CONTRATTO INTEGRATIVO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
CONTRATTO INTEGRATIVO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
Nell’anno 2022, nel mese di febbraio, il giorno 2 , sulla piattaforma Moodle del Liceo Artistico “Scuola del Libro” di Urbino, in modalità a distanza,
LA PARTE PUBBLICA
rappresentata dal Dirigente Scolastico Xxxxxx Xxxxx Xxx Xxxxx
E LA PARTE SINDACALE
Rappresentata da:
R.S.U dell’Istituto | Xxxxxxxx Xxxxxx (Docente) Xxxxxxxx Xxxxxxx (Docente) |
Rappresentanti dei Sindacati | FLC CGIL | |
Scuola Territoriali firmatari del CCNL | CISL Scuola | Xxxxxx Xxxxxxx |
UIL Scuola | ||
GILDA-UNAMS | ||
si sono incontrati per sottoscrivere la presente ipotesi di contratto integrativo d’Istituto.
Premessa
Le parti convengono di stipulare la presente ipotesi di accordo affinché nell'unità scolastica possano essere conseguiti obiettivi di qualità, efficacia ed efficienza del servizio scolastico attraverso una organizzazione del lavoro del personale fondata su:
• la sua partecipazione e coinvolgimento nella realizzazione del PTOF;
• la valorizzazione delle competenze professionali;
• l'utilizzazione razionale delle risorse economiche, umane e strumentali;
• il miglioramento delle condizioni di lavoro;
• Il sostegno dei processi innovativi in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.
La correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali; ciò costituisce pertanto impegno reciproco delle parti che sottoscrivono l’intesa.
Il presente Protocollo d’Intesa viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente ed in particolare, secondo quanto stabilito dal CCNL Scuola 2006/2009-CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, dalla Legge 15/2009 e dal D.Lgs. 150/2009. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Protocollo d’Intesa, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali già citate.
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO
TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, ed ATA dell’istituzione scolastica Liceo Artistico “Scuola del Libro” di Urbino.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse saranno negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio di ciascun anno, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.
Art. 2 – Interpretazione autentica
1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l’interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l’accordo, questo ha efficacia retroattiva dall’inizio della vigenza contrattuale.
Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto
1. La verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l’ultimo giorno dell’anno scolastico di riferimento.
TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
CAPO I - RELAZIONI SINDACALI
Art. 4 – Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
a. Partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
b. Contrattazione integrativa, compresa l’interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell’assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l’Amministrazione.
Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente
1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all’interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall’inizio dell’anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione invitando i
4. L’indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l’incontro, nonché il luogo e l’ora dello stesso.
Art. 6 – Informazione
1. L’informazione è disciplinata dall’art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
x. Xxxxx le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
x. Xxxxx le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l’informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l’eventuale documentazione.
Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa
1. La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell’istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
- l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
- i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22
c. 4 lett. c5);
- i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c 9).
Art. 8 – Confronto
1. Il confronto è disciplinato dall’art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
- L’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
- I criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
- I criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
- Promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).
CAPO II - DIRITTI SINDACALI
Art. 9 – Attività sindacale
1. La RSU e i rappresentanti delle XX.XX. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata nell’ingresso posteriore della sede centrale e sono responsabili dell’affissione in essa dei documenti relativi all’attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell’assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le XX.XX. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale “Aula Magna” situato presso la sede di Villa Xxxxx, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle XX.XX. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.
Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro
1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e XX.XX. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l’assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di inizio e di fine, l’eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l’adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui
n. 2 unità di personale ausiliario, sarà in ogni caso addetta alle attività di cui sopra. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l’ordine alfabetico.
Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti
1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All’inizio dell’anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l’anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall’organizzazione sindacale al dirigente.
Art. 12 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo REGOLAMENTO PROT. 2208/2021 DEL 24/02/2021 (ex Legge 146/1990)
In applicazione del protocollo di intesa tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative siglato in data 12 febbraio 2021 prot. 1771 1.3.c
“ARTICOLO 1 Prestazioni indispensabili
Le prestazioni indispensabili sono le seguenti:
- attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli
esami finali nonché degli esami di idoneità:
- raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi:
- vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse:
- adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti:
- Operazioni di scrutini e esami finali
In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell’Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:
gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.
ARTICOLO 2 Contingenti
Per garantire le prestazioni di cui all’articolo 1 è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
- attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli
esami finali nonché degli esami di idoneità:
o tutti i docenti coinvolti nello scrutinio, negli esami finali e negli esami di idoneità tenuto conto dell’articolo 10 c.6 lettere D e E dell’accordo
o nr. 2 assistenti amministrativi;
o Nr. 2 assistenti tecnici in rapporto alle specifiche aree di competenza;
o Nr. 4 collaboratori scolastici per l’uso dei locali interessati, per l’apertura e chiusura della scuola, per il funzionamento del centralino e per la vigilanza sull’ingresso principale
- raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi:
o nr. 2 assistenti tecnici del reparto o del laboratorio
o nr. 2 collaboratori scolastici ai soli fini di garantire l’accesso ai locali interessati
- vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse:
o nr. 1 assistenti tecnici in rapporto alle specifiche aree di competenza;
o nr. 1 collaboratori scolastici per le eventuali attività connesse
- adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti:
o Direttore dei servizi generali ed amministrativi e/o
o Nr. 1 assistenti amministrativi.
ARTICOLO 3 Criteri di individuazione
I criteri di individuazione del personale necessario a garantire le prestazioni indispensabili sono i seguenti:
• volontarietà
• rotazione
• mansioni attribuite
• sorteggio
Il dirigente scolastico, individua il personale da includere nel contingente tenendo conto delle mansioni attribuite al personale in servizio per ogni profilo coinvolto ed escludendo coloro che sono già stati oggetto di precettazione. In caso di sciopero di tutte le persone individuate il Dirigente estrae a sorte il destinatario dell’ordine di servizio del contingente minimo”
Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente
1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall’art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell’istituzione scolastica che conferisce l’incarico.
Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA
1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l’orario d’obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l’effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell’articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell’istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.
TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA
Art. 16 – Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA
1. Per l’individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
- le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
- la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
- l’orario di entrata non potrà essere successivo all’orario di inizio delle lezioni;
- l’orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz’ora successiva all’orario di conclusione delle lezioni.
Art. 17 – Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio
1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 16,00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all’uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.
Art. 18 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione
1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.
TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
CAPO I - NORME GENERALI
Art. 19 – Fondo per il salario accessorio
1. Il Fondo per il salario accessorio dell’anno scolastico 2021/2022 è complessivamente alimentato da:
a. Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MI;
b. Ogni ulteriore finanziamento erogato dal MI;
c. Eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
d. Altre risorse provenienti dall’Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell’apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse.
3. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.
1. Risorse aventi carattere di certezza e stabilità:
Risorse anno scolastico 2021/2022 | Totale lordo dip. |
Fondo dell’Istituzione Scolastica | € 41.144,25 |
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) | € 3.259,70 |
Incarichi specifici ATA | € 2.838,92 |
Ore eccedenti sostituzione docenti assenti | € 2.258,41 |
Attività complementari di Educazione Fisica | € 1.856,70 |
Aree a rischio, a forte processo immigratorio | € 1.533,47 |
Valorizzazione del merito | € 9.589,56 |
TOTALE LORDO DIPENDENTE | € 62.481,01 |
2. Risorse aventi carattere di Economie
Avanzo Anno 2020/21 | DOCENTI | ATA | TOTALE Lordo Dipendente |
Fondo dell’Istituzione Scolastica | € 1.596,45 | € 1.596,45 | |
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) | € 0,02 | / | € 0,02 |
Incarichi specifici ATA | / | € 275,18 | € 275,18 |
Ore eccedenti sostituzione docenti assenti | € 1.742,11 | / | € 1.742,11 |
Attività complementari di Educazione Fisica | € 6.906,99 | € 6.906,99 | |
Aree a rischio a forte processo immigratorio | € 3.262,10 | € 3.262,10 | |
TOTALE LORDO DIPENDENTE | € 13.782,85 |
TOTALE DEL FONDO 1 + 2 = € 76.263,86
3. Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione.
Risorse anno Scolastico 2021/2022 LORDO DIPENDENTE | ||
1 | Progetti relativi alle aree a rischio a forte processo immigratorio | € 4.795,57 |
2 | Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell’indennità di direzione del DSGA | € 361,20 |
3 | Compenso quota variabile dell’indennità di direzione del DSGA | € 3.390,00 |
4 | Compensi per Pratica Sportiva | € 8.763,69 |
5 | Compensi per ore eccedenti | € 4.000,52 |
6 | Valorizzazione del merito | € 9.589,56 |
TOTALE | € 30.900,54 |
Art. 20 – Fondi finalizzati
1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi, al lordo dipendente, sono pari a:
a) | Per le finalità già previste per il Fondo per l’Istituzione scolastica ai sensi dell’art. 88 del CCNL29/11/2007; | € 42.740,70 |
b) | Per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva; | € 8.763,69 |
c) | Per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa; | € 3.259,72 |
d) | Per gli incarichi specifici del personale ATA; | € 3.114,10 |
e) | Per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica; | € 4.795,57 |
f) | Per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti ; | € 4.000,52 |
g) | Per la valorizzazione del personale, ai sensi dell’art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015; | € 9.589,56 |
CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO
Art. 21– Finalizzazione del salario accessorio
1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l’efficienza dell’istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i risultati conseguiti.
Art. 22 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell’istituzione scolastica
1. Le risorse del Fondo dell’istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all’art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell’istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente il 71%, e per le attività del personale ATA il 29%.
2. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell’anno scolastico successivo.
Art. 23 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale
1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF e con il RAV.
Art. 24 – Stanziamenti
1. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d’istituto, di cui all’art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d’istituto destinato al personale è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:
La somma di cui alla tabella precedente € 42.740,70 da cui detrarre
a) € 3.390,00 per Indennità di Direzione DSGA;
b) € 361,20 per indennità sostituto DSGA.
1. Pertanto, il totale utile per la ripartizione è di € 38.989,50 lordo dipendente. Secondo le percentuali fissate all’art. 22, sono assegnati:
a) Per le attività del personale docente € 27.682,55 l.d.
b) Per le attività del personale ATA € 11.306,95 l.d.
Le parti concordano di distribuire percentualmente la quota ATA tra le varie componenti, sulla base delle attività assegnate che comportano l’assunzione di maggiori responsabilità e/o maggiori carichi di lavoro e del numero degli addetti, come segue:
• Assistenti Amministrativi Totale € 3.720,00
• Assistenti Tecnici Totale € 1.975,00
• Collaboratori Scolastici Totale € 5.412,50
• Al termine dell’anno scolastico è effettuata una valutazione dell’attività svolta nell’ambito della valutazione finale del PTOF.
1. È istituito un fondo di riserva, pari ad € 232,01 l.d., per far fronte a necessità non programmate in quanto imprevedibili. Il Fondo di Riserva e le eventuali economie verranno contrattate a consuntivo.
2. Il fondo di riserva, se non utilizzato, confluisce nella dotazione finanziaria dell’anno successivo.
3. Tutti i compensi forfetari, la cui definizione è rimessa alla contrattazione integrativa annuale, sono indicati nell’allegato 1 “Fondo dell’Istituzione scolastica a.s. 2021/2022” nel quale sono riportati i parametri di calcolo della disponibilità, le spese previste per il personale docente e per il personale ATA ed è parte integrante del presente contratto;
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI ISTITUTO (Delibera Collegio dei Docenti del 03/11/2021 e del Consiglio di Istituto del 26/11/2021)
a) | Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento | N. Doc |
1 | Coordinatori dei consigli di classe | 20 |
2 | Coordinatori dei consigli di classe QUINTE | 5 |
3 | Coordinatore classi III e V serale | 1 |
4 | Coordinatori di indirizzo | 5 |
5 | Collaboratore vicario del Dirigente Scolastico | 1 |
6 | II Collaboratore del Dirigente scolastico | 1 |
7 | Responsabile di Plesso | 2 |
8 | Responsabili di laboratorio | 10 |
9 | Coordinatore corso di perfezionamento | 1 |
10 | Coordinatore orientamento in entrata | 2 |
11 | Coordinatore delle attività di sostegno agli alunni diversamente abili | 1 |
12 | Coordinatori di dipartimento | 13 |
13 | Coordinatori consigli di classi parallele | 5 |
14 | Docenti membri della Commissione Elettorale | 2 |
15 | Responsabile COVID | 1 |
16 | Responsabile COVID Xxx Xxxxxxxx | 0 |
17 | Team COVID | 4 |
18 | Team per l'innovazione | 5 |
19 | Commissione Servizi per gli studenti | 3 |
20 | Commissione Sicurezza | 4 |
21 | Commissione INVALSI | 16 |
22 | Commissione formazione classi | 3 |
23 | Unità di autovalutazione | 5 |
24 | Tutor Neoassunti | 5 |
25 | Animatore Digitale | 1 |
26 | Reperibilità allarme | 1 |
27 | Flessibilità |
- Docenti accompagnatori nei viaggi d’istruzione (Risorse provenienti dal FIS)
Data l’emergenza sanitaria dovuta al Covid 19 non sono state stanziate risorse per l’a.s. 2021-2022.
– Determinazione dei compensi spettanti ai collaboratori del Dirigente Scolastico
1. Il compenso da attribuire ai collaboratori del dirigente scolastico è fissato come segue:
a) I collaboratore : € 2.300,00 (lordo dipendente)
b) II collaboratore: € 1.800,00 (lordo dipendente)
2. I predetti compensi sono onnicomprensivi di tutte le attività delegate dal Dirigente Scolastico ai collaboratori, nel corso dell’anno scolastico.
Art. 25–Determinazione compensi funzioni strumentali al PTOF
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI ISTITUTO (Delibera Collegio dei Docenti del 05/10/2021)
DESCRIZIONE | n. docenti | |
Stesura - Aggiornamento P.T.O.F. | 1 | |
Orientamento e PCTO | 1 | |
Attività di recupero, INVALSI, Orario Corso Serale | 1 | |
Servizi per gli studenti ed educazione alla salute | 1 | |
Sicurezza e comunicazione esterna | 1 |
1. La disponibilità di nuove risorse per compensi ai docenti assegnatari di funzioni strumentali alla realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa viene prevista in € 3.259,72 lordo dip. (compresi € 0,02 economia a.p.).
2. Accertato che il Collegio dei Docenti ha deliberato di costituire n. 5 funzioni strumentali alla realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa, si conviene di riconoscere ad ognuna delle predette funzioni un compenso lordo dipendente di € 651,94.
3. Il compenso per funzioni strumentali è ridotto di 1/10 per ogni mese di assenza continuativa, escluse le ferie. Le frazioni inferiori a 30 giorni non sono computate.
Art. 26 – Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e Progetti Comunitari
Relativamente alla partecipazione della scuola ai Progetti comunitari ed ai finanziamenti assegnati alla scuola per attività di ASL si stabilisce quanto segue:
Attività di PCTO
Per l’anno scolastico 2021/22 è stata comunicata l’assegnazione di € 6.373,96
Il criterio di utilizzo della somma è: 40% destinato alla remunerazione del personale docente con compiti di Tutoraggio ed il restante 60% per copertura costi vari studenti (materiali, trasferte ecc.) necessari allo svolgimento delle attività.
Il compenso del docente verrà proporzionato al numero di classi assegnate allo stesso quale Tutor PCTO. I compensi forfettari comprensivi delle ritenute a carico dell’Amministrazione sono corrisposti su attività effettivamente svolta e documentata.
Attività per Progetti Comunitari:
Criteri per l’attribuzione al personale interno dei fondi assegnati per attività connesse ai progetti FSE:
Attività Tutoraggio € 30,00/ora, Figura aggiuntiva € 30,00/ora, Esperto € 70,00/ora, Spese gestionali € 3,47/ora per n. alunni partecipanti che saranno destinate a retribuire (in base agli importi previsti dal CCNL) le attività svolte dal DS-DSGA-AA-Valutatore e per sostenere gli oneri per pubblicità del progetto.
I compensi sono comprensivi delle ritenute a carico dell’Amministrazione e sono corrisposti su attività effettivamente svolta e documentata.
Criteri per l’attribuzione al personale interno dei fondi assegnati per attività connesse ai progetti FESR:
Attività di progettazione € 17,50/ora, Attività di collaudo € 17,50/ora, Spese organizzative e gestionali: DSGA € 18,50/ora, DS € 25,00/ora, Assistente amministrativo € 14,50/ora. A tali compensi vanno aggiunti gli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione e sono corrisposti su attività effettivamente svolta e documentata.
Ogni compenso per attività svolta nei progetti Comunitari non potrà mai superare l’importo massimo stabilito dalla voce di riferimento indicata nel Piano approvato dall’Autorità di gestione PON.
Art. 27 – Valorizzazione del personale scolastico - Criteri generali per la determinazione dei compensi
1. Le risorse finanziarie assegnate dallo Stato all’Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale per l’a.s. 2021/2022, pari a € 9.589,56 (punto Ah), verranno finalizzate a favore della valorizzazione del personale docente e del personale ATA, in accordo con la RSU, per quanto riguarda la consistenza delle quote e i criteri generali per la determinazione dei compensi. in particolare si stabilisce di attribuire il 12% al personale ATA e il 88% al personale docente
2. Alla professionalità del personale ATA verrà riservata la quota di € 1150,75
3. Alla professionalità docente la restante quota pari a € 8438,81.
4. Il Dirigente scolastico valorizzerà il personale docente in base ai criteri già definiti dal Comitato di valutazione e pubblicati, ai sensi dell’art. 1, cc. 127 e 128 della Legge 107/2015, della legge 160/2019, dall’art. 17, co.1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001, dell’art. 22, c. 4, punto 4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018;
la disponibilità, l’impegno e la qualità delle attività svolte da ciascun docente costituirà il suo contributo al valore aggiunto del merito;
5. Parimenti il Dirigente valorizzerà il personale ATA in base all’ impegno, alla disponibilità e alle attività svolte dallo stesso al fine di rendere più efficace e scorrevole il servizio amministrativo a seguito della gestione dell’emergenza Covid-19.
Art. 28 - Conferimento degli incarichi
1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati, oltre agli obiettivi assegnati e alle attività da svolgere, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.
Art. 29 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA
1. Le attività aggiuntive, svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all’orario d’obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi.
Art. 30 - Incarichi specifici
1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all’art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili, per compensare gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere un compenso così fissato:
- € 2.101,60 l.d. per n. 2 unità di personale tecnico + 2 unità personale amministrativo
- € 840,64 l.d. per n. 4 unità di collaboratori scolastici
Art. 31 - Attività di intensificazione
Il Fondo dell’istituzione scolastica, spettante al personle ATA, viene così ripartito:
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
Tipologia di Compenso | Compenso |
Attività intensive - attività aggiuntive (vedi allegato 1) | 3.720,00 |
ASSISTENTI TECNICI
Tipologia di Compenso | Compenso |
Attività intensive - attività aggiuntive (vedi allegato 1) | 1.975,00 |
COLLABORATORI SCOLASTICI
Tipologia di Compenso | Compenso |
Attività intensive - attività aggiuntive (vedi allegato 1) | 5.412,50 |
TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Art. 32 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell’istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell’istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell’art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.
Art. 33 Gli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione
1. Gli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.
TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 34 – Clausola di salvaguardia finanziaria
1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sforamento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva.
2. In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente – ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.
3. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
4. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
5. L’importo delle economie a.p. è quello risultante al 31/12/21 sui P.G.–Cedolino Unico.
La contrattazione viene effettuata sul totale (assegnato a.s. 2021/2022+economie a.p.). Nel caso intervengano variazioni sulle economie che verranno riassegnate dal MI tramite caricamento sul sistema SICOGE e sul POS al nostro Istituto, ci si riserva una ulteriore verifica con la RSU di Istituto.
Art. 35 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio
1. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
2. Si precisa che anche nell’a.s. 2021/2022 relativamente al Fondo dell’Istituzione Scolastica, saranno retribuite solo alcune attività funzionali all’insegnamento ed i progetti di recupero, orientamento.
3. Qualora dovessero pervenire ulteriori fondi le parti torneranno a riunirsi per un’ulteriore sequenza contrattuale.
13
prot. n. 1555/2022 Urbino, 2 febbraio 2022 Firme
Per la parte pubblica |
Xxxxxx Xxxxx Xxx Xxxxx (Dirigente Scolastico) |
Per la parte sindacale |
Xxxxxxxx Xxxxxx (RSU) |
Xxxxxxxx Xxxxxxx (RSU) |
Xxxxxx Xxxxxxx (CISL) |