Condizioni Generali di Contratto
Condizioni Generali di Contratto
Art. 1 Oggetto del Contratto e definizioni
1.1 Il presente Contratto di fornitura è stipulato tra Optima Italia S.p.a. (“Optima”) e il Cliente finale (“Cliente”). Optima e il Cliente saranno di seguito anche denominati singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”.
1.2 In caso di Proposta di Contratto pervenuta da parte di ente pubblico, il sottoscrittore della stessa dichiara di agire in qualità di legale rappresentante dell’ente medesimo e dunque di essere legittimato, nell’ambito delle proprie funzioni, a concludere il Contratto in nome e per conto dell’ente di appartenenza.
1.3 Il Contratto è costituito da: a) Proposta di Contratto; b) Condizioni Generali di Contratto; c) Offerta Commerciale, contenente le condizioni economiche applicate; d) l’Allegato Tecnico; e) la Nota Informativa per il cliente finale ex deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (di seguito anche solo “AEEGSI” o “Autorità”) ARG/ com n. 104/10 “Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e gas naturale ai clienti idonei finali” pubblicata sul sito www.autorita.energia. it in data 12/07/10 “Codice di Condotta”; f) il Modulo dati catastali ex legge n. 311 del 30/12/2004 e s.m.i. “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004 – Supplemento Ordinario n. 192.
1.4 Oggetto del Contratto è la fornitura, anche congiunta (cd. “Dual fuel”) se richiesta dal Cliente, di energia elettrica e/o gas naturale, nonché dei servizi accessori alla stessa presso i punti di prelievo/riconsegna del Cliente (“Siti”) attraverso la Rete Nazionale di Trasmissione e quella di Distribuzione Locale (“Distributore”) secondo le caratteristiche dei singoli Siti. Ai fini dell’esecuzione del Contratto, Optima provvederà, autonomamente o tramite terzi fornitori, a stipulare i contratti per i servizi di trasporto, distribuzione e di dispacciamento dell’energia elettrica e del gas naturale a porre in essere tutto quanto necessario e opportuno a tal fine, anche in conformità a quanto richiesto dai gestori di rete competenti.
1.5 Resta inteso che qualora il Cliente richieda l’attivazione di un singolo servizio le condizioni contrattuali specifiche degli altri servizi non troveranno applicazione. I servizi oggetto del Contratto cesseranno alla data di risoluzione per qualsivoglia causa del Contratto.
1.6 Il Cliente, in ottemperanza alla normativa sull’Antiabusivismo (legge 28 febbraio 1985, n. 47 e s.m.i.), in caso di richiesta di allacciamento di una nuova utenza, si obbliga ad allegare uno dei seguenti documenti: a) copia di una recente bolletta (luce, acqua, gas, telefono) anche se intestata ad altri soggetti purché relativa allo stesso immobile per il quale è stata fatta richiesta di xxxxxxxx; b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, indicante gli estremi del permesso di costruire oppure, c) per le opere abusive, gli estremi del permesso in sanatoria o copia della domanda di permesso in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell’ipotesi dell’articolo 36, e limitatamente alle prime due rate nell’ipotesi dell’articolo 35, della legge 28 febbraio 1985, n. 47; d) per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante che l’opera è stata iniziata in data anteriore al 30/01/77.
Art. 2 Perfezionamento del Contratto
2.1 Il Cliente, con la sottoscrizione, anche digitale, del presente Contratto dichiara: 1) di aver ricevuto, ogni documento indicato nel precedente punto 1.1.; 2) di aver espressamente acconsentito a ricevere ogni documento indicato nel precedente punto 1.1 su supporto durevole; 3) di aver ricevuto idonea informazione in merito al Contratto e di aver letto e compreso le condizioni generali e particolari del Servizio Integrato di cui richiede l’attivazione. Il Cliente assume la responsabilità per la veridicità e correttezza di tutti i dati forniti, manlevando e tenendo indenne Optima da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla comunicazione di dati inesatti o non veritieri, anche in relazione alle richieste di applicazione di regimi fiscali differenti.
2.2 Il Cliente, attraverso la Proposta di Contratto, che potrà essere raccolta anche telefonicamente mediante registrazione vocale come previsto dalla normativa vigente, richiede ad Optima, che si riserva il diritto di accettare (anche mediante fatti concludenti quali a titolo esemplificativo:invio di comunicazioni o di documentazione, attivazione del servizio, ecc.) o rifiutare, la fornitura del Servizio e di tutti i servizi connessi ed accessori allo stesso. Il Contratto si intende concluso e perfezionato all’accettazione da parte di Optima della Proposta di Contratto o comunque qualora il Cliente non riceva alcuna comunicazione di diniego da parte di Optima decorsi 45 giorni dalla data della Proposta di Contratto. In ogni caso Optima non procederà all’attivazione, senza che sia tenuta a fornire di ciò idonea comunicazione, qualora: I) il Cliente risulti inadempiente verso Optima ovvero, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10.3 Allegato A della delibera AEEGSI n. 4/08 e s.m.i. “Regolazione del servizio di dispacciamento e di trasporto dell’energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali”, il Cliente non sia in regola con i pagamenti dovuti al precedente fornitore e risulti sospeso per morosità al momento della richiesta di switching; II) il Cliente risulti iscritto nell’elenco dei protesti, sia assoggettato a procedure concorsuali o versi comunque in stato di insolvenza e/o decozione; III) il Cliente non abbia integrato la documentazione amministrativa richiesta seppur sollecitato.;.
2.3 Resta inteso che l’efficacia del Contratto decorrerà in ogni caso dalla disponibilità effettiva all’attivazione della fornitura ovvero in caso di recesso per cambio di fornitore dalla data in cui termina il relativo periodo di preavviso comunicato al precedente fornitore ai sensi della delibera dell’AEEGSI n. 144/07 e s. m. i. “Disciplina del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx in data 26.06. 2007, Gazzetta Ufficiale n. 164 Supplemento ordinario 161 del 17 luglio 2007.
2.4 Il Cliente dichiara di essere a conoscenza che l’attivazione della fornitura presso i Xxxx non dipende da Optima ma dagli enti di trasmissione e distribuzione, pertanto Optima non potrà in nessun caso essere chiamata a rispondere del ritardato avvio della fornitura dovuto a circostanze ad essa non imputabili. In caso di Cliente finale multisito, qualora il Distributore competente attivasse solo alcuni dei Siti, resta inteso che il Contratto resterà valido ed efficace limitatamente ai soli Siti attivati con esclusione automatica degli altri indicati nel Contratto. Qualora per cause tecniche non imputabili a Optima la data di attivazione della fornitura per i Siti non risulti compatibile con la data di attivazione del servizio di trasporto presso i Siti medesimi, la decorrenza della fornitura si intenderà differita alla prima data utile successiva che verrà tempestivamente comunicata da Optima al Cliente. Art. 3 Durata del contratto e recesso
3.1 Il presente Contratto ha durata di un anno decorrente dalla data di attivazione del primo servizio (“Periodo Contrattuale”) e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede legale di Optima. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata del Contratto, Optima comunicherà al Cliente, anche tramite nota in fattura, le nuove condizioni di rinnovo contrattuale.
3.2 Ai sensi e per gli effetti della delibera AEEGSI n. 144/07 e s.m.i. citata al precedente art. 2.2, il Cliente finale ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza penali, inviando a Optima comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, anche tramite il nuovo fornitore, con termine di preavviso di tre mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte di Optima della relativa comunicazione di recesso. Se anche uno solo dei siti del Cliente sia connesso in media o alta tensione, il termine di preavviso per il recesso è di dodici mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte di Optima della comunicazione di recesso. Nel caso in cui il diritto di recesso sia manifestato al fine di cessare la fornitura e i contratti ad essa collegati il Cliente può recedere dal Contratto in qualsiasi momento e senza oneri inviando a Optima comunicazione scritta motivata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento con termine di preavviso di un mese decorrente dalla data di ricezione da parte di Optima della relativa comunicazione.
3.3 Con il ricevimento della comunicazione di recesso del Cliente, Xxxxxx sarà legittimata ad interrompere la fornitura del Servizio che il Cliente intende cessare nel rispetto dei termini di preavviso indicati ai punti precedenti. Alcuna responsabilità sarà pertanto ascrivibile ad Optima nel caso in cui il Cliente e/o terzi subiscano danni derivanti dall’interruzione del servizio. Nel caso in cui il Cliente non abbia comunicato il recesso nelle forme e con i termini di preavviso indicati al punto precedente, gli sarà addebitato in fattura un importo, per il mancato guadagno, pari all’importo fatturato per il consumo del mese precedente all’interruzione dell’assorbimento moltiplicato per i mesi di mancato preavviso.
3.4 Optima ha facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto concluso con un Cliente in qualsiasi momento e senza oneri, inviando comunicazione scritta al Cliente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento con termine di preavviso di sei mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione. Art. 4 Mandati per il dispacciamento, trasporto, stoccaggio, connessione e selezione fornitori
4.1 Con la stipula del presente Contratto il Cliente conferisce a Optima mandato, senza rappresentanza e con facoltà di delega per l’adempimento, a stipulare e gestire i contratti per il servizio di dispacciamento, trasporto e stoccaggio relativamente ai Siti nonché per la ricerca della fornitura più consona alle proprie esigenze, autorizzando Optima a sostituire eventualmente le forniture e le logiche di approvvigionamento (monorarie o multiorarie).
4.2 Il Cliente conferisce a Optima mandato, con rappresentanza e con facoltà di delega per l’adempimento, a stipulare il contratto per il servizio di connessione alla rete elettrica e alla rete di distribuzione della rete di gas naturale allegato al contratto di trasporto con il Distributore nonché a partecipare alle eventuali procedure di assegnazione di diritti Cip 6 e di gas naturale di importazione.
4.3 I sopradescritti mandati, conferiti in via esclusiva e irrevocabile, resteranno in essere per tutta la durata del Contratto e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Detti mandati sono a titolo gratuito e i relativi oneri sostenuti da Optima per conto del Cliente verranno addebitati in fattura così come fatturati dal Grossista maggiorati delle spese di gestione interna.
4.4 Il Cliente autorizza espressamente Optima a sottoscrivere le condizioni tecniche predisposte dal Distributore, ivi comprese ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile quelle che prevedono a favore del Distributore limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere o di sospendere l’esecuzione del contratto, ovvero che sanciscano a carico del Cliente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroga della competenza dell’Autorità Giudiziaria, ratificando sin da ora l’operato della mandataria. Il Cliente conferisce altresì ad Optima mandato irrevocabile e senza rappresentanza per lo svolgimento presso il Distributore locale delle attività di gestione della connessione del punto di prelievo ( a titolo di esempio, variazione di potenza, spostamento gruppo di misura, voltura etc.), fermo restando la titolarità del Cliente in ogni rapporto giuridico con il Distributore locale.
4.5 Relativamente ai Siti indicati nell’Allegato tecnico, il Cliente autorizza sin da ora i) Optima ad acquisire dal Distributore locale le caratteristiche tecniche ovvero a comunicare a terzi tali dati per consentire la corretta esecuzione del contratto di trasporto, nonché a cedere a terzi il presente mandato; ii) il Distributore locale al rilascio ad Optima delle curve di prelievo su base oraria di potenza elettrica e dei dati di consumo a decorrere dalla data di stipula del presente contratto.
Art. 5 Scambio sul posto dell’energia elettrica
5.1 Il Cliente che intende avvalersi del meccanismo dello scambio sul posto, così come disciplinato dall’Allegato A “Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico economiche per lo scambio sul posto” alla Delibera ARG/elt 74/08 e s.m.i. pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx il 9 giugno 2008, è tenuto a comunicarlo per iscritto ad Optima fornendo tutte le informazioni necessarie e a comunicare al GSE i dati dell’impresa di vendita subentrante specificando la data da cui ha avuto inizio il nuovo contratto di vendita. Art. 6 Oneri aggiuntivi
6.1 Come indicato in dettaglio nell’Offerta economica allegata al Contratto, oltre al costo del gas naturale e dell’energia elettrica (comprensivo dell’energia attiva e delle perdite di rete), sono a carico del Cliente anche i corrispettivi e gli oneri: a) per la componente relativa all’Onere servizio aggregazione misure espressa in €/punto di prelievo, di cui all’articolo 15, comma 15.2 del TIS; b) per i costi per la capacità produttiva, art. 48 della Delibera 111/06, espressa in €/kWh, i costi approvvigionamento risorse nel M.S.D. , art. 44 comma 44.3 della Delibera 111/06, espressa in €/kWh, i costi modulazione produzione eolica, art. 44bis della Delibera 111/06, espressa in €/kWh, i costi remunerazione interrompibilità del carico, art. 73.3 della Delibera 111/06, espressa in €/kWh, il corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammesse alla reintegrazione dei costi, art. 45 della Delibera 111/06, espressa in €/kWh, il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna, art. 46 della Delibera 111/06, espressa in €/kWh, il corrispettivo a copertura dei costi per il Sistema Informativo Integrato, art. 24bis del TIS, espressa in €/Punto di prelievo/ mese, la DispBt, quota fissa (€/punto di prelievo/mese) e quota variabile (€/kWh) secondo quanto stabilito dall’art. 7 del TIV, che identificano le componenti del dispacciamento;
c) per le componenti relative ai Servizi di rete, composte da τ1, corrispettivo fisso, espresso in centesimi di €/punto di prelievo/anno, art. 24 del Testo Integrato, delle disposizioni dell’autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica, τ2, corrispettivo di potenza, espresso in centesimi di €/kW impegnato/anno, art. 24 del Testo Integrato, delle disposizioni dell’autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica, τ3, corrispettivi di energia, espresso in centesimi di €/kWh, differenziato per scaglioni di consumo, art. 24 del Testo Integrato, delle disposizioni dell’autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica; d) per le componenti A, art. 40 del TIT a copertura dei costi sostenuti nell’ interesse generale e degli oneri generali afferenti al sistema elettrico espresse in €/kWh, €/punto di prelievo/mese e €/kW e suddivise in: componente A2, a copertura dei costi per lo smantellamento delle centrali nucleari e la chiusura del ciclo del combustibile; componente A3, a copertura dei costi per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate; componente A4 a copertura dei costi per il finanziamento dei regimi tariffari speciali; componente A5 a copertura del Finanziamento dell’attività di ricerca e di sviluppo; componente A6 a copertura dei costi già sostenuti dalle imprese e non recuperabili in seguito alla liberalizzazione del mercato elettrico; componente AS a copertura degli oneri derivanti dall’ adozione di misure di tutela tariffaria per i clienti del settore elettrico in stato di disagio economico e/o fisico di cui al decreto interministeriale 28 dicembre 2007; e) per le componenti UC a copertura dei costi sostenuti nell’ interesse generale e degli oneri generali afferenti al sistema elettrico espresse in €/kWh, €/punto di prelievo/mese e €/kW ripartite in: componente UC3 a copertura dei meccanismi di perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, art. 43 del TIT; componente UC4 a copertura delle integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori, art. 43 del TIT; componente UC6 a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio, art. 41 del TIT; componenti UC7 a copertura degli oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell’efficienza energetica negli usi finali, art. 42 del TIT; componente MCT, art. 44 del TIT a copertura del Finanziamento delle misure di compensazione territoriale per lo smantellamento delle centrali nucleari. f) per la componente relativa al servizio di trasporto QTi come somma degli elementi QTF e QTV (art. 8 TIVG) espressa in €/GJ per Ambito Tariffario; g) per la tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura composta dalle componenti: t1 a copertura dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione espressa in €/punto di fornitura e per scaglioni di consumo; t3 espressa in €/Smc per scaglione di consumo; UG1, espressa in €/Smc a copertura di eventuali squilibri dei sistemi di perequazione e a copertura di eventuali conguagli; GS, espressa in €/Smc, a copertura del sistema di compensazione tariffaria per i clienti economicamente disagiati; RE, espressa in €/Smc, a copertura degli oneri che gravano sul Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale; RS, espressa in €/Smc, a copertura degli oneri gravanti sul Conto per la qualità dei servizi gas (art. 35 RTDG); h) la componente QOA relativa agli oneri aggiuntivi (art. 11 TIVG) espressa in €/Smc.
6.2 Nel caso in cui le Autorità competenti prevedano ulteriori oneri e/o corrispettivi o maggiorazioni degli oneri e/o corrispettivi vigenti al momento della stipula del Contratto, che
non siano espressamente posti a carico del fornitore dalla normativa, Optima provvederà all’automatico aggiornamento del canone mensile dandone evidenza in fattura, senza necessità di ulteriore comunicazione al Cliente.
Art. 7 Altri costi a carico del Cliente
7.1 Optima è autorizzata dal Cliente a richiedere per via elettronica la visura camerale relativa all’Impresa di quest’ultimo. Per tale servizio Optima addebiterà al Cliente un costo pari a euro 6,00 oltre Iva, nella prima fattura utile, salvo che il Cliente stesso alleghi detta visura camerale alla Proposta di Contratto.
7.2 Salvo diversamente pattuito, per ogni singola utenza attivata, il Cliente pagherà un importo una tantum pari ad €. 80,00 oltre IVA, quale costo di attivazione, così come stabilito nella proposta di contratto.
7.3 Si intende a carico del Cliente, mediante addebito in fattura, il costo di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento inviata al precedente Fornitore da Optima per conto del Cliente per l’esercizio del diritto di recesso di cui alla delibera AEEGSI n. 144/07 e s.m.i. citata al precedente articolo 2.3, nonché i costi di spedizione del Kit di benvenuto.
7.4 Nel caso in cui il Cliente scelga di pagare i servizi forniti da Optima tramite bollettino postale o bonifico bancario, si impegna a versare un deposito cauzionale infruttifero di interessi, di importo pari a quanto indicato nella Proposta di Contratto e/o nell’Offerta Commerciale. Optima potrà richiedere in ogni momento l’integrazione del deposito cauzionale nel caso in cui esso non risulti più adeguato. Tale importo verrà addebitato al Cliente nella prima fattura e non sarà assoggettato ad IVA, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia fiscale. Optima provvederà, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di cessazione del Contratto a restituire al Cliente le somme versate a titolo di deposito cauzionale purché risultino interamente adempiute le obbligazioni derivanti dal Contratto. Diversamente, per soddisfare i propri crediti vantati ad ogni titolo verso il Cliente, Xxxxxx potrà rivalersi sulle somme eventualmente versate dal Cliente a titolo di deposito cauzionale.
7.5 Salvo che per i Clienti aderenti alle offerte a prezzo indicizzato, Optima praticherà al Cliente uno sconto minimo del 10% sul costo unitario dell’energia (imposte, perdite di rete e oneri di cui al precedente art. 6 esclusi), mediante storno del corrispondente importo sulla relativa fattura ovvero, qualora ciò non fosse tecnicamente possibile, sulla fattura successiva.
7.6 In caso di recesso dal Contratto prima del decorso del termine di dodici mesi, decorrente dalla data di attivazione del Servizio, oltre alla decadenza da qualsivoglia beneficio di rateizzo, al Cliente verrà addebitato in fattura, un costo corrispondente a eventuali sconti applicati fino alla data di disattivazione del Servizio nonché gli oneri di disattivazione.
7.7 In caso di pagamento mediante addebito diretto su conto corrente (SDD), Optima: i) qualora nel Sistema Informatico Optima risultassero, per il medesimo Cliente, dati di pagamento differenti da quelli indicati nel Contratto,provvederà all’automatico aggiornamento del Sistema Informatico appena tecnicamente possibile, con conseguente utilizzo, per l’addebito dei costi di tutti i servizi attivi in virtù dei contratti stipulati con Optima, dei dati di pagamento comunicati più di recente dal Cliente. Fino a quando l’aggiornamento del Sistema Informatico non sarà completato, Optima utilizzerà i dati di pagamento già presenti nel Sistema. ii) indicherà al Cliente modalità di pagamento differenti qualora, per motivi tecnici, non risulti possibile saldare tempestivamente le fatture in scadenza attraverso lo strumento di pagamento indicato dal Cliente nel Contratto. In tali casi verrà addebitato in fattura un costo mensile per la richiesta variazione della modalità di pagamento pari a €.10,00, oltre IVA, fino al ripristino della disposizione SDD.
Art. 8 Fatturazione
8.1 A partire dal primo mese di attivazione della fornitura Optima fatturerà in acconto al Cliente, con periodicità mensile o bimestrale, oltre agli oneri fiscali e ai costi una tantum di cui al precedente art. 7, qualsiasi contributo previsto dall’Autorità, dagli Enti di trasporto e distribuzione e/o dai Fornitori, i costi di cui al precedente art. 6 nonché gli importi corrispondenti al gas naturale e all’energia elettrica consumata, rilevata anche per fasce o su base oraria -se tecnicamente possibile- calcolati sulla base delle tariffe, anche indicizzate, che Optima pratica al Cliente in ragione degli accordi con i propri Fornitori e dei dati di prelievo dei singoli Siti resi disponibili dal Distributore ovvero, qualora detti dati non siano forniti in tempo dal Distributore, sulla base dei consumi presunti stimati in base ai consumi storici del Cliente e/o della potenza indicata nel contratto e delle modalità d’uso. L’eventuale conguaglio sarà effettuato non appena noti i consumi effettivi e, ove possibile, con il primo ciclo di fatturazione successivo. La fattura potrà includere anche tutti i corrispettivi, maggiorazioni, oneri, costi, penali e/o interessi di mora, che fossero eventualmente dovuti per effetto del Contratto o della normativa vigente, di cui verrà data comunicazione specifica con nota in fattura. In caso di fattura bimestrale i consumi relativi al mese successivo alla data di emissione della fattura sono calcolati in acconto rispetto alla fornitura di energia presso i Siti del Cliente. Fatto salvo quanto previsto all’art. 13, le tariffe applicate e gli eventuali indici potranno subire variazioni nel tempo, intendendosi ugualmente in vigore. Eventuali reclami non esonerano il Cliente dal pagamento dei corrispettivi alle scadenze previste.
8.2 Qualora i consumi di elettricità del Cliente siano disponibili per fasce o su base oraria, Optima si riserva di calcolare i consumi, ai fini dell’applicazione dei corrispettivi relativi all’energia elettrica, come appresso indicato: i) per Fasce “AEEGSI” (F1/F2/F3) come di volta in volta stabilite dall’Autorità; ii) per Fasce “Sole/Luna” dove per Sole si intendono i raggruppamenti orari e giornalieri di cui alle fasce AEEGSI F1+F2 e per Luna i raggruppamenti orari e giornalieri di cui alla fascia AEEGSI F3; iii) per Fasce “Peak/Off Peak” come di volta in volta stabilite dall’Autorità. Nel caso in cui il Cliente sia in possesso di un contatore integratore, Optima si riserva di fatturare per fasce F1/F2/F3, Sole/Luna o Peak/Off Peak il consumo di energia elettrica secondo i seguenti parametri convenzionali di distribuzione del consumo: i corrispettivi relativi al 60% del consumo di energia saranno calcolati sulle tariffe previste per l’utilizzo energetico in F1, i corrispettivi relativi al 18% del consumo sulle tariffe previste in F2 e i corrispettivi relativi al 22% del consumo sulle tariffe previste in F3. Optima si riserva di modificare in ogni momento le suddette percentuali.
8.3 Le fatture saranno trasmesse per via elettronica, senza costi aggiuntivi, all’indirizzo e mail indicato nella Proposta di Contratto ovvero, ove specificatamente richiesto, inviate in formato cartaceo al domicilio indicato dal Cliente con addebito a suo carico delle spese di spedizione. Nel caso in cui il Cliente abbia attivati con Optima anche altri servizi potrà ricevere fattura unica al costo di €. 3,00.
Art. 9 Mancato Pagamento
9.1 Il Cliente si impegna al pagamento del totale degli importi indicati in fattura entro la data di scadenza ivi indicata. Non sono ammessi pagamenti parziali, incluso in caso di contestazione della fattura, salvo diversamente pattuito per iscritto tra le parti. In caso di pagamento parziale degli importi indicati in fattura, non concordato per iscritto tra le parti, l’importo corrisposto dal Cliente verrà trattenuto come acconto sul maggior avere e imputato in proporzione ai vari debiti del Cliente verso Optima per il mancato pagamento dei Servizi forniti, salva diversa imputazione del Cliente da comunicarsi per iscritto a Optima entro la data di pagamento del debito che si intende estinguere. Il mancato/parziale pagamento delle fatture entro la data di scadenza, legittimerà Optima, senza preventiva diffida, ad applicare interessi di mora di cui al D.lgs. 231/02 e ad addebitare i costi amministrativi sostenuti per il recupero del credito non inferiori a € 100,00.
9.3 Optima si riserva comunque il diritto di richiedere al Cliente moroso il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura. La procedura per la sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione in caso di mancati pagamenti da parte del Cliente per importi che siano inferiori al valore medio stimato di una fattura ovvero inferiori o eguali all’ammontare del deposito cauzionale. In caso di persistente morosità del Cliente il Contratto si intenderà risolto di diritto senza necessità di ulteriori comunicazioni. A seguito della risoluzione del Contratto con il Cliente Optima ha il diritto di richiedere al Distributore locale l’estinzione della propria responsabilità di prelievo presso il Sito corrispondente al Contratto risolto.
9.4 In qualsiasi momento successivo al ricevimento della comunicazione di costituzione in mora di cui al presente articolo e anche successivamente all’eventuale riduzione di potenza o sospensione del Servizio, il Cliente potrà comunicare ad Optima, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica, l’avvenuto integrale pagamento degli importi dovuti, allegando la relativa documentazione giustificativa e richiedere la riattivazione del Servizio. Tutti gli oneri conseguenti all’interruzione del Servizio e all’eventuale sua riattivazione sono ad esclusivo carico del Cliente inadempiente così come anche i costi di sospensione del servizio richiesti dai grossisti per la sospensione e per l’eventuale richiesta di riattivazione del servizio, maggiorati di € 5,00 dovuti per la gestione della pratica da parte di Optima. Nei confronti dei Clienti finali morosi non disalimentabili si applicherà per il servizio di energia elettrica la diversa disciplina prevista dall’art. 19 dell’Allegato A alla delibera AEEGSI ARG/elt n. 4/08 sopra citata e per la fornitura di gas le disposizioni contenute agli articoli 14 e seguenti dell’Allegato A alla Delibera ARG/gas 99/11 sopra indicata.
Art. 10 Clausola risolutiva espressa
10.1 Fatti salvi i casi previsti nell’art. 8 delle presenti Condizioni Generali, Optima potrà risolvere anticipatamente il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile e cessare la fornitura nel rispetto dei termini indicati nel precedente articolo, salvo il risarcimento del maggior danno, mediante invio al Cliente di comunicazione scritta, al verificarsi delle seguenti circostanze:
a) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare;
b) rottura o manomissione dei sigilli del Misuratore da parte del Cliente;
c) utilizzo improprio dell’energia elettrica o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente;
d) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto.
Art. 11 Impianti, Gestione tecnica, interruzioni e sospensioni della fornitura
11.1 Optima gestisce esclusivamente il servizio commerciale di vendita di energia elettrica e gas ed è estranea alle attività del servizio di distribuzione, trasporto, dispacciamento e stoccaggio. Gli impianti di misura (detti anche misuratori o contatori) sono di proprietà del gestore della rete e vengono installati a spese del Cliente. Il Gestore della Rete potrà accertare la sicurezza dei propri impianti di utenza e, ove necessario, apportare modifiche, potrà inoltre modificare l’ubicazione del contatore e delle colonne montanti per uniformare l’impianto esterno a nuove norme emanate in materia di sicurezza od a prescrizioni impartite dalle Autorità competenti. In tal caso saranno a carico del Cliente le eventuali opere murarie e le modifiche dell’impianto interno tra il contatore e gli apparecchi di utilizzazione. L’allacciamento di un nuovo impianto gas è subordinato alla procedura e alle verifiche prescritte dalla delibera AEEGSI n. 40/04 “Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza e gas”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 83 del 08 aprile 2004. I misuratori, muniti di appositi sigilli, sono dati in uso ai Clienti, che dovranno provvedere alla loro cura e protezione. Il Cliente sarà responsabile dei danni arrecati al contatore derivanti dall’incuria o dalle intemperie. Il Cliente è responsabile di tutti i difetti e gli inconvenienti che dovessero verificarsi dopo il raccordo in uscita del misuratore in qualunque punto dell’impianto interno e degli apparecchi di utilizzazione. Non è consentito al Cliente od a terzi manomettere o, comunque, modificare alcuna parte dell’impianto esterno né eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio. In caso di manomissioni e/o rottura dei sigilli del contatore, il Cliente incorrerà nelle conseguenti responsabilità di legge, salvo in ogni caso quanto disposto dal precedente art. 10.
11.2 La fornitura del gas è effettuata a deflusso libero, misurato da contatore. Il gas verrà consegnato in corrispondenza del punto di consegna tra l’impianto di proprietà del Distributore Locale o gestito dal Distributore Locale e dell’impianto di proprietà o gestito dal Cliente a valori di pressione resi disponibili dall’azienda distributrice e previsti dal Codice di Rete di Distribuzione. Eventuali richieste di intervento inerenti il gruppo di misura, ad eccezione del pronto intervento, devono essere indirizzate a Optima, la quale si farà carico di veicolarle al Distributore Locale responsabile del servizio (Delibera dell’AEEGSI ARG/gas 120/08). Optima, ai sensi della delibera ARG/gas 120/08, “Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG): approvazione della parte Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG)”, pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx in data 8 agosto 2008, Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2008 SO n. 245 si impegna, in relazione alle esigenze manifestate dal Cliente e nell’interesse di quest’ultimo, a richiedere al Distributore Locale l’esecuzione di attività relative alla gestione del Punto di Riconsegna quali, a titolo esemplificativo, spostamento del gruppo di misura, verifica della pressione della fornitura, verifica del funzionamento del gruppo di misura. Il Cliente potrà reperire l’apposita modulistica facendone richiesta al Servizio Clienti Optima e/o sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx. Sono a carico del Cliente i corrispettivi dovuti al Distributore Locale Gas per tutte le altre prestazioni accessorie e opzionali di cui al Codice di rete tipo (Allegato 2 “Codice di rete tipo per la distribuzione del gas“ e successive modifiche ed integrazioni alla delibera n. 108/06 dell’AEEGSI, pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx il 7 giugno 2006, Gazzetta Ufficiale n. 153, Supplemento Ordinario n. 158 del 4 luglio 2006)) tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’esecuzione di lavori semplici e complessi, l’attivazione/disattivazione della fornitura, la verifica del gruppo di misura.
11.3 Per ciascuna richiesta del Cliente, inoltrata al Grossista e/o al Distributore locale tramite Optima, è previsto un corrispettivo pari a €. 20,00 oltre eventuale altro importo previsto dal Grossista e/o dal Distributore che Optima ribalterà al Cliente come previsto dalla normativa vigente. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni per cui è previsto il corrispettivo indicato la disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, voltura e subentro, spostamento del gruppo di misura di un sito già attivo.
11.4 Il Cliente deve sempre consentire agli incaricati del Fornitore e del Gestore della rete, muniti di apposito documento di riconoscimento, il libero accesso ai propri locali per la lettura dei misuratori, per verifiche all’impianto esterno del gestore della rete o per altre esigenze di servizio. In caso di rifiuto, il Fornitore si riserva la facoltà di sospendere la fornitura e/o di risolvere il Contratto di fornitura ai sensi del precedente art. 10. In caso di esito negativo del tentativo di lettura da parte del Distributore lo stesso deve lasciare un avviso con cui invita il cliente finale a comunicare l’autolettura al proprio Venditore, in mancanza, Optima fatturerà sulla base dei dati disponibili come previsto nel precedente art. 8.
11.5 Il Cliente, oltre a consentire sia le necessarie verifiche sia la rilevazione dei consumi, dovrà avvertire immediatamente il gestore della rete in caso di difettoso funzionamento del contatore o di altra parte dell’impianto esterno. In caso di irregolarità dell’Impianto interno tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio e/o il buon funzionamento dell’impianto esterno, Optima può sospendere la fornitura finché il Cliente non abbia eliminato dette irregolarità.
11.6 Optima non è responsabile per eventuali danni causati dall’energia elettrica e/o dal gas, né per eventuali inadempienze, anche parziali, imputabili al Distributore locale o al soggetto che svolge l’attività di dispacciamento dell’energia elettrica e/o di trasporto del gas naturale. Optima non è responsabile per le sospensioni o interruzioni della fornitura, nonché per gli eventuali danni derivanti da esse. Tali interruzioni o sospensioni non daranno luogo a riduzione dei corrispettivi, risarcimento di danni e/o risoluzione del contratto.
11.7 Optima non è responsabile della correttezza della misura dell’energia e del gas naturale né della potenza per ciascun Sito, in quanto attività di competenza del Distributore. Il Cliente inoltre, tenendo manlevata Optima, assume ogni responsabilità derivante dall’utilizzazione degli impianti installati o fatti installare dallo stesso. Il Cliente si impegna ad utilizzare l’energia elettrica e il gas secondo le regole di prudenza e sicurezza e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente. Resta inteso che Optima non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell’uso del gas e/o dell’energia elettrica in modo improprio o in violazione delle norme di prudenza e sicurezza. Il Cliente non può cedere l’energia elettrica e il gas a terzi, utilizzarli per usi o in luoghi diversi da quelli indicati nella Proposta di Contratto, ovvero in ambienti non conformi alla normativa vigente o in assenza delle autorizzazioni richieste per specifiche tipologie di impianti o di usi.
11.8 Il Cliente dovrà comunque comunicare immediatamente ad Optima ogni contestazione, pretesa, azione o procedimento avviato da terzi relativamente alla fornitura, del quale venisse a conoscenza. Il Cliente rimarrà comunque responsabile di ogni danno, diretto o indiretto, che Optima dovesse subire a causa della mancata o non tempestiva comunicazione. Art. 12 Standards qualitativi, reclami e indennizzi automatici
12.1 Optima garantisce ai clienti finali i livelli generali e specifici di qualità commerciale della vendita stabiliti dall’Autorità, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’Allegato A alla Delibera n. 164/2008 (“Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale”) e s.m.i. pubblicata sul sito www.autorità. xxxxxxx.xx in data 20 novembre 2008, Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2009. Optima, in particolare, gestisce i reclami, le richieste di informazioni e rettifiche di fatturazione inoltrate dal Cliente, secondo le modalità e i tempi prescritti dalla normativa vigente anche in riferimento alla corresponsione di indennizzi automatici in caso di mancato rispetto degli standard qualitativi prescritti.
12.2 Livelli specifici di qualità commerciale del servizio di vendita di energia elettrica e di gas naturale: il tempo massimo per la risposta motivata ai reclami scritti è di 40 giorni solari, per la rettifica di fatturazione è di 90 giorni solari e per la rettifica di doppia fatturazione è pari a 20 giorni solari.
12.3 Livelli generali di qualità commerciale del servizio di vendita di energia elettrica e di gas naturale: la percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari è pari a 95%; la percentuale minima di risposte motivate a richieste scritte di rettifica di fatturazione (da non intendersi come doppia fatturazione) inviate entro il tempo massimo di 40 giorni solari è pari a 95%.
12.4 Il mancato rispetto dei livelli specifici di qualità commerciali del servizio di vendita di energia elettrica e gas indicati al comma 2 del presente articolo comporta la corresponsione da parte di Optima dell’indennizzo automatico base di € 20,00 attraverso la detrazione dell’importo dalla prima fatturazione utile. Tale indennizzo cresce in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione: i) prestazione eseguita oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, si corrisponde l’indennizzo automatico base, ii) nel caso di esecuzione della prestazione oltre il doppio del tempo dello standard, si corrisponde un indennizzo automatico base, iii) nel caso di ritardo oltre un tempo triplo dello standard, l’indennizzo sarà il triplo di quello automatico base. L’indennizzo sarà corrisposto entro 8 mesi dalla data di ricevimento da parte di Optima del reclamo scritto o della richiesta scritta di fatturazione. L’indennizzo non è dovuto in tutte le ipotesi previste dall’Allegato A della Delibera 164/2008 richiamata al precedente comma 1.
12.5 Il mancato rispetto di quanto previsto all’art. 11.1, lettera g, punto i e all’art. 13.1 e 13.4 (All. A alla delibera Arg/Com n. 104 del 12/07/2010 “Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali”, comporta la corresponsione da parte dell’esercente la vendita al cliente finale interessato di un indennizzo automatico pari a 20,00 e 30,00 euro. L’indennizzo automatico, ove dovuto, deve comunque essere corrisposto al cliente finale entro 8 mesi dalla data di mancato rispetto degli obblighi, attraverso la detrazione dall’importo addebitato nella prima fatturazione utile. Qualora l’importo della prima fattura addebitata sia inferiore rispetto alla somma dell’indennizzo dovuto al Cliente, il credito verrà detratto dalle successive fatturazioni, ovvero corrisposto mediante rimessa diretta.
12.6 Optima è tenuta a corrispondere al Cliente un indennizzo automatico di: i) euro 30 nel caso di sospensione della fornitura per morosità, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; ii) euro 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente a. non sia stato rispettato il termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento, b. oppure in caso di mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, se Optima non è in grado di documentare la data di invio, c. infine nel caso di mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità. Nei suddetti casi, Optima non richiederà al Cliente il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura. Qualora dovuti, tali indennizzi sono corrisposti al Cliente direttamente o in occasione della prima fattura utile, attraverso detrazione dell’importo addebitato nella medesima fattura. Qualora l’importo della prima fattura addebitata al Cliente sia inferiore all’entità dell’indennizzo automatico, la fatturazione evidenzierà un credito in favore del Cliente che verrà detratto dalle successive fatture fino ad esaurimento del credito relativo all’indennizzo dovuto, ovvero verrà corrisposto mediante rimessa diretta. L’indennizzo verrà corrisposto da Optima entro otto mesi dal verificarsi della sospensione.
12.7 Il Cliente in qualsiasi momento può contattare il Servizio Clienti al numero verde 800090709, oppure inviare una comunicazione scritta direttamente a Optima Italia S.p.a. Corso Umberto I n. 174 – 80138 – Napoli. I reclami e ogni altra richiesta scritta dovranno essere inviate a Optima Italia S.p.a. esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo Corso Xxxxxxx X n. 174 – 80138 – Napoli. In caso di reclamo il Cliente può compilare ed inviare, sempre a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al suddetto indirizzo, il modulo disponibile in formato scaricabile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx. Il Cliente potrà inviare i reclami all’AEEGSI attraverso lo Sportello per il Consumatore in caso di risposta non soddisfacente.
Art. 13 Variazioni delle condizioni del contratto
13.1 Conformemente a quanto previsto dalla normativa in vigore, il presente Contratto sarà modificato di diritto, con avviso al Cliente anche tramite nota in fattura, mediante l’inserimento di clausole negoziali, indicizzazioni e regolamentazioni tecniche obbligatorie definite di volta in volta dalle Autorità preposte. Qualora i contenuti imposti dagli eventuali provvedimenti di cui al punto precedente non fossero suscettibili di inserimento automatico e per qualsiasi altra variazione contrattuale ritenuta necessaria per motivi sopravvenuti di natura tecnica, commerciale o gestionale, per mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento o per mutamento dei presupposti economici utilizzati per formulare le condizioni economiche, le specifiche tecniche dei servizi o le condizioni contrattuali, Optima si impegna a comunicare per iscritto al Cliente la relativa variazione con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall’invio effettuato da parte dell’esercente la vendita. Nel caso in cui tali variazioni comunicate da Optima comportino un aumento del prezzo di fornitura o altri oneri per il Cliente, il Cliente medesimo entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione potrà recedere dal Contratto dandone comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ogni altra eventuale modifica, sarà valida solo se concordata per iscritto e sottoscritta dalle Parti o da persone munite di idonei poteri.
Art. 14 Cause di forza maggiore
14.1 Optima non è ritenuta responsabile per ritardi, malfunzionamenti o interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica e del gas e per gli eventuali danni causati al Cliente, per inadempimenti del Cliente medesimo, fatto di terzi, provvedimenti o atti delle autorità competenti e forza maggiore. È considerato caso di forza maggiore qualunque evento o circostanza che sia al di fuori del controllo di Optima e che comunque non avrebbe potuto essere evitato usando la dovuta diligenza. In via esemplificativa e non esaustiva, sono considerati casi di forza maggiore l‘emanazione di leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano ad Optima, in tutto o in parte, impossibile l’adempimento degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca la forza maggiore) o altri eventi o circostanze, comunque, estranee alla volontà di Optima.
14.2 Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una Parte, questa ne deve dare comunicazione all’altra appena possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggiore. La Parte, i cui obblighi fossero stati sospesi per cause di forza maggiore, riprenderà l’adempimento di tali obblighi non appena ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore senza alcun obbligo di comunicazione all’altra Parte.
Art. 15 Cessione del contratto
15.1 Il Cliente non potrà cedere, in tutto o in parte, il presente contratto, senza autorizzazione scritta della Optima. Qualora Optima consentisse la cessione, il Cliente si costituisce fideiussore, obbligandosi personalmente per il regolare adempimento del contratto da parte del cessionario.
15.2 Il Cliente autorizza Optima a cedere a terzi il presente contratto e gli eventuali crediti vantati; Optima s’impegna a comunicare in forma scritta l’eventuale cessione.
Art. 16 Comunicazioni
16.1 Ogni comunicazione ad Optima dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede legale corrente in Napoli al X.xx Xxxxxxx X n. 174 - 80138 o, nei casi in cui non viene espressamente richiesta detta forma, a mezzo telefax al numero 800 939392 o a mezzo e-mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx. Art. 17 Legge applicabile, conciliazione e foro competente
17.1 Il presente Contratto e le obbligazioni da esso derivanti sono interamente soggette dalla legge italiana anche se eseguite in tutto o in parte all’estero. Per qualsiasi controversia relativa al presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli, con espressa esclusione di qualsiasi altro foro alternativamente competente.
13.2 Per qualsiasi controversia inerente all’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, limitatamente al servizio di telecomunicazioni, la proposizione di un’azione giudiziaria è condizionata al preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione davanti al Xx.Xx.Xxx competente per territorio come previsto, a pena di improponibilità dell’azione, dalla delibera Agcom n. 173/07/CONS e s.m.i.
Art. 18 Copertura assicurativa Gas
18.1 In applicazione della Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n.191/2013/R/GAS del 9 maggio 2013 “Disposizioni in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto, per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2016” e s.m.i., chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 191/2013/R/gas dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi: a. i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici e dai soggetti che svolgono attività di servizio pubblico, caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi alle condizioni standard; b. i consumatori di gas metano per autotrazione. Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali. Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx., ovvero accedere alla pagina del sito aziendale xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx nell’area dedicata al servizio gas.