le caratteristiche dei suoli e dei servizi ecosistemici da essi svolti;
- le aree caratterizzate da situazioni di rischio industriale o naturale, comprese quelle che presentano situazioni di pericolosità sismica locale.
• fornisce un’univoca rappresentazione cartografica degli immobili interessati a stabilire la disciplina urbanistica di dettaglio da osservare per le trasformazioni attuabili per intervento diretto;
• individua l’eventuale fabbisogno complessivo di alloggi di edilizia residenziale sociale in relazione alle differenziate esigenze abitative presenti nel territorio di riferimento alla luce delle analisi demografiche operate dal quadro conoscitivo e stabilisce le modalità con cui gli interventi di riuso e rigenerazione e di nuova urbanizzazione concorrono al soddisfacimento di tale fabbisogno.
Attraverso la “Strategia per la qualità urbana”, che rappresenta un elemento essenziale per la pianificazione urbanistica, il PUG individua le criticità e le misure compensative finalizzate alla promozione della sostenibilità degli interventi.
La costruzione del PUG dovrà rivolgere particolare attenzione alle tematiche già oggetto di approfondimento da parte della Regione relative alla strategia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, finalizzate all’individuazione di politiche di mitigazione e di progettazione degli spazi pubblici con un focus particolare sui temi della qualità del paesaggio urbano che conducano a una riduzione effettiva delle emissioni di gas serra e alla definizione di azioni di adattamento al cambiamento climatico, orientate a limitare i danni potenziali delle conseguenze di
tale cambiamento anche attraverso l’individuazione di strumenti per la progettazione dello spazio pubblico e laboratori sulla rigenerazione urbana.
IL PUG è inoltre chiamato a sviluppare politiche di tutela e valorizzazione del centro storico, riuso e rigenerazione urbana individuando e regolando la “gamma di usi e trasformazioni ritenute ammissibili”.
A integrazione delle azioni previste dalla strategia per qualificare la città esistente e per garantire elevati standard nei nuovi insediamenti ovvero definire le azioni necessarie al fine di migliorare la qualità del territorio urbano, il Piano costruisce la “Strategia ecologico-ambientale” che definisce:
• le misure di compensazione e di riequilibrio ambientali (individuate dalla Valsat in considerazione degli impatti prevedibili delle previsioni di Piano);
• le dotazioni ecologiche e ambientali (stabilite dal Piano per migliorare l’ambiente urbano, prevenire o compensare i cambiamenti climatici, ridurre i rischi ambientali e industriali).
3. L’adeguamento della pianificazione urbanistica vigente (art. 3 della LR 24/2017)
L’art. 3 della LR 24/2017 individua le varie modalità di transizione dagli attuali strumenti urbanistici al nuovo PUG stabilendo tre diverse modalità di adeguamento della pianificazione urbanistica vigente a quanto disposto dalla nuova legge. (rif. Circolare RER PG72018/0179478 del 14/03/2018-Prime indicazioni applicative della nuova Legge Urbanistica Regionale (LR n. 24/2017).
Nello specifico il Comune di Salsomaggiore Terme, in quanto dotato di PSC, è tenuto ad avviare entro il 01/01/2022 un’ unica variante generale alla strumentazione urbanistica vigente diretta a unificare e conformare le previsioni del PSC vigente ai contenuti del nuovo PUG.
Il nuovo piano potrà essere pertanto approvato con procedimento semplificato in riferimento all’art. 3 comma 2 della LR 24/2017.
4. Le Norme di Riferimento
L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 e ss.mm.ii.;
L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e ss.mm.ii;
L.R. 30 luglio 2013, n. 15 e ss.mm.ii;
L.R. 29 dicembre 2020, n.14;
D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti) e ss.mm.ii.
ALLEGATO B CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
L’ affidamento del servizio ha per oggetto lo studio e la predisposizione dello strumento urbanistico generale denominato Piano Urbanistico Generale (PUG) ai sensi dell'art. 31 della LR n. 24/2017.
La prestazione dovrà essere redatta in conformità alle disposizioni di cui alla LR n. 24/2017 e relativi atti di indirizzo e coordinamento tecnico regionali già redatti e da redigere nonché da successive direttive e/o quant’altro dovesse essere emanato dalla Regione.
Il PUG dovrà essere finalizzato al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge, ed in particolare il contenimento del consumo del suolo, la rigenerazione e riqualificazione urbana, la tutela e la valorizzazione del territorio nelle sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche, nonché dei suoi elementi storici e culturali, la promozione di condizioni di attrattività del sistema regionale e dei sistemi locali, per lo sviluppo, l'innovazione e la competitività delle attività produttive e terziarie, la promozione di maggiori livelli di conoscenza del territorio e del patrimonio edilizio esistente per assicurare l'efficacia delle azioni di tutela e sostenibilità degli interventi di trasformazione.
La predisposizione del PUG si dovrà sviluppare attraverso un processo diretto a garantire la coerenza tra le caratteristiche e lo stato del territorio e gli obiettivi delle nuove disposizione regionali, nonché a verificare nel tempo l'adeguatezza e l'efficacia delle scelte operate, ricercando le soluzioni che risultino meglio rispondenti non soltanto agli obiettivi generali di sviluppo economico e sociale, ma anche a quelli di tutela, riequilibrio e valorizzazione del territorio, operando una valutazione preventiva degli effetti che le previsioni degli strumenti avranno sui sistemi territoriali. Il processo di pianificazione dovrà muoversi da una approfondita conoscenza del territorio, cioè da una analisi dei suoi caratteri, del suo stato di fatto e dei processi evolutivi che ne sono peculiari, fissando gli obiettivi e le scelte di assetto del territorio.
Le analisi e le scelte di assetto dovranno essere sviluppate in coerenza con i contenuti degli strumenti di pianificazione sovraordinata e di settore.
Oltre che nel rispetto della normativa vigente, la redazione del PUG dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Amministrazione attraverso l’Ufficio di Piano del Comune.
Gli esiti di tali attività dovranno essere restituiti in appositi elaborati tecnici, che definiscano rispettivamente:
• Quadro Conoscitivo (QC), redatto secondo quanto descritto all’art. 22 della L.R. 24/2017, contenente lo stato del territorio, dei tessuti urbani esistenti e dal punto di vista ambientale, dei processi evolutivi che lo caratterizzano e comprendente le analisi della pericolosità sismica, della condizione limite per l’emergenza (CLE), dei processi evolutivi gli approfondimenti al sistema delle conoscenze esistenti; il QC costituisce riferimento necessario per la definizione degli obiettivi e dei contenuti del piano e per la VALSAT;
• Valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale - VALSAT, in conformità all’ art. 18 della LR 24/2017, contenente i potenziali impatti delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, ridurli o compensarli;
• Elaborati grafici e normativi di PUG secondo i contenuti e l’articolazione di cui all’art. 31 e successivi atti di indirizzo e coordinamento tecnici regionali della LR n. 24/2017;
• Zonizzazione Acustica Comunale ai sensi della L.R. n. 15/2001 e relative delibere attuative regionali.
Altre eventuali prestazioni specialistiche costituiscono integrazione interdisciplinare del gruppo di lavoro e saranno oggetto di valutazione nell’ambito dell’offerta tecnica presentata.
3. Il Quadro Conoscitivo afferente il territorio del Comune di Salsomaggiore Terme è stato approvato con DCC di approvazione del PSC n. 76 del 02/10/2003 . L'aggiudicatario dovrà predisporre l'aggiornamento e la riorganizzazione dello stesso, anche sulla base di indagini e sopralluoghi sul territorio e di quanto richiesto dalla nuova disciplina urbanistica regionale.
4. Relativamente a quanto prescritto al c. 2 dell'art. 22 della LR 24/2017, il QC del PUG deve contenere le analisi della pericolosità sismica locale, l’analisi della condizione limite per l’emergenza (CLE) e la microzonazione sismica del territorio in conformità all’atto di coordinamento tecnico regionale in materia.
Il Comune di Salsomaggiore Terme ha effettuato gli studi di microzonazione sismica del territorio e le analisi della condizione limite per l'emergenza (CLE) che sono stati oggetto di specifici affidamenti predisposti secondo la DGR 1302/2012, DGR 1514/2012, DGR 1227/2015
• Studio di Microzonazione sismica di II livello approvato dalla RER con atto PG/2018/543591;
• Studio di Microzonazione sismica di III livello in attesa di approvazione
L'aggiudicatario è tenuto a conoscere gli studi condotti e a recepirli nel Quadro Conoscitivo del PUG tenendo conto degli adeguamenti di legge che dovranno essere predisposti, con specifico incarico, in riferimento all’Atto di Coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (art. 22 e 49, L.R. n. 24/2017) approvato con DGR 29 aprile 2019, n. 630 pubblicata sul BURERT n.143 del 6/05/2019.
L’affidatario dovrà costantemente rapportarsi con il Responsabile Unico del Procedimento e con l’Ufficio di Piano del Comune di Salsomaggiore Terme.
ART. 2 – IMPORTO
L’importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni, viene determinato, in xxx.xxx,xx (importo a base di gara € 168.567,22), comprensivo delle spese e, degli oneri accessori al netto degli oneri previdenziale e dell’Iva di legge.
Il corrispettivo dell’appalto resterà fisso ed invariato per l’intera durata dello stesso.
Per il dettaglio del calcolo degli importi per l’acquisizione del servizio si rinvia all’ ALLEGATO C del presente Progetto di servizi.
ART. 3 – DURATA
Il servizio avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto e si considererà concluso all'atto di pubblicazione sul BURERT del provvedimento di approvazione definitiva del Piano ai sensi dell’art. 46 della LR 24/2017.
La documentazione tecnica necessaria al corretto sviluppo del procedimento sarà fornita da parte dell’incaricato per ogni fase di formazione e approvazione del Piano (PUG), sulla base del cronoprogramma riportato di seguito.
I tempi indicati nel seguente cronoprogramma sono da intendersi in giorni solari naturali e consecutivi e potranno essere prorogati sulla base di manifestate esigenze dell’Amministrazione Comunale, per obiettive ragioni sopravvenute e comunque entro i limiti temporali disposti dalla LR 24/2017 per la formazione del PUG.
Cronoprogramma delle attività per le fasi di consultazione, formazione, approvazione del Piano ai sensi dell'articolo 3 e del Titolo III Capo III della LR 24/2017
APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA SEMPLIFICATA di cui all’art. 3 del comma 2 della L.R. 24/2017: per i Comuni dotati di strumenti predisposti ai sensi della L.R. 20/2000 e xx.xx., è possibile escludere la consultazione preliminare (art. 44) e i termini previsti dagli artt. 45 e 46 sono ridotti a metà.
Fasi | rif. art. LR 24/2017 | Attività | Note | Xxxxxx (naturali e consecutivi) | |
AFFIDAMENTO INCARICO E AVVIO DEL PROCEDIMENTO | Art. 3 | • Pubblicazione bando di gara • Affidamento incarico redazione PUG | -0- * | ||
• Sottoscrizione contratto | |||||
• Svolgimento dei percorsi partecipativi e di consultazione | |||||
ESCLUSIONE CONSULTAZIONE PRELIMINARE PER APPLICAZIONE PROCEDURA SEMOPLIFICATA | Art. 44 | • Consultazione preliminare di ARPAE e degli enti competenti al rilascio di ogni parere | ESCLUSIONE CONSULTAZIONE PRELIMINARE | ||
ASSUNZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO E SUO DEPOSITO | Art.45 | • Predisposizione completa della Proposta di PUG | AVVIO del processo di adeguamento | +140* dalla | |
• Consegna Proposta di PUG* | |||||
sottoscrizione | |||||
DGC di | del contratto | ||||
• Assunzione della Proposta di Piano da parte della GIUNTA e sua comunicazione al Consiglio e all’Autorità competente per la VALSAT • Pubblicazione e deposito della proposta di PUG • Avviso sul BURERT | Assunzione | ||||
Proposta PUG | |||||
TERMINE DEPOSITO E PRESENTAZIONI OSSERVAZIONI | Art.45 | • Attivazione di ulteriori forme di consultazione • Ricevimento osservazioni | Termine deposito : 60 giorni data di pubblicazione sul BURERT dell’avviso di | +60 |
• Presentazione pubblica del PUG | deposito (riduzione a 30 giorni in caso di procedura semplificata) | |||||
EVENTUALE PROROGA PER LA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI | Art.45 | • Eventuale proroga del termine di presentazione delle osservazioni per un massimo di 60 giorni • Ricevimento ulteriori osservazioni | Eventuale proroga di altri 30 giorni | +30 | ||
TERMINE PER FORMULAZIONE CONTRODEDUZIONI | Art.45 | • Esame delle osservazioni • Elaborazione della proposta di controdeduzione da parte della Giunta che sottopone al Consiglio insieme al Piano da adottare | Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di deposito | +60* dalla scadenza del termine di deposito | ||
• Consegna PUG per Adozione * | ||||||
ADOZIONE DEL PUG | Art.46 | • Adozione della proposta di piano e controdeduzioni da parte del Consiglio Comunale • Prima elaborazione della Dichiarazione di Sintesi non Tecnica da parte del Consiglio | DCC di Adozione Proposta PUG | |||
ESPRESSIONE PARERE MOTIVATO DEL COMITATO URBANISTICO | Art.46 | • Trasmissione del Piano adottato al Comitato Urbanistico • Eventuale ricevimento di richiesta di integrazioni da parte del CU | Entro 120 giorni dal ricevimento, il CU esprime il proprio parere motivato (riduzione a 60 giorni in caso di procedura semplificata) | +120 | ||
Art. 3 | • Adeguamento | CONCLUSIONE |
entro 31.12.2022
• Approvazione del Piano in Consiglio Comunale
• Trasmissione del Piano per pubblicazione BURERT
• Consegna PUG per Approvazione*
+60*
dall’espressione del parere motivato del CU
APPROVAZIONE DEL PUG
DCC di Approvazione del PUG
del processo di adeguamento
del Piano al parere del CU
• Dichiarazione di Sintesi
Art.46
* In riferimento all’art. 6 -Penali- del presente Capitolato, si precisa che le penali si applicano sulla
mancata consegna del PUG rispetto ai giorni indicati e asteriscati nella presente tabella, fatto salvo quanto esplicitato nell’articolo 6 stesso.
ART. 4 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELL’APPALTO
4.1 - ELABORATI/CONTENUTI SPECIFICI DEL PUG
Il PUG dovrà essere costituito da tutti gli elaborati necessari a soddisfare in modo esaustivo i contenuti previsti dalla LR 24/2017, in riferimento a quanto esplicitato all’art. 1 del presente capitolato.
A titolo esemplificativo e non esaustivo con valenza di standard minimo, la relazione di cui al allegato A del presente progetto riporta contenuti e caratteristiche del PUG. È comunque obbligo di diligenza dell’affidatario il compito di valutare quali elaborati predisporre al fine del corretto espletamento dell’incarico e nel rispetto della normativa vigente di riferimento.
Per garantire una costruzione del PUG condivisa dall’Amministrazione, durante le fasi intermedie di redazione del Piano l’affidatario è tenuto a verificare periodicamente con essa lo stato di avanzamento del servizio e a presentare, anche se in bozza, gli elaborati prodotti, entro 15 giorni solari consecutivi da richiesta specifica della stessa.
4.2 - PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Nel dettaglio, all’affidatario, con riferimento al D.M. 17/06/2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del d. lgs. N. 50 del 2016), sono richiesti gli adempimenti identificati e quantificati, con riferimento alle Categorie delle Opere e alla Descrizione delle Singole Prestazioni del medesimo D.M. 17/06/2016, tenuto conto di quanto esplicitato nell'allegato C al presente progetto “Calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi”.
Per le prestazioni richieste, l’Amministrazione fornirà all'affidatario tutto quanto attualmente a disposizione possa facilitare o essere utile nello svolgimento del servizio. Qualsiasi ricerca, verifica, accertamento e adeguamento di dati è a carico dell’affidatario al quale, per questo, non verrà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo.
4.3 - ULTERIORI IMPEGNI DELL’AFFIDATARIO
L’affidatario si impegna a partecipare e far partecipare eventuali collaboratori a conferenze, convegni, riunioni relativi alla prestazione commissionata, senza ulteriore onere finanziario per l'Amministrazione.
L’affidatario dovrà inoltre rendersi disponibile, nell’ambito del corrispettivo indicato a base d’asta, a svolgere le seguenti attività:
• coordinarsi con l'Ufficio di Piano, costituito ai sensi dell'art. 55 della L.R. n. 24/2017 e più in generale con i competenti uffici comunali, in tutte le fasi di formazione e approvazione della nuova strumentazione urbanistica. Questa attività dovrà essere svolta in prima persona dal coordinatore del gruppo di lavoro del soggetto affidatario.
• tenere gli opportuni contatti con l'Ufficio di Piano affinchè le soluzioni proposte nelle varie fasi dell’incarico e i relativi elaborati siano concordati e condivisi. Questa attività dovrà essere svolta in prima persona dal coordinatore del gruppo di lavoro del soggetto affidatario;
• essere disponibile a incontrarsi con Enti, Commissioni consultive e altre istituzioni pubbliche coinvolte nel processo di formazione del PUG, con associazioni, cittadini e ogni altro soggetto indicato dall’Amministrazione. Questa attività dovrà essere svolta in prima persona dal coordinatore del gruppo di lavoro del soggetto affidatario;
• assistere l’Amministrazione in tutte le fasi di ascolto della cittadinanza, dei portatori d’interesse, delle altre Istituzioni e categorie interessate alla formazione del PUG, anche producendo
eventuali elaborati specifici esplicativi (brevi estratti di sintesi, presentazioni, ecc.). Questa attività dovrà essere svolta in prima persona dal coordinatore del gruppo di lavoro del soggetto affidatario;
• configurare, in collaborazione con l’Ufficio di Piano, gli obiettivi strategici che l’Amministrazione ritiene opportuno perseguire e le scelte generali di assetto del territorio, formulando le prime considerazioni sulle possibili alternative e sugli effetti significativi sull’ambiente e sul territorio che ne possono derivare;
• redigere tutta la documentazione tecnica (Relazioni, tavole grafiche, ecc.) necessaria per illustrare e permettere all’Amministrazione di decidere in merito alle principali problematiche ed evidenze, risultanti dallo stato di avanzamento delle analisi, nonché in merito agli obiettivi proposti, che saranno alla base della nuova pianificazione;
• costruire la proposta di piano completa di tutti gli elaborati costitutivi (per la sua assunzione da parte della Giunta e la sua successiva comunicazione agli organi consiliari);
• produrre eventuali elaborati specifici esplicativi (brevi estratti di sintesi, presentazioni, ecc.), funzionali alla presentazione pubblica della proposta di Piano;
• coordinarsi con il Garante della partecipazione e con le attività che lo stesso porrà in essere in adempimento ai dettami della L.R. n. 24/2017 e delle indicazioni che saranno fornite dall’ente;
• svolgere attività di supporto all’Amministrazione in tutto l’iter di approvazione del PUG e, in particolare, nell’esame delle osservazioni presentate. Questa attività dovrà essere svolta in prima persona dal coordinatore del gruppo di lavoro del soggetto affidatario;
• formulare motivate proposte di controdeduzione alle osservazioni presentate;
• supportare e assistere l’Amministrazione nella valutazione delle motivate proposte di accoglimento, totale o parziale, o non accoglimento delle osservazioni formulate. Questa attività dovrà essere svolta in prima persona dal coordinatore del gruppo di lavoro del soggetto affidatario;
• provvedere alle modifiche di tutti gli elaborati tecnici conseguenti al recepimento delle osservazioni accolte totalmente o parzialmente;
• redigere il piano corredato di tutta la documentazione prevista dalle leggi e/o richiesta da organi ed enti chiamati a esprimersi su di essa nonché della dichiarazione di sintesi che illustra, in linguaggio non tecnico, come si è tenuto conto delle osservazioni e degli esiti delle consultazioni e le ragioni per le quali sono state scelte le soluzioni proposte dal piano;
• svolgere l’eventuale attività di adeguamento e revisione del Piano in relazione al parere da esprimersi da parte del Comitato Urbanistico competente;
• apportare le eventuali modifiche degli elaborati tecnici a seguito dell’approvazione;
• individuare nei documenti di gara e mantenere per tutta la durata del contratto, all'interno della propria organizzazione, le seguenti figure professionali:
a) Esperto in materia urbanistica – pianificazione territoriale (con funzione di coordinatore del gruppo di lavoro)
b) Esperto in rigenerazione urbana
c) Esperto in materia paesaggistica
d) Esperto in materia ambientale – (responsabile redazione VAS/VALSAT)
e) Esperto in materia giuridica
f) Esperto in valutazioni di sostenibilità economico finanziaria
g) Esperto in discipline geologiche
h) Esperto in materia acustica.
La sostituzione delle sopra elencate figure in corso di esecuzione del contratto potrà avvenire esclusivamente per ragioni di carattere eccezionale, previa espressa autorizzazione
dell'Amministrazione, con figure di professionalità ed esperienza (dimostrate con idonei curricula) pari o superiori a quelle delle figure sostituite;
• supportare, con riferimento al procedimento di formazione e approvazione del PUG, l'Ufficio di Piano, per tutta la durata del contratto, in particolare le figure professionali identificate con le lettere c), d), e), f) del precedente elenco:
- paesaggistico,
- ambientale,
- giuridico,
- economico-finanziario.
Quanto sopra descritto deve intendersi non esaustivo bensì come standard minimo di riferimento, integrabile con ogni ulteriore attività collegata alla L.R. 24/2017, inclusi gli eventuali aggiornamenti normativi ed emanazione di atti di indirizzo e coordinamento tecnico regionali che si potranno verificare nel corso dell’espletamento dell’incarico, senza dare adito a pretese alcune da parte del soggetto aggiudicatario.
L’Ufficio di Piano fornirà all’affidatario tutta la documentazione a sua disposizione, riferita alla pianificazione urbanistica vigente, a quella pregressa e a ogni altro dato in suo possesso relativo all’ambito territoriale interessato, oltre a ogni ulteriore eventuale materiale utile all'espletamento del Servizio.
4.4 - MODALITA’ DI REDAZIONE E RESTITUZIONE DEGLI ELABORATI
L’affidatario del servizio prende atto della documentazione urbanistica vigente a disposizione dell’Ufficio di Piano del Comune di Salsomaggiore Terme.
L’amministrazione mette a disposizione dell’incaricato gli elaborati che costituiscono gli strumenti urbanistici vigenti su base GIS, in altro formato vettoriale e comunque in formato editabile, a seconda di quanto in suo possesso in base alla tipologia di documento in oggetto (elaborati grafico- progettuali, documenti di testo, tabelle, schemi di sintesi, ecc.).
La cartografia di base per la redazione degli elaborati del PUG fa riferimento al DBTR (Data Base Topografico Regionale).
Tale cartografia costituirà la base di riferimento principale per le elaborazioni conoscitive e progettuali, salvo diverse indicazioni da concordare con l’Amministrazione, compatibilmente con le specifiche regionali a riguardo.
Tutti gli elaborati costituenti le varie fasi del processo di elaborazione e approvazione del PUG (cartografici e normativi) dovranno essere consegnati almeno in 3 copie su supporto cartaceo e in 3 copie su supporto informatico (dvd, pendrive).
Tutti gli elaborati costituenti il PUG (documenti cartografici, relazioni, indagini, norme, ecc.) dovranno essere prodotti in formato PDF aperto (PDF/A).
Gli elaborati cartografici dovranno essere prodotti oltre che in formato PDF anche in formato GIS con estensione .shp dei file cartografici.
Gli shapefile che costituiscono gli strati informativi degli elementi cartografici del PUG dovranno essere georeferenziati coerentemente con il sistema di coordinate geografiche di riferimento utilizzato dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx.
In particolare, la georeferenziazione è funzionale alla costruzione della tavola dei vincoli che recepisce gli elementi di tutela della pianificazione sovraordinata ed ha carattere conformativo.
L’organizzazione delle informazioni e dei dati conoscitivi dovrà seguire le modalità tecniche contenute nell’ “Atto di coordinamento tecnico per la raccolta, elaborazione e aggiornamento di dati conoscitivi e informativi dei piani urbanistici generali (PUG) (art. 49, LR 24/2017)” di cui alla Delibera della Giunta
Regionale n. 731 del 25/06/2020, sia per quanto riguarda il modello di dati che la definizione del formato fisico dei file.
Gli elaborati costituenti il PUG dovranno inoltre essere predisposti ed organizzati in conformità all’Atto di coordinamento tecnico “Specifiche tecniche degli elaborati di piano predisposti in formato digitale” di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 2134 del 22/11/2019, anche al fine di rendere agevole il versamento per la conservazione presso il ParER (Polo Archivistico della Regione Xxxxxx Xxxxxxx) dello strumento urbanistico.
La consegna dei file relativi alle tavole cartografiche dovrà essere strutturata e organizzata in modo tale da consentire la facile e semplice ricostruzione e rielaborazione dei dati cosicché sia i contenuti sia la vestizione grafica siano perfettamente riconoscibili e riproducibili. A tal fine dovrà essere presentato apposito file esplicativo delle modalità di ricomposizione dei file contenenti metadati.
Fermo restando l'eventuale utilizzo di cartografie di dettaglio (ad esempio la base catastale) per specifiche elaborazioni da condividere con l’Ufficio di Piano, gli eventuali altri elaborati di supporto (grafici, schematici, tabellari, ecc.) dovranno essere consegnati in forma digitale riproducibile.
4.5 – INTEGRAZIONE E MODIFICHE DEGLI ELABORATI
L’affidatario si impegna ad apportare agli elaborati consegnati tutte le modifiche e/o integrazioni richieste dall'Amministrazione, dal Responsabile del Procedimento o dalle autorità competenti, sino ad ottenere il risultato necessario, e a consegnare comunque entro i termini previsti dalla normativa per la procedura di formazione della strumentazione urbanistica.
ART. 5 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
5.1 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
All’affidatario spettano i corrispettivi come definiti nell’ALLEGATO C al PROGETTO DI APPALTO DI SERVIZI “Calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi”, al netto del ribasso offerto in fase di gara.
Pertanto, il compenso risultante dalla somma degli importi relativi alle suddette prestazioni oggetto del presente contratto viene definito in complessivi € XXX.XXX,XX oltre contributi previdenziali e IVA.
Il servizio viene conferito e accettato concordemente senza carattere di urgenza, anche qualora si proceda all’avvio anticipato della prestazione nelle more della stipula del contratto; pertanto, stante l’assenza di tali condizioni speciali, non si prevede alcun incremento. Altresì, la presenza di competenze plurime e lo svolgimento di incarico collegiale non comporterà alcun incremento dell’onorario come calcolato nel caso di professionista singolo. Non è prevista alcuna maggiorazione in caso di incarico parziale. Tutte le attività necessarie, anche per l’acquisizione dei pareri e nulla osta sono comprese nel corrispettivo come previsto nel presente articolo.
Il corrispettivo comprende quanto dovuto all’affidatario per l’espletamento del servizio, incluse le spese di studio strettamente necessarie ad esso e il tempo per le pratiche amministrative presso uffici pubblici e la partecipazione a convegni e riunioni informative indette dall'Amministrazione; altre esigenze devono intendersi comprese nel corrispettivo previsto.
5.2 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Il pagamento del corrispettivo, come risultante dall’offerta, a favore del soggetto aggiudicatario, verrà effettuato con le seguenti modalità:
1. 20% alla consegna del QC, dei primi elaborati di VAS/VALSAT e della strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale
2. 20% al deposito del PUG - Assunzione della Proposta di Piano
3. 30% all’ adozione del PUG
4. 30% all’ approvazione PUG.
I pagamenti di cui sopra avverranno a seguito di presentazione di regolare fattura da parte dell’affidatario, nel rispetto delle tempistiche previste dalle normative vigenti; i corrispettivi si intendono completamente remunerativi delle prestazioni professionali relative agli aspetti urbanistici e agli approfondimenti degli aspetti naturalistici, paesaggistici, rurali, geologici, sociologici e demografici, giuridici, economici, nonché delle elaborazioni GIS, fino alla definitiva approvazione del PUG.
L’affidatario, dopo la consegna degli elaborati secondo le fasi su indicate dovrà essere autorizzato all’emissione della fattura da parte del Responsabile del Procedimento dopo che saranno stati effettuati da parte dell’ ufficio competente i necessari controlli di completezza e correttezza della prestazione eseguita. La suddetta autorizzazione dovrà essere emessa entro 30 giorni naturali e consecutivi contati a partire dalla data di conclusione della singola fase descritta al comma precedente. Trascorso inutilmente il suddetto periodo l’affidatario potrà emettere la corrispondente fattura.
Il pagamento sarà effettuato a 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura elettronica, sempre che non siano pervenute segnalazioni e non sia stata constatata l’irregolarità del servizio. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione dagli enti competenti della documentazione per l'accertamento della regolarità contributiva dell'aggiudicatario.
Qualora l'aggiudicatario non sia in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi risultanti dal DURC prima di procedere al pagamento del corrispettivo la stazione appaltante attiverà l'intervento sostitutivo di cui all'art. 30 c.5 del D.Lgs. n. 50/2016.
Le parti contraenti si assumono tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi al contratto medesimo, così come stabilito all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010. E’ causa di risoluzione contrattuale l’inottemperanza alle norme suddette, in particolare l’esecuzione delle transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 c. 8 della citata Legge n. 136/2010.
Le Parti si danno reciprocamente atto che con l’entrata in vigore, dal 31 marzo 2015, degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, il contraente è tenuto obbligatoriamente all’inserimento nelle fatture del CIG (Codice identificativo di gara), identificato con il n. , del CUP (Codice Unico Di Progetto) identificato con il n . e del CUI (Codice Univoco Intervento), con il n.
.
ART. 6 – PENALI
Il mancato rispetto dei termini di consegna (v. tabella riportata all’art. 3 del presente capitolato - Cronoprogramma delle attività-) del prodotto oggetto della presente gara, che sia imputabile all’affidatario, comporta per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, l’applicazione di una penale pari all’1 (uno) per mille del relativo corrispettivo, sino al limite del 10%.
Qualora il numero dei complessivi giorni di ritardo (anche relativi a diverse consegne) raggiunga le
100 (cento) unità e/o l'affidatario non abbia adempiuto ad uno o più impegni sottoscritti nel contratto che non prevedano consegne di elaborati (quali, a mero titolo esemplificativo e non
esaustivo, la mancata partecipazione a xxxxxxxx, l'omesso supporto allo studio delle osservazioni o alla redazione delle controdeduzioni) l’amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, incamerare la garanzia definitiva e procedere alla richiesta di risarcimento danni.
Sono fatti salvi i ritardi non imputabili direttamente all’affidatario e a cause di forza maggiore. In tali ultimi casi i termini saranno congruamente prorogati. Restano fermi gli obblighi sanzionati penalmente imposti dal D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. L’affidatario è tenuto a consegnare sempre tutta la documentazione presentata all'Amministrazione mediante lettera di accompagnamento datata e sottoscritta, riportante in elenco il materiale trasmesso.
L’aggiudicatario ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti il servizio stesso, oltre che a quanto previsto nel presente progetto d’appalto, nell’offerta tecnica e nel contratto.
Eventuali inadempienze saranno contestate per iscritto, con facoltà per l’aggiudicatario di presentare le proprie controdeduzioni scritte a mezzo PEC, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.
Il pagamento, o la detrazione, della penale non esonera l’aggiudicatario dall’obbligo di risarcire il danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell’inadempimento.
ART. 7 – SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art 31, comma 8 del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del/dei progettista/i.
Il concorrente quindi indica all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
ALLEGATO C CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO
Con il presente calcolo viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nella procedura di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui all'art. 46 del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50.
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese e oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi e applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso, come previsto dal D.M. 17/06/2016:
parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.
Dove:
"V", definito quale costo delle singole categorie componenti l'opera, nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e programmazione di tipo generale è determinato sulla base del Prodotto Interno Lordo complessivo relativo al contesto territoriale interessato
"G" definisce la complessità della prestazione ed è individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata.
"Q", relativo alla specificità della prestazione (definisce l'incidenza della singola prestazione effettuata per ciascuna categoria di opera), è individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2 allegata facente parte integrante del D.M. 17/06/2016.
«P», applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1 allegata, è dato dall'espressione: P=0,03+10/V 0,4
Determinazione del compenso
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri riportati sopra, è determinato secondo la seguente espressione:
CP= ∑(V×G×Q×P)
L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a euro 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25 per cento del compenso; per opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10 per cento del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.
In riferimento all’importo quantificato da TABELLARIO (D.M. 17/06/2016) sono state effettuate le seguenti valutazioni:
• in applicazione del DM 17/06/2016 viene individuato il servizio di cui alla presente gara, nel seguente modo:
- TAVOLA Z-1 “Categorie delle opera – Parametro del grado di complessità - Classificazione dei Servizi e Corrispondenze”:
⮚ Categoria: TERRITORIO E URBANISTICA
⮚ Destinazione Funzionale: PIANIFICAZIONE
⮚ Id . Opere: U.03
⮚ Identificazione delle opera: STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE GENERALE
⮚ Grado di complessità: 1,00
- TAVOLA Z-2 “Prestazioni e Parametri (Q) d’Incidenza”:
⮚ Fasi Prestazionali: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
⮚ Descrizione Singole Prestazioni: Qa.0.01 PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE
Nella prestazione Qa.0.01 “Pianificazione Urbanistica Generale” ricade interamente la redazione del “Piano Urbanistico Generale”, oggetto della presente gara, ritenendo incluse e ricomprese in tale prestazione Qa.0.01, anche le attività/elaborati di tipo ambientale espressamente indicati e richiesti dalla normativa regionale (VALSAT, ZAC ecc…) come elaborati costitutivi del Piano Urbanistico Generale (PUG).
In applicazione di quanto previsto dalla nota 2 della Tav. Z-2 del D.M. 17/06/2016, nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e programmazione di tipo generale, il Valore dell’opera è determinato sulla base del Prodotto Interno Lordo complessivo relativo al contesto territoriale interessato.
Nel caso specifico per il calcolo del Valore dell’opera per il PUG del Comune di Salsomaggiore Terme, è stato utilizzato il PIL medio pro capite dell’anno 2017 nazionale, pari a € 28.500,00 in quanto ultimo dato disponibile come fornito dall’Ufficio Statistica della Provincia di Parma.
Tale valore è stato poi moltiplicato per il numero di abitanti del Comune di Salsomaggiore Terme pari a 19.700.
- TAVOLA Z-2 “Prestazioni e Parametri (Q) d’Incidenza”:
⮚ Fasi Prestazionali: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
⮚ Descrizione Singole Prestazioni: Qa.0.02 RILIEVI E CONTROLLI DEL TERRENO, ANALISI GEOAMBIENTALI DI RISORSE E RISCHI, STUDI DI GEOLOGIA APPLICATI AI PIANI URBANISTICI GENERALI, AMBIENTALI E DI DIFESA DEL SUOLO
- TAVOLA Z-2 “Prestazioni e Parametri (Q) d’Incidenza”:
⮚ Fasi Prestazionali: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
⮚ Descrizione Singole Prestazioni: Qa.0.03 PIANIFICAZIONE FORESTALE, PAESAGGISTICA, NATURALISTICA ED AMBIENTALE
- TAVOLA Z-2 “Prestazioni e Parametri (Q) d’Incidenza”:
⮚ Fasi Prestazionali: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
⮚ Descrizione Singole Prestazioni: Qa.0.05 PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE E RURALE
Sull’importo desunto dall’applicazione dei parametri di cui alla tavola Z-2 del Dm 17/06/2016 per Le prestazione di cui sopra è stata applicata una riduzione in percentuale (variabile- vedasi tabella) trattandosi di affidamento di un servizio di “Redazione del Piano Urbanistico Generale -
PUG “ da predisporsi ai sensi dell’art. 3 della LR 24/2017 che individua le varie modalità di transizione dagli attuali strumenti urbanistici al nuovo PUG stabilendo le modalità di adeguamento della pianificazione urbanistica vigente a quanto disposto dalla nuova legge. (rif. Circolare RER PG72018/0179478DEL 14/03/2018-Prime indicazioni applicative della nuova Legge Urbanistica Regionale (LR n. 24/2017). Nello specifico il Comune di Salsomaggiore Terme, in quanto dotato di PSC, è tenuto ad avviare entro il 01.01.2022 un’ unica variante generale alla strumentazione urbanistica vigente diretta a unificare e conformare le previsioni del PSC vigente ai contenuti del nuovo PUG.
La percentuale di riduzione differenziata è stata ottenuta a seguito di apposita valutazione degli elaborati già oggetto di approvazione con il PSC e successive varianti parziali che ha portato a ritenere la necessità di un minore adeguamento e rielaborazione degli elaborati relativi alla relative prestazioni.
⮚ VALORE DELL’APPALTO
PIL | abitanti | PIL/ab | Rid | Importo appalto | |||
€ 561.450.000,00 | 19.700 | € 28.500,00 | |||||
V | P | G | Q | ||||
€ 561.450.000,00 | 0,0331642 | 1 | |||||
Qa.0.01 | € 18.620.040,09 | 0,0045 | € 83.790,18 | 0,8 | € 67.032,14 | ||
Qa.0.02 | € 18.620.040,09 | 0,0009 | 16.758,04 € | 0,7 | € 11.730,63 | ||
Qa.0.03 | € 18.620.040,09 | 0,005 | 93.100,20 € | 0,5 | € 46.550,10 | ||
Qa.0.05 | € 18.620.040,09 | 0,003 | 55.860,12 € | 0,5 | € 27.930,06 | ||
€ 249.508,54 | € 153.242,93 | ||||||
spese 10% | € 15.324,29 | ||||||
€ 168.567,22 | |||||||
contr. Prev 4% | € 6.742,69 | ||||||
€ 175.309,91 | |||||||
IVA 22% | € 38.568,19 | ||||||
€ 213.878,10 |
ALLEGATO D SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
d’appalto per l’affidamento del servizio di REDAZIONE del PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) del COMUNE di SALSOMAGGIORE TERME
CIG CUP
Questo giorno, _del mese di dell’anno duemilaventuno ( / /2021), presso la sede municipale in Salsomaggiore Terme, avanti a me, Dr. , Segretario Generale del Comune di Salsomaggiore Terme, senza assistenza di testimoni, avendovi gli infrascritti comparenti che hanno i requisiti di legge, d’accordo fra di loro e con il mio consenso espressamente rinunziato, sono personalmente comparsi i Xxxx.ri:
a) , nato a il nella sua qualità di Dirigente dell’Area 3 -Istituizionale, Teritorio e Sicurezza giusto incarico conferito con decreto sindacale rep.
n. prot.n. _del , a tutti gli effetti domiciliato per la carica presso la Sede Municipale e legittimato a stipulare in nome e per conto dell’Ente, ai sensi dell’Art. 107 del D. Lgs.
n. 267/2000, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Ente»;
b) nato a il , in qualità legale rappresentante
della , con sede in alla Via n. , codice fiscale e P. IVA n. e X. XXX , di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Appaltatore»;
Essi comparenti, entrambi cittadini italiani, della cui identità personale io Ufficiale Rogante mi sono accertato a mezzo della documentazione di rito, con questo atto ricevuto in modalità informatica, dichiarano e convengono quanto segue
PREMESSO CHE
a) con determinazione dirigenziale n. DD- del l’Ente ha indetto, ai sensi degli artt. 36 e 60 del D.lgs. n. 50/2016 (di seguito denominato Codice) una gara a procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio di redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) del
Comune di Salsomaggiore Terme;
b) con la medesima determinazione dirigenziale n. DD del sono stati approvati: il bando di gara, lo schema di disciplinare e relativi allegati, oltre al progetto d’appalto;
c) con determinazione dirigenziale n. DD del si è disposto
l’affidamento dell’appalto in oggetto alla con sede in
n. ;
Via
d) è stato acquisito il DURC dell’Appaltatore, risultato, alla data del / /2019 regolare in merito agli adempimenti contributivi ed assicurativi e conservato agli atti dell’Ufficio;
e) in sede di offerta, l’Appaltatore ha dichiarato il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di che trattasi e ha sottoscritto il “Patto di Integrità in materia di appalti pubblici di lavori, servizi, forniture”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
f) i documenti sopra indicati sono conservati agli atti del Settore Urbanistica ed Edilizia privata
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1- Norme regolatrici
1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l’offerta economica, l’offerta tecnica ed il progetto d’appalto, con particolare riferimento all’allegato B dello stesso, “Capitolato speciale descrittivo e prestazionale”.
2. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, da:
• DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI;
• Disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
• Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
• Regolamenti comunali eventualmente vigenti e regolanti la materia;
• Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Salsomaggiore Terme;
• Altre eventuali norme che dovessero essere emanate nel periodo di vigenza del presente appalto.
• L.R. 21 dicembre 2017, n. 24;
• L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e ss.mm.ii;
• L.R. 30 luglio 2013, n. 15, e ss.mm.ii;
• L.R. 29 dicembre 2020, n.14;
• D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti);
• Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”.
3. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che dovessero entrare in vigore
successivamente.
4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall’Ente prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Appaltatore ed accettate e valutate dall’Ente, ivi incluse le offerte tecnica ed economica prodotte dall’Appaltatore medesimo.
Articolo 2 – Oggetto del contratto
1. Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Salsomaggiore Terme. Per la descrizione dettagliata delle prestazioni si rinvia, integralmente, alle previsioni di cui al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegato al presente contratto sotto la lett. A).
2. Le prestazioni contenute nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale si intendono integrate dal contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore, allegata al presente contratto sotto la lett. B).
3. Il PUG, o parte di esso, purché retribuite come stabilito, anche in caso di sospensione o recesso dall’incarico, resterà di proprietà piena ed assoluta dell’Amministrazione che potrà a suo insindacabile giudizio utilizzarli come meglio riterrà opportuno, senza che all’Appaltatore spetti alcun compenso, indennizzo e diritto oltre al pagamento del corrispettivo pattuito per quanto effettuato. Si richiamano le norme sul diritto di autore di cui alla Legge 22.4.1941 n. 633 come successivamente modificata e in particolare l’art. 11.
Articolo 3 – Durata del Contratto
1. Il servizio avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto e si considererà concluso all'atto di pubblicazione sul BURERT del provvedimento di approvazione definitiva del Piano ai sensi dell’art. 46 della LR 24/2017.
0.Xx documentazione tecnica necessaria al corretto sviluppo del procedimento sarà fornita da parte dell’incaricato per ogni fase di formazione e approvazione del Piano (PUG), sulla base del cronoprogramma riportato nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegato al presente contratto sotto la lett. A).
Articolo 4 – Importo contrattuale
1. L’importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all’art. 2, viene determinato, in € XXX.XXX,XX (***/** euro), XXX xxxxxxx.
2. Il corrispettivo dell’appalto resterà fisso ed invariato per l’intera durata dello stesso, fatte salve eventuali modifiche sulla scorta di quanto previsto dall’art. 106 del Codice.
Articolo 5 – Condizioni e modalità di esecuzione del servizio
1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nell’offerta presentata in sede di gara. Per le prestazioni contrattuali dovute, l’Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi esclusivamente di risorse di personale aventi le caratteristiche professionali illustrate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale comunque indicate nell’offerta tecnica.
2. Nell’adempimento dell’incarico la società deve porre in essere i mezzi concettuali ed operativi che, in vista dell’opera da realizzare, appaiono idonei ad assicurare quel risultato che il Committente si ripromette dall’esatto e corretto adempimento valutato alla stregua della diligentia quam in concreto. Nella redazione degli elaborati la società è obbligata all’osservanza di quanto
richiesto dal Comune di Salsomaggiore Terme.
3. L’Appaltatore, oltre a quanto già espresso all’art. 1, è obbligato all’osservanza delle norme del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e in via residuale degli articoli 2222 e seguenti del Codice civile, nonché della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all’oggetto dell’incarico. Resta a carico dell’Appaltatore ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo essa organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dalle strutture dell’Amministrazione. Essa dovrà eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimo.
4. Nel corso dell'espletamento dell'incarico la società dovrà tenere stretti contatti ed intese con il Responsabile Unico del Procedimento, fermi restando i requisiti della prestazione d'opera intellettuale.
Dovrà essere inoltre garantita la massima disponibilità alla collaborazione e al lavoro di squadra con gli altri tecnici individuati dall’Amministrazione operando in sinergia con gli stessi, sia su indicazione del RUP che su richiesta diretta da parte dei soggetti che dal RUP stesso saranno individuati, con reciproco e solerte scambio di informazioni, documentazioni e quanto altro possa essere necessario al buon esito dell’iniziativa.
5. Le prestazioni oggetto del presente atto saranno eseguite senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'Ente e con autonomia organizzativa da parte dell'incaricato. L’espletamento dell’incarico verrà effettuato secondo le direttive che saranno impartite dal Responsabile del Procedimento, nel rispetto delle normative vigenti di carattere tecnico, contabile, giuridico e tariffario ed in particolare delle norme applicabili di cui al D.Lgs. 50/2016 e xx.xx. e ii., alle emanate ed emanande linee guida dell’ANAC, al D.P.R. 207/2010, per quanto ancora in vigore, dalle N.T.C. 2018, nonché a tutte le norme specifiche in materia.
6. Per l’espletamento dell’incarico, il professionista potrà avvalersi di collaboratori e consulenti per argomenti specifici, senza che ciò determini maggiorazioni dei compensi. L’Amministrazione Comunale resta comunque estranea ai rapporti tra il professionista ed eventuali collaboratori e consulenti.
Articolo 6 – Responsabilità dell’incarico e incompatibilità
1. Nell’esecuzione dell’incarico, l’appaltatore è l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione Comunale; tuttavia per l‘assolvimento delle specifiche attività professionali l’incaricato potrà avvalersi della collaborazione di esperti, consulenti, specialisti dei quali dovrà comunicare il nominativo all’Amministrazione Comunale e per essa al Responsabile del Procedimento, tenuto conto di quanto dichiarato come Requisiti di idoneità di cui al disciplinare di gara e all’offerta tecnica.
2. Secondo il principio generale della personalità della prestazione professionale, l’incarico in parola verrà svolto dall’appaltatore che dovrà essere costituire un gruppo di lavoro comprendente le professionalità richieste e dichiarate in fase di gara.
3. L’Appaltatore dichiara di non trovarsi, per l’espletamento del servizio, in alcuna delle condizioni di incompatibilità con la prestazione professionale richiesta, ai sensi di disposizioni di legge, ordinamento professionale o contrattuali, e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire. Si richiamano i divieti di cui all’art. 24, comma 7, del D.Lgs.
18/04/2016 n. 50 in quanto applicabili.
Articolo 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), l’Ente provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall’Ente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, l’Ente invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
Art. 8 - Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 e normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali
1. In esecuzione del presente contratto, il Fornitore effettua trattamento di dati personali di titolarità dell’Ente.
2. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l’accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche “GDPR”) e da ogni altra normativa applicabile.
3. L’Appaltatore è, pertanto, designato dall’Amministrazione quale Responsabile del trattamento dei dati personali il quale si obbliga a dare esecuzione al contratto suindicato conformemente a quanto previsto dall’Accordo allegato al presente contratto.
4. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all’accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l’insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.
Art. 9 - Responsabilità per danni – Obbligo di manleva
1.L’Appaltatore, nell’esercizio del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore quanto dell’Ente e/o di terzi. Inoltre, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’Ente da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto.
2. L’Appaltatore dovrà produrre idonea polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia assicurativa, avente una durata almeno pari a quella del contratto di appalto, a copertura di tutti i rischi di Responsabilità civile professionale per fatti colposi, errori od omissioni causati dall’aggiudicatario o da persone di cui l’aggiudicatario è tenuto a rispondere per le specifiche attività (comprese quelle relative e complementari) previste dall’appalto.
L’appalto e le relative attività dovranno essere espressamente richiamate. Condizioni e limiti richiesti:
- Massimale minimo Euro 3.000.000,00 per evento/anno;
- Retroattività dalla data di inizio del servizio, postuma (ovvero impegno a mantenere in vigore la copertura) 10 anni.
La polizza deve comprendere le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso,
3. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e dall’eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell’esecuzione del contratto.
La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l’Amministrazione comunale e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati.
4. L’appaltatore dovrà trasmettere al Settore Urbanistica e Edilizia privata, entro 10 giorni dall’avvenuto pagamento, copia della quietanza comprovante tale pagamento del premio relativo alla polizza assicurativa sopra indicata, debitamente sottoscritta dal rappresentante della Compagnia Assicuratrice.
Art. 10 – Subappalto
1. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni
ovvero
L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto l’esecuzione delle seguenti prestazioni: ……….
2. Per le prestazioni rese in subappalto, l’Ente provvederà a effettuare il relativo pagamento all’Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall’art.105, co.13, del Codice.
3. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Ente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
5. L’Appaltatore deposita presso l’Ente il contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
6. Al momento del deposito del contratto l’Appaltatore trasmette:
- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
7. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Ente non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, l’Ente procederà a
richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
8. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
9. L’Appaltatore è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.
10. Nel caso in cui l’Appaltatore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all’Ente, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:
- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
L’Appaltatore deve inoltre comunicare all’Ente le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
11. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Ente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice.
12. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Ente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
13. L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’Ente inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’Ente medesimo. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Ente, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
14. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
15. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Ente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
16. L'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
17. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.
Art. 11 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
4. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Parma.
6. L’Ente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
7. Il numero di conto corrente bancario dedicato sul quale verranno eseguite le transazioni suddette è il seguente: Ag. di – IBAN e che le persone delegate ad operare sullo stesso sono:
-
-
8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà, tra l’altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della Determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC) così come modificata dalla Determinazione n. 556 del 31 maggio 2017.
Art. 12 - Cauzione definitiva
1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € ……….
(lettere ……….), n. rilasciata da resa ai sensi dell’art. 103 del Codice, in favore dell’Ente.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Ente, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Ente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
4. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito.
5. L’Ente ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 5 e 9 del presente contratto.
Art. 13 - Recesso
1. L’Ente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Ente.
3. In caso di recesso dell’Ente, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
4. Si applica in ogni caso quanto previsto dall’art. 109 del Codice.
5. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, l’Ente ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto nel caso in cui sopravvengano convenzioni CONSIP migliorative rispetto a quelle del presente contratto, secondo le modalità di cui al medesimo art. 1 comma 13 D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135.
Art. 14 - Recesso per giusta causa
1. In caso di sopravvenienze normative interessanti l’Ente che abbiano incidenza sull’esecuzione del servizio, lo stesso Ente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Appaltatore con PEC.
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
Art. 15 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito
1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
3. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 comma 13 del Codice.
4. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Ente. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
5. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n.
al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti
dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG.
In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Ente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Art. 16 - Risoluzione per inadempimento
1. L’Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’Ente ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che l’Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Ente;
- nei casi di cui ai seguenti articoli: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 5); Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 e normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali (art. 8); responsabilità per danni (art. 9); subappalto (art.10); obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 11); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art. 15); obblighi ed adempimenti a carico dell’appaltatore (art. 22);
3. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore).
4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, co. 9-bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
5. In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’Ente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
6. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Art. 17 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali
1. L’Ente procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
2. In ogni caso, l’Ente potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 del Codice.
3. L’Ente può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorrano una o più delle condizioni indicate all’art. 108 co.1 del Codice.
4. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Art. 18 - Penali
1. Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto, le penali di cui all’art. 6 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto. L’Appaltatore dovrà comunicare a mezzo PEC, in ogni caso, le proprie deduzioni al Direttore nel termine massimo di dieci giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora l’Ente ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
3. Nel caso di applicazione delle penali, l’Ente provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
Art. 19 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
1. Le modifiche e le varianti sono regolate dall’art. 106 del Codice.
2. L’Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’Ente, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
3. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’Appaltatore se non sia stata approvata dall’Ente.
Art. 20 - Fatturazione e pagamenti
1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all’art. 4 del presente contratto, si rinvia a quanto stabilito nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegato al presente contratto sotto la lett. A).
L’appaltatore è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. Le fatture, complete di tutti i dati necessari previsti dalla fatturazione elettronica, dovranno pervenire secondo le modalità normativamente previste sul punto, ed essere intestate nelle modalità indicate nel capitolato.
2. I pagamenti saranno effettuati, solo dopo il controllo di regolarità delle fatture e della regolarità del servizio, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture.
3. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare) e al CUP (Codice Unico di Progetto).
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Ente procederà ad acquisire, anche per l’eventuale subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
5. L’Ente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del d.p.r. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso di
inadempienza a carico del beneficiario l’Ente applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
6. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo venga corrisposta dall’Ente, non produrrà alcun interesse.
7. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco è UFQSY8.
Art. 21 - Obblighi ed adempimenti a carico dell’Appaltatore
1. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale.
2. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Ente.
4. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Ente, nonché a dare immediata comunicazione all'Ente di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
5. L'Ente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L’Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. L’Appaltatore è tenuto a comunicare all'Ente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Ente entro dieci giorni dall’intervenuta modifica.
7. Tutta la documentazione creata o predisposta dall’Appaltatore nell’esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell’Ente.
8. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Ente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’art. 16.
9. L’Appaltatore dovrà adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1, comma 125, della Legge n. 124/2017 in merito alle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni.
Articolo 22 – Codice di Comportamento
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, co.3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del D. Lgs. 30/03/01 n. 165” e del Codice di comportamento del Comune di Salsomaggiore Terme, l’Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del
contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili, pena la risoluzione del contratto.
Articolo 23 – Foro competente
Per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Parma.
Articolo 24 – Stipula del Contratto – Spese contrattuali
1. Il presente atto, soggetto ad imposta di bollo fin dall’origine, è stipulato in forma pubblica amministrativa e in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, con oneri a carico dell’Appaltatore.
2. Tutte le spese del presente contratto, sua eventuale registrazione e consequenziali, sono a carico dell’ appaltatore e ad ogni effetto le parti dichiarano che il presente atto assolve l’Imposta sul Valore Aggiunto e pertanto ne chiederanno la registrazione a tassa fissa.
Articolo 25 –Norma finale
Le parti stabiliscono, sin da ora, di sottoporre alle necessarie modifiche o integrazioni il presente atto qualora disposizioni legislative intervenute successivamente alla sottoscrizione ne prevedessero la necessità.
Richiesto io Segretario Generale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l’hanno ritenuto conforme alla loro volontà, ed a conferma di ciò lo sottoscrivono in modalità elettronica consistente, ai sensi dell’art. 52 bis della legge notarile, nella apposizione della loro firma digitale, verificata nella sua regolarità ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.
Per il COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME: Dr.
Per :
IL SEGRETARIO GENERALE:
ALLEGATO E
INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA
La legge (art. 23 comma 15 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) impone di fornire le indicazioni e le disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza negli appalti pubblici (Documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs 81/08 art. 26 comma 3).
Si riporta di seguito uno stralcio dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008:
Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
1. ...
2. ...
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 , tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto .
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.