CONTRATTO NAZIONALE DEL LAVORO DOMESTICO
CONTRATTO NAZIONALE DEL LAVORO DOMESTICO
LA NORMATIVA
Xxxxxx Xxxxxxxx - Direttore SAF ACLI
I temi che tratteremo:
Nuovo CCNL
Le novità in pillole Art. 4 – Documenti di lavoro Art. 6 – Lettera di assunzione Art. 7 – Tempo determinato Art. 8 – Lavoro ripartito
Art. 9 – Inquadramento lavoratori Art.10 – Discontinue prestazioni notturne
Art. 11 – Prestazioni di attesa Art. 12 – Periodo di prova Art. 14 – Orario di lavoro
Art. 17 – Ferie Art. 20 – Permessi per formazione professionale Art. 21 – Congedo donne vittime di violenza
Art. 25 – Tutela lavoratrici madri Art. 26 – Tutela delle condizioni di lavoro
Art. 27 – Malattia Art. 34 – Retribuzione e prospetto paga Art. 36 e 37 – Vitto e alloggio e scatti
Art.40 – Risoluzione del contratto e preavviso Art. 53 – Contributi assistenza contrattuale
Tabelle retributive
INTRODUZIONE
Nuovo CCNL – Lavoro Domestico
1° Ottobre 2020 – 31 Dicembre 2022
I lavoratori domestici stanno assumendo con il passare degli anni un ruolo di sempre maggior rilievo nella società moderna, da qui l'esigenza di disciplinare in maniera accurata l'intera categoria di lavoratori, che con il nuovo contratto si chiameranno assistenti familiari e comprende le macro categorie meglio conosciute come:
- COLF
- BADANTI
- BABY SITTER
Estensione del periodo di prova a 30 giorni per lavoratori conviventi e DS
Denominazione univoca di "assistenti familiari" superando la consolidata distinzione tra colf, badanti e baby-sitter.
Nuovo valore di Xxx.xx. Colf da 0,03 cent a 0,06 cent da gennaio 2021.
Regolamentazione sui rapporti di lavoro a tempo determinato e sulle prestazioni di attesa e di assistenza notturna.
Indennità aggiuntive a chi: Assiste bambini fino al 6° anno di età e più di una persona non autosufficiente. E’ in possesso del certificato di qualità.
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Il lavoratore, durante il tentativo di conciliazione, deve essere assistito da un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali firmatarie.
Nuova figura dell’assistente familiare educatore formato
Maggior n° di ore dedicate alla formazione:
40 ore annue elevate a 64 per percorsi formativi riconosciuti da EbinColf
Riconoscimento del congedo per donne vittime di violenza e linee guida per ridurre i rischi nell’ambiente di lavoro
Unico livello per le
baby-sitter (BS)
Art. 4 – DOCUMENTI DI LAVORO
All’atto dell’assunzione il lavoratore dovrà consegnare al datore di lavoro i documenti necessari in conformità con la normativa in vigore e presentare in visione i documenti assicurativi e previdenziali, nonché ogni altro documento sanitario aggiornato con tutte le attestazioni previste dalle norme di legge vigenti, un
documento di identità personale non scaduto ed eventuali diplomi o attestati professionali specifici.
Il lavoratore extracomunitario potrà essere assunto se in possesso del permesso di soggiorno valido per lo svolgimento di lavoro subordinato.
• Xxxx si intende per documenti assicurativi e previdenziali?
Estratto contributivo regolare ma attenzione: sono dati protetti da privacy, posso farne richiesta o verificare che la posizione previdenziale sia regolare ma non è possibile imporre la consegna documentale.
Documento sanitario aggiornato: anche questi sono dati protetti da privacy, il datore può farne richiesta ma non si può imporre, in questa situazione contingente è possibile essere più rigidi in termini di doc. sanitari.
• Le famiglie posso imporre tampone e/o sierologico al dipendente?
- Se il dipendente è in forza può essere che il tampone / sierologico sia richiesto e pagato dalla famiglia.
- Se il dipendente non è in forza ancora e vuole lavorare, in fase di assunzione, può essere a carico del dipendente o in accordo tra le parti.
Art. 6 – LETTERA DI ASSUNZIONE
Tra le parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro (lettera di assunzione), nel quale andranno indicati, oltre ad eventuali clausole specifiche:
a. Data dell’inizio del rapporto di lavoro;
b. Livello di appartenenza, mansione;
c. Durata del periodo di prova;
d. Esistenza o meno della convivenza;
e. La residenza del lavoratore, nonché l’eventuale diverso domicilio, valido agli effetti del rapporto di lavoro. Per i rapporti di convivenza, il lavoratore dovrà indicare l’eventuale proprio domicilio diverso da quello della convivenza, a valere in caso di sua assenza da quest’ultimo, ovvero validare a tutti gli effetti lo stesso indirizzo della convivenza, anche in caso di sua assenza purché in costanza di rapporto di lavoro;
f. Durata dell’orario di lavoro e sua distribuzione;
g. Eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro;
h. Per i lavoratori conviventi, la collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla giornata di riposo settimanale spettante alla domenica, ovvero ad altra giornata nel caso di cui all’art. 13, ultimo comma;
i. Retribuzione pattuita;
j. Luogo di effettuazione della prestazione lavorativa nonché la previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari (trasferte);
k. Periodo concordato di godimento delle ferie annuali;
l. Indicazione dell’adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e custodire i propri effetti personali;
m. Obbligatorietà del versamento dei contributi di assistenza contrattuale, come indicato all’art.53;
n. Eventuale presenza di impianti audiovisivi all’interno dell’abitazione;
o. Applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal presente contratto.
Art. 7 – TEMPO DETERMINATO
1. L’assunzione può effettuarsi a tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente, obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra le parti della relativa lettera, nella quale devono essere specificate le fattispecie giustificatrici.
2. La forma scritta non è necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni di calendario.
3. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi. In questi casi si possono effettuare fino a quattro proroghe a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato; la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere comunque superiore, compresa la eventuale proroga, ai 24 mesi. Nei contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi è necessario l’inserimento della causale.
4. A titolo esemplificativo è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro nei seguenti casi:
- per esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche ripetitivo;
- per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano la sospensione del rapporto;
- per motivi familiari, compresa necessità di raggiungere la famiglia residente all’estero;
- per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità, fruitori di permessi assistenza
- per sostituire lavoratori in ferie;
- per l’assistenza extra-domiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo.
5. Per le causali che giustificano l’assunzione a tempo determinato i datori di lavoro potranno altresì avvalersi di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Il contratto di lavoro a tempo determinato nel settore del lavoro domestico è sconsigliato perché:
1. Il tempo indeterminato può cessare in qualsiasi momento, anche senza giusta causa, da entrambe le parti (quindi sia per dimissioni che per licenziamento)
2. basta farlo in forma scritta, garantendo i giorni di preavviso oppure indennizzando il relativo importi di mancato preavviso.
3. Il tempo determinato è più oneroso, in termini contributivi, rispetto al tempo indeterminato.
4. Il tempo determinato è vincolante: una volta stabilita una data di termine non sarebbe possibile cessarlo prima.
5. Per avere una data di termine fissa al contratto bisognerebbe farlo con un giustificato motivo oggettivo e tale motivo NON può essere la prova.
Art.9 – INQUADRAMENTO LAVORATORI
Innanzitutto non si chiamano più colf, badanti, lavoratori domestici, bensì Assistenti familiari.
Tra le novità dell’accordo, il superamento della tripartizione livellare e la distinzione degli assistenti familiari in quattro livelli di inquadramento (A, B, C, D):
Xxxxxxx A Assistenti familiari, non addetti all’assistenza di persone che svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi a livello esecutivo ed esclusivo, sotto il diretto controllo del datore di lavoro.
Xxxxxxx A super Assistenti familiari che svolgono funzioni di mera compagnia a persone adulte autosufficienti;
Livello B Assistenti familiari che svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, anche a livello esecutivo: collaboratore familiare generico polifunzionale, custode di abitazione privata, addetto alla stireria, cameriere;
Xxxxxxx B super Assistente familiare per persone autosufficienti il quale si occupa anche delle esigenze di vitto e pulizia della casa dell’assistito; nonché di accudimento di bambini, quindi baby-sitter
Livello C Assistenti familiari che, grazie alle proprie competenze ed esperienze, operano in totale autonomia (cuoco);
Livello C super Assistente familiare per persone non autosufficienti (privo della specifica formazione ed esperienza) il quale si occupa anche del vitto e della pulizia dell’abitazione degli assistiti;
Livello D Assistenti familiari in possesso delle necessarie competenze che ricoprono posizioni di responsabilità, autonomia decisionale e / o coordinamento (ad esempio maggiordomo, amministratore dei beni di famiglia, governante);
Livello D super Assistenti familiari di persone non autosufficienti (in possesso di specifica esperienza e formazione) che
si occupano altresì delle esigenze di vitto e pulizia della casa degli assistiti (rientra in questo inquadramento anche il direttore di casa con funzioni di gestione di tutte le esigenze connesse all’andamento dell’abitazione).
All’interno del livello D super debutta la figura dell’assistente familiare educatore formato, da intendersi come colui che, nell’ambito di progetti educativi individuati dal datore di lavoro – famiglia, attua interventi volti a favorire l’inserimento o il reinserimento nei rapporti sociali di persone in difficoltà, perché affette da disabilità psichica ovvero da disturbi dell’apprendimento o relazionali.
Note a verbale:
Il lavoratore addetto allo svolgimento di mansioni promiscue ha diritto all’inquadramento nel livello corrispondente alle mansioni prevalenti.
Per persona autosufficiente si intende il soggetto in grado di compiere le più importanti attività relative alla cura della propria persona ed alla vita di relazione.
La formazione del personale per l’assistenza a persona non autosufficiente, laddove prevista per l’attribuzione della qualifica, si intende conseguita quando il lavoratore sia in possesso di diploma nello specifico campo oggetto della propria mansione, conseguito in Italia o all’estero, purché equipollente, anche con corsi di formazione aventi la durata minima prevista dalla legislazione regionale e comunque non inferiore a 500 ore.
Ai fini del diritto all’ inquadramento nel livello D Super, è onere del lavoratore comunicare per iscritto al datore di lavoro il conseguimento, anche in corso di rapporto di lavoro, di detto diploma e consegnarne copia.
Se la famiglia desidera assumere un lavoratore diplomato con il livello CS perché sostiene che non svolge in famiglia mansioni oggetto del diploma lo fa a suo rischio e pericolo proprio per la delicatezza del confine applicativo delle mansioni. Quindi firma un atto notorio e poi si apre la posizione come desidera la famiglia.
L’assistente familiare educatore non è da confondere con la figura dell'educatore professionale disciplinata dalla cd «Xxxxx xxxx» (mt. 1, commi 59,J e seguenti, L. n. 205 del 2017).
Art.10 – DISCONTINUE PRESTAZIONI NOTTURNE
1. Al personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna in favore di soggetti autosufficienti (bambini, anziani, portatori di handicap o ammalati), inquadrato nel livello B super, nel livello C super (se non formato) o nel livello D super (se formato), qualora la collocazione temporale della prestazione sia ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00 sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella D allegata al presente contratto, relativa al livello di inquadramento. Per il personale non convivente, sussiste l’obbligo di corresponsione della prima colazione, della cena e di un’idonea sistemazione per la notte.
2. Al personale convivente di cui al presente articolo dovranno essere in ogni caso garantite undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.
3. Fatta salva la fascia oraria indicata al comma 1, ai soli fini dell’assolvimento dell’obbligo contributivo di cui all’art.53, l’orario convenzionale di lavoro è pari a otto ore giornaliere.
4. L’assunzione ai sensi del presente articolo dovrà risultare da apposito atto sottoscritto dalle parti; in tale atto devono essere indicate l’ora d’inizio e quella di cessazione dell’assistenza e il suo carattere di prestazione discontinua.
Art.11 – PRESTAZIONI DI ATTESA
1. Al personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna, sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella E allegata al presente contratto, qualora la durata della presenza stessa sia interamente ricompresa tra le ore 21.00 e le ore 8.00, fermo restando l’obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo.
2. Qualora venissero richieste al lavoratore prestazioni diverse dalla presenza, queste non saranno considerate lavoro straordinario, bensì retribuite aggiuntivamente sulla base delle retribuzioni previste per i lavoratori non conviventi, come da tabella C allegata al presente contratto, con le eventuali maggiorazioni contrattuali e limitatamente al tempo effettivamente impiegato.
3. Fatta salva la fascia oraria indicata al comma 1, ai soli fini dell’assolvimento dell’obbligo contributivo di cui all’art.53, l’orario convenzionale di lavoro è pari a cinque ore giornaliere, oltre alle prestazioni eventualmente retribuite ai sensi del comma 2.
4. L’assunzione dovrà risultare da apposito atto sottoscritto e scambiato tra le parti.
La particolarità di questi tipi di lavoro:
1. Non viene specificato quale sia l’orario di lavoro EFFETTIVO ma viene stabilita una fascia oraria con stipendio forfetario
2. Viene indicato solo quale tabella retributiva applicare qualunque sia l’orario di lavoro. (concetto del portierato e disponibilità al lavoro forfetizzata).
3. Viene specificato che i lavoratori devono lavorare nella fascia oraria che va dalle 20 alle 8 (nel caso dell’assistenza) o dalle 21 alle 8 (nel caso della presenza) rispettando i riposi nella quale ci possono essere -X- ore di lavoro EFFETTIVO ma nel contratto potrebbero anche non comparire perché viene esplicitamente specificato che a SOLI FINI CONTRIBUTIVI è possibile considerare 8 ore giornaliere nell’assistenza notturna o 5 ore giornaliere nella presenza notturna …
- Possono essere 8 ore per 6 giorni quindi 48 ore settimanali o 8 x 5 quindi 40 ore settimanali (assistenza notturna)
- Possono essere 5 ore per 6 giorni quindi 30 ore settimanali o 5 x 5 quindi 25 ore settimanali (presenza notturna)
Da un lato le famiglie risparmiano sui contributi, dall’altro si aboliscono i conteziosi sull’orario di lavoro che spesso coinvolgeva questa categoria di lavoratori proprio per la tipologia di mansione.
E’ consigliabile indicare in accordo di lavoro l’Art. del CCNL a cui si fa riferimento.
Ai sensi dell’art. 10 comma 3 la contribuzione verrà versata per 8 ore giornaliere per 6 giorni anche senza specificare l’orario ma evidenziando che ai sensi dell’Art. 10 con discontinue prestazioni notturne di cura alla persona la prestazione lavorativa viene ricompresa nella fascia oraria tra le 20 e le 08 e la retribuzione sarà pari a (tabella D) e ai sensi del comma 3 la contribuzione verrà versata sul valore convenzionale di 48 ore.
Art.12 – PERIODO DI PROVA
1. I lavoratori inquadrati nei livelli D) e D super) ed i lavoratori operanti in regime di convivenza indipendentemente dal livello di inquadramento, sono soggetti ad un periodo di prova regolarmente retribuito di 30 giorni di lavoro effettivo. Per i restanti rapporti di lavoro, il periodo di prova è di 8 giorni di lavoro effettivo.
2. Il lavoratore che abbia superato il periodo di prova senza aver ricevuto comunicazione di recesso s’intende automaticamente confermato. Il servizio prestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli effetti dell’anzianità.
3. Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti, senza preavviso, ma con il pagamento a favore del lavoratore della retribuzione e delle eventuali competenze accessorie corrispondenti al lavoro prestato.
4. Se il lavoratore è stato assunto come prima provenienza da altra Regione, senza avere trasferito la propria residenza, e la risoluzione del rapporto non avvenga per giusta causa, dovrà essere dato dal datore di lavoro un preavviso di 3 giorni o, in difetto, la retribuzione corrispondente.
5. L’apposizione del periodo di prova deve risultare da atto scritto.
Art.14 e Art.15 – ORARIO DI LAVORO e STRAORDINARI
La durata normale dell’orario di lavoro è quella concordata fra le parti e comunque, fatto salvo quanto previsto al comma 2, con un massimo di:
10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per i lavoratori conviventi;
8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi
Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell’arco della stessa giornata, ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo per l’effettivo recupero delle energie psicofisiche.
Orario di lavoro per il contratto di sostituzione dei riposi della badante principale:
I datori possono assumere una collaboratrice solo per coprire i turni di riposo della collaboratrice principale. Si prevede che:
a) il livello al quale inquadrare il lavoratore può essere : CS o DS;
b) possa essere stipulato solo per sostituire assistenti familiari nei riposi;
c) che la retribuzione sia quella indicata nella tabella G (ultima slide) sia che il riposo cada di sabato o di domenica.
Lavoro straordinario:
Le ore di lavoro richieste oltre l'orario giornaliero massimo previsto sono da retribuire con una paga di fatto maggiorata del:
- 25% se il lavoro viene prestato tra le 6 e le 22;
- 50% se il lavoro viene prestati tra le 22 e le 6 (notturno straordinario). Se invece si tratta di notturno ordinario 20% di maggiorazione;
- 60% se il lavoro viene prestato di domenica o durante la festività;
- 40% se il lavoro viene prestato da un collaboratore convivente durante la mezza giornata di riposo infrasettimanale;
- 10% se il lavoro viene prestato da un collaboratore non convivente per le ore eccedenti le 40 e fino alle 44 nella fascia oraria 6.00 - 22.00. Le ore di straordinario, tranne nel caso di emergenza, devono essere richieste con un giorno di preavviso.
La somma di più rapporti di lavoro differenti può arrivare a 48 ore settimanali.
1 anno di lavoro
Art.17 – FERIE
26 giorni/anno
= =
2,167 giorni/mese
aver luogo per almeno 2 settimane entro l’anno di maturazione
accumulo massimo di un biennio
potranno essere frazionate in non più di due periodi/anno
non possono essere godute durante il periodo di preavviso e di licenziamento, né durante il periodo di malattia o infortunio
Diritto irrinunciabile del lavoratore, periodo minimo di 4 settimane per ogni anno di servizio e non può essere sostituito dalla relativa indennità
malattia documentata interrompe le ferie
Art.20 – PERMESSI PER FORMAZIONE PROFESSIONALE
1. I lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 6 mesi, possono usufruire di un monte ore annuo di 40 ore di permesso retribuito per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori o assistenti familiari.
2. Xxxxx i requisiti sopra indicati, per la frequenza di corsi di formazione finanziati o comunque riconosciuti dall’Ente bilaterale Ebincolf di cui all’ art. 48, il monte ore annuo dei permessi retribuiti ammonta a 64 ore.
3. Il monte ore annuo di cui al comma 1 potrà essere utilizzato anche per le eventuali attività formative previste dalla normativa e necessarie per il rinnovo dei titoli di soggiorno. In tale ottica i datori di lavoro favoriranno la frequenza, da parte dei lavoratori, a corsi di formazione specifici, gestiti da Enti pubblici ovvero organizzati o riconosciuti dagli Enti bilaterali, anche finalizzati al rinnovo dei titoli di soggiorno. L’utilizzo del monte ore per le finalità indicate al presente comma dovrà trovare riscontro in apposita documentazione, riportante anche gli orari delle attività formative esercitate.
4. E’ esclusa in ogni caso la possibilità di cumulo pluriennale dei permessi in questione che devono essere usufruiti nel periodo annuale di maturazione.
Art.21 – CONGEDO DONNE VITTIME DI VIOLENZA
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 D.Lgs. 80/2015 e successive modificazioni ed integrazioni la lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.
2. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione attestante l’inserimento nei percorsi di cui al precedente comma.
3. Il periodo di congedo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
4. Durante il periodo di congedo, la lavoratrice, tranne quanto previsto dal comma 3, ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L’indennità è corrisposta direttamente dall’Inps, a seguito di domanda presentata all’Istituto dall’avente diritto, secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.
5. Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di tre anni secondo quanto concordato tra le parti. In caso di mancato accordo, la lavoratrice può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria, fermo restando che la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.
Per calcolare la data di inizio si verifica
2 mesi precedenti la data presunta del parto
Periodo dalla data presunta a data effettiva del parto
Astensione dal lavoro
Indennità sostitutiva della retribuzione
La lavoratrice può essere licenziata solo per mancanze gravi documentate che non consentono la prosecuzione del rapporto di lavoro
3 mesi successivi
al parto
Possibilità di richiedere la flessibilità e lavorare fino ad un mese prima della data presunta del parto e prorogare di un mese il periodo dei 3 mesi successivi al parto.
Art.25 – TUTELA LAVORATRICI MADRI
Conservazione del posto di lavoro
Le lavoratrici domestiche hanno diritto all’indennità se
Nei 24 mesi precedenti il periodo di astensione obbligatoria risultano versati a loro carico 52 contributi settimanali anche se relativi a settori diversi da quello domestico.
Nei 12 mesi precedenti il periodo di astensione obbligatoria risultano versati a loro carico 26 contributi settimanali anche se relativi a settori diversi da quello domestico.
L’indennità è pari all’80% del salario normale, sul quale sono pagati i contributi
Nel calcolo dell’indennità valgono SOLO i periodi di lavoro come lavoratrice domestica.
INDENNITA’ DI MATERNITA’
Art.26 – TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
1. Ogni lavoratore ha diritto ad un ambiente di lavoro sicuro e salubre, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente, relativamente agli ambienti domestici. A tal fine il datore di lavoro sarà tenuto a garantire la presenza sull’impianto elettrico di un adeguato interruttore differenziale, cosiddetto salvavita.
2. Il datore di lavoro provvede ad informare il lavoratore circa eventuali rischi esistenti nell’ambiente di lavoro relativi anche all’uso delle attrezzature, ivi compresi gli strumenti telematici e robotici, e all’esposizione a particolari agenti chimici, fisici e biologici.
3. L’informativa si realizzerà all’atto dell’individuazione delle mansioni o del successivo mutamento delle stesse, mediante la consegna dell’apposito documento che verrà elaborato dall’Ente bilaterale di settore – Ebincolf.
4. E’ facoltà del datore di lavoro installare impianti audiovisivi all’interno dell’abitazione.
5. L’esistenza o l’installazione di detti impianti, devono essere preventivamente comunicate per iscritto al lavoratore e sono comunque vietate nell’alloggio riservato allo stesso ai sensi dell’art. 36, comma 2, nonché́ nei servizi igienici.
6. Le immagini e le informazioni raccolte a mezzo degli impianti audiovisivi, devono essere trattate nel rispetto della vigente disciplina sul trattamento dei dati personali.
Dichiarazione congiunta:
Atteso che la violenza e le molestie anche sessuali nel luogo del lavoro domestico costituiscono un abuso e una violazione dei diritti umani, le Parti Sociali flrmatarie del presente CCNL concordano di promuovere iniziative, anche tramite gli Enti bilaterali, al flne di prevenire e contrastare tali condotte inaccettabili e incompatibili con il rispetto della persona umana, siano esse rivolte nei confronti del lavoratore o nei confronti del datore di lavoro o suoi familiari, così come previsto dalla Convenzione OIL n. 190 del 2019 e dalla Raccomandazione OIL n. 206 del 2019.
Art.27 – MALATTIA
Il lavoratore in malattia deve darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro entro l’orario di inizio attività o, nel caso circostanze di forza maggiore lo impediscano, entro due giorni dall’evento. Consegnare al datore di lavoro un certificato medico, rilasciato dal medico di base, dove è indicata la prognosi. Se vive in regime di convivenza è esonerata dalla consegna del certificato a meno che la malattia non avvenga durante un periodo in cui non è presente presso l’abitazione del datore, ad esempio durante le ferie.
- Che succede se la malattia insorge durante la prova o il preavviso? Se la lavoratrice si ammala durante il periodo di prova oppure durante il periodo di preavviso (sia esso di dimissioni o di licenziamento), la malattia ne fa sospendere il decorso. Quest’ultimo riprenderà al termine della prognosi.
- Chi paga la malattia e per quanti giorni? L’Inps non corrisponde alcuna indennità alla lavoratrice. È il datore di lavoro che si fa carico del pagamento dei giorni di malattia nei termini e nei tempi indicati nello schema di seguito:
ANZIANITÀ LAVORATIVA | GG ASSENZA RETRIBUTI NELL’ANNO SOLARE | TRATTAMENTO ECONOMICO DA CORRISPONDERE | CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO |
FINO A 6 MESI | 8 gg. | Dal 1° al 3° gg = 50% della retribuzione globale di fatto Dal 4° al 8° gg = 100% della retribuzione globale di fatto | 10 gg calendario (se oncologica 20 gg.) |
DA 6 MESI A 2 ANNI | 10 gg. | Dal 1° al 3° gg = 50% della retribuzione globale di fatto Dal 4° al 10° gg = 100% della retribuzione globale di fatto | 45 gg calendario (se oncologica 90 gg.) |
OLTRE 2 ANNI | 15 gg. | Dal 1° al 3° gg = 50% della retribuzione globale di fatto Dal 4° al 15° gg = 100% della retribuzione globale di fatto | 180 gg calendario (se oncologica 360 gg.) |
Oltre ai periodi di malattia retribuiti la lavoratrice ha diritto
alla conservazione del posto di lavoro (nei limiti indicati nella tabella) da calcolarsi come 365 giorni nell’arco di due anni civili. Questi periodi sono raddoppiati in caso ci si trovi di fronte a malattie oncologiche.
Art.34 – RETRIBUZIONE E PROSPETTO PAGA
3. Sino al compimento del sesto anno di età di ciascun bambino assistito, l’assistente familiare inquadrata nel profilo B Super – baby sitter avrà diritto a percepire, oltre al minimo retributivo anche di un’indennità mensile aggiuntiva. Tale indennità è assorbibile da eventuali superminimi individuali di miglior favore percepiti dal lavoratore.
VALORE DELL’INDENNITA’:
Baby sitter convivente full time: € 115,76/mese Baby sitter convivente part-time:€ 81,10/mese Baby sitter non convivente: € 0,70/ora
4. Al lavoratore inquadrato nel livello C Super) o D Super) addetto all’assistenza di più di una persona NON autosufficiente, è altresì dovuta l’indennità mensile nella misura di cui alla Tabella I). Tale indennità è assorbibile da eventuali superminimi individuali di miglior favore percepiti dal lavoratore.
VALORE DELL’INDENNITA’:
Badante convivente: € 100,00/mese
Badante non convivente: € 0,58/ora
7. Al lavoratore inquadrato nei livelli B), B super), C super) e D super) in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma tecnica UNI 11766:2019 in corso di validità, è dovuta l’indennità mensile di cui alla Tabella L). Tale indennità è assorbibile da eventuali trattamenti retributivi di miglior favore complessivamente percepiti dal lavoratore. (da stabilire nel corso del 2021)
In merito all’indennità comma 3 (baby-sitter) sono emerse le seguenti interpretazioni:
Commenti
1) La parola ‘ciascun bambino’ sta a significare che l’indennità va moltiplicata per ciascun bambino assistito sotto i 6 anni?
Le associazioni di categoria, firmatarie del contratto, chiariscono che:
Con "Sino al compimento del sesto anno di età di ciascun bambino assistito" ci si riferisce all'età del bambino più piccolo, quindi non tante indennità quanti son i bambini, ma una sola indennità che verrà mantenuta flno al compimento del 6' anno del più piccolo.
Il testo si presta a più interpretazioni. Comunque questa è quella di miglior favore per il datore di lavoro e pertanto la preferiamo sino a che non ci saranno interpretazioni “uffciali” diverse. Siamo sempre in tempo a riconoscere gli arretrati. L’interpretazione di una associazione sindacale firmataria dell’accordo di rinnovo, ha una valenza importante. E quindi consideriamo questa quella valida, fino a eventuale interpretazione contraria.
2) Se una baby-sitter assiste un bambino SOTTO I 6 ANNI, affetto da disabilità, l’indennità va comunque corrisposta?
La risposta è NO in quanto una baby-sitter che assiste un bambino disabile va inquadrata direttamente nel livello CS (Assistente a persona non autosuffciente) ed automaticamente la retribuzione (6,83 euro per il 2020) va a colmare la differenza retributiva tra badante BS con indennità e CS. Ricordiamo che con la parola ‘sotto i 6 anni’ infatti si intende bambino ‘sano’ senza patologie di non autosuffcienza.
3) Cosa significa che le indennità sono assorbibili da eventuali superminimi ad personam?
L’indennità di € 0,70 viene compensata con la riduzione della voce superminimo, così da mantenere ferma la retribuzione complessiva oraria lorda. Bisogna solo verificare sempre ed in ogni caso, che nel contratto di lavoro sia prevista l’assorbibilità degli aumenti retributivi previsti dal contratto, e quindi anche delle nuove indennità istituite dal CCNL, con il superminimo. Solo allora si potrà procedere con l’assorbimento, non certo, invece, se nel contratto di lavoro è semplicemente prevista una voce di superminimo, senza la clausola di assorbibilità.
Art.36 – VITTO E ALLOGGIO
Il vitto dovuto al lavoratore deve assicurargli una alimentazione sana e sufficiente; l’ambiente di lavoro non deve essere nocivo all’integrità fisica e morale dello stesso.
Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo a salvaguardarne la dignità e la riservatezza. I valori convenzionali del vitto e dell’alloggio sono fissati nella relativa tabella.
Art.37 – SCATTI DI ANZIANITA’
A decorrere dal 22 maggio 1972 spetta al lavoratore, per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale.
A partire dall’1 agosto 1992 gli scatti non sono assorbibili dall’eventuale superminimo. Il numero massimo degli scatti è fissato in 7.
Nota a verbale
Il primo scatto di anzianità matura dal mese successivo al compimento di ogni biennio di servizio.
Art.40 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti con l'osservanza dei termini di preavviso.
Il conteggio dei giorni decorre dal giorno successivo alla firma della comunicazione scritta del licenziamento o delle dimissioni.
Durante il periodo di preavviso il rapporto di lavoro è da considerarsi ancora in corso, per cui le parti rimangono soggette a tutti i diritti ed obblighi che derivano dal contratto di lavoro (se il lavoratore si ammala, il decorso del periodo di preavviso è sospeso).
Per espressa previsione del vigente contratto collettivo quando viene usata l'espressione "giorni di calendario" si considerano i trentesimi della mensilità; pertanto compresi i sabati e le domeniche.
RAPPORTO DI LAVORO DA 25 A 54 ORE SETTIMANALI | RAPPORTO DI LAVORO DA 1 A 24 ORE SETTIMANALI | ||
IN CASO DI LICENZIAMENTO (il datore di lavoro pone fine al contratto) | |||
Fino a 5 anni di anzianità | 15 gg di preavviso | Fino a 2 anni di anzianità | 8 gg di preavviso |
Oltre i 5 anni di anzianità | 30 gg di preavviso | Oltre i 2 anni di anzianità | 15 gg di preavviso |
IN CASO DI DIMISSIONI (il lavoratore pone fine al contratto) | |||
Fino a 5 anni di anzianità | 8 gg di preavviso | Fino a 2 anni di anzianità | 8 gg di preavviso |
Oltre i 5 anni di anzianità | 15 gg di preavviso | Oltre i 2 anni di anzianità | 15 gg di preavviso |
I termini di preavviso saranno raddoppiati nell’eventualità in cui il datore di lavoro intimi il licenziamento prima del trentunesimo giorno successivo al termine del congedo per maternità.
In caso di mancato o insufficiente preavviso, è dovuta dalla parte recedente un’indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso.
Art.53 – CONTRIBUTI DI ASSISTENZA CONTRATTUALE
1. Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli artt. 44, 45, 46, 47, 48, 50 e 51 del presente contratto e per il funzionamento degli organismi paritetici al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, le Organizzazioni e Associazioni stipulanti procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, con esazione a mezzo degli strumenti previsti dalla normativa per il versamento dei contributi previdenziali obbligatori o con la diversa modalità concordata tra le Parti.
2. I contributi di cui al comma 1 sono obbligatori. Sono tenuti al loro versamento tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti, nella misura oraria di euro 0,06 dei quali 0,02 a carico del lavoratore > Decorrenza 01/01/2021
dal 01 Ottobre 2020
TABELLE 2021
A | B | C | D | E | G | H | I | L | ||||||
LAVORATORI CONVIVENTI | LAVORATO RI CONV. P.T. | LAVORAT. NON CONV. | ASSISTENZA NOTTURNA | PRESENZA NOTTURNA | LAVORAT. COP. W.E. | INDENNITA’ BS (34-3°co.) | INDENNITA’ CS-DS (34- 4°co.) | INDENN. QUALITA’ (34-7°co.) | ||||||
Valori mensili | indennità | Valori mensili | Valori orari | Valori mensili | Valori mensili | Valori orari | Valori mensili | Valori mensili TAB. B | Valori orari | Valori mensili | Valori orari | Valori mensili | ||
Unico | € 677,78 | |||||||||||||
A | € 645,50 | € 4,69 | ||||||||||||
AS | € 762,88 | € 5,53 | ||||||||||||
B | € 821,56 | € 586,83 | € 5,86 | 8,00 | ||||||||||
BS | € 880,24 | € 616,18 | € 6,22 | € 1.012,27 | 115,76 | 81,10 | 0,70 | 10,00 | ||||||
C | € 938,94 | € 680,71 | € 6,57 | |||||||||||
CS | € 997,61 | € 6,93 | €1.147,24 | € 7,45 | 100,00 | 0,58 | 10,00 | |||||||
D | € 1.173,65 | € 173,55 | € 7,99 | |||||||||||
DS | € 1.232,33 | € 173,55 | € 8,33 | € 1.417,21 | € 8,98 | 100,00 | 0,58 |
F | |||
Valori giornalieri | |||
Pranzo / Colazione | 1,96 | ||
Cena | 1,96 | ||
Alloggio | 1,69 | ||
Totale giorno | 5,61 | Totale mensile | 145,86 |
LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E’ IMPORTANTE PERCHE’ NEL LAVORO DOMESTICO IL DATORE DI LAVORO, ESSENDO UN PRIVATO, NON E’ SOSTITUTO DI IMPOSTA
QUINDI TUTTI GLI EVENTUALI BONUS PREVISTI NEI CEDOLINI PAGA - PER I DIPENDENTI DI AZIENDE – NEI CASI DEI LAVORATORI DOMESTICI POSSONO ESSERE
RECUPERATI SOLO IN FASE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI.
Es. Bonus Xxxxx (80 €) o Bonus 100 € previsto con recente DPCM