CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
PER SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
Articolo 1 - Oggetto del servizio
Il presente capitolato disciplina l'affidamento dell'incarico per lo svolgimento del servizio di Bro- keraggio Assicurativo a favore del Comune di Cinisello Balsamo da parte di Impresa iscritta all'Albo dei Mediatori di Assicurazione a termini della Legge 28 novembre 1984 n. 792.
L'incarico del Broker prevede le seguenti prestazioni e servizi:
1) Analisi e valutazione dei rischi cui il Comune è soggetto:
2) Analisi e valutazione delle polizze assicurative in essere, in relazione allo stato dei rischi esi- stenti e delle migliori condizioni esistenti sul mercato assicurativo attuale;
3) Formulazione del piano assicurativo ottimale confacente alle esigenze dell'Ente;
4) Redazione dei Capitolati di gara, strutturati sulla base delle reali necessità del Comune, dei ban- di di gara e valutazione delle offerte pervenute, fermo restando la completa autonomia decisio- nale e la piena titolarità dell'Ente di tutte le fasi di contrattazione e assegnazione delle polizze alle Compagnie di Assicurazione;
5) Gestione amministrativa delle polizze per l'intera durata dei contratti di assicurazione, compresa la fase di gestione dei sinistri (anche di quelli già verificatesi e pendenti alla data di conferimen- to dell'incarico), la segnalazione delle scadenze di pagamento dei premi, l'assistenza tecnica per tutte le vicende inerenti il contratto stesso, con relazione periodica sulla gestione tecnico- amministrativa delle polizze e predisposizione di report annuali relativi allo stato dell'intero pacchetto assicurativo dell'Ente con prospettazione di eventuali iniziative di miglioramento del- la gestione e strategie da attuare a breve e medio termine;
6) Assistenza e consulenza, nei sinistri passivi previo ottenimento di informazioni dalla Compa- gnia Assicuratrice (liquidati, a riserva, in corso di liquidazione, respinti);
7) Trasmissione di informazioni inerenti le innovazioni legislative in materia di assicurazioni degli Enti Pubblici e formazione del personale delegato da questa Amministrazione alla gestione di tutte le attività inerenti le prestazioni assicurative;
8) Svolgimento servizi gratuiti aggiuntivi nei termini offerti in sede di gara.
L'Impresa aggiudicataria non potrà impegnare in alcun modo l'Amministrazione se non preventi- vamente dalla stessa autorizzata.
Articolo 2 – Durata dell’incarico
L'incarico avrà durata fino al 31.08.2009 con decorrenza dall' 01.09.2006, salvo proroga/rinnovo, per un ulteriore triennio, decisa dall'Ente secondo la vigente normativa, alle medesime condizioni o migliorative, nel qual caso l'Amministrazione avrà la facoltà di disdetta annuale, senza che il broker possa vantare alcun diritto e/o risarcimento.
In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il Broker, su richiesta dell'Ente, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per non oltre 90 giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo Broker o all'Ente.
L'incarico cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione all'Albo di cui alla Legge 792/84.
Articolo 3 – Modalità di svolgimento della gara
Si procederà al conferimento dell'appalto mediante esperimento di procedura aperta, con il sistema dell'asta pubblica di cui all'art. 6 – comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo n. 157/1995 così come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 65/2000, con ricorso al criterio di aggiudicazione di cui all'art. 23, comma 1 lettera b), del medesimo D.Lgs n. 157/1995 (offerta economicamente più van- taggiosa) sulla base degli elementi specificati al successivo Art. 5.
Articolo 4 – Formulazione dell’offerta
I concorrenti interessati dovranno presentare una specifica Relazione Tecnica, formulata in con- formità alle prescrizioni del presente capitolato speciale e del bando ed articolata secondo gli ele- menti di seguito indicati:
a) descrizione delle strutture e delle modalità organizzative concrete per la gestione del servizio indicato all'art. 1 con l'indicazione delle qualifiche del personale al quale verrà affidato l'espletamento del servizio, dell'iscrizione all'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicura- zione da almeno 3 anni alla data della gara e del numero delle risorse dedicate all'espletamento del servizio;
b) descrizione delle procedure per la gestione dei sinistri;
c) eventuali servizi aggiuntivi rispetto a quelli elencati all'Art. 1 che precede e prestati dalla con- corrente senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione;
d) indicazione della sede operativa in Milano o hinterland;
e) certificazione ISO 9001 (se posseduta): in tal caso allegare all'offerta dichiarazione con estremi o copia conforme all'originale;
Non saranno accettate proposte che non rispettino le indicazioni e le modalità descritte nel presente Capitolato e nel Bando, né offerte che risultino parziali, difformi dalle richieste dell'Amministrazio- ne, condizionate a clausole non previste o con variazioni rispetto al Capitolato Speciale.
Non è dovuto alcun compenso per la presentazione delle relazioni tecniche né è prevista la restitu- zione delle medesime ai soggetti non aggiudicatari.
Articolo 5 – Valutazione dell’offerta
L'aggiudicazione sarà effettuata in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da valutar- si sulla base degli elementi di seguito indicati, ai quali saranno assegnati i seguenti punteggi, attri- buiti secondo criteri stabiliti dalla commissione di gara;
Max 100 punti così distribuiti:
a. descrizione delle strutture e delle modalità organizzative
concrete per la gestione del servizio (cfr. punto a) dell'art. 4 max punti 50
b. descrizione delle procedure per la gestione dei sinistri
(modalità – metodologie – tempistiche) (cfr. punto b) dell'art. 4 max punti 35
c. servizi aggiuntivi rispetto a quelli elencati all'art. 1
(cfr. punto c) dell'art. 4 max punti 10
d. possesso di una sede operativa in Milano o hinterland
(cfr. punto d) dell'art. 4 punti 3
e. possesso della certificazione ISO 9001 (cfr. punto e) dell'art. 4.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese il punteggio sarà assegnato solo se la certificazione è posseduta da tutte le imprese costituenti il
Raggruppamento stesso punti 2
L'appalto verrà aggiudicato all'Impresa concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offer- ta valida se ritenuta congrua e conveniente.
Articolo 6 – Raggruppamenti temporanei di Imprese
E' ammessa la partecipazione alla gara anche da parte di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo n. 157/95, così come modificato dall'art. 9 del D.Lgs 65/2000.
Non è consentito alle imprese che già partecipano alla gara singolarmente di parteciparvi anche in raggruppamento temporaneo con altre imprese.
In caso di aggiudicazione ad un Raggruppamento Temporaneo è fatto divieto di sostituire l'Impresa Capogruppo nel corso dell'esecuzione del contratto.
L'Impresa capogruppo dovrà individuare al proprio interno il Referente Unico per l'esecuzione dell'incarico, senza oneri organizzativi od aggravanti di coordinamento in capo all'Amministrazio- ne.
Articolo 7 – Corrispettivo
L'incarico di cui al presente Capitolato non comporta per l'Amministrazione alcun onere, né pre- sente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto il servizio del Broker sarà remune- rato, secondo la consolidata consuetudine di mercato, dalle Compagnie di Assicurazione con le qua- li verranno sottoscritti o con le quali verranno rinnovati i contratti assicurativi.
Il Broker deve rinunciare a valere ogni pretesa nel caso in cui venga sciolto il rapporto di brokerag- gio con il Comune, secondo le previsioni contenute nel presente capitolato speciale, sui premi rela- tivi alle annualità successive a quella in cui interviene lo scioglimento medesimo.
Articolo 8 – obblighi ed oneri – Divieto di subappalto e di cessione del contratto L'aggiudicatario svolgerà l'incarico nell'interesse del Comune, osservando tutte le indicazioni e ri- chieste che il Comune stesso fornirà.
Il Comune è libero di accettare in tutto o in parte le proposte.
L'aggiudicatario non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto del Comune.
Il Broker deve garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le Compagnie di assicura- zione obbligandosi a mettere a disposizione del Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.
Il Broker aggiudicatario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio di competenze dal Broker precedentemente incaricato, con comportamento conforme a criteri di correttezza, diligenza e professionalità.
Il Broker è tenuto a risarcire il Comune per eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni dello stesso Xxxxxx, tenuto conto della natura dell'incarico nei termini previsti dalla legge 792/1984.
Sono a carico dell'aggiudicatario:
- tutte le spese e gli oneri necessari per l'espletamento dell'incarico,
- i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico,
- la stipulazione della polizza di assicurazione di Responsabilità Civile per negligenze od errori professionali prevista dalla legge 792/84, che copra l'intera durata contrattuale ed abbia importo non inferiore a € 2.500.000,00. Copia della polizza deve essere presentata al momento della sti- pulazione del contratto.
I danni a persone o a cose derivanti direttamente dai servizi resi dal Broker saranno a totale cari- co dello stesso, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.
E' fatto divieto all'aggiudicataria di cedere ad altro Broker il contratto o di subappaltare l'esecuzione di tutto o di parte del servizio oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento degli eventuali danni.
Articolo 9 – Obblighi ed oneri a carico dell’Ente
Il Comune si impegna a:
• prescrivere alle Compagnie, in occasione del bando di gara, l'inserimento in polizza della “clausola broker” del tipo: “Il Comune dichiara e la Compagnia ne prende atto per accet- tazione, che l'incarico di gestione del Contratto Assicurativo e delle relative polizze è af- fidato al Broker, il quale è deputato a curare ogni conseguente rapporto per conto dell'Ente”;
• versare i premi di assicurazione al Broker che provvederà a rilasciare regolare quietanza emessa dalla Compagnia di Assicurazione;
• comunicare immediatamente al Broker qualsiasi accadimento che:
- rappresenti sinistro attivo;
- comporti variazioni di rischio.
Articolo 10 – Risoluzione per inadempimento
Nel caso in cui l'aggiudicataria risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osser- vasse, in tutto o in parte, le condizioni riportate nel presente Capitolato e/o nella proposta tecnica presentata, sarà facoltà dell'Amministrazione, al verificarsi dei suddetti fatti, risolvere il contratto anche prima della sua scadenza, previa diffida all'aggiudicataria ad adempiere entro un termine mi- nimo di 15 giorni dal ricevimento della diffida stessa tramite raccomandata A/R.
E' fatto salvo in ogni caso il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento degli even- tuali danni subiti.
Il contratto si intenderà altresì risolto automaticamente, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione all'Albo Broker dell'aggiudicataria, la quale è tenuta a dare immediata comunica- zione all'Amministrazione del verificarsi di tale circostanza, mediante raccomandata a. r.
Qualora l'inadempimento sia determinato da causa di forza maggiore, l'aggiudicataria dovrà notifi- care tale circostanza alla competente struttura con lettera raccomandata A/R anticipata via fax al n. 0000000000 o altro numero comunicato dall'Amministrazione.
L'aggiudicataria, in caso di richiesta da parte dell'Amministrazione, dovrà assicurare la continuità delle prestazioni oggetto del contratto risolto, per un periodo massimo di 90 giorni dalla comunica- zione dell'avvenuta risoluzione del contratto stesso, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze all'eventuale nuovo Broker.
L'Amministrazione si riserva inoltre, sulla base di proprie insindacabili valutazioni, la facoltà di re- cedere dal contratto in qualunque momento; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante comu- nicazione a mezzo raccomandata A/R, inoltrata almeno sei mesi prima della data del recesso.
Articolo 11 - Riservatezza delle informazioni
L'aggiudicataria si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e colla- boratori, il segreto rispetto a tutti i dati, economici, finanziari, patrimoniali, statistici, anagrafici e/o di qualunque altro genere, relativi all'attività dell'Amministrazione, di cui si avrà conoscenza nello svolgimento del servizio.
Conseguentemente, l'aggiudicataria è nominata responsabile ai sensi dell'art. 29 del DLgs 196/2003. In nessun caso sarà comunque consentito il prelievo o la divulgazione non autorizzata dei suddetti dati, pena la risoluzione del contratto e relativo addebito dei danni causati dall'uso impro- prio. L'aggiudicataria, oltre all'osservanza degli obblighi inerenti alla nomina del responsabile dei trattamenti ai sensi dell'art. 29 del DLgs 196/2003, dovrà attenersi alle disposizioni contenute nella legge 196/2003 stessa anche per il trattamento dei dati relativi al personale facente parte dell'Amministrazione.
Articolo 12 – Sostituzione dei Legali Rappresentanti
Le eventuali sostituzioni dei Legali Rappresentanti dell'Impresa aggiudicataria, che si verificassero nel corso dell'esecuzione del contratto, dovranno essere immediatamente comunicate al Comune con lettera raccomandata A/R anticipata via fax al n. 0000000000.
Articolo 13 – Foro competente
Per eventuali controversie inerenti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente il Foro di Monza.
Articolo 14 – Rinvio
Per quanto non disciplinato dal presente capitolato e non in contrasto con lo stesso, dovrà farsi rife- rimento alla normativa vigente in materia.