SCHEMA DI CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ARTICOLO 59, COMMA 5 DEL D. LGS. 163/2006 PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UDINE
SCHEMA DI CONTRATTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ARTICOLO 59, COMMA 5 DEL D. LGS. 163/2006 PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI UDINE
(Allegato 7 al Disciplinare di gara)
CIG PRINCIPALE 42585033D8 CIG DERIVATO
tra INSIEL - Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. con socio unico, Direzione e coordinamento Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito per brevità “INSIEL”, con sede legale in Trieste, Via San Xxxxxxxxx d’Assisi numero 43, iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al numero, codice fiscale e partita IVA 00118410323 e al R.E.A. di Trieste al n. 71598, in persona del di Insiel
, nato a il / / e domiciliato per la carica in Trieste, Via Xxx Xxxxxxxxx x’Xxxxxx 43, il quale interviene giusta delega
;
e
il , di seguito per brevità "Fornitore”, con sede legale in
, iscritta al Registro delle Imprese di al
numero, codice fiscale e partita IVA e al R.E.A. al n. , in persona di , nato a il / / , il quale interviene nella sua qualità di , munito dei necessari poteri per il compimento del presente atto;
Premesso che:
1. in data , INSIEL ha bandito una gara d’appalto con procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, finalizzata alla sottoscrizione di un Accordo Quadro con più Operatori Economici per la fornitura di un servizio di somministrazione pasti a soggetti autorizzati da Insiel nel territorio del Comune di Udine;
2. Il Fornitore ha presentato offerta nell’ambito della suddetta procedura;
3. il Fornitore è risultato, con determinazione del di Insiel, , del , aggiudicatario definitivo della suddetta procedura;
4. il Fornitore ha adempiuto agli obblighi imposti dal Disciplinare di gara relativi alla documentazione da fornire, entro i termini imposti;
5. L’Accordo Quadro oggetto di affidamento è del tipo “con più operatori economici” ai sensi dell’art. 59, comma 5 del d. lgs. 163/2006 e risponde
all’esigenza di garantire ai soggetti autorizzati da Insiel nel territorio del Comune di Udine la possibilità di scelta tra diverse alternative per la fruizione del servizio di somministrazione pasti
si conviene e stipula quanto segue:
Articolo 1. – Oggetto
Il presente contratto ha per oggetto la somministrazione di pasti nel territorio del Comune di Udine, in esecuzione dell’Accordo quadro di cui in premessa, come meglio specificato nel capitolato tecnico al capitolo 1 “Oggetto”.
Il Fornitore si impegna ad adempiere alle condizioni ed alle modalità di esecuzione di cui ai seguenti documenti che, sottoscritti da INSIEL e dal Fornitore, fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente e fisicamente allegati:
▪ allegato 1: Capitolato tecnico di gara
▪ allegato 2: Offerta tecnica, offerta economica, garanzia fideiussoria di cui all’art. 13 del presente Contratto, polizze assicurative di cui all’art. 14 del presente Contratto presentate dal Fornitore in sede di offerta;
Articolo 2. – Caratteristiche della fornitura e prestazione dei servizi
Si richiama espressamente ed integralmente quanto previsto dal Capitolato Tecnico, in particolare dal punto 1 “Oggetto”, dal punto 4 “Composizione del pasto” e quanto previsto dall’Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di offerta.
Articolo 3. – Durata del servizio
La durata del servizio oggetto di gara è di tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto.
Articolo 4. – Responsabili per le attività contrattuali
Il referente responsabile per le attività contrattuali inerenti il presente incarico è:
- per il Fornitore : sig./sig.ra
- per INSIEL: contratto
in qualità di Direttore dell’esecuzione del
Salvo quanto previsto dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività di Direttore dell’esecuzione del contratto, compito dei detti referenti sarà quello di verificare il corretto svolgimento del servizio e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti.
Articolo 5. – Obblighi esecutivi a carico dell’esercizio commerciale Il Fornitore accetta i seguenti oneri:
• installazione di un apparecchio POS (fornito da Insiel in comodato gratuito) collegato (o collegabile giornalmente) ad una linea telefonica per la trasmissione dei dati inerenti i pasti consumati (le relative spese per la linea telefonica sono a carico dell’esercizio commerciale);
• autorizzazione all’accesso al personale di Insiel, eventualmente delegato dal Direttore dell’esecuzione del contratto per vigilare sulla corretta gestione e sull’osservanza delle disposizioni del presente contratto;
Articolo 6. - Obblighi del fornitore e clausole di manleva da responsabilità
Il Fornitore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l’esecuzione del presente contratto sarà regolarmente assunto e assicurato dallo stesso Fornitore nel rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.
Il Fornitore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo di lavoro cui è soggetto.
In ogni caso, il Fornitore manleva INSIEL da eventuali oneri derivanti da problematiche connesse alla qualificazione dei rapporti di lavoro dei collaboratori del Fornitore impegnati nell’esercizio del servizio, nonché relative al trattamento retributivo, previdenziale, assicurativo e fiscale dei medesimi, anche in relazione all’obbligo di solidarietà tra appaltante e appaltatore previsto dal D. LGS. 276/2003.
Il Fornitore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla particolarità del lavoro.
Il Fornitore si assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (in particolare ma non solo il D. LGS. 09.04.2008 n.81 e successive modificazioni e integrazioni) e delle specifiche norme aziendali.
Il Fornitore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dei lavori, designando e preponendo un proprio fiduciario incaricato di dirigere i lavori inerenti alle specifiche attività in modo anche da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti si svolga in condizioni di assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza di INSIEL la quale
resta comunque e pertanto manlevata da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuta indenne dal Fornitore.
Tutte le spese derivanti al Fornitore per l'osservanza degli obblighi indicati, nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo al Fornitore per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per svolgere il servizio oggetto del presente contratto, si intenderanno compresi nel corrispettivo fissato all’art. 8 “Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento”.
INSIEL si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo.
In caso di violazione dei suddetti obblighi INSIEL avrà la facoltà di recedere dal presente contratto senza alcun preavviso e con effetto immediato, senza corresponsione di risarcimento dei danni o di indennità e il Fornitore risponderà verso INSIEL di ogni conseguenza dannosa che in dipendenza di tale violazione le potesse derivare. Resta però salva la facoltà di INSIEL di ordinare, a propria scelta e in alternativa, la sospensione dei lavori sino a che non sia rimossa la violazione, salvo il risarcimento dei danni a favore di INSIEL medesima in relazione alla sospensione e con esclusione di ogni risarcimento o indennizzo a favore del Fornitore.
Il Fornitore deve esigere, da ciascuno dei suoi collaboratori coinvolti nella realizzazione dell’oggetto del contratto, l’impegno scritto a rispettare, anche dopo aver cessato di essere addetto ad attività oggetto del contratto, il segreto su tutte le informazioni di cui vengano a conoscenza in occasione dell’esecuzione del contratto e a non comunicare a terzi né ad utilizzare, a profitto proprio o di terzi, documenti e informazioni che non siano stati resi pubblici. In caso di loro richiesta, una copia di tale impegno va trasmessa ai soggetti interessati.
Articolo 7. – Adempimenti D. Lgs. 196/2003 e trattamento dei dati personali
INSIEL, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196 e s.m.i., informa il Fornitore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia. Pertanto le parti si atterranno alle indicazioni descritte nel seguito.
Nel corso del rapporto contrattuale le parti potranno fornirsi dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.LGS. 30.06.2003 n.196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").
I dati verranno acquisiti ai fini contrattuali e dell'esecuzione della fornitura, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
Di norma, i dati forniti non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4 del D.LGS. 30.06.2003 n.196.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici o telematici idonei a memorizzarli, gestirli o trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Relativamente ai suddetti dati, alla parte interessata vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato D.LGS.196/2003.
Pertanto, ai fini dell’esecuzione del presente contratto, con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di essere state debitamente informate in merito al trattamento dati personali e di autorizzarne il reciproco trattamento ai sensi del D.LGS.196/2003.
Si richiama altresì quanto previsto dal Disciplinare di gara al paragrafo 9 “Trattamento dei dati personali”.
Articolo 8. – Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento
I corrispettivi per il servizio di somministrazione pasti nel territorio del Comune di Udine sono così fissati: € +IVA;
L’importo va inteso per singolo pasto effettivamente erogato al soggetto autorizzato da Insiel.
La fatturazione avverrà su base mensile posticipata, in relazione ai soli pasti effettivamente erogati, come specificato dal paragrafo 3 “Dimensione presunta del servizio e valore dell’appalto” del Capitolato Tecnico.
L’entità del corrispettivo stabilito nel presente contratto tiene conto della previsione dei termini di pagamento di cui al D. Lgs. 231/2002.
La fatturazione dovrà essere inviata ad Insiel SpA – Ufficio Acquisti, Xxx Xxx Xxxxxxxxx 00 Xxxxxxx.
Il pagamento delle fatture avverrà mediante versamento sul conto corrente bancario intestato al Fornitore i cui estremi saranno riportati in calce alle fatture e comunicati per iscritto ad INSIEL nel rispetto dell’art. 3 comma 7 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, entro 30 giorni dalla data di ricezione presso la sede legale di Insiel, purché le stesse siano emesse in conformità con quanto espresso nel Capitolato Tecnico, e nel presente contratto e fatti salvi i tempi richiesti per le verifiche imposte dalle normative al riguardo.
Tutti i documenti, comprese le fatture, dovranno riportare chiaramente il numero CIG derivato , il numero di contratto Insiel e la seguente descrizione: “AQ 01-12 - Accordo quadro per la fornitura di un servizio di somministrazione pasti”.
Articolo 9. – Subappalto
Le parti si danno atto che, ai sensi dell’articolo 27, comma 3 del D. Lgs. 163/2006 non è ammesso il subappalto
Articolo 10. – Responsabilità
Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenni INSIEL e l'Amministrazione regionale, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose, locali e opere od impianti preesistenti, tanto di INSIEL che dell'Amministrazione regionale e di Terzi, direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione delle forniture oggetto del presente contratto.
Articolo 11. – Garanzia per la stipula del contratto
A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del presente contratto, il Fornitore presta, consegnandola ad INSIEL, ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 113 D.Lgs. 163/2006, una garanzia fideiussoria distinta e autonoma per Euro, 1.000,00 (Euro mille/00) in favore di INSIEL costituita mediante:
• polizza fideiussoria/fideiussione bancaria emessa da N°
;
Articolo 12. - Polizza assicurativa
Il Fornitore si assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto degli aggiudicatari stessi, quanto di Insiel S.p.A e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
Il Fornitore dichiara di essere in possesso delle seguenti polizze:
1. R.C.T. - Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dagli aggiudicatari o da persone di cui gli aggiudicatari sono tenuti a rispondere nello svolgimento delle attività tutte previste dall’appalto.
Condizioni particolari:
• Estensione della qualifica di terzi ai soggetti autorizzati all’accesso al servizio di somministrazione pasti da Insiel S.p.A.
• Massimale unico minimo Euro 1.500.000 per evento
• Danni a terzi da incendio di cose di proprietà dell’assicurato con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale
2. R.C.O. - Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d’opera.
Condizioni particolari
• Massimale minimo per evento di Euro 1.500.000/persona
• Definizione di prestatore di lavoro a norma di legge in vigore al momento del sinistro
Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Si precisa che il Fornitore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle suddette polizze fino alla scadenza del presente contratto.
Articolo 13. – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari – Legge n. 136/2010
Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Il Fornitore dichiara di aver comunicato ad INSIEL gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, al presente contratto nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il Fornitore si impegna a comunicare ad INSIEL ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Qualora le operazioni finanziarie relative al presente contratto siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentirne la piena tracciabilità, il contratto si intenderà risolto di diritto.
Articolo 14. – Penali
Nel caso di somministrazione di prodotti qualitativamente inferiori da quelli indicati nei menù offerti, senza preventiva autorizzazione scritta da parte di Insiel e nel caso di somministrazione di un pasto ad una persona sprovvista di idoneo badge di riconoscimento o di apposito modulo stampato Insiel denominato “Ticket Mensa” o di mancata sottoscrizione dei propri dati identificativi negli appositi registri cartacei forniti da Insiel, Insiel applicherà una penale fino al 2% dell’importo mensile dei pasti somministrati, (in base alla gravità della violazione riscontrata ad insindacabile giudizio di Insiel), fatto salvo la dimostrazione di un maggior danno e l’immediata risoluzione del presente contratto.
Nel caso di applicazione delle penali INSIEL provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture o/e ad escutere la garanzia di cui al paragrafo 8.2 del Disciplinare di Gara.
Articolo 15. – Cessione dei crediti
E’ esclusa la cessione dei crediti nascenti dal presente contratto, non può essere quindi applicato l’art. 117 del D. Lgs. 163/2006.
Articolo 16. – Risoluzione, Clausola risolutiva espressa, Recesso
Nel caso in cui INSIEL accerti che l’esecuzione del contratto discendente dal presente contratto da parte del Fornitore non proceda secondo le condizioni nel medesimo stabilite concederà al Fornitore un termine non inferiore a 15 giorni per porre fine all’inadempimento; trascorso inutilmente detto termine il contratto discendente dal presente contratto si riterrà risoluto, salvo il diritto di INSIEL al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1662 c.c..
INSIEL si riserva il diritto di risolvere il presente contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali, derivanti dall’applicazione singola o ripetuta delle clausole previste dal capitolo 12 “Penali” del Capitolato Tecnico, superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore. In tal caso INSIEL avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Fermo restando quanto sopra, INSIEL potrà dichiarare la risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, da comunicarsi con raccomandata A/R nelle ipotesi:
a) di accoglimento di una domanda o di un ricorso, nei confronti del/i Fornitore/i ai sensi della Legge Fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b) di mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del personale e di mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata del presente Contratto;
c) di violazione dell’obbligo del segreto d’ufficio da parte del personale del Fornitore su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell’attività di INSIEL;
d) di conferimento, in qualsiasi forma, di procure all’incasso; cessione, totale o parziale, diretta o indiretta, del presente Contratto oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest’ultimo derivanti;
e) di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro INSIEL in ragione del presente Contratto;
f) qualora nei confronti del/i Fornitore/i sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, per frodi nei riguardi di INSIEL, di subappaltatori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all’appalto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.
INSIEL si riserva altresì la facoltà di recedere dal presente contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi al/i Fornitore/i con lettera raccomandata A.R..
In tal caso INSIEL sarà tenuta al pagamento:
• delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto da INSIEL;
• delle spese sostenute dal/i Fornitore/i;
• di un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
Dalla data di comunicazione del recesso, il/i Fornitore/i dovrà/nno cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno ad INSIEL.
Articolo 17. – Esecuzione in danno
In caso di risoluzione del presente contratto sia ai sensi dell’art. 1662 che ai sensi dell’art. 1456 c.c. INSIEL si riserva il diritto di affidare a terzi l’esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente contratto, con addebito dell’eventuale maggior costo al Fornitore.
Nei suddetti casi, INSIEL avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che il Fornitore è eventualmente tenuto/i a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi.
L’eventuale esecuzione in danno non esime il Fornitore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.
Articolo 18. – Subentro nel contratto
Il Fornitore riconosce alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in ogni momento e per l’intera durata del contratto, la facoltà di subentrare ad INSIEL nel rapporto contrattuale. Tale cessione sarà efficace a seguito di mera comunicazione da parte del soggetto cessionario e la medesima avverrà senza alcun onere aggiuntivo per il soggetto cessionario rispetto a quanto già corrisposto o da corrispondere e con effetto pienamente liberatorio per INSIEL.
INSIEL si impegna a dare tempestiva comunicazione scritta al Fornitore, in merito all’intenzione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di esercitare la facoltà di cui al precedente comma, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il Fornitore si impegna, ora per allora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Articolo 19. – Riservatezza
Il Fornitore si impegna a mantenere strettamente riservati, e a dare istruzioni al proprio personale affinché vengano mantenuti tali, tutti i dati, notizie ed informazioni relativi ad INSIEL o a qualsiasi altro ente pubblico di cui il Fornitore venisse a conoscenza in relazione alla effettuazione delle prestazioni di cui al presente contratto. Il Fornitore si impegna altresì a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti o note di qualsiasi atto o documento di INSIEL o a qualsiasi altro ente pubblico di cui sia eventualmente venuto in possesso.
Il Fornitore garantisce che tali dati e documenti saranno mantenuti strettamente riservati fino a che essi non saranno disponibili pubblicamente.
Articolo 20. - Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri fiscali e le spese relative al presente accordo e quelle relative al presente contratto, ad eccezione di quelle che per legge competono ad INSIEL.
A tal fine, il Fornitore dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni imponibili, non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni; conseguentemente, in caso d’uso, al presente contratto verrà applicata l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Articolo 21. - Adesione al Codice Etico ed ai Principi di Comportamento con la Pubblica Amministrazione - Rispetto delle disposizioni contenute nel modello di organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs 231/2001
Il Fornitore garantisce – obbligandosi parimenti a far osservare tale obbligo ai propri dipendenti, consulenti e collaboratori – che, nell'esecuzione delle attività, saranno rispettate le normative vigenti ed i comuni principi di etica professionale al fine di non porre in essere alcuna azione, nei confronti di terzi in genere ed in particolare della
Pubblica Amministrazione, finalizzata ad influenzare illecitamente le decisioni a favore di INSIEL.
Pertanto, nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, il Fornitore si impegna ad osservare le norme contenute nel Codice Etico di INSIEL e nel Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, Titolo “REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, paragrafi A.1, A.2 ed
A.3 documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto reperibili, al momento della stipula del presente contratto, al sito di INSIEL: xxxx://xxx.XXXXXX.xx , sezione “Chi siamo", sottosezione “Mission e vision”, che il fornitore dichiara di aver letto ed accettati nella loro integrità.
Il Fornitore dichiara, pertanto, di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive integrazioni, nonché delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione e Gestione adottato da INSIEL ai sensi dello stesso D. Lgs. n. 231/2001. Si obbliga pertanto a tenere un comportamento in linea con il suddetto Modello Organizzativo e comunque tale da non esporre INSIEL al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001.
Il Fornitore prende atto che, in caso di mancato pieno rispetto di quanto espresso nei documenti menzionati nei precedenti capoversi, il presente si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà di INSIEL di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.
Articolo 22. - Disposizioni antimafia
Il Fornitore prende atto che l'affidamento della fornitura è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, non dovranno essere stati presi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa nei confronti del legale rappresentante e dei componenti dell'organo di Amministrazione del Fornitore, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimenti di cui al precedente capoverso, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà di INSIEL di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.
Il Fornitore dichiara di assumere gli obblighi di cui al presente articolo anche in relazione all’impresa subappaltatrice.
Articolo 23. – Disposizioni generali
Le disposizioni del presente contratto integrano e, se difformi, prevalgono su quelle del Capitolato Tecnico.
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», nonché alle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione statale e della Regione Friuli Venezia Giulia ed alla normativa vigente.
Articolo 24. – Foro competente
Per ogni eventuale controversia insorta tra le parti, in relazione al presente contratto, è esclusivamente competente il Foro di Trieste.
Udine,
XXXXXX S.p.A. con socio unico |
Il Fornitore | Luogo e data |
Il Fornitore dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 c.c., tutte le clausole e condizioni di seguito elencate:
- Art. 3 | Durata del servizio |
- Art. 6 | Obblighi del fornitore e clausole di manleva da responsabilità |
- Art. 8 | Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento |
- Art. 9 | Subappalto |
- Art. 10 | Responsabilità |
- Art. 11 | Garanzia per la stipula del contratto |
- Art. 12 | Polizza assicurativa |
- Art. 13 | Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari – Legge n. 136/2010 |
- Art. 14 | Penali |
- Art. 15 | Cessione dei crediti |
- Art. 16 | Risoluzione, Clausola risolutiva espressa, Recesso |
- Art. 17 | Esecuzione in danno |
- Art. 18 | Subentro nel contratto |
- Art. 20 | Oneri fiscali e spese contrattuali |
- Art. 21 | Adesione al Codice Etico ed ai Principi di Comportamento con la Pubblica Amministrazione - Rispetto delle disposizioni contenute nel modello di organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs 231/2001 |
- Art. 22 | Disposizioni antimafia |
- Art. 23 | Disposizioni generali |
- Art. 24 | Foro competente |
Il Fornitore | Luogo e data |