AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale X. Xxxxxxx n. 37 – 00000 XXXXXXX
DELIBERAZIONE
n. 1101 del 18-6-2021
O G G E T T O
Convenzione tra l’X.X.XX. n. 8 Berica e l’Associazione Volontari Ospedalieri (A.V.O.) di Vicenza per la collaborazione nelle attività di aiuto e sostegno ai pazienti dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza: rinnovo per il triennio 2021-2024.
Proponente: UOC Affari Generali Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 1294
Il Direttore della UOC Affari Generali riferisce:
La Legge 11 agosto 1991 n. 266 (c.d. “Legge quadro sul volontariato”) e la Legge Regionale del Veneto 30 agosto 1993 n. 40 (Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato) hanno riconosciuto il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo per il conseguimento di finalità a carattere sociale, civile e culturale, individuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali.
Il recente Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (“Codice del Terzo Settore”), sulla base dei principi e delle disposizioni già introdotte dalle precedenti norme legislative sopra richiamate, ha ridisciplinato complessivamente la materia relativa agli “Enti del terzo settore”, tra cui rientrano anche le organizzazioni di volontariato, introducendo specifiche disposizioni relative alle modalità di espletamento dell’attività di volontariato effettuata dalle associazioni in parola (“ODV”), in particolare al Titolo III rubricato “Del volontariato e dell’attività di volontariato” ed al Titolo V, Capo I, rubricato “Delle organizzazioni di volontariato”.
Ai sensi del D.lgs. 117 del 2017, per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro neanche indiretti e per esclusivi fini di solidarietà sociale (articolo 17).
Il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 prevede che gli Enti Pubblici possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte in appositi registri regionali e che dimostrino attitudine e capacità operativa e stabilisce, a questo proposito, che le suddette convenzioni debbono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie per svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Dette convenzioni devono, inoltre, prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, apposite forme di copertura assicurativa per il personale delle organizzazioni, nonché fissare le modalità di rimborso delle spese eventualmente sostenute dalle organizzazioni medesime tra le quali debbono necessariamente figurare gli oneri relativi alla copertura assicurativa (articolo 56, comma 4).
Alla luce del quadro normativo suesposto, questa ULSS n. 8 Berica ha approvato, con Deliberazione n. 777 del 07.06.2018, la convenzione con l’Associazione Volontari Ospedalieri Vicenza (A.V.O.) Onlus - iscritta al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato - “per la collaborazione nelle attività di aiuto e sostegno ai pazienti dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza – triennio 2018/2020”.
L’AVO assicura una presenza amichevole dei propri volontari, offrendo ai malati calore umano, dialogo nonché aiuto per lottare contro la sofferenza e la solitudine.
L’Associazione si impegna, altresì, a prestare aiuto ai degenti svolgendo attività di collegamento fra gli stessi e la famiglia e collaborando con il personale ospedaliero per attività socializzanti o riabilitative e quant’altro si rivelasse utile per il sostegno psico-sociale dei degenti medesimi al fine di garantire il miglioramento della qualità degli interventi a loro favore.
S’impegna, inoltre, a collaborare per le diverse iniziative a favore dei malati sia in ambito ospedaliero che presso le loro abitazioni nel caso di utenti seguiti dall’Assistenza domiciliare integrata.
Poiché la convenzione in parola è venuta a scadere in data 07.06.2021, la UOC Affari Generali, con nota prot. n. 51954 del 15.05.2021, ha chiesto alla Direzione Medica di Vicenza indicazioni in merito alla prosecuzione della collaborazione.
Il Direttore della Direzione Medica Ospedaliera di Vicenza, con nota agli atti, ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione per il triennio 2021/2024, con gli stessi contenuti di cui all’accordo precedente e fatta salva la piena facoltà per l’Azienda di concedere o meno all’Associazione l’uso di locali aziendali.
La UOC Affari Generali sulla base del “format aziendale” utilizzato per tutte le convenzioni col mondo del volontariato, ha quindi redatto il nuovo testo di accordo triennale, con i medesimi contenuti dell’accordo precedente e provvedendo ad aggiornare, ove necessario, i riferimenti normativi del caso.
Il predetto testo di convenzione contiene specifiche norme che disciplinano la garanzia per l’attività di collaborazione (articolo 3), i compiti dell’associazione (articolo 4), gli aspetti assicurativi (articolo 6) e gli adempimenti in materia di privacy (articolo 12) nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (articolo 13).
Si rappresenta infine che, ai sensi dell’articolo 2 della convenzione, le attività oggetto dell’accordo di collaborazione verranno svolte sotto la supervisione della Direzione Medica Ospedaliera di Vicenza, cui spetterà il compito di monitorare l’attività dei volontari impegnati nelle attività descritte in convenzione.
In virtù di quanto esposto, si propone di stipulare l’accordo triennale nei termini sin qui esposti, approvando lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante ed essenziale.
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE XXXXXXXX
1) di approvare il testo della convenzione tra l’Azienda ULSS n. 8 Berica e l’Associazione Volontari Ospedalieri (A.V.O.) di Vicenza per la collaborazione nelle attività di aiuto e sostegno ai pazienti dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza, a valere per il triennio 2021/ 2024, nei termini descritti nel documento allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante ed essenziale;
2) di dare atto che all’associazione interessata è riconosciuto, qualora ne faccia richiesta, il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione della convenzione (polizze assicurative e acquisto camici), precisando che gli eventuali costi da rimborsare, per l’anno 2021 e per ciascun anno di vigenza dell’accordo, saranno imputati a Bilancio Sanitario, per gli anni di rispettiva competenza, al conto 55.06.31;
3) di precisare che l’esecuzione della convenzione non comporta alcun costo ulteriore a carico del Bilancio dell’Azienda;
4) di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata all’albo on line dell’Azienda.
*****
Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo (Xxx.xx dr. Xxxxxxxx Xxxxxx)
Il Direttore Sanitario (Xxx.xx dr. Xxxxxxxxx Xxxxx)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (Xxx.xx dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx)
IL DIRETTORE GENERALE
(X.xx digitalmente Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx)
Documento Firmato digitalmente da XXXXXXXX Xxxxx Xxxxxxxxxx in data 18/06/2021 alle ore 10:59
Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 19-6-2021 all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità:
Oggetto e contenuto
Copia del presente atto viene inviato in data 19-6-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DELL’UOC AFFARI GENERALI
CONVENZIONE
tra l’Azienda ULSS n. 8 “Berica” e l’Associazione di volontariato ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI (A.V.O.) di Vicenza
per la collaborazione nelle attività di aiuto e sostegno ai pazienti dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza
Triennio 2021 / 2024
TRA
l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 ‘Berica’ (di seguito denominata X.X.XX. n. 8) con sede e domicilio fiscale in Vicenza, via Rodolfi n. 37, codice fiscale / partita IVA 024441500242, nella persona del Direttore Generale Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx;
E
l’Associazione Volontari Ospedalieri (A.V.O.) Onlus (di seguito denominata Associazione), con sede in Vicenza (VI) codice fiscale 9510S890245, nella persona del suo Presidente pro tempore Xxxxx Xxxxx;
PREMESSO CHE
la Repubblica Italiana, con legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato”, riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali;
l’art. 14, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni favorisce la presenza e l’attività, all’interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato, attraverso accordi o protocolli con le Unità Sanitarie Locali che disciplinino gli ambiti e le modalità della collaborazione;
la Regione del Veneto, con Legge Regionale 30 agosto 1993, n. 40 “Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato”, conformemente a quanto disposto dalla precitata Legge n. 266/1991, ha disciplinato i rapporti fra le strutture pubbliche e le organizzazioni di volontariato prevedendo il ricorso ad apposite convenzioni, definendo i contenuti delle medesime ed i criteri per la stipula;
l’art. 11 della Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 56 ha recepito i contenuti dell’art. 14, comma 7, del citato D. Lgs. n. 502/1992;
la Regione del Veneto, con deliberazione del 19 aprile 1995, n. 2132, ha definito le modalità di presenza nelle strutture sanitarie degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti nonché le modalità di funzionamento della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 56/1994;
con D.P.C.M. del 19 maggio 1995, avente per oggetto “Schema generale di riferimento della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari e delle linee guida del Ministero della Sanità per l’attuazione della medesima Carta”, sono state individuate e precisate le funzioni e le modalità di partecipazione degli organismi di volontariato;
Il D.lgs. n. 117 del 03 luglio 2017 (“Codice del Terzo Settore”) ha ridisciplinato complessivamente la materia del volontariato e dell’attività di volontariato prestata dalle associazioni di cui si tratta (“ODV”), in particolare al Titolo III rubricato “Del volontariato e dell’attività di volontariato” ed al Titolo V, Capo I, rubricato “Delle organizzazioni di volontariato”.
CONSIDERATO
che l’A.V.O. Vicenza Onlus (Associazione Volontari Ospedalieri), con sede in Vicenza, è un’Associazione di volontariato senza fini di lucro, iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con numero di classificazione VI-0312, la quale opera dal 2010 all’interno del Presidio Ospedaliero di Vicenza mettendo a disposizione degli ammalati il sostegno gratuito di volontari qualificati;
che l’Associazione in parola, come risulta dallo Statuto, persegue le finalità di fornire aiuto alla persona ammalata, promuovendo e sostenendo le attività di carattere assistenziale, morale e materiale attraverso un servizio qualificato ed offrendo ai pazienti calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza, l’isolamento e la noia;
che alla luce della vigente normativa si intende, con il presente atto, regolare i reciproci rapporti di collaborazione nonché le modalità di svolgimento dell’attività di volontariato.
Tutto ciò premesso e considerato
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Finalità della convenzione
L’Azienda X.X.XX. n. 8 Berica autorizza, come già avvenuto in passato, l’AVO Vicenza Onlus ad espletare attività di volontariato accanto ai malati ricoverati presso il Presidio Ospedaliero San Bortolo di Vicenza, nonché di supporto in favore degli utenti in assistenza domiciliare integrata (A.D.I.).
L’AVO assicura una presenza amichevole dei propri volontari, offrendo ai malati calore umano, dialogo nonché aiuto per lottare contro la sofferenza e la solitudine.
L’Associazione si impegna, altresì, a prestare aiuto ai degenti svolgendo attività di collegamento fra gli stessi e la famiglia e collaborando con il personale ospedaliero per attività socializzanti o riabilitative e quant’altro si rivelasse utile per il sostegno psico-sociale dei degenti medesimi al fine di garantire il miglioramento della qualità degli interventi a loro favore.
S’impegna, inoltre, a collaborare per le diverse iniziative a favore dei malati sia in ambito ospedaliero che presso le loro abitazioni nel caso di utenti seguiti dall’Assistenza domiciliare integrata (A.DI.).
L’opera dell’AVO si configura come attività di integrazione e supporto di quella del personale sanitario e sociale e non potrà mai configurarsi come “supplenza” dell’attività del personale dell’Azienda X.X.XX. n. 8 Berica.
Al fine di realizzare al meglio il rapporto sinergico, i volontari dell’Associazione parteciperanno ad apposite riunioni di reparto con il personale sanitario per ricevere segnalazioni, approfondire aspetti tecnici assistenziali e concordare le modalità per il migliore coordinamento fra la loro attività di volontariato e quella istituzionale dei personale del reparto.
In particolare, la collaborazione ad attività socializzanti o riabilitative avverrà sotto la vigilanza e la Responsabilità del Direttore dell’Unità Operativa Complessa (o di un suo delegato), del Caposala e del Responsabile di gruppo nominato dall’AVO.
L’Associazione si impegna a partecipare ai vari momenti organizzati dall’Azienda ULSS ai fini della consultazione e della partecipazione del volontariato, cosi come previsto nella premessa della presente convenzione e nella Carta dei Servizi.
Si impegna, inoltre, alla realizzazione di quanto sopra descritto segnalando eventuali disfunzioni nei servizi, partecipando a verifiche sulla loro qualità ed elaborando proposte per il loro miglioramento.
Si impegna, altresì, a collaborare, concordandone le modalità, con le altre associazioni di volontariato presenti in ULSS per la realizzazione delle diverse iniziative a favore dei malati.
Art. 2 - Ambito di attività
Le Parti si attivano per la realizzazione, nel corso del triennio 2021/2024, delle iniziative sopra descritte assicurando il proprio servizio presso le unità operative di Nefrologia e Dialisi, Medicina e Pronto Soccorso (O.B.I.) dell’Ospedale di Vicenza.
Le attività sono eseguite con l’impiego, da parte dell’X.X.XX., del personale medico e sanitario e dei locali ed attrezzature occorrenti e, da parte dell’Associazione, del personale volontario a ciò messo a disposizione.
Le suddette attività verranno svolte sotto la supervisione della Direzione Medica Ospedaliera di Vicenza, cui spetterà il compito di monitorare l’attività dei soci volontari impegnati nelle attività di integrazione e supporto.
Le parti accerteranno inoltre, con periodicità, lo stato di attuazione del “programma” di cui al primo comma, al fine di procedere alla verifica dei risultati ed al controllo degli stessi. In caso di necessità, detti strumenti, su proposta sia dell’X.X.XX. che dell’Associazione, potranno essere modificati di comune accordo mediante scambio di lettere, salvo che una delle parti non richieda la formale modifica della convenzione.
Art. 3 – Garanzia per l’attività di collaborazione
L’Associazione si impegna a garantire la continuità delle attività previste dalla presente convenzione, effettuando le attività medesime esclusivamente tramite i propri soci volontari.
Allo scopo, si impegna a trasmettere alla Direzione Medica, con cadenza trimestrale, l’elenco dei soci volontari che accederanno alle strutture dell’U.L.S.S. n. 8, precisando che gli orari delle presenze in ospedale dei volontari dovranno essere concordati con la Direzione Medica Ospedaliera, che fornirà all’associazione ogni opportuna indicazione in merito.
Detti elenchi saranno oggetto di monitoraggio da parte della DMO succitata.
Art. 4 – Compiti dell’associazione
L’attività dell’Associazione viene prestata con l’opera personale e gratuita, escluso ogni scopo di lucro anche indiretto, di volontari aderenti alla Associazione, che hanno accesso alle strutture ospedaliere nel rispetto delle direttive e delle prescrizioni stabilite dalla Direzione dell’X.X.XX.
I volontari si impegnano a mantenere una corretta collaborazione con il personale sanitario ed un corretto rapporto con i malati, rispettandone la dignità ed i diritti.
Art. 5 – Responsabilità
L’Associazione si assume formalmente la responsabilità per le attività svolte dai propri soci, restando escluso ogni rapporto diretto tra i volontari stessi e l’X.X.XX.
I volontari impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione dovranno attenersi, oltre che alle norme usuali, a quelle della circostanza di operare nel contesto di un Ente Sanitario; pertanto ogni socio volontario è tenuto a mantenere il più scrupoloso segreto su notizie e fatti di cui venga a conoscenza, garantendo – in ogni caso – il rispetto della dignità e dei diritti degli utenti, come previsto dalla Legge 266/1991 e dalla L.R. Veneto 40/1993 e dal D.lgs. 117/2017.
In caso di inadempienza o trasgressione ai doveri di cui sopra, l’Associazione provvederà alla immediata sostituzione del socio volontario.
Art. 6 – Aspetti assicurativi
L’associazione si impegna, come stabilito dall’articolo 18 (“Assicurazione obbligatoria”) del D.lgs. 117 del 03 luglio 2017, ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato nell’ambito della presente convenzione, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività medesima, nonché per la responsabilità civile verso terzi (RcT).
Come stabilito dall’articolo n. 18 (“Assicurazione obbligatoria”) del D.lgs. 117 del 03 luglio 2017, gli oneri per la copertura assicurativa di cui al paragrafo precedente sono a carico di questa Azienda ULSS, che si impegna a rimborsarli – qualora l’associazione ne faccia richiesta – previa presentazione di fattura e previa verifica della rispondenza della polizza attivata dall’associazione alle attività previste in convenzione.
Art. 7) Impegni a carico dell’ULSS n. 8 “Berica”
Per il perseguimento delle finalità dell’Associazione, l’ULSS n. 8 verificherà la possibilità di concedere l’eventuale uso gratuito di uno o più locali, all’interno dell’Ospedale San Bortolo, che saranno individuati dall’Azienda medesima in relazione alle effettive necessità legate alle attività dell’associazione.
L’Associazione provvederà a procurare gli appositi camici che verranno indossati dai volontari nell’esercizio delle funzioni previste dalla presente convenzione: il costo per l’acquisto dei camici verrà rimborsato – qualora l’associazione ne faccia richiesta e dietro presentazione di regolare fattura - dall’Azienda ULSS. Ciò premesso, l’Associazione dovrà, in prima battuta, concordare con la Direzione Medica la tipologia dei medesimi (colore, modello e costo) e quindi, prima di procedere all’acquisto, dovrà presentare il preventivo al Servizio Approvvigionamenti il quale verificherà la congruità dei prezzi.
Quanto al lavaggio dei camici, l’associazione si farà carico del medesimo.
In virtù dell’articolo 17 del D.lgs. 117 del 03 luglio 2017 che consente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata e vieta i rimborsi spese di tipo forfetario, le Parti danno atto che le sole spese che potranno essere rimborsate all’associazione sono quelle relative alla contrazione delle polizze assicurative e all’acquisto dei camici, nei termini di cui agli articoli 6 e 7 della presente convenzione, restando escluso ogni altro tipo di rimborso spese.
Art. 8) Relazione
L’Associazione è tenuta, al termine di ciascun anno di vigenza della convenzione, a predisporre una breve relazione sull’attività svolta da trasmettere alla Direzione Medica Ospedaliera di Vicenza.
Art. 9) Verifica della collaborazione
Le parti si impegnano a verificare, in uno spirito di collaborazione, la corretta applicazione della presente convenzione, con particolare riferimento a quegli aspetti che riguardano il servizio ai pazienti e il coordinamento delle attività.
Nel caso in cui dovessero ravvisarsi inadempienze, queste verranno discusse dal Presidente dell’Associazione (o suo delegato) e dal Direttore Generale (o suo delegato) e non dovranno formare oggetto di discussioni personali tra i volontari ed il personale sanitario.
Art. 10) Durata della convenzione
La presente convenzione ha la durata di tre anni, decorrente dalla data di sottoscrizione, e potrà essere oggetto di rinnovo con provvedimento del Direttore Generale.
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente Convenzione ne determina la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., su iniziativa di ciascuna delle parti.
Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di recesso da parte di ciascuna parte, in qualsiasi momento e con un preavviso di tre mesi da comunicarsi a mezzo di Lettera Raccomandata A.R. o a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).
Per tutto quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile.
Art. 11) Controversie
In caso di controversie derivanti dal presente Accordo le Parti si impegnano ad addivenire ad un accordo bonario; in caso di mancato accordo, le Parti individuano quale foro competente esclusivo quello di Vicenza.
Art. 12) Adempimenti in materia di privacy
L’Associazione si impegna a trattare i dati personali, anche sensibili (c.d. “categorie particolari di dati personali” ai sensi del GDPR 2016/679) eventualmente raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo (GDPR) sulla privacy n. 2016/679.
Nel caso in cui i volontari trattino dati personali o sensibili dei pazienti, la cui conoscenza sia strettamente necessaria per l’adempimento dei compiti previsti dalla presente convenzione, Essi verranno qualificati, secondo la vigente normativa nazionale e aziendale in materia e a cura dell’Associazione di appartenenza, come autorizzati esterni al trattamento dei dati, al fine di garantire il pieno rispetto della tutela della riservatezza dei pazienti.
Articolo 13) Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri ambiti di competenza, a garantire l’applicazione della normativa di cui al D.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Vicenza,
Il Presidente pro tempore Il Direttore Generale dell’Associazione AVO di Vicenza Azienda X.X.XX. n. 8 Berica
(Xxxxx Xxxxx) (Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx)