ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO
CAPITOLATO D’APPALTO
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DISTRETTUALI ED OSPEDALIERE
ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto l’espletamento del servizio di pulizia e sanificazione dei locali, degli arredi e delle attrezzature in essi contenuti, in rapporto alla loro specifica destinazione d’uso, al fine di garantire l’igiene ambientale degli stessi, secondo i protocolli aziendali, il mantenimento delle caratteristiche fisiche di tutte le superfici oggetto del presente appalto e l’adozione di sistemi di procedure atte ad impedire che l’erogazione del servizio divenga strumento di contaminazione delle superfici.
Il servizio di pulizia e sanificazione è a ridotto impatto ambientale in conformità ai criteri ambientali minimi adottati con il D.M. 18.10.2016, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 50/2016.
Le superfici e le Strutture oggetto del servizio sono individuate nell’allegato A al presente Capitolato. L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:
1 | Servizio pulizia, sanificazione superfici orizzontali e verticali, compresi suppellettili ed arredi delle strutture distrettuali |
2 | Servizio pulizia, sanificazione superfici orizzontali e verticali, compresi suppellettili ed arredi delle strutture ospedaliere |
Il servizio deve essere effettuato a regola d'arte, in maniera continuativa, nei modi e termini previsti dal presente Capitolato speciale.
Il servizio di pulizia dovrà essere espletato secondo le modalità e le periodicità specificate dalla ASL Caserta tenendo presente che, nello svolgimento dello stesso, dovrà essere curato il raggiungimento dei seguenti fini:
1. garantire lo stato igienico-sanitario dell'ambiente;
2. mantenere integro l'aspetto estetico/ambientale dei locali e degli spazi;
3. salvaguardare i vari tipi di superficie sottoposte a pulizia con particolare riguardo alle apparecchiature sanitarie, attrezzature e arredi.
L’affidatario si impegna, inoltre, per quanto attiene alle aree comuni, a segnalare ai Direttori dell’esecuzione del contratto individuati dall’ASL Caserta, eventuali guasti a carico di arredi, impianti, ecc. riscontrati durante lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto.
L’aggiudicatario deve, inoltre, prevedere un proprio piano di autoverifica a garanzia del servizio prestato e determinare criteri gestionali idonei ad assicurare flessibilità e tempestività degli interventi. L’appalto comprende:
A. Servizio di pulizia e sanificazione:
▪ Programmato con cadenza giornaliera;
▪ Programmato con cadenza periodica;
▪ Trattamenti periodici;
▪ Straordinario a richiesta diretta a chiamata;
▪ Trasferimento di rifiuti urbani o assimilabili agli urbani dai punti interni di produzione agli specifici cassonetti o compattatori del gestore del servizio di smaltimento rifiuti, presenti nelle apposite aree;
B. Servizio di fornitura di attrezzature e materiali per la raccolta rifiuti:
▪ Fornitura di contenitori e sacchi per la raccolta dei rifiuti urbani o assimilabili agli urbani.
In particolare, per i relativi servizi si specificano le seguenti attività:
- l’esecuzione del servizio di pulizia e sanificazione di tutte le superfici verticali e orizzontali, pavimenti di qualsiasi tipo e materiale siano costituiti, scale anche esterne, ballatoi, rampe, nicchie anche nelle parti non in vista, pilastri, contro soffittature, tapparelle ed imposte, vetri di qualunque tipo ed in qualsiasi posto ubicati, veneziane e similari, corpi illuminanti, punti
elettrici, lampadine spie, porte e sovrapporte, bacheche, stipiti, maniglie, corrimani, ringhiere, zoccolature, infissi e strumenti interni ed esterni, divisori fissi e mobili, quadri, specchi, portarifiuti, elementi igienico-sanitari, davanzali e terrazzi, radiatori ed altri corpi riscaldanti, condizionatori, pale refrigeranti, griglie di aerazione, ascensori e montacarichi, grate di protezione, apparecchi telefonici, tutto il materiale di arredamento quale il mobilio, l’unità del paziente completa, i lettini visita, l’arredamento sanitario e le diverse attrezzature non sanitarie, computer e terminali video con relative tastiere e stampanti ed attrezzature in qualsiasi posto collocati, compresi attrezzi da palestra e di riabilitazione, zerbini, etc;
- la sanificazione dell’unità letto del paziente alla dimissione dello stesso, prima del riutilizzo da parte del paziente successivo, ovvero il servizio "Locande";
- la fornitura di sacchi e contenitori multiuso per la raccolta dei rifiuti assimilabili agli urbani.
- La fornitura di tutti i prodotti, materiale di consumo che verranno utilizzati per l’espletamento del servizio ;
- Fornitura e sostituzione della carta igienica, della carta asciugatutto e asciugamano , del sapone liquido per le mani
- Apposizione nei servizi igienici di un’ etichetta che indichi i prodotti chimici utilizzati per la sanificazione e disinfezione dei locali.
Per il servizio in argomento l’impresa deve assicurare l’utilizzo di personale altamente specializzato, nonché l’impiego di prodotti e macchinari idonei all’esecuzione delle attività di pulizia e sanificazione. L’impresa è responsabile dei danni a cose e/o persone eventualmente derivanti da una non corretta modalità di pulizia o dall’utilizzo di prodotti non idonei.
L’organizzazione del servizio appaltato deve essere di natura dinamica e rispondere alle esigenze organizzative e produttive dei singoli locali, i quali potranno, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, variare la destinazione d’uso, per cui si potrà rendere necessario ridefinire il livello di prestazione, in base ai criteri di classificazione delle 5 (cinque) aree di rischio descritte nel presente Capitolato, anche aumentando o diminuendo le superfici, alle stesse condizioni del contratto principale.
L’incremento o la riduzione delle superfici oggetto del servizio potrà essere sia definitivo (es. chiusura/apertura definitiva di Servizi, riorganizzazione della rete sanitaria regionale) che temporaneo (es. ristrutturazioni).
Nello specifico, si sottolinea che le superfici e tutti i dati tecnici oggetto della presente gara sono quantificati sulla base dei dati in possesso della Stazione Appaltante
MONTE ORE SEMESTRALE LAVORATO
Al fine di garantire il livello di qualità minimo da assicurare nell’espletamento delle attività previste nel servizio di pulizia e sanificazione ambientale, le Ditte concorrenti dovranno assicurare almeno il monte ore semestrale lavorato di riferimento minimo per ogni singolo lotto, così di seguito descritto
Monte ore semestrale minimo | |
Lotto 1 | 47.996,50 |
Lotto 2 | 108.578,50 (escluse ore presidio operativo fisso) |
Il monte ore semestrale delle ore lavorate sarà uno degli elementi di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice.
SOPRALLUOGO
Il sopralluogo sulle aree interessate dal servizio è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara .
Il sopralluogo potrà essere effettuato nei soli giorni dal lunedì al venerdì, festivi esclusi.
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a xxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico : nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail/PEC ; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12.00 del giorno 02/08/2019.
Data, ora, luogo del sopralluogo e referenti, sono comunicati ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito istituzionale xxx.xxxxxxxxxx.xx sezione “ bandi di gara” con almeno tre giorni di anticipo.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.
Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. La stazione appaltante rilascia certificazione di avvenuto sopralluogo.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett.a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett.c), in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett.b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da un soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore .
La mancata allegazione del certificato rilasciato dalla Stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del codice, a condizione che il sopralluogo sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
ART. 2 - ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO
Pulizia e Sanificazione
Il servizio di pulizia e sanificazione relativo alle aree di pertinenza deve essere articolato in:
A. PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA, da effettuarsi una o più volte al giorno secondo le procedure e frequenze minime specificate nelle n.5 (cinque) schede tecniche prestazionali di cui all’Allegato 1/A al presente Capitolato speciale, articolate in relazione alla diversa classificazione delle aree strutturali per coefficienti di complessità di sanificazione. Il livello di prestazione dovuto, viene suddiviso in 5 (cinque) Aree di rischio di seguito descritte e dettagliate nelle schede di cui all’Allegato 1-A (1-2-3-4-5):
1) Aree sanitarie a Bassissimo rischio
2) Aree sanitarie a Basso rischio
3) Aree sanitarie a Medio Rischio
4) Aree sanitarie ad Alto rischio
5) Aree Operatorie ad Altissimo rischio
Si riportano di seguito a titolo indicativo e non esaustivo le differenti tipologie di locali costituenti le diverse aree:
1) Aree a Bassissimo rischio
▪ Magazzini
▪ Scale di emergenza e scale esterne
▪ Autorimesse
▪ Cavedi
▪ Rampe
▪ Centrali termiche e locali tecnologici
▪ Terrazzi
▪ Porticati
▪ piazzali
▪ cortili interni, viali di accesso ai padiglioni
▪ Isola ecologica
2) Aree a Basso Rischio
▪ Studi medici esterni, segreterie, sale riunioni, biblioteche, archivi;
▪ Portinerie, centralino;
▪ Spogliatoi personale centralizzati e bagni;
▪ Locali seminterrati;
▪ Servizi amministrativi e uffici;
▪ locali tecnici;
▪ Servizi igienici non ricompresi nelle altre aree;
▪ Locali di culto;
3) Aree Sanitarie a Medio Rischio
▪ Stanze di degenza;
▪ Servizi igienici interni alle stanze di degenza, bagni comuni, bagno assistito, bagno disabili;
▪ Cucine di reparto e soggiorno;
▪ Corridoi interni UU.OO. di degenza;
▪ Sale medicheria; Ambulatori interni (tutti i locali destinati a visite mediche/specialistiche e/o strumentali);
▪ Servizi Igienici Ambulatori, Day Hospital, Day Surgery;
▪ Locali infermieri e stanze lavoro;
▪ Stanza medico di guardia compresi servizi igienici;
▪ Studi coordinatori compresi servizi igienici;
▪ Spogliatoi personale interno alle unità operative;
▪ Depositi pulito e sporco, vuotatoi;
▪ Magazzini di Reparto;
▪ Sale diagnostiche radiologia e servizi igienici annessi;
▪ Locali di farmaci e di preparazione farmaci galenici;
▪ Obitorio, sala osservazione salme, celle;
▪ Servizio 118 e Centrale operativa;
▪ Studi medici interni; Laboratori di Analisi; Radiologia (Angiografia, risonanza, TAC, ecografia);
▪ Poliambulatori, Odontoiatria;
▪ Palestre e relativi servizi igienici.
▪ Corridoi di collegamento (ad esclusione di quelli interni alle degenze ed aree ad alto rischio);
▪ Ascensori e montacarichi;
▪ Locali ad uso comune (attese, atri, soggiorni, oasi pediatria, servizi igienici utenti e altri, ecc.);
▪ Ingressi servizi igienici (esclusi quelli annessi alle stanze di degenza ed aree classificate in maniera diversa);
▪ Corridoi seminterrati;
▪ Scale interne di collegamento
▪ Tutti i percorsi interni, ad esclusione dei corridoi dei reparti di degenza e dei locali del gruppo ad alto rischio.
4) Aree Sanitarie ad Alto Rischio
▪ Terapie intensive, sub-intensive;
▪ Sale emodinamica;
▪ UTIC;
▪ Stanze di isolamento;
▪ Servizi Emodialisi;
▪ Sale Endoscopiche;
▪ Locali del Pronto Soccorso;
▪ Laboratorio di Microbiologia;
▪ Centro Trasfusionale e malattie della coagulazione;
▪ Locali preparazione farmaci antiblastici;
▪ Sale autoptiche;
▪ Laboratori per preparazione sacche parenterali;
▪ Centrale di sterilizzazione esterna alla sala operatoria;
▪ Servizi igienici appartenenti alle aree elencate;
▪ Ambulanze;
5) Aree Operatorie ad Xxxxxxxxx Xxxxxxx
▪ Blocchi operatori (compresi gli ascensori );
▪ Sale travaglio e sale parto;
▪ Centrali di sterilizzazione;
▪ Corridoi interni delle aree ad altissimo rischio
B. PULIZIA E SANIFICAZIONE PERIODICA, che si aggiunge a quella giornaliera da effettuarsi secondo le procedure specificate a cadenza settimanale, quindicinale, mensile, trimestrale, semestrale, annuale e secondo il programma minimo articolato nelle n. 3 schede tecniche prestazionali di cui all’Allegato 1-B (1-2-3).
Per pulizie e sanificazione periodiche si intende l’insieme delle operazioni necessarie per l’eliminazione di qualsiasi traccia di sporco e polvere da tutte le superfici dure, resilienti e tessili sia orizzontali che verticali per tutta la loro altezza, nonché tutte le superfici orizzontali e verticali difficilmente accessibili, attraverso l’utilizzo di macchine, attrezzature e prodotti chimici in grado di salvaguardare lo stato d’uso e la natura dei diversi substrati.
Sono inoltre comprese nelle pulizie periodiche le operazioni integrative alle pulizie ordinarie volte all’eliminazione dello sporco penetrato in profondità nelle superfici porose di qualsiasi natura.
Il livello di prestazione dovuto, viene suddiviso in 3 (tre) Aree di rischio di seguito descritte e dettagliate nelle schede di cui all’Allegato 1-B (1-2-3):
1. Xxxx a basso rischio;
2. Aree sanitarie a medio rischio e ad elevata intensità di traffico;
3. Aree ad alto rischio e aree operatorie ad altissimo rischio
All’interno del servizio di pulizia e sanificazione giornaliera e periodica possono rientrare anche prestazioni di sanificazione a chiamata ritenute urgenti e indifferibili, ad es. spargimenti di liquido biologico, servizio Locande, etc..
C. TRATTAMENTI PERIODICI
I trattamenti periodici ricomprendono:
⮚ lavaggio di vetri e vetrate (parte interna), lavaggio di infissi, davanzali esterni;
⮚ deceratura, ceratura e lucidatura pavimenti;
⮚ servizio “Locande”;
⮚ pulizia aree esterne.
Trattamento vetri
Dovrà essere effettuato il lavaggio di tutti i vetri interni, delle finestre, finestroni, delle porte, dei divisori, degli ingressi, sulle due facciate, nonché degli infissi e davanzali interni ed esterni, e tutte le parti raggiungibili senza ausilio di imbragature o sollevatori, con prodotti atti ad assicurare la brillantezza e, per quanto possibile, lo scivolamento della polvere. Per la pulizia dei vetri l’impresa dovrà provvedere ad adottare sistemi di sicurezza adeguati per evitare operazioni improprie.
La frequenza stabilita per n. 5 diverse Aree di rischio, di cui all’Allegato1-A, è la seguente:
Frequenza | Bimestrale |
Fascia oraria | da concordare con la Direzione della Struttura |
LQA | 0,80 per Aree Sanitarie a Bassissimo, basso e Medio Rischio; 0,90 per Aree a Medio/Alto Rischio; 0,95 per Aree Operatorie; |
Trattamento pavimenti
La deceratura, ceratura e lucidatura deve essere garantita in tutte le aree, ad esclusione delle Aree Operatorie, con la seguente frequenza:
Frequenza | Annuale |
Fascia oraria | da concordare con la Direzione della Struttura |
LQA | 0,80 per Aree Sanitarie a basso e Medio Rischio; 0,90 per Aree a Medio/Alto Rischio; 0,95 per Aree Operatorie; |
I pavimenti trattati con soluzioni acriliche dovranno essere lucidati con macchine e prodotti specifici adatti a ripristinare il film di cera.
Servizio locande
Oltre alla pulizia giornaliera dell’unità del paziente, deve essere effettuato il servizio "Locande" nelle zone dove previsto dall’appalto (camere di degenza).
Il servizio prevede la sanificazione, la pulizia e la disinfezione del letto, del comodino e dell’armadietto interno ed esterno e di tutti i materiali utilizzati per il singolo paziente (aste porta flebo, supporti per drenaggi, vassoi dei comodini per il vitto, etc.) alla dimissione di ogni singolo paziente e prima del successivo.
Pulizia aree esterne
Il servizio di pulizia è esteso a tutte le aree esterne afferenti alle Strutture sanitarie oggetto del presente appalto. In tali aree la pulizia deve essere effettuata con cadenza settimanale.
D. PRESIDIO OPERATIVO FISSO (Lotto 2)
Per presidio Operativo fisso si intende la presenza e disponibilità continuativa di uno o più lavoratori che, secondo le esigenze dell’A.S.L. , in orario comunque definito dall’A.S.L., devono essere presenti nell’immobile per far fronte ad interventi urgenti , ad attività straordinarie o comunque a particolari evenienze legate al solo servizio di pulizia e sanificazione.
Il personale dedicato all’attività di Xxxxxxxx durante l’orario di servizio dovrà essere a completa disposizione dell’A.S.L. per compiere tutte le attività urgenti di pulizia che saranno richieste.
Per le esigenze specifiche dei presidi ospedalieri viene indicata come tipologia di Presidio Operativo fisso che può essere ordinata dall’A.S.L. quella dei Pronto Soccorso , Blocchi Operatori, Blocchi Parto e Blocchi di Emodinamica.
Il servizio è previsto con la presenza di due operatori, h 6, per 183 giorni, nei seguenti presidi ospedalieri, per un monte ore complessivo di n. 13.140 ore :
Aversa; Xxxxxxxxxx; Maddaloni ; Piedimonte Matese; Sessa Aurunca; X.Xxxxx C.V. ;
Presidio Operativo che può essere ordinato dall’A.S.L. quella dei Pronto Soccorso, Blocchi Operatori, Blocchi Parto e Blocchi di Emodinamica.
Il servizio di presidio operativo fisso , come meglio specificato nel paragrafo , sarà remunerato attraverso un canone Euro/ora.
Il personale dedicato all’attività di Presidio Operativo Fisso Pronto Soccorso , Blocchi Operatori, Blocchi Parto e Blocchi di Emodinamica durante l’orario di servizio dovrà essere a completa disposizione dell’A.S.L. per svolgere principalmente, ma non esclusivamente, le seguenti attività all’interno di soli Blocchi Operatori, Blocchi Parto e Blocchi di Emodinamica:
• Effettuare il ricondizionamento delle sale operatorie e degli altri ambienti del blocco operatorio dopo ogni intervento e prima dell’intervento successivo.
• Rimuovere materiale organico da tutte le superfici ed eseguire il trattamento decontaminante.
• Effettuare tutte le attività urgenti di pulizia che saranno richieste.
D. STRAORDINARIO A RICHIESTA DIRETTA A CHIAMATA
Gli interventi straordinari a richiesta con compenso supplementare calcolato in base al prezzo offerto in sede di gara per area di rischio, sono da intendersi tutti quegli interventi di carattere straordinario conseguenti a riattivazione dell’area interessata dopo lavori di ristrutturazione e di manutenzione o dopo prolungata inutilizzazione o per cause dovute a eventi straordinari. La pulizia straordinaria post-ristrutturazione consiste nell’attuazione delle procedure specificate per gli interventi giornalieri e periodici necessari per il ripristino d’uso degli ambienti. Gli interventi straordinari devono essere richiesti per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto o suo delegato, individuato nell’ambito della singola Struttura sanitaria e comunicato all’impresa aggiudicataria.
In caso di allagamento l’impresa dovrà provvedere alle operazioni necessarie a ripristinare l’abitabilità dei locali, ovvero all’aspirazione meccanica dell’acqua, alla rimozione del materiale fangoso e al risanamento del locale.
I lavori di pulizia straordinaria devono essere eseguiti, entro ventiquattro ore dall’invio della richiesta scritta.
Al termine dell’esecuzione degli interventi straordinari gli operatori dell’impresa devono sottoporre alla firma del Responsabile della esecuzione del contratto o suo delegato un attestato di regolare esecuzione dei lavori che dovrà essere allegato alla relativa fattura.
A richiesta, l’impresa dovrà mettere a disposizione il personale necessario:
- per interventi di pulizia straordinaria post-edile;
- in caso di particolari eventi attinenti alla sicurezza sanitaria e ad altre circostanze imprevedibili.
Le modalità operative relative a quanto sopra, nonché gli orari di espletamento del servizio, da effettuarsi anche in giornate festive, saranno preventivamente definite con l’impresa, che ha l’obbligo (qualora ciò fosse necessario) di assicurare il servizio straordinario richiesto in aree comprese o non nel presente Capitolato Speciale, anche se in orari diversi da quelli diurni, con compenso maggiorato rispetto a quello offerto in sede di gara, come da CCNL.
E. GESTIONE RIFIUTI
Ai sensi del D. M. 18.10.2016, punto 4.4.7, l’impresa che esegue il servizio raccoglie e conferisce le frazioni di rifiuti prodotti nei vari edifici e quelli prodotti durante l’esecuzione del servizio in maniera differenziata secondo le modalità di raccolta stabilite dal comune di afferenza della Struttura servita e secondo le indicazioni o le procedure all’uopo stabilite dalla Stazione Appaltante, anche con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti speciali.
Qualora sia stato adottato un servizio di raccolta “porta a porta” dei rifiuti urbani, l’impresa è tenuta a mettere a disposizione operatori dedicati al conferimento delle frazioni differenziate di rifiuti urbani prodotti nei vari edifici al fine di conferire tali frazioni nelle modalità e nei giorni stabili nel programma della loro raccolta.
E’ a carico dell’impresa inoltre, la distribuzione capillare dei contenitori multiuso e di apposite sacche/buste (forniti dall’impresa stessa) da utilizzarsi per la raccolta dei rifiuti urbani o assimilabili agli urbani.
Nelle strutture sanitarie i rifiuti urbani o assimilabili agli urbani già differenziati, come da normativa in vigore, vanno trasferiti ai punti di raccolta/aree di deposito temporaneo o in aree definite in ciascuna macrostruttura aziendale su appositi carrelli, preferibilmente chiusi, messi a disposizione dall’impresa.
II mantenimento delle condizioni igieniche dei/delle punti di raccolta/aree di deposito temporaneo dei rifiuti urbani comuni e/o assimilabili agli urbani e dei contenitori appositi (contenitori per raccolta differenziata del vetro, carta, ecc.) è in carico all’impresa aggiudicataria, per quanto attiene gli interventi di manutenzione ordinaria.
L’impresa aggiudicataria deve utilizzare attrezzature proprie (carrelli, etc.) adeguate alla movimentazione interna dei rifiuti, nel rispetto delle normative in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro. La pulizia e la manutenzione delle attrezzature è a carico dell’impresa stessa.
Nell'ipotesi di spargimenti accidentali di rifiuti al momento del ritiro, l’impresa deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia dell’area interessata. Qualora durante le operazioni di raccolta dovessero insorgere situazioni di emergenza (spargimenti accidentali, ecc.), l’impresa deve intervenire con proprie attrezzature e specifici prodotti e dispositivi di contenimento (es. kit d'emergenza e/x xxxxxxxxx assorbitori), nonché con personale addestrato, al fine di minimizzare danni all’ambiente e ripristinare le condizioni di sicurezza. L’impresa deve inserire nella Relazione tecnica prevista dal Disciplinare di gara, la descrizione della procedura di emergenza adottata per le attività di cui al presente punto.
Ai fini del ritiro l’impresa è tenuta ad osservare le frequenze minime definite nelle Schede Prestazionali di cui agli All.ti 1-A e 1-B ed a effettuare i ritiri in orari compatibili con l’attività sanitaria. Per i ritiri in occasione di festività o in caso di necessità di modifiche di orari o date di esecuzione del servizio in funzione di processi di riorganizzazione dei singoli reparti o ambulatori, l’impresa è tenuta a recepire le indicazioni dei Direttori dell’esecuzione del contratto, a prendere accordi con gli stessi e adottare le azioni necessarie a garantire l’esecuzione del servizio in conformità con quanto previsto dal presente Capitolato.
L’impresa è tenuta, in caso di variazione nei quantitativi prodotti, ad effettuare i ritiri con frequenza tale da garantire il rispetto dei termini di legge per il deposito temporaneo.
Si precisa che qualora, in costanza di contratto, si riscontrasse l’esigenza di variare il numero o l’ubicazione di punti di raccolta o di deposito temporaneo, l’impresa è tenuta ad accettare dette variazioni senza pretendere alcuna modifica delle condizioni contrattuali e di prezzo.
In relazione all’oggetto del presente paragrafo, il Direttore dell’esecuzione del contratto può richiedere interventi urgenti o imprevisti, che devono essere effettuati dall’impresa entro 24 ore dalla segnalazione telefonica o a mezzo PEC/mail.
Fornitura di materiale per la raccolta dei rifiuti
E’ prevista la fornitura dei contenitori multiuso e di apposite sacche/buste per la raccolta dei rifiuti, come specificato al precedente punto E.
ART. 3 - MODALITA’ DI INTERVENTO
Le metodiche di intervento adottate dall’impresa aggiudicataria devono garantire, oltre alla normale pulizia degli ambienti, la sanificazione degli stessi.
A tale scopo, non è ammesso l’uso di scope in setole di crine o nylon, spazzoloni e stracci per pavimenti, piumini ed altri dispositivi per spolveratura non ad umido, segatura.
Per l’aspirazione delle polveri vanno usati esclusivamente aspiratori e/o aspira-liquidi dotati di appositi filtri e micro-filtri certificati e marcati CE che vanno regolarmente sostituiti.
Per una manutenzione più razionale ed igienica, tutti i pavimenti resilienti vanno protetti con emulsioni polimeriche autolucidanti adatte. Tali prodotti devono anche avere proprietà antiscivolo, antistatiche e resistenti ai disinfettanti, per salvaguardare la sicurezza dei pazienti e degli operatori. L’impresa deve adeguare le metodiche di intervento di pulizia e protezione, ai diversi tipi di pavimentazione propria di ciascuna area (gres, marmo, ecc.). Quindi nelle zone dove sono presenti pavimenti antistatici (es. camere sub-intensive, diagnostiche, etc.) l’impresa provvede a trattare i pavimenti con le apposite cere antistatiche senza alcun costo aggiuntivo.
3.1 Modalità di esecuzione della pulizia dei pavimenti
Per la pulizia dei pavimenti, in generale, l’impresa deve usare opportuni detergenti a Ph controllato ed a basso potere schiumogeno. In presenza di pavimenti incerati, la pulizia a fondo deve essere operata con prodotti contenenti sostanze deceranti, mentre per le pulizie normali deve essere usato un idoneo detergente mantenitore. L’uso di prodotti turapori auto lucidanti sul pavimento può avvenire solamente dopo una pulizia a fondo. L’impresa deve indicare il tipo di detersivo, del turaporì e di ogni prodotto che intende impiegare. In particolare, l’impresa dovrà:
a) raccogliere ad umido la polvere ed i residui dal pavimento mediante apposito attrezzo mantenente garze monouso pretrattate o in cotone opportunamente inumidite. Le garze dovranno essere sostituite ad ogni ambiente o comunque ogni 40 mq;
b) strisciare l'apposito attrezzo a terra senza mai sollevarlo;
c) lavare i pavimenti utilizzando i seguenti metodi:
− utilizzando il sistema MOP con acqua tiepida e detergente. Per utilizzare correttamente tale sistema occorre riempire due secchi:
Azzurro = acqua pulita e detergente; Rosso = acqua tiepida;
Immergere la frangia pulita nella soluzione detergente, pressarla per togliere l’eccesso di prodotto, procedere al lavaggio dei pavimenti risciacquando molto frequentemente la frangia nell’acqua tiepida. L’acqua e la frangia devono essere sostituiti almeno ogni 2 ambienti od ogni 40 mq se si tratta di ampi spazi (es. corridoi). Il materiale utilizzato per la pulizia e la disinfezione dei servizi igienici, medicherie, ambulatori, cucinetta, sale operatorie e tutti gli ambienti ad elevato coefficiente di complessità deve essere specifico, monouso e utilizzato solo in questi ambienti
− utilizzando carrelli attrezzati con appositi attrezzi con frange in cotone, cotone misto poliestere o microfibre. La frangia deve essere sostituita per ogni ambiente e comunque ogni 40 mq.
In ogni caso, qualsiasi metodo l'impresa aggiudicataria intenda utilizzare, dovrà garantire:
− la pulizia di tutte le zone anche difficilmente raggiungibili (angoli, zone limitate e poco spaziose e difficili da raggiungere, come ad esempio dietro arredi non spostabili, dietro i servizi igienici, etc);
− la pulizia spostando gli arredi o altri materiali facilmente trasportabili.
La segnalazione con appositi cartelli di "pavimento bagnato", da collocare prima dell’intervento e da rimuovere quando il pavimento risulta asciutto e praticabile.
3.2 Modalità di pulizia degli arredi
L’impresa deve utilizzare il metodo ad umido per l’aspirazione della polvere in quanto si evita il sollevamento della medesima nell’ambiente.
A tale scopo possono essere utilizzati i pannetti monouso in TNT umidificati per la pulizia ordinaria di arredi e suppellettili (mobili, sedie, tavoli, scrivanie, piantane per fleboclisi, mensole etc).
Per la pulizia a fondo di arredi e suppellettili, l’impresa deve utilizzare soluzioni detergenti, risciacquare ed asciugare accuratamente. È ammessa la pulizia utilizzando in sostituzione dei pannetti monouso, i piumi in microfibra. La sostituzione con tale materiale deve però garantire un buon livello igienico e pulente.
Il pannetto deve essere lavato ad alte temperate (non inferiore a 90°C) e deve essere sostituito ad ogni unità del paziente (letto, comodino, tavolo, armadio, etc) con altro perfettamente sanificato.
A tal fine l’impresa dovrà fornire in ogni carrello un numero tale di xxxxxxxx da permettere un corretto svolgimento delle operazioni di pulizia senza arrecare pericoli per i degenti e per il personale.
3.3 Modalità di pulizia delle porte
L’impresa deve provvedere al lavaggio delle porte con soluzioni detergenti, risciacquare ed asciugare accuratamente. Lavare le maniglie con la frequenza richiesta con soluzione detergente, risciacquare ed asciugare.
3.4 Modalità di pulizia dei servizi igienici
a) Lavabi, vasche, water: lavare con detergente in crema, risciacquare con acqua corrente e disinfettare con prodotto autorizzato dalla Stazione appaltante, utilizzare piumetti monouso;
b) Porte e pareti lavabili: lavare con il metodo già descritto avendo cura di usare piumetti puliti per ogni singolo servizio. In caso di servizi multipli il materiale deve essere sostituito almeno ogni due toilette;
c) Pavimenti: detergere il pavimento con acqua e detergente insistendo in modo particolare negli angoli e nelle zone dietro ed attorno ai sanitari;
d) Xxxxxxxx per gabinetto: lavare e disinfettare la spazzola ed il contenitore;
e) Disinfezione dei sanitari, rubinetteria, mru1Ìglie e spazzola per gabinetto nelle aree dove previsto.
Qualora gli interventi di pulizia vengano effettuati utilizzando guanti di protezione monouso, essi dovranno essere utilizzati solo per la pulizia specifica di questi ambienti.
3.5 Modalità di pulizia di vetri - specchi - cristalli
L’impresa deve provvedere al lavaggio con apposito detergente, asciugare e ripassare sino a renderli ben tersi. Nei vetri muniti di intelaiatura, curare particolarmente la pulizia degli orli della intelaiatura stessa e gli angoli.
3.6 Modalità di pulizia di infissi ed inferriate in metallo, alluminio o leghe leggere L’impresa deve assicurare la pulizia con soluzione detergente, ripassare con acqua pulita e asciugare accuratamente.
3.7 Modalità di pulizia di infissi in legno o cassonetti
L’impresa deve provvedere a spolverare ed, all'occorrenza, lavare con acqua ed apposito detergente, indi risciacquare ed asciugare accuratamente.
3.8 Modalità di pulizia dei davanzali
L’impresa deve assicurare la pulizia, previa asportazione di eventuale sporcizia anche con raschiatura, eventualmente lavare, risciacquare ed asciugare.
3.9 Modalità di pulizia dei telefoni
L’impresa deve effettuare la pulizia ordinaria con panni monouso umidificati ed effettuare la disinfezione settimanale.
3.10 Modalità di pulizia di termosifoni, termoconvettori e bocchette di aria condizionata L’impresa deve effettuare la pulizia ordinaria utilizzando apposito attrezzo oppure con pannetti monouso umidificati con soluzione detergente.
3.11Pulizia arredi all’interno
Il servizio di pulizia all'interno di armadi, armadietti, scaffalature, frigoriferi ecc. dovrà essere effettuato in concomitanza della pulizia a fondo riportata negli Allegati1-A e 1-B e concordata con i Direttori dell’esecuzione. Tale trattamento (dentro-fuori) dovrà essere effettuato dall'impresa previa rimozione da parte della stessa del contenuto.
In particolare, per i seguenti armadi tale trattamento (dentro-fuori) deve essere concordato con i Direttori dell’esecuzione e solo previa rimozione del contenuto da parte degli operatori aziendali:
• armadi e frigoriferi per farmaci;
• armadi per materiale di medicazione;
• armadi utilizzati per veleni;
• armadi contenenti prodotti tossico-nocivi o infiammabili;
• armadi contenenti reagenti;
• armadi contenenti pezzi anatomici;
• armadi contenenti prodotti pericolosi.
ART. 4-SPECIFICHE TECNICHE DEI PRODOTTI,MACCHINARI ED ATTREZZATURE
4.1 Prodotti ausiliari per l’igiene
Ai sensi del D.M. 18.10.2017, punto 4.4.4, l’impresa aggiudicataria non può utilizzare prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante.
È vietato utilizzare segatura del legno e piumini di origine animale, ad eccezione dell’uso esclusivo di spolveratura a secco, di opere artistiche e comunque su richiesta specifica della struttura sanitaria servita.
Gli elementi tessili riutilizzabili impiegati per le pulizie ordinari di pavimenti, altri superfici, vetri, specchi e schermi devono essere in microfibra e provvisti di schede tecniche indicanti il titolo e la denaratura (espresso in dTex) della microfibra utilizzata per la parte pulente, delle frange di lavaggio dei panni, le modalità di lavaggio idonee a preservare più a lungo le caratteristiche prestazionali.
L’impregnazione de panni, anche quelli monouso (usa e getta) con soluzioni detergenti e/o disinfettanti deve essere condotta sulla base di procedure e/o sistemi che riducono la discrezionalità degli operatori in merito al grado di impregnazione dei tessili.
I tessili non monouso (non usa e getta) devono essere lavati e disinfettati con prodotti da dosarsi in lavatrice. Le attrezzature per le pulizie manuali devono essere costituiti da carrelli con secchi in plastica, riciclata almeno al 50% in peso, con colori diversi a seconda della destinazione d’uso (risciacquo dei panni in acqua pulita; impregnazione con la soluzione detergente/disinfettante o ad azione combinata diluita secondo i dosaggi raccomandati dal produttore).
In fase di esecuzione contrattuale saranno richieste le schede tecniche dei panni e delle frange di lavaggio utilizzate e, per i secchi in plastica le informazioni pertinenti.
4.2 Soluzioni detergenti e disinfettanti da impiegare
Tutti i prodotti chimici impiegati per la pulizia e disinfezione (detergenti, disinfettanti, disincrostanti, emulsioni, emulsioni polimeriche, ecc.) devono essere di tipologia compatibile con le superfici da trattare, rispondenti alle vigenti norme nazionali e comunitarie (biodegradabilità, dosaggi, assenza di tossicità e di corrosione e di ogni ulteriore pericolosità) e validati dalla Stazione appaltante.
L'impresa per partecipare alla gara deve indicare i prodotti che saranno utilizzati nell'esecuzione dell'appalto e allegare le relative schede tecniche e di sicurezza.
L'impresa aggiudicataria, in sede di stipula del contratto, dovrà consegnare alla Stazione Appaltante la documentazione completa delle schede tecniche di tutti i prodotti presentati in gara, con i relativi certificati di analisi e schede di sicurezza, in conformità alla normativa vigente, specificando per ciascun prodotto le attività di utilizzo; l'impresa, altresì, si impegna a non sostituire le tipologie dei prodotti se non autorizzata dalla Stazione Appaltante.
In ogni caso l’A.S.L. si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione dei suddetti prodotti nel caso dovesse accertarsi un problema relativo alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dell’A.S.L.
È vietato l’uso di prodotti tossici e/o corrosivi ed in particolare: benzene, ammoniaca superiore al 2%, soda caustica, acido cloridrico, acido nitrico, aldeidi, alcool denaturato.
I prodotti chimici utilizzati per la protezione dei pavimenti devono essere antiscivolo, in conformità alla normativa vigente.
I detergenti ed i disinfettanti devono essere utilizzati ad esatte concentrazioni e preparati secondo le indicazioni delle ditte produttrici e devono essere sempre contenuti nelle confezioni originali.
I contenitori dei prodotti (compresi quelli presenti sui carrelli) devono riportare chiaramente:
• nome commerciale del prodotto;
• data di scadenza;
• data di preparazione;
• composizione chimica;
• diluizione;
• simbolo di pericolosità (eventualità).
4.3 Prodotti disinfettanti
Ai sensi del D. M. 18.10.2016, punto 4.4.2, i prodotti disinfettanti utilizzati nelle operazioni di sanificazione, ordinarie e straordinaria devono essere conformi Regolamento CE n. 528/2012 del parlamento e del Consiglio del 22.5.2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, come modificato dal Regolamento (UE) n. 334/2014 e devono essere autorizzati:
• dal Ministero della Salute come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: “presidio medico-chirurgico” e “registrazione del Ministero della Salute n……”;
• come prodotti biocidi, ai sensi del Regolamento (CE) n. 528/2012. In tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: “prodotto biocida” e “autorizzazione/registrazione del Ministero della Salute n……”, oppure devono esser in possesso dell’Autorizzazione dell’Unione Europea prevista ai sensi del capo VIII – Sez. 1, del citato Regolamento.
Se destinata alla disinfezione di dispositivi medici, devono essere in possesso della marcatura CE, in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 46/1997.
I prodotti disinfettanti utilizzati dovranno essere idonei in relazione alla destinazione d’uso e all’attività richiesta. Le formulazioni concentrate devono essere utilizzate con appositi sistemi di misurazione della dose.
L’aggiudicatario, prima di prendere servizio si impegnerà a concordare con i referenti della Struttura competente, all’uopo incaricati, i disinfettanti da utilizzare in via ordinaria, i disinfettanti da utilizzare a seconda delle specifiche esigenze e le relative frequenze. Tali referenti potranno redigere una lista
dei disinfettanti da utilizzare a seconda delle aree di rischio clinico, delle ulteriori caratteristiche degli ambienti e delle situazioni specifiche che possano manifestarsi, tenendo conto di razionalizzare l’uso dei disinfettanti con particolare riguardo a favorire, ove possibile, formulati e principi attivi con minore impatto sull’ambiente e sulla salute umana, a seconda alle specifiche funzioni d’uso.
4.4 Specifiche tecniche ai sensi del D.M. 18.10.2016, punto 4.3.1, dei detergenti utilizzati per le pulizie ordinarie (detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari, anche superconcentrati)
Quando, nelle attività di pulizia ordinaria, in base al protocollo di sanificazione condiviso con la Struttura Sanitaria, sono utilizzati prodotti che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti, i medesimi prodotti oltre ad essere conformi a detto Regolamento, devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel europeo (Regolamento CE n. 66/2010). Se i prodotti utilizzati non sono in possesso di etichettatura Ecolabel europeo, devono almeno essere conformi ai Criteri Ambientali Minimi, individuati al punto 5.1 del D.M. 18.10.2016, che qui integralmente si richiama ed in particolare con riferimento ai seguenti punti:
• 5.1.1 – classificazioni non ammesse;
• 5.1.2 – biodegradabilità dei tensioattivi;
• 5.1.3 – sostanze e miscele non ammesse o limitate
a) sostanze specifiche escluse;
b) sostanze e miscele pericolose;
• 5.1.4 – sostanze biocide nei detergenti;
• 5.1.5 – fragranze e coloranti;
• 5.1.6 – fosforo;
• 5.1.7 – concentrazione di composti organici volatili dei detergenti superconcentrati e non superconcentrati;
• 5.1.8 – requisiti dell’imballaggio;
• 5.1.9 – idoneità d’uso;
• 5.1.10 – CAM dei detergenti per le pulizie ordinarie: verifiche di conformità.
Se “superconcentrati”, ovvero con sostanza attiva pari al 30% per quelli da diluire e almeno pari al 15% per quelli pronti all’uso, i detergenti devono essere utilizzati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per es. bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitino che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio).
La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di effettuare dei prelievi a campione dei prodotti chimici e delle soluzioni pronte all'uso per verificare le caratteristiche dei prodotti e l'esatta percentuale di dosaggio delle soluzioni. Si richiamano, al riguardo, integralmente i punti 4.3.1 e
5.1.10 del D. M. 18.10.2016, relativi alle verifiche di conformità. L'onere economico di tali esami è posto interamente a carico dell'impresa aggiudicataria.
In offerta tecnica, per i prodotti non in possesso dell’Ecolabel europeo, deve essere allegata la dichiarazione di cui all’All. A al D.M. 18.10.2016 ed i rapporti di prova, eseguiti sulla base dei dati acquisiti dai produttori di detergenti e/o riportati nelle etichette e nelle schede di dati di sicurezza e di analisi specifiche, così come indicato nel punto 5.1.10, la dichiarazione di cui all’Allegato 2 deve essere sottoscritta dall’offerente.
4.5 Specifiche tecniche ai sensi del D.M. 18.10.2016, punto 4.3.2, dei prodotti detergenti per impieghi specifici per le pulizie straordinarie
La categoria di prodotti detergenti utilizzati per le pulizie straordinarie comprende, in via esemplificativa, le cere, i deceranti, i decappanti, i detersolventi, le cere metallizzate, gli smacchiatori da inchiostri, pennarelli e graffiti.
Tali prodotti, oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento CE n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, devono essere conformi ai “Criteri Ambientali Minimi”, individuati al punto
5.2 del D.M. 18.10.2016, che qui integralmente si richiama ed in particolare con riferimento ai seguenti punti:
5.2.1– classificazioni non ammesse;
5.2.2 – biodegradabilità dei tensioattivi;
5.2.3 – sostanze e miscele non ammesse o limitate:
a) sostanze specifiche escluse;
b) sostanze e miscele pericolose;
c) sostanze identificate come estremamente problematiche
5.2.4 – detergenti per usi specifici: sostanze biocide;
5.2.5 – fragranze e coloranti;
5.2.6 – fosforo;
5.2.7 – detergenti per usi specifici: concentrazione di composti organici volatili;
5.2.8 – requisiti dell’imballaggio;
5.2.9 – CAM dei detergenti per usi specifici: verifiche di conformità.
La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di effettuare dei prelievi a campione dei prodotti chimici e delle soluzioni pronte all'uso per verificare le caratteristiche dei prodotti e l'esatta percentuale di dosaggio delle soluzioni. Si richiamano, al riguardo, integralmente i punti 4.3.2 e 5.2.9 del D. M. 18.10.2016, relativi alle verifiche di conformità. L'onere economico di tali esami è posto interamente a carico dell'impresa aggiudicataria.
In offerta tecnica, per tutti i prodotti da utilizzare, deve essere allegata la dichiarazione di cui all’Allegato 3 al D.M. 18.10.2016 ed i rapporti di prova, eseguiti sulla base dei dati acquisiti dai produttori di detergenti e/o riportati nelle etichette e nelle schede di dati di sicurezza e di analisi specifiche, così come indicato nel punto 5.2.9, la dichiarazione di cui all’All. 3 deve essere sottoscritta dall’offerente.
4.6 Xxxxxxxxxx e attrezzature
L’impresa deve utilizzare nell'espletamento del servizio prodotti, compresi i guanti, macchine ed attrezzature di propria disponibilità. L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche devono essere perfettamente compatibili con l’uso dei locali, devono essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre devono essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e/o terzi da eventuali infortuni. Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza, le attrezzature ed i prodotti impiegati nell'espletamento del servizio devono essere conformi a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Le attrezzature e i macchinari elettrici eventualmente impiegati per le attività di sanificazione devono essere munite di scheda tecnica redatta dal produttore, riportante la ragione sociale del produttore, la sede legale e il luogo di fabbricazione.
Qualora si utilizzino macchine “aspirapolvere”, nell’ambito di applicazione del Regolamento delegato (UE) n. 665/2013, le stesse devono essere almeno di classe e di efficienza energetica A++ e di classe A per il valore di reimmissione delle polveri, secondo le indicazioni riportate bell’etichetta prevista ai sensi del citato Regolamento.
La pulizia delle vetrate esterne, comprese quelle poste in altezza non a misura d’uomo, delle tapparelle e delle veneziane esterne dovrà essere assicurata con attrezzature adeguate e supporti idonei, a totale carico dell'impresa aggiudicataria e nel rispetto assoluto della normativa antinfortunistica vigente. Le imprese concorrenti per partecipare alla gara devono presentare l’elenco di tutti i macchinari e delle attrezzature che intendono utilizzare, allegando le schede tecniche e depliant di ciascuna macchina nonché tutta la documentazione/dichiarazione utile alla verifica di conformità delle attrezzature alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia o nella CE. L’impresa è responsabile della custodia sia delle macchine e attrezzature tecniche sia dei prodotti utilizzati.
Dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo, su tutte le attrezzature e macchine utilizzate dall'impresa per il servizio, indicante il nominativo o il contrassegno dell'impresa stessa.
Dovranno essere sempre preventivamente concordate ed autorizzate con la Stazione Appaltante le eventuali variazioni di apparecchiature o di attrezzature o di quant'altro necessario per l'espletamento del servizio.
L’Amministrazione non è responsabile nel caso di eventuali darmi o furti delle attrezzature e dei prodotti.
Sono a carico della Stazione appaltante la fornitura dell’acqua e dell’energia elettrica occorrenti per il funzionamento delle macchine impiegate.
In fase di esecuzione del contratto, ai fini delle opportune verifiche, la Stazione Appaltante potrà richiedere di fornire le schede tecniche delle attrezzature e dei macchinari elettrici da lavoro impiegati.
4.7 Attrezzature utilizzate in particolari aree
Le macchine e gli attrezzi di proprietà dell'impresa impiegate nell'espletamento del servizio in particolari reparti e servizi oggetto del presente appalto dovranno essere permanentemente confinati all'interno dei locali indicati e saranno rimossi solo in caso di avaria. Ogni nuova attrezzatura, prima dell'ingresso e dell’impiego, ed in zona filtro, dovrà essere sottoposta a procedimenti di disinfezione.
ART. 5 - FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
La ditta appaltatrice dovrà garantire che tutto il personale addetto al servizio sia stato adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e che, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi del citato D. Lgs., siano trattati anche i seguenti argomenti:
✓ Differenze tra detersione e disinfezione;
✓ Proprietà e condizioni di utilizzo dei prodotti detergenti, disinfettanti, di quelli ad azione combinata detergente-disinfettante, con particolare al loro dosaggio e ai tempi minimi di azione meccanica da dedicare alle varie azioni di pulizia e disinfezione;
✓ Modalità di conservazione dei prodotti;
✓ Precauzioni d’uso con particolare riferimento a: divieto di mescolare, manipolazione dei prodotti, modalità di intervento in caso di sversamento o di contatti accidentali, lettura delle schede dei dati di sicurezza;
✓ Corretto utilizzo dei macchinari al fine di ottimizzarne le prestazioni, di garantire un’idonea pulizia senza comprometterne il corretto funzionamento nonché di preservare la sicurezza dei luoghi di lavoro;
✓ Caratteristiche dei prodotti di pulizia a minori impatti ambientali e dei prodotti ausiliari “ecologici”, le etichette, incluse quelle ecologiche, dei prodotti detergenti disinfettanti;
✓ Conoscenze e applicazione dei protocolli specifici per le diverse aree di rischio infettivo;
✓ Gestione dei macchinari e del vestiario;
✓ Classificazione dei rifiuti prodotti in ambito sanitario, caratteristiche, procedure per la relativa gestione, con particolare riguardo alle regole comportamentali per la manipolazione dei rifiuti speciali e dei relativi contenitori, al loro trasporto interno, al conferimento ai depositi temporanei;
✓ Modalità di impregnazione dei prodotti in microfibra e idonea gestione al fine del mantenimento delle caratteristiche funzionali. Procedure di impiego delle differenti tipologie di panni.
Le attività di formazione dovranno essere fornite in modo da agevolare l’apprendimento e la memorizzazione delle informazioni. A tal fine devono prevedere la proiezione di filmati e altri supporti visivi esemplificativi per lo meno delle seguenti attività: corrette modalità di esecuzione delle operazioni di sanificazione, specie quelle effettuate in aree ad alto e altissimo rischio infettivo, della gestione dei macchinari e delle attrezzature di lavoro, del processo di sterilizzazione dei panni in microfibra, della gestione degli indumenti utilizzati in situazioni di rischio. Tale formazione può
essere erogata a distanza, attraverso piattaforme di e-learning, che includano anche la verifica sul livello di apprendimento.
La ditta appaltatrice, entro 60 giorni dall’inizio del servizio, dovrà presentare il proprio progetto e programma di formazione del personale, con l’indicazione di ore di formazione (minimo 32), docenti dei corsi con sintetico profilo curriculare, modalità di valutazione dell’apprendimento dei partecipanti, date e sedi dei corso organizzati, dati dei partecipanti e foglio delle firme di presenza, test di verifica effettuati e risultati conseguiti.
Resta fermo che l’impresa appaltatrice dovrà verificare i contenuti formativi al personale già operante nella precedente gestione al fine di adeguare i propri interventi formativi. Per il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale destinato al servizio, deve essere presentata analoga documentazione entro 60 giorni dall’immissione in servizio. Analoghe evidenze devono essere fornite per le attività formative svolte in corso di esecuzione contrattuale.
ART. 6 - LOCALI ASSEGNATI ALL’IMPRESA
La Stazione appaltante mette a disposizione dell’impresa aggiudicataria alcuni spazi, non arredati, ad uso spogliatoio ed alcuni locali ad uso magazzino per la custodia e deposito delle macchine, attrezzature varie e prodotti necessari, che saranno tutti contrassegnati con il nome dell’impresa al fine di individuarne l’appartenenza. Gli arredi proposti verranno sottoposti al vaglio della Stazione Appaltante.
All’impresa aggiudicataria saranno comunicati i locali che verranno ad essa assegnati.
Si sottolinea che i lavori di manutenzione ordinaria dei suddetti locali rimangono a totale carico dell’impresa aggiudicataria dell’appalto. Detti locali saranno dotati d’impianto elettrico e idrico, carico e scarico, i cui consumi di utenza restano a carico della Stazione Appaltante, nonché di un apparecchio telefonico ad uso solo interno per le esigenze delle Strutture aziendali.
L’Amministrazione si riserva il diritto di accedere in ogni momento, tramite i propri incaricati, nel luogo di deposito attrezzature e materiali per i controlli che riterrà opportuni, alla presenza dell’incaricato dell’impresa. L’impresa è custode dei locali di cui sopra e di tutto quanto in esso contenuto, sia di sua proprietà, sia di proprietà della Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante si ritiene sollevata da ogni responsabilità per i danni diretti e indiretti che potranno derivare a cose di proprietà dell’impresa o dei dipendenti della stessa, in conseguenza di danni e altri fatti dolosi di terzi, alluvioni, inondazioni, ecc.
ART. 7 - SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA’ FINALIZZATO A GARANTIRE EFFICACIA IN FASE DI ESECUZIONE CONTRATTUALE
Ai sensi del D.M. 18.10.2016, punto 4.3.3, l’impresa aggiudicataria deve assicurare l’adozione di un sistema di gestione della qualità specifico per gli ambienti sanitari, che tenga conto dei protocolli di sanificazione adottati, vigenti nella Struttura sanitaria in cui si svolge il servizio e che preveda i seguenti elementi:
• individuazione del responsabile del sistema qualità;
• possibilità di identificare quotidianamente l’operatore che esegue l’intervento, al fine di rendere più efficace l’autocontrollo;
• esecuzione di monitoraggi periodici sul livello di igiene e di qualità microbiologica conseguito;
• controlli di processo per verificare la corretta attuazione delle procedure di sanificazione.
I metodi di valutazione delle procedure di sanificazione devono essere concordati e condivisi con la Stazione Appaltante. Per i parametri microbiologici e i relativi valori soglia, per i metodi di campionamento delle superfici, si farà riferimento alle raccomandazioni nazionali e internazionali basate sull’evidenza scientifica.
L’impresa che esegue il servizio è chiamata ad attivare immediate azioni correttive, ove necessario, per il raggiungimento di un adeguato livello di igiene e di qualità microbiologica ed attenersi alle
indicazioni dei referenti della struttura sanitaria servita, finalizzate a garantire la sicurezza dei pazienti.
Le procedure di sanificazione saranno oggetto di verifiche da parte della struttura sanitaria, al fine di valutare la corretta applicazione e l’efficacia delle procedure di sanificazione adottate, anche attraverso campionamenti per effettuare controlli microbiologici.
ART. 8 - CONTROLLI E VERIFICHE DI QUALITA’
L’impresa aggiudicataria dovrà predisporre, in accordo con la stazione appaltante e sulla base di quanto descritto all’interno dell’offerta tecnica, quanto segue:
• un proprio sistema di autocontrollo e le procedure relative al "Piano della qualità" dell’impresa stessa;
• la corretta applicazione delle procedure di sanificazione e pulizia;
• la corretta applicazione dei protocolli di sicurezza da effettuare durante l’esecuzione dell’appalto;
• i metodi di rilevazione delle difformità riscontrate in corso d'opera e le azioni correttive adottate;
• un sistema di controllo e verifica della qualità rispondente il più possibile alle specifiche esigenze della stazione appaltante.
Tale sistema dovrà prevedere le metodologie, gli strumenti, le attrezzature per la progettazione/predefinizione di:
• un piano di campionamento delle aree da sottoporre a controllo;
• elementi di controllo;
• criteri di misurazione/valutazione;
• individuazione di soglie di accettabilità e LQA;
• costruzione e definizione degli indicatori;
• strumenti atti alla misurazione dei risultati.
Le descrizioni quali/quantitative dei dispositivi di protezione utilizzati per l’esecuzione del servizio per la gestione e verifica della sicurezza.
Il controllo delle attività svolte dall’impresa aggiudicataria sarà effettuato, quindi, dai Direttori dell’esecuzione o loro incaricati, attraverso il monitoraggio del livello di qualità del servizio reso.
Le attività di controllo saranno svolte sia attraverso procedure interne, sia con verifiche in contraddittorio con l’impresa aggiudicataria con cadenza almeno mensile.
Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi definiti (attività incomplete od imperfette), il Direttore dell’esecuzione o persona da lui delegata, in caso di non conformità grave contatterà il Rappresentante dell'impresa richiedendo l'immediato intervento risolutivo (entro le 4 ore se prestazioni continuative, entro 48 ore se prestazioni periodiche dalla contestazione) a mezzo ripetizione gratuita e contestualmente compilerà il modulo di non conformità. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste dal contratto.
Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione delle attività previste ovvero nel caso in cui le stesse siano eseguite con modalità e tempi difformi rispetto a quelle concordate. Inoltre si sottolinea che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di far eseguire, in presenza del Responsabile dell’impresa, accertamenti e controlli in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, sulle modalità operative, sulle attrezzature, sui risultati delle operazioni di pulizia e sanificazione e sui prodotti impiegati per le operazioni stesse.
Sarà facoltà della Stazione Appaltante prelevare, in qualsiasi momento, campioni dei prodotti per verificarne la corrispondenza alla qualità offerta in gara, l’atossicità e la rispondenza alle norme
vigenti in materia, nonché accertare in ognitempo l’applicazione delle norme antinfortunistiche, ferma restando la responsabilità dell’impresa per quanto riguarda l’inosservanza delle medesime.
Il susseguirsi di attività incomplete o imperfette, sia pure sanate a mezzo di ripetizione gratuita, costituisce il presupposto per l’applicazione delle penalità.
Tutti i controlli saranno verbalizzati e i risultati ritenuti negativi, saranno inviati al Direttori dell’esecuzione per l'applicazione delle penali e/o degli altri interventi sanzionatori, previa contestazione formale all'impresa.
ART. 9 - CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIANTI
È previsto un sistema di valutazione premiante per le imprese che si impegnano ad offrire un servizio avente specifiche caratteristiche relative al contenimento dei consumi energetici e degli impatti ambientali (Piano di gestione ambientale) e ad ottenere appropriati livelli di igiene e di qualità microbiologica (Piano di gestione della qualità), ai sensi del D. M. 18.10.2016.
I punteggi verranno attribuiti sulla base dell’accuratezza, la chiarezza, l’esaustività, la funzionalità, la coerenza del progetto del servizio, la concretezza e la fruibilità delle soluzioni proposte, sia relative alle misure di gestone ambientale sia relative ad altre indicazioni tecnico/organizzative e soluzioni proposte, mirate all’efficacia prestazionale del servizio.
Piano di gestione ambientale (D.M. 18.10.2016 punto 4.5.1)
Il piano di gestione ambientale deve contenere almeno le seguenti informazioni:
• l’elenco dei macchinari e delle apparecchiature elettriche (tipologie, marca e modelli e potenza KW, livello di rumorosità) che si intendono utilizzare per le operazioni di pulizie e/o disinfezione, con indicazioni di tempi di utilizzo al mese per 1 mq “tipo”, ovvero in riferimento alle aree omogenee più rappresentative (aree di rischio clinico) per il calcolo del consumo energetico. Per quanto riguarda le macchine che puliscono in aspirazione, nella relazione devono essere indicate le caratteristiche dei filtri, con riguardo alla capacità di trattenere PM10 e la periodicità di sostituzione dei filtri; possono essere altresì indicati quali eventuali altri impatti ambientali possono essere risparmiati dall’impiego di uno specifico macchinario se lo stesso consente di procrastinare altre operazioni pulizia;
• le modalità con le quali si intendono realizzare i percorsi formativi e di aggiornamento professionale con i contenuti descritti nella relativa clausola contrattuale, in termini di ore di formazione previste (oltre a quelle minime ivi previste), le modalità di verifica delle conoscenze acquisite, la qualificazione dei docenti, le caratteristiche del materiale didattico, gli argomenti trattati ai fini dell’ampliamento del personale impiegato;
• se si utilizzeranno sistemi e tecnologie atte al mantenimento della qualità delle prestazioni e dei macchinari e delle attrezzature, con la conseguente riduzione della variabilità dovuta all’utilizzo e quindi riduzione degli sprechi dati dall’errore umano;
• le eventuali ulteriori soluzioni/misure di gestione per minimizzare i consumi energetici, idrici, o la produzione dei rifiuti;
• i sistemi di dosaggio e/o le tecniche di pulizia e/o le procedure finalizzate al minor consumo di sostanze chimiche e risorse idriche e/o i prodotti e le relative caratteristiche, supplementari a quelle richieste nelle condizioni di esecuzione o nelle specifiche tecniche a cui l’impresa si atterrà o che utilizzerà nel corso dell’esecuzione del servizio;
• le eventuali azioni che l’impresa porrà in essere per la riduzione dei rifiuti o altre soluzioni finalizzate alla minimizzazione degli impatti ambientali del servizio facendo riferimento all’intero ciclo di vita dei prodotti utilizzati.
L’amministrazione aggiudicatrice effettuerà verifiche, in corso di esecuzione contrattuale, della rispondenza degli impegni assunti, con sopralluoghi e attraverso la documentazione pertinente che, quando richiesta, dovrà essere prontamente fornita dall’aggiudicatario.
L’aggiudicatario dovrà collaborare per assicurare l’efficacia e l’efficienza di tali operazioni.
Piano di gestione della qualità (D.M. 18.10.2016 punto 4.5.2)
Il piano di gestione della qualità deve contenere almeno le seguenti informazioni:
• la descrizione delle operazioni (metodi, frequenze) che l’offerente esegue sulle varie superfici, distinguendoli in base ai livelli di rischio di contrarre infezioni e, eventualmente, in base alle caratteristiche delle superfici e dei relativi materiali;
• l’indicazione di quali sistemi e procedure, anche in termini di metodologie e strumenti di misura adotta per il controllo delle prestazioni e del livello di qualità, per il relativo miglioramento continuo e per la realizzazione degli audit;
• le misure correttive che l’impresa attua per la non conformità di processo/risultato;
• la descrizione della formazione all’uopo impartita al personale impiegato; L’amministrazione aggiudicatrice effettuerà le appropriate verifiche in corso di esecuzione del contratto.
ART. 10 - CLAUSOLA SOCIALE E OBBLIGHI DELL'IMPRESA CONCERNENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
La Ditta si impegna a garantire integralmente il servizio a tutte le condizioni di cui agli atti di gara ed all’offerta tecnica ed economica, indipendentemente da ogni fattore o impedimento dovesse intervenire, scioperi, cause di forza maggiore ed agitazioni sindacali compresi. Pertanto, dovrà disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità atte a garantire l’esecuzione delle attività a perfetta regola d’arte.
La procedura di gara ed il rapporto contrattuale con la Ditta Aggiudicataria sono soggetti alla clausola sociale di cui all’art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016.
La Ditta dovrà allegare alla Documentazione Amministrativa il Progetto di riassorbimento del personale attualmente in servizio utilizzando l’allegato A5 atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e la relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). Al personale già utilizzato dalla Ditte/Società precedentemente affidataria/e del servizio, viene applicato il C.C.N.L. Multiservizi”.
L’Aggiudicatario dovrà osservare scrupolosamente quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria e tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene sul lavoro, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale, nonché ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli contrattuali, igienici e sanitari ritenuti opportuni, nonché di richiedere alla Ditta Appaltatrice la documentazione attestante gli adempimenti dei predetti obblighi.
Prima di avviare l’attività e, comunque ad ogni variazione, la Ditta Aggiudicataria dovrà comunicare alla Stazione Appaltante l’elenco nominativo dei dipendenti assegnati alle varie aree di attività in base all’organizzazione del lavoro, completo di qualifica professionale e ore impiegate settimanalmente da ciascuno. Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale malattia, infortunio, ferie e maternità, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate. In detto elenco dovrà essere evidenziato con apposita annotazione il personale operante nelle aree soggette a controllo fisico e medico della radioprotezione.
Il personale dovrà essere sottoposto, all'atto dell'assunzione e periodicamente, a tutte le visite mediche, agli accertamenti radiologici e batteriologici, alle prescritte vaccinazioni previste dalle leggi e regolamenti in vigore ed a quelli prescritte per il personale d’assistenza ospedaliera o per la specifica attività oggetto del servizio.
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di richiedere all’Aggiudicatario di trasferire altrove il personale che, durante lo svolgimento del servizio abbia dato motivo di lagnanza o abbia tenuto un comportamento non consono all’ambiente di lavoro. In tal caso l’Aggiudicatario provvederà a quanto richiesto, nonché alla relativa sostituzione con altro personale senza che ciò possa costituire motivo d’ulteriori compensi.
A carico della Ditta Appaltatrice sono i seguenti oneri:
✓ provvedere alla dotazione del vestiario di lavoro per il personale dipendente - compresi guanti, mascherine, cappellini, cuffie, D.P.I., ecc. - che dovrà essere sempre pulito ed in ordine;
✓ controllare che tutte le norme igieniche, anche relative al vestiario, siano rigorosamente rispettate dal personale dipendente.
Tutto il personale dipendente dovrà portare in modo visibile l’indicazione dell’impresa di appartenenza.
Saranno a carico dell’Aggiudicatario:
- le assicurazioni sociali;
- le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro;
- tutti, indistintamente, gli obblighi previsti dal contratto di lavoro.
L’allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro deve essere comunicato alla Stazione Appaltante entro 3 giorni lavorativi, parimenti entro tale termine dovranno essere comunicati anche i nuovi assunti. L’impresa aggiudicataria deve provvedere a che il personale adibito sia sottoposto agli accertamenti medici ed alle vaccinazioni di legge secondo la normativa di legge e, a richiesta, deve esibire alla Stazione Appaltante il giudizio di idoneità lavorativa. Per il personale addetto al servizio nelle areesoggette al controllo della radioprotezione l'impresa deve osservare altresì le disposizioni del D. Lgs. n. 230/1995 in materia di radiazioni ionizzanti e del D. Lgs. n. 241/2000, relativi alla sorveglianza fisica e medica della radioprotezione. I certificati dei controlli sanitari ed i documenti della sorveglianza fisica devono essere esibiti alla Stazione Appaltante.
L'impresa aggiudicataria deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio del servizio i nominativi dei soggetti responsabili in materia di Prevenzione e Protezione e fornire la documentazione di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. n. 81/08.
Per quanto possibile, il personale deve essere assegnato ad un determinato Presidio, Dipartimento, Unità Operativa evitando così rotazioni frequenti, al fine di fare apprendere maggiormente all'addetto le esigenze di quel servizio.
L'impresa è tenuta a designare un suo rappresentante o incaricato con funzione di referente, da segnalare alla Stazione Appaltante, per il buon andamento del servizio.
È fatto obbligo al referente di controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti. Tutte le contestazioni di inadempienza, ritardi, ecc, fatte in contraddittorio con detto referente si intenderanno fatte direttamente all'impresa appaltatrice. In particolare: il referente, o un suo sostituto, deve essere presente tutti i giorni non festivi per almeno 8 ore nelle Strutture concordate con la Stazione Appaltante e deve essere disponibile presso un preciso recapito telefonico al quale si possa fare riferimento per ogni problema nell'arco delle 24 ore tutti i giorni, inclusi i festivi. Nell'ambito degli interventi programmati di pulizia a fondo dei reparti di degenza, il coordinatore di reparto o un suo delegato, indica la sequenza delle operazioni per la pulizia delle stanze di degenza senza che ciò comporti l'allungamento del tempo di esecuzione del servizio. I pazienti allettati devono essere spostati solo ed esclusivamente dal personale di reparto.
Nell'ambito degli interventi programmati di pulizia a fondo dei locali, il suddetto referente deve concordarne le esecuzioni con il Direttore dell’esecuzione o suo delegato.
Tale referente dovrà collaborare strettamente con il Servizio di prevenzione e protezione della Stazione Appaltante o propri delegati.
ART. 11 - OBBLIGHI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'IMPRESA
Il personale in servizio dovrà attenersi scrupolosamente alle seguenti regole, dettate al fine di garantire una corretta ed efficace esecuzione dello stesso: svolgere il servizio negli orari stabiliti. Non sono ammesse variazioni nell'orario di servizio, se non preventivamente concordate con il Direttore dell’esecuzione; eseguire le operazioni affidate secondo le metodiche e le frequenze concordate con la Stazione Appaltante; mantenere un comportamento consono all'ambiente in cui si opera, evitando di creare intralcio o disturbo al normale andamento delle attività dei servizi ospedalieri, distrettuali e degli uffici amministrativi e di ogni altro servizio aziendale; astenersi dal prendere visione o manomettere documenti della Stazione Appaltante, medicinali, apparecchiature ed ogni ulteriore materiale sanitario; mantenere la più assoluta riservatezza su documenti, informazioni ed altro materiale e non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento oggetto del contratto; consegnare ogni oggetto che risulti smarrito e rinvenuto nell'espletamento del servizio, al referente, il quale provvedere alla consegna dello stesso alla Stazione appaltante; segnalare immediatamente al referente eventuali danni provocati nell’espletamento; rispettare tutti gli obblighi previsti dall’art. 20
D. Lgs. n. 81/2008;rispettare il divieto di non fumare; prendere disposizioni solo dal proprio responsabile; rifiutare qualsiasi compenso o regalia; in caso di sospetto incendio attivarsi secondo le disposizioni previste dal piano antincendio della Struttura; provvedere a chiudere alla sera ed aprire al mattino gli avvolgibili o le persiane, nonché la porta d'ingresso, qualora il dipendente dell'impresa sia il primo ad entrare o l'ultimo ad uscire dal locale. Provvedere inoltre allo spegnimento delle luci e alla chiusura dei rubinetti.
La mancata effettuazione degli adempimenti sopra riportati sarà causa del risarcimento dei danni subiti dalla Stazione appaltante, da parte dell’impresa aggiudicataria.
ART. 12 - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO – SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE
L’appaltatore non può interrompere o sospendere il servizio nemmeno per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti. Il servizio deve essere garantito sempre e comunque, anche a fronte di ogni possibile evenienza (ad es.: sciopero del personale, difficoltà di approvvigionamento del materiale, mancato funzionamento per guasti delle attrezzature, ecc.). In caso di interruzione o sospensione del servizio l’ASL Caserta si riserva la facoltà di incaricare un’altra Ditta per lo svolgimento medesimo, anche ad un prezzo superiore a spese e danni dell’appaltatore.
In caso di scioperi, l’appaltatore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per l’erogazione delle prestazioni indispensabili e per l’esecuzione del servizio.
In caso di proclamazione di sciopero di categoria dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto, al fine di evitare l’interruzione di un “servizio pubblicato essenziale”, ai sensi della L.
n. 146/1990, l’appaltatore dovrà:
• segnalare al DEC competente, mediante comunicazione scritta da inviare con 10 giorni di anticipo lavorativi, la data effettiva dello sciopero;
• garantire le prestazioni minime essenziali.
Al di fuori delle ipotesi di sciopero, qualora nel caso di forza maggiore non imputabili all’appaltatore, venisse a determinarsi l’impossibilità temporanea di erogare il servizio oggetto dell’appalto, l’appaltatore dovrà immediatamente darne comunicazioni al DEC competente.
Nell’ipotesi di mancata erogazione del servizio per causa di forza maggiore, l’appaltatore non avrà diritto ad alcun corrispettivo, mentre in caso di ridotta o parziale erogazione del servizio per le medesime causali, l’appaltatore avrà diritto al corrispettivo proporzionato alle prestazioni effettivamente erogate.
Non costituiscono cause di forza maggiore quelle riconducibili a negligenza dell’appaltatore.
ART. 13 - RISCHI, RESPONSABILITÀ, ASSICURAZIONI
L'impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
L'impresa aggiudicataria è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture della Stazione Appaltante, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.
L'impresa aggiudicataria deve pertanto rispondere pienamente dei danni a persone e cose della Stazione Appaltante o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità. A tale scopo l'impresa dovrà costituire idonea polizza assicurativa, che copra tutti i rischi specificati inclusi responsabilità civile e danno biologico, per un massimale annuo di €. 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00).
Tale copertura assicurativa deve includere anche gli eventuali danni derivanti dal mancato funzionamento del servizio, in caso di scioperi, vertenze sindacali del personale. L'impresa si impegna di conseguenza a provvedere al risarcimento dei danni e ad esonerare la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'impresa deve pertanto presentare, al momento della stipula del contratto, idonea polizza assicurativa, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose per colpa della impresa aggiudicataria. Qualora l'impresa non adottasse correttamente tutti i sistemi previsti dal capitolato tecnico per la lavatura dei pavimenti e per la spolveratura e la pulizia degli arredi e da tale comportamento derivassero problemi a pazienti ricoverati e non o ai dipendenti, l'impresa dovrà provvedere direttamente al risarcimento del danno provocato. Come specificato, l'impresa aggiudicataria sarà ritenuta direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal personale dell'impresa.
ART. 14 - SICUREZZA
L'impresa ha l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la tutela della salute dei propri lavoratori; in particolare l'impresa aggiudicataria è tenuta, per quanto di sua competenza, alla rigorosa osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., che si intendono integralmente richiamate, per farne a tutti gli effetti parte integrante, del presente capitolato e dello stipulando contratto.
Il personale deve essere accuratamente formato in merito ai rischi specifici inerenti l'attività svolta e la prevenzione degli incendi.
All'interno del piano di emergenza predisposto per ogni struttura della Stazione Appaltante è inserita apposita scheda (che deve essere inoltrata all'impresa aggiudicataria) con l’indicazione dei comportamenti che gli operatori delle imprese esterne devono adottare in caso di incendio. A tal fine, l'impresa aggiudicataria deve indicare quanto previsto nel DUVRI.
L'impresa deve inoltre indicare se ha proceduto a individuare i fattori di rischio nelle diverse fasi dell'attività svolte dal proprio personale e ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali.
Come previsto dal D. Lgs n. 81/08, l'impresa aggiudicataria si impegna ad informare gli operatori in ordine agli eventuali rischi connessi con lo svolgimento delle attività lavorative, alle misure di sicurezza, all’uso dei mezzi protettivi ed al percorso da seguire in caso di esposizione accidentale a materiali biologici, rifiuti pericolosi ed infortuni.
L’impresa, inoltre, si impegna a dotare gli operatori di idonei mezzi di protezione individuali e collettivi. Come previsto dal D. Lgs n. 81/08 l'impresa aggiudicataria, prima della stipulazione del contratto, deve redigere e firmare apposito documento sulla sicurezza, congiuntamente alla Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto nel DUVRI, pena la non stipulazione del contratto, per colpa dell'impresa aggiudicataria.
ART. 15 - PENALITÀ
Nel caso di inosservanza di quanto riportato nella documentazione di gara e delle norme in generale e per ciascuna carenza rilevata, la Stazione Appaltante si riserva l'insindacabilità di applicare le
seguenti penalità, oltre a quanto previsto in merito a rischio, responsabilità e risarcimento per eventuali danni:
non conformità rilevate circa lo stato di pulizia degli ambienti interni/esterni, chiamate a ripristino per le prestazioni non conformi, qualora determinino, per frequenza e modalità, intralcio e danno alla normale attività della struttura, ovvero non sanate nei tempi e modi richiesti, pulizie continuative non effettuate secondo le frequenze e modalità stabilite, pulizie periodiche non effettuate secondo le frequenze e modalità stabilite: | penale pari all’ l% del valore della fattura mensile relativa alla Struttura / reparto / servizio per ogni contestazione; |
pulizie a chiamata, ritardi ad intervenire a qualunque titolo | penale pari ad € 500,00 (cinquecento/00); |
non reperibilità dei referenti nelle fasce orarie di competenza | penale pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00); |
mancato invio entro i termini temporali prescritti dell'elenco del personale | penale pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00); |
mancata comunicazione entro il termine fissato nel Capitolato speciale di trasferimenti, cessazioni o nuovi inserimenti del personale | penale pari ad € 300,00 (trecento/00) per ogni mancata comunicazione |
Tutte le inosservanze di altra natura rilevate dalla Stazione Appaltante e contestate formalmente anche per una sola volta e che di seguito si elencano:
mancato rispetto delle fasce orarie convenute | penale pari ad € 3.000,00 |
uso di macchine e prodotti non a norma del Capitolato speciale | penale pari all'1% del valore della fattura mensile relativa alla struttura/reparto/servizio nel quale sono stati utilizzati |
impiego di personale non addestrato | penale pari al 3% del valore della fattura mensile relativa alla struttura / reparto / servizio nel quale sono impiegati |
comportamento non corretto da parte del personale impiegato, divisa non conforme o igienicamente non consona all'ambiente dove si svolge il servizio | penale pari al 3% del valore della fattura mensile relativa alla struttura/reparto/servizio nel quale sono impiegati |
inefficienza nella distribuzione e gestione delle attrezzature (dispenser e contenitori) messe a disposizione per la fornitura del materiale igienico sanitario e raccolta rifiuti laddove previsti | penale pari al 3% del valore della fattura mensile relativa alla struttura/reparto/servizio nel quale si verifica |
inefficienza nella gestione del servizio di distribuzione e rifornimento del materiale igienico-sanitario | penale pari al 5% del valore della fattura mensile relativa alla struttura/reparto/servizio nel quale si verifica |
inefficienza nella gestione del servizio di raccolta rifiuti assimilabili agli urbani | penale pari al 5% del valore della fattura mensile relativa alla |
struttura/reparto/servizio nel quale si verifica | |
nel caso si verifichi la non corretta applicazione delle procedure di lavoro, come previsto dal capitolato e dagli ulteriori atti di gara | penale prevista pari al 7% della fattura mensile relativa alla struttura/reparto/servizio |
Il procedimento di applicazione della penale sarà attivato dal RUP su segnalazione scritta del DEC competente, il quale specificherà l’inadempimento e/o parziale adempimento o adempimento difforme e le conseguenze ad essi legate nonché l’ammontare della penale da applicare.
Il RUP contesterà l’addebito all’appaltatore e inviterà lo stesso a forniture, entro e non oltre 5 giorni dalla richiesta, chiarimenti ed eventuali esimenti in ordine all’addebito mossogli.
Delle penali applicate sarà data comunicazione ufficiale all’affidatario tramite PEC.
L’affidatario dovrà emettere nota di credito per l’importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di credito.
Dopo due contestazioni scritte, la ASL Caserta si riserva la facoltà di recedere dal contratto. Resta salva la facoltà insindacabile della stessa ASL Caserta in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata e prolungata del personale di ricorrere ad altre società per l’effettuazione del servizio; in tal caso tutti gli oneri saranno a carico dell’affidatario.
È fatta salva la possibilità di ricorrere in caso di grave inadempimento alla risoluzione del contratto.
ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA
Ai fini della stipula del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale in favore della stazione appaltante. Tuttavia, l’importo della garanzia fideiussoria come sopra determinato, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci percento) nel caso in cui il ribasso rispetto al valore stimato sia superiore al 10% (dieci percento) della medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti percento), ove il ribasso rispetto al valore stimato sia superiore al 20% (venti percento) della medesima.
La predetta garanzia potrà essere prestata, a scelta dell’appaltatore, mediante fideiussione bancaria od assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti all'apposito albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs.
n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione contabile iscritta all'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. n. 58/1998.
A pena di decadenza dall'affidamento, la garanzia deve:
⮚ essere prestata a favore della stazione appaltante, che deve pertanto espressamente risultare quale beneficiaria della stessa;
⮚ essere incondizionata ed irrevocabile;
⮚ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
⮚ prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 Cod. Civ.;
⮚ prevedere espressamente la operatività entro quindici giorni su semplice richiesta della stazione appaltante;
⮚ prevedere espressamente la copertura per gli oneri per inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto di fornitura;
⮚ avere una durata pari a quella del contratto, eventuali rinnovi e proroghe compresi;
⮚ prevedere un periodo di validità di almeno 120 giorni oltre la scadenza del contratto.
A norma dell'articolo 93 del D. Lgs. n. 50/2016 l’importo della cauzione definitiva può essere ridotto del cinquanta percento (50%) qualora il fornitore aggiudicatario produca, tra i documenti propedeutici alla stipula del contratto, l'originale o la copia autenticata ai sensi di legge della certificazione di
qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000 rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/TEC 17000. In caso di RTI o di consorzio ordinario la certificazione di qualità deve essere posseduta da tutte le imprese che vi partecipano, da attestarsi secondo le modalità di cui al precedente capoverso.
La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e per l’eventuale risarcimento dei danni e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso. La cauzione costituisce altresì garanzia del rimborso delle somme che la ASL Caserta sia tenuta eventualmente a sostenere durante la gestione del servizio appaltato per fatti imputabili all’appaltatore e derivanti dall’inadempimento e dalla non corretta esecuzione dell’appalto. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere all'immediato reintegro entro i successivi quindici giorni dal ricevimento della richiesta di incameramento della cauzione. Resta salvo il diritto della ASL Caserta ad intraprendere ogni qualsivoglia azione qualora la cauzione risultasse insufficiente.
La garanzia è progressivamente svincolata in ragione ed in misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque percento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. La cauzione sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra pendenza.
La mancata costituzione della cauzione sarà considerata come rinuncia all’appalto e determinerà la mancata stipula del contratto, oltre all’addebito dei danni e maggiori spese.
ART. 17 - STIPULA DEL CONTRATTO
Entro il termine previsto nella comunicazione di aggiudicazione, l’impresa, pena la decadenza e l’eventuale incameramento della cauzione, dovrà presentare la certificazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di partecipazione alla gara secondo le indicazioni dell’Azienda Sanitaria.
La stipula del contratto deve avvenire entro il termine previsto dall’Azienda Sanitaria e previa acquisizione delle autorizzazioni e della documentazione sull’avvenuta costituzione del deposito cauzionale.
Il contratto sarà stipulato, tra il legale rappresentante della ASL Caserta ed il rappresentante delegato alla firma da parte dell’Impresa aggiudicataria, ovvero dell’Impresa mandataria del RTI aggiudicatario dell’appalto.
Ove il termine per la stipula fissato dall’Azienda non sia rispettato senza giustificati motivi, l’Amministrazione può unilateralmente dichiarare, senza necessità di messa in mora, la decadenza dell’aggiudicazione, affidando il servizio alla seconda ditta risultata non aggiudicataria in danno della prima.
ART. 18 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il controllo sulla gestione e sull’esecuzione del contratto è affidato ai Direttori Sanitari dei Presidi Ospedalieri e Direttori dei Distretti, ciascuno per la struttura di competenza, che assumono le funzioni di Direttori dell’esecuzione del contratto.
RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE
L’appaltatore prima dell’inizio del servizio dovrà individuare proprio/i rappresentante/i incaricato/i del controllo di tutte le attività oggetto del presente capitolato.
Tale figura si rapporterà direttamente con il DEC competente e dovrà essere sempre e tempestivamente reperibile.
Le assenze del predetto rappresentante dovranno essere preventivamente comunicate al DEC con indicazione del sostituto cui fare riferimento durante la sua assenza.
Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza formulate dal DEC, in contraddittorio con il responsabile rappresentante dell’appaltatore, dovranno intendersi rivolte all’appaltatore medesimo, senza necessità di ulteriori comunicazioni.
ART. 20 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Le fatture, in formato esclusivamente elettronico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 209, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, dovranno essere intestate all’Azienda Sanitaria Caserta.
Il pagamento delle fatture non contestate, dedotte eventuali penalità in cui l’appaltatore sia incorso, sarà effettuato entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle stesse, così come previsto dal D. Lgs. n. 231/2002, sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta.
L’Aggiudicatario assume gli obblighi di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come specificato nell’articolo che segue.
All’atto del pagamento l’Azienda procederà all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva dell’aggiudicatario. Qualora tale documento segnali un’inadempienza contributiva, la ASL Caserta attiverà le procedure per l’intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 30, comma 5, del Codice degli Appalti. In pendenza di detto procedimento, ove accertata la reale entità del debito verso gli enti previdenziali assicurativi, la ASL Caserta procederà comunque al pagamento dei corrispettivi nei confronti dell’appaltatore, trattenendo le somme per l’intervento sostitutivo, fatte salve eventuali disposizioni normative e/o circolari sopravvenute ostative al pagamento in pendenza dell’intervento stesso.
I tempi di pagamento saranno quelli previsti dalla normativa vigente in materia di forniture e servizi.
Resta inteso che la disciplina dei termini di pagamento così delineata si intenderà valida ed efficace solo nel caso di accertata regolarità da parte del responsabile dell’esecuzione del contratto. Qualora venissero accertate irregolarità nell'esecuzione del contratto e nell'adempimento degli obblighi assunti, i termini di pagamento resteranno sospesi e riprenderanno a decorrere solo quando la ditta aggiudicataria avrà provveduto a rimuovere le irregolarità.
Il pagamento delle fatture è altresì subordinato all’attestato di regolare esecuzione del servizio da parte del DEC.
ART. 21 - OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i., la ditta aggiudicataria è obbligata a:
1. utilizzare, per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente appalto;
2. comunicare all’ASL il numero del conto o dei conti correnti bancari o postali utilizzati per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto pubblico nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi;
3. indicare in ciascuna transazione relativa al presente appalto (ad es. pagamenti a subcontraenti) il codice CIG della presente procedura di gara;
4. inserire in tutti i sub-contratti relativi al presente appalto la clausola in cui i sub-contraenti assumono il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti in caso di mancanza;
5. comunicare all’ ASL Caserta l’eventuale inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 da parte di propri sub-contraenti, con contestuale risoluzione del contratto. In caso di futura modifica della suddetta normativa inerente la
tracciabilità dei flussi finanziari, durante il periodo di validità del contratto, si intendono qui richiamate le norme eventualmente sopravvenute, ai sensi dell’art. 1374 c.c.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., con incameramento da parte dell’ASL Caserta dell’intera cauzione e fatto salvo il risarcimento dei danni subiti o subendi.
ART. 22 - VARIAZIONE E INTEGRAZIONE
Ai sensi dell’art. 106 del Codice degli appalti durante l’esecuzione dell’appalto la ASL Caserta espressamente chiedere di integrare e/o variare il servizio, nella misura del 50%.
La stessa ASL Caserta si riserva la facoltà di apportare al servizio medesimo le variazioni, in aumento o in diminuzione, comunque consentite dal citato art. 106, comma 1, lett. a) che si renderanno necessarie a seguito di una diversa organizzazione dei servizi sanitari, anche a seguito di eventuali nuove disposizioni regionali in materia di riordino della rete ospedaliera/territoriale, senza che ciò costituisca motivo per l’appaltatore delle eventuali richieste di indennizzo e/o risarcimento.
ART. 23 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
Ai sensi dell’articolo 105, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato all’Amministrazione appaltante e da questa accettato ai sensi delle norme richiamate.
ART. 24 - DEROGA ALL’ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO
Atteso che le attestazioni previste dal presente capitolato di appalto integrano gli estremi del pubblico servizio, l’appaltatore rinuncia espressamente al diritto di cui all’art. 1460 c.c., obbligandosi ad adempiere alle prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazioni (pagamento corrispettivo) da parte della ASL Caserta.
ART. 25 - NORMATIVA ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO
Con la sottoscrizione del contratto l’Appaltatore assume gli obblighi previsti dalla L. n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”.
In particolare, l’Appaltatore si impegna a fornire, su richiesta della ASL Caserta, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale per il controllo di cui all’art. 1, comma 9, punto e) della Legge n. 190/2012. Quest’ultimo dichiara inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 16- ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 - introdotto dal comma 42, lett. l) dell’art. 1 della L. n. 190/2012
-, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a soggetti, ex dipendenti dell’ASL, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), relativamente all’oggetto del presente contratto, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro presso l’ASL.
ART. 26 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
L’aggiudicatario è obbligato a mantenere riservate le notizie, le conoscenze e le informazioni di pertinenza della ASL Caserta, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature dati, di cui venga a conoscenza od in possesso, a non divulgare tali dati in alcun modo ed a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.
L’aggiudicatario si impegna inoltre a far sì che nel trattamento di dati, informazioni e conoscenze in qualunque modo inerenti l'espletamento del servizio, ed in particolar modo nell'ipotesi di dati personali e sensibili, venga rispettata la disciplina prevista dal D. Lgs. n. 196/2003.
Resta inteso che l’aggiudicatario sarà costituito responsabile per l'esatta osservanza degli anzidetti obblighi di riservatezza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'articolo 1453 Cod. Civ., impregiudicato il suo diritto al risarcimento dei danni che ne possano essere derivati.
L’appaltatore potrà citare i contenuti essenziali dell’appalto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’appaltatore medesimo a gare e appalti.
L’affidatario si obbliga, senza alcun onere a carico della Stazione appaltante ad accettare il ruolo di Responsabile del Trattamento dei dati personali, così come individuato all’art. 29 D. Lgs. n. 196/2003, ovvero a sottoscrivere un protocollo di intesa circa le modalità del trattamento dei dati personali, a discrezione della ASL Caserta.
Inoltre, qualora il servizio comprenda l’amministrazione dei sistemi, così come previsto dal Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali datato 27.11.2008 s.m.i., l’aggiudicatario si obbliga senza alcune onere aggiuntivo a carico della stazione appaltante ad assumerne le funzioni, facendo conoscere all’ ASL Caserta l’elenco dei nominativi preposte alle specifiche funzioni.
L’appaltatore s’impegna altresì a rispettare quanto altro previsto dal D. Lgs. n. 196/2003.
ART. 27 - SUBAPPALTO
A pena di nullità, le prestazioni sanitarie non sono subappaltabili.
Il subappalto, ad eccezione delle prestazioni sanitarie, è ammesso in conformità all’art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Il subappalto non comporta modificazioni agli obblighi ed agli oneri dell’aggiudicatario, che rimane pertanto il solo ed unico responsabile della commessa nei confronti della stazione appaltante anche per le prestazioni subappaltate.
L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, alle seguenti condizioni:
a) il concorrente all’atto dell’offerta deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare;
b) l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda Sanitaria copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate;
c) l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’art. 105, comma 18, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con l’Impresa subappaltatrice;
d) con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, nonché la dichiarazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i..
È obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta.
L’Azienda Sanitaria corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b. in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
È fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere all’Azienda Sanitaria, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
È fatto divieto all’appaltatore di subappaltare il servizio senza il preventivo consenso scritto della ASL Caserta, pena l’immediata risoluzione del contratto con l’incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il conseguente maggior danno.
ART. 28 - RISOLUZIONE E RECESSO
Se il DEC accerta un grave inadempimento rispetto alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata di tutti gli atti necessari e contestualmente formula la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni da inoltrare al RUP.
Ove le predette controdeduzioni acquisite siano valutate negativamente ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto. In tal caso, oltre ad incorrere nell’immediata escussione del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, l’appaltatore è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti che la ASL Caserta dovesse sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell’eventuale affidamento del servizio ad altra impresa.
Qualora, al di fuori di quanto previsto al capoverso precedente, l’esecuzione delle prestazioni contrattuali subisca ritardi, rispetto alle previsioni del presente capitolato, per negligenza dell’appaltatore, trattandosi di prestazioni che, per la natura del servizio, devono essere compiute senza ritardo, il DEC assegna un termine, salvo i casi di urgenza, non inferiore a 10 giorni, entro il quale l’appaltatore deve eseguire le prestazioni.
Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio tra il DEC ed il Responsabile dell’impresa, la Stazione appaltante, qualora l’inadempimento permanga, risolve in contratto.
In tal caso, oltre ad incorrere nell’immediata escussione del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, l’appaltatore è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti che la ASL Caserta dovesse sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell’eventuale affidamento del servizio ad altra impresa.
L'Azienda Sanitaria procede alla risoluzione del contratto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., senza necessità di assegnare ulteriori termini per l'adempimento, nelle seguenti ipotesi, che rivestono carattere essenziale:
✓ mancato reintegro del deposito cauzionale precedentemente escusso entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del committente;
✓ mancata proroga della validità del deposito cauzionale entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del committente in caso di proroga o rinnovo del contratto;
✓ qualora l’affidatario non sia in grado di provare, alla semplice richiesta dell’Azienda, il possesso della copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle attività contrattuali;
✓ qualora l’aggiudicatario sia privato delle autorizzazioni, visti, concessioni, nulla osta e quant'altro sia di occorrenza per la corretta esecuzione del servizio;
✓ inadempienze rilevate nel trattamento economico e previdenziale degli operatori;
✓ mancato rispetto della qualità del servizio e dei tempi di esecuzione dello stesso;
✓ n. 3 inadempienze contrattuali consecutive nel corso di un anno;
✓ per sopravvenute e motivate esigenze di pubblico interesse;
✓ per cessione del contratto o del credito o in caso di subappalto non autorizzati dall’Azienda Sanitaria;
✓ in caso di impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
✓ in caso di reiterato esito negativo dei controlli;
✓ grave negligenza e frode nell’esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore;
✓ mancato addestramento del personale ai rischi esistenti negli ambienti di lavoro;
✓ inserimento in servizio di personale qualitativamente inadeguato;
✓ inosservanza delle disposizioni in materia prevenzione infortuni, sicurezza e inosservanza di norme igienico-sanitarie;
✓ violazione dell’obbligo di riservatezza.
Verificandosi tali fattispecie, il contratto si risolverà di diritto, previa dichiarazione della ASL Caserta di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
L’Azienda Sanitaria ha, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1453 C.C., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di quindici giorni liberi e consecutivi dal suo ricevimento, decorsi inutilmente i quali il contratto si intende risolto di diritto, fermo restando il diritto di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, nelle seguenti ipotesi:
⮚ l'impresa aggiudicataria non dia inizio all'erogazione del servizio entro i termini contrattualmente definiti;
⮚ l'impresa aggiudicataria non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto;
⮚ l'impresa aggiudicataria non si conformi, entro un termine ragionevole comunque non superiore a 30 giorni dal suo ricevimento, all'ingiunzione del Direttore dell'esecuzione di porre rimedio alle negligenze ed inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto nei termini prescritti;
⮚ l'impresa aggiudicataria si renda colpevole di gravi comportamenti consistenti nel mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel capitolato, dopo l'applicazione delle penali;
⮚ l'impresa aggiudicataria sospenda l'esecuzione del contratto per motivi ad essa imputabili;
⮚ qualora, per qualsiasi ragione, venga meno il rapporto di fiducia tra l’aggiudicatario e l’Azienda Sanitaria;
⮚ in caso di applicazione di penali superiori al 10% (dieci percento) del valore del contratto;
⮚ per cessione dell’azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
⮚ per cessioni, scissioni, fusioni di azienda non comunicati e/o non autorizzati;
⮚ in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente o dal contratto.
Nel caso in cui l’appaltatore esegua transazioni relative al presente contratto senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo, il contratto sarà immediatamente risolto ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010.
In ogni caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale per le cause previste nel presente articolo, l'Azienda committente si riserva la facoltà di escutere, a titolo di penale e di indennizzo, l'intero deposito cauzionale prestato dall’aggiudicatario, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi del servizio.
Nessun indennizzo è dovuto all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno, in ogni caso, non esime l’affidatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti e/o le circostanze che hanno motivato la risoluzione del contratto o, comunque, la sua anticipata conclusione.
Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, questa farà sorgere a favore dell’Azienda Sanitaria il diritto di affidare il servizio alla ditta che segue in graduatoria. La parte inadempiente, oltre all’immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese sostenute dall’Azienda committente per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione. La ditta aggiudicataria potrà chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il servizio per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463 c.c.). La risoluzione non si estenderà alle prestazioni già eseguite.
L’Azienda Sanitaria si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi all’appaltatore con PEC, nelle seguenti ipotesi:
- in caso di mutamenti di carattere istituzionale, organizzativo o logistico che abbiano incidenza sull'esecuzione dell'appalto o imputabili ad intervenute disposizioni normative o di regolamento;
- qualora, a seguito delle verifiche ex D. Lgs. n. 159/2011 siano accertate cause di decadenza e/o tentativo di infiltrazione mafiosa;
- in caso di presenza di convenzione Consip economicamente più vantaggiose, ai sensi dell’art. 1, comma 3, L. n. 135/2012, nonché di convenzioni stipulate dalla centrale di committenza regionale ai sensi della L.R. N. 37/2014, art. 21, comma 5.
- comunque in tutti i casi in cui le disposizioni o regolamentari prevedono il recesso della PA dai contratti di appalto in corso.
Nelle ipotesi di cui al precedente comma l’appaltatore avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni fissate nel contratto, con esplicita rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso od indennizzo o rimborso, e ciò anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..
Rimane in ogni caso facoltà della stazione appaltante recedente di richiedere all’aggiudicatario una proroga del contratto della durata massima di centottanta giorni al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova gara. L’aggiudicatario è tenuto a concedere la proroga agli stessi patti e condizioni del contratto oggetto di recesso.
ART. 29 - RISERVE
L’aggiudicatario non può opporre, ai sensi dell'articolo 1462 c.c., eccezioni di sorta al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta.
Tutte le riserve che l’aggiudicatario intende avanzare a qualsivoglia titolo devono essere formulate mediante comunicazione scritta e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di avere diritto.
Detta comunicazione deve essere effettuata entro il termine perentorio di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo cui si riferisce la riserva. Decorso inutilmente tale termine, il soggetto aggiudicatario decade dal diritto di fare valere le riserve.
ART. 30 - SPESE
Ai sensi della Legge n. 89/2014 di conversione del D.L. n. 66/2014, i costi di pubblicazione degli estratti di bando e degli avvisi sui quotidiani, sono rimborsate alla ASL Caserta dall’ aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.
Tutte le spese relative al contratto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, saranno a completo carico della Ditta aggiudicataria.
ART. 31 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione e nell'interpretazione del contratto, le parti contrattuali riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Santa Xxxxx Xxxxx Vetere.
ART. 32 - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003
Si precisa che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per la fornitura in oggetto.
L’aggiudicatario si impegna a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e di tutti i provvedimenti attuativi o interpretativi emanati dal Garante in materia di tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali e/o sensibili trattati nello svolgimento della prestazione da lui dovuta.
L’aggiudicatario è pertanto responsabile per tutti i danni derivati a terzi dalla violazione delle suddette disposizioni verificatasi in dipendenza del trattamento dei dati personali e/o sensibili connesso all’esecuzione della prestazione.
ART. 33 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’appalto sarà regolato, oltre che dal presente Capitolato e da tutti gli atti di gara, anche dal Codice dei Contratti Pubblici e dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, nonché dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate relativamente ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni sopra richiamate.
Si precisa che l'elencazione della normativa da applicare di cui ai precedenti capoversi presenta una numerazione meramente esemplificativa, senza che da essa si possa desumere alcuna volontà dei soggetti interessati di determinare una priorità nell'applicazione di una delle norme richiamate anziché di un'altra che non sia quella che possa essere legittimamente ricavata dallo specifico contesto in cui venga ad insorgere tra le parti una controversia, sia essa meramente potenziale ed ancora non sfociata in un contenzioso giudiziario, in ordine all'interpretazione ed applicazione degli atti di gara.
Laddove si citino riferimenti normativi senza citarne la relativa fonte, si intende fare riferimento al Codice dei Contratti Pubblici.
S’intende che i concorrenti siano a conoscenza delle disposizioni previste dal presente Capitolato e non sarà, quindi, ammessa alcuna ignoranza in merito.
Con la sottoscrizione e presentazione dell’offerta, ciascun concorrente dichiara espressamente di aver letto integralmente le clausole e tutte le condizioni previste nel presente capitolato speciale e negli ulteriori atti di gara e di accettarle.
ART. 34 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La ASL Caserta si riserva la facoltà di recedere dal contratto sottoscritto con l’impresa aggiudicataria anche antecedentemente alla data di scadenza dello stesso, qualora nel frattempo la CONSIP e/o la XX.XX.XX. SpA dovessero procedere all’aggiudicazione di una gara centralizzata per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione.