CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA
Allegato 1.A
CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA
DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO “CHIOSCO BAR CISANO” PER ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Tra
Il Comune di Bardolino (di seguito “comune”) con sede in Xxxxxxxxx (Xx) Xxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx
x. 0, in persona del Responsabile Area Amministrativa , a ciò autorizzato in forza del decreto sindacale n. 1 del 02.01.2017
e
La Società/Ditta con sede in
in persona del suo legale rappresentante Sig.
nato a il
Premesso che
- con determinazione n. del il Comune ha stabilito, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. del di avviare le procedure e le attività strumentali all’affidamento con gara dell’affitto d’azienda per attività di somministrazione di alimenti e bevande del Chiosco denominato “Chiosco Bar Cisano” , sito in Cisano di Bardolino, Lungolago Riva Palafitte, meglio individuato nell’allegata planimetria (allegato 1);
- ai sensi della normativa vigente, il Bando di gara è stato pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Bardolino xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx (nella sezione “Albo on line” e nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti”).
- a seguito dell’espletamento della procedura di gara, dell’esito positivo della verifica dei requisiti autocertificati in sede di gara dall’Appaltatore è risultata aggiudicataria la Società/Ditta
;
- l’Appaltatore ha espressamente manifestato la volontà del rispetto delle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e negli atti di gara;
- l’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Bando, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto dell’appalto e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica e per la formulazione dell’offerta;
- l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto
che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali.
Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue
Articolo 1 – Oggetto del contratto
Il signor nato a il , qui presente nella veste di legale rappresentante della ditta con sede in
, accetta sotto forma di affitto d’azienda l’attività commerciale denominata “Chiosco Bar Cisano” sita in Cisano di Bardolino, Lungolago Riva Palafitte di cui all’allegata planimetria (allegato 1). Lo stabile viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente di trova, nel rispetto della normativa vigente in materia.
L’azienda viene affittata completa di tutte le attrezzature sotto elencate e già avviata e funzionante.
Esso comprende:
➢ i beni materiali, arredi, attrezzature, impianti e beni immateriali come da allegato inventario
(allegato 2);
➢ i fabbricati e l’area circostante esterna indicata nella planimetria allegata, compresi i bagni ad uso pubblico siti presso la struttura.
L’elenco delle attrezzature verrà allegato al verbale di consegna di cui costituirà parte integrante (allegato 2). Il Verbale di consegna dei beni stumentali compresi nell’azienda costituisce a tutti gli effetti l’inventario degli impianti, attrezzature e beni mobili assunti in consegna e costituirà l’unico elemento di prova delle consistenze e della consegna.
Art. 2 – Modalità di gestione dell’azienda
L’Affittuario si assume l’obbligo di gestire, per tutta la durata del presente contratto, tutti i servizi inerenti alla natura commerciale del “Chiosco Bar Cisano”, garantendole, a totale proprio carico, la massima efficienza.
Tale gestione è relativa al periodo dell’intero anno solare comprensivo dei dodici mesi con totale responsabilità anche per eventuali periodi di chiusura relativamente a ogni genere di danno o di furto che dovessero verificarsi all’interno dell’azienda commerciale.
L’Affittuario si impegna a gestire l’azienda con la massima cura e nel rispetto integrale delle disposizioni di legge in materia vigenti o che verranno emanate nel periodo di cui al presente contratto, anche in campo previdenziale, fiscale e commerciale.
Si impegna altresì a mantenere la gestione delle strutture e di servizio in condizioni di massima igiene, nel decoro richiesto dal particolare tipo di attività, osservando, se fornite, le indicazioni che
il Comune riterrà di emanare in proposito.
La gestione dell’appalto sarà effettuata dall’Affittuario in piena autonomia organizzativa ed a completo rischio d’impresa, comunque nell’ambito di quanto stabilito negli atti di gara.
La Concedente viene sin d’ora autorizzata alla vigilanza ed all’accertamento, anche periodico, delle consistenze dei beni strumentali, nonché ad ogni azione risarcitoria e/o risolutiva del presente contratto nei casi di evidente e riscontrata trascuratezza.
L’Affittuario dovrà tenere costantemente informata la Concedente per qualsivoglia spostamento di attrezzature o beni mobili.
Qualora si verificassero inconvenienti particolari sulla struttura, l’Affittuario dovrà darne immediata comunicazione all’Amministrazione che valuterà l’effettiva consistenza dei problemi e deciderà in merito all’opportunità e competenza per le eventuali riparazioni o interventi, secondo le vigenti leggi in materia di fitto d’azienda.
L’Affittuario si impegna, inoltre, a:
> provvedere ad ogni adempimento relativo all’esercizio di attività commerciale e somministrazione di alimenti e bevande;
> provvedere alla gestione, a proprie spese, dei bagni pubblici siti presso la struttura: in particolare dovrà essere garantito l’accesso agli stessi anche a persone che non siano clienti dell’esercizio commerciale e dovranno essere sostenute le spese relative a utenze e materiale sanitario e di pulizia;
> al rispetto di quanto espressamente previsto nel bando di gara.
Infine l’Affittuario prende atto che l’Azienda Gardesana Servizi, ha diritto all’accesso al locale - cabina di alloggiamento dei quadri elettrici e del gruppo elettrogeno, sito presso l’immobile oggetto del presente bando.
E’ assolutamente vietata l'installazione e l'uso di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 110 del TULPS.
E’ altresì, assolutamente vietata la vendita di cannabis light.
Art. 3 – Durata del contratto
L’affitto d’azienda avrà durata di anni sei (6), decorrenti dalla data del verbale di consegna dell’immobile redatto in contraddittorio tra il Comune di Bardolino e l’Affittuario, comunque successiva all’esecutività della determinazione del Responsabile del Servizio di aggiudicazione definitiva e alla data del 29.03.2019 (scadenza del precedente contratto).
Salvo nuova espressa pattuizione, alla scadenza del Contratto, l’Affituario dovrà rilasciare l’azienda nella totale e piena disponiblità al Comune, in stato e condizioni tali da consentire la continuazione dell’attività nel rispetto delle caratteristiche dell’azienda, senza nulla pretendere
né per eventuali investimenti, addizioni e miglioramenti che in corso di Contratto abbia apportato, essendo eslusa qualsiasi forma di indennizzo e/o buona uscita.
L’Affittuario si obbliga a collaborare nel trimestre antecedente alla scadenza del Contratto, anche se anticipata a causa di risoluzione, con la Concedente onde evitare discontinuità nella gestione dei beni oggetto del contratto, mettendo a disposizione della Concedente tutti i dati e documenti necessari all’uopo secondo i principi di leale collaborazione, trasparenza e buona fede.
Si riconosce la possibilità di recesso da parte dell’Affittuario, da comunicare al Comune mediante lettera raccomandata (o posta elettronica certificata) almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione.
Il Comune si riserva comunque la facoltà di revocare anticipatamente il contratto per gravi ragioni di interesse pubblico e per le motivazioni di cui al successive articolo 10.
Art. 4 – Corrispettivo
Il canone annuo dovuto per la cessione in affitto d’azienda, derivante dall'applicazione della percentuale di rialzo offerta sul canone annuo posto a base di gara, è stabilito in Euro
oltre all’eventuale IVA dovuta nella misura di legge, da versare al Comune in dodici rate mensili anticipate di uguale importo entro il 5 di ogni mese, presso la Tesoreria Comunale.
Il canone di affitto è soggetto ad aggiornamento annuale, a decorrere dalla seconda annualità contrattuale, sulla base del 100% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati.
Art. 5 – Garanzie
L’Affittuario ha costituito la cauzione di Euro , prescritta a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, mediante
n. con l’Istituto
bancario/assicurativo canone, come risultante dall’offerta presentata in sede di gara.
pari ad un’annualità del
Il Comune ha diritto di escutere, in tutto o in parte, la cauzione definitiva in ogni caso di inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto per effettuare i pagamenti diretti previsti dall'art. 4, nel caso in cui vengano applicate le penali secondo la normativa che regola l’affitto d’azienda o in caso di inadempimento di quanto indicato nel precedente art. 3 in merito alla restituzione dei locali nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati, fatto salvo il normale
deterioramento derivante dal loro uso in conformità alle condizioni contrattuali. In ogni caso la cauzione definitiva è incassata totalmente laddove il Comune si avvalga della clausola risolutiva espresso/revoca di cui al successive art. 10.
L’Affittuario si obbliga a reintegrare in tutto o in parte la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi nel periodo di validità dell’affitto d’azienda, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
La cauzione sarà liberata ovvero restituita senza interessi da parte dell'Amministrazione Comunale alla riconsegna dei locali, previa verifica del corretto espletamento di tutte le disposizioni previste dal contratto.
Art. 6 – Manutenzioni e obblighi generali
La manutenzione ordinaria è ad esclusivo carico dell’Affittuario, che dovrà provvedervi con il massimo scupolo e professionalità in modo da preservare sempre al meglio l’immagine della struttura. Le riparazioni straordinarie restano a carico del Concedente.
Nessuna innovazione o manutenzione straordinaria potrà essere eseguita dall’Affittuario senza il preventive consenso dell’Ente che avrà piena facoltà di optare per la rimozione/riduzione in pristino o la conservazione delle modificazioni, ove migliorative, senza nulla dover riconoscere all’Affittuario, fermo restando il diritto al risarcimento di eventuali danni.
Art. 7 – Utenze
Per quanto riguarda le spese accessorie derivanti dall’allacciamento ai servizi tecnologici si precisa quanto segue: l’unità immobiliare è dotata di utenze indipendenti e pertanto l’Affittuario deve provvedere ad attivare i relativi contratti di erogazione con gli enti preposti; le relative spese di attivazione e funzionamento dell’utenza sono interamente a carico dell’Affittuario.
Sono, altresì, a carico dell’Affittuario le spese relative alle utenze dei bagni ad uso pubblico siti presso la struttura.
Art. 8 – Responsabilità e assicurazione
L’Affittuario solleva il Comune da qualsiasi responsabilità per i danni arrecati a terzi nell'espletamento dei servizi indicati nel presente contratto, riguardanti sia l’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno ed all’esterno dell’immobilie adibito a bar, sia le attività nell’area annessa.
Sono da considerarsi terzi i fruitori dei servizi erogati dall’Affittuario, il Comune di Bardolino, gli eventuali dipendenti o prestatori d’opera dell'impresa Affittuario che operano, a qualsiasi titolo,
presso i locali oggetto di contratto, nonché ogni altra persona presente occasionalmente presso la struttura stessa.
Per tutta la durata del presente contratto, l’Affittuario assume la responsabilità esclusiva per la custodia dei locali, delle attrezzature e di tutti i beni affidati al medesimo per l'esecuzione del contratto, anche tenendo conto e adeguandosi ad eventuali sistemi di allarme che potranno essere installati successivamente, liberando il Comune di Bardolino, proprietario dei suddetti beni, da qualsiasi onere o responsabilità.
Il Comune di Bardolino prende atto che l’Affittuario ha stipulato le seguenti polizze assicurative con compagnie di primaria importanza:
a) Polizza assicurativa a copertura del rischio locativo dell’immobile con un massimale di € 50.000 per sinistro; polizza assicurativa di danni derivanti da incendio, scoppio, eventi atmosferici ed alluvionali con un massimale di € 30.000 per sinistro; la polizza dovrà prevedere la garanzia del “ricorso terzi da incendio” con un massimale di € 100.000,00 per sinistro;
b) Polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi (RCT) a copertura dei danni provocati a persone o cose, con un massimale di € 2.000.000,00 per sinistro, considerando tra i soggetti terzi anche il Comune di Bardolino.
c) Polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso i dipendenti ed i prestatori d’opera a qualsiasi titolo (RCO), con un massimale di € 2.000.000,00 per sinistro. A titolo esemplificativo e non esaustivo tra i prestatori d’opera sono compresi anche i collaboratori, gli stagisti ed i tirocinanti. Le polizze dovranno prevedere la rinuncia, in qualsiasi caso, alla rivalsa da parte della compagnia nei confronti del Comune.
L'esistenza, la validità e l'efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per il Comune e, pertanto, qualora l’Affittuario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la validità della copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto.
Art. 9 - Divieto di cessione del contratto
L’Affittuario si obbliga a condurre direttamente la gestione dell’azienda, essendo espressamente vietato il subaffitto, anche parziale dell’azienda, fatta salva espressa preventiva autorizzazione del Comune, pena la risoluzione immediata del contratto.
E’ altresì vietata la cessione, con qualunque mezzo e modalità, anche parziale, del Contratto da parte dell’Affittuario.
Art. 10 - Risoluzione e revoca
Le parti convengono che, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il presente contratto si risolverà di diritto:
• in caso di ritardo superiore a due mesi nel pagamento di ciascuna rata del canone, fatto salvo il pagamento degli interessi di legge ed il diritto al risarcimento di tutti i danni;
• in caso di gravi e/o reiterati inadempimenti degli obblighi relativi al rispetto della destinazione dell’immobile (anche parziali) o delle modalità di svolgimento dell’attività contrattualmente prevista;
• in caso di sub-affitto e di ogni altro motivo di interesse pubblico.
Gli effetti della risoluzione del contratto decorrono dal ricevimento, da parte dell’Affittuario, della comunicazione del Comune dell'attivazione della clausola risolutiva espressa.
L’Amministrazione provvederà alla revoca del contratto qualora venisse meno anche uno solo dei requisiti dichiarati dall’Affittuario in sede di presentazione dell’offerta, condizione essenziale per la partecipazione. La revoca comporterà l’immediata risoluzione del contratto di affitto, senza oneri a carico del Comune.
Art. 11 – Elezione domicilio
Per ogni effetto del presente contratto, l’Affittuario elegge domicilio presso la propria sede legale e si impegna a comunicare al Comune ogni variazione dello stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente contratto.
Art. 12 – Rapporti di lavoro personale dipendente
L’Affittuario, con la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga, nei confronti di eventuale personale dipendente, ad osservare scrupolosamente tutte le norme di legge in materia di lavoro, sicurezza e previdenza sociale, in particolare:
- ad applicare i vigenti contratti collettivi di categoria
- ad assicurare detto personale ai fini previdenziali, infortunistici e mutualistici
- a rispettare scrupolosamente le norme in materia di tutela della sicurezza sul lavoro e quelle igienico- sanitarie in vigore riguardanti la somministrazione di alimenti e bevande, la salubrità dei locali di lavoro e dei locali ove viene esercitata l’attività.
Art. 13 – Richiami normativi
Per quanto non previsto dal presente contratto ed in quanto applicabili, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi in vigore.
Art. 14 – Spese contrattuali
Le spese per la stipula del presente contratto, per il versamento delle imposte di bollo e di registro, sono interamente a carico dell’affittuario.
Art. 15 – Attestato di Prestazione Energetica
Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005, l’Affittuario dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine all’attestazione della prestazione energetica dei locali oggetto di affitto.
Copia dell’attestato di prestazione energetica, con validità fino al , viene altresì allegata al
presente contratto.
Art. 16 - Allegati
Costituiscono allegati al presente contratto i seguenti documenti:
- Allegato 1 – Planimetria
- Allegato 2 - Inventario/Verbale di consistenza
- Attestato di Prestazione Energetica dei locali
Letto, accettato e sottoscritto.