Provincia di Modena
Comune di Fiorano Modenese
Provincia di Modena
FORNITURA DI CARBURANTI CON FUEL CARD PER AUTOMEZZI DEL COMUNE DI FIORANO MODENESE CIG 78143372E4
CAPITOLATO
1-OGGETTO DELLA FORNITURA
Il contratto avrà ad oggetto la fornitura di carburante per autotrazione come di seguito indicato:
Benzina super senza piombo (Norma E.N.228) Gasolio (Norma E.N. 590)
GPL (Norma E.N.589) qualora il fornitore sia in grado di fornire tale tipologia di carburante e solo nel caso di richiesta specifica dell’amministrazione;
Metano qualora il fornitore sia in grado di fornire tale tipologia di carburante con decorrenza contratto 01/01/2020 e solo nel caso di richiesta specifica dell’amministrazione.
Tipo Adblu o simile a richiesta dell’Amministrazione.
Al fine di fornire tutte le informazioni utili per la formulazione della migliore offerta, di seguito si riportano i consumi espressi in lt di carburante relativi all’anno 2018:
tipologia | volume litri/anno circa |
GASOLIO Totale | 9.940,09 |
GPL Totale | 2.943,27 |
SUPER SENZA PB Totale | 2.153,79 |
PRODOTTO TIPO adblu | 33,00 |
metano | 575,78 |
15.645,93 |
2-DURATA
Il contratto avrà scadenza 24 mesi successivi all’aggiudicazione, eventualmente prorogabile di 3 mesi ai sensi dell’art. 106 del D.lgs 50/2016.
3-FUEL CARD
La fornitura di carburante dovrà avvenire presso i punti vendita messi a disposizione dal fornitore mediante l’utilizzo di fuel card.
La Fuel Card di Q8 è una tessera di plastica, identificata mediante un codice, dotata di banda magnetica con codice segreto (PIN), da utilizzare per la fornitura del carburante per autotrazione.
La carta può essere abbinata ad un automezzo oppure ad una persona fisica.
Le card associate ad automezzi (targhe) dovranno essere abilitate al prodotto o ai
prodotti effettivamente utilizzati sul veicolo (Gasolio o Benzina o Benzina+GPL o Benzina+Metano).
La fuel card deve consentire il rifornimento di carburante, senza alcun pagamento all’atto del rifornimento, in qualsiasi stazione di servizio abilitata.
La fuel card deve presentare le seguenti caratteristiche:
• tessera plastificata dotata di banda magnetica con codice segreto di accesso (PIN), idonea all’erogazione del carburante previa esibizione da parte dell’utilizzatore nelle stazioni di servizio abilitate;
• abbinabile alla targa del veicolo e/o a persona fisica indicati dall’Amministrazione;
• riportare uno o più simboli corrispondenti a quelli esposti sul totem o sui pannelli di ingresso nelle stazioni di servizio.
La fuel card deve garantire un alto livello standard di sicurezza e protezione, deve essere gestita anche in maniera informatizzata in modo da consentire al Fornitore la predisposizione di report di dettaglio con cadenze mensili, suddivisi per singola carta.
L’emissione della fuel card è gratuita e nello sconto proposto dall’impresa partecipante sono considerati calcolati tutti i servizi connessi come la consegna, la sostituzione in caso di smarrimento/furto/ scadenza, la gestione delle fuel card e dei report relativi.
Al momento del rifornimento, il gestore della stazione di servizio/rifornimento deve rilasciare uno scontrino di spesa con tutti gli elementi indicativi della fornitura.
4-SMARRIMENTO O FURTO (blocco carta)
Il fornitore dovrà comunicare all’amministrazione un numero telefonico o rendere disponibile una procedura informatica al fine di bloccare immediatamente le card in caso di smarrimento o furto della Carta.
La numerazione telefonica dovrà essere raggiungibile 24h/24 festivi inclusi.
La carta prevede un limite di spesa giornaliero in euro (o plafond giornaliero) che l’Amministrazione dovrà indicare (Elenco Fuel Card) per ciascuna carta. Tale plafond può essere modificato su richiesta dell’Amministrazione Contraente tramite comunicazione a mezzo email.
5-RINUNCIA
L’Amministrazione può rinunciare in qualsiasi momento alla fornitura di carburante con riferimento a mezzi venduti o non più disponibili per fine contratto di noleggio inviando una comunicazione al fornitore all’indirizzo mail o pec fornito.
6-RICHIESTA CARTA AGGIUNTIVA/NUOVA CARTA
Le richieste di card aggiuntive dovranno essere effettuate via mail o da portale messo a disposizione dell’amministrazione per la gestione delle card.
Le nuove card dovranno essere consegnate entro e non oltre 7 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
Nel caso di aggiudicazione l’Amministrazione invierà un file contenente il numero delle card richieste in corrispondenza del quale indicherà la targa/nominativo, la tipologia di carburante ed l’importo limite giornaliero di carburante.
7-QUANTITÀ
I carburanti erogati devono presentare caratteristiche fisico-chimiche conformi a quelle fissate dalle norme UNI–EN in vigore all’atto del prelevamento. Fatti salvi eventuali vizi occulti si dà per accettata la qualità del carburante erogato salvo che sia stata espressamente avanzata riserva scritta all’atto dell’erogazione stessa.
8-CONDIZIONI ECONOMICHE
1. Il corrispettivo dovuto per ciascun rifornimento e per ciascuna tipologia di carburante sarà pari al MINORE tra:
a) il prezzo consigliato SELF PER IL GASOLIO RILEVABILE DALL’OSSERVATORIO PREZZI CARBURANTI DEL MISE con riferimento alla Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxxxx Xxxxxx – Comune Fiorano Modenese (Mo) per qualsiasi tipologia di carburante al netto del relativo sconto offerto (lo sconto offerto dovrà essere maggiore del 3% rispetto allo sconto offerto nell’accordo quadro consip di €. 0,16/litro con riferimento al prezzo consigliato non servito (snsi) indicato con non più di tre decimali, pertanto maggiore di € 0,165/litro iva esclusa);
ed
b) il prezzo praticato alla pompa dedotto lo sconto offerto;
Quanto sopra in ottemperanza del D.L. 06/07/2012, n. 95 disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica modificato dall'art. 1, comma 417, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1 gennaio 2018 che sancisce:
“7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio
economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma.”
Nel caso in cui l’Amministrazione effettui il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto ai termini di legge verrà riconosciuto uno sconto aggiuntivo, espresso in Euro/litro, al netto di IVA ed accise, pari a Euro 0,001 (con calcolo e conguaglio a fine anno).
9-IMPORTO DELLA FORNITURA:
L'importo contrattuale della fornitura ammonta a presuntivi €. 37.983,23 IVA esclusa, per tutta la durata contrattuale.
Ai sensi dell’art. 106 del Dlgs 50/2016 l’importo di cui sopra comprende €. 4.198,14 (imponibile) relativo alla proroga del contratto di 3 mesi.
10-CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione della fornitura avverrà attraverso il metodo del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4, lettera b) del D.lgs. 50/2016 .
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra (art. 8 – condizioni economiche) si chiede l’indicazione di nr. 2 sconti €. /litro iva esclusa come indicato di seguito:
a) sconto €/litro rispetto al prezzo consigliato self per il gasolio al giorno 13/3/2019 rilevabile dall’osservatorio prezzi carburanti del Mise con riferimento alla Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxxxx Xxxxxx – Comune Fiorano Modenese (Mo) per qualsiasi tipologia di carburante (lo sconto offerto dovrà essere maggiore del 3% rispetto allo sconto offerto nell’accordo quadro consip di €. 0,16/litro con riferimento al prezzo consigliato non servito (snsi) indicato con non più di tre decimali quindi maggiore di € 0,165/litro iva esclusa
=- 0,16+(0,16*3%) euro/litro al netto di iva);
b) sconto €/litro rispetto al prezzo praticato alla POMPA SELF per il GASOLIO il giorno 13/3/2019;
Ai sensi della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge Stabilità 2016) lo sconto offerto dovrà essere maggiore al 3% rispetto ai migliori corrispettivi indicati nell’accordo quadro Consip.
A tale scopo si specifica che lo sconto offerto dovrà essere indicato maggiore del 3% rispetto allo sconto offerto dalla ditta KUWAIT italiana Petroli spa risultante dall’accordo quadro fuel card in corrispondenza della regione Xxxxxx Xxxxxxx nonchè della provincia di Modena come di seguito indicato:
1) con riferimento al Prezzo Consigliato non servito (SNSi) =€. 0,16 (euro/litro al netto di IVA), pertanto, lo sconto offerto dovrà essere maggiore di €. 0,165/litro = 0,16+(0,16*3%) euro/litro al netto di IVA.
Gli oneri per la sicurezza sono pari a ZERO , in virtù di quanto stabilito dalla Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con determinazione 3 del 05/03/2008.
Risulterà aggiudicataria l'impresa che offrirà il massimo ribasso espresso in euro/litro escluso iva rispetto al prezzo del GASOLIO del giorno 13/3/2019.
Tale sconto rimarrà fisso rispetto al prezzo praticato alla pompa self service per l'intera durata della presente fornitura.
L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
Si specifica che lo sconto offerto sarà applicato a tutti i prodotti erogati nel corso della fornitura (Benzina, gasolio, metano, ecc..)
11-PENALI
La ditta riconosce all’Amministrazione il diritto di applicare le seguenti penalità nei seguenti casi:
a) nel caso di ritardata consegna delle tessere magnetiche rispetto ai termini indicati nel presente capitolato, per causa non dipendente da forza maggiore, una penale pari ad € 25,00 (euro venticinque/00) per ogni giorno di ritardo;
b) nel caso di servizio prestato in maniera difforme rispetto alle prescrizioni del presente capitolato, penale pari ad € 50,00 (euro cinquanta/00) al giorno, calcolata sino al momento in cui è eseguita una fornitura effettivamente conforme al presente capitolato speciale d’oneri e/o suo allegato;
c) nel caso in cui il carburante fornito ai sensi del contratto abbia caratteristiche fisicochimiche non conformi a quelle fissate dalle norme UNI – EN nella versione in vigore all’atto del prelevamento, si applicherà una penale di € 500,00 (euro cinquecento/00).
12-PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE PENALI
L’Amministrazione Contraente individua eventuali inadempimenti da parte del Fornitore rispetto agli obblighi contrattualmente assunti.
La contestazione dell’inadempimento al Fornitore deve avvenire in forma scritta e riportare i riferimenti contrattuali con la descrizione dell’inadempimento.
La contestazione contiene anche il calcolo economico della penale.
Il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate – se del caso - da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
Qualora le controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dall’Amministrazione a giustificare l’inadempienza contestata, l’Amministrazione stessa dovrà comunicare per iscritto al Fornitore la ritenuta infondatezza delle suddette deduzioni e la conseguente applicazione delle penali stabilite nel presente documento, a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
Qualora, invece, le controdeduzioni del Fornitore siano ritenute idonee, l’Amministrazione dovrà provvedere a comunicare per iscritto al Fornitore medesimo la non applicazione delle penali.
L’ applicazione delle penali può avvenire in base alla seguente modalità:
compensazione del credito: è data facoltà all’Amministrazione Contraente di compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati;
Resta ferma la possibilità per il Fornitore di comunicare tempestivamente all’Amministrazione la propria volontà di rimettere direttamente l’importo delle penali tramite Bonifico Bancario su conto corrente (o postale) intestato all’Amministrazione e da questa indicato.
In fase di applicazione delle penali occorre tener presente il limite legale previsto per l’ammontare complessivo delle stesse (la somma di tutte le penali da applicare) pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare del contratto. In ogni caso, l’applicazione della penale non esonera il Fornitore dall’adempimento contrattuale.
L’applicazione delle penali previste non preclude il diritto da parte dell’Amministrazione contraente di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
13-RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’ Amministrazione Contraente, per quanto di proprio interesse, potrà risolvere di diritto il contratto anche nel caso in cui il Fornitore avesse accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura.
14-RECESSO DAL CONTRATTO
L’ Amministrazione Contraente, per quanto di proprio interesse, ha diritto nei casi di:
- giusta causa
- reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non grave
di recedere unilateralmente dal contratto di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
15-FATTURAZIONE E PAGAMENTI
I pagamenti saranno effettuati dall’ Amministrazione in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria (contabile), vigente in materia per ogni Amministrazione.
L’importo fatturato sarà corrispondente all’importo di carburante effettivamente erogato dal fornitore nel periodo di riferimento dedotto lo sconto offerto.
16-RISOLUZIONE
Il Comune di Fiorano Modenese potrà risolvere unilateralmente in via amministrativa, senza che la società aggiudicataria abbia nulla a pretendere, salvo la corresponsione dei corrispettivi spettanti a quel momento, nei seguenti casi:
- subappalto e cessione anche parziale della prestazione a terzi;
- perdita dei requisiti morali necessari per contrattare con la P.A.
Il Comune si riserva la facoltà, previa motivata diffida ad adempiere ai sensi degli artt.
1453 e 1454 del Codice Civile, di risolvere unilateralmente il presente contratto in qualunque tempo senza alcun genere di indennità e compenso per l’appaltatore, nel caso di ritardi negli adempimenti contrattuali e negligenza in genere nella esecuzione degli obblighi stessi.
In caso di risoluzione del contratto da parte della società aggiudicataria per cause non dipendenti dalla propria volontà il compenso spettante verrà corrisposto in misura pari a quanto maturato sino quel momento.
17-RECESSO PER SOPRAVVENUTA CONVENZIONE CONSIP SPA
Ai sensi dell’articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e ss.mm.ii., l’Amministrazione ha diritto di recedere qualora la fornitura di cui al presente affidamento divenga acquisibile mediante una sopravvenuta convenzione Consip che preveda condizioni di maggior vantaggio economico per l’Amministrazione stessa e il Concessionario non acconsenta alle conseguenti modifiche delle condizioni economiche offerte in sede di gara.
18-TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La società aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ex-art. 3 della Legge 136/2010, come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187, e s’impegna a comunicare al Comune di Fiorano Modenese gli estremi del conto corrente dedicato, sul quale verranno effettuati i pagamenti.
19-CONDIZIONE RISOLUTIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 159/2011
A norma dell’art. 92 comma 4 del D.lgs. n. 159/2011, il concedente ha diritto di recedere nel caso di accertamento di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento del valore dei servizi già eseguiti ed il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei rimanenti, nei limiti delle utilità conseguite dall’Amministrazione.
20 - CAUZIONE DEFINITIVA
La Ditta aggiudicataria è tenuta a prestare cauzioni definitive commisurate all’importo dell’affidamento di ciascun Comune committente valevoli per l’intera durata del contratto ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ssmm. a garanzia dell’esatto adempimento di ogni vincolo previsto dai contratti. Detta cauzione dovrà essere costituita mediante polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Soggetto committente.
La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto, a garanzia della corretta e regolare esecuzione di tutti gli obblighi e impegni assunti dalla ditta aggiudicataria dell’appalto come stabiliti dal presente capitolato e a garanzia contro eventuali danni di qualsiasi natura provocati dalla ditta. Nel caso in cui la suddetta cauzione subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte della stazione appaltante, la ditta deve provvedere al reintegro della stessa entro 15 giorni.
La cauzione sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale, dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che di eventuali altre pendenze.
La mancata costituzione della predetta garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
Per tutte le altre condizioni e modalità si fa espresso rinvio a quanto previsto all’art. 103 del del D.Lgs. n. 50/2016 ed al contratto.
21 - COPERTURA ASSICURATIVA
L’appaltatore risponderà di qualsiasi danno a persone e/o cose cagionato – per fatto suo proprio o di suoi dipendenti e collaboratori - agli utenti della fornitura oggetto del presente appalto nel tempo dell’esecuzione del medesimo.
Al riguardo dovrà comprovare – prima dell'inizio del servizio - di disporre di idoneo contratto assicurativo della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con massimale unico non inferiore a euro 1.000.000,00 (unmilione) per sinistro, che dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto e sue eventuali proroghe.
Costituirà onere a carico dell’Appaltatore il risarcimento dell’ammontare dei danni - o di parte di essi - non risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell’insufficienza della prescritta assicurazione, la cui stipula non esonera l’Appaltatore stesso dalle responsabilità che gli incombono ai sensi di legge.
22 - VERIFICHE E CONTROLLI
L’Ente si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, controlli utili alla verifica della corretta e regolare esecuzione delle attività appaltate e del rispetto degli obblighi contrattuali. Al R.U.P. individuato dal committente ed agli altri incaricati competono pertanto facoltà ispettive e di controllo sull’attività che viene posta in essere.
23 - ESTENSIONE O RIDUZIONE DELLE PRESTAZIONI
L’Ente si riserva, per intervenute esigenze e/o per complessive ragioni organizzative e/o di economicità, la facoltà di chiedere all'appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto.
24 – CESSIONE E SUBAPPALTO
E' vietato cedere anche parzialmente i servizi, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate all’Ente e fatti salvi i maggiori danni accertati.
Non sono considerate cessioni, ai fini del presente appalto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con l’Ente. Nel caso di cessioni di azienda, trasformazioni, fusioni o scissioni d’impresa si applica quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
Si applica l’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.
25– CODICE DI COMPORTAMENTO E PROTOCOLLO DI LEGALITA’
Il fornitore si impegna, a rispettare e a far rispettare ai propri collaboratori, le disposizioni di cui all’art. 3, commi 3 e 4 del Codice di comportamento dell’Amministrazione Comunale approvato con Delibera di Giunta comunale n. 189 del 30 dicembre 2013 ai sensi dell'art. 54, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 e delle linee guida approvate dalla CIVIT-Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 75/2013 del 25 ottobre 2013, reperibile sul sito del comune di Fiorano Modenese.
Il fornitore si obbliga inoltre ad accettare i Protocolli di legalità sottoscritti presso la Prefettura di Modena in data 31.03.2011 e 24.10.2012, allegati alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
26 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il responsabile unico del procedimento è il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, Dirigente del settore II “Servizi economici, finanziari ed istruzione” del Comune di Fiorano Modenese;
27-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Fiorano Modenese, ai sensi del Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche “GDPR”), informa il concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa e dai regolamenti comunali.
28-CONTROVERSIE
In merito alla risoluzione delle controversie sorte nell'esecuzione del servizio è competente il Tribunale di Modena.
29-NORME FINALI E DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si rinvia alla normativa di legge vigente in materia di contratti, con particolare riferimento alla normativa sugli appalti di pubbliche forniture e servizi.
Eventuali casi di forza maggiore e/o imprevedibili non contemplati nel presente capitolato potranno essere oggetto di specifico accordo tra le parti.
L’ Ente si riserva la facoltà di rivedere il presente Capitolato apportando modifiche od integrazioni per sopraggiunti fatti o per ovviare ad inconvenienti durante l’espletamento del servizio o per apportare migliorie al servizio stesso.
Fiorano Modenese, 11/3/2019 X.xx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx