CONTRATTO PER LA CONCESSIONE
COMUNE DI GRAVERE
(Provincia di Torino) codice fiscale: 86501210016
CONTRATTO PER LA CONCESSIONE
DEL LOTTO DI TERRENO AVENTE SUPERFICIE DI CIRCA MQ 9.000, DI PROPRIETÀ COMUNALE, N.C.T. FOGLIO N. 5 MAPP. N. 1595 , IN LOCALITA’ “BATTERIA DELL’OLMO”.
TRA
1. Responsabile dell’Area Tecnica Xxxxx XXXXXXX nato a Susa il 19/01/1959, il quale, in applicazione dello Statuto Comunale, interviene in qualità di Legale Rappresentante del Comune di Gravere , codice fiscale 86501210016, che nel prosieguo del presente atto verrà denominato per brevità "Comune";
E
2. il Sig. Nato il a Provincia in qualità di
con sede a in via C.F. P. IVA nel prosieguo del presente atto verrà denominato per brevità “Consessionario”
P R E M E S S O
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. del / /2013 sono state impartite al Responsabile dell’area tecnica gli indirizzi per l’attivazione di asta pubblica per la concessione del terreno lotto di terreno avente superficie di circa mq 9.000, di proprietà comunale, n.c.t. foglio n. 5 mapp. n. 1595 , in localita’ “batteria dell’olmo” per cui e stata indetta gara tenutasi il giorno alle ore ;
- che con determinazione del Segretario Comunale n. del / /2013 è stato approvato il verbale di aggiudicazione provvisoria a_ della procedura di gara, mediante asta pubblica, del lotto di terreno avente superficie di circa mq 9.000, di proprietà comunale, n.c.t. foglio n. 5 mapp. n. 1595 , in localita’ “batteria dell’olmo” alla Ditta , alle condizioni di cui all’avviso d’asta;
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Oggetto del contratto
Il Comune, come sopra rappresentato, concede in uso al concessionario, che accetta, il terreno, ricadente in area del
P.R.G.C. V.3.1 normata dall’art. 10.4.comma 2 punto 2.1. delle N.T.A. , di circa mq 9.000, di proprietà comunale, n.c.t.
foglio n. 5 mapp. n. 1595 , in localita’ “batteria dell’olmo”. Detta area risulta in leggero declivio, di formazione prettamente rocciosa ed accessibile con strada sterrata sulla quale non viene effettuato il servizio di sgombero neve;
Essa può essere utilizzata per per installazione impianto/i per energia rinnovabile (fotovoltaico e simili).
Il concessionario, per l’esercizio dell’attività si impegna per sé ed i suoi aventi causa ad eseguire puntualmente ogni attività che sia di sua competenza come da avviso di gara in atti presso il Comune e che le parti dichiarano di ben conoscere.
Tutti gli oneri connessi all’espletamento dei suddetti obblighi sono a totale carico del concessionario.
La concessione non comporta la cessione o rinuncia del Comune dei propri diritti di supremazia, di polizia, di autotutela, di esecuzione coattiva e sanzionatoria, nonché di ogni altra tutela rientrante nei suoi compiti istituzionali.
Art. 2 - Durata e decorrenza del contratto
Il contratto d’affitto avrà una durata di anni venti , dalla data di stipula. con scadenza rinnovabile mediante apposito concordamento ed atto scritto del Comune, al ventesimo anno.
Art. 3 – Canone di concessione
Il canone annuo determinato in base all’aggiudicazione di € diconsi euro( ) , sarà oggetto di rivalutazione annua, a decorrere dal secondo anno di concessione, in base alla variazione assoluta, con riferimento ai dodici mesi precedenti – base del 100%, in aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT per le famiglie di operai e impiegati.
Il pagamento del canone avverrà anticipatamente a cadenza semestrale entro il 30 novembre ed il 30 aprile di ogni anno.
Per il primo semestre l’aggiudicatario ha versato il canone di € come da bolletta n. , in relazione alla sottoscrizione del contratto.
L’ importo totale della concessione per il periodo decorrente dalla data di aggiudicazione alla scadenzarisulta di
€ ;
Art. 4 - Garanzie e Copertura Assicurativa
IL concessionario ha costituito , all’atto della presente stipula del contratto di concessione, un deposito cauzionale
, con validità estesa a tutta la durata della concessione (venti anni) di un importo pari al 2% del valore complessivo di aggiudicazione, a garanzia del corretto uso del terreno secondo quanto prescritto dall’ Avviso d’Asta e dal presente contratto.
In caso di inadempimento contrattuale da parte dell’concessionario, il Comune procederà all’incameramento della cauzione prestata, ed alla risoluzione del contratto con riserva di ogni azione in sede civile e penale.
Il Concessionario dovrà inoltre costituire polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi inerente la conduzione dei terreni per un massimale unico non inferiore ad € 1.000.000,00.= (un milione) avente durata pari alla durata del contratto, come da .
Periodicamente, entro quindici giorni successivi ad ogni scadenza annuale della polizza, sarà cura dell’affittuario trasmettere al Comune copia della quietanza di pagamento della rata del premio.
Il concessionario è diretto ed esclusivo responsabile per i danni arrecati a persone e cose per effetto dell’uso dell’area, dell’occupazione del suolo per l’esercizio dell’attività, su di esso, svolta nonché delle opere e lavori sulla stessa eseguiti e risponderà degli stessi sotto ogni profilo penale e civile, restando esclusa qualsiasi responsabilità da parte del Comune .
Allo scadere della concessione il concessionario, su richiesta dell’Ente, ha l’obbligo di eseguire a sua cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle strutture installate e per rimettere il suolo, lo spazio in ripristino. In mancanza vi provvederà il Comune con addebito al Concessionario delle spese sostenute.
Art. 5 - Miglioramenti, addizioni, trasformazioni
Le spese migliorative, relative ad interventi preventivamente autorizzati dal Comune, sostenute e realizzate dal concessionario, non danno diritto a rimborsi o indennizzi alla scadenza della concessione. I predetti interventi saranno acquisiti al patrimonio dell’Ente o, se del caso, eliminati a cura e spese del concessionario.
Qualora venissero realizzati interventi senza il consenso dell'Amministrazione, quest'ultima si riserva comunque il diritto di pretendere l'eventuale rimessa in pristino dei luoghi. Il Comune si riserva di verificare periodicamente lo stato dei luoghi, le modalità di concessione del terreno da parte dell’affittuario con riserva di agire per l’eventuale risarcimento dei danni patiti senza pregiudizio di eventuale azione penale.
Art. 6 - Spese
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula e la registrazione del presente contratto sono a carico del concessionario.
Art. 7 - Risoluzione del contratto
Oltre a quanto previsto e prescritto nel presente atto, nei rapporti giuridici tra le parti, si osserveranno le disposizioni, delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia.
Art. 8 - Controversie, Foro competente
Tutte le controversie sono attribuite alla competenza del Foro di Torino. E’ esclusa qualsiasi forma di arbitrato Letto, confermato e sottoscritto.
Per il Comune
Per il Concessionario
(segue autenticazione firme)