Repertorio n.
Repertorio n.
Atto informatico informapubblico-amministrativa
CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO ALL’INTERNO DELLE SEDIDELL’UNIVERSITÀ DELSALENTO. - CODICE CIG: 78123402EA REPUBBLICA ITALIANA
L’anno 201_, il giorno del mese di in Lecce, Palazzo del
Rettorato, io , , in servizio presso
l’Università del Salento, nominato Ufficiale Rogante con il compito di redigere e ricevere i
contratti da stipularsi per conto della medesima Università giusta D.D. n. del
, a norma dell’art.
, comma
del Regolamento per l’attività negoziale
emanato con D.R. n.
del
, in possesso di firma digitale a me medesimo
intestata rilasciata da
S.p.A. in data
, valida sino al
e non revocata, senza / con l’assistenza di testimoni
, sono comparse le parti come di seguito specificate, la cui identità personale hoproceduto previamente ad accertare:
- Dott.
, nato a
( ) il
, il quale
interviene in questo atto nella sua qualità di dell’Università del Salento,
domiciliato per la carica presso la xxxx xxxxxx xxxx xx , , x.
( ) autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.
del alla firma del presente contratto in nome e per conto della
medesima Università (C.F. 80008870752 - P.IVA 00646640755), di seguito, per brevità, anche indicata come “La Committenza” o “Il Committente”, dotato di firma digitale al medesimo
intestata, rilasciata da
in data
e valida sino al
e non revocata;
- Dott./Ing.
, nato a
( ) il
, il quale interviene in questo atto nella sua qualità di
della ditta , con sede legale in
, viale n. , (C.F. - P.IVA
), iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
al numero in , via , CAP , dotato di firma digitale al medesimo intestata, rilasciata e valida sino al e non revocata (nel caso di
procuratore speciale: a quanto infra autorizzato in forza di procura conferita in data
mediante atto a rogito notaio Dott. , iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di
, Repertorio n.
, Raccolta n.
), domiciliato per
l’incarico presso lasede della Società, di seguito, per brevità, anche indicata come “l’Appaltatore”; PREMESSO CHE:
- con Decreto del Direttore Generale n.
del
è stato autorizzato l’espletamento, ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., della gara europea, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del decreto medesimo, per l’affidamento del servizio di portierato all’interno delle sedi dell’Università del Salento della durata di 5 anni, per un importo a base d’asta pari ad € 7.825.437,81 oltre IVA e oneri per la sicurezza nonsoggetti a ribasso pari azero;
- il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. n.
in data
sulla G.U.R.I. 5°
Serie Speciale, n.
del
, sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx in data
, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) indata , e pubblicato per estratto sui due quotidiani
a rilevanza nazionale “
” e “
” nonché sui due ulteriori
quotidiani a diffusione locale “
” e “
”, secondo quanto
previsto dall’art. 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016 (pubblicato sulla G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017) in attuazione dell'art. 73, comma 4 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- con Decreto del Direttore Generale n. del è stato nominato il Seggio di gara per l’esame della documentazione amministrativa presentata dalle ditte concorrenti;
- nelle sedute pubbliche di cui ai verbali n.
in data
, n.
in data
e n. in data e n. del , il Seggio di Gara haproceduto all’esame della predetta documentazione;
- con Decreto del Direttore Generale n.
del
sono stati approvati i verbali
redatti dal Seggio di Gara, con conseguente declaratoria di ammissione/esclusione delle ditte partecipanti alle fasi successive della gara;
- con Decreto del Direttore Generalen.
del
, è stata nominata, ai sensi dell’art.
77 del D.lgs. n. 50/2016, la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche;
- nelle successive sedute dei giorni di cui ai verbali in pari
data, sono stati espletati i lavori della Commissione Giudicatrice di valutazione delle offerte
tecniche, ed infine nella seduta pubblica del
di cui al verbale n.
in pari
data sono state aperte le offerte economiche e la Commissione giudicatrice ha proposto di
aggiudicare la gara in favore dell’operatore economico che ha
conseguito il punteggio complessivo pari a
, di cui punti
a seguito della
valutazione dell’offerta tecnica e punti a seguito della valutazione dell’offerta
economica, avendo offerto un prezzo di - corrispondente ad una percentuale
di ribasso del (oltre IVA al 22%);
- con Decreto del Direttore Generale n.
del
, sono stati approvati :
a) i verbali della Commissione giudicatrice aventi ad oggetto la valutazione delle offerte tecniche presentate esegnatamente iverbali n. ;
b) il verbale della Commissione giudicatrice n. del , avente ad oggetto la valutazione delle offerte economiche presentate, l’assegnazione del punteggio complessivo a ciascuna ditta concorrente, la formulazione della graduatoria e la proposta di aggiudicazione;
- con il predetto Decreto del Direttore Generale si è disposto di aggiudicare alla ditta
, corrente in
alla via
, n.
, la
procedura aperta per l’affidamento del servizio di portierato all’interno delle sedi dell’Università
del Salento per la durata di anni per un importo complessivo pari ad €
IVA esclusa ed oltre € al netto d’IVA per oneri di
sicurezza per rischi dinatura interferenziale non soggetti a ribasso;
- con il medesimo decreto si è altresì disposto di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti auto dichiarati dalla Ditta
;
- con dichiarazione in data
(prot. n.
del
), il RUP ha comunicato
al Direttore Generale l’avvenuta positiva ultimazione della verifica dei requisiti di ordine generale e speciale anche mediante il Sistema AVCpass, con conseguente efficacia del provvedimento di aggiudicazione adecorrere dalla medesima data;
- con nota prot. n.
del
, sono state effettuate le comunicazioni ex art. 32,
comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii;
- è stata richiesta l’informazione antimafia ai sensi del d.lgs. n. 159/2011
- è decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto d’appalto, di cui all’art. 32, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii;
quanto soprapremesso, tra i predetti comparenti
SICONVIENE E STIPULA QUANTOSEGUE:
ART. 1 –PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e l’Appaltatore dichiara di conoscerle ed accettarle.
ART. 2 -OGGETTO DEL CONTRATTO
L’appalto consiste nell’esecuzione di tutte le prestazioni relative al servizio di portierato all’interno delle sedi dell’Università del Salento – Quinquennio 2019-2023, così come espressamente e più dettagliatamente specificate nel Capitolato Tecnicoe Prestazionale.
Il predetto documento, viene allegato al presente contratto sotto la lettera A per farne parte integrante esostanziale.
L’elenco delle portinerie oggetto del presente appalto è contenuto nel Capitolato Tecnico e Prestazionale.
Trattandosi di un servizio di portierato all’interno delle sedi dell’Università del Salento, l‘Appaltatore assume la piena responsabilità di risultato, secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnicoe Prestazionale.
ART. 3 – DISCIPLINA DELL’APPALTO
Oltre ai documenti di cui al precedente articolo, e al documento di cui al successivo art. 21, fanno parte integrante esostanziale del presente Contratto, ancorché non allegati:
x. Xxxxx di gara e documento complementare “Disciplinare di gara” nonché le dichiarazioni rese dall’Appaltatore a corredo dell’offerta;
b. Offerta tecnica ed economica presentata dall’appaltatorein sede di gara; In caso di contrasto si osserva il seguente ordine di prevalenza:
a. Contratto d’appalto;
b. Capitolato Tecnico e Prestazionale;
c Leggi, regolamenti e norme in materia vigenti alla data di pubblicazione della gara. ART. 4 -DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha durata di 5 anni decorrenti dalla data di effettiva attivazione del servizio risultante da apposito verbale redatto in contraddittorio fra questa Amministrazione nella persona del Direttore dell’Esecuzione del contratto ela ditta appaltatrice.
Aisensi dell’art. 63, comma 5, del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., la Committenza si riserva la facoltà di disporre eventualmente la proroga tecnica dei servizi di che trattasi nella misura massima di sei mesi per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara per l’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.
ART. 5 -ONERI EDOBBLIGHI ACARICO DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore si impegna ad eseguire tutte le prestazioni previste dal Capitolato Tecnico e Prestazionale, garantendo la gestione del servizio e l’esecuzione a perfetta regola d’arte di ogni prestazione nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, nei suoi allegati ed atti richiamati, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.
L’appaltatore si impegna ad ottemperare agli obblighi di condotta derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal Codice di comportamento dell’Università del Salento, emanato con D.R. n. 81 del 31.01.2014, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in esso definiti, nonché agli obblighi previsti nel “Patto di integrità” che, sottoscritto dall’appaltatore, si allega al presente contratto sotto la lettera B). La violazione di detti obblighi comporterà la risoluzione del contratto davalutarsi nel rispetto dei principi di gradualità eproporzionalità.
ART. 6 -IMPORTO CONTRATTUALE
Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore dall’Amministrazione per le prestazioni contrattuali a
canone è di complessivi ed onnicomprensivi Euro: esclusa I.V.A. soggetta
ascissione dei pagamenti, ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii.
Le prestazioni straordinarie di cui all’art. 6 del Capitolato Tecnico e Prestazionale sono invece eventuali e verranno attivate solo qualora l’Amministrazione lo ritenga utile, conveniente e necessario anche in relazione alle proprie disponibilità finanziarie, senza che perciò derivi alcun diritto in capo all’aggiudicatario all’affidamento delle stesse. L’importo da corrispondersi all’Appaltatore in corso di esecuzione dipenderà dall’entità delle prestazioni straordinarie effettivamente richieste ed espletate. Si precisa, inoltre, che tutte le prestazioni straordinarie possono essere affidate dalla stazione appaltante separatamente e autonomamente l’una dall’altra senza che perciò derivi alcun diritto in capo all’aggiudicatario all’affidamento congiunto delle stesse.
Le parti convengono che l’integrale servizio oggetto del presente appalto è compensato sulla base degli importi derivanti dagli sconti percentuali indicati nell’offerta economica, che si intendono comprensivi di tutte le attività necessarie e di tutte le spese inerenti e consequenziali alle prestazioni contrattuali oggetto di appalto previste dal Capitolato Tecnico e Prestazionale.
ART. 7 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI – CESSIONE CREDITI - OBBLIGHI DITRACCIABILITÀ DEIFLUSSI FINANZIARI.
Il prezzo per il servizio verrà corrisposto a corpo in rate mensili posticipate. Il prezzo per le prestazioni straordinarie sarà corrisposto previo specifico ordinativo a misura in un’unica rata al completamento delle attività richieste, secondo quanto previsto dal par. 6 del Capitolato Tecnico e Prestazionale, esarà quantificato con lemodalità previste almedesimo paragrafo.
Il Committente procederà alla corresponsione di ciascuna rata, alle scadenze previste e comunque entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura eprevia acquisizione di DURC regolare.
Ai sensi dell’art. 25 del D.L. 66/2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” convertito con Legge 23 giugno 2014, n. 89 è prescritto a far data dal 31 marzo 2015 l’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e Fornitori. Non saranno pertanto accettate le fatture emesse otrasmesse in forma cartacea enon si potrà procedere
ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.
La trasmissione delle fatture in formato elettronico avverrà attraverso il Sistema nazionale d’Interscambio (SdI), previsto dal Governo nell’ambito del progetto complessivo nazionale per la fatturazione elettronica.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni aventi ad oggetto lo Split Payment (versamento dell’IVA sulle fatture fornitori direttamente all’Erario)”, l’IVA è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii. La fatture emesse dovranno pertanto indicare la frase "scissione dei pagamenti ".
I pagamenti avverranno sul conto dell’Appaltatore. Ai sensi dell’articolo 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014, nelle fatture dovrà essere indicato, pena l’impossibilità di procedere al pagamento delle medesime, il CIG (Codice identificativo di gara), specificato nel bando enel disciplinare di gara.
Sull’importo netto di ciascuna fattura, verrà operata una ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale previa emissione del certificato finale di regolare esecuzione. A tal fine ogni fattura dovrà evidenziare il corrispettivo, la ritenuta nella suddetta percentuale e l’importo del canone corrispettivo, al netto della ritenuta medesima. La fattura a saldo dovrà riportare l’importo totale delle ritenute precedentemente effettuate. Al corrispettivo saranno dedotti gli importi relativi alle mancate prestazioni ele eventuali penali applicate.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’Affidatario o del subappaltatore, impiegato nell’esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
In attuazione dell’art. 30, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 1, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’Affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.
Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso di esecuzione del contratto direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Affidatario del Contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore. Il pagamento è subordinato all’acquisizione da parte dell’Amministrazione della dichiarazione comprovante la regolarità contributiva (DURC).
I pagamenti avverranno sul conto corrente dell’Appaltatore con le seguenti coordinate IBAN:
, presso
, Agenzia
, intestato a
Le persone fisiche delegate ad operare sul conto sono: , nato a il
, CF
(in qualità di
dell’Appaltatore) e
, nato a
il , CF
(in qualità di
dell’Appaltatore).
In caso di successive variazioni, le generalità, i riferimenti anagrafici ed il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni daquello in cui lavariazione èintervenuta.
Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile al Committente, entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.lgs. n. 231/2002 ss.mm.ii. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2 del codice civile. L’Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all’art. 106, comma 13, del Codice. La Stazione appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente inbase all’appalto. L’Università potrà compensare, anche ai sensi dell’art. 1241 c.c. quanto dovuto all’Appaltatore a
titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare all’Università a titolo di penale o a qualunque altro titolo. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").
L’Appaltatore deve comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità eil codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Il Committente non esegue alcun pagamento all’Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini dipagamento s’intendono sospesi. Il Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in contrasto con quanto stabilito nell’art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010.
L’Appaltatore deve trasmettere al Committente, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell’inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui sopra, con le modalità e nei tempi ivi previsti.
ART. 8 REVISIONE DELCORRISPETTIVO
Il prezzo del servizio si intende fisso per tutta la durata del contratto, fatte salve le disposizioni di legge vigenti.
ART. 9 -VARIABILITÀ DELL’APPALTO NELL’EROGAZIONE DEISERVIZI.
1. Nel corso dell’esecuzione contrattuale, il contratto potrà subire delle variazioni, in aumento o in diminuzione.
In particolare, la Stazione Appaltante si riserva espressamente la facoltà di ridurre o aumentare le prestazioni oggetto del servizio nei limiti di un quinto dell’importo complessivo del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.: la riduzione dovrà essere esplicitamente motivata inrelazione alle ragioni di interesse che la giustificano.
La variazione dovrà essere applicata ed il relativo compenso quantificato secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnicoe Prestazionale.
Rimane in ogni caso escluso per l’Appaltatore qualsivoglia diritto di recesso o di richiedere la risoluzione del rapporto, e lo stesso rimarrà comunque, obbligato all'esecuzione delle prestazioni così ridotte.
ART. 10 - MODALITA’ DIESECUZIONE DELSERVIZIO DIPORTIERATO
Il servizio diportierato dovrà essere eseguito nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Tecnico e Prestazionale, nonché nel rispetto delle migliorie previste dall’offerta tecnica.
ART. 11 -SUBAPPALTO ECESSIONE DELCONTRATTO
In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1, del Codice degli Appalti Pubblici, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato.
Resta fermo quanto previsto agli artt. 48, 106, comma 1, lett. d), 110 del Codice degli Appalti Pubblici, in caso di modifiche soggettive dell’esecutore del contratto.
E’ ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.
Per l’esecuzione delle attività di cui al Contratto, l’Aggiudicatario, avendo indicato la terna di cui all’art. 105, comma 6 del Codice degli Appalti, potrà avvalersi di subappaltatori, nell’esecuzione delservizio.
Il tutto nel rispetto delle condizioni stabilite nella citata norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del Contratto, in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 105, commi 2 e 5, e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.
In caso di subappalto, l’Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L’Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell’Appaltatore previste dall’art. 105, comma 8 e 13 lett. a) e c).
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L’Affidatario che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a se dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 dello stesso Xxxxxx. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
L’Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.
La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
Per i subappalti diimporto inferiore al 2% (due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell’autorizzazione daparte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
a. quando il subappaltatore è una microimpresa opiccola impresa;
b. in caso inadempimento daparte dell’Appaltatore;
c. surichiesta del subappaltatore eselanatura del contratto lo consente.
L’Affidatario dovrà praticare per il servizio affidato lo stesso prezzo risultante dall’Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi eprestazionali previsti nel contratto di Appalto.
L’Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione.
L’Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi disicurezza previsti dalla normativa vigente.
E’ vietato ogni subappalto nonprevisto nell’offerta della Appaltatore e non autorizzato, sotto pena di risoluzione del contratto ediperdita del deposito cauzionale, salva l’azione per il risarcimento di qualsiasi danno conseguente.
L’Appaltatore è, comunque, responsabile anche dell’attività svolta da eventuali imprese subappaltatrici. L’importo del subappalto, nonpuòsuperare il 30% (trenta per cento) dell’importo contrattuale.
L’autorizzazione al subappalto, rilasciata dalla Amministrazione aggiudicatrice, non comporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell’appaltatore che rimane l’unico e solo responsabile della qualità edella corretta esecuzione del servizio.
Il periodo comunque necessario per l’ottenimento dell’autorizzazione al subappalto non potrà in alcun modo essere preso in considerazione quale motivo di differimento o sospensione del termine stabilito per l’inizio e l’ultimazione del servizio, né potrà essere adottato a fondamento di alcuna richiesta opretesa di indennizzo, risarcimento, omaggiori compensi.
Al pagamento dei subappaltatori provvede l'Appaltatore. Dell'avvenuto pagamento dovrà essere fornita prova mediante trasmissione alla Amministrazione aggiudicatrice, della fattura quietanzata daparte del subappaltatore entro 20 (venti) giorni dal pagamento della medesima.
In caso di subappalto il subappaltatore è tenuto a presentare la documentazione INAIL e INPS, relativamente al personale impiegato, all’Appaltatore e all’Amministrazione aggiudicatrice.
ART. 12 –RESPONSABILE DEISERVIZI PER L’APPALTATORE
L’appaltatore affida al sig. il compito di Coordinatore e referente
della ditta aggiudicataria, per tutte leproblematiche e contestazioni inerenti il servizio stesso. Fermo restando quanto previsto dall’art. 9 del Capitolato Tecnico e Prestazionale, il Referente Unico dell’Appaltatore dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto ed essere munito dei necessari poteri per la gestione del servizio.
Il Referente unico avrà la piena rappresentanza dell’appaltatore nei confronti dell’Amministrazione, con la conseguenza che tutte le eventuali contestazioni di inadempienza allo stesso indirizzate avranno uguale valore che se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell’appaltatore.
In caso di impedimento personale, l’incaricato dovrà comunicare, per iscritto, all’Amministrazione il nominativo diunsostituto.
ART. 13 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DELCONTRATTO
In attuazione di quanto previsto agli artt. 31 e 101 del D.lgs. n. 50/2016 l’Amministrazione ha nominato il “Direttore dell’esecuzione del contratto” (D.E.C.) nella persona del
, il quale ha il compito di approvare la pianificazione del lavoro e la sua eventuale messa in opera, nonché assicurare eventuali autorizzazioni necessarie per operare daparte dell’Amministrazione, fermo restando lespecifiche competenze del R.U.P.
Per tutte le sedi il Direttore dell’Esecuzione del contratto potrà avvalersi di altri referenti che saranno individuati dall’Amministrazione.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto dovrà verificare la corretta esecuzione del contratto nonché fornire parere favorevole sull’andamento del servizio ai fini del pagamento delle fatture ed all’applicazione delle penali.
La mancata approvazione da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto delle prestazioni determina il mancato riconoscimento del servizio effettuato, con la conseguente applicazione delle penali previste, o finanche lanon corresponsione dei relativi corrispettivi.
ART. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO -RECESSO UNILATERALE
La Committente potrà chiedere, oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C. nonché dall’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 in materia di risoluzione del contratto per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, la risoluzione del contratto prima della scadenza ai sensi dell’art. 1456 C.C., inogni momento, previa diffida formale inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, nei casi previsti dall’art. 19 del Capitolato tecnico e Prestazionale, nonché nei seguenti casi:
a. sopravvenuta situazione di incompatibilità;
b. apertura a carico dell’Appaltatore di una procedura concorsuale, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di cessione dell’azienda, di cessazione di attività fatte salve le disposizioni previste agli artt. 48, commi 17 e 18 e 110 del Codice;
c. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro; violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
d. violazione ripetuta del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’Appaltatore
e. divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, aziende e servizi o loro utilizzo non conforme, e, in generale, violazione del dovere di riservatezza;
f. inosservanza delle disposizioni relative al subappalto;
g. inosservanza del divieto di cessione in tutto o in parte del contratto;
h. frode daparte dell'Appaltatore;
i. mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Appaltatore verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
l. perdita, in capo all’Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
m. violazione degli obblighi di condotta derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal Codice di comportamento dell’Università del Salento, emanato con D.R. n. 81 del 31.01.2014, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
n. mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
o. violazione degli obblighi di condotta previsti nel “Patto di integrità” sottoscritto dall’appaltatore e allegato al presente atto sotto la lettera B), da valutarsi nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità;
Il presente appalto si risolverà, altresì, ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito, con modifiche, con L. n. 135/2012, nel caso in cui venga stipulata una convenzione Consip contenente condizioni economiche più vantaggiose per i Servizi oggetto di affidamento, salva la facoltà dell’Appaltatore di adeguare le condizioni economiche offerte ai parametri Consip.
In caso di mancato adeguamento, la Committente recede dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato.
Ogni patto contrario alla disposizione contenuta nel D.L. n. 95/2012 ed alla relativa legge di conversione n. 135/2012 ènullo.
Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la Stazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. .
I casi sopraelencati saranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto del Committente previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo
eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Committente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore diqualsivoglia natura.
Nell'ipotesi di risoluzione del contratto la Committente ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo dipenale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall’Appaltatore possa dar luogo.
L’Appaltatore riconosce e dichiara di essere perfettamente consapevole che a seguito di eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o pronunce del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello, la Committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca/annullamento della determinazione di affidamento di cui alle premesse con conseguente facoltà di risoluzione e/o di recesso e/o di dichiarazione di inefficacia del presente contratto e di indizione dinuova gara odi affidamento del servizio ad altro soggetto.
Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del Codice, la Stazione appaltante potrà risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nelle ipotesi previste all’art. 108, comma 1 del Codice esarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2 del Codice.
Nel caso in cui la Ditta manchi all'adempimento dei patti contrattuali, pregiudicando in tal modo il buon andamento del servizio, l'Amministrazione appaltante si riserva ampia facoltà di provvedere d'ufficio alla risoluzione del contratto mediante denuncia da farsi con semplice lettera raccomandata o PEC senza che la Ditta possa accampare pretese di sorta salvo il diritto al pagamento del servizio regolarmente eseguito ed accertato dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, impregiudicati maggiori danni ed interessi afavore dell'Amministrazione.
Nel caso in cui lamancata prestazione, il ritardo olanegligenza della Ditta comporti l’interruzione dell’attività lavorativa degli uffici dell’Università, oltre alla penale contrattualmente prevista, la
Ditta è tenuta a risarcire all’Amministrazione universitaria, l’importo per la mancata prestazione dei dipendenti interessati, sulla base del costo orario relativo a ciascuno di essi e delle ore di servizio non espletate.
Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa rinvio alla normativa in materia di risoluzione del contratto di cui all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.
Quando il Direttore dell’esecuzione del contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione appaltante su proposta del Responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora, al di fuori di quanto sopra previsto l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile del Procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, escluso ogni risarcimento o indennizzo, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica all’Appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge.
In sede di liquidazione finale del servizio, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato
anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il servizio ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del Codice. Nel caso di risoluzione, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso di eventuali maggiori spese sostenute rispetto aquelle che avrebbe sostenuto inpresenza di un regolare adempimento del contratto.
In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all’Appaltatore, la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 103 del Codice, a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall’Appaltatore possa dar luogo.
Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, la Stazione Appaltante applicherà in danno dell’Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante.
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.lgs. n. 159/2011, la Stazione Appaltante può inoltre recedere in via unilaterale dal contratto inqualunque momento dal contratto al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione, in attuazione di quanto previsto all’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016.
L'Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere, fatto salvo quanto innanzi riportato nel presente contratto, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile e 109 del Codice, dal Committente aqualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale. Il provvedimento di scioglimento del contratto sarà oggetto di notifica all’Appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge.
ART. 15 - GARANZIE EASSICURAZIONI
L’appaltatore, a garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della stipula del
contratto, ha costituito un deposito cauzionale definitivo, di Euro mediante
polizza fidejussoria n.
rilasciata da
nelle forme
ammesse dalla legge ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.
Il Committente, in presenza di inadempimenti dell’Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all’art. 103, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell’inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell’Istituto, l’Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Committente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.
La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell’avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 5 dell’art. 103 del D.lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. L’Appaltatore avrà l’obbligo di adeguare proporzionalmente la cauzione definitiva, nel caso di eventuale affidamento di servizi analoghi e di proroga nelle more dell’esperimento delle procedure di scelta del nuovo affidatario del servizio. Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell’Appaltatore stesso, di terzi odel Committente.
In relazione a quanto sopra l’Appaltatore ha stipulato, con primaria compagnia di assicurazione, idonea polizza assicurativa CAR/RCT/RCO a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili volta a coprire tutte le ipotesi di responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti e per danni arrecati ai beni o/e cose di proprietà e/o in disponibilità della Amministrazione aggiudicatrice durante l’esecuzione del contratto, con massimali noninferiori ad Euro 5.000.000,00 per sinistro e a Euro 1.000,000,00 per persona in ciascun sinistro, restando inteso che eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti da detta polizza assicurativa resteranno comunque ad esclusivo carico dell'Appaltatore.
ART. 16 -SPESE CONTRATTUALI
Le spese relative alla stesura del contratto, al bollo e alla registrazione sono ad esclusivo carico del
soggetto aggiudicatario.
Il contrassegno attestante l’assolvimento dell’imposta di bollo per il presente contratto è apposto su una copia cartacea dello stesso, conservata agli atti dell’Area Negoziale della Ripartizione Finanziaria e Negoziale dell’Università.
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui all’art. 3 comma 1 lett. b) del medesimo Decreto, (pubblicazione dell’estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale), saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine disessanta giorni dall’aggiudicazione.
ART. 17 - NORME APPLICABILI ETRIBUNALE COMPETENTE
L'appalto è regolato dal bando, dal disciplinare di gara e dal Capitolato Tecnico e Prestazionale e quindi dalle disposizioni ivi contenute o espressamente richiamate.
Per quanto qui non contenuto si farà riferimento:
- alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici;
- al Codice Civile ed alle altre disposizioni inmateria, inquanto compatibili.
Il contratto stipulato con il soggetto aggiudicatario è regolato dalla legge italiana. Qualora sorgessero controversie in ordine alla validità, all’interpretazione e/o all’esecuzione del contratto, le parti esperiranno un tentativo di accordo bonario ai sensi dell’art. 206 del D.lgs. n. 50/2016. L'Amministrazione aggiudicatrice entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell’Appaltatore, formulerà, previa istruttoria, una proposta di accordo bonario da sottoporre all’Appaltatore per l’accettazione. L’accettazione dell’Appaltatore dovrà pervenire per iscritto nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della proposta; l’accordo xxxxxxx dovrà poi essere sottoscritto dalle parti efarà parte integrante del contratto.
Nel caso in cui le parti non raggiungessero l’accordo bonario, competente a conoscere controversia che dovesse sorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del
contratto sarà l’Autorità Giudiziaria del Tribunale di Lecce. ART. 18 - VERIFICA DICONFORMITA’ DELSERVIZIO.
Il pagamento di ciascuna rata sarà effettuato previa dichiarazione di regolare esecuzione della quota di servizio daparte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
Altermine ultimo di scadenza di tutte leprestazioni edei servizi prescritti dal contratto di appalto il Direttore dell’Esecuzione del Contratto redigerà il Certificato finale di regolare esecuzione dell’appalto.
Le operazioni di redazione del certificato avranno inizio entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale finale e dovranno concludersi entro 60 giorni dall’inizio e comprenderanno tutte le verifiche sul posto e d’ufficio necessarie a verificare che l’Appaltatore abbia ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali.
L’esito favorevole del certificato consentirà losvincolo della fideiussione bancariao la restituzione del deposito cauzionale a garanzia.
Il documento sarà sottoscritto per accettazione dal Committente edall’Assuntore. Allascadenza del contratto, si procederà alla riconsegna delle portinerie.
Della consegna verrà redatto apposito verbale di riconsegna, redatto in contraddittorio tra le parti e dalle stesse sottoscritto.
L’obbligo di custodia sussistente in capo all’Appaltatore si intenderà cessato con effetto dalla sottoscrizione del verbale di riconsegna dei locali adibiti aportineria.
ART. 19 – PENALITÀ E PROCEDURA DI CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO
In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte della Appaltatore, l’Amministrazione ha facoltà di applicare le penali di cui all’art. 18 del Capitolato Tecnico e Prestazionale.
L’applicazione della penale non esime l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligo contrattuale
per il quale si èreso inadempiente.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle predette dovranno essere contestati all’appaltatore per iscritto dalla Committenza.
In tal caso, l’appaltatore potrà controdedurre per iscritto, all’Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
Qualora lepredette deduzioni non pervengano alla committenza nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore lepenali di cui sopraadecorrere dall’inizio dell’inadempimento.
La Committenza potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto all’appaltatore aqualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
La Committenza potrà applicare all’appaltatore penali nella misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo del contratto; in ogni caso l’applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
ART. 20 - NORME ATUTELA DEI LAVORATORI – CLAUSOLA SOCIALE.
L’Appaltatore è responsabile, sia nei confronti dell’Amministrazione sia di terzi, della tutela della sicurezza, dell’incolumità e della salute dei propri lavoratori e garantisce il pieno rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e sull’igiene del lavoro, sia di carattere generale che specifico. L’Appaltatore dichiara, di applicare ai propri lavoratori dipendenti
il vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro della categoria e della zona e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi eprevidenziali previsti dalle leggi edai contratti. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. L’Amministrazione prende atto che l’Appaltatore e i subappaltatori indicati all’atto dell’offerta siano regolari ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, come risulta dai rispettivi Documenti unici di regolarità contributiva rilasciati dagli Sportelli Unici Previdenziali competenti depositati agli atti dell’Amministrazione.
L’Appaltatore ha l’obbligo di rispettare integralmente il CCNL di miglior favore ed eventuali accordi integrativi vigenti, sottoscritti dalle XX.XX. comparativamente più rappresentative alivello nazionale.
L’Appaltatore ha l’obbligo di fornire le informazioni sul personale utilizzato nel corso dell’esecuzione contrattuale asemplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
ART. 21 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
L’Amministrazione, in merito alla presenza dei rischi da interferenze, come previsto dall’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. precisa che è allegato al presente contratto il D.U.V.R.I. - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza -, in quanto in relazione alle attività oggetto dell’appalto, si sono riscontrate interferenze per le quali è necessario intraprendere misure diprevenzione eprotezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.
Il D.U.V.R.I. viene allegato al presente atto sotto la lettera C) per formarne parte integrante dello stesso e ha validità immediata dalla sottoscrizione del presente contratto. Gli oneri relativi ai rischi di cui soprasono stati quantificati eriportati sul documento stesso.
La valutazione dei rischi interferenti in esso contenuta potrà essere aggiornata dall’Amministrazione nel caso in cui se ne ravvisassero le necessità a seguito di modifiche di
carattere tecnico, logistico od organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del servizio anche su proposta della Appaltatore da formularsi entro 30 (trenta) giorni dalla consegna della documentazione di pertinenza dell’Amministrazione; in tal caso, la revisione del D.U.V.R.I. sarà consegnata per presa visione all’Appaltatore esottoscritta per accettazione.
L’Appaltatore si impegna ed obbliga ad osservare e rispettare tutte le previsioni e misure contenute nel D.U.V.R.I. nonché, in relazione ai rischi specifici propri delle attività oggetto dell’appalto, tutti gli obblighi sudi essa incombenti.
A tale proposito, l’Appaltatore dichiara di aver avuto a disposizione dall’Amministrazione la documentazione formata ai sensi D.lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii., relativa ai luoghi di lavoro di competenza del Committente; per gli altri luoghi di lavoro non di competenza dell’Amministrazione, l’Appaltatore dovrà procurarsi direttamente tali documenti.
Resta inteso che permangono immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi i merito alla sicurezza sul lavoro.
Poiché nei beni costituenti il patrimonio dell’Amministrazione operano altri assuntori e prestatori di servizi non compresi nel lavoro appaltato, sono a carico dell’ Appaltatore gli oneri ed obblighi derivanti da eventuali interferenze operative, sia sotto il profilo del coordinamento delle lavorazioni/servizi sia per quanto concerne il rispetto delle norme di sicurezza. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di eseguire interventi, attività o prestazioni sui beni oggetto del presente appalto sia con personale dipendente sia tramite appalti aterzi.
In tali occasioni, l’Amministrazione comunicherà tempestivamente all’Appaltatore le modalità esecutive di tali interventi.
L’Appaltatore si farà carico di coordinare le prestazioni oggetto del presente contratto con le imprese terze affidatarie per garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti e per condurre i lavori nel modo migliore. Ogni onere relativo èa carico dell’operatore.
ART. 22 — CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI E OBBLIGO DI
RISERVATEZZA
Il trattamento dei dati personali forniti all’Università del Salento viene svolto ai fini degli obblighi contrattuali.
Idiritti dell’interessato sono quelli previsti negli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016//679 del Parlamento europeo xxxx Xxxxxxxxx, del 27 aprile 2016.
I dati suddetti vengono registrati con sistemi manuali ed informatizzati, sono resi disponibili ad ogni soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/1990 ss.mm.ii.
Il titolare del trattamento dei dati riguardanti l’operatore economico è l’Università del Salento, con sede in Lecce, Piazza Xxxxxxxx, n. 7.
Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, DPO) dell’Università del Salento è contattabile all’indirizzo email: xxx@xxxxxxxxxx.xx).
L’Appaltatore è tenuto al vincolo di riservatezza sulle informazioni, sulle circostanze e sui contenuti dei quali venisse a conoscenza nel corso dello svolgimento dell’appalto, nonché sui contenuti e sugli sviluppi delle attività in capo allo stesso, fatta eccezione per quanto sia strettamente necessario all’esecuzione del presente contratto. L’Appaltatore è tenuto ad operare in conformità a quanto disposto dal D.lgs. n.196/2003 Codice in materia di “Protezione dei Dati Personali” e successive modifiche ed integrazioni. Ai predetti fini viene sottoscritto, contestualmente alla stipula del presente contratto, apposito contratto, mediante scrittura privata, avente ad oggetto definire gli obblighi delle parti in relazione alla protezione dei dati personali, in conformità aquanto prescritto dall’art. 28 GDPR
ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi e per le finalità dell’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001, l’Appaltatore non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, ovvero attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto dell’Università del Salento nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto
di lavoro (clausola cd. dipantouflage).
ART. 24– ELEZIONE DIDOMICILIO – COMUNICAZIONI .
Per ogni comunicazione relativa al presente contratto leparti indicano i seguenti recapiti: Il Committente: .
L’Appaltatore: .
Tuttavia nell’ottica della dematerializzazione dei procedimenti amministrativi resta stabilito che ogni comunicazione relativa al presente contratto che l’Appaltatore provvederà ad inviare alla committenza dovrà essere indirizzata alla casella di posta elettronica certificata:
. Analogamente la committente provvederà a trasmettere qualsivoglia comunicazione all’Appaltatore alla casella di posta elettronica certificata:
ART. 25– FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie sarà competente esclusivamente il Foro di Lecce. Viene espressamente esclusa la competenza arbitrale per la definizione di qualsiasi controversia che potesse insorgere tra l’appaltatore e l’Università, sia durante l’esecuzione che al termine del contratto, qualunque sia lanatura tecnica, amministrativa o giuridica
Il presente è redatto con procedure informatiche a norma degli artt. 47 bis, 47 ter e 52 bis della Legge 16 febbraio 1913, n. 89 esottoscritto dai comparenti in mia presenza con firma digitale.
Io, Ufficiale Rogante, attesto lavalidità dei certificati di firma a tal fine dai comparenti utilizzati. Xxxxxxxxx, io Ufficiale Xxxxxxx ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia edame Ufficiale Rogante completato.
L’atto, contenuto in un unico documento informatico, oltre agli allegati portati da documenti
informatici diversi, che occupa (
) pagine intere e parte della
è stato dame
Ufficiale Rogante letto, mediante l’uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti, che dameinterpellati lo approvano.
L’atto, memorizzato su supporto informatico statico e non modificabile, è stato sottoscritto dalle parti in mia presenza con firma digitale, ed è quindi sottoscritto con firma digitale da me Ufficiale Rogante, alla presenza delle parti, apartire dalle ore eminuti .
UNIVERSITA’DEL SALENTO
La sottoscritta Dott.ssa , Rogante dell’Università del Salento, dichiara che il presente corrisponde alla bozza di contratto approvata
con X.X. x. xxxxxx .
Lecce,
L’UFFICIALE ROGANTE