CONVENZIONE
CONVENZIONE
ex art. 30 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CAMPOBASSO
TRA I SEGUENTI ENTI
- Comuni di: Baranello Busso Campobasso Casalciprano Castelbottaccio Castropignano Duronia Ferrazzano Fossato Limosano Xxxxxx
Xxxxxxxxx Sannitico Molise
Montagano Oratino
Xxxxxxxx Tifernina Pietracupa Ripalimosani Roccavivara Salcito
San Biase
Sant’Angelo Limosano Torella del Sannio Trivento
Vinchiaturo
e
l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise - ASReM
PREMESSO CHE
- la Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, legge 8 novembre 2000, n. 328, individua il "Piano Sociale di Zona dei servizi socio-sanitari" come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio-sanitario, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori istituzionali e sociali di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi socio-sanitari sul territorio di riferimento;
- l'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituito dall’art. 1 del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, stabilisce che “la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività e' garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei conferimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto;
- le Regioni:
o sono istituzionalmente preposte ad indicare gli "obiettivi generali della programmazione economico sociale e territoriale e su questa base a ripartire le risorse destinate al
finanziamento del programma di investimenti degli enti locali" e ad esse spettano tutte le funzioni amministrative indicate all’art. 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
o attraverso le Aziende Sanitarie Locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre - 1992, n. 502, sostituito dall’art. 1 del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e s.m.i.;
o allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all’articolo 3, commi 2 e 5,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell’ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione;
- i Comuni esercitano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, così come previsto dall'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dall’art. 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328. I Comuni concorrono, altresì, alla programmazione regionale e sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, esercitate adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- le Aziende Sanitarie Locali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituito dall’art. 3 del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, sono costituite in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato;
,
PRESO ATTO CHE il Consiglio Regionale del Molise, nella seduta del con deliberazione
, ha approvato il Piano Sociale Regionale 2020 – 2022 (qui di seguito PSR), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. del , all’interno del quale si rinvengono le principali finalità che gli Enti locali associati sono chiamati a conseguire, attraverso lo strumento del Piano Sociale di Zona (di seguito PSZ);
RILEVATO CHE
- il PSR suddivide la Regione in Ambiti Territoriali Sociale (qui di seguito ATS) quali elementi di definizione territoriale e politica alla base del processo di integrazione e di governo locale delle politiche sociali, livello minimo per avviare nuove forme di progettazione, organizzazione e gestione dei servizi.
- l’ATS di CAMPOBASSO è composto dai Comuni di: Baranello, Busso, Campobasso, Casalciprano, Castelbottaccio, Castropignano, Duronia, Ferrazzano, Fossalto, Limosano, Lucito, Mirabello Sannitico, Molise, Montagano, Oratino, Xxxxxxxx Tifernina, Pietracupa, Ripalimosani, Roccavivara, Salcito, San Biase, Sant’Angelo Limosano, Torella del Sannio, Trivento, Vinchiaturo.
- che nella seduta del giusta verbale n. del il Comitato dei Sindaci dell’ATS di Campobasso ha confermato il Comune di Campobasso quale Ente Capofila;
CONSIDERATO CHE è intenzione dei predetti Enti:
• costruire e gestire sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali denominato Piano Sociale di Zona (qui di seguito chiamato per brevità PSZ), promuovendo la partecipazione di tutti i soggetti pubblici, privati e del privato sociale, le organizzazioni sindacali, le associazioni sociali e le famiglie;
• adottare il PSZ dell’ATS;
• assicurare nell’ATS una gestione unitaria ed associata del sistema locale integrato di interventi e servizi sociali, attraverso la condivisione del sistema di regole per l’organizzazione dei servizi e l’accesso dei cittadini utenti, la condivisione delle risorse economiche, professionali e strutturali, nonché delle procedure di gestione amministrativa, contabile, di monitoraggio e valutazione;
ATTESO CHE
• si rende necessaria la sottoscrizione della presente Convenzione al fine di favorire la solidarietà, la cooperazione e la concertazione tra gli Enti associati per realizzare un sistema integrato sociale e socio-sanitario, ispirato ai principi di omogeneità, trasparenza, adeguatezza, sussidiarietà, efficienza ed efficacia, nonché orientato alla sostenibilità organizzativa ed economica rispetto alle capacità dei sistemi amministrativi locali;
• il sistema integrato di interventi e servizi sociali dovrà essere costruito seguendo un percorso metodologico che parta dalla rilevazione dei bisogni e del sistema di offerta preesistente, per procedere con la programmazione degli interventi, dell’impiego delle risorse umane, organizzative e finanziarie in relazione alle priorità, con la definizione dei percorsi di accesso e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei risultati, nell’ottica dell’integrazione, in particolare, con gli interventi sanitari, le politiche dell’educazione, dell’istruzione, della formazione professionale, dell’avviamento e reinserimento al lavoro, dell’ambiente, della cultura, del tempo libero, dei trasporti e delle comunicazioni;
• l’art. 19 della Legge 328 sancisce che i Comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all’art. 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione e d’intesa con le aziende sanitarie locali, provvedono, nell’ambito delle risorse disponibili, a definire il PSZ che individua:
a) gli obiettivi strategici e le priorità d’intervento nonché gli strumenti ed i mezzi per la relativa realizzazione;
b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell’art. 8, comma 3, lettera h);
c) le forme di rilevazione dei dati nell’ambito del sistema informativo dei servizi sociali;
d) le modalità per garantire l’integrazione tra servizi e prestazioni;
e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all’amministrazione penitenziaria e della giustizia;
f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell’ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;
g) le forme di concertazione con l’azienda sanitaria locale e con gli altri Enti presenti sul territorio;
DATO ATTO CHE
• ai Comuni è riconosciuta piena autonomia nella determinazione delle forme e dei metodi di gestione dei servizi socio-assistenziali, adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i Xxxxxxxxx;
• l’esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti i servizi sociali e socio-sanitari rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli Enti di minore dimensione, in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione omogenea sull’intero ambito territoriale ed un contenimento dei costi relativi;
VISTO l’art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 il quale prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti locali possono stipulare tra loro una apposita Convenzione che deve stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
DATO ATTO, altresì, che gli Enti aderenti alla presente Convenzione intendono stipulare apposito ACCORDO di PROGRAMMA (di cui la Convenzione stessa rappresenta parte integrante ed attuativa per gli aspetti disciplinanti la gestione associata dei servizi), con il quale si approvano e/o riconfermano:
• il Xxxxx Xxxxxxx xx Xxxx 0000-0000;
• il Regolamento del Comitato dei Sindaci;
• il Regolamento dell'Ufficio di Piano;
• il Regolamento del Tavolo di Concertazione Permanente;
• i Regolamenti di accesso e fruizione dei principali servizi di Ambito;
Tutto ciò premesso e considerato, che qui si intende parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1 – Oggetto
Gli Enti in epigrafe individuano nella Convenzione, di cui all'art. 30 del D. Lgs. 267/00, la forma giuridica per la gestione associata degli interventi e dei servizi sociali previsti nel PSZ dell’Ambito Territoriale Sociale (qui di seguito ATS).
Art. 2 – Finalità
Le finalità della presente Convenzione sono quelle di:
• delineare le norme fondamentali sull’organizzazione ed il funzionamento della gestione associata; nessuno dei Comuni associati può esercitare tramite altra forma associativa o di cooperazione le funzioni ed i servizi di cui alla presente Convenzione;
• definire sul territorio dell’ATS una gestione associata dei servizi sociali attraverso l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative, considerati presupposti essenziali per l’attuazione degli interventi previsti dal PSZ, strumento attraverso il quale gli Enti convenzionati assicurano l’unicità di attuazione e la semplificazione di tutte le misure connesse all’erogazione dei servizi sociali e socio-sanitari.
Art. 3 Obiettivi
Gli obiettivi principali della Convenzione sono:
a) garantire la continuità dei servizi sociali sul territorio dell’ATS;
b) promuovere il coordinamento e la progressiva uniformazione dei contenuti dei regolamenti dei Comuni aderenti nei servizi e nelle attività realizzate attraverso il PSZ;
c) perseguire il miglioramento della qualità dei servizi erogati e l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali;
d) perseguire la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e garantire la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali;
e) promuovere di concerto con l’ASReM la piena integrazione socio-sanitaria così come meglio specificato nel PSR, nelle linee guida regionali e negli accordi di settore;
L’organizzazione e l’esercizio delle funzioni devono tendere, in ogni caso, a garantire pubblicità, economicità, efficienza e rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa.
In particolare, l'attività deve essere improntata ai seguenti obiettivi:
✓ favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto- aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
✓ qualificare la spesa e attivare progettazioni a valere su altre fonti di finanziamento (comunitarie, nazionali e regionali);
✓ seguire la massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con particolare riferimento alla fase esecutiva dell’implementazione di quanto programmato.
Come previsto dal PSR, dal PDZ e dall’Accordo di Programma, la collaborazione degli enti associati attraverso la presente convenzione sarà rivolta principalmente alla gestione delle seguenti attività prioritarie:
PERSEGUIMENTO LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI – LEP RELATIVI A:
Sostenibilità del welfare di accesso
• Segretariato Sociale
• Servizio Sociale Professionale
• Servizio di Pronto Intervento Sociale
Area di intervento delle responsabilità familiari e minori
• Sostegno alle genitorialità
• Assistenza Domiciliare Educativa (ADE)
• Sostegno alle famiglie affidatarie
• Progetto PIPPI
• Integrazione scolastica e sociale di minori affetti da DSA e BES
Area di intervento anziani
• Assistenza Domiciliare Socio-assistenziale (SAD)
• Tele-assistenza e Tele-soccorso
Area di intervento disabili
• Assistenza Domiciliare socio-assistenziale per disabili (SAD Disabili)
• Centri Socio-educativi per disabili non anziani (C.S.E.)
• Servizi/Interventi per la non autosufficienza/FNA
• Residenzialità per disabili in “Dopo di Noi”
• Progetti per la vita indipendente
Area di intervento disagio adulto e contrasto alla povertà
• I LEP previsti per l’area disagio adulto e contrasto alla povertà. Modalità di erogazione.
• Tirocini di inclusione sociale ulteriori
• Azioni di contrasto alla violenza di genere
Azioni di sistema
• L’Ufficio di Piano-Spese di funzionamento
• Coordinatore d’Ambito/Responsabile Amministrativo e gestionale.
• Servizi di supporto amministrativo all’Ufficio di piano
Servizi aggiuntivi ai “Livelli essenziali delle prestazioni”
• Servizio di prevenzione dalle Dipendenze e Progetto innovativo “Divertimento Responsabile”
• Progetto AFFIDO
• Fondo emergenza famiglie in difficoltà e ricettività temporanea
• Trasporto sociale. Progetto “Muoversi facile”
• Servizio Civile
• I Colori della salute
• HCP (Home Care Premium)
• Servizi per Migranti, richiedenti asilo e apolidi
• Servizio assistenza tutelare anziani
• Sostegno a progetti sociali innovativi
• Protocollo SVAM-DI con il Distretto Sanitario
Inoltre, attraverso le strutture operative del Piano di Zona e con le stesse modalità di cui ai successivi articoli 8 e 9 per gli aspetti finanziari, verranno gestiti gli ulteriori progetti, servizi ed attività assegnati (anche a seguito di risposta dell’ATS a specifici bandi) o delegati o comunque conferiti dallo Stato, dalla Regione, dai singoli Comuni o da altri Enti Pubblici all’ATS medesimo.
Art. 4 - Principio di leale collaborazione e impegno dei soggetti firmatari
Gli Enti sottoscrittori si impegnano :
- a dare attuazione alla presente Convenzione con spirito di leale collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell’interesse pubblico generale che conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, evitando l’assunzione di posizioni pregiudizialmente dirette alla tutela esclusiva del singolo interesse pubblico di cui ciascuna di esse è affidataria. L'assunzione di responsabilità e di reciproci impegni è ritenuta condizione imprescindibile per l’attuazione del PSZ da parte delle Amministrazioni che aderiscono alla presente Convenzione e, più in generale, di tutte le Amministrazioni che hanno competenza in materia, nonché per la coerente ed efficace conduzione del PSZ stesso e per l'attuazione ed il costante miglioramento delle attività e dei servizi previsti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, dal PSR e dalle norme regionali in materia;
- a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nel PSZ secondo la parte a ciascuno di essi attribuita e in particolare, ai fini del raggiungimento degli obiettivi medesimi, si impegnano a seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali imprevisti e difficoltà sopraggiunti con riferimento anche alle attività propedeutiche alla fase esecutiva dei programmi di cui al PSZ;
- a svolgere i compiti loro affidati secondo le modalità previste nella Convenzione stessa, nel PSZ e nei rispettivi piani esecutivi.
I rapporti con i Comuni limitrofi al territorio dell’ATS, gli enti sovracomunali e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.
I Comuni si impegnano, altresì, in collaborazione con la Provincia di Campobasso, a promuovere e ad attivare misure di inserimento lavorativo di soggetti in fasce deboli, anche avvalendosi degli strumenti della Legge 68/1999.
Art. 5 – Comitato dei Sindaci
Per l’esame delle problematiche concernenti la funzione di indirizzo programmatico e di controllo della gestione del PSZ è istituito il Comitato dei Sindaci (qui di seguito chiamato per brevità CdS) dei rappresentanti legali degli enti, o loro delegati, che comunque rivestano la carica di consigliere e/o assessore comunale.
Il CdS ha sede legale presso il Comune capofila. Esso si riunisce, di norma, presso la sala consiliare del Comune Capofila ma può riunirsi su decisione del Presidente anche in altri Comuni aderenti all’ATS. Le sedute non sono pubbliche, salvo diversa decisione del CdS stesso.
Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, il Responsabile Amministrativo e gestionale dell’Ufficio di Piano e il Coordinatore tecnico. Possono essere invitati, altresì, dal Presidente e dal Vice-Presidente, singoli componenti o l’intero Ufficio di Piano nonché altri soggetti esterni.
Ciascuno dei Comuni associati detiene un voto.
Fa parte del CdS, senza diritto di voto (fatta eccezione per le deliberazioni attinenti materia di integrazione socio-sanitaria), il Direttore Generale dell’ASReM o suo delegato. I componenti delegati al CdS decadono dalla carica in caso di revoca della delega o per scioglimento dei rispettivi Consigli.
Il CdS è rinnovato all’inizio di ogni mandato amministrativo, entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti. In caso di tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei soli rappresentanti interessati dalle elezioni.
Le norme di organizzazione e funzionamento del Comitato dei Sindaci sono contenute nell'apposito Regolamento annesso al PDZ al quale si rinvia ad ogni conseguente effetto.
Art. 6 – Ufficio di Piano
L'Ufficio di Piano è lo strumento gestionale del CdS che, operando in luogo e per conto dei Comuni associati, attraverso il Comune capofila, provvede a tutto quanto è necessario all’implementazione degli interventi e delle attività programmate, predisponendo, nel rispetto della normativa vigente, tutti gli adempimenti e le attività necessarie all’implementazione ed attuazione del PSZ e delle altre eventuali progettazioni a valere sul cofinanziamento regionale, nazionale ed europeo. Nelle forme e con le modalità stabilite nella presente Convenzione, nei rispettivi Regolamenti attuativi e nelle progettazioni di dettaglio del PSZ, è assicurata all'Ufficio di Piano la dotazione e la conseguente gestione delle necessarie risorse strumentali e finanziarie occorrenti per il suo funzionamento e per esercitare le attività affidategli.
L'Ufficio di Piano ha il compito fondamentale di curare la gestione complessiva del PSZ garantendo l’erogazione di tutti i servizi e la realizzazione di tutti gli interventi e le attività in esso previsti. Pertanto, esso provvede a dare rilevanza esterna, per mezzo di atti monocratici, emanati dal Responsabile, a tutti gli adempimenti di carattere tecnico, amministrativo e contabile in esecuzione degli atti d’indirizzo del CdS.
L'Ufficio di Piano opera presso appositi ed idonei locali individuati nell’ambito del Comune capofila che provvede a proprie spese alla pulizia dei locali, al riscaldamento, alla fornitura dell’acqua e dell’energia elettrica. E' fatta salva ogni futura e diversa determinazione in merito alla sua ubicazione.
L’Ufficio di Piano svolge le funzioni ed opera secondo le modalità previste nel PSZ e nell’apposito Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’UDP medesimo ed a cui si rinvia ad ogni conseguente effetto.
La gestione e l’amministrazione del PSZ sono affidate ad un Responsabile gestionale ed amministrativo nominato dal CdS per il periodo di durata della presente Convenzione, fatta salva l’ipotesi dell’anticipata cessazione degli effetti giuridici. Per la complessità delle funzioni da svolgere, il Responsabile deve possedere i requisiti previsti dall’art. 19 del Decreto lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ”Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
L'attività dell'Ufficio di Piano viene svolta nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge e dalla presente Convenzione, in attuazione degli atti di indirizzo e programmazione emanati dal CdS. Fermo
restando i poteri di xxxxxxxxx e di controllo in capo al CdS, l'Ufficio di Piano è, in ogni caso, direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi e della correttezza ed efficienza della gestione.
Gli atti e le decisioni dell'Ufficio di Piano sono assunti attraverso "determinazioni", adottate dal Responsabile. Tale "determinazione" è utilizzata, altresì, per assumere tutti i provvedimenti finalizzati a dare esecuzione alle deliberazioni del CdS, nonché a dare attuazione agli indirizzi politici e programmatici ed agli obiettivi dallo stesso stabiliti.
L'Ufficio di Piano deve essere composto in maniera tale da assicurarne la funzionalità operativa e la composizione multiprofessionale. In grado di adeguarsi costantemente alle esigenze organizzative che il percorso di realizzazione degli obiettivi richiederà, l'Ufficio di Piano modella la propria organizzazione e svolge la propria attività ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficienza ed efficacia.
L'Ufficio di Piano acquisisce la veste giuridica di Ufficio Comune che, incardinato presso il Comune capofila, opera al servizio di tutti gli Enti associati. In esso prestano la propria attività sia soggetti esterni, assunti, nelle forme di legge (anche a mezzo appalto di servizi professionali), dal Comune capofila in nome e per conto dell'ATS (con oneri a carico dello stesso ATS), sia dipendenti degli Enti associati che, all'uopo, vengono distaccati, a tempo pieno e/o parziale, presso l'Ufficio Comune. Gli oneri del personale distaccato restano a carico degli Enti di provenienza e vengono considerati alla stregua di cofinanziamento alla gestione dell'Ambito, mentre i costi relativi al lavoro aggiuntivo reso per l'ATS dal medesimo personale, rispetto a quanto contrattualmente dovuto, si intendono a carico dell'Ambito (anche ai sensi dell'articolo 14 del CCNL 22.1.2004 “Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione”).
Il personale tutto dell'Ufficio Comune risponde, per le attività rese all'interno dello stesso, al Responsabile gestionale ed amministrativo dell'Ufficio di Piano, il quale ne assume il coordinamento.
Le attività di supporto tecnico vengono assicurate attraverso personale del comune capofila (o eventualmente di altri comuni associati) funzionalmente distaccato presso l’ufficio comune della gestione associata e/o a mezzo personale dipendente dall’Ente gestore dei servizi professionali dell’ATS in appalto. Inotre, le ulteriori attività amministrative e contabili – indispensabili per far funzionare la gestione associata - rese da altri uffici dell’Ente capofila (servizi sociali e scolastici comunali, ragioneria, ufficio personale, ufficio contratti, vigili urbani, segreteria generale, ecc.) sono compensate, ove possibile, con incentivi a valere sui fondi dedicati alle spese di funzionamento dell’ufficio di piano.
Art. 7– Durata e Recesso
La durata della presente Convenzione è fissata dal giorno della sua sottoscrizione a tutto il 31 dicembre 2022. In caso di proroga della vigenza del Piano Sociale Regionale e dei Piani Sociali di Zona, si intende prorogata automaticamente anche la durata della presente Convenzione.
Gli enti sottoscrittori si impegnano, nel caso intendano recedere dal presente convenzione, in tutto o in parte, di darne comunicazione agli altri sottoscrittori con un anticipo non inferiore a sei mesi, al fine di consentire ai soggetti rimanenti di ridefinire i reciproci obblighi e impegni.
Art. 8 - Fondo di Ambito
Il fondo di ambito è istituito presso il Comune capofila che provvede ad iscriverlo in bilancio secondo le modalità di cui all’art. 165 del T.U.E.L. ed è gestito dall’Ufficio di Piano a mezzo di atti determinativi sui quali viene apposto il visto di regolarità contabile del Servizio Finanziario del Comune capofila.
L’esercizio dei servizi oggetto della presente Convenzione è finanziato attraverso seguenti canali principali :
• Finanziamenti ex lege 328/00;
• Finanziamenti regionali;
• Quote di cofinanziamento degli Enti Locali (finanziamenti da bilancio);
• Cofinanziamento (compartecipazione) dei cittadini utenti;
• Programmi comunitari e nazionali;
• Finanziamenti specifici (Regione, Provincia, ASReM, Donazioni, ecc.).
Tutti i finanziamenti di cui al presente articolo sono introitati dal Comune capofila, presso la tesoreria unica e gestiti dal Responsabile Amministrativo e gestionale dell’Ufficio di Piano per le finalità convenute e con le modalità previste dalla presente Convenzione.
Come previsto dal PSR e dal PDZ, ciascun Comune s’impegna a contribuire annualmente al fondo di ambito con un ammontare di risorse finanziarie pari al 35% del Fondo Sociale Regionale (quota Fondo Nazionale Politiche Sociali + quota cofinanziamento regionale), ripartito tra gli enti associati in proporzione alla popolazione residente.
In particolare, i Xxxxxx s’impegnano a versare alla tesoreria unica del PSZ la quota di cui innanzi secondo le seguenti modalità:
• annualità 2021 entro il 31 luglio 2021, nell’importo fissato nel piano attuativo annuale 2021;
• annualità 2022 entro il 31 luglio 2022 nell’importo fissato nel piano attuativo annuale 2022.
• le eventuali quote residue non versate, riferite agli anni precedenti, entro il 30 giugno 2021.
I Comuni associati, che accreditano in favore del Comune capofila le predette somme, devono inviare contestuale comunicazione amministrativa all’Ufficio di Piano dell’avvenuto adempimento. In caso di ritardato pagamento della quota di cofinanziamento per un termine superiore a 30 giorni, è cura dell’Ufficio di Piano rilevare l’inadempimento ed escludere, previa diffida, il Comune inadempiente dalla fruizione dei servizi disposti in suo favore dal giorno della messa in mora fino all’avvenuto accredito della quota prevista, maggiorata degli interessi al saggio legale. Sono fatte salve tute le altre azioni di legge a tutela del credito vantato dall’ATS/Comune capofila nei confronti dei singoli comuni
Le somme iscritte in bilancio dal comune capofila in conto competenza devono essere vincolate per legge in quanto riferite a funzioni delegate e, come tali debbono rispettare l’art. 165 del T.U.E.L.
Il Responsabile amministrativo e gestionale dell’UdP seguendo quanto scrutinato agli artt. 182, 183 e segg. T.u.e.l., emette atti a rilevanza esterna nella forma della determinazione, che è atto amministrativo finalizzato alla gestione dell’attività.
Emanato l’atto determinativo esso viene trasmesso, secondo la tempistica indicata nell’ordinamento di contabilità del Comune capofila, all’Ufficio di Ragioneria affinché provveda all’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria.
Tale visto, che fa conseguire alla determinazione efficacia, deve essere apposto dal responsabile del Servizio Finanziario entro i termini predefiniti dal Regolamento di Contabilità del Comune capofila.
Alla fase della determinazione di impegno segue l’atto di liquidazione con il quale l’ufficio determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell’ammontare dell’impegno definitivo.
Tale atto è trasmesso con tutti i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili al Servizio Finanziario affinché esso provveda secondo la tempistica indicata nel proprio Regolamento di Contabilità al controllo di cui all’art. 184 Tuel.
Terminata la fase della liquidazione il responsabile del servizio finanziario provvede ad emettere l’ordinativo di pagamento secondo la tempistica indicata dal proprio regolamento.
Per tutta l’attività di gestione contabile/amministrativa l’Ufficio di Piano fa riferimento ai regolamenti del Comune capofila.
L’Ufficio di Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione, al termine di ciascun esercizio finanziario e lo trasmette al CdS.
Art. 9 - Aspetti Finanziari
Le parti si impegnano a definire, nei termini stabiliti dalla Regione, un piano finanziario annuo dettagliato che rispecchi le linee indicate nel PSZ relativamente al reperimento delle risorse ed alla loro gestione. Il piano finanziario definisce le risorse che i singoli firmatari impegnano per la realizzazione di quanto programmato e vincola i medesimi all’adempimento degli obblighi finanziari per ciascuno previsti.
Sono a carico di ciascun ente associato le spese relative all’esercizio diretto delle funzioni da parte del singolo ufficio di collegamento con l’Ufficio di Piano.
Il Comune capofila s’impegna ad istituire nel proprio bilancio un capitolo in entrata denominato “Trasferimenti Regionali per attuazione PDZ ” e voci di spesa in uscita nelle diverse articolazioni di essa.
Sarà inoltre istituito un apposito capitolo di entrata per “Trasferimenti dai Comuni dell’ATS quota di cofinanziamento” da ripartire sulle voci di spesa del bilancio sociale del PDZ.
Art. 10 - Scambio di informazioni
Per tutte le attività – dirette o indirette – legate alla gestione del PSZ, lo scambio di informazioni tra gli Enti sottoscrittori della presente Convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività, della certezza e della riservatezza.
Ogni attività, funzione, gestione delle dotazioni tecnologiche ridistribuzione degli incarichi o nuova assegnazione di responsabilità e di competenze all’interno degli Uffici che modifichi i flussi di interazione tra gli Enti stessi o che possa influenzare l’efficienza o l’efficacia del funzionamento del PSZ dove essere comunicata immediatamente a tutti gli Enti sottoscrittori.
E’ garantito il libero accesso agli atti ai consiglieri/assessori dei Comuni associati, sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzati alla predisposizione e realizzazione del PSZ.
Art. 11 – Impegno degli Enti sottoscrittori
Per la realizzazione delle attività e dei servizi previsti nel PSZ, tutti gli Enti aderenti s’impegnano ad assicurare la massima collaborazione nella loro gestione, ad organizzare le proprie strutture secondo quanto previsto dalla presente Convenzione. Inoltre, al fine di favorire la realizzazione del PSZ, s’impegnano a mettere a disposizione, gratuitamente, ognuno per la parte di competenza, le proprie strutture (locali, attrezzature, etc.), nonché gli uffici e le relative risorse umane.
I Comuni si impegnano a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione annuali e pluriennali le somme di cui al precedente art. 8 ed affidano al Comune capofila le funzioni di rappresentanza relativamente alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma per l’integrazione socio-sanitaria da stipulare con l’ASReM.
L’ASReM attraverso il distretto sanitario competente per territorio e le altre articolazioni organizzative, s’impegna a:
- garantire la necessaria integrazione tra i suoi compiti istituzionali attraverso la piena disponibilità di risorse, personale e mezzi occorrenti al perseguimento degli obiettivi fissati dal PSZ;
- individuare, a proprie spese, le risorse umane che collaboreranno con il PSZ per favorire la necessaria integrazione socio-sanitaria;
- sottoscrivere appositi accordi/protocolli disciplinanti le modalità operative ed i rapporti di dettaglio connessi alle aree tematiche ex lege 328/00 e/o a particolari servizi socio-sanitari.
Art. 12 – Modifiche della Convenzione
Eventuali modifiche alla presente Convenzione, che non siano meramente formali o attuative/di dettaglio, dovranno essere approvate dagli Organi consiliari dei Comuni associati.
Art. 13 - Azioni di comunicazione sociale
Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, il sito web, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali.
Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:
• illustrare e favorire la conoscenza delle attività poste in essere, al fine di facilitare l’accesso all’utenza;
• illustrare le attività del PSZ e il loro funzionamento;
• favorire l’accesso ai servizi sociali, promuovendone la conoscenza;
• favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi.
Art. 14– Rapporti con il terzo settore
Con i soggetti del Terzo Settore individuati come protagonisti per la realizzazione dei progetti inclusi nel PSZ vengono instaurati rapporti formali regolati da convenzioni e/o protocollo d’intesa di collaborazione nel rispetto delle procedure di affidamento previste dalle norme vigenti.
Art. 15– Responsabilità
Il rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione a carico di ciascun sottoscrittore è vincolante. Per l’inadempiente si prevede la relativa responsabilità contrattuale (art. 11, 2° comma, L. 241).
Per eventuali vertenze che dovessero sorgere tra gli Enti aderenti alla presente Convenzione è competente il foro di Campobasso.
Art. 16 – Verifica di sistema
La verifica in ordine all’attuazione degli interventi previsti dal PSZ e dei risultati finali avviene attraverso una valutazione consistente in una analisi in profondità, orientata alla comprensione dello svolgimento della progettualità e della validità delle attività programmate. Tale valutazione avviene sulla base di un modello di interpretazione della realtà osservata e rappresenta la lettura di un fenomeno attraverso determinate chiavi di lettura (indicatori).
Al termine di ogni anno, oltre alla verifica prevista dal PSR, viene effettuata la valutazione d’impatto che i diversi interventi hanno prodotto sul territorio.
Viene verificata, altresì, la modalità organizzativa prescelta per la gestione associata degli interventi e servizi.
Tutte le verifiche potranno essere realizzate da soggetti individuati dal CdS e prevedere, altresì, il coinvolgimento della popolazione destinataria degli interventi.
Art. 17– Efficacia della Convenzione
La Convenzione ha efficacia tra le parti dal momento della sottoscrizione da parte dei relativi rappresentanti legali o loro delegati e adozione da parte degli Organi consiliari.
Art. 18 – Esenzione del bollo
Il presenta atto gode dell’esenzione del bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 Allegato B art. 16 nel testo integrato e modificato dall’art. 28 D.P.R. 30 Dicembre 1982, n. 955 e D.M. 20 Agosto 1992 e ss. mm. ii.
Art. 19 – Registrazione
Per il presente atto non vi è obbligo di chiedere la registrazione.
Art. 20 – Pubblicazione
Il Comune capofila s’impegna a trasmettere alla Regione Molise la presente Convenzione che deve essere pubblicata, altresì, all’Albo pretorio di ciascun Comune associato.
Art. 21- Rinvio
Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia alla disciplina vigente in materia.
Letto, confermato e sottoscritto
Ente sottoscrittore | Cognome e Nome (in stampatello del legale rappresentante o suo delegato) | Firma |
Ente sottoscrittore | Cognome e Nome (in stampatello del legale rappresentante o suo delegato) | Firma |