CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE
Reg. N.
CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE
PREMESSO che occorre provvedere alla stipula del contratto di lavoro individuale con il Segretario Comunale già oggetto di nomina da parte del Sindaco o del Presidente della Provincia;
VISTO l’art. 7, comma 31-ter, del decreto-legge n. 78/2010, così come convertito dalla legge n. 122/2010, che ha disposto la soppressione dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali e la successione a titolo universale del Ministero dell’Interno;
VISTO il D.M. 31 luglio 2010 del Ministro dell’Interno, che dispone la successione dei Prefetti dei capoluoghi di regione ai soppressi Consigli di amministrazione delle sezioni regionali dell’Agenzia;
VISTO l’art. 1, comma 3, del Decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze in data 23 maggio 2012, che pone in capo alle prefetture dei capoluoghi di regione la gestione delle sezioni regionali dell’Albo;
VISTO l’art. 97, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale il Comune e la Provincia hanno un segretario titolare dipendente dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali (ora Ministero dell’interno) ed iscritto all’Albo di cui all’art. 98 del medesimo decreto;
VISTO l’art. 99, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale i segretari comunali e provinciali dipendono funzionalmente dal Sindaco o dal Presidente della Provincia che li hanno nominati, divenendo così titolari di un rapporto di servizio a tempo determinato, corrispondente alla durata del mandato del Sindaco o del Presidente della Provincia;
VISTO l’art. 97, comma 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale il rapporto di lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 15, comma 1, del d.P.R. n. 465/1997, ai sensi del quale al Sindaco e al Presidente della Provincia spettano le attribuzioni in ordine agli istituti contrattuali connessi con il rapporto funzionale del segretario con l’Ente locale presso cui presta servizio;
PRESO ATTO che l’art. 11, comma 8, del D.P.R. 465/97 ha rimesso al CCNL la disciplina di molteplici aspetti dello status giuridico del Segretario;
RICHIAMATO il CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001 e i successivi rinnovi contrattuali;
PRESO ATTO che l’art. 15 del suddetto CCNL delinea nelle linee essenziali il contenuto del contratto individuale di lavoro dei segretari comunali e provinciali;
VISTO il decreto prefettizio prot. n. 492E del 12 luglio 2011 con cui, tra l’altro, è stata confermata la delega in ordine alla competenza dei Prefetti dei capoluoghi di regione alla firma dei contratti individuali di lavoro dei segretari comunali e provinciali, già attribuita, con delibera n. 127/2002 del C.d.A. dell’Agenzia, ai Presidenti dei Consigli di Amministrazione delle sezioni regionali;
SI CONVIENE E STIPULA
il seguente contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato
l’anno duemila (20 ) il giorno (**) del mese di
in , nella sede della Prefettura di
– Ufficio Territoriale del Governo,
TRA
Il Ministero dell’Interno, rappresentato ai fini della sottoscrizione del presente contratto dal/la dott./dott.ssa nato/a a
il in qualità di Prefetto di
E
Il/La dott./dott.ssa nato/a a
il codice fiscale
iscritto/a dal all’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, ed inquadrato/a nella fascia professionale , assegnato/a all’albo regionale
.
ART. 1
Termine iniziale
Il/La dott./dott.ssa
nominato/a il dal Sindaco di
( ) quale Segretario Comunale presso lo stesso Comune di sottoscrive, ai sensi dell’art. 15 comma 1, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, stipulato in data 16 Maggio 2001, il presente contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con il Ministero dell’Interno, con effetti a decorrere dal , data dell’assunzione in servizio presso la suddetta Amministrazione Comunale.
ART. 2
Qualifica di assunzione
Al/la dipendente spetta, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del CCNL l’iscrizione nella fascia professionale C, in quanto idonea alla titolarità di sedi di comuni fino a 3.000 abitanti, a seguito del conseguimento dell’abilitazione concessa dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 98, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000. L’eventuale mutamento della fascia professionale non costituirà oggetto di modifica del presente contratto individuale da sottoscrivere tra le parti.
ART. 3
Trattamento economico
Il trattamento economico riservato al dipendente è definito dal CCNL di categoria ed in particolare dagli artt. 37 e succ., in relazione alla fascia di appartenenza ed alla sede di segreteria ricoperta.
La retribuzione verrà corrisposta su base mensile.
Resta fermo l’obbligo del Comune di procedere automaticamente all’applicazione dei benefici economici previsti in sede di rinnovo contrattuale.
Il trattamento economico e tutti gli emolumenti sono sottoposti alle trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali, a norma di legge.
Il conseguimento del trattamento economico tabellare superiore nella categoria e il passaggio alla categoria superiore non costituiscono condizioni per procedere a nuova sottoscrizione del presente contratto.
ART. 4
Trattamento economico dei Segretari in disponibilità
Al segretario in posizione di disponibilità spettano:
a) trattamento stipendiale di fascia;
b) tredicesima mensilità;
c) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
d) retribuzione di posizione;
e) maturato economico, ove spettante;
f) retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate ai sensi dell’art. 45 del CCNL del 16 maggio 2001 ove svolga servizio in convenzioni di segreteria.
ART. 5
Sede di destinazione
Il dipendente, a seguito della prima nomina di cui sopra, è tenuto a svolgere le proprie mansioni presso il Comune di alla dipendenza funzionale del Sindaco con il quale intercorre l’effettivo rapporto di servizio.
ART. 6
Orario di lavoro
Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’Ente cui è assegnato, il Segretario assicura la propria presenza in servizio ed organizza il tempo di lavoro, correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all’espletamento dell’incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obbiettivi e programmi da realizzare.
La presente disciplina trova applicazione anche nei casi in cui il Ministero dell’Interno o altra Amministrazione si avvalgono di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 7, comma 1, e dell’art. 19, comma 5 del d.P.R. n. 465/1997.
ART. 7
Rapporto di lavoro e sua risoluzione
Il rapporto di lavoro è regolato dal D.Lgs. n. 267/2000, dal D.Lgs. n. 165/2001 e dai contratti collettivi di categoria nel tempo vigenti, anche per le cause di risoluzione del rapporto di lavoro e per i termini di preavviso. È in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso,
l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, si applicano le disposizioni di cui all’art. 54 del CCNL dei segretari comunali e provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001 o eventuali successivi accordi contrattuali.
ART. 8
Ferie
Le ferie sono disciplinate dall’ art. 20 del CCNL del 16 maggio 2001 e, unitamente agli altri riposi e permessi contrattualmente previsti, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dalla contrattazione nazionale di comparto e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
ART. 9
Presentazione dei documenti
Il dipendente, qualora sia stato impossibilitato a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l’accesso al rapporto di lavoro, indicate nel bando di concorso, ha trenta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto per integrare, completare, o comunque produrre la documentazione necessaria.
ART. 10
Incompatibilità
Il dipendente, nel sottoscrivere il presente contratto, dichiara, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e
di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art.
53 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni. In caso contrario, unitamente ai documenti di cui all’art. 9, deve presentare la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.
Il dipendente dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità o inconferibilità previste dalla normativa vigente.
ART. 11
Mancata produzione documenti
Scaduti inutilmente i termini di cui agli artt. 9 e 10, il Ministero dell’Interno comunica la risoluzione del rapporto con effetto immediato.
ART. 12
Periodo di prova
Il dipendente non è soggetto a periodo di prova.
ART. 13
Obblighi del dipendente
Il dipendente si impegna a prestare la propria attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio e nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della Pubblica Amministrazione. Il dipendente si impegna, altresì, a osservare il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con
d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013, nonché quanto disposto dalla normativa vigente in materia di responsabilità disciplinare e, in particolare, dal CCNL sottoscritto il 14 dicembre 2010, che si allegano in copia.
ART. 14
Trattamento dei dati personali
Il dipendente autorizza il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali, in particolare di quelli sensibili, ai sensi degli artt. 4, 23, 24 e 26 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, nell’intesa che gli stessi siano raccolti, detenuti e comunicati al Ministero dell’Interno in base agli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e negli altri casi previsti dall’art. 24 del citato D.Lgs. n. 196/2003.
ART. 15
Competenze relative al rapporto di lavoro
Il capo dell’Amministrazione presso cui il segretario presta servizio è competente per ogni aspetto relativo al rapporto contrattuale, in particolare per tutto ciò che attiene allo svolgimento del rapporto di lavoro e che comporta valutazioni di ordine organizzativo e di servizio che non incidano sulla posizione giuridica.
Il presente contratto è redatto in quattro copie, di cui una viene consegnata all’interessato, una trasmessa al Sindaco, una al Ministero dell’Interno-Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali e una all’Albo Regionale di competenza.