Contract
FF 2021
La versione elettronica firmata è quella determinante
Contratto di diritto pubblico tra il Consiglio federale
e la fondazione «Switzerland Innovation» concernente il parco dell’innovazione
Approvato dalla fondazione «Switzerland Innovation» il 5 dicembre 2016 Approvato dal Consiglio federale il 21 dicembre 2016
Modifica approvata dalla fondazione «Switzerland Innovation» il 30 marzo 2021 Modifica approvata dal Consiglio federale il 19 marzo 2021
Il Consiglio federale e
la fondazione «Switzerland Innovation»,
visto l’articolo 34 della legge federale del 14 dicembre 20121 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI),
considerato che:
1. il parco svizzero dell’innovazione (di seguito «parco dell’innovazione») ha lo scopo di contribuire a garantire il ruolo della Svizzera quale nazione leader dell’inno- vazione e la sua competitività negli anni e nei decenni a venire, ad attirare o a mante- nere in Svizzera investimenti privati nella ricerca e nello sviluppo nonché a creare e conservare posti di lavoro ad alto valore aggiunto in Svizzera. A tal fine il parco dell’innovazione posiziona sul mercato e promuove un portafoglio di competenze mi- rato;
2. la fondazione «Switzerland Innovation» (di seguito «la fondazione») è l’organiz- zazione nazionale responsabile dell’omonimo parco dell’innovazione «Switzerland Innovation» (marchio ombrello);
3. la fondazione esercita i compiti che le sono stati assegnati nel suo statuto2. Agisce di concerto con gli enti responsabili delle sedi del parco dell’innovazione e con le rispettive sedi e si adopera per il loro successo;
4. il parco dell’innovazione si presenta con un’immagine unitaria e coordinata;
5. la Confederazione e la fondazione si impegnano, ove ciò sia possibile e funzionale al raggiungimento degli obiettivi, a favore di condizioni quadro propizie all’innova- zione per gli enti responsabili delle sedi e le rispettive sedi;
1 RS 420.1
2 FF 2015 2455, in particolare pag. 2498.
2021-0938 FF 2021 705
6. la collaborazione tra la Confederazione Svizzera e la fondazione nonché quella tra la fondazione e gli enti responsabili delle sedi è improntata sul partenariato e sulla trasparenza. Si applica il principio di sussidiarietà,
convengono quanto segue:
Sezione 1: Oggetto e definizioni
Art. 1 Oggetto
1 Il presente contratto disciplina il rapporto giuridico tra la Confederazione Svizzera e la fondazione.
2 Esso contiene le disposizioni applicabili a ulteriori contratti, segnatamente ai con- tratti di affiliazione tra la fondazione e gli enti responsabili delle sedi del parco dell’in- novazione.
3 Il presente contratto non disciplina il rapporto giuridico tra la Confederazione Sviz- zera e i Cantoni di ubicazione del parco dell’innovazione per quanto concerne la ces- sione di fondi di proprietà della Confederazione a favore del parco dell’innovazione. A tal fine, i Cantoni di ubicazione e gli organi della costruzione e degli immobili competenti della Confederazione concludono contratti di superficie separati.
Art. 2 Definizioni
1 Un ente responsabile delle sedi è un ente giuridico responsabile di una o più sedi del parco dell’innovazione.
2 Una sede è un luogo in cui centri di ricerca universitari e imprese svolgono attività d’innovazione e che soddisfa i criteri elencati nel piano di garanzia della qualità di cui all’articolo 11.
3 Un Cantone di ubicazione è un Cantone in cui si trova una sede del parco dell’inno- vazione.
Sezione 2: Rapporto tra la Confederazione e la fondazione
Art. 3 Aspettative della Confederazione
1 La Confederazione si attende che la fondazione contribuisca a rafforzare la piazza svizzera dell’innovazione, attraendo in particolare ulteriori investimenti privati nella ricerca e nello sviluppo in Svizzera.
2 Inoltre, la Confederazione si attende che, definendo accordi specifici nei contratti di affiliazione con gli enti responsabili delle sedi, la fondazione assicuri:
a. la messa a disposizione di terreno edificabile urbanizzato e di superfici pronte per l’utilizzo in modo adeguato alle esigenze e in tempo utile;
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b. un contributo alla gestione efficiente delle risorse e allo sviluppo sostenibile in Svizzera, in particolare tenendo conto dello «Standard della Costruzione Sostenibile Svizzera» per la realizzazione di nuovi edifici.
Art. 4 Compiti della fondazione La fondazione svolge i seguenti compiti:
a. coordina e collega in rete gli enti responsabili delle sedi e le rispettive sedi tra di loro nonché con le organizzazioni pubbliche e private e con gli strumenti di rilievo nel panorama svizzero della promozione;
b. posiziona sul mercato e promuove a livello internazionale il parco svizzero dell’innovazione e la piazza svizzera dell’innovazione basandosi sulle priorità d’innovazione e sul portafoglio di competenze;
c. funge da interfaccia tra la Confederazione e il parco svizzero dell’innovazione e difende gli interessi degli enti responsabili delle sedi nei confronti della Con- federazione;
d. fornisce sostegno agli enti responsabili delle sedi, alle sedi stesse o alle imprese ivi ubicate offrendo soluzioni di finanziamento che includono le ope- razioni di fideiussione;
e. garantisce la qualità globale per tutte le sedi.
Art. 5 Collaborazione
1 La Confederazione e la fondazione si impegnano a collaborare attivamente su base partenariale, a scambiarsi informazioni e a rispettare i principi di trasparenza.
2 Ove possibile e opportuno, la fondazione coordina le proprie attività e decisioni con le politiche settoriali della Confederazione (p. es. politica di promozione della ricerca e dell’innovazione, promozione della piazza economica).
3 Ove possibile e opportuno, la fondazione si impegna a coordinare e collaborare con le organizzazioni regionali e nazionali per la promozione della piazza economica, la promozione economica e la comunicazione dell’immagine nazionale.
Art. 5a3 Convenzione sulle prestazioni
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) e la fon- dazione concordano in una convenzione sulle prestazioni di durata quadriennale le prestazioni che la fondazione deve fornire e gli obiettivi che deve raggiungere, in con- formità con il rispettivo limite di spesa nonché con i compiti e le modalità di collabo- razione secondo gli articoli 4 e 5.
3 Introdotto dalla mod. del 19/30 marzo 2021.
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Art. 5b4 Presentazione dei conti
I conti della fondazione presentano un quadro veritiero della sua situazione patrimo- niale, finanziaria e dei ricavi.
Art. 6 Rapporto
Una volta all’anno la fondazione presenta alla SEFRI un rapporto composto almeno delle seguenti parti:
a. rapporto di gestione, compresi conto annuale e bilancio;
b. rapporto dell’ufficio di revisione;
c. pianificazione continua globale dei finanziamenti e degli investimenti degli enti responsabili delle sedi sulla fideiussione della Confederazione;
d. rapporto sintetico nel quale la fondazione indica il contributo che ha apportato o che intende apportare a favore dell’interesse nazionale superiore, della com- petitività, della gestione efficiente delle risorse e dello sviluppo sostenibile; nel rapporto sintetico la fondazione riferisce inoltre sullo stato di avanzamento della costruzione e dello sviluppo delle sedi, sul posizionamento del marchio ombrello e sul grado di adempimento dei criteri di qualità e di sviluppo.
Art. 75
Sezione 3: Rapporto tra la fondazione e gli enti responsabili delle sedi
Art. 8 Prescrizioni e oneri di rango superiore
Le prescrizioni e gli oneri sanciti nella LPRI, nello statuto della fondazione e nel pre- sente contratto si applicano a tutti gli enti responsabili delle sedi e alle rispettive sedi.
Art. 9 Contratti di affiliazione
La fondazione conclude contratti di affiliazione con gli enti responsabili delle sedi.
Art. 10 Parità di trattamento e collaborazione
1 La fondazione garantisce pari trattamento a tutti gli enti responsabili delle sedi e assicura che nessun ente sia discriminato. Tutti gli enti responsabili delle sedi hanno gli stessi diritti e doveri.
2 La fondazione collabora attivamente su base partenariale con gli enti responsabili delle sedi. Si applica il principio di sussidiarietà.
4 Introdotto dalla mod. del 19/30 marzo 2021.
5 Abrogato dalla mod. del 19/30 marzo 2021.
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Sezione 4: Rete «Switzerland Innovation»
Art. 11 Garanzia della qualità
1 La fondazione e gli enti responsabili delle sedi adottano una concezione comune della qualità sulla base di un piano di garanzia della qualità applicabile all’intero parco dell’innovazione. Tale piano contiene i requisiti in materia di insediamento, avvio, esercizio e sviluppo (di seguito «requisiti»), è elaborato dalla fondazione in collabo- razione con gli enti responsabili delle sedi e si basa sui criteri sviluppati dalla Confe- renza dei direttori cantonali dell’economia pubblica (CDEP).
2 La fondazione assicura il rispetto dei requisiti da parte di tutti gli enti responsabili delle sedi e delle rispettive sedi mediante appositi accordi nei contratti di affiliazione.
3 Il rispetto dei requisiti è la condizione fondamentale per poter partecipare al parco dell’innovazione e utilizzare la denominazione «Switzerland Innovation».
4 La fondazione verifica periodicamente il rispetto dei requisiti da parte degli enti re- sponsabili delle sedi e delle rispettive sedi. L’oggetto e la procedura di verifica sono definiti in base al piano di garanzia della qualità.
5 Gli enti responsabili delle sedi che non rispettano i requisiti possono essere esclusi dal parco dell’innovazione mediante decisione del Consiglio federale.
6 Le sedi che non rispettano i requisiti possono essere escluse dal parco dell’innova- zione mediante decisione del consiglio di fondazione.
Art. 12 Immagine
1 Il parco dell’innovazione, gli enti responsabili delle sedi e le rispettive sedi si pre- sentano con un’immagine unitaria e coordinata sotto il marchio ombrello
«Switzerland Innovation».
2 La fondazione assicura in modo adeguato il coordinamento di tale immagine.
Art. 13 Enti responsabili delle sedi
1 Al momento dell’adozione del presente contratto, il parco dell’innovazione com- prende i seguenti enti responsabili delle sedi:
a. due enti responsabili delle sedi nell’area dei due politecnici federali confor- memente alle decisioni della CDEP del 20 giugno 2013 e del Consiglio fede- rale del 27 agosto 2014:
1. Switzerland Innovation Park Zurich (Stiftung Innovationspark Zürich),
2. Switzerland Innovation Park Network West EPFL (Association SIP West EPFL);
b. tre enti responsabili delle sedi conformemente alla proposta della CDEP e del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e alle decisioni del Consiglio federale del 27 agosto 2014 e del 5 giugno 2015:
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3. Switzerland Innovation Park innovaare (Innovaare AG),
4. Switzerland Innovation Park Basel Area (Verein SIP Basel Area),
5. Switzerland Innovation Park Biel/Bienne (Innocampus AG).
2 Ogni ente responsabile delle sedi stabilisce la propria organizzazione e imposta- zione.
3 Le sedi degli enti responsabili delle sedi sono stabilite nei contratti di affiliazione. Ogni ente è responsabile dell’organizzazione e dell’impostazione delle proprie sedi.
Art. 14 Evoluzione futura
1 L’affiliazione di nuovi enti responsabili delle sedi sottostà all’approvazione del Con- siglio federale.
2 L’affiliazione di nuove sedi sottostà all’approvazione del consiglio di fondazione previa consultazione della SEFRI. Nella sua decisione il consiglio di fondazione ve- rifica in particolare se la nuova sede adempie i requisiti stabiliti nel piano di garanzia della qualità.
3 L’affiliazione di nuove sedi non sottostà all’obbligo di approvazione se le condizioni seguenti sono soddisfatte cumulativamente:
a. la nuova sede non comporta l’ampliamento del portafoglio di competenze dell’ente responsabile delle sedi;
b. la nuova sede presenta un nesso spaziale e funzionale diretto e immediato con l’ente responsabile delle sedi o con le sedi già esistenti;
c. la nuova sede non comporta un ampliamento delle strutture dirigenziali ope- rative dell’ente responsabile delle sedi né delle relative responsabilità politi- che.
4 L’affiliazione di nuove sedi non sottostà inoltre all’obbligo di approvazione se de- terminate attività di ricerca e innovazione nel quadro del portafoglio di competenze esistente degli enti responsabili delle sedi possono essere svolte esclusivamente in questi sedi.
5 Due o più enti responsabili delle sedi possono tuttavia richiedere congiuntamente al consiglio di fondazione di condurre una procedura di approvazione dell’affiliazione di una nuova sede anche se le condizioni di cui ai capoversi 3 o 4 sono soddisfatte. In presenza di una tale richiesta si applica il capoverso 2.
Art. 15 Disposizioni particolari per il settore dei politecnici federali
1 Le istituzioni del settore dei politecnici federali non possono disporre della maggio- ranza dei voti a livello degli enti responsabili delle sedi.
2 Gli investimenti delle istituzioni del settore dei politecnici federali a favore del parco dell’innovazione sono effettuati secondo la legislazione sui politecnici federali.
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Sezione 5: Fideiussione della Confederazione
Art. 16 Contratto aggiuntivo sul sistema di fideiussione
1 La Confederazione Svizzera e la fondazione concordano in un contratto aggiuntivo le regole concernenti il sistema di fideiussione, in particolare la struttura delle opera- zioni di fideiussione, i principi procedurali nonché le competenze e le responsabilità.
2 Per quanto riguarda la Confederazione, il contratto aggiuntivo deve essere approvato dal Consiglio federale.
Art. 17 Credito quadro e suo stanziamento
Il Consiglio federale libera la prima rata del credito quadro stanziato dalle Camere federali6 dopo aver approvato il contratto aggiuntivo di cui all’articolo 16 capo- verso 1.
Sezione 6: Altre forme di sostegno
Art. 18
La fondazione è libera di sviluppare altre forme di sostegno, sempre che queste non creino impegni a carico della Confederazione.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 19 Modifiche del presente contratto
1 Per essere valide le modifiche del presente contratto richiedono la forma scritta.
2 Il consiglio di fondazione propone al DEFR le modifiche da apportare al presente contratto.
Art. 20 Disposizioni transitorie
1 Entro il 31 marzo 2019 la fondazione presenta al DEFR un rapporto sul raggiungi- mento degli obiettivi del parco dell’innovazione a titolo di valutazione intermedia. La SEFRI prende posizione sul rapporto; può procedere a una propria valutazione inter- media.
2 Entro il 31 marzo 2023 la fondazione presenta al DEFR un rapporto esaustivo sul raggiungimento degli obiettivi del parco dell’innovazione. La SEFRI prende posi- zione sul rapporto; può procedere a una propria valutazione.
6 FF 2015 6085
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Art. 21 Entrata in vigore, durata e rescissione
1 Il presente contratto entra in vigore con l’approvazione da parte del Consiglio fede- rale e del consiglio di fondazione.
2 È valido fino al 31 dicembre 2033.
3 Può essere rinnovato.
4 Non può essere rescisso fintanto che sussistono impegni tra la Confederazione e la fondazione.
5 In assenza di impegni tra la Confederazione e la fondazione, ciascuna parte può re- scindere il presente contratto per la fine dell’anno civile osservando un termine di sei mesi.
21 dicembre 2016 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Xxxxxx X. Xxxxxxxxx-Xxxxxx Il cancelliere della Confederazione, Xxxxxx Xxxxxxxxx |
5 dicembre 2016 | In nome della fondazione «Switzerland Innovation»: Il presidente, consigliere agli Stati Xxxxx Xxxxx Il direttore, Xxxxxxx Xxxx |
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